Newsletter n. 28/2012 - Confcooperative Umbria · 2012. 11. 16. · rispetto del principio della...

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Newsletter n. 28/2012 1 AREA CONTABILE-FISCALE SEZIONE FISCALE NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 1) Decreto crescita- bis Decreto – legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (S.O. n. 194/L alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012) Il decreto contiene ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (in vigore dal 20 ottobre 2012) (voglio approfondire) 2) Iva per cassa Ministero dell’economia e delle finanze decreto 11 ottobre 2012 sito internet Individuate le disposizioni di attuazione dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in materia di liquidazione IVA per cassa “cash accounting”. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012 (voglio approfondire) 3) Cancellazione delle ipoteche per somme inferiori a 8.000 euro Equitalia, direttiva (fonte stampa) Previsto l'annullamento delle ipoteche iscritte per debiti tributari e previdenziali di importo inferiore a 8.000 euro, anche senza una istanza del contribuente. Tuttavia, nonostante la cancellazione dell'ipoteca, l'azione esecutiva proseguirà con altri strumenti (ad esempio, fermo amministrativo o pignoramento). 4) Telefonia fissa, mobile e satellitare: al 22 gennaio le comunicazioni dei gestori Agenzia delle entrate, provvedimento n. 151390 del 19 ottobre 2012 Il termine del 30 settembre 2012, previsto al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2012, già prorogato al 23 ottobre 2012, è ulteriormente prorogato al 22 gennaio 2013. La previsione di un più ampio termine è disposta per consentire ai soggetti obbligati i necessari adeguamenti tecnici alla nuova tipologia di dati oggetto di comunicazione. 5) Imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 - Disponibile il modello per accedere al finanziamento Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 52465 del 22 ottobre 2012 Approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012. 6) Richiesta di finanziamento (eventi sismici): proroga al 30 novembre per l’invio della comunicazione Agenzia delle entrate, provvedimento 156146 del 31 ottobre 2012

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AREA CONTABILE-FISCALE SEZIONE FISCALE

NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 1) Decreto crescita- bis Decreto – legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (S.O. n. 194/L alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012) Il decreto contiene ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (in vigore dal 20 ottobre 2012) (voglio approfondire) 2) Iva per cassa Ministero dell’economia e delle finanze decreto 11 ottobre 2012 sito internet Individuate le disposizioni di attuazione dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in materia di liquidazione IVA per cassa “cash accounting”. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012 (voglio approfondire) 3) Cancellazione delle ipoteche per somme inferiori a 8.000 euro Equitalia, direttiva (fonte stampa) Previsto l'annullamento delle ipoteche iscritte per debiti tributari e previdenziali di importo inferiore a 8.000 euro, anche senza una istanza del contribuente. Tuttavia, nonostante la cancellazione dell'ipoteca, l'azione esecutiva proseguirà con altri strumenti (ad esempio, fermo amministrativo o pignoramento). 4) Telefonia fissa, mobile e satellitare: al 22 gennaio le comunicazioni dei gestori Agenzia delle entrate, provvedimento n. 151390 del 19 ottobre 2012 Il termine del 30 settembre 2012, previsto al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2012, già prorogato al 23 ottobre 2012, è ulteriormente prorogato al 22 gennaio 2013. La previsione di un più ampio termine è disposta per consentire ai soggetti obbligati i necessari adeguamenti tecnici alla nuova tipologia di dati oggetto di comunicazione. 5) Imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 - Disponibile il modello per accedere al finanziamento Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 52465 del 22 ottobre 2012 Approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012. 6) Richiesta di finanziamento (eventi sismici): proroga al 30 novembre per l’invio della comunicazione Agenzia delle entrate, provvedimento 156146 del 31 ottobre 2012

