Normativa in Radiologia Informatica

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1 @ Empoli, 27 aprile 2010 Normativa in Radiologia Informatica Palmino Sacco Radiologia Universitaria – AOU Siena

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Normativa in Radiologia Informatica - Lezione Master TSRM Empoli 27 aprile 2010

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1

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Empoli, 27 aprile 2010

Normativa in

Radiologia Informatica

Palmino Sacco

Radiologia Universitaria – AOU Siena

Page 2: Normativa in Radiologia Informatica

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@D Lgs 537 del 23 Luglio 1993

D Lgs 489 dell’8 Agosto 1994

D.Lgs 230 del 17 Marzo 1995

DLgs n 675 del 31 Dicembre 1996

DM del 14 Febbraio 1997

Legge del 15/3/1997

DPR 513 del 10/11/1997

Deliberazione AIPA n 24 del 30 Luglio 1998

DPR 318 del 28 Luglio 1999

Testo Unico n 445 del 28 Dicembre 2000

Deliberazione AIPA n 42 del 13 Dicembre 2001

GU 296 del 21 dicembre 2001

DLgs 10 del 23 Gennaio 2002

DPR 137 del 7 Aprile 2003

DPCM 30 Ottobre 2003

Testo Unico Privacy 2003

DPCM 13 Gennaio 2004

DLgs n 82 del Marzo 2005

DLgs n. 159 del 4 Aprile 2006

Norme

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@ Norme

Dpr 513 97: introduce la firma digitale

DPCM 8 2 99: regole tecniche

Dpr 445 2000: testo unico sulla

documentazione amministrativa

DPCM 13 1 04: regole tecniche

Dl 82 2005: codice dell’amministrazione

digitale

CNIPA

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@ Legge 537 del 24 dicembre 1993

“Art. 2 comma 15 . 

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti

per finalità amministrative e probatorie, si intendono

soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico,

purché le procedure utilizzate siano conformi a regole

tecniche dettate entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, dall’Autorità per l’Informatica

nella Pubblica Amministrazione

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@ DM del 14 febbraio 1997

"Determinazione delle modalita' affinche' i

documenti radiologici e di medicina nucleare e i

resoconti esistenti siano resi tempestivamente

disponibili per successive esigenze mediche

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Archiviazione dei radiogrammi su supporti

elettronici (secondo regole AIPA) e riduzione del

tempo di archiviazione obbligatoria a 10 anni.

DM del 14 febbraio 1997

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Art. 1 – Finalità

Affinché i documenti radiologici siano resi

tempestivamente disponibili per successive

esigenze mediche.

DM del 14 febbraio 1997

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Art. 3 – Documentazione

Documenti radiologici: immagini

Resoconti radiologici: referti

DM del 14 febbraio 1997

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@Art. 4 – Acquisizione, Archiviazione, Disponibilità

Ove le immagini non vengano consegnate al

paziente:

…può essere memorizzata in archivio elettronico

(AIPA)

…deve essere disponibile per almeno dieci anni

DM del 14 febbraio 1997

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Gli atti, dati e documenti su supporto informatico

sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge

Legge n° 59 del 15 marzo 1997

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ART. 2 - TIPI DI SUPPORTO UTILIZZABILI

i supporti per i quali l’operazione di scrittura comporta una modifica permanente ed

irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso.

WORM

Legge n° 59 del 15 marzo 1997

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ART. 3 - STANDARD APPLICABILI

1. Il tipo di supporto e l’organizzazione dei dati utilizzati dal sistema di archiviazione debbono

essere conformi alle norme nazionali o internazionali stabilite da organismi di normazione

ufficialmente riconosciuti

Legge n° 59 del 15 marzo 1997

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Il sistema deve comunque garantire la possibilità di riversamento dei documenti memorizzati nei

principali formati previsti dalle norme nazionali o internazionali

Legge n° 59 del 15 marzo 1997

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ART. 4 - IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI

1. I supporti utilizzati per l’archiviazione debbono essere univocamente individuati.

Legge n° 59 del 15 marzo 1997

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ART. 5 – ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

