Novembre 2014 - gruppodelfino.it del Ragioniere/2014/Appunti... · Costituzionale n. 6 del 23...
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Novembre 2014
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CONTABILITÀ E FISCO
CESSIONE IMMOBILE SEDE EX SCUOLA MATERNA IN CONVENZIONE SOGGETTA AD IVA
Corte di Cassazione - Sentenza n. 5028/2014
La cessione dell’immobile costituente la sede di svolgimento dell’attività di una società privata che
svolgeva il servizio di scuola privata materna in regime di convenzione con un Comune va
considerata soggetta ad IVA, in quanto strumentale all’esercizio dell’impresa. Ciò in quanto per la
Corte il soggetto cedente svolgeva comunque una attività di carattere commerciale, ancorché
priva di lucro soggettivo. La nozione di imprenditore, ex articolo 2082 cc, deve intendersi in senso
oggettivo, dovendo comunque riconoscersi il carattere imprenditoriale di ogni attività economica
organizzata nei casi in cui la medesima sia ricollegabile “...all’attitudine a conseguire la
remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che
riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività…” Può
costituire attività imprenditoriale, come tale soggetta al tributo, quella che risulta diretta allo
svolgimento di un’attività di carattere scolastico verso corrispettivo (costituito, nella specie, dalle
quote individuali degli alunni), restando irrilevante la circostanza relativa alla mancanza dello
scopo di lucro. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5028/2014, commentata nella
rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate. Il principio può ritenersi valido anche per gli enti
locali, in relazione alle attività che possono essere considerate commerciali anche in assenza di un
lucro soggettivo quando abbiano l'attitudine a remunerare i fattori produttivi.
STIMA CAPACITÀ FISCALE DEI COMUNI
MEF - Documento del 28 ottobre 2014
Disponibile sul sito del Dipartimento delle finanze il Documento del 28 ottobre 2014 del tavolo
tecnico istituito presso il MEF (composto dai tecnici del Dipartimento delle Finanze, della
Ragioneria Generale dello Stato, della Sose e dell’Anci-Ifel) sulla “La stima della capacità fiscale dei
Comuni”. Il documento individua la capacità fiscale ed illustra le metodologie adottate per
determinarla in vista dell'art. 14 del D.L. 16/2014, il quale dispone che sarà erogato ai Comuni il
10% (dal 2015 il 20% secondo il ddl stabilità) del Fondo di solidarietà comunale sulla base delle
capacità fiscali, nonché dei fabbisogni standard. Secondo lo studio, hanno una capacità fiscale per
abitante maggiore della media le regioni del centro-nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria,
Emilia Romagna, Toscana e Lazio); tutte le altre regioni si collocano al di sotto della media. La
capacità fiscale media standard delle regioni a statuto ordinario è pari a 604 euro per abitante.
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IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILI VENDUTI ALL'ASTA: APPLICABILITÀ DEL CRITERIO DEL PREZZO
VALORE ANCHE SUCCESSIVAMENTE
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 95/E del 3 novembre 2014
L'Agenzia delle Entrate che nel caso di atti di acquisto di immobili a seguito di asta pubblica, per i
quali non si è potuto rendere la necessaria dichiarazione per accedere al criterio di determinazione
della base imponibile del prezzo valore all’atto del trasferimento in quanto la normativa all'epoca
vigente (articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) non contemplava la
possibilità di optare per il criterio del prezzo valore per gli immobili acquisiti in sede di
espropriazione forzata o di pubblico incanto (successivamente integrata dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014), si possa comunque, esercitare l’opzione per
l’applicazione del regime del prezzo valore con apposita dichiarazione da rendere nell’istanza di
rimborso della maggiore imposta di registro versata nei termini previsti dall’articolo 77 del TUR
(tre anni). A seguito della presentazione di detta istanza, l’ufficio dell’Agenzia procederà alla
riliquidazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di trasferimento dell’immobile, acquisito a
seguito di aggiudicazione per asta pubblica, e alla liquidazione del rimborso della maggiore
imposta eventualmente spettante.
ARMONIZZAZIONE CONTABILE, PRIMI ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE
NEL 2015
Il Ministero dell’Economia e delle finanze (Arconet), ha fornito un elenco delle attività necessarie
per l’avvio della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali nel
2015, con particolare riferimento:
all’adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell’ente;
alla riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG (enti locali);
all’organizzazione dell’attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in
parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014;
alla determinazione dell’importo dei propri incassi vincolati al 1° gennaio 2015;
all’acquisizione delle informazioni necessarie per la quantificazione del fondo crediti di
dubbia esigibilità;
al coinvolgimento degli enti strumentali in contabilità finanziaria;
al coinvolgimento degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: CANTINE E SOFFITTE ESCLUSE DAL COMPUTO DELLA SUPERFICIE
UTILE
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile - ordinanza del 4 novembre 2014 n. 23507
La Cassazione ha precisato che nel calcolo della superficie utile complessiva di un immobile, ai fini
della qualificazione della stessa come “di lusso” o meno per beneficiare delle c.d. agevolazioni
prima casa, non vanno conteggiate le cantine e soffitte (sottotetto), nonché la superficie esterna di
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pertinenza del condominio, ai sensi del D.M. 2/8/1969. Va evidenziato, peraltro, che dal 1°
gennaio 2014, ai fini dell'imposta di registro, per usufruire dei benefici prima casa (aliquota
agevolata al 2% invece che al 9%), non si fa più riferimento al citato Decreto, ma alla categoria
catastale dell'immobile (che deve essere diversa da A/1, A/8 ed A/9). Diverso per l'IVA dove, per
usufruire dell'aliquota agevolata al 4%, valgono ancora i vecchi criteri, almeno fino
all'approvazione del DDL semplificazioni che prevede, appunto, l'estensione all'IVA del criterio
catastale.
“SBLOCCA ITALIA” IN GAZZETTA UFFICIALE
Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - G.U.
n. 262 del 11 novembre 2014
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 262 del 11 novembre 2014 Suppl. Ordinario n.
85 la Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attività produttive» e relativo testo coordinato.
CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 133/2014 O “SBLOCCA ITALIA”: TORNANO LE AGEVOLAZIONI IN
MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Con 157 voti favorevoli e 110 contrari, il Senato ha votato la fiducia, nella seduta del 5 novembre
2014, nel testo licenziato dalla Camera, sul decreto-legge sblocca Italia (ddl n. 1651 di conversione
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che reca misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).
Si segnala, all'art. 20 comma 4ter, il ritorno delle agevolazioni in materia di imposta di registro
previste in tema di valorizzazione del patrimonio pubblico, escludendo dall'applicazione dell'art 10
del D.lgs. n. 23 del 2011 (che ha soppresso tutte le agevolazioni ed assoggettato gli atti ad
imposta, in linea generale, del 9%), gli atti di cui ai commi 1 e 2 (trasferimenti immobiliari a titolo
oneroso) aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta e dalle
procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del D.L. n. 351 del 2001 (disposizioni in tema di
cartolarizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico), l’articolo 11- quinquies del D.L. n. 203
del 2005; gli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011 (che prevedono la costituzione di
società per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico); l’articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973
(che disciplina le agevolazioni tributarie in materia di edilizia economica e popolare).
D.L. 133/2014 ART. 43: NOVITÀ IN MATERIA DI FABBISOGNI STANDARD
L'art. 43 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” comma 5 quater dispone “Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in
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sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura
di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di
cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo
precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il
termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non
intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le
ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri”.
D.L. 133/2014 ART. 43: NOVITÀ IN MATERIA SANZIONI PATTO 2013, CLAUSOLA SALVAGUARDIA
L'art. 43 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” comma 3 bis dispone “La sanzione prevista dall'articolo
31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di
stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un
importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del
comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il
pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti
finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto
di stabilità interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni”.
D.L. 133/2014 ART. 43: NOVITÀ IN MATERIA DI RECUPERO SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ 2013
L'art. 43 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” comma 5 bis dispone “All'articolo 1, comma 729-quater,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni per i
quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà
comunale per l’anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle
assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 di cui al comma 729-bis possono
chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi
comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono
rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di
rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari
delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma
729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017”.
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D.L. 133/2014 ART. 43: NOVITÀ IN MATERIA DI INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ 2014
L'art. 43 del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” comma 5 dispone “Per l'anno 2014 l'importo di euro
49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente
di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al
comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
ART. 22BIS D.L. 133/2014: ESCLUSI DAL TAGLIO DEGLI INCENTIVI GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
DEI COMUNI
L'art. 22bis introdotto nel D.L. 133/2014 in sede di conversione esclude dall’ambito di applicazione
del meccanismo cd. spalma-incentivi obbligatorio di cui all'art. 26 commi 3-6 del D.L. 91/2014 -
volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia - gli
impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto legge, enti locali o scuole.
D.L. 133/2014: NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
La conversione in legge del D.L. 133/2014 introduce alcune novità in materia di tributi locali. L'art.
19 comma 1bis prevede la facoltà, per i Comuni, di ridurre l'aliquota IMU nel caso in cui sia
concluso un accordo per la riduzione del canone di locazione (atto escluso da imposte di bollo e
registro). L'art. 24 - che concede la possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni dai tributi locali
nel caso di progetti presentati da cittadini singoli o associati per la riqualificazione di aree -
estende le tipologie di interventi ammissibili (interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con
finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati), precisando che l'individuazione
dei criteri e delle condizioni per presentare i progetti sono fissati con apposita delibera. Le
esenzioni e riduzioni di imposta dovranno essere concesse, però, “prioritariamente” a comunità di
cittadini costituiti in forme associative “stabili e riconosciute”.
RIPARTO DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER LE PROVINCE
Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 5 novembre
2014
Firmato in data 24 ottobre 2014 il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze concernente la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio
delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2014. Gli importi delle
singole quote del Fondo, al netto delle riduzioni e dei recuperi operati per la c.d. “spending
review” sono indicati nell’allegato A dello stesso decreto e le province interessate possono
tenerne conto ai fini della predisposizione delle occorrenti variazioni al bilancio di previsione 2014.
Il provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato emanato ai sensi
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dell’articolo 10 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68, che prevede, per l’anno 2014, la conferma delle modalità di riparto del Fondo
sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto
ordinario, già adottate con precedente decreto del 4 maggio 2012. Sono altresì visualizzabili le
spettanze delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale.
CDP, AL VIA IL PROGRAMMA DI RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2014
La Cassa Depositi e Prestiti Spa interviene ancora una volta sull’offerta di rinegoziazione dei mutui
concessi in favore di Comuni e Province, individuati sulla base di criteri omogenei di selezione del
portafoglio, attraverso la quale gli enti interessati potranno gestire attivamente il debito,
rimodulando la propria posizione debitoria.
Di seguito le principali caratteristiche dell’operazione.
Requisiti dei prestiti rinegoziabili:
ordinari a tasso fisso con ammortamento interamente a proprio carico;
scadenza ammortamento successiva al 31/12/2018;
importo debito residuo al 1° luglio 2014 di almeno 10.000,00 euro su ogni singola
posizione;
non rinegoziati in precedenza.
Per ogni prestito rinegoziato l'operazione prevede:
pagamento della sola quota interessi in scadenza al 31 dicembre 2014;
debito residuo da rinegoziare riferito al 1° luglio 2014;
possibilità di modificare la durata del prestito rinegoziabile estendendone o riducendone la
scadenza di ammortamento.
Il periodo di adesione va dal 7 al 26 novembre 2014.
Per aderire all’operazione sarà necessario accedere all’applicativo web all'interno del Portale dei
Finanziamenti, disponibile a sinistra, utilizzando le credenziali già in uso per l’Accesso alle Aree
Utenti.
Dopo aver completato le operazioni sul Portale dei Finanziamenti gli enti dovranno trasmettere la
documentazione necessaria in originale a mezzo corriere, posta o consegna a mano all'indirizzo:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Area Enti Pubblici - Via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando sulla
busta “Rinegoziazione enti locali 2014”.
Per specifiche e approfondimenti su tempistica e adempimenti formali si rimanda alla Circolare
CDP n. 1281 e alla Nota tecnica.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE GIÀ CHIESTO A RIMBORSO
TRAMITE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR: INDICAZIONI
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 99/E del 11 novembre 2014
L’Agenzia, nell'ambito della consulenza giuridica, chiarisce che non si ravvisa alcuna norma che
sancisca il principio della immodificabilità della scelta operata dal contribuente con la
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presentazione del modello TR, che consente l'utilizzo, infrannuale, del credito IVA in
compensazione o tramite rimborso.
Per l'Agenzia, si può rettificare il modello TR, validamente e tempestivamente presentato ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. n. 542 del 1999, anche una volta decorso il termine di presentazione della
“correttiva nei termini” (ossia, l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento)
chiedendo l'utilizzo in compensazione di una somma già richiesta a rimborso, previa verifica con
l’ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia
stata validata la disposizione di pagamento ed a condizione che il credito non sia già stato
utilizzato in compensazione. Nel caso di avvenuta validazione della disposizione di pagamento la
rettifica non è consentita. Dato che le richieste con il modello TR devono trovare corretta
indicazione nella dichiarazione IVA, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la
data di presentazione della stessa dichiarazione.
Senza la rettifica dell'istanza, il credito IVA non può essere utilizzato in compensazione.
Diversamente, si configura un indebito utilizzo delle somme (cfr. sentenze Corte di Cassazione n.
7254 del 12 maggio 2003 e n. 4246 del 23 febbraio 2007) sanzionabile. In questo caso, resta salva,
comunque, la possibilità per il contribuente di avvalersi, qualora ne ricorrano i presupposti,
dell’istituto del ravvedimento operoso.
ALLUVIONE: NIENTE SANZIONI PER I RITARDATI VERSAMENTI DI RITENUTE
Ministero dell'Economia e delle finanze - Comunicato n. 255 del 12 novembre 2014
Il Ministero dell'Economia e delle finanze offre una via d'uscita alla confusione creata dal
comunicato del Governo del 15 ottobre sulla sospensione dei versamenti per i tributi erariali (“Iva
e altro”) per le zone delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli
Venezia Giulia, colpite dall'alluvione del 10-14 ottobre 2014, non confermato dal successivo DM
Economia e finanze del 20 ottobre che, ormai a scadenza passata, sospendeva tutti gli
adempimenti tributari fino al 20 dicembre, ma non il versamento delle ritenute.