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Prorogata dal 16 al 30 novembre 2012 la scadenza entro la quale le imprese colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio, e dotate dei requisiti necessari, possono presentare la comunicazione per accedere al finanziamento garantito dallo Stato. Se gli imprenditori danneggiati hanno bisogno di un importo superiore a quello originariamente stimato, possono, inoltre, presentare una comunicazione integrativa anche dopo il 30 novembre 2012. La nuova comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate con le stesse modalità previste per quella precedentemente inoltrata, che sostituisce integralmente. Copia di questa rinnovata comunicazione deve essere presentata, insieme alla ricevuta telematica che attesta la trasmissione all’Agenzia, alla stessa banca che eroga il finanziamento inizialmente richiesto, entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si desidera disporre delle maggiori richieste finanziarie. 7) Eliminato il quorum rafforzato per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione Articolo 2, comma 1 – decreto legislativo 11 ottobre 2012 n. 184 (G.U. n. 253 del 29 ottobre 2012) L’aumento di capitale delle società per azioni con esclusione del diritto di opzione potrà essere deliberato con il quorum normalmente previsto per l’adozione delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria (voglio approfondire) 8) Approvato il modello di dichiarazione IMU Ministero dell’economia e delle finanze, decreto del 30 ottobre 2012 sito internet del Dipartimento delle Finanze L’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato ai fini dell’ICI, nonché nei casi in cui si sono verificate delle variazioni che non sono conoscibili dal Comune (voglio approfondire) 9) Le scadenze dell’IMU Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n. 153 del 31 ottobre 2012 Confermate le scadenze relative all’imposta municipale propria. Nessuna proroga per il versamento della terza rata. - Il 31 ottobre 2012 è scaduto il termine entro il quale i Comuni potevano approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote IMU. Nel caso in cui i Comuni non hanno provveduto a deliberare sulle aliquote, si applicheranno quelle previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011:

0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 0,76 per cento per gli altri immobili.

- Resta, al momento, fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, per quanto riguarda gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012. - Il termine per il versamento a saldo dell'IMU è stabilito al prossimo 17 dicembre 2012. 10) Certificazione crediti della PA Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa n. 144 del 18 ottobre 2012 Entra in funzione la piattaforma elettronica per lo svolgimento del procedimento di certificazione dei crediti . La Piattaforma consente ai creditori della P.A. di richiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e procedere a eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati (voglio approfondire)

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PRASSI AMMINISTRATIVA 11) Procedura di controllo relativa ai Modelli F24 Telematici. Agenzia delle entrate, sul sito dal 15 ottobre 2012 Aggiornamento della procedura di controllo dei modelli F24 (versione 2.8.0). Il software è rilasciato allo scopo di “validare” il contenuto dei file predisposti da applicazioni di mercato. 12) Studi di settore: Ordinanza della Corte di Cassazione del 4 ottobre 2012 Agenzia delle entrate, sul sito dal 15 ottobre 2012 L’Agenzia ha segnalato la recente ordinanza in tema di studi di settore che evidenzia che, nell’accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può - ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 39 - fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore, nel qual caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore medesimo, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente. In tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009). 13) Nuovo servizio online per verificare l’esistenza e la correttezza della partita Iva Agenzia delle entrate, sul sito dal 16 ottobre 2012 Il servizio permette di verificare la validità di una partita Iva e di conoscere, inoltre, le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare. Questa consultazione è prevista dall'articolo 35-quater del D.P.R. n. 633 del 1972. 14) Modello F23 Agenzia delle entrate, sul sito dal 17 ottobre 2012 Tabelle codici ente diversi dagli uffici finanziari: aggiornamento codice “YAE- Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Regione Siciliana” (decorrenza 22 ottobre 2012). 15) Iva: esenzione per i massofisioterapisti Agenzia delle entrate, risoluzione n. 96 del 17 ottobre 2012 L’Agenzia conferma le istruzioni fornite con la risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E, che indicavano applicabile il regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999 (voglio approfondire). 16) Interpello: cessione crediti Gse - gestore servizi energetici Agenzia delle entrate, risoluzione n. 95 del 17 ottobre 2012

