Norme che regolano il contratto - Sara

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SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede e Direzione Generale: 00198 Roma, Via Po n. 20 Capitale Sociale L. 60.750.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201) Norme che regolano il contratto Mod. 250/A Ed. 6/95 Ristampa 9/95

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SARA assicurazioni spaAssicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'ItaliaSede e Direzione Generale: 00198 Roma, Via Po n. 20Capitale Sociale L. 60.750.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni conDMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Norme che regolanoil contratto

Mod. 250/A Ed. 6/95Ristampa 9/95

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INDICE

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

definizioni

norme

pag. 5

pag. 6

L'AUTO

definizioni pag. 9

per responsabilità civile

per incendio, furto e rapina

per guasti

per eventi speciali

per globale complementari (fermo, r.c. trasportati, perdite pecuniarie,rottura cristalli, dissequestro autoveicolo, rinuncia all'azione di rivalsa,perdita chiavi, ritiro patente)

per tutela giudiziaria

pag. 10

pag. 16

pag. 21

pag. 24

pag. 27

pag. 32

IL CONDUCENTE

definizioni

norme per infortuni

pag. 35

pag. 36

LA TUTELA PIÙ pag. 41

LE AGEVOLAZIONI PER I SOCI ACI pag. 42

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO pag. 43

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L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

— Assicurazione: il contratto di assicurazione

— Polizza: i documenti che provano l'assicurazione

— Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

— Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

— Impresa: SARA assicurazioni spa

— Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa

— Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

— Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

— Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro

— Risarcimento: la somma dovuta a terzi in caso di sinistro.

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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze delrischio (vedi anche ar i 2.3)

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze delContraente e/o dell'Assicurato relative a circo-stanze che influiscono sulla valutazione delrischio possono comportare la perdita totale oparziale del diritto all'indennizzo nonché la ces-sazione stessa dell'assicurazione ai sensi degliartt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni

II Contraente o l'Assicurato deve comunicare periscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva sti-pulazione di altre assicurazioni per gli stessirischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darneavviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascu-no il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giornoindicato nel frontespizio di polizza se il premio o laprima rata di premio sono stati pagati; altrimentiha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.Il premio o la prima rata di premio si pagano allaconsegna della polizza; le rate successive devo-no essere pagate alle previste scadenze controrilascio di quietanze emesse dall'Impresa.Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (oUfficio) cui è assegnato il contratto, la quale èautorizzata a rilasciare anche il certificato ed ilcontrassegno previsti dalle disposizioni in vigoreper l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio diquietanze emesse dall'Impresa recanti la data dipagamento e la firma della persona preposta allariscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di pre-mio successivi, l'assicurazione resta sospesadalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quellodella scadenza e riprende vigore dalle ore 24 delgiorno di pagamento, fermi le successive sca-denze ed il diritto dell'Impresa al pagamento deipremi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto,ferme restando tutte le condizioni di polizza, con

condizioni di premio diverse da quelle prece-dentemente convenute, deve comunicare alContraente il nuovo premio (esclusa, per quantoriguarda la garanzia R.C.A., la variazione deri-vante dal verificarsi o meno di sinistri nel corsodel periodo di osservazione), almeno 60 giorniprima della scadenza del contratto stesso.Nel caso in cui il Contraente non comunichi,almeno 30 giorni prima della scadenza del con-tratto, di non accettare il premio proposto, il con-tratto si intende rinnovato alle nuove condizionidi premio comunicate dall'Impresa. In questocaso si applica a favore dell'Assicurato il termi-ne di tolleranza previsto dall'ari. 1901 C.C.,secondo comma.

1.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazionedevono essere provate per iscritto.

1.6 Aggravamento del rischio (vedi anche artt. 2.3e 2.6)

II Contraente o l'Assicurato deve dare comuni-cazione scritta all'Impresa di ogni aggravamen-to del rischio.Gli aggravamenti del rischio non noti o nonaccettati dall'Impresa possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all'indennizzononché la cessazione stessa dell'assicurazioneai sensi dell'art. 1898 C.C.

1 .7 Diminuzione del rischio (vedi anche ari. 2.6)

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa ètenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc-cessive alla comunicazione del Contraente odell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. erinuncia al relativo diritto di recesso.

1.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro(vedi anche artt. 2.11, 3.7,4.7,5.6, 6.6, 7.6, 8.15)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avvi-so scritto all'Agenzia alla quale è assegnata lapolizza oppure all'Impresa entro tre giorni daquando ne ha avuto conoscenza, ai sensidell'art. 1913 C.C.

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L'inadempimento di tale obbligo può comportarela perdita totale o parziale del diritto all'indenniz-zo ai sensi dell'ari. 1915 C.C.

1.9 Disdetta in caso di sinistro (non applicabilealla garanzia di Responsabilità Civile di Legge)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giornodal pagamento o rifiuto del l ' indennizzo, ilContraente o l'Impresa possono recederedall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Incaso di recesso eserci tato dal l ' Impresa,quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di effica-cia del recesso, mette a disposizione la partedel premio, al netto delle imposte, relativa alperiodo di rischio non corso.

1.10 Proroga dell'assicurazione e periodo di assi-curazione

Salvo quanto previsto dall'art. 1.4, in mancanzadi disdetta data da una delle Parti almeno 30giorni prima della scadenza, il contratto, se didurata non inferiore all'anno, è rinnovato per unadurata pari ad un anno, e così successivamente.Qualora il contratto sia emesso in sostituzione dialtro di durata annuale e per la sua residua

durata, esso non si considera di durata inferioreall'anno e pertanto alla sua scadenza si applicail disposto del comma che precede. Per i casinei quali la legge od il contratto si riferiscono alperiodo di assicurazione, questo si intende sta-bilito nella durata di un anno, salvo che l'assicu-razione sia stata stipulata per una minore dura-ta, nel qual caso esso coincide con la durata delcontratto.

1.11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono acarico del Contraente.

1.12 Foro competente

Foro competente, a scelta dell'attore, è esclusi-vamente quello del luogo di residenza o sedelegale del convenuto, ovvero quello del luogoove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

1.13 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalpresente contratto valgono le norme di legge.

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L'AUTO

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

— Legge: la legge 24 Dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile deri-vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni

— Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni

— R.C.A.: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

— Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi

— Esplosione: lo sviluppo dì gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità

— Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplo-sione

— Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene

— Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene

— Valore commerciale: il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, esclu-se attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca

— Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla con-correnza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'ari 1907 C.C. nel casodetta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo

— Primo rischio assoluto: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzosino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza appli-cazione della regola proporzionale di cui all'ari. 1907 C.C.

— Sinistro totale: perdita anche temporanea dell'autoveicolo

— Danno totale: la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese diriparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro

— Danno parziale: il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo almomento del sinistro

— Scoperto: l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assi-curarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo

— Franchigia: l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

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NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 Oggetto dell'assicurazione (rischi assicurati)

L'Impresa assicura, in conformità alle normedella Legge e del Regolamento, i rischi dellaresponsabilità civile per i quali è obbligatorial'assicurazione impegnandosi a corrispondere,entro i limiti convenuti, le somme che, per capi-tale, interessi e spese, siano dovute a titolo dirisarcimento di danni involontariamente cagio-nati a terzi dalla circolazione dell'autoveicolodescritto nel frontespizio di polizza (mod.260/A).L'assicurazione copre anche la responsabilitàper i danni causati dalla circolazione degli auto-veicoli in aree private.L'Impresa inoltre assicura, sulla base delleCondizioni aggiuntive, i rischi non compresinell'assicurazione obbligatoria indicati in talicondizioni in quanto siano espressamenterichiamate.In questo caso i massimali indicati nel frontespi-zio sono destinati innanzitutto ai risarcimentidovuti in dipendenza dell'assicurazione obbliga-toria e, per la parte non assorbita dai medesimi,ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioniaggiuntive.Non sono assicurati i rischi della responsabilitàper i danni causati dalla partecipazionedell'autoveicolo a gare o competizioni sportive,alle relative prove ufficiali e alle verifiche prelimi-nari e finali previste nel regolamento particolaredi gara.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:— se il conducente non è abilitato alla guida a

norma delle disposizioni in vigore;— nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida,

durante la guida dell'allievo, se al suo fianconon vi è una persona abilitata a svolgere lefunzioni di istruttore ai sensi delle disposizio-ni vigenti;

— nel caso di autoveicolo con targa in prova, sela circolazione avviene senza l'osservanzadelle disposizioni vigenti che ne disciplinanol'utilizzo;

— nel caso di autoveicolo dato a noleggio conconducente, se il noleggio sia effettuatosenza la prescritta licenza o l'autoveicolonon sia guidato dal proprietario o da suodipendente;

— nel caso di assicurazione della responsabi-lità per i danni subiti dai terzi trasportati, se iltrasporto non è effettuato in conformità alledisposizioni vigenti ed alle indicazioni dellacarta di circolazione;

— nel caso di autoveicolo guidato da personain stato di ebbrezza o sotto L'influenza disostanze stupefacenti ovvero alla quale siastata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia appli-cabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciteràdiritto di rivalsa per le somme che abbia dovutopagare al terzo in conseguenza dell'inopponibi-lità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.3 Dichiarazioni relative alle circostanze delrischio - Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.1892,1893 e 1898 del C.C. nel caso di dichiara-zioni inesatte o reticenti del Contraente rese almomento della stipulazione del contratto, relati-ve a circostanze che influiscono sulla valutazio-ne del rischio, o di mancata comunicazione diogni variazione delle circostanze stesse checomportano aggravamento di rischio, il paga-mento del danno non è dovuto o è dovuto inmisura ridotta, in proporzione della differenzatra il premio convenuto e quello che sarebbestato altrimenti determinato.Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge,l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per lesomme che abbia dovuto pagare al terzo in con-seguenza dell'inopponibilità di eccezioni previ-ste dalla citata norma.

2.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio dellaRepubblica Italiana, della Città del Vaticano,della Repubblica di San Marino e degli Statidell'Unione Europea, nonché per il territoriodella Finlandia, della Norvegia, della Svezia,dell'Austria, dell'lslanda, della Repubblica Ceca,della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria.Per la circolazione sul territorio di Svizzera,Principato di Monaco, Principato di Andorra,rassicurazione è operante a condizione che siastato rilasciato dall'Impresa il certificato interna-zionale di assicurazione (Carta Verde) e ne sia

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stato pagato il relativo premio; in difettol'Impresa prowederà ugualmente al risarcimen-to del danno a favore del terzo danneggiato, maavrà, in ogni caso, diritto di rivalsa versol'Assicurato ed il Contraente per le somme cheabbia pagato a tale titolo, nonché per le speseinerenti alla liquidazione del danno stesso. Perla circolazione sul territorio degli altri Stati indi-cati sul certificato internazionale di assicurazio-ne (Carta Verde) l'assicurazione è operante acondizione che sia stato rilasciato dall'Impresadetto certificato.Per i veicoli muniti delle speciali targhe di rioo-noscimento NATO (AFI, FTASE e simili) l'assi-curazione vale esclusivamente per il territoriodella Repubblica Italiana, della Città delVaticano, della Repubblica di S. Marino e degliStati dell'Unione Europea nonché per il territoriodella Finlandia, della Norvegia, della Svezia,dell'Austria, dell'lslanda; per la circolazione sulterritorio degli altri Stati indicati sul certificatointernazionale di assicurazione (Carta Verde)l'assicurazione è operante a condizione che siastato rilasciato dall'Impresa detto certificato. Nelrispetto di quanto sopra la garanzia è operantesecondo le condizioni ed entro i limiti delle sin-gole legislazioni nazionali concernenti l'assicu-razione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiorigaranzie previste dalla polizza.La Carta Verde è valida per il periodo in essaindicato. Tuttavia, qualora la scadenza deldocumento coincida con la scadenza del perio-do di assicurazione per il quale sono stati paga-ti il premio o la rata di premio, e trovi applicazio-ne l'art. 1901 C.C. secondo comma, l'Impresarisponde anche dei danni che si verificano finoalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quellodi scadenza del premio o delle rate di premiosuccessive.Qualora la polizza in relazione alla quale è statarilasciata la Carta Verde cessi di avere validità osia sospesa nel corso del periodo di assicura-zione e comunque prima della scadenza indica-ta sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato afarne immediata restituzione all'Impresa;l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per lesomme che abbia dovuto pagare al terzo in con-seguenza del mancato rispetto di tale obbligo.Resta fermo quanto disposto ai precedenti arti.2.2 e 2.3.

2.5 Forme assicurative

II contratto è stipulato nella forma assicurativaindicata nel frontespizio di polizza (mod. 260/A)con riferimento alla Condizione Speciale E(franchigia fissa e assoluta) oppure F(Bonus/Malus), di cui al successivo art. 2.14.

2.6 Trasferimento della proprietà dell'autoveicolo

II trasferimento di proprietà dell'autoveicolocomporta la cessione del contratto di assicura-zione (caso A), salvo che il cedente chieda cheil contratto stesso, stipulato per il veicolo cedu-to, sia reso valido per altro veicolo di sua pro-prietà (caso B).Relativamente al caso:A) trasferimento di proprietà dell'autoveicolo

assicurato che comporti la cessione delcontratto di assicurazione:— il Contraente è tenuto a darne imme-

diata comunicazione all'Impresa e, inqualità di cedente, è tenuto al paga-mento dei premi fino al momento didetta comunicazione;

— l'Impresa, ricevuti in restituzione il certi-ficato di assicurazione e il contrasse-gno, prende atto della cessionemediante appendice e rilascio di nuovocertificato di assicurazione e contras-segno.

Non sono ammesse sospensioni o varia-zioni di rischio successivamente alla ces-sione del contratto.Il contratto ceduto si estingue alla sua natu-rale scadenza. L'Impresa non rilasceràl'attestazione dello stato di rischio.L'acquirente, qualora documenti di esseregià contraente di polizza riguardante lostesso autoveicolo, non è tenuto a suben-trare nella polizza ceduta che sarà annulla-ta dal giorno in cui è stato restituito il certifi-cato di assicurazione ed il contrassegno,senza restituzione dei premi pagati.

