Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23...

47
Novembre 2014

Transcript of Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23...

Page 1: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

Novembre 2014

Page 2: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

2

CONTABILITÀ E FISCO

CESSIONE IMMOBILE SEDE EX SCUOLA MATERNA IN CONVENZIONE SOGGETTA AD IVA

Corte di Cassazione - Sentenza n. 5028/2014

La cessione dell’immobile costituente la sede di svolgimento dell’attività di una società privata che

svolgeva il servizio di scuola privata materna in regime di convenzione con un Comune va

considerata soggetta ad IVA, in quanto strumentale all’esercizio dell’impresa. Ciò in quanto per la

Corte il soggetto cedente svolgeva comunque una attività di carattere commerciale, ancorché

priva di lucro soggettivo. La nozione di imprenditore, ex articolo 2082 cc, deve intendersi in senso

oggettivo, dovendo comunque riconoscersi il carattere imprenditoriale di ogni attività economica

organizzata nei casi in cui la medesima sia ricollegabile “...all’attitudine a conseguire la

remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che

riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività…” Può

costituire attività imprenditoriale, come tale soggetta al tributo, quella che risulta diretta allo

svolgimento di un’attività di carattere scolastico verso corrispettivo (costituito, nella specie, dalle

quote individuali degli alunni), restando irrilevante la circostanza relativa alla mancanza dello

scopo di lucro. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5028/2014, commentata nella

rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate. Il principio può ritenersi valido anche per gli enti

locali, in relazione alle attività che possono essere considerate commerciali anche in assenza di un

lucro soggettivo quando abbiano l'attitudine a remunerare i fattori produttivi.

STIMA CAPACITÀ FISCALE DEI COMUNI

MEF - Documento del 28 ottobre 2014

Disponibile sul sito del Dipartimento delle finanze il Documento del 28 ottobre 2014 del tavolo

tecnico istituito presso il MEF (composto dai tecnici del Dipartimento delle Finanze, della

Ragioneria Generale dello Stato, della Sose e dell’Anci-Ifel) sulla “La stima della capacità fiscale dei

Comuni”. Il documento individua la capacità fiscale ed illustra le metodologie adottate per

determinarla in vista dell'art. 14 del D.L. 16/2014, il quale dispone che sarà erogato ai Comuni il

10% (dal 2015 il 20% secondo il ddl stabilità) del Fondo di solidarietà comunale sulla base delle

capacità fiscali, nonché dei fabbisogni standard. Secondo lo studio, hanno una capacità fiscale per

abitante maggiore della media le regioni del centro-nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria,

Emilia Romagna, Toscana e Lazio); tutte le altre regioni si collocano al di sotto della media. La

capacità fiscale media standard delle regioni a statuto ordinario è pari a 604 euro per abitante.

Page 3: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

3

IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILI VENDUTI ALL'ASTA: APPLICABILITÀ DEL CRITERIO DEL PREZZO

VALORE ANCHE SUCCESSIVAMENTE

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 95/E del 3 novembre 2014

L'Agenzia delle Entrate che nel caso di atti di acquisto di immobili a seguito di asta pubblica, per i

quali non si è potuto rendere la necessaria dichiarazione per accedere al criterio di determinazione

della base imponibile del prezzo valore all’atto del trasferimento in quanto la normativa all'epoca

vigente (articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) non contemplava la

possibilità di optare per il criterio del prezzo valore per gli immobili acquisiti in sede di

espropriazione forzata o di pubblico incanto (successivamente integrata dalla sentenza della Corte

Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per

l’applicazione del regime del prezzo valore con apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di

rimborso della maggiore imposta di registro versata nei termini previsti dall’articolo 77 del TUR

(tre anni). A seguito della presentazione di detta istanza, l’ufficio dell’Agenzia procederà alla

riliquidazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di trasferimento dell’immobile, acquisito a

seguito di aggiudicazione per asta pubblica, e alla liquidazione del rimborso della maggiore

imposta eventualmente spettante.

ARMONIZZAZIONE CONTABILE, PRIMI ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE

NEL 2015

Il Ministero dell’Economia e delle finanze (Arconet), ha fornito un elenco delle attività necessarie

per l’avvio della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali nel

2015, con particolare riferimento:

all’adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell’ente;

alla riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG (enti locali);

all’organizzazione dell’attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in

parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014;

alla determinazione dell’importo dei propri incassi vincolati al 1° gennaio 2015;

all’acquisizione delle informazioni necessarie per la quantificazione del fondo crediti di

dubbia esigibilità;

al coinvolgimento degli enti strumentali in contabilità finanziaria;

al coinvolgimento degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: CANTINE E SOFFITTE ESCLUSE DAL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

UTILE

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile - ordinanza del 4 novembre 2014 n. 23507

La Cassazione ha precisato che nel calcolo della superficie utile complessiva di un immobile, ai fini

della qualificazione della stessa come “di lusso” o meno per beneficiare delle c.d. agevolazioni

prima casa, non vanno conteggiate le cantine e soffitte (sottotetto), nonché la superficie esterna di

Page 4: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

4

pertinenza del condominio, ai sensi del D.M. 2/8/1969. Va evidenziato, peraltro, che dal 1°

gennaio 2014, ai fini dell'imposta di registro, per usufruire dei benefici prima casa (aliquota

agevolata al 2% invece che al 9%), non si fa più riferimento al citato Decreto, ma alla categoria

catastale dell'immobile (che deve essere diversa da A/1, A/8 ed A/9). Diverso per l'IVA dove, per

usufruire dell'aliquota agevolata al 4%, valgono ancora i vecchi criteri, almeno fino

all'approvazione del DDL semplificazioni che prevede, appunto, l'estensione all'IVA del criterio

catastale.

“SBLOCCA ITALIA” IN GAZZETTA UFFICIALE

Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - G.U.

n. 262 del 11 novembre 2014

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 262 del 11 novembre 2014 Suppl. Ordinario n.

85 la Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e

per la ripresa delle attività produttive» e relativo testo coordinato.

CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 133/2014 O “SBLOCCA ITALIA”: TORNANO LE AGEVOLAZIONI IN

MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Con 157 voti favorevoli e 110 contrari, il Senato ha votato la fiducia, nella seduta del 5 novembre

2014, nel testo licenziato dalla Camera, sul decreto-legge sblocca Italia (ddl n. 1651 di conversione

del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la

realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,

l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).

Si segnala, all'art. 20 comma 4ter, il ritorno delle agevolazioni in materia di imposta di registro

previste in tema di valorizzazione del patrimonio pubblico, escludendo dall'applicazione dell'art 10

del D.lgs. n. 23 del 2011 (che ha soppresso tutte le agevolazioni ed assoggettato gli atti ad

imposta, in linea generale, del 9%), gli atti di cui ai commi 1 e 2 (trasferimenti immobiliari a titolo

oneroso) aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta e dalle

procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del D.L. n. 351 del 2001 (disposizioni in tema di

cartolarizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico), l’articolo 11- quinquies del D.L. n. 203

del 2005; gli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 (che prevedono la costituzione di

società per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico); l’articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973

(che disciplina le agevolazioni tributarie in materia di edilizia economica e popolare).

D.L. 133/2014 ART. 43: NOVITÀ IN MATERIA DI FABBISOGNI STANDARD

L'art. 43 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” comma 5 quater dispone “Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in

Page 5: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

5

sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura

di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di

cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive

modificazioni. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo

precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia

espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare

per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e

successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il

termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non

intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le

ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri”.

D.L. 133/2014 ART. 43: NOVITÀ IN MATERIA SANZIONI PATTO 2013, CLAUSOLA SALVAGUARDIA

L'art. 43 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” comma 3 bis dispone “La sanzione prevista dall'articolo

31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di

stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un

importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del

comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il

pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti

finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto

di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e

successive modificazioni”.

D.L. 133/2014 ART. 43: NOVITÀ IN MATERIA DI RECUPERO SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ 2013

L'art. 43 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” comma 5 bis dispone “All'articolo 1, comma 729-quater,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni per i

quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà

comunale per l’anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle

assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 di cui al comma 729-bis possono

chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi

comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono

rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di

rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari

delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma

729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017”.

Page 6: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

6

D.L. 133/2014 ART. 43: NOVITÀ IN MATERIA DI INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ 2014

L'art. 43 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” comma 5 dispone “Per l'anno 2014 l'importo di euro

49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente

di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è versato

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al

comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

ART. 22BIS D.L. 133/2014: ESCLUSI DAL TAGLIO DEGLI INCENTIVI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DEI COMUNI

L'art. 22bis introdotto nel D.L. 133/2014 in sede di conversione esclude dall’ambito di applicazione

del meccanismo cd. spalma-incentivi obbligatorio di cui all'art. 26 commi 3-6 del D.L. 91/2014 -

volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia - gli

impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del decreto legge, enti locali o scuole.

D.L. 133/2014: NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

La conversione in legge del D.L. 133/2014 introduce alcune novità in materia di tributi locali. L'art.

19 comma 1bis prevede la facoltà, per i Comuni, di ridurre l'aliquota IMU nel caso in cui sia

concluso un accordo per la riduzione del canone di locazione (atto escluso da imposte di bollo e

registro). L'art. 24 - che concede la possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni dai tributi locali

nel caso di progetti presentati da cittadini singoli o associati per la riqualificazione di aree -

estende le tipologie di interventi ammissibili (interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con

finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati), precisando che l'individuazione

dei criteri e delle condizioni per presentare i progetti sono fissati con apposita delibera. Le

esenzioni e riduzioni di imposta dovranno essere concesse, però, “prioritariamente” a comunità di

cittadini costituiti in forme associative “stabili e riconosciute”.

RIPARTO DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER LE PROVINCE

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 5 novembre

2014

Firmato in data 24 ottobre 2014 il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze concernente la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio

delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2014. Gli importi delle

singole quote del Fondo, al netto delle riduzioni e dei recuperi operati per la c.d. “spending

review” sono indicati nell’allegato A dello stesso decreto e le province interessate possono

tenerne conto ai fini della predisposizione delle occorrenti variazioni al bilancio di previsione 2014.

Il provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato emanato ai sensi

Page 7: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

7

dell’articolo 10 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

maggio 2014, n. 68, che prevede, per l’anno 2014, la conferma delle modalità di riparto del Fondo

sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto

ordinario, già adottate con precedente decreto del 4 maggio 2012. Sono altresì visualizzabili le

spettanze delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale.

CDP, AL VIA IL PROGRAMMA DI RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2014

La Cassa Depositi e Prestiti Spa interviene ancora una volta sull’offerta di rinegoziazione dei mutui

concessi in favore di Comuni e Province, individuati sulla base di criteri omogenei di selezione del

portafoglio, attraverso la quale gli enti interessati potranno gestire attivamente il debito,

rimodulando la propria posizione debitoria.

Di seguito le principali caratteristiche dell’operazione.

Requisiti dei prestiti rinegoziabili:

ordinari a tasso fisso con ammortamento interamente a proprio carico;

scadenza ammortamento successiva al 31/12/2018;

importo debito residuo al 1° luglio 2014 di almeno 10.000,00 euro su ogni singola

posizione;

non rinegoziati in precedenza.

Per ogni prestito rinegoziato l'operazione prevede:

pagamento della sola quota interessi in scadenza al 31 dicembre 2014;

debito residuo da rinegoziare riferito al 1° luglio 2014;

possibilità di modificare la durata del prestito rinegoziabile estendendone o riducendone la

scadenza di ammortamento.

Il periodo di adesione va dal 7 al 26 novembre 2014.

Per aderire all’operazione sarà necessario accedere all’applicativo web all'interno del Portale dei

Finanziamenti, disponibile a sinistra, utilizzando le credenziali già in uso per l’Accesso alle Aree

Utenti.

Dopo aver completato le operazioni sul Portale dei Finanziamenti gli enti dovranno trasmettere la

documentazione necessaria in originale a mezzo corriere, posta o consegna a mano all'indirizzo:

Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Area Enti Pubblici - Via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando sulla

busta “Rinegoziazione enti locali 2014”.

Per specifiche e approfondimenti su tempistica e adempimenti formali si rimanda alla Circolare

CDP n. 1281 e alla Nota tecnica.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE GIÀ CHIESTO A RIMBORSO

TRAMITE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR: INDICAZIONI

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 99/E del 11 novembre 2014

L’Agenzia, nell'ambito della consulenza giuridica, chiarisce che non si ravvisa alcuna norma che

sancisca il principio della immodificabilità della scelta operata dal contribuente con la

Page 8: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

8

presentazione del modello TR, che consente l'utilizzo, infrannuale, del credito IVA in

compensazione o tramite rimborso.

Per l'Agenzia, si può rettificare il modello TR, validamente e tempestivamente presentato ai sensi

dell’articolo 8 del D.P.R. n. 542 del 1999, anche una volta decorso il termine di presentazione della

“correttiva nei termini” (ossia, l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento)

chiedendo l'utilizzo in compensazione di una somma già richiesta a rimborso, previa verifica con

l’ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia

stata validata la disposizione di pagamento ed a condizione che il credito non sia già stato

utilizzato in compensazione. Nel caso di avvenuta validazione della disposizione di pagamento la

rettifica non è consentita. Dato che le richieste con il modello TR devono trovare corretta

indicazione nella dichiarazione IVA, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la

data di presentazione della stessa dichiarazione.

Senza la rettifica dell'istanza, il credito IVA non può essere utilizzato in compensazione.

Diversamente, si configura un indebito utilizzo delle somme (cfr. sentenze Corte di Cassazione n.

7254 del 12 maggio 2003 e n. 4246 del 23 febbraio 2007) sanzionabile. In questo caso, resta salva,

comunque, la possibilità per il contribuente di avvalersi, qualora ne ricorrano i presupposti,

dell’istituto del ravvedimento operoso.

ALLUVIONE: NIENTE SANZIONI PER I RITARDATI VERSAMENTI DI RITENUTE

Ministero dell'Economia e delle finanze - Comunicato n. 255 del 12 novembre 2014

Il Ministero dell'Economia e delle finanze offre una via d'uscita alla confusione creata dal

comunicato del Governo del 15 ottobre sulla sospensione dei versamenti per i tributi erariali (“Iva

e altro”) per le zone delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli

Venezia Giulia, colpite dall'alluvione del 10-14 ottobre 2014, non confermato dal successivo DM

Economia e finanze del 20 ottobre che, ormai a scadenza passata, sospendeva tutti gli

adempimenti tributari fino al 20 dicembre, ma non il versamento delle ritenute.

