Nuova DGR e figura certificatore_febbr10
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C e r t i f i c a z i o n e E N e r g e t i c a d e g l i E D i f i c i
Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia
DGR VIII/5018 e s.m.i.
C e r t i f i c a z i o n e E N e r g e t i c a d e g l i E D i f i c i
Normativa regionale in tema di efficienza energetica
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”
Finalità
Attuare il risparmio energetico;
Promuovere l’uso razionale dell’energia;
Favorire la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili;
In conformità ai principi fondamentali fissati
D.Lgs. 192/05 e s.m.iDirettiva europea 2002/91/CE
In attuazione
degli articoli 9, 24 e 25 della legge regionale n.24, del 2 dicembre 2006.
C e r t i f i c a z i o n e E N e r g e t i c a d e g l i E D i f i c i
Normativa regionale in tema di efficienza energetica
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”
“Clausola di cedevolezza”
Le norme contenute nel D.Lgs. 192/05 e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE.
ART. 17 al Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i.
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispettodei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal D.Lgs.192/05 e s.m.i. e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
In relazione a quanto disposto all’art.117, comma 5, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’art.16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n.11 per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome:
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
I riferimenti normativi
Regione Lombardia
DGR VIII/5018 pubblicata sul BURL il 20 luglio 2007
allegato E: Procedura di calcolo
DGR VIII/5773 pubblicata sul BURL il 9 novembre 2007
abroga la DGR VIII/5018 ad eccezione dell’allegato E
DD 15833 pubblicata sul BURL il 13 dicembre 2007 contenente la nuova versione della procedura di calcolo
abroga l’allegato E della DGR VIII/5018
DGR VIII/8745 pubblicata sul BURL il 15 gennaio 2009
abroga la DGR VIII/5773
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”
Ambito di applicazione
Le norme contenute nel presente provvedimento si applicano nel caso di:
progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
alla certificazione energetica.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”
Campo di esclusione
Le norme contenute nel presente provvedimento non si applicano a:
Gli immobili tutelati dai beni ambientali nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione del loro carattere o aspetto (caratteri storici o artistici);
I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi tipici del settore civile.
Gli immobili sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo;
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“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”
Principi generali tipologici e tecnico costruttivi
Vengono fornite indicazioni generali al progettista per ottenere edifici con ridotti consumi di energia primaria.
• Orientamento e distribuzione delle unità immobiliari
• Corretta distribuzione e orientamento delle superfici trasparenti (massimizzazione in inverno degli apporti solari gratuiti e controllo in estate della radiazione solare)
• Utilizzo di adeguati materiali e componenti
• Utilizzo di sistemi di ventilazione naturale, meccanica o mista
• Sfruttamento dell’illuminazione naturale
• Utilizzo di sistemi di illuminazione artificiale ad alta efficienza
• Utilizzo di tecnologie che sfruttano fonti rinnovabili
• Utilizzo di sistemi di controllo e gestione degli impianti per valorizzare gli apporti gratuiti
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”
Requisiti prestazionali
Requisiti minimi involucro (punto 5)
Requisiti minimi impianto (punto 6)
Requisiti minimi Sistema edificio impianto termico
(punto 7)
Tutte le verifiche devono essere documentate nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della L.10/91
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”
La procedura di calcolo
Al fine di garantire l’oggettività nell’interpretazione delle regole la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dovrà essere eseguita utilizzando la procedura di calcolo opportunamente
predisposta.
Le verifiche dei requisiti prestazionali devono essere eseguite utilizzando la metodologia di calcolo definita all’allegato E della DGR n. 8/5018 e s.m.i. Si procede analogamente per il calcolo degli indicatori di prestazione energetica riportati nell’ attestato di certificazione energetica .
In ragione dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario, in funzione delle definizioni di nuove procedure aggiuntive per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, Regione Lombardia, con Decreto Dirigenziale, si riserva la possibilità di modificare e integrare la procedura di calcolo.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Requisiti minimi dell’involucro edilizio
Verifica termoigrometrica
Verifica della trasmittanza termica
Prestazioni estive
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Per tutte le categorie di edifici, ad eccezione degli edifici appartenenti allacategoria E.8, il progettista provvede, conformemente alla normativa tecnicavigente:• alla verifica dell’assenza di condensazioni sulle superfici opache internedell’involucro edilizio;• alla verifica che le condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione tragli ambienti a temperatura controllata o climatizzati e l’esterno, compresi gliambienti non riscaldati, siano limitate alla quantità rievaporabile.
Verifica termoigrometrica
Requisiti minimi dell’involucro edilizio
QUANDO • nuova costruzione• demolizione e ricostruzione in ristrutturazione• ristrutturazione edilizia• ampliamento volumetrico• recupero a fini abitativi del sottotetto• manutenzione straordinaria
PRESCRIZIONE
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Verifica delle trasmittanze
Requisiti minimi dell’involucro edilizio
QUANDO • ristrutturazione edilizia che coinvolge il 25% o meno della superficiedisperdente
• ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell’esistente• manutenzione straordinaria
PRESCRIZIONEPer tutte le categorie di edifici, per le strutture opache e per le chiusuretrasparenti comprensive di infissi, oggetto dell’intervento, siano esse verticali,orizzontali o inclinate, delimitanti il volume a temperatura controllata oclimatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti a temperatura noncontrollata, il valore della trasmittanza termica media, U, deve essere inferiorea quello riportato nella Tabella A.2.1 di cui all’Allegato A, in funzione della fasciaclimatica di riferimento, incrementato del 30% per le sole strutture opache.