B) qualora il cedente, previa restituzione delcertificato di assicurazione e del contrasse-gno relativi all'autoveicolo ceduto, chiedache la polizza sia resa valida per altro vei-colo di sua proprietà, l'Impresa prenderàatto del trasferimento delle garanziesull'altro veicolo, rilascerà un nuovo certifi-cato di assicurazione e contrassegno eprocederà al conguaglio del premio qualorala variazione del veicolo comporti unavariazione degli elementi in base ai quali èstato determinato il premio stesso.

2.7 Cessazione di rischio per distruzione edemolizione od esportazione definitivadell'autoveicolo assicurato

Nel caso di cessazione dì rischio a causa didistruzione e demolizione o esportazione defini-tiva dell'autoveicolo, il Contraente è tenuto adarne comunicazione all'Impresa fornendol'attestazione del P.R.A. certificante la restitu-

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zione della carta di circolazione e della targa diimmatricolazione.L'Impresa restituisce la parte di premio corrispo-sta e non usufruita in ragione di 1/360 del premioannuo, al netto della maggiorazione per tempora-neità richiesta alla stipula per i contratti di duratainferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia resi-dua dal momento della restituzione del certificatodi assicurazione e del contrassegno.Nel caso di demolizione, distruzione od esporta-zione definitiva del veicolo successive allasospensione del contratto, il premio corrispostoe non usufruito viene restituito in ragione di1/360 del premio annuo per giorno di garanziadalla data di richiesta all'Impresa della cessa-zione del rischio.

2.8 Sospensione in corso di contratto

II Contraente ha facoltà di chiedere la sospen-sione della garanzia in corso di contratto trannenei casi:— di furto dell'autoveicolo;— di contratti di durata inferiore all'anno.La sospensione ha decorrenza dalla data direstituzione del certificato di assicurazione e delcontrassegno.All'atto della sospensione l'Impresa rilasciaun'appendice che dev'essere sottoscritta dalContraente.Al momento della sospensione, il periodo diassicurazione in corso con premio pagato deveavere una residua durata non inferiore a 3 mesi.Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il pre-mio non goduto deve essere proporzionalmenteintegrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinun-cia però, da parte dell'Imprèsa, alle successiverate di premio, ancorché di frazionamento.La riattivazione del contratto - fermo il proprieta-rio assicurato - viene fatta prorogando la sca-denza per un periodo pari a quello della sospen-sione; sul premio relativo al periodo di tempointercorrente dalla riattivazione alla nuova sca-denza del contratto, come sopra prorogato, siimputa a favore del Contraente il premio pagatoe non goduto compresa l'eventuale integrazio-ne richiesta al momento della sospensione.Nel caso in cui la sospensione abbia avutodurata inferiore a 3 mesi non si procede alla pro-roga della scadenza né al conguaglio del pre-mio pagato e non goduto relativo al periododella sospensione; si rimborsa invece l'eventua-le integrazione richiesta al momento dellasospensione.Decorsi 12 mesi dalla sospensione • senza cheil Contraente abbia richiesto la riattivazionedella garanzia - il contratto si estingue e il pre-mio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole cheprevedono ad ogni scadenza annuale variazionidi premio in relazione al verificarsi o meno disinistri nel corso del periodo di osservazione,detto periodo rimane sospeso per tutta la dura-ta della sospensione della garanzia e riprende adecorrere dal momento della riattivazione,eccetto il caso in cui la sospensione abbia avutodurata inferiore a 3 mesi.

2.9 Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale delcontratto, l'Impresa rilascia al Contraente unaattestazione che contiene:— la denominazione dell'Impresa;— il nome - o denominazione o ragione sociale

o ditta - del Contraente;— il numero del contratto di assicurazione;— la forma di tariffa in base alla quale è stato

stipulato il contratto;— la data di scadenza del periodo di assicura-

zione per il quale l'attestazione viene rila-sciata;

— nel caso che il contratto sia stipulato sullabase di clausole che prevedano, ad ogniscadenza annuale, variazioni del premio inrelazione al verificarsi o meno di sinistri nelcorso del periodo di osservazione, la classedi merito di provenienza e quella di asse-gnazione del contratto per l'annualità suc-cessiva ovvero il numero di sinistri pagati oposti a riserva nel corso del periodo di osser-vazione considerato;

— i dati della targa di riconoscimento o, quandoquesta non sia prescritta, i dati di identifica-zione del telaio e del motore del veicolo perla cui circolazione il contratto è stato stipula-to;

— la firma dell'assicuratore.L'attestazione è rilasciata anche nel caso ditacito rinnovo del contratto.Nel caso di contratto stipulato con ripartizionedel rischio tra più Imprese, l'attestazione è rila-sciata dalla delegataria.L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:— sospensione della garanzia nel corso del

contratto;— contratti che abbiano avuto una durata infe-

riore ad un anno:— contratti che abbiano avuto efficacia inferio-

re ad un anno per il mancato pagamento diuna rata di premio;

— contratti annullati o risolti anticipatamenterispetto alla scadenza annuale;

— estinzione del contratto per cessione del vei-colo assicurato;

— furto de! veicolo senza ritrovamento.

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2.10 Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'osservazione della sinistrosità sono daconsiderare i seguenti periodi di effettiva coper-tura:— 1q periodo: inizia dal giorno della decorrenza

dell'assicurazione e termina tre mesi primadella scadenza del periodo di assicurazionecorrispondente alla prima annualità intera dipremio;

— periodi successivi: hanno durata di dodicimesi e decorrono dalla scadenza del perio-do precedente.

2.11 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sulmodulo approvato con decreto del Ministro perl'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensidell'ari. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857,convento con modificazioni nella legge 26 feb-braio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazio-ne di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistrocosì come richiesto nel modulo stesso.Alla denuncia devono far seguito, nel più brevetempo possibile, le notizie, i documenti e gli attigiudiziari relativi al sinistro.A fronte di omissioni nella presentazione delladenuncia di sinistro, nonché nell'invio di docu-mentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha dirittodi rivalersi in tutto o in parte per le somme cheabbia dovuto pagare al terzo danneggiatonell'ipotesi che tali omissioni abbiano portatopregiudizio.

2.12 Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interes-se, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiu-diziale e giudiziale delle vertenze in qualunquesede nella quale si discuta del risarcimento deldanno, designando, ove occorra, legali o tecni-ci. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesadell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dellatacitazione dei danneggiati.L'Impresa non riconosce le spese incontratedall'Assicurato per i legali o tecnici che nonsiano da essa designati e non risponde di multeod ammende né delle spese di giustizia penali.

2.13 Risoluzione del contratto per il furtodell'autoveicolo

In caso di furto dell'autoveicolo il contratto èrisolto a decorrere dalla data di scadenza delcertificato di assicurazione. Il Contraente deve

darne notizia all'Impresa fornendo copia delladenuncia di furto presentata all'Autorità compe-tente.Qualora il furto avvenga nei quindici giorni suc-cessivi alla data di scadenza del certificato diassicurazione, il contratto è risolto alla data discadenza del premio o della rata di premio suc-cessive alla data del furto stesso.L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali ratedi premio successive alla data del furto.

2.14 Condizioni speciali

Operante solo quella relativa alla forma assicu-rativa indicata nel frontespizio di polizza (mod.260/A).

F) Bonus/MalusLa presente assicurazione è stipulata nellaforma Bonus/Malus, che prevede riduzionio maggiorazioni di premio, rispettivamen-te, in assenza od in presenza di sinistri neiperiodi di osservazione definiti all'art. 2.10,e che si articola in diciotto classi di appar-tenenza corrispondenti a livelli di premiocrescenti dalla classe 1 alla 18 determinatisecondo la tabella di merito A riportata apag. 14.All'atto della stipulazione il contratto èassegnato alla classe di merito pattuita frale Parti se relativo a:a) veicolo non assicurato da oltre 3 mesi o

assicurato in precedenza in formadiversa da quella Bonus/Malus;

b) veicolo immatricolato al P.R.A. per laprima volta o dopo una voltura;

e) veicolo in precedenza assicuratoall'estero.

Per la stipulazione di contratti relativi a vei-coli di cui alla precedente lettera b), ilContraente è tenuto ad esibire la carta dicircolazione del veicolo ed il relativo fogliocomplementare o certificato di proprietà. Indifetto il contratto è assegnato alla classedi merito 18 della tabella A sotto riportata.Nel caso che il contratto si riferisca a vei-colo già assicurato presso altra Impresanella forma Bonus/Malus, il contratto stes-so è assegnato, all'atto della stipulazione,alla classe di merito di pertinenza tenendoconto delle indicazioni risultanti dall'atte-stazione di cui all'art. 2.9, ovvero dall'even-tuale contratto temporaneo, rilasciati dalprecedente assicuratore, sempreché nonsiano trascorsi oltre 3 mesi dalla data discadenza del contratto dell'altra Impresa.Qualora l'altra Impresa sia stata posta inliquidazione coatta amministrativa e non

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Page 14: Norme che regolano il contratto - Sara

A - Tabella di merito

classi di merito

1

234

567

8

91011121314

15

1617

18

coefficienti dideterminazione

del premio

0,500,530,560,590,620,660,700,740,780,820,880,941,001,151,301,501,752,00

rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogodi detta attestazione, ed ai sensi e per glieffetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., può for-nire una dichiarazione contenente gli ele-menti che avrebbero dovuto essere indica-ti nell'attestazione stessa.In mancanza della consegna della docu-mentazione di cui al precedente comma ilcontratto è assegnato alla classe di merito18. La classe è soggetta a revisione, conconguaglio del premio, nel caso ilContraente produca la documentazionesuddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.Per le annualità successive a quella dellastipulazione il contratto è assegnato,all'atto del rinnovo, alla classe di merito dipertinenza in base alla prevista tabella diregole evolutive B, riportata a pag. 15, aseconda che l'Impresa abbia o meno effet-tuato, nel periodo di osservazione, paga-menti per il risarcimento, anche parziale, didanni conseguenti a sinistri avvenuti nelcorso di detto periodo o in periodi prece-denti. Lo stesso criterio vale per il caso incui, a seguito di denuncia o di richiesta dirisarcimento per un sinistro con danni apersona, l'Impresa abbia provvedutoall'appostazione di una riserva per il presu-mibile importo del danno.L'Impresa, qualora un sinistro già posto a

riserva sia successivamente eliminatocome senza seguito, ed il rapporto assicu-rativo a tale momento risulti ancora inessere con il Contraente originario, asse-gnerà il contratto, all'atto del primo rinnovosuccessivo alla data di eliminazione, allaclasse di merito alla quale lo stesso sareb-be stato assegnato nel caso che il sinistronon fosse avvenuto, con conseguente con-guaglio del premio. Qualora il rapportoassicurativo sia cessato, l'Impresa metteràa disposizione dell'Assicurato una nuovaattestazione sullo stato del rischio.Nel caso in cui un sinistro già eliminatocome senza seguito venga riaperto si pro-cederà, all'atto del primo rinnovo di con-tratto successivo alla riapertura del sinistrostesso, alla ricostituzione della posizioneassicurativa secondo i criteri indicati nellatabella delle regole evolutive con i conse-guenti conguagli del premio.È data facoltà al Contraente di evitare lemaggiorazioni di premio o di fruire delleriduzioni di premio conseguenti alla appli-cazione delle regole evolutive di cui allaprevista tabella offrendo all'Impresa,all'atto del rinnovo del contratto, il rimborsodegli importi da essa liquidati per tutti o perparte dei sinistri computati nel periodo diosservazione precedente al rinnovo stes-so.In caso di sostituzione del contratto è man-tenuta ferma la scadenza annuale del con-tratto sostituito. La sostituzione, qualunquene sia il motivo, non interrompe il periododi osservazione in corso, purché non vi siasostituzione della persona del proprietarioassicurato o del locatario nel caso di con-tratti di leasing.

2.15 Condizioni particolari

Operanti anche se non derivanti dall'obbligo diLegge.

Trasporto vittime della stradaL'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza diL. 300.000, le spese sostenute per eliminare idanni causati agli interni dell'autoveicolo aseguito del trasporto occasionale di vittime diincidenti stradali.Il trasporto deve essere comprovato con dichia-razione dell'Amministrazione ospedaliera odelle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Carico e scaricoL'Impresa assicura la responsabilità civile delContraente e - se persona diversa - del commit-

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Page 15: Norme che regolano il contratto - Sara

tente per i danni involontariamente cagionati aterzi dalla esecuzione delle operazioni di caricoda terra sull'autoveicolo e viceversa, purchénon eseguite con mezzi o dispositivi meccanici,esclusi i danni alle cose trasportate od in conse-gna. Le persone trasportate sull'autoveicolo ecoloro che prendono parte alle suddette opera-zioni non sono considerati terzi.

RimorchioNel caso il veicolo indicato nel frontespizio dipolizza sia un rimorchio, la garanzia vale esclu-sivamente per i danni a terzi derivanti dal rimor-chio in sosta se staccato dalla motrice, per idanni derivanti da manovre a mano, nonché,sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice,per quelli derivanti da vizi occulti di costruzioneo da difetti di manutenzione esclusi comunque idanni alle persone occupanti il rimorchio.

2.16 Condizioni aggiuntive

Operanti solo se indicate nel frontespizio dipolizza (mod. 260/A).

H) Autovetture date in uso da Società adipendenti o collaboratori - Rivalsadell'assicuratore per somme pagate inconseguenza dell'inopponibilità al terzodi eccezioni previste dall'ari. 2.2.Preso atto che l'autovettura indicata inpolizza, adibita a servizio privato, è data in

uso dalla società proprietaria o locataria(leasing) a dipendenti o collaboratori ancheoccasionali, l'Impresa, a parziale derogadell'art. 2.2, rinuncia al diritto di rivalsa neiconfronti della sola società proprietaria olocataria:— se il conducente non è abilitato a norma

delle disposizioni in vigore;— nel caso di danni subiti dai terzi traspor-

tati, se il trasporto non è effettuato inconformità alle disposizioni vigenti edalle indicazioni della carta di circolazio-ne.

L'assicurazione non è operante nel casoin cui la società proprietaria o locatariafosse a conoscenza delle cause chehanno determinato il diritto all'azione dirivalsa.

