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«NOVITA’ FISCALI 2011» Mercoledì 18 maggio 2011 Villa Benzi (Caerano San Marco) Relatori: Scapinello Mario Bonora Denis

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«NOVITA’ FISCALI 2011»Mercoledì 18 maggio 2011

Villa Benzi (Caerano San Marco)Relatori: Scapinello Mario

Bonora Denis

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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

L’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011:

1) un divieto di compensazione (orizzontale, nel modello F24, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 241/97) dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

2)la possibilità di procedere al pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

Sono tributi erariali (per i quali scatta il divieto):

imposte dirette (Ires, Irap, Irpef, Iva);

altre imposte indirette (registro,ipotecarie e catastali, ecc.);

ritenute alla fonte riferite ai tributi di cui sopra (si tratta, infatti, di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta).Crediti liberamente utilizzabili in compensazione:

i tributi locali (es. ICI); i contributi previdenziali ed i premi INAIL; contributi ed agevolazioni erogate sotto forma di credito d’imposta; possibilità di compensazione verticale (Iva su Iva, Irap su Irap, Irpef su Irpef, Ires

su Ires) sia in dichiarazione sia in F24.

(Detti crediti non possono essere utilizzati per pagare ruoli scaduti)

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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

- sanzioni ed interessi;- aggio (9% non compare in cartella);- interessi di mora (La mora non compare in cartella, a decorrere dal 01/10/10 è il 5,7567%);- altre spese collegata al ruolo, quali quelle di notifica, o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, più in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione.

nozione di “accessori accessori relativi al relativi al

tributo iscritto tributo iscritto a ruoloa ruolo”, ai

quali si estende il divieto di

compensazione, rientrano:

nozione di “accessori accessori relativi al relativi al

tributo iscritto tributo iscritto a ruoloa ruolo”, ai

quali si estende il divieto di

compensazione, rientrano:

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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

Nella C.M. n. 13/E è precisato che la preclusione alla compensazione di crediti per tributi erariali non opera nei seguenti casi:

debiti per imposte erariali iscritti a ruolo, ma non ancora scaduti: pagare entro 60 giorni dalla notifica;

ruoli per i quali sia stata concessa la sospensione;Qualora sia stata concessa la rateazione:UNA RATA OMESSA soltanto la rata scaduta sarà computata ai fini del calcolo del limite di 1.500 euro;DUE RATE OMESSE la preclusione riguarda l’intero importo del debito residuo non pagato

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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

- NON è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, l’intero debito iscritto a ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento;

- ai fini del calcolo del suddetto limite, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento;

- nel caso di più cartelle, con importi e scadenze diverse, occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento;

- in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione del modello F24.

Il limite Il limite

di 1.500 € di 1.500 €

è un limite è un limite

assoluto:assoluto:

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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

Se il pagamento del ruolo non è integrale il

contribuente deve comunicare all’agente

cosa intende pagare del ruolo

Ciò consente di pagare prima le imposte

erariali presenti nel ruolo e di trascurare le

imposte non erariali che non comportano

alcun blocco.

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Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

Il contribuente presenta la seguente situazione:debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF, sanzioni, interessi) non

pagato pari a € 8.000 relative ad una cartella di pagamento notificata nel mese di novembre 2010;

credito IRPEF 2009 pari a € 12.000;debito IVA del mese di febbraio, in scadenza il 16.03.2011, pari a €

3.500.Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a € 1.500 ed è scaduto, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF per il pagamento del saldo IVA periodico, deve provvedere all’estinzione del debito scaduto. A seguito di tale pagamento, che può essere effettuato anche mediante utilizzo del credito IRPEF 2009, è possibile utilizzare liberamente il residuo credito pari a € 4.000 (12.000 – 8.000) in compensazione del debito IVA.

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Obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000

L’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a euro 3.000, l’obiettivo è duplice:1.contrastare il fenomeno delle frodi Iva, (che si realizzano soprattutto nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta)2.intercettare elementi e notizie rilevanti ai fini nell’applicazione del redditometro (con particolare riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di persone fisiche, visto che lo strumento di accertamento si riferisce alla determinazione del reddito delle persone fisiche stesse).Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti tutti i soggetti passivi d’imposta ai fini Ivapassivi d’imposta ai fini Iva che effettuano o ricevono operazioni rilevanti ai fini del citato tributo (cessioni di beni e prestazioni di servizi).

