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- 1 - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna Servizio geologico – Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche Obblighi di polizia mineraria in materia di acque minerali, di acque termali e di acque geotermiche

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Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna Servizio geologico – Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche

Obblighi di polizia mineraria in materia di acque minerali,

di acque termali e di acque geotermiche

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Indice

Presentazione.......................................................................................................................................................................................- 5 -

Premessa ................................................................................................................................................................................................- 6 -

Generalità...............................................................................................................................................................................................- 7 -

Normativa...............................................................................................................................................................................................- 8 -

Permesso di ricerca ...........................................................................................................................................................................- 9 -

Concessione mineraria ................................................................................................................................................................. - 15 -

Casi particolari .................................................................................................................................................................................. - 17 -

Conclusioni ......................................................................................................................................................................................... - 18 -

Allegati .................................................................................................................................................................................................. - 20 -

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Presentazione

Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti risorse naturali, quali le acque

geotermiche, minerali, termali e di sorgente, che, per le loro caratteristiche fisico–chimiche, sono

considerate materie prime.

Lo sfruttamento di queste risorse naturali è soggetto alla disciplina mineraria e quindi alla normativa in

materia di attività estrattive (autorizzazioni alla ricerca e allo sfruttamento della risorsa) e in materia di

sicurezza e salute del lavoro e dei lavoratori (Polizia mineraria).

Questo opuscolo è rivolto a tutti coloro che operano nell’ambito dei permessi di ricerca e delle

concessioni minerarie per le acque minerali, termali e di sorgente e per le acque geotermiche ed ha lo

scopo di illustrare gli obblighi connessi alla gestione di un permesso di ricerca o di una concessione

mineraria, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro.

In materia di acque geotermiche si fa riferimento, in particolare, alle cosiddette “risorse geotermiche di interesse locale” ovvero, nel territorio regionale, tipicamente alle acque, di temperatura superiore a

15°C, rinvenute a profondità superiori a 400 metri dal piano campagna.

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Premessa

Le attività minerarie costituiscono un settore particolare e molto specifico nel panorama industriale e

produttivo e, di conseguenza, sono regolamentate da norme specifiche che ne disciplinano sia la fase di

ricerca delle risorse che la fase di coltivazione, e quindi di sfruttamento, delle stesse.

Il riferimento legislativo principale è il Regio Decreto 29.07.1927 n. 1443; tale Regio Decreto classifica e

disciplina le attività estrattive, definisce i procedimenti amministrativi per l’ottenimento dei permessi di

ricerca e delle concessioni minerarie, stabilisce alcuni obblighi cui sono tenuti i titolari di un permesso di

ricerca o di una concessione mineraria.

E’ necessario tenere presente che, alla titolarità di un permesso di ricerca o di una concessione

mineraria, sono connessi determinati obblighi, indipendentemente dalla quantità della risorsa prelevata

o dall’estensione dell’area associata al titolo minerario stesso.

Un esempio è dato dall’attività di prelievo e di utilizzo di acque geotermiche per il riscaldamento

domestico: anche questa tipologia di sfruttamento, in quanto attività di coltivazione mineraria, comporta l’osservanza, oltre a quanto richiesto dal decreto di concessione, ed in caso di presenza di

lavoratori, l’obbligo di nomina di un direttore dei lavori e di un sorvegliante nonché l’obbligo della redazione e dell’inoltro alle Autorità competenti di specifica documentazione tecnica (con una ben determinata cadenza, solitamente mensile e/o annuale). Al fine di rendere più chiare e fruibili le definizioni e le informazioni contenute, il presente opuscolo è organizzato in forma di questionario, ossia di domande e risposte. Si rende noto che i riferimenti normativi sono a disposizione degli utenti nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla pagina web: http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/primarie.htm

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Generalità

In questo capitolo sono riportate alcune definizioni molto generali, al fine di condividere un linguaggio

comune che nel corso della trattazione dei vari punti si ritroverà spesso. Si tratta, in particolare, della

definizione delle fasi autorizzative e lavorative nell’attività mineraria nonché delle figure professionali

previste dalla legislazione vigente.

Cosa si intende per permesso di ricerca? Per permesso di ricerca si intende l’atto amministrativo, rilasciato dall’Amministrazione regionale, che

autorizza la persona o la società richiedente ad effettuare la ricerca di una risorsa all’interno di un’area

delimitata.

Cosa si intende per concessione mineraria? Per concessione mineraria si intende l’atto amministrativo, rilasciato dall’Amministrazione regionale,

che autorizza la persona o la società richiedente a sfruttare la risorsa mineraria trovata nell’ambito di un permesso di ricerca all’interno di un’area delimitata.

Cosa si intende per permissionario? Il permissionario è la persona o la società titolare di un permesso di ricerca tenuto all’osservanza degli obblighi di polizia mineraria. Cosa si intende per concessionario? Il concessionario è la persona o la società titolare di una concessione mineraria tenuto all’osservanza degli obblighi di polizia mineraria. Cosa si intende per direttore dei lavori? Il direttore dei lavori è la persona incaricata, dal titolare, della responsabilità dei lavori del permesso di ricerca o della concessione. Il direttore dei lavori deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 9.4.1959, n. 128, art. 27).

Cosa si intende per sorvegliante? Il sorvegliante dei lavori è la persona designata, dal titolare, per la sorveglianza dei lavori del permesso di

ricerca o della concessione. Il sorvegliante deve possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente (d.lgs. 624/1996, art. 2).

Cosa si intende per organo di vigilanza? L’organo di vigilanza è l’ufficio dell’Amministrazione regionale al quale compete la verifica dell’osservanza delle norme di polizia mineraria. In Regione Friuli Venezia Giulia l’organo di vigilanza è l’Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche, di seguito nominato Ufficio minerario, del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

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Normativa

In questo capitolo sono riportate le leggi che regolamentano il settore minerario per quanto riguarda:

1. gli aspetti amministrativi ai fini del rilascio dell’autorizzazione:

• Regio decreto 29.07.1927, n. 1443 – Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la

coltivazione delle miniere nel regno (nel seguito R.D. 1443/1927);

• Decreto legislativo 11.02.2010, n. 22 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e

coltivazione delle risorse geotermiche (nel seguito d.lgs. 22/2010);

• Decreto del Presidente della Repubblica 18.04.1994, n. 382 – Disciplina dei procedimenti di

conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di

interesse nazionale e di interesse locale (nel seguito D.P.R. 382/1994).

Appare utile richiamare l’articolo 18 del d.lgs. 22/2010 che stabilisce che “le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all’adozione delle nuove disposizioni in materia…”, vale a dire fino all’emanazione dei regolamenti regionali. Il D.P.R. 395/1991 (Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896), abrogato dal d.lgs. 22/2010, risulta quindi ancora vigente.

2. la sicurezza del lavoro e dei lavoratori:

• Decreto del Presidente della Repubblica 9.4.1959, n. 128 – Norme di Polizia delle Miniere e delle cave (nel seguito D.P.R. 128/1959);

• Decreto legislativo 25.11.1996, n. 624 – Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per la trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (nel seguito d.lgs 624/1996);

• Decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come integrato e

modificato dal decreto legislativo 3.08.2009, n. 106 (nel seguito d. lgs 81/2008). Appare utile richiamare l’articolo 304 del d.lgs 81/2008 il quale stabilisce che, in attesa dell’emanazione

dei decreti attuativi di armonizzazione delle disposizioni, laddove disposizioni di legge o regolamentari

dispongano un rinvio a norme del d.lgs 19.09.1994, n. 626, abrogato dal d.lgs 81/2008, tali rinvii si

intendono riferiti alle corrispondenti norme del d.lgs 81/2008.

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Permesso di ricerca

In questo capitolo è approfondita la fase di ricerca della risorsa mineraria.

