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NOVITÀ SOCIETARIE 2012: start-up innovativa srl semplificata srl a capitale ridotto sindaco unico-revisore nelle srl Relatore Luciano DE ANGELIS

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NOVITÀ SOCIETARIE 2012:

start-up innovativa

srl semplificata

srl a capitale ridotto

sindaco unico-revisore nelle srl

Relatore Luciano DE ANGELIS

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Impresa start up innovativa

Decreto sviluppo bis

Conv.legge 13/12/2012

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I requisiti base della start-up

Spese di ricerca e sviluppo

Personale qualificato

Proprietà di un marchio o brevetto

Superiori al 20 per

cento del

maggiore valore fra

costo e valore della

produzione della

start-up .

Nelle spese non si

considerano quelle

relative ad affitti e

acquisti di immobili

Dipendenti o

collaboratori, in

percentuale superiore al

terzo della forza lavoro, in

possesso di dottorato

presso università italiana

o straniera, o di laurea e

che abbia svolto, da

almeno tre anni, attività di

ricerca certificata presso

istituti di ricerca pubblici

o privati;

Titolare, depositaria o

licenziataria di una

privativa industriale

per invenzione

industriale,

biotecnologica,

topografia di prodotto

a semiconduttori o a

nuova varietà vegetale

IN ALTERNATIVA

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Oggetto sociale

prevalente

“lo sviluppo e la

commercializzazione

di prodotti o servizi innovativi”

la maggior parte delle quote o azioni rappresentative del capitale e dei

diritti di voto siano detenute da persone fisiche almeno per i primi 24 mesi

potranno essere costituite in qualsiasi forma

di società di capitali.

srl (compresa la

nuova forma di srl

semplificata o a

capitale ridotto)

spa e sapa società cooperative

A condizione che:

Requisiti congiunti

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Altri requisiti congiunti

• Sede principale dell'attività e degli affari in Italia;

• Dal secondo anno di attività, totale del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di Euro;

• Assenza di distribuzione di utili;

• Costituzione non derivante da operazioni di fusioni, scissioni o cessioni di azienda o di rami d'azienda.

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La START UP a vocazione sociale

Assistenza sociale e sanitaria

Educazione, istruzione e formazione

Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema

Dà diritto a maggiori agevolazioni per gli

investitori

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Start up non solo per le neocostituite

• 4 anni se la società è costituita entro i 2 anni precedenti;

• 3 anni se è costituita entro i 3 anni precedenti

• 2 anni se la costituzione risale al massimo a 4 anni precedenti.

potranno essere costituite

essere già sul mercato

purchè da non più di 48 mesi. ex-novo

applicazione della normativa di favore collegata all'anzianità della società

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L’incubatore di start-up innovative certificato.

• è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o una Societas Europae,

residente in Italia che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

a) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up, quali

spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi

di accesso alla rete internet a banda ultralarga, sale riunioni, macchinari per test,

prove o prototipi;

c) essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in

materia di impresa e innovazione ed avere a disposizione una struttura tecnica e di

consulenza manageriale permanente;

d) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca,

istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a

start-up innovative;

e) avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up

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Agevolazioni fiscali per le Start up

1. i diritti di bollo,

2. i diritti di segreteria, per gli adempimenti

relativi all'iscrizione nel registro imprese,

3. il diritto annuale in favore della Camera

di Commercio.

NON SI APPLICANO:

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Agevolazioni societarie per le Start up

il termine per la copertura perdite (o per la riduzione del

capitale) previsto dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c. è

posticipato di un anno rispetto alle normali società di

capitali e viene demandato al secondo esercizio

successivo a quello in cui le stesse si realizzano;

DILAZIONE PERDITE

nel caso di perdite superiori ad 1/3 del capitale

(ma che non riducono lo stesso oltre il minimo legale)

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Agevolazioni societarie per le Start up

viene consentito di rinviare la ricapitalizzazione alla

chiusura dell’esercizio successivo in cui si

manifesta la causa di scioglimento della società

DILAZIONE PERDITE

nel caso di cooperative la completa perdita del capitale sociale non

genererà liquidazione della società (ai sensi dell’art. 2545-duedecies)

se non al termine dell’esercizio successivo.

nel caso di perdite superiori ad 1/3 che abbattono il

capitale al di sotto del minimo legale

(artt. 2447 e 2482-ter c.c.)

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Agevolazioni societarie per le Start up

Non si azionano, fino alla chiusura dell’esercizio

successivo, le cause di scioglimento

di cui agli artt. 2484 e 2545-duodecies c.c.

Deroga PERDITE

Esplicita esclusione dalla disciplina delle società di comodo e delle

società in perdita sistemica (art. 26, co.4 d.l. 179/2012)

nel caso di riduzione del capitale al di sotto del

minimo legale

Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato

al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il

bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli artt. 2447

o 2482-ter c.c.

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Esempio dilazione perdite Es.: spa costituita il 2 gennaio 2013 con capitale sociale

120.000 Euro:

Perdita 2013: 50.000 (Capitale sociale ridotto al di sotto del minimo con perdita superiore ad 1/3);

• - Spa ordinaria:

Assemblea 2014 che approva il bilancio di esercizio dovrà provvedere a :

Ricapitalizzazione (per un ammontare almeno pari alla perdita);

Trasformazione regressiva della spa in srl

Liquidazione della società

• - Spa Start-up

L’assemblea 2014 che approva il bilancio non è chiamata ad alcun provvedimento

L’assemblea 2015 di approvazione dovrà provvedere a:

Ricapitalizzazione (per un ammontare almeno pari alla perdita);

Trasformazione regressiva della spa in srl

Liquidazione della società

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Agevolazioni Fallimentari per le Start up

ESENZIONE FALLIMENTO

Assoggettate alla procedura “soft” per la composizione

delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge

27/1/2012 n. 3 e succ. mod.