Legge n° 59 del 15 marzo 1997

Page 16: Normativa in Radiologia Informatica

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ART. 6 – TIPI DI DOCUMENTO ARCHIVIABILI

a.Documenti cartaceib.Documenti formati all’origine su supporto informatico

Legge n° 59 del 15 marzo 1997

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"Regolamento recante criteri e modalità per la

formazione, l’archiviazione e la trasmissione di

documenti con strumenti informatici e telematici“

Introduce ufficialmente la firma digitale

DPR 513/1997

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Documento informatico

la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

giuridicamente rilevanti;

DPR 513/1997

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Documento informatico

Il documento informatico da chiunque formato,

l'archiviazione su supporto informatico e la

trasmissione con strumenti telematici,

sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge

DPR 513/1997

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@Documento informatico

entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento, sono fissate le regole tecniche per la

formazione, la trasmissione, la conservazione, la

duplicazione, la riproduzione e la validazione,

anche temporale, dei documenti informatici.

DPR 513/1997

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Documento informatico

Le regole tecniche sono adeguate alle esigenze

dettate dall'evoluzione delle conoscenze

scientifiche e tecnologiche, con decorrenza

almeno biennale

DPR 513/1997

Page 22: Normativa in Radiologia Informatica

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Documento informatico

Il documento informatico munito dei requisiti

previsti dal presente regolamento soddisfa il

requisito legale della forma scritta.

DPR 513/1997

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Documento informatico

Il documento informatico, sottoscritto con firma

digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di

scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del

codice civile.

DPR 513/1997

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@

Documento informatico

Il documento informatico munito dei requisiti

previsti dal presente regolamento ha l'efficacia

probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice

civile

DPR 513/1997

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Firma digitale

il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

DPR 513/1997

Page 26: Normativa in Radiologia Informatica

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Firma digitale

chiavi asimmetriche: la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;

DPR 513/1997

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HINOLD

DPR 513/1997

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HINOLD

DPR 513/1997

Page 29: Normativa in Radiologia Informatica

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HINOLDILOPME

DPR 513/1997

Page 30: Normativa in Radiologia Informatica

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HINOLDILOPME

DPR 513/1997

HINOLDILOPME

DLONIH

Page 31: Normativa in Radiologia Informatica

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HINOLDILOPME

DPR 513/1997

HINOLDILOPME

DLONIHEMPOLI

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Firma digitale

per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica.

DPR 513/1997

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Firma digitale

per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi

DPR 513/1997

Page 34: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Firma digitale

DPR 513/1997

Page 35: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ Identificazione dell’utente

Nome utente (user-Id) + Password

Smartcard

Sistemi biometrici

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[email protected]

@ Aspetti medico-legali: sicurezza

Gestione della password

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@ Aspetti medico-legali: sicurezza

Gestione della password

Page 38: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@smartcard

Identificazione dell’utente

Page 39: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@Sistemi

biometrici

Identificazione dell’utente

Page 40: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@Sistemi

biometrici

Identificazione dell’utente

Page 41: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

SmartCard con doppia chiave:

di autenticazione e di firma

digitale

Identificazione dell’utente

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certificazione

il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;

DPR 513/1997

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Validazione temporale

il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili a terzi

DPR 513/1997

Page 44: Normativa in Radiologia Informatica

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Certificatore

per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati

DPR 513/1997

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Regole tecniche

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513

DPCM 8 febbraio 1999

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@

Regole tecniche di baseregole tecniche per la certificazione delle chiaviregole tecniche sulla validazione temporale e

per la protezione dei documenti informaticiregole tecniche per le pubbliche

amministrazionidisposizioni finali

DPCM 8 febbraio 1999

Regole tecniche

Page 47: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DPCM 8 febbraio 1999

per "impronta" di una sequenza di simboli binari, la sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash

Page 48: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DPCM 8 febbraio 1999

per "funzione di hash", una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari che la generi, ed altresì risulti di fatto impossibile determinare una coppia di sequenze di simboli binari per le quali la funzione generi impronte uguali.

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@ DPCM 8 febbraio 1999

per "dispositivo di firma", un apparato elettronico programmabile solo all’origine, facente parte del sistema di validazione, in grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private e generare al suo interno firme digitali;

Page 50: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DPCM 8 febbraio 1999

per "evidenza informatica", una sequenza di simboli binari che può essere elaborata da una procedura informatica;

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@ DPCM 8 febbraio 1999

per "marca temporale", un’evidenza informatica che consente la validazione temporale;

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@ DPCM 8 febbraio 1999

Per la generazione e la verifica delle firme digitali possono essere utilizzati i seguenti algoritmi:RSA (Rivest-Shamir-Adleman algorithm)DSA (Digital Signature Algorithm).

