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Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(Schema di decreto legislativo n. 378)
N. 491 – 23 febbraio 2017
Camera dei deputati XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(Schema di decreto legislativo n. 378)
N. 491 – 23 febbraio 2017
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 – [email protected]
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I
INDICE
PREMESSA ................................................................................................................................................... - 3 -
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO .............................................................................................. - 4 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .............................................................................................................. - 4 -
ARTICOLI 1 – 4 ..................................................................................................................................................... - 4 -
PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA ............................................................................ - 4 -
ARTICOLI DA 5 A 7 E 11 ....................................................................................................................................... - 9 -
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA ..................................................................................... - 9 -
ARTICOLO 8 ....................................................................................................................................................... - 12 -
GRUPPO PER L’INCLUSIONE TERRITORIALE (GIT) ...................................................................................................... - 12 -
ARTICOLO 10 ..................................................................................................................................................... - 14 -
PIANO PER L’INCLUSIONE .................................................................................................................................... - 14 -
ARTICOLI 12 E 20, COMMI 4 E 5 ........................................................................................................................ - 15 -
RUOLI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO ....................................................................................................................... - 15 -
ARTICOLI 13 E 14 ............................................................................................................................................... - 16 -
FORMAZIONE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO ............................................................................................ - 16 -
ARTICOLO 15 ..................................................................................................................................................... - 16 -
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA .......................................................................................... - 16 -
ARTICOLO 16 ..................................................................................................................................................... - 18 -
CONTINUITÀ DIDATTICA ...................................................................................................................................... - 18 -
ARTICOLO 17 ..................................................................................................................................................... - 19 -
OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA ..................................................................................... - 19 -
ARTICOLO 18 ..................................................................................................................................................... - 20 -
ISTRUZIONE DOMICILIARE .................................................................................................................................... - 20 -
ARTICOLO 21, COMMI 4 E 5 .............................................................................................................................. - 22 -
COPERTURA FINANZIARIA .................................................................................................................................... - 22 -
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INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO Atto n. 378 Natura dell’atto: Schema di decreto legislativo
Titolo breve: Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
Riferimento normativo: articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107
Relazione tecnica (RT): presente
Relatori per le Commissioni di merito:
Malpezzi, per la VII Commissione;
Carnevali, per la XII Commissione
Gruppo: PD
Commissioni competenti: VII (Cultura) e XII (Affari sociali)
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 107/2015 – reca norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
L’articolo 1, commi 180, della legge n. 107/2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi
finalizzati alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. L’art.
1, comma 181, ai fini dell’esercizio della delega, tra i principi e criteri direttivi, oltre al rinvio a quanto
previsto dall’art. 20, della legge n. 59/1997, prevede (lettera c) la promozione e dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. La medesima
disposizione prevede, in particolare, che tale attività di revisione venga disposta, tra l’altro, attraverso: 1)
la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, anche attraverso l’istituzione di appositi
percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno
didattico; 3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali. Il comma
185, prevede che dall'attuazione delle deleghe legislative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dai summenzionati decreti legislativi le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'art. 17, comma 2,
della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
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Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica. Si esaminano nel seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(milioni di euro) 2017 2018 Dal 2019 Art. 8 (Gruppo per l’inclusione territoriale) 3,32 9,95 9,95
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1 – 4 Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione scolastica
Le norme definiscono l’ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo che l’inclusione scolastica sia attuata nei confronti di alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)1 (articolo 2).
In base all’articolo 1 in esame l’inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti e si realizza
attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (articolo
1).
Viene quindi effettuata una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. In particolare, si prevede quanto segue. Allo Stato spettano i seguenti compiti in relazione alle scuole statali (articolo 3, commi 2 e 3): - assegnazione dei docenti di sostegno didattico (articolo 3, comma 2, lettera a)); - assegnazione dei collaboratori scolastici per lo svolgimento dei compiti di assistenza
(articolo 3, comma 2, lettera b)); - definizione dell’organico del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA),
fermo restando il limite della dotazione organica prevista a legislazione vigente2 (articolo 3, comma 2, lettera c)).
A tal fine le norme prevedono che con successivo provvedimento siano apportate le necessarie
modificazioni al DPR n. 119/2009 al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell’organico del
personale ATA;
1 Di cui all’articolo 14 della legge n. 328/2000, come modificato dal provvedimento in esame (vedi infra). 2 Articolo 19, comma 7 del decreto legge n. 98/2011, come rideterminato dalla normativa vigente
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- costituzione di sezioni in modo che non vi siano classi con più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata (articolo 3, comma 2, lettera d));
- assegnazione di un contributo economico parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità (articolo 3, comma 2, lettera e)).
