NUOVO CDF e REGOLAMENTAZIONE DEL MKTG ......Diritti riservati 4 Quale Regolamentazione 1. Quadro...

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Avvocati e mercato. Strategie di promozione dello Studio Legale tra innovazione tecnologica e sfida della concorrenza NUOVO CDF e REGOLAMENTAZIONE DEL MKTG PROFESSIONALE SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COMITATO PARI OPPORTUNITA’ E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA - PALAZZO DELLE OPERE SOCIALI – - VICENZA 15 NOVEMBRE 2019 - 1 GIOVANNA RAFFAELLA STUMPO Avvocato del Foro di Milano, Giornalista Pubblicista, Formatore Esperta di Organizzazione, Certificazione Qualità ISO 9001 e Marketing Legale

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Avvocati e mercato. Strategie di promozione dello Studio Legale trainnovazione tecnologica e sfida della concorrenza

NUOVO CDF e REGOLAMENTAZIONE DEL MKTG PROFESSIONALE

SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

- PALAZZO DELLE OPERE SOCIALI –- VICENZA 15 NOVEMBRE 2019 - 1

GIOVANNA RAFFAELLA STUMPOAvvocato del Foro di Milano, Giornalista Pubblicista, Formatore

Esperta di Organizzazione, Certificazione Qualità ISO 9001 e Marketing Legale

La regolamentazione del MKTG in ambiente forense

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4. La regolamentazione sopravvenuta (2006 -2007)

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Decreto Bersani 2006 -2007Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei

servizi professionali)

-omissis-“1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: • la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi

parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;• il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le

caratteristiche del servizi offerto e il prezzo delle prestazioni;• il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società

di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista nonpuò partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno opiù professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità…..

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizionidi cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delleprestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorreredalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni casonulle”. -omissis-

Diritti riservati 4

Quale Regolamentazione1. Quadro normativo e deontologico di riferimento No marketing ma

alcuni elementi del «marketing mix»Fonti:

Fonti Nazionali ElementoA. Direttiva servizi (2006/123/CE)

• Anche per servizi di consulenza legale o fiscale

• Anche professioni ordinistiche o regolamentate

SITO- PUBBLICITA’ – COMUNICAZIONE COMMERCIALE -MULTIDISCIPLINARIETA’ -QUALITA’ NEI SERVIZI

B. DL 19.3.2010 n. 59 attuativo della direttiva servizi

DEFINIZIONE SERVIZIOlett. a) dell’art. 1 (Definizioni) “qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto”;

• Definizione ampia di servizio e prestatore di servizi

• Definizione di professione regolamentata

• Regole concernenti l’iscrizione agli Albi

P = Promotion (comunicazionee/pubblicità)Definizione di comunicazione commercialeapplicabile anche alle professioniregolamentate.

P = Product e ProcessCaratteristiche del prodotto/servizio e P = Processi)Declinazione delle informazioni cheattengono alla Q dei servizi, ancheprofessionali.

P = PlaceLuogo della produzione/formuleRegolamentazione delle attività multidisciplinariEquiparazione del domicilio alla residenza

2011 –Le norme sulla liberalizzazione dei servizi professionali

DL.n. 98/2011 conv. Dalla L.n.111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) chemodificando il Dlgs. 10.9.2003 n. 267n principio generale di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle

attività economiche e soprattutton principio che tutto ciò che non sarà regolamentato sarà libero.

DL n.138/2011 (c.d. manovra economica bis) conv. con mod. nella L. 14 settembre 2011 n.148(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo –Manovra Bis), a sua voltamod. con la L. 12 novembre 2011 n.183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato c.d. legge di stabilità 2012), con il DL 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioniurgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento cei conti pubblici, c.d. decreto “Salva Italia”),conv. in L. 22 dicembre 2011 n.214, e poi ancora con il DL 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgentiper la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività c.d. decreto “Cresci Italia”)conv. in L 24 marzo 2012 n.27, il cui art. 3 comma 5

adeguamento di tutte le libere professioni ai principi di libera concorrenza.