Valore limite da rispettareValore limite stabilito dal D.lgs 192/05 + 30%
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Verifica delle trasmittanze
QUANDO • ristrutturazione edilizia• ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell’esistente• manutenzione straordinaria
Requisiti minimi dell’involucro edilizio
PRESCRIZIONE Per tutte le categorie di edifici, il valore della trasmittanza termica media, dellestrutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari appartenentiallo stesso edificio e confinanti tra loro, mantenuti a temperatura controllata,deve essere inferiore a 0,8 W/m2K nel caso di strutture opache divisorieverticali, orizzontali e inclinate ed inferiore a 2,8 W/m2K nel caso di chiusuretrasparenti comprensive di infissi.I medesimi limiti devono essere rispettati per tutte le strutture verticali,orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’esterno, ovvero verso ambienti atemperatura non controllata, gli ambienti non dotati di impianto termico,sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata. Perquesti ultimi i limiti di cui sopra possono essere omessi qualora gli ambientisiano areati tramite aperture permanenti rivolte verso l’esterno.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Prestazioni estive dell’involucro - Sistemi schermanti
Requisiti minimi dell’involucro edilizio
QUANDO • nuova costruzione• demolizione e ricostruzione in ristrutturazione• ristrutturazione edilizia• ampliamento volumetrico• recupero a fini abitativi del sottotetto• manutenzione straordinaria
Ad eccezione degli edifici E.6 e E.8, il progettista provvede a verificare l’efficaciadei sistemi schermanti, con applicazione limitata all’oggetto dell’intervento:
PRESCRIZIONE
DEFINIZIONE Sistemi schermanti: sono sistemi che permettono di ridurre l’irradiazionesolare sulle superfici trasparenti appartenenti all’involucro edilizio; non sonoconsiderati tali i sistemi, fissi o mobili, applicati all’interno dell’ambiente atemperatura controllata o climatizzato.
Riduzione estiva della radiazione solare del 70%
Completo utilizzo della radiazione solare in inverno
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
QUANDO
Prestazioni estive dell’involucro - Sistemi filtranti
Requisiti minimi dell’involucro edilizio
• ristrutturazione edilizia che coinvolge il 25% o meno della superficiedisperdente
• ampliamento volumetrico inferiore al 20% dell’esistente• manutenzione straordinaria• recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti
E’ consentito impiegare al posto dei sistemi schermanti sistemi filtranti.PRESCRIZIONE
DEFINIZIONESistemi filtranti: sono pellicole polimeriche autoadesive applicabili sui vetri, sullato interno o esterno, in grado di modificare una o più delle seguenticaratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell’energia solare,trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Prestazioni estive dell’involucro
Requisiti minimi dell’involucro edilizio
QUANDO • nuova costruzione• demolizione e ricostruzione in ristrutturazione• ristrutturazione edilizia• ampliamento volumetrico• recupero a fini abitativi del sottotetto• manutenzione straordinaria
Ad eccezione degli edifici E.6 e E.8, il progettista verifica sul solooggetto dell’intervento, in alternativa:• massa superficiale 230 kg/m2
• trasmittanza termica periodica < 0,12 W/m2K
PRESCRIZIONE
Esclusa zona FInsolazione estiva I m,s 290 W/m2
Strutture verticali opache (ad esclusione N/NE/NO)
Ad eccezione degli edifici E.6 e E.8, il progettista verifica sul solooggetto dell’intervento:• trasmittanza termica periodica < 0,20 W/m2K
Strutture orizzontali o inclinate opache
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Requisiti minimi degli impianti
Efficienza globale media stagionale
Verifiche nel caso di semplice sostituzione delgeneratore di calore
Obbligo utilizzo fonti energeticherinnovabili
Contabilizzazione del calore
Altre prescrizioni
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Efficienza globale media stagionale
Requisiti minimi degli impianti
QUANDO • nuova installazione di impianto termico• ristrutturazione di impianto termico• sostituzione di generatore di calore
PRESCRIZIONE• efficienza globale media stagionale superiore a un valore limite• redazione dell’attestato di certificazione energetica, ACE, nei casi di
nuova installazione e ristrutturazione (con installazioni di potenzetermiche utili inferiori a 100 kW)
• redazione dell’attestato di certificazione energetica, ACE, e delladiagnosi energetica nei casi di nuova installazione, diristrutturazione e di semplice sostituzione (con installazioni dipotenze termiche utili superiori a 100 kW)
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Efficienza globale media stagionale
Requisiti minimi degli impianti
%Plog375 nyr,gH
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore di calore .
yr,EPH
yr,NH
yr,gHQ
Q
QNH,yr è il fabbisogno energetico annuale per il riscaldamento dell’ambiente considerato [kWh]
QEPH,yr è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione dell’ambiente considerato [kWh]
%Plog365 nyr,gH
Fluido termovettore liquido
Fluido termovettore aria
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Verifiche nel caso di sostituzione di generatore di calore
Requisiti minimi degli impianti
QUANDO • sostituzione di generatore di calore
In alternativa
PRESCRIZIONE • Rendimento termico utile a carico totale > 90 + 2 log Pn
• Pompe di calore con COP superiore a valori limite stabiliti• Sistemi di regolazione del calore: dispositivi per la regolazione automatica
della temperatura ambiente nei singoli ambienti o zone, centralina ditermoregolazione su 2 livelli (con sonda su temperatura aria interna edeventualmente temperatura aria esterna per impianti autonomi e consonda su temperatura acqua di mandata ed temperatura aria esterna perimpianti centralizzati)
• Eventuale aumento di potenza del generatore di calore (+ 10%) motivatocon apposita relazione
• Verifica della corretta equilibratura del sistema di distribuzione• Per sostituzioni di generatori di calore con Pn inferiori a 35 kW, la relazione
tecnica è sostituita dalla Dichiarazione di conformità.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Verifiche nel caso di sostituzione di generatore di calore
Requisiti minimi degli impianti
In alternativa (2)
QUANDO • sostituzione di generatore di calore con sistema di evacuazione dei prodottidella combustione sia al servizio di più unità immobiliari e sia di tipocollettivo ramificato o qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti ediliziche non permettano il rispetto dei punti precedenti
PRESCRIZIONE • Rendimento termico utile a carico parziale 30% sia > 85 + 2 log Pn
• Dettagliata relazione nei quali si attestino i motivi della deroga.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Obbligo utilizzo fonti energetiche rinnovabili
Requisiti minimi degli impianti
QUANDO • nuova installazione di impianto termico• ristrutturazione di impianto termico
PRESCRIZIONE Nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, è obbligatorioprogettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modotale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primariarichiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributodi impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.