Le società START UP vengono, escluse in caso di

crisi, dalle procedure fallimentari di cui al d.lgs 267/42

Composizione e gestione della crisi

nuovo strumento che consente un accordo di ristrutturazione

del debito con i creditori nell’ambito di una procedura di

composizione negoziale della crisi.

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Agevolazioni societarie per le Start up

1. Possibilità di creare particolari categorie di quote fornite

di diritti diversi anche in deroga all’art. 2468, co.2 e 3 (Es.

quote postergate nella partecipazione alle perdite,

privilegiate in sede di liquidazione, ecc.)

1. In deroga al comma 5° dell’art. 2479 c.c. possibilità di

quote senza diritto di voto, con voto non proporzionale

alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto

limitati a particolari argomenti (es. nomina degli

amministratori) o subordinati al verificarsi di determinate

condizioni (es. produzione di utili).

CATEGORIE DI QUOTE AD HOC NELLE SRL

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Agevolazioni societarie per le Start up

• Vengono ammesse qualora tali acquisti siano finalizzati

a piani di incentivazione a favore di dipendenti,

collaboratori, amministratori e prestatori di opere e

servizi anche professionali (incentivazione alla

partecipazione nell’azienda dei prestatori di lavoro a

vario titolo).

OPERAZIONI SU QUOTE PROPRIE NELLE SRL

Deroga all’art. 2474 che

inibisce alla società

l’acquisto di quote proprie

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Agevolazioni societarie per le Start up

• E’ ammesso che le quote di partecipazione in

start-up innovative costituite in forma di srl

possano essere oggetto di offerta al

pubblico, anche attraverso portali per la

raccolta di capitali

QUOTE DI SRL VENDIBILI ON-LINE

Deroga all’art. 2468 , comma 1 che vieta la

vendita di quote in offerta al pubblico

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Agevolazioni societarie per le Start up

• Per start up ed incubatori, possibilità di

emissione di strumenti finanziari forniti

di diritti patrimoniali o amministrativi

(escluso il voto nelle decisioni dei soci)

a seguito dell’apporto da parte di soci o

terzi anche di opere e servizi.

EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

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Agevolazioni Lavoro per le Start up

1. Per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione

di una start-up innovativa, può esser stipulato il

contratto di lavoro a tempo determinato

(superando quindi il limite ordinario di

trentasei mesi).

2. Contributo del 35% (sotto forma di credito

d’imposta) per l’assunzione a tempo

indeterminato di personale altamente

qualificato , compreso quello assunto attraverso

contratti di apprendistato

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Agevolazioni Lavoro per le Start up

Esclusi dal reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi,

i redditi di lavoro derivanti dall’assegnazione, da parte

delle start up e incubatori certificati, ai propri dipendenti,

amministratori o collaboratori, di strumenti finanziari

(azioni, quote, titoli) o di ogni altro diritto ed incentivo che

preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari,

ovvero, la corresponsione in denaro del valore di tali strumenti

finanziari o diritti, nonché dall'esercizio di diritti di opzione

attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari.

Ciò a condizione che tali strumenti o diritti non siano riacquistati

dalla start up o incubatore.

Esenzione per le remunerazioni

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REMUNERAZIONI STRUMENTI FINANZIARI

• Quando le partecipazioni , i titoli o i diritti

complessivamente posseduti da amministratori,

dipendenti o collaboratori rappresentino oltre il

30% dei diritti di voto esercitabili in assemblea

ordinaria o di partecipazione al capitale

Norma antielusiva

L’esenzione dalla tassazione dei redditi

da lavoro non si applica:

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Agevolazioni fiscali per le Start up

• Per il triennio 2013-2015: detrazione dall’IRPEF pari al 19% delle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una start up con un tetto massimo all’investimento agevolato di 500 mila Euro per ciascun anno.

• L’eventuale eccedenza Irpef che non trovi capienza nell'esercizio in cui si effettua l'investimento potrà essere portata in detrazione negli esercizi successivi ma non oltre il terzo.

DETRAZIONE IRPEF

Agevolazione subordinata

al parere favorevole UE

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Agevolazioni fiscali per le Start up

• Per i soggetti IRES è, invece, prevista una

deduzione del 20% degli investimenti in

start-up innovative, con un tetto massimo

di Euro 1,8 milioni.

DETRAZIONE IRES

Agevolazione subordinata

al parere favorevole UE

Il contribuente decade dall’agevolazione in caso

di disinvestimento anche parziale dalla start up

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Agevolazioni Start up

esclusivamente a VOCAZIONE SOCIALE o

operanti nel SETTORE ENERGETICO

Per i soggetti IRES

DETRAZIONE IRPEF - IRES

Per i soggetti IRPEF

LA DETASSAZIONE

DELL’INVESTIMENTO

SALE dal 20% al 27%

LA DETASSAZIONE

DELL’INVESTIMENTO

SALE dal 19% al 25%

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Srl semplificata

Art. 3 D.L. 24/1/2012, n.1 conv. con modificaz. con legge 24/3/2012 n. 27

D.M. del 23/6/2012, n. 138

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La S.R.L.S.

in Europa

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La S.R.L.S. in Inghilterra

• Non esiste la vera SRLS, tuttavia, il suo capitale sociale minimo è di 100 Sterline inglesi (versamento richiesto 1 sterlina);

• La gestione di questo tipo di società, in particolare se nella forma "small company" è particolarmente informale, economica e rapida e per tutte le operazioni societarie

• In caso di chiusura non vengono richieste spese notarili.