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(segue) DL n.138/2011 (c.d. manovra economica bis)

PUBBLICITA’n Libertà di pubblicità informativa nel settore delle libere professioni; con

ogni mezzo, e per quanto attiene a:i) attività professionale,

ii) specializzazioni, iii) titoli professionali posseduti,

iv) struttura Studio, v) compensi prestazioni.

n Il tutto, con efficacia rafforzata, derivante dalle previsione ulteriore diabrogazione di tutte le disposizioni vigenti sugli Ordinamenti professionaliincompatibili con i predetti principi a far data dal 13 agosto 2012 e diemanazione del Testo Unico delle professioni.

↓Caducazione della legge professionale

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(segue) Il DPR n.137/2012 Libera concorrenza e pubblicità informativa (art. 4)

1. E‘ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente oggettol‘attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoliposseduti attinenti alla professione, la struttura dello Studio professionale ei compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev‘essere funzionaleall‘oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l‘obbligo del segretoprofessionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce:i) illecito disciplinare, oltre aii) integrare una violazione delle diposizioni di cui:v al Dlgs. N.206/2005 (Codice del Consumo) ev al Dlgs. N. 145/2007 (Attuazione direttiva pubblicità ingannevole)

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MARKETING LEGALE – regolamentazione nell’ ORDINAMENTO FORENSE

LEGGE 31.12.2012 N.247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense

in vigore dal 2 febbraio 2013.(lex specialis)(lex posterior)

EMANANDI REGOLAMENTI ATTUATIVINUOVO CODICE DEONTOLOGICO (con pubblicazione in GURI)

DELEGA GOVERNATIVA PER IL TU PROFESSIONE

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Art. 10 LPF. Informazioni sull’esercizio della professione

LEGGE PROFESSIONALE F.

1.E’ consentita all’avvocato lapubblicità informativa:

- sulla propria attivitàprofessionale,

- sull’organizzazione estruttura dello Studio e

- sulle eventualispecializzazioni e titoliscientifici e professionaliposseduti.

Il DPR n.137/2012

1. E‘ ammessa CON OGNI MEZZOla pubblicità informativa aventeoggetto:- l‘attività delle professioni

regolamentate,- le specializzazioni,- i titoli posseduti attinenti alla

professione,- la struttura dello Studio

professionale e- i compensi richiesti per le

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(segue) Art. 10 LPF.LEGGE PROFESSIONALE F.2. La pubblicità e tutte leinformazioni diffusepubblicamente con qualunquemezzo, anche informatico,debbono essere-trasparenti,-veritiere, corrette e non devonoessere-comparative con altriprofessionisti, equivoche,ingannevoli, denigrative osuggestive.3. In ogni caso le informazioniofferte devono fare riferimentoalla natura e ai limitidell’obbligazione professionale.

Il DPR n.137/2012

2. La pubblicità informativa di cui alcomma 1 dev‘essere:- funzionale all‘oggetto,- veritiera e corretta,- non deve violare l‘obbligo del

segreto professionale e- non deve essere equivoca,

ingannevole o denigratoria.

[email protected]

(segue) Art. 10 LPF.

LEGGE PROFESSIONALE F.

4. L’inosservanza delledisposizioni del presentearticolo costituisce illecitodisciplinare.

Il DPR n.137/2012

3. La violazione della disposizionedi cui al comma 2 costituisce:i) illecito disciplinare, oltre a

integrare unaii) violazione delle diposizioni di

cui al Dlgs. N.206/2005(Codice del Consumo) e Dlgs.N. 145/2007 (AttuazioneDirettiva sulla pubblicitàingannevole).

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Marketing e regolamentazione deontologica

IL MARKETING NEL CDFComunicazione esterna/pubblicitàAttività relazionale/promozionale

Rapporti di Colleganza e con il ClienteRapporti con media e stampa (ora più ampiamente organi di

informazione)

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Abrogato Art. 17 CDF e regime della “pubblicità legale”

n (1997) divieto assoluto di ogni forma di pubblicità, n (1999) introduzione del concetto di “pubblicità informativa”, n (2002) dettagliata -mezzi e contenuti della pubblicità informativa, n (2006) inquadramento generale della materia - informazioni sull’attività

professionale,n (gennaio 2007) Art. 17 riscritto per adeguamento alla normativa

Bersani - contenuto e forma della comunicazione informativa coninserimento art. 17 bis (modalità dell’informazione);

n (2008) art. 17 integrato nel senso che l’espressione“tempestiva” è messa in relazione alla comunicazione al Consiglio dell’Ordinedi appartenenza, dell’utilizzazione dei siti web da parte dello Studio o delprofessionista.