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L’Agenzia si è espressa in merito alla corretta disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, al contratto di cessione di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull’utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing, su cui aveva già avuto modo di fornire chiarimenti con la risoluzione 4 luglio 2008, n. 278. La base imponibile dell’atto di cessione dei crediti deve essere determinata sulla base del “valore dei crediti dichiarato” in via presuntiva dalla parte, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell’ammontare degli stessi (voglio approfondire) 17) Scelte 8 e 5 per mille Agenzia delle entrate, sul sito dal 19 ottobre 2012 Aggiornamento procedura di controllo (versione 1.0.1). Le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli. Il software consente il controllo del modello Scelte 2012. 18) Modello 730/2012 Agenzia delle entrate, sul sito dal 19 ottobre 2012 Aggiornamento procedura di controllo (versione 1.0.4). Le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli. 19) Annuario del contribuente 2012 Agenzia delle entrate, sul sito dal 19 ottobre 2012 Aggiornata l’edizione on-line 20) Comunicazioni e modelli fiscali: più chiari e semplici 65 atti dell’Agenzia Agenzia delle entrate, comunicato del 22 ottobre 2012 Sono stati riscritti 65 documenti, tra cui, ad esempio, la domanda di rimborso Irpef, quella per ottenere una copia della dichiarazione dei redditi e la richiesta di annullamento degli atti non fondati. Comunicazioni con linguaggio semplificato anche per la nuova mediazione tributaria, gli avvisi di accertamento, la lettera per la comunicazione dell’Iban per gli enti beneficiari del 5 per mille e per il modello utilizzato per chiedere la registrazione dei contratti di locazione. L’iniziativa parte dal presupposto che un linguaggio più semplice agevola gli adempimenti da parte dei contribuenti. 21) Software di controllo ad uso di banche, poste e concessionari Agenzia delle entrate sul sito dal 22 ottobre 2012 Aggiornamento archivi del software attraverso cui gli intermediari della riscossione (banche, poste e agenti della riscossione) trasmettono all’Agenzia delle Entrate i modelli F23 presentati dai contribuenti, utilizzando uno specifico software a loro riservato. Attraverso il programma, infatti, è possibile verificare se il flusso informativo degli F23 è formalmente corretto e conforme alle specifiche tecniche previste. 22) Modello F24 Enti pubblici Agenzia delle entrate, sul sito dal 22 ottobre 2012

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Aggiornamento del software "F24 Enti Pubblici", che è un prodotto che permette agli Enti Pubblici di compilare il relativo modello F24 ed inviare la rendicontazione relativa ai versamenti effettuati attraverso gli appositi canali di collegamento con Banca d’Italia. 23) Iva: non imponibilità per navi di salvataggio o assistenza in mare Agenzia delle entrate, risoluzione n. 97 del 24 ottobre 2012 Le unità nautiche in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente "per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne", sono istituzionalmente adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possano beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ai sensi del primo comma, lett. a), dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Potranno beneficiare, invece, del suddetto regime di non imponibilità le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato che siano utilizzate nell'espletamento di un servizio di pubblica utilità riconducibile ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare. 24) Mediazione civile Corte Costituzionale, comunicato del 24 ottobre 2012 È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. 25) F24 Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 25 ottobre 2012 Aggiornamento dell’elenco delle banche convenzionate per il pagamento online dell’F24 26) Contratti di leasing, noleggio e locazione commerciale Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 26 ottobre 2012 Aggiornamento del software "Comunicazioni Leasing" (versione 1.0.1), che è un prodotto che permette agli utenti la compilazione delle comunicazioni dei contratti di leasing, noleggio e locazione commerciale. 27) Studi di settore - Aggiornamento cluster 2012 in lavorazione. Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 30 ottobre 2012 Vengono riportati i cluster (gruppi omogenei) risultati dalle elaborazioni dei dati relativi agli studi di settore in lavorazione per il periodo d’imposta 2012 (la segmentazione in gruppi omogenei è preliminare alla definizione delle funzioni di ricavo, che rappresentano il passo finale della elaborazione degli studi di settore). Tali risultati verranno sottoposti alla valutazione delle Associazioni di categoria interessate. I contribuenti interessati potranno far pervenire al sito osservazioni motivate sui gruppi proposti (prospettando, ad esempio, eventuali situazioni aziendali non comprese nell'ipotesi elaborata). 28) Sisma - sospensione termini: modelli e specifiche per la registrazione dei contratti Agenzia delle entrate, provvedimento 150669 del direttore del 30 ottobre 2012

