Normativa Amianto - norme generali

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NORMATIVA AMIANTO Norme generali DPR 303/56 - Art.15: Pulizia dei locali di lavoro "effettuare la pulizia dei locali di lavoro fuori dell'orario di lavoro ed in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere, oppure mediante aspiratori" - Art.21: Difesa contro le polveri "impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell'ambiente di lavoro … tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione atmosferica"; "se non possibile la sostituzione del materiale polveroso, adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri per impedirne la dispersione"; "aspirazione da effettuare immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri";

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NORMATIVA AMIANTONorme generali

DPR 303/56- Art.15: Pulizia dei locali di lavoro"effettuare la pulizia dei locali di lavoro fuori dell'orario di lavoro ed in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere, oppure mediante aspiratori"- Art.21: Difesa contro le polveri"impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell'ambiente di lavoro … tenendo conto della natura delle polveri e della loro concentrazione atmosferica";"se non possibile la sostituzione del materiale polveroso, adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri per impedirne la dispersione"; "aspirazione da effettuare immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri";"quando le misure predette non siano attuabili, provvedere all'inumidimento del materiale”.

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NORMATIVA AMIANTO

Il quadro normativo si sviluppa su tre principali direzioni:

Restrizioni/divieti di impiego Una serie di decreti e circolari emessi a partire dal 1986 hanno progressivamente limitato e poi vietato l'uso dell'amianto, prima nelle sue presentazioni più pericolose e poi nella sua totalità.

Protezione dei lavoratoriLa necessità di proteggere i lavoratori, seppur con ritardo, si è imposta all'attenzione del legislatore certamente in conseguenza delle pressioni politiche e sindacali degli anni '70.

Prevenzione/Riduzione inquinamento ambientaleL'aspetto dell'inquinamento ambientale da amianto è stato prevalentemente affrontato nell'ambito delle leggi sulla protezione generale dell'ambiente.

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Legge 27/3/92 n° 257:“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

Unico Testo sulla Salute e Sicurezza sul LavoroDecreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 Capo III - Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amiantoDecreto Legislativo 25/7/2006 n°257: “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”Decreto Legislativo 15/8/91 n° 277: “Attuazione direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 83/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici,fisici e biologici”

Decreto Ministero della Sanità 6/9/94“Normative tecniche per la valutazione del rischio e i metodi di bonifica e di messa in sicurezza dell’amianto degli edifici”

NORMATIVA ESSENZIALE 1/2

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- Decreto Presidente della Repubblica 8 agosto 1994"Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province Autonome per l'adozione dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" - Decreto del Presidente della Repubblica 30/6/65 n° 1124 Assicurazione contro l'asbestosi - Decreto Ministro del Lavoro 21/1/87: Sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio asbestosi

NORMATIVA ESSENZIALE 2/2

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L’AMIANTO nella normativa italianaIl Decreto Legislativo 277/91

D. Lgs. 15/8/1991 n° 277, "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n° 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art.7 della legge 30 luglio 1990 n.212”.

Il capo III (art.22-art.37) è significativamente titolato “Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il lavoro”.

- Valutazione del rischio (individuazione punti di emissione e aree a maggior rischio e determinazione esposizione dei lavoratori)- Informazione dei lavoratori- Obbligo di massima riduzione dell'esposizione (attraverso la pulizia dei locali, il contenimento dei quantitativi impiegati nella lavorazione e la rapida eliminazione degli scarti di lavorazione, la riduzione dei lavoratori esposti, il controllo delle emissioni e la relativa cattura della polvere alla fonte, la dotazione di indumenti e di DPI, la delimitazione delle aree a maggiore rischio)

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L’AMIANTO nella normativa italianaIl Decreto Legislativo 277/91