S) Limitazione della rivalsa per guida instato di ebbrezza o sotto l'influenza disostanze stupefacenti.Nel caso di autoveicolo guidato da personain stato di ebbrezza o sotto l'influenza disostanze stupefacenti ovvero alla quale sia

- stata applicata la sanzione ai sensi degliartt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285,l'Impresa esercita il diritto di rivalsa di cuiall'art. 2.2, ultimo comma, per un importomassimo di L. 1.000.000.

B - Tabella delle regole evolutive

Classedi

merito

123456789

101112131415161718

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"

0sinistri

1123456789

1011121314151617

1sinistro

3456789

1011121314151617181818

2sinistri

6789

1011121314151617181818181818

3sinistri

91011121314151617181818181818181818

4opiùsinistri

121314151617181818181818181818181818

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Page 16: Norme che regolano il contratto - Sara

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA

3.1 Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiticonvenuti in polizza, i danni materiali e direttiarrecati all'autoveicolo in conseguenza di:a) incendio;b) esplosione del carburante destinato ai fun-

zionamento del motore e scoppio del relati-vo serbatoio;

e) azione del fulmine;d) furto;e) rapina.Sono compresi i danni materiali e diretti causatiall'autoveicolo nell'esecuzione o in conseguen-za del furto o della rapina, consumati o tentati.Sono compresi, altresì, i danni materiali e diretticausati alle apparecchiature audio-fono-visive,a condizione che la loro esistenza risulti indica-ta in polizza ed il loro valore ricompreso in quel-lo dichiarato.Le garanzie sono prestate a valore intero.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eru-

zioni vulcaniche, trombe, tempeste, uraga-ni, grandine, alluvioni, inondazioni, mareg-giate, frane, smottamenti di terreno, atti diguerra, insurrezioni, tumulti popolari, scio-peri, sommosse, atti di terrorismo, sabotag-gio, vandalismo, occupazioni militari, inva-sioni;

b) verificatisi in conseguenza di esplosioni oemanazioni di calore o di radiazioni prove-nienti da trasmutazioni del nucleodell'atomo, come pure in conseguenza diradiazioni provocate dall'accelerazione arti-ficiale di particene atomiche;

e) causati o agevolati da dolo o colpa gravedell'Assicurato, delle persone con lui convi-venti, dei suoi dipendenti o delle personeche hanno in consegna l'autoveicolo;

d) verificatisi durante la partecipazione a garee competizioni sportive, alle relative proveufficiali ed alle verifiche preliminari e finalipreviste dal regolamento particolare digara;

e) derivanti da semplici bruciature o da corto-circuiti e da altri fenomeni elettrici, nonseguiti da incendio;

f) concernenti:

— apparecchiature audio-fono-visive, nonsaldamente fissate all'interno dell'auto-veicolo;

— accessori e pezzi di ricambio non fornitidalla casa costruttrice;

— accessori e pezzi di ricambio non incor-porati nell'autoveicolo, salvò la ruota discorta e la borsa attrezzi di normale dota-zione;

— dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altroindumento od oggetto che si trovi a bordodell'autoveicolo;

g) da furto, quando non sono stati posti in fun-zione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cuil'autoveicolo è dotato.

3.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana,nella Città del Vaticano, nella Repubblica di SanMarino e negli altri Stati europei, esclusi quellinon aderenti alla Convenzione Internazionaleper la Carta Verde.

3.4 Scoperto relativo alle garanzie Furto eRapina - Limiti di indennizzo

La garanzia è prestata, ove previsto, con lo sco-perto indicato nel frontespizio di polizza (mod.260/A).Relativamente alle apparecchiature audio-fono-visive l'importo indennizzabile, al lordo delloscoperto, non potrà superare il 10% del valorecommerciale dell'autoveicolo al momento delsinistro.

3.5 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se comprese nella formula pre-scelta.

Ricorso viciniL'Impresa si obbliga a tenere indennel'Assicurato, fino alla concorrenza del massima-le di L. 100.000.000, delle somme che egli siatenuto a corrispondere per capitale, interessi espese - quale civilmente responsabile ai sensi dilegge - per danni materiali e diretti a cose di terzida incendio dell'autoveicolo assicurato o daesplosione del carburante contenuto nel serba-

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Page 17: Norme che regolano il contratto - Sara

toio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serba-toio stesso.L'assicurazione comprende, fino a concorrenzadel 10% del massimale suddetto, i danni deri-vanti da interruzioni o sospensioni, totali o par-ziali, di attività industriali, commerciali, agricolee di servizi.Sono esclusi i danni:— alle cose in uso, custodia o possesso

dell'Assicurato;— da inquinamento dell'ambiente, quali quelli

conseguenti a contaminazione dell'acqua,dell'aria e del suolo;

— risarcibili con polizza di assicurazione dellaR.C.A.

Non sono considerati terzi:a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il

proprietario dell 'autoveicolo, i rispettiviconiugi, ascendenti e discendenti legittimi,naturali o adottivi, nonché, se conviventi o acarico, i loro affiliati, i parenti e affini fino alterzo grado;

b) quando l'Assicurato non sia una personafisica, il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata, l'amministratore, lepersone che si trovino con loro nei rapportidi cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietàL'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza diL, 1.000.000 per periodo di assicurazione, lespese sostenute per il ripristino del locale di pro-prietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata inconseguenza di incendio dell'autoveicolo assi-curato o esplosione del carburante contenutonel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Danni da incendio per eventi sociopolitici enaturaliL'Impresa indennizza i danni materiali e direttiarrecati all'autoveicolo assicurato da incendioverificatosi in conseguenza di trombe, tempe-ste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate,frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari,scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotag-gio.

La presente garanzia è prestata con lo scopertodel 10% con il minimo di L. 200.000 per ciascunsinistro.

Danni da furto di cose non assicurateL'Impresa indennizza i danni materiali e direttisubiti dall'autoveicolo assicurato per il furto dibagagli, merci ed ogni altro indumento edoggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolostesso.La presente estensione di garanzia è prestatacon lo scoperto del 10% con il minimo diL. 50.000 per ciascun sinistro.

Indennità auto sostitutivaL'Impresa in caso di sinistro totale da incendio ofurto e rapina corrisponde fino al massimo disette giorni un'indennità giornaliera di:— L. 30.000, per autoveicoli di valore commer-

ciale al momento del sinistro f ino aL. 15.000.000;

— L. 50.000, per autoveicoli di valore commer-ciale al momento del sinistro superiore aL. 15.000.000.

Indennità specialeL'Impresa, in aumento agli indennizzi dovuti perincendio, furto e rapina, in caso di sinistro totalecorrisponde un importo forfettario pari al 2% diquello liquidato, con il massimo di L. 500.000,per eventuali maggiori spese quali la perdita dieffetti personali.

3.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delleseguenti formule, prescelta dal Contraente edindicata nel frontespizio di polizza (mod. 260/A).

Massima - L'assicurazione è operante perdanni totali e parziali e comprende le seguentigaranzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini,danni al box di proprietà, danni da incendio pereventi sociopolitici e naturali, danni da furto dicose non assicurate, indennità auto sostitutiva eindennità speciale.Le garanzie sono prestate senza l'applicazionedegli scoperti di cui agli artt. 3.4 e 3.5.

Super - L'assicurazione è operante per dannitotali e parziali e comprende le seguenti garan-zie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni albox di proprietà, danni da incendio per eventisociopolitici e naturali, danni da furto di cosenon assicurate, indennità auto sostitutiva eindennità speciale.

Normale - L'assicurazione è operante per dannitotali e parziali e comprende le seguenti garan-zie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni albox di proprietà, danni da incendio per eventisociopolitici e naturali, danni da furto di cosenon assicurate.Le garanzie sono prestate senza applicazionedegli scoperti di cui agli artt. 3.4 e 3.5.

Media - L'assicurazione è operante per dannitotali e parziali e comprende le seguenti garan-zie aggiuntive (art. 3.5): ricorso vicini, danni albox di proprietà, danni da incendio per eventisociopolitici e naturali, danni da furto di cosenon assicurate.

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Page 18: Norme che regolano il contratto - Sara

Base - L'assicurazione è operante per i dannitotali e parziali e comprende la garanzia aggiun-tiva (art. 3.5): danni da incendio per eventisociopolitici e naturali.

Minima - L'assicurazione è operante per idanni totali e parziali, relativamente ai solirischi indicati alle lettere a), b) e e) dell'ari. 3.1e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 3.5):danni da incendio per eventi sociopolitici enaturali.

3.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando èvenuto a conoscenza dell'evento, darne detta-gliato avviso scritto all'Impresa, esponendodata, luogo, causa e circostanze dell'evento,natura ed entità delle conseguenze.In caso di furto, rapina, danni provocati allecose assicurate da incendio per eventi sociopo-litici e da furto di cose non assicurate, all'avvisodi sinistro devono essere allegati i documenticomprovanti il danno nonché copia della denun-cia presentata all'Autorità italiana competente eda questa vistata, anche se, per i sinistri avve-nuti all'estero, analoga denuncia è stata presen-tata alle Autorità locali.Non dovranno essere effettuate riparazionidell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza(necessarie per portare l'autoveicolo danneg-giato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giornilavorativi successivi alla denuncia del sinistro,salvo preventivo consenso dell'Impresa.Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato hafacoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando adisposizione dell'Impresa i residui e le tracce delsinistro.L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, median-te idonea documentazione, dei danni subiti edel loro ammontare.Se dolosamente non viene adempiuto agliobblighi della denuncia ed agli altri indicati neicommi precedenti, l'Assicurato e gli aventi dirit-to perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obbli-ghi non viene adempiuto colposamente,l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo inragione del pregiudizio sofferto.

3.8 Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto .previsto nel successivo art. 3.9l'ammontare del danno è costituito dalla diffe-renza tra il valore commerciale che l'autovei-colo o le sue parti avevano al momento delsinistro ed il valore di ciò che eventualmenteresta dopo il sinistro, senza tener conto delle

spese di ricovero, dei danni da mancato godi-mento od uso e di altri eventuali pregiudizi.L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concor-re alla determinazione del valore del beneassicurato ed è indennizzabile esclusivamentenella misura in cui l'Assicurato non ha diritto alrecupero della stessa in base alle norme fisca-li vigenti.Non sono indennizzabili le spese per modifica-zioni, aggiunte o migliorie, apportate all'auto-veicolo in occasione della riparazione.Se al momento del sinistro le cose assicuratehanno un valore superiore alle somme per lequali sono state garantite, il danno determina-to ai sensi del primo comma del presente arti-colo verrà risarcito in proporzione delle minorisomme assicurate, rimanendo a caricodell'Assicurato la differenza.

3.9 Non applicabilità del degrado

L'Impresa, nel procedere alla determinazionedel danno indennizzabile in base ai criteri di cuiall'ari. 3.8, non terrà conto del deprezzamentoper vetustà dell'autoveicolo, intervenuto suc-cessivamente alla data di stipula del contratto,purché:a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data

di prima immatricolazione, in caso di dannototale;

b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalladata di stipula del contratto, in caso di dannoparziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a),non si applica per autoveicoli il cui costod'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostra-re con idonea documentazione, risulta superio-re a L. 40.000.000, I.V.A. compresa.

3.10 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro pre-sentazione all'Impresa da parte del Contraenteo dell'Assicurato dei seguenti documenti:— in caso di incendio: copia del verbale delle

Autorità intervenute;— in caso di furto totale senza recupero

dell'autoveicolo: attestato di resa denunciaalle Autorità; estratto cronologico e certifica-to di perdita di possesso, rilasciati dalPubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);su richiesta dell'Impresa, certificato di chiusainchiesta ovvero attestato di mancato ritro-vamento rilasciati, rispettivamente,dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui èstata presentata la denuncia;

— in caso di furto totale con recupero

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Page 19: Norme che regolano il contratto - Sara

dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia everbale di ritrovamento, rilasciatidall'Autorità; fattura di acquisto delle partidell'autoveicolo rimpiazzate;

— in caso di furto parziale, incendio pereventi sociopolitici, furto di cose nonassicurate: attestato di resa denuncia alleAutorità; fattura di acquisto delle parti rim-piazzate.

L'Impresa, previa comunicazione all'Assicuratoentro il termine di 8 giorni lavorativi dalla datadella denuncia, ha facoltà di fare eseguire diret-tamente le riparazioni occorrenti al ripristinodell'autoveicolo danneggiato, nonché di sosti-tuire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte odanneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e disubentrare nella proprietà di quanto residuadell'autoveiéolo dopo il sinistro, corrisponden-done, in deroga al precedente art. 3.8, il contro-valore.In caso di furto totale la liquidazione del dannoha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data incui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre-ché sia stata presentata la prescritta documen-tazione.Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lireitaliane, presso la sede dell'Impresa odell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza,entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazio-ne.

3.11 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La liquidazione del danno ha luogo medianteaccordo tra le Parti, ovvero, quando una di que-ste lo richieda, mediante Periti nominati rispetti-vamente dall'Impresa e dall'Assicurato.I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono unterzo e le loro decisioni sono prese a maggio-ranza di voti. Se una delle Parti non procedealla nomina del proprio Perito o se i Periti non siaccordano sulla nomina del terzo, la scelta saràfatta dal Presidente del Tribunale nella cui giuri-sdizione risiede o ha sede legale II convenuto,ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenziacui è assegnata la polizza.I Periti devono:

a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delledichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali,nonché verificare se l'Assicurato od ilContraente abbia adempiuto agli obblighi dicui all'art. 3.7;

b) indagare su circostanze, natura, causa emodalità del sinistro;

e) verificare l'esistenza, la qualità e la quantitàdelle cose assicurate, determinando il valoreche le cose medesime avevano al momentodel sinistro;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione deldanno.

I risultati delle operazioni di cui alle preceden-ti lettere e) e d) sono vincolanti per le Parti lequali rinunciano a qualsiasi impugnativa,salvo il caso di errore, violenza, dolo nonchédi violazione di patti contrattuali, impregiudica-ta in ogni caso qualsivoglia azione od eccezio-ne inerente l'indennizzabilità del danno.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del pro-prio Perito; quelle del terzo Perito sono a cari-co dell'Impresa e dell'Assicurato in parti ugua-li.

