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9 Agricoltura 79 Novità sull’uso dei prodotti fitosanitari Maggiori tutele per l’ambiente e la salute A livello comunitario sono stati emanati numerosi provvedimenti allo scopo di perseguire l’armonizzazione delle norme sull’impie- go dei prodotti fitosanitari. Le nuove normative (elencate nella tabella 1) mirano a garantire una più elevata tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente, riducendo i rischi e gli impatti negativi globali provocati dall’impiego degli agrofarma- ci e prevedendo la loro applicazione contestuale in tutti gli Stati membri. A livello nazionale proprio quest’anno sono stati emanati decreti che recepiscono le direttive comunitarie e segnano cam- biamenti rilevanti nel quadro normativo italiano. Il regolamento 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che abroga la direttiva 91/414, si integra con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012, che modifica il decreto 290/2001. La direttiva 128, recepita in Italia con il Decreto legislativo 150/2012, prevede, a partire dal 1 gennaio 2014, l’ob- bligo della applicazione della difesa integrata e dal 26 novembre 2015 un sostanziale cambiamento delle norme per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita, all’acquisto e all’uso degli agrofarmaci. I punti salienti di questo decreto riguardano: 1. la formazione 2. l’informazione agli hobbisti e ai consumatori 3. il controllo funzionale e la taratura delle macchine ir- roratrici di agrofarmaci 4. la tutela dell’ambiente acquatico e delle acque potabi- li o dei rischi in aree specifiche 5. il trasporto, stoccaggio, manipolazione e distribuzione degli agrofarmaci 6. l’applicazione della difesa integrata e biologica 7. misure di supporto, ricerca e sperimentazione dei si- stemi di controllo e sanzioni In attuazione della direttiva 128 del Parlamento europeo, si at- tende entro l’anno l’iter conclusivo del Piano Nazionale di Azio- ne che deve definire le modalità applicative della stessa. Alba Cotroneo - Settore Fitosanitario Sergio De Caro - Settore Servizi alle Imprese nuove norme Tab. 1 Riepilogo normativa sui prodotti fitosanitari Registrazione, immissione in commercio Reg. 1107 /09 – DPR 55/2012 Classificazione ed etichettatura Reg. 1272/2008 Produzione, vendita, acquisto e impiego Direttiva 127/2009 Direttiva 128/2009 DPR 150/2012 Residui Reg. 396/05 – Reg.178/2006- Reg. 260/2008- Reg.149/2008- Reg. 299/2008 – Reg. 839/2008-D. Lgs 152/2006

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Novità sull’uso dei prodotti fitosanitariMaggiori tutele per l’ambiente e la salute

A livello comunitario sono stati emanati numerosi provvedimenti

allo scopo di perseguire l’armonizzazione delle norme sull’impie-

go dei prodotti fitosanitari. Le nuove normative (elencate nella

tabella 1) mirano a garantire una più elevata tutela della salute

pubblica e la salvaguardia dell’ambiente, riducendo i rischi e gli

impatti negativi globali provocati dall’impiego degli agrofarma-

ci e prevedendo la loro applicazione contestuale in tutti gli Stati

membri. A livello nazionale proprio quest’anno sono stati emanati

decreti che recepiscono le direttive comunitarie e segnano cam-

biamenti rilevanti nel quadro normativo italiano.

Il regolamento 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei

prodotti fitosanitari, che abroga la direttiva 91/414, si integra con il

Decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012, che modifica il

decreto 290/2001. La direttiva 128, recepita in Italia con il Decreto

legislativo 150/2012, prevede, a partire dal 1 gennaio 2014, l’ob-

bligo della applicazione della difesa integrata e dal 26 novembre

2015 un sostanziale cambiamento delle norme per il rilascio delle

autorizzazioni alla vendita, all’acquisto e all’uso degli agrofarmaci.

I punti salienti di questo decreto riguardano:

1. la formazione

2. l’informazione agli hobbisti e ai consumatori

3. il controllo funzionale e la taratura delle macchine ir-

roratrici di agrofarmaci

4. la tutela dell’ambiente acquatico e delle acque potabi-

li o dei rischi in aree specifiche

5. il trasporto, stoccaggio, manipolazione e distribuzione

degli agrofarmaci

6. l’applicazione della difesa integrata e biologica

7. misure di supporto, ricerca e sperimentazione dei si-

stemi di controllo e sanzioni

In attuazione della direttiva 128 del Parlamento europeo, si at-

tende entro l’anno l’iter conclusivo del Piano nazionale di Azio-

ne che deve definire le modalità applicative della stessa.