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Obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000

la soglia di riferimento per l’inclusione dell’operazione nella comunicazione è di euro 25.000, al netto dell’Iva;

per l’anno 2011, è necessario distinguere tra operazioni per le quali sussiste l’obbligo di

fatturazione: il conseguente obbligo di comunicazione decorre sin dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011;

operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione: l’obbligo di comunicazione decorre dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2011.

Decreto Sviluppo: abolizione dell’invio per operazioni superiori a 3.000,00 Euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate e bancomat.

Relativamente

alle operazioni

effettuate

nell’anno 2010,

è necessario

tener conto

dei seguenti

aspetti:

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Obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000

Rientrano nell’obbligo di comunicazione

tutte le operazioni

rilevanti ai fini Iva (cessioni di

beni e prestazioni di servizi), di

importo:

• pari o superiore a euro 3.000, al netto dell’Iva, in presenza dell’obbligo di fatturazione (rientrano in tale ambito, come chiarito nel corso di Telefisco 2011, anche quelle effettuate nei confronti di privati da parte di soggetti diversi dai commercianti al minuto);

• pari o superiore a euro 3.600, Iva compresa, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione (documentate da scontrino o ricevuta fiscale). Per le quali dovrà essere indicato il codice fiscale dell’acquirente.

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Obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:importazioni;esportazioni; le operazioni “fuori campo”;Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da controparti con sede o dimicilio in un paese black listoperazioni comunicate all'Anagrafe tributaria ex art. 7 del DPR 605/1973 (energia elettrica, gas, acqua). Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori; sono escluse le cessioni di beni immobili;Contributi a fondo perduto di terzi, versamenti dei soci, etc

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Obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000

Rientrano invece nell’obbligo di comunicazione:le cessioni di autoveicoli, in quanto tali operazioni non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria;le operazioni intracomunitarie, già indicate negli elenchi Intrastat, in quanto, precisa l’Agenzia, “le informazioni acquisibili dall’Amministrazione finanziaria con i modelli Intra non contengono gli elementi richiesti (es. la singola operazione) dalla disposizione contenuta nel citato art. 21 del D.L. n. 78/2010”.operazioni imponibili,operazioni non imponibili operazioni esenti

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Obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti (esempio: ristrutturazione immobile con fatture a Sal, locazione di beni mobili o immobili, contratti di leasing, ecc…)

Rileva la registrazione del documento Iva quindi il riferimento è alle fatture registrate nell’anno

Rileva la registrazione del documento Iva quindi il riferimento è alle fatture registrate nell’anno

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Obbligo di comunicazione delle operazioni di importo almeno pari a euro 3.000

La comunicazione deve essere: inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal

contribuente o mediante intermediari abilitati; entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. è possibile inviare una comunicazione in sostituzione di

un’altra precedentemente inviata;L’art. 21 del DL 78/2010 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri. In tali casi è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 11 del DLgs. 18.12.97 n. 471 (da 258,00 a 2.065,00 euro).

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Federalismo municipale e cedolare secca

FEDERALISMO MINICIPALE le disposizioni insistono specificamente su: cedolare secca sugli affitti (tassazione opzionale rispetto all’Irpef dal 2011); compartecipazione dei Comuni al gettito dell’IVA, (dal 2011); imposta di soggiorno, in vigore dal 2011; imposta di scopo per finanziare specifiche opere pubbliche (dal 2011); sblocco dell’addizionale Irpef, in vigore già dal 2011; innalzamento al 50% della quota riconosciuta ai Comuni sui tributi statali recuperati al

fine di incentivare la partecipazione degli enti locali alla lotta all’evasione, in vigore già dal 2011;

imposta municipale propria (IMU) sugli immobili diversi dall’abitazione principale, che sostituirà, per la componente immobiliare, l’IRPEF, le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti ai beni non locati e l’ICI, (dal 2014);

imposta municipale secondaria che sostituirà la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e le affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, in vigore dal 2014;

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Federalismo municipale e cedolare secca

La cedolare secca sugli affitti, da esercitarsi tramite opzione già a partire dal 2011, è un’imposta sostitutiva:1)dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali;2)nonché delle imposte di registro e di bollo sia sulle risoluzioni che sulle proroghe del contratto di locazione.Dal 2011, pertanto, i contribuenti “persone fisiche” proprietari di immobili concessi in locazione esclusivamente ad uso abitativo potranno scegliere se applicare la nuova cedolare secca, ovvero se continuare a seguire le regole di tassazione attuali Irpef.ABOLIZIONE COMUNICAZIONI P.S.: a decorrere dal 7/4/2011 per i contratti registrati non è più necessario presentare la comunicazione «antiterrorismo».