In base al comunicato, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute

alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto

ridosso della medesima scadenza, l’Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di non applicare le

sanzioni ai sostituti suddetti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del decreto

legislativo n. 472 del 1997. Tale norma dispone la non punibilità delle violazioni tributarie se esse

sono state commesse per forza maggiore.

COMUNICATO MINISTERO INTERNO SU REGOLAZIONI CONTABILI STATO - ENTI LOCALI

Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 12

novembre 2014

Il Ministero dell'Interno ha precisato, in merito alle regolazioni contabili tra Stato ed Enti locali.

Page 9: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

9

La soppressione dei trasferimenti erariali ha significativamente modificato l’assetto della finanza

locale delle Province e dei Comuni sulla base dei provvedimenti che di seguito si riportano

sinteticamente:

istituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province, disposta con il Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2012, in applicazione dell’articolo 21

del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68;

anticipazione, in via sperimentale, dell’istituzione dell’IMU a decorrere dall’anno 2012 per i

comuni, introdotta dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, con successive

modifiche e integrazioni;

istituzione del fondo di solidarietà comunale a decorrere dall’anno 2013 ai sensi

dell’articolo 1, comma 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n.228 e successive

modifiche e integrazioni;

concorso degli enti locali alle manovre di riduzione della spesa pubblica;

Le profonde innovazioni del quadro normativo hanno fatto sorgere una serie di regolazioni

contabili che coinvolgono questo Ministero, l’Agenzia delle Entrate e gli stessi enti locali.

Ciò considerato, si è ritenuto di rendere disponibile sulle pagine WEB del sito della finanza locale

uno strumento in grado di fornire utili informazioni agli enti interessati relativamente alle predette

regolazioni contabili. A tal fine sono state rese visualizzabili le regolazioni contabili poste in essere

per sistemare partite di entrata e di uscita, unitamente ad indicazioni sullo stato attuativo delle

procedure.

Di seguito si riporta il percorso per la consultazione delle informazioni:

Collegamento alla pagina: http://www.finanzalocale.interno.it/

Sulla sinistra della pagina, accedere nell’area riportata accanto: Area certificati

Segue la pagina: Sistema Certificazioni Enti locali sulla quale si prosegue con l’apertura del

link: Accesso al sistema

Segue l’identificazione dell’ente mediante le proprie credenziali: Nome Utente e Password;

Sul lato sinistro della pagina, nella sezione Consultazione area trasferimenti erariali, sono

consultabili i seguenti due link:

1. Regolazioni contabili (somme in entrata e detrazioni in uscita)

2. Recuperi attraverso l’Agenzia delle Entrate

La pagina Regolazioni contabili contiene l’elenco delle operazioni poste in essere da questa

Direzione Centrale relative a recuperi e eventuali conguagli, effettuati o da effettuarsi a qualsiasi

titolo sulle attribuzioni, con la descrizione della causale, dell’importo e del relativo stato di

lavorazione

La pagina Recuperi attraverso l’Agenzia delle Entrate contiene l’elenco dei recuperi operati nei

confronti di ciascun ente attraverso la predetta Agenzia, con l’indicazione della causale,

dell’importo e della relativa situazione alla data indicata.

Infine, si rende noto che la precisione dei dati visualizzati è limitata al giorno della consultazione,

in quanto gli stessi sono divulgati con procedure informatiche collegate direttamente alla banca

dati di finanza locale che, per la dinamicità degli aggiornamenti, può variare giornalmente.

Page 10: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

10

Si fa inoltre presente che il flusso dei prelievi eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sui versamenti

diretti agli enti a vario titolo sarà sottoposto ad aggiornamenti periodici, in particolare nel periodo

successivo alle principali scadenze dei pagamenti su cui vanno ad incidere.

CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI

Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 13

novembre 2014

Il Ministero dell'Interno ha diffuso gli importi dei contributi 2014 per le Unioni dei comuni, allegati

al medesimo.

OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2015 IL NUOVO ISEE

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comunicato del 12 novembre 2014

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato la firma, il 7 novembre del decreto di

approvazione del nuovo modello di dichiarazione necessario per ottenere l'ISEE, Indicatore della

Situazione Economica Equivalente, insieme alle relative istruzioni per la compilazione. Il decreto

sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre al fine di rendere pienamente operativa la

riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio. La normativa, infatti, prevede l'utilizzo delle nuove

regole a partire dai trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (cioè,

complessivamente, il 45° giorno dopo la pubblicazione). La decisione di posticipare l'entrata in

vigore delle nuove regole all'inizio del 2015 era stata presa per venire incontro alle richieste degli

enti erogatori, in particolare i Comuni, che con l'ultima tornata di elezioni amministrative hanno

visto rinnovarsi oltre metà delle giunte. In questo modo si è dato il tempo di aggiornare le regole

vigenti per l'erogazione delle prestazioni sociali, quando opportuno, ai cambiamenti operati con la

riforma.

Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica)

riguardano:

la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata - il “modello MINI” - che

riguarderà la gran parte delle situazioni ordinarie;

per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a “moduli”, ciascuno specifico di una

particolare prestazione o condizione del beneficiario (es, richiesta di prestazioni socio-

sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona con disabilità ovvero prestazioni

universitarie quando lo studente non è nel nucleo familiare di origine, ecc.).

Con le nuove regole sarà possibile aggiornare la propria situazione economica quando si perde il

lavoro (più in generale quando il reddito diminuisce di almeno il 25%) senza aspettare che il

peggioramento delle condizioni venga prima registrato dalle dichiarazioni fiscali; si potrà in questi

casi presentare una dichiarazione particolare per ottenere l'ISEE corrente.

Molte informazioni non saranno più richieste al cittadino in sede di dichiarazione (es. il reddito

complessivo o altre informazioni già presenti negli archivi dell'INPS o dell'Agenzia delle entrate),

ma direttamente recuperate negli archivi.

Page 11: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

11

Sul sito del Ministero è disponibile una scheda tecnica, nonché la modulistica (DSU e “mini”).

AUDIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA RIFORMA DEL “TERZO SETTORE”

Agenzia delle Entrate - Audizione del 13 novembre 2014

L'Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sul riordino della disciplina del c.d. “terzo

settore” al fine di armonizzare e semplificare l'attuale legislazione, disorganica e frammentata,

nell'Audizione presso la Camera dei deputati. L'Agenzia delle Entrate apre, in sostanza, alla

possibilità di ripensare l’attuale regime di tassazione del Terzo Settore alla luce delle finalità

solidaristiche e di utilità sociale, della non lucratività soggettiva e dell’impatto sociale piuttosto che

sull'assenza di lucro “oggettivo”, anche considerando che quasi la metà del finanziamento del

settore proviene dalle attività commerciali esercitate piuttosto che da donazioni e contributi

pubblici. Resta ovviamente il problema di costruire un sistema normativo in grado di verificare le

finalità solidaristiche e di utilità sociale, il divieto di ripartizione (diretta e indiretta) degli utili e di

misurare l’impatto sociale .

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MANIERA VIRTUALE: APPROVATO IL MODELLO DI

COMUNICAZIONE TELEMATICA

Agenzia delle Entrate - Provvedimento direttoriale prot. 2014/146313 del 14 novembre 2014

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il

modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale previsto dall’art. 15, comma

5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo

modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il

quale ha previsto la redazione della dichiarazione, a pena di nullità, su modello conforme a quello

approvato con provvedimento dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da presentarsi con

modalità telematica. Ciò, spiega il provvedimento, al fine di ridurre l’accesso fisico dei contribuenti

presso i pubblici uffici e favorire la dematerializzazione degli archivi. Tuttavia, per consentire un

graduale avvio delle nuove procedure è stato previsto un periodo transitorio dal 1° gennaio 2015 e

fino al 31 dicembre 2015 durante il quale nei casi di rinunzia all’autorizzazione, anche a seguito di

operazioni straordinarie, le dichiarazioni devono essere presentate in formato cartaceo presso

l’ufficio territoriale competente.

CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI: L'ENTE DEVE MASSIMIZZARE LE ENTRATE

DALL'UTILIZZAZIONE DEI SUOI BENI

Consiglio di Stato, sez. V - Sentenza n. 5480/2014

Il Consiglio di Stato ha dichiarato legittima la delibera di Giunta del Comune di Milano che ha

previsto, in caso di subentro a concessioni già in essere prima della scadenza (nel caso per

Page 12: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

12

cessione dell'azienda), per immobili aventi alto valore commerciale (ubicati presso la Galleria

Vittorio Emanuele II), il raddoppio del canone.

Secondo i giudici “costituisce una regola di buona amministrazione, imposta dall’art. 97 della

Costituzione, quella che induce l’Amministrazione pubblica a valorizzare i propri beni e a ricavare

dai suoi utilizzatori il massimo importo percepibile, sulla base di procedimenti precostituiti e

trasparenti. Tranne i casi in cui l’importo dei canoni sia fissato rigidamente dalla legge e tranne

anche i casi i cui ai beni pubblici sia conferita dalla legge la funzione di consentire la realizzazione

di finalità sociali da essa individuate (ad es., i casi di assegnazione di alloggi alle persone che ne

abbiano bisogno, a canoni inferiori a quelli di mercato, o di assegnazione a titolo gratuito ad enti

per finalità culturali o di conservazione dell’ambiente, ecc.), è un imprescindibile dovere

dell’Amministrazione pubblica quello di mirare alla riscossione degli importi più elevati, in

rapporto di sinallagmaticità con l’utilizzazione dei suoi beni. Quanto più è appetibile il bene sul

mercato, tanto più l’Amministrazione - nel rispetto della legge - può predisporre meccanismi

procedimentali, volti alla riscossione degli importi più congrui (e dunque alla ordinaria gestione

degli interessi pubblici sulla base di risorse anche così conseguite).”

Per quanto riguarda, invece, la lamentata violazione dei principi del diritto europeo e del diritto

nazionale sull’obbligo di indire la gara per la scelta dell’utilizzatore dei propri beni, il Consiglio di

stato chiarisce che le disposizioni regolamentari del Comune non hanno né soppresso, né limitato,

né differito l’obbligo dell’amministrazione di indire periodicamente la gara per la scelta del

concessionario, ma si inseriscono anch'esse in una regola di buona amministrazione - di per sé

riferibile alla gestione di qualsiasi bene del patrimonio pubblico - con l’introduzione di un

trasparente sistema per il quale il subentro nell’affitto o nel rapporto concessorio non sia rimesso

alla libera volontà delle parti private. Le disposizioni non risultano quindi viziate da

irragionevolezza, in quanto il meccanismo tiene conto del mercato ma anche della tutela di

interessi pubblici, tra cui può rientrare anche il vantaggio economico per la stessa

amministrazione. In particolare, precisa la sentenza “La giunta comunale ha quindi consentito la

conclusione di contratti di cessione d’azienda aventi per oggetto i propri beni (conclusione in

precedenza non ammessa per il carattere “personale ed incedibile” delle concessioni),

disciplinando ed ammettendo anche la modificazione del marchio o dell’insegna, prevedendo un

meccanismo che ha tenuto non solo conto delle realtà del mercato e delle esigenze delle imprese,

ma anche degli interessi pubblici, e in particolare dell’esigenza dell’Amministrazione - quanto

meno di pari rango - di ottenere anch’essa un vantaggio economico, in conseguenza dell’affare

concluso dalle parti private.”

CDP, RICHIESTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIDUZIONE DEI PRESTITI

Cassa Depositi e Prestiti - Comunicato del 14 novembre 2014

La Cassa depositi e prestiti rende noto che con riferimento ai rimborsi anticipati alla data del 31

dicembre 2014, fermo restando il pagamento della rata in scadenza a tale data, sarà possibile

richiedere il rimborso parziale dei prestiti ordinari in ammortamento che, alla data del 30

novembre 2014, risultino integralmente erogati.

Page 13: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

13

Per tale scadenza la facoltà è per il momento circoscritta ad un solo finanziamento sul quale verrà

calcolato l’indennizzo eventualmente dovuto, in maniera proporzionale rispetto all’entità del

rimborso parziale richiesto.

Le richieste di rimborso anticipato volontario totale o parziale dei prestiti pervenute entro il 30

novembre, saranno istruite dalla CDP per l’eventuale rimborso anticipato al 31 dicembre

successivo. Le richieste pervenute dopo il 30 novembre ed entro il 31 maggio dell’anno successivo,

saranno istruite dalla CDP per l’eventuale rimborso anticipato al 30 giugno successivo.

Successivamente al 30 novembre e al 31 maggio rispettivamente, la CDP invierà agli Enti che

hanno presentato domanda, completa della deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione

di rimborso anticipato, esecutiva a tutti gli effetti di legge, una comunicazione con indicazione

delle modalità per effettuare il rimborso anticipato nonché degli importi dovuti. Le domande di

riduzione dell’importo nominale del prestito pervenute entro il 30 novembre saranno istruite dalla

CDP per l’eventuale riduzione e la contestuale rideterminazione dei piani di ammortamento

corrispondenti, con effetto 1 gennaio dell’anno successivo. Le domande pervenute dopo il 30

novembre ed entro il 31 maggio dell’anno successivo, saranno istruite dalla CDP per l’eventuale

riduzione e la contestuale rideterminazione dei piani di ammortamento corrispondenti, con

effetto dal 1 luglio successivo.

SCHEMI E MODALITÀ PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI BILANCIO E INDICATORE DEI

PAGAMENTI

D.P.C.M. del 22 settembre 2014 - G.U. Serie Generale, n. 265 del 14 novembre 2014

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM del 22 settembre 2014, concernente la “Definizione degli

schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa

dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle

pubbliche amministrazioni”.

Le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare i dati relativi alle proprie entrate e spese

secondo gli schemi indicati negli articoli da 3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni in

contabilità finanziaria pubblicano le entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri

bilanci di previsione e le somme accertate e incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci

consuntivi. Inoltre, ciascuna amministrazione pubblica i dati nella sezione “Amministrazione

trasparente/Bilanci” di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013.

Nelle more dell’armonizzazione contabile, gli enti locali in contabilità finanziaria pubblicano i dati

relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema

allegato al decreto. Ciascun ente locale pubblica i dati entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci

e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari.

