NOVITÀ SOCIETARIE 2012...27/1/2012 n. 3 e succ. mod. Le società START UP vengono, escluse in caso...
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NOVITÀ SOCIETARIE 2012:
start-up innovativa
srl semplificata
srl a capitale ridotto
sindaco unico-revisore nelle srl
Relatore Luciano DE ANGELIS
Impresa start up innovativa
Decreto sviluppo bis
Conv.legge 13/12/2012
I requisiti base della start-up
Spese di ricerca e sviluppo
Personale qualificato
Proprietà di un marchio o brevetto
Superiori al 20 per
cento del
maggiore valore fra
costo e valore della
produzione della
start-up .
Nelle spese non si
considerano quelle
relative ad affitti e
acquisti di immobili
Dipendenti o
collaboratori, in
percentuale superiore al
terzo della forza lavoro, in
possesso di dottorato
presso università italiana
o straniera, o di laurea e
che abbia svolto, da
almeno tre anni, attività di
ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici
o privati;
Titolare, depositaria o
licenziataria di una
privativa industriale
per invenzione
industriale,
biotecnologica,
topografia di prodotto
a semiconduttori o a
nuova varietà vegetale
IN ALTERNATIVA
Oggetto sociale
prevalente
“lo sviluppo e la
commercializzazione
di prodotti o servizi innovativi”
la maggior parte delle quote o azioni rappresentative del capitale e dei
diritti di voto siano detenute da persone fisiche almeno per i primi 24 mesi
potranno essere costituite in qualsiasi forma
di società di capitali.
srl (compresa la
nuova forma di srl
semplificata o a
capitale ridotto)
spa e sapa società cooperative
A condizione che:
Requisiti congiunti
Altri requisiti congiunti
• Sede principale dell'attività e degli affari in Italia;
• Dal secondo anno di attività, totale del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di Euro;
• Assenza di distribuzione di utili;
• Costituzione non derivante da operazioni di fusioni, scissioni o cessioni di azienda o di rami d'azienda.
La START UP a vocazione sociale
Assistenza sociale e sanitaria
Educazione, istruzione e formazione
Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
Dà diritto a maggiori agevolazioni per gli
investitori
Start up non solo per le neocostituite
• 4 anni se la società è costituita entro i 2 anni precedenti;
• 3 anni se è costituita entro i 3 anni precedenti
• 2 anni se la costituzione risale al massimo a 4 anni precedenti.
potranno essere costituite
essere già sul mercato
purchè da non più di 48 mesi. ex-novo
applicazione della normativa di favore collegata all'anzianità della società
L’incubatore di start-up innovative certificato.
• è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o una Societas Europae,
residente in Italia che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.
a) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up, quali
spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi
di accesso alla rete internet a banda ultralarga, sale riunioni, macchinari per test,
prove o prototipi;
c) essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in
materia di impresa e innovazione ed avere a disposizione una struttura tecnica e di
consulenza manageriale permanente;
d) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a
start-up innovative;
e) avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up
Agevolazioni fiscali per le Start up
1. i diritti di bollo,
2. i diritti di segreteria, per gli adempimenti
relativi all'iscrizione nel registro imprese,
3. il diritto annuale in favore della Camera
di Commercio.
NON SI APPLICANO:
Agevolazioni societarie per le Start up
il termine per la copertura perdite (o per la riduzione del
capitale) previsto dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c. è
posticipato di un anno rispetto alle normali società di
capitali e viene demandato al secondo esercizio
successivo a quello in cui le stesse si realizzano;
DILAZIONE PERDITE
nel caso di perdite superiori ad 1/3 del capitale
(ma che non riducono lo stesso oltre il minimo legale)
Agevolazioni societarie per le Start up
viene consentito di rinviare la ricapitalizzazione alla
chiusura dell’esercizio successivo in cui si
manifesta la causa di scioglimento della società
DILAZIONE PERDITE
nel caso di cooperative la completa perdita del capitale sociale non
genererà liquidazione della società (ai sensi dell’art. 2545-duedecies)
se non al termine dell’esercizio successivo.
nel caso di perdite superiori ad 1/3 che abbattono il
capitale al di sotto del minimo legale
(artt. 2447 e 2482-ter c.c.)
Agevolazioni societarie per le Start up
Non si azionano, fino alla chiusura dell’esercizio
successivo, le cause di scioglimento
di cui agli artt. 2484 e 2545-duodecies c.c.
Deroga PERDITE
Esplicita esclusione dalla disciplina delle società di comodo e delle
società in perdita sistemica (art. 26, co.4 d.l. 179/2012)
nel caso di riduzione del capitale al di sotto del
minimo legale
Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato
al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il
bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli artt. 2447
o 2482-ter c.c.
Esempio dilazione perdite Es.: spa costituita il 2 gennaio 2013 con capitale sociale
120.000 Euro:
Perdita 2013: 50.000 (Capitale sociale ridotto al di sotto del minimo con perdita superiore ad 1/3);
• - Spa ordinaria:
Assemblea 2014 che approva il bilancio di esercizio dovrà provvedere a :
Ricapitalizzazione (per un ammontare almeno pari alla perdita);
Trasformazione regressiva della spa in srl
Liquidazione della società
• - Spa Start-up
L’assemblea 2014 che approva il bilancio non è chiamata ad alcun provvedimento
L’assemblea 2015 di approvazione dovrà provvedere a:
Ricapitalizzazione (per un ammontare almeno pari alla perdita);
Trasformazione regressiva della spa in srl
Liquidazione della società
Agevolazioni Fallimentari per le Start up
ESENZIONE FALLIMENTO
Assoggettate alla procedura “soft” per la composizione
delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge
27/1/2012 n. 3 e succ. mod.