La norma di copertura finanziaria del provvedimento in esame dispone che le attività sopra indicate (lettere da a) ad e)) siano svolte dall’organico dell’autonomia esclusivamente nell’ambito dell’organico dei posti di sostegno, come previsto dalla normativa vigente; per il profilo dei collaboratori scolastici, la norma deve essere attuata nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili. Si dispone altresì che le attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e) siano volte nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili (articolo 21, commi 1 e 2). Gli enti locali provvedono a garantire, nei limiti delle risorse disponibili (articolo 3, comma 5): - l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale3; - i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica4; - l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali5.
Si prevede che, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 947, della legge n. 208/2015 e delle altre risorse per il medesimo fine disponibili a legislazione vigente, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi (articolo 3, comma 4). Le norme prevedono inoltre che lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscano6 l’accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell’inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità (articolo 3, comma 6).
3 Come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 104/1992. 4 Come garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera c), della legge n. 104/1992 ed esercitati secondo le competenze previste dalla vigente normativa (articolo 26 della legge n. 104/1992 e articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998) 5 Di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), della legge n. 104/1992 e all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 23/1996. 6 Ai sensi dell’articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 197/1994 e all’articolo 13, comma 4, della legge n. 104/1992.
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Le norme affidano all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI)7 la definizione degli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica nell’ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dalla normativa vigente8 (articolo 4). La relazione tecnica afferma che l’articolo 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non innova l'ordinamento giuridico, non modificando la platea dei soggetti che già oggi beneficiano degli interventi sulla base della normativa vigente. Con riferimento all’articolo 3, la RT precisa che tale norma effettua una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. In particolare, la RT in merito ai compiti assegnati allo Stato, precisa che a quest’ultimo compete l'assegnazione del personale deputato al sostegno didattico (docenti) previsti sin dalla legge 4 agosto 1977, n. 517.
Inoltre, la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 13, comma 3, stabilisce che “nelle scuole di ogni ordine e
grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoria/i, sano garantite attività di sostegno
mediante rassegnazione di docenti specializzati." Tale obbligo, pertanto, è già previsto dalla normativa
vigente. I docenti di sostegno sono assegnati alle Istituzioni scolastiche, dall'Ufficio Scolastico Regionale
(USR), sulla base delle esigenze emerse nei singoli Piani Educativi Individualizzati. Le modalità concrete del
diritto all’inclusione scolastica sono infatti definite con riferimento alla situazione specifica di ciascun
alunno, attraverso la redazione del piano educativo individualizzato, pertanto lo schema di decreto in
esame, afferma la RT, vuole riportare al centro dell'attenzione, la progettazione integrata del progetto
individuale di cui all'art. 10 del provvedimento in esame alla cui realizzazione concorrono, per quanto di
competenza, l'istituzione scolastica, la Regione e gli enti locali.
Riguardo alla definizione dell’organico del personale ATA da parte dello Stato, la RT afferma che la norma non ha effetti sul saldi di finanza pubblica in quanto prevede l’adozione di un regolamento per la revisione dei criteri e parametri per la ripartizione del personale, ferma restando la dotazione organica complessiva del personale.
Con specifico riferimento alle figure dei collaboratori scolastici, la RT precisa che la legislazione vigente
non prevede assegnazioni aggiuntive da parte dell'USR in base alla definizione dei Piani Educativi
7 L'INVALSI, in base alla norma istitutiva (DLgs n. 286/2004), è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria ed è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. 8 Articolo 6 del DPR n. 80/2013 recante il “regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”.
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Individualizzati né, tantomeno, la possibilità di istituire posti in deroga all'organico annuale; proprio per
questo si prevede di modificare il riparto dell'organico ATA, ferma restando la sua dimensione complessiva
per ciascuna area professionale, al fine di assegnare proporzionalmente più collaboratori alle scuole con
maggior numero di alunni con disabilità. Le funzioni e i compiti del personale collaboratore scolastico in
merito all'assistenza educativa e dell'autonomia degli alunni disabili sono già previsti a legislazione vigente.
Il protocollo d'intesa tra il ministero della pubblica istruzione e le associazioni degli enti locali e i sindacati
sulle funzioni ATA, siglato in data 13 settembre 2001, prevede, all'art. 2, lett. B, che "L'attività di
assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei
limiti di quanto previsto dal CCNL comparto Scuola (art.31 tab. A Profilo A2: collaboratore scolastico).
