Note su lacune istruttorie rilascia aia centrale enel sp

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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 NOTE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE AI MINISTRI AMBIENTE E SALUTE IN RELAZIONE ALLE LACUNE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA CENTRALE ENEL DELLA SPEZIA La Spezia Marz0 2014

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NOTE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

AI MINISTRI AMBIENTE E SALUTE

IN RELAZIONE ALLE LACUNE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

AMBIENTALE ALLA CENTRALE ENEL DELLA SPEZIA

La Spezia Marz0 2014

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SOMMARIO

PARTE A LE LACUNE ISTRUTTORIE NEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA CENTRALE ENEL DELLA SPEZIA .................................. 3

PARTE B LA CONVENZIONE ENEL ENTI LOCALI SPEZZINI ATTUATIVA DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ...................................................................... 14

PARTE C LA “EVENTUALE” REVISIONE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE .................................................................................................................................. 21

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PARTE A

LE LACUNE ISTRUTTORIE NEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE ALLA CENTRALE ENEL DELLA SPEZIA

SCRIVEVA L’ATTUALE SINDACO DEL COMUNE DELLA SPEZIA NEL SUO PROGRAMMA ELETTORALE, RELATIVAMENTE ALLA CENTRALE ENEL “Per quanto riguarda la centrale termoelettrica Enel, l'obiettivo della dismissione del sito potrebbe aprire nuove prospettive strategiche di utilizzo del territorio e di conversione dell'economia cittadina: diventa allora importante perseguire quest'obiettivo per il futuro prossimo, plausibilmente entro il 2015, alla scadenza della prima Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente in via di istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente; già nell'immediato, comunque, la procedura di rilascio dell'AIA dovrà essere l’occasione per rimettere in discussione l’impianto nelle attuale funzioni e caratteristiche:

• ridiscussione della potenza, della tipologia dei combustibili,

• delle tecniche di disinquinamento nonché della possibilità di investimenti in politiche energetiche territoriali a favore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

E’ stato messo in pratica tutto questo

SOPRATTUTTO IL PRIMO PUNTO?

vediamo:

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AIA FINALITÀ

1. Non mette in discussione il sito 2. mette in discussione il modello gestionale dell’impianto in rapporto al sito 0 3. riprende nella sua istruttoria temi tipici della via

Articolo 10 DLGS 152/2006 “Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti: “ 1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato”

Quindi è chiaro che se è vero che formalmente non si applica la VIA nella sostanza l’istruttoria da svolgere per l’AIA si rifà a principi tipici della VIA a

cominciare da quello della specificità del sito.

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METTERE IN DISCUSSIONE IL MODELLO GESTIONALE RISPETTO AL SITO PUO’ VOLER DIRE METTERE IN DISCUSSIONE POTENZA E QUALITÀ DEI COMBUSTIBILI

“ tra le considerazioni per determinare le migliori tecnologie applicabili alla centrale ci debbano essere anche il consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica” (punto 9 allegato XI parte II al dlgs 152/2006)

ESEMPIO

AIA centrale termoelettrica di Fiume Santo “Il Gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA ed è autorizzato all’utilizzo dei seguenti combustibili, ovvero combustibili più puliti, definiti nelle caratteristiche merceologiche ai sensi delle normative vigenti”.

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COSA VUOL DIRE METTERE IN DISCUSSIONE IL MODELLO GESTIONALE DELL’IMPIANTO IN RAPPORTO AL SITO SECONDO LA NORMATIVA DELL’AIA

1. domanda AIA: contiene: 1.1. stato del sito sede dell’impianto 1.2. situazione dell’impianto (tecnologica, gestionale etc.) 1.3. alternative tecnico gestionale dell’impianto

2. Istruttoria di AIA principi: 2.1. impatto cumulativo con altre fonti 2.2. divieto trasferimento inquinamento da un fattore ambientale all’altro