Il progetto di ricerca va preventivamente sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla procedura di

Valutazione di Impatto Ambientale. L’istanza per ottenere un permesso di ricerca per la risorsa

minerale, termale e di sorgente (ai sensi del D.P.R. 382/1994) e per la risorsa geotermica (ai sensi del d.lgs. 22/2010) va presentata in bollo, corredata dagli estremi del provvedimento di verifica di

assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e dagli elaborati dovuti per legge,

alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio geologico - Ufficio

attività minerarie e risorse geotermiche – via Giulia 75/1 – 34126 Trieste.

Per la risorsa minerale, termale e di sorgente (D.P.R. 382/1994) L’ufficio minerario ha predisposto un elenco degli elaborati da produrre con la descrizione dei relativi

contenuti ed alcuni modelli da compilare che possono essere richiesti all’ufficio stesso o scaricati dal

sito della Regione FVG nella pagina web: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG1/FOGLIA13/

Per la risorsa geotermica (d.lgs 22/2010) L’ufficio minerario ha predisposto un elenco degli elaborati da produrre con la descrizione dei relativi contenuti ed alcuni modelli da compilare che possono essere richiesti all’ufficio stesso o scaricati dal sito della Regione FVG nella pagina web: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG1/FOGLIA12/

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dell’art. 3, comma 11, del d.lgs. 22/2010, il rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche è subordinato alla comunicazione, da parte degli interessati, di impegno alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi e alla presentazione di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all’entità dei lavori programmati

per la rimessione in pristino suddetta (si veda a proposito la deliberazione di Giunta regionale 15 dicembre 2006, n. 3052).

Lavori di ricerca preparatori alla perforazione

Sono compresi nei lavori di ricerca anche i lavori preparatori sull’area interessata dai lavori di ricerca veri e propri. Solitamente i lavori preparatori consistono in perimetrazione dell’area oggetto del permesso di ricerca e

relativa delimitazione con eventuali ripari e cartellonistica idonea nonché in operazioni di scopertura della zona interessata dall’intervento (ad esempio il disboscamento, la creazione di una pista di accesso, la messa a nudo ed il consolidamento del terreno su cui effettuare la perforazione).

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Cosa devo fare per iniziare i lavori di ricerca? La prima cosa da fare è nominare il direttore dei lavori ed il personale sorvegliante, che saranno le figure

di riferimento per la sicurezza del lavoro e dei lavoratori per tutta la durata dei lavori previsti nel corso

del permesso di ricerca, salvo sostituzioni successive.

Cosa devo fare per nominare queste figure? La nomina del direttore dei lavori e del personale sorvegliante si attua attraverso la denuncia di esercizio

(DE) prevista dall’art. 24 del D.P.R. 128/1959.

Cosa si intende per denuncia di esercizio? La denuncia di esercizio è la dichiarazione con la quale, ai sensi dell’art. 24 del DPR 128/1959, almeno 8

giorni prima dell’inizio dei lavori o della ripresa degli stessi, il titolare deve indicare per ogni luogo di

lavoro, gli estremi del titolo minerario, l’ubicazioni dei lavori, le generalità del direttore responsabile, le

generalità dei sorveglianti, l’eventuale legale rappresentante (in caso di società) ed il proprio domicilio.

Un modello di DE è allegato al presente documento (Allegato a pag. 35) e inoltre può essere scaricato

dal sito della Regione FVG nella pagina web: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG4/FOGLIA17/

Chi deve firmare la denuncia di esercizio ? La denuncia di esercizio deve essere firmata dal titolare (o dal legale rappresentante se trattasi di società), dal direttore responsabile, dai sorveglianti. Cosa devo allegare alla denuncia di esercizio? Alla denuncia di esercizio deve essere allegato il Documento di sicurezza e salute (DSS), previsto dall’art. 6 del d.lgs. 624/1996 e dall’art. 28 del d.lgs. 81/2008. Cosa si intende per Documento di sicurezza e salute? Il Documento di sicurezza e salute (DSS), di cui agli articoli 6 e seguenti del d.lgs 624/1996 e di cui

all’articolo 28 del d.lgs. 81/2008, è la Valutazione globale e documentata, a firma del titolare, di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’attività lavorativa. Tale valutazione deve considerare tutte le fasi del permesso di ricerca, a partire dalla preparazione del cantiere, comprese la terebrazione del pozzo e la fase di verifica della risorsa rinvenuta, fino, eventualmente, al ripristino dello stato dei luoghi e alla chiusura mineraria del pozzo.

Se il titolare affida lo svolgimento di una o più delle fasi di lavoro previste ad una o più imprese, deve

redigere il Documento di sicurezza e salute coordinato (DSS coordinato), previsto dall’art. 9 del d.lgs. 624/1996, in cui far convergere le varie valutazioni dei rischi effettuate dai titolari delle diverse imprese al fine di comporre un documento comune che valuti tutti i rischi del permesso di ricerca e gli eventuali

rischi dovuti alla presenza contemporanea di più imprese o lavorazioni.

A chi si inviano la denuncia di esercizio e il Documento di sicurezza e salute? La DE, il DSS o l’eventuale DSS coordinato devono essere trasmessi all’organo di vigilanza, cioè

all’Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche – Via Giulia 75/1 – 34126 Trieste, con lettera raccomandata A.R. (eventualmente anticipata via fax).

Quando si inviano? La DE e il DSS allegato devono esse inviati almeno 8 giorni prima dell’inizio o della ripresa dei lavori.

Devono inoltre essere trasmessi ogni qualvolta vi sia una modifica nel personale dirigente (titolare, legale rappresentante, direttore dei lavori) o del sorvegliante. La mancata trasmissione comporta la

denuncia all’autorità giudiziaria.

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Ci sono altre comunicazione da fare durante il permesso di ricerca? Si, c’è l’obbligo di comunicare mensilmente all’organo di vigilanza se si sono verificati infortuni nel corso

dei lavori; la comunicazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

E’ importante ricordare che la comunicazione deve essere trasmessa anche quando non si siano

verificati infortuni. Un modello di prospetto mensile degli infortuni è allegato a pag. 41 e inoltre può

essere scaricato dal sito della Regione FVG nella pagina web: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG4/FOGLIA17/

Lavori di perforazione

Una volta completati gli adempimenti di cui si è trattato nel capitolo precedente, il titolare procede

nell’attuazione del programma di ricerca come approvato in sede di autorizzazione.

Nel caso il programma preveda la perforazione di un pozzo vi sono obblighi di Polizia Mineraria di

seguito riportati.

Cosa bisogna fare per poter procedere alla perforazione del pozzo di ricerca? Ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 128/1959, il titolare del permesso di ricerca, prima di iniziare una

perforazione di profondità superiore a 200 metri e al fine di ottenere la relativa autorizzazione, è tenuto

ad inviare all’autorità di vigilanza il programma di perforazione. La trasmissione è effettuata con lettera raccomandata A.R. all’Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche – Via Giulia 75/1 – 34126 Trieste. Che cos’è il programma di perforazione? Il programma di perforazione è un documento che contiene:

• la previsione sulla profondità da raggiungere;

• l’indicazione dell’impianto di trivellazione da impiegare;

• l’indicazione della forza motrice prevista;

• l’indicazione del programma di tubaggio;

• ogni altro elemento di rilievo per l’esecuzione dell’opera. Ci sono documenti che devono essere allegati al programma di perforazione? Si, il programma di perforazione deve essere corredato da un piano topografico (in scala non inferiore a 1:2000), con l’indicazione della denominazione del pozzo e delle coordinate geografiche (longitudine e

latitudine con riferimento al meridiano di Roma Monte Mario). E’ necessario anche indicare, ai sensi del

D.P.G.R. 26 gennaio 1996 n. 030/Pres., le coordinate cartografiche, espresse in metri sulla Carta tecnica regionale, relative all’ubicazione del pozzo e alla quota della perforazione.