3.12 Ritrovamento e recupero dell'autoveicolorubato

In caso di ritrovamento dell'autoveicolo rubato,l'Assicurato e il Contraente hanno l'obbligo didarne immediato avviso all'Impresa e di colla-borare con la stessa per il recupero, le cui ope-razioni avvengono a cura e spesedell'Impresa. L'Impresa non procede al recu-pero dell'autoveicolo quando il costo delle rela-tive operazioni supera il valore commercialedell'autoveicolo stesso.In caso di recupero prima del pagamentodell'indennizzo, l'Impresa risponde dei danniindennizzabili conseguenti al furto. Ove il recu-pero avvenga dopo il pagamento dell'indenniz-zo, l'Assicurato ha l'obbligo di consentireall'Impresa la disponibilità dell'autoveicolomediante rilascio di procura a vendere o delleautorizzazioni necessarie per la radiazione e lademolizione dello stesso. Il ricavato della ven-dita viene acquisito dall'Impresa ovvero riparti-to con l'Assicurato, secondo i rispettivi interes-si, in caso di indennizzo parziale.L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possessodell'autoveicolo recuperato previa restituzionedell'indennizzo, fermo l'obbligo dell'Impresa dirispondere dei danni indennizzabili conse-guenti al furto.

3.13 Estinzione dell'assicurazione in caso disinistro totale — Riduzione automaticadella somma assicurata in caso di sinistroparziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che com-porti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischiocessa e l'assicurazione si estingue. Qualora ilsinistro sia parziale, le somme assicurate siintendono ridotte, con effetto immediato e sinoal termine del periodo di assicurazione in corso,di un importo uguale a quello indennizzabile,salvo che il Contraente abbia reintegrato la

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Page 20: Norme che regolano il contratto - Sara

parte di premio corrispondente alla riduzione. 3.14 Vincolo a favore di terziII Contraente è tenuto, in ogni caso, a corri-spondere per intero il premio relativo al periodo Qualora la polizza risulti vincolata a favore didi assicurazione in corso. terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenzaTuttavia, se la cessazione del rischio avviene a del vincolo, a non apportare modifiche al con-seguito di sinistro indennizzato in base ad altre tratto, a non corrispondere indennizzi e a nongaranzie prestate con la presente polizza, il avvalersi della facoltà di recesso in caso di sini-Contraente ha facoltà di utilizzare per altro vei- stro senza averne dato comunicazione al bene-colo la parte di premio non usufruita. ficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

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Page 21: Norme che regolano il contratto - Sara

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTI

4.1 Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, in relazio-ne alla formula prescelta e nei limiti convenuti inpolizza, i danni materiali e diretti arrecatiall'autoveicolo durante la circolazione in conse-guenza di:a) urto con ostacoli di qualsiasi genere;b) ribaltamento;e) fuoriuscita di strada accidentale;d) collisione con altri veicoli.Dalla scadenza dell'annualità assicurativa in cuisi compie il settimo anno dalla data della primaimmatricolazione dell'autoveicolo, la garanzia èprestata unicamente per il caso di collisione conveicolo identificato.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di perso-

na non munita di regolare patente;b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eru-

zioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani,grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate,frane, smottamenti di terreno, atti di guerra,insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, som-mosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandali-smo, occupazioni militari, invasioni;

e) verificatisi in conseguenza di esplosioni oemanazioni di calore o di radiazioni prove-nienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomocome pure in conseguenza di radiazioni pro-vocate dall'accelerazione artificiale di parti-celle atomiche;

d) causati o agevolati da dolo o colpa gravedell'Assicurato, delle persone con lui convi-venti, dei suoi dipendenti o delle personeche hanno in consegna il veicolo;

e) verificatisi durante la partecipazione a gare ecompetizioni sportive, alle relative prove uffi-ciali ed alle verifiche preliminari e finali previ-ste dal regolamento particolare di gara;

f) cagionati da cose od animali trasportatisull'autoveicolo, nonché da operazioni dicarico e scarico;

g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza ditraino (attivo o passivo);

h) occorsi durante la circolazione fuori strada;i) conseguenti a furto, rapina e incendio;I) alle ruote (cerehioni, coperture e camere

d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad

altro danno indennizzabile ai sensi dell'alt.4.1;

m) conseguenti a deperimento e/o vizio propriodell'autoveicolo assicurato.

4.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana,nella Città del Vaticano, nella Repubblica di SanMarino e negli altri Stati europei, esclusi quellinon aderenti alla Convenzione Internazionaleper la Carta Verde.

4.4 Scoperto

La garanzia è prestata con lo scoperto indicatonel frontespizio di polizza (mod. 260/A).

4.5 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se comprese nella formula pre-scelta.

Indennità auto sostitutivaL'Impresa, qualora il danno indennizzabile risul-ti di importo superiore a L. 1.000.000, corrispon-de all'Assicurato, per ciascuna giornata (8 orelavorative) tecnicamente occorrente alla ripara-zione e con un massimo di 7 giorni per periododi assicurazione, un'indennità giornaliera di:

— L. 30.000 per autoveicoli di valore commer-ciale al momento del s in istro f ino aL. 15.000.000;

— L. 50.000 per autoveicoli di valore commer-ciale al momento del sinistro superiore aL 15.000.000.

Per la determinazione del tempo occorrente sifarà r i fer imento al tempario editodall'Associazione Nazionale fra le ImpreseAssicuratrici (ANIA).In caso di danno totale l'indennità verrà corri-sposta per un periodo convenzionalmente sta-bilito in 7 giorni.

Limitazione della rivalsaL'Impresa eserciterà il diritto di surrogazione exart. 1916 C.C. limitatamente alla parte di risarci-mento dovuta dal terzo responsabile, che, som-mata all'indennizzo corrisposto in base alla pre-

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Page 22: Norme che regolano il contratto - Sara

sente polizza, risulti superiore al 100% deldanno subito dall'autoveicolo assicurato.

4.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delleseguenti formule, prescelta dal Contraente edindicata nel frontespizio di polizza (mod. 260/A).

Massima - L'assicurazione è operante per idanni totali e parziali e comprende le seguentigaranzie aggiuntive (art. 4.5): indennità autosostitutiva e limitazione della rivalsa.

Media - L'assicurazione è operante per danni tota-li e parziali e non comprende garanzie aggiuntive.

Base - L'assicurazione è operante per i solidanni conseguenti a collisione con veicolo iden-tificato e non comprende alcuna garanziaaggiuntiva. La mancata o incompleta identifica-zione del veicolo collidente comporta la deca-denza totale del diritto all'indennizzo.

4.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando èvenuto a conoscenza dell'evento, darne detta-gliato avviso scritto all'Impresa, esponendodata, luogo, causa e circostanze dell'evento,natura ed entità delle conseguenze.Non dovranno essere effettuate riparazionidell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza(necessarie per portare l'autoveicolo danneg-giato nella rimessa o nell'officina), negli 8 gior-ni lavorativi successivi alla denuncia del sini-stro, salvo preventivo consenso dell'Impresa.Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato riafacoltà di fare eseguire le riparazioni lasciandoa disposizione dell'Impresa i residui e le traccedel sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova,mediante idonea documentazione, dei dannisubiti e del loro ammontare.Se dolosamente non viene adempiuto agliobblighi della denuncia ed agli altri indicati neicommi precedenti, l'Assicurato e gli aventi dirit-to perdono il diritto all'indennizzo; se a taliobblighi non viene adempiuto colposamente,l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo inragione del pregiudizio sofferto.

4.8 Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.9,l'ammontare del danno è costituito dalla diffe-

renza tra il valore commerciale che l'autoveico-lo o le sue parti avevano al momento del sini-stro ed il valore di ciò che eventualmente restadopo il sinistro, senza tener conto delle spesedi ricovero, dei danni da mancato godimentood uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Impostasul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alladeterminazione del valore del bene assicuratoed è indennizzabile esclusivamente nellamisura in cui l'Assicurato non ha diritto al recu-pero della stessa in base alle norme fiscalivigenti.Non sono indennizzabili le spese per modifica-zioni, aggiunte o migliorie, apportate all'auto-veicolo in occasione della riparazione.Se al momento del sinistro le cose assicuratehanno un valore superiore alle somme per lequali sono state garantite, il danno determinatoai sensi del primo comma del presente articoloverrà risarcito in proporzione delle minorisomme assicurate, rimanendo a caricodell'Assicurato la differenza.

4.9 Non applicabilità del degrado

L'Impresa, nel procedere alla determinazionedel danno indennizzabile in base ai criteri di cuiall'art. 4.8, non terrà conto del deprezzamentoper vetustà dell'autoveicolo, intervenuto suc-cessivamente alla data di stipula del contratto,purché:

a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalladata di prima immatricolazione, in caso didanno totale;

b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalladata di stipula del contratto, in caso didanno parziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a),non si applica per autoveicoli di cui il costod'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimo-strare con idonea documentazione, risultasuperiore a L. 40.000.000, I.V.A. compresa.

4.10 Liquidazione del danno

II pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lireitaliane, presso la sede dell'Impresa odell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza,entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazio-ne.L'Impresa, previa comunicazione all'Assicuratoentro il termine di 8 giorni lavorativi dalla datadella denuncia, ha facoltà di fare eseguire diret-tamente le riparazioni occorrenti al ripristinodell'autoveicolo danneggiato, nonché di sosti-tuire in tutto o in parte le cose distrutte o dan-neggiate, invece di pagare l'indennizzo, come

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pure di subentrare nella proprietà di quantoresidua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corri-spondendone, in deroga al precedente art. 4.8,il controvalore.

4.11 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La liquidazione del danno ha luogo medianteaccordo tra le Parti, ovvero, quando una di que-ste lo richieda, mediante Periti nominati rispetti-vamente dall'Impresa e dall'Assicurato.I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono unterzo e le loro decisioni sono prese a maggio-ranza di voti. Se una delle Parti non procedealla nomina del proprio Perito o se i Periti non siaccordano sulla nomina del terzo, la scelta saràfatta dal Presidente del Tribunale nella cui giuri-sdizione risiede o ha sede legale il convenuto,ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenziacui è assegnata la polizza.I Periti devono:

a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delledichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali,nonché verif icare se l 'Assicurato od ilContraente abbia adempiuto agli obblighi dicui all'art. 4.7;

b) indagare su circostanze, natura, causa emodalità del sinistro;

e) verificare l'esistenza, la qualità e la quantitàdelle cose assicurate, determinando il valoreche le cose medesime avevano al momentodel sinistro;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione deldanno.

I risultati delle operazioni di cui alle precedentilettere e) e d) sono vincolanti per le Parti le qualirinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il casodi errore, violenza, dolo nonché di violazione dipatti contrattuali, impregiudicata in ogni caso

qualsivoglia azione od eccezione inerentel'indennizzabilità del danno. Ciascuna delleParti sostiene le spese del proprio Perito; quelledel terzo Perito sono a carico dell'Impresa edell'Assicurato in parti uguali.

4.12 Estinzione dell'assicurazione in caso di sini-stro totale — Riduzione automatica dellasomma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, checomporti la perdita totale dell'autoveicolo, ilrischio cessa e l'assicurazione si estingue.Qualora il sinistro sia parziale, le somme assi-curate si intendono ridotte, con effetto imme-diato e sino al termine del periodo di assicura-zione in corso, di un importo uguale a quelloindennizzabile, salvo che il Contraente abbiareintegrato la parte di premio corrispondentealla riduzione.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corri-spondere per intero il premio relativo al periododi assicurazione in corso.Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene aseguito di sinistro indennizzato in base ad altregaranzie prestate con la presente polizza, ilContraente ha facoltà di utilizzare per altro vei-colo la parte di premio non usufruita.

4.13 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore diterzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenzadel vincolo, a non apportare modifiche al con-tratto, a non corrispondere indennizzi e a nonavvalersi della facoltà di recesso in caso di sini-stro senza averne dato comunicazione al bene-ficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

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NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE EVENTI SPECIALI

5.1 Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, in relazio-ne alle formule prescelte e nei limiti convenuti inpolizza, i danni materiali e diretti arrecatiall'autoveicolo in conseguenza di:a) eventi sociopolitici, quali tumulti popolari,

scioperi, sommosse, atti di terrorismo esabotaggio;

b) eventi naturali, quali tempeste, uragani,trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate,frane e smottamenti di terreno;

e) atti di vandalismo;d) grandine.

5.5 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delleseguenti formule, prescelta dal Contraente eindicata nel frontespizio di polizza (mod. 260/A).

Massima - L'assicurazione è operante perdanni totali e parziali conseguenti ad eventisociopolitici, eventi naturali, atti di vandalismo egrandine, di cui all'art. 5.1, lettere a), b), e) e d).

Base - L'assicurazione è operante per dannitotali e parziali conseguenti ai soli eventi socio-politici e naturali, di cui all'ari. 5.1, lettere a) e b).

5.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra,

insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,terremoti, eruzioni vulcaniche;

b) verificatisi in conseguenza di esplosioni oemanazioni di calore o di radiazioni prove-nienti da trasmutazione del nucleodell'atomo, come pure in conseguenza diradiazioni provocate dall'accelerazione artifi-ciale di particene atomiche;

e) causati o agevolati da dolo o colpa gravedell'Assicurato, delle persone con lui convi-venti, dei suoi dipendenti o delle personeche hanno in consegna il veicolo;

d) da furto e rapina.

5.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana,nella Città del Vaticano, nella Repubblica di SanMarino e negli altri Stati europei, esclusi quellinon aderenti alla Convenzione Internazionaleper la Carta Verde.

5.4 Scoperto

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10%con il minimo di:— L. 200.000, per gli eventi di cui all'art. 5.1,

lettere a), b) e d);— L. 500.000, per gli atti di vandalismo di cui

all'art. 5.1, lettera e).

5.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando èvenuto a conoscenza dell'evento, darne detta-gliato avviso scritto all'Impresa, esponendodata, luogo, causa e circostanze dell'evento,natura ed entità delle conseguenze.In caso di evento sociopolitico o atto vandalico,all'avviso di sinistro deve essere allegata copiadella denuncia presentata all'Autorità compe-tente e da questa vistata.Non dovranno essere effettuate riparazionidell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza(necessarie per portare l'autoveicolo danneg-giato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giornilavorativi successivi alla denuncia del sinistro,salvo preventivo consenso dell'Impresa.Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato hafacoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando adisposizione dell'Impresa i residui e le tracce delsinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, median-te idonea documentazione, dei danni subiti edel loro ammontare.Se dolosamente non viene adempiuto agliobblighi della denuncia ed agli altri indicati neicommi precedenti, l'Assicurato e gli aventi dirit-to perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obbli-ghi non viene adempiuto colposamente,l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo inragione del pregiudizio sofferto.

