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Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con Del. N. 3 ell’11/04/2016 1 REGIONE CALABRIA AUTORITA' DI BACINO REGIONALE Aggiornamento Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (ai sensi dell’art. 10 della L.R. 35/1996 e delle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA

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REGIONE CALABRIA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

Aggiornamento Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

(ai sensi dell’art. 10 della L.R. 35/1996 e delle disposizioni

di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii)

NORME DI ATTUAZIONE EMISURE DI SALVAGUARDIA

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Aggiornamento: Delibera del C.I. n° 3 del 11/04/2016

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Parte I – Soggetti, finalità e contenuti

Art. 1 Finalità …………………………………………………………………………....................................................Pag. 4

Art. 2 Aggiornamento del PAI …………………………………………………………………………………………………..Pag. 5

Art. 3 Ambito territoriale di applicazione …………………………………………………………………………………Pag. 6

Art. 4 Procedimento di adozione e approvazione del Piano ……………………………………………………..Pag. 6

Art. 5 Ambito giuridico di applicazione, efficacia ed effetti del Piano, interrelazioni con altri

strumenti di piano e/o programmi…………………………………………………………………………………..Pag. 7

Art. 6 Elaborati del PAI ……………………………………………………………………………………………………………..Pag. 8

Parte II - Metodologia dell’aggiornamento del Progetto di Piano

Art. 7 Metodologia ……………………………………………………….………………………………………………………….Pag. 10

Art. 8 Rischio idrogeologico ……………………………………………………………………………………………………..Pag. 10

Art. 9 Aree pericolose…………………………………………………………………................................................Pag. 11

Art. 10 Individuazione delle aree con pericolosità e rischio di frana ………………………………………….Pag. 11

Art. 11 Individuazione delle aree con pericolosità e rischio d’inondazione/alluvioni….................Pag. 12

Art. 12 (Soppresso)

Art. 13 Compatibilità delle attività estrattive…………………………………………………………………………….Pag. 12

Art. 14 Interventi ……………………………………………………………………….................................................Pag. 12

Art. 15 Attività di monitoraggio e controllo ………………………………………………………………………………Pag. 13

TITOLO II – NORME SPECIFICHE

Parte I - Assetto geomorfologico

Art. 16 Disciplina delle aree in frana con pericolosità molto alta - "P4" .............……………………….Pag. 14

Art. 17 Disciplina delle aree in frana con pericolosità alta - "P3" …..............................................Pag. 15

Art. 18 Disciplina delle aree in frana con pericolosità media "P2" e bassa "P1”….....................Pag. 17

Art. 19 Disciplina delle fasce di attenzione per pericolosità di evoluzione della frana……………….Pag. 17

Art. 20 Verifica locale delle condizioni di pericolosità di frana …………...…...….…………………………..Pag. 18

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Parte II - Assetto idraulico

Art. 21 Disciplina delle aree ad alta pericolosità idraulica ”P3” ………………………………………………..Pag. 18

Art. 22 Disciplina delle aree a media pericolosità idraulica “P2” ………………………………………………Pag. 20

Art. 23 Disciplina delle aree a bassa pericolosità idraulica “P1” ……………………………………………….Pag. 20

Art. 24 (Soppresso)

Art. 25 Verifica locale delle condizioni di pericolosità d'inondazione/alluvioni o di frana)………..Pag. 21

Art. 26 Verifica di compatibilità dei progetti…………………………………………………………………………….Pag. 22

TITOLO III - ASSETTO DELLE AREE SOGGETTE AD EROSIONE COSTIERA (Soppresso)

Art. 27 (Soppresso)

Art. 28 (Soppresso)

TITOLO IV – PIANO DEGLI INTERVENTI

Art. 29 Interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio) ………………………………………………..Pag. 22

Art. 30 Interventi di difesa delle reti infrastrutturali dalle frane e dalle inondazione/alluvioni…..Pag. 23

TITOLO V – NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL PIANO DI GESTIONE DEL

RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)

Art. 31 Norme generali in materia di coordinamento tra PAI e PGRA…………………………………………Pag. 24

Art. 32 Ambito territoriale di applicazione ……………………………………………......................................Pag. 24

Art. 33 Mappe del PAI/PGRA: Mappe della pericolosità idraulica e Mappe del rischio

idraulico. Coordinamento dei contenuti delle mappe del PGRA con il quadro

conoscitivo del PAI, ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. 49/2010 .……………………………………..Pag. 25

Art. 34 Norme per le aree di pericolosità da alluvione PAI/PGRA ………………………………………………Pag. 25

Art. 35 Verifiche e aggiornamenti alle mappe del PAI/PGRA………………………………………………………Pag. 26

Art. 36 – Contratti di fiume…………………………………………………………………………………………………………Pag. 26

Art. 37 – Corridoi ecologici……………………………………………………………….............................................Pag. 27

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Norme di Attuazione

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Parte I

Soggetti, finalità e contenuti

Art. 1 - Finalità

1. Il Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI o Piano),coordinato con il “Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera” (PSEC)1 , ha valore di piano territoriale disettore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l’Autorità diBacino Regionale della Calabria (in seguito denominata ABR), pianifica e programma le azioni e le normed’uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.

2. Il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio di competenza dell’ABR adeguati livelli disicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e alla pericolosità di frana eall’assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e alla pericolosità d'inondazione/alluvioni.

3. Le finalità del PAI sono perseguite mediante:

- l’adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali;

- l’adeguamento dei piani di protezione civile;

- la definizione della pericolosità e del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni franosi ealluvionali;

- la perimetrazione delle aree interessate da fenomeni di frana e di alluvione e l’attribuzione deirelativi livelli di pericolosità;

- la costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del suolo in relazione altipo di fenomeno e al livello di pericolosità attribuito;

- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché alla tutela eal recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazione delle areedegradate;

- l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, chedeterminino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;

1Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera (PSEC) adottato dal C.I. dell’ABR con Delibera n. 2 del 22-07-2014 (Burc n. 54 del 03-

11-2014)

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- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture,adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristichenaturali del terreno;

- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua;

- la definizione dei programmi di manutenzione;

- l’approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio a scopi conoscitivi;

- la definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri conparticolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva.

Art. 2 - Aggiornamento del PAI

1. Compete all’ABR l’elaborazione di periodici aggiornamenti complessivi del PAI. Il relativoprocedimento di approvazione del piano è riportato al seguente art. 4.

2. E’ inoltre espressamente previsto l’aggiornamento delle aree perimetrate e delle relative misure disalvaguardia, in senso restrittivo e non, da parte dell’ABR e previa approvazione del Comitato Istituzionale,in funzione di:

- indagini e studi a scala di dettaglio;

- richieste di Amministrazioni Pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;

- nuovi eventi;

- nuove acquisizioni conoscitive derivanti da indagini e studi specifici;

- variazione delle condizioni di pericolosità e/o di rischio derivanti da:

a) attuazione di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, ulteriori studi, sistemi dimonitoraggio, ecc.;

b) realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle areeinteressate;

c) effetti prodotti dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.

2-bis2. Per le aree con pericolosità d'inondazione/alluvioni e di frana molto elevato ed elevato, vincolatedal PAI, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i soggettiinteressati possono redigere progetti di messa in sicurezza, corredati da indagini e studi di dettaglio redattiin conformità alle Linee Guida emanate dall’ABR, per eliminare la pericolosità o ridurla ad un livellocompatibile con l’utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici.