Quali sono i tempi per ottenere l’autorizzazione alla perforazione? Ai sensi dell’ art. 60, comma 5, del D.P.R. 128/1959, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione senza che l’Ufficio minerario della Regione FVG abbia comunicato le proprie decisioni, il programma di

perforazione si intende approvato.

E’ possibile posizionare il pozzo in qualsiasi punto dell’area autorizzata? No, vi sono delle distanze di sicurezza da rispettare, definite dall’art. 62 del D.P.R. 128/1959: ad esempio

deve essere rispettata la distanza di 20 metri dalle strade di uso pubblico carrozzabili e dalle autostrade e da elettrodotti, da ferrovie, da oleodotti e così via. La norma citata prevede comunque una possibilità

di deroga a questi limiti, qualora le condizioni di sicurezza siano comunque garantite; la deroga è soggetta a specifica autorizzazione. Talora, sempre per ragioni di sicurezza, tali limiti possono essere

aumentati.

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Appare utile ricordare che per ogni perforazione deve essere compilato un giornale di sonda nel quale deve essere registrato ogni incidente di perforazione occorso e, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 128/1959,

devono essere annotati giornalmente:

• il diametro del foro;

• gli avanzamenti conseguiti;

• la natura dei terreni attraversati;

• le tubazioni di rivestimento poste in opera, le chiusure d’acqua e ogni altra operazione eseguita;

• le manifestazioni incontrate, anche se trattasi di sostanze diverse da quelle per le quali è

eseguita la perforazione.

Esiste un modello di un giornale di sonda? Un modello di giornale di sonda è allegato al presente documento a pag. 37 e inoltre può essere

scaricato dal sito della Regione FVG nella pagina web: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG4/FOGLIA17/

Della perforazione eseguita cosa deve essere conservato oltre al giornale di sonda? I campioni delle rocce attraversate e delle sostanze minerali incontrate devono essere conservati fino alla fine della perforazione e non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dal termine della trivellazione senza autorizzazione del competente Ufficio minerario. Si ricorda che, in base alla normativa mineraria, è obbligatorio isolare nei propri orizzonti i fluidi diversi

da quelli ricercati; inoltre, almeno 48 ore prima di procedere alle operazioni di chiusura delle acque, il direttore dei lavori deve informarne l’Ufficio minerario (art. 68 del D.P.R. 128/1959). Si sottolinea anche l’obbligo, previsto dall’art. 69 del D.P.R. 128/1959, relativo alla denuncia del rinvenimento di idrocarburi o di sostanze minerali e di fonti di energia fra quelle indicate nel secondo comma dell’art. 2 del R.D. 1443/1929; tale denuncia deve essere fatta all’Ufficio minerario entro 15 giorni dal rinvenimento con lettera raccomandata A.R. Quali obblighi ci sono nei confronti dell’organo di vigilanza? L’organo di vigilanza ha il diritto di ispezionare l’area del permesso di ricerca e di richiedere sia il giornale di sonda che i campioni delle rocce e delle sostanze minerali di cui sopra.

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La perforazione

La fase centrale del programma lavori di un permesso di ricerca, in modo particolare per le risorse

geotermiche, è la perforazione del pozzo per l’intercettazione della falda acquifera di interesse

geotermico.

La perforazione sarà realizzata con una trivellazione del terreno spinta fino alla profondità prevista nel programma lavori: l’impianto di trivellazione deve essere posizionato sul punto scelto per il pozzo,

devono essere realizzati i lavori preparatori descritti in precedenza e rispettati ulteriori obblighi previsti

per l’impianto di trivellazione vero e proprio.

Quali sono gli obblighi previsti per l’impianto di trivellazione? Gli obblighi sono indicati chiaramente dagli articoli 72 e seguenti del D.P.R. 128/1959. Si elencano nel

seguito gli obblighi principali:

• indicare la portata nominale della torre di perforazione;

• collegare elettricamente a terra la torre di perforazione;

• prolungare i tubi di scappamento fino a portare lo scarico del gas ad almeno 10 metri dal foro di

sonda;

• dotare di dispositivo tagliafiamma i tubi di scappamento;

• posizionare i depositi di carburante ad almeno 30 metri dal centro del pozzo e ad “almeno 20 metri dagli scappamenti dei motori e dai gruppi elettrogeni”;

• installare un interruttore generale che tolga tensione all’intero impianto elettrico al servizio della perforazione, con esclusione delle linee che alimentano i dispositivi contro le eruzioni libere;

• utilizzare un impianto elettrico per l’illuminazione;

• rendere disponibili lampade elettriche portatili di sicurezza in numero almeno pari al numero

degli operai presenti nel turno. Gli articoli 78 e seguenti del D.P.R. 128/1959 indicano i requisiti degli impianti di circolazione dei fanghi impiegati per la perforazione. Gli articoli da 83 a 87 del D.P.R. 128/1959 indicano ulteriori disposizioni sulle attrezzature per il controllo delle eventuali eruzioni libere e i successivi articoli da 88 a 90 dettano disposizioni sulla cementazione del pozzo. Vi sono poi alcune norme che riguardano gli idrocarburi che però, al momento, non trovano applicazione nel territorio regionale, non essendoci sfruttamento di tali materie prime.

Finita la perforazione sono previsti altri obblighi? Sì, entro 30 giorni dall’ultimazione della perforazione deve essere inviato all’Ufficio minerario il profilo geologico del foro corredato da grafici e notizie relative alle operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti

(art. 70 del D.P.R. 128/1959). Si ricorda, inoltre, la legge 4 agosto 1984, n. 464 “Norme per agevolare l’acquisizione (…) di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale” che prevede, per ogni

perforazione, sondaggio meccanico, prova penetrometrica o log geofisico che superi i 30 metri di profondità, l’invio all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) dell’apposita

“Comunicazione di fine indagine”. (http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/)

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Conclusione della ricerca

Se trovo la risorsa è possibile utilizzarla subito? No, ai sensi dell’art. 12 del R.D. 1443/1927 il permissionario non può utilizzare la risorsa mineraria che

ha trovato.

Allora cosa si deve fare della risorsa? Al termine dei lavori di ricerca devono essere effettuate le prove di produzione finalizzate alla

determinazione delle caratteristiche della risorsa.

Se le prove di produzione danno esito positivo come si procede? Se le prove di produzione hanno dato esito positivo, il permissionario, se interessato, o altra persona o

società, possono presentare la domanda di concessione mineraria per lo sfruttamento (coltivazione)

della risorsa.

Se la risorsa non viene trovata, come si procede? Se la ricerca ha dato esito negativo, il permissionario è tenuto a comunicarlo all’organo di vigilanza e a

ripristinare i luoghi interessati dalla ricerca; nel caso in cui per la ricerca siano stati realizzati uno o più pozzi, questi devono essere chiusi. Se le prove di produzione danno esito negativo, come si procede? Se le prove di produzione hanno dato esito negativo, ossia è risultata la presenza di una risorsa che non è economicamente sfruttabile e che presenta caratteristiche non idonee al suo utilizzo, ne deve essere data notizia all’organo di vigilanza e si deve procedere come nel caso di esito negativo della ricerca. Cosa comporta la chiusura di un pozzo? Prima della chiusura di un pozzo deve essere presentato all’organo di vigilanza un programma lavori per

la chiusura mineraria del pozzo, che riporti i lavori occorrenti per la messa in sicurezza del foro e dell’area circostante.

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Concessione mineraria

Terminata la fase di ricerca, effettuate le prove di produzione e quindi verificata la presenza della risorsa,

esaminate le sue caratteristiche fisico-chimiche e valutata l’economicità del suo sfruttamento, il

permissionario, se interessato allo sfruttamento, oppure altra persona o società, può chiedere il rilascio

della concessione allo sfruttamento della risorsa. Si ribadisce che prima del rilascio del titolo minerario di concessione la risorsa non può essere utilizzata.