Restano, invece, nella competenza dell'ente locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da
svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica". La sottoscrizione
del CCNL relativo al personale del comparto scuola per Il quadriennio normativa 2002-2005 e il primo
biennio economico 2002/2003", in cui all'art. 47 sono stabiliti i "Compiti del personale ATA" descritti nella
"Tabella A -Profili di area del personale ATA (tabella A del C.C.N.L 24/07/03)". Il personale ATA-
collaboratore scolastico, pertanto, eredita nel proprio mansionario, senza oneri aggiunti, una parte degli
obblighi di assistenza all'autonomia stabiliti nella legge n. 104/1992, inizialmente in capo agli enti locali.
Tali doveri si estrinsecano nel prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e
nella cura dell'igiene personale.
In relazione all’individuazione dei criteri per uniformare sul territorio nazionale i profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa, da realizzare anche mediante attraverso specifici percorsi formativi, la RT afferma che, considerata la consistenza delle risorse finanziarie destinate a tale servizio, previste a legislazione vigente, l'innovazione proposta non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo la RT precisa che, ai fini della copertura finanziaria, per il 2016, con l'art. 1 comma 947 della
legge 28 dicembre 2015 n. 208 {Legge di stabilità 2016), si attribuisce alle Regioni il compito di garantire
gli assistenti educativi e della comunicazione, che prima erano di competenza delle province, disponendo
per l'autonomia degli alunni con disabilità, lo stanziamento di 70 milioni di euro. Per l'anno 2017 la legge
11 dicembre 2016, n. 232 ha stanziato risorse per euro 75 milioni, che saranno iscritte sul bilancio del
MIUR sul capitolo 2836 "fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza
per l'autonomia e /a comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoria/i".
Con riferimento ai compiti assegnati agli Enti locali, la relazione precisa che le norme non comportano oneri in quanto si tratta di obblighi già previsti dalla normativa vigente.
In particolare, la RT precisa che la normativa vigente conferisce agli Enti locali la competenza, sempre per
la disabilità certificata, ad assegnare il personale dedicato all'assistenza educativa e all'autonomia come
sancito dall'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il protocollo d'intesa tra Ministero della
pubblica istruzione, associazioni degli enti locali e sindacati sulle funzioni ATA, siglato in data 13 settembre
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2001, precisa, all'art. 2, lett. B, secondo capoverso, che restano nella competenza dell'Ente locale quei
compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che
all'esterno all'Istituzione scolastica. Trattasi di figure professionali, a mero titolo esemplificativo, quali
l'assistente educativo, l'assistente alla comunicazione, personale paramedico. La norma stabilisce, inoltre,
che agli Enti locali compete il servizio di trasporto. Il diritto al trasporto scolastico per gli alunni disabili
frequentanti la scuola dell'obbligo è previsto dall'articolo 28 della legge 118/1971. Il trasporto scolastico
per le scuole secondarie di secondo grado è, nella sostanza, assicurato dalla sentenza n. 215/1987 della
Corte costituzionale e dagli articoli 12 e 13 della Legge n. 104/1992. Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e, all'art. 139,
ha affermato che spetta alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole
superiori e ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'infanzia
inclusa.
Inoltre, la RT afferma che non comporta oneri la norma che affida Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di garantire l'accessibilità e fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari per il supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità, in quanto si tratta di attività già previste dalla legislazione vigente (articolo 315, comma 1 , lett. b) del decreto legislativo n. 297/1994 e articolo 13, comma 4, della legge n. 104/1992). Con riferimento al contributo economico a favore delle istituzioni scolastiche paritarie, la RT precisa che detta erogazione è già prevista dalla legislazione vigente (articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016). L’assegnazione grava sugli stanziamenti di bilancio disponibili sul capitolo 1477 "contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta", già previsti dall'articolo 1, comma 13 della L n. 62/2000, che per gli anni 2017, 2018, 2019, ammontano rispettivamente ad euro 525.580.089,00, 516.962.302,00 525.430.089,00. Con riferimento all’articolo 4, la RT afferma che la definizione degli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione da parte dell'lNVALSl non comporta ulteriori oneri, atteso che tali indicatori - che hanno l'unico scopo di rilevare dati ed informazioni utili per la valutazione del sistema scolastico - sono già in uso presso le istituzioni scolastiche attraverso la compilazione e la trasmissione del RAV (rapporto di auto valutazione), previsto ai sensi del DPR n.80/2013 e, infine, pubblicato nel portale "Scuole in chiaro" del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla
relazione tecnica, in base alla quale le norme in esame non comportano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, in quanto non innovano l'ordinamento giuridico né modificano
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la platea dei soggetti che già beneficia, sulla base della normativa vigente, degli interventi
previsti. Inoltre, con specifico riferimento all’articolo 3, si evidenzia che tale norma appare
finalizzata, come precisato dalla RT, ad una ricognizione dei compiti già assegnati, a
normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere
all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. ARTICOLI da 5 a 7 e 11 Procedure di certificazione per l’inclusione scolastica
Le norme intervengono nella procedura di certificazione per l’inclusione scolastica modificando, tra l’altro, alcuni articoli della legge n. 104/1992, e prevedendo, in particolare, quanto segue.