5.7 Determinazione dei danni indennizzabili

Fermo quanto previsto nel successivo art. 5.8,l'ammontare del danno è costituito dalla diffe-

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renza tra il valore commerciale che l'autovei-colo o le sue parti avevano al momento delsinistro ed il valore di ciò che eventualmenteresta dopo il sinistro, senza tener conto dellespese di ricovero, dei danni da mancato godi-mento od uso e di altri eventuali pregiudizi.L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concor-re alla determinazione del valore del beneassicurato ed è indennizzabile esclusivamentenella misura in cui l'Assicurato non ha diritto alrecupero della stessa in base alle norme fisca-li vigenti.Non sono indennizzabili le spese per modifica-zioni, aggiunte o migliorie, apportate all'auto-veicolo in occasione della riparazione.Se al momento del sinistro le cose assicuratehanno un valore superiore alle somme per lequali sono state garantite, il danno determina-to ai sensi del primo comma del presente arti-colo verrà risarcito in proporzione delle minorisomme assicurate, rimanendo a caricodell'Assicurato la differenza.

5.8 Non applicabilità del degrado

L'Impresa, nel procedere alla determinazionedel danno indennizzabile in base ai criteri di cuiall'art. 5.7, non terrà conto del deprezzamentoper vetustà dell'autoveicolo, intervenuto suc-cessivamente alla data di stipula dei contratto,purché:a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data

di prima immatricolazione, in caso di dannototale;

b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalladata di stipula del contratto, in caso di dannoparziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a),non si applica per autoveicoli il cui costod'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostra-re con idonea documentazione, risulta superio-re a L. 40.000.000, I.V.A. compresa.

5.9 Liquidazione del danno

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzoè eseguito, in lire italiane, presso la sededell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è asse-gnata la polizza, entro 15 giorni dalla datadell'atto di liquidazione.

L'Impresa, previa comunicazione all'Assicuratoentro il termine di 8 giorni lavorativi dalla datadella denuncia, ha facoltà di fare eseguire diret-tamente le riparazioni occorrenti al ripristinodell'autoveicolo danneggiato, nonché di sosti-tuire in tutto o in parte le cose distrutte o dan-neggiate, invece di pagare l'indennizzo, come

pure di subentrare nella proprietà di quanto resi-dua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispon-dendone, in deroga al precedente art. 5.7, ilcontrovalore.

5.10 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La liquidazione del danno ha luogo medianteaccordo tra le Parti, ovvero, quando una di que-ste lo richieda, mediante Periti nominati rispetti-vamente dall'Impresa e dall'Assicurato.I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono unterzo e le loro decisioni sono prese a maggio-ranza di voti. Se una delle Parti non procedealla nomina del proprio Perito o se i Periti non siaccordano sulla nomina del terzo, la scelta saràfatta dal Presidente del Tribunale nella cui giuri-sdizione risiede o ha sede legale il convenuto,ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenziacui è assegnata la polizza.I Periti devono:a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle

dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali,nonché verificare se l'Assicurato od ilContraente abbia adempiuto agli obblighi dicui all'art. 5.6;

b) indagare su circostanze, natura, causa emodalità del sinistro;

e) verificare l'esistenza, la qualità e la quantitàdelle cose assicurate, determinando il valoreche le cose medesime avevano al momentodel sinistro;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione deldanno.

I risultati delle operazioni di cui alle precedentilettere e) e d) sono vincolanti per le Parti le qualirinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il casodi errore, violenza, dolo nonché di violazione dipatti contrattuali, impregiudicata in ogni casoqualsivoglia azione od eccezione inerentel'indennizzabilità del danno. Ciascuna delleParti sostiene le spese del proprio Perito; quelledel terzo Perito sono a carico dell'Impresa edell'Assicurato in parti uguali.

5.11 Estinzione dell'assicurazione in caso di sini-stro totale — Riduzione automatica dellasomma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che com-porti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischiocessa e l'assicurazione si estingue.Qualora il sinistro sia parziale, le somme assi-curate si intendono ridotte, con effetto immedia-to e sino al termine del periodo di assicurazionein corso, di un importo uguale a quello indenniz-zabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato

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la parte di premio corrispondente alla riduzione.Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corri-spondere per intero il premio relativo al periododi assicurazione in corso.Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene aseguito di sinistro indennizzato in base ad altregaranzie prestate con la presente polizza, ilContraente ha facoltà di utilizzare per altro vei-colo la parte di premio non usufruita.

5.12 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore diterzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenzadel vincolo, a non apportare modifiche al con-tratto, a non corrispondere indennizzi e a nonavvalersi della facoltà di recesso in caso di sini-stro senza averne dato comunicazione al bene-ficiario del vincolo con preavviso dì 15 giorni.

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NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE GLOBALE COMPLEMENTARI

Fermo macchina, R.C. trasportati. Perdite pecuniarie, Rottura cristalli,Dissequestro autoveicolo, Rinuncia all'azione di rivalsa, Perdita chiavi, Ritiro patente

6.1 Rischi assicurati

Fermo macchina

Non sono considerati terzi il conducente, le altrepersone trasportate e quelle escluse dal noverodei terzi ai sensi dell'ari. 4 della Legge. Sonoesclusi i danni all'autoveicolo assicurato.

L'Impresa corrisponde l'indennità indicata nellaformula prescelta, di cui all'ari. 6.5, per ognigiorno di fermo (forzata sosta tecnicamentenecessaria per la riparazione dei danni)dell'autoveicolo in conseguenza di collisionecon altro veicolo, indipendentemente dal tempoeffettivo impiegato dal riparatore.L'assicurazione è prestata per un massimo disette giorni di fermo per ogni sinistro e per nonpiù di due sinistri per ciascun periodo di assicu-razione.In caso di danno totale verrà corrisposta l'inden-nità per il periodo massimo di sette giorni. Ècondizione essenziale per l'operatività dellagaranzia: che sia stata presentata all'Impresadenuncia di sinistro di R.C.A., redatta sull'appo-sito stampato (Constatazione amichevole diincidente di cui all'art. 2.11 ) e firmata congiunta-mente da entrambi i conducenti dei veicoli coin-volti nel sinistro; che al sinistro stesso torninoapplicabili le procedure della ConvenzioneIndennizzo Diretto (C.I.D.); che del sinistro risul-ti in tutto o in parte responsabile l'Assicurato.Per la determinazione dei giorni (8 ore lavorati-ve) si farà riferimento al tempario editodall'Associazione Nazionale fra le ImpreseAssicuratrici (ANIA).

R.C. trasportati

L'Impresa si obbliga a tenere indenni le personetrasportate di quanto queste sono tenute apagare, quali civilmente responsabili ai sensi dilegge, a titolo di risarcimento (capitali, interessie spese) per danni involontariamente cagionatia terzi per morte, lesioni personali e per dan-neggiamenti a cose ed animali in conseguenzadi un fatto accidentale verificatosi in relazionealla circolazione dell'autoveicolo assicurato enon compresi nell'assicurazione R.C.A.L'assicurazione è prestata fino alla concorrenzadel massimale indicato nel frontespizio di poliz-za (mod. 260/A) per la garanzia R.C.A.

Perdite pecuniarie

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza delmassimale indicato nella formula prescelta, dicui all'art. 6.5, le spese, documentate con fattu-ra, sostenute dall'Assicurato per:a) la documentazione necessaria per la liqui-

dazione di sinistri Incendio, Furto e Rapinaafferenti l'autoveicolo assicurato;

b) il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolosu disposizione delle Autorità in caso di ritro-vamento dopo il furto o la rapina;

e) il rinnovo della targa di riconoscimento incaso di incendio, di furto o distruzione aseguito di collisione con altro veicolo;

d) la quota parte della tassa di possesso effet-tivamente pagata per l'autoveicolo e nongoduta, in caso di danno totale incendio,furto e rapina che comporti la radiazione alP.R.A. dell'autoveicolo stesso.

e) la demolizione e la radiazione al P.R.A., incaso di danno totale conseguente a collisio-ne con altro veicolo.

L'Impresa rimborsa, altresì, in caso di dannototale da furto dell'autoveicolo assicurato, laparte del premio netto R.C.A. relativa al periodocompreso fra la data del furto e la data di sca-denza del premio pagato, quale risulta dal con-trassegno, con il limite massimo di una annualità.È condizione essenziale, per l'operatività dellapresente garanzia, che l'autoveicolo risulti assi-curato per la R.C.A., l'Incendio, il Furto e Rapinacon polizza dell'Impresa e che non esistanocause ostative alla operatività delle garanzieIncendio, Furto e Rapina.

Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza delmassimale indicato nella formula prescelta, dicui all'art. 6.5, le spese sostenutedall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli

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dell'autoveicolo a seguito di loro rottura (escluserigature e scheggiature).Non sono considerati cristalli i vetri dei fari equelli degli specchietti retrovisori.

Dissequestro autoveicolo

L'Impresa assume a proprio carico l'onere dellespese per l'assistenza necessaria nelle proce-dure per ottenere il dissequestro dell'autoveico-lo assicurato, sempreché tale provvedimentosia stato disposto a seguito di incidente dellacircolazione con danni alle persone.È condizione essenziale, ai fini della operativitàdella garanzia, che l'autoveicolo risulti assicura-to per la R.C.A. con polizza dell'Impresa e chenon esistano cause ostative alla operatività didetta garanzia.Per quanto disposto dagli arti 7, 8 e 9 del D.L.26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:— di scegliere il legale - tra coloro che esercita-

no nella sede dell'Autorità che ha disposto ilprovvedimento - della cui opera intendeavvalersi per la tutela dei suoi interessi nellaistanza per il dissequestro dell'autoveicolo,ovvero quando vi sia conflitto di interessi conl'Impresa;

— di demandare la decisione ad un arbitro incaso di disaccordo con l'Impresa in merito allagestione del sinistro (vedi anche art. 6.8).

Il premio annuo della garanzia è stabilito inL 250, oltre le imposte.

Rinuncia all'azione di rivalsa

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione dirivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nelcaso di guida da parte di conducente:a) che abbia già sostenuto con esito positivo i

prescritti esami di guida ma non abbia anco-ra ottenuto il rilascio della patente;

b) in possesso di patente di guida scaduta.L'azione di rivalsa verrà successivamente eser-citata:— nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato,

entro 180 giorni dalla data del sinistro, nonfornisce la prova dell'avvenuto rilascio e sela patente non abilita alla guida dell'autovei-colo;

— nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato,entro 60 giorni dalla data del sinistro, nonfornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

Perdita chiavi

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di

L. 300.000 per ogni periodo di assicurazione, lespese sostenute dall'Assicurato:— per la sostituzione delle serrature con altre

dello stesso tipo in dotazione, nel caso dismarrimento o sottrazione delle chiavi;

— per la manodopera necessaria all'aperturadelle portiere munite di congegni elettronicidi bloccaggio e alla disattivazione del siste-ma elettronico antifurto, in caso di sottrazio-ne o smarrimento degli appositi apparecchidi comando.

Ritiro patente

L'Impresa, in caso di sospensione temporaneadella patente di guida ai sensi degli arti 222 e223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs.30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidentedi circolazione occorso all'autoveicolo, limitata-mente ai fatti dai quali siano derivate lesioni per-sonali colpose gravi o gravissime e nel caso diomicidio colposo:— assume a proprio carico le spese di patroci-

nio per ottenere la restituzione della patentesospesa;

— corrisponde all'Assicurato un'indennitàgiornaliera di L. 50.000 a partire dal giornosuccessivo a quello del provvedimento disospensione della patente e fino al giorno discadenza o revoca del provvedimento stes-so, con il massimo di 100 giorni per periododi assicurazione. L'indennità sarà liquidataentro 30 giorni dalla scadenza del periodomassimo suindicato o di quello di spettan-za, se inferiore. Essa è cumulabile conquella prevista da eventuali altre polizzecoesistenti.

È condizione essenziale, ai fini dell'operativitàdella garanzia, che:— il veicolo sia un'autovettura immatricolata al

P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equi-parati alle autovetture gli autoveicoli ad usopromiscuo come definiti dall'ari. 54, lettera e,del Codice della Strada), escluse quelle adi-bite a noleggio libero e quelle munite di targaprova;

— l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A.con polizza dell'Impresa e la garanzia risultioperante;

— la sospensione della patente non sia dovutaa fatto doloso o ad omissione di soccorsoovvero a cause diverse da quelle previste alprimo comma;

— il beneficiario non abbia subito in preceden-za il ritiro o la sospensione della patente perpiù di una volta;

— sia stato tempestivamente restituito firmatodall'Assicurato al patrocinatore incaricato

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dall'Impresa il ricorso predisposto daquest'ultimo avverso il provvedimento disospensione e sia stato dato all'Impresaimmediato avviso della restituzione dellapatente.

Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L.26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:— di scegliere il legale - tra coloro che esercita-

no nella sede dell'Autorità che ha disposto ilprovvedimento - della cui opera intendeavvalersi per la tutela dei suoi interessi nelricorso per la restituzione della patentesospesa, ovvero quando vi sia conflitto diinteressi con l'Impresa;

— di demandare la decisione ad un arbitro incaso di disaccordo con l'Impresa in meritoalla gestione del sinistro (vedi anche art.6.8).

Il premio annuo della garanzia è stabilito inL. 7.000, oltre le imposte.

6.2 Garanzia aggiuntiva Incendio

Operante solo se il presente articolo è richiama-to nel frontespizio di polizza (mod. 260/A).

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, fino allaconcorrenza di L 1.000.000, i danni materiali ediretti arrecati all'autoveicolo assicurato daincendio. La garanzia è prestata a primo rischioassoluto, senza applicazione della regola pro-porzionale di cui all'ari. 1907 C.C. qualunquesia il valore dell'autoveicolo.