Le società START UP vengono, escluse in caso di
crisi, dalle procedure fallimentari di cui al d.lgs 267/42
Composizione e gestione della crisi
nuovo strumento che consente un accordo di ristrutturazione
del debito con i creditori nell’ambito di una procedura di
composizione negoziale della crisi.
Agevolazioni societarie per le Start up
1. Possibilità di creare particolari categorie di quote fornite
di diritti diversi anche in deroga all’art. 2468, co.2 e 3 (Es.
quote postergate nella partecipazione alle perdite,
privilegiate in sede di liquidazione, ecc.)
1. In deroga al comma 5° dell’art. 2479 c.c. possibilità di
quote senza diritto di voto, con voto non proporzionale
alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto
limitati a particolari argomenti (es. nomina degli
amministratori) o subordinati al verificarsi di determinate
condizioni (es. produzione di utili).
CATEGORIE DI QUOTE AD HOC NELLE SRL
Agevolazioni societarie per le Start up
• Vengono ammesse qualora tali acquisti siano finalizzati
a piani di incentivazione a favore di dipendenti,
collaboratori, amministratori e prestatori di opere e
servizi anche professionali (incentivazione alla
partecipazione nell’azienda dei prestatori di lavoro a
vario titolo).
OPERAZIONI SU QUOTE PROPRIE NELLE SRL
Deroga all’art. 2474 che
inibisce alla società
l’acquisto di quote proprie
Agevolazioni societarie per le Start up
• E’ ammesso che le quote di partecipazione in
start-up innovative costituite in forma di srl
possano essere oggetto di offerta al
pubblico, anche attraverso portali per la
raccolta di capitali
QUOTE DI SRL VENDIBILI ON-LINE
Deroga all’art. 2468 , comma 1 che vieta la
vendita di quote in offerta al pubblico
Agevolazioni societarie per le Start up
• Per start up ed incubatori, possibilità di
emissione di strumenti finanziari forniti
di diritti patrimoniali o amministrativi
(escluso il voto nelle decisioni dei soci)
a seguito dell’apporto da parte di soci o
terzi anche di opere e servizi.
EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Agevolazioni Lavoro per le Start up
1. Per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione
di una start-up innovativa, può esser stipulato il
contratto di lavoro a tempo determinato
(superando quindi il limite ordinario di
trentasei mesi).
2. Contributo del 35% (sotto forma di credito
d’imposta) per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale altamente
qualificato , compreso quello assunto attraverso
contratti di apprendistato
Agevolazioni Lavoro per le Start up
Esclusi dal reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi,
i redditi di lavoro derivanti dall’assegnazione, da parte
delle start up e incubatori certificati, ai propri dipendenti,
amministratori o collaboratori, di strumenti finanziari
(azioni, quote, titoli) o di ogni altro diritto ed incentivo che
preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari,
ovvero, la corresponsione in denaro del valore di tali strumenti
finanziari o diritti, nonché dall'esercizio di diritti di opzione
attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari.
Ciò a condizione che tali strumenti o diritti non siano riacquistati
dalla start up o incubatore.
Esenzione per le remunerazioni
REMUNERAZIONI STRUMENTI FINANZIARI
• Quando le partecipazioni , i titoli o i diritti
complessivamente posseduti da amministratori,
dipendenti o collaboratori rappresentino oltre il
30% dei diritti di voto esercitabili in assemblea
ordinaria o di partecipazione al capitale
Norma antielusiva
L’esenzione dalla tassazione dei redditi
da lavoro non si applica:
Agevolazioni fiscali per le Start up
• Per il triennio 2013-2015: detrazione dall’IRPEF pari al 19% delle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una start up con un tetto massimo all’investimento agevolato di 500 mila Euro per ciascun anno.
• L’eventuale eccedenza Irpef che non trovi capienza nell'esercizio in cui si effettua l'investimento potrà essere portata in detrazione negli esercizi successivi ma non oltre il terzo.
DETRAZIONE IRPEF
Agevolazione subordinata
al parere favorevole UE
Agevolazioni fiscali per le Start up
• Per i soggetti IRES è, invece, prevista una
deduzione del 20% degli investimenti in
start-up innovative, con un tetto massimo
di Euro 1,8 milioni.
DETRAZIONE IRES
Agevolazione subordinata
al parere favorevole UE
Il contribuente decade dall’agevolazione in caso
di disinvestimento anche parziale dalla start up
Agevolazioni Start up
esclusivamente a VOCAZIONE SOCIALE o
operanti nel SETTORE ENERGETICO
Per i soggetti IRES
DETRAZIONE IRPEF - IRES
Per i soggetti IRPEF
LA DETASSAZIONE
DELL’INVESTIMENTO
SALE dal 20% al 27%
LA DETASSAZIONE
DELL’INVESTIMENTO
SALE dal 19% al 25%
Srl semplificata
Art. 3 D.L. 24/1/2012, n.1 conv. con modificaz. con legge 24/3/2012 n. 27
D.M. del 23/6/2012, n. 138
La S.R.L.S.
in Europa
La S.R.L.S. in Inghilterra
• Non esiste la vera SRLS, tuttavia, il suo capitale sociale minimo è di 100 Sterline inglesi (versamento richiesto 1 sterlina);
• La gestione di questo tipo di società, in particolare se nella forma "small company" è particolarmente informale, economica e rapida e per tutte le operazioni societarie
• In caso di chiusura non vengono richieste spese notarili.
• La costituzione avviene senza formalità e non è necessario l`atto pubblico nè l`intervento del notaio, inoltre l’iscrizione presso il registro delle imprese non è richiesta alle società inglesi
• Esiste una forma di statuto (Articles of Association) standard, che si applica automaticamente ove non espressamente diversamente disposto dai soci fondatori (dal 2009)
Private Limited Company (LTD)
La S.R.L.S. in Francia
• In Francia esiste una sola tipologia di srl: la SARL, che
non è una vera SRLS, ma può essere creata con un
capitale sociale di 1 euro (dalla riforma del 2003)
• Quando i conferimenti sono in denaro, possono essere
versati per solo 1/5 al momento della costituzione della
SARL. Il saldo sarà versato a richiesta dell’amministratore
entro 5 anni dall’immatricolazione
Société à responsabilité limitée
La S.R.L.S. in Spagna
• Dalla legge 7/2003 è stata introdotta una srl minore con capitale sociale minimo di circa 3.000 euro e massimo di 120.000.