- Introducendo una nuova formulazione dell’articolo 12, comma 5, della legge n. 104/1992, si prevede l’elaborazione di un documento unico denominato “valutazione diagnostico funzionale” in luogo dei due documenti previsti dalla formulazione vigente, la “diagnosi funzionale” e il “profilo dinamico funzionale” utile per la redazione del Piano Educativo Individualizzato ( PEI) da parte dell’istituzione scolastica(articolo 5).
- Viene modificata la composizione delle commissioni mediche, operanti presso le ASL, prevedendo che, nell’ambito delle attività di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, i due medici siano scelti uno tra gli specialisti in pediatria e l’altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile, lasciando invariato il numero complessivo dei medici presenti nella commissione (articolo 6, comma 1). Inoltre, si prevede che le predette commissioni siano integrate, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante dell’Amministrazione scolastica (articolo 6, comma 2).
Il successivo articolo 21 dispone che ai componenti delle commissioni mediche non spetta alcun compenso, indennità gettone di presenza, rimborso spese o qualsivoglia altro emolumento (articolo 21, comma 3).
- Alle commissioni mediche è assegnato il compito di individuare per ciascun soggetto le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e la relativa quantificazione, nonché l’accertamento del diritto al sostegno didattico. Con specifico riferimento alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico, la proposta di quantificazione è effettuata dal gruppo di inclusione territoriale (GIT) di cui all’articolo 8 del provvedimento in esame (articolo 6, commi 3 e 5).
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- La domanda per l'accertamento della situazione di handicap ai fini dell'inclusione sociale e scolastica deve essere presentata all'INPS, secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (articolo 7, comma 1).
In base alla procedura delineata dal provvedimento, è possibile enucleare le seguenti fasi (articolo 7,
comma 2):
• la domanda di accertamento della condizione di disabilità in esame sia presentata (in via
telematica) da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta - su richiesta
dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale - con il corredo della documentazione del
medico specialista;
• l'accertamento della condizione di disabilità, con la valutazione diagnostico-funzionale viene
effettuata dalla commissione medica (di cui all’articolo 6) e trasmessa successivamente ai
genitori, i quali li inoltrano all'istituzione scolastica ed al competente ente locale, ai fini
dell'elaborazione, rispettivamente, del piano educativo individualizzato (PEI) e del progetto
individuale per la persona disabile;
• il progetto individuale viene trasmesso dall’ente locale all’istituzione scolastica, che una volta
elaborato il PEI trasmette tutta la documentazione a cura del dirigente scolastico al gruppo di
inclusione territoriale (GIT) ai fini della proposta relativa alla quantificazione delle risorse di
sostegno didattico.
Le norme prevedono in particolare che Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sia elaborato ed approvato
dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione
diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all'inizio dell'anno scolastico con la
collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali
specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. Il PEI realizza l'inclusione scolastica
nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e
dell'interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di
apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione (articolo 11).
La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con particolare riferimento all’articolo 7, alle attività ivi previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che le norme intervengono nell’ambito della
procedura di certificazione per l’inclusione scolastica, introducendo alcuni elementi innovativi
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rispetto alla legislazione vigente, in merito ai quali andrebbero acquisiti elementi di
valutazione al fine di verificarne l’eventuale impatto finanziario.