Il Comitato Istituzionale dell’ABR, previo parere del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sullapredetta richiesta di riclassificazione condizionandone l’efficacia, in caso di esito positivo, all’esecuzione ecollaudo delle opere, comprendente eventuale monitoraggio geotecnico del versante e delle opere, cosìcome previsti in progetto.

2 Comma aggiunto dal collegato alla legge finanziaria regionale del 2007 – art 27

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La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui sopra, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, daparte dell’ABR, della nuova cartografia della pericolosità, quale variante della precedente perimetrazione.

Per ottenere detta notifica, il Comune interessato dovrà documentare all’ABR l’avvenuta esecuzione ecollaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto esaminato favorevolmente dallastessa ABR, nonché eventuale acquisizione dei risultati di monitoraggio geotecnico del versante e delleopere.

Dopo l’approvazione da parte del Comitato Istituzionale di cui al secondo paragrafo del presente comma, ilComune è abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle aree in oggetto.L’esecutività di tali assensi edilizi è condizionata alla notifica di cui ai due precedenti paragrafi.

3. Allo scopo di promuovere un’adeguata attività di informazione, formazione e ricerca avente finalitàdi prevenzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, la Regione Calabria promuove, per il tramitedell’ABR e con il contributo dei soggetti interessati, nelle forme e nei modi opportuni, iniziative finalizzatealla diffusione delle conoscenze; promuove, altresì, la libera circolazione dei dati riguardanti la difesa delsuolo e organizza periodicamente la conferenza regionale per la tutela e valorizzazione del suolo.

Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione

1. L'ambito di riferimento del PAI è costituito da tutto il territorio di competenza dell'ABR dellaCalabria che comprende i bacini idrografici di rilievo regionale, così come raggruppati in 13 areeprogramma, ai sensi dell'art. 2 della L. R. 29 novembre 1996 n. 35.

2. Il PAI include, inoltre, l’ambito territoriale relativo al bacino interregionale del fiume Lao, inconformità alle norme vigenti.

3. Riguardo alla disciplina e agli interventi relativi all'assetto geomorfologico, il Piano individua le areeinteressate da frane, così come perimetrate nella relativa Carta Inventario, e fa riferimento a un ambitoterritoriale di analisi, per come esplicitato nel successivo articolo 10, che comprende tutti i principali centriabitati di competenza, interessati da frane.

4. Ai fini della disciplina e degli interventi relativi all'assetto idraulico, il Piano individua e denomina icorsi d’acqua della Calabria per come rappresentati, codificati e denominati nel “Catasto del reticoloidrografico” aggiornato sulla base della CTR scala 1:5000 ed allegato al PAI, del quale costituisce parteintegrante.

Art. 4 - Procedimento di adozione e approvazione del Piano

1. Il progetto di Piano Stralcio è adottato dal Comitato Istituzionale dell’ABR della Calabria.

2. L’ABR provvede alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione del progetto di Piano stralcionel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (B.U.R.C.).

3. Il progetto del Piano adottato, completo di tutti gli elaborati cartografici ed allegati, è depositato, almomento della pubblicazione dell’avviso di cui al comma precedente, presso l’Autorità di Bacino (CittadellaRegionale – Germaneto 88100 Catanzaro) su supporto informatico (scaricabile dal sito istituzionaledell'ABR: www.regione.calabria.it/abr). Copia del progetto di piano adottato è trasmessa su supportoinformatico a tutti gli Enti e/o soggetti interessati che ne facciano espressa richiesta.

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4. I Comuni provvedono ad affiggere all’albo pretorio, per la durata di almeno trenta giorni, lacomunicazione dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di adozione del progetto di Piano Stralcio nelB.U.R.C., precisando che i relativi atti sono consultabili presso le sedi delle Amministrazioni indicate alprecedente comma 3.

5. Le Osservazioni al progetto di Piano devono essere prodotte entro 90 giorni dalla pubblicazionedell’avviso di adozione di cui al comma 2.

6. Successivamente, l’Autorità di Bacino della Calabria, a seguito dell'istruttoria delle osservazioni,convoca una conferenza programmatica alla quale partecipano i comuni, le province e gli enti coinvolti;

7. La conferenza programmatica esprime parere sul progetto di Piano, individuando, su scalaprovinciale e comunale, le eventuali integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie sullabase delle osservazioni e delle relative istruttorie;

8. Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, tenuto conto del parere della conferenzaprogrammatica, adotta il Piano e lo trasmette alla Giunta Regionale perché lo proponga al ConsiglioRegionale per la definitiva approvazione.

Art. 5 - Ambito giuridico di applicazione, efficacia ed effetti del Piano, interrelazioni con altri strumentidi piano e/o programmi

1. Le misure di salvaguardia, le norme di attuazione e i programmi di intervento del PAI sono rivolte aisoggetti privati, alle province, ai comuni, ai consorzi di bonifica, agli enti pubblici, alle societàconcessionarie e alle associazioni fra i soggetti anzidetti che, a qualsiasi titolo, amministrano, realizzano oesercitano diritti su beni immobili pubblici o privati, ricadenti nel territorio di competenza dell’ABR.

2. Il progetto di Piano entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.C. dell’avviso di avvenutaadozione dello stesso da parte del Comitato Istituzionale dell’ABR della Calabria.

3. Le presenti Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del progetto di Piano sono tutteimmediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nel B.U.R.C. dell’avviso di avvenuta adozione delprogetto di Piano da parte del Comitato Istituzionale.

4. Fino alla data di pubblicazione nel B.U.R.C. dell’avviso di adozione del progetto di Piano, restano invigore le NAMS, adottate dall’Autorità di Bacino con delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del02/08/2011 e pubblicate sul BURC del 01-12-2011 - Parti I e II - n. 22).

5. Agli effetti dell’ex art.17 comma 6-bis della L. 183/89 e dell’art.65 comma 4 del Dlgs 152/20063 ess.mm.ii., le presenti NAMS del progetto di Piano sono tutte immediatamente vincolanti dalla data dipubblicazione nel B.U.R.C. dell’avviso di avvenuta adozione del progetto di Piano da parte del ComitatoIstituzionale.

6. A decorrere dalla medesima data di adozione del progetto di Piano, gli Enti competenti nonpossono rilasciare permessi di costruire, concessioni e autorizzazioni, in contrasto con il contenuto dellepresenti NAMS e delle relative prescrizioni. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolari attiassentivi emessi prima dell’adozione del presente Piano che abbiano avuto effettivo e regolare inizio, fermorestando l’attivazione delle misure di protezione civile.

3 Art. 65 - valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale

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7. Il Piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e diuso del suolo e prevale, ai sensi dell’art. 65 comma 6 del D. Lgs 152/20064 e ss.mm.ii., su tutti gli strumentidi piano e programmatici della Regione Calabria e degli Enti Locali.

8. La Regione Calabria, ai fini delle verifiche di conformità urbanistica relative ad opere dello Stato, siuniforma alle NAMS del presente Piano.

9. I Piani di Protezione Civile di cui alla legge n. 225/1992 e i Piani Strutturali Comunali e Provinciali dicui alla Legge Regionale n° 19/2002 e ss.mm.ii., devono essere adeguati ai contenuti del presente progettodi Piano in quanto sovra ordinatorio.