• Il capitale minimo deve essere interamente versato in denaro.
• I soci possono essere solo persone fisiche in numero non superiore a cinque.
• Esiste la possibilità di impiegare uno statuto standard redatto dal ministero della giustizia.
Sociedad Limitada Nueva Empresa
La S.R.L.S. in Belgio
• La legge del gennaio 2010, ha previsto una srl “di partenza” con un capitale minimo fra 1 e 18.550 euro, stabilendo che dopo al massimo 5 anni dalla costituzione (o comunque all’assunzione del 5° dipendente) la società si trasformi obbligatoriamente in una srl ordinaria con capitale minimo che abbia raggiunto i 18.550 euro.
• La società, riservata alle sole persone fisiche, può essere anche unipersonale e per la sua costituzione richiede l’intervento notarile
Societè privée a responsibilité limitée (“Starter”, SPRL-S)
La S.R.L.S. in Germania
• Esiste uno specifico tipo di srls (a partire dal 2008): è possibile iniziare nuove attività con la Mini-GmbH, conosciuta anche come “1-Euro GmbH” in quanto il capitale minimo richiesto è di 1 euro.
• Può essere adottato uno statuto con impostazioni predefinite per il quale non è richiesta attestazione notarile.
• Per i soci della piccola società di capitali è d’obbligo accantonare a riserva il 25% degli utili, fino ad arrivare ad un capitale di 25.000 Euro, allo scopo di consentirne (anche se non sussistono obblighi) di trasformare la società in una normale GmbH, equivalente alla nostra srl.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung –
Unternehmergesellschaft: GmbH
COSTI e RISPARMI
I risparmi della S.R.L.S.
• Diritto di segreteria (euro 92,70) per
l’iscrizione alla CCIAA,
• Imposta di bollo (euro 156,00) per la
domanda al Registro Imprese mediante
Modello Unico Informatico,
• Onorari notarili (circa da 600 a 1.200 euro)
Nella sola fase costitutiva non sono dovuti i seguenti costi:
ATTENZIONE: PER QUALSIASI MODIFICA SUCCESSIVA
ALLA COSTITUZIONE I COSTI DI CUI SOPRA, SONO DOVUTI
I costi a regime della S.R.L.S.
• Diritto annuale, fisso di iscrizione alla CCIAA (euro 200,00)
• Imposta di registro per deposito dell’atto all’ufficio del Registro (tassa fissa euro 168,00)
• Tassa di concessione governativa, ovvero tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali (pari a euro 309,87)
• Marche da bollo (euro 14,62) ogni 100 fogli di libro sociale
In fase costitutiva + Durante la vita societaria
sono dovuti i seguenti costi:
I costi societari a confronto
• Diritto di segreteria (euro 92,70)
• Imposta di bollo (euro 156,00) per la domanda al registro imprese e la copia dell’atto (da inviare mediante Modello Unico Informatico)
• Onorari notarili (circa 600/1.200 euro),
• Tassa archivio notarile (da 5 a 30 euro)
• Diritto annuale CCIAA (euro 200,00)
• Imposta di registro (euro 168,00)
• Tassa di concessione governativa per bollatura libri sociali, (euro 309,87 + e. 14,62 ogni 100 fogli)
TOTALE circa EURO: da 1.500,00 a 2.200,00
• Diritto annuale CCIAA (euro
200,00)
• Imposta di registro (euro 168,00)
• Tassa di concessione governativa
per bollatura libri sociali, (euro
309,87+ e. 14,62 ogni 100 fogli)
TOTALE circa EURO: 680,00
SRL SRLS
DIFFERENZA:
CIRCA da 850 euro (al minimo)
fino a E.1.500
Nessun costo notarile è
ammesso nella fase di
costituzione
Nessuna esclusione di costi è
prevista per successive
modifiche dell’atto costitutivo
o trasformazione societaria
Costi del notaio
In riferimento alla
stretta applicazione
dell’atto costitutivo
standard
Le regole specifiche
Denominazione
della società
• Nella denominazione deve apparire la denominazione “società semplificata a responsabilità limitata”
● Deve prevedersi il comune (non l’indirizzo specifico) ove sono poste la sede della società ed eventuali sedi secondarie
Previsioni dell’atto costitutivo
Caratteri dei soci
1) Sono ammessi solo soci
persone fisiche
2) Al momento della
costituzione della società i
soci non dovranno aver
compiuto il 35° anno di età
I soci di srl semplificata
Amministrazione
sociale
1) Gli amministratori dovranno
necessariamente essere scelti fra i
soci ;
2) Non sono ammesse società
amministratrici
Amministrazione
Capitale minimo
1 euro
Capitale massimo 9.999
euro
- Il capitale dovrà essere liberato esclusivamente attraverso versamenti in denaro (non sono ammessi quindi conferimenti di beni, crediti o servizi);
- Il capitale dovrà essere versato integralmente anche nel caso di società pluripersonale;
- Il capitale dovrà essere versato non presso una banca ma nelle mani degli amministratori.
Capitale sociale ammissibile
A chi
è possibile cedere quote
sociali
- È possibile cedere quote solo a
persone fisiche
- I cessionari non dovranno aver
superato il 35 anni di età
- Eventuali atti redatti in spregio
alle regole saranno nulli
Cessione di quote
Notariato Triveneto 2012
Il divieto di cessione a soggetti
ultratrentacinquenni
riguarda anche gli atti di
cessione o costituzione:
R.A.5
di nuda proprietà. dei diritti di
usufrutto
sulle partecipazioni sociali
Notariato Triveneto 2012
È legittimo il trasferimento mortis causa delle quote di partecipazione di s.r.l.s. a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art.