• La costituzione avviene senza formalità e non è necessario l`atto pubblico nè l`intervento del notaio, inoltre l’iscrizione presso il registro delle imprese non è richiesta alle società inglesi

• Esiste una forma di statuto (Articles of Association) standard, che si applica automaticamente ove non espressamente diversamente disposto dai soci fondatori (dal 2009)

Private Limited Company (LTD)

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La S.R.L.S. in Francia

• In Francia esiste una sola tipologia di srl: la SARL, che

non è una vera SRLS, ma può essere creata con un

capitale sociale di 1 euro (dalla riforma del 2003)

• Quando i conferimenti sono in denaro, possono essere

versati per solo 1/5 al momento della costituzione della

SARL. Il saldo sarà versato a richiesta dell’amministratore

entro 5 anni dall’immatricolazione

Société à responsabilité limitée

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La S.R.L.S. in Spagna

• Dalla legge 7/2003 è stata introdotta una srl minore con capitale sociale minimo di circa 3.000 euro e massimo di 120.000.

• Il capitale minimo deve essere interamente versato in denaro.

• I soci possono essere solo persone fisiche in numero non superiore a cinque.

• Esiste la possibilità di impiegare uno statuto standard redatto dal ministero della giustizia.

Sociedad Limitada Nueva Empresa

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La S.R.L.S. in Belgio

• La legge del gennaio 2010, ha previsto una srl “di partenza” con un capitale minimo fra 1 e 18.550 euro, stabilendo che dopo al massimo 5 anni dalla costituzione (o comunque all’assunzione del 5° dipendente) la società si trasformi obbligatoriamente in una srl ordinaria con capitale minimo che abbia raggiunto i 18.550 euro.

• La società, riservata alle sole persone fisiche, può essere anche unipersonale e per la sua costituzione richiede l’intervento notarile

Societè privée a responsibilité limitée (“Starter”, SPRL-S)

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La S.R.L.S. in Germania

• Esiste uno specifico tipo di srls (a partire dal 2008): è possibile iniziare nuove attività con la Mini-GmbH, conosciuta anche come “1-Euro GmbH” in quanto il capitale minimo richiesto è di 1 euro.

• Può essere adottato uno statuto con impostazioni predefinite per il quale non è richiesta attestazione notarile.

• Per i soci della piccola società di capitali è d’obbligo accantonare a riserva il 25% degli utili, fino ad arrivare ad un capitale di 25.000 Euro, allo scopo di consentirne (anche se non sussistono obblighi) di trasformare la società in una normale GmbH, equivalente alla nostra srl.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung –

Unternehmergesellschaft: GmbH

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COSTI e RISPARMI

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I risparmi della S.R.L.S.

• Diritto di segreteria (euro 92,70) per

l’iscrizione alla CCIAA,

• Imposta di bollo (euro 156,00) per la

domanda al Registro Imprese mediante

Modello Unico Informatico,

• Onorari notarili (circa da 600 a 1.200 euro)

Nella sola fase costitutiva non sono dovuti i seguenti costi:

ATTENZIONE: PER QUALSIASI MODIFICA SUCCESSIVA

ALLA COSTITUZIONE I COSTI DI CUI SOPRA, SONO DOVUTI

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I costi a regime della S.R.L.S.

• Diritto annuale, fisso di iscrizione alla CCIAA (euro 200,00)

• Imposta di registro per deposito dell’atto all’ufficio del Registro (tassa fissa euro 168,00)

• Tassa di concessione governativa, ovvero tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali (pari a euro 309,87)

• Marche da bollo (euro 14,62) ogni 100 fogli di libro sociale

In fase costitutiva + Durante la vita societaria

sono dovuti i seguenti costi:

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I costi societari a confronto

• Diritto di segreteria (euro 92,70)

• Imposta di bollo (euro 156,00) per la domanda al registro imprese e la copia dell’atto (da inviare mediante Modello Unico Informatico)

• Onorari notarili (circa 600/1.200 euro),

• Tassa archivio notarile (da 5 a 30 euro)

• Diritto annuale CCIAA (euro 200,00)

• Imposta di registro (euro 168,00)

• Tassa di concessione governativa per bollatura libri sociali, (euro 309,87 + e. 14,62 ogni 100 fogli)

TOTALE circa EURO: da 1.500,00 a 2.200,00

• Diritto annuale CCIAA (euro

200,00)

• Imposta di registro (euro 168,00)

• Tassa di concessione governativa

per bollatura libri sociali, (euro

309,87+ e. 14,62 ogni 100 fogli)

TOTALE circa EURO: 680,00

SRL SRLS

DIFFERENZA:

CIRCA da 850 euro (al minimo)

fino a E.1.500

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Nessun costo notarile è

ammesso nella fase di

costituzione

Nessuna esclusione di costi è

prevista per successive

modifiche dell’atto costitutivo

o trasformazione societaria

Costi del notaio

In riferimento alla

stretta applicazione

dell’atto costitutivo

standard

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Le regole specifiche

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Denominazione

della società

• Nella denominazione deve apparire la denominazione “società semplificata a responsabilità limitata”

● Deve prevedersi il comune (non l’indirizzo specifico) ove sono poste la sede della società ed eventuali sedi secondarie

Previsioni dell’atto costitutivo

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Caratteri dei soci

1) Sono ammessi solo soci

persone fisiche

2) Al momento della

costituzione della società i

soci non dovranno aver

compiuto il 35° anno di età

I soci di srl semplificata

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Amministrazione

sociale

1) Gli amministratori dovranno

necessariamente essere scelti fra i

soci ;

2) Non sono ammesse società

amministratrici

Amministrazione

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Capitale minimo

1 euro

Capitale massimo 9.999

euro

- Il capitale dovrà essere liberato esclusivamente attraverso versamenti in denaro (non sono ammessi quindi conferimenti di beni, crediti o servizi);

- Il capitale dovrà essere versato integralmente anche nel caso di società pluripersonale;

- Il capitale dovrà essere versato non presso una banca ma nelle mani degli amministratori.

Capitale sociale ammissibile

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A chi

è possibile cedere quote

sociali

- È possibile cedere quote solo a

persone fisiche

- I cessionari non dovranno aver

superato il 35 anni di età

- Eventuali atti redatti in spregio

alle regole saranno nulli

Cessione di quote

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Notariato Triveneto 2012

Il divieto di cessione a soggetti

ultratrentacinquenni

riguarda anche gli atti di

cessione o costituzione:

R.A.5

di nuda proprietà. dei diritti di

usufrutto

sulle partecipazioni sociali

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Notariato Triveneto 2012

È legittimo il trasferimento mortis causa delle quote di partecipazione di s.r.l.s. a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art.