3. Strumenti da attivare previsti dalla normativa sull’AIA 3.1. Norma di qualità ambientale 3.2.La valutazione a confronto delle alternative tecnico gestionali 3.3. Parere sanitario del Sindaco Tutte e tre questi strumenti si tengono insieme anche se: la 3.1. compete formalmente al ministero con il decreto previo passaggio in conferenza dei servizi la 3.2. compete alla Commissione AIA la 3.3. compete al Sindaco del Comune territorialmente competente Si tengono insieme anche perché la 3.1. (norma di qualità ambientale) è definita sula base di una istruttoria che abbia valorizzato le altre due. Vediamo partitamente questi tre strumenti:

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DEFINIZIONE DI NORMA DI QUALITÀ AMBIENTALE “ la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;” QUESTO STRUMENTO E’ LA CONFERMA DI QUANTO AFFERMATO DA ULTIMO DAL TAR Friuli 231/2013: “l’AIA è espressione amministrativa del principio di precauzione” (nel rispetto dell’articolo 37 della Carta dei Diritti fondamentali della UE

“ Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”

In altri termini non decido di adeguare il sito ai limiti di emissione di legge come avveniva

nel passato

Ma adeguo l’impianto al sito e quindi posso imporre, oltre a quelli di legge vigenti,

ulteriori e più adeguate/i:

1. Limiti di emissione

2. Tecnologie disinquinanti

3. Tipologie di combustibile

4. Modelli gestionali

Per arrivare alla norma di qualità ambientale bisogna svolgere bene l’istruttoria

utilizzando gli alti due strumenti citati:

La valutazione a confronto delle alternative tecnico gestionali

Parere sanitario del Sindaco

Il tutto nel quadro di una analisi rigorosa della specificità del sito e quindi del modello

gestionale dell’impianto

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COME FARE LA VALUTAZIONE A CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE TECNICO GESTIONALI

Applicando le analisi costi benefici (vedi comma 4 articolo 15 Direttiva 75/2010 disciplina dell’AIA) Che dimostri la fondatezza ambientale/sanitaria, tecnica ed economica delle alternative Come si svolge questa analisi ? Lo spiega un decreto specifico per l’AIA Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad AIA): “le alternative siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects) cioè poter valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori”. L’obiettivo metodologico dei Cross-Media è quello di fornire - nei casi più complessi come questo della CTE - una guida alla scelta dell’opzione migliore sotto il profilo sanitario ed ambientale, fra le tecniche o le tecnologie che in alternativa possono essere implementate in un contesto di rilascio dell’AIA.

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COME PREDISPORRE IL PARERE SANITARIO

Fondamento giuridico del Parere Sanitario del Sindaco Recita il comma 7 articolo 29quater del dlgs 152/2006 : “7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,”. Tradotta in concreto questa norma significa che il Parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale.

Si vedano :

1. Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009 “dal dato positivo, si desume che l’autorità procedente deve comunque concludere nei termini fissati i lavori della conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la competenza ad un distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie nella quale il dissenso, veicolato dal parere sindacale negativo, investe un interesse sensibile (quello “alla tutela della salute e della pubblica incolumità” di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217 R.D. 1265/1934)……” 2. il comma 3 dell’articolo 14 quater legge 241/1990 “ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Cosa deve contenere il Parere Sanitario 1. una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto, attraverso:

- una valutazione delle emissioni inquinanti della centrale - una valutazione delle ricadute inquinanti in aria, acqua e suolo - simulazioni sui tassi di mortalità e morbilità determinati da tali ricadute

2. una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata 3. una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto 4. una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto 5. prescrizioni conseguenti alle valutazioni di cui ai punti precedenti

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GLI STRUMENTI SOPRA DESCRITITTI NON SONO STATI UTILIZZATI ADEGUATAMENTE DAL COMUNE DI SPEZIA, DALLA COMMISSIONE TECNICA AIA E DAL MINISTRO DELL’AMBIENTE

Nonostante che, come dimostrato sopra la legge e la giurisprudenza riconoscono:

