Nuovi Decreti Impianti Termici - CNA Associazione Imolese - … decreto.pdf · 2013-07-02 ·...

22
Nuovi Decreti Impianti Termici Esercizio, Conduzione, Manutenzione, Controllo, Ispezione degli impianti

Transcript of Nuovi Decreti Impianti Termici - CNA Associazione Imolese - … decreto.pdf · 2013-07-02 ·...

Nuovi Decreti Impianti Termici

Esercizio, Conduzione, Manutenzione, Controllo, Ispezione degli impianti

1.1 Ambiti di intervento e finalità Definizioni: Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative

alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto.

Conduzione: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto.

Controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni.

Definizioni:

Manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti. [Definizione generale che non esisteva]

Ispezione: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti

qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto. [Non si verifica più la conformità a tutte le norme]

Degli impianti termici:

impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. [Scompare la definizione di impianto come composto da componenti di produzione, utilizzazione]. [Sono esclusi solo gli scaldabagni unifamiliari, quindi ricompresi stufe, termogas, ecc…]

1.2 Ambiti di intervento e finalità

Manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico. Sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze. Ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

2. Altre definizioni [Queste definizioni non sono cambiate]

3. Valori massimi delle temperature ambiente

Inverno: 18°C + 2°C di tolleranza per attività industriali e artigianali e assimilate. 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri

Sono esentati: Ospedali o simili Ricoveri minori e anziani Recupero tossicodipendenti o servizi sociali

Possibili deroghe per:

Piscine e saune Rappresentanze diplomatiche Attività produttive con necessità legate alla produzione Attività produttive con energia non altrimenti utilizzabile

Estate: 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici

4.1 Limiti di esercizio invernale

Tra le ore 5:00 e le ore 23:00

Zona A: 6 ore/g – 01/12 – 15/03 Zona B: 8 ore/g – 01/12 – 31/12 Zona C: 10 ore/g – 15/11 – 31/03 Zona D: 12 ore/g – 01/11 – 15/04 Zona E: 14 ore/g – 15/10 – 15/04 Zona F: Nessun limite

Accensioni al di fuori dei periodi stabiliti solo:

- per particolari esigenze climatiche - al massimo per il 50% delle ore previste

I Sindaci possono stabilire riduzioni di: -Temperatura -Periodo di accensione -Orario di accensione

Esenzioni: Ospedali, ricoveri, servizi sociali, sedi diplomatiche, scuole materne e asili, piscine e saune, specifiche esigenze produttive

Esenzioni dal solo limite orario:

Uffici e attività produttive 24/24 h, cogenerazione, pannelli radianti, condomini con sonda temperatura esterna e regolazione temperatura nelle 24 ore (max 16°C + 2°C nelle ore extra), condomini con contabilizzazione e regolazione temperatura nelle 24 ore, autonomi con regolazione temperature nelle 24 ore, impianti gestiti in servizio energia (max 16°C + 2°C nelle ore extra)

Nelle Centrali Termiche targa affissa con:

- Periodo e orario di funzionamento - Responsabile dell’impianto - Codice Catasto Termico

4.2 Limiti di esercizio invernale

5.1 Soggetti responsabili dell’impianto

Il Responsabile: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

può delegare un terzo responsabile

terzo responsabile dell’impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

5.2. Soggetti responsabili dell’impianto

La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale tecnico dedicato

- la responsabilità non può essere delegata

oppure

- delega con contratto che prevede la messa a norma. La delega diviene attiva al termine dei lavori

Impianti non conformi:

La delega al terzo responsabile deve sempre essere in forma scritta

Adeguamenti normativi imprevisti: Il T.R. comunica in forma scritta gli interventi Il Delegante deve autorizzare entro 10 giorni In mancanza, la delega al T.R. decade

Il T.R. informa la Regione: della delega ricevuta entro 10 giorni della revoca della delega entro 2 giorni della decadenza della delega entro 2 giorni

5.3 Soggetti responsabili

dell’impianto La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale tecnico dedicato

Il T.R.: - non può delegare la responsabilità - ricorre solo occasionalmente al subappalto ad imprese abilitate DM 37/08 - subappalta solo attività di manutenzione