Si segnala, in primo luogo, la modifica della composizione delle commissioni mediche
(articolo 6, commi 1 e 2), operanti presso le ASL, incaricate di accertare la condizione di
disabilità in età evolutiva. In particolare, andrebbero esclusi possibili effetti onerosi in
relazione all’integrazione della Commissione, disposta dall’articolo 6, comma 2, di tre
membri: un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante
dell’amministrazione scolastica. Si ricorda in proposito che il testo vigente dell’articolo 4 della
legge n. 104/1992 – non modificato dal testo in esame - prevede altresì, in via generale, che
la Commissione sia integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare,
in servizio presso le unità sanitarie locali. Si evidenzia, in primo luogo, la necessità di un
chiarimento in merito al coordinamento tra quest’ultima previsione e le disposizioni dell’art. 6
del provvedimento in esame. Inoltre, pur considerando che l’articolo 21, comma 3, del
provvedimento vieta la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi
spese ed altri emolumenti ai componenti della citata Commissione medica e che la norma
prevede che tale integrazione sia effettuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, appare necessario acquisire elementi volti a suffragare tale neutralità; ciò anche in
considerazione del fatto che la predetta integrazione non sembra configurarsi come una
mera possibilità.
Non vi sono osservazioni da formulare in relazione ai membri ordinari della Commissione, che la norma pur
variandone la composizione, non modifica il numero complessivo dei medici presenti.
Andrebbero inoltre esclusi effetti onerosi in relazione alla nuova procedura prevista
dall’articolo 7, comma 1, diretta ad abbreviare i tempi di esame delle domande da parte dei
competenti uffici dell’INPS e delle Commissioni mediche, prevedendo la conclusione
dell’esame entro 30 giorni dalla calendarizzazione dell’accertamento. In particolare, andrebbe
confermato che gli uffici competenti siano in grado di concludere nei tempi indicati la
procedura di accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione sociale.
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Si ricorda che sulla base della normativa vigente9 la commissione medica deve pronunciarsi sulla
sussistenza o meno della situazione di handicap entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
ARTICOLO 8 Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT)
Normativa vigente. L'articolo 15 della L. 104/1992 ha istituito presso ogni ufficio scolastico provinciale
un gruppo di lavoro - che dura in carica tre anni - composto da: un ispettore tecnico nominato dal
provveditore agli studi; un esperto della scuola; due esperti designati dagli enti locali; due esperti delle
unità sanitarie locali; tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
Ministero della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati inoltre
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
Il GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) ha compiti di consulenza e proposta al provveditore
agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per
la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma finalizzati, tra l’altro, al
coordinamento dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati - finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.
Tali competenze sono finalizzate all'impostazione e all'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché
a qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. I gruppi di
lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al
presidente della giunta regionale, il quale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli accordi di programma sopra indicati.
Le norme, sostituendo il vigente articolo 15 della L. 104/1992, istituiscono il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, L. 107/201510, ed è composto da:
- un dirigente tecnico o un dirigente scolastico che lo presiede; - tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale;
9 Articolo 2, comma 3-bis, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324. 10 Il comma 66 dell'articolo 1, della legge n. 107/2015, stabilisce che - a decorrere dall'a.s. 2016/2017 - i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Sulla base dei dati riportati nella RT gli ambiti territoriali attualmente presenti sul territorio nazionali sono circa 300.
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- due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione.
Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole istituzioni scolastiche statali, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
Le norme prevedono inoltre che le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di
ulteriori funzioni siano definite dal Ministero dell’Istruzione e dell’università e della ricerca nell’ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili.
La norma di copertura finanziaria del provvedimento in esame prevede che ai componenti dei gruppi per l’inclusione scolastica non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento (articolo 21, comma 3).
Si segnala che le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017, come previsto
dall’articolo 20, comma 2.
La relazione tecnica ricorda che i gruppi di lavoro attualmente operanti a normativa vigente sono tre:
- gruppo di lavoro provinciale, uno per provincia per un totale di 110 gruppi, rinnovati ogni tre anni (legge 104/1992, art. 15, comma 2);
- gruppo di studio e di lavoro, uno per ogni Istituzione Scolastica per un totale di circa 8.519 circa (legge 104/1992, art. 15, comma 2);
- gruppo per la stesura del Piano Educativo Individualizzato o Gruppi di lavoro per l'handicap operativo senza una precisa nomenclatura, uno per alunno disabile (legge 104/1992, art. 12, comma 5).