1. i principi/obiettivi cogenti : precauzione in rapporto ad istruttoria aia

2. gli strumenti : norma di qualità ambientale, parere sanitario

3. una procedura: valutazione delle alternative con il sistema effetti ambientali ed

economici incrociati

Tutto ciò non è stato utilizzato, a cominciare dal parere Sanitario del Sindaco come

dimostra lo stesso Decreto del rilascio dell’AIA 1. Afferma questo Decreto nelle sue

premesse: “i Sindaci della Spezia e di Arcola non hanno formulato per l’impianto

specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del RD 27/7/1934 n. 1265” si tratta

cioè dell’atto che il Sindaco deve rilasciare all’interno della procedura di approvazione

dell’AIA come previsto dal comma 7 articolo 29quater del DLgs 152/2006 (c.d T.U

ambientale). Tale Parere doveva essere rilasciato Atto rilasciato dal Sindaco nella qualità

di Autorità Sanitaria ai sensi del TU sulle leggi sanitarie del 1934.

Non solo ma si è arrivati quasi alla presa in giro, come con la la richiesta accolta in

conferenza dei servizi ad integrazione del parere istruttorio di prevedere in base all’esito

del suddetto modello di ricadute dei microinquinanti, “uno specifico riesame dell’AIA”.

Infatti la legge prevede un’ipotesi di questo tipo. Recita infatti l’articolo 29-octies del DLgs 152/2006: “ 4. Il riesame é effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto é tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.”

1 Decreto Ministeriale (prot. DEC MIN - 0000244 - del 06/09/2013)

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CONCLUSIONI

Nel rilascio della autorizzazione integrata ambientale alla centrale enel della Spezia sono

mancati

1. un parere sanitario 2. una analisi delle alternative come sopra spiegato

Tutto questo perché continua a permanere da parte delle istituzioni locali spezzine ma

anche del Ministero dell’Ambiente un limite di approccio culturale e quindi di sudditanza

verso Enel S.p.A.

Ma c’è anche una interpretazione giuridica in aperto contrasto con gli indirizzi recenti

della Corte di Giustizia sull’AIA per impianti esistenti che vanno a tale autorizzazione per

la prima volta.

Si veda Corte Di Giustizia 31 marzo 2011 causa C-50/10 (testo integrale pag. 47 e 48 osservazioni Comitato). Secondo questa sentenza la valutazione di una “esecuzione piena e conforme” degli Impianti esistenti alla direttiva sull’AIA deve essere fatta come se fossimo di fronte ad una nuova AIA. Invece il Decreto che autorizza la centrale E nel della Spezia si è limitato ad adeguare l’impianto ai nuovi limiti di emissione che entreranno in vigore, riducendoli solo in parte ed in modo non adeguato o comunque senza aver dimostrato il livello di tollerabilità sanitaria del territorio spezzino in rapporto alla permanenza di una centrale a carbone sia pure in parte aggiornata. In sostanza si sono rinviati al dopo AIA:

1. monitoraggi

2. valutazioni sanitarie

3. risoluzione di problematiche tecnologiche come quelle del ciclo del carbone che

andavano affrontate da anni

Non sono state sfruttate, da chi di dovere , tutte le potenzialità della istruttoria AIA e ora tutto sarà più difficile come dimostra la nota che Enel ha presentato dopo la autorizzazione

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Infatti già nelle autorizzazione passate Enel era stato impegnato ex post a raggiungere degli obiettivi che però non ha mai attuato e ora dichiara di attuare, ma come vuole l’ente, non come prevede la normativa europea. Vediamo ad esempio. 1. la questione dei c.d. transitori

Sia la vecchia normativa (articolo 8 di un decreto del 1989), sia il decreto del 1997 con

la quale la centrale è attualmente autorizzata (punto 16) sia infine la vigente normativa

nazionale (comma 14 articolo 271 del DLgs 152/2006). Tutte norme che prevedono

prescrizioni da applicare a questi transitori e delle quali non si sa "se e come" siano state

fino ad ora applicate, visto che nessun rapporto pubblico è stato mai prodotto.