10. Nell’ambito dei procedimenti per la formazione dei Piani di cui al precedente comma 9, nonché deirelativi Piani Attuativi, compete alla Regione Calabria e alle Amministrazioni locali la verifica di coerenza conil progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

11. Ai fini del rilascio dei titoli necessari alla realizzazione di interventi edilizi, le Amministrazioniprocedenti verificano preventivamente che le opere da assentire siano conformi alle prescrizioni delpresente progetto di piano.

12. Non sono condonabili le opere edilizie abusivamente realizzate in aree vincolate dal Piano Stralciodi Assetto Idrogeologico (PAI Calabria). Per tali opere, ricadenti nelle predette aree realizzate sia primadell’entrata in vigore del PAI che successivamente, non è previsto il rilascio di parere da parte dell’Autoritàdi Bacino.

13. Le presenti NAMS non annullano né riducono l’efficacia di eventuali vincoli o prescrizioni piùrestrittive sia a tutela del patrimonio storico-architettonico, naturalistico, paesaggistico, archeologico edambientale ivi incluse le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267 del 30/12/1923,del R.D. n° 1126 del 16/5/1926 e ss.mm.ii. e della Delibera di G.R. n° 218 del 20/05/2011 e le aree soggettead Ordinanze di Protezione Civile (art. 67 del D.lgs n. 152/2006), sia degli strumenti di pianificazioneterritoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i pianipaesistici, applicati sulle aree oggetto del presente Piano e disciplinati dalle rispettive norme di settore.

14. Eventuali potenziali conflitti tra i piani o prescrizioni di cui al precedente comma, saranno risoltiall’interno di apposite intese raggiunte tra la Regione Calabria e l’ente di gestione dell’area interessata,fermo restando che, per il rispetto del principio di precauzione, si applicano le norme più restrittivefinalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.

Art. 6 - Elaborati del PAI

Il PAI (aggiornamento 2016) è costituito dai seguenti elaborati:

a. Relazione tecnica;

b. Catasto del reticolo idrografico in formato digitale;

4 Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano dibacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione delpiano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sonocomunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano adadottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazionedelle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino,all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni

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c. Elaborati cartografici a scala 1:5000

1. Carta della pericolosità idraulica- scala 1:5.000

2. Carta del rischio idraulico - scala 1: 5.000

3. Carta inventario dei fenomeni franosi – scala 1:5.000

4. Carta della pericolosità da frana – scala 1:5.000

5. Carta del rischio da frana - scala 1: 5.000

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Parte II

Metodologia dell’aggiornamento del Progetto di Piano

Art. 7 - Metodologia

L’aggiornamento del Progetto di Piano è definito attraverso:

- attività conoscitiva, formulazione di specifiche tecniche, modellazione;

- rilevazioni e misure;

- perimetrazioni di aree a differente livello di pericolosità, vulnerabilità e rischio;

- vincoli che si applicano alle aree pericolose e altre misure di salvaguardia di tipo non strutturale;

- interventi strutturali destinati alla rimozione o mitigazione del rischio idrogeologico;

- monitoraggio conoscitivo, per il controllo delle aree a pericolosità e/o a rischio e la raccoltad'informazioni per l'aggiornamento del Piano;

- banche dati sul rischio idrogeologico.

Art. 8 - Rischio idrogeologico

1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni aproprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane e inondazioni ealluvioni.

2. Il Piano individua, nella presente stesura, il rischio laddove nell’ambito delle aree in frana oinondabili e alluvionabili, si rileva la presenza di elementi esposti.

3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e dei beni mobili eimmobili, pubblici e privati che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana einondazione/alluvioni.

4. Nelle finalità del Piano, le situazioni di rischio vengono raggruppate, ai fini della programmazionedegli interventi, in due categorie:

- rischio di frana;

- rischio d'inondazione/alluvione;

alle quali si aggiunge il rischio di erosione costiera del Piano PSEC coordinato.

5. Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattrolivelli:

- R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita divite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alleattività socio-economiche;

- R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edificie infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-economiche;

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- R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agliedifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l’incolumità dellepersone e senza comprometterne l’agibilità e la funzionalità delle attività economiche;

- R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.

Art. 9 - Aree pericolose

1. Nel presente aggiornamento del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, incui i dati disponibili indicano condizioni di pericolosità. Sono individuate:

a) aree con pericolosità di frana, tracciate sulla base dell’inventario delle frane rilevate, così comedefinite nelle specifiche tecniche di aggiornamento del PAI, e localizzate nelle corrispondenti tavolegrafiche allegate;

b) aree con pericolosità di inondazione/alluvione, così come definite nelle specifiche tecniche diaggiornamento del PAI e localizzate nelle corrispondenti mappe di pericolosità allegate.

Art. 10 - Individuazione delle aree con pericolosità e rischio di frana

1. Il PAI riporta in ambiente GIS, su Carta Tecnica Regionale a scala 1:5.000, le aree con pericolosità difrana e rischio connesse alla presenza di frane cartografate nei comuni di competenza dell'ABR, riguardantegli insediamenti principali ed un loro intorno geomorfologicamente significativo (vedi elenco allegato),aggiornando e ampliando gli studi già eseguiti nella precedente stesura del PAI 2001 per come esplicitatonella Relazione tecnica allegata.

2. In successive fasi o aggiornamenti si procederà ad estendere la Carta Inventario delle franeall’intero territorio di competenza dell’ABR, nonché alla individuazione e perimetrazione delle aree conpericolosità di frana mediante valutazione della suscettibilità da frana dei versanti.

3. Nelle aree interessate da fenomeni franosi, il PAI disciplina, attraverso gli articoli di cui al titolo IIdelle presenti NAMS, l’uso del territorio sulla base del livello di pericolosità dei fenomeni rilevati:

a. molto alto (P4)

b. alto (P3)

c. medio (P2)

d. basso (P1)

secondo le specifiche contenute nella Relazione Tecnica allegata.

4. Il PAI disciplina l’uso del territorio anche per un areale intorno a ciascun perimetro di frana chetiene conto della possibile evoluzione dei fenomeni rilevati. Detto areale, denominato “Fascia di Attenzioneper pericolosità di evoluzione della frana” e definito con procedura di cui alle specifiche contenute nellaRelazione Tecnica allegata, rappresenta un’area il cui utilizzo è subordinato a studi di dettaglio.

5. Nelle aree prive di perimetrazioni di frana o di fascia di attenzione e nelle aree che non sono stateoggetto di studio in questa fase di aggiornamento vigono le normative in materia incluse quelle richiamateai comma 9 e 13 del precedente art. 5.

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Art. 11 - Individuazione delle aree con pericolosità e rischio d’inondazione/alluvione

1. Il PAI riporta su CTR, a scala 1:5.000, le situazioni di pericolosità e/o di rischio idraulico nel territoriodi competenza dell'ABR, aggiornando e ampliando gli studi già eseguiti nella precedente stesura del PAI2001.

2. Il presente Piano riporta le situazioni di pericolosità e di rischio d'inondazione/alluvione stimatedall’ABR tramite indagini estese su tutto il territorio di sua competenza. Sulla base delle caratteristiche deifenomeni rilevati o attesi e delle indagini esperite, il PAI disciplina l’uso del territorio nelle aree perimetratea:

a. pericolosità idraulica alta (P3) - individuate sulla base di tre diversi livelli di studio (base, intermedioe avanzato);

b. pericolosità idraulica media (P2) - individuate sulla base di studi di livello avanzato

c. pericolosità idraulica bassa (P1) - individuate sulla base di studi di livello avanzato

secondo le specifiche contenute nella Relazione Tecnica del Piano.