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@ DPCM 8 febbraio 1999

Alla firma digitale deve essere allegato il certificato corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la verifica.

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@ DPCM 8 febbraio 1999

I certificati debbono contenere almeno le seguenti I certificati debbono contenere almeno le seguenti informazioni:informazioni:

• numero di serie del certificato;numero di serie del certificato;• ragione o denominazione sociale del certificatore;ragione o denominazione sociale del certificatore;• codice identificativo del titolare presso il codice identificativo del titolare presso il certificatore;certificatore;• nome cognome e data di nascita ovvero ragione o nome cognome e data di nascita ovvero ragione o denominazione sociale del titolare;denominazione sociale del titolare;• valore della chiave pubblica;valore della chiave pubblica;• algoritmi di generazione e verifica utilizzabili;algoritmi di generazione e verifica utilizzabili;• Inizio e fine del periodo di validità delle chiavi;Inizio e fine del periodo di validità delle chiavi;• algoritmo di sottoscrizione del certificato. algoritmo di sottoscrizione del certificato.

Page 55: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DPCM 8 febbraio 1999

I certificati e le relative liste di revoca debbono essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:1995 con le estensioni definite nella Variante 1, ovvero alla specifica pubblica PKCS#6 e PKCS#9 e successive modificazioni o integrazioni.

Page 56: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DPCM 8 febbraio 1999

Art. 55 - Precisione dei sistemi di validazione temporale

1. L’ora assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, al momento della sua generazione.

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@

abroga parzialmente la legge 537/93 e totalmente il

DPR 513/97, ma ribadisce l’efficacia probatoria

dell’archiviazione su supporti ottici

Il DPR Testo Unico 445/00

Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione

amministrativa

Page 58: Normativa in Radiologia Informatica

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@ Il DPR Testo Unico 445/00

Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno

facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti

dei propri archivi, le scritture contabili, la

corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o

regolamento è prescritta la conservazione, con la

corrispondente riproduzione fotografica o con

altro mezzo idoneo a garantire la conformità agli

originali.

Page 59: Normativa in Radiologia Informatica

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@ Il DPR Testo Unico 445/00

Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei

documenti di cui al comma 1 si intendono

soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori,

anche se realizzati su supporto ottico quando le

procedure utilizzate sono conformi alle regole

tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica

nella pubblica amministrazione.

Page 60: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Articolo 8 - Documento informatico

Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

Il DPR Testo Unico 445/00

Page 61: Normativa in Radiologia Informatica

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@Articolo 8 - Documento informatico

Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali.

Il DPR Testo Unico 445/00

Page 62: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Articolo 8 - Documento informatico: le regole tecniche

…Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale. 

Il DPR Testo Unico 445/00

Page 63: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Articolo 10 - Forma ed efficacia del documento informatico

Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

Il DPR Testo Unico 445/00

Page 64: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Articolo 10 - Forma ed efficacia del documento informatico

Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.

Il DPR Testo Unico 445/00

Page 65: Normativa in Radiologia Informatica

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@Articolo 10 - Forma ed efficacia del documento informatico

Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

Il DPR Testo Unico 445/00

Page 66: Normativa in Radiologia Informatica

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@Articolo 10 - Forma ed efficacia del documento informatico

Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Il DPR Testo Unico 445/00

Page 67: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ Deliberazione AIPA 42/2001

Nuove regole tecniche

Page 68: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ Deliberazione AIPA 42/2001

Documenti analogici: referti cartacei,

pellicole radiografiche, nastri audio

e video

Documenti digitali nativi

Page 69: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ Deliberazione AIPA 42/2001

Archiviazione:

memorizzazione temporanea

Conservazione:

memorizzazione permanente

Page 70: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ Deliberazione AIPA 42/2001

Qualsiasi supporto, anche non ottico:

qualsiasi mezzo fisico che consente la

memorizzazione di documenti digitali mediante

l’impiego della tecnologia laser (ad esempio dischi

ottici, magneto-ottici, DVD)

Page 71: Normativa in Radiologia Informatica

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@ Deliberazione AIPA 42/2001

Art. 8:

tenuto conto dell’evoluzione tecnologica…è data facoltà…di utilizzare,…nel processo di conservazione digitale dei dati, un qualsiasi supporto di memorizzazione, anche non ottico, comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali…" ed, ovviamente, la loro inalterabilità

Page 72: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

WORM(Write Once Read Many)

Optical DiskDisco ottico

Page 73: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@CD-ROMCD-ROM

CD-ROM e DVD sono CD-ROM e DVD sono

piccoli dischi racchiusi in piccoli dischi racchiusi in

un involucro di plastica. un involucro di plastica.