In base al comunicato, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute
alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto
ridosso della medesima scadenza, l’Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di non applicare le
sanzioni ai sostituti suddetti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del decreto
legislativo n. 472 del 1997. Tale norma dispone la non punibilità delle violazioni tributarie se esse
sono state commesse per forza maggiore.
COMUNICATO MINISTERO INTERNO SU REGOLAZIONI CONTABILI STATO - ENTI LOCALI
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 12
novembre 2014
Il Ministero dell'Interno ha precisato, in merito alle regolazioni contabili tra Stato ed Enti locali.
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La soppressione dei trasferimenti erariali ha significativamente modificato l’assetto della finanza
locale delle Province e dei Comuni sulla base dei provvedimenti che di seguito si riportano
sinteticamente:
istituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province, disposta con il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2012, in applicazione dell’articolo 21
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68;
anticipazione, in via sperimentale, dell’istituzione dell’IMU a decorrere dall’anno 2012 per i
comuni, introdotta dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, con successive
modifiche e integrazioni;
istituzione del fondo di solidarietà comunale a decorrere dall’anno 2013 ai sensi
dell’articolo 1, comma 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n.228 e successive
modifiche e integrazioni;
concorso degli enti locali alle manovre di riduzione della spesa pubblica;
Le profonde innovazioni del quadro normativo hanno fatto sorgere una serie di regolazioni
contabili che coinvolgono questo Ministero, l’Agenzia delle Entrate e gli stessi enti locali.
Ciò considerato, si è ritenuto di rendere disponibile sulle pagine WEB del sito della finanza locale
uno strumento in grado di fornire utili informazioni agli enti interessati relativamente alle predette
regolazioni contabili. A tal fine sono state rese visualizzabili le regolazioni contabili poste in essere
per sistemare partite di entrata e di uscita, unitamente ad indicazioni sullo stato attuativo delle
procedure.
Di seguito si riporta il percorso per la consultazione delle informazioni:
Collegamento alla pagina: http://www.finanzalocale.interno.it/
Sulla sinistra della pagina, accedere nell’area riportata accanto: Area certificati
Segue la pagina: Sistema Certificazioni Enti locali sulla quale si prosegue con l’apertura del
link: Accesso al sistema
Segue l’identificazione dell’ente mediante le proprie credenziali: Nome Utente e Password;
Sul lato sinistro della pagina, nella sezione Consultazione area trasferimenti erariali, sono
consultabili i seguenti due link:
1. Regolazioni contabili (somme in entrata e detrazioni in uscita)
2. Recuperi attraverso l’Agenzia delle Entrate
La pagina Regolazioni contabili contiene l’elenco delle operazioni poste in essere da questa
Direzione Centrale relative a recuperi e eventuali conguagli, effettuati o da effettuarsi a qualsiasi
titolo sulle attribuzioni, con la descrizione della causale, dell’importo e del relativo stato di
lavorazione
La pagina Recuperi attraverso l’Agenzia delle Entrate contiene l’elenco dei recuperi operati nei
confronti di ciascun ente attraverso la predetta Agenzia, con l’indicazione della causale,
dell’importo e della relativa situazione alla data indicata.
Infine, si rende noto che la precisione dei dati visualizzati è limitata al giorno della consultazione,
in quanto gli stessi sono divulgati con procedure informatiche collegate direttamente alla banca
dati di finanza locale che, per la dinamicità degli aggiornamenti, può variare giornalmente.
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Si fa inoltre presente che il flusso dei prelievi eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sui versamenti
diretti agli enti a vario titolo sarà sottoposto ad aggiornamenti periodici, in particolare nel periodo
successivo alle principali scadenze dei pagamenti su cui vanno ad incidere.
CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 13
novembre 2014
Il Ministero dell'Interno ha diffuso gli importi dei contributi 2014 per le Unioni dei comuni, allegati
al medesimo.
OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2015 IL NUOVO ISEE
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comunicato del 12 novembre 2014
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato la firma, il 7 novembre del decreto di
approvazione del nuovo modello di dichiarazione necessario per ottenere l'ISEE, Indicatore della
Situazione Economica Equivalente, insieme alle relative istruzioni per la compilazione. Il decreto
sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre al fine di rendere pienamente operativa la
riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio. La normativa, infatti, prevede l'utilizzo delle nuove
regole a partire dai trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (cioè,
complessivamente, il 45° giorno dopo la pubblicazione). La decisione di posticipare l'entrata in
vigore delle nuove regole all'inizio del 2015 era stata presa per venire incontro alle richieste degli
enti erogatori, in particolare i Comuni, che con l'ultima tornata di elezioni amministrative hanno
visto rinnovarsi oltre metà delle giunte. In questo modo si è dato il tempo di aggiornare le regole
vigenti per l'erogazione delle prestazioni sociali, quando opportuno, ai cambiamenti operati con la
riforma.
Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica)
riguardano:
la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata - il “modello MINI” - che
riguarderà la gran parte delle situazioni ordinarie;
per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a “moduli”, ciascuno specifico di una
particolare prestazione o condizione del beneficiario (es, richiesta di prestazioni socio-
sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona con disabilità ovvero prestazioni
universitarie quando lo studente non è nel nucleo familiare di origine, ecc.).
Con le nuove regole sarà possibile aggiornare la propria situazione economica quando si perde il
lavoro (più in generale quando il reddito diminuisce di almeno il 25%) senza aspettare che il
peggioramento delle condizioni venga prima registrato dalle dichiarazioni fiscali; si potrà in questi
casi presentare una dichiarazione particolare per ottenere l'ISEE corrente.
Molte informazioni non saranno più richieste al cittadino in sede di dichiarazione (es. il reddito
complessivo o altre informazioni già presenti negli archivi dell'INPS o dell'Agenzia delle entrate),
ma direttamente recuperate negli archivi.
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Sul sito del Ministero è disponibile una scheda tecnica, nonché la modulistica (DSU e “mini”).
AUDIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA RIFORMA DEL “TERZO SETTORE”
Agenzia delle Entrate - Audizione del 13 novembre 2014
L'Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sul riordino della disciplina del c.d. “terzo
settore” al fine di armonizzare e semplificare l'attuale legislazione, disorganica e frammentata,
nell'Audizione presso la Camera dei deputati. L'Agenzia delle Entrate apre, in sostanza, alla
possibilità di ripensare l’attuale regime di tassazione del Terzo Settore alla luce delle finalità
solidaristiche e di utilità sociale, della non lucratività soggettiva e dell’impatto sociale piuttosto che
sull'assenza di lucro “oggettivo”, anche considerando che quasi la metà del finanziamento del
settore proviene dalle attività commerciali esercitate piuttosto che da donazioni e contributi
pubblici. Resta ovviamente il problema di costruire un sistema normativo in grado di verificare le
finalità solidaristiche e di utilità sociale, il divieto di ripartizione (diretta e indiretta) degli utili e di
misurare l’impatto sociale .
ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MANIERA VIRTUALE: APPROVATO IL MODELLO DI
COMUNICAZIONE TELEMATICA
Agenzia delle Entrate - Provvedimento direttoriale prot. 2014/146313 del 14 novembre 2014
L'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il
modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale previsto dall’art. 15, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo
modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il
quale ha previsto la redazione della dichiarazione, a pena di nullità, su modello conforme a quello
approvato con provvedimento dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da presentarsi con
modalità telematica. Ciò, spiega il provvedimento, al fine di ridurre l’accesso fisico dei contribuenti
presso i pubblici uffici e favorire la dematerializzazione degli archivi. Tuttavia, per consentire un
graduale avvio delle nuove procedure è stato previsto un periodo transitorio dal 1° gennaio 2015 e
fino al 31 dicembre 2015 durante il quale nei casi di rinunzia all’autorizzazione, anche a seguito di
operazioni straordinarie, le dichiarazioni devono essere presentate in formato cartaceo presso
l’ufficio territoriale competente.
CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI: L'ENTE DEVE MASSIMIZZARE LE ENTRATE
DALL'UTILIZZAZIONE DEI SUOI BENI
Consiglio di Stato, sez. V - Sentenza n. 5480/2014
Il Consiglio di Stato ha dichiarato legittima la delibera di Giunta del Comune di Milano che ha
previsto, in caso di subentro a concessioni già in essere prima della scadenza (nel caso per
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cessione dell'azienda), per immobili aventi alto valore commerciale (ubicati presso la Galleria
Vittorio Emanuele II), il raddoppio del canone.
Secondo i giudici “costituisce una regola di buona amministrazione, imposta dall’art. 97 della
Costituzione, quella che induce l’Amministrazione pubblica a valorizzare i propri beni e a ricavare
dai suoi utilizzatori il massimo importo percepibile, sulla base di procedimenti precostituiti e
trasparenti. Tranne i casi in cui l’importo dei canoni sia fissato rigidamente dalla legge e tranne
anche i casi i cui ai beni pubblici sia conferita dalla legge la funzione di consentire la realizzazione
di finalità sociali da essa individuate (ad es., i casi di assegnazione di alloggi alle persone che ne
abbiano bisogno, a canoni inferiori a quelli di mercato, o di assegnazione a titolo gratuito ad enti
per finalità culturali o di conservazione dell’ambiente, ecc.), è un imprescindibile dovere
dell’Amministrazione pubblica quello di mirare alla riscossione degli importi più elevati, in
rapporto di sinallagmaticità con l’utilizzazione dei suoi beni. Quanto più è appetibile il bene sul
mercato, tanto più l’Amministrazione - nel rispetto della legge - può predisporre meccanismi
procedimentali, volti alla riscossione degli importi più congrui (e dunque alla ordinaria gestione
degli interessi pubblici sulla base di risorse anche così conseguite).”
Per quanto riguarda, invece, la lamentata violazione dei principi del diritto europeo e del diritto
nazionale sull’obbligo di indire la gara per la scelta dell’utilizzatore dei propri beni, il Consiglio di
stato chiarisce che le disposizioni regolamentari del Comune non hanno né soppresso, né limitato,
né differito l’obbligo dell’amministrazione di indire periodicamente la gara per la scelta del
concessionario, ma si inseriscono anch'esse in una regola di buona amministrazione - di per sé
riferibile alla gestione di qualsiasi bene del patrimonio pubblico - con l’introduzione di un
trasparente sistema per il quale il subentro nell’affitto o nel rapporto concessorio non sia rimesso
alla libera volontà delle parti private. Le disposizioni non risultano quindi viziate da
irragionevolezza, in quanto il meccanismo tiene conto del mercato ma anche della tutela di
interessi pubblici, tra cui può rientrare anche il vantaggio economico per la stessa
amministrazione. In particolare, precisa la sentenza “La giunta comunale ha quindi consentito la
conclusione di contratti di cessione d’azienda aventi per oggetto i propri beni (conclusione in
precedenza non ammessa per il carattere “personale ed incedibile” delle concessioni),
disciplinando ed ammettendo anche la modificazione del marchio o dell’insegna, prevedendo un
meccanismo che ha tenuto non solo conto delle realtà del mercato e delle esigenze delle imprese,
ma anche degli interessi pubblici, e in particolare dell’esigenza dell’Amministrazione - quanto
meno di pari rango - di ottenere anch’essa un vantaggio economico, in conseguenza dell’affare
concluso dalle parti private.”
CDP, RICHIESTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIDUZIONE DEI PRESTITI
Cassa Depositi e Prestiti - Comunicato del 14 novembre 2014
La Cassa depositi e prestiti rende noto che con riferimento ai rimborsi anticipati alla data del 31
dicembre 2014, fermo restando il pagamento della rata in scadenza a tale data, sarà possibile
richiedere il rimborso parziale dei prestiti ordinari in ammortamento che, alla data del 30
novembre 2014, risultino integralmente erogati.
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Per tale scadenza la facoltà è per il momento circoscritta ad un solo finanziamento sul quale verrà
calcolato l’indennizzo eventualmente dovuto, in maniera proporzionale rispetto all’entità del
rimborso parziale richiesto.
Le richieste di rimborso anticipato volontario totale o parziale dei prestiti pervenute entro il 30
novembre, saranno istruite dalla CDP per l’eventuale rimborso anticipato al 31 dicembre
successivo. Le richieste pervenute dopo il 30 novembre ed entro il 31 maggio dell’anno successivo,
saranno istruite dalla CDP per l’eventuale rimborso anticipato al 30 giugno successivo.
Successivamente al 30 novembre e al 31 maggio rispettivamente, la CDP invierà agli Enti che
hanno presentato domanda, completa della deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione
di rimborso anticipato, esecutiva a tutti gli effetti di legge, una comunicazione con indicazione
delle modalità per effettuare il rimborso anticipato nonché degli importi dovuti. Le domande di
riduzione dell’importo nominale del prestito pervenute entro il 30 novembre saranno istruite dalla
CDP per l’eventuale riduzione e la contestuale rideterminazione dei piani di ammortamento
corrispondenti, con effetto 1 gennaio dell’anno successivo. Le domande pervenute dopo il 30
novembre ed entro il 31 maggio dell’anno successivo, saranno istruite dalla CDP per l’eventuale
riduzione e la contestuale rideterminazione dei piani di ammortamento corrispondenti, con
effetto dal 1 luglio successivo.
SCHEMI E MODALITÀ PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI BILANCIO E INDICATORE DEI
PAGAMENTI
D.P.C.M. del 22 settembre 2014 - G.U. Serie Generale, n. 265 del 14 novembre 2014
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM del 22 settembre 2014, concernente la “Definizione degli
schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa
dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni”.
Le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare i dati relativi alle proprie entrate e spese
secondo gli schemi indicati negli articoli da 3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni in
contabilità finanziaria pubblicano le entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri
bilanci di previsione e le somme accertate e incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci
consuntivi. Inoltre, ciascuna amministrazione pubblica i dati nella sezione “Amministrazione
trasparente/Bilanci” di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013.
Nelle more dell’armonizzazione contabile, gli enti locali in contabilità finanziaria pubblicano i dati
relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema
allegato al decreto. Ciascun ente locale pubblica i dati entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci
e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari.