Art. 12 (soppresso)

Art. 13 - Compatibilità delle attività estrattive

1. L’ABR della Calabria, per le finalità di cui all’articolo 17 della Legge Regionale 05/11/2009 n. 40 edagli articoli 34, 35 e 38 del relativo regolamento regionale di attuazione n. 3 del 05/05/2011, rilascia, surichiesta degli Enti territorialmente competenti, parere di compatibilità sull’attività di estrazione dimateriali inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale, in conformità con le previsioni e le disposizioni delPAI e delle “linee guida idrauliche” emanate dall’ABR. Detto parere di compatibilità non costituisce titoloabilitante l’esercizio dell’attività estrattiva.

2. Nelle aree con pericolosità idraulica alta e media (P3 e P2) è vietata la realizzazione e/ol’allocazione di impianti per il trattamento di inerti.

3. Nelle aree in frana classificate a pericolosità P4/P3, è vietata l’apertura di attività estrattive el’ampliamento di quelle esistenti di cui alla suddetta Legge regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii., salvo quandol’intervento di riprofilatura del versante si configura come necessario per la messa in sicurezza dell’area e/omitigazione della pericolosità/rischio esistente; il relativo progetto corredato da studio specifico deveessere sottoposto a parere dell’ABR da esprimersi entro i termini previsti dalla legge.

Art. 14 - Interventi

1. A norma dell'articolo 7, gli interventi previsti dal PAI sono finalizzati alla rimozione o allamitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico.

2. Vengono considerate le seguenti classi d'interventi:

- interventi destinati all’eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolosità (opere disistemazione del suolo, di sostegno delle frane, di difesa dalle inondazioni, di protezione spondale,ecc.).

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- interventi destinati a ridurre l'entità degli elementi a rischio (delocalizzazione permanente, misurepreventive di protezione civile, come il preannuncio e l'allontanamento dei soggetti a rischio), oall'attenuazione dei danni prodotti dall'evento (rinforzo delle strutture, misure di soccorso, ecc.).

Art. 15 - Attività di monitoraggio e controllo

Il PAI prevede attività di monitoraggio di tipo conoscitivo per la verifica e il controllo di situazioni dipericolosità/rischio con l’acquisizione di dati anche presso altri Enti e strutture tecniche, e delleinformazioni necessarie per aggiornare ed integrare la banca dati realizzata dall’ABR, garantendo in talmodo il continuo aggiornamento del PAI, la sua fruizione e l’interscambio di dati e informazioni con tutti isoggetti interessati e in particolare con il Settore Regionale della Protezione Civile e il Centro FunzionaleMultirischi - ARPACAL.

Per l’aggiornamento costante della cartografia e della banca dati, l’ABR:

a) dispone di uno “sportello” e di un sito web, dedicato all’acquisizione delle segnalazioni dellesituazioni di rischio e/o pericolosità da parte degli enti pubblici. Tale sportello acquisisce anche ladocumentazione fornita dai soggetti interessati ai fini dell'aggiornamento delle perimetrazioni di cuiall’art. 2, commi 1 e 2;

b) effettua studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate dei corsid’acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e l’evoluzione della linea di riva.Nell’ambito delle attività di cui sopra, l'ABR può fruire e interscambiare dati e informazioni con isoggetti variamente interessati e in particolare con il Settore Regionale della Protezione Civile e ilCentro Funzionale Multirischi - ARPACAL.

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TITOLO II

NORME SPECIFICHE

Parte I - Assetto geomorfologico

Art. 16 - Disciplina delle aree in frana con pericolosità molto alta "P4"

1. Nelle aree in frana con livello di pericolosità molto alto (P4):

a) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività5 che possano esaltare il livello dipericolosità e/o di rischio;

b) è vietata ogni forma di nuova edificazione;

c) non è consentita la realizzazione di opere lineari o a rete (collettori fognari, condotte d'acquedotto,oleodotti, gasdotti o altre reti di servizio), compresa la realizzazione e/o ampliamento di strade e ferrovie,salvo quando si configurino come opere pubbliche e/o di interesse pubblico e non esistano alternative diprogetto;

d) deve essere salvaguardata la copertura vegetale consolidante (cespugli, piante e ceppaie) e inparticolare la macchia mediterranea, estendendo i vincoli e le prescrizioni di cui al R.D.L. 3267/1923 esuccessive modificazioni e integrazioni e all’art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353;

e) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto dellefinalità del PAI.

2. Nelle aree in frana con livello di pericolosità molto alto (P4) sono consentiti:

a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica estabilizzazione dei movimenti franosi;

b) il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilitàdei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti sub verticali, o che sia propedeutico agli interventi dicui alla precedente lettera a);

c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare latutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e mutamenti di destinazione d'usoche comportino aumento del carico urbanistico;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lettere a) e b) dell’art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia diedilizia) e ss.mm.ii., senza aumento di superficie e volume;

f) gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento o miglioramentosismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per leCostruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008; gli interventi necessari per la manutenzione ordinariae straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;

5 Ad esempio lo smaltimento delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

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g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufattivincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nonché di quelli divalore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

h) occupazioni temporanee, se non riducono le condizioni di stabilità, realizzate in modo da nonrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c), riferiti alla realizzazione di nuove strade e ferrovie oloro ampliamenti, i relativi progetti dovranno dimostrare che non esistono alternative di tracciato ed esserecorredati da adeguati studi geologici e geotecnici (reciprocamente coerenti) che attestino la compatibilitàgeomorfologica e geotecnica delle opere da realizzare. Detti progetti dovranno essere sottoposti a parerevincolante dell’ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previsti dalla legge.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c), riferiti alle altre opere lineari o a rete, i relativiprogetti presentati presso le Amministrazioni competenti all’approvazione dovranno dimostrare che nonesistono alternative di tracciato ed essere corredati da adeguati studi geologici e geotecnici(reciprocamente coerenti), i quali attestino la compatibilità geomorfologica e geotecnica delle opere darealizzare. Per detti interventi non è previsto il parere dell’ABR.

5. Per gli interventi di cui al precedente comma 2 lettera a), la relativa progettazione sia preliminareche definitiva dovrà essere basata su adeguati studi geologici e geotecnici (preliminare e definitivo,reciprocamente coerenti) che dimostrino che l’intervento in esame è stato progettato rispettando il criteriodi eliminare o ridurre le condizioni di rischio esistenti. I progetti definitivi devono essere sottoposti a pareredell’ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previsti dalla legge. Al fine di snellire l’iter diespressione del parere sul progetto definitivo da parte dell’ABR, la stessa può essere preliminarmenteconsultata in fase di redazione del progetto preliminare.

6. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere b), d), f), e g) ed h) i relativi progetti presentati presso leAmministrazioni competenti all’approvazione dovranno essere corredati da adeguati studi geologici egeotecnici (reciprocamente coerenti), i quali dimostrino che l'intervento è stato progettato rispettando ilcriterio di non aumentare la pericolosità di frana esistente e che non precluda la possibilità di eliminare oridurre le condizioni di pericolosità e di rischio rilevate. Per detti interventi non è previsto il parere dell’ABR.

7. Per gli altri interventi di cui al comma 2 lettere c), ed e) non è previsto il parere dell’ABR.

8. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale, per effetto di fenomeni di dissesto in atto,sono consentiti solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblicaincolumità.