DEROGHE Se l’ubicazione dell’edificio rende impossibile l’installazione di impiantialimentati da FER, oppure esistano condizioni tali da impedire il lorosfruttamento ottimale, le prescrizioni di cui al precedente punto possonoessere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamentedocumentata nella relazione tecnica.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni emanateda Regione Lombardia.
La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta perla produzione di acqua calda sanitaria si intende rispettata qualora l’acquacalda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentataanche da combustione di R.S.U. e/o biogas, o da reflui energetici di unprocesso produttivo non altrimenti utilizzabili.
La disposizione si intende rispettata qualora si utilizzino pompe di calorepurché siano rispettati valori prefissati
Si considera altresì rispettato il disposto di cui sopra qualora pari fabbisognodi energia primaria sia soddisfatto tramite il contributo di impianti alimentatida fonti di energia rinnovabile, utilizzati ai fini della climatizzazioneinvernale o del riscaldamento.
Obbligo utilizzo fonti energetiche rinnovabili
Requisiti minimi degli impianti
PRECISAZIONI
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Contabilizzazione del calore
Requisiti minimi degli impianti
QUANDO • nuova installazione di impianto termico• ristrutturazione di impianto termico• sostituzione di generatore di calore
PRESCRIZIONE • In tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categorie E.1 ed E.2, devonoessere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamentepossibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singolaunità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica allarealizzazione dei predetti interventi devono essere motivati nella relazionetecnica.
• Le apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura, nellecondizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI invigore.
• Per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme elinee guida UNI.
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Altre prescrizioni
Requisiti minimi degli impianti
Per gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di dispositivi per laregolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zoneche hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. .
In occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria lapredisposizione delle opere e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti diteleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumentipianificatori.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione digeneratori di calore, è prescritto il trattamento dell’acqua impiegata in tali impianti,secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.
Per gli interventi di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o nei casi di solaristrutturazione dell’impianto termico, qualora non vi siano impedimenti tecnici oggettivi, inpresenza di caldaie a condensazione, di pompe di calore ovvero di altri generatori di caloreche abbiano efficienza superiore con temperatura di mandata del fluido termovettorebassa, quest’ultima non deve essere superiore a 50°C.
La prescrizione di cui sopra si intende rispettata qualora la temperatura di ritorno del fluidotermovettore sia inferiore o uguale a 35 °C.
Altre prescrizioni
Requisiti minimi degli impianti
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Requisiti minimi del sistema edificio impianto
Verifica sull’EPH
Verifiche delle trasmittanze
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Requisiti minimi del sistema edificio impianto
Verifica sull’EPH
Per tutte gli edifici si procede, in sede progettuale, alla determinazionedell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o ilriscaldamento, EPH, ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limiteprefissati, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio, in funzione delrapporto di forma e dei gradi giorno del Comune dove l’edificio è ubicato.
QUANDO • nuova costruzione• demolizione e ricostruzione in ristrutturazione• ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superfici
disperdente• ampliamento volumetrico con aumento volumetrico > 20%• recupero a fini abitativi del sottotetto
PRESCRIZIONE
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
A
QEP
yr,EPH
H V
QEP
yr,EPH
H per gli edifici residenziali della classe E1 ad eslusione di collegi, case di pena e caserme [kWh/m2anno]
per tutti gli altri edifici [kWh/m3anno]
QEPH,yr è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione dell’ambiente considerato [kWh]
A è la superficie utile [m2]
V è il volume lordo riscaldato [m3]
Requisiti minimi del sistema edificio impianto
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Verifica delle trasmittanze
Requisiti minimi del sistema edificio impianto
In sede progettuale si procede alla verifica delle trasmittanze effettuata sullasola parte dell’edificio oggetto dell’intervento, senza applicare la maggiorazionedel 30%.
QUANDO • ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficidisperdente senza ristrutturazione di impianto termico
PRESCRIZIONE
In alternativa
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
“Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”
Certificazione energetica
La certificazione energetica degli edifici ha lo scopo di far conoscere all’utente l’efficienza energetica oggettiva del complesso edificio-impianto, di consentirgli il confronto con quelle di un edificio energeticamente efficiente, e di forngli alcune indicazioni sugli eventuali elementi sui quali potrà agire per migliorarne le caratteristiche energetiche.
Che cosa è la Certificazione ENergetica degli EDifici?
In relazione alle finalità che si pone e in funzione delle metodologie di calcolo adottate, la certificazione energetica degli edifici non deve essere confusa con la progettazione dell’impianto termico. Quest’ultima richiede un’analisi del sistema edificio-impianto ben più complessa rispetto alla certificazione.
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Certificazione energetica degli edifici
Quando è obbligatoria la certificazione energetica
PER TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI DOPO IL 1 SETTEMBRE 2007
Nuova costruzione
Demolizione e ricostruzione in ristrutturazione
Ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata risulti superiore al 20% dell’esistente
Ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’edificiocui l’impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito
Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti
L’ACE si riferisce:• all’intero edificio esistente comprensivodell’ampliamento volumetrico o del sottotetto,qualora questi siano serviti dallo stesso impiantotermico;• all’ampliamento volumetrico o al sottotetto,qualora questi siano serviti da un impianto termicoad essi dedicato.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
Stipula-rinnovo contratti “servizio energia” . La certificazione energetica è a carico dell’aggiudicatario del servizio
Trasferimento a titolo oneroso di interi edifici e delle singole unità immobiliari (dal 1/7/09)
Nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utilesuperi i 1000 m2 . Entro il 1° luglio 2010.
Contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari (dal 1/7/10)
Certificazione energetica degli edifici
Quando è obbligatoria la certificazione energetica
Stipula-rinnovo contratti di gestione degli impianti termici degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un Soggetto pubblico
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Certificazione energetica degli edifici
ACE e trasferimento a titolo oneroso
La L. 133/08 ha abrogato il comma delD. lgs. 192/05 che prevedeva la nullità dell’atto in casodi mancata allegazione dell’ACE. Dunque:
LA MANCATA ALLEGAZIONE NONCOMPORTA LA NULLITÀ DELL’ATTO
L’attestato di certificazioneenergetica deve essereallegato, in originale o in copiacertificata conforme, all’atto ditrasferimento stesso nei casiper i quali è posto l’obbligo didotazione a partire dalle dateprima definite.
DGR VIII/8745punto 9.3
Legge Regionale 10/09 ha fissato sanzioni in caso di mancata applicazione del punto 9.3.
da € 5.000,00 a € 20.000,00.
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Certificazione energetica degli edifici
Obblighi di allegazione e dotazione
L’obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimentiimmobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti aprocedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramentitrascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008.
L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolooneroso dell’attestato di certificazione energetica, di cui al presente punto 9, è esclusa pertutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché diautonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi difusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
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Certificazione energetica degli edifici
Nel caso di edifici privi dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi non puòessere prodotto l’ACE.
DEFINIZIONI
Edificio: è un sistema costituito da un unico fabbricato connesso ad un impianto termico, ovveroda un fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati, mantenuti a temperaturacontrollata o climatizzati da un impianto termico.
Impianto termico: è il complesso degli impianti tecnologici dell’edificio destinato allaclimatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti, ovvero al solo riscaldamento e/oraffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari; esso comprendeeventuali sistemi di generazione, accumulo, distribuzione e utilizzazione e/o emissione dell’energiatermica, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, i sistemi di condizionamento dell’aria,nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impiantiindividuali di riscaldamento e/o di raffrescamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchiquali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energiaradiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impiantitermici quando la somma delle potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio dellasingola unità immobiliare è maggiore di 15 kW.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
L’attestato di certificazione energetica
L’attestato di certificazione energetica è il documento sintetico attestante i risultati dellacertificazione energetica dell’edificio a cui esso si riferisce.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
L’attestato di certificazione energetica
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Certificazione energetica degli edifici
L’attestato di certificazione energetica
L’attestato di certificazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari, facenti parte diun medesimo edificio.
L’attestato di certificazione energetica riferito a più unità immobiliari può essere prodotto solonel momento in cui:
• le stesse siano servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazioneinvernale o al solo riscaldamento;
• abbiano la medesima destinazione d’uso;
• sia presente un unico proprietario o un amministratore.
QUANDO È POSSIBILE RIFERIRE L’ACE A PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI?
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Certificazione energetica degli edifici
L’attestato di certificazione energetica
La certificazione energetica di una singola unità immobiliare può basarsi:
• sull’attestato di certificazione energetica riferito alla stessa;
• su quello riferito a più unità immobiliari, purché l’attestato medesimo comprenda anchel’unità immobiliare considerata.
Impianto autonomo
ACE riferito alla singola unità immobiliare
Impianto centralizzato
ACE riferito alla singola unità immobiliare
ACE riferito a più unità immobiliari, compresa quella in oggetto
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Quanti attestati di certificazione energetica produrre?
UFFICI PRODUTTIVO
IT IT
2 ACE
2 ACE
UFFICI PRODUTTIVO
IT
1 ACE
UFFICI PRODUTTIVO
IT
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Quanti attestati di certificazione energetica produrre?
Certificazione di intero edificio
n ACE
Edificio costituito da n unità immobiliari con riscaldamento autonomo
Edificio costituito da n unità immobiliari (medesima destinazione d’uso) con riscaldamento centralizzato
1 ACE
Edificio costituito da n unità immobiliari (m destinazione d’uso) con riscaldamento centralizzato
m ACE
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Certificazione energetica degli edifici
Validità dell’attestato di certificazione energetica
L’attestato di certificazione energetica ha una idoneità massima di 10anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catastoenergetico.L’idoneità dell’attestato decade prima del periodo sopra indicato per lesole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loroprestazione energetica.Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero mutare ladestinazione d’uso.
A tal fine, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici, già dotatidi attestato di certificazione energetica, dovrà essere inserito nell’atto,per dichiarazione resa dall’alienante, l’inesistenza di causedeterminative delle decadenze di cui sopra.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Certificazione energetica degli edifici
L’attestato di certificazione energetica
Nel caso in cui sia stato predisposto l’attestato di certificazione energetica in conformitàalle presenti disposizioni, lo stesso potrà essere utilizzato, in sostituzione dell’attestato diqualificazione energetica, per gli edifici ricadenti nel territorio della Regione Lombardia.Ad esempio:Fine lavori con titolo abilitativo rilasciato in periodo di cogenza del D. lgs.192/05 (tra il 9ottobre 2006 e il 1 settembre 2007).
L’attestato di certificazione energetica può essere richiesto dal proprietario dello stessoper qualsiasi tipologia di edificio anche nei casi non previsti dalla DGR VIII/8745.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Certificazione energetica degli edifici
La targa energetica
E’ facoltà del Soggetto certificatore richiedere la targa energetica.
E’ obbligatoria nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad usopubblico, qualora l’attestato di certificazione energetica sia riferitoall’edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che locompongono.
La targa deve essere esposta in un luogo che garantisca la sua massimavisibilità e riconoscibilità. La targa energetica ha validità per il periododi idoneità dell’attestato di certificazione energetica a cui si riferisce.
La targa è prodotta dall’Organismo di accreditamento ed è previsto uncontributo per la sua realizzazione di euro 50,00 a carico del Soggettocertificatore.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Certificazione energetica degli edifici
Procedura per gli edifici per i quali e’ richiesto titolo abilitativo
Il progettista provvede ad effettuare i calcoli necessari per verificare la conformitàdell’edificio ai requisiti di prestazione energetica fissati nella DGR VIII/8745, secondo loschema riportato nell’Allegato B (relazione tecnica).
Il proprietario dell’edificio, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giornidalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatorel’incarico di redigere l’attestato di certificazione energetica. La nomina deve esserecomunicata al Comune di competenza entro l’inizio dei lavori.
