Novellara Delibera n.40 30 06 2010

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COMUNE DI NOVELLARA

P.le Marconi, 1 Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057

e-mail: [email protected] C.F. 00441550357

Nr. 40 Reg. deliberazioni COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON S.A.BA.R. A SEGUITO DELLE TRASFORMAZIONI DETERMINATE DALLA NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L'anno duemiladieci, questo giorno trenta del mese di giugno alle ore 18.30 in NOVELLARA nella

Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla

Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di I^ convocazione

per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Presenti: Assenti: DAOLI Dott. RAUL Presidente VEZZANI AGNESE Consigliere SALMI YOUSSEF Consigliere MAZZI STEFANO Consigliere CANTARELLI BARBARA Consigliere BARACCHI ALESSANDRO Consigliere BLUNDETTO ROBERTO Consigliere CEPELLI EUGENIO Consigliere SACCANI VEZZANI MILENA Consigliere LUPPI FRANCESCA Consigliere FANTINATI CRISTINA Consigliere MARIANI CERATI AFRO Consigliere GERMANI IVO Consigliere ORLANDINI SILVIA Consigliere MELLI MAURO Consigliere CODELUPPI RUBES Consigliere

SANTACHIARA PAOLO Consigliere TASCHINI GIANCARLO Consigliere BECCHI ANGELO Consigliere RUSSOTTO ORAZIO Consigliere NOVELLI MAURIZIO Consigliere

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 5

La seduta è presieduta dal PRESIDENTE Dott. DAOLI RAUL.

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. BOVA LUIGI.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 16 componenti,

dichiara aperta la seduta.

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40 RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON S.A.BA.R. A SEGUITO DELLE TRASFORMAZIONI DETERMINATE DALLA NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

SEDUTA DEL 30/06/2010

SEDUTA PUBBLICA Presenti n. 16 Introduce l’argomento all’O.D.G. il Direttore di SABAR SpA, dr. MIRCO MARASTONI.

Al termine prende la parola MAURO MELLI, Consigliere Lega Nord, che si dichiara contrario all’attribuzione al Sindaco dei poteri che sono di competenza del Consiglio, in riferimento al punto 2) del dispositivo. Dichiara altresì, di non essere d’accordo sulla paventata scissione in SABAR SERVIZI e sulla decisione di cessione al privato delle quote. Il privato andava ricercato fin dall’inizio; oggi si troverebbe una società avviata che già produce degli utili interessanti. Rileva che la maggioranza del Governo e della Regione hanno commesso una grossa superficialità non decidendo per tempo. Oggi si decide il futuro di SABAR che non può essere sottratto al Consiglio. E’ un abuso di potere. Il SINDACO precisa che l’abuso di potere è un reato, mentre oggi stiamo trattando le linee guida. Il Sindaco agisce quale organo dell’ Amministrazione Comunale e Melli non può pretendere che tutto il Consiglio Comunale partecipi all’Assemblea di SABAR. Sarebbe auspicabile da parte di Melli, prosegue il Sindaco, la presentazione di una proposta alternativa. Con la proposta odierna si è proprio cercato di salvaguardare gli interessi dei Comuni soci e dei cittadini amministrati. CODELUPPI RUBES, Capogruppo Comunisti Italiani, prende atto con rammarico che il pubblico sta sparendo dalla gestione dei servizi. Rileva che l’inceneritore doveva essere realizzato nel reggiano ad oggi non è ancora partito e che i rifiuti continuano ad arrivare a Novellara. BARACCHI ALESSANDRO, Consigliere di maggioranza, afferma che la preoccupazione espressa da Melli sulla privatizzazione è anche patrimonio di questa maggioranza, ma la impone il Governo, del quale fa parte anche la forza politiche rappresentata da Melli. MAURO MELLI ribatte che la scelta è stata fatta dall’Europa e chiede che gli atti transitino per il Consiglio. Il SINDACO risponde che non è una scelta europea, ma nazionale. Precisa che SABAR IMPIANTI rimane pubblica e che SABAR SERVIZI sola sarà aperta al privato. Ci vogliono mesi per scissione. Qualora non si riuscisse a farla prima, entro il 31/12/2011 l’attuale SABAR sarebbe aperta per intero al privato. Dopo l’intervento di CEPELLI EUGENIO, Consigliere di Maggioranza , che avvalora il contenuto dell’atto proposto il SINDACO chiude la discussione. DOPO DI CHE, sentita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI e dati per conosciuti gli atti che hanno portato alla costituzione di