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Federalismo municipale e cedolare secca

La cedolare trova applicazione esclusivamente per i contratti di locazione abitativa, e per le relative pertinenze se locate congiuntamente all’abitazione, e solo se il locatore è una persona fisica. Sono escluse tutte le locazioni ad “uso diverso”, quali uffici, negozi, spazi commerciali o simili - anche nel caso in cui il proprietario sia una persona fisica - e tutte quelle effettuate in esercizio d'impresa, arti, professioni o da enti non commerciali - anche se abitative. Tale imposta sostitutiva potrà essere applicata anche sui contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione, per cui anche per i contratti di durata non superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.A pena di inefficacia dell’opzione il locatore deve comunicare preventivamente con raccomandata all’inquilino la rinuncia per il periodo di durata dell’opzione.

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Federalismo municipale e cedolare secca

sono previste due diverse misure per l’applicazione della

cedolare secca a decorrere dal 2011 in

misura fissa pari al:

19% per i contratti di locazione a canone concordato o relativi a immobili ubicati nel Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

21% per i contratti a canone libero mercato;

E’ stabilito che il versamento in acconto della cedolare secca dovuta è pari:

all’85%per l’anno 2011;al 95%per cento dal 2012.

Il reddito tassato con la cedolare secca non può essere inferiore alla rendita catastale dell’abitazione.

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Federalismo municipale e cedolare secca

MODALITA’ DI OPZIONE:MODALITA’ DI OPZIONE:Contratti conclusi, prorogati e risolti al 7 aprile 2011: opzione sarà riportata nel 730/2012 o in Unico 2012;Contratti conclusi e prorogati, da registrare dal 7 aprile: modalità ordinarie (modello Siria o modello 69) con proroga al 6/6/2011;Contratti risolti o da registrare dal 7 aprile 2011: opzione entro 30 giorni con modello 69;Modello Siria: locatori inferiori a 3, tutti optano per la cedolare, conduttori inferiore a 3, una sola unità abitativa con massimo 3 pertinenze, tutti immobili con rendita, contratto contiene solo locazione e non altre pattuizioni.

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Federalismo municipale e cedolare secca

L’opzione vincola il locatore per la durata del contratto, salva la facoltà di revoca in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella a quella in cui è stata esercitata

La revoca è effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento.

La revoca non esclude comunque la possibilità di optare nuovamente per la cedolare secca con riferimento alle annualità successive.

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Federalismo municipale e cedolare secca

Beneficio per gli inquilini, nel caso in cui il locatore eserciti l’opzione della cedolare secca, per l’intero periodo per il quale avrà validità detta opzione:

non potrà essere modificato il canone di locazione;

né il medesimo potrà essere aggiornato compresa la variazione “Istat”, pur se prevista nel contratto.

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Tassa di soggiorno e di scopo

Il decreto stabilisce che i capoluoghi di provincia, i comuni turistici e le città d'arte potranno applicare la tassa di soggiorno nella misura di 5 Euro per notte a seguito di deliberazione del Consiglio; tuttavia, i comuni dovranno aspettare l'emanazione di un regolamento, da adottare entro 60 giorni; in caso di mancata emanazione potranno comunque procedere.

Il decreto istituisce anche la tassa di scopo che servirà per finanziare specifiche opere pubbliche, che dovrà essere istituita tramite un apposito decreto del presidente del consiglio da adottare comunque entro il 31 ottobre 2011.

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Partecipazione dei comuni alla lotta all’evasione

Ulteriori e specifiche disposizioni, sicuramente più incentivanti per gli enti locali, riguardano la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario. In particolare, viene previsto che:

è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

è elevata al 50% la quota riconosciuta delle somme derivanti da accertamento anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.

Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le modalità per l’eventuale recupero delle somme riscosse dai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

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IMU dal 2014IMU dal 2014A decorrere dal 2014 entrerà in vigore l’imposta municipale (Imu). In particolare, entrerà in vigore l’imposta municipale propria sul possesso degli immobili, ad esclusione dell’abitazione principale, che sostituirà l’Ici e l’Irpef sui redditi fondiari.L’aliquota di detta imposta sarà pari al 7,6‰; si pagherà solo sulle seconde case e sugli immobili commerciali. E come l'Ici, saranno esentati gli immobili della chiesa, anche scuole, hotel e cliniche.