6.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di per-

sona non munita di regolare patente;b) verificatisi in conseguenza di terremoti,

eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste,uragani, grandine, alluvioni, inondazioni,mareggiate, frane, smottamenti di terreno,atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari,scioperi, sommosse, atti di terrorismo,sabotaggio, vandalismo, occupazioni mili-tari, invasioni;

e) verificatisi in conseguenza di esplosioni oemanazioni di calore o di radiazioni prove-nienti da trasmutazioni del nucleodell'atomo, come pure in conseguenza diradiazioni provocate dall'accelerazioneartificiale di particene atomiche;

d) causati o agevolati da dolo o colpa gravedell'Assicurato, delle persone con lui con-viventi, dei suoi dipendenti o delle personeche hanno in consegna il veicolo;

e) verificatisi durante la partecipazione a gare

e competizioni sportive, alle relative proveufficiali ed alle verifiche preliminari e finalipreviste dal regolamento particolare digara;

f) cagionati da cose od animali trasportatisull'autoveicolo, nonché da operazioni dicarico e scarico;

g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza ditraino (attivo o passivo);

h) occorsi durante la circolazione fuori strada;i) conseguenti a deperimento e/o vizio pro-

prio dell'autoveicolo assicurato.

6.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio dellaRepubblica Italiana, della Città del Vaticano edella Repubblica di San Marino.

6.5 Formule

La garanzia è prestata in relazione ad una delleseguenti formule, prescelta dal Contraente edindicata nel frontespizio di polizza (mod.260/A).

Massima - L'assicurazione è operante per irischi di cui all'art. 6.1 compresi nelle garanzie:Fermo macchina, per la somma di L. 15.000 algiorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie conil massimale di L. 500.000 per ogni periodo diassicurazione; Rottura cristalli con il massimaledi L. 1.000.000 per ciascun periodo di assicura-zione; Dissequestro autoveicolo; Rinunciaall'azione di rivalsa; Perdita chiavi; Ritiro paten-te.

Super - L'assicurazione è operante per i rischidi cui all'art. 6.1 compresi nelle garanzie:Fermo macchina, per la somma di L. 10.000 algiorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, adeccezione delle spese di cui alla lettera e),con il massimale di L. 300.000 per ogni perio-do di assicurazione; Rottura cristalli con ilmassimale di L. 600.000 per ciascun periododi assicurazione; Dissequestro autoveicolo;Rinuncia all'azione di rivalsa relativamente alcaso di cui alla lettera a); Perdita chiavi; Ritiropatente.

Base - L'assicurazione è operante per i rischidi cui all'art. 6.1 compresi nelle garanzie:Fermo macchina, per la somma di L. 10.000 algiorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, adeccezione delle spese di cui alla lettera e),con il massimale di L. 300.000 per ogni perio-do di assicurazione; Rottura cristalli con il

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massimale di L. 600.000 per ciascun periododi assicurazione; Dissequestro autoveicolo.

6.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quandoè venuto a conoscenza dell'evento, darne det-tagliato avviso scritto all'Impresa, esponendodata, luogo, causa e circostanze dell'evento,natura ed entità delle conseguenze.In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistrodeve essere allegata copia della denunciapresentata all'Autorità italiana competente eda questa vistata, anche se, per i sinistri avve-nuti all'estero, analoga denuncia è stata pre-sentata alle Autorità locali.In caso di sospensione della patente, all'avvi-so di sinistro deve essere allegata la docu-mentazione comprovante il provvedimento disospensione disposto dalle competentiAutorità.

Non dovranno essere effettuate riparazionidell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza(necessarie per portare l'autoveicolo danneg-giato nella rimessa o nell'officina), negli 8 gior-ni lavorativi successivi alla denuncia del sini-stro, salvo preventivo consenso dell'Impresa.Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato hafacoltà di fare eseguire le riparazioni lascian-do a disposizione dell'Impresa i residui e letracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova,mediante idonea documentazione, dei dannisubiti e del loro ammontare.Se dolosamente non viene adempiuto agliobblighi della denuncia e agli altri obblighi indi-cati nei commi precedenti, l'Assicurato e gliaventi diritto perdono il diritto all'indennizzo;se a tali obblighi non viene adempiuto colpo-samente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'inden-nizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

6.7 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro pre-sentazione all'Impresa da partedell'Assicurato dei seguenti documenti:— per Fermo macchina: copia della denun-

cia di sinistro presentata all'Impresa dellaR.C.A.; copia delle fatture relative alla ripa-razione dei danni.

— per Perdite pecuniarie: copia del verbaledelle Autorità intervenute in caso di incen-dio; copia dell'attestato di resa denunciaalle Autorità in caso di furto o rapina; fattu-re delle spese sostenute; ricevuta di paga-mento della tassa di possesso; ricevuta di

pagamento del premio assicurativo dellaR.C.A.

— per Rottura cristalli: fattura comprovantel'acquisto e la posa in opera dei cristalli.

— per Perdita chiavi: fattura comprovantel'acquisto e la posa in opera delle serratu-re e le spese di manodopera per l'aperturadelle portiere o lo sbloccaggio del sistemaelettronico antifurto.

— per Dissequestro autoveicolo: copiadella denuncia di sinistro R.C.A.; copia delverbale di sequestro; eventuale copia dellafattura rilasciata dal patrocinatore diretta-mente incaricato dall'Assicurato.

— per Ritiro patente: copia della denuncia disinistro R.C.A.; copia del provvedimentoprefettizio che dispone la sospensione;copia del ricorso amministrativo avverso ilprovvedimento; copia della patente conl'annotazione del periodo di sospensione.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in lireitaliane presso la sede dell'Impresa o del-l'Agenzia alla quale è assegnata la polizzaentro 15 giorni dalla data dell'atto di liquida-zione.

6.8 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La liquidazione del danno ha luogo medianteaccordo tra le Parti, ovvero, quando una diqueste lo richieda, mediante Periti nominatirispettivamente dall'Impresa edall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono unterzo e le loro decisioni sono prese a maggio-ranza di voti. Se una delle Parti non procedealla nomina del proprio Perito o se i Periti nonsi accordano sulla nomina del terzo, la sceltasarà fatta dal Presidente del Tribunale nellacui giurisdizione risiede o ha sede legale ilconvenuto, ovvero quello del luogo ove hasede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.I Periti devono:

a) verificare l'esattezza delle descrizioni edelle dichiarazioni risultanti dagli atti con-trattuali, nonché verificare se l'Assicuratood il Contraente abbia adempiuto agliobblighi di cui all'art. 6.6;

b) indagare su circostanze, natura, causa emodalità del sinistro;

e) verificare l'esistenza, la qualità e la quan-tità delle cose assicurate, determinando ilvalore che le cose medesime avevano almomento del sinistro;

d) procedere alla stima ed alla liquidazionedel danno.

I risultati delle operazioni di cui alle preceden-ti lettere e) e d) sono vincolanti per le Parti le

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Page 31: Norme che regolano il contratto - Sara

quali rinunciano a qualsiasi impugnativa,salvo il caso di errore, violenza, dolo nonchédi violazione di patti contrattuali, impregiudi-cata in ogni caso qualsivoglia azione od ecce-zione inerente l'indennizzabilità del danno.Ciascuna delle Parti sostiene le spese delproprio Perito; quelle del terzo Perito sono acarico dell'Impresa e dell'Assicurato in partiuguali.

6.9 Estinzione dell'assicurazione in caso di sini-stro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che com-porti la perdita totale dell'autoveicolo, il rìschiocessa e l'assicurazione si estingue.Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corri-spondere per intero il premio relativo al periododi assicurazione in corso.

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Delegazioni;— come comportarsi in caso di incidente automobilistico (interventi di soccorso immediato, modulo di

Constatazione Amichevole, procedure CID e UCI, richieste di danni ai responsabili);— reperimento di un perito automobilistico e/o di un legale di fiducia nella zona di interesse dell'Assicurato

SARA;— come espletare le pratiche automobitistiche;— precauzioni di carattere assicurativo in caso di viaggio all'estero.

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Page 32: Norme che regolano il contratto - Sara

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIAAssistenza legale e peritale, Ritiro patente

7.1 Rischi assicurati

Assistenza legale e peritale

L'Impresa assume a proprio carico, fino allaconcorrenza di L. 10.000.000 per ogni sinistro,l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali con-seguenti ad un fatto involontario della circola-zione dell'autoveicolo, identificato nel frontespi-zio di polizza (mod. 260/A), per:

— assistenza per il recupero dei danni a cose epersone subiti dall'Assicurato ad opera diterzi;

— difesa penale per reato colposo o per con-travvenzione non conciliabile, comprese lespese processuali, a favore del conducenteche si trovi alla guida con il consenso o suincarico del proprietario;

— prestazioni di periti valutatori, ingegneri deltraffico, medici - legali;

— quanto dovuto al legale di controparte incaso di condanna dell'Assicurato o in casodi transazione autorizzata dall'Impresa;

— patrocinio nelle procedure per ottenere larevoca del sequestro del veicolo disposto aseguito di incidente.

L'assicurazione è estesa ai trasportati previarinuncia degli stessi ad agire nei confrontidell'Assicurato e delle persone del cui operatoquesti è tenuto a rispondere.In caso di controversie tra più Assicurati con lastessa polizza, la garanzia è prestata a favoredel Contraente o della persona dallo stessodesignata.

Ritiro patente

L'Impresa, in caso di sospensione temporaneadella patente di guida ai sensi degli artt. 222 e223 del nuovo Codice della Strada, relativa-mente al solo caso di incidente di circolazioneverificatosi in corso di validità del contratto e dalquale siano derivate lesioni personali colposeovvero un omicidio colposo, si obbliga:

a) ad assumere a proprio carico le spese per ilpatrocinio di un legale nella procedura previ-sta per ottenere la restituzione della patentesospesa;

b) a corrispondere all'Assicurato un'indennitàgiornaliera di L. 100.000 a partire dal giornosuccessivo a quello del provvedimento disospensione della patente e fino al giorno discadenza o revoca del provvedimento stes-

so, con il massimo di 360 giorni per periododi assicurazione.L'indennità è cumulabile con quella previstaall'ari. 6.1 nonché con quelle pattuite in altrepolizze.

7.2 Esclusioni

È condizione essenziale, ai fini dell'operativitàdella garanzia, che:— il conducente sia abilitato alla guida a norma

delle disposizioni in vigore, sia munito dellaprescritta patente ed ottemperi agli obblighidalla stessa indicati;

— l'autoveicolo descritto nel frontespizio dipolizza risulti assicurato per la R.C.A. conpolizza dell'Impresa;

— la controversia non derivi da rapporti con-trattuali, fatti dolosi e fatti commessidall'Assicurato in stato di alterazione psichi-ca o in stato di ubriachezza o per effetto diabuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni estupefacenti;

— il procedimento non si riferisca ad una san-zione amministrativa o ad una contravven-zione per la quale è ammessa l'oblazione invia breve;

— la controversia o la violazione penale nonderivino dalla partecipazione a gare o com-petizioni nonché alle relative prove ufficialie alle verifiche preliminari e finali previstedal regolamento particolare di gara, da attidi guerra, insurrezioni, tumulti popolari,scioperi, sommosse, atti di terrorismo, attidi vandalismo e risse da chiunque provoca-te;

— il trasporto di persone sia effettuato inconformità alle disposizioni vigenti od alleindicazioni della carta di circolazione.

È altresì condizione essenziale, relativamentealla garanzia Ritiro patente, che il provvedimen-to di sospensione non sia stato disposto:— per il reato di fuga od omissione di soccorso,

salvo che l'Assicurato venga successiva-mente prosciolto o assolto da tale imputazio-ne;

— dopo un anno dalla scadenza del contratto.Sono esclusi dalla garanzia:— il pagamento di multe, ammende e sanzioni

in genere;— gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo

e non limitativo, quelli riferiti a bollatura di

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Page 33: Norme che regolano il contratto - Sara

documenti e spese di registrazione di sen-tenze e atti in genere;

— le spese per controversie di diritto ammini-strativo, fiscale e tributario;

— le spese per procedimenti penali derivanti daimputazione per reato doloso dell'Assicurato.

7.3 Estensione territoriale

L'assicurazione di Assistenza legale e peritalevale per le controversie che sorgono e che, incaso di giudizio, devono essere trattate nel terri-torio della Repubblica Italiana, della Città delVaticano, della Repubblica di San Marino edegli Stati dell'Unione Europea nonché nel terri-torio dell'Austria, della Bulgaria, della Finlandia,del Liechtenstein, della Norvegia, della Polonia,del Principato di Andorra, del Principato diMonaco, della Repubblica Ceca, dellaRepubblica Slovacca, della Romania, dellaSvezia, della Svizzera e dell'Ungheria.

7.4 Coesistenza con l'assicurazione R.C.A. -Carenza

La garanzia opera ad integrazione e dopo esau-rimento di quanto dovuto dall'assicuratoreR.C.A. per spese di resistenza e di soccomben-za e difesa penale.Relativamente al rischio Ritiro patente la garan-zia diventa operativa a partire dalle ore 24 deltrentesimo giorno successivo a quello nel qualeè stato perfezionato il contratto e pagata laprima rata di premio.

all'Impresa una precisa descrizione delfatto, tutti i documenti necessari a porre inatto l'attività giudiziale o stragiudiziale quali,a titolo esemplificativo e non limitativo,copia del modulo di ConstatazioneAmichevole, preventivo o fattura delle ripa-razioni, fotografie del veicolo danneggiato,certificazione medica e ricevuta delle spesemediche e ospedaliere, verbale delleAutorità intervenute, provvedimentodell'Autorità in caso di sequestro del veico-lo nonché tutti gli altri elementi necessari. Inogni caso l'Assicurato deve trasmettereall'Impresa, con la massima urgenza, gli attigiudiziari notificatigli e ogni altra comunica-zione che gli pervenga in relazione al sini-stro;

— per Ritiro patente, a fornire all'Impresa ladocumentazione comprovante il provvedi-mento di sospensione adottato dall'Autoritàcompetente e quella relativa al suo perdu-rare; a sottoscrivere e restituire tempestiva-mente al patrocinatore incaricatodall'Impresa, pena la decadenza del dirittoall'indennità, il ricorso predisposto daquest'ultimo avverso il provvedimento disospensione della patente, a dare immedia-to avviso all'Impresa della restituzione odella revoca definitiva della patente.