S.A.BA.R. SpA, come società ad intero capitale pubblico, appartenente agli otto comuni della Bassa Reggiana;

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RICHIAMATI e dati per conosciuti gli atti che sono stati stipulati tra S.A.BA.R. SpA ed i comuni soci, sia per quel che riguarda l’affitto dei terreni utilizzati per la realizzazione della discarica di rifiuti urbani ed assimilati e le strutture accessorie e/o pertinenziali; sia con riferimento alla convenzione (contratto di servizio) per la disciplina dei rapporti “per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed attività affini e complementari ed il funzionamento dell’impianto di smaltimento di prima categoria per R.S.U. ed assimilabili”;

ATTESO che S.A.BA.R. ha sempre gestito e svolto i servizi ad essa affidati dai

comuni, in regime di affidamento diretto (ossia in house), come bene evidenziato nella convenzione integrativa n. 1 del 28 aprile 2006, stipulata tra comuni e S.A.BA.R., per meglio disciplinare, appunto, il detto rapporto in house;

VISTO che, con l’art. 23 bis del DL 112/2008, convertito con legge n. 133/2008 e

successive modificazioni, si è provveduto a riscrivere la normativa in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in un’ottica di apertura alla concorrenza. Di conseguenza, le modalità di affidamento ordinarie sono state, in estrema sintesi, così individuate:

a) scelta del gestore mediante gara pubblica;

b) affidamento ad una società mista pubblico-privato, con capitale privato almeno del 40%, con il socio privato, cui affidare i compiti operativi, scelto attraverso una gara pubblica.

L’affidamento in house diventa, dunque, una eccezione, come tale di utilizzazione molto limitata e previo il parere dell’Autorità di tutela della concorrenza. Non solo, dal momento che è stata introdotta una normativa transitoria, che impone di superare le gestioni in house esistenti entro il 31/12/2011;

RITENUTO, in questo nuovo contesto normativo, di introdurre modifiche alla struttura di S.A.BA.R. ed ai conseguenti rapporti con i comuni soci, in modo da potersi presentare all’appuntamento del 31/12/2011 con un assetto complessivo rispondente ai dettami della riforma introdotta;

Pregiudiziale appare al riguardo osservare come l’art. 15 della L.R. 25/99, come in seguito modificata, così definisca il servizio di gestione dei rifiuti: “Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l’avvio al recupero ed allo smaltimento, ivi compreso il trattamento preliminare”. Appare evidente, dunque, come lo smaltimento in discarica dei rifiuti (così come la loro termovalorizzazione) non sia ricompreso all’interno del servizio di che trattasi, anche perché non coperto da affidamento in privativa ai comuni, potendo essere effettuato anche da soggetti privati. Di conseguenza, è qualificabile non come servizio pubblico locale, ma servizio di interesse pubblico; Altresì importante è richiamare l’art. 113, comma 14, del decr. legis. 267/2000, che così recita: “….. Se le reti e gli impianti sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti, in ogni caso, è stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coordinamento con eventuali altri gestori”. Ebbene la discarica, con tutti gli impianti e strutture accessorie e connesse, è indubbio essere stata realizzata da S.A.BA.R., su espresso assenso dei comuni soci, che le hanno dato in affitto i terreni interessati proprio a tale preciso scopo. Il che porta a ritenere sussistenti le condizioni previste dall’art. 113 richiamato per non ragionare più, per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti, di affidamento diretto dai comuni a S.A.BA.R., ma per passare al regime autorizzatorio, previa definizione e stipula di specifico contratto di servizio, disciplinante i rispettivi obblighi e diritti;