I dati vengono incisi e I dati vengono incisi e

recuperati mediante un recuperati mediante un

fascio laser, in modo più fascio laser, in modo più

compatto e preciso delle compatto e preciso delle

testine magnetiche di HD e testine magnetiche di HD e

floppy.floppy.DVDDVD

LaserLaser

Il laser utilizzato per incidere e Il laser utilizzato per incidere e

per leggere i dati sul DVD per leggere i dati sul DVD

utilizza una luce a lunghezza utilizza una luce a lunghezza

d’onda molto più corta rispetto d’onda molto più corta rispetto

al CD, pertanto pit e land al CD, pertanto pit e land

saranno più piccoli e quindi saranno più piccoli e quindi

più numerosi per unità di più numerosi per unità di

superficiesuperficie

Optical DiskDisco ottico

Page 74: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

PolimeroPolimero

VerniceVernice

OroOro

ColoranteColorante

BicarbonatoBicarbonato

CD-ROMCD-ROM

Page 75: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

PolicarbonatPolicarbonat

oo

Plastica protettivaPlastica protettiva

Pellicola trasparentePellicola trasparente

Strato opacoStrato opaco

Strato opacoStrato opaco

Pellicola trasparentePellicola trasparente

Plastica protettivaPlastica protettiva

DVDDVD

Page 76: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@Oltre ad essere più piccoli e quindi più numerosi, i Oltre ad essere più piccoli e quindi più numerosi, i

pit del DVD vengono incisi sia sullo strato opaco che pit del DVD vengono incisi sia sullo strato opaco che

sullo strato trasparente.sullo strato trasparente.

Inoltre, la capacità di un DVD viene raddoppiata Inoltre, la capacità di un DVD viene raddoppiata

quando gli stessi strati opaco e trasparente vengono quando gli stessi strati opaco e trasparente vengono

applicati anche sull’altro lato del disco. In tal caso è applicati anche sull’altro lato del disco. In tal caso è

necessario disporre di lettori a doppia testina di necessario disporre di lettori a doppia testina di

lettura.lettura.

DVDDVD

CD-ROMCD-ROM

CD-ROM vs. DVDCD-ROM vs. DVD

Page 77: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ Evoluzione del DVDEvoluzione del DVD

DVD single-sided laser rossoDVD single-sided laser rosso 4,7 GB 4,7 GB

DVD single-sided laser bluDVD single-sided laser blu 27 GB27 GB

Page 78: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ Evoluzione del DVDEvoluzione del DVD

Page 79: Normativa in Radiologia Informatica

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@Magnetico-Optical Disk (MOD)

Disco Magneto-Ottico

> stabilità> stabilità

> sicurezza> sicurezza

Page 80: Normativa in Radiologia Informatica

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@Magnetico-Optical Disk (MOD)

Disco Magneto-Ottico

WORM(Write Once Read Many)

Page 81: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Estensione Estensione del campo del campo magneticomagnetico

LaserLaser

Area riscaldata dal laserArea riscaldata dal laser

PlasticPlasticaaLegaLega

AlluminioAlluminio

PlasticPlasticaa

Testina Testina elettromagneticelettromagneticaa

1.1. La testina elettromagnetica di La testina elettromagnetica di lettura/scrittura dell’unità genera lettura/scrittura dell’unità genera un campo magnetico.un campo magnetico.

2.2. Un fascio laser molto sottile e Un fascio laser molto sottile e preciso viene focalizzato sulla preciso viene focalizzato sulla superficie del disco. Il calore superficie del disco. Il calore allenta i cristalli metallici nella allenta i cristalli metallici nella lega.lega.

3.3. I cristalli allentati vengono I cristalli allentati vengono spostati dal campo magnetico spostati dal campo magnetico della testina ed orientati in della testina ed orientati in direzioni diverse per direzioni diverse per rappresentare un bit 0 o un bit 1.rappresentare un bit 0 o un bit 1.