2463-bis c.c.
Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s.
è riferito ai soli atti negoziali tra vivi.
R.A.2
nel caso di morte di un socio, la sua quota si
trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano
persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque
anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle
persone fisiche, compreso lo Stato
La società può essere
costituta per
“atto unilaterale”
E’ ammissibile la costituzione di una
srls da parte di un unico socio
Esso limiterà la sua responsabilità al
capitale conferito
Srls unipersonale
Aspetti pubblicitari
(ex art. 2250)
- Denominazione srls
- Ammontare capitale
sottoscritto e versato
- Sede della società e
registro imprese di
iscrizione
Indicazione negli atti e nella corrispondenza
e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
(siti internet)
STATUTO STANDARD
Norme sulle srl applicabili e non
Lo statuto standard e le sue
varianti
<<L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard…
Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti>>.
D.lgs 23 giugno 2012 n. 138, relativo al modello statuto standard
Modello di statuto standard della Srls L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me
………. notaio in ………. con sede in ………. è/sono presente/i il/i signore/i ………. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del
codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ………. 3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente: - il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di €
………. pari al ………percento del capitale. 4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano
compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione
dei soci.
Segue…
Modello di statuto standard della Srls
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. 8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la
decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: - Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia
ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. . L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta
che il capitale sociale è interamente versato. 10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e
di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……
Firma dei comparenti Firma del notaio
• Per tutto ciò che non è previsto nel modello standard, trovano applicazione le regole sulle srl
Modello standard NON INTEGRABILE: Il comma 2
dell’art. 2463-bis dispone: L’atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico, in conformità al modello
standard tipizzato con decreto del MEF….
TESI DEL NOTARIATO Nazionale
• Risulterebbe nulla ogni
pattuizione contraria.
Confermata dal Notariato Triveneto (massime 29/9/2012)
• Interpretazione letterale del regolamento ministeriale secondo cui: per quanto non regolato dal modello standard si applicano le norme in tema di srl “ove non derogate dalla volontà delle parti”
MODELLO STANDARD È INTEGRABILE
(tesi parzialmente condivisa da notariato Milano)
TESI di ASSONIME (circ. n.29, del 30 ottobre 2012)
• La stessa presenza
obbligatoria del notaio
all’atto, rende difficile da
suffragare la tesi della
immodificabilità dello
standard.
Il divieto di inserire clausole ulteriori “snatura” le caratteristiche e
le funzioni proprie della srl che si connatura da una sostanziale
apertura di varianti organizzative
In tal caso paiono ammissibili
compensi al notaio (NDR)
Cosa è “standardizzato”
Lo statuto
standard
prevede
• 1. le regole per le cessioni di quote
• 2 le norme per il recesso (Recesso
“ad nutum”)
• 3 le norme per l’amministrazione
• 4. le regole per le assemblee
• 5. la durata della società
(indeterminata)
Cosa decidono i soci
Condizioni e clausole su
cui decidono i soci
• 1. Denominazione e sede della società
• 2. Individuazione dei soci (persone fisiche)
• 3. Oggetto della società
• 4. Capitale sociale e suddivisione dello stesso fra soci
• 5. Nomina del cda, dell’amministratore delegato e del presidente
Gli articoli del codice validi anche per la SRLS
Responsabilità patrimoniale art. 2462 c.c..
Finanziamento soci Art. 2467 c.c.
Espropriazione, pegno, usufrutto e sequestro Artt. 2471 e
2471-bis
Recesso ed esclusione del socio Art. 2473- e
2473-bis
Responsabilità degli amministratori e controllo
del socio
Art. 2476, c.c.
Bilancio di esercizio e distribuzione degli utili
(salvo proroghe ex art. 2364)
Art. 2478-bis
Aumenti e riduzione di capitale (non in natura) Art. 2481 e
segg.
Le disposizioni sulle srl applicabili
Gli articoli del codice non validi per la SRLS
Diritti particolari ai soci Art. 2468 c.c.
Conferimenti dei soci in natura, di crediti e
dilazionati
Art. 2464 commi 4,5
e 6; art. 2466 c.c
Responsabilità dell’alienante per i
versamenti ancora dovuti
Art. 2472 c.c.
Clausole di prelazione e di gradimento Rif. Art. 2469 c.c
Amministrazione attraverso: consenso
scritto, consultazione espressa per iscritto,
amministrazione congiuntiva, disgiuntiva o
mista
Art. 2475, c.c. commi
3 e 4.
Modifiche ai quorum assembleari Rif. Art. 2479-bis
Le disposizioni sulle srl non applicabili
La società ammette in via
costitutiva solo soci under 35
Cosa succede quando uno o
più soci superano il 35° anno?
Prosegue a
prescindere
dall’età dei
suoi soci
Il socio che
supera
l’età anagrafica
viene escluso
La società si
trasforma in
srl ordinaria
La società
si scioglie
Tesi preferibile
Oppure in
srl a c.r.
Parere del
ministero dello
sviluppo
economico
n.182223 del
30/8/12
Notariato Triveneto 2012
Conferma Assonime circ. 29/2012
La srl semplificata
prosegue dopo il 35° anno di età dei soci
Nelle s.r.l.s. in cui uno, più o tutti i soci abbiano
compiuto i trentacinque anni di età
continueranno ad applicarsi integralmente le regole
proprie di tale modello societario
R.A.3
La società continuerà ad operare
normalmente anche dopo che i suoi soci
abbiano compiuto i trentacinque anni.
Notariato Triveneto 2012
Formalità per il mutamento del modello di s.r.l. semplificata
Il modello di s.r.l. semplificata può essere
mutato solo in forza di una formale,
espressa, delibera dei soci in tal senso,
adottata ai sensi dell’art. 2480 c.c.