Qual è la procedura amministrativa per chiedere una concessione mineraria? La procedura amministrativa per l’ottenimento di una concessione mineraria è molto simile a quella

relativa al rilascio di un permesso di ricerca.

Per la risorsa minerale, termale e di sorgente (D.P.R. 382/1994) Il progetto di coltivazione della risorsa minerale, termale e di sorgente deve essere preventivamente

sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale e deve essere ottenuto il riconoscimento delle

proprietà terapeutiche della risorsa da parte del Ministero competente. L’istanza di concessione mineraria va presentata in bollo, corredata dagli estremi del provvedimento di

Valutazione di Impatto Ambientale e dagli elaborati dovuti per legge alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio geologico - Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche – via Giulia 75/1 – 34126 Trieste. L’Ufficio minerario ha predisposto un elenco degli elaborati da produrre con la descrizione dei relativi contenuti ed alcuni modelli da compilare che possono essere richiesti all’Ufficio stesso o scaricati dal sito della Regione FVG nella pagina web: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG1/FOGLIA13/

Per la risorsa geotermica (d.lgs. 22/2010) Il progetto di coltivazione della risorsa geotermica deve essere preventivamente sottoposto alla

Valutazione di Impatto Ambientale. L’istanza di concessione mineraria va presentata in bollo, corredata dagli estremi del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e corredata dagli elaborati dovuti per legge alla Direzione centrale

ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio geologico - Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche – via Giulia 75/1 – 34126 Trieste. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dell’art. 6, comma 2,

del d.lgs. 22/2010, il rilascio delle concessioni di coltivazione è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all’entità dei lavori programmati per la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.

L’Ufficio ha predisposto un elenco degli elaborati da produrre con la descrizione dei relativi contenuti

ed alcuni modelli da compilare che possono essere richiesti all’ufficio stesso o scaricati dal sito della Regione FVG nella pagina web: http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG1/FOGLIA12/

La titolarità di una concessione mineraria, sia di acque minerali, termali e di sorgente che di risorse geotermiche, può essere oggetto di voltura, previa verifica dell’idoneità del privato o della Società

interessati alla conduzione dell’attività di coltivazione.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 22/2010, come già per il permesso di ricerca, anche il rilascio della concessione di coltivazione è

subordinato alla comunicazione, da parte degli interessati, di impegno alla rimessione in pristino dello

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stato originario dei luoghi e alla presentazione di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione

all’entità dei lavori necessari alla suddetta rimessione in pristino (si veda a proposito la deliberazione di

Giunta regionale 15 dicembre 2006, n. 3052, attualmente in fase di aggiornamento).

E per quanto riguarda la sicurezza? Per quanto attiene la sicurezza dei lavori e dei lavoratori, per le concessioni minerarie vale quanto già

detto per i permessi di ricerca; pertanto, se sono previsti lavori, prima del loro inizio dovrà essere

prodotta all’organo di vigilanza la documentazione prescritta, cioè la denuncia di esercizio ed il Documento di sicurezza e salute, eventualmente coordinato.

Ci sono obblighi per l’esercizio di una concessione? Sì, se sono previsti lavori (ad esempio, per avviare l’attività di coltivazione della risorsa o per le attività di

manutenzione di impianti e macchinari presenti, etc.) deve essere incaricato un direttore dei lavori ed un

sorvegliante e deve essere effettuata la valutazione dei rischi (DSS), che dovrà essere aggiornata in caso

di modifiche sopravvenute nella coltivazione o nella legislazione mineraria; rimane fermo l’obbligo di

comunicare all’organo di vigilanza ogni variazione che si verifichi.

Inoltre, sempre in presenza di lavori, deve essere presentato mensilmente all’organo di vigilanza il

rapporto sugli infortuni; tale rapporto deve essere trasmesso anche se negativo, cioè anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. In ogni caso, con cadenza annuale, deve essere presentato all’organo di vigilanza il programma generale dei lavori e delle coltivazioni da eseguire con l’indicazione di tutti gli elementi utili alla valutazione dei lavori stessi dal punto di vista della sicurezza (art. 41 del D.P.R. 128/1959). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 648 del D.P.R. 128/1959, i lavoratori delle miniere e delle cave devono essere sottoposti a visita medica:

• prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavoro a

cui sono destinati;

• successivamente, con cadenza annuale, per accertare la persistenza delle predette condizioni di

idoneità. Altro obbligo importante è quello di manutenzione, previsto dall’art. 32 del d.lgs. 624/1996:

• il datore di lavoro provvede a che l’ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle

attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico (comma 1);

• il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei

funzionari dell’autorità di vigilanza (comma 2).

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Casi particolari

Cosa comporta la realizzazione di un nuovo pozzo all’interno di un permesso di ricerca o di una concessione mineraria vigente? Il programma generale dei lavori e delle coltivazioni, per periodi almeno annuali, deve prevedere la

terebrazione del nuovo pozzo e contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili alla sua valutazione dal punto di vista della sicurezza (art. 41 del D.P.R. 128/1959).

Va quindi eseguito il pozzo secondo quanto riportato nei precedenti capitoli “Lavori di perforazione”,

“Perforazione” e “Conclusione della ricerca”.

Nel caso in cui sia terebrato nell’ambito di una concessione mineraria vigente, il pozzo va messo in

esercizio a seguito dell’esito positivo delle prove di produzione (e del riconoscimento del Ministero

competente in caso di acque minerali e termali). In caso di esito negativo della ricerca si deve

provvedere alla chiusura mineraria del pozzo.

Si precisa che, dal punto di vista amministrativo, la terebrazione di un nuovo pozzo è subordinata alla revisione e ad un’eventuale aggiornamento della comunicazione di rimessione in pristino ed al

pagamento della relativa fideiussione (Allegato a pag. 34). Cosa devo fare se trovo un pozzo esistente? In primo luogo è opportuno acquisire tutte le informazioni possibili sul pozzo, ad esempio l’anno di terebrazione, la profondità, il diametro, la portata, le caratteristiche chimico-fisiche della risorsa presente. Successivamente:

• qualora si tratti di risorsa minerale o termale, sarà necessario presentare l’istanza di permesso di

ricerca, secondo quanto già indicato nel relativo capitolo, al fine di acquisire, durante la vigenza del permesso stesso, il necessario riconoscimento delle proprietà terapeutiche della risorsa da parte del competente Ministero;

• qualora si tratti di risorsa geotermica, dovrà essere presentata istanza di concessione mineraria

secondo quanto già indicato nel relativo capitolo.

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Conclusioni

Con questo lavoro si è cercato di sintetizzare il percorso che è necessario affrontare per poter effettuare

la ricerca mineraria e per poter diventare titolari di una concessione di coltivazione delle risorse

minerarie, quali le acque minerali, termali e di sorgente e geotermiche, nell’ambito della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nel contempo si è cercato di facilitare la comprensione della normativa che disciplina tali risorse, in

modo tale che gli interessati conoscano in partenza gli obblighi e gli oneri connessi all’attività mineraria.

Nell’augurare buon lavoro a coloro che operano in queste attività, si ricorda che l’Ufficio minerario del

Servizio geologico della Regione FVG è sempre a disposizione per informazioni e chiarimenti, che

possono essere richiesti anche via email al seguente indirizzo:

[email protected].