Le medesime amministrazioni pubbliche dovranno elaborare e pubblicare, entro il 31 gennaio

dell’anno successivo a quello di riferimento, un indicatore annuale di tempestività dei propri tempi

medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e, a decorrere dal 2015, un

indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento, entro il trentesimo giorno dalla

conclusione del trimestre cui si riferisce. L'indicatore di tempestività dei pagamenti, annuale e

Page 14: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

14

trimestrale, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una

transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o

richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo

dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Sono esclusi dal

calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di

contestazione o contenzioso.

Gli indicatori sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione

trasparente/Pagamenti dell'amministrazione” di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, in un

formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi

dell'art. 7 del medesimo decreto.

CONTRIBUTO ALLE UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE PER I SERVIZI DI COMPETENZA

STATALE

Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Comunicato del 18

novembre 2014

Il Ministero informa che sono consultabili le risorse finanziarie spettanti alle Unioni di Comuni e

alle Comunità Montane, per l’anno 2014, per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale,

come da prospetto allegato.

DONAZIONE “MODALE” DEL DIRITTO DI SUPERFICIE: ESCLUSA DALL'AMBITO APPLICATIVO DEL

D.L. 98/2011

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia - Deliberazione n. 299/2014

Il trasferimento da parte della parrocchia di due immobili al Comune mediante donazione modale

in diritto di superficie per dieci anni, con l'onere di assunzione di interventi economici per la

manutenzione ordinaria e straordinaria, esorbita dall'ambito di applicazione dell'art. 12 comma 1

ter del D.L. 98/2011. Secondo la Corte “elemento discretivo per l’applicabilità della norma è dato

(indipendentemente dall’espressione utilizzata dal legislatore nel caso di specie) dalla circostanza

che si sia in presenza di un contratto in cui “l’effetto traslativo, conseguenza immediata e diretta

del rapporto giuridico, determini comunque un esborso finanziario a carico del soggetto pubblico”

(..) Nel caso di specie, è evidente l’esorbitanza della fattispecie illustrata dalla limitazione: in

effetti, unico esborso potenzialmente gravante sull’amministrazione risulta essere quello relativo

all’adempimento del modus che, connotandosi (secondo la dottrina civilistica più moderna)

essenzialmente per l’indeterminatezza dei beneficiari non può essere reputato direttamente

discendente dall’acquisto, ma sua conseguenza ulteriore e indiretta.”

Page 15: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

15

RIDUZIONE DEL 15% DEI CANONI CORRISPOSTI DALLO STATO ANCHE PER LA LOCAZIONE DEGLI

IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia - Deliberazione n. 285/2014

Allo stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche del 15% per

la locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall’art. 3, comma 4, del decreto legge n.

95/2012, trova applicazione, in assenza di una contraria disposizione di legge, anche rispetto a

contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso.

L’interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata che impone la riduzione dei canoni,

riferendosi genericamente ai contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali,

senza fornire ulteriori precisazioni, porta ad affermare che la riduzione in parola debba essere

disposta anche nell’ipotesi di locazioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, anche

territoriali, proprietarie dell’immobile locato.

“OPENCIVITAS” DAL 18 NOVEMBRE ACCESSIBILE A TUTTI

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato n. 261 del 18 novembre 2014

Il MEF e la Società SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico) rendono disponibili per tutti i

cittadini le informazioni sui fabbisogni standard e la spesa storica dei Comuni e delle Province delle

Regioni a statuto ordinario. I dati sono accessibili sul portale Collegamento a sito esterno

www.opencivitas.it. La banca dati è già a diposizione dei Comuni in via sperimentale dallo scorso

16 luglio.

In particolare, attraverso “OpenCivitas” ogni cittadino potrà accedere alle seguenti informazioni:

Fabbisogni Standard: per effettuare il confronto tra Fabbisogno Standard e spesa storica per

funzione/servizio di ogni ente locale italiano.

Indicatori: per entrare nel dettaglio delle scelte gestionali e organizzative degli amministratori.

Confronto: per conoscere il posizionamento di un ente rispetto agli altri enti, con particolare

attenzione a quelli simili o limitrofi.

Certificati consuntivi: per ottenere un'informazione di sintesi sui bilanci delle amministrazioni

locali.

Le informazioni contenute in “Opencivitas” verranno implementate ed aggiornate costantemente

sulla base di ulteriori analisi ed elaborazioni.

I dati sulla spesa storica sono relativi all'anno 2010 e nel corso dei prossimi mesi verranno

aggiornati all'anno 2013.

Sul sito del MEF è disponibile anche una scheda operativa sul sistema e la risposta a 15 domande.

PAGAMENTI DA ED A FAVORE DELLE PRO-LOCO “TRACCIABILI”, PENA LA PERDITA DEI BENEFICI

FISCALI

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti effettuati a loro favore, nonché dei versamenti eseguiti di

Page 16: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

16

importo superiore ad euro 516,46 di cui all’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n.

133 si applica a tutti i soggetti che beneficiano del regime agevolativo di cui alla legge 16 dicembre

1991, n. 398, anche se non richiamati dal medesimo (ovvero le società sportive dilettantistiche

costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’articolo 90, comma 1, della legge 27

dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e

danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350), ivi comprese le associazioni senza fini di lucro e le associazioni

pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.

Qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di

cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti,

l’applicazione delle imposte con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in

cui sono venuto meno i requisiti (cfr. circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare

n. 43/E del 2000, nonché la risoluzione n. 123/E del 2006).

Di conseguenza, anche nei confronti delle Pro - loco, i versamenti, comprese le erogazioni liberali a

favore degli stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative ed i proventi che non

concorrono a formare il reddito imponibile, devono essere eseguiti con strumenti tracciabili,

ovvero, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o

bancomat. Analoghe modalità devono essere utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti a favore

dei medesimi enti (sempre che siano di importo superiore alla soglia normativamente prevista).

CERTIFICATO BILANCIO PREVISIONE 2014 ENTI IN SPERIMENTAZIONE, INTEGRAZIONI D.M. 22

LUGLIO 2014

Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

Sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alle voci contabili, evidenziate in colore

verde, negli allegati al decreto ministeriale del 22 luglio 2014 relativo al certificato al bilancio di

previsione 2014 per enti in sperimentazione ex D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Rimangono evidenziate, in colore giallo, le modifiche già previste in precedenza rispetto al

certificato al bilancio di previsione 2013.

MINISTERO INTERNO: DIVULGAZIONE, A FINI CONOSCITIVI, DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE

2014 PER I COMUNI

Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Comunicato del 21

novembre 2014

Il Ministero dell'Interno informa che è disponibile sul sito della finanza locale, un riepilogo delle

assegnazioni finanziarie 2014 per i Comuni. La divulgazione del riepilogo viene effettuata a soli fini

conoscitivi in quanto i dati riportati, discendono da specifiche disposizioni di legge, ma le

conseguenti assegnazioni finanziarie maturano solo dopo il perfezionamento degli adempimenti

previsti dalle stesse norme di riferimento.

Page 17: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

17

Si segnala che il Fondo di solidarietà comunale 2014 e le altre assegnazioni riportate nel prospetto

non tengono conto delle riduzioni da applicarsi entro l'anno per maggiori introiti di gettito IMU

derivante dall'introduzione dell'imposta sui terreni agricoli di cui all'articolo 4, comma 5 bis, ex

Decreto legge n. 16/2012, come sostituito dall'articolo 22, comma 2, del Decreto legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

CERTIFICAZIONE UNICA (EX CUD) 2015: BOZZA DI MODELLO E ISTRUZIONI AGGIORNATE

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - aggiornate al 21 novembre - le bozze di modello,

istruzioni e specifiche tecniche per la Certificazione Unica (ex CUD) 2015 dei redditi da lavoro

dipendente ed assimilati, da lavoro autonomo e diversi corrisposti nel 2014. La certificazione dovrà

essere consegnata entro il 28 febbraio 2015 e, soprattutto, inviata telematicamente entro il 7

marzo 2015. Nel quadro CT dovranno essere riportate le informazioni per la ricezione telematica

del modello 730-4, per cui viene meno la comunicazione prevista entro il 31 marzo di ciascun

anno.

PROGETTO “1000 CANTIERI PER LO SPORT”, FINANZIAMENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

«1000 Cantieri per lo Sport» è il progetto che nasce da una collaborazione tra Presidenza del

Consiglio dei Ministri e ICS (Istituto per il Credito Sportivo) con Associazione Nazionale Comuni

Italiani e Unione delle Province d’Italia per incentivare gli interventi di manutenzione,

ristrutturazione o costruzione ex-novo di impianti sportivi di base. Mutui a tasso zero, per un

totale di 150 milioni di euro più 44 milioni di abbattimento degli interessi, destinati a:

• 500 spazi sportivi scolastici;

• 500 impianti sportivi di base pubblici e privati.

Il progetto partirà entro la fine di novembre ed è rivolto ai primi 500 interventi negli impianti

sportivi scolastici. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 24

novembre 2014.

L’Istituto per il Credito Sportivo ha destinato agli Enti locali 75 milioni di euro con mutui a tasso

zero reso possibile da 22 milioni di euro del «Fondo speciale per la concessione di contributi in

conto interessi sull’impiantistica sportiva». L’importo massimo per ogni intervento è di 150 mila

euro erogato come mutuo di durata massima di 15 anni da contrarre con l’Istituto per il Credito

Sportivo. Nel caso in cui l’intervento superi la cifra, la parte superiore godrà di contribuzione in

conto interessi come dai piani operativi dell’Istituto.

Gli enti locali proprietari delle scuole potranno:

• attuare interventi relativi a spazi ed impianti sportivi scolastici esistenti: come ristrutturazioni,

ammodernamento, ampliamento, completamento, riconversione, adeguamento tecnologico,

manutenzione straordinaria, bonifica dell’amianto, adeguamento delle normative sulla

sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico,

attrezzatura;

• realizzare nuovi spazi ed impianti sportivi scolastici.

Page 18: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

18

Per intervenire in modo capillare e uniforme sul territorio italiano ci saranno un numero di

interventi per ogni regione sulla base della popolazione in età scolare con un incremento del 10%

per le regioni del Sud che presentano deficit di infrastrutture sportive scolastiche. Limiti sono stati

posti al numero di mutui concedibili ad ogni Ente locale in base al numero di abitanti.

In base ai parametri i 500 interventi saranno così ripartiti tra le Regioni:

Lombardia 72, Campania 64, Sicilia 51, Lazio 45, Puglia 41, Veneto 37, Emilia Romagna 34,

Piemonte 30, Toscana 28, Calabria 19, Sardegna 13, Marche 12, Liguria 10, Abruzzo 10, Trentino

Alto Adige 9, Friuli Venezia Giulia 8, Umbria 7, Basilicata 6, Valle d’Aosta 2 e Molise 2.

A gennaio 2015 partirà invece il secondo progetto rivolto agli altri 500 interventi negli impianti

sportivi destinatari di ulteriori 75 milioni di euro con mutui a tasso zero grazie all’utilizzo di

altrettanti 22 milioni di euro del «Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica

sportiva» e del «Fondo Contributi negli Interessi». I mutui saranno richiedibili dagli Enti Locali e dai

soggetti privati (società ed associazioni sportive, parrocchie ed enti morali, ecc.) che vogliano

ristrutturare o costruire spazi ed impianti sportivi di base.

L’erogazione del contributo è da concordare con la Conferenza Stato Regioni o da definire con

ciascuna Regione in relazione al plafond che le sarà attribuito.

CESSIONE DI IMMOBILI A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE COMUNQUE ESCLUSI DA

IVA

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria - Sentenza n. 15660/2014

La cessione ad un Comune da parte di una Società di un immobile e di aree di sua proprietà già

occupate dal medesimo ente a scomputo della quota di oneri di urbanizzazione, nell’ambito di una

convenzione di lottizzazione, costituisce una operazione non rilevante IVA, alla stregua del

trattamento fiscale applicabile all’equivalente versamento in denaro. La convenzione di

lottizzazione, infatti, non costituisce un vero rapporto o contratto a prestazioni corrispettive,

avendo natura pubblicistica e non sinallagmatica. Le cessioni o gli obblighi di fare in esse previste,

quindi, si configurano come una modalità alternativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione al

quale non può che applicarsi il medesimo trattamento fiscale (esclusione IVA). La Corte di

Cassazione, nella sentenza n. 15660/2014, respingendo la pretesa impositiva dell’Amministrazione

finanziaria su avvisi di accertamento emessi nel 1994 (antecedentemente l’emanazione dell’art. 51

L. 342/2000), esclude l’applicazione dell’IVA alle cessioni di terreni ed immobili a scomputo di

oneri di urbanizzazione in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, anche oltre quanto statuito

dall’art. 51 L. 342/2000 (ai sensi del quale “non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul

valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei

confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di

urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione”) e dall’Amministrazione finanziaria,

citando in particolare la risoluzione n. 140/2009, che aveva assoggettato ad IVA la cessione di un

lotto a favore del Comune a scomputo di oneri di urbanizzazione se sull'area non erano realizzate

opere di urbanizzazione.

Page 19: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

19

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LE LICENZE DI PESCA

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 105/E del 27 novembre 2014

L'Agenzia delle Entrate individua il momento in cui va pagata la tassa sulle concessioni governative

per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima in caso di rinnovo, date le criticità

riscontrate in ordine all’individuazione del momento impositivo nel caso in cui a seguito della

richiesta di rinnovo della licenza di pesca, le Autorità competenti provvedono a rilasciare una

attestazione provvisoria. Per l'Agenzia, ai sensi dell'art. 2 del DPR 641/1972 ed art. 8 dell'annessa

Tariffa, il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui si rende necessario

rinnovare il titolo amministrativo, poiché il precedente ha cessato di avere validità. Pertanto, nel

caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, venga rilasciata al richiedente

l’attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta

comunque la tassa sulle concessioni governative. La medesima tassa, tuttavia, non dovrà essere

nuovamente corrisposta al momento del rilascio della licenza in quanto copre anche il periodo di

utilizzo dell’attestazione provvisoria.

LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI DI MORA IN BASE A SENTENZA VA CONSIDERATA DEBITO

FUORI BILANCIO

Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - Deliberazione n. 205/2014

Rientra nei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, la

corresponsione delle somme assegnate ai creditori a titolo di interessi per ritardato pagamento a

seguito di sentenza del tribunale. La spesa per corresponsione di interessi di mora è

evidentemente sprovvista del requisito dell’utilità per l’ente (art. 194, comma 1, lettera e TUEL). A

nulla rileva in proposito che in apposito capitolo del PEG l’Ente abbia inserito uno stanziamento

volto a fronteggiare la spesa per interessi per ritardato pagamento di somme dovute in esercizi

precedenti.