Alba Cotroneo - Settore Fitosanitario Sergio De Caro - Settore Servizi alle Imprese

nuove norme

Tab. 1 Riepilogo normativa sui prodotti fitosanitari

Registrazione, immissione in

commercio

Reg. 1107 /09 – DPR 55/2012

Classificazione ed etichettatura Reg. 1272/2008

Produzione, vendita, acquisto

e impiego

Direttiva 127/2009 Direttiva 128/2009

DPR 150/2012

Residui Reg. 396/05 – Reg.178/2006- Reg.

260/2008- Reg.149/2008- Reg.

299/2008 – Reg. 839/2008-D. Lgs

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nuove norme

FormazioneLa formazione coinvolge tutti gli operatori del settore, dagli uti-

lizzatori professionali, ai distributori, ai consulenti. Tutti dovranno

dimostrare di essere in possesso di una adeguata conoscenza,

costantemente aggiornata attraverso corsi nelle materie elencate

nell’allegato I del decreto stesso, ovvero: legislazione riguardante i

prodotti fitosanitari ed il loro utilizzo, pericoli e rischi associati (pro-

dotti illegali, tossicità ecc.), rischi ambientali, uso, stoccaggio e smal-

timento, dispositivi di protezione individuale, distribuzione dei pro-

dotti, manutenzione attrezzature e sistemi di irrorazione, strategie

e tecniche di difesa integrata e biologica, registro dei trattamenti.

A decorrere dal 26 novembre 2015 sono previste tre tipologie di

certificati (i “patentini”):

vendita

acquisto ed utilizzo

attività di consulente

Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle

Regioni alle persone in possesso dei seguenti requisiti: diplomi o

lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chi-

miche, mediche, veterinarie; frequenza di corsi con valutazione

finale (esame) sulle materie dell’Allegato I del Decreto.

Il certificato di abilitazione all’attività di consulente viene

rilasciato dalle Regioni alle persone in possesso dei seguenti re-

quisiti: diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, frequenza

di corsi come sopra.

Il certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo vie-

ne rilasciato dalle Regioni alle persone in possesso dei seguenti

requisiti: maggiorenni, frequenza di corsi, utilizzo del patentino

per motivi professionali.

Il “patentino” pertanto diviene obbligatorio per tutti gli utilizzatori

professionali indipendentemente dalla classificazione tossicologica

dei prodotti fitosanitari, i quali potranno essere acquistati solo da-

gli utilizzatori professionali in possesso del certificato di abilitazione

all’acquisto ed al loro utilizzo, mentre gli hobbisti possono acqui-

stare prodotti che recano in etichetta la specifica dicitura “prodotto

fitosanitario destinato esclusivamente agli utilizzatori non professio-

nali”. Infine per tutte le tre tipologie la validità del patentino è di 5

anni con rinnovo previa partecipazione a corsi di aggiornamento.

Informazione agli hobbisti e ai consumatori Devono essere previsti programmi di informazione e sensibilizzazio-

ne sui rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari e sui loro po-

tenziali effetti sulla salute umana, sugli organismi “non bersaglio”

e sull’ambiente, nonché sull’utilizzo di metodi di difesa alternativi,

con particolare riferimento alla produzione integrata e biologica.

Verranno realizzati siti web istituzionali di informazione rivolti ad

utilizzatori professionali e non professionali nonchè ai consumatori.

e’ obbligatoria un’informazione preventiva della popolazione po-

tenzialmente esposta, con la segnalazione dell’impiego di prodot-

ti fitosanitari in ambiti extra-agricoli come ad esempio in parchi

o in giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali ecc. La

popolazione deve essere informata dagli utilizzatori professionali

dell’esecuzione del trattamento con indicazioni ai bordi delle zone

interessate che riportino avvertenze su data e ora del trattamento,

su tipologia dei prodotti utilizzati, sui tempi di rientro.

Controllo e taratura delle macchine irroratrici All’art. 12 il DPR 150/2012 prevede il controllo funzionale delle

macchine irroratrici, che persegue l’obiettivo sia di una corretta

distribuzione ed applicazione dei prodotti fitosanitari che di au-

mentare la loro efficacia consentendo l’impiego di una quantità

inferiore dei prodotti stessi. e’ previsto il controllo funzionale ob-

bligatorio delle macchine irroratrici in uso almeno una volta entro

il 26 novembre 2016; l’intervallo tra i controlli non deve superare

i 5 anni fino alla fine del 2020 e i 3 anni successivamente. Le

attrezzature nuove devono essere ispezionate almeno una volta

entro 5 anni dall’acquisto. La Regione Piemonte, nell’ambito del

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ha già previsto, nell’a-

zione 214.1, l’obbligo per i beneficiari di sottoporre a verifica

funzionale le attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci due

volte nel periodo di adesione al programma. L’irrorazione aerea è

vietata salvo deroghe in casi speciali.