Le medesime amministrazioni pubbliche dovranno elaborare e pubblicare, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento, un indicatore annuale di tempestività dei propri tempi
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e, a decorrere dal 2015, un
indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento, entro il trentesimo giorno dalla
conclusione del trimestre cui si riferisce. L'indicatore di tempestività dei pagamenti, annuale e
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trimestrale, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una
transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o
richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo
dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Sono esclusi dal
calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di
contestazione o contenzioso.
Gli indicatori sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente/Pagamenti dell'amministrazione” di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, in un
formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi
dell'art. 7 del medesimo decreto.
CONTRIBUTO ALLE UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE PER I SERVIZI DI COMPETENZA
STATALE
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Comunicato del 18
novembre 2014
Il Ministero informa che sono consultabili le risorse finanziarie spettanti alle Unioni di Comuni e
alle Comunità Montane, per l’anno 2014, per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale,
come da prospetto allegato.
DONAZIONE “MODALE” DEL DIRITTO DI SUPERFICIE: ESCLUSA DALL'AMBITO APPLICATIVO DEL
D.L. 98/2011
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia - Deliberazione n. 299/2014
Il trasferimento da parte della parrocchia di due immobili al Comune mediante donazione modale
in diritto di superficie per dieci anni, con l'onere di assunzione di interventi economici per la
manutenzione ordinaria e straordinaria, esorbita dall'ambito di applicazione dell'art. 12 comma 1
ter del D.L. 98/2011. Secondo la Corte “elemento discretivo per l’applicabilità della norma è dato
(indipendentemente dall’espressione utilizzata dal legislatore nel caso di specie) dalla circostanza
che si sia in presenza di un contratto in cui “l’effetto traslativo, conseguenza immediata e diretta
del rapporto giuridico, determini comunque un esborso finanziario a carico del soggetto pubblico”
(..) Nel caso di specie, è evidente l’esorbitanza della fattispecie illustrata dalla limitazione: in
effetti, unico esborso potenzialmente gravante sull’amministrazione risulta essere quello relativo
all’adempimento del modus che, connotandosi (secondo la dottrina civilistica più moderna)
essenzialmente per l’indeterminatezza dei beneficiari non può essere reputato direttamente
discendente dall’acquisto, ma sua conseguenza ulteriore e indiretta.”
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RIDUZIONE DEL 15% DEI CANONI CORRISPOSTI DALLO STATO ANCHE PER LA LOCAZIONE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia - Deliberazione n. 285/2014
Allo stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche del 15% per
la locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall’art. 3, comma 4, del decreto legge n.
95/2012, trova applicazione, in assenza di una contraria disposizione di legge, anche rispetto a
contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso.
L’interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata che impone la riduzione dei canoni,
riferendosi genericamente ai contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali,
senza fornire ulteriori precisazioni, porta ad affermare che la riduzione in parola debba essere
disposta anche nell’ipotesi di locazioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, anche
territoriali, proprietarie dell’immobile locato.
“OPENCIVITAS” DAL 18 NOVEMBRE ACCESSIBILE A TUTTI
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato n. 261 del 18 novembre 2014
Il MEF e la Società SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico) rendono disponibili per tutti i
cittadini le informazioni sui fabbisogni standard e la spesa storica dei Comuni e delle Province delle
Regioni a statuto ordinario. I dati sono accessibili sul portale Collegamento a sito esterno
www.opencivitas.it. La banca dati è già a diposizione dei Comuni in via sperimentale dallo scorso
16 luglio.
In particolare, attraverso “OpenCivitas” ogni cittadino potrà accedere alle seguenti informazioni:
Fabbisogni Standard: per effettuare il confronto tra Fabbisogno Standard e spesa storica per
funzione/servizio di ogni ente locale italiano.
Indicatori: per entrare nel dettaglio delle scelte gestionali e organizzative degli amministratori.
Confronto: per conoscere il posizionamento di un ente rispetto agli altri enti, con particolare
attenzione a quelli simili o limitrofi.
Certificati consuntivi: per ottenere un'informazione di sintesi sui bilanci delle amministrazioni
locali.
Le informazioni contenute in “Opencivitas” verranno implementate ed aggiornate costantemente
sulla base di ulteriori analisi ed elaborazioni.
I dati sulla spesa storica sono relativi all'anno 2010 e nel corso dei prossimi mesi verranno
aggiornati all'anno 2013.
Sul sito del MEF è disponibile anche una scheda operativa sul sistema e la risposta a 15 domande.
PAGAMENTI DA ED A FAVORE DELLE PRO-LOCO “TRACCIABILI”, PENA LA PERDITA DEI BENEFICI
FISCALI
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014
L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti effettuati a loro favore, nonché dei versamenti eseguiti di
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importo superiore ad euro 516,46 di cui all’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n.
133 si applica a tutti i soggetti che beneficiano del regime agevolativo di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, anche se non richiamati dal medesimo (ovvero le società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro, in forza dell’articolo 90, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e
danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350), ivi comprese le associazioni senza fini di lucro e le associazioni
pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.
Qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di
cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti,
l’applicazione delle imposte con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in
cui sono venuto meno i requisiti (cfr. circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare
n. 43/E del 2000, nonché la risoluzione n. 123/E del 2006).
Di conseguenza, anche nei confronti delle Pro - loco, i versamenti, comprese le erogazioni liberali a
favore degli stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative ed i proventi che non
concorrono a formare il reddito imponibile, devono essere eseguiti con strumenti tracciabili,
ovvero, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o
bancomat. Analoghe modalità devono essere utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti a favore
dei medesimi enti (sempre che siano di importo superiore alla soglia normativamente prevista).
CERTIFICATO BILANCIO PREVISIONE 2014 ENTI IN SPERIMENTAZIONE, INTEGRAZIONI D.M. 22
LUGLIO 2014
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
Sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alle voci contabili, evidenziate in colore
verde, negli allegati al decreto ministeriale del 22 luglio 2014 relativo al certificato al bilancio di
previsione 2014 per enti in sperimentazione ex D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Rimangono evidenziate, in colore giallo, le modifiche già previste in precedenza rispetto al
certificato al bilancio di previsione 2013.
MINISTERO INTERNO: DIVULGAZIONE, A FINI CONOSCITIVI, DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE
2014 PER I COMUNI
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Comunicato del 21
novembre 2014
Il Ministero dell'Interno informa che è disponibile sul sito della finanza locale, un riepilogo delle
assegnazioni finanziarie 2014 per i Comuni. La divulgazione del riepilogo viene effettuata a soli fini
conoscitivi in quanto i dati riportati, discendono da specifiche disposizioni di legge, ma le
conseguenti assegnazioni finanziarie maturano solo dopo il perfezionamento degli adempimenti
previsti dalle stesse norme di riferimento.
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Si segnala che il Fondo di solidarietà comunale 2014 e le altre assegnazioni riportate nel prospetto
non tengono conto delle riduzioni da applicarsi entro l'anno per maggiori introiti di gettito IMU
derivante dall'introduzione dell'imposta sui terreni agricoli di cui all'articolo 4, comma 5 bis, ex
Decreto legge n. 16/2012, come sostituito dall'articolo 22, comma 2, del Decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.
CERTIFICAZIONE UNICA (EX CUD) 2015: BOZZA DI MODELLO E ISTRUZIONI AGGIORNATE
Disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - aggiornate al 21 novembre - le bozze di modello,
istruzioni e specifiche tecniche per la Certificazione Unica (ex CUD) 2015 dei redditi da lavoro
dipendente ed assimilati, da lavoro autonomo e diversi corrisposti nel 2014. La certificazione dovrà
essere consegnata entro il 28 febbraio 2015 e, soprattutto, inviata telematicamente entro il 7
marzo 2015. Nel quadro CT dovranno essere riportate le informazioni per la ricezione telematica
del modello 730-4, per cui viene meno la comunicazione prevista entro il 31 marzo di ciascun
anno.
PROGETTO “1000 CANTIERI PER LO SPORT”, FINANZIAMENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
«1000 Cantieri per lo Sport» è il progetto che nasce da una collaborazione tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri e ICS (Istituto per il Credito Sportivo) con Associazione Nazionale Comuni
Italiani e Unione delle Province d’Italia per incentivare gli interventi di manutenzione,
ristrutturazione o costruzione ex-novo di impianti sportivi di base. Mutui a tasso zero, per un
totale di 150 milioni di euro più 44 milioni di abbattimento degli interessi, destinati a:
• 500 spazi sportivi scolastici;
• 500 impianti sportivi di base pubblici e privati.
Il progetto partirà entro la fine di novembre ed è rivolto ai primi 500 interventi negli impianti
sportivi scolastici. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 24
novembre 2014.
L’Istituto per il Credito Sportivo ha destinato agli Enti locali 75 milioni di euro con mutui a tasso
zero reso possibile da 22 milioni di euro del «Fondo speciale per la concessione di contributi in
conto interessi sull’impiantistica sportiva». L’importo massimo per ogni intervento è di 150 mila
euro erogato come mutuo di durata massima di 15 anni da contrarre con l’Istituto per il Credito
Sportivo. Nel caso in cui l’intervento superi la cifra, la parte superiore godrà di contribuzione in
conto interessi come dai piani operativi dell’Istituto.
Gli enti locali proprietari delle scuole potranno:
• attuare interventi relativi a spazi ed impianti sportivi scolastici esistenti: come ristrutturazioni,
ammodernamento, ampliamento, completamento, riconversione, adeguamento tecnologico,
manutenzione straordinaria, bonifica dell’amianto, adeguamento delle normative sulla
sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico,
attrezzatura;
• realizzare nuovi spazi ed impianti sportivi scolastici.
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Per intervenire in modo capillare e uniforme sul territorio italiano ci saranno un numero di
interventi per ogni regione sulla base della popolazione in età scolare con un incremento del 10%
per le regioni del Sud che presentano deficit di infrastrutture sportive scolastiche. Limiti sono stati
posti al numero di mutui concedibili ad ogni Ente locale in base al numero di abitanti.
In base ai parametri i 500 interventi saranno così ripartiti tra le Regioni:
Lombardia 72, Campania 64, Sicilia 51, Lazio 45, Puglia 41, Veneto 37, Emilia Romagna 34,
Piemonte 30, Toscana 28, Calabria 19, Sardegna 13, Marche 12, Liguria 10, Abruzzo 10, Trentino
Alto Adige 9, Friuli Venezia Giulia 8, Umbria 7, Basilicata 6, Valle d’Aosta 2 e Molise 2.
A gennaio 2015 partirà invece il secondo progetto rivolto agli altri 500 interventi negli impianti
sportivi destinatari di ulteriori 75 milioni di euro con mutui a tasso zero grazie all’utilizzo di
altrettanti 22 milioni di euro del «Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva» e del «Fondo Contributi negli Interessi». I mutui saranno richiedibili dagli Enti Locali e dai
soggetti privati (società ed associazioni sportive, parrocchie ed enti morali, ecc.) che vogliano
ristrutturare o costruire spazi ed impianti sportivi di base.
L’erogazione del contributo è da concordare con la Conferenza Stato Regioni o da definire con
ciascuna Regione in relazione al plafond che le sarà attribuito.
CESSIONE DI IMMOBILI A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE COMUNQUE ESCLUSI DA
IVA
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria - Sentenza n. 15660/2014
La cessione ad un Comune da parte di una Società di un immobile e di aree di sua proprietà già
occupate dal medesimo ente a scomputo della quota di oneri di urbanizzazione, nell’ambito di una
convenzione di lottizzazione, costituisce una operazione non rilevante IVA, alla stregua del
trattamento fiscale applicabile all’equivalente versamento in denaro. La convenzione di
lottizzazione, infatti, non costituisce un vero rapporto o contratto a prestazioni corrispettive,
avendo natura pubblicistica e non sinallagmatica. Le cessioni o gli obblighi di fare in esse previste,
quindi, si configurano come una modalità alternativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione al
quale non può che applicarsi il medesimo trattamento fiscale (esclusione IVA). La Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 15660/2014, respingendo la pretesa impositiva dell’Amministrazione
finanziaria su avvisi di accertamento emessi nel 1994 (antecedentemente l’emanazione dell’art. 51
L. 342/2000), esclude l’applicazione dell’IVA alle cessioni di terreni ed immobili a scomputo di
oneri di urbanizzazione in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, anche oltre quanto statuito
dall’art. 51 L. 342/2000 (ai sensi del quale “non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei
confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di
urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione”) e dall’Amministrazione finanziaria,
citando in particolare la risoluzione n. 140/2009, che aveva assoggettato ad IVA la cessione di un
lotto a favore del Comune a scomputo di oneri di urbanizzazione se sull'area non erano realizzate
opere di urbanizzazione.
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TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LE LICENZE DI PESCA
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 105/E del 27 novembre 2014
L'Agenzia delle Entrate individua il momento in cui va pagata la tassa sulle concessioni governative
per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima in caso di rinnovo, date le criticità
riscontrate in ordine all’individuazione del momento impositivo nel caso in cui a seguito della
richiesta di rinnovo della licenza di pesca, le Autorità competenti provvedono a rilasciare una
attestazione provvisoria. Per l'Agenzia, ai sensi dell'art. 2 del DPR 641/1972 ed art. 8 dell'annessa
Tariffa, il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui si rende necessario
rinnovare il titolo amministrativo, poiché il precedente ha cessato di avere validità. Pertanto, nel
caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, venga rilasciata al richiedente
l’attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta
comunque la tassa sulle concessioni governative. La medesima tassa, tuttavia, non dovrà essere
nuovamente corrisposta al momento del rilascio della licenza in quanto copre anche il periodo di
utilizzo dell’attestazione provvisoria.
LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI DI MORA IN BASE A SENTENZA VA CONSIDERATA DEBITO
FUORI BILANCIO
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna - Deliberazione n. 205/2014
Rientra nei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, la
corresponsione delle somme assegnate ai creditori a titolo di interessi per ritardato pagamento a
seguito di sentenza del tribunale. La spesa per corresponsione di interessi di mora è
evidentemente sprovvista del requisito dell’utilità per l’ente (art. 194, comma 1, lettera e TUEL). A
nulla rileva in proposito che in apposito capitolo del PEG l’Ente abbia inserito uno stanziamento
volto a fronteggiare la spesa per interessi per ritardato pagamento di somme dovute in esercizi
precedenti.