La delibera consiliare si rende pertanto necessaria per il riconoscimento motivato del debito fuori

bilancio, cioè per accertare che l’obbligazione si riferisce a funzioni e servizi di propria competenza

e, nel caso in questione, che essa deriva da sentenza esecutiva del tribunale.

Esso dovrà contenere inoltre le indicazioni sul quantum riconosciuto della spesa che dovrà essere

posta a carico del bilancio dell’Ente. Infine, la deliberazione dovrà essere trasmessa alla Procura

della Corte dei conti. L’art.23 della legge 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per il 2003), che

dispone in materia di razionalizzazione delle spese e flessibilità di bilancio, pone infatti

quest’obbligo in capo all’Ente (comma 5) per la valutazione di eventuali responsabilità per danno

erariale connesse all’emersione del debito fuori bilancio.

Page 20: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

20

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e dello

sport del 16 gennaio 2014 - G.U. n. 276 del 27 novembre 2014

Pubblicato il Decreto che individua, in attuazione dell'art. 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24

dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) i soggetti destinatari del Fondo nazionale

integrativo per i comuni montani (ovvero quelli classificati interamente montani nell'elenco dei

comuni italiani redatto dall'ISTAT); le modalità di individuazione dei criteri di valutazione; la

procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi e le modalità di presentazione delle

domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti. In

particolare, le regioni devono provvedere - entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto - ad

indicare ai comuni beneficiari i riferimenti degli uffici cui presentare la domanda di finanziamento

e le altre prescrizioni utili. Ciascun comune può presentare un solo progetto per ciascuna annualità

di riferimento. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro e non oltre il

termine del 15 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il finanziamento, a pena

di esclusione, alla regione territorialmente competente, in formato elettronico. in sede di

Conferenza unificata le amministrazioni statali e le regioni interessate definiscono una griglia di

criteri di valutazione per l'esame dei progetti e i tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle

graduatorie, tenendo prioritariamente conto del finanziamento assegnato a progetti pilota per la

realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione

dell'uso delle energie alternative, a valere sui fondi di cui all'art. 11-bis del decreto-legge n. 93 del

14 agosto 2013. I progetti devono rientrare tra quelli indicati dal comma 321 della Legge di

stabilità 2013 ovvero “progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che

devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria

dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche

amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività

agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti

montani;

h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;

i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-govermnent;

m) servizi di telecomunicazioni;

n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la

promozione dell'uso delle energie alternative;

Page 21: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

21

o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del

commercio dei prodotti di prima necessità;

p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari,

nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;

q) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni: 1) Club alpino italiano

(CAI); 2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS); 3) Collegio nazionale delle guide

alpine italiane; 4) collegio nazionale dei maestri di sci.”

Entro il 1° settembre di ciascun anno le regioni competenti, completata l'istruttoria, trasmettono

al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport una graduatoria ordinata dei

progetti ammissibili al finanziamento ai fini dell'emanazione dello schema di decreto di riparto da

parte del Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Lo schema di decreto deve tener conto

delle risorse disponibili e delle graduatorie regionali dei progetti ammissibili, in modo da

finanziare, per quanto possibile, almeno un progetto per ogni ambito regionale. Il decreto è

adottato entro il 30 marzo successivo.

DDL STABILITÀ 2015 EMENDAMENTI APPROVATI CAMERA, NOVITÀ PER I COMUNI -

AGGIORNAMENTO

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli emendamenti al ddl stabilità 2015. Ora il

testo è in votazione in aula alla Camera e poi passerà al Senato. Il testo è stato modificato nella

numerazione, laddove i precedenti 47 articoli della versione iniziale del disegno di legge sono stati

sostituiti da soli 3 articoli e innumerevoli commi. Numerose le novità per i Comuni, che si uniscono

a diverse novità già inserite nel testo iniziale, già analizzate con i Comuni con noi convenzionati.

Ecco le principali ulteriori novità per i Comuni:

Taglio 1.200 milioni: i Comuni concorrono all’obiettivo di contenimento spesa pubblica non

solo tramite riduzione della spesa corrente ma anche tramite riduzione della spesa in conto

capitale. In ogn caso, il Fondo di solidarietà comunale è ridotto di 1.200 milioni a partire dal

2015. Sarà il Comune a decidere come affrontare tale riduzione di entrata (a differenza di

quanto previsto dal D.L. 66/2014 art. 8 c. 4 e art. 47 c. 8, il cui taglio confermato e

aggiornato anche per l'anno 2015, prevede di affrontare la minore entrata sul FSC

esclusivamente mediante riduzione di spesa corrente).

Accantonamento a fondo crediti dubbi: la gradualità nella piena applicazione della

percentuale rischio insoluto sulle entrate in conto competenza arriva fino al 2018. Dal 2019

accantonamento in conto competenza 100%. La quota di avanzo che rimane accantonato a

tutela del rischio insoluto sui residui attivi deve essere invece applicata fin da subito in

misura piena. Per gli enti che applicano per la prima volta la nuova contabilità armonizzata

nel 2015 la percentuale di accantonamento sarà almeno pari al 36% del dovuto (per gli enti

che hanno partecipato alla sperimentazione contabile sarà del 55%). Nel 2016 la quota sarà

per tutti gli enti pari almeno al 55%. Nel 2017 la quota sarà pari almeno al 70%. Nel 2018 la

quota sarà pari almeno a 85%. A decorrere dal 2019 l'accantonamento è effettuato per

l'intero importo, al 100%.

Page 22: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

22

In conseguenza di quanto sopra sono riviste le percentuali per la determinazione del saldo

obiettivo patto di stabilità (la riduzione delle percentuali è strettamente correlata alla

quota di accantonamento a fondo crediti dubbi). Nel 2015 la percentuale da applicare alla

spesa corrente media 2010-2011-2012 è pari al 8,6%. Per gli anni 2016 - 2017 - 2018 la

percentuale sarà invece pari al 9,15%.

I saldi obiettivo patto di stabilità dei singoli enti possono essere rideterminati entro il 31

gennaio 2015 con Decreto Ministero Economia e Finanze, d'intesa con la conferenza Stato

Città, per tenere conto degli oneri connessi alle ultime alluvioni, alla messa in sicurezza

delle scuole, alla messa in sicurezza del territorio, alle sentenze passate in giudicato per

procedure di esproprio o di contenzioso per cedimenti strutturali, alle maggiori funzioni

assegnate alle città metropolitane.

L’eliminazione dal 2015 del patto di stabilità regionale comporta la revisione del

meccanismo patto di stabilità verticale regionale, con riduzione del beneficio per i Comuni.

Rivista la procedura, semplificandola, per la determinazione del premio patto di stabilità ai

sensi del comma 122 art. 1 Legge 220/2010, attribuito agli enti rispettosi del saldo

obiettivo. Il premio è determinato in base agli spazi conseguenti il mancato rispetto degli

enti non rispettosi il saldo e quindi colpiti da sanzione con trattenuta sul fondo di

solidarietà (le risorse trattenute dallo Stato agli enti che hanno sforato il limite patto non

vengono, l'anno successivo, erogate ai Comuni rispettosi del saldo, ma vengono comunque

commutate in maggiori spazi per gli enti rispettosi).

I Comuni istituiti a seguito di fusione applicano le regole del patto di stabilità a partire dal

quinto anno successivo a quello della loro istituzione, prendendo come base di calcolo la

spesa dell'ultimo triennio.

Proventi da permesso di costruire: prorogato al 2015 l’utilizzo in parte corrente fino al 75%.

Disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui: assorbimento in 30 anni anziché in

10 anni.

Limite indebitamento ex art. 204 Tuel: passa da 8% a 10%.

Anticipazione di tesoreria ex art. 222 Tuel: prorogato il limite massimo di 5/12 fino al

31.12.2015.

Contributi ai Comuni sugli interessi passivi per operazioni di indebitamento: sorge un

Fondo statale pari a 525 milioni per il quadriennio 2016-2020 (copre quindi anche i mutui

contratti nel 2015, che vanno in ammortamento nel 2016).

Rinegoziazione mutui fino a 30 anni con emissioni di prestiti obbligazionari.

Società partecipate: il Comune approva entro 31 marzo 2015 un piano di razionalizzazione

con messa in liquidazione, dismissione, fusione, riduzione di costi, da attuarsi entro il 31

dicembre 2015. Il piano va trasmesso alla Corte dei conti.

Disposizioni in favore di Unioni e fusioni di Comuni in materia di personale.

Integrazione di risorse ex Fondo di solidarietà comunale di 5 milioni in favore delle Unioni

di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni.

Page 23: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

23

Proroga disposizioni per il riconoscimento compenso lavoro straordinario per attività

connesse allo stato di emergenza eventi sismici anno 2012. Negli stessi territori sono

rinviate le procedure relative alla centrale unica di committenza.

Modifica disposizioni procedure pre dissesto

Modifica disposizioni procedure dissesto, possibile presentazione di nuovo bilancio

stabilmente riequilibrato a seguito dell'insediamento di nuova amministrazione, entro tre

mesi dall'insediamento stesso.

La procedura di split payment in ambito Iva non si applica ai compensi resi per prestazioni

di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposte sui redditi.

In caso di utilizzo da parte del Ministero di Giustizia di immobili comunali per sede di

tribunali, non sono dovuti ai Comuni canoni di locazione.

Nuove procedure in materia di discarico ruoli e comunicazioni di inesigibilità relative a

quote affidate agli agenti della riscossione.

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI: NOVITÀ ANCHE PER I

COMUNI

D.Lgs. del 21 novembre n. 175 - G.U. n. 277 del 28 novembre 2014

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.lgs. del 21 novembre n. 175 recante la “Semplificazione

fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”. In particolare, gli artt. 1-5 disciplinano la

dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilati di

cui alle lettere a), c), c bis, d) e g) dell'art. 50 del TUIR. Per la precompilazione, l'Agenzia utilizza i

dati presenti in Anagrafe tributaria e quelli trasmessi da terzi, tra cui i dati dei CUD, da trasmettere

in via telematica entro il 7 di marzo. A tal fine, sono introdotti ulteriori obblighi di comunicazione

di oneri e spese da parte di alcuni soggetti (imprese assicuratrici, enti previdenziali, fondi

pensione, erogatori di mutui), da effettuarsi entro il 28 febbraio. Prevista anche la comunicazione

dei dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 da parte dei soggetti del servizio sanitario, tra cui

le farmacie (pubbliche o private). Le modalità saranno stabilite con successivo Provvedimento. La

dichiarazione precompilata, in caso di accettazione senza modifiche, esonera il contribuente da

controlli formali. Se saranno variati i dati, il controllo è effettuato presso il CAF e il professionista.

In caso di visto “infedele”, al CAF ed al professionista sarà irrogata una sanzione pari all'importo

dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Sarà

possibile, tuttavia, presentare una dichiarazione integrativa, pagando così la sola sanzione.

Previste novità anche in materia di addizionale comunale e regionale IRPEF (art. 8). In particolare,

per quella regionale l'imposta sarà dovuta alla Regione in cui il contribuente ha domicilio il 1°

gennaio dell'anno di riferimento, eliminando così la differenza tra le due addizionali. I Comuni

dovranno inviare, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative

all'addizionale, attraverso il portale del federalismo fiscale, i dati dei suddetti regolamenti per la

pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it., con modalità fissate con apposito DM. Abrogata,

quindi, la possibilità di utilizzare per l'acconto l'aliquota prevista per il relativo anno di imposta,

dovendosi adottare sempre quella dell'anno precedente.

Page 24: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

24

Da segnalare anche le nuove modalità di compensazione dei rimborsi effettuati in sede di

assistenza fiscale da parte dei sostituti di imposta o delle eccedenze di versamento di ritenute e di

imposte sostitutive, che dovrà avvenire in F24, escludendosi la compensazione “interna” (art. 15)

ovvero, per le eccedenze, facendo transitare detta compensazione a valere sui versamenti

successivi comunque in un F24.

Per quanto riguarda l'IVA, si può evidenziare la modifica delle modalità: di esecuzione dei rimborsi,

prevedendosi il visto di conformità per quelli di importo superiore ai 15.000 euro (art.13); di

comunicazione delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali (art.20); di

presentazione della c.d. comunicazione black list (che diventa annuale art. 21); di richiesta

dell'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie (art.22). Semplificato anche il

contenuto degli elenchi intrastat servizi (art.23). Previste inoltre l'unificazione della disciplina ai fini

IVA ed IRPEF delle spese di rappresentanza (art. 30) e ai fini IVA e registro per le cessioni di

immobili “prima casa” (art. 33). Concessa, infine, la possibilità di esercitare la variazione IVA, oltre

ai casi di procedure esecutive rimaste infruttuose, anche a seguito di accordo di ristrutturazione

omologato o piano adottato ai sensi della Legge fallimentare.

Si segnala anche la modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del regime fiscale dei beni

sequestrati in base alla normativa antimafia. Fino alla vigenza dei provvedimenti o comunque

all'assegnazione/destinazione dei beni, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti

con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella

titolarità del diritto di proprietà o nel possesso dei beni stessi. Vi rientrano a pieno titolo, quindi,

l'IMU, ma anche la TARI o TASI (art. 32).

Infine, è abrogata la responsabilità solidale in materia fiscale negli appalti (art. 28 comma 1).

PERSONALE

NUOVI ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN OTTOBRE 2014

L’Aran ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale la risposta ad alcuni quesiti

concernenti la fruizione delle ferie ed il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa.

ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Deliberazione n. 275/2014/PAR

Alla luce della formulazione letterale della norma di cui all’art. 10 del D.L. n. 90/2014 (convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 114/2014), si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria

fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, al segretario preposto sia possibile

attribuire quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in

concreto, il segretario stesso.

Page 25: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

25

La norma, infatti, prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi.

La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale,

fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario

preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora

l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto,

prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione.

L’assimilazione dei segretari comunali e provinciali al personale con qualifica dirigenziale, invece, è

un’operazione ermeneutica da condurre alla luce della disciplina posta dalla vigente

contrattazione collettiva nazionale (in cui rilevano gli artt. 31 e 32 del CCNL del 16/05/2001).

SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMMA 7 DELL'ART. 53 DEL

D.LGS. 165/2001

TAR Puglia - ordinanza n. 188/2014

La restituzione di tutti gli emolumenti percepiti imposta al lavoratore dalla norma di cui all'art. 53,

settimo comma, del D.Lgs. n. 165/2001, in assenza di alcuna valutazione in ordine alla garanzia in

ogni caso della retribuzione minima, che si identifica con quella necessaria a garantire al

lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, sembra al Collegio idonea ad

integrare violazione dell'art. 36, primo comma Cost., in quanto la restituzione di che trattasi

priverebbe il lavoratore e la famiglia dei mezzi di sussistenza necessari, apparendo viceversa

conforme ai principi costituzionali non già l'indiscriminato obbligo di restituzione di tutti gli

emolumenti percepiti, bensì la restituzione della sola parte eccedente gli emolumenti che il

dipendente avrebbe percepito nell'ambito del rapporto di impiego con l'Amministrazione di

appartenenza, al fine di sanzionare in tal modo l'indebita locupletazione che il lavoratore si

sarebbe illegittimamente procurato, svolgendo un'attività lavorativa non autorizzata e in

violazione degli obblighi assunti.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, comma 2, 1. n. 87/53, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata, il TAR Puglia (ordinanza n. 188/2014) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale nei termini sopra enunciati, con sospensione del giudizio fino alla

pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale, ai

sensi e per gli effetti di cui agli artt.79 e 80 c.p.a. e 295 c.p.c.

LAVORO FLESSIBILE: CONTINUANO IN DUBBI SUI LIMITI APPLICABILI AGLI ENTI IN REGOLA CON

L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE

Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Campania - Deliberazione n. 232/2014/PAR

Conformemente a quanto sostenuto in precedenza dalla Sezione regionale di controllo della Corte

dei conti della Puglia con deliberazione n. 174/2014/PAR, la Sezione regionale di controllo della

Campania ritiene che le limitazioni previste in tema di lavoro flessibile all’articolo 9, comma 28, del

D. L. 31/05/2010, n. 78, dalla novella legislativa (11, comma 4 bis della legge 11/08/2014 n. 114 di

conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90) a favore degli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione

Page 26: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

26

delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

296, non escludono la permanenza dell’obbligo di legge di contenere la spesa complessiva delle

forme di lavoro flessibile nei limiti di quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. In tal

senso, afferma il Collegio con deliberazione n. 232/2014/PAR, depone il chiaro disposto

normativo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola

con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore

alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.

In senso contrario, tuttavia, si era già espressa sul punto la Sezione regionale di controllo della

Lombardia con deliberazione n. 264/2014/PAR, a giudizio della quale gli enti locali sottoposti al

patto di stabilità interno, in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai

commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,

fermo il limite evidente delle risorse che possono ritenersi disponibili alla luce della disciplina ora

richiamata, non soggiacciono più agli ulteriori limiti posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio

2010, n. 78.

A questo punto, è auspicabile un intervento chiarificatore da parte della Sezione delle Autonomie.

COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE TURNISTA CHE SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA IN GIORNO

FESTIVO INFRASETTIMANALE

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Nota Prot. n. 51662 del 16 giugno 2014

Conformemente ai pareri espressi dall’ARAN, al personale turnista che rende la propria

prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale spetta solo il compenso previsto dall’art.

22, comma 5, seconda alinea del CCNL del 14.9.2000 - maggiorazione del 30% della retribuzione di

cui all’art. 52, comma 2, lett. c) del medesimo CCNL, sostituito oggi dall’art. 10 del CCNL del

9.5.2006 -, con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del

suddetto compenso, anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale

non goduta, in quanto ipotesi non contemplate, né consentite dalla disciplina contrattuale. I

contenuti della sentenza n. 1102/2013 della Corte di Appello di Milano sono noti. Tuttavia, preme

sottolineare che le indicazioni applicative suesposte trovano conforto in diverse pronunce della

Corte di Cassazione intervenute sul tema (v. sentenze n. 8458/2010, n. 28888/2012 e n.

22799/2012), nonché nella giurisprudenza di merito (v. sentenze del 3.10.2013 del Tribunale di

Napoli e quella n. 949/2011 della Corte di Appello di Firenze). Pertanto, il Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato non ha motivo per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale

consolidato e dai pareri dell’ARAN.

Page 27: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

27

LIMITE DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI

TAR Emilia Romagna, Sez. di Parma - Sentenza n. 424 del 7 novembre 2014

L’eliminazione del limite di età per l’ammissione ai concorsi pubblici, disposta con l’art. 3, comma

6, L. n. 127/1997, è indubbiamente accompagnata dalla contestuale previsione di “deroghe

dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad

oggettive necessità dell'amministrazione”.

Se è astrattamente condivisibile la tesi, invocata dal Comune nelle sue difese, per cui nessun

obbligo di motivazione formale è configurabile né in relazione al bando di concorso, né in

relazione al predetto regolamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2014, n. 3703), è tuttavia da

considerare che l’art. 3, comma 6, L. n. 127/1997 ha generalizzato il divieto di stabilire limiti di età

per l’accesso ai concorsi pubblici, tollerando eventuali deroghe solo se giustificate dalla natura del

servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione.

Si tratta di una previsione derogatoria che, come tale, da una parte è di stretta interpretazione,

dall’altra postula l’onere per l’amministrazione di esprimere le ragioni che giustificherebbero la

deroga in termini di particolare natura del servizio ovvero di oggettive necessità dell’ente.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’imposizione del limite di età di 40 anni risulti, data la

peculiarità dell’attività da svolgere (educatore del nido d’infanzia), l’espressione di un distorto

esercizio del potere discrezionale, illegittimamente discriminatorio nei confronti di una situazione

anagrafica che, di per sé sola, per lo scenario tratteggiato, non solo non può essere ritenuta indice

di inidoneità psicofisica ad occuparsi di neonati ma, al contrario, dovrebbe essere considerata

come quid pluris, ossia come fattore garantistico di maggiore esperienza, assennatezza, saggezza e

anche vigore fisico in rapporto al tipo di impegno richiesto.

NON EQUIPARABILE A CESSAZIONE L'OPZIONE DEL DIPENDENTE PER IL PART TIME

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 281/2014/PAR

L’opzione del dipendente per il part time - peraltro sempre reversibile, con cadenza biennale,

secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (art. 4, comma

14, CCNL 14/9/2000) - non può esser qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di

lavoro (presupposto tuttora vigente per l’assunzione a tempo indeterminato), ma costituisce,

piuttosto, una rimodulazione delle modalità d’esecuzione dell’originario contratto di lavoro,

tuttora in essere, dipendente da una libera scelta del lavoratore (v. ex multis Cassazione civile, sez.

I, sentenza 11 marzo 2006, n. 5378; per una ricostruzione delle previsioni pattizie applicabili, v. la

delibera di questa Sezione n. 53/2012/PAR).

IL REATO TENTATO NON FA SCATTARE L'INCONFERIBILITÀ

A.N.AC. - Orientamento n. 68/2014

Il regime delle inconferibilità di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 non può estendersi anche alle

ipotesi di reati commessi nella forma del tentativo rientrando nella discrezionalità del legislatore

Page 28: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

28

identificare ipotesi circoscritte relative ai soli reati consumati comportanti, quali conseguenze

della violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, l’impossibilità di

conferire allo stesso dipendente un incarico dirigenziale, ovvero lo svolgimento di una funzione

dirigenziale (Corte cost., 3 maggio 2002, n. 145).

NUOVA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE: ESCLUSA LA RETROATTIVITÀ

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 300/2014/PAR

La Corte dei conti ha fornito risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione degli

artt. 92 e 93 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici), come modificati dagli

artt. 13 e 13 bis della l. 11 agosto 2014, n. 144, di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, che

hanno abrogato i commi 5 e 6 del citato art. 92 e aggiunto i commi da 7 bis a 7 quinquies all’art.

93.

In particolare, rilevato che il nuovo provvedimento legislativo non contiene alcuna precisa

disposizione in merito (a differenza di quanto comminato per i diritti di rogito dei segretari

comunali e provinciali e per i compensi professionali degli avvocati interni), il Comune istante ha

chiesto: 1) come si attuino, con riferimento a opere e lavori pubblici che alla data di entrata in

vigore delle sopra citate disposizioni siano in corso di realizzazione (in fase di progettazione o già

aggiudicate) e, in generale, alle attività tecniche già concluse o ancora in corso prima di tale data

ma non ancora liquidate, le norme che prevedono la costituzione di un “fondo per la

progettazione e l'innovazione” (nuovo comma 7 bis dell'art. 93 del codice) a cui ogni

amministrazione deve fare confluire le risorse finanziarie da destinare, per l'80%, a remunerare

l'attività di progettazione, e per il restante 20%, all'innovazione (nuovi commi 7 ter e 7 quater); 2)

se sia possibile, stante il disposto del nuovo comma 7 ter, ultimo periodo, corrispondere ancora ai

dirigenti l'incentivo inerente ad attività di progettazione e direzione lavori, concluse o ancora in

corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni ed eventualmente in base a quali

criteri; 3) se il limite degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell’anno al singolo

dipendente, pari al 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, operi

anche con riferimento a prestazioni, sia concluse che in corso, rese anteriormente alla vigenza

delle norme sopravvenute ma non liquidate.

In proposito il Collegio ha evidenziato che punto essenziale e pregiudiziale alla risoluzione di tutti e

tre i quesiti, è la questione della cesura applicativa tra la vecchia e la nuova normativa; vale a dire,

in sintesi, se essa trovi applicazione con riferimento alle sole attività successive o anche a quelle

precedenti, ma non remunerate all’atto dell’entrata in vigore del decreto.

Come noto, in ambito dottrinario e giurisprudenziale due orientamenti si dividono il campo: la

teoria dei c.d. “diritti quesiti”, secondo cui, al fine di connotare come non retroattiva una

disposizione, elemento essenziale è il dato che non intacchi situazioni giuridiche già maturate; e

quella del c.d. “fatto compiuto”, secondo cui, fatta salva l’eventuale illegittimità dell’atto

normativo per lesione dell’affidamento, l’utilità può considerarsi intangibile solo dopo che sia stata

acquisita dal soggetto interessato.

Al di là di tale considerazione di carattere generale, tuttavia, è possibile ricavare una soluzione

Page 29: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

29

interpretativa al quesito posto dalla deliberazione della Sez. autonomie, 8 maggio 2009,

7/SEZAUT/2009/QMIG, che, affrontando altra precedente riformulazione dell’incentivo di cui

all’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici (in relazione alla riduzione introdotta dall’art.

18, comma 4 sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2,

che ha novellato l’art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133,

con un comma 7 bis) ha precisato che “dal compimento dell’attività nasce il diritto al compenso,

intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva. Né rileva, in

contrario avviso, che alla rigorosa applicazione del criterio della spettanza dell’incentivo nella

misura vigente all’atto del compimento della specifica attività, possa conseguire una differente

consistenza del beneficio in ordine alla stessa opera per la quale è stanziata la somma da ripartire,

a seconda se la stessa attività sia stata compiuta prima o dopo il 31.12. 2008. Ciò perché, ai fini

della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell’attività; dovendosi, anzi,

tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si

esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà

considerarsi la frazione temporale di attività compiuta”: con la conseguenza che “il “quantum” del

diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al

momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere

modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da

ripartire”.

A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento al terzo quesito, in considerazione

del dato che la norma effettua un chiaro riferimento al momento della corresponsione e che non

condiziona la possibilità di erogare l’incentivo, ma si limita a determinarne (per relationem rispetto

al trattamento economico fruito) l’ammontare massimo.

In conclusione, l’ente, rimanendo per il resto libero nell’esercizio della propria attività

discrezionale, nel periodo transitorio dovrà fare riferimento, quanto ai presupposti e ai beneficiari

dell’incentivo, alla previgente disciplina mentre, per quel che concerne l’ammontare complessivo

delle risorse destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato dalla norma con

riferimento al trattamento economico spettante al momento dell’erogazione.

NON RETROATTIVA LA LIMITAZIONE ALL'IMPORTO ANNUO DEL RIMBORSO SPESE DOVUTO AL

REVISORE

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Basilicata - Deliberazione n. 107/2014/PAR

Prima della novella normativa, recentemente intervenuta, l’art. 3 del decreto del Ministero

dell’Interno del 20 maggio 2005 ha previsto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente

sostenute dai componenti dell’Organo di revisione degli enti locali, aventi la propria residenza al di

fuori del comune dove ha sede l’ente, per assicurare la presenza necessaria o richiesta per lo

svolgimento delle proprie funzioni, secondo le modalità di calcolo fissate dal regolamento di

contabilità ovvero, in mancanza, dalla deliberazione di nomina o in apposita convenzione. È stato,

altresì, previsto che ai componenti del predetto organo spettasse, ove ciò si fosse reso necessario

in ragione dell'incarico svolto, anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e

Page 30: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

30

l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell’ente.

Successivamente, il comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dall’art. 19, comma 1-bis, lett.

c), del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (comma introdotto in sede di conversione con legge n. 89 del

23 giugno 2014), ha previsto una specifica limitazione all’importo annuo del rimborso delle spese

di viaggio e per vitto e alloggio sostenute dai componenti dell'organo di revisione, rimborso che,

ove dovuto, non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai

componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. Tale norma, come suggerisce il titolo

dell’intero art. 19, è tesa alla riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città

metropolitane.

Orbene, fatte salve le previste eccezioni per le norme penali più favorevoli, la legge, in mancanza

di un’inequivoca diversa volontà del legislatore, dispone solo per l'avvenire. Il principio di

irretroattività delle legge è posto a tutela della certezza del diritto, in quanto le norme

sopravvenute potranno essere applicate solo a fattispecie che si siano verificate successivamente

all’entrata in vigore delle stesse norme (tempus regit actum).

Conseguentemente, in mancanza di tale espressa volontà normativa di individuare un diverso

termine di decorrenza, la limitazione introdotta dalla citata disposizione non potrà che avere

effetto dalla data di entrata in vigore dell’intervenuta modifica.

SULL'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Sicilia - Deliberazione n. 194/2014/PAR

La norma di cui all’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si inserisce in un contesto di razionalizzazione della spesa per il

personale pubblico, sia in regime di diritto privato che dì diritto pubblico, che permea gran parte

dello stesso decreto legge.