L’imposta municipale secondaria, in vigore sempre dal 2014 con delibera del consiglio comunale, sostituirà, invece:la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari

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Le novità sui leasing immobiliari

Dal 1.1.2011:al momento dell'acquisto da parte della società di leasing dell’immobile ultimato, in corso di costruzione/ristrutturazione ovvero del terreno su cui realizzare l’immobile, da concedere in leasing le ipocatastali sono applicate in misura ordinaria (proporzionali o fisse a seconda dello status del soggetto venditore o del regime applicabile alla cessione);al momento del riscatto da parte dell'utilizzatore le ipocatastali e l’imposta di registro sono applicate in misura fissa;è soppresso l’obbligo di registrare, salvo il caso d’uso, i contratti di leasing immobiliare e di assolvere l’imposta di registro proporzionale (1% o 2% a seconda della natura dell’immobile).

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Le novità sui leasing immobiliari

In sostanza, con le nuove regole, le imposte di registro e le ipocatastali dovute in caso di acquisizione in leasing immobiliare saranno esattamente pari a quelle dovute in caso di acquisto diretto; è presumile, pertanto, attendersi una ripresa di quei settori (abitativo e costruendo), sino ad oggi penalizzati rispetto all’acquisto diretto.

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Le novità sui leasing immobiliari

Per i contratti di leasing immobiliare già stipulati e “rogitati” al 1° gennaio 2011:a fronte del venir meno dell’imposta di registro sui canoni e delle ipocatastali al riscatto - è previsto il pagamento esclusivamente telematico, entro il 31.03.2011, in unica soluzione, di un'imposta sostitutiva;tale importo si determina quale differenza tra le imposte ipocatastali dovute al riscatto (2 per cento sul costo dell’immobile se strumentale e 3 per cento per i beni immobili abitativi) e l’imposta di registro versata fino al 31.12.2010 (1 o 2 per cento sui canoni a seconda della natura dell’immobile);su tale importo – che rappresenta in sostanza quanto si sarebbe pagato in caso di riscatto dell’immobile al 01.01.2011 - è applicata una riduzione pari al 4 per cento per ciascun anno di durata residua del contratto, riduzione che attenua sensibilmente gli effetti retroattivi della nuova disciplina.

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Le novità sui leasing immobiliari

Contratto di locazione finanziaria di durata complessiva pari a 15 anni (data riscatto prevista 1/6/2016) avente ad oggetto un bene immobile strumentale il cui costo finanziato è pari a 100.000 euro.

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Le novità sui leasing immobiliari

CONFRONTO DISCIPLINA DELLE IMPOSTE D’ATTO NEL LEASING

IMMOBILIARERegole dall’1-12011

acquisto

Regole dall’1-12011

riscatto

Regole al 31-12-2010 acquisto

Regole al 31-12-2010 riscatto

Fabbricato Venditore Imposte reg.-

ipotec.-cat.

Imposte reg.-

ipotec.-cat.

Imposte reg.-ipotec.-cat.

Imposte reg.-ipotec.-cat.

Strumentale

Costruttore entro 5 anni

168-3%-1%

168x3 168-1,5%-0,5%

168-1,5%-0,5%

Abitativo Costruttore entro 5 anni

168x3 168x3 168x3 7%-2%-1%

Abitativo altri soggetti

7%-2%-1% 168x3 7%-2%-1% 7%-2%-1%

Abitativo Privato 7%-2%-1% 168x3 7%-2%-1% 7%-2%-1%

Area Edificabile

Privato (dopo 5 anni ultimazione)

8%-2%-1% 168x3 8%-2%-1% 7%-2%-1%

Area Edificabile

Impresa (dopo 5 anni ultimazione)

168x3 168x3 168x3 7%-2%-1%

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Le novità sui leasing immobiliari

Con le nuove disposizioni l’assolvimento delle imposte d’atto da parte di uno dei contraenti comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso l’erario, lasciando all’autonomia contrattuale delle parti (società di leasing e utilizzatore) individuare le modalità di esecuzione della rivalsa, con ciò intendendo, secondo l’Agenzia delle entrate, che le imposte d’atto se assolte:dalla società di leasing, oneri accessori;direttamente dall’utilizzatore, imposte;dalla società di leasing:

a fronte di un mandato conferitole dall’utilizzatore costituiscono un’anticipazione in nome e per conto dell’utilizzatore e il riaddebito non è assoggettato ad IVA; in assenza del predetto mandato, la somma riaddebitata concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini IVA.