Tutela dell’ambiente acquatico e delle acque potabili Occorre adottare misure per tutelare l’ambiente acquatico e le

fonti di approvvigionamento di acqua potabile, dando la prefe-

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nuove norme

renza a prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per

l’ambiente acquatico e che non contengano sostanze pericolose

prioritarie; utilizzando attrezzature a bassa dispersione; ricorrendo

a misure di mitigazione quali la creazione di aree di rispetto per

la tutela degli organismi acquatici e di aree di salvaguardia delle

acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile nelle quali sia

vietato trattare o stoccare agrofarmaci; riducendo o meglio elimi-

nando l’uso dei prodotti fitosanitari lungo le strade, le linee ferro-

viarie o in prossimità di acque superficiali o sotterranee.

nelle aree utilizzate dalla popolazione (parchi, giardini pubblici,

campi sportivi, cortili delle scuole e parchi giochi per bambini,

nelle aree protette, comprese le aree natura 2000, nelle aree

trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o a essi ac-

cessibili, nelle aree di conservazione speciale - Direttiva Habitat

e Direttiva uccelli) è vietato o limitato l’uso degli agrofarmaci e

devono venire adottate misure di gestione del rischio, in primo

luogo con l’uso di agrofarmaci meno impattanti.

Trasporto, stoccaggio, manipolazione e distribuzione Tutte le operazioni di stoccaggio, manipolazione, miscela, ge-

stione degli imballaggi vuoti e dei residui di agrofarmaci, smal-

timento delle miscele rimanenti nei serbatoi, pulizia delle at-

trezzature non devono rappresentare pericoli per la salute delle

persone e per l’ambiente. Le aree destinate allo stoccaggio degli

agrofarmaci devono essere predisposte in modo da evitare fuo-

riuscite indesiderate.

Applicazione della difesa integrata e biologicaTra le misure più importanti, vi è quella relativa alla difesa inte-

grata (IPM - Integrated Pest Management), che in ordine tempo-

rale è anche la prima a dover essere applicata (1 gennaio 2014). I

Principi generali di difesa integrata (allegato III - 2009/128/Ce) da

sviluppare consistono nell’applicazione di: pratiche agronomiche

(rotazioni, tecniche colturali, cultivar resistenti, fertilizzazioni e

irrigazioni equilibrate, protezione e accrescimento di popolazioni

di organismi utili ecc.), utilizzo di sementi e di materiale di mol-

tiplicazione certificati, controllo delle attrezzature agricole, me-

todi alternativi alla difesa chimica, studio degli effetti collaterali

dei prodotti fitosanitari.

Occorre inoltre garantire e sviluppare un’ assistenza tecnica qua-

lificata e l’applicazione di servizi di supporto quali ad esempio:

servizio meteorologico, servizi di previsioni e avvertimento sullo

sviluppo epidemiologico dei parassiti, servizio di monitoraggio

dei parassiti, coordinamento dell’assistenza tecnica e redazioni

di bollettini territoriali, piano di comunicazione per le aziende

agricole. Tante di queste azioni sono già da tempo applicate sul

nostro territorio, bisognerà ulteriormente diffonderle attraverso

un’informazione ancora più puntuale. L’applicazione del Rego-

lamento 1107/2009 restringe notevolmente la disponibilità di

agrofarmaci e l’applicazione del nuovo Regolamento 1278/2008

- GHS (Globally Harmonised System ) renderà più restrittiva la

classificazione degli agrofarmaci per cui in alcuni casi le uniche

alternative di difesa diventano quelle di tipo biologico.

Ricerca e sperimentazione sistemi di controllo e sanzioniLa direttiva impone una qualificazione del sistema agricolo na-

zionale: si rende pertanto necessario introdurre soluzioni valida-

te scientificamente, prevedendo azioni di ricerca con riferimento

a metodi e strumenti adeguati di monitoraggio degli organismi

nocivi, alla messa a punto di modelli per la realizzazione e/o ot-

timizzazione di sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce,

alla riduzione del rischio di esposizione per gli operatori.

e’ possibile individuare gli indicatori di rischio utilizzando dati stati-

stici sull’uso dei prodotti fitosanitari rilevando le tendenze dell’uso

di alcune sostanze attive. La Commissione Ue calcola gli indicatori

a livello comunitario e utilizza tali dati per comprendere i progressi

realizzati per raggiungere gli obiettivi della Direttiva.

Tab. 2 Riepilogo tempi di applicazione

1 gennaio 2014 Applicazione obbligatoria, per gli utilizzatori professionali, dei principi generali di difesa integrata

26 novembre 2015 Certificato di abilitazione alla vendita, all’attività di consulente e all’acquisto ed utilizzo

26 novembre 2015 Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona titolare o dipendente in possesso del certificato di

abilitazione alla vendita

Entro il 2015 Classificazione ed etichettatura GHS (Globally Harmonised System)

Entro il 26 Novembre 2016 Controllo attrezzature almeno una volta: l’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino alla fine del 2020 e i 3

anni successivamente

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