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Modificazioni dei modelli SIRIA e IRIS, delle relative istruzioni per la compilazione e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, per consentirne l’utilizzo nei casi di sospensione o differimento dei termini previsti a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali, nonché modifiche agli allegati tecnici bis, quater e quinquies al decreto direttoriale 31 luglio 1998, concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”. 29) Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi Agenzia delle entrate, circolare n. 41 del 31 ottobre 2012 Sono stati chiariti gli aspetti legati alle modalità di utilizzo del credito spettante al momento della liquidazione della polizza assicurativa, agli obblighi di fornire la provvista per l’effettuazione del versamento da parte dell’assicurato, nonché alle modalità di segnalazione all’Amministrazione finanziaria dei nominativi nei cui confronti l’imposta non è stata applicata (voglio approfondire) 30) Contratti di locazione: aggiornamento software registrazione Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 31 ottobre 2012 Aggiornamento software di compilazione (versione 9.4.6). Il software crea direttamente on line il contratto di locazione e affitto. È sufficiente indicare i dati del locatore, del conduttore, dell'immobile e del canone di locazione. Infine, inserendo gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale su cui addebitare le imposte, il contratto può essere trasmesso e registrato. È possibile scegliere tra numerose tipologie di contratti, fra le quali le locazioni di immobili ad uso abitativo, ad uso turistico, strumentali o, ancora, le locazioni di box/posto auto. Il prodotto mette a disposizione i testi dei contratti più comunemente usati e quelli previsti dai modelli ministeriali. È possibile inserire e modificare alcune clausole del contratto che dovrà essere stampato, firmato e conservato. 31) Contratti locazione: modelli Siria e Iris Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 31 ottobre 2012 Aggiornamento procedure di controllo (versione software: 2.0.0). La procedura disponibile è relativa ai seguenti modelli: Comunicazione S.I.R.I.A Comunicazione I.R.I.S. Le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli. 32) Sisma del 20 e del 29 maggio: differimento versamenti al 17 dicembre 2012 Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato n. 155 del 31 ottobre 2012 Le imprese che hanno subito dei danni a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che accedono al finanziamento garantito dallo Stato hanno la possibilità di differire al 17 dicembre 2012, senza alcuna maggiorazione, tutti i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente previsti nel periodo tra l’1 e il 16 dicembre 2012. 33) Avviso di pagamento non rilevante ai fini Iva Agenzia delle entrate, risposta fornita all’Anie (fonte organi di stampa)

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Secondo l’Agenzia il documento emesso prima del pagamento del corrispettivo del servizio, contenente la dicitura “avviso di pagamento” è privo dei requisiti elencati dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 quali la data, il numero progressivo, l'aliquota Iva e l'ammontare dell'imposta dovuta, pertanto non costituisce titolo rilevante agli effetti dell'Iva.

DOTTRINA 34) S.r.l. a capitale ridotto e semplificata Assonime, circolare n. 29 del 30 ottobre 2012 Analizzata la disciplina delle nuove S.r.l. “semplificata” e “a capitale ridotto” (voglio approfondire) 35) D.lgs. 231/2001 ed Enti non profit Cndcec, circolare del 30 ottobre 2012 Analizzata l’applicabilità del modello di responsabilità di cui al D.Lgs 231/2001 al terzo settore (voglio approfondire) 36) La fatturazione del consulente delle spese di giudizio Consulenti del lavoro, parere n. 24 del 24 ottobre 2012 Chiarimenti sulle corrette procedure per l'emissione della parcella delle spese di giudizio nel contenzioso tributario, sulla normativa di riferimento, sulla gestione della ritenuta d'acconto e dell'Iva nella fattura (Allegato 3- Parere CDL n. 24.2012).

SEZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 37) Mediazione non obbligatoria Corte Costituzionale, comunicato stampa del 24 ottobre 2012 Il D.lgs. 4 marzo 2010, n.28, è viziato “per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”. Nessun obbligo, quindi, di esperire la mediazione per le cause civili in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende. Per tali controversie resta la sola conciliazione facoltativa. 38) Tasso per i prestiti sociali Cassa depositi e prestiti, comunicato n. del novembre 2012 Con decorrenza dal 1° novembre 2012, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha disposto una nuova emissione di BFP distinti con la sigla “B 97”. Il tasso minimo, è pari all’1 %. Conseguentemente, con decorrenza 1° novembre 2012, la remunerazione massima considerata deducibile in capo alla cooperativa, ex articolo 1, comma 465, Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005) ammonta a 1,90 % (1% + 0,90%). Il tasso massimo è fissato nella misura del 6,00%. Pertanto, sia per i prestiti sociali sia per i dividendi, il nuovo tasso massimo non può superare l’8,50% (6,00% + 2,50%).

APPROFONDIMENTI

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SEZIONE FISCALE

NORME, REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 1) Decreto crescita- bis Decreto – legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (S.O. n. 194/L alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012)

Il decreto contiene ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (in vigore dal 20 ottobre 2012). Tra le disposizioni rilevanti si segnalano: 1) PEC e indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei

professionisti (articolo 5, comma 1); 2) Deposito della PEC presso l’ufficio del registro delle imprese

(articolo 5, comma 2); 3) Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei

professionisti (articolo 5, comma 3); 4) Pagamento con carte di debito (articolo 15, comma 4 e 5) 5) Modifiche alla legge fallimentare – Utilizzo della PEC nelle

procedure concorsuali (articolo 17); 6) Composizione delle crisi da sovraindebitamento (articolo

18); 7) Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso

(articolo 23); 8) Start-up innovativa e incubatore certificato (articolo 25); 9) Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

(articolo 26, commi 1-7); 10) Esonero dall’imposta di bollo per start-up innovative e

incubatori certificati (articolo 26, comma 8); 11) Incentivi all'investimento in start-up innovative (articolo

29); 12) Attività agricole (articolo 36, comma 8); 13) Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese

delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza (articolo 37);

14) Iva e attività di riscossione dei tributi (articolo 38, comma 2).

Per approfondimenti si faccia riferimento allo Speciale News n. 28 “Decreto Crescita bis”

2) Iva per cassa Ministero dell’economia e delle finanze decreto 11 ottobre 2012 sito internet

Individuate le disposizioni di attuazione dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in materia di liquidazione IVA per cassa “cash accounting”. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Presupposti per l’applicazione della liquidazione IVA per cassa - I soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un

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volume d’affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, come disciplinata dall’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel presente decreto. Per i soggetti che esercitano l’opzione:

- l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi (l’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali);

- il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Per i cessionari o committenti delle operazioni che non abbiano esercitato l’opzione il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione. Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa –

a) le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni;

c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile;

d) le operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (i.e., taluni servizi esteri).

Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione - Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;

b) gli acquisti intracomunitari di beni; c) le importazioni di beni; d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore - Il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Le operazioni concorrono, comunque, a formare il relativo volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’anno in cui le operazioni sono effettuate. Le operazioni sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione

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dell’operazione. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione. Le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto recano l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore - Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione. Esercizio dell’opzione - L’opzione e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Le operazioni già liquidate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di esercizio dell’opzione sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa. Termine dell’opzione - Qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di due milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Si intende che, per quanto concerne le operazioni passive, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’IVA per cassa. Per questa ipotesi di uscita dal regime, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo, sono previste disposizioni di semplificazione. In particolare, è previsto che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

7) Eliminato il quorum rafforzato per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione

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Articolo 2, comma 1 – decreto legislativo 11 ottobre 2012 n. 184 (G.U. n. 253 del 29 ottobre 2012)

L’aumento di capitale delle società per azioni con esclusione del diritto di opzione potrà essere deliberato con il quorum normalmente previsto per l’adozione delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria. In base all’articolo 2441, comma 5, c.c., il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima. A decorrere dal 13 novembre (data di entrata in vigore del D.lgs. 184/2012) l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere deliberata con le maggioranze normalmente previste per l’adozione delle delibere dell’assemblea straordinaria. Eliminato, inoltre, il quorum previsto per l’esclusione del diritto di opzione nel caso in cui le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti. Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.lgs. 184/2012), infatti, con delibera dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.