2463-bis c.c.

Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s.

è riferito ai soli atti negoziali tra vivi.

R.A.2

nel caso di morte di un socio, la sua quota si

trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano

persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque

anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle

persone fisiche, compreso lo Stato

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La società può essere

costituta per

“atto unilaterale”

E’ ammissibile la costituzione di una

srls da parte di un unico socio

Esso limiterà la sua responsabilità al

capitale conferito

Srls unipersonale

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Aspetti pubblicitari

(ex art. 2250)

- Denominazione srls

- Ammontare capitale

sottoscritto e versato

- Sede della società e

registro imprese di

iscrizione

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione

(siti internet)

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STATUTO STANDARD

Norme sulle srl applicabili e non

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Lo statuto standard e le sue

varianti

<<L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard…

Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti>>.

D.lgs 23 giugno 2012 n. 138, relativo al modello statuto standard

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Modello di statuto standard della Srls L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me

………. notaio in ………. con sede in ………. è/sono presente/i il/i signore/i ………. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del

codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ………. 3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente: - il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di €

………. pari al ………percento del capitale. 4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano

compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione

dei soci.

Segue…

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Modello di statuto standard della Srls

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. 8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la

decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: - Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia

ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. . L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta

che il capitale sociale è interamente versato. 10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e

di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da

persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……

Firma dei comparenti Firma del notaio

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• Per tutto ciò che non è previsto nel modello standard, trovano applicazione le regole sulle srl

Modello standard NON INTEGRABILE: Il comma 2

dell’art. 2463-bis dispone: L’atto costitutivo deve essere

redatto per atto pubblico, in conformità al modello

standard tipizzato con decreto del MEF….

TESI DEL NOTARIATO Nazionale

• Risulterebbe nulla ogni

pattuizione contraria.

Confermata dal Notariato Triveneto (massime 29/9/2012)

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• Interpretazione letterale del regolamento ministeriale secondo cui: per quanto non regolato dal modello standard si applicano le norme in tema di srl “ove non derogate dalla volontà delle parti”

MODELLO STANDARD È INTEGRABILE

(tesi parzialmente condivisa da notariato Milano)

TESI di ASSONIME (circ. n.29, del 30 ottobre 2012)

• La stessa presenza

obbligatoria del notaio

all’atto, rende difficile da

suffragare la tesi della

immodificabilità dello

standard.

Il divieto di inserire clausole ulteriori “snatura” le caratteristiche e

le funzioni proprie della srl che si connatura da una sostanziale

apertura di varianti organizzative

In tal caso paiono ammissibili

compensi al notaio (NDR)

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Cosa è “standardizzato”

Lo statuto

standard

prevede

• 1. le regole per le cessioni di quote

• 2 le norme per il recesso (Recesso

“ad nutum”)

• 3 le norme per l’amministrazione

• 4. le regole per le assemblee

• 5. la durata della società

(indeterminata)

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Cosa decidono i soci

Condizioni e clausole su

cui decidono i soci

• 1. Denominazione e sede della società

• 2. Individuazione dei soci (persone fisiche)

• 3. Oggetto della società

• 4. Capitale sociale e suddivisione dello stesso fra soci

• 5. Nomina del cda, dell’amministratore delegato e del presidente

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Gli articoli del codice validi anche per la SRLS

Responsabilità patrimoniale art. 2462 c.c..

Finanziamento soci Art. 2467 c.c.

Espropriazione, pegno, usufrutto e sequestro Artt. 2471 e

2471-bis

Recesso ed esclusione del socio Art. 2473- e

2473-bis

Responsabilità degli amministratori e controllo

del socio

Art. 2476, c.c.

Bilancio di esercizio e distribuzione degli utili

(salvo proroghe ex art. 2364)

Art. 2478-bis

Aumenti e riduzione di capitale (non in natura) Art. 2481 e

segg.

Le disposizioni sulle srl applicabili

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Gli articoli del codice non validi per la SRLS

Diritti particolari ai soci Art. 2468 c.c.

Conferimenti dei soci in natura, di crediti e

dilazionati

Art. 2464 commi 4,5

e 6; art. 2466 c.c

Responsabilità dell’alienante per i

versamenti ancora dovuti

Art. 2472 c.c.

Clausole di prelazione e di gradimento Rif. Art. 2469 c.c

Amministrazione attraverso: consenso

scritto, consultazione espressa per iscritto,

amministrazione congiuntiva, disgiuntiva o

mista

Art. 2475, c.c. commi

3 e 4.

Modifiche ai quorum assembleari Rif. Art. 2479-bis

Le disposizioni sulle srl non applicabili

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La società ammette in via

costitutiva solo soci under 35

Cosa succede quando uno o

più soci superano il 35° anno?

Prosegue a

prescindere

dall’età dei

suoi soci

Il socio che

supera

l’età anagrafica

viene escluso

La società si

trasforma in

srl ordinaria

La società

si scioglie

Tesi preferibile

Oppure in

srl a c.r.

Parere del

ministero dello

sviluppo

economico

n.182223 del

30/8/12

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Notariato Triveneto 2012

Conferma Assonime circ. 29/2012

La srl semplificata

prosegue dopo il 35° anno di età dei soci

Nelle s.r.l.s. in cui uno, più o tutti i soci abbiano

compiuto i trentacinque anni di età

continueranno ad applicarsi integralmente le regole

proprie di tale modello societario

R.A.3

La società continuerà ad operare

normalmente anche dopo che i suoi soci

abbiano compiuto i trentacinque anni.