- Misure igieniche (locale mensa, sistematica pulizia dei locali con aspiratori, servizi igienici dotati di docce e locali spogliatoi con separazione degli indumenti da lavoro da quelli civili)- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori - Controllo dell’esposizione giornaliera e personale dei lavoratori- Rispetto dei valori limite che, espressi come media ponderata su 8 ore, sono stabiliti in 0,6 ff/cmc per il crisotilo e in 0,2 ff/cmc per gli anfiboli e che non possono superare il quintuplo di tali valori per periodi di 15 minuti-Piano di lavoro per le attività di rimozione di manufatti in amianto-Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale-Registro degli esposti-Registro dei tumori-Divieto di applicazione a spruzzo-Metodi di indagine e di analisi sia per la determinazione del tenore di amianto nei materiali (DRX, IR, SEM) in % di peso, sia per la determinazione della concentrazione di fibre presenti nell'aria (MOCF, SEM, TEM) in fibre /volume d'aria

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L’utilizzo di amianto, dopo il riconoscimento dei gravi danni alla salute che esso provoca, ha subito un’inversione di tendenza, fino ad arrivare, almeno nei paesi occidentali, a una sua totale eliminazione a seguito dell’introduzione di normative specifiche.

In Italia dal marzo 1993 la Legge 257/92 vieta:- l’estrazione;- l’importazione e l’esportazione;- la commercializzazione;- la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto.

Il divieto decorre da aprile 1994

L’AMIANTO nella normativa italianaLegge 257/92

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I lavoratori impiegati in imprese in via di dismissione che utilizzano o estraggono amianto accedono a benefici di legge, come da integrazione del DL 271/93:

-cassa integrazione-"scivolo" se 30 anni di contributi, max 600 unità-miniere e cave, contributi X 1,5-malati, contributi X 1,5-esposizione maggiore di 10 anni, contributi X 1,5

Il beneficio previdenziale per gli esposti all'amianto consiste nella maggiorazione del periodo contributivo ai fini INPS.Tale periodo viene moltiplicato per 1,5Questo significa che chi ha versato 10 anni di contributi ne vede riconosciuti 15 e così via.Il beneficio si applica solo dal 10°anno in poi.

Previsti anche benefici per le aziende impegnate nella produzione di amianto con lo stanziamento di un fondo speciale di sostegno economico per la riconversione produttiva

L’AMIANTO nella normativa italiana Legge 257/92 - “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

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Decreto Presidente della Repubblica 8 agosto 1994- “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province Autonome per l'adozione dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto”

Introduzione della abilitazione delle figure professionali incaricate della gestione e della esecuzione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto (art.10).

- Coordinatore dirigente le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto E’ l’abilitazione richiesta per tutti coloro che si occupano degli aspetti gestionali nella realizzazione di attività che hanno a che fare con il trattamento dell’amianto.Il corso di formazione è previsto sulla durata di 50 ore. - Operatore addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto E’ l’abilitazione richiesta per tutti coloro che operano direttamente in attività che hanno a che fare con il trattamento dell’amianto. La formazione di tali figure professionali è effettuata a livello Regione.Il corso di formazione è previsto sulla durata di 30 ore.

L’AMIANTO nella normativa italiana

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- DM Sanità 06/09/1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)- DM Sanità 26/10/1995 (Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili)- DM Sanità 14/05/1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”)- DM Sanità 20/08/1999 (Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto presente a bordo di navi o unità equiparate, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

Tali decreti stabiliscono, tra l’altro, le modalità tecniche da adottarsi per le attività di bonifica.

Decreti applicativi della Legge 257/92

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Decreto Ministero della Sanità 6/9/94

La norma si applica agli edifici ad uso civile, commerciale o industriale aperti al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva, in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare un esposizione a fibre aero-disperse.

Sono pertanto escluse le abitazioni private nonché i siti industriali in cui la contaminazione può provenire dalla lavorazione dell’amianto o di prodotti contenenti amianto.

La norma disciplina in particolare:-La classificazione dei materiali edilizi contenenti amianto in base alla loro friabilità e alle condizioni di degrado;-I metodi per campionare i materiali edilizi al fine di accertare la presenza di amianto; -I criteri di valutazione del rischio e gli indirizzi per il processo decisionale;

L’AMIANTO nella normativa italiana

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Decreto Ministero della Sanità 6/9/94

-I metodi di bonifica e di messa in sicurezza, comprensivi dei criteri di scelta:1. Rimozione dei materiali contenenti amianto;2. Incapsulamento;3. Confinamento.