N.B. 2008 CNF: MKTG disciplina strumentale all‘esercizio della professioneforense

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Il marketing nel CDF 1997 e succ. mod. ante CDF 2014

Articoli di riferimento:

n art. 17 (informazioni sull’attività professionale);n art. 17 - bis (modalità dell’informazione),n art. 18 (rapporti con la stampa);n art. 19 (divieto di accaparramento della clientela)

Marketing e regolamentazione

BREVI CENNI AL CDF DEGLI AVVOCATI EUROPEI

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(segue) Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo e CDF degli Avvocati europei

Principi: onorabilità, dignità e decoro

n Per poter esercitare in maniera corretta la professione, l’avvocato deve mostrarsidegno di fiducia, fiducia che trova conforto nell’appartenenza a una professioneimprontata al decoro;

n da ciò deriva che egli non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazionepropria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia delpubblico negli avvocati.

n Questo non significa che l’avvocato debba essere perfetto, ma che deve evitarecomportamenti indecorosi, sia nell’esercizio della professione che in altreattività che nella vita privata, tali da gettare discredito sull’avvocatura. Unacondotta indegna può comportare l’applicazione di sanzioni che possono arrivare, nei casipiù gravi, alla radiazione.

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(segue) Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo e CDF degli Avvocati europei: IL RUOLO SOCIALE DELL’AVVOCATO

Preambolo1.1. La funzione dell’avvocato.In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato svolge un ruolo di primo piano. Il

suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell’ambito della legge. L’avvocato devegarantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui difende i diritti e le libertà.L’avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa del proprio cliente ma anche di essere il suoconsigliere.

Il rispetto della funzione professionale dell’avvocato è una condizione essenziale dello Stato didiritto e di una società democratica

La funzione dell’avvocato gli impone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra lorocontraddittori), verso: (gli STAKEHOLDERS)

n il cliente;n i giudici e le altre autorità innanzi alle quali l’avvocato assiste o rappresenta il cliente;n l’avvocatura in generale e ogni collega in particolare;n il pubblico, per il quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa

stessa si è data, rappresenta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo neiconfronti dello Stato e degli altri poteri nella società.

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(segue) Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo e CDF degli Avvocati europei: DOPPIA DEONTOLIGIA

PRINCIPI GENERALI

2.4. Rispetto della deontologia di altri ordini forensi

Gli avvocati che compiono attività transnazionali devono rispettare le normedeontologiche dello SM ospitante; E devono quindi informarsi sullenorme deontologiche alle quali sono soggetti nell'esercizio di taliattività.

Le organizzazioni che fanno parte del CCBE sono tenute a depositare i loro CodiciDeontologici presso la segreteria del CCBE, affinché tutti gli avvocati possanoottenerne copia.

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(segue) Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo e CDF degli Avvocati europei PUBBLICITA’ LEGALE

PRINCIPI GENERALI2.6. Pubblicità personale

2.6.1. Gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti, acondizione che tali informazioni siano 1) veritiere, 2) corrette e 3) nonviolino il segreto professionale e 4) gli altri principi fondamentali dellaprofessione. (REGOLE SUL MESSAGGIO)

2.6.2. La pubblicità personale degli avvocati mediante mezzi di comunicazionedi massa quali a) stampa, b) radio, c) televisione, d) comunicazionicommerciali elettroniche o e) con altre modalità, è consentita nellamisura in cui avvenga in conformità al disposto dell’articolo 2.6.1. (LIBERTA’DELLO STRUMENTO)

NEW STRUTTURA – IMPIANTO SANZIONATORIOCDF 1997 e succ. mod – Nuovo CDF 20141997 (V Titoli per complessivi 60 artt.) 2014 (VII Titoli per complessivi 73 artt.)