R.A.4
non esistono atti o fatti idonei a produrre
implicitamente il suo mutamento
tipicità del
modello
societario
Non è una
trasformazione
Srl a capitale ridotto
Art. 44 D.L. 22/6/2012, n.83 (in vigore dal 26/6/12)
Conv. con modificazioni con legge 7/8/2012 n. 134
Le due nuove srl a confronto
Srl semplificata Srl a capitale
ridotto
Costi Non sono richiesti
oneri notarili imposte
di bollo e spese di
segreteria
Sono richieste tutte
le spese tipiche per
la costituzione di
una srl
Età dei
soci
È richiesto che ogni
socio abbia meno di
35 anni di età
Possono far parte
della società soci di
qualsiasi età.
Ètà dei soci non vincolante
Ministero dello Sviluppo Economico (parere
30 Agosto 2012 n. 182223) in risposta a
specifico quesito posto dal R.I. di Cosenza.
In tal senso anche il Notariato nazionale con circolare del 24 Agosto.
in relazione, all’ultimo comma dell’art. 44, (nonostante il
contenuto decettivo della norma) anche soci di età
inferiore ai 35 anni di età possono far parte (nonché
costituire anche autonomamente ) una società a
capitale ridotto.
Le due nuove srl a confronto
Srl semplificata Srl a capitale
ridotto
Statuto La società deve
costituirsi sulla base di
uno statuto standard
L’adozione di uno
statuto standard non
è necessaria
Ammini-
stratori Gli amministratori
della società dovranno
essere scelti
all’interno della
compagine societaria
Gli amministratori
potranno essere
scelti anche al di
fuori della
compagine
societaria
Variazioni di capitale
Al di sotto dei 10.000 euro Sopra i 9.999
Ammissibile solo in denaro
Aspetti comuni srls e srlcr
Siamo entro le srls e srlcr
Ammissibile anche in natura
ed in crediti
SRL
Oggetto del conferimento
Siamo nelle srl ordinaria
Assonime, circ. n.29 del 30 ottobre 2012
Le regole sulla conservazione del capitale
sono da applicarsi anche nelle srls e nelle
srlcr.
Riduzione del
capitale per
perdite
(art.2482-bis)
Riduzione del
capitale sotto il
minimo legale
(art. 2482-ter)
Riduzione
del capitale
(art.2482-
bis)
I punti di forza
dei nuovi modelli di srl
• 1) schermo fornito dalla personalità giuridica con limitazione di responsabilità (salvo il rilascio di garanzie fideiussorie)
• 2) l’imprenditore, a prescindere dal superamento dei parametri di cui all’art. 1 l.f., evita le conseguenze del fallimento in proprio
I punti di forza
dei nuovi modelli di srl
• 3) Possibilità di dedicare una srls o srlcr, anche
unipersonale, per ogni singola impresa
diversificando gli investimenti ed evitando che i
rischi di ciascun business influenzino le altre
attività gestite con diversa società
Sottocapitalizzazione
1) Dubbia affidabilità bancaria in fase di start-up: Necessità
di garanzie personali da soci e familiari;
2) Applicabilità dell’art. 2467 c.c.: rischi di postergazione dei
finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri
creditori;
3) Liquidazione ai sensi dell’art. 2384 , comma 1 punto 4:
perdita per oltre 1/3 del capitale in assenza di
ricapitalizzazione
I punti di debolezza
dei nuovi modelli di srl
Nuove regole per gli organi di
controllo delle società
Decreto semplificazioni
Legge 4/4/2012 n. 35
di conversione del Dl. 9/2/2012 n. 5
Collegio Sindacale
SPA
Organo pluripersonale:
• Nomina obbligatoria sempre
• Composto da 3 o 5 sindaci + 2 supplenti
Legge 4/4/2012 n. 35
di conversione del Dl. 9/2/2012 n. 5
Srl: Nel caso in cui la società deve
redigere il bilancio consolidato
obbligo Nel caso in cui la società controlli
società sottoposte a revisione legale
dell’organo
di controllo
Quando la società ha un capitale sociale
pari o superiore a 120.000 euro
o revisore Quando la società ha superato due dei
tre limiti dell’art. 2435-bis c.c.
NUOVO ARTICOLO 2477 C.C.
I nuovi limiti
per la nomina degli organi di controllo
SOCIETÀ ORGANO DI
CONTROLLO
FUNZIONI
SRL
- nuovo
articolo
2477 c.c.,
Comma 1
SINDACO
UNICO
O
REVISORE
L’atto costitutivo può prevedere
, determinandone competenze e
poteri, ivi compresa la revisione
legale dei conti, la nomina di
un organo di controllo o di un
revisore. Se lo statuto non
dispone diversamente, l’organo
di controllo è costituito da un
solo membro effettivo
MANCATA OD OMESSA NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO
1. Se la srl è priva del collegio sindacale obbligatorio ….., non è possibile adottare con piena efficacia le delibere che presuppongono una attività da parte di tale organo (es. approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni).
2. Non rileva la causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico; altro.
3. La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio del collegio sindacale in sede assembleare compete al presidente dell’assemblea
Notariato Triveneto, massima I.D.10 – 9/2011
Cosa accade al collegio sindacale in
carica??
I collegi sindacali in carica restano
fino a regolare scadenza.