Unità magneto-ottiche: la Unità magneto-ottiche: la scritturascrittura

Page 82: Normativa in Radiologia Informatica

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@

SensoreSensore

Area riscaldata dal laserArea riscaldata dal laser

PlasticPlasticaaLegaLega

AlluminioAlluminio

PlasticPlasticaa

Luce polarizzataLuce polarizzata

FotodiodFotodiodoo

1.1. Si focalizza un laser meno Si focalizza un laser meno potente sulle tracce di dati potente sulle tracce di dati create dal laser di scrittura. create dal laser di scrittura.

2.2. I cristalli della lega polarizzano I cristalli della lega polarizzano la luce del laser in direzioni la luce del laser in direzioni inverse a seconda del loro inverse a seconda del loro allineamento (bit 0 e bit 1).allineamento (bit 0 e bit 1).

3.3. La luce polarizzata viene riflessa La luce polarizzata viene riflessa dallo strato di alluminio su un dallo strato di alluminio su un fotodiodo, che ne rileva la fotodiodo, che ne rileva la direzione e trasforma direzione e trasforma l’informazione in un flusso di 0 e l’informazione in un flusso di 0 e 1.1.

Unità magneto-ottiche: la letturaUnità magneto-ottiche: la lettura

Page 83: Normativa in Radiologia Informatica

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@ Dlgs 10/2002 e DPR 137/2003

Firme elettroniche

Page 84: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ DPCM 13 gennaio 2004

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei

documenti informatici

Page 85: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ DPCM 13 gennaio 2004

Caratteristiche e dettagli sulle

chiavi

Informazioni sulle firme

Dettagli sui certificati e sui

certificatori

Page 86: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Codice dell’amministrazione

digitale

Page 87: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Definizioni

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Autenticazione informatica

la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo

esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne

distinguono l'identità nei sistemi informativi,

effettuata attraverso opportune tecnologie anche

al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;

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Certificati elettronici

gli attestati elettronici che collegano all'identità del

titolare i dati utilizzati per verificare le firme

elettroniche

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Certificato qualificato

il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui

all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da

certificatori che rispondono ai requisiti di cui

all'allegato II della medesima direttiva;

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Certificatore

il soggetto che presta servizi di certificazione delle

firme elettroniche o che fornisce altri servizi

connessi con queste ultime

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@ Certificatori accreditati

S.I.A. S.p.A. (dal 27/01/2000) (cessata attività dal 01/01/2003 - certificatore sostitutivo Actalis) SSB S.p.A. (dal 24/02/2000) (cessata attività dal 01/01/2003 - certificatore sostitutivo Actalis) BNL Multiservizi S.p.A. (dal 30/03/2000) (cessata attività dal 30/11/2003 - certificatore sostitutivo Actalis) Infocamere SC.p.A. (dal 06/04/2000) Finital S.p.A. (dal 13/04/2000)(cessata attività dal 31/12/2003 - certificatore sostitutivo: nessuno) Saritel S.p.A. (dal 20/04/2000) (società fusa per incorporazione nella I.T. Telecom S.p.A.) Postecom S.p.A. (dal 20/04/2000) Seceti S.p.A. (dal 06/07/2000) Comando C4 Difesa - Stato Maggiore della Difesa (dal 21/09/2006)Infocert S.p.A. (dal 19/07/2007)

Page 93: Normativa in Radiologia Informatica

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@Centro Tecnico per la RUPA (dal 15/03/2001 - confluito nel CNIPA in data 01/01/2004) In.Te.S.A. S.p.A. (dal 22/03/2001) ENEL.IT S.p.A. (dal 17/05/2001) (cessata attività dal 31/12/2004 - certificatore sostitutivo: nessuno)Trust Italia S.p.A. (dal 07/06/2001) Cedacrinord S.p.A. (dal 15/11/2001 - Società soggetta a cambio di denominazione sociale; ora Cedacri S.p.A.)Cedacri S.p.A. (dal 15/11/2001 - Nuova denominazione sociale della Cedacrinord S.p.A.)Actalis S.p.A. (dal 28/03/2002) Consiglio Nazionale del Notariato (dal 12/09/2002) I.T. Telecom S.p.A. (dal 06/02/2003 - già Saritel S.p.A.) (cessata attività dal 31/12/2004 - certificatore sostitutivo I.T. Telecom S.r.l.)Comando C4 - IEW (dal 10/04/2003 - Nuova denominazione Comando Trasmissioni e Informazioni Esercito)