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Le novità sui leasing immobiliari

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Le novità sui leasing immobiliari

Come ricordato dall’Agenzia delle entrate, l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale non può essere compensata con altre imposte o tributi in quanto l’articolo 17 del D. LGS 9 luglio 1997, n. 241, stabilisce alla lettera c) la possibilità di compensare solo le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La compensazione non può, quindi, trovare applicazione per l’imposta di cui trattasi che è appunto sostituiva delle imposte ipotecaria e catastale.

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Tracciabilità dei movimenti finanziari nei Tracciabilità dei movimenti finanziari nei contratti pubblicicontratti pubblici

I soggetti:I soggetti: Alla luce del dettato normativo e delle determinazioni dell’autorità di vigilanza si può definire l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della disciplina oggetto di esame. Sotto un primo profilo soggettivo, gli artt.3 e 6 della L. n.136/10 richiamano tra i soggetti “privati” all’obbligo di tracciamento rispettivamente:gli appaltatori;i subappaltatori, laddove con il termine “contratti di subappalto” si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti assimilati ai subappalti (es. forniture con posa in opera e noli a caldo di importo superiore al 2% del contratto principale e con incidenza del costo della manodopera superiore al 50%);i subcontraenti della filiera delle imprese;i concessionari di finanziamenti pubblici.

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Tracciabilità dei movimenti finanziari nei Tracciabilità dei movimenti finanziari nei contratti pubblicicontratti pubblici

L’oggetto:L’oggetto: Del pari, sotto un profilo oggettivo dall’ampia dizione impiegata dall’arti.3 discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione rispettivamente:ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;alle concessioni di lavori pubblici e alle concessioni di servizi, ex art.30 del Codice dei contratti pubblici;ai contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;ai relativi contratti di subappalto e subfornitura;ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

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Tracciabilità dei movimenti finanziari nei Tracciabilità dei movimenti finanziari nei contratti pubblicicontratti pubblici

Sempre l’Autorità ha ulteriormente sostenuto, sotto un profilo esemplificativo, che per gli appalti di lavori pubblici possono essere ricompresi negli obblighi fissati dalla disciplina rispettivamente:noli a caldo;noli a freddo;forniture di ferro;forniture di calcestruzzo/cemento;forniture di inerti;trasporti, scavo e movimento terra;smaltimento terra e rifiuti;espropri, guardiani, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere.

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Tracciabilità dei movimenti finanziari nei Tracciabilità dei movimenti finanziari nei contratti pubblicicontratti pubblici

Gli adempimenti a carico dei soggetti onerati:Gli adempimenti a carico dei soggetti onerati:1. Inserimento clausola inerente gli obblighi di tracciabilità deve inserire a

pena di nullità un’apposita clausola con la quale questi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

2. Utilizzo di conti correnti: accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa e dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche

3. Tracciamento delle movimentazioni finanziarie1. I movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, oltre a transitare sui conti2. correnti dedicati, devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del

bonifico3. bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena4. tracciabilità delle operazioni.

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Tracciabilità dei movimenti finanziari nei Tracciabilità dei movimenti finanziari nei contratti pubblicicontratti pubblici

I pagamenti possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale (fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa) in favore di: Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a €1500;uno o più dipendenti (eventuale fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere).

Ove sia necessario, per procedere al pagamento di spese estranee ai lavori, l’utilizzo di somme provenienti dai conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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Tracciabilità dei movimenti finanziari nei Tracciabilità dei movimenti finanziari nei contratti pubblicicontratti pubblici

Indicazione CIG/CUPIndicazione CIG/CUP: Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (strumenti tracciabili) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla filiera delle imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici:il codice identificativo di gara (CIG);il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3/03.

Il codice identificativo di gara (CIG) è attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o su richiesta della stazione appaltante.

Specularmente, l’art.11 della L. n.3/03 ha disposto che, a decorrere dall’1° gennaio 2003, ogni “progetto d’investimento pubblico” nuovo o in corso di attuazione sia dotato di un codice unico di progetto (CUP), secondo le modalità e le procedure stabilite dal CIPE con la delibera n.143/02.