2. Non risultano mai pubblicati i rapporti sullo stato della gestione delle prescrizioni

suddette in relazione a questi transitori (vedi comma 8 articolo 29 decies Parte II del

DLgs 152/2006).

Quanto sopra è già previsto dal comma 14 articolo 271 del dlgs 152/2006 che recita: “14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si

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verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.” Quindi secondo questa norma per i transitori si possono prevedere apposite prescrizioni nella autorizzazione alla centrale . Non solo ma sempre secondo questa norma, che esiste da oltre 6 anni, nel caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tutte emesse da questa centrale) l’autorizzazione deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. la Decisione 2012/249/UE relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE

La nuova Decisione introduce vincoli più stringenti in materia di gestione di questi transitori anche per un impianto come la centrale Enel di Spezia.

All’articolo 3 infatti afferma che per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto, si devono applicare le seguenti regole:

1) i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto devono essere trasparenti e verificabili da terzi;

2) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto deve essere basata su condizioni che consentano un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza;

Inoltre ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto le autorizzazioni agli impianti dovranno includere:

1. La introduzione del termine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto, oppure processi specifici o valori soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio e all’inizio del periodo di arresto chiari, facilmente monitorabili e applicabili alla tecnologia impiegata;

2. misure che assicurino che i periodi di avvio e di arresto siano ridotti al minimo necessario;

3. misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi in funzione non appena tecnicamente possibile.

Come si vede questa Decisione rispetto alla normativa passata (a quanto consta, non rispettata fino ad ora dal gestore) contiene le seguenti novità:

1. la necessità di una verifica di soggetti terzi (quindi esterni all’Enel) nel definire i criteri e

i parametri per la gestione dei transitori; 2. la massima trasparenza sulla gestione e sul rispetto delle vincoli di legge nella gestione

dei transitori; quindi la necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i controlli svolti, i risultati degli stessi;

3. riduzione al minimo dei transitori (la normativa vigente invece richiedeva solo una loro gestione);

4. la necessità di legare i protocolli tecnici di gestione dei transitori con particolari dispositivi di abbattimento;

5. parametri precisi per definire i criteri di gestione dei transitori (vedi allegato alla Decisione).

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PARTE B

LA CONVENZIONE ENEL ENTI LOCALI SPEZZINI ATTUATIVA DELLA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Il Consiglio Comunale spezzino ha approvato la Convenzione2 socio economica legata al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale.

REGIME GIURIDICO DELLA CONVENZIONE ALLEGATA ALL’AIA DELLA CENTRALE ENEL

La norma di riferimento è il comma 15 dell’articolo 29quater del DLgs 152/2006, che

recita:

“ 15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e

del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del

presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i

comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in

conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo

sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie

aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al

comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la

procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal

presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.”

I parametri, ex lege, da cui partire nella elaborazione di questi accordi (Convenzioni)

sono:

1. il rilevante impatto ambientale dell’impianto che deve ricevere l’AIA,

2. la complessità dell’impianto,

3. il rilevante interesse nazionale dell’impianto.

Questi tre parametri di riferimento dovranno essere attuativi delle disposizioni del DLgs

152/2006, in materia di AIA.

E’ chiaro quindi come il riferimento alle politiche del territorio e alle strategie aziendali sia

riferito al rapporto tra l’impianto da autorizzare (secondo i principi del DLgs 152/2006) e il

territorio in cui è collocato.

Ciò è confermato dal penultimo capoverso del comma, sopra riportato, secondo il quale

l’autorità competente al rilascio dell’AIA (in questo caso il Ministero dell’Ambiente) deve

svolgere un ruolo di garanzia nel coordinare quanto emerge dalla istruttoria dell’AIA e

l’accordo stesso.