Trieste, 30 giugno 2011

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Allegati

Allegato 1 – Istanza di permesso di ricerca di risorse minerali termali e di sorgente: documentazione

da presentare

Allegato 2 - Istanza di permesso di ricerca di risorse minerali termali e di sorgente - contenuti della relazione geomineraria e del programma dei lavori

Allegato 3 – Istanza di concessione di coltivazione di risorse minerali termali e di sorgente –

documentazione da presentare

Allegato 4 - Istanza di concessione di coltivazione di risorse minerali termali e di sorgente –

contenuti della relazione geomineraria e del programma dei lavori

Allegato 5 – Istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche – documentazione da presentare

Allegato 6 - Istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche - contenuti della relazione

geologico tecnica e del programma dei lavori

Allegato 7 – Istanza di concessione di coltivazione di risorse geotermiche – documentazione da presentare

Allegato 8 - Istanza di concessione di coltivazione di risorse geotermiche - contenuti della relazione

geologico tecnica e del programma dei lavori

Allegato 9 – Comunicazione di impegno alla rimessione in pristino

Allegato 10 - Modello di Denuncia di esercizio

Allegato 11 – Modello di Giornale di sonda

Allegato 12 – Modello di Prospetto mensile infortuni.

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Allegato n. 1

ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI RISORSE MINERALI TERMALI E DI SORGENTE - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Istanza bollata, riportante gli estremi del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale del progetto di ricerca, con i seguenti contenuti:

� la ragione sociale della società richiedente che risulta dall’atto costitutivo nonché le generalità del rappresentante legale;

� domicilio del richiedente o della sede sociale ovvero, per le società estere, il domicilio del legale rappresentante;

� codice fiscale e/o partita IVA;

� Comune in cui ricade l’area interessata dalla ricerca ed un nominativo convenzionale indicante la denominazione del Permesso di ricerca (preferibilmente un toponimo della zona);

� coordinate dei vertici dell’area relativa alla concessione espresse in coordinate geografiche (longitudine e latitudine con riferimento al meridiano di Roma Monte Mario) e in coordinate cartografiche (metri) sulla Carta tecnica regionale;

� estensione dell’area espressa in Kmq.

Documentazione da allegare all’istanza (anche su supporto informatico):

� il piano topografico (sia su Carta Tecnica Regionale sia su estratto di mappa catastale relativo all’area interessata perimetrata);

� il programma dei lavori, firmato da un professionista abilitato e sottoscritto anche dal richiedente;

� la relazione geomineraria, firmata da un professionista abilitato e sottoscritta anche dal richiedente;

� nel caso di più richiedenti, la nomina del rappresentante unico;

� la relazione dalla quale risultino le capacità tecniche ed economiche necessarie (vanno riferite le dotazioni di mezzi e personale del richiedente o dei tecnici specializzati in materia iscritti nei rispettivi albi professionali, precedenti esperienze in materia ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione. La capacità economica va dimostrata con idonea attestazione bancaria rapportata al costo degli studi e

dei lavori);

� certificato della CCIAA con dicitura antimafia;

� fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante (o del rappresentante unico).

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Allegato n. 2

ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI RISORSE MINERALI TERMALI E DI SORGENTE - CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOMINERARIA E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI

Relazione geomineraria La Relazione, redatta da un tecnico abilitato in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal provvedimento di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, dovrà contenere:

1. ubicazione dell’intervento con perimetrazione dell’area relativa alla richiesta, con le coordinate dei vertici dell’area e del/i pozzo/i o della/e sorgente/i relativi al permesso, espresse in coordinate geografiche (longitudine e latitudine con riferimento al meridiano di Roma Monte Mario) e in coordinate cartografiche (metri) sulla Carta tecnica regionale:

� stralcio della Carta regionale in scala 1:25.000; � stralcio dell’elemento della Carta tecnica regionale in scala 1:5.000; � stralcio della mappa catastale.

2. descrizione dello stato dei luoghi;

3. inquadramento geologico completo della zona oggetto dell’intervento;

4. per le derivazioni da pozzo in area di pianura:

� inquadramento idrogeologico comprendente la caratterizzazione di massima degli acquiferi oggetto della ricerca ed i parametri geochimici e fisici delle acque; � definizione della stratigrafia tipo, completa della presunta localizzazione dei filtri; � stima del cono d’influenza del pozzo e interferenza con altri pozzi presenti; � cubatura del pozzo.

5. per le derivazioni da sorgente o da pozzo in area montana:

� stralcio della carta geologica; � inquadramento idrogeologico comprendente la perimetrazione idrografica;

� profili e sezioni geologiche; � definizione della stratigrafia tipo e, nel caso di terebrazione di pozzi, la presunta localizzazione dei filtri; � valutazione delle permeabilità delle rocce e relativa mappa; � valutazione di massima del sistema di fessurazione; � descrizione di massima del bacino idrogeologico, degli acquiferi e dei relativi deflussi; � mappatura di massima del perimetro idrografico, idrogeologico e dei deflussi; � censimento e mappatura delle sorgenti nell’area del bacino idrogeologico; � quantificazione dell’evapotraspirazione; � calcolo del bilancio idrogeologico di massima; � prima valutazione dei parametri chimico fisici degli acquiferi attesi;

� indicazione della vulnerabilità dell’area e individuazione degli eventuali centri di pericolo; � la valutazione degli effetti della captazione della sorgente a valle delle opere di presa;

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� verifica della pericolosità valanghiva, geologico e idraulica con perimetrazione e relativi vincoli secondo quanto riportato dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente; � prima analisi dei dissesti idrogeologici secondo quanto riportato dal “Catasto delle frane regionale”; � sismicità dell’area.

6. indicazione di eventuali vincoli gravanti sull'area a tutela degli interessi idrogeologici, forestali, paesistici, naturalistici, storici, artistici, archeologici, architettonici, urbanistici e di uso civico;

7. per le acque termali, previsione delle modalità di scarico nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

8. valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali e descrizione delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;

9. previsione di utilizzo della risorsa (portata e temperatura), anche con riferimento all’esito della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale;

10. computo metrico del costo della rimessione in pristino dei luoghi.

Programma dei lavori

Il programma dei lavori dovrà contenere:

1. Per le derivazioni da pozzo in area di pianura:

� cronoprogramma di massima;

� schema descrittivo dell’ubicazione dei lavori;

� il programma esecutivo comprendente:

� schema dell’intervento; � schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e di esecuzione delle

prove di portata; � descrizione della strumentazione che si intende utilizzare; � programma di perforazione (comprensivo di tubaggio atto a garantire la non miscibilità tra

le falde), profondità da raggiungere, diametro/i del pozzo.

� stima dei volumi previsti;

� definizione di massima del tipo e della quantità dei rifiuti e degli scarichi derivati dalla terebrazione

e dalle prove di produzione;

� piano di monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche;

� eventuale canalizzazione e drenaggio delle acque superficiali relative al piazzale;

� opere di ripristino della superficie occupata dal cantiere di perforazione.

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2. Per le derivazioni da sorgente o da pozzo in area montana:

� programma esecutivo comprendente:

� schema dell’intervento; � verifiche che si intendono eseguire, in funzione degli interventi minerari, precedenti all’inizio

effettivo dei lavori anche in relazione alle pericolosità ed ai dissesti idrogeologici riconosciuti;

� schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e di esecuzione delle prove di portata;

� descrizione della strumentazione che si intende utilizzare;

� programma di perforazione, tubaggio, profondità da raggiungere, il diametro/i del pozzo, stima dei volumi previsti.

� cronoprogramma di massima;

� schema descrittivo dell’ubicazione dei lavori;

� la definizione di massima del tipo e della quantità dei rifiuti e degli scarichi derivati dalla terebrazione;

� piano di monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche;

� eventuale canalizzazione e drenaggio delle acque superficiali relative al piazzale;

� opere di ripristino della superficie interessata dai lavori.