La RT afferma che le norme in esame sono finalizzate ad eliminare duplicazioni. Infatti, precisa la RT, il Gruppo per l'inclusione scolastica (GIT) è un organo tecnico di nuova costituzione la cui funzione fondamentale è quella di quantificare le ore di sostegno per il singolo alunno/studente disabile iscritto nel proprio ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare la realizzazione di un PEI di qualità e, contemporaneamente, razionalizzare le risorse. Ad oggi, la quantificazione delle ore di sostegno è effettuata a livello di istituzione scolastica dove si incontra il gruppo del PEI composto dagli insegnanti, fra cui il/i docenti di sostegno, ed i genitori dell'alunno. A decidere pertanto le ore di sostegno sono i soggetti direttamente coinvolti. La nuova procedura intende dare maggiore equità, oggettività, trasparenza e garanzia di parità di trattamento nella distribuzione delle risorse per il sostegno.
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La RT precisa che il GIT, che sostituisce gli altri gruppi previsti dalla vigente normativa sopra indicati, è composto da: -un dirigente tecnico o dirigente scolastico che lo presiede; -tre dirigenti scolastici ad ambito territoriale; -due docenti nominati con decreto dal dirigente preposto dall'Ufficio scolastico regionale. Per quanto riguarda i dirigenti tecnici e scolastici, la RT fa presente che non è previsto alcun esonero, con riferimento ai docenti, si avrebbe un maggiore onere scaturente dal semiesonero di n. 2 docenti. Prudenzialmente, nella stima dell'onere è stato preso in considerazione lo stipendio di un docente a tempo indeterminato dell'istruzione secondaria e primaria. La RT, considerando che gli ambiti territoriali presenti sul territorio nazionale sono circa 300, quantifica un onere complessivo pari ad Euro 9.946.554,00, come riepilogato nel prospetto sotto riportato:
(importi in euro) Qualifica Stipendio lordo Ambiti territoriali Costo complessivo Docente istruzione I grado
34.400,44/2 300 5.160.066,00
Docente istruzione infanzia e primaria
31.909,92/2 300 4.786488,00
Totale oneri 9.946.554,00 La RT ricorda inoltre che ai componenti del GIT non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, sulla
base degli elementi informativi e dei dati forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto che
il semiesonero sia stabilito nella misura del 50 per cento della prestazione lavorativa, come si
evince dalle stime della stessa RT. ARTICOLO 10 Piano per l’inclusione
Le norme, affidano al dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di elaborare la proposta di Piano per l'inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti.
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Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento
nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del
piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).
Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente (articolo 10) La relazione tecnica oltre a descrivere la norma afferma che ciascuna istituzione scolastica potrà provvedere all’attuazione del piano nel limite delle proprie disponibilità finanziarie, umane e strumentali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che
l’attuazione del piano dovrà essere realizzata, come previsto dalla norma, compatibilmente
con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. ARTICOLI 12 e 20, commi 4 e 5 Ruoli per il sostegno didattico
Normativa vigente. L’articolo 127, comma 2 del D.Lgs. 297/1994 prevede che i docenti di sostegno
dopo cinque anni di appartenenza al ruolo possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei
posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche.
Le norme istituiscono - nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, L. 107/2015 - per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico (articolo 12, comma 1).
Le sezioni sono istituite a decorrere dall'a.s. 2017/2018 ed in esse vi confluiscono tutti i docenti assunti a
tempo indeterminato sui posti di sostegno (articolo 20, comma 4).
Inoltre, si prevede che i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi 10 anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico. Ai fini del computo della permanenza in tali sezioni, è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione (articolo 12, comma 2).
Il vincolo decennale di permanenza si applica al personale docente assunto sui posti di sostegno a
decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 mentre al personale docente assunto a tempo indeterminato sui
posti di sostegno entro l'anno scolastico 2017/2018, continua ad applicarsi il vincolo quinquennale di
permanenza sulla predetta tipologia di posto (articolo 20, comma 5).
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La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale. La RT precisa che i docenti di sostegno sono docenti abilitati in specifici ordini di scuola e/o classi di concorso e, poi, specializzati in attività di sostegno e quindi che in base alla normativa attuale non esistono veri e propri ruoli di sostegno.
La RT cita in proposito il CCNI 2015/16 (art. 26, comma 3) in cui si stabilisce che “il trasferimento ai posti
di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta lo permanenza per almeno un
quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. L'insegnante titolare di
posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di
permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo
didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di
specializzazione”.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. ARTICOLI 13 e 14 Formazione dei docenti per il sostegno didattico
Le norme introducono i corsi di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, rispettivamente, degli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Le disposizioni introdotte dagli articoli 13 e 14 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018
(articolo 20, comma 3).