8) Approvato il modello di dichiarazione IMU Ministero dell’economia e delle finanze, decreto del 30 ottobre 2012 sito internet del Dipartimento delle Finanze

L’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato ai fini dell’ICI, nonché nei casi in cui si sono verificate delle variazioni che non sono conoscibili dal Comune. Il modello deve essere utilizzato, a decorrere dall’anno di imposta 2012, nei casi previsti dall’art. 13, comma 12-ter, del decreto legge 6 dicembre 11, n. 201, ed espressamente indicati nelle istruzioni stesse. Se l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione IMU, al momento, deve essere presentata entro il nuovo termine del 30 novembre 2012; se l’obbligo è invece sorto dopo tale data, il comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011) ha garantito ai contribuenti il rispetto del termine di 90 giorni per assolvere l’adempimento dichiarativo. Rimangono valide, anche ai fini dell’IMU, le dichiarazioni ICI presentate, in quanto compatibili, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 12-ter del DL n. 201/2011. La dichiarazione non deve essere presentata se:

- gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI);

- il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento.

L’abitazione principale non va dichiarata, perché le informazioni

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sono tratte dall’anagrafe (fa eccezione il caso dei coniugi con residenze in immobili diversi all’interno dello stesso Comune). La dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

- gli immobili godono di riduzioni d’imposta; - il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie

sugli immobili per determinare l’IMU. Fra gli immobili che devono essere dichiarati in quanto godono di riduzioni d’imposta rientrano:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; - i fabbricati di interesse storico o artistico; - gli immobili per i quali il Comune ha deliberato delle

riduzioni dell’aliquota ai sensi dell’art. 13, comma 9 del DL 201/2011;

- i fabbricati “beni merce” per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;

- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

Immobili locati o affittati dovranno essere dichiarati soltanto se il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota di base (0,76%). In questo caso:

- se i contratti di locazione o di affitto sono stati registrati dal 1° luglio 2010 la dichiarazione IMU non deve essere presentata;

- se i contratti sono stati registrati anteriormente al 1° luglio 2010 permane l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati con il modello CDC al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto (art. 19 del DL 78/2010).

L’adempimento non è necessario per una serie di beni immobili tra cui i fabbricati rurali ad uso strumentale, dato che l’Agenzia del Territorio è tenuta a rendere disponibile anche ai Comuni le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità delle costruzioni. La dichiarazione IMU può essere trasmessa anche per via telematica con posta certificata.

10) Certificazione crediti della PA Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa n. 144 del 18 ottobre 2012

Entra in funzione la piattaforma elettronica per lo svolgimento del procedimento di certificazione dei crediti . La Piattaforma consente ai creditori della P.A. di richiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e procedere a eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. La piattaforma è disponibile collegandosi all’indirizzo http://certificazion.ecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, scaturenti da contratti aventi ad oggetto somministrazioni,

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forniture ed appalti nei confronti di una P.A., potranno abilitarsi sulla piattaforma e presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito, utilizzando il modello generato dal sistema. Il creditore, ottenuta la certificazione, può effettuare una cessione del credito ovvero ottenere un’anticipazione a valere sullo stesso; può, altresì, chiedere all’Agente della riscossione la compensazione del credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, notificati entro il 30 aprile 2012, nonché oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all’Agente della riscossione (Allegato 1 – Guida pratica alla certificazione dei crediti).

PRASSI AMMINISTRATIVA 15) Iva: esenzione per i massofisioterapisti Agenzia delle entrate, risoluzione n. 96 del 17 ottobre 2012

L’Agenzia conferma le istruzioni fornite con la risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E, che indicavano applicabile il regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito anteriormente al 17 marzo 1999. Infatti, in merito all’applicabilità del regime di esenzione ai massofisioterapisti con formazione biennale, l’Agenzia ha chiesto un parere al competente Ministero della Salute, che, con la nota 7 agosto 2012, ha chiarito che il D.M. 17 maggio 2002 (concernente l’individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell’esercizio delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del TULS, quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da “operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”. Pertanto, i possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopo il 17 marzo 1999, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal D.M. 17 maggio 2002.