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CONSIDERATO, tuttavia, che i servizi ad oggi affidati a S.A.BA.R. non si esauriscono nello smaltimento in discarica dei rifiuti, ma comprendono anche le fasi preliminari (raccolta, trasporto, spazzamento, avviamento alla discarica) ricomprese espressamente nell’ambito del servizio pubblico locale di che trattasi dall’art. 15 della L.R. 25/99 richiamata. Il che significa che, per queste attività, si deve continuare a ragionare in termini di loro affidamento, attraverso una delle modalità evidenziate dall’art. 23 bis ridetto. In breve, all’interno di questo contesto normativo, S.A.BA.R. si trova ad avere in gestione una pluralità di servizi, che, quanto ai criteri o sistemi di affidamento, non sono più omogenei tra di loro. Il che rende necessario procedere ad uno scorporo delle attività più propriamente qualificabili come servizi pubblici locali, procedendo ad una scissione di S.A.BA.R., con la creazione di una nuova società (S.A.BA.R. SERVIZI), cui continuare ad affidare i servizi oggi – come nel passato – tutti assicurati da S.A.BA.R. SpA. Nel contempo, mantenendo a S.A.BA.R. (facendola diventare S.A.BA.R. IMPIANTI), essenzialmente la gestione della discarica ed attività conseguenziali allo smaltimento dei rifiuti. A differenza, poi, di quanto previsto nello statuto originario di S.A.BA.R., che per restare aderente alle indicazioni della giurisprudenza, anche comunitaria, escludeva la possibilità di ammettere nella compagine sociale, soggetti privati, S.A.BA.R. SERVIZI dovrà, invece, aprirsi fino al 40% del suo capitale ad uno o più soci privati operativi, scelti attraverso una pubblica gara, entro il 31/12/2011; o nel termine diverso che fosse previsto da eventuali modifiche normative. Il che significa, nel concreto, che S.A.BA.R. SERVIZI resterà soggetta specificatamente alla normativa sugli affidamenti dei servizi pubblici locali, mantenendo, tuttavia, l’attuale affidamento diretto, essendo avviata alla apertura alla concorrenza, tramite la scelta del socio operativo (la possibile pluralità di soci operativi può essere resa opportuna dalla pluralità dei servizi da svolgere) mediante – si ripete – pubblica gara. S.A.BA.R. IMPIANTI, invece, uscirà dal regime dell’affidamento in house, dovendo, tuttavia, stipulare con i comuni soci un contratto di servizio, rispondente a quanto previsto dall’art. 113, comma 14°, decr. legisl. 267/2000, come più sopra richiamato, nonché dall’art. 18 L.R. 25/99 secondo cui “I gestori dello smaltimento concordano con l’agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti”. Non essendo più soggetta S.A.BA.R. IMPIANTI all’affidamento in house viene a perdere la ragione d’essere la clausola statutaria – oggi presente nello Statuto – di esclusione della possibilità di apertura del capitale a soci privati. Una decisione in proposito, dunque, resta affidata solo alla discrezionalità dei soci, con le maggioranze che dovranno essere stabilite nello statuto, nel rispetto, ovviamente, della regola generale della individuazione di eventuali altri soci, mediante le procedure dell’evidenza pubblica. Per riassumere, gli atti che si debbono assumere possono così essere elencati:

o Scissione di S.A.BA.R. in due distinte società (S.A.BA.R. IMPIANTI e S.A.BA.R. SERVIZI), con scorporati i servizi attualmente resi da S.A.BA.R. definibili servizi pubblici locali e loro affidamento a S.A.BA.R. SERVIZI con demandati (o trattenuti da S.A.BA.R. IMPIANTI) lo smaltimento e le attività conseguenziali e connesse, oltre – almeno in questa prima fase – alla manutenzione straordinaria e alla realizzazione dei loculi dei cimiteri;