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che i corsi relativi al percorso formativo sono integralmente a carico di coloro che lo intraprendono.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che i costi
per la frequenza dei corsi di specializzazione sono integralmente a carico dei partecipanti. ARTICOLO 15 Formazione in servizio del personale della scuola
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015 prevede che nell'ambito degli
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo sia obbligatoria,
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permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
Il successivo comma 125 del medesimo articolo autorizza la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016 per l’attuazione del Piano nazionale di formazione.
Le norme dispongono che il Piano nazionale di formazione11 garantisca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi previsti dallo schema di decreto legislativo in esame. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in quelle in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati (comma 2). Si prevede inoltre che il piano nazionale di formazione individui, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA, che è tenuto a parteciparvi, al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica (comma 3). La relazione tecnica con riferimento alle attività di formazione rivolte ai docenti afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto alle stesse si provvede nel limite delle risorse autorizzate per l’attuazione dell’articolo 1, comma 124 della legga n. 107/2015. In merito alle attività formative per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (personale ATA), la RT precisa che le stesse potranno essere realizzate nel limite delle risorse disponibili: euro 1,3 milioni iscritti a legislazione vigente sui capitoli relativi alla formazione del personale scolastico ove non già finalizzati.
Al riguardo, si segnala che la norma prevede che la realizzazione degli obiettivi previsti dal
provvedimento in esame sia garantita nell’ambito delle risorse per l’attuazione del Piano
nazionale di formazione disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non si hanno osservazioni
da formulare in relazione alle attività formative per il personale docente le cui risorse sono
già incluse in quelle per l’attuazione del citato Piano nazionale di formazione (dell’articolo 1,
11 Si segnala che con Con comunicato MIUR del 3 ottobre 2016 è stata data notizia dell'adozione del Piano nazionale per la formazione degli insegnanti per il triennio 2016-2019
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comma 124 della legga n. 107/2015). Per quanto riguarda invece la formazione dal
personale ATA, pur considerando che le attività di formazione ad esso destinate dovranno
attuarsi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, appare utile un chiarimento
in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale le risorse disponibili
per tale attività sono pari a 1,3 milioni di euro sui capitoli relativi alla formazione del
personale scolastico ove non già finalizzati. In particolare, al fine di escludere possibili effetti
onerosi, appare opportuna una conferma che tali risorse siano effettivamente disponibili e
non impegnate per la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente e siano
inoltre sufficienti per attuare il piano di formazione per il personale ATA, senza pregiudicare
le finalità di spesa già previste a legislazione vigente. ARTICOLO 16 Continuità didattica
Le norme, al fine di garantire la continuità educativa e didattica, prevedono che il dirigente scolastico proponga ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione (comma 2). Il dirigente può altresì proporre ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, L. 107/2015 (comma 3).
Si ricorda che il comma 131 dell’articolo 1 della legge n. 107/2015 ha previsto che, a decorrere dal 1°
settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di
posti vacanti e disponibili (supplenze annuali), non possano superare la durata complessiva di trentasei
mesi, anche non continuativi12.
12 Si rammenta peraltro la richiamata disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'articolo 1, comma 375, L. 232/2016, il quale ha stabilito che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili, di cui tener conto per il computo di una durata complessiva non superiore a 36 mesi (anche non continuativi), sono quelli sottoscritti dal 1° settembre 2016.
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La relazione tecnica oltre a descrivere le norme afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si prevede la costituzione di nuovi posti.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma, come confermato
dalla relazione tecnica, mantiene invariata la dotazione organica complessiva e non prevede
la costituzione di nuovi posti. Inoltre, in merito alla possibilità di proporre un ulteriore
contratto a tempo determinato, non si formulano osservazioni nel presupposto che, essendo
la proposta del dirigente configurata come facoltativa, la stessa sia condizionata alla
disponibilità delle relative risorse. In proposito appare utile una conferma. ARTICOLO 17 Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica
Le norme istituiscono presso il MIUR l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità13 e svolge, tra l’altro, il monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica ed effettua l’analisi e lo studio delle relative tematiche. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio sono definite dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il, con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore dello schema di decreto legislativo in esame.
Le norme recano un’apposita clausola di invarianza in base alla quale dall’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5). Inoltre, l’art. 21 del provvedimento in esame dispone che ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso indennità gettone di presenza, rimborso spese o qualsivoglia altro emolumento (articolo 21, comma 3).
13 L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è stato istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dall'articolo 3 della L. 18/2009, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Esso è stato disciplinato dal DM 167/2010.
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La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, ribadisce che ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Precisa inoltre che nel caso dei docenti non è previsto l’esonero dalle attività didattiche.