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Notariato Triveneto 2012

Formalità per il mutamento del modello di s.r.l. semplificata

Il modello di s.r.l. semplificata può essere

mutato solo in forza di una formale,

espressa, delibera dei soci in tal senso,

adottata ai sensi dell’art. 2480 c.c.

R.A.4

non esistono atti o fatti idonei a produrre

implicitamente il suo mutamento

tipicità del

modello

societario

Non è una

trasformazione

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Srl a capitale ridotto

Art. 44 D.L. 22/6/2012, n.83 (in vigore dal 26/6/12)

Conv. con modificazioni con legge 7/8/2012 n. 134

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Le due nuove srl a confronto

Srl semplificata Srl a capitale

ridotto

Costi Non sono richiesti

oneri notarili imposte

di bollo e spese di

segreteria

Sono richieste tutte

le spese tipiche per

la costituzione di

una srl

Età dei

soci

È richiesto che ogni

socio abbia meno di

35 anni di età

Possono far parte

della società soci di

qualsiasi età.

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Ètà dei soci non vincolante

Ministero dello Sviluppo Economico (parere

30 Agosto 2012 n. 182223) in risposta a

specifico quesito posto dal R.I. di Cosenza.

In tal senso anche il Notariato nazionale con circolare del 24 Agosto.

in relazione, all’ultimo comma dell’art. 44, (nonostante il

contenuto decettivo della norma) anche soci di età

inferiore ai 35 anni di età possono far parte (nonché

costituire anche autonomamente ) una società a

capitale ridotto.

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Le due nuove srl a confronto

Srl semplificata Srl a capitale

ridotto

Statuto La società deve

costituirsi sulla base di

uno statuto standard

L’adozione di uno

statuto standard non

è necessaria

Ammini-

stratori Gli amministratori

della società dovranno

essere scelti

all’interno della

compagine societaria

Gli amministratori

potranno essere

scelti anche al di

fuori della

compagine

societaria

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Variazioni di capitale

Al di sotto dei 10.000 euro Sopra i 9.999

Ammissibile solo in denaro

Aspetti comuni srls e srlcr

Siamo entro le srls e srlcr

Ammissibile anche in natura

ed in crediti

SRL

Oggetto del conferimento

Siamo nelle srl ordinaria

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Assonime, circ. n.29 del 30 ottobre 2012

Le regole sulla conservazione del capitale

sono da applicarsi anche nelle srls e nelle

srlcr.

Riduzione del

capitale per

perdite

(art.2482-bis)

Riduzione del

capitale sotto il

minimo legale

(art. 2482-ter)

Riduzione

del capitale

(art.2482-

bis)

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I punti di forza

dei nuovi modelli di srl

• 1) schermo fornito dalla personalità giuridica con limitazione di responsabilità (salvo il rilascio di garanzie fideiussorie)

• 2) l’imprenditore, a prescindere dal superamento dei parametri di cui all’art. 1 l.f., evita le conseguenze del fallimento in proprio

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I punti di forza

dei nuovi modelli di srl

• 3) Possibilità di dedicare una srls o srlcr, anche

unipersonale, per ogni singola impresa

diversificando gli investimenti ed evitando che i

rischi di ciascun business influenzino le altre

attività gestite con diversa società

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Sottocapitalizzazione

1) Dubbia affidabilità bancaria in fase di start-up: Necessità

di garanzie personali da soci e familiari;

2) Applicabilità dell’art. 2467 c.c.: rischi di postergazione dei

finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri

creditori;

3) Liquidazione ai sensi dell’art. 2384 , comma 1 punto 4:

perdita per oltre 1/3 del capitale in assenza di

ricapitalizzazione

I punti di debolezza

dei nuovi modelli di srl

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Nuove regole per gli organi di

controllo delle società

Decreto semplificazioni

Legge 4/4/2012 n. 35

di conversione del Dl. 9/2/2012 n. 5

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Collegio Sindacale

SPA

Organo pluripersonale:

• Nomina obbligatoria sempre

• Composto da 3 o 5 sindaci + 2 supplenti

Legge 4/4/2012 n. 35

di conversione del Dl. 9/2/2012 n. 5

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Srl: Nel caso in cui la società deve

redigere il bilancio consolidato

obbligo Nel caso in cui la società controlli

società sottoposte a revisione legale

dell’organo

di controllo

Quando la società ha un capitale sociale

pari o superiore a 120.000 euro

o revisore Quando la società ha superato due dei

tre limiti dell’art. 2435-bis c.c.

NUOVO ARTICOLO 2477 C.C.

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I nuovi limiti

per la nomina degli organi di controllo

SOCIETÀ ORGANO DI

CONTROLLO

FUNZIONI

SRL

- nuovo

articolo

2477 c.c.,

Comma 1

SINDACO

UNICO

O

REVISORE

L’atto costitutivo può prevedere

, determinandone competenze e

poteri, ivi compresa la revisione

legale dei conti, la nomina di

un organo di controllo o di un

revisore. Se lo statuto non

dispone diversamente, l’organo

di controllo è costituito da un

solo membro effettivo

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MANCATA OD OMESSA NOMINA DEL

COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO

1. Se la srl è priva del collegio sindacale obbligatorio ….., non è possibile adottare con piena efficacia le delibere che presuppongono una attività da parte di tale organo (es. approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni).

2. Non rileva la causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico; altro.

3. La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio del collegio sindacale in sede assembleare compete al presidente dell’assemblea

Notariato Triveneto, massima I.D.10 – 9/2011

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Cosa accade al collegio sindacale in

carica??

I collegi sindacali in carica restano

fino a regolare scadenza.