-I programmi di custodia, controllo e manutenzione;-Le procedure di sicurezza che devono essere messe in atto per prevenire il rischiodi esposizione degli addetti ai lavori di bonifica;-Le procedure per la rioccupazione in sicurezza dei locali bonificati (criteri direstituibilità fissati a 2 ff/litro);-I metodi analitici per l’analisi dei materiali in massa;-I metodi analitici per la determinazione della concentrazione di fibre di amiantoaero-disperse;-I metodi analitici per la tipizzazione delle fibre di amianto;-I criteri per la scelta dei dispostivi di protezione individuale per le vie

respiratorie.

L’AMIANTO nella normativa italiana

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LA TUTELA DELL’AMBIENTEScarichi ed emissioniUna normativa specifica relativa alla prevenzione dell’inquinamento ambientale da amianto esiste oggi solo per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e gli scarichi negli effluenti liquidi.

Ed è il D. Lgs. 17/3/95, n° 114 - "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto".

Il decreto fissa le concentrazioni di amianto alle emissioni e nelle acque di scarico.

L’AMIANTO nella normativa italianaLa tutela dell’ambiente

Decreto Legislativo n. 114 del 17/3/1995

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Il legislatore con questo decreto, riconferma ancora una volta l’interesse collettivo nel limitare qualsiasi forma d’inquinamento da amianto, anche in dipendenza del fatto che attualmente non sono ancora noti (se mai li si potrà stabilire) i valori di concentrazione di amianto aero disperso, al di sotto dei quali non vi è più rischio di contrarre malattie neoplastiche amianto correlate.

Il D.Lgs. 114 del 17 Marzo 1995fissa quindi valori limite per l’inquinamento da amianto dell’atmosfera e delle acque.Il limite per le emissioni in atmosfera, applicabile essenzialmente alle emissioni convogliate nei camini, di 0,1mg di amianto per metro cubo di aria emessa (pari a 2 fibre/ml).Il limite fissato per gli scarichi liquidi di 30 g di materia totale in sospensione per metro cubo di effluente liquido scaricato.

L’AMIANTO nella normativa italianaLa tutela dell’ambiente

Decreto Legislativo n. 114 del 17/3/1995

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Il D.Lgs.5/2/97 n.22 di “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiutidi imballaggio” (decreto Ronchi, modificato dal D.Lgs.8/11/97 n.389, cosiddetto Ronchi bis)abrogando la normativa esistente, sostituisce la precedente classificazione dei rifiuti in speciali/tossici e nocivi con la nuova che li distingue in rifiuti pericolosi e non pericolosi .Tale classificazione avviene su base puramente merceologica, secondo la provenienza.

L’AMIANTO nella normativa italianaI rifiuti contenenti amianto

Il Decreto Legislativo n.22 del 5/2/1997

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Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/84 ai sensi del DPR 915/82

- I rifiuti di amianto classificati come speciali, costituiti in genere da lastre di cemento amianto e/o conglomerati resinoidi e da altri manufatti, purché non contenenti polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 100 mg/Kg, sono di norma smaltiti in discarica di seconda categoria tipo A;

-I rifiuti di amianto classificati come tossici e nocivi, costituiti prevalentemente da materiali friabili contenenti polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 100 mg/Kg, sono di norma smaltiti in discarica di seconda categoria tipo B o C secondo che le polveri o fibre libere siano in concentrazione inferiore o superiore a 10000 mg/Kg.

Quindi i rifiuti di amianto erano classificati come tossici e nocivi in base al loro contenuto di fibre libere. Nessuna norma ha mai chiarito con precisione cosa si intende per “fibre libere”, né quale metodo analitico adottare per la determinazione.

DISCARICHE per smaltimento rifiuti contenenti amianto

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Indice di rilascio

% amianto liberataIR = -----------------------------

% densità relativa

% densità apparente% densità relativa ---------------------------------- % densità assoluta

dove densità apparente è la densità considerando il volume dei vuoti (porosità), mentre la densità assoluta è la densità esclusi i vuoti dovuti alla porosità del materiale.