Il T.R. è incompatibile: - con il venditore di energia nello stesso impianto - con società collegate o associate al venditore, aventi la stessa proprietà, o aventi un contatto di collaborazione, a meno che non vi sia un “Contratto Servizio Energia” [Dlgs 115/08] con

“remunerazione non riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a parametri oggettivi preventivamente concordati - subappalta solo attività di manutenzione Requisiti Per impianti

> 350kW:

- UNI EN ISO 9001 Oppure - attestazione SOA OG11/0S28

6. Controllo e manutenzione

Può essere svolta solo da imprese abilitate DM 37/08

Installatori e/o manutentori devono dichiarare in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica:

Indicazioni per i controlli: a) Installatore b) Istruzioni fabbricante (apparecchi/dispositivi) c) Norme UNI e CEI

a) Controlli e manutenzioni necessarie b) Frequenza degli stessi sugli impianti da loro installati o

mantenuti.

7. Libretto d’impianto

Vengono soppressi gli attuali “libretti d’impianto” e “libretto di centrale”

Si utilizza per: - Impianti di riscaldamento autonomi - Impianti di riscaldamento centralizzati - Impianti di condizionamento > 12kW

E’ istituito il “Libretto d’impianto per la climatizzazione”

8. Rapporti di controllo

Sono soppressi gli Allegati “F” e “G”

I rapporti contengono una check-list riportante possibili interventi per migliorare il rendimento energetico

1) Impianti di riscaldamento di qualsiasi portata termica 2) Impianti di condizionamento > 12kW 3) Sottostazioni teleriscaldamento 4) Cogeneratori

Sono istituiti nuovi modelli di rapporto di controllo per:

9. Controlli dell’efficienza energetica

Si effettuano per: - Impianti riscaldamento > 10KW - impianti condizionamento > 12kW

Si verificano: - Il generatore (caldo, freddo, ACS) - Presenza e funzionalità sistema regolazione temperatura - Presenza e funzionalità trattamento acqua (se previsto)

Si effettuano: - Alla prima accensione (installatore) - Alla sostituzione del generatore - Per interventi che modificano l’efficienza energetica - Comunque a scadenza periodica

10. Controlli dell’efficienza energetica PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 120 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW

Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica(1)

[kW]

Cadenza controlli di

efficienza

energetica (anni)

Rapporto di

controllo di

efficienza

energetica (2)

Impianti con generatore di calore a

fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o

solido

10 < P<100 2 Rapporto tipo 1

P> 100 1

Generatori alimentati a gas, metano o GPL 10 < P<100 4

Rapporto tipo 1 P> 100 2

Impianti con macchine

frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a

compressione di vapore ad azionamento

elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di

calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 < P<100 4

Rapporto tipo 2 P≥100 2

Pompe di calore a compressione di vapore

azionate da motore endotermico P≥12 4 Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con

energia termica P ≥12 2 Rapporto tipo 2

Impianti alimentati da

teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad

utenza P> 10 4 Rapporto tipo 3

Impianti cogenerativi Microcogenerazione Pel<50 4 Rapporto tipo 4

Unità cogenerative Pel≥50 2 Rapporto tipo 4

P – Potenza temica utile nominale

Pel – Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva delle caldaie dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto

10.1. Controlli dell’efficienza energetica

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Tipologie di generatori di calore Data di installazione Nuovi valori minimi consentiti dal

rendimento di combustione (%)

Valori minimi previsti dal

DLGS/192/05

Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre 1993 82 + 2 log Pn (84 + 2 log Pn) -2

Generatore di calore (tutti)

dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre

1997 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn

Generatore di calore standard dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn

Generatore di calore a bassa

temperatura dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 87,5 + 1,5 log Pn 87,5 + 1,5 log Pn

Generatore di calore a gas a

condensazione dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 91 + 1 log Pn 91 + 1 log Pn

Generatore di calore a gas a

condensazione dall' 8 ottobre 2005 89 + 2 log Pn 90 + 2 log Pn

Generatore di calore (tutti,

salvo generatore di calore a gas

a condensazione) dall' 8 ottobre 2005 87 + 2 log Pn 88 + 2 log Pn

Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn (83 + 2 log Pn) - 6

Generatori ad aria calda dopo il 29 ottobre 1993 80 + 2 log Pn (83 + 2 log Pn) - 3

log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

N.B.: non sono definiti i parametri per generatori installati dopo l’8/10/05 e alimentati da combustibili solidi o liquidi (dopo 1/1/98 per generatori a condensazione)