o adeguamento dello statuto di S.A.BA.R., diventata S.A.BA.R. IMPIANTI, con eliminata la previsione della totalità del capitale pubblico e riconosciuta la possibilità di operare sul mercato, per il miglior raggiungimento dei suoi fini;

o approvazione ex novo dello statuto di S.A.BA.R. SERVIZI, con la previsione della apertura del capitale sociale ad uno o più soci privati (fino al 40% del capitale) con scelta effettuata per il tramite di una pubblica gara;

o conferma dell’affidamento diretto dei servizi a S.A.BA.R. SERVIZI, e fissazione della durata dell’affidamento come da previsione della convenzione-contratto di servizio stipulanda (ipotizzabile sei anni dalla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio);

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o conferma della gestione dell’attività di smaltimento e connesse da parte di S.A.BA.R. IMPIANTI;

o approvazione di nuovo contratto di servizi con S.A.BA.R. SERVIZI e con S.A.BA.R. IMPIANTI;

o definizione di un periodo transitorio per arrivare gradualmente a regime, con scongiurate interruzioni di servizio. Di conseguenza, si continuerà con il regime attuale, fino a quando l’intero pacchetto di atti, non sarà stato elaborato, in modo da consentire di passare alla nuova fase operativa; che dovrà essere avviata, stante così la normativa, non oltre il 31/12/2011;

o suddivisione del patrimonio di S.A.BA.R., con affidamento a S.A.BA.R. SERVIZI dei mezzi (ivi comprese, le infrastrutture che verranno date in global service per evitare di frazionare le utenze ecc.) necessari per svolgere la sua attività. Analogo discorso dovrà essere effettuato per il patrimonio di S.A.BA.R. IMPIANTI.

TUTTO ciò premesso e considerato;

ATTESO che per realizzare concretamente le linee di riassetto e trasformazione

così delineate è imprescindibile passare ad una fase attuativa ed esecutiva, che non può prescindere da un coinvolgimento anche degli organi statutari di S.A.BA.R. SpA, con particolare riguardo alla sua assemblea, che dovrà assumere gli atti di sua competenza, proponendo ai comuni soci di esprimersi con gli atti di relativa competenza;

RIBADITO che gli atti attuativi e gestionali dovranno attenersi alle linee di indirizzo sopra delineate, fermo che la Giunta comunale li dovrà sottoporre per conoscenza al Consiglio quanto si tratterà di discutere ed approvare i contratti di servizio;

RICHIAMATA la discussione sopra riportata; ACQUISITI i pareri resi sull’allegata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49

TUEL 267/2000, qui allegati a formarne parte integrante; CON VOTI n. 10 favorevoli e n. 6 astenuti (Codeluppi, Melli, Fantinati, Germani,

Orlandini, Mariani Cerati) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. DI ASSUMERE le considerazioni di cui alla parte narrativa come indicazioni di principio ed espressioni dell’indirizzo da seguire per arrivare al riassetto complessivo di S.A.BA.R.;

2. DI MUNIRE, per quanto occorrere possa, il Sindaco o chi per esso dei poteri necessari per dare attuazione alle indicazioni di cui sopra, in sede di assemblea dei soci di S.A.BA.R.;

3. DI RENDERE il presente atto subito esecutivo, con separata votazione che ha dato il medesimo risultato sopra riportato, per l’urgenza di avviare la riforma di S.A.BA.R. nei termini delineati.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all’occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DAOLI Dott. RAUL F.to BOVA Dott. LUIGI

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 15.7.2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE Li, 15.7.2010 F.to Farina D.ssa Maria Luisa

La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 15.7.2010 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE Li, 15.7.2010 F.to Farina D.ssa Maria Luisa

La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in data _____________ è divenuta esecutiva:

non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con

atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero dichiarato immediatamente esecutivo.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE Li,

La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:

revocata integrata modificata

con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________ ovvero dichiarato immediatamente esecutiva. La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma, ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

IL V. SEGRETARIO COMUNALE Li,

E’ copia conforme all’originale, in atti.

IL V. SEGRETARIO COMUNALE Novellara, li (Farina D.ssa Maria Luisa)