9. Le amministrazioni che attuano interventi di stabilizzazione di frane sono tenute a trasmettereall'ABR, per conoscenza, gli elaborati finali (relazioni geologica e geotecnica, indagini effettuate,planimetria CTR con opere, piante e sezioni, su supporto informatico) da cui si evincano la localizzazione e ildimensionamento delle opere effettivamente realizzate, corredate di collaudo e dei risultati di eventualeattività di monitoraggio geotecnico; questi costituiscono dati indispensabili per eventuali proposte diriclassificazione del PAI.

Art. 17 - Disciplina delle aree in frana con pericolosità alta "P3"

1. Nelle aree in frana con livello di pericolosità alto (P3), riguardo agli interventi destinati ad aggravarele esistenti condizioni di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 16.

2. Relativamente agli elementi ricadenti in frane con livello di pericolosità alto (P3) sono consentiti:

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a) gli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico ivi presente e in genere tutte le opere dibonifica e stabilizzazione dei movimenti franosi;

b) gli interventi di demolizione;

c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare latutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti didestinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lettere a) e b) dell’art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., senza aumento di superficie e volume;

e) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così comedefiniti alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., senza aumento disuperfici e di volumi; gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gliinterventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così comedefiniti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M.14.01.2008;

f) gli interventi necessari per la manutenzione straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alleopere pubbliche o di interesse pubblico;

g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufattivincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nonché diquelli di valore storico-culturale così classificati negli strumenti di pianificazione urbanistica eterritoriale vigenti;

h) occupazioni temporanee, se non riducono le condizioni di stabilità, realizzate in modo da nonrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c) del precedente art. 16, riferiti alla realizzazione dinuove strade e ferrovie o loro ampliamenti, i relativi progetti dovranno dimostrare che non esistanoalternative di tracciato ed essere corredati da adeguati studi geologici e geotecnici (reciprocamentecoerenti) che attestino la compatibilità geomorfologica e geotecnica delle opere da realizzare. Dettiprogetti dovranno essere sottoposti a parere vincolante dell’ABR da esprimersi motivatamente entro itermini previsti dalla legge.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c) del precedente art. 16, riferiti alle altre opere lineari oa rete, i relativi progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all’approvazione dovrannodimostrare che non esistano alternative di tracciato ed essere corredati da adeguati studi geologici egeotecnici (reciprocamente coerenti) i quali attestino la compatibilità geomorfologica e geotecnica delleopere da realizzare. Per detti interventi non è previsto il parere dell’ABR.

5. Per gli interventi di cui al precedente comma 2 lettera a), la relativa progettazione sia preliminareche definitiva dovrà essere basata su adeguati studi geologici e geotecnici (preliminare e definitivo,reciprocamente coerenti) che dimostrino che l’intervento in esame è stato progettato rispettando il criteriodi eliminare o ridurre le condizioni di rischio esistenti. I progetti definitivi devono essere sottoposti a pareredell’ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previsti dalla legge. Al fine di snellire l’iter diespressione del parere sul progetto definitivo da parte dell’ABR, la stessa può essere preliminarmenteconsultata in fase di redazione del progetto preliminare.

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6. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere c), e), f), e g) ed h) i relativi progetti presentati presso leAmministrazioni competenti all’approvazione dovranno essere corredati da adeguati studi geologici egeotecnici (reciprocamente coerenti), i quali dimostrino che l'intervento è stato progettato rispettando ilcriterio di non aumentare la pericolosità esistente e che non precluda la possibilità di eliminare o ridurre lecondizioni di pericolosità e di rischio rilevate. Per detti interventi non è previsto il parere dell’ABR.

7. Per gli altri interventi di cui al comma 2 lettere b), e d) non è previsto il parere dell’ABR.

8. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di fenomeni di dissesto in attosono consentiti solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblicaincolumità.

10. Le Amministrazioni che attuano interventi di stabilizzazione di frane sono tenute a trasmettereall'ABR, per conoscenza, gli elaborati finali (relazioni geologica e geotecnica, indagini effettuate,planimetria CTR con opere, piante e sezioni, su supporto informatico) da cui si evincano la localizzazione e ildimensionamento delle opere effettivamente realizzate, corredate di collaudo e dei risultati di eventualeattività di monitoraggio geotecnico; questi costituiscono dati indispensabili per eventuali proposte diriclassificazione del PAI.

Art. 18 - Disciplina delle aree in frana con pericolosità media "P2" e bassa "P1”

1. Nelle aree predette:

a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base diopportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell’area e delle operenelle condizioni “ante”, “post” e in corso d’opera effettuate da un professionista abilitato. Per dettiinterventi non è previsto il parere dell’ABR.

b) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto dellefinalità del PAI e delle problematiche di stabilità dei luoghi. Per detti interventi non è previsto ilparere dell’ABR.

c) eventuali proposte di riperimetrazione e/o riclassificazione del PAI dovranno essere corredate daadeguati studi in conformità alle Linee Guida e sottoposti a parere dell’ABR ai sensi del precedenteart. 2 comma 2.

Art. 19 - Disciplina delle fasce di attenzione per pericolosità di evoluzione della frana

1. Le fasce di attenzione devono essere intese come aree potenzialmente pericolose a causa dellapossibile evoluzione del movimento franoso cui risultano associate.

2. Nelle fasce di attenzione associate a frane con pericolosità P4 e P3, qualsiasi trasformazione fisicadello stato dei luoghi è subordinata all’esecuzione di specifici studi di dettaglio, redatti secondo le LineeGuida dell'ABR, finalizzati alla modellazione geologica e geotecnica e che attestino che l'area di interventonon possa essere interessata dall'evoluzione della frana. Il professionista incaricato è responsabile dellasummenzionata attestazione in quanto non è previsto parere da parte dell'Autorità di Bacino Regionale.

Sarà comunque onere dell'Amministrazione Comunale di competenza sul territorio coinvolto di trasmetteretale studio all'Autorità di Bacino. Resta inteso che sono esclusi da tale subordinazione gli interventiconsentiti, e per come normati, dal comma 2 degli articoli 16 e 17 delle suddette NAMS.

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3. Le zone che dagli studi risulteranno essere potenzialmente interessate direttamente dall'evoluzionedella frana verranno denominate "aree potenzialmente pericolose" e ad esse verrà associato lo stessolivello di pericolosità della frana. Le aree potenzialmente pericolose saranno, quindi, disciplinate daimedesimi articoli che regolamentano le frane a pericolosità P4 e P3. L'Amministrazione Comunalecompetente per il territorio coinvolto dovrà trasmettere tale studio all'Autorità di Bacino che, entro 90giorni dall’acquisizione delle stesso, provvederà all’eventuale aggiornamento della cartografia attraverso ilproprio Comitato Tecnico e Istituzionale.

4. Nelle fasce di attenzione associate a frane con pericolosità di frana P2 e P1, valgono le stesseprescrizioni di cui al precedente art. 18.

5. Nelle aree nelle quali è presente la sovrapposizione di fasce d’attenzione con differenti livelli dipericolosità, nel rispetto del principio di precauzione, si applicano le norme più restrittive corrispondentialle condizioni del maggiore tra i livelli di pericolosità indicati dal piano.