Solo dopo la naturale cessazione incarico si può
operare la sostituzione con l’organo monocratico
SE LA SRL MODIFICA LO STATUTO PER RENDERE
OPERATIVO IL SINDACO UNICO
Art. 16 d.l. 212/2011, conv. con L. 17/2/2012, n. 10
Le diverse posizioni sulle funzioni
del sindaco unico SINDACO UNICO O
REVISORE
SINDACO UNICO SEMPRE,
CON O SENZA FUNZIONI DI
REVISIONE
Assonime in “il caso” n.3
del 12/5/2012
Notariato di Milano,
massima n. 124 del
3/4/2012
Notariato Nazionale,
studio n.113/2012 del
9/5/12
Notariato Triveneto,
massima I.D.13 del
29/9/2012
CNDCEC
Nota interpretativa di
aprile 2012
Es. di Clausola
consigliabile
Organo di controllo
La società potrà
nominare:
1. Un collegio sindacale composto da tre
membri effettivi più due supplenti, oltre
ad un revisore esterno;
2. Un collegio sindacale, composto…... e
che sia incaricato anche della funzione
di revisione legale dei conti;
3. Un sindaco unico ed un revisore
esterno;
4. Un sindaco unico incaricato anche
della funzione di revisione legale dei
conti;
5. Un solo revisore legale dei conti ???
Atto costitutivo
Art. 2477 co.5, c.c.
Sindaco con funzioni di revisione legale
Si applicano le norme in tema di Spa
Art.2409-bis c.c.:
…Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia
esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é
costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
• Secondo ASSONIME il sindaco
unico con funzione di revisione
legale deve essere espressamente
previsto nell’atto costitutivo
Circ. Assonime, n. 6 del Marzo 2012
I problemi del
sindaco Unico
•Potrebbe non riuscire a partecipare alle riunioni del cda o delle assemblee convocati (te) sulla base delle esigenze degli amministratori e dei soci e non dei sindaci,
•Le scelte del collegio sindacale, fondate su diverse e complementari professionalità possono essere maggiormente ponderate ed equilibrate negli interessi dei terzi e della società rispetto a quelle assunte dal sindaco unico;
I problemi legati alla
nomina del revisore Unico
•L’opzione per la nomina del solo revisore,
priva la società di ogni controllo di legalità,
statuario e gestionale facendo venire meno
ogni verifica preventiva e contestuale, visto
che i controlli contabili per loro natura
avvengono solo “a posteriori” quando spesso
le irregolarità si sono già perpetrate.
Il sindaco unico
elimina il supplente
Nella srl con organo di controllo
monocratico
non è dovuta la nomina di alcun
sindaco supplente
Parere del MiSE del 28/8/2012
• MANCA QUALSIASI LIMITE
DIMENSIONALE!!?!!
SRL:
Nomina dell’organo di controllo o
revisore:
La nomina degli organi di controllo
nelle cooperative
SOCIETÀ CONTROLLO DI
LEGALITÀ
CONTROLLO LEGALE
dei conti
COOP Con meno di 20 soci
o meno di un
milione di euro di
attivo
NESSUNO
NESSUNO
COOP Con 20 o più soci
e attivo di bilancio
pari o superiore a
un milione di euro
NESSUNO
Obbligo di nomina
dell’organo di revisione
La nomina degli organi di controllo
nelle cooperative
SOCIETÀ SPA SRL
COOP Nelle
situazioni in
cui è
d’obbligo la
nomina del
collegio (art.
2543 c.c.,
co.1)
Obbligo di nomina
del collegio
sindacale a cui
delegare il controllo
legale dei conti o di
nominare un
collegio ed un
revisore esterno
Possibilità di optare per
un revisore esterno
o per un sindaco
unico in alternativa
all’organo
pluripersonale
Studio Notariato Nazionale n. 113/2012 (del 9/5/2012)
Il revisore unico o il sindaco unico sarebbe
d’obbligo per srl con al contempo:
Ipotesi poco verosimile: le coop che superano i parametri del 2477
c.c. superano pressochè sempre anche quelli più restrittivi
dell’art.2519 c.c.
Meno di 20 soci ed attivo di
bilancio di 1 milione di euro Art. 2519
Parametri
al di sotto di:
Art. 2477 Parametri
al di sopra di:
Capitale sociale 120.000 euro
Totale attivo 4.400.000 euro
Ricavi vendita 8.800.000 euro
Dipendenti medi n.50
QUANTO COSTA IL SINDACO O
REVISORE UNICO??
Applicazione dei parametri
per la determinazione dei compensi professionali
Art. 22 e 29 D.M. 140 del 20/7/2012
Sono valori di riferimento a valenza in ambito
giudiziale, in sede contenziosa.
Il giudice può anche non applicarli
Il sindaco unico o revisore unico
Applicazione dei parametri
per la determinazione dei compensi professionali
Art. 22 e 29 D.M. 140 del 20/7/2012
Compensi per il REVISORE UNICO calcolati:
• sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10 allo 0,15%
• sul totale delle attività dallo 0,050 allo 0,075%
• sull’ammontare delle passività dallo 0,050 allo 0.075%
Compensi per il SINDACO UNICO (maggiorati fino al 100%) calcolati
sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito e delle attività:
• fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000;
• per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%;
• per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%;
• per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%;
• per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000
una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.
Es. compenso sindaco unico
Ipotesi di calcolo compenso collegio sindacale / sindaco
unico
• società con 26 milioni di ricavi, 10 milioni di attivo
Collegio sindacale,
art. 29 nuovi parametri
Sindaco unico,
art. 29 nuovi parametri
Onorario per funzione
sindacale (cadauno)
Euro 8.000
+ 3.100
Onorario per
funzione
sindacale
Euro 11.100
--- --- Maggiorazione
per carica di
sindaco unico
Euro 11.100
TOTALE INTERO
COLLEGIO (compreso maggiorazione del
50% al presidente)
Euro
38.850
TOTALE
Euro 22.200
Es. compenso revisore unico
Ipotesi di calcolo compenso revisore unico
• società con 26 milioni di ricavi, 10 milioni di attivo e 1
milione di passivo
Revisore Unico,
art. 22 nuovi parametri
Compenso sui componenti
positivi
Euro 26.000
Compenso sul totale delle
attività
Euro 5.000
Compenso sull’ammontare
delle passività
Euro 500
TOTALE
Euro 31.500
LE TUTELE ASSICURATIVE
PER IL PROFESSIONISTA
COSA È ASSICURABILE
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
91
I danni e le sanzioni, di natura tributaria o amministrativa
determinati dal comportamento
lievemente o gravemente negligente del
professionista.
a carico dei clienti
COSA NON È ASSICURABILE
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
92
Il rischio delle sanzioni direttamente inflitte all’autore
Ai sensi degli articoli 1343 e 1418 c.c.