Circa la materia della corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali e provinciali, il

decreto, dopo averne sancito la confluenza nel bilancio dell’ente di riferimento (commi 1 e 2),

permette l’attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall’art. 30, comma 2, della

legge n. 734/1973, come modificato dallo stesso decreto legge n. 90/2014, in misura non

superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in “enti

locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”, e comunque per quelli che “non hanno

qualifica dirigenziale”.

Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, la Sezione ritiene che il legislatore

abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi:

1) la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale,

fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto:

trattasi dei segretari operanti nei comuni di classe IV,III,II e finanche nei comuni di classe IB che

hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;

2) la seconda, quella dei segretari che non hanno “qualifica dirigenziale”, in cui l'attribuzione dei

diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla

classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, pertanto, si riferirebbe ai

Page 31: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

31

segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell’attuale

ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a

quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie locali e che, per fascia

professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale.

In proposito, occorre precisare che nella formulazione letterale della norma il legislatore ha fatto

riferimento alla “qualifica dirigenziale” del segretario comunale o provinciale in senso atecnico, in

quanto ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la “qualifica” dirigenziale ma, per alcune

categorie, il trattamento stipendiale “è equiparato” a quello spettante ai dirigenti.

In tal senso, infatti, l’art. 32 del CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, in caso di mobilità

presso altre amministrazioni, ha disposto che:

a) il segretario collocato nella fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area

professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di

destinazione;

b) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all’art.

39, comma 2, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema

di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione; tale disciplina, di natura

transitoria, si è applicata fino al 31.12.2001;

c) il segretario collocato nella fascia professionale A è equiparato al personale con qualifica

dirigenziale.

La ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinviene in una

esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e

provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non

fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall’art. 41, comma 5, del CCNL di

categoria del 2001, nonché dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011,n. 183,

in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l’allineamento alla retribuzione

di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l’ente; in tal senso si

giustifica, infatti, l’attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali

indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento (equiparato o meno al personale

con qualifica dirigenziale), a condizione che l’ente sia privo di dirigenti, circostanza che non rende

operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato.

Con il secondo quesito il sindaco del Comune istante ha chiesto chiarimenti in ordine alla “quota”

di proventi e diritti di rogito da attribuire al segretario comunale, a seguito dell’abrogazione del

comma 4 dell’art. 41 della legge n. 312 del 1980 che stabiliva le percentuali di riparto dei diritti tra

comune e segretario comunale.

In merito, la Sezione ritiene che le disposizioni vigenti prevedano che, laddove spettanti, i proventi

annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo

una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della

figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di

servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale.

L’espressione adottata dal legislatore, riferita al “provento annuale”, induce a ritenere che gli

importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’ente

locale per essere erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore

Page 32: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

32

al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante.

Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di

categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al

segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non

eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario

comunale o provinciale.

RELAZIONE ANNUALE ANTICORRUZIONE DA PUBBLICARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014

A.N.AC. - Comunicato del 25 novembre 2014

Con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’A.N.AC. ha segnalato che la relazione

annuale contenente il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani

triennali di prevenzione della corruzione (da pubblicarsi, ai sensi del c. 14 dell’art. 1 della L.

190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno), dovrà essere predisposta e pubblicata

esclusivamente sul sito istituzionale di ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2014. Tale

comunicazione pare quindi attribuire un maggior termine (15 giorni) ai responsabili della

prevenzione della corruzione per la predisposizione e pubblicazione della relazione di loro

competenza. Il Comunicato dell’A.N.AC. è consultabile al seguente link:

http://www.anticorruzione.it/?p=14387.

PERIMETRO APPLICATIVO DEL DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI IN

QUIESCENZA

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Puglia - Deliberazione n. 193/2014/PAR

La disposizione di cui all’art 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012), inserita in un

corpus normativo volto- com’è noto- ad una riduzione e razionalizzazione delle spese degli

apparati amministrativi, sancisce il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza a

soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

La previsione è la risultante della modifica introdotta dall’art 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv.

in L. 11 agosto 2014, n. 114, che ne ha ampliato i presupposti soggettivi ed oggettivi di

applicazione. Mentre nella versione previgente, infatti, il divieto riguardava gli ex dipendenti

dell’amministrazione che nell’ultimo anno avessero svolto funzioni ed attività corrispondenti a

quelli oggetto dell’incarico da conferire, a seguito della modifica introdotta con D.L. 90/2014, il

divieto è stato esteso a tutti i soggetti “già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”. In

altre parole, il divieto abbraccia non solo gli ex dipendenti dell’ente, ma tutti i lavoratori

(dipendenti, lavoratori autonomi) privati o pubblici (quindi, a prescindere dalla natura dell’ex

datore di lavoro) in quiescenza. Sul piano oggettivo, peraltro, non è più necessario che l’oggetto

del conferimento consista in attività o mansioni già svolte in precedenza, essendo il divieto esteso

a qualunque incarico di studio e consulenza (oltre che agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche

in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati).

Il perimetro applicativo della nozione di incarichi di studio e consulenza è stato delineato dalla

Page 33: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

33

giurisprudenza di questa Corte con deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 6/CONTR/05 del 15

febbraio 2005 e della Sezione delle Autonomie n. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, come ricordato

dalla stessa Regione istante e come ribadito recentemente da questa Sezione con deliberazione n.

131/PAR/2014 del 16 giugno 2014.

Sulla base delle pronunce sopra richiamate, possono considerarsi incarichi di consulenza quelli

volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione, mentre sono

incarichi di studio quelli volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti all’attività di competenza

dell’amministrazione conferente (in tal senso, anche il D.P.R. 338/1994), i cui risultati verranno

trasfusi in una relazione scritta finale.

L’incarico al legale, pertanto, potrebbe rientrare nella nozione di consulenza solo nel caso in cui

abbia per oggetto la resa di un mero parere, mentre rimane esclusa l’attività di rappresentanza

processuale e di difesa in giudizio (cfr. Sezioni Riunite, deliberazione n. 6/CONTR/2005).

In conclusione, questa Sezione ritiene che non vi siano ragioni, in difetto di previsione contraria sul

piano normativo, per discostarsi dal quadro ermeneutico sopra delineato, sicché anche ai fini del

divieto dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 mod. dall’art 6 del D.L. 90/2014, gli incarichi

professionali di rappresentanza e patrocinio giudiziale rimangono estranei alla nozione di incarichi

di studio e consulenza.

NELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO

POSSONO TENERE CONTO DELLE CESSAZIONI PREVEDIBILI NELL'ARCO DI UN TRIENNIO MA NON

DEI “RESTI”

Corte dei conti, Sezione Autonomie - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte in materia di spesa del personale e capacità

di assunzioni da parte degli enti locali, in maniera non sempre coerente ma volta, in ogni caso, al

principio del contenimento della spesa di cui all’art. 1 comma 557, 557-bis, ter, quater, l. n.

296/2006. Di recente, come è noto, si è intervenuti proprio sulle norme ora citate per estendere il

calcolo della spesa di riferimento come limite alla “media” del triennio (cfr. delibera n.

25/AUT/2014). In sostanza, si deve ritenere principio cardine e non superabile quello che la spesa

per il personale debba avere un andamento parametrato alla spesa media complessiva del

triennio precedente.

Ciò posto, occorre valutare la disciplina applicabile alle nuove assunzioni a partire dal 2014.

Infatti, alcuni effetti degli interventi legislativi passati, hanno irrigidito la disciplina in maniera

eccessiva, rendendo difficoltosa l’assunzione di personale anche da parte di enti che rispettavano i

parametri di spesa e di consistenza delle risorse umane presenti. Perciò con gli interventi più

recenti il legislatore ha ritenuto di rendere più flessibile e favorire proprio gli enti definibili

“virtuosi”.

Prima della novella del d.l. n. 90/2014 sia gli enti sottoposti al patto di stabilità, sia gli altri

potevano procedere ad assunzioni solo valutando le cessazioni avvenute nell’anno precedente e la

relativa spesa.

L’intervento delle SSRR con la delibera n. 52/2010 ha reso possibile, per gli enti più piccoli (non

Page 34: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

34

sottoposti al patto), sommare i “resti” derivanti dalle cessazioni di più anni. La ratio

dell’interpretazione risiedeva nella constatazione che enti piccoli, come sono quelli non sottoposti

al patto di stabilità, potrebbero non raggiungere mai la possibilità di assunzione di una nuova unità

di personale solo considerando le cessazioni anno per anno: perciò appare plausibile, pur nel

rispetto della riduzione complessiva della spesa, procedere ad assunzioni che sommino le

cessazioni di più anni (i cosiddetti “resti”).

Tale interpretazione è stata poi estesa, da alcune sezioni regionali, anche agli enti sottoposti al

patto di stabilità, visto, tra l’altro, che il principio esiste per gli enti statali (si vedano la delibera n.

176/2012 Toscana; la delibera n. 18/2013 Lombardia; la delibera n. 21/2013 Liguria). Questo

specifico aspetto non è stato esaminato dalle Sezioni riunite o dalla Sezione delle autonomie,

poiché non è mai stato sollevato un contrasto sul punto. Tuttavia, il Comune richiede proprio di

conoscere se l’orientamento relativo ai “resti” sia estensibile agli enti sottoposti al patto di

stabilità, anche alla luce della nuova normativa.

Con il recente intervento legislativo (art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014), ad una prima lettura

potrebbe anche sembrare che il legislatore abbia voluto accogliere il principio dei “resti” stabilito

in via interpretativa dalla Corte.

Tuttavia, non si può tacere che la lettera della disposizione sia tutt’altro che chiara, soprattutto

con riferimento all’applicabilità tempo per tempo delle diverse normative.

Nella prima parte della norma, infatti, il legislatore dispone per la possibilità di assunzione nel

2014 e nel 2015 con riferimento al 60% della spesa per le cessazioni dell’anno precedente, ma poi,

nella parte finale del medesimo comma, detta una disposizione “a decorrere dal 2014” che si

riferisce ad un cumulo triennale.

Tuttavia, la disposizione “a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate

alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione

del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sembra preordinata a risolvere un problema

diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle

cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare

intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle

risorse “destinate” alle assunzioni.

Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto

lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la

programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri.

Pur se non cambia nella sostanza il riferimento, già presente nella pregressa legislazione, alla spesa

relativa alle cessazioni dell’anno precedente, il legislatore amplia i limiti - da subito per gli enti

virtuosi (comma 5 quater) e nei successivi tre anni per tutti gli enti - arrivando alla percentuale del

100%. Inoltre, con l’abrogazione dell’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008, cancella il vincolo riferito

al rapporto della spesa del personale con la spesa corrente.

Il 2014, pertanto, si pone come momento di cesura con l’anteriore regolamentazione e registra un

sostanziale ridisegno dei diversi limiti stabiliti in precedenza.

Se si accede all’interpretazione ipotizzata, pertanto, dal 2014 in poi, in sede di programmazione di

fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell’arco di un triennio,

che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il

Page 35: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

35

concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell’assunzione per il calcolo del 60% della

spesa di cui alla prima parte del comma 5.

In tal modo, acquisisce anche maggior significato il richiamo al comma 557 che, come ricordato,

richiede il contenimento della spesa complessiva del personale, poiché la somma delle valutazioni

passate e future potrebbe condurre ad aumentare la spesa nel suo complesso. Ne deriva l’obbligo

di riferire la spesa complessiva alla spesa media sostenuta nel triennio precedente.

Non sembra, tuttavia, che la norma riesca ad ottenere pienamente la maggiore flessibilità

auspicata nella relazione di accompagnamento, soprattutto con riferimento agli enti più piccoli e

che già mostrano una spesa per il personale molto contenuta, come il Comune di cui trattasi.

Inoltre, non viene individuata una disciplina transitoria, né sono dettate specifiche previsioni per i

bandi di concorso già pubblicati. Si ritiene, pertanto, di dover ribadire il principio già enunciato in

occasione della deliberazione n. 6/2012/SEZAUT circa l’immediata applicabilità di quelle

disposizioni che non prevedono un regime di transitorietà.

Inoltre, in considerazione della significativa modifica legislativa, non si ritiene di poter estendere,

come hanno fatto alcune Sezioni regionali di controllo in vigenza della precedente normativa,

l’interpretazione della delibera n. 52/2010 delle SSRR agli enti sottoposti al patto di stabilità.

Infatti, come già rilevato, gli interventi effettuati dal legislatore hanno un impatto complessivo e

sono indirizzati a disciplinare ex novo la materia delle assunzioni del personale per gli enti

sottoposti al patto di stabilità, non lasciando spazio per interpretazioni estensive.

TRIBUTI LOCALI

DECRETO IMU RELATIVO A TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI

Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 4 novembre

2014

Il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,

concernente l’attribuzione ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e

Sardegna, del contributo, per un importo complessivo di 110,7 milioni di euro, a decorrere

dall’anno 2014, a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante dalle agevolazioni per i terreni

agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella

previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, in data 24

ottobre 2014 è stato firmato sia dal Ministro dell’interno che dal Ministro dell’economia e delle

finanze ed è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Il relativo elenco delle

attribuzioni, già anticipato, è pertanto confermato ed i comuni interessati possono quindi ora

tenerne conto ai fini della predisposizione delle occorrenti variazioni al bilancio di previsione 2014.

Il pagamento avverrà nei prossimi giorni.

Page 36: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

36

CONTI CORRENTI POSTALI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: LA TENUTA È ORMAI FACOLTATIVA,

NIENTE PIÙ COMUNICAZIONE AL MINISTERO

Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali - Comunicato del 6 novembre

2014

La sospensione del sistema di tesoreria unica mista rende facoltativa, da parte di ogni singolo

comune, ove ricorrano i presupposti, la tenuta del conto corrente postale dedicato per

l'accreditamento delle somme spettanti a titolo di addizionale comunale IRPEF, senza obbligo di

comunicazione al Ministero dell’interno dell’eventuale sua chiusura. Le somme, infatti, sono

riscosse tramite F24 e accreditate sulle contabilità speciali intestate ai singoli enti.