2 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/convenzione-enel-comune-della-speziafirma01-lug-2013

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In sostanza l’accordo dovrà attuare le prescrizioni emerse dall’AIA in chiave

socioeconomica ma strettamente inerenti il rapporto tra modello gestionale dell’impianto e

il territorio e le sue politiche.

Dove per modello gestionale si intende in primo luogo: potenza, tipo di combustibili,

tecniche e tecnologie disinquinanti.

Quindi, sotto il profilo del dettato della norma vigente, non è possibile utilizzare la

Convenzione per produrre logiche di monetizzazione della salute: tipo l’Enel mantiene il

carbone nella centrale ma in cambio investe su fonti rinnovabili e risparmio energetico nel

resto del territorio o ancora peggio l’Enel mantiene il carbone in centrale e finanzia

progetti urbanistici e/o infrastrutturali totalmente slegati dalla centrale stessa e dal suo

ciclo produttivo.

Quanto sopra risulta inoltre coerente ai criteri della Direttiva sul risarcimento danno

ambientale 2004/35/CE, quindi non a interpretazioni dottrinali ( o addirittura a petizioni

di principio politiche ) sempre contestabili, ma ad una norma europea che è stata in gran

parte recepita in Italia attraverso gli articoli da 299 a 318 del TU ambiente dlgs 152/2006.

In particolare nella citata direttiva 2004/35 le misure di compensazione del danno

ambientale alternative alle misure dirette di ripristino ambientale sono così definite : “ La

compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali

protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una

compensazione finanziaria al pubblico”.

NOTE DI MERITO SULLA BOZZA DI CONVENZIONE

Lettera e) delle Premesse della bozza di Convenzione

La lettera rimuove le specifiche violazioni della vigente Convenzione approvata dal

Consiglio Comunale in data 7/11/2001 e sottoscritta da Comune ed Enel il 21/1/2002.

In particolare di quella Convenzione molti impegni non furono rispettati.

1. Mancato rispetto punto 7.2. articolo 1 della Convenzione che prevede l’aggiornamento

della rete sul controllo della qualità dell’aria alla evoluzione delle nuove tipologie di

inquinanti (si pensi solo a titolo di esempio ai microinquinanti organici ed inorganici):

monitoraggio non attivato con regolarità come rilevato dalla stessa relazione dell’Istituto

Superiore di Sanità vedi link sopra.

2. Mancata attuazione del punto 7.3 articolo 1 della Convenzione in quanto il permanere

della rumorosità della centrale dimostra che gli impegni ai monitoraggi e le misure di

riduzione delle emissioni rumorose previste non sono stati rispettati in modo efficace per

la tutela della salute dei cittadini.

3. Mancato rispetto del punto 7.4 articolo 1 della Convenzione che prevedeva la

realizzazione del raccordo ferroviario per la movimentazione dei materiali, al fine di

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collegare con apposito progetto tali interventi con l’utilizzo più razionale delle

infrastrutture a servizio dell’area portuale, progetto che non risulta mai presentato.

4. Non è dato sapere se il punto 7.8 articolo 1 della Convenzione sia stato rispettato:

prevedeva la presentazione di un piano di utilizzo delle ceneri e dei gessi, prodotti dalla

attività della centrale, alternativo alla discarica.

5. Non rispettato il punto 7.9 articolo 1 della Convenzione sulle possibili collaborazioni con

l’Università, in accordo con gli enti locali. L’attuazione di questo punto poteva essere utile

sia per avviare studi sull’impatto sanitario della centrale sia per avviare progetti di

promozione dell’uso delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

6. Non rispettato il punto 7.10 articolo 1 della Convenzione che prevedeva la

riqualificazione urbanistica delle aree non utilizzate per l’attività della produzione

energetica

7. Non rispettato il punto 7.7. articolo 1 della Convenzione relativo all’avvio di un

Osservatorio epidemiologico, utilizzando i contributi previsti dall’articolo 2, Osservatorio

mai stato avviato completamente come confermato dalla recente audizione dell’ASL in

Consiglio Comunale.