Tipologie Data di

installazione

VALORE MINIMO ATTUALMENTE VIGENTE VALORE MINIMO NUOVO DECRETO

25Kw 100Kw 400Kw 25Kw 100Kw 400Kw

Tutti i generatori Prima del

29/10/1993

84,79 86,00 87,20 84,79 86,00 87,20

Tutti i generatori Dal 29/10/1993

al 31/12/1997

86,79 88,00 89,20 86,79 88,00 89,20

Generatore

standard

Dal 01/01/1998

al 07/10/2005

86,79 88,00 89,20 86,79 88,00 89,20

Generatore a

condensazione

Dal 01/01/1998

al 07/10/2005

92,39 93,00 93,60 92,39 93,00 93,60

Generatore

standard

Dal 08/10/2005 90,79 92,00 92,20 89,79 91,00 91,20

Generatore a

condensazione

Dal 08/10/2005 92,79 94,00 95,20 91,79 93,00 94,20

10.2. Controlli dell’efficienza energetica (esempi di calcolo del Rendimento di combustrione)

10.3. Controlli dell’efficienza energetica

Al termine del controllo l’operatore redige il rapporto - Una copia al responsabile (allegato al libretto) - Una copia alla Regione, prioritariamente per mezzi informatici

I generatori che non soddisfano i valori minimi vanno sostituiti entro 180 giorni

I generatori che non soddisfano i valori minimi sono esclusi dall’esercizio continuo

Macchine frigorifere e pompe di calore: se i parametri di efficienza (EER-COP) sono peggiori del 15% rispetto al collaudo (dati libretto d’impianto), devono essere ripristinati (± 5%)

Cogeneratori: se i parametri di efficienza non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, devono essere ripristinati.

11.1 Ispezioni

Competono alle Regioni (e Province Autonome)

Comprendono una consulenza per migliorare il rendimento energetico

Il rapporto di controllo del terzo responsabile/manutentore sostituisce l’ispezione:

Le Regioni:

Si effettuano su impianti di:

- Riscaldamento ≥10kW - Condizionamento ≥ 12kW

- per riscaldamento 10/100kW a gas - per condizionamento 12/100kW

- Accertano la rispondenza alla norma degli impianti termici - Stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati per costituire il

catasto impianti - Accertano i rapporti di controllo pervenuti - Intervengono sui responsabili di impianti inefficienti per

l’adeguamento

11.2 Ispezioni

- Gli oneri sono a carico degli ispezionati, salvo diverse disposizione delle Regioni

- Entro il 31/12/2014 e poi biennalmente predispongono una relazione sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti

- La stagione termica va dell’1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo

Priorità per le ispezioni:

a) Impianti di cui non è pervenuto il rapporto di controllo b) Generatori > 15 anni c) Combustibile liquido o solido >100kW :100% ogni 2 anni d) Macchine frigorifere >100kW : 100% ogni 4 anni e) Gas >100kW, liquido o solido 20/100kW :100% ogni 4 anni f) Rendimenti inferiori ai minimi

12. Funzioni delle Regioni

Le Regioni che hanno già assunto provvedimenti ai sensi della Direttiva 2002/91/CE avvicinano gradualmente i propri provvedimenti al contenuto del Decreto

Iniziative regionali coerenti con il Decreto (minimo inderogabile)

Le Regioni possono: - Ampliare il campo dei controlli e delle ispezioni - Innalzare i requisiti minimi di efficienza - Differenziare la cadenza di trasmissione dei rapporti

di controllo Le Regioni: - Coprono le spese per il catasto e le ispezioni con un contributo a carico

dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza - Istituiscono un catasto degli impianti termici - Integrano il catasto degli impianti termici con quello della qualità

energetica degli edifici - Avviano programmi comunali di verifica della conformità dei rapporti

di ispezione - Promuovono l’informazione dei cittadini

13. Abrogazioni

E’ abrogato: 1) art. 5 DPR 59/09 2) Art. 4 commi 1, 2, 3, 4 DPR 412/93 Art. 9 - DPR 412/93 Art .10 - DPR 412/93 Art. 11 commi da 1 a 3, da 5 a 8, 13, 14, 17 - DPR 412/93