Il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta dipermesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, la relazione tecnica in formacartacea e in forma digitale.
Il proprietario dell’edificio, nel caso di varianti al progetto che modifichino le prestazionienergetiche dell’edificio, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in forma digitale,la relazione tecnica aggiornata secondo le varianti introdotte.
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Certificazione energetica degli edifici
Procedura per gli edifici per i quali e’ richiesto titolo abilitativo
Affinché sia efficace la dichiarazione di fine lavori, il proprietario dell’edificio depositapresso il Comune:
- l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto alprogetto e alle sue eventuali varianti;
- l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore,che funge da ricevuta generata dal catasto energetico.
Il Comune, contestualmente al rilascio del certificato di agibilità, provvede a consegnareal proprietario dell’edificio una copia dell’attestato di certificazione energeticadell’edificio appositamente timbrato per accettazione dal Comune, previa verificadell’avvenuto pagamento di euro 10,00 quale contributo all’Organismo di accreditamento.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Certificazione energetica degli edifici
Procedura per gli edifici esistenti
Il proprietario dell’edificio deposita, presso il Comune di competenza, l’attestato dicertificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore che funge ancheda ricevuta generata dal catasto energetico.
Il Comune rilascia al proprietario dell’edificio una copia dell’attestato di certificazioneenergetica opportunamente timbrato per accettazione, previa verifica dell’avvenutopagamento di euro 10,00 quale contributo all’Organismo di accreditamento.
Ogni comune decide l’ufficio deputato al timbro per accettazione degliattestati di certificazione energetica.
Il Comune potrebbe non timbrare gli ACE contestualmente al loro deposito
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Certificazione energetica degli edifici
Classificazione energetica degli edifici
La prestazione energetica del sistema edificio-impianto relativa allaclimatizzazione invernale o riscaldamento è definita dal valore dell’indicedi prestazione energetica EPH.
A
B
C
D
E
F
G
EPH < 14
14 < EPH < 29
29 < EPH < 58
58 < EPH < 8787 < EP H< 116
116 < EPH < 145
145 < EPH< 175
EPH > 175
A+ EPH < 20
20 < EPH < 39
39 < EPH < 78
78 < EPH < 118
118 < EPH < 157
157 < EPH < 197
197 < EPH < 236
EPH > 236
EPH < 25
27 < EPH < 49
49 < EPH < 98
98 < EPH < 148
148 < EPH < 198
198 < EPH < 248
248 < EPH < 298
EPH > 298
Zona E (GG da 2001 a 3000)
Zona F.1(GG da 3000 a 3900)
Zona F.2(GG da 3900 a 4800)
Edifici E1 (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) [kWh/m2 anno]
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Certificazione energetica degli edifici
Classificazione energetica degli edifici
La prestazione energetica del sistema edificio-impianto relativa allaclimatizzazione estiva o il raffrescamento è definita dal valore dell’indice diprestazione termica, ETC
A
B
C
D
E
F
G
ETC < 5
5 < ETC < 10
10 < ETC < 20
20 < ETC < 30
30 < ETC< 40
40 < ETC < 50
50 < ETC< 60
ETC > 60
A+
Edifici E1 (esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme) [kWh/m2 anno]
A
B
C
D
E
F
G
ETC < 2
2 < ETC < 4
4 < ETC < 8
8 < ETC < 12
12 < ETC< 16
16 < ETC < 20
20 < ETC< 24
ETC > 24
A+
Altre destinazioni d’uso [kWh/m3 anno]
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
CHI PUÒ FARE IL CERTIFICATORE?
Esperti qualificati e/o riconosciuti purché operino in maniera
indipendente
Direttiva 2002/91/CE
D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
In REGIONE LOMBARDIA possono essere soggetti CERTIFICATORI le PERSONE FISICHE in possesso di:
– Titolo di studio– Iscrizione al rispettivo collegio,
ordine, associazione– Corso accreditato da CENED con
esame finale
Certificazione energetica degli edifici
Il Soggetto certificatore
Laurea specialistica in ingegneria o architettura;
Diploma di laurea in ingegneria o architettura;
Diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali;
Diploma di laurea specialistica in Chimica;
Diploma di geometra o perito industriale;
Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali;
Diploma di perito agrario.
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Certificazione energetica degli edifici
Il Soggetto certificatore
• progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;• costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;• amministrazione dell’edificio;• fornitura di energia per l’edificio;• gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;• connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;• connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;• connesse alla funzione di direzione lavori.
Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risultiproprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio ocollaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
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L’Organismo di accreditamento
In REGIONE LOMBARDIA
l’organismo di accreditamento è
accreditamento dei Soggetti certificatori;
ATTIVITÀ
gestione e implementazione del catasto energetico degli edifici;
controllo sui certificati energetici sulla conformità e sull’operato dei Soggetti certificatori;
elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione e del relativo esame e relativi controlli
aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e della modulistica da utilizzare nell’ambito delle procedure di certificazione
aggiornamento della procedura operativa per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e della targa energetica;
monitoraggio sull’impatto del provvedimento.
Certificazione energetica degli edifici
predisposizione e gestione di un software di calcolo per la certificazione energetica degli edifici
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L’ accreditamento dei Soggetti certificatori
Certificazione energetica degli edifici
Occorre effettuare laregistrazione dei propri dati dasito www.cened.it, cliccando suRegistrati.
Tutti i dati inseriti on line devonoessere trascritti sul modulo B,scaricabile dal sito e spediti viafax all’Organismo diaccreditamento.Il modulo deve essere timbratocon il timbro professionale efirmato.