Solo dopo la naturale cessazione incarico si può

operare la sostituzione con l’organo monocratico

SE LA SRL MODIFICA LO STATUTO PER RENDERE

OPERATIVO IL SINDACO UNICO

Art. 16 d.l. 212/2011, conv. con L. 17/2/2012, n. 10

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Le diverse posizioni sulle funzioni

del sindaco unico SINDACO UNICO O

REVISORE

SINDACO UNICO SEMPRE,

CON O SENZA FUNZIONI DI

REVISIONE

Assonime in “il caso” n.3

del 12/5/2012

Notariato di Milano,

massima n. 124 del

3/4/2012

Notariato Nazionale,

studio n.113/2012 del

9/5/12

Notariato Triveneto,

massima I.D.13 del

29/9/2012

CNDCEC

Nota interpretativa di

aprile 2012

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Es. di Clausola

consigliabile

Organo di controllo

La società potrà

nominare:

1. Un collegio sindacale composto da tre

membri effettivi più due supplenti, oltre

ad un revisore esterno;

2. Un collegio sindacale, composto…... e

che sia incaricato anche della funzione

di revisione legale dei conti;

3. Un sindaco unico ed un revisore

esterno;

4. Un sindaco unico incaricato anche

della funzione di revisione legale dei

conti;

5. Un solo revisore legale dei conti ???

Atto costitutivo

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Art. 2477 co.5, c.c.

Sindaco con funzioni di revisione legale

Si applicano le norme in tema di Spa

Art.2409-bis c.c.:

…Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del

bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia

esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

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• Secondo ASSONIME il sindaco

unico con funzione di revisione

legale deve essere espressamente

previsto nell’atto costitutivo

Circ. Assonime, n. 6 del Marzo 2012

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I problemi del

sindaco Unico

•Potrebbe non riuscire a partecipare alle riunioni del cda o delle assemblee convocati (te) sulla base delle esigenze degli amministratori e dei soci e non dei sindaci,

•Le scelte del collegio sindacale, fondate su diverse e complementari professionalità possono essere maggiormente ponderate ed equilibrate negli interessi dei terzi e della società rispetto a quelle assunte dal sindaco unico;

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I problemi legati alla

nomina del revisore Unico

•L’opzione per la nomina del solo revisore,

priva la società di ogni controllo di legalità,

statuario e gestionale facendo venire meno

ogni verifica preventiva e contestuale, visto

che i controlli contabili per loro natura

avvengono solo “a posteriori” quando spesso

le irregolarità si sono già perpetrate.

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Il sindaco unico

elimina il supplente

Nella srl con organo di controllo

monocratico

non è dovuta la nomina di alcun

sindaco supplente

Parere del MiSE del 28/8/2012

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• MANCA QUALSIASI LIMITE

DIMENSIONALE!!?!!

SRL:

Nomina dell’organo di controllo o

revisore:

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La nomina degli organi di controllo

nelle cooperative

SOCIETÀ CONTROLLO DI

LEGALITÀ

CONTROLLO LEGALE

dei conti

COOP Con meno di 20 soci

o meno di un

milione di euro di

attivo

NESSUNO

NESSUNO

COOP Con 20 o più soci

e attivo di bilancio

pari o superiore a

un milione di euro

NESSUNO

Obbligo di nomina

dell’organo di revisione

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La nomina degli organi di controllo

nelle cooperative

SOCIETÀ SPA SRL

COOP Nelle

situazioni in

cui è

d’obbligo la

nomina del

collegio (art.

2543 c.c.,

co.1)

Obbligo di nomina

del collegio

sindacale a cui

delegare il controllo

legale dei conti o di

nominare un

collegio ed un

revisore esterno

Possibilità di optare per

un revisore esterno

o per un sindaco

unico in alternativa

all’organo

pluripersonale

Studio Notariato Nazionale n. 113/2012 (del 9/5/2012)

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Il revisore unico o il sindaco unico sarebbe

d’obbligo per srl con al contempo:

Ipotesi poco verosimile: le coop che superano i parametri del 2477

c.c. superano pressochè sempre anche quelli più restrittivi

dell’art.2519 c.c.

Meno di 20 soci ed attivo di

bilancio di 1 milione di euro Art. 2519

Parametri

al di sotto di:

Art. 2477 Parametri

al di sopra di:

Capitale sociale 120.000 euro

Totale attivo 4.400.000 euro

Ricavi vendita 8.800.000 euro

Dipendenti medi n.50

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QUANTO COSTA IL SINDACO O

REVISORE UNICO??

Applicazione dei parametri

per la determinazione dei compensi professionali

Art. 22 e 29 D.M. 140 del 20/7/2012

Sono valori di riferimento a valenza in ambito

giudiziale, in sede contenziosa.

Il giudice può anche non applicarli

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Il sindaco unico o revisore unico

Applicazione dei parametri

per la determinazione dei compensi professionali

Art. 22 e 29 D.M. 140 del 20/7/2012

Compensi per il REVISORE UNICO calcolati:

• sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10 allo 0,15%

• sul totale delle attività dallo 0,050 allo 0,075%

• sull’ammontare delle passività dallo 0,050 allo 0.075%

Compensi per il SINDACO UNICO (maggiorati fino al 100%) calcolati

sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito e delle attività:

• fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000;

• per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%;

• per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%;

• per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%;

• per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000

una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000.

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Es. compenso sindaco unico

Ipotesi di calcolo compenso collegio sindacale / sindaco

unico

• società con 26 milioni di ricavi, 10 milioni di attivo

Collegio sindacale,

art. 29 nuovi parametri

Sindaco unico,

art. 29 nuovi parametri

Onorario per funzione

sindacale (cadauno)

Euro 8.000

+ 3.100

Onorario per

funzione

sindacale

Euro 11.100

--- --- Maggiorazione

per carica di

sindaco unico

Euro 11.100

TOTALE INTERO

COLLEGIO (compreso maggiorazione del

50% al presidente)

Euro

38.850

TOTALE

Euro 22.200

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Es. compenso revisore unico

Ipotesi di calcolo compenso revisore unico

• società con 26 milioni di ricavi, 10 milioni di attivo e 1

milione di passivo

Revisore Unico,

art. 22 nuovi parametri

Compenso sui componenti

positivi

Euro 26.000

Compenso sul totale delle

attività

Euro 5.000

Compenso sull’ammontare

delle passività

Euro 500

TOTALE

Euro 31.500

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LE TUTELE ASSICURATIVE

PER IL PROFESSIONISTA

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COSA È ASSICURABILE

LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

91

I danni e le sanzioni, di natura tributaria o amministrativa

determinati dal comportamento

lievemente o gravemente negligente del

professionista.

a carico dei clienti

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COSA NON È ASSICURABILE

LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

92

Il rischio delle sanzioni direttamente inflitte all’autore

Ai sensi degli articoli 1343 e 1418 c.c.