PREAMBOLO ………………..

TITOLO I (Principi Generali- Artt. 1-21) TITOLO I (Principi Generali - Artt. 1-22)

TITOLO II (Rapporti con i Colleghi - Artt. 22 – 34) TITOLO II (Rapporti con il Cliente e con la Parte assistitaArtt. 23-37);

TITOLO III (Rapporti con la Parte Assistita –Artt. 35 –47)

TITOLO III (Rapporti con i Colleghi – Artt. 38 – 45);

TITOLO IV (Rapporti con la Controparte, i Magistrati e iterzi– Artt. 48 – 59)

TITOLO IV (Doveri dell’Avvocato nel Processo – Artt. 46-62);

TITOLO V (Disposizione Finale – Art. 60) TITOLO V (Rapporti con Terzi e Controparti –Artt.63 -68);

----------------------------------------------------------- TITOLO VI (Rapporti con le Istituzioni Forensi Artt. 69 –72);

------------------------------------------------------------- TITOLO VII (Disposizione finale – Art. 73).

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Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo e CDF degli Avvocati europei (2008)

PRINCIPI(onorabilità, dignità e decoro) - non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati(rispetto della Deontologia di altri Ordinamenti)(pubblicità dell’avvocato – CONTENUTO e MEZZI)

PREAMBOLO (doveri e obblighi dell’Avvocato)Cliente; Comparto giustizia, Colleghi e Avvocatura - il Pubblico

CODICE DEONTOLOGICOFORENSE (2014)Comunicazione esterna

PRINCIPI GENERALI- Art. 17 (Informazioni

sull’esercizio dell’attivitàprofessionale)

- Art. 18 (Doveri nei rapporti congli organi di informazione)

CANONI COMPORTAMENTALI SPECIFICI- Art. 35 (Dovere di corretta

informazione) - Art. 37 (Divieto di accaparramento

della clientela)- Art. 57 (Rapporti con organi di

informazione e attività di comunicazione)

- Art. 63 (Rapporti con i terzi)comportamenti vita privati ereputazione avvocatura

LEGGE 31.12.2012 N.247 (Nuovadisciplina dell’Ordinamento dellaprofessione forense v. 2.2.2013).

Art. 10 (Informazioni sull’esercizio dellaprofessione)pubblicità informativa

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UN COMPENDIO DI NORME DI RIFERIMENTO

STATUIZIONI DI PRINCIPIO - TITOLO I (PRINCIPI GENERALI) CDF

CDF 2014 →in GURISTATUIZIONI DI PRINCIPIO - TITOLO I (PRINCIPI GENERALI) CDF

n Art.1, Art. 2 (Norme deontologiche ed ambito di applicazione), Art. 3 (Attività all’estero e attività in Italia dello straniero), Art. 4 (Volontarietà dell’azione),

n Art. 3 (Attivita all’estero e attivita in Italia dello straniero)1. Nell’esercizio di attivita professionale all’estero l’Avvocato italiano deve rispettare lenorme deontologiche interne, nonche quelle del Paese in cui viene svolta l’attivita .2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purche nonconfliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attivita professionale.3. L’Avvocato straniero, nell’esercizio dell’attivita professionale in Italia, è tenuto al rispettodelle norme deontologiche italiane.

n Art. 5 (Condizione per l’esercizio dell’attività professionale);L’iscrizione gli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.

n Art. 6 (Dovere di evitare incompatibilità): 1. L’avvocato deve evitareattività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo. 2. L’avvocato nondeve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza,dignità e decoro della professione forense.

n Art. 7 (Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori esostituti) L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinateda suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che ilfatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

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CDF 2014 →in GURISTATUIZIONI DI PRINCIPIO - TITOLO I (PRINCIPI GENERALI) CDF

n Art. 8 (Responsabilità disciplinare della società), 1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice. 2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socioquando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

n Art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 1. L’ Avvocato deve esercitare l’attività professionale con INDIPENDENZA,

LEALTA’, CORRETTEZZA, PROBITA’, DIGNITA’, DECORO, DILIGENZA eCOMPETENZA, tenendo conto del RILIEVO CSTITUZIONALE ESOCIALE DELLA DIFESA, rispettando i principi della CORRETTEZZA eLEALE CONCORRENZA.