8. Non rispettato il punto 2 articolo 2 della Convenzione sulla cessione di aree di qualità

utili a favorire nuovi insediamenti produttivi

9. Non rispettato il punto 3 articolo 2 della Convenzione sul recupero del calore residuo

emesso dalla centrale.

Lettera g) delle Premesse della bozza di Convenzione

La lettera fa riferimento al Piano Energetico Comunale che non compensa di certo il

mantenimento della centrale a carbone e quindi delle emissioni di gas serra della stessa.

Vediamo gli obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra secondo le proiezioni (al 2020)

dei consulenti del Comune per il Piano Energetico Comunale:

1. Edilizia residenziale: contributo politiche comunali riduzione di 4.872 [ton di CO2]

2. Nuovo Edificato di grandi dimensioni : contributo politiche comunali riduzione di 776

[ton di CO2]

3. Nuovo edificato di piccole dimensioni: contributo politiche comunali di riduzione1.421

[ton di CO2]

4. Raffrescamendo edilizia residenziale esistente: contributo politiche comunali di

riduzione 8.343 [ton di CO2]

5. Raffrescamendo edilizia residenziale esistente di grosse dimensioni: contributo politiche

comunali di riduzione 1.569 [ton di CO2]

6. Usi finali elettrici settore residenziale: contributo politiche comunali di riduzione 4.225

[ton di CO2]

7. Energia termica dei grossi complessi terziari di nuova costruzione contributo politiche

comunali di riduzione 1.089 [ton di CO2]

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8. efficienza energetica nel patrimonio edilizio pubblico contributo politiche comunali di

riduzione : 528 [ton di CO2]

9. sistema di illuminazione pubblica locale contributo politiche comunali di riduzione

1.382 [ton di CO2]

10. sistema efficienza mobilità privata: contributo delle politiche comunali di riduzione

4.049 [ton di CO2]

11. Diffusione efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nel settore produttivo

contributo delle politiche comunali di riduzione 5.955 [ton di CO2]

Complessivamente il Bilancio dei consulenti del Comune stima una riduzione percentuale

del 14% circa (pari a 56.387 tonnellate di CO2 in meno).

Ma di queste il 50% è legato alla attuazione di politiche nazionali regionali in atto ancora

da eseguire come pure dall’evoluzione del mix elettrico nazionale.

L’altro 50% a politiche del Comune da sviluppare nei prossimi 10 anni con fondi da

trovare.

Nel primo 50% ( riduzione di 28.246 tonnellate di CO2) quindi è decisiva la evoluzione del

mix di fonti energetiche per la produzione di energia elettrica che come dimostrato dallo

studio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA 2011 non

sta andando nella direzione di ridurre il consumo di carbone. Infatti il carbone nella

generazione termoelettrica in Italia è passato dalla produzione di 26.000 GWH (nel 2000)

a quasi 40.000 GWH (2009): vedi pagina 12 del Rapporto ISPRA ( per il testo vedi qui)

Articolo 2 della proposta di nuova Convenzione

L’articolo fa alcune affermazioni di principio assolutamente non coerenti con la ratio e le

finalità della normativa sull’AIA.

Non è la città che deve diventare sostenibile ma la centrale nel senso che il suo modello

gestionale deve adeguarsi al territorio e non viceversa come è avvenuto fino ad ora. Questo

articolo di principio quindi è in palese contrasto con le finalità e la natura giuridica della

Convenzione come analizzato in premessa.

Articolo 3 della proposta di nuova Convenzione

Gravissima sanatoria di tutte le violazioni degli impegni previsti con la Convenzione

firmata nel 2002 e non rispettati come elencato in precedenza in questo post.