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Allegato n. 3

ISTANZA DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI RISORSE MINERALI TERMALI E DI SORGENTE – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Istanza in bollo riportante gli estremi del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale, con i seguenti contenuti:

� generalità del richiedente. Nel caso in cui la domanda sia presentata da una società, la ragione sociale quale risulta dall’atto costitutivo nonché le generalità del rappresentante legale;

� codice fiscale e domicilio del richiedente o della sede sociale ovvero, per le società estere, il domicilio del legale rappresentante;

� Comune in cui ricade l’area interessata alla coltivazione ed un nominativo convenzionale corrispondente ad un toponimo della zona;

� coordinate dei vertici dell’area relativa alla concessione espresse in coordinate geografiche (latitudine e longitudine con riferimento al meridiano di Roma Monte Mario) e in coordinate cartografiche (metri) sulla Carta tecnica regionale;

� estensione dell’area espressa in Kmq.

Documentazione da allegare all’istanza (anche su supporto informatico):

� il piano topografico (sia su Carta Tecnica Regionale sia su estratto di mappa catastale relativo all’area interessata perimetrata);

� il programma dei lavori firmato da un professionista abilitato e sottoscritto anche dal richiedente;

� la relazione geomineraria firmata da un professionista abilitato e sottoscritta anche dal richiedente;

� nel caso di più richiedenti, la nomina del rappresentante unico;

� comunicazione e certificazione antimafia;

� la relazione dalla quale risulti l’idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa (dev’essere presentata una visura camerale, vanno riferite le dotazioni di mezzi e di personale a disposizione del richiedente o dei tecnici specializzati in materia iscritti nei rispettivi albi professionali, precedenti esperienze in materia ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione. La capacità economica va dimostrata con idonea

attestazione bancaria rapportata al costo degli studi e dei lavori);

� certificato della CCIAA con dicitura antimafia;

� fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante della società.

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Allegato n. 4

ISTANZA DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI RISORSE MINERALI TERMALI E DI SORGENTE – CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOMINERARIA E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI

Relazione geomineraria La Relazione, redatta da un tecnico abilitato in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal provvedimento di

Valutazione di impatto ambientale, dovrà contenere:

1. ubicazione dell’intervento con perimetrazione dell’area relativa alla richiesta, con Coordinate dei vertici dell’area e del/i pozzo/i o della/e sorgente/i relativi alla concessione, espresse in coordinate geografiche (longitudine e latitudine con riferimento al meridiano di Roma Monte Mario) e in coordinate cartografiche (metri) sulla Carta tecnica regionale: � stralcio della Carta regionale in scala 1:25.000; � stralcio dell’elemento della Carta tecnica regionale in scala 1:5.000; � stralcio della mappa catastale.

2. descrizione dello stato dei luoghi;

3. inquadramento geologico completo della zona oggetto dell’intervento;

4. per le derivazioni da pozzo in area di pianura:

� inquadramento geologico completo della stratigrafia del/i pozzo/i oggetto della concessione, con localizzazione dei filtri; � inquadramento idrogeologico comprendente la caratterizzazione degli acquiferi riscontrati in fase di terebrazione dei pozzi, le analisi geochimiche e fisiche, la stima del cono d’influenza e l’interferenza con altri pozzi presenti; � esito delle prove di produzione; � cubatura del pozzo.

5. per le derivazioni da sorgente o da pozzo in area montana la relazione deve contenere: � inquadramento idrogeologico comprendente la perimetrazione idrografica; � censimento delle sorgenti nell’area del bacino idrogeologico; � profili e sezioni geologiche;

� la definizione della stratigrafia tipo e, nel caso di terebrazione di pozzi, la stratigrafia e la localizzazione dei filtri; � descrizione del sistema di fessurazioni; � descrizione delle permeabilità delle rocce; � risultati del monitoraggio e determinazione dei parametri chimico fisici della sorgente; � definizione del bacino idrogeologico e definizione degli acquiferi oggetto della concessione; � determinazione del deflusso della falda; � definizione delle precipitazioni e dell’evapotraspirazione; � bilancio idrogeologico; � la valutazione degli effetti della captazione della sorgente a valle delle opere di presa; � piano di monitoraggio delle caratteristiche chimico fisiche della/e sorgente/i captate e dei

pozzi.

6. indicazione di eventuali vincoli gravanti sull'area a tutela degli interessi idrogeologici, forestali, paesistici, naturalistici, storici, artistici, archeologici, architettonici, urbanistici e di uso civico;

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7. per le acque termali, modalità di scarico e relativa autorizzazione nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

8. relazione tecnica dell’impianto, utilizzo della risorsa (portata e temperatura) anche con riferimento all’esito della procedura di Valutazione di impatto ambientale;

9. valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali e descrizione delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;

10. computo metrico del costo della rimessione in pristino dei luoghi.

Programma dei lavori

Il programma dei lavori comprende il programma di utilizzo della risorsa e la previsione dei lavori da effettuare; esso dovrà contenere:

1. Per le derivazioni da pozzo in area di pianura:

� Kcronoprogramma di massima;

� Kschema descrittivo dell’ubicazione dei lavori;

� Kprogramma esecutivo comprendente:

� lo schema dell’intervento, gli schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e di esecuzione delle prove di portata; � descrizione della strumentazione che si intende utilizzare; � programma di perforazione (comprensivo di tubaggio atto a garantire la non miscibilità tra le falde), profondità da raggiungere, diametro/i del pozzo;

� stima dei volumi previsti;

� definizione di massima del tipo e della quantità dei rifiuti e degli scarichi, derivati dalla terebrazione e dalle prove di produzione;

� eventuale canalizzazione e drenaggio delle acque superficiali relative al piazzale;

� opere di ripristino della superficie occupata dal cantiere di perforazione.

2. Per le derivazioni da sorgente o da pozzo in area montana:

� Kcronoprogramma di massima;

� Kschema descrittivo dell’ubicazione dei lavori;

� Kprogramma esecutivo comprendente:

� schema dell’intervento; � schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e di esecuzione delle

prove di portata; � descrizione della strumentazione che si intende utilizzare; � piano di monitoraggio delle caratteristiche chimico fisiche; � programma di perforazione, tubaggio, profondità da raggiungere, il diametro/i del pozzo, stima dei volumi previsti;

� eventuale canalizzazione e drenaggio delle acque superficiali relative al piazzale;

� le opere di ripristino della superficie occupata dal cantiere.

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Allegato n. 5

ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Istanza bollata (ai sensi all’art. 6 del D.P.R. 395/1991), riportante gli estremi del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, con i seguenti contenuti:

� generalità del richiedente. Nel caso in cui la domanda sia presentata da una società, la ragione sociale

quale risulta dall’atto costitutivo nonché le generalità del rappresentante legale;

� codice fiscale, domicilio del richiedente o della sede sociale ovvero, per le società estere, il domicilio del legale rappresentante;

� Comune in cui ricade l’area interessata alla ricerca ed un nominativo convenzionale corrispondente ad un toponimo della zona;

� coordinate dei vertici dell’area relativa al permesso di ricerca espresse in coordinate geografiche (latitudine e longitudine con riferimento al meridiano di Roma Monte Mario) e in coordinate cartografiche (metri) sulla Carta tecnica regionale;

� estensione dell’area espressa in Kmq. Qualora l’istanza sia presentata da più soggetti, gli stessi dovranno nominare un unico rappresentante nei

confronti della Pubblica Amministrazione. Dovranno inoltre essere presentati:

� se il richiedente è una società, copia autentica dell’atto di modifica della ragione sociale;

� estratto di mappa in bollo relativo all’area interessata;

� documentazione dimostrante la disponibilità dell’area interessata;

� comunicazione di remissione in pristino dei luoghi (art. 15, legge 9/1991);

� relazione dalla quale risultino le esperienze già acquisite dal richiedente (o dall’esecutore delle opere) nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico nonché la capacità tecnica ed economica del richiedente;

� Estratto della Carta Regionale in scala 1:25.000 (bollata) con localizzazione dell’area relativa alla richiesta.