La delibera consiliare si rende pertanto necessaria per il riconoscimento motivato del debito fuori
bilancio, cioè per accertare che l’obbligazione si riferisce a funzioni e servizi di propria competenza
e, nel caso in questione, che essa deriva da sentenza esecutiva del tribunale.
Esso dovrà contenere inoltre le indicazioni sul quantum riconosciuto della spesa che dovrà essere
posta a carico del bilancio dell’Ente. Infine, la deliberazione dovrà essere trasmessa alla Procura
della Corte dei conti. L’art.23 della legge 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per il 2003), che
dispone in materia di razionalizzazione delle spese e flessibilità di bilancio, pone infatti
quest’obbligo in capo all’Ente (comma 5) per la valutazione di eventuali responsabilità per danno
erariale connesse all’emersione del debito fuori bilancio.
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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e dello
sport del 16 gennaio 2014 - G.U. n. 276 del 27 novembre 2014
Pubblicato il Decreto che individua, in attuazione dell'art. 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) i soggetti destinatari del Fondo nazionale
integrativo per i comuni montani (ovvero quelli classificati interamente montani nell'elenco dei
comuni italiani redatto dall'ISTAT); le modalità di individuazione dei criteri di valutazione; la
procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi e le modalità di presentazione delle
domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti. In
particolare, le regioni devono provvedere - entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto - ad
indicare ai comuni beneficiari i riferimenti degli uffici cui presentare la domanda di finanziamento
e le altre prescrizioni utili. Ciascun comune può presentare un solo progetto per ciascuna annualità
di riferimento. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro e non oltre il
termine del 15 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il finanziamento, a pena
di esclusione, alla regione territorialmente competente, in formato elettronico. in sede di
Conferenza unificata le amministrazioni statali e le regioni interessate definiscono una griglia di
criteri di valutazione per l'esame dei progetti e i tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle
graduatorie, tenendo prioritariamente conto del finanziamento assegnato a progetti pilota per la
realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione
dell'uso delle energie alternative, a valere sui fondi di cui all'art. 11-bis del decreto-legge n. 93 del
14 agosto 2013. I progetti devono rientrare tra quelli indicati dal comma 321 della Legge di
stabilità 2013 ovvero “progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che
devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria
dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:
a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche
amministrazioni;
b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività
agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti
montani;
h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-govermnent;
m) servizi di telecomunicazioni;
n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la
promozione dell'uso delle energie alternative;
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o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del
commercio dei prodotti di prima necessità;
p) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari,
nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
q) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni: 1) Club alpino italiano
(CAI); 2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS); 3) Collegio nazionale delle guide
alpine italiane; 4) collegio nazionale dei maestri di sci.”
Entro il 1° settembre di ciascun anno le regioni competenti, completata l'istruttoria, trasmettono
al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport una graduatoria ordinata dei
progetti ammissibili al finanziamento ai fini dell'emanazione dello schema di decreto di riparto da
parte del Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Lo schema di decreto deve tener conto
delle risorse disponibili e delle graduatorie regionali dei progetti ammissibili, in modo da
finanziare, per quanto possibile, almeno un progetto per ogni ambito regionale. Il decreto è
adottato entro il 30 marzo successivo.
DDL STABILITÀ 2015 EMENDAMENTI APPROVATI CAMERA, NOVITÀ PER I COMUNI -
AGGIORNAMENTO
La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli emendamenti al ddl stabilità 2015. Ora il
testo è in votazione in aula alla Camera e poi passerà al Senato. Il testo è stato modificato nella
numerazione, laddove i precedenti 47 articoli della versione iniziale del disegno di legge sono stati
sostituiti da soli 3 articoli e innumerevoli commi. Numerose le novità per i Comuni, che si uniscono
a diverse novità già inserite nel testo iniziale, già analizzate con i Comuni con noi convenzionati.
Ecco le principali ulteriori novità per i Comuni:
Taglio 1.200 milioni: i Comuni concorrono all’obiettivo di contenimento spesa pubblica non
solo tramite riduzione della spesa corrente ma anche tramite riduzione della spesa in conto
capitale. In ogn caso, il Fondo di solidarietà comunale è ridotto di 1.200 milioni a partire dal
2015. Sarà il Comune a decidere come affrontare tale riduzione di entrata (a differenza di
quanto previsto dal D.L. 66/2014 art. 8 c. 4 e art. 47 c. 8, il cui taglio confermato e
aggiornato anche per l'anno 2015, prevede di affrontare la minore entrata sul FSC
esclusivamente mediante riduzione di spesa corrente).
Accantonamento a fondo crediti dubbi: la gradualità nella piena applicazione della
percentuale rischio insoluto sulle entrate in conto competenza arriva fino al 2018. Dal 2019
accantonamento in conto competenza 100%. La quota di avanzo che rimane accantonato a
tutela del rischio insoluto sui residui attivi deve essere invece applicata fin da subito in
misura piena. Per gli enti che applicano per la prima volta la nuova contabilità armonizzata
nel 2015 la percentuale di accantonamento sarà almeno pari al 36% del dovuto (per gli enti
che hanno partecipato alla sperimentazione contabile sarà del 55%). Nel 2016 la quota sarà
per tutti gli enti pari almeno al 55%. Nel 2017 la quota sarà pari almeno al 70%. Nel 2018 la
quota sarà pari almeno a 85%. A decorrere dal 2019 l'accantonamento è effettuato per
l'intero importo, al 100%.
22
In conseguenza di quanto sopra sono riviste le percentuali per la determinazione del saldo
obiettivo patto di stabilità (la riduzione delle percentuali è strettamente correlata alla
quota di accantonamento a fondo crediti dubbi). Nel 2015 la percentuale da applicare alla
spesa corrente media 2010-2011-2012 è pari al 8,6%. Per gli anni 2016 - 2017 - 2018 la
percentuale sarà invece pari al 9,15%.
I saldi obiettivo patto di stabilità dei singoli enti possono essere rideterminati entro il 31
gennaio 2015 con Decreto Ministero Economia e Finanze, d'intesa con la conferenza Stato
Città, per tenere conto degli oneri connessi alle ultime alluvioni, alla messa in sicurezza
delle scuole, alla messa in sicurezza del territorio, alle sentenze passate in giudicato per
procedure di esproprio o di contenzioso per cedimenti strutturali, alle maggiori funzioni
assegnate alle città metropolitane.
L’eliminazione dal 2015 del patto di stabilità regionale comporta la revisione del
meccanismo patto di stabilità verticale regionale, con riduzione del beneficio per i Comuni.
Rivista la procedura, semplificandola, per la determinazione del premio patto di stabilità ai
sensi del comma 122 art. 1 Legge 220/2010, attribuito agli enti rispettosi del saldo
obiettivo. Il premio è determinato in base agli spazi conseguenti il mancato rispetto degli
enti non rispettosi il saldo e quindi colpiti da sanzione con trattenuta sul fondo di
solidarietà (le risorse trattenute dallo Stato agli enti che hanno sforato il limite patto non
vengono, l'anno successivo, erogate ai Comuni rispettosi del saldo, ma vengono comunque
commutate in maggiori spazi per gli enti rispettosi).
I Comuni istituiti a seguito di fusione applicano le regole del patto di stabilità a partire dal
quinto anno successivo a quello della loro istituzione, prendendo come base di calcolo la
spesa dell'ultimo triennio.
Proventi da permesso di costruire: prorogato al 2015 l’utilizzo in parte corrente fino al 75%.
Disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui: assorbimento in 30 anni anziché in
10 anni.
Limite indebitamento ex art. 204 Tuel: passa da 8% a 10%.
Anticipazione di tesoreria ex art. 222 Tuel: prorogato il limite massimo di 5/12 fino al
31.12.2015.
Contributi ai Comuni sugli interessi passivi per operazioni di indebitamento: sorge un
Fondo statale pari a 525 milioni per il quadriennio 2016-2020 (copre quindi anche i mutui
contratti nel 2015, che vanno in ammortamento nel 2016).
Rinegoziazione mutui fino a 30 anni con emissioni di prestiti obbligazionari.
Società partecipate: il Comune approva entro 31 marzo 2015 un piano di razionalizzazione
con messa in liquidazione, dismissione, fusione, riduzione di costi, da attuarsi entro il 31
dicembre 2015. Il piano va trasmesso alla Corte dei conti.
Disposizioni in favore di Unioni e fusioni di Comuni in materia di personale.
Integrazione di risorse ex Fondo di solidarietà comunale di 5 milioni in favore delle Unioni
di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni.
23
Proroga disposizioni per il riconoscimento compenso lavoro straordinario per attività
connesse allo stato di emergenza eventi sismici anno 2012. Negli stessi territori sono
rinviate le procedure relative alla centrale unica di committenza.
Modifica disposizioni procedure pre dissesto
Modifica disposizioni procedure dissesto, possibile presentazione di nuovo bilancio
stabilmente riequilibrato a seguito dell'insediamento di nuova amministrazione, entro tre
mesi dall'insediamento stesso.
La procedura di split payment in ambito Iva non si applica ai compensi resi per prestazioni
di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposte sui redditi.
In caso di utilizzo da parte del Ministero di Giustizia di immobili comunali per sede di
tribunali, non sono dovuti ai Comuni canoni di locazione.
Nuove procedure in materia di discarico ruoli e comunicazioni di inesigibilità relative a
quote affidate agli agenti della riscossione.
PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI: NOVITÀ ANCHE PER I
COMUNI
D.Lgs. del 21 novembre n. 175 - G.U. n. 277 del 28 novembre 2014
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.lgs. del 21 novembre n. 175 recante la “Semplificazione
fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”. In particolare, gli artt. 1-5 disciplinano la
dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilati di
cui alle lettere a), c), c bis, d) e g) dell'art. 50 del TUIR. Per la precompilazione, l'Agenzia utilizza i
dati presenti in Anagrafe tributaria e quelli trasmessi da terzi, tra cui i dati dei CUD, da trasmettere
in via telematica entro il 7 di marzo. A tal fine, sono introdotti ulteriori obblighi di comunicazione
di oneri e spese da parte di alcuni soggetti (imprese assicuratrici, enti previdenziali, fondi
pensione, erogatori di mutui), da effettuarsi entro il 28 febbraio. Prevista anche la comunicazione
dei dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 da parte dei soggetti del servizio sanitario, tra cui
le farmacie (pubbliche o private). Le modalità saranno stabilite con successivo Provvedimento. La
dichiarazione precompilata, in caso di accettazione senza modifiche, esonera il contribuente da
controlli formali. Se saranno variati i dati, il controllo è effettuato presso il CAF e il professionista.
In caso di visto “infedele”, al CAF ed al professionista sarà irrogata una sanzione pari all'importo
dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Sarà
possibile, tuttavia, presentare una dichiarazione integrativa, pagando così la sola sanzione.
Previste novità anche in materia di addizionale comunale e regionale IRPEF (art. 8). In particolare,
per quella regionale l'imposta sarà dovuta alla Regione in cui il contribuente ha domicilio il 1°
gennaio dell'anno di riferimento, eliminando così la differenza tra le due addizionali. I Comuni
dovranno inviare, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative
all'addizionale, attraverso il portale del federalismo fiscale, i dati dei suddetti regolamenti per la
pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it., con modalità fissate con apposito DM. Abrogata,
quindi, la possibilità di utilizzare per l'acconto l'aliquota prevista per il relativo anno di imposta,
dovendosi adottare sempre quella dell'anno precedente.
24
Da segnalare anche le nuove modalità di compensazione dei rimborsi effettuati in sede di
assistenza fiscale da parte dei sostituti di imposta o delle eccedenze di versamento di ritenute e di
imposte sostitutive, che dovrà avvenire in F24, escludendosi la compensazione “interna” (art. 15)
ovvero, per le eccedenze, facendo transitare detta compensazione a valere sui versamenti
successivi comunque in un F24.
Per quanto riguarda l'IVA, si può evidenziare la modifica delle modalità: di esecuzione dei rimborsi,
prevedendosi il visto di conformità per quelli di importo superiore ai 15.000 euro (art.13); di
comunicazione delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali (art.20); di
presentazione della c.d. comunicazione black list (che diventa annuale art. 21); di richiesta
dell'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie (art.22). Semplificato anche il
contenuto degli elenchi intrastat servizi (art.23). Previste inoltre l'unificazione della disciplina ai fini
IVA ed IRPEF delle spese di rappresentanza (art. 30) e ai fini IVA e registro per le cessioni di
immobili “prima casa” (art. 33). Concessa, infine, la possibilità di esercitare la variazione IVA, oltre
ai casi di procedure esecutive rimaste infruttuose, anche a seguito di accordo di ristrutturazione
omologato o piano adottato ai sensi della Legge fallimentare.
Si segnala anche la modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del regime fiscale dei beni
sequestrati in base alla normativa antimafia. Fino alla vigenza dei provvedimenti o comunque
all'assegnazione/destinazione dei beni, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti
con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella
titolarità del diritto di proprietà o nel possesso dei beni stessi. Vi rientrano a pieno titolo, quindi,
l'IMU, ma anche la TARI o TASI (art. 32).
Infine, è abrogata la responsabilità solidale in materia fiscale negli appalti (art. 28 comma 1).
PERSONALE
NUOVI ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN OTTOBRE 2014
L’Aran ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale la risposta ad alcuni quesiti
concernenti la fruizione delle ferie ed il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa.
ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Deliberazione n. 275/2014/PAR
Alla luce della formulazione letterale della norma di cui all’art. 10 del D.L. n. 90/2014 (convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 114/2014), si deve ritenere che, nel caso di convenzione di segreteria
fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, al segretario preposto sia possibile
attribuire quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in
concreto, il segretario stesso.
25
La norma, infatti, prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi.
La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale,
fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario
preposto. La seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora
l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto,
prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione.
L’assimilazione dei segretari comunali e provinciali al personale con qualifica dirigenziale, invece, è
un’operazione ermeneutica da condurre alla luce della disciplina posta dalla vigente
contrattazione collettiva nazionale (in cui rilevano gli artt. 31 e 32 del CCNL del 16/05/2001).
SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMMA 7 DELL'ART. 53 DEL
D.LGS. 165/2001
TAR Puglia - ordinanza n. 188/2014
La restituzione di tutti gli emolumenti percepiti imposta al lavoratore dalla norma di cui all'art. 53,
settimo comma, del D.Lgs. n. 165/2001, in assenza di alcuna valutazione in ordine alla garanzia in
ogni caso della retribuzione minima, che si identifica con quella necessaria a garantire al
lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, sembra al Collegio idonea ad
integrare violazione dell'art. 36, primo comma Cost., in quanto la restituzione di che trattasi
priverebbe il lavoratore e la famiglia dei mezzi di sussistenza necessari, apparendo viceversa
conforme ai principi costituzionali non già l'indiscriminato obbligo di restituzione di tutti gli
emolumenti percepiti, bensì la restituzione della sola parte eccedente gli emolumenti che il
dipendente avrebbe percepito nell'ambito del rapporto di impiego con l'Amministrazione di
appartenenza, al fine di sanzionare in tal modo l'indebita locupletazione che il lavoratore si
sarebbe illegittimamente procurato, svolgendo un'attività lavorativa non autorizzata e in
violazione degli obblighi assunti.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, comma 2, 1. n. 87/53, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, il TAR Puglia (ordinanza n. 188/2014) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale nei termini sopra enunciati, con sospensione del giudizio fino alla
pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt.79 e 80 c.p.a. e 295 c.p.c.
LAVORO FLESSIBILE: CONTINUANO IN DUBBI SUI LIMITI APPLICABILI AGLI ENTI IN REGOLA CON
L'OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Campania - Deliberazione n. 232/2014/PAR
Conformemente a quanto sostenuto in precedenza dalla Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti della Puglia con deliberazione n. 174/2014/PAR, la Sezione regionale di controllo della
Campania ritiene che le limitazioni previste in tema di lavoro flessibile all’articolo 9, comma 28, del
D. L. 31/05/2010, n. 78, dalla novella legislativa (11, comma 4 bis della legge 11/08/2014 n. 114 di
conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90) a favore degli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione
26
delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, non escludono la permanenza dell’obbligo di legge di contenere la spesa complessiva delle
forme di lavoro flessibile nei limiti di quella sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. In tal
senso, afferma il Collegio con deliberazione n. 232/2014/PAR, depone il chiaro disposto
normativo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.
In senso contrario, tuttavia, si era già espressa sul punto la Sezione regionale di controllo della
Lombardia con deliberazione n. 264/2014/PAR, a giudizio della quale gli enti locali sottoposti al
patto di stabilità interno, in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai
commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
fermo il limite evidente delle risorse che possono ritenersi disponibili alla luce della disciplina ora
richiamata, non soggiacciono più agli ulteriori limiti posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio
2010, n. 78.
A questo punto, è auspicabile un intervento chiarificatore da parte della Sezione delle Autonomie.
COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE TURNISTA CHE SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA IN GIORNO
FESTIVO INFRASETTIMANALE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Nota Prot. n. 51662 del 16 giugno 2014
Conformemente ai pareri espressi dall’ARAN, al personale turnista che rende la propria
prestazione lavorativa in giorno festivo infrasettimanale spetta solo il compenso previsto dall’art.
22, comma 5, seconda alinea del CCNL del 14.9.2000 - maggiorazione del 30% della retribuzione di
cui all’art. 52, comma 2, lett. c) del medesimo CCNL, sostituito oggi dall’art. 10 del CCNL del
9.5.2006 -, con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del
suddetto compenso, anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale
non goduta, in quanto ipotesi non contemplate, né consentite dalla disciplina contrattuale. I
contenuti della sentenza n. 1102/2013 della Corte di Appello di Milano sono noti. Tuttavia, preme
sottolineare che le indicazioni applicative suesposte trovano conforto in diverse pronunce della
Corte di Cassazione intervenute sul tema (v. sentenze n. 8458/2010, n. 28888/2012 e n.
22799/2012), nonché nella giurisprudenza di merito (v. sentenze del 3.10.2013 del Tribunale di
Napoli e quella n. 949/2011 della Corte di Appello di Firenze). Pertanto, il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato non ha motivo per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale
consolidato e dai pareri dell’ARAN.
27
LIMITE DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI
TAR Emilia Romagna, Sez. di Parma - Sentenza n. 424 del 7 novembre 2014
L’eliminazione del limite di età per l’ammissione ai concorsi pubblici, disposta con l’art. 3, comma
6, L. n. 127/1997, è indubbiamente accompagnata dalla contestuale previsione di “deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessità dell'amministrazione”.
Se è astrattamente condivisibile la tesi, invocata dal Comune nelle sue difese, per cui nessun
obbligo di motivazione formale è configurabile né in relazione al bando di concorso, né in
relazione al predetto regolamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2014, n. 3703), è tuttavia da
considerare che l’art. 3, comma 6, L. n. 127/1997 ha generalizzato il divieto di stabilire limiti di età
per l’accesso ai concorsi pubblici, tollerando eventuali deroghe solo se giustificate dalla natura del
servizio o da oggettive necessità dell'amministrazione.
Si tratta di una previsione derogatoria che, come tale, da una parte è di stretta interpretazione,
dall’altra postula l’onere per l’amministrazione di esprimere le ragioni che giustificherebbero la
deroga in termini di particolare natura del servizio ovvero di oggettive necessità dell’ente.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’imposizione del limite di età di 40 anni risulti, data la
peculiarità dell’attività da svolgere (educatore del nido d’infanzia), l’espressione di un distorto
esercizio del potere discrezionale, illegittimamente discriminatorio nei confronti di una situazione
anagrafica che, di per sé sola, per lo scenario tratteggiato, non solo non può essere ritenuta indice
di inidoneità psicofisica ad occuparsi di neonati ma, al contrario, dovrebbe essere considerata
come quid pluris, ossia come fattore garantistico di maggiore esperienza, assennatezza, saggezza e
anche vigore fisico in rapporto al tipo di impegno richiesto.
NON EQUIPARABILE A CESSAZIONE L'OPZIONE DEL DIPENDENTE PER IL PART TIME
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 281/2014/PAR
L’opzione del dipendente per il part time - peraltro sempre reversibile, con cadenza biennale,
secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (art. 4, comma
14, CCNL 14/9/2000) - non può esser qualificata come una cessazione (parziale) del rapporto di
lavoro (presupposto tuttora vigente per l’assunzione a tempo indeterminato), ma costituisce,
piuttosto, una rimodulazione delle modalità d’esecuzione dell’originario contratto di lavoro,
tuttora in essere, dipendente da una libera scelta del lavoratore (v. ex multis Cassazione civile, sez.
I, sentenza 11 marzo 2006, n. 5378; per una ricostruzione delle previsioni pattizie applicabili, v. la
delibera di questa Sezione n. 53/2012/PAR).
IL REATO TENTATO NON FA SCATTARE L'INCONFERIBILITÀ
A.N.AC. - Orientamento n. 68/2014
Il regime delle inconferibilità di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 non può estendersi anche alle
ipotesi di reati commessi nella forma del tentativo rientrando nella discrezionalità del legislatore
28
identificare ipotesi circoscritte relative ai soli reati consumati comportanti, quali conseguenze
della violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, l’impossibilità di
conferire allo stesso dipendente un incarico dirigenziale, ovvero lo svolgimento di una funzione
dirigenziale (Corte cost., 3 maggio 2002, n. 145).
NUOVA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE: ESCLUSA LA RETROATTIVITÀ
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 300/2014/PAR
La Corte dei conti ha fornito risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione degli
artt. 92 e 93 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici), come modificati dagli
artt. 13 e 13 bis della l. 11 agosto 2014, n. 144, di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, che
hanno abrogato i commi 5 e 6 del citato art. 92 e aggiunto i commi da 7 bis a 7 quinquies all’art.
93.
In particolare, rilevato che il nuovo provvedimento legislativo non contiene alcuna precisa
disposizione in merito (a differenza di quanto comminato per i diritti di rogito dei segretari
comunali e provinciali e per i compensi professionali degli avvocati interni), il Comune istante ha
chiesto: 1) come si attuino, con riferimento a opere e lavori pubblici che alla data di entrata in
vigore delle sopra citate disposizioni siano in corso di realizzazione (in fase di progettazione o già
aggiudicate) e, in generale, alle attività tecniche già concluse o ancora in corso prima di tale data
ma non ancora liquidate, le norme che prevedono la costituzione di un “fondo per la
progettazione e l'innovazione” (nuovo comma 7 bis dell'art. 93 del codice) a cui ogni
amministrazione deve fare confluire le risorse finanziarie da destinare, per l'80%, a remunerare
l'attività di progettazione, e per il restante 20%, all'innovazione (nuovi commi 7 ter e 7 quater); 2)
se sia possibile, stante il disposto del nuovo comma 7 ter, ultimo periodo, corrispondere ancora ai
dirigenti l'incentivo inerente ad attività di progettazione e direzione lavori, concluse o ancora in
corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni ed eventualmente in base a quali
criteri; 3) se il limite degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell’anno al singolo
dipendente, pari al 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, operi
anche con riferimento a prestazioni, sia concluse che in corso, rese anteriormente alla vigenza
delle norme sopravvenute ma non liquidate.
In proposito il Collegio ha evidenziato che punto essenziale e pregiudiziale alla risoluzione di tutti e
tre i quesiti, è la questione della cesura applicativa tra la vecchia e la nuova normativa; vale a dire,
in sintesi, se essa trovi applicazione con riferimento alle sole attività successive o anche a quelle
precedenti, ma non remunerate all’atto dell’entrata in vigore del decreto.
Come noto, in ambito dottrinario e giurisprudenziale due orientamenti si dividono il campo: la
teoria dei c.d. “diritti quesiti”, secondo cui, al fine di connotare come non retroattiva una
disposizione, elemento essenziale è il dato che non intacchi situazioni giuridiche già maturate; e
quella del c.d. “fatto compiuto”, secondo cui, fatta salva l’eventuale illegittimità dell’atto
normativo per lesione dell’affidamento, l’utilità può considerarsi intangibile solo dopo che sia stata
acquisita dal soggetto interessato.
Al di là di tale considerazione di carattere generale, tuttavia, è possibile ricavare una soluzione
29
interpretativa al quesito posto dalla deliberazione della Sez. autonomie, 8 maggio 2009,
7/SEZAUT/2009/QMIG, che, affrontando altra precedente riformulazione dell’incentivo di cui
all’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici (in relazione alla riduzione introdotta dall’art.
18, comma 4 sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2,
che ha novellato l’art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133,
con un comma 7 bis) ha precisato che “dal compimento dell’attività nasce il diritto al compenso,
intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva. Né rileva, in
contrario avviso, che alla rigorosa applicazione del criterio della spettanza dell’incentivo nella
misura vigente all’atto del compimento della specifica attività, possa conseguire una differente
consistenza del beneficio in ordine alla stessa opera per la quale è stanziata la somma da ripartire,
a seconda se la stessa attività sia stata compiuta prima o dopo il 31.12. 2008. Ciò perché, ai fini
della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell’attività; dovendosi, anzi,
tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si
esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà
considerarsi la frazione temporale di attività compiuta”: con la conseguenza che “il “quantum” del
diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al
momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere
modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da
ripartire”.
A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento al terzo quesito, in considerazione
del dato che la norma effettua un chiaro riferimento al momento della corresponsione e che non
condiziona la possibilità di erogare l’incentivo, ma si limita a determinarne (per relationem rispetto
al trattamento economico fruito) l’ammontare massimo.
In conclusione, l’ente, rimanendo per il resto libero nell’esercizio della propria attività
discrezionale, nel periodo transitorio dovrà fare riferimento, quanto ai presupposti e ai beneficiari
dell’incentivo, alla previgente disciplina mentre, per quel che concerne l’ammontare complessivo
delle risorse destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato dalla norma con
riferimento al trattamento economico spettante al momento dell’erogazione.
NON RETROATTIVA LA LIMITAZIONE ALL'IMPORTO ANNUO DEL RIMBORSO SPESE DOVUTO AL
REVISORE
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Basilicata - Deliberazione n. 107/2014/PAR
Prima della novella normativa, recentemente intervenuta, l’art. 3 del decreto del Ministero
dell’Interno del 20 maggio 2005 ha previsto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute dai componenti dell’Organo di revisione degli enti locali, aventi la propria residenza al di
fuori del comune dove ha sede l’ente, per assicurare la presenza necessaria o richiesta per lo
svolgimento delle proprie funzioni, secondo le modalità di calcolo fissate dal regolamento di
contabilità ovvero, in mancanza, dalla deliberazione di nomina o in apposita convenzione. È stato,
altresì, previsto che ai componenti del predetto organo spettasse, ove ciò si fosse reso necessario
in ragione dell'incarico svolto, anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
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l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell’ente.
Successivamente, il comma 6 bis dell’art. 241 del TUEL, introdotto dall’art. 19, comma 1-bis, lett.
c), del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (comma introdotto in sede di conversione con legge n. 89 del
23 giugno 2014), ha previsto una specifica limitazione all’importo annuo del rimborso delle spese
di viaggio e per vitto e alloggio sostenute dai componenti dell'organo di revisione, rimborso che,
ove dovuto, non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai
componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. Tale norma, come suggerisce il titolo
dell’intero art. 19, è tesa alla riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città
metropolitane.
Orbene, fatte salve le previste eccezioni per le norme penali più favorevoli, la legge, in mancanza
di un’inequivoca diversa volontà del legislatore, dispone solo per l'avvenire. Il principio di
irretroattività delle legge è posto a tutela della certezza del diritto, in quanto le norme
sopravvenute potranno essere applicate solo a fattispecie che si siano verificate successivamente
all’entrata in vigore delle stesse norme (tempus regit actum).
Conseguentemente, in mancanza di tale espressa volontà normativa di individuare un diverso
termine di decorrenza, la limitazione introdotta dalla citata disposizione non potrà che avere
effetto dalla data di entrata in vigore dell’intervenuta modifica.
SULL'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Sicilia - Deliberazione n. 194/2014/PAR
La norma di cui all’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si inserisce in un contesto di razionalizzazione della spesa per il
personale pubblico, sia in regime di diritto privato che dì diritto pubblico, che permea gran parte
dello stesso decreto legge.
Circa la materia della corresponsione dei diritti di rogito ai segretari comunali e provinciali, il
decreto, dopo averne sancito la confluenza nel bilancio dell’ente di riferimento (commi 1 e 2),
permette l’attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall’art. 30, comma 2, della
legge n. 734/1973, come modificato dallo stesso decreto legge n. 90/2014, in misura non
superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in “enti
locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”, e comunque per quelli che “non hanno
qualifica dirigenziale”.
Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, la Sezione ritiene che il legislatore
abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi:
1) la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale,
fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto:
trattasi dei segretari operanti nei comuni di classe IV,III,II e finanche nei comuni di classe IB che
hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;
2) la seconda, quella dei segretari che non hanno “qualifica dirigenziale”, in cui l'attribuzione dei
diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla
classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, pertanto, si riferirebbe ai
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segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell’attuale
ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a
quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie locali e che, per fascia
professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale.
In proposito, occorre precisare che nella formulazione letterale della norma il legislatore ha fatto
riferimento alla “qualifica dirigenziale” del segretario comunale o provinciale in senso atecnico, in
quanto ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la “qualifica” dirigenziale ma, per alcune
categorie, il trattamento stipendiale “è equiparato” a quello spettante ai dirigenti.
In tal senso, infatti, l’art. 32 del CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, in caso di mobilità
presso altre amministrazioni, ha disposto che:
a) il segretario collocato nella fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area
professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di
destinazione;
b) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all’art.
39, comma 2, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema
di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione; tale disciplina, di natura
transitoria, si è applicata fino al 31.12.2001;
c) il segretario collocato nella fascia professionale A è equiparato al personale con qualifica
dirigenziale.
La ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinviene in una
esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e
provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non
fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall’art. 41, comma 5, del CCNL di
categoria del 2001, nonché dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011,n. 183,
in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l’allineamento alla retribuzione
di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l’ente; in tal senso si
giustifica, infatti, l’attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali
indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento (equiparato o meno al personale
con qualifica dirigenziale), a condizione che l’ente sia privo di dirigenti, circostanza che non rende
operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato.
Con il secondo quesito il sindaco del Comune istante ha chiesto chiarimenti in ordine alla “quota”
di proventi e diritti di rogito da attribuire al segretario comunale, a seguito dell’abrogazione del
comma 4 dell’art. 41 della legge n. 312 del 1980 che stabiliva le percentuali di riparto dei diritti tra
comune e segretario comunale.
In merito, la Sezione ritiene che le disposizioni vigenti prevedano che, laddove spettanti, i proventi
annuali dei diritti di segreteria e i diritti di rogito vadano attribuiti al segretario comunale secondo
una quota che non può superare un quinto dello stipendio in godimento (trattamento teorico della
figura professionale compresa la retribuzione di risultato) da calcolarsi in relazione al periodo di
servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale.
L’espressione adottata dal legislatore, riferita al “provento annuale”, induce a ritenere che gli
importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’ente
locale per essere erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore
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al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante.
Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di
categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al
segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non
eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario
comunale o provinciale.
RELAZIONE ANNUALE ANTICORRUZIONE DA PUBBLICARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014
A.N.AC. - Comunicato del 25 novembre 2014
Con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’A.N.AC. ha segnalato che la relazione
annuale contenente il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani
triennali di prevenzione della corruzione (da pubblicarsi, ai sensi del c. 14 dell’art. 1 della L.
190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno), dovrà essere predisposta e pubblicata
esclusivamente sul sito istituzionale di ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2014. Tale
comunicazione pare quindi attribuire un maggior termine (15 giorni) ai responsabili della
prevenzione della corruzione per la predisposizione e pubblicazione della relazione di loro
competenza. Il Comunicato dell’A.N.AC. è consultabile al seguente link:
http://www.anticorruzione.it/?p=14387.
PERIMETRO APPLICATIVO DEL DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI A SOGGETTI IN
QUIESCENZA
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Puglia - Deliberazione n. 193/2014/PAR
La disposizione di cui all’art 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (conv. in L. 135/2012), inserita in un
corpus normativo volto- com’è noto- ad una riduzione e razionalizzazione delle spese degli
apparati amministrativi, sancisce il divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza a
soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La previsione è la risultante della modifica introdotta dall’art 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv.
in L. 11 agosto 2014, n. 114, che ne ha ampliato i presupposti soggettivi ed oggettivi di
applicazione. Mentre nella versione previgente, infatti, il divieto riguardava gli ex dipendenti
dell’amministrazione che nell’ultimo anno avessero svolto funzioni ed attività corrispondenti a
quelli oggetto dell’incarico da conferire, a seguito della modifica introdotta con D.L. 90/2014, il
divieto è stato esteso a tutti i soggetti “già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”. In
altre parole, il divieto abbraccia non solo gli ex dipendenti dell’ente, ma tutti i lavoratori
(dipendenti, lavoratori autonomi) privati o pubblici (quindi, a prescindere dalla natura dell’ex
datore di lavoro) in quiescenza. Sul piano oggettivo, peraltro, non è più necessario che l’oggetto
del conferimento consista in attività o mansioni già svolte in precedenza, essendo il divieto esteso
a qualunque incarico di studio e consulenza (oltre che agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche
in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati).
Il perimetro applicativo della nozione di incarichi di studio e consulenza è stato delineato dalla
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giurisprudenza di questa Corte con deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 6/CONTR/05 del 15
febbraio 2005 e della Sezione delle Autonomie n. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, come ricordato
dalla stessa Regione istante e come ribadito recentemente da questa Sezione con deliberazione n.
131/PAR/2014 del 16 giugno 2014.
Sulla base delle pronunce sopra richiamate, possono considerarsi incarichi di consulenza quelli
volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione, mentre sono
incarichi di studio quelli volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti all’attività di competenza
dell’amministrazione conferente (in tal senso, anche il D.P.R. 338/1994), i cui risultati verranno
trasfusi in una relazione scritta finale.
L’incarico al legale, pertanto, potrebbe rientrare nella nozione di consulenza solo nel caso in cui
abbia per oggetto la resa di un mero parere, mentre rimane esclusa l’attività di rappresentanza
processuale e di difesa in giudizio (cfr. Sezioni Riunite, deliberazione n. 6/CONTR/2005).
In conclusione, questa Sezione ritiene che non vi siano ragioni, in difetto di previsione contraria sul
piano normativo, per discostarsi dal quadro ermeneutico sopra delineato, sicché anche ai fini del
divieto dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 mod. dall’art 6 del D.L. 90/2014, gli incarichi
professionali di rappresentanza e patrocinio giudiziale rimangono estranei alla nozione di incarichi
di studio e consulenza.
NELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE GLI ENTI SOGGETTI AL PATTO
POSSONO TENERE CONTO DELLE CESSAZIONI PREVEDIBILI NELL'ARCO DI UN TRIENNIO MA NON
DEI “RESTI”
Corte dei conti, Sezione Autonomie - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte in materia di spesa del personale e capacità
di assunzioni da parte degli enti locali, in maniera non sempre coerente ma volta, in ogni caso, al
principio del contenimento della spesa di cui all’art. 1 comma 557, 557-bis, ter, quater, l. n.
296/2006. Di recente, come è noto, si è intervenuti proprio sulle norme ora citate per estendere il
calcolo della spesa di riferimento come limite alla “media” del triennio (cfr. delibera n.
25/AUT/2014). In sostanza, si deve ritenere principio cardine e non superabile quello che la spesa
per il personale debba avere un andamento parametrato alla spesa media complessiva del
triennio precedente.
Ciò posto, occorre valutare la disciplina applicabile alle nuove assunzioni a partire dal 2014.
Infatti, alcuni effetti degli interventi legislativi passati, hanno irrigidito la disciplina in maniera
eccessiva, rendendo difficoltosa l’assunzione di personale anche da parte di enti che rispettavano i
parametri di spesa e di consistenza delle risorse umane presenti. Perciò con gli interventi più
recenti il legislatore ha ritenuto di rendere più flessibile e favorire proprio gli enti definibili
“virtuosi”.
Prima della novella del d.l. n. 90/2014 sia gli enti sottoposti al patto di stabilità, sia gli altri
potevano procedere ad assunzioni solo valutando le cessazioni avvenute nell’anno precedente e la
relativa spesa.
L’intervento delle SSRR con la delibera n. 52/2010 ha reso possibile, per gli enti più piccoli (non
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sottoposti al patto), sommare i “resti” derivanti dalle cessazioni di più anni. La ratio
dell’interpretazione risiedeva nella constatazione che enti piccoli, come sono quelli non sottoposti
al patto di stabilità, potrebbero non raggiungere mai la possibilità di assunzione di una nuova unità
di personale solo considerando le cessazioni anno per anno: perciò appare plausibile, pur nel
rispetto della riduzione complessiva della spesa, procedere ad assunzioni che sommino le
cessazioni di più anni (i cosiddetti “resti”).
Tale interpretazione è stata poi estesa, da alcune sezioni regionali, anche agli enti sottoposti al
patto di stabilità, visto, tra l’altro, che il principio esiste per gli enti statali (si vedano la delibera n.
176/2012 Toscana; la delibera n. 18/2013 Lombardia; la delibera n. 21/2013 Liguria). Questo
specifico aspetto non è stato esaminato dalle Sezioni riunite o dalla Sezione delle autonomie,
poiché non è mai stato sollevato un contrasto sul punto. Tuttavia, il Comune richiede proprio di
conoscere se l’orientamento relativo ai “resti” sia estensibile agli enti sottoposti al patto di
stabilità, anche alla luce della nuova normativa.
Con il recente intervento legislativo (art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014), ad una prima lettura
potrebbe anche sembrare che il legislatore abbia voluto accogliere il principio dei “resti” stabilito
in via interpretativa dalla Corte.
Tuttavia, non si può tacere che la lettera della disposizione sia tutt’altro che chiara, soprattutto
con riferimento all’applicabilità tempo per tempo delle diverse normative.
Nella prima parte della norma, infatti, il legislatore dispone per la possibilità di assunzione nel
2014 e nel 2015 con riferimento al 60% della spesa per le cessazioni dell’anno precedente, ma poi,
nella parte finale del medesimo comma, detta una disposizione “a decorrere dal 2014” che si
riferisce ad un cumulo triennale.
Tuttavia, la disposizione “a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione
del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile” sembra preordinata a risolvere un problema
diverso, pur presente negli enti che debbono ridurre la spesa: la possibilità di tenere conto delle
cessazioni future ma già definite. Infatti, il riferimento alla programmazione sembra lasciare
intendere che il triennio possa essere quello successivo al 2014, così come la dicitura riferita alle
risorse “destinate” alle assunzioni.
Ciò risulta funzionale anche perché, di solito, gli enti impiegano un periodo di tempo piuttosto
lungo per svolgere un concorso pubblico: questa norma consente perciò di rendere la
programmazione più coerente anche con i fabbisogni futuri.
Pur se non cambia nella sostanza il riferimento, già presente nella pregressa legislazione, alla spesa
relativa alle cessazioni dell’anno precedente, il legislatore amplia i limiti - da subito per gli enti
virtuosi (comma 5 quater) e nei successivi tre anni per tutti gli enti - arrivando alla percentuale del
100%. Inoltre, con l’abrogazione dell’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008, cancella il vincolo riferito
al rapporto della spesa del personale con la spesa corrente.
Il 2014, pertanto, si pone come momento di cesura con l’anteriore regolamentazione e registra un
sostanziale ridisegno dei diversi limiti stabiliti in precedenza.
Se si accede all’interpretazione ipotizzata, pertanto, dal 2014 in poi, in sede di programmazione di
fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell’arco di un triennio,
che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il
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concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell’assunzione per il calcolo del 60% della
spesa di cui alla prima parte del comma 5.
In tal modo, acquisisce anche maggior significato il richiamo al comma 557 che, come ricordato,
richiede il contenimento della spesa complessiva del personale, poiché la somma delle valutazioni
passate e future potrebbe condurre ad aumentare la spesa nel suo complesso. Ne deriva l’obbligo
di riferire la spesa complessiva alla spesa media sostenuta nel triennio precedente.
Non sembra, tuttavia, che la norma riesca ad ottenere pienamente la maggiore flessibilità
auspicata nella relazione di accompagnamento, soprattutto con riferimento agli enti più piccoli e
che già mostrano una spesa per il personale molto contenuta, come il Comune di cui trattasi.
Inoltre, non viene individuata una disciplina transitoria, né sono dettate specifiche previsioni per i
bandi di concorso già pubblicati. Si ritiene, pertanto, di dover ribadire il principio già enunciato in
occasione della deliberazione n. 6/2012/SEZAUT circa l’immediata applicabilità di quelle
disposizioni che non prevedono un regime di transitorietà.
Inoltre, in considerazione della significativa modifica legislativa, non si ritiene di poter estendere,
come hanno fatto alcune Sezioni regionali di controllo in vigenza della precedente normativa,
l’interpretazione della delibera n. 52/2010 delle SSRR agli enti sottoposti al patto di stabilità.
Infatti, come già rilevato, gli interventi effettuati dal legislatore hanno un impatto complessivo e
sono indirizzati a disciplinare ex novo la materia delle assunzioni del personale per gli enti
sottoposti al patto di stabilità, non lasciando spazio per interpretazioni estensive.
TRIBUTI LOCALI
DECRETO IMU RELATIVO A TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Comunicato del 4 novembre
2014
Il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
concernente l’attribuzione ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e
Sardegna, del contributo, per un importo complessivo di 110,7 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2014, a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante dalle agevolazioni per i terreni
agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, in data 24
ottobre 2014 è stato firmato sia dal Ministro dell’interno che dal Ministro dell’economia e delle
finanze ed è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Il relativo elenco delle
attribuzioni, già anticipato, è pertanto confermato ed i comuni interessati possono quindi ora
tenerne conto ai fini della predisposizione delle occorrenti variazioni al bilancio di previsione 2014.
Il pagamento avverrà nei prossimi giorni.
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CONTI CORRENTI POSTALI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: LA TENUTA È ORMAI FACOLTATIVA,
NIENTE PIÙ COMUNICAZIONE AL MINISTERO
Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali - Comunicato del 6 novembre
2014
La sospensione del sistema di tesoreria unica mista rende facoltativa, da parte di ogni singolo
comune, ove ricorrano i presupposti, la tenuta del conto corrente postale dedicato per
l'accreditamento delle somme spettanti a titolo di addizionale comunale IRPEF, senza obbligo di
comunicazione al Ministero dell’interno dell’eventuale sua chiusura. Le somme, infatti, sono
riscosse tramite F24 e accreditate sulle contabilità speciali intestate ai singoli enti.