Certificatori accreditati

Page 94: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Consiglio Nazionale Forense (dal 11/12/2003)SOGEI S.p.A. (dal 26/02/2004)Sanpaolo IMI S.p.A. (dal 08/04/2004)Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (dal 03/08/2004)Lombardia Integrata S.p.A. (dal 17/08/2004)Banca Intesa S.p.A. (dal 09/09/2004)Banca di Roma S.p.A. (dal 09/09/2004)CNIPA (dal 15/03/2001)I.T. Telecom S.r.l. (dal 13/01/2005)Comando Trasmissioni e Informazioni Esercito (dal 10/04/2003 - già Comando C4 - IEW - cessata attività dal 21/09/2007 - certificatore sostitutivo: nessuno)Consorzio Certicomm (dal 23/06/2005)Comando C4 Difesa - Stato Maggiore della Difesa (dal 21/09/2006)Infocert S.p.A. (dal 19/07/2007)

Certificatori accreditati

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Chiave privata

l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,

utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si

appone la firma digitale sul documento

informatico

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Chiave pubblica

l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche

destinato ad essere reso pubblico, con il quale si

verifica la firma digitale apposta sul documento

informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche

Page 97: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Documento informatico

documento informatico: la rappresentazione

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente

rilevanti;

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@ DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Firma elettronica

l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati

oppure connessi tramite associazione logica ad

altri dati elettronici, utilizzati come metodo di

identificazione informatica;

Page 99: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Firma elettronica qualificata

la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura

informatica che garantisce la connessione univoca al

firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata

con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo

esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da

consentire di rilevare se i dati stessi siano stati

successivamente modificati, che sia basata su un certificato

qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la

creazione della firma

Page 100: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Firma digitale

un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una

privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la

chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,

rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la

provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un

insieme di documenti informatici;

Page 101: Normativa in Radiologia Informatica

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@ DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Validazione temporale

il risultato della procedura informatica con cui si

attribuiscono, ad uno o più documenti informatici,

una data ed un orario opponibili ai terzi

Page 102: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Valore probatorio del documento informatico

Il documento informatico, cui è apposta una firma

elettronica, sul piano probatorio è liberamente

valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue

caratteristiche oggettive di

qualità, sicurezza, integrita' e immodificabilita..

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Page 103: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Valore probatorio del documento informatico

Il documento informatico, sottoscritto con firma

digitale o con un altro tipo di firma elettronica

qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702

del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma

si presume riconducibile al titolare, salvo che

questi dia prova contraria.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 104: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Valore probatorio del documento informatico

L'apposizione ad un documento informatico di una

firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica

qualificata basata su un certificato elettronico

revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata

sottoscrizione

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 105: Normativa in Radiologia Informatica

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@Copie del documento informatico

Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i

documenti informatici delle pubbliche

amministrazioni costituiscono informazione

primaria ed originale da cui è possibile effettuare,

su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per

gli usi consentiti dalla legge.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 106: Normativa in Radiologia Informatica

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@Copie del documento informatico

Le copie su supporto informatico di documenti

formati in origine su altro tipo di supporto

sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali

da cui sono tratte, se la loro conformità

all'originale è assicurata dal funzionario a ciò

delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio

dell'amministrazione di appartenenza, mediante

l'utilizzo della firma digitale

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 107: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Copie del documento informatico

I duplicati, le copie, gli estratti del documento

informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di

supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se

conformi alle vigenti regole tecniche.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 108: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@Copie del documento informatico

Le copie su supporto cartaceo di documento

informatico, anche sottoscritto con firma

elettronica qualificata o con firma digitale,

sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da

cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in

tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico

ufficiale a cio' autorizzato.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 109: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@Copie del documento informatico

Le copie su supporto informatico di documenti

originali non unici formati in origine su supporto

cartaceo o, comunque, non informatico

sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali

da cui sono tratte se la loro conformità

all'originale è assicurata dal responsabile della

conservazione mediante l'utilizzo della propria

firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di

cui all'articolo 71

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 110: Normativa in Radiologia Informatica