Dovrà inoltre essere allegata all’istanza la seguente documentazione (anche su supporto informatico):

� una relazione tecnica dettagliata, redatta in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (screening);

� il programma dei lavori (sottoscritto dal/i richiedente/i);

� in duplice copia, su formato A4 od A3, la rappresentazione grafica dei limiti dell’area relativa al permesso di ricerca, evidenziati con linea rossa, su fotocopia dell’estratto catastale.

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Allegato n. 6

ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE – CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI Relazione geologico-tecnica La Relazione, redatta da un tecnico abilitato in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal provvedimento di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, dovrà contenere:

1. ubicazione dell’intervento con perimetrazione dell’area relativa alla richiesta, con Coordinate dei vertici dell’area e del/i pozzo/i relativi al permesso, espresse in coordinate geografiche (latitudine e longitudine con riferimento al meridiano di Roma Monte Mario) e in coordinate cartografiche (metri) sulla Carta tecnica regionale:

� stralcio della Carta regionale in scala 1:25.000;

� stralcio dell’elemento della Carta tecnica regionale in scala 1:5.000;

� stralcio della mappa catastale.

2. descrizione dello stato dei luoghi;

3. inquadramento geologico completo della stratigrafia tipo della zona oggetto dell’intervento;

4. descrizione del pozzo che si intende terebrare comprensiva della profondità che si intende raggiungere nonché del/i diametro/i del pozzo e del tubaggio atto a garantire la non miscibilità tra le falde;

5. inquadramento idrogeologico comprendente la caratterizzazione di massima degli acquiferi oggetto della ricerca, comprensivo dei parametri geochimici e fisici delle acque, della presunta localizzazione dei filtri, della stima del cono d’influenza del pozzo e dell’interferenza con altri pozzi presenti;

6. cubatura del pozzo;

7. previsione di utilizzo della risorsa (portata e temperatura);

8. previsione delle modalità di scarico nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

9. vantaggi economici ed ambientali previsti (comprensivi del calcolo energetico con indicazioni di massima del tipo di impianto previsto);

10. valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali e descrizione delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;

11. indicazione di eventuali vincoli gravanti sull'area a tutela degli interessi idrogeologici, forestali, paesistici, naturalistici, storici, artistici, archeologici, architettonici, urbanistici e di uso civico;

12. computo metrico del costo della rimessione in pristino dei luoghi.

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Programma dei lavori Il programma dei lavori, sottoscritto anche dal richiedente, dovrà contenere:

1. cronoprogramma di massima;

2. schema descrittivo dell’ubicazione dei lavori;

3. programma esecutivo comprendente: � schema dell’intervento; � schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e di esecuzione delle prove di

portata;

� descrizione della strumentazione che si intende utilizzare; � programma di perforazione e tubaggio atto a garantire la non miscibilità tra le falde, profondità

da raggiungere, diametro/i del pozzo.

4. stima dei volumi previsti;

5. definizione di massima del tipo e della quantità dei rifiuti e degli scarichi derivati dalla terebrazione e dalle prove di produzione;

6. eventuale canalizzazione e drenaggio delle acque superficiali relative al piazzale;

7. le opere di ripristino della superficie occupata dal cantiere di perforazione.

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Allegato n. 7

ISTANZA DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Istanza in bollo (ai sensi degli articoli 33 e 34 del D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395), riportante gli estremi del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale, con i seguenti contenuti:

� generalità del richiedente. Nel caso in cui la domanda sia presentata da una società, la ragione sociale quale risulta dall’atto costitutivo nonché le generalità del rappresentante legale;

� codice fiscale e domicilio del richiedente o della sede sociale ovvero, per le società estere, il domicilio del legale rappresentante;

� Comune in cui ricade l’area interessata alla ricerca ed un nominativo convenzionale corrispondente ad un toponimo della zona;

� coordinate dei vertici dell’area relativa alla concessione espresse in coordinate geografiche (latitudine e longitudine con riferimento al meridiano di Roma Monte Mario) e in coordinate cartografiche (metri) sulla Carta tecnica regionale;

� estensione dell’area espressa in Kmq.

Qualora la richiesta venga presentata da più soggetti, gli stessi dovranno nominare un unico rappresentante nei confronti della pubblica amministrazione. Dovranno inoltre essere presentati:

� se il richiedente è una società, copia autentica dell’atto di modifica della ragione sociale;

� estratto di mappa in bollo relativo all’area interessata;

� documentazione dimostrante la disponibilità dell’area interessata;

� autorizzazione allo scarico;

� comunicazione di remissione in pristino dei luoghi (art. 15 legge 9.1.1991 n. 9);

� relazione dalla quale risultino le esperienze già acquisite dal richiedente (o dall’esecutore delle opere) nelle attività minerarie ed in particolare nel settore geotermico nonché la capacità tecnica economica del

richiedente;

� estratto della Carta regionale in scala 1:25.000 (bollata) con localizzazione dell’area relativa alla richiesta.

Dovrà inoltre essere allegata all’istanza la seguente documentazione (anche su supporto informatico):

� una relazione tecnica dettagliata, illustrante il progetto, redatta in ottemperanza alle prescrizioni eventualmente imposte dal provvedimento di Valutazione di impatto ambientale;

� il Programma dei lavori (sottoscritto dal/i richiedente/i);

� in duplice copia, su formato A4 od A3, la rappresentazione grafica dei limiti dell’area relativa alla concessione, evidenziati con linea rossa, su fotocopia dell’estratto catastale.

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Allegato n. 8

ISTANZA DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE – CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI

Relazione geologico-tecnica La Relazione, redatta da un tecnico abilitato in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal provvedimento di Valutazione di impatto ambientale, dovrà contenere quanto segue:

1. ubicazione dell’intervento con perimetrazione dell’area relativa alla richiesta, con Coordinate dei vertici dell’area e del/i pozzo/i relativi alla concessione, espresse in coordinate geografiche (latitudine e longitudine con riferimento al meridiano di Roma Monte Mario) e in coordinate cartografiche (metri) sulla Carta tecnica regionale: � stralcio della Carta regionale in scala 1:25.000; � stralcio dell’elemento della Carta tecnica regionale in scala 1:5.000; � stralcio della mappa catastale.

2. descrizione dello stato dei luoghi;

3. inquadramento geologico completo della stratigrafia del/i pozzo/i oggetto della concessione con localizzazione dei filtri;

4. inquadramento idrogeologico comprendente la caratterizzazione degli acquiferi riscontrati in fase di terebrazione dei pozzi, le analisi geochimiche e fisiche sulle acque;

5. cubatura del pozzo;

6. esito delle prove di produzione con la definizione del cono d’influenza del pozzo e l’interferenza con altri pozzi presenti;

7. utilizzo della risorsa (portata e temperatura);

8. relazione tecnica dell’impianto;

9. vantaggi economici ed ambientali con il calcolo della riduzione della CO2 emessa nell’atmosfera (determinato sull’esito delle prove di produzione);

10. modalità di scarico e relativa autorizzazione nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

11. valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali e descrizione delle eventuali misure previste per ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi;

12. indicazione di eventuali vincoli gravanti sull'area a tutela degli interessi idrogeologici, forestali, paesistici, naturalistici, storici, artistici, archeologici, architettonici, urbanistici e di uso civico;

13. computo metrico del costo della rimessione in pristino dei luoghi.

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Programma dei lavori Il Programma dei lavori, sottoscritto anche dal richiedente, dovrà contenere:

1. cronoprogramma di massima;

2. programma di utilizzo della risorsa;

3. programma di monitoraggio della risorsa e dell’impianto di derivazione;

4. qualora siano previsti interventi:

� schema descrittivo dell’ubicazione dei lavori;

� programma esecutivo comprendente:

� schema dell’intervento;

� schemi di massima delle modalità di esecuzione dei lavori geofisici e di esecuzione delle prove di portata;

� descrizione della strumentazione che si intende utilizzare;

� programma di perforazione e tubaggio atto a garantire la non miscibilità tra le falde, la profondità da raggiungere, il diametro/i del pozzo;

� stima dei volumi previsti;

� definizione di massima del tipo e della quantità dei rifiuti e degli scarichi derivati dalla terebrazione e dalle prove di produzione;

� eventuale canalizzazione e drenaggio delle acque superficiali relative al piazzale;

� le opere di ripristino della superficie occupata dal cantiere di perforazione.