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L’ accreditamento dei Soggetti certificatori
Certificazione energetica degli edifici
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L’ accreditamento dei Soggetti certificatori
Certificazione energetica degli edifici
Terminato l’inserimento e inviato il fax entro10 gg lavorativi il CENED comunicausername e password per potersi autenticareal sistema
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Il portafoglio elettronico
Certificazione energetica degli edifici
Il portafoglio digitale del certificatore consente il versamento automatico dei contributi previstidalla DGR VIII/8745; permette cioè di effettuare l'operazione di iscrizione all'elenco regionale, dichiudere pratiche di certificazione energetica (ACE) e di richiedere la produzione della targaenergetica all'Organismo di accreditamento, così come indicato in tabella:
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Il portafoglio elettronico
Certificazione energetica degli edifici
Attivazione portafoglio
Dal menù principale “PORTAFOGLIO” cliccando su “Gestioneportafoglio ”, nel corso del primo accesso viene richiesto alSoggetto certificatore di inserire il proprio codice IBAN (codice a27 caratteri), così da poter visualizzare, successivamente, il codiceIBAN di CESTEC necessario per effettuare il versamento, tramitebonifico bancario, della quota di ricarica del portafoglio.
Inseriti i dati, il sistema comunica un codice a 18 cifre, da riportare nella ricarica del portafoglio
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Il portafoglio elettronico
Certificazione energetica degli edifici
Ricarica portafoglio
Bonifico bancario – Il certificatore può effettuare ilversamento tramite bonifico bancario direttamente dallapropria banca oppure on line, a favore di un appositoconto corrente. L’ordine verrà confermato da CestecSpA solo dopo aver ricevuto la notifica, dalla banca diappoggio, dell’avvenuto bonifico (in genere dopo 5 giornilavorativi dall’avvenuto versamento da parte delcertificatore).L’utente è tenuto a compilare il bonifico inserendo ilproprio codice portafoglio nella causale di pagamento.
Circuito LottomaticaCircuito SISALIl certificatore può recarsi presso ilpunto vendita con il proprio codiceportafoglio e procedere alversamento attraverso cartadi debito (Bancomat) o contanti.
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Dal menù principale “PORTAFOGLIO” è possibilecliccare su “iscrizione certificatore”.
Iscrizione del soggetto certificatore
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Il portafoglio elettronico
Certificazione energetica degli edifici
Situazione portafoglio
Dal menù principale “PORTAFOGLIO” cliccando la voce
“gestione portafoglio” presente nel sottomenù a comparsa, si
accede alla sezione del sito web che consente al certificatore di
visualizzarele transazioni effettuate.
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Apertura di una pratica di certificazione
Certificazione energetica degli edifici
Inserimento dati relativi • alla persona proprietaria• all’azienda intestataria
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Apertura di una pratica di certificazione
Certificazione energetica degli edifici
Inserimento dati relativi • Dati catastali
(escluso subalterno)• Indirizzo edificio
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Apertura di una pratica di certificazione
Certificazione energetica degli edifici
Inserimento dati relativi • Dati catastali
(subalterno)
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Apertura di una pratica di certificazione
Certificazione energetica degli edifici
Schermata di riepilogo
Assegnazione n° protocollo
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Certificazione energetica degli edifici
Svolgimento dei calcoli
Il certificatore esegue i calcoliutilizzando gli algoritmi previsti dalla DGR.
Il certificatore salva il file .xml per il suo successivo inserimento nel catasto
• l’integrazione con il sistema informativo del Catasto energetico;
• la suddivisione in zone termiche;
• la disponibilità di Archivi strutture e materiali;
• la possibilità di calcolo puntuale dei ponti termici;
• la possibilità di inserimento di più impianti a servizio di un’unità immobiliare;
• la possibilità di considerare impianti di cogenerazione;
• l’introduzione del solare termico a servizio del riscaldamento.
Tra le principali novità sviluppate troviamo:
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Certificazione energetica degli edifici
Chiusura della pratica
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Certificazione energetica degli edifici
Chiusura della pratica
SEGNALAZIONE ERRORI IN FASE DI CHIUSURA:
• Classe energetica non congruente
• XML non valido• Codice ISTAT non congruente• Subalterni non congruenti
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Certificazione energetica degli edifici
Chiusura della pratica
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Certificazione energetica degli edifici
Relazione Legge 10/91
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Legge Regionale 10/09
LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N° 10
pubblicata sul BURL 2° supplemento straordinario al n° 26 del 30 giugno 2009
Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegamento ordinamentale
ART. 1: Modifiche alla legge regionale 11dicembre 2006 “Norme per laprevenzione e la riduzione delleemissioni in atmosfera a tuteladella salute e dell’ambiente” inmateria di certificazione energetica
Sanzioni a carico del Soggettocertificatore
Sanzioni a carico del progettista
Sanzioni a carico del direttore lavori
Sanzioni a carico del venditore e dellocatore
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Legge Regionale 10/09
Sanzioni a carico del soggetto certificatore
Il Soggetto Certificatore accreditato che redige l’attestato di certificazione energetica degli
edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale incorre nella
sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00.
Se l’attestazione comporta l’assegnazione di una classe di efficienza superiore, alla sanzione
si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadro di superficie netta calpestabile riscaldata
dell’edificio in oggetto, fino a un massimo di € 10.000,00. In ogni caso l’attestato è inefficace
e viene cancellato dal Catasto energetico regionale
Verifica a carico di Regione Lombardia per conto di Cestec SpA (Organismo di accreditamento)
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Legge Regionale 10/09
Sanzioni a carico del soggetto certificatore
L’applicazione della sanzione a carico del Soggetto certificatore accreditato comporta
comporta la sospensione per 6 mesi dall’elenco regionale dei soggetti certificatori. La
reiterazione della sanzione per lo stesso o per altro motivo di non conformità comporta la
cancellazione per 2 anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente
l’accreditamento dovrà dimostrare di avere superato un idoneo corso di formazione.
Nel caso di sanzione a carico del Soggetto certificatore, l’ente accertatore provvede a dare
comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza
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Documentazione da conservare a cura dal Certificatore
Il Soggetto certificatore è tenuto a conservare, per i 5 anni successivi la registrazione della
pratica nel catasto energetico, tutta la documentazione di cui si è servito per redigere
l’attestato di certificazione energetica.