LOCAL TAX: DAL 2015 UNICO PRELIEVO IN SOSTITUZIONE DI IMU, TASI, TOSAP E PUBBLICHE

AFFISSIONI

Secondo fonti di stampa, che riportano i contenuti dell'intervento di Matteo Renzi all'Assemblea

ANCI, la “local tax” dovrebbe sostituire, dal 2015, Imu, Tasi, Tosap, imposta sulle affissioni e sui

passi carrai. Dal 2016, i contribuenti riceveranno direttamente bollettini o deleghe di versamento

precompilate, senza più l'autoliquidazione. I Comuni dovranno, invece, rinuciare all'addizionale

comunale IRPEF, in cambio del gettito dell'IMU sugli immobili di categoria D. La local tax dovrebbe

essere inserita, nel corso dei passaggi parlamentari, nella legge di stabilità.

La conferma di tale impostazione comporterebbe un vero e proprio sconvolgimento della finanza

locale, nonché degli affidamenti a terzi, considerando che Tosap ed affissioni (unitamente

all'imposta sulla pubblicità), sono generalmente gestite tramite concessionari.

Occorrerà, tuttavia, attendere la diffusione di un testo per capire gli effetti della riforma che,

tuttavia, ove confermata in questi termini, appare forzata ed irrealistica, in specie ove si consideri

che l'IMU secondaria di cui al D.Lgs. 23/2011 (sostitutiva di occupazione suolo pubblico, pubblicità

ed affissioni), pur dovendo essere istituita, ad oggi, al 1° gennaio 2015 non ha trovato, in quasi

quattro anni, il proprio regolamento attuativo.

Parrebbe quindi più opportuno un percorso graduale, iniziando con l'accorpamento dell'IMU e

della TASI e tralasciando l'inclusione degli altri tributi locali, che hanno presupposti differenti. Il

rischio è che venga fuori un ibrido ancora peggiore della IUC.

IMPOSTA PUBBLICITÀ: DOVUTA SUGLI ANNUNCI IMMOBILIARI DELLE AGENZIE

Corte di Cassazione - Ordinanza del 16 ottobre 2014, n. 21966

La Cassazione ha affermato che l'affissione alla vetrina dei cartelli pubblicizzanti gli immobili in

vendita/locazione con relativa descrizione integra il presupposto impositivo dell’imposta di

pubblicità, perché assolve la funzione di pubblicizzare, anche senza l’adozione di modalità di

rappresentazione di carattere reclamistico, tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la

locazione e, quindi e contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di

mediazione offerti dall’agenzia. Non è possibile assimilare i cartelli alle merce esposta da un

Page 37: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

37

dettagliante. Tali cartelli, in quanto “messaggi pubblicitari”, sono quindi soggetti ad imposta,

ancorché possano fruire dell'esenzione ai sensi dell'art. 17 lettera a) del D.Lgs. 507/1993 che

dispone l'esenzione per “ mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e

sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non

superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina

o ingresso.

PARTE LA RIFORMA DEL CATASTO: ISTITUZIONE DELLE NUOVE COMMISSIONI CENSUARIE

Su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei

Ministri nella riunione del 10 novembre 2014 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo

sull’istituzione delle nuove commissioni censuarie, primo passo per la riforma del catasto. Il d. lgs.

attua l’articolo 2, comma 3 , lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la riforma

fiscale). Le nuove commissioni censuarie locali sono 106 (secondo gli ambiti territoriali indicati

nell’allegato al decreto) a cui si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che

ha funzione di “supervisore”. Le commissioni censuarie locali,si devono insediare entro un anno

dall’entrata in vigore del decreto. Ad esse spetta il compito, tra l’altro, di validare le funzioni

statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema

estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono

esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni

per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno

stesso comune.

La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al

Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni

fatte pervenire dall’Agenzia delle Entrate, dall’Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni

i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in

materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La

composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente

scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.

Non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle

giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti

politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l’appartenenza alla Guardia di

Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con

l’amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie tributarie.

I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie durano in carica 5 anni, non rinnovabili, e

il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.

Page 38: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

38

IL NUOVO ASSETTO DELLA FISCALITÀ LOCALE

Nella giornata di giovedì 14 novembre si è tenuto un importante incontro tra ANCI e Governo sul

futuro prossimo della fiscalità locale. A differenza delle voci circolate nei giorni scorsi sembrerebbe

essersi definito un quadro di massima così costituito:

- local tax: nuovo tributo sugli immobili che accorperebbe IMU e TASI; le caratteristiche essenziali

rimarrebbero quelle dei tributi visti fin qui (ICI, IMU e TASI) quindi base imponibile basata sulla

rendita, applicazione di aliquote manovrabili dai Comuni e detrazione non proporzionale. Proprio

sulle misure di aliquote e detrazione i tecnici delle Finanze starebbero ancora vagliando alcune

possibilità (le indiscrezioni parlano di un'aliquota sull'abitazione principale tra lo 0,25% con una

detrazione di 100€ ed il possibile incremento per i figli e lo 0,50% e sugli immobili diversi di

un'aliquota massima all'1,20%). A differenza di quanto appreso nei giorni scorsi i tributi “minori”

TOSAP/COSAP e Imposta sulla Pubblicità non dovrebbero essere inseriti in questo prelievo.

Sembra confermata l'inversione di competenze tra Stato e Comuni su Addizionale IRPEF e Imposta

sui fabbricati di categoria D, con questi ultimi ai Sindaci; probabile l'istituzione di un fondo ad hoc

per riequilibrare la situazione nel caso di forti incrementi o decrementi di gettito nei Comuni (ad

esempio Comuni industriali o turistici con elevata presenza di fabbricati D) mentre restano dubbie

le modalità di calcolo di tale riequilibrio.

- IMU secondaria: in mancanza del regolamento attuativo, a pochi giorni dalla teorica entrata in

vigore sembrerebbe scontato un nuovo rinvio per il debutto del nuovo tributo con il

mantenimento dell'assetto attuale (tanto più che sembra allontanarsi l'ipotesi di un ingresso dei

tributi coinvolti nella local tax).

- TARI: smembrandosi di fatto la IUC, con l'introduzione della local tax che assorbirebbe IMU e

TASI, la TARI dovrebbe restare di fatto indenne e proseguire senza troppi sconvolgimenti; la

revisione di qualche comma della Legge di Stabilità 147/2013 appare scontata per affrancare il

tributo dall'Imposta Unica Comunale che di fatto verrebbe soppressa.

I prossimi giorni saranno decisivi per confermare l'assetto sopra delineato, introducendo

emendamenti del Disegno di Legge Stabilità licenziato dal Governo. Nel testo, che approderà alle

Camere per la discussione (calendarizzata per il 27 novembre p.v.) al momento non riporta alcuna

disposizione in tema di fiscalità locale.

IMU TERRENI MONTANI IN ARRIVO IL DECRETO MINISTERIALE CHE TAGLIA FONDO DI

SOLIDARIETÀ COMUNALE 2014 E IMPONE IL VERSAMENTO AGLI EX ESENTI

Arriverà come una doccia gelata il nuovo Decreto Ministero Economia e Finanze, alla firma, che

ridefinisce i territori ai fini dell'esenzione IMU terreni montani. Saranno tolte, nei prossimi giorni,

ai Comuni risorse dal Fondo di solidarietà comunale 2014 pari a 350 milioni e saranno portati alla

cassa contribuenti che da anni non pagano l'imposta immobiliare (nè ICI nè IMU) sui terreni dei

Comuni prima considerati montani. La somma dovrà essere versata, dai contribuenti interessati,

per l'intero esercizio 2014, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 214.

Come noto, la norma nasce dall'art. 22 comma 2 D.L. 66/2014: “2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,

Page 39: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

39

è sostituito dal seguente: “5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e

forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014,

si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani

predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione

agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto

decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle

disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non

inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior

gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo

precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e

Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre

2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province

autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei

quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva

indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta

l'esenzione dall'IMU”.

Quali saranno le nuove regole?

È possibile innanzitutto andare sul sito ISTAT all'indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789

dove analizzare l'elenco dei Comuni diviso anche per altitudine.

I criteri saranno i seguenti (oltre a quelli rinvenibili direttamente dalla norma sopra riportata):

i terreni dei Comuni con altitudine del centro sopra 600 metri saranno esenti;

i terreni dei Comuni con altitudine dal centro compresa tra 281 metri e 600 metri saranno

esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

i terreni dei Comuni con altitudine dal centro fino a 280 metri saranno tutti oggetto di

imposta.

Sono esenti dall'IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva

indivisibile e inusucapibile.

L'importo dovuto a titolo di IMU sui terreni di cui trattasi sarà calcolato secondo le regole di cui

art. 13 comma 5 e comma 8 bis D.L. 201/2011 e smi:

“5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato

del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un

moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il

moltiplicatore è pari a 75.

Page 40: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

40

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella

previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla

parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino

a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro

25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro

32.000”.

CONSORZI DI BONIFICA SOGGETTI AD IMU E ICI

Corte di Cassazione - Sentenza n. 22647 del 24 ottobre 2014

I consorzi di bonifica non sono detentori dei beni che vengono loro affidati, ma assumono la

qualifica di concessionari di aree demaniali, come tali tenuti al pagamento dell'IMU/ICI ai sensi

dell'art. 3 D.Lgs. 504/1992. Non può essere riconosciuta l'esenzione ai sensi dell'art. 7 del

medesimo Decreto, dato che tali consorzi non sono compresi tra i soggetti beneficiari delle

agevolazioni, ancorché la bonifica del territorio sia confacente a una funzione pubblica di rilevanza

costituzionale. L'esenzione Ici per gli immobili posseduti dagli enti pubblici territoriali (regioni,

province) è condizionata dalla destinazione effettiva che a questi viene data. Non è sufficiente la

volontà di destinare l'immobile a finalità istituzionali: l'ente pubblico deve fornire la prova che

abbia questa destinazione esclusiva.

NIENTE TARI SUI MAGAZZINI DELLE IMPRESE

Il Dipartimento delle finanze ha sancito la non applicabilità della TARI ai magazzini e alle aree che

sono funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva. La risposta ai chiarimenti

richiesti sulla tassazione delle predette aree, attualmente riportata dai quotidiani ma non ancora

disponibile sul sito web del Ministero, da indicazioni sulle aree che devono essere escluse da

tassazione e potrebbe avere ripercussioni sulle molteplici situazioni disciplinate nei regolamenti

comunali.

Secondo il Ministero, non sono tassabili non solo le aree destinate ai macchinari, ma tutte le aree

“asservite” al ciclo produttivo, nelle quali si generano in via continuativa e prevalente rifiuti

speciali, come i magazzini intermedi di produzione, quelli utilizzati solo per lo stoccaggio di

prodotti finiti, ed altresì le aree scoperte che hanno le stesse caratteristiche.

Fermo restando questi paletti, il regolamento potrebbe individuare solo ulteriori aree escluse

dall’assimilazione, e quindi dalla tassazione. In questo modo, secondo il Ministero, si evitano

ingiustificate duplicazioni di costi per le imprese che provvedono i proprio allo smaltimento dei

rifiuti speciali ed altresì il contenzioso. Sulla base di quest'ultimo, il Ministero prevede

l’intassabilità delle superfici dei magazzini anche se non esiste un collegamento funzionale con le

Page 41: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

41

aree di produzione industriale, purché naturalmente non si producano in quei magazzini rifiuti

ordinari.

TRASFERIMENTO MINOR GETTITO IMU DALLA SECONDA RATA 2013 PER L'EQUIPARAZIONE AD

ABITAZIONE PRINCIPALE DEGLI IMMOBILI DATI IN COMODATO

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Comunicato del 20

novembre 2014

È stato firmato in data 24 ottobre 2014 il Decreto del Ministero dell’interno concernente

l’attribuzione ai comuni di un contributo, pari complessivamente a 18,5 milioni di euro, a titolo di

rimborso del minor gettito della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), per l’anno

2013, derivante dall’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in

comodato d’uso a parenti di primo grado.

Gli importi delle singole quote del contributo attribuite a ciascuno dei comuni delle regioni a

statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna sono indicati nell’allegato elenco A, mentre gli

importi riconosciuti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e

delle province autonome di Trento e di Bolzano sono indicati nell’allegato elenco B.

Il Decreto interministeriale è previsto dall’articolo 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,

introdotto in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha previsto, per l’anno

2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) che i comuni

possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le

unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il

primo grado che le utilizzano come abitazione principale. La Conferenza unificata ha espresso

parere favorevole sullo schema di decreto e sugli elenchi allegati nella seduta del 5 agosto 2014.

FAQ SULLA DICHIARAZIONE IMU TASI ENC RELATIVA AGLI ANNI 2012 E 2013

Ministero dell'Economia e Finanze - FAQ 21 novembre 2014

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato le FAQ sulla Dichiarazione IMU TASI ENC

relativa agli anni 2012 e 2013. Il documento chiarisce alcuni aspetti relativi al Modello di

dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione contenute nel Decreto Ministeriale 26

giugno 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, approvativo del Modello, in virtù del

disposto dall'articolo 1 comma 719 che prevede che “Con le stesse modalità ed entro lo stesso

termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la

dichiarazione per l'anno 2012”. Per le modalità di trasmissione occorre invece fare riferimento al

Decreto Ministeriale 4 agosto 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze; la scadenza per

l'invio è stata prorogata al 30 novembre (quindi 1° dicembre dal momento che il termine sarebbe

scaduto di domenica) con Decreto Ministeriale 23 settembre 2014 del Ministero dell’Economia e

delle Finanze.

Page 42: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

42

IN G.U. DECRETI MEF SU ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 2013 E RIPARTO CONTRIBUTO

COMPENSATIVO ANNO 2014

Ministro dell'economia e delle finanze - Decreti del 6 novembre 2014, G.U. n. 271 del 21 novembre

2014

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2014, n. 271, Supplemento Ordinario n.

88, i seguenti decreti ministeriali:

• Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,

del 6 novembre 2014, relativo alla attribuzione ai comuni del conguaglio del contributo

compensativo, per un importo complessivo pari a 348.527.350,73 euro, spettante a seguito

dell’abolizione della seconda rata IMU 2013 ai sensi dell'art. 1, del Decreto legge 30

novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;

• Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,

del 6 novembre 2014, relativo alla attribuzione ai comuni di un contributo, pari

complessivamente a 625 milioni di euro, quale quota del contributo di spettanza di ciascun

comune in riferimento ai gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI, per l'anno 2014,

ai sensi del comma 731, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL FUTURO (INCERTO) DELLA FINANZA LOCALE: DALLA NUOVA IMU AL NUOVO CANONE

PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Prosegue il lavoro di adattamento dell'emendamento che il Governo prevede di presentare nella

legge di stabilità 2015 per la riforma dei tributi locali, in primis IMU e TASI, con la soppressione

della seconda ed un generale riordino della prima. Secondo fonti di stampa, la nuova IMU

perderebbe molta autonomia, nella determinazione delle aliquote, che potrebbero essere

disciplinate solo nell'ambito delle categorie fissate dal Legislatore. Tornerebbe l'imposta anche

sugli immobili rurali e sui fabbricati invenduti delle imprese di costruzione. Ad oggi, sembra che

l'abitazione principale sarà tassata con aliquota standard al 2,5 per mille e massima al 5 per mille,

con una detrazione fissa da 100 euro. Per gli altri immobili, l'aliquota massima sarà il 12 per mille,

con deducibilità limitata al 20% per i capannoni e in genere i fabbricati strumentali alle attività

economiche.