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34

Allegato n. 9

Alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la

montagna - Servizio geologico

Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Via Giulia 75/1

34126 TRIESTE

COMUNICAZIONE DI IMPEGNO ALLA RIMESSIONE IN PRISTINO

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a _________________________________

il ____________________, residente a ___________________________________________________________________

in via _______________________________________, in riferimento alla domanda di concessione allo sfruttamento

di risorse geotermiche denominata ______________________________________________________ e presentata il

________________________,

ai sensi dell’art. 15 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9

COMUNICA

di impegnarsi all’effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di

eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori

____________________________________________________________________________________________________(1) Località data firma

1 Allegare fotocopia di un documento di identità valido di chi effettua la comunicazione.

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Allegato n. 10

Alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna -

Servizio geologico

Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE

(RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO)

OGGETTO: Denuncia di esercizio per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________

in qualità di (1) _________________________________________________________ del permesso di ricerca/della concessione

denominato/a ________________________________________________ sito/a in località _________________________________

del Comune di ________________________________________________ Provincia di _____________________________________

accordato/a con decreto regionale n. ______________________________________ del ________________________ denuncia,

ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 9.04.1959, n. 128, che i lavori di (2) __________________________________________________

da svolgersi (3) ______________________________________________ avranno inizio a far data dal ________________________

Comunica che sono stati nominati: - direttore responsabile dei lavori (4), il sig. _______________________________________________________________________

domiciliato a __________________________________________ via ___________________________________________ n. ______

requisiti (5) ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

- sorvegliante (4), il sig. _________________________________________________________________________________________

(6) ___________________________________________________________________________________________________________

domiciliato a __________________________________________ via ___________________________________________ n. ______

requisiti (5) ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

- sorvegliante (4), il sig. _________________________________________________________________________________________

(6) ___________________________________________________________________________________________________________

domiciliato a __________________________________________ via ___________________________________________ n. ______

requisiti (5) ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Attesta, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. 624/1996, che le persone nominate sono in possesso dei requisiti sopra

specificati.

Rende noto che la ragione sociale della società imprenditrice è _____________________________________________________

con sede a ______________________________________________ via ___________________________________________ n. _____

ed il legale rappresentante è il sig. (7) ____________________________________________________________________

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Agli effetti del citato D.P.R. 128/1959 dichiara che il titolare ha stabilito il proprio domicilio, o eletto domicilio speciale, a

________________________________________________________ via ____________________________________________ n. ____

Allega copia del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) relativo all’attività di cui alla presente denuncia di esercizio.

L’IMPRENDITORE ____________________________________

I sottoscritti controfirmano per l’accettazione delle qualifiche attribuite nel presente atto e dichiarano ai sensi

dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. 624/1996, di avere piena conoscenza del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) allegato alla presente denuncia di esercizio e dagli stessi sottoscritto.

Cognome e nome per esteso Firma

___________________________________________ _____________________________________________ Il direttore responsabile dei lavori

___________________________________________ _____________________________________________

Il sorvegliante

___________________________________________ _____________________________________________

Il sorvegliante

___________________________________________ _____________________________________________ Il sorvegliante

Data, _____________________________________

Visto per l’autenticità delle controfirme.

L’IMPRENDITORE _________________________________

---------- NOTE

(1) Imprenditore, o suo procuratore, titolare di permesso di ricerca/concessione di coltivazione – (2) Ricerca o coltivazione. – (3) A

cielo aperto o in sotterraneo. – (4) Cognome e nome. – (5) Indicare i requisiti: laurea in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato

all’esercizio della professione; fino a quindici addetti: diploma universitario in ingegneria ambientale-risorse o equipollente, diploma

di perito minerario industriale o equipollente. Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile coloro che al 29.12.1996

esercitavano tali funzioni da almeno due anni purché il loro esercizio sia avvenuto nella stessa unità produttiva o in attività estrattive

similari per tecniche di coltivazione. – (6) Indicare il particolare settore di lavoro cui la persona è destinata. I sorveglianti devono

essere designati per tutti i luoghi di lavoro. – (7) Ciò vale nel caso in cui l’impresa sia società regolarmente costituita; ove si tratti di

società di fatto deve essere nominato un legale rappresentante.

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Allegato n. 11

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna

Servizio geologico – Ufficio attività minerarie e risorse geotermiche

GIORNALE DI SONDA (ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 09.04.1959 n. 128)

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Permesso di ricerca/Concessione di _____________________________________ denominato/a __________________________________________________________ in

Comune di ________________________________________________________________________________________________________________________ di cui risulta

titolare la Ditta __________________________________________________________________________________________________________________________ con sede

in _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Titolare/legale rappresentante: sig. ________________________________________________________________________________________________________________

residente a _________________________________________________________________ in via ________________________________________________________________

� Direttore dei lavori Sig. _____________________________________________________________________________________________________________

residente a ____________________________________________________________ in via ____________________________________________________________

� Inizio dei lavori _____________________________________________________ denuncia di esercizio datata __________________________________________

� Esecutrice dei lavori di perforazione: Società/Ditta _________________________________________________________________________________________

con sede in _____________________________________________________________________________________________________________________________

� Titolare/legale rappresentante: Sig. _______________________________________________________________________________________________________

residente a ________________________________________________________ in via ________________________________________________________________

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Data Diametro del foro

Avanzamento conseguito

Natura dei terreni attraversati

Tubazioni di rivestimento poste

in opera

Chiusure d’acqua effettuate

Note: altre operazioni

eseguite, manifestazioni

incontrate, incidenti

occorsi, etc.

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Data Diametro del

foro

Avanzamento

conseguito

Natura dei terreni

attraversati

Tubazioni di

rivestimento poste

in opera

Chiusure d’acqua

effettuate

Note: altre operazioni

eseguite, manifestazioni

incontrate, incidenti

occorsi, etc.

Completato in data ___________________________________________ Il Compilatore _________________________________________________ Il Direttore dei lavori __________________________________________ Il Titolare _____________________________________________________

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Allegato n. 12 Spett. le REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna

Servizio geologico - Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE – fax 040 3774410

OGGETTO: D.lgs. n. 624/1996, art. 25, comma 8 – Prospetto mensile, anche se negativo, riassuntivo degli infortuni verificatesi nel mese di ___________________ anno _____________ e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. (1)

Permesso di ricerca/concessione mineraria/ cava denominato/a _________________________________________________________

in Comune di ________________________________________________________________________________________________________

di cui risulta titolare la Ditta ___________________________________________________________________________________________

con sede in __________________________________________________________________________________________________________

Direttore dei lavori: sig. _______________________________________________________________________________________________

In caso di assenza di infortuni, sbarrare la sola casella:

In caso di infortuni che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno 3 giorni, compilare il seguente prospetto in ogni sua parte (2). N. Data infortunio

(gg/mm/aaaa) Cognome e Nome Infortunato Mansione Prognosi

(giorni)

Descrizione dell’accaduto (3): _____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Data ________________________________ Il TITOLARE _______________________________________________

(Timbro e firma)

(1) inviare, per ogni mese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

(2) d.lgs. n. 624/1996, art. 25, comma 3: “Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all’autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore

a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all’autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica”.

(3) d.lgs n. 624/1996 art. 25 comma 4 : “La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell’infortunio”.

PROSPETTO NEGATIVO