1. L’Avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare idoveri di probità, DIGNITA’ e DECORO, nella salvaguardia della propriareputazione della IMMAGINE PROFESSIONALE FORENSE.→ art. 3 (doverie deontologia) comma 2 NL professionale: LA PROFESSIONE FORENSE DEVE ESSEREESERCITATA CON INDIPENDENZA LEALTA’ PROBITA’ DIGNITA’ DECORO DILIGENZA ECOMPETENZA, TENENDO CONTO DEL RILIEVO SOCIALE DELLA DIFESA eRISPETTANDO I PRINCIPI DI CORRETTA E LEALE CONCORRENZA.

La Sentenza del C.N.F. 118/2015I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. DecretoBersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazionisull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia unapubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiaritàe la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale,impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante suainterpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alladignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamentoaffidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

C.N.F. 23 luglio 2015, n. 118

Sentenza CNF 13/2015

“… il CDF., a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani" nonconsente una pubblicità indiscriminata ma la diffusione di specifiche informazionisull'attività, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza,nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo.

Ciò in considerazione della circostanza che la peculiarità e la specificità della professioneforense giustificano, conformemente alla normativa comunitaria ed alla giurisprudenza dellaCorte di Giustizia, le limitazioni derivanti dalla necessità di proteggere i beni della dignitàe del decoro della professione, la cui verifica è affidata dall'ordinamento al potere -dovere dell'ordine professionale.

La pubblicità informativa, infatti, essendo consentita nei limiti fissati dal C.D.F., deveessere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ognipubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni direttealla clientela reale o potenziale (cfr. C.N.F. 06-06-2013, n. 89). In subiecta materia sonointervenute anche le S.U. della S.C. con la sentenza 13-11-2012, n. 19705 “

La pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionalecostituisce illecito, ai sensi dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, poichè l’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativaper le attività libero-professionali, stabilita dall’art. 2 legge 248/2006(c.d. decreto bersani), non preclude all’organo professionale disanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario,quando non conforme a correttezza, in linea con quanto stabilito dagliartt. 17, 17-bis e 19 del codice deontologico forense, e tanto più chel’art. 4 del d.p.r. 3 agosto 2012, n. 137, al comma secondo, statuisce chela pubblicità informativa deve essere “funzionale all’oggetto, veritiera ecorretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deveessere equivoca, ingannevole o denigratoria”.

C.N.F. sentenza n. 13/2015

Le Sentenze del C.N.F.Non è legittima una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici,giacchè la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù dellasua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria ealla costante sua interpretazione dal parte della Corte di Giustizia, lelimitazioni connesse alla dignità e al decoro della professione, la cui verifica èdall’ordinamento affidata al potere/dovere dell’ordine professionale.

C.N.F. 11 marzo 2015 n. 26C.N.F. 10 marzo 2015 n. 13

La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesivedella dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocatoe in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale opotenziale. Censurata la pubblicità a mezzo di volantini lasciati e/o fattidepositare sul parabrezza delle vetture in sosta, contenenti l’affermazionedi praticare prezzi popolari.

C.N.F. 29 dicembre 2014, N. 207

[email protected]

CDF 2014 →in GURI

STATUIZIONI DI PRINCIPIO - TITOLO I (PRINCIPI GENERALI) CDF

n Art. 10 (Dovere di fedeltà), Art. 11 (Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico), Art. 12 (Dovere di diligenza),

n Art. 13 (Dovere di segretezza e riservatezza) «L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, allarigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo sufatti e circostanze in qualsiasi modo apprese:- nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché- nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza

stragiudiziale- e comunque per ragioni professionali».