L'Assicurato è altresì tenuto a fornire tutti glialtri atti e documenti occorrenti e a regolariz-zarli a proprie spese secondo le norme fiscalidi bollo e di registro, nonché ad assumere aproprio carico ogni altro onere fiscale chedovesse presentarsi nel corso o alla fine dellavertenza.

7.5 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delleseguenti formule, prescelta dal Contraente edindicata nel frontespizio di polizza (mod. 260/A).

Massima - L'assicurazione comprende i rischiAssistenza legale e peritale e Ritiro patente dicui all'ari. 7.1.

Super - L'assicurazione comprende il solorischio Ritiro patente di cui all'ari. 7.1.

Base - L'assicurazione comprende il solo rischioAssistenza legale e peritale di cui all'ari. 7 1

7.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto:— per Assistenza legale peritale, a fornire

7.7 Gestione del sinistro - Scelta del legale •Modalità di liquidazione

Al ricevimento della denuncia di sinistro l'Impresaassume la gestione dello stesso, svolgendo anzi-tutto ogni attività idonea a realizzare una bonariadefinizione della vertenza.In mancanza di tale definizione, oppure quandovi sia conflitto di interessi con l'Impresa.l'Assicurato, per la ulteriore tutela dei suoi inte-ressi ha diritto di scegliere un legale di sua fidu-cia, purché residente nel luogo ove ha sedel'Ufficio Giudiziario competente a conosceredella controversia, comunicandone il nominativoall'Impresa.L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto discelta del legale.La designazione del legale di cui al precedentecomma dovrà essere comunque fatta quando sianecessaria una difesa penale.L'incarico professionale al legale indicato

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Page 34: Norme che regolano il contratto - Sara

dall'Assicurato verrà conferito esclusivamentedall'Impresa e l'Assicurato rilascerà al suddettolegale la necessaria procura.L'Impresa non è responsabile dell'operato deilegali designati. Parimenti l'Impresa non rispondedelle eventuali iniziative poste in esseredall'Assicurato prima della presentazione delladenuncia di sinistro, né del pregiudizio da questeeventualmente derivato.

Dopo la presentazione della denuncia di sinistro,l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azioneo iniziativa né addivenire alla definizione dellavertenza senza preventiva autorizzazionedell'Impresa, pena l'inoperatività della garanzia el'addebito delle spese sostenute dall'Impresa.Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione infavore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate ocomunque recuperate per capitale ed interessirimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicuratostesso, mentre quanto liquidato giudizialmente otransattivamente per spese, competenze ed ono-rari sarà di esclusiva pertinenza dell'Impresa e/odel legale designato.

La normativa del presente articolo vale anche,per quanto applicabile, relativamente alla scelta,alla nomina e all'attività professionale dei Periti.Relativamente alla garanzia Ritiro patente ilpagamento della relativa indennità è effettuatoposticipatamente in ragione di mese o frazione, adecorrere dal mese successivo a quello in cui èstata fornita alla Società la prescritta documenta-

7.8 Divergenza di valutazioni sul sinistro -Arbitrato

In caso di divergenza di valutazioni tral'Assicurato e l'Impresa circa la probabilità di

esito favorevole di una procedura giudiziale daintraprendere o da coltivare sia in primo chenei superiori gradi di giudizio, ovvero circa laconvenienza di una transazione stragiudizialeottenibile, l'Impresa non è tenuta a prestareulteriormente la garanzia per il sinistro in con-testazione e sospende le prestazioni in corsodandone comunicazione motivataall'Assicurato.

L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delleseguenti soluzioni, comunicando preventiva-mente all'Impresa quella scelta:a) promuovere una procedura di arbitrato sui

punti controversi, da attuarsi mediante lanomina congiunta di un arbitro di comunegradimento. In caso di disaccordo sullapersona dell'arbitro, questo viene designa-to dal Presidente del Tribunale ove ha sedel'Ufficio Giudiziario competente a conosce-re della controversia, su istanza della partepiù diligente. Ciascuna delle Parti contri-buisce per la metà alle spese della proce-dura arbitrale, quale che sia l'esitodell'arbitrato;

b) intraprendere o proseguire la proceduragiudiziaria a proprie spese. In tal casol'Impresa è tenuta al rimborso delle citatespese qualora l'esito della procedura siarisultato più favorevole per l'Assicurato diquello ipotizzato o proposto dall'Impresastessa.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposi-zione complessiva dell'Impresa, incluse leeventuali spese sostenute in precedenza, nonpotrà eccedere per il rischio di assistenza lega-le e peritale il massimale di L. 10.000.000 perogni sinistro.

L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo dirittodi ricorrere alle predette soluzioni.

Servizio di consultazione telefonica, riservato agli Assicurati con la garanzia Tutela Giudiziaria, consentedi ottenere senza alcuna spesa notizie e informazioni orientative su argomenti di natura giuridica, riguar-danti fatti attinenti la garanzia stessa.Inoltre è possibile ottenere ulteriori informazioni su:— valutazioni di autoveicoli usati;— tempari riparazioni autoveicoli e costi chilometrici degli stessi;— compitazione denunce di sinistro;— reperimento di Periti valutatori per danni derivanti dalla circolazione stradale;— sedi delle principali Imprese di assicurazione e di studi legali in Italia e all'estero;— sedi degli ispettorati sinistri delle Imprese di assicurazione italiane.

Per usufruire del servizio, chiamare il numero verde 1678/61112, in funzione nei giorni feriali - escluso ilsabato - dalle ore 8,30 alle ore 19,30, comunicando il proprio nome e cognome, nonché il numero della poliz-za e la relativa decorrenza.

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Page 35: Norme che regolano il contratto - Sara

IL CONDUCENTE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

— Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamenteconstatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una degenza in istituto dicura.

— Invalidità permanente: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgereun qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

— Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente auto-rizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

— Gessatura: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessateoppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti.

— Franchigia: l'importo prestabilito che, in sede di pagamento dell'indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

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Page 36: Norme che regolano il contratto - Sara

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INFORTUNI

8.1 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti inconseguenza della circolazione dalle personeche, in qualità di conducenti in possesso dellaprescritta abilitazione, si trovano con il consen-so e su incarico del Contraente o del proprieta-rio alla guida dei veicoli indicati in polizza(modd. 260/A e 254/A).

Nei confronti delle suddette persone l'assicura-zione vale anche durante l'effettuazione di veri-fiche o piccole riparazioni necessarie per laripresa della marcia dei veicoli da esse condotti.Sono compresi nell'assicurazione anche:a) l'asfissia non di origine morbosa;b) l'annegamento;e) l'assideramento od il congelamento;d) la folgorazione;e) i colpi di sole, di calore o di freddo;f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli

infarti e le ernie;g) gli infortuni subiti in stato di malore od inco-

scienza;h) gli infortuni derivanti da imperizia, impruden-

za o negligenza;i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da

atti di terror ismo, a condiz ione chel'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

8.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuniavvenuti in circostanze di rischio non specifica-tamente previste dall'ari. 8.1, nonché quelli cau-sati:a) dalla guida di veicoli o natanti diversi da

quelli indicati in polizza (modd. 254/A e260/A);

b) dalla guida di natanti di oltre 50 tonnellate distazza lorda;

e) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante peri quali l'Assicurato è privo della prescrittaabilitazione:

d) dalla guida di veicoli o natanti a motore incompetizioni non di regolarità pura e nellerelative prove o allenamenti:

e) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci,dall'uso di stupefacenti od allucinogeni:

f) da deli t t i dolosi compiut i o tentatidall'Assicurato;

g) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici.inondazioni od eruzioni vulcaniche;

h) da trasformazioni od assestamenti energeti-ci dell'atomo, naturali o provocati da accele-razioni di particene atomiche (fissione efusione nucleare, isotopi radioattivi, macchi-ne acceleratrici, raggi x, ecc).

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qual-siasi tipo.

8.3 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se lamorte stessa si verifica - anche successivamen-te alla scadenza della polizza - entro due annidal giorno dell'infortunio.Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiaridesignati o, in difetto di designazione, agli eredidell'Assicurato in parti uguali.L'indennizzo per il caso di morte non è cumula-bile con quello per invalidità permanente.Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzoper invalidità permanente, ma entro due annidal giorno dell'infortunio ed in conseguenza diquesto, l'Assicurato muore, l'Impresa corrispon-de ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo giàpagato e la somma assicurata per il caso dimorte, ove questa sia superiore; gli eredidell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcunrimborso per quanto pagato a titolo di invaliditàpermanente.

8.4 Supervalutazione morte

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.3,qualora in conseguenza di un medesimo eventosi verifichi la morte dell'Assicurato unitamente aquella del rispettivo coniuge, l'Impresa corri-sponderà l'indennizzo spettante a termini dipolizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso,in quanto beneficiari, con una maggiorazionedel 50%.

La maggiorazione non potrà comunque supera-re L. 100.000.000.

8.5 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invali-dità permanente e questa si verifica - anchesuccessivamente alla scadenza della polizza -entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso,l'Impresa liquida un indennizzo calcolato sulla

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Page 37: Norme che regolano il contratto - Sara

somma assicurata per invalidità permanentetotale, in proporzione al grado di invaliditàaccertato e valutato in base alla tabella dipag. 38.

8.6 Supervalutazione invalidità permanente

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.5,qualora l'infortunio comporti una invalidità per-manente di grado pari o superiore al 70% dellatotale, l'Impresa liquiderà un indennizzo corri-spondente al 100% della somma assicurata.

8.7 Indennità di degenza

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso diricovero in istituto di cura reso necessario dainfortunio indennizzabile ai sensi di polizza.La somma assicurata verrà corrisposta per ognigiorno di effettiva degenza nell'istituto di cura eper un periodo non superiore a giorni 120,restando inteso che il primo e l'ultimo giorno didegenza si considerano giorno unico.La gessatura è equiparata al ricovero per unperiodo non superiore a 20 giorni.

8.8 Supervalutazione dell'indennità di degenza

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.7,l'indennità giornaliera spettante, a partire daltrentesimo giorno successivo al ricovero, esempreché la degenza abbia luogo senza solu-zione di continuità, sarà corrisposta con unamaggiorazione del 50%.

8.9 Rimborso spese di cura

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunioindennizzabile a termini di polizza, l'Impresarimborsa - fino alla concorrenza del massimaleannuo assicurato - le spese effettivamentesostenute per:a) accertamenti diagnostici, visite mediche e

specialistiche, prestazioni infermieristiche,onorari del chirurgo e di ogni altro compo-nente l'equipe operatoria, diritti di sala ope-ratoria, materiale di intervento (ivi compresele endoprotesi), medicinali prescritti dalmedico curante, terapie fisiche;

b) rette di degenza.Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredidevono presentare i documenti di spesa in origi-nale (fatture, notule, ricevute) debitamente quie-tanzati nonché la documentazione medica rela-tiva.

8.10 Indennità integrativa

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisio-ne con altro veicolo identificato, ha comportato ilricovero in istituto di cura - pubblico o privato -per un periodo non inferiore alle 24 ore,l'Impresa corrisponderà un'indennità diL. 500.000 per ciascun sinistro. La predettaindennità ammonterà a L. 1.500.000 qualoradall'infortunio sia derivata una invalidità perma-nente di grado uguale o superiore al 10%.

8.11 Casi e somme assicurate — Formule

La garanzia è prestata per i casi e le sommeindicate nel frontespizio di polizza mod. 254/Aovvero in relazione ad una delle seguenti for-mule, prescelta dal Contraente ed indicata nelfrontespizio di polizza mod. 260/A.

Massima - L'assicurazione è operante per i casie le somme seguenti:— caso morte, L. 60.000.000;— caso invalidità permanente totale,

L. 160.000.000;— garanzia indennità di degenza, L. 100.000 al

giorno;— garanzia rimborso spese di cura,

L. 3.000.000;— garanzia indennità integrativa.

Super - L'assicurazione è operante per i casi ele somme seguenti:— caso morte, L. 40.000.000;— caso invalidità permanente totale,

L. 100.000.000;— garanzia indennità di degenza, L. 60.000 al

giorno;— garanzia rimborso spese di cura,

L. 2.000.000;— garanzia indennità integrativa.

Normale - L'assicurazione è operante per i casie le somme seguenti:— caso morte, L. 20.000.000;— caso invalidità permanente totale,

L. 50.000.000;— garanzia indennità di degenza, L. 50.000 al

giorno;— garanzia rimborso spese di cura,

L. 1.500.000;— garanzia indennità integrativa.

Media - L'assicurazione è operante per i casi ele somme seguenti:— caso morte, L. 60.000.000;— caso invalidità permanente totale,

L. 160.000.000.

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Page 38: Norme che regolano il contratto - Sara

Tabella: percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

un arto superiore

una mano od un avambraccio

un pollice

un indice

un medio

un anulare

un mignolo

una falange del pollice

una falange di altro dito della mano

un piede

ambedue i piedi

un alluce

un altro dito del piede

una falange dell'alluce

una falange di altro dito del piede

un arto inferiore al di sopra del ginocchio

un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio

un occhio

ambedue gli occhi

un rene

la milza

sordità completa di un orecchio

sordità completa di ambedue gli orecchi

perdita totale della voce

stenosi nasale bilaterale

esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:

vertebre cervicali

vertebre dorsali

12a dorsale

cinque lombari

esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente

destro

70%

60%

18%

14%

8%

8%

12%

9%

1/3 del dito

40%

100%

5%

3%

2,5%

1%

60%

50%

25%

100%

20%

10%

10%

40%

30%

15%

10%

7%

12%

12%

5%

sinistro

60%

50%

16%

12%

6%

6%

10%

8%

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto supe-riore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte inproporzione alla funzionalità perduta.Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento allepercentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dallaprofessione dell'Assicurato.La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invali-dità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%

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Page 39: Norme che regolano il contratto - Sara

Base - L'assicurazione è operante per i casi e lesomme seguenti:— caso morte, L. 40.000.000;— caso inval idi tà permanente totale,

L 100.000.000.

Minima - L'assicurazione è operante per i casi ele somme seguenti:— caso morte, L. 20.000.000;— caso inval idi tà permanente totale,

L. 50.000.000.

8.12 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette daalcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguentiinfermità mentali: sindromi organiche cerebrali,schizofrenia, forme maniaco-depressive, statiparanoidi.L'assicurazione cessa al manifestarsi di detteaffezioni.