L’AMIANTO nella normativa italianaLa tutela dell’ambiente

I rifiuti contenenti amianto

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Indice di rilascio

Il materiale è definito non pericoloso quando l’indice di rilascio è inferiore o uguale a 0,1

L’AMIANTO nella normativa italianaLa tutela dell’ambiente

I rifiuti contenenti amianto

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L’AMIANTO nella normativa italianaLa tutela dell’ambiente

- Deliberazione 1 Febbraio 2000 "Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10- bonifica dei beni contenenti amianto" il quale fissa in particolare i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'albo.

DELIBERA 30/3/2004 del Comitato dell’Albo Nazionale"Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto (deliberazione n. 01/CN/Albo)."

CATEGORIA 10ABonifica di materiale edile in matrice cementizia

CATEGORIA 10BBonifica di materiali spruzzati, pannelli, isolanti, carte cartoni,

guarnizioni, ecc.

Il Modello per la domanda è l’allegato A della Delibera

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Il D.P.R. 8/8/94 affida il compito di censire i siti contaminati da amianto alle Regioni.

Legge n. 93 del 23/3/2001 Contiene all’art.20 disposizioni in campo ambientale

e stabilisce fondi per realizzare una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e per gli interventi di bonifica urgente

Il finanziamento è per un importo complessivo pari a 8.934.967 €

L’AMIANTO nella normativa italianaLa mappatura dell’amianto

D.M.Ambiente n. 101 del 18/3/2003Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto

Decreto applicativo della Legge 93/01L’obiettivo è quello di realizzare una mappa dei rischi maggiori connessi

all’amianto e di avviare quanto prima i relativi interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica definitiva.

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Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti1. La mappatura consiste:a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera a), nei quali e‘ accertata la presenza di amianto, nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti.

A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate.

La mappatura dell’amiantoDecreto Ministro Ambiente 101/2003

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Interventi di bonificaIn sede di prima applicazione, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni e dei comuni interessati individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.

La mappatura dell’amiantoDecreto Ministro Ambiente 101/2003

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CATEGORIA 1Impianti industriali attivi o dismessi, di lavorazione e non di lavorazione

CATEGORIA 2Edifici, scuole, ospedali, uffici, impianti sportivi e commerciali, cinema, teatri, biblioteche, edifici residenziali, industriali, etc

CATEGORIA 3Presenza naturale, estrattiva di rocce e minerali con amianto

CATEGORIA 4Altra presenza di amianto da attività antropica

L’AMIANTO nella normativa italianaLa mappatura dell’amianto

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CRITERI DI PRIORITÀ DI INTERVENTO di BONIFICA• Area di estensione del sito• Tipologia di attività (comparto, tipo di produzione)• Attivita in funzione• Attività dismessa• Durata del periodo di dismissione• Stato di conservazione delle strutture edili —accessibilità del sito• Distanza dal centro abitato• Densità di popolazione interessata• Tipologia di amianto presente come materia prima• Tipologia di materiale contenente amianto• Quantità di materiale stimato• Superficie esposta all’aria• Presenza di confìnamento• Presenza di programma di controllo e manutenzione• Concentrazione e diffusione nelle matrici ambientali• Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione• Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre• Dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all’esposizione ad amianto nell’area di mappatura.

La mappatura dell’amiantoDecreto Ministro Ambiente 101/2003

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- Delibera di Giunta Regionale n.1078 del 14/3/97 contenente LineeGuida - Piano Regionale Amianto approvato dall'Assemblea Consiliare nella seduta del 10 ottobre 2001 Articolazione Piano Regionale Amianto- Censimento delle strutture- Individuazione dei siti contenenti amianto- Suddivisione dei siti in base al rischio amianto- Programmazione controlli periodici e di vigilanza- Valutazione e definizione degli interventi di bonifica e smaltimento- Individuazione delle priorità- Informazione e sensibilizzazione al censimento- Albo delle imprese di bonifica, rimozione e smaltimento- Attività di controllo e vigilanza- Sorveglianza sanitaria esposti ed ex-esposti- Registro Regionale Asbestosi e Mesoteliomi- Smaltimento dei rifiuti

PROVVEDIMENTI Regione Campania