Obbligo gomme da neve dal 15 novembre - anvu.it€¦ · Obbligo gomme da neve dal 15 novembre -...

1

Click here to load reader

Transcript of Obbligo gomme da neve dal 15 novembre - anvu.it€¦ · Obbligo gomme da neve dal 15 novembre -...

Page 1: Obbligo gomme da neve dal 15 novembre - anvu.it€¦ · Obbligo gomme da neve dal 15 novembre - Disposizioni e sanzioni a cura del C. te Dr. Michele Pezzullo Da sabato 15 novembre

Obbligo gomme da neve dal 15 novembre - Disposizioni e sanzioni

a cura del C. te Dr. Michele Pezzullo

Da sabato 15 novembre sulle strade e autostradale italiane, precedute da un segnale riportante una ruota catenata, è obbligatorio:

• usare gli pneumatici invernali (termici) • oppure avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli adatti alle ruote

del veicolo.

l’obbligo di ruote termiche o di catene riguarda tutti i conducenti di veicoli a quattro ruote, tir e mezzi pesanti, sempre che non abbiano montati gli pneumatici quattro stagioni, quelli, cioè, idonei sia per la stagione estiva che quella invernale. Dall’obbligo sono esclusi i veicoli a due ruote, ciclomotori e motocicli, ma

prevedendo che, nel periodo indicato, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada. Pertanto i veicoli dovranno essere dotati di pneumatici contrassegnati dal simbolo del fiocco di neve

all'interno di una montagna stilizzata; il Codice della Strada considera pneumatici invernali anche quelli identificati dalla sigla M+S, ovvero “mud & snow” (che significa fango e neve), posta sulla parte laterale dello pneumatico. È possibile anche utilizzare catene, ragni o altri dispositivi antisdrucciolevoli, purchè omologati ed il conducente sia capace di installarli. Si precisa, al riguardo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”, prot. RU1580 del 16.01.2013, ha chiarito che tale obbligo è vigente dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno a prescindere dalla condizione meteorologica del momento. Esso viene reso noto agli utenti della strada attraverso un nuovo segnale, introdotto dalla citata circolare, di colore verde su fondo bianco per le autostrade, e blu su fondo bianco per le strade extraurbane. Invece, gli enti proprietari della strada, indipendentemente dalle suddette date, in caso di precipitazioni nevose, potranno disporre l’obbligo dell’uso delle catene per neve, con adozione di apposita ordinanza, ex art. 6 Codice della strada, per le strade fuori dal centro abitato, e art. 7 per quelle nel centro abitato. Tale disposizione sarà resa nota agli utenti attraverso il segnale previsto dall'art. 122 Regolamento di esecuzione del Codice della strada, figura II 87. Sanzioni Coloro che conducono veicoli sprovvisti degli pneumatici invernali o senza avere le catene a bordo, sulle autostrade o strade extraurbane principali altre strade individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viola le disposizioni dell’art. 175, comma 2, lettera h) del Codice della strada ed è soggetto alle sanzioni stabilite dal comma 16, con pagamento di una somma da € 41,00 a € 168,00; ai sensi del successivo comma 17, il conducente dovrà uscire dall’autostrada o strada extraurbana, con l’assistenza degli organi accertatori. Qualora, invece, viene accertata l’inottemperanza all’obbligo stabilito dall’ordinanza emessa dall’ente proprietario della strada, resa nota attraverso la predetta segnaletica, il conducente del veicolo sarà sanzionato:

• per violazione dell'art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada, per la violazione nel centro abitato, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 41,00 a € 168,00;

• per violazione dell'art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada, per la violazione fuori dal centro abitato, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 84,00 a € 335,00;

• in caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli, ai sensi dell'articolo 192, comma 3;

• qualora il conducente non rispetti tale ordine sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 84,00 a € 335,00, ai sensi dell'articolo 192, comma 6; consegue la decurtazione di

3 punti dalla patente di guida.

C. te Michele Pezzullo