Art. 20 - Verifica locale delle condizioni di pericolosità di frana

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione di nuovi pianiurbanistici o di varianti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessatipossono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione, art. 2 commi 1 e 2, dellearee in frana, in base a più approfondite e aggiornate conoscenze delle condizioni dei fenomeni di dissesto.Tali proposte di rettifica dovranno essere redatte secondo le linee guida predisposte dall’ABR.

2. L’ABR, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati,provvede, entro 90 giorni dall’acquisizione delle proposte di rettifica, all’eventuale aggiornamento del PAI.

3. Ove i Comuni rilevino situazioni di pericolo e rischio di frana che non siano già comprese nelleperimetrazioni riportate negli elaborati cartografici del PAI, devono procedere a delimitare le situazioni dipericolosità e rischio secondo le modalità indicate nelle Linee Guida predisposte dall’ABR.

4. I soggetti di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo devono trasmettere all’ABR ogni nuovainformazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali siprocederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.

Parte II - Assetto idraulico

Art. 21 - Disciplina delle aree ad alta pericolosità idraulica “P3”

1. In dette aree, così come definite nell’art. 11, il PAI persegue l’obiettivo di garantire condizioni disicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché ilmantenimento ed il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo.

2. Sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattereurbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

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b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro erisanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e ss.mm.ii.,senza aumento di superficie, volume e carico urbanistico;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia disicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi diadeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nelCap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;

d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche etecnologiche esistenti e delle reti viarie;

e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attualicondizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la solarealizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);

f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio,senza aumento di superficie e di volume;

g) la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle reti viarie,nonché l'ampliamento e la ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite aiservizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete(energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi imanufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso oriduzione dell'attuale capacità d'invaso;

h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modificadella morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzionedegli equilibri naturali alterati ed all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;

j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo danon recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell’alveo), di idraulicaforestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall’ABR;

l) interventi di risagomatura dell'alveo e quelli di manutenzione idraulica straordinaria come definitinelle linee guida predisposte dall’ABR;

3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e), g), i) ed l) la progettazione definitiva,presentata presso le Amministrazioni competenti all’approvazione, dovrà essere dotata di studioidrologico-idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall’ABR edovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell’ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previstidalla legge. Al fine di snellire l’iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell’ABR, lastessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere j), k) la progettazione presentata presso leAmministrazioni competenti all’approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico-idraulico redatto inconformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall’ABR.

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5. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), f), h), j), k), non è previsto il parere dell’ABR,tuttavia, per i soli interventi di cui alle lettere j) e k), la progettazione presentata presso le Amministrazionicompetenti all’approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico-idraulico redatto in conformità allespecifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall’ABR.

Art. 22 - Disciplina delle aree a media pericolosità idraulica “P2”

1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica,mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, unitamentealla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle dicarattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica P3 alle stesse condizioni previsteall'art. 21;

b) gli interventi di cui alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. (Testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), a condizione che gli stessi nonaumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attualecapacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie, volume e carico urbanistico.Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia non sono da ricomprendere quelli didemolizione e ricostruzione dell'intero edificio;

c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;

d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsisecondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.

3. Sulla cartografia di piano, in attesa di acquisire le aree allagabili a seguito delle manovre d'eserciziodegli invasi, classificate dighe ai sensi del regolamento nazionale, e di aggiornare le aree soggette apericolosità idraulica, viene rappresentata l'asta del reticolo idrografico sottesa a ogni invaso.

4. Per ogni intervento edilizio o comunque di modifica dei luoghi che ricade nelle zone attraversatedalle suddette aste, è necessario verificare se lo stesso rientra nelle aree allagabili, reperibili presso gli ufficipreposti. Le aree allagabili a seguito delle manovre d'esercizio degli invasi sono equiparate ai fini dellanormativa di piano alle aree a media pericolosità idraulica (P2).

Art. 23 - Disciplina delle aree a bassa pericolosità idraulica “P1”

1. Nelle aree a bassa pericolosità idraulica (P1), ovvero bassa probabilità di accadimento (tempo diritorno di 500 anni), il PAI persegue l'obiettivo di garantire un uso del suolo compatibile con le condizioni disicurezza idraulica del territorio circostante.

2. In tali aree tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattereurbanistico ed edilizio sono subordinate alla redazione di uno studio di compatibilità idraulica che valuti siale interferenze che esse hanno con i dissesti idraulici presenti che le possibili alterazioni al regime idraulicoed idrologico. In particolare, tale studio, da redigersi secondo le Linee Guida dell'Autorità di Bacino, deveessere teso ad accertare che le modifiche indotte dall'intervento proposto non siano peggiorative delrischio e/o pericolosità idraulica anche per i territori posti a monte e a valle della zona d’intervento e non

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comportino alterazione del regime idrologico nell’intero bacino. Per gli interventi che non comportanoalcuna alterazione del regime idrologico-idraulico o, comunque, un'alterazione non significativa, tale studiodi compatibilità idraulica è sostituito da un’asseverazione del tecnico progettista dell'intervento attestanteche ricorra questa condizione e che deve fare parte integrante del progetto trasmesso all'amministrazionepreposta al rilascio del titolo autorizzativo. La consistenza dell'alterazione del regime idrologico-idraulicodeve essere valutata sulla base di quanto specificato nelle sopra indicate Linee Guida.

3. Il sopra citato studio di compatibilità idraulica è soggetto al parere preventivo dell’Autorità diBacino. Tale studio può essere omesso nel caso in cui l'intervento ricada in un'area in cui è stato già redattouno studio di compatibilità idraulica generale nell'ambito dello strumento urbanistico comunale, che talestudio abbia già ottenuto il parere positivo da parte dell'Autorità di Bacino e che l'intervento in oggetto siacoerente con quanto previsto nel suddetto studio.

4. Nelle aree a pericolosità idraulica P1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/oseminterrati ad uso abitativo e commerciale.

Art. 24 (soppresso)

Art. 25 - Verifica locale delle condizioni di pericolosità d'inondazione/alluvioni o di frana

1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione di nuovi strumentiurbanistici o di Varianti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche epresentare istanza di modifica della perimetrazione delle aree con pericolosità d'inondazione/alluvionimolto elevato (P3) ed elevato (P2), in base a più specifiche conoscenze sulle condizioni effettive deifenomeni d’inondazione/alluvioni. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie diadeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche e nelle lineeguida predisposte dall’ABR.

2. Ove i Comuni rilevino situazioni di pericolosità e rischio che non siano già comprese nelleperimetrazioni riportate negli elaborati cartografici del PAI, devono procedere a delimitare le situazioni dipericolosità secondo le modalità indicate nelle Linee Guida predisposte dall’ABR.

3. L’ABR, entro 90 giorni dall’acquisizione delle proposte di modifica di cui al precedente comma 1,sulla base di propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede alla verifica eall’eventuale accettazione dell’istanza di modifica e, successivamente, all’aggiornamento del PAI secondoquanto previsto dall’art. 2 commi 1 e 2.

4. I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono invitati a comunicare all'ABR ogni nuovainformazione e risultanza di accertamenti, osservazioni e segnalazioni specifiche a seguito delle quali siprocederà ad ulteriori verifiche e ad eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni.

5. Tutte le aree colpite da eventi alluvionali o da eventi franosi e tutte le zone che sono oggetto diordinanze di Protezione Civile a seguito di eventi calamitosi sono da intendersi come aree soggette apericolosità idraulica/geomorfologica massima, nelle more di analisi di maggior dettaglio per megliocaratterizzare la reale pericolosità delle stesse aree. Dette aree sono soggette alle norme di uso delterritorio di cui rispettivamente all'art. 21 – Disciplina delle aree ad alta pericolosità idraulica “P3” ed all'art.16 – Disciplina delle aree in frana con pericolosità molto alta "P4".