Modifiche si annunciano anche per quanto riguarda i prelievi per occupazione suolo pubblico e

pubblicità/affissioni. La mai nata imposta municipale secondaria sarà abrogata a fronte di un

canone unico (di natura patrimoniale) di concessione o autorizzazione che, in assenza di

deliberazione comunale, sarà pari a 120 euro al metro. Il canone, oltre a sostituire

imposta/canone pubblicità, affissioni ed occupazione suolo pubblico, sostituirà anche il canone per

l'occupazione di strade e “qualunque canone ricognitorio o concessorio, fatti salvi quelli connessi a

prestazioni di servizi”. Contrariamente all'IMU, per questo canone sarebbe data molta autonomia

e discrezionalità ai Comuni nella fissazione delle tariffe.

Per quanto riguarda, però, l'IMU 2014, sarebbe allo studio del Governo una norma che prevede il

pagamento provvisorio al 16 dicembre 2014 per i terreni non esenti perché ubicati nei comuni non

più “montani” a norma del Decreto adottato ai sensi dell'art. 22 D.L. 66/2014 - di cui da tempo si

Page 43: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

43

annuncia la firma o la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma che a questo punto arriverà a ridosso

della scadenza per il versamento del saldo - con conguaglio nel 2015 sulla base di nuovi parametri,

più puntuali. Non può che esprimersi ancora una volta disappunto per un simile modo di

procedere, che getta nella confusione Comuni e contribuenti, in specie se le regole potrebbero, a

questo punto, cambiare ancora.

APPALTI

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI “FUORI MEPA” SE LA PRESTAZIONE È INFUNGIBILE (ES. ARTISTICA) O

NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI PREZZO

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria - Deliberazione n. 64 /2014

La Sezione ligure della Corte dei conti affronta una serie di questioni riconducibili

all'obbligo/facoltà da parte degli enti locali di ricorrere a centrali di committenza o al MEPA

aprendo alla possibilità di acquistare fuori dal mercato elettronico, precisando che:

gli acquisti sotto i quarantamila euro possono essere fatti direttamente dall’Ufficio

economale senza attivazione di procedure concorrenziali, ai sensi dell'art. 23 ter d.l.

24.06.2014, n. 90. Nulla osta, però, all’adozione delle procedure più garantistiche e al

ricorso alle centrali di committenza ove l’ente locale, nel caso specifico, ritenga

maggiormente opportuno intraprendere questa seconda strada;

i comuni sono legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del MEPA, ma con il limite

imperativo ed ablativo dell’assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul

mercato elettronico;

è possibile procedere all’affidamento diretto mediante trattativa privata senza

pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato

artista curato in esclusiva da un’agenzia di spettacoli non iscritta al MEPA. Ciò in quanto la

prestazione artistica non è riconducibile al concetto di appalto, costituendo una

prestazione di opera professionale disciplinata dall’art. 2229 c.c. e, in ogni caso, rientra nei

casi di cui all'art. 57 comma 2 D.Lgs. 163/2006 che consente la procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica

… il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”;

è possibile stipulare convenzioni con associazioni che non sono iscritte al MEPA solo se

questa è in grado di fornire un servizio non rinvenibile sul mercato, o rinvenibile ad un

prezzo/qualità superiore. Non rileva l'impossibilità di aderire al mercato elettronico per la

natura delle associazioni stesse.

Ne discende, in sostanza, una apertura alla stipula di contratti o convenzioni al di fuori del MEPA

qualora ci si trovi di fronte ad una prestazione non riconducibile ad un contratto di appalto o nei

casi di infungibilità della prestazione, dato che ciò rende la medesima inidonea ad essere oggetto

Page 44: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

44

di procedure comparative o elettroniche o, ancora, nel caso in cui i beni ed i servizi siano

disponibili sul MEPA ad un rapporto qualità/prezzo superiore.

COMUNICAZIONE DELLE VARIANTI: PRIME VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

A.N.AC. (ex A.V.C.P.) - Comunicato del 24 novembre 2014

Il Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. (ex A.V.C.P.) riporta gli esiti delle verifiche preliminari

effettuate dall'Autorità sulle varianti in corso d’opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti in

applicazione dell’art. 37 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Le valutazioni dell'Autorità, pur

essendo basate su un campione limitato di varianti, potranno certamente orientare le stazioni

appaltanti sia nelle comunicazioni successive che nella stessa adozione delle varianti stesse.

Si tratta, nel dettaglio, dell'analisi a campione di alcune delle 277 varianti presentate nelle more

della conversione in legge del Decreto, per le quali non erano previsti i limiti di importo

successivamente introdotti in sede di conversione, avvenuta, con modificazioni, con la legge 11

agosto 2014, n. 114 (varianti disposte nell’ambito di appalti di importo pari o superiore alla soglia

comunitaria e di importo eccedente il 10% l’importo del contratto). Il documento riguarda, in

particolare, 90 varianti per le quali si è proposta o l’archiviazione o l’approfondimento istruttorio

con richiesta di ulteriori informazioni alle stazioni appaltanti.

L'Autorità riporta dapprima una sintetica illustrazione delle modalità di verifica della

documentazione pervenuta e successivamente le risultanze dell’analisi svolta, con l’evidenziazione

delle più rilevanti criticità riscontrate ed una prima lettura dei dati in termini statistici.

In particolare, pur facendo presente l'esiguità e la disomogeneità del campione, sono evidenziate

alcune tendenze e condotte ricorrenti che, “pur non essendo sempre qualificabili singolarmente

come anomalie patologiche meritevoli di un intervento puntuale dell’A.N.AC., nella loro

reiterazione testimoniano un’applicazione distorta dell’istituto della variante in corso d’opera” Si

tratta di:

1) carente istruttoria sull’ammissibilità della variante - motivazioni non coerenti;

2) varianti “in sanatoria” (ovvero approvate di fatto dopo l’esecuzione dei relativi lavori, talvolta

addirittura in concomitanza dell’ultimazione dei lavori, al fine di regolarizzare le opere eseguite in

sede di chiusura della relativa contabilità);

3) errore di progettazione (ovvero varianti formalmente riferite ad altre motivazioni in realtà

riconducibili all’esigenza di sanare carenze progettuali);

4) variazioni falsamente migliorative (modifiche introdotte a scapito della qualità complessiva

della realizzazione);

5) variazioni in diminuzione proposte dall’impresa (non causate dalla sopravvenienza di

circostanze oggettive ed imprevedibili, ma riconducibili a soluzioni progettuali già perseguibili

nell’originaria redazione. Quindi, “la corresponsione del 50% delle economie all’appaltatore si

configura, pertanto, quale maggiore spesa che poteva essere evitata con una migliore e più

attenta progettazione, con evidenti profili di danno per la stazione appaltante”);

6) non coerenza tra la consistenza della variante e i tempi aggiuntivi concessi (proroga dei tempi di

ultimazione relativamente rilevante, non proporzionata alle entità dei lavori aggiuntivi da

Page 45: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

45

realizzare, come espediente per concedere all’impresa una più elastica programmazione del

cantiere o anche, specie se adottato in prossimità della conclusione dei lavori, per sanare

surrettiziamente i ritardi maturati nel corso dell’esecuzione);

7) assenza di nesso funzionale tra le opere in variante e quelle di progetto (che rappresenta una

novazione del contratto finalizzata alla realizzazione di un aliud, e pertanto non è qualificabile

come variante progettuale che dovrebbero essere oggetto di gara);

8) tempistica della introduzione della variante (che nascondono una errata o quantomeno carente

attività di progettazione e di valutazione dello stato dei luoghi o varianti cd. in sanatoria);

9) utilizzo del ribasso d’asta (prassi diffusa nel 90% dei casi esaminati, non sempre collegata a fatti

illeciti, ma che dimostra “un’indiscriminata disponibilità degli organi tecnici delle stazioni

appaltanti nel concedere all’appaltatore il recupero del ribasso d’asta” con la “fondata aspettativa

dell’introduzione della variante nel corso dei lavori; in tal caso non avrebbe alcuna remora a

presentare elevati ribassi in sede di gara al fine di aggiudicarsi l’appalto, dal momento che tali

ribassi verrebbero comunque compensati in un secondo momento in sede di perizia”);

10) variazioni sostanziali (varianti che di fatto introducono nuove categorie generali e/o speciali e

numerosi nuovi prezzi rispetto a quanto previsto dal contratto originario, ovvero modificano in

maniera molto consistente le quantità delle lavorazione già previste in progetto. “Anche in questo

caso si palesano profili di una possibile alterazione della concorrenza, dal momento che, in effetti,

si va a realizzare un’opera sostanzialmente differente da quella sulla quale è stato svolto il

confronto concorrenziale”);

11) commistione tra varianti e opere di completamento (i nuovi interventi da introdursi sono stati

in parte inseriti in una perizia di variante, in parte commissionati allo stesso appaltatore, che

potrebbe essere inteso come un frazionamento volto ad aggirare i limiti di carattere qualitativo e

quantitativo posti dalla normativa a presidio degli istituti medesimi).

In base all'analisi numerica dei dati, emerge che le varianti non sono correlate né al fatto che la

progettazione sia stata affidata all'esterno o eseguita all'interno della stazione appaltante, né al

sistema di aggiudicazione. Emerge piuttosto una correlazione con la durata della progettazione

(più bassa più varianti) e con il metodo di aggiudicazione (l'80% circa delle varianti attiene a gare

aggiudicate con il metodo del prezzo più basso), in specie in caso di ribasso “aggressivo”.

In ogni caso, le conclusioni raggiunte saranno suscettibili di approfondimento ed integrazione nei

prossimi report, che saranno eseguiti sulla base di un campione più ampio e rappresentativo.

DISCIPLINA DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO” NELLE GARE: BOZZA DI DETERMINAZIONE

DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Disponibile sul sito dell'A.N.AC. (ex A.V.C.P.) la bozza di Determinazione “Criteri interpretativi in

ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163” , la quale si prefigge lo scopo di fornire guida ed assistenza alle stazioni appaltanti,

nell’individuazione delle omissioni, incompletezze ed irregolarità sanabili con riferimento agli

elementi e alle dichiarazioni che i concorrenti devono produrre in base alla legge, al bando e al

disciplinare di gara, riconducibili alle diverse categorie delle cause tassative di esclusione già

Page 46: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

46

oggetto di disamina nella Determinazione n. 4/2012, verificandone le disposizioni di riferimento ed

evidenziandone il carattere di resistenza, ovvero di cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina.

Su tale bozza gli operatori e le amministrazioni hanno potuto inviare osservazioni fino al 19

novembre.

VARIE

CONSORZIO VENEZIA NUOVA: IL PRESIDENTE A.N.AC. RICHIEDE IL COMMISSARIAMENTO EX

ART. 32 D.L. 90/2014

Presidente A.N.AC. - Lettera del 6 novembre 2014

Pubblicato sul sito dell'A.N.AC. (ex A.V.C.P.), la lettera del 6 novembre 2014 inviata al Prefetto di

Roma dal Presidente dell’Autorità, Raffaele Cantone, con la proposta di straordinaria e

temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia, ai sensi dell’art. 32,

comma 1, del Decreto legge del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014, n. 114. Nella lettera, considerato il carattere innovativo della norma, sono illustrate

sinteticamente le caratteristiche dell'istituto e richiamate le scelte interpretative ed i criteri

ermeneutici cui si è fatto ricorso in sede di prima applicazione.

FEDERALISMO DEMANIALE: I NUMERI AGGIORNATI AL 5 NOVEMBRE. INDIVIDUATI GLI

IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO

Agenzia del Demanio - Decreto del 3 novembre 2014

Disponibile sul sito dell'Agenzia del Demanio il report aggiornato al 5 novembre ed i dati per

ciascuna regione in relazione alle richieste di trasferimento di beni dallo Stato agli enti locali (art.

56 bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69). Di 9367 richieste effettuate su tutto il territorio nazionale,

l’Agenzia del Demanio ha rilasciato 5519 pareri positivi e emesso 936 provvedimenti di

trasferimenti, in ragione del fatto che per le restanti l’Agenzia del Demanio è in attesa di ricevere,

da parte degli Enti richiedenti, le delibere propedeutiche all’emissione del provvedimento di

trasferimento. È stato altresì pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 8 novembre 2014 n. 260 il

Decreto dell'Agenzia del Demanio del 3 novembre che individua ai sensi dell'art. 1 comma 1 del

D.L. 25 settembre 2001, n. 351 gli immobili di proprietà dello Stato. Il decreto ha effetto

dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli

effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in

catasto. Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del

demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Page 47: Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per l’appliazione del regime

47

BASI DATI: INVIO AD AGID (RI) APERTO FINO AL 30 NOVEMBRE

AGID - Comunicato del 7 novembre 2014

Scade il 30 novembre (domenica) il termine ultimo per inviare all'AGID, attraverso la procedura on

line, l'elenco delle basi dati utilizzate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 24-quater,

comma 2, D.L. n. 90/2014. Il termine è stato riaperto solamente dal 20 al 30 novembre 2014. Dopo

questo periodo non sarà in alcun modo possibile inviare ulteriori comunicazioni di elenchi, al fine

di permettere l’analisi e la predisposizione del catalogo delle basi previsto per gennaio 2015.

ANTICORRUZIONE: L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI ORDINI PROFESSIONALI INIZIERÀ DAL 1

GENNAIO 2015

A.N.AC. - Comunicato del 18 novembre 2014 e Delibera n. 145/2014

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto la modifica della delibera n.

145/2014 sugli ordini professionali, stabilendo che il termine per l’inizio dell’attività di controllo

venga individuato nel 1° gennaio 2015. La delibera n. 145/2014 aveva sancito l'applicabilità della l.

n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.