La previsione di una tale clausola
farebbe assumere al contratto assicurativo
il carattere della nullità per illiceità della causa
SI RICORDA
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
93
NON SONO CONSIDERATI TERZI
E QUINDI NON SONO RISARCIBILI,
LO STATO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
I RISCHI COMPRESI
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
94
Responsabilità civile per perdite
patrimoniali involontariamente
cagionate a terzi, compresi i clienti
a seguito di violazione di doveri professionali
per errori od omissioni.
nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza
I RISCHI COMPRESI
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
95
ATTENZIONE che l’assicurazione includa
le sanzioni di natura fiscale;
le multe ed ammende, inflitte ai clienti dell’assicurato a
causa di errori imputabili al consulente;
i danni derivanti dalla perdita, distruzione,
danneggiamento di documenti di proprietà dell’assicurato
o per i quali egli è legalmente responsabile o custode
nell’esercizio dell’attività professionale;
I RISCHI COMPRESI
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
96
ATTENZIONE che l’assicurazione includa
i danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati
a terzi, nella conduzione dei locali e delle attrezzature
adibite all’attività dell’assicurato;
danni per fatti dolosi o colposi dei dipendenti e collaboratori
dello studio.
I RISCHI ESCLUSI
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
97
ATTENZIONE l’assicurazione NON COPRE
le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione
o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al
portatore per furti, rapine ed incendio;
I RISCHI ESCLUSI
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
98
ATTENZIONE l’assicurazione NON COPRE
in alcuni casi, escluse le perdite ed i danni derivanti da
errori del software o virus informatici inerenti la
proprietà, detenzione, uso di computers e/o
apparecchiature per l’elaborazione dei dati.
LE FUNZIONI “PARTICOLARI”
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
99
Nonostante tutte le “attività” del dottore commercialista siano espressamente
previste, sia dal d.lgs 139/2005, relativo al nuovo ordinamento professionale, che
dalla stessa tariffa professionale,
la maggior parte delle compagnie assicurano i rischi attinenti a determinate funzioni
professionali solo se espressamente richiamati in polizza ed assoggettati a premi aggiuntivi
LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
DA CONTEMPLARE ESPRESSAMENTE
100
• Consigliere di amministrazione
• Componente del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, del comitato per il controllo sulla gestione
• Carica di liquidatore
• Incarico di sindaco/revisore di società
• Revisore di enti locali
• Curatore e commissario giudiziale
• Funzione di membro di commissioni tributarie
• Consulenze relative ad attività giuslavoristica
• Consulenze su finanziamenti agevolati
• Assistenza fiscale mod.730, visto di conformità, pagamenti F24 on-line
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
101
IMPORTANTE: IL RICHIAMO IN POLIZZA
• dei rischi relativi al ritardo accidentale del pagamento di imposte e contributi da parte del professionista per conto del cliente
• dei rischi dei centri
elaborazione dati di proprietà
dell’assicurato o in cui egli è
interessato, limitatamente ai
servizi prestati dal CED ai
clienti dello stesso • dei rischi relativi all’asseverazione agli studi di settore
• dei rischi relativi all’applicazione del d.lgs.196/2003 relativo alla normativa Privacy
• dei rischi relativi allo svolgimento dell’attività di mediatore ex d.lgs 28/10, d.m. 180/10, decr. 24/7/06, d.lgs. 5/03, d.m. 22/04.
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
102
VISTO DI CONFORMITÀ: LA POLIZZA È D’OBBLIGO
• Necessaria la specifica integrazione della polizza, con un’appendice che richiami espressamente gli adempimenti ex d.l.78/09
• Pagamento di un sovrappremio
“Visto leggero” per le compensazioni dei crediti iva dei clienti
per importi superiori ai 15.000 euro,
Ex d.l. 79/2009 (conv. l. 3/8/09, n. 102).
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
103
TRE REQUISITI PER IL VISTO DI CONFORMITÀ
• Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati. Comunque non può essere inferiore a 1.032.913,80 euro;
• La polizza deve contemplare una clausola di “postuma quinquennale” ossia deve garantire il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto;
• Il contratto non deve contenere franchigie o scoperti perché non garantiscono la totale copertura dei danni subiti dal contribuente.
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
104
PAGAMENTI ON-LINE DEI MODELLI F24
Il professionista è tenuto indenne dai
danni patrimoniali causati a terzi, compresi
i clienti, da errori di digitazione commessi
nell’attività di pagamento dei tributi tramite
modello telematico.
art. 37, co. 49 della l. 4/8/06, n. 248
Restano esclusi dall’estensione di garanzia
i danni derivanti da mancata
sussistenza dei fondi nel conto
corrente del cliente dove sia
addebitato l’F24,
il mancato o inadeguato
funzionamento del sistema
informativo
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
105
ESTENSIONE DI GARANZIA PER FUNZIONE DI SINDACO
L’assicurazione copre le somme che l’assicurato sia tenuto
a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente
responsabile di perdite patrimoniali involontariamente
e direttamente cagionate a terzi
A causa di errori, documentati dai verbali o
dalle relazioni obbligatorie del collegio
sindacale, commessi nell’adempimento dei
doveri di controllo e/o vigilanza
espressamente sanciti dalla legge e non
costituenti oggetto di funzioni delegate.
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
106
POLIZZE D. & O.