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16) Interpello: cessione crediti Gse – gestore servizi energetici Agenzia delle entrate, risoluzione n. 95 del 17 ottobre 2012

L’Agenzia si è espressa in merito alla corretta disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, al contratto di cessione di crediti stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull’utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing, su cui aveva già avuto modo di fornire chiarimenti con la risoluzione 4 luglio 2008, n. 278. La base imponibile dell’atto di cessione dei crediti deve essere determinata sulla base del “valore dei crediti dichiarato” in via presuntiva dalla parte, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell’ammontare degli stessi. In sostanza, il contribuente che richiede la registrazione dell’atto di cessione dei crediti deve dichiarare il valore presunto dei crediti per l’intera durata del contratto, che deve essere determinato sulla base di criteri attendibili, quale ad esempio la produttività dell’impianto come evidenziata nel business plan. Considerato che la determinazione del valore dei crediti avviene al momento della erogazione delle somme da parte del GSE, i contribuenti saranno tenuti a verificare se, nel corso del tempo, il relativo ammontare superi il valore dichiarato. In tal caso, i contribuenti, essendo tenuti ad un ulteriore versamento dell’imposta, dovranno effettuare una denuncia, ai sensi dell’articolo 19 del TUR. Tale disposizione stabilisce, infatti, che il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati dalle parti contraenti, entro 20 giorni, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono. Diversamente, se le somme effettivamente erogate dal GSE risultano inferiori all’ammontare dei crediti dichiarato in sede di registrazione dell’atto di cessione, i contribuenti avranno diritto al rimborso dell’eccedenza di imposta versata.

29) Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi Agenzia delle entrate, circolare n. 41 del 31 ottobre 2012

Sono stati chiariti gli aspetti legati alle modalità di utilizzo del credito spettante al momento della liquidazione della polizza assicurativa, agli obblighi di fornire la provvista per l’effettuazione del versamento da parte dell’assicurato, nonché alle modalità di segnalazione all’Amministrazione finanziaria dei nominativi nei cui confronti l’imposta non è stata applicata. Per consentire il corretto adempimento dell’obbligo di sostituzione di imposta, l’intermediario deve disporre della documentazione necessaria per individuare la base imponibile da assoggettare a tassazione. A tal fine il contribuente deve fornire all’intermediario i dati necessari per il calcolo dell’imposta dovuta (importo dei premi versati, durata della polizza, data di stipula del contratto, composizione del patrimonio investito, ecc.) sulla base dei rendiconti ricevuti periodicamente dalla compagnia estera). Il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalle liquidazioni e dai riscatti delle polizze estere deve

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avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello della corresponsione (ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Gli intermediari devono versare l’imposta nella misura dello 0,35 per cento, considerando come base imponibile il valore del contratto assicurativo “intermediato”. Nel caso in cui gli intermediari non ricevano dal contraente la provvista per effettuare il versamento delle imposte, questi ultimi devono comunicarlo all’Amministrazione finanziaria, nel modello 770, che provvederà a iscrivere a ruolo gli importi dovuti. Entro il 16 novembre 2012 gli intermediari devono versare l’imposta sul valore delle polizze per il 2011.

DOTTRINA 34) S.r.l. a capitale ridotto e semplificata Assonime, circolare n. 29 del 30 ottobre 2012

Analizzata la disciplina delle nuove S.r.l. “semplificata” e “a capitale ridotto”. Il Legislatore ha previsto due nuove tipologie di S.r.l. “speciali”: - S.r.l. “semplificata” (SRLS); - S.r.l. “a capitale ridotto”(SRLCR). Entrambi i tipi sono riconducibili al modello generale di S.r.l, alla cui disciplina deve farsi riferimento per tutti i profili non espressamente regolati. Le caratteristiche dei due modelli di S.r.l.:

1) SRLCR: - il capitale sociale va da 1 fino a 10.000 euro; - può essere partecipata solo da persone fisiche; - oggetto del conferimento può essere solo denaro.