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@Copie del documento informatico

Le copie su supporto informatico di documenti, originali

unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque,

non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli

originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale

è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò

autorizzato, con dichiarazione allegata al documento

informatico e asseverata secondo le regole tecniche

stabilite ai sensi dell'articolo 71.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 111: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Copie del documento informatico

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti

previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a

tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se

le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche

dettate ai sensi dell'articolo 71

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 112: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Firma digitale

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un

certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione,

non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o

sospeso.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 113: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@Firma digitale

Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare,

secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71,

la validità del certificato stesso, nonchè gli elementi

identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali

limiti d'uso.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 114: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Firma autenticata

Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice

civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica

qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico

ufficiale a ciò autorizzato.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 115: Normativa in Radiologia Informatica

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@Firma autenticata

L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma

elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte

del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua

presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità

personale, della validità del certificato elettronico utilizzato

e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto

con l'ordinamento giuridico.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 116: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@Firma autenticata

Se al documento informatico autenticato deve essere

allegato altro documento formato in originale su altro tipo

di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia

informatica autenticata dell'originale, secondo le

disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 117: Normativa in Radiologia Informatica

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@Obblighi del titolare

Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la

custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le

misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad

altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il

dispositivo di firma

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 118: Normativa in Radiologia Informatica

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@Art. 42 – Dematerializzazione dei documenti

Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di

rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto

informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia

obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono

alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione

degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto

delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 119: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Marca temporale

Firma digitale applicata da un certificatore qualificato.

Assegna una data certa al documento o ne prolunga la validità dopo la scadenza del

certificato di firma

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 120: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Riferimento temporale

informazione, contenente la data e l'ora in cui viene ultimato il processo di

conservazione digitale, che viene associata ad uno o più documenti digitali, anche

informatici.

DLgs n° 82 del Marzo 2005DLgs n° 159 del 4 Aprile 2006

Page 121: Normativa in Radiologia Informatica

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@ La consegna di dati ed immagini

Paziente interno

Il referto digitale, firmato digitalmente, deve essere

conservato a tempo indeterminato e viene inserito

nella cartella elettronica; se non esiste cartella

elettronica, il referto viene stampato, sottoscritto ed

inserito nella cartella cartacea.

Page 122: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Paziente esterno

Il referto digitale, validato con firma digitale, può

essere consegnato al paziente:

• in forma cartacea, con dichiarazione di conformità da

parte di un pubblico ufficiale;

• in formato elettronico, su CDROM o trasmesso via e-

mail (vedi Deliberazione AIPA 42/2001)

La consegna di dati ed immagini

Page 123: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Paziente interno

Le immagini digitali, devono essere conservate per un

periodo non inferiore a 10 anni, analogamente alle

immagini su pellicola.

Apposizione del riferimento temporale e della firma

digitale del responsabile della conservazione

sull'indice dei documenti contenuti nel supporto

ottico, alla chiusura del processo.

La consegna di dati ed immagini

Page 124: Normativa in Radiologia Informatica

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@

Paziente interno

Immagini digitali

Il paziente che richiede copia della documentazione

iconografica, potrà scegliere il supporto su cui

ricevere la copia medesima, elettronico o analogico

clinicamente adeguato.

La consegna di dati ed immagini

Page 125: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Paziente esterno

Le immagini digitali possono essere consegnate al

paziente, non sussistendo obbligo di conservazione

per il servizio di Radiologia.

Dovere di informare il paziente sugli obblighi di conservazione ex lege

della documentazione stessa

La consegna di dati ed immagini

Page 126: Normativa in Radiologia Informatica

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@Immagini e documenti analogici

possono essere "conservati" in formato digitale,

riversandoli, ad esempio mediante scanner, sui

supporti ottici.

Sull’insieme dei documenti devono essere apposti il

riferimento temporale e la firma digitale del

responsabile della conservazione e del pubblico

ufficiale per attestare il corretto svolgimento del

processo e la conformità agli originali.

La consegna di dati ed immagini

Page 127: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@ Dove trovare questa relazione

SIRM – Sezione di Studio di Radiologia Informatica

www.radinfo.org

Page 128: Normativa in Radiologia Informatica

[email protected]

@

Grazie!