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Art. 26 - Verifica di compatibilità dei progetti

1. L’ABR definisce periodicamente un aggiornamento delle proprie specifiche tecniche e linee guida.

2. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti edelle infrastrutture interferenti con i corsi d’acqua non disciplinati dal PAI e definiti nel reticolo idrograficodell’ABR, salvo i casi espressamente previsti da altre norme di legge, le Amministrazioni competentiall’approvazione o al rilascio di nulla osta sono tenute a rispettare le specifiche tecniche e le linee guidapredisposte dall’ABR e a trasmettere, per conoscenza, il relativo provvedimento di approvazione all’ABR.

3. Le stesse Amministrazioni, in relazione a particolari situazioni locali, da motivare adeguatamente,possono applicare deroghe alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall’ABR solo perinterventi riguardanti le opere esistenti che interferiscono con il reticolo idrografico dell’ABR. Laprogettazione di tali interventi dovrà, comunque, conseguire un significativo miglioramento dellepreesistenti condizioni di rischio idraulico e idrogeologico in generale.

4. E’ inoltre vietata la tombatura di qualsiasi corso d’acqua, anche dei fossi minori, compresi quellinon disciplinati dal PAI. Limitate tombature sono ammesse solo in casi eccezionali e di comprovatanecessità ed in ottemperanza alle verifiche e prescrizioni riportate nelle Specifiche Tecniche e nelle LineeGuida emanate dall’ABR. I relativi progetti devono essere sottoposti a parere vincolante dell’ABR.

TITOLO III

ASSETTO DELLE AREE SOGGETTE AD EROSIONE COSTIERA (soppresso)

Art. 27 (soppresso)

Art. 28 (soppresso)

TITOLO IV

PIANO DEGLI INTERVENTI

Art. 29 - Interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio

1. Gli interventi previsti dal PAI, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico sono attuati intempi successivi anche per parti di territorio, attraverso programmi redatti in base a quanto indicato nelDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015 “Individuazione dei criteri e delle modalitàper stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” etenendo conto delle misure strutturali previste nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (in seguito PGRA).

2. L'individuazione degli interventi di cui al comma 1 è finalizzata, altresì, alla quantificazione deinecessari finanziamenti.

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3. La Regione6 d’intesa con l’Autorità di Bacino, e su indicazione degli Enti locali interessati, sulla basedi un’adeguata documentazione, perimetra le aree da assoggettare a delocalizzazione, tenendo conto delleordinanze di sgombero emanate in seguito all’attivazione di fenomeni di dissesto idrogeologico o nei casi incui risulti tecnicamente impossibile o economicamente non sostenibile collocare in idonea sicurezza glielementi vulnerabili.

4. I programmi di cui al comma 1 riguardano principalmente le seguenti categorie d’intervento:

- manutenzione degli alvei e/o opere di difesa dei versanti, volte:

• alla conservazione della sicurezza attuale del territorio attraverso il mantenimento dell’officiositàdelle sezioni, intesa come vocazione delle stesse a garantire il normale deflusso delle acque;

• alla salvaguardia delle caratteristiche di naturalità dell’alveo fluviale;

• al rispetto delle aree di naturale espansione;

• alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità,

• al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell’aumento dei tempi dicorrivazione;

• alla salvaguardia delle vegetazioni riparie a tutela degli argini;

• alla rimozione della vegetazione in alveo onde consentire il normale deflusso delle acque eimpedire il trattenimento di rifiuti;

- opere di sistemazione e di difesa del suolo, cioè interventi di regimazione e difesa idraulica, di tipoattivo o passivo, capaci di aumentare il tempo di ritorno critico dell’asta fluviale e di favorire la progressivadismissione e rinaturazione delle opere non funzionali alla sicurezza idraulica ed interventi di sistemazionedei versanti atti a ripristinarne le condizioni di stabilità;

- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti. Nelle zone di esondazione, in assenza dielementi a rischio, sono favoriti gli interventi finalizzati al loro mantenimento e ampliamento, ancheattraverso l’acquisizione di aree da destinare al demanio, la dismissione delle concessioni in atto noncompatibili con la finalità del piano, il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Neipiccoli bacini costieri sono impediti tutti gli interventi che possano limitare o ostacolare la formazione e iltrasporto di materiale solido al mare. Eventuali azioni di riduzione e mitigazione del rischio, devono essererealizzate in modo da non incidere sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato;

- adeguamento delle opere viarie di attraversamento. Le opere di attraversamento stradale o ferroviarioo comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico dovranno essere verificate e/oprogettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui alle specifichetecniche emanate dall’ABR e alle direttive di cui all’art. 26.

Art. 30 - Interventi di difesa delle reti infrastrutturali dalle frane e dalle inondazione/alluvioni

1. Gli enti proprietari o detentori a qualsiasi titolo di reti infrastrutturali (viabilità, metanodotti eoleodotti, elettrodotti, ferrovie, acquedotti) devono:

6 ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge n.180/1998 convertito nella legge n. 267/1998

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a) verificare lo stato delle infrastrutture a rete e delle vie di comunicazione di propria competenza cheattraversano le zone con pericolosità d'inondazione/alluvioni e di frana;

b) attuare programmi di riduzione del rischio delle rispettive infrastrutture mediante interventistrutturali e/o non strutturali (monitoraggi strumentali e/o periodici rilievi diretti per verificare lostato dei dissesti, la loro evoluzione e i possibili effetti sulle reti);

c) trasmettere all’ABR le schede SAP di sintesi relative ai progetti di riduzione del rischio attuati, lemisure di salvaguardia adottate e i risultati dei sistemi di monitoraggio installati.

Titolo V

NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL PIANO DI GESTIONE DELRISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)

Art. 31 - Norme generali in materia di coordinamento tra PAI e PGRA

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni, di seguito PGRA, è redatto ai sensi della Direttiva 2007/60/CEdel 23 ottobre 2007 e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (di seguito denominato D.lgs. 49/2010)ed è finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nell’ambito dei Distretti Idrografici individuati sulterritorio nazionale dall’Art.64 del D.Lgs. 152/2006. Tra questi è incluso il Distretto Idrograficodell’Appennino Meridionale che copre una superficie di circa 68.200 km2, ingloba un sistema costiero diestensione pari a circa 2100 km ed interessa 7 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,Molise, Puglia), 7 Autorità di Bacino (n. 1 Autorità di bacino nazionale, n. 3 Autorità di bacino Interregionalie n. 3 Autorità di bacino regionali), oggi 6 Competent Authority per le 17 Unit of Management (BaciniIdrografici) e 25 Province (di cui 6 parzialmente).

2. In conformità all’articolo 9 del D.lgs.49/2010, le disposizioni del presente titolo disciplinano ilcoordinamento tra il PAI e i contenuti e le misure del PGRA, al fine di assicurare nell’intero territorio dellaregione Calabria la riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni,per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle alluvioni.

Art. 32 - Ambito territoriale di applicazione

1. In coerenza con l’articolo 3 delle presenti Norme di Attuazione, l’ambito territoriale di applicazione delpresente Titolo è costituito dall’intero territorio della regione Calabria, che comprende i bacini idrografici dirilievo regionale, così come raggruppati in n. 13 aree programma, ai sensi dell'art. 2 della L. R. 29 novembre1996 n. 35.