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Tracciabilità dei movimenti finanziari nei Tracciabilità dei movimenti finanziari nei contratti pubblicicontratti pubblici

Comunicazioni stazione appaltante (o amministrazione concedente)Comunicazioni stazione appaltante (o amministrazione concedente)

All’obbligo di comunicazione sono tenuti, oltre i contraenti principali, anche i subappaltatori ovvero i subcontraenti, i quali devono rendere le informazioni direttamente alla stazione appaltante e non per il tramite dell’appaltatore.

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Tracciabilità dei movimenti finanziari nei Tracciabilità dei movimenti finanziari nei contratti pubblicicontratti pubblici

Comunicazioni delle infrazioni:Comunicazioni delle infrazioni: Qualora l’appaltatore, il subappaltatore e/o il subcontraente abbiano notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne devono dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-UTG della provincia in cui ha sede la stazione appaltante

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EsecutivitàPost 60 gg

Periodi interessati

Avviso esecutivo decorso il termine

per effettuare ricorso.

Deve tenersi conto dell'istanza di

accertamento con adesione e

dell'interruzione estiva.

Accertamenti emanati dal:

1° luglio 2011 e riferiti a:

- anno 2007 (anno solare);

- periodo in corso al 31 dicembre 2007

(periodo c.d. a cavallo);

- periodi successivi.

Esecuzione forzata

Post 90 gg

Esperibile dall'agente della riscossione

decorsi 30 giorni dal termine di

presentazione del ricorso.

Cosa cambia dal 01/07/2011Avviso accertamento Redditi e Iva (e Irap)

L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” per imposte sui redditi ed Ivaper imposte sui redditi ed Iva

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L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” per imposte sui redditi ed Ivaper imposte sui redditi ed Iva

Dal primo luglio 2011: l'avviso di accertamento non sarà più seguito dalla cartella di pagamento; non ci sarà più l'iscrizione a ruolo; l’avviso di accertamento conterrà invece l'intimazione al pagamento delle maggiori imposte accertate, degli interessi e delle relative sanzioni entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento; l’avviso di accertamento costituirà quindi titolo immediatamente esecutivo;

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L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” per L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” per imposte sui redditi ed Ivaimposte sui redditi ed Iva

«l’intimazione ad adempiere»:«l’intimazione ad adempiere»:gli importi contenuti nell’avviso di accertamento in esso indicati

entro il termine per la proposizione del ricorso ovvero entro sessanta giorni dalla notificazione;

termine suscettibile di sospensione: per un periodo di novanta giorni, per effetto della presentazione

dell’istanza di accertamento con adesione per un periodo di quarantasei giorni, per effetto della sospensione feriale

La decorrenza del termine per la proposizione del ricorso comporta la maggiorazione delle somme richieste, dovendo aggiungersi gli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento e connesso provvedimento sanzionatorio, oltre all’aggio spettante all’agente della riscossione e posto «interamente a carico del debitore », nonché le «spese relative alle procedure esecutive ».

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L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” per imposte sui redditi ed Ivaper imposte sui redditi ed Iva

Riscossione frazionata: In caso di proposizione del ricorso alla CTP contro avvisi di accertamento relativi ad IVA e imposte sui redditi, se non è concessa la sospensione cautelare in sede amministrativa o giurisdizionale, deve essere versata a titolo provvisorio la metà del tributo dovuto e dei relativi interessi; dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado sono riscosse sanzioni, tributi ed interessi negli importi calcolati ex art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992. Il fondato pericolo per la riscossione legittima la richiesta al contribuente delle somme dovute nel loro ammontare integrale, comprensivo di sanzioni e interessi.

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L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” per imposte sui redditi ed Ivaper imposte sui redditi ed Iva

Termine perentorio per il pignoramento: Colmando una lacuna esistente nella disciplina previgente, il D.L. n. 78/2010 ha espressamente previsto un termine decadenziale per l’inizio dell’espropriazione forzata, da avviarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

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L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” per imposte sui redditi ed Ivaper imposte sui redditi ed Iva

L’ambito oggettivo di applicazione è limitato agli «avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto», ed al «connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni», l’efficacia esattiva deve escludersi nei casi di:

violazione formale, non essendo la sanzione collegata al tributo e dovendosi attivare, quindi, il procedimento ordinarioun atto di contestazione, ove il contribuente abbia optato per l’impugnazione giudiziale dell’atto di irrogazione in luogo della definizione agevolata delle sanzioni o della presentazione di memorie difensive.