A solo titolo di esempio, si cita:
• Copia del libretto di impianto o di centrale
• Copia della prova di combustione
• Copia del libretto di uso e manutenzione del generatore di calore
• Stralci significativi della relazione tecnica ex lege 10/91
• Piante e visure catastali
• Documentazione fotografica.
Il Soggetto certificatore è tenuto inoltre a conservare copia dell’attestato di certificazione
energetica, debitamente timbrato per accettazione dal Comune.
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I riferimenti normativi
DD 5796 – Precisazioni
Responsabilità del soggetto certificatore rispetto ai dati inseriti nella certificazione:nel caso in cui sia presente la relazione tecnica asseverata dal Direttore Lavori è possibile per ilcertificatore utilizzare i dati in essa contenuti, previa verifica, attraverso almeno un sopralluogo,della congruenza tra quanto dichiarato nella relazione e la realtà. E’ responsabilità del soggettocertificatore la garanzia della congruenza tra ACE e stato di fatto dell’edificio.
Congruità dei dati catastali:è richiesto al soggetto certificatore di dare indicazione dell’effettiva destinazione d’uso dell’edificio(basandosi sulla classificazione contenuta all’articolo 3 del DPR 412/93) e contestualmente diindicarne la categoria catastale, allo scopo di verificare la congruità di tale dato
Individuazione degli ambienti da considerare nella certificazione: nel calcolo devono essere considerati tutti gli ambienti riscaldati o mantenuti a temperaturacontrollata. E’ precisato che gli ambienti sprovvisti di sottosistema di emissione devono essereconsiderati nel calcolo se il loro volume è inferiore del 10% al volume complessivo dell’unitàimmobiliare. Tali spazi sono sempre considerati qualora collegati in modo permanente adambienti riscaldati mediante sistemi progettati a tale scopo.
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DGR VIII/5018 e smi
Avvio di una campagna sperimentale di controlli su 40 attestati di certificazione energetica
LR n. 10/2009
Decreto n. 2055 del 3 marzo 2009
Procedura operativa per la realizzazione dei controlli sulla conformità degli attestati di certificazione energetica
Decreto n. 14009 del 15 dicembre 2009
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Decreto n. 14009 del 15 dicembre 2009
PROCEDURA OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLA CONFORMITA’ DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Determinazione del campione di ACE da sottoporre a controllo
Individuazione di una serie di “fattori di rischio”
Regole operative per il sorteggio
Grandezze rilevate durante il sopralluogo
Tre categorie di grandezze rilevate (definite da valore numerico, derivanti da parametri tabulati, parametri cosiddetti “arbitrari”)
Grandezze differenti a seconda della modalità di generazione del calore
Definizione dell’esito provvisorio
Valutazione degli aspetti tecnici
Valutazione degli aspetti amministrativi
Definizione dell’esito definitivo
Possibilità di concordare un contraddittorio con l’Organismo di accreditamento
Comunicazione ai soggetti interessati dell’esito definitivo del controllo
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DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE DI ACE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
Individuazione di una serie di fattori di rischio:
• numero di certificazioni energetiche effettuate da un Soggetto certificatore;
• salto di classe all’interno di un range fissato;
• valori di EPH elevati;
• classe energetica performante.
Regole operative per il sorteggio:
• Ad ogni ACE, al momento del deposito nel Catasto, è assegnato un punteggio che tiene conto dei fattori di rischio individuati.
• La selezione delle pratiche da controllare avverrà casualmente da un insieme nel quale ogni pratica di certificazione energetica registrata nel catasto negli ultimi 5 anni, compare n+1 volte, dove n è il punteggio di rischio proprio di ogni ACE.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
CATEGORIE DI GRANDEZZE RILEVATE
Definite da valore numerico:
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Normativa regionale in tema di efficienza energeticaRelatore: Francesca BARAGIOLA
CATEGORIE DI GRANDEZZE RILEVATE
Derivanti da parametri tabulati:
Parametri cosiddetti “arbitrari”:
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
DEFINIZIONE DELL’ESITO PROVVISORIO
Valutazione degli aspetti tecnici:
• Funzione penalità F.P. < 20
• Superficie utile dichiarata<(1+0,15) Superficie utile rilevata
• Volume netto dichiarato>(1-0,20) Volume netto rilevato
• Pot. th nominale al focolaredichiarata>(1-0,50) Pot. th nominale al focolarerilevata
• COPdichiarato<(1+0,50) COPrilevata
• Superficie solare fotovoltaicodichiarata<(1+0,50) Superficie solare fotovoltaicorilevata
L’esito tecnico si intende in ogni caso NEGATIVO qualora il Soggetto certificatore abbia modificato qualsivoglia dato numerico proposto dalla procedura di calcolo tramite valori tabulati, in assenza di documentazione tecnica che ne giustifichi il cambiamento e ciò abbia
comportato un miglioramento delle performance energetiche dell’edificio.
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Valutazione degli aspetti amministrativi:
•Requisiti del certificatoreÈ verificato il rispetto dei requisiti richiesti al Soggetto certificatore ai sensi del punto 16.5 della DGR VIII/8745.
•Verifica dell’iter di rilascio dell’ACEÈ verificato l’effettivo rispetto delle procedure amministrative riguardanti il rilascio dell’ACE stabilite dalla DGR VIII/5018 e s.m.i..L’ACE, firmato dal Soggetto certificatore e timbrato per accettazione dal Comune in cui l’edificio è ubicato, deve coincidere con quello generato dal file inviato al catasto energetico regionale.
•Qualora sia stato assegnato un esito provvisorio negativo, è prevista la possibilità per il Soggetto certificatore di avere un contraddittorio con i tecnici che hanno istruito la pratica.
•Se il Soggetto certificatore presenta valida documentazione che comprovi le scelte fatte, l’esito provvisorio del controllo può essere modificato e divenire positivo.
DEFINIZIONE DELL’ESITO PROVVISORIO
DEFINIZIONE DELL’ESITO DEFINITIVO
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
RISULTATI CAMPAGNA SPERIMENTALE
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
RISULTATI CAMPAGNA SPERIMENTALE
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Legge Regionale 10/09
Sanzioni a carico del progettista
Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo
per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni
tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio incorre nella
sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 10.000,00. La sanzione è aumentata del 50% se
le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di
accedere ad agevolazioni.