Al riguardo, si prende atto che ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso
indennità gettone di presenza, rimborso spese o qualsivoglia altro emolumento, come
stabilito dall’articolo 21, comma 3, del provvedimento in esame; si prende altresì atto
dell’apposita clausola di invarianza recata dal comma 5 dell’articolo in esame. Per quanto
attiene peraltro ai profili organizzativi e di funzionamento, andrebbero acquisiti elementi volti
a confermare l’effettiva possibilità per l’Osservatorio di svolgere i propri compiti, ivi compreso
il monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica, senza nuovi oneri. ARTICOLO 18 Istruzione domiciliare
Le norme dispongono che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'USR, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano - nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. Si introduce un’apposita clausola di invarianza, in base alla quale alle attività previste dalla norma in esame si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica, richiamando la specifica clausola di invarianza finanziaria recata dalla norma in esame, precisa che alle attività ivi previste si provvede nel limite delle risorse di cui all’articolo 1 della legge 69/2000, di rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi).
In base alla relazione illustrativa, la disciplina introdotta dall'articolo in esame supera alcune criticità
emerse in tema di istruzione domiciliare, ad oggi non precipuamente normata e resa effettiva da linee di
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indirizzo del Ministero che hanno in parte assimilato la disciplina relativa alla "scuola in ospedale" di cui
all'articolo 12, comma 9, della legge n. 104 del 1992, all'istruzione domiciliare14.
Al riguardo, si evidenzia che non appare chiara l’effettiva portata normativa della
disposizione in esame, dal momento che l’attività di istruzione scolastica domiciliare risulta
già prevista dalla normativa vigente (articolo 12, legge n. 104/1992).
Si ricorda che l'articolo 12, comma 9, L. 104/1992, ha previsto che ai minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono
comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di
classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i
minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione.
La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle
quali i minori sono iscritti.
Premessa l’opportunità di un chiarimento in proposito, si prende atto di quanto affermato
dalla relazione tecnica che, richiamando la specifica clausola di invarianza finanziaria recata
dalla norma in esame, precisa che alle attività ivi previste si provvede nel limite delle risorse
di cui all’articolo 1 della legge 69/2000, di rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui
alla legge n. 440/1997 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per
gli interventi perequativi).
L’articolo 1 della legge n. 69/2000 ha istituito un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato alla piena realizzazione
dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo
sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio
dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema
scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da
consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla
14 Si ricorda che l'articolo 12, comma 9, L. 104/1992, ha previsto che ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
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realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi
strutturali dell'Unione europea. Il successivo articolo 1-bis ha disposto che a decorrere dall'anno scolastico
2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti
alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-
tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale
secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua
con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di
progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo
ARTICOLO 21, commi 4 e 5 Copertura finanziaria
Normativa vigente. L’articolo1, comma 202, della legge 107/2015 ha istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato Fondo
"La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, con uno stanziamento
pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017,
a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno
2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Il decreto di riparto delle risorse del Fondo può destinare un importo fino a un
massimo del 10 per cento del Fondo stesso ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
Le norme dispongono che agli oneri derivanti dall’articolo 8 (Gruppo per l’inclusione territoriale) pari a 3,32 milioni di euro nell’anno 2017 e 9,95 milioni a decorrere dall’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015 (articolo 21, comma 4). Le norme recano inoltre una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle restanti disposizioni dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 21, comma 4,
provvede alla compensazione degli oneri derivanti dall’istituzione dei Gruppi per l’inclusione
territoriale di cui all’articolo 8, pari a 3,32 milioni di euro per l’anno 2017 e a 9,95 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo “La Buona
scuola” istituito dall’articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato
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dalla legge di bilancio per il 201715 (legge n. 232 del 2016), che reca risorse pari a 391,343
milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro
per il 201916.
In tale quadro, il Fondo in parola sembra pertanto recare le necessarie disponibilità per la
copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli ulteriori
impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di
decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere17.
Sul punto è comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
Da un punto di vista formale, si segnala infine l’opportunità di specificare, al citato articolo
21, comma 4, il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall’anno
2018.
15 Tale rifinanziamento ammonta a 300 milioni di euro per il 2017, a 400 milioni di euro per il 2018, a 500 milioni di euro per il 2019 e a complessivi 40 miliardi di euro per gli anni 2020 e successivi. 16 Si veda, al riguardo, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, recante Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019. 17 Si tratta degli schemi di decreto legislativo nn. 377, 379, 380, 381, 382, 383 e 384.