La previsione di una tale clausola

farebbe assumere al contratto assicurativo

il carattere della nullità per illiceità della causa

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SI RICORDA

LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

93

NON SONO CONSIDERATI TERZI

E QUINDI NON SONO RISARCIBILI,

LO STATO LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

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I RISCHI COMPRESI

LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

94

Responsabilità civile per perdite

patrimoniali involontariamente

cagionate a terzi, compresi i clienti

a seguito di violazione di doveri professionali

per errori od omissioni.

nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza

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I RISCHI COMPRESI

LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

95

ATTENZIONE che l’assicurazione includa

le sanzioni di natura fiscale;

le multe ed ammende, inflitte ai clienti dell’assicurato a

causa di errori imputabili al consulente;

i danni derivanti dalla perdita, distruzione,

danneggiamento di documenti di proprietà dell’assicurato

o per i quali egli è legalmente responsabile o custode

nell’esercizio dell’attività professionale;

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I RISCHI COMPRESI

LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

96

ATTENZIONE che l’assicurazione includa

i danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati

a terzi, nella conduzione dei locali e delle attrezzature

adibite all’attività dell’assicurato;

danni per fatti dolosi o colposi dei dipendenti e collaboratori

dello studio.

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I RISCHI ESCLUSI

LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

97

ATTENZIONE l’assicurazione NON COPRE

le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione

o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al

portatore per furti, rapine ed incendio;

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I RISCHI ESCLUSI

LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

98

ATTENZIONE l’assicurazione NON COPRE

in alcuni casi, escluse le perdite ed i danni derivanti da

errori del software o virus informatici inerenti la

proprietà, detenzione, uso di computers e/o

apparecchiature per l’elaborazione dei dati.

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LE FUNZIONI “PARTICOLARI”

LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

99

Nonostante tutte le “attività” del dottore commercialista siano espressamente

previste, sia dal d.lgs 139/2005, relativo al nuovo ordinamento professionale, che

dalla stessa tariffa professionale,

la maggior parte delle compagnie assicurano i rischi attinenti a determinate funzioni

professionali solo se espressamente richiamati in polizza ed assoggettati a premi aggiuntivi

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LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

DA CONTEMPLARE ESPRESSAMENTE

100

• Consigliere di amministrazione

• Componente del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, del comitato per il controllo sulla gestione

• Carica di liquidatore

• Incarico di sindaco/revisore di società

• Revisore di enti locali

• Curatore e commissario giudiziale

• Funzione di membro di commissioni tributarie

• Consulenze relative ad attività giuslavoristica

• Consulenze su finanziamenti agevolati

• Assistenza fiscale mod.730, visto di conformità, pagamenti F24 on-line

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

101

IMPORTANTE: IL RICHIAMO IN POLIZZA

• dei rischi relativi al ritardo accidentale del pagamento di imposte e contributi da parte del professionista per conto del cliente

• dei rischi dei centri

elaborazione dati di proprietà

dell’assicurato o in cui egli è

interessato, limitatamente ai

servizi prestati dal CED ai

clienti dello stesso • dei rischi relativi all’asseverazione agli studi di settore

• dei rischi relativi all’applicazione del d.lgs.196/2003 relativo alla normativa Privacy

• dei rischi relativi allo svolgimento dell’attività di mediatore ex d.lgs 28/10, d.m. 180/10, decr. 24/7/06, d.lgs. 5/03, d.m. 22/04.

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

102

VISTO DI CONFORMITÀ: LA POLIZZA È D’OBBLIGO

• Necessaria la specifica integrazione della polizza, con un’appendice che richiami espressamente gli adempimenti ex d.l.78/09

• Pagamento di un sovrappremio

“Visto leggero” per le compensazioni dei crediti iva dei clienti

per importi superiori ai 15.000 euro,

Ex d.l. 79/2009 (conv. l. 3/8/09, n. 102).

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

103

TRE REQUISITI PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

• Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati. Comunque non può essere inferiore a 1.032.913,80 euro;

• La polizza deve contemplare una clausola di “postuma quinquennale” ossia deve garantire il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto;

• Il contratto non deve contenere franchigie o scoperti perché non garantiscono la totale copertura dei danni subiti dal contribuente.

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

104

PAGAMENTI ON-LINE DEI MODELLI F24

Il professionista è tenuto indenne dai

danni patrimoniali causati a terzi, compresi

i clienti, da errori di digitazione commessi

nell’attività di pagamento dei tributi tramite

modello telematico.

art. 37, co. 49 della l. 4/8/06, n. 248

Restano esclusi dall’estensione di garanzia

i danni derivanti da mancata

sussistenza dei fondi nel conto

corrente del cliente dove sia

addebitato l’F24,

il mancato o inadeguato

funzionamento del sistema

informativo

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

105

ESTENSIONE DI GARANZIA PER FUNZIONE DI SINDACO

L’assicurazione copre le somme che l’assicurato sia tenuto

a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente

responsabile di perdite patrimoniali involontariamente

e direttamente cagionate a terzi

A causa di errori, documentati dai verbali o

dalle relazioni obbligatorie del collegio

sindacale, commessi nell’adempimento dei

doveri di controllo e/o vigilanza

espressamente sanciti dalla legge e non

costituenti oggetto di funzioni delegate.

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

106

POLIZZE D. & O.