8.13 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutti i Paesi aderentialla Convenzione Internazionale per la CartaVerde.

a) sulla parte di somma assicurata eccedenteL. 100.000.000 e fino a L 200.000.000 nonsi fa luogo ad indennizzo quando l'invaliditàpermanente è di grado pari o minore al 5%della totale; se invece l'invalidità permanen-te risulta superiore a tale percentuale,l'indennizzo viene corrisposto soio per laparte eccedente;

b) sulla parte di somma assicurata eccedenteL. 200.000.000 non si fa luogo ad indenniz-zo quando l'invalidità permanente è di gradopari o minore al 10% della totale; se invecel'invalidità permanente risulta superiore atale percentuale l'indennizzo viene corrispo-sto solo per la parte eccedente.

8.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere pre-sentata per iscritto entro tre giorni e contenerel'indicazione del luogo, giorno, ora e causadell'evento e deve essere corredata di certifi-cato medico. Il decorso delle lesioni deveessere documentato da ulteriori certificatimedici.L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiaridevono consentire all'Impresa le indagini e gliaccertamenti che questa ritenga necessari.

8.14 Franchigie

BOX assicurazione automobili (mod. 260/A).

La somma assicurata per invalidità permanenteè soggetta alle seguenti franchigie:a) sulla parte di somma assicurata fino a

L. 200.000.000 non si fa luogo ad indenniz-zo quando l'invalidità permanente è di gradopari o minore al 3% della totale; se invecel'invalidità permanente risulta superiore atale percentuale, l'indennizzo viene corri-sposto solo per la parte eccedente;

b) sulla parte di somma assicurata eccedenteL. 200.000.000 non si fa luogo ad indenniz-zo quando l'invalidità permanente è di gradopari o minore al 10% della totale; se invecel'invalidità permanente risulta superiore atale percentuale l'indennizzo viene corrispo-sto solo per la parte eccedente.

La somma assicurata per Rimborso spese dicura è soggetta alla franchigia di L. 150.000.

BOX assicurazione infortuni del Conducente(mod. 254/A).

La somma assicurata per invalidità permanenteè soggetta alle seguenti franchigie:

8.16 Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conse-guenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, almomento dell'infortunio, l'Assicurato non è tisi-camente integro e sano, sono indennizzabili sol-tanto le conseguenze che si sarebbero comun-que verificate qualora l'infortunio avesse colpitouna persona tisicamente integra e sana. In casodi perdita anatomica o riduzione funzionale di unorgano o di un arto già minorato, le percentuali dicui all'ari 8.5 sono diminuite tenendo conto delgrado di invalidità preesistente.

8.17 Modalità di valutazione del danno

Le divergenze sul grado di invalidità permanenteo sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità,previsti dall'ari. 8.16, sono demandate per iscrit-to ad un Collegio di tre medici, nominati uno perparte ed il terzo di comune accordo o, in casocontrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Mediciavente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi ilCollegio. Il Collegio medico risiede nel Comuneche sia sede di Istituto Universitario di medicinalegale e delle assicurazioni più vicino alla resi-denza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti

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Page 40: Norme che regolano il contratto - Sara

sostiene le proprie spese e remunera il medico malità di legge, e sono vincolanti per le Partida essa designato, contribuendo per la metà anche se uno dei Medici rifiuti di firmare il relati-delle spese e competenze per il terzo medico. vo verbale.È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ovene riscontri l'opportunità, l'accertamento definiti-vo dell'invalidità permanente ad epoca da defi- 8.18 Rinuncia al diritto di rivalsanirsi dal Collegio stesso; nel quale caso il

Collegio può intanto concedere una provvisio- L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato enaie sull'indennizzo. dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione diLe decisioni del Collegio medico sono prese a cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabilimaggioranza di voti, con dispensa da ogni for- dell'infortunio.

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Page 41: Norme che regolano il contratto - Sara

NORME CHE REGOLANO TUTELA PIÙ

9.1 Adeguamento del valore

In occasione di ciascun rinnovo annuale ilContraente ha la facoltà di chiedere l'adegua-mento del valore dell'autoveicolo assicuratoall'eventuale diverso valore commercialedell'autoveicolo stesso.L'Impresa, con l'adeguamento del valore delveicolo, si impegna a modificare il premio sullabase delle condizioni in corso o sulla base diquelle comunicate ai sensi dell'art. 1.4.

9.2 Tutela più

II Contraente, che non si avvale dell'adegua-mento di valore di cui all'ari. 9.1 e che rinnovasenza variazioni il contratto, beneficia automati-camente, a partire dal primo rinnovo annuale,delle prestazioni aggiuntive di cui alle sottoriportate clausole Valore Costante e RiduzioneScoperti.

Valore Costante - In caso di danno parzialeindennizzabile relativamente alle garanzieIncendio, Furto, Rapina, Guasti a valore interoed Eventi speciali, l'indennizzo viene calcolatoin base al valore dell'autoveicolo dichiarato inpolizza - con il limite del valore commerciale almomento della dichiarazione - anziché in baseal valore commerciale dell'autoveicolo all'attodel sinistro.

La presente clausola non è operante in caso didanno totale (definizione a pag. 9).

Riduzione Scoperti - In caso di danno inden-nizzabile relativamente alle garanzie Furto eRapina:— per l'annualità di primo rinnovo, lo scoperto

indicato nel frontespizio di polizza (mod.260/A) si applica con una riduzione del 50%;

— per le annualità successive al primo rinnovonon si applica alcuno scoperto.

In caso di sostituzione della presente polizzasenza variazione dell'autoveicolo e del valoredichiarato per lo stesso, i benefici derivantidall'applicazione delle clausole Valore Costantee Riduzione Scoperti saranno trasferiti sullanuova polizza nella misura maturata su quellasostituita.In ogni altro caso di sostituzione della polizza odi variazione del valore dichiarato, i beneficidelle clausole decadranno completamente, perl'annualità in corso, per reiniziare daccapo inoccasione del primo rinnovo.Tutela più non trova applicazione in caso divariazione annua in aumento dell'indice ISTATdei prezzi al consumo per famiglie di operai edimpiegati (ed. costo della vita) in misura supe-riore al 10%. La misura di detta variazione siottiene ponendo a raffronto i valori riferiti almese di giugno relativi ai due anni che precedo-no la data di scadenza contrattuale.

Tutela più consente al Contraente — in alternativa al risparmio di premio mediante l'adeguamento, a Suarichiesta, della somma assicurata al minor valore dell'autoveicolo — un migliore utilizzo del premio median-te l'attivazione in automatico delle garanzie Valore Costante e Riduzione Scoperti.

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Page 42: Norme che regolano il contratto - Sara

AGEVOLAZIONI PER I SOCI ACI

10.1 Condizione speciale "Risparmio Club" perrassicurazione Incendio, Furto, Rapina edEventi speciali

Al Contraente che all'atto della stipula del con-tratto dimostri che per l'autovettura o l'autovei-colo ad uso promiscuo assicurato esiste asso-ciazione ACI a suo nome in corso di validità,l'Impresa riconosce la riduzione di premio indi-cato sul frontespizio di polizza (mod. 260/A).Tale condizione di Socio ACI deve sussistereanche al momento del sinistro. Tuttavia, l'asso-ciazione ACI scaduta è considerata convenzio-nalmente valida, purché il Contraente dimostridi averla rinnovata nel termine tassativo di 15giorni dalla scadenza; quando l'associazioneACI risulti rinnovata dopo scaduto tale termineriprenderà validità ai suddetti fini con effettodalle ore 24 del giorno del rinnovo.In difetto di quanto precede l'indennizzo liquida-bile ai sensi delle norme contrattuali verrà ridot-to di una percentuale pari a quella desumibiledal raffronto fra l'ammontare della riduzioneaccordata e la sommatoria dei premi di tariffaindicati sul contratto per le garanzie di cuiall'oggetto.

10.2 Condizione speciale Ritiro temporaneo dellapatente

L'Impresa, nel caso il Contraente sia Socio ACIcorrisponde una indennità di L. 5.000 per ognigiorno di sospensione temporanea della paten-te ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovoCodice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285)in conseguenza di incidente di circolazioneoccorso all'autoveicolo, limitatamente ai fatti daiquali siano derivate lesioni gravi o gravissime onel caso di omicidio colposo.È condizione essenziale, ai fini dell'operativitàdella garanzia che: l'incidente sia accaduto

durante il periodo di validità dell'assicurazione,ancorché il provvedimento venga disposto doposcaduto detto periodo; la sospensione non siadovuta a fatto doloso o a seguito di fuga odomissione di soccorso da parte della personaassicurata ovvero a cause diverse da quellepreviste nei citati articoli del nuovo Codice dellaStrada; il veicolo sia, all'atto dell'incidente, rego-larmente assicurato per la R.C.A. ed il Furto conpolizza dell'Impresa; la persona assicurata nonabbia in precedenza subito il ritiro o la sospen-sione temporanea della patente per più di unavolta; la persona assicurata presenti tempestivoricorso alle competenti Autorità avverso il prov-vedimento di sospensione e dia immediato avvi-so all'Impresa dell'avvenuta restituzione dellapatente.

L'indennità giornaliera sopra indicata spetta finoal giorno di scadenza o di revoca del provvedi-mento di sospensione della patente e comun-que per un periodo massimo di 90 giorni, qua-lunque sia il numero di detti provvedimenti.L'indennità sarà liquidata in unica soluzioneentro 30 giorni dalla scadenza del periodo mas-simo anzidetto o di quello di spettanza, se infe-riore.

Qualora il Socio ACI sia persona giuridica,l'assicurazione vale per la persona fisica nomi-nativamente indicata in apposita appendice.

10.3 Condizione speciale Assicurazione Infortuni

Qualora il Contraente sia Socio ACI, in caso disinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto unamaggiorazione pari al 10% della somma liquida-bile ai sensi di polizza, purché venga dimostratoche il Contraente ha iniziato il rapporto di asso-ciazione non più tardi della prima scadenzaannuale della presente polizza e che lo ha suc-cessivamente rinnovato di anno in anno, senzasoluzione di continuità, fino alla data del sinistro.

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Page 43: Norme che regolano il contratto - Sara

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnatala polizza, oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Responsabilità civile - La denuncia deve essere redatta sul modulo di Constatazione amichevole di incidente(che è opportuno tenere sempre in auto) seguendo tutte le indicazioni riportate sul modulo stesso. In caso di inci-dente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denunciada comunicazione telegrafica all'Impresa.

L'apposizione della firma da parte di entrambi i conducenti consente all'Assicurato di essere risarcito direttamentedal proprio assicuratore nei casi previsti dalla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.).

In caso di incidente occorso in Italia con automobilista straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimentodovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Corso Venezia n. 8 - 20121 Milano MI).

Va tenuto presente che l'occasionale trasporto di vittime di incidenti stradali da diritto al rimborso di parte dellespese di pulitura della tappezzeria, danneggiata a seguito del soccorso prestato.

Si evidenziano le principali norme cui l'Assicurato potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Responsabilità civile 1.2 Altre assicurazioni1.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro2.11 Modalità per la denuncia dei sinistri2.15 Trasporto vittime della strada

Altre garanzie — La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia,e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata.Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

— data e luogo del sinistro;— garanzia interessata (Incendio, Furto, Guasti, ecc);— numero di polizza;— generalità del Contraente;— modalità del sinistro;— descrizione del danno;— indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;— Autorità interessate o intervenute;— generalità degli eventuali responsabili;— generalità di eventuali testimoni.

Per ottenere la liquidazione del danno l'Assicurato deve presentare:

— in caso di incendio: la copia del verbale dell'Autorità intervenuta;

— in caso di furto totale: l'attestato di resa denuncia alle Autorità; l'estratto cronologico ed il certifica-to di perdita di possesso (rilasciati dal P.R.A.); il verbale di ritrovamento (rilasciato dalle Autoritàintervenute) in caso di recupero dell'autoveicolo; in caso di mancato ritrovamento e su specificarichiesta dell'Impresa, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l'attestato di mancato ritrovamento rila-sciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;

— in caso di furto parziale: l'attestato di resa denuncia alle Autorità e la fattura di acquisto delle partidell'autoveicolo rimpiazzate;

— in caso di guasti: la copia della denuncia di sinistro R.C.A. e la documentazione dei danni subiti edel loro ammontare;

— in caso di eventi sociopolitici e di vandalismo: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;

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— in caso di eventi naturali: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti:

— in caso di fermo: la copia della denuncia R.C.A. firmata da entrambi i conducenti, la fattura relativaalla riparazione dei danni;

— in caso di perdite pecuniarie: la copia del verbale delle Autorità (incendio); la copia dell'attestato diresa denuncia alle Autorità (furto o rapina); la ricevuta di pagamento della tassa di possesso; la rice-vuta delle spese di demolizione e radiazione; la ricevuta di pagamento del premio R.C.A.;

— in caso di rottura dei cristalli: la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;

— in caso di perdita chiavi: la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le.spese di manodopera per l'apertura delle portiere e lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;

— in caso di infortunio: la certificazione medica;

— in caso di sequestro autoveicolo: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del verbale disequestro; eventuale copia della fattura rilasciata dal patrocinatore direttamente incaricatodall'Assicurato;

— in caso di ritiro patente: copia del provvedimento prefettizio che dispone la sospensione; copia delricorso amministrativo avverso il provvedimento; copia della patente con l'annotazione del periodo disospensione.

Si evidenziano, in ogni caso, le principali norme cui l'Assicurato potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Incendio, Furto e Rapina

garanzia Guasti

garanzia Eventi speciali

garanzie Globale Complementari

garanzie Tutela Giudiziaria

garanzie Infortuni

1.21.83.73.83.10

1.21.84.74.84.10

1.21.85.65.75.9

1.21.86.66.7

1.21.87.67.7

1.21.88.158.16

Altre assicurazioniObblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Determinazione dei danni indennizzabiliLiquidazione del danno

Altre assicurazioniObblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Determinazione dei danni indennizzabiliLiquidazione del danno

Altre assicurazioniObblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Determinazione dei danni indennizzabiliLiquidazione del danno

Altre assicurazioni

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Liquidazione del danno

Altre assicurazioni

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Scelta del legale - Modalità di liquidazione

Altre assicurazioniObblighi dell'Assicurato in caso di sinistroCriteri di indennizzabilità