[email protected]

ART.17 → Spendita di informazioni

Art. 17 (Informazione sull’esercizio dell’attività professionale):

1. È consentita all’avvocato, a tuteladell’affidamento della collettività,l’informazione sulla propria attivitàprofessionale, sull’organizzazione estruttura dello Studio, sulle eventualispecializzazioni e titoli scientifici eprofessionali posseduti. (CONTENUTO)2. Le informazioni diffusepubblicamente con qualunque mezzo,anche informatico, debbono esseretrasparenti, veritiere, corrette, nonequivoche, non ingannevoli, nondenigratorie o suggestive e noncomparative. (MESSAGGIO)3. In ogni caso le informazioni offertedevono fare riferimento alla natura e ailimiti dell’obbligazione professionale”

Art. 10 (Informazioni sull’esercizio dellaprofessione) L. 247/2012:1.E’ consentita all’avvocato la pubblicitàinformativa sulla propria attivitàprofessionale, sull’organizzazione estruttura dello Studio e sulle eventualispecializzazioni e titoli scientifici eprofessionali posseduti.2. La pubblicità e tutte le informazionidiffuse pubblicamente con qualunque mezzo,anche informatico, debbono essere-trasparenti,-veritiere, corrette e non devono essere-comparative con altri professionisti,equivoche, ingannevoli, denigrative osuggestive.3. In ogni caso le informazioni offertedevono fare riferimento alla natura e ailimiti dell’obbligazione professionale.

La sentenza del C.N.F. 118/2015La pubblicità informativa non può essere suggestiva nè fare leva sui prezzi,specie se troppo bassi

La pubblicità mediante la quale il professionista con il fine di condizionare lascelta dei potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offraprestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, nel momento in cui ilmessaggio è redatto con modalità attrattive della clientela operate con mezzisuggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro, quale l’uso deltermine “gratuito”.

CNF 23 luglio 2015, n. 118

La Sentenza del CNF 142/2015Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensiinfimi o a forfait

Pur a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicitainformativa dell’avvocato deve essere svolta con modalita che non siano lesive delladignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicitàindiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come unaproposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovverodeterminati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescinderedalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie.Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzionesociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante suainterpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alladignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare.

CNF 24 settembre 2015, n. 142

(Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata invia pressochè esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta).

Sentenza del C.N.F. 55/2016

La “pubblicità” professionale non deve essere comparativané autocelebrativa

L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont.(ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionalee quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere allasola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deveessere mai né comparativa né autocelebrativa.

C.N.F. 8 aprile 2016 , n. 55

(Nel caso di specie, in una intervista ad un quotidiano, il professionista dichiarava di distinguersi dagli altriavvocati, a suo dire non altrettanto informati e documentati).

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ART.18 →Rapporti con (media e stampa)

ART. 18 (Doveri nei rapporti con gli organi di informazione)(i.e. giornali, riviste, emittenti televisive o radiofoniche, web, social, blog)

1. Nei rapporti con gli organi di informazione, l’Avvocato:- deve ispirarsi a criteri diEQUILIBRIO e MISURA,- nel rispetto dei doveri diDISCREZIONE e RISERVATEZZA;- con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di

quest’ultima, può fornire agli organini di informazione notizie, purchènon coperte dal segreto di indagine.

2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’ANONIMATO deiMINORI. NEW

CANONI COMPORTAMENTALI ATTESI (DOVERI) E DIVIETI,

SANZIONI - CDF

ART.35 DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE

• LIBERTA’ DEI MEZZI – CORRETTEZZA DEL MESSAGGIO

• Doveri da rispettare (VERITA’; CORRETTEZZA;TRASPARENZA;SEGRETEZZA; RISERVATEZZA)

• Divieti (no informazioni comparative, equivoche, ingannevoli, denigratorie,suggestive)

• Informazioni obbligatorie (Titolo, Denominazione SL, Consiglio dell’Ordine diappartenenza)

• Specifiche sul titolo di Professore/Docente – Qualifica del praticante avvocato• Divieto di spendita di nominativi di professionisti o terzi non inseriti in

organico• Utilizzo nome professionista defunto• NO utilizzo nomi Clienti e/o parti assistite

• Principi ispiratori e norma di chiusura (DIGNITA’ e DECORO)• Sanzione: CENSURA

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La Sentenza del CNF 1638/2015

Vietato «pubblicizzare» il nome dei clienti dello studio

Il c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006), abrogando ledisposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alleattività professionali, non ha pure eliminato l’art.38 del r.d.l. 1578/1933, ilquale punisce comportamenti non conformi alla dignità ed al decoroprofessionale, tra cui rientra il divieto, nelle informazioni al pubblico, diindicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi viconsentano (art. 35 ncdf, già art. 17 cdf), ovvero violando il dovere di riservatezzaposto a carico dell’avvocato a tutela dell’interesse pubblico.