Articolo 4 della proposta di nuova Convenzione

Si prevedono investimenti su fonti rinnovabili. E’ la conferma della totale violazione della

ratio della norma del Testo Unico Ambientale che disciplina gli accordi legati al rilascio

delle AIA. Gli investimenti, peraltro non certo significativi (3 milioni di euro)

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riguarderanno progetti di promozione delle fonti rinnovabili in una logica di scambio

territorio – centrale che è l’esatto opposto dei principi dell’AIA: specificità del sito, norma

di qualità ambientale, modello gestionale dell’impianto sostenibile rispetto all’impatto

sanitario e ambientale dello stesso.

Gravissimo poi il riferimento alla realizzazione del tele calore che di fatto comporterebbe

un consolidamento della centrale a carbone ben oltre gli 8 anni di durata dell’AIA previsti

dalla legge.

Articolo 6 della proposta di nuova Convenzione

Prevede vari finanziamenti a pioggia su attività formative non tutte legate alla attività della

centrale e al controllo del suo inquinamento e dell’impatto di questo sulla salute dei

cittadini.

Articolo 7 della proposta di nuova Convenzione

Questo articolo da un lato contiene impegni generici (come quello dello scarico del

carbone) ma soprattutto contiene impegni che andrebbero prima tradotti in prescrizioni

dell’AIA (come quello dei filtri a manica peraltro previsti come BAT da tempo per questi

impianti). La convenzione dovrebbe invece tradurre queste prescrizioni in impegni precisi

sotto il profilo degli investimenti e delle realizzazioni impiantistiche, cosa che invece non

fa. Si realizza in questo articolo l’ennesima confusione (voluta?) tra compiti dell’AIA e della

Convenzione.

Articolo 8 della proposta di nuova Convenzione

Tra i vari aspetti si ribadisce la cessione di aree bacini ceneri ancora da bonificare

ripetendo quanto già previsto da una bozza di convenzione del 2006 mai approvata. Non

solo ma invece che applicare il principio della riduzione in pristino di dette aree si prevede

una compensazione monetaria anche in questo caso sostitutiva della riutilizzabilità delle

aree stesse.

Incomprensibile la frase: “Qualora intervengano necessità di parziali bonifiche”, è chiaro

che devono intervenire le bonifiche siamo in un SIN o al massimo in SIR , comunque in

un’area da bonificare ex lege!

IL MANCATO RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE

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Il finanziamento previsto dalla bozza di Convenzione su fonti rinnovabili e su attività

formativa e di ricerca rimuove completamente la questione dei danni ambientali pregressi

della centrale.

Come è noto il danno ambientale anche in termini economici della centrale Enel è stato

riconosciuto da sentenze passate in giudicato.

La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani, (Perizia tecnica in incidente probatorio nei

procedimenti n° 2540/91 R.G. notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti

Luigi ed altri – Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II,

Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un

rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe

duplice, riguardando sia le immissioni non visibili che quelle visibili dalla popolazione”

e che “ E’ stato accertato che esiste un nesso di causalità fra funzionamento della

centrale ed aumento della deposizione gravinometrica in alcune località limitrofe

all’impianto”.

Sulla base di quella perizia i dirigenti Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro

responsabilità per le ripetute emissioni anomale.

Nel procedimento penale relativo alla violazione della legge Merli (in vigore all’epoca,

siamo negli anni 90) il giudice, utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA relative al

giudizio di legittimità davanti al TAR (sull’ordinanza di chiusura della CTE Enel per

violazione dei limiti agli scarichi termici), stabilì che si fosse verificato un danno

ambientale condannando i due direttori della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili

attraverso una provvisionale di £. 50.000.000; tale somma doveva essere considerata un

anticipo sul risarcimento totale del danno che, secondo la perizia a firma Prof. Finzi

Contini (che sosteneva essere già in atto, e da tempo, una gravissima compromissione

ambientale del golfo della Spezia), veniva prudenzialmente quantificato in 229 miliardi del

vecchio conio.

Ovviamente le varie Amministrazioni succedutesi in questi anni non solo non hanno mai

attivato le cause civili possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure hanno

posto la questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento della

autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA.

LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA

Anche la attuale bozza di convenzione limitandosi a chiedere qualche finanziamento alle

fonti rinnovabili e ad una limitata attività di formazione e ricerca rimuove il problema del

risarcimento del danno ambientale prodotto dalla centrale al nostro ecosistema e alla

nostra economia soprattutto marina.

Tutto ciò avviene quindi in totale violazione del principio chi inquina paga come tradotto

dalla Direttiva sul risarcimento danno ambientale e dalla più recente giurisprudenza, ad

esempio TAR Campania 3727/09: “ Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto

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che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del

dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni

di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della

“cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi

trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più

conveniente.".

Questo articolo 6 ci porta lontani anni luce dalla interpretazione prevalente nella UE del

principio chi inquina paga; dove questo principio (proprio perché distinto specificamente

nel Trattato di funzionamento delle Istituzioni UE) assume i caratteri di principio

orizzontale:

1. la precauzione deve ispirare l’azione preventiva

2. l’azione preventiva deve essere preferita alla correzione

3. la correzione alla fonte degli inconvenienti ambientali deve imporsi rispetto alle forme

di risarcimento per equivalente

4. il risarcimento del danno fondato sui meccanismi della responsabilità civile riveste la

funzione di strumento di chiusura del sistema in grado di fornire un minimo di protezione

a tutte le situazioni non altrimenti tutelabili.

In altri termini il principio chi inquina paga se correttamente applicato e introdotto nella

Convenzione in esame avrebbe costituito lo strumento di chiusura dei principi tipici

dell’AIA a cominciare da quello di precauzione della specificità del sito.

Vale a dire che

1. definiti scientificamente il danno ambientale e le criticità sanitarie del sito interessato

dalla centrale (principio di specificità del sito)

2. applicate misure di modifica del modello gestionale dell’impianto in chiave di tutela

sanitaria (principio di precauzione)

3. si passava a quantificare il danno ambientale sotto il profilo socio economico e su

questa base si andava ad elaborare una proposta di convenzione (principio chi inquina

paga)

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PARTE C

LA “EVENTUALE” REVISIONE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

AMBIENTALE

L’ex Ministro dell'Ambiente (vedi QUI) ha ricordato di aver prescritto, per la centrale Enel di Spezia, uno studio sanitario entro un anno: "se emergeranno anomalie -ha concluso- l'AIA sarà rivista". Il Ministro dovrebbe sapere che se emergono anomalie l'AIA (autorizzazione integrata ambientale) deve essere rivista per legge a prescindere dalle dichiarazioni del Ministro. COME FUNZIONA LA REVISIONE DELL'AIA Recita il comma 4 articolo 29 octies del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale): " 4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi; c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono." COSA SI POTEVA FARE SIN DAL RILASCIO DELL'AIA ATTUALE Peraltro se fossero state effettuate analisi e monitoraggi preventivi (che non sono stati fatti nonostante lo prevedesse la normativa sull'AIA) si potevano dare obiettivi di qualità (ambientale e sanitaria, si definiscono norme di qualità ambientale nella vigente legge[1]) già con l'attuale AIA ed applicare da subito (non tra un ipotetico anno) quanto previsto dall'articolo 29septies del DLgs 152/2006, che recita: "Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale". Per inciso l'autorità competente citata in questo articolo è quella che rilascia l'AIA: il Ministero dell'Ambiente.

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Insomma quello che secondo il Ministro verrà, forse, fatto tra un anno poteva essere applicato prima. Ricordo che la domanda di AIA è stata presentata alla fine dell'anno 2006....altro che valutazioni si potevano fare nel frattempo. Ovviamente il Ministro Orlando è stato nominato da poco, ma questo non cambia una virgola la sostanza del problema e della violazione secca della normativa in materia, semmai dimostra che non c'è niente di personale nella mia critica ma solo la legittima richiesta di un cittadino attivo e competente di far rispettare una legge del nostro Stato nei tempi giusti ed utili per la salute dei cittadini.

[1] “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;...” (lettera i-nonies comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006)