• Le società possono stipulare polizze

directors & officers liability per

conto degli organi collegiali.

Per tenere indenni i componenti degli organi sociali

(singoli amministratori, sindaci ma anche direttori generali)

per le perdite cagionate

ai terzi alla società

nell’ambito delle relative funzioni decisionali e di controllo

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107

POLIZZE D. & O.

ALCUNE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• possibilità elevazione massimali fino a 100 milioni di euro;

• spese legali anticipate dalla compagnia;

• libertà di scelta dei legali purchè con il consenso preventivo della

compagnia;

• estensione territoriale al mondo intero;

• estensione a richieste di risarcimento in materia di lavoro;

• opzioni di estensione del termine per la denuncia dei sinistri (postuma 5

anni);

• copertura anche nel caso di fusione/acquisizione con altra società;

• copertura Claims Made con possibilità di retroattività illimitata;

• estensione a spese di pubblicità per studio e realizzazione campagna

pubblicitaria che ripristini l’immagine in caso di sinistro reso pubblico.

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POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

PER SINDACI E REVISORI

Congruità

del

massimale

Responsabilità

solidale

Attenzione

alle

Riduzioni

ridotto in genere ad 1/3

per collegi sindacali

nel caso di responsabilità concorrente o

solidale il massimale è ridotto alla sola

quota di danno direttamente imputabile

all’assicurato in base alla gravità della colpa

Sottoposto a

franchigie

e scoperti

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

109

FRANCHIGIA E SCOPERTO

Clausole contrattuali che limitano, sul piano

quantitativo, le garanzie prestate dalla

compagnia facendo ricadere una parte del

risarcimento sull’assicurato.

Lo scoperto è espresso in

percentuale del danno e quindi il suo ammontare

non è determinabile a

priori.

La franchigia,

espressa in cifra

fissa o in

percentuale sulla

somma assicurata è

determinabile a priori;

ATTENZIONE

AL MINIMO

ASSOLUTO

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

110

MASSIMALE

• È l’importo massimo dell’esborso

annuale (di norma indipendente dai numeri

di sinistri denunciati), che l’assicuratore si

impegna a risarcire ai terzi danneggiati.

ATTENZIONE: il massimale

potrebbe essere aumentato con

polizze “secondo rischio”

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

111

CONDIZIONI “D.O.C.”

1. Garanzia per il sindaco/revisore legale senza

limitazione del massimale;

2. Applicazione di uno scoperto del1% con un

minimo di euro 1.000 e massimo di euro

10.000;

ATTENZIONE

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Ripartizione responsabilità fra

sindaci ed amministratori

CLAUSOLA IN POLIZZA: “L’assicurazione è limitata alla

sola quota di responsabilità dell’assicurato esclusa quella

a lui derivante in via di solidarietà.”

Cass. del 22/11/2010, n. 23581

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone,

tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

È applicabile il criterio sussidiario stabilito dall’art.

2055 c.c., comma 3 per il quale nel dubbio le colpe

si presumono uguali

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

113

CONDIZIONI “D.O.C.”

VINCOLO DI SOLIDARIETÀ:

La garanzia è estesa, in relazione agli incarichi di

sindaco/revisore legale e consigliere di

amministrazione di società e/o di enti pubblici, nei casi in

cui l’assicurato si dovesse trovare solidalmente

responsabili con altri soggetti.

La compagnia risponde, se la clausola è espressamente

richiamata, per quanto dovuto dall’assicurato (e non

solo per la sua quota parte), fermo il diritto di regresso nei

confronti dei terzi responsabili.

ATTENZIONE

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

114

"CLAIMS MADE"

L’assicurazione copre:

i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato,

durante il periodo di assicurazione e da lui

denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo,

Anche in relazione a danni causati dall’assicurato prima

della decorrenza della polizza

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

115

GARANZIA "PREGRESSO"

• Clausola che prevede una garanzia

retroattiva, ossia stabilisce un

determinato periodo di tempo anteriore

alla decorrenza della polizza entro il

quale deve concretizzarsi la condotta

lesiva affinchè la richiesta di

risarcimento rientri nella copertura

assicurativa.

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

116

GARANZIA “POSTUMA"

• Clausola che contempla un periodo di

ultrattività della polizza estendendo la

garanzia in un periodo di tempo

determinato e successivo alla scadenza

del contratto per danni posti in essere

durante il periodo di validità della

copertura.

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

117

“TUTELA LEGALE"

Clausola con cui l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a tenere a suo carico le spese legali e

peritali e a fornire prestazioni di altra natura (es.: consulenza legale),

necessarie all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede

extragiudiziale,

per difendersi contro una domanda di

risarcimento avanzata nei suoi

confronti.

allo scopo di conseguire il

risarcimento dei danni

subiti

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LE TUTELE ASSICURATIVE PER IL PROFESSIONISTA

118

“TUTELA LEGALE"

• fatti per i quali è cessato l’interesse della

compagnia (ad es. mancata accettazione

dell’assicurato di accordo transattivo);

• fatti non coperti da assicurazione,

poiché esclusi (ad es. nel caso di incriminazione del

sindaco per reati fallimentari);

• fatti rientranti in franchigia o per i quali i

massimali siano insufficienti.

L’accollo all’assicuratore delle spese legali

potrebbe riguardare vertenze relative anche a:

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119

“TUTELA LEGALE"

Per quali spese: • Per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro:

- Nei procedimenti di natura tributaria o fiscale (d.lgs. 472/97) solo in caso di colpa lieve;

• Per un secondo legale domiciliatario;

• Per oneri Investigativi;

• Per il legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’assicurato;

• Per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;

• Per oneri processuali nel processo penale (art. 535 c.p.):

- la difesa penale nei procedimenti per reati colposi, nei procedimenti per reati dolosi, solo quando vi sia sentenza di assoluzione o proscioglimento passato in giudicato,.

• Le spese di giustizia;

• Gli arbitrati per la decisione di controversie