C.N.F. 11 novembre 2015, n. 1638

(Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari).

La CassazioneSpendita nomi dei clienti dell’Avvocato

Il “dictum” del decreto “Bersani” “…va considerato e declinato alla luce della peculiarità dellasuddetta attività, non essendo l’avvocato solo un libero professionista ma anche il necessario<partecipe> dell’esercizio diffuso della funzione giurisdizionale se è vero che nessun processo(salvo quelli civili di limitatissimo valore economico) può essere celebrato senza l’interventodell’avvocato”. Il divieto di rendere pubblici i nominativi dei propri clienti, da partedell’avvocato, in quanto, pur non essendo espressamente previsto dal decreto “Bersani”, èlegittimato da “un’ampia interpretazione del concetto di pubblicità informativa” e, soprattutto,dalla considerazione della affermata “peculiarità dell’attività professionale dell’avvocato”.La stretta connessione tra l’attività libero-professionale dell’avvocato e l’esercizio dellagiurisdizione impone dunque maggiore cautela in materia, “non potendo tra l’altro ignorarsi chela pubblicità circa i nominativi dei clienti degli avvocati (in uno con la pubblicità informativacirca le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto dal legale)potrebbe finire di fatto per riguardare non solo i nominativi dei clienti del medesimo ma anchel’attività processuale svolta in loro difesa, quindi, indirettamente, uno o più processi, chepotrebbero essere ancora in corso e, tra l’altro, in alcuni casi persino subire indiretteinterferenze da tale forma di pubblicità””.

Cass. S.U. 19 aprile 2017, n. 9861

La Sentenza del C.N.F. 49/2017Vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le“specializzazioni professionali”

L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e,nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazionedi una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diplomaconseguito presso un istituto universitario.

C.N.F. 29 aprile 2017, n. 49

(Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva “specialista assoluto”,enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoriaprofessionale).

ART.37 DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO CLIENTELA

n NO acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di AGENZIE e PROCACCIATORI/CON MEZZI non conformi a CORRETTEZZA e DECORO

n NO offerta/corresponsione di PROVVIGIONI o CORRISPETTIVI per presentazione dicliente/ per ottenimento di incarichi

n NO offerta di OMAGGI/PRESTAZIONI a terzi/promesse di VANTAGGI per otteneredifese o incarichi

n NO offerta diretta o per interposta persona di PRESTAZIONI A DOMICILIO, SUILUOGHI DI LAVORO, RIPOSO, SVAGO, LUOGHI PUBBLICI

n NO offerte senza esserne richiesta di prestazioni personalizzate

• Sanzione: CENSURA

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ART.57 RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE E ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

n NO notizie coperte da segreto di indagine

n NO spendita NOMI CLIENTI e PARTI assistite

n NO enfatizzazioni

n NO sollecitazione ARTICOLI, INTERVISTE, CONFERENZE STAMPA

• Sanzione: SOSPENSIONE da 2 a 6 MESI

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ART.63 →Rapporti con i terzi

“1. L’Avvocato anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, devecomportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da noncompromettere la DIGNITA’ della professione e l’AFFIDAMENTO deiterzi”;

2. L’ Avvocato deve tenere un comportamento CORRETTO eRISPETTOSO nei confronti dei propri dipendenti, del personalegiudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contattonell’esercizio della professione.

3. SANZIONE DISCIPLINARE DELL’AVVERTIMENTO.“

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Ultime novità di regolamentazione CNF

Sentenza 137/2015: Tipizzazione della condotta attesa

Ha chiarito che l’illecito disciplinare non può essereclassificato ESCLUSIVAMENTE come FATTO TIPICOastratto e limitato alle sole ipotesi Cod. Deont.

“ il CDF segue un sistema misto, non tipico ma improntato allatipicità, per impossibilità di una completa tipizzazione”.

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