• Le società possono stipulare polizze
directors & officers liability per
conto degli organi collegiali.
Per tenere indenni i componenti degli organi sociali
(singoli amministratori, sindaci ma anche direttori generali)
per le perdite cagionate
ai terzi alla società
nell’ambito delle relative funzioni decisionali e di controllo
107
POLIZZE D. & O.
ALCUNE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• possibilità elevazione massimali fino a 100 milioni di euro;
• spese legali anticipate dalla compagnia;
• libertà di scelta dei legali purchè con il consenso preventivo della
compagnia;
• estensione territoriale al mondo intero;
• estensione a richieste di risarcimento in materia di lavoro;
• opzioni di estensione del termine per la denuncia dei sinistri (postuma 5
anni);
• copertura anche nel caso di fusione/acquisizione con altra società;
• copertura Claims Made con possibilità di retroattività illimitata;
• estensione a spese di pubblicità per studio e realizzazione campagna
pubblicitaria che ripristini l’immagine in caso di sinistro reso pubblico.
POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PER SINDACI E REVISORI
Congruità
del
massimale
Responsabilità
solidale
Attenzione
alle
Riduzioni
ridotto in genere ad 1/3
per collegi sindacali
nel caso di responsabilità concorrente o
solidale il massimale è ridotto alla sola
quota di danno direttamente imputabile
all’assicurato in base alla gravità della colpa
Sottoposto a
franchigie
e scoperti
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
109
FRANCHIGIA E SCOPERTO
Clausole contrattuali che limitano, sul piano
quantitativo, le garanzie prestate dalla
compagnia facendo ricadere una parte del
risarcimento sull’assicurato.
Lo scoperto è espresso in
percentuale del danno e quindi il suo ammontare
non è determinabile a
priori.
La franchigia,
espressa in cifra
fissa o in
percentuale sulla
somma assicurata è
determinabile a priori;
ATTENZIONE
AL MINIMO
ASSOLUTO
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
110
MASSIMALE
• È l’importo massimo dell’esborso
annuale (di norma indipendente dai numeri
di sinistri denunciati), che l’assicuratore si
impegna a risarcire ai terzi danneggiati.
ATTENZIONE: il massimale
potrebbe essere aumentato con
polizze “secondo rischio”
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
111
CONDIZIONI “D.O.C.”
1. Garanzia per il sindaco/revisore legale senza
limitazione del massimale;
2. Applicazione di uno scoperto del1% con un
minimo di euro 1.000 e massimo di euro
10.000;
ATTENZIONE
Ripartizione responsabilità fra
sindaci ed amministratori
CLAUSOLA IN POLIZZA: “L’assicurazione è limitata alla
sola quota di responsabilità dell’assicurato esclusa quella
a lui derivante in via di solidarietà.”
Cass. del 22/11/2010, n. 23581
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone,
tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
È applicabile il criterio sussidiario stabilito dall’art.
2055 c.c., comma 3 per il quale nel dubbio le colpe
si presumono uguali
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
113
CONDIZIONI “D.O.C.”
VINCOLO DI SOLIDARIETÀ:
La garanzia è estesa, in relazione agli incarichi di
sindaco/revisore legale e consigliere di
amministrazione di società e/o di enti pubblici, nei casi in
cui l’assicurato si dovesse trovare solidalmente
responsabili con altri soggetti.
La compagnia risponde, se la clausola è espressamente
richiamata, per quanto dovuto dall’assicurato (e non
solo per la sua quota parte), fermo il diritto di regresso nei
confronti dei terzi responsabili.
ATTENZIONE
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
114
"CLAIMS MADE"
L’assicurazione copre:
i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato,
durante il periodo di assicurazione e da lui
denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo,
Anche in relazione a danni causati dall’assicurato prima
della decorrenza della polizza
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
115
GARANZIA "PREGRESSO"
• Clausola che prevede una garanzia
retroattiva, ossia stabilisce un
determinato periodo di tempo anteriore
alla decorrenza della polizza entro il
quale deve concretizzarsi la condotta
lesiva affinchè la richiesta di
risarcimento rientri nella copertura
assicurativa.
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
116
GARANZIA “POSTUMA"
• Clausola che contempla un periodo di
ultrattività della polizza estendendo la
garanzia in un periodo di tempo
determinato e successivo alla scadenza
del contratto per danni posti in essere
durante il periodo di validità della
copertura.
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
117
“TUTELA LEGALE"
Clausola con cui l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a tenere a suo carico le spese legali e
peritali e a fornire prestazioni di altra natura (es.: consulenza legale),
necessarie all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede
extragiudiziale,
per difendersi contro una domanda di
risarcimento avanzata nei suoi
confronti.
allo scopo di conseguire il
risarcimento dei danni
subiti
LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA
118
“TUTELA LEGALE"
• fatti per i quali è cessato l’interesse della
compagnia (ad es. mancata accettazione
dell’assicurato di accordo transattivo);
• fatti non coperti da assicurazione,
poiché esclusi (ad es. nel caso di incriminazione del
sindaco per reati fallimentari);
• fatti rientranti in franchigia o per i quali i
massimali siano insufficienti.
L’accollo all’assicuratore delle spese legali
potrebbe riguardare vertenze relative anche a:
119
“TUTELA LEGALE"
Per quali spese: • Per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro:
- Nei procedimenti di natura tributaria o fiscale (d.lgs. 472/97) solo in caso di colpa lieve;
• Per un secondo legale domiciliatario;
• Per oneri Investigativi;
• Per il legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato;
• Per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
• Per oneri processuali nel processo penale (art. 535 c.p.):
- la difesa penale nei procedimenti per reati colposi, nei procedimenti per reati dolosi, solo quando vi sia sentenza di assoluzione o proscioglimento passato in giudicato,.
• Le spese di giustizia;
• Gli arbitrati per la decisione di controversie