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Art. 33 - Mappe del PAI/PGRA: Mappe della pericolosità idraulica e Mappe del rischio idraulico.Coordinamento dei contenuti delle mappe del PGRA con il quadro conoscitivo del PAI, ai sensidell’articolo 9 del D.lgs. 49/2010

1. Le mappe del PGRA, costituite da Mappe della pericolosità idraulica e Mappe del rischio idraulico,redatte nel rispetto del D.Lgs. 49/2010 e degli indirizzi operativi predisposti dai Ministeri competenti,costituiscono integrazione al PAI, integrano il quadro di riferimento per l’attuazione delle finalità econtenuti del PAI, ai sensi del precedente articolo 1 e vengono nel seguito denominate mappe PAI/PGRA.

2. Le mappe della pericolosità da alluvione identificano le tre classi seguenti:

- P3, ovvero aree a pericolosità elevata, con elevata probabilità di accadimento, corrispondenti adaree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore o uguale a 50 anni;

- P2, ovvero aree a pericolosità media, con media probabilità di accadimento, corrispondenti adaree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 50 anni e minore o uguale a 200 anni;

- P1, ovvero aree a pericolosità bassa, con bassa probabilità di accadimento, corrispondenti ad areeinondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 200 anni e minore o uguale a 500 anni.

3. Le mappe del rischio di alluvioni, rappresentano i livelli di rischio derivati dall’incrocio delle tre classi dipericolosità con le classi omogenee di danno potenziale, secondo la seguente matrice di rischio

CLASSI DI RISCHIOCLASSI DI PERICOLOSITA'

P3 P2 P1

CLASSI DI DANNO

D4 R4 R4 R3 R2

D3 R4 R3 R3 R2 R1

D2 R3 R2 R2 R1

D1 R1 R1 R1

4. Le classi omogenee di danno potenziale sono rappresentate da D4 (danno potenziale molto elevato), D3(danno potenziale elevato), D2 (danno potenziale medio) e D1 (danno potenziale moderato o nullo).

5. Le classi del rischio di alluvioni che sono state definite sono R4 (rischio molto elevato); R3 (rischioelevato); R2 (rischio medio) e R1 (rischio moderato o nullo).

Art. 34 - Norme per le aree di pericolosità da alluvione PAI/PGRA

1. Nelle aree P3 del PGRA si applicano le norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico(PAI) relative alle aree di pericolosità idraulica P3, con particolare riferimento all’articolo 21.

2. Nelle aree P2 del PGRA si applicano le norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico(PAI) relative alle aree di pericolosità idraulica P2, con particolare riferimento all’articolo 22.

3. Nelle aree P1 si applicano le norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)relative alle aree di pericolosità idraulica P1, con particolare riferimento all’articolo 23.

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4. le norme del presente Titolo VI si applicano a decorrere dalla deliberazione di adozione da parte delComitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino.

5. Nelle aree caratterizzate da differenti livelli di pericolosità derivanti da distinti strumenti di pianificazionedell’assetto idrogeologico, nel rispetto del principio di precauzione, si applicano le norme più restrittivenelle sole zone di sovrapposizione.

6. Le aree della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni del PAI/PGRA sono conseguentementemodificate a seguito della conclusione delle procedure di variante al PAI

Art. 35 - Verifiche e aggiornamenti alle mappe del PAI/PGRA

1. Le mappe della pericolosità e del rischio di cui all’art. 33 sono verificate ed aggiornate almeno secondo leprevisioni temporali della direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49/2010.

2. L’Autorità di Bacino può procedere anche a verifiche e aggiornamenti intermedi, anche sulla base delleproposte pervenute dai Comuni o da altri enti locali o soggetti competenti per territorio nonché sulla basedi quanto previsto all’articolo 34, comma 5.

3. Le verifiche e aggiornamenti intermedi, elaborati dall’Autorità di bacino, sono approvati con specificadeliberazione del Comitato Istituzionale, pubblicati sul sito internet istituzionale e sul BUR Calabria.

Art. 36 - Contratti di fiume

1. Il contratto di fiume, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e delladirettiva 2007/60/CE, concorre alle finalità del PAI e del PGRA, quale strumento volontario diprogrammazione strategica e negoziata che contribuisce allo sviluppo locale delle aree interessatemediante la considerazione degli aspetti socio economici, sociali ed educativi, attraverso azioni di tutela,corretta gestione delle risorse idriche e valorizzazione dei territori e dei paesaggi fluviali, unitamente allasalvaguardia dal rischio idrogeologico;

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Autorità di Bacino, la Regione, gli Enti locali territorialmente interessatie gli altri soggetti competenti promuovono, attraverso il massimo coinvolgimento dei portatori di interessidiffusi, la sottoscrizione del contratto di fiume al fine di:

a) contribuire allo sviluppo locale delle aree interessate e favorire la realizzazione integrata delle previsionidel PAI, del PGRA e degli altri strumenti di pianificazione dell’assetto idrogeologico;

b) identificare azioni concordate, anche di autodifesa individuale della popolazione, per la riduzione deglieffetti delle alluvioni, a fronte di concreti impegni assunti dai partecipanti al contratto di fiume, daverificare e monitorare periodicamente;

c) coordinare le azioni di manutenzione dei corsi d’acqua non solo in funzione delle condizioni di rischio maanche dell’esistenza delle strutture eco-sistemiche, della conservazione della biodiversità e dellavalorizzazione dei paesaggi fluviali;

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d) promuovere la partecipazione attiva del pubblico e la diffusione delle informazioni connesse alletematiche di conoscenza e di gestione del rischio, di tutela delle acque, degli ecosistemi acquatici e deipaesaggi fluviali;

e) coinvolgere i vari enti competenti e i portatori di interessi diffusi in una gestione partecipata, su basevolontaristica, delle problematiche inerenti al rischio idrogeologico, alla tutela dei corsi d’acqua e allavalorizzazione dei paesaggi fluviali

Art. 37 - Corridoi ecologici

1. I corridoi ecologici sono finalizzati sia alla mitigazione del rischio idraulico, attraverso il mantenimento o ilmiglioramento della capacità idraulica dell’alveo di piena e la tutela delle aree di espansione e dilaminazione naturale, sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi, della biodiversità, attraverso il ripristinodelle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici e dei paesaggi fluviali.

2. Per le finalità del comma 1, la progettazione e la realizzazione dei corridoi ecologici deve essereindirizzata a:

a) criteri di ripristino morfologico (quali il ripristino della piana inondabile mediante rimodellazionemorfologica dell’area fluviale, la riattivazione della dinamica laterale mediante interventi sulle difesespondali con eventuale allargamento dell’alveo);

b) criteri di riduzione dell’artificialità (quali la risagomatura e la rinaturalizzazione, la rimozione o modificastrutturale di briglie e soglie, la rimozione di coperture dei corsi d’acqua);

c) criteri di non alterazione dell’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua e di miglioramento dello statoecologico e paesaggistico dei fiumi anche mediante, laddove possibile, la delocalizzazione di edifici e diinfrastrutture.

ALLEGATO (Rif. Art. 10)

ELENCO DEI CENTRI ABITATI

INSTABILI PER FRANA

-(Censiti al 31/10/2001)-