LOCAL TAX: DAL 2015 UNICO PRELIEVO IN SOSTITUZIONE DI IMU, TASI, TOSAP E PUBBLICHE
AFFISSIONI
Secondo fonti di stampa, che riportano i contenuti dell'intervento di Matteo Renzi all'Assemblea
ANCI, la “local tax” dovrebbe sostituire, dal 2015, Imu, Tasi, Tosap, imposta sulle affissioni e sui
passi carrai. Dal 2016, i contribuenti riceveranno direttamente bollettini o deleghe di versamento
precompilate, senza più l'autoliquidazione. I Comuni dovranno, invece, rinuciare all'addizionale
comunale IRPEF, in cambio del gettito dell'IMU sugli immobili di categoria D. La local tax dovrebbe
essere inserita, nel corso dei passaggi parlamentari, nella legge di stabilità.
La conferma di tale impostazione comporterebbe un vero e proprio sconvolgimento della finanza
locale, nonché degli affidamenti a terzi, considerando che Tosap ed affissioni (unitamente
all'imposta sulla pubblicità), sono generalmente gestite tramite concessionari.
Occorrerà, tuttavia, attendere la diffusione di un testo per capire gli effetti della riforma che,
tuttavia, ove confermata in questi termini, appare forzata ed irrealistica, in specie ove si consideri
che l'IMU secondaria di cui al D.Lgs. 23/2011 (sostitutiva di occupazione suolo pubblico, pubblicità
ed affissioni), pur dovendo essere istituita, ad oggi, al 1° gennaio 2015 non ha trovato, in quasi
quattro anni, il proprio regolamento attuativo.
Parrebbe quindi più opportuno un percorso graduale, iniziando con l'accorpamento dell'IMU e
della TASI e tralasciando l'inclusione degli altri tributi locali, che hanno presupposti differenti. Il
rischio è che venga fuori un ibrido ancora peggiore della IUC.
IMPOSTA PUBBLICITÀ: DOVUTA SUGLI ANNUNCI IMMOBILIARI DELLE AGENZIE
Corte di Cassazione - Ordinanza del 16 ottobre 2014, n. 21966
La Cassazione ha affermato che l'affissione alla vetrina dei cartelli pubblicizzanti gli immobili in
vendita/locazione con relativa descrizione integra il presupposto impositivo dell’imposta di
pubblicità, perché assolve la funzione di pubblicizzare, anche senza l’adozione di modalità di
rappresentazione di carattere reclamistico, tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la
locazione e, quindi e contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di
mediazione offerti dall’agenzia. Non è possibile assimilare i cartelli alle merce esposta da un
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dettagliante. Tali cartelli, in quanto “messaggi pubblicitari”, sono quindi soggetti ad imposta,
ancorché possano fruire dell'esenzione ai sensi dell'art. 17 lettera a) del D.Lgs. 507/1993 che
dispone l'esenzione per “ mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e
sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non
superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina
o ingresso.
PARTE LA RIFORMA DEL CATASTO: ISTITUZIONE DELLE NUOVE COMMISSIONI CENSUARIE
Su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei
Ministri nella riunione del 10 novembre 2014 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo
sull’istituzione delle nuove commissioni censuarie, primo passo per la riforma del catasto. Il d. lgs.
attua l’articolo 2, comma 3 , lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la riforma
fiscale). Le nuove commissioni censuarie locali sono 106 (secondo gli ambiti territoriali indicati
nell’allegato al decreto) a cui si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che
ha funzione di “supervisore”. Le commissioni censuarie locali,si devono insediare entro un anno
dall’entrata in vigore del decreto. Ad esse spetta il compito, tra l’altro, di validare le funzioni
statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono
esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni
per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno
stesso comune.
La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni
fatte pervenire dall’Agenzia delle Entrate, dall’Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni
i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in
materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La
composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente
scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.
Non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle
giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti
politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l’appartenenza alla Guardia di
Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con
l’amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie tributarie.
I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie durano in carica 5 anni, non rinnovabili, e
il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.
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IL NUOVO ASSETTO DELLA FISCALITÀ LOCALE
Nella giornata di giovedì 14 novembre si è tenuto un importante incontro tra ANCI e Governo sul
futuro prossimo della fiscalità locale. A differenza delle voci circolate nei giorni scorsi sembrerebbe
essersi definito un quadro di massima così costituito:
- local tax: nuovo tributo sugli immobili che accorperebbe IMU e TASI; le caratteristiche essenziali
rimarrebbero quelle dei tributi visti fin qui (ICI, IMU e TASI) quindi base imponibile basata sulla
rendita, applicazione di aliquote manovrabili dai Comuni e detrazione non proporzionale. Proprio
sulle misure di aliquote e detrazione i tecnici delle Finanze starebbero ancora vagliando alcune
possibilità (le indiscrezioni parlano di un'aliquota sull'abitazione principale tra lo 0,25% con una
detrazione di 100€ ed il possibile incremento per i figli e lo 0,50% e sugli immobili diversi di
un'aliquota massima all'1,20%). A differenza di quanto appreso nei giorni scorsi i tributi “minori”
TOSAP/COSAP e Imposta sulla Pubblicità non dovrebbero essere inseriti in questo prelievo.
Sembra confermata l'inversione di competenze tra Stato e Comuni su Addizionale IRPEF e Imposta
sui fabbricati di categoria D, con questi ultimi ai Sindaci; probabile l'istituzione di un fondo ad hoc
per riequilibrare la situazione nel caso di forti incrementi o decrementi di gettito nei Comuni (ad
esempio Comuni industriali o turistici con elevata presenza di fabbricati D) mentre restano dubbie
le modalità di calcolo di tale riequilibrio.
- IMU secondaria: in mancanza del regolamento attuativo, a pochi giorni dalla teorica entrata in
vigore sembrerebbe scontato un nuovo rinvio per il debutto del nuovo tributo con il
mantenimento dell'assetto attuale (tanto più che sembra allontanarsi l'ipotesi di un ingresso dei
tributi coinvolti nella local tax).
- TARI: smembrandosi di fatto la IUC, con l'introduzione della local tax che assorbirebbe IMU e
TASI, la TARI dovrebbe restare di fatto indenne e proseguire senza troppi sconvolgimenti; la
revisione di qualche comma della Legge di Stabilità 147/2013 appare scontata per affrancare il
tributo dall'Imposta Unica Comunale che di fatto verrebbe soppressa.
I prossimi giorni saranno decisivi per confermare l'assetto sopra delineato, introducendo
emendamenti del Disegno di Legge Stabilità licenziato dal Governo. Nel testo, che approderà alle
Camere per la discussione (calendarizzata per il 27 novembre p.v.) al momento non riporta alcuna
disposizione in tema di fiscalità locale.
IMU TERRENI MONTANI IN ARRIVO IL DECRETO MINISTERIALE CHE TAGLIA FONDO DI
SOLIDARIETÀ COMUNALE 2014 E IMPONE IL VERSAMENTO AGLI EX ESENTI
Arriverà come una doccia gelata il nuovo Decreto Ministero Economia e Finanze, alla firma, che
ridefinisce i territori ai fini dell'esenzione IMU terreni montani. Saranno tolte, nei prossimi giorni,
ai Comuni risorse dal Fondo di solidarietà comunale 2014 pari a 350 milioni e saranno portati alla
cassa contribuenti che da anni non pagano l'imposta immobiliare (nè ICI nè IMU) sui terreni dei
Comuni prima considerati montani. La somma dovrà essere versata, dai contribuenti interessati,
per l'intero esercizio 2014, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 214.
Come noto, la norma nasce dall'art. 22 comma 2 D.L. 66/2014: “2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
39
è sostituito dal seguente: “5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014,
si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto
decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle
disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non
inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior
gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo
precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e
Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei
quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta
l'esenzione dall'IMU”.
Quali saranno le nuove regole?
È possibile innanzitutto andare sul sito ISTAT all'indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/6789
dove analizzare l'elenco dei Comuni diviso anche per altitudine.
I criteri saranno i seguenti (oltre a quelli rinvenibili direttamente dalla norma sopra riportata):
i terreni dei Comuni con altitudine del centro sopra 600 metri saranno esenti;
i terreni dei Comuni con altitudine dal centro compresa tra 281 metri e 600 metri saranno
esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali
i terreni dei Comuni con altitudine dal centro fino a 280 metri saranno tutti oggetto di
imposta.
Sono esenti dall'IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile.
L'importo dovuto a titolo di IMU sui terreni di cui trattasi sarà calcolato secondo le regole di cui
art. 13 comma 5 e comma 8 bis D.L. 201/2011 e smi:
“5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 75.
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8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla
parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino
a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro
25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000”.
CONSORZI DI BONIFICA SOGGETTI AD IMU E ICI
Corte di Cassazione - Sentenza n. 22647 del 24 ottobre 2014
I consorzi di bonifica non sono detentori dei beni che vengono loro affidati, ma assumono la
qualifica di concessionari di aree demaniali, come tali tenuti al pagamento dell'IMU/ICI ai sensi
dell'art. 3 D.Lgs. 504/1992. Non può essere riconosciuta l'esenzione ai sensi dell'art. 7 del
medesimo Decreto, dato che tali consorzi non sono compresi tra i soggetti beneficiari delle
agevolazioni, ancorché la bonifica del territorio sia confacente a una funzione pubblica di rilevanza
costituzionale. L'esenzione Ici per gli immobili posseduti dagli enti pubblici territoriali (regioni,
province) è condizionata dalla destinazione effettiva che a questi viene data. Non è sufficiente la
volontà di destinare l'immobile a finalità istituzionali: l'ente pubblico deve fornire la prova che
abbia questa destinazione esclusiva.
NIENTE TARI SUI MAGAZZINI DELLE IMPRESE
Il Dipartimento delle finanze ha sancito la non applicabilità della TARI ai magazzini e alle aree che
sono funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva. La risposta ai chiarimenti
richiesti sulla tassazione delle predette aree, attualmente riportata dai quotidiani ma non ancora
disponibile sul sito web del Ministero, da indicazioni sulle aree che devono essere escluse da
tassazione e potrebbe avere ripercussioni sulle molteplici situazioni disciplinate nei regolamenti
comunali.
Secondo il Ministero, non sono tassabili non solo le aree destinate ai macchinari, ma tutte le aree
“asservite” al ciclo produttivo, nelle quali si generano in via continuativa e prevalente rifiuti
speciali, come i magazzini intermedi di produzione, quelli utilizzati solo per lo stoccaggio di
prodotti finiti, ed altresì le aree scoperte che hanno le stesse caratteristiche.
Fermo restando questi paletti, il regolamento potrebbe individuare solo ulteriori aree escluse
dall’assimilazione, e quindi dalla tassazione. In questo modo, secondo il Ministero, si evitano
ingiustificate duplicazioni di costi per le imprese che provvedono i proprio allo smaltimento dei
rifiuti speciali ed altresì il contenzioso. Sulla base di quest'ultimo, il Ministero prevede
l’intassabilità delle superfici dei magazzini anche se non esiste un collegamento funzionale con le
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aree di produzione industriale, purché naturalmente non si producano in quei magazzini rifiuti
ordinari.
TRASFERIMENTO MINOR GETTITO IMU DALLA SECONDA RATA 2013 PER L'EQUIPARAZIONE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE DEGLI IMMOBILI DATI IN COMODATO
Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Comunicato del 20
novembre 2014
È stato firmato in data 24 ottobre 2014 il Decreto del Ministero dell’interno concernente
l’attribuzione ai comuni di un contributo, pari complessivamente a 18,5 milioni di euro, a titolo di
rimborso del minor gettito della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), per l’anno
2013, derivante dall’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in
comodato d’uso a parenti di primo grado.
Gli importi delle singole quote del contributo attribuite a ciascuno dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna sono indicati nell’allegato elenco A, mentre gli
importi riconosciuti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano sono indicati nell’allegato elenco B.
Il Decreto interministeriale è previsto dall’articolo 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
introdotto in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha previsto, per l’anno
2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) che i comuni
possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale. La Conferenza unificata ha espresso
parere favorevole sullo schema di decreto e sugli elenchi allegati nella seduta del 5 agosto 2014.
FAQ SULLA DICHIARAZIONE IMU TASI ENC RELATIVA AGLI ANNI 2012 E 2013
Ministero dell'Economia e Finanze - FAQ 21 novembre 2014
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato le FAQ sulla Dichiarazione IMU TASI ENC
relativa agli anni 2012 e 2013. Il documento chiarisce alcuni aspetti relativi al Modello di
dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione contenute nel Decreto Ministeriale 26
giugno 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, approvativo del Modello, in virtù del
disposto dall'articolo 1 comma 719 che prevede che “Con le stesse modalità ed entro lo stesso
termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la
dichiarazione per l'anno 2012”. Per le modalità di trasmissione occorre invece fare riferimento al
Decreto Ministeriale 4 agosto 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze; la scadenza per
l'invio è stata prorogata al 30 novembre (quindi 1° dicembre dal momento che il termine sarebbe
scaduto di domenica) con Decreto Ministeriale 23 settembre 2014 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
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IN G.U. DECRETI MEF SU ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 2013 E RIPARTO CONTRIBUTO
COMPENSATIVO ANNO 2014
Ministro dell'economia e delle finanze - Decreti del 6 novembre 2014, G.U. n. 271 del 21 novembre
2014
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2014, n. 271, Supplemento Ordinario n.