Nel caso di sanzione a carico del Progettista, l’ente accertatore provvede a dare
comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza
Verifica a carico del Comune
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Comma 1: “I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamentiorizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmioenergetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi siaper gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori centimetri 30, non sono considerati neicomputi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedenti icentimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e dicopertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce almiglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica”
Comma 1-bis (aggiunto dal comma 1, art.12, lettera a, Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 39): “Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate”
Legge Regionale 12 dicembre 2003, n° 26
Articolo 2
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
comma 1-ter (aggiunto dal comma 1, art.12, Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33): “I muriperimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono l’involucro esterno di nuovecostruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o ditrasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sonoconsiderati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumie dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto aivalori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate”
Legge Regionale 12 dicembre 2003, n° 26
Articolo 2
IL RISPETTO DEI VALORI LIMITE PREVISTE DALLA DGR VIII/5018 E SMI E DEL DIRITTOALLO SCOMPUTO DEVE ESSERE VERIFICATO UTILIZZANDO LA PROCEDURA DI CALCOLOVIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA
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Legge Regionale 10/09
Sanzioni a carico del direttore lavori
Il direttore lavori che realizza l’intervento in difformità della prestazione energetica indicata
nel relativo titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa
da € 5.000,00 a € 15.000,00. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità
comporta prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi, la sanzione è raddoppiata e il
comune provvede a ordinare l’adeguamento degli interventi realizzati o in corso di
realizzazione.
Nel caso di sanzione a carico del direttore lavori, l’ente accertatore provvede a dare
comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza
Verifica a carico del Comune
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Legge Regionale 10/09
Sanzioni a carico del venditore/locatore
L’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo di allegazione dell’ACE all’atto di
trasferimento incorre nella sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 20.000,00.
Il notaio ha l’obbligo di trasmettere l’atto all’Organismo di accreditamento, qualora non sia
stato allegato all’atto l’ACE.
Il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo di produzione
dell’ACE, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10.000,00.
Verifica a carico di Regione Lombardia per conto di Cestec SpA (Organismo di accreditamento)
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
COSA
Ampliamento di edifici esistenti (ultimati prima del 31/03/2005), a destinazioneesclusivamente residenziale, anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumentiurbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi
DOVE
All’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
non più del 20% della volumetria esistente per gli edifici uni e bi-familiari e comunqueper non più di 300 mc per ciascuna unità immobiliare;
QUANTO
non più del 20% della volumetria esistente per edifici plurifamiliari, purché divolumetria complessiva non superiore a 1.200 mc;
tali ampliamenti volumetrici sono ridotti di un terzo (ovvero non più del 13,33%) sel’intervento ricade all’interno di un parco regionale, ad eccezione delle aree di esclusivadisciplina comunale (zone IC) dove invece l’incremento massimo ammissibile resta parial 20%.
Legge Regionale 13/09 – Piano Casa
Ampliamento edifici esistenti
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Normativa regionale in tema di efficienza energetica
Legge Regionale 13/09 – Piano Casa
Ampliamento edifici esistenti
CASO 1 – EPH edificio A > EPHLIMITE
VERIFICHE RICHIESTE SULL’EDIFICIO ESISTENTEsi applicano le verifiche previste dalla DGR VIII/8745, a seconda del tipo di intervento che s’intenderealizzare per conseguire la diminuzione certificata al 10 per cento del fabbisogno annuo di energiaprimaria per la climatizzazione invernale
EDIFICIO “A” EDIFICIO
“B”
Edificio esistente
Ampliamento
VERIFICHE RICHIESTE SULL’AMPLIAMENTOla porzione di edificio ampliata dovrà rispettare i requisiti prestazionali previsti dalla DGR VIII/8745per le ipotesi di ampliamento inferiore o uguale al 20% del volume lordo dell’edificio esistente
DOCUMENTI-Relazione tecnica di cui all’art. 28 della l. 10/91 secondo lo schema allegato alla DGR 8/5018 e s.m.i.riferita all’intero edificio comprensivo di ampliamento;-Dichiarazione asseverata dal progettista secondo il modello riportato all’Allegato A DDG 19 agosto2009 n. 8554 nella quale si certifica la diminuzione di almeno il 10% dell’EPH, riferito all’edificioesistente;-Relazione dettagliata degli interventi previsti.
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Legge Regionale 13/09 – Piano Casa
Ampliamento edifici esistenti
CASO 1 – EPH edificio A < EPHLIMITE
EDIFICIO “A” EDIFICIO
“B”
Edificio esistente
Ampliamento
VERIFICHE RICHIESTE SULL’EDIFICIO ESISTENTEnessuna
VERIFICHE RICHIESTE SULL’AMPLIAMENTOla porzione di edificio ampliata dovrà rispettare i requisiti prestazionali previsti dalla DGR VIII/8745per le ipotesi di ampliamento inferiore o uguale al 20% del volume lordo dell’edificio esistente
DOCUMENTI-Relazione tecnica di cui all’art. 28 della l. 10/91 secondo lo schema allegato alla DGR 8/5018 e s.m.i.riferita al solo ampliamento;-Dichiarazione asseverata dal progettista secondo il modello riportato all’Allegato B DDG 19 agosto2009 n. 8554 nella quale si certifica il rispetto dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio di cuiall’art. 3 comma 1 LR 13/2009
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Legge Regionale 13/09 – Piano Casa
Ampliamento edifici esistenti
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Legge Regionale 13/09 – Piano Casa
Demolizione e ricostruzione
Sostituzione degli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale,anche mediante demolizione e ricostruzione, in deroga alle volumetrie previste daglistrumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.
incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente;QUANTO
l’incremento volumetrico è elevato al 35% della volumetria esistente nel caso in cui gliinterventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo, per una porzione noninferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboreeperimetrali (secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale).
diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazioneinvernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al rispettivo valore limite.
COME
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Certificazione energetica degli edifici
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