88, i seguenti decreti ministeriali:
• Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
del 6 novembre 2014, relativo alla attribuzione ai comuni del conguaglio del contributo
compensativo, per un importo complessivo pari a 348.527.350,73 euro, spettante a seguito
dell’abolizione della seconda rata IMU 2013 ai sensi dell'art. 1, del Decreto legge 30
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;
• Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
del 6 novembre 2014, relativo alla attribuzione ai comuni di un contributo, pari
complessivamente a 625 milioni di euro, quale quota del contributo di spettanza di ciascun
comune in riferimento ai gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI, per l'anno 2014,
ai sensi del comma 731, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
IL FUTURO (INCERTO) DELLA FINANZA LOCALE: DALLA NUOVA IMU AL NUOVO CANONE
PATRIMONIALE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
Prosegue il lavoro di adattamento dell'emendamento che il Governo prevede di presentare nella
legge di stabilità 2015 per la riforma dei tributi locali, in primis IMU e TASI, con la soppressione
della seconda ed un generale riordino della prima. Secondo fonti di stampa, la nuova IMU
perderebbe molta autonomia, nella determinazione delle aliquote, che potrebbero essere
disciplinate solo nell'ambito delle categorie fissate dal Legislatore. Tornerebbe l'imposta anche
sugli immobili rurali e sui fabbricati invenduti delle imprese di costruzione. Ad oggi, sembra che
l'abitazione principale sarà tassata con aliquota standard al 2,5 per mille e massima al 5 per mille,
con una detrazione fissa da 100 euro. Per gli altri immobili, l'aliquota massima sarà il 12 per mille,
con deducibilità limitata al 20% per i capannoni e in genere i fabbricati strumentali alle attività
economiche.
Modifiche si annunciano anche per quanto riguarda i prelievi per occupazione suolo pubblico e
pubblicità/affissioni. La mai nata imposta municipale secondaria sarà abrogata a fronte di un
canone unico (di natura patrimoniale) di concessione o autorizzazione che, in assenza di
deliberazione comunale, sarà pari a 120 euro al metro. Il canone, oltre a sostituire
imposta/canone pubblicità, affissioni ed occupazione suolo pubblico, sostituirà anche il canone per
l'occupazione di strade e “qualunque canone ricognitorio o concessorio, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi”. Contrariamente all'IMU, per questo canone sarebbe data molta autonomia
e discrezionalità ai Comuni nella fissazione delle tariffe.
Per quanto riguarda, però, l'IMU 2014, sarebbe allo studio del Governo una norma che prevede il
pagamento provvisorio al 16 dicembre 2014 per i terreni non esenti perché ubicati nei comuni non
più “montani” a norma del Decreto adottato ai sensi dell'art. 22 D.L. 66/2014 - di cui da tempo si
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annuncia la firma o la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma che a questo punto arriverà a ridosso
della scadenza per il versamento del saldo - con conguaglio nel 2015 sulla base di nuovi parametri,
più puntuali. Non può che esprimersi ancora una volta disappunto per un simile modo di
procedere, che getta nella confusione Comuni e contribuenti, in specie se le regole potrebbero, a
questo punto, cambiare ancora.
APPALTI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI “FUORI MEPA” SE LA PRESTAZIONE È INFUNGIBILE (ES. ARTISTICA) O
NEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI PREZZO
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria - Deliberazione n. 64 /2014
La Sezione ligure della Corte dei conti affronta una serie di questioni riconducibili
all'obbligo/facoltà da parte degli enti locali di ricorrere a centrali di committenza o al MEPA
aprendo alla possibilità di acquistare fuori dal mercato elettronico, precisando che:
gli acquisti sotto i quarantamila euro possono essere fatti direttamente dall’Ufficio
economale senza attivazione di procedure concorrenziali, ai sensi dell'art. 23 ter d.l.
24.06.2014, n. 90. Nulla osta, però, all’adozione delle procedure più garantistiche e al
ricorso alle centrali di committenza ove l’ente locale, nel caso specifico, ritenga
maggiormente opportuno intraprendere questa seconda strada;
i comuni sono legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del MEPA, ma con il limite
imperativo ed ablativo dell’assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul
mercato elettronico;
è possibile procedere all’affidamento diretto mediante trattativa privata senza
pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato
artista curato in esclusiva da un’agenzia di spettacoli non iscritta al MEPA. Ciò in quanto la
prestazione artistica non è riconducibile al concetto di appalto, costituendo una
prestazione di opera professionale disciplinata dall’art. 2229 c.c. e, in ogni caso, rientra nei
casi di cui all'art. 57 comma 2 D.Lgs. 163/2006 che consente la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
… il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”;
è possibile stipulare convenzioni con associazioni che non sono iscritte al MEPA solo se
questa è in grado di fornire un servizio non rinvenibile sul mercato, o rinvenibile ad un
prezzo/qualità superiore. Non rileva l'impossibilità di aderire al mercato elettronico per la
natura delle associazioni stesse.
Ne discende, in sostanza, una apertura alla stipula di contratti o convenzioni al di fuori del MEPA
qualora ci si trovi di fronte ad una prestazione non riconducibile ad un contratto di appalto o nei
casi di infungibilità della prestazione, dato che ciò rende la medesima inidonea ad essere oggetto
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di procedure comparative o elettroniche o, ancora, nel caso in cui i beni ed i servizi siano
disponibili sul MEPA ad un rapporto qualità/prezzo superiore.
COMUNICAZIONE DELLE VARIANTI: PRIME VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA
A.N.AC. (ex A.V.C.P.) - Comunicato del 24 novembre 2014
Il Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. (ex A.V.C.P.) riporta gli esiti delle verifiche preliminari
effettuate dall'Autorità sulle varianti in corso d’opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti in
applicazione dell’art. 37 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Le valutazioni dell'Autorità, pur
essendo basate su un campione limitato di varianti, potranno certamente orientare le stazioni
appaltanti sia nelle comunicazioni successive che nella stessa adozione delle varianti stesse.
Si tratta, nel dettaglio, dell'analisi a campione di alcune delle 277 varianti presentate nelle more
della conversione in legge del Decreto, per le quali non erano previsti i limiti di importo
successivamente introdotti in sede di conversione, avvenuta, con modificazioni, con la legge 11
agosto 2014, n. 114 (varianti disposte nell’ambito di appalti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria e di importo eccedente il 10% l’importo del contratto). Il documento riguarda, in
particolare, 90 varianti per le quali si è proposta o l’archiviazione o l’approfondimento istruttorio
con richiesta di ulteriori informazioni alle stazioni appaltanti.
L'Autorità riporta dapprima una sintetica illustrazione delle modalità di verifica della
documentazione pervenuta e successivamente le risultanze dell’analisi svolta, con l’evidenziazione
delle più rilevanti criticità riscontrate ed una prima lettura dei dati in termini statistici.
In particolare, pur facendo presente l'esiguità e la disomogeneità del campione, sono evidenziate
alcune tendenze e condotte ricorrenti che, “pur non essendo sempre qualificabili singolarmente
come anomalie patologiche meritevoli di un intervento puntuale dell’A.N.AC., nella loro
reiterazione testimoniano un’applicazione distorta dell’istituto della variante in corso d’opera” Si
tratta di:
1) carente istruttoria sull’ammissibilità della variante - motivazioni non coerenti;
2) varianti “in sanatoria” (ovvero approvate di fatto dopo l’esecuzione dei relativi lavori, talvolta
addirittura in concomitanza dell’ultimazione dei lavori, al fine di regolarizzare le opere eseguite in
sede di chiusura della relativa contabilità);
3) errore di progettazione (ovvero varianti formalmente riferite ad altre motivazioni in realtà
riconducibili all’esigenza di sanare carenze progettuali);
4) variazioni falsamente migliorative (modifiche introdotte a scapito della qualità complessiva
della realizzazione);
5) variazioni in diminuzione proposte dall’impresa (non causate dalla sopravvenienza di
circostanze oggettive ed imprevedibili, ma riconducibili a soluzioni progettuali già perseguibili
nell’originaria redazione. Quindi, “la corresponsione del 50% delle economie all’appaltatore si
configura, pertanto, quale maggiore spesa che poteva essere evitata con una migliore e più
attenta progettazione, con evidenti profili di danno per la stazione appaltante”);
6) non coerenza tra la consistenza della variante e i tempi aggiuntivi concessi (proroga dei tempi di
ultimazione relativamente rilevante, non proporzionata alle entità dei lavori aggiuntivi da
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realizzare, come espediente per concedere all’impresa una più elastica programmazione del
cantiere o anche, specie se adottato in prossimità della conclusione dei lavori, per sanare
surrettiziamente i ritardi maturati nel corso dell’esecuzione);
7) assenza di nesso funzionale tra le opere in variante e quelle di progetto (che rappresenta una
novazione del contratto finalizzata alla realizzazione di un aliud, e pertanto non è qualificabile
come variante progettuale che dovrebbero essere oggetto di gara);
8) tempistica della introduzione della variante (che nascondono una errata o quantomeno carente
attività di progettazione e di valutazione dello stato dei luoghi o varianti cd. in sanatoria);
9) utilizzo del ribasso d’asta (prassi diffusa nel 90% dei casi esaminati, non sempre collegata a fatti
illeciti, ma che dimostra “un’indiscriminata disponibilità degli organi tecnici delle stazioni
appaltanti nel concedere all’appaltatore il recupero del ribasso d’asta” con la “fondata aspettativa
dell’introduzione della variante nel corso dei lavori; in tal caso non avrebbe alcuna remora a
presentare elevati ribassi in sede di gara al fine di aggiudicarsi l’appalto, dal momento che tali
ribassi verrebbero comunque compensati in un secondo momento in sede di perizia”);
10) variazioni sostanziali (varianti che di fatto introducono nuove categorie generali e/o speciali e
numerosi nuovi prezzi rispetto a quanto previsto dal contratto originario, ovvero modificano in
maniera molto consistente le quantità delle lavorazione già previste in progetto. “Anche in questo
caso si palesano profili di una possibile alterazione della concorrenza, dal momento che, in effetti,
si va a realizzare un’opera sostanzialmente differente da quella sulla quale è stato svolto il
confronto concorrenziale”);
11) commistione tra varianti e opere di completamento (i nuovi interventi da introdursi sono stati
in parte inseriti in una perizia di variante, in parte commissionati allo stesso appaltatore, che
potrebbe essere inteso come un frazionamento volto ad aggirare i limiti di carattere qualitativo e
quantitativo posti dalla normativa a presidio degli istituti medesimi).
In base all'analisi numerica dei dati, emerge che le varianti non sono correlate né al fatto che la
progettazione sia stata affidata all'esterno o eseguita all'interno della stazione appaltante, né al
sistema di aggiudicazione. Emerge piuttosto una correlazione con la durata della progettazione
(più bassa più varianti) e con il metodo di aggiudicazione (l'80% circa delle varianti attiene a gare
aggiudicate con il metodo del prezzo più basso), in specie in caso di ribasso “aggressivo”.
In ogni caso, le conclusioni raggiunte saranno suscettibili di approfondimento ed integrazione nei
prossimi report, che saranno eseguiti sulla base di un campione più ampio e rappresentativo.
DISCIPLINA DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO” NELLE GARE: BOZZA DI DETERMINAZIONE
DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA
Disponibile sul sito dell'A.N.AC. (ex A.V.C.P.) la bozza di Determinazione “Criteri interpretativi in
ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163” , la quale si prefigge lo scopo di fornire guida ed assistenza alle stazioni appaltanti,
nell’individuazione delle omissioni, incompletezze ed irregolarità sanabili con riferimento agli
elementi e alle dichiarazioni che i concorrenti devono produrre in base alla legge, al bando e al
disciplinare di gara, riconducibili alle diverse categorie delle cause tassative di esclusione già
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oggetto di disamina nella Determinazione n. 4/2012, verificandone le disposizioni di riferimento ed
evidenziandone il carattere di resistenza, ovvero di cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina.
Su tale bozza gli operatori e le amministrazioni hanno potuto inviare osservazioni fino al 19
novembre.
VARIE
CONSORZIO VENEZIA NUOVA: IL PRESIDENTE A.N.AC. RICHIEDE IL COMMISSARIAMENTO EX
ART. 32 D.L. 90/2014
Presidente A.N.AC. - Lettera del 6 novembre 2014
Pubblicato sul sito dell'A.N.AC. (ex A.V.C.P.), la lettera del 6 novembre 2014 inviata al Prefetto di
Roma dal Presidente dell’Autorità, Raffaele Cantone, con la proposta di straordinaria e
temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, del Decreto legge del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114. Nella lettera, considerato il carattere innovativo della norma, sono illustrate
sinteticamente le caratteristiche dell'istituto e richiamate le scelte interpretative ed i criteri
ermeneutici cui si è fatto ricorso in sede di prima applicazione.
FEDERALISMO DEMANIALE: I NUMERI AGGIORNATI AL 5 NOVEMBRE. INDIVIDUATI GLI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Agenzia del Demanio - Decreto del 3 novembre 2014
Disponibile sul sito dell'Agenzia del Demanio il report aggiornato al 5 novembre ed i dati per
ciascuna regione in relazione alle richieste di trasferimento di beni dallo Stato agli enti locali (art.
56 bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69). Di 9367 richieste effettuate su tutto il territorio nazionale,
l’Agenzia del Demanio ha rilasciato 5519 pareri positivi e emesso 936 provvedimenti di
trasferimenti, in ragione del fatto che per le restanti l’Agenzia del Demanio è in attesa di ricevere,
da parte degli Enti richiedenti, le delibere propedeutiche all’emissione del provvedimento di
trasferimento. È stato altresì pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 8 novembre 2014 n. 260 il
Decreto dell'Agenzia del Demanio del 3 novembre che individua ai sensi dell'art. 1 comma 1 del
D.L. 25 settembre 2001, n. 351 gli immobili di proprietà dello Stato. Il decreto ha effetto
dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in
catasto. Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del
demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
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BASI DATI: INVIO AD AGID (RI) APERTO FINO AL 30 NOVEMBRE
AGID - Comunicato del 7 novembre 2014
Scade il 30 novembre (domenica) il termine ultimo per inviare all'AGID, attraverso la procedura on
line, l'elenco delle basi dati utilizzate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 24-quater,
comma 2, D.L. n. 90/2014. Il termine è stato riaperto solamente dal 20 al 30 novembre 2014. Dopo
questo periodo non sarà in alcun modo possibile inviare ulteriori comunicazioni di elenchi, al fine
di permettere l’analisi e la predisposizione del catalogo delle basi previsto per gennaio 2015.
ANTICORRUZIONE: L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI ORDINI PROFESSIONALI INIZIERÀ DAL 1
GENNAIO 2015
A.N.AC. - Comunicato del 18 novembre 2014 e Delibera n. 145/2014
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto la modifica della delibera n.
145/2014 sugli ordini professionali, stabilendo che il termine per l’inizio dell’attività di controllo
venga individuato nel 1° gennaio 2015. La delibera n. 145/2014 aveva sancito l'applicabilità della l.
n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.