2) SRLS: - può essere costituita da persone fisiche che non abbiano

compiuto i 35 anni; - devono conformarsi a un modello tipo di atto costitutivo; - possono attribuire il ruolo di amministratore ai soli soci; - divieto di cessione delle quote a soggetti che non

possiedano i requisiti per la costituzione; - sono previste agevolazioni in ordine ai costi amministrativi

e fiscali per la costituzione, nonché agli oneri notarili. Secondo Assonime la SRLCR deve essere considerata come un modello generale, che può essere utilizzato da tutte le persone fisiche, anche di età maggiore di 35 anni; nell’ambito di tale modello è possibile beneficiare di un regime agevolato (quello delle SRLS) fino a quando i soci ne hanno i requisiti: al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci la disciplina applicabile è quella generale della SRLCR. L’atto costitutivo della SRLS deve essere redatto in conformità al modello standard previsto con D.M. Giustizia; non sono, in questo caso, dovuti oneri notarili e l’atto è esente da bollo e diritti di segreteria. Assonime ritiene, non sussistendo norme specifiche al riguardo, che l’atto costitutivo della SRLCR non debba adeguarsi

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al modello ministeriale. Assonime ritiene, inoltre, legittimo, per quanto non regolato dal modello previsto per le SRLS, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata. In merito alla cessione delle quote, Assonime ritiene che : - nella SRLS siano vietate le cessioni non solo a soci che

abbiano compiuto 35 anni, ma a ogni soggetto con età superiore a 35 anni, anche non già socio;

Secondo il suo tenore letterale, infatti, la norma sembra vietare solo la cessione a “soci” che abbiano compiuto i 35 anni di età. Si tratta di un’ipotesi piuttosto marginale (si pensi al caso di un socio che voglia liberarsi della propria quota e la venda all’altro socio, divenuto ultra trentacinquenne successivamente alla costituzione) e astrattamente contraddittoria con la fattispecie, che prevede proprio una compagine di under 35enni. Si deve ritenere valida, piuttosto, una lettura della norma che estenda il divieto di cessione ad ogni soggetto con età superiore a 35 anni, anche non socio. - il divieto di cessione comprende anche gli atti costitutivi di

pegno e usufrutto. Per Assonime, SRLCR e SRLS non costituiscono “tipi” societari, ma sono sottotipi della S.r.l., pertanto ad essi si applica la disciplina sella società a responsabilità limitata per quanto non diversamente stabilito. Di conseguenza, il passaggio da SRLCR a SRL ordinaria non può considerarsi una trasformazione in senso proprio e deve essere deliberato, alle stregua delle modifiche ordinarie dell’atto costitutivo, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Invece, nel passaggio della società da SRL ordinaria a SRLCR, in caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo legale di 10.000 euro, secondo Assonime, gli amministratori possano convocare l’assemblea e, in alternativa:

- deliberare una riduzione del capitale e il contemporaneo aumento al minimo legale, ai sensi dell’articolo 2482 ter c.c.;

- dichiarare il passaggio al modello di SRLCR o in presenza dei requisiti a quello di SRLS.

35) D.lgs. 231/2001 ed Enti non profit Cndcec, circolare del 30 ottobre 2012

Analizzata l’applicabilità del modello di responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 al terzo settore. Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di imputazione della responsabilità derivante dalla commissione di alcuni reati ai seguenti soggetti diversi dalle persone fisiche: - le società di persone, di capitali, cooperative; - le associazioni non riconosciute; - gli enti pubblici economici. I commercialisti ritengono che la norma debba essere indirizzata ad ogni tipo di soggetto collettivo, ponendo l’attenzione sulla

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natura effettiva dell’ente piuttosto che sulla tipologia di soggetto. Sono esclusi dall’ambito applicativo, in base al terzo comma dell’art. 1 D.lgs. 231/2001:

- lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali (Comuni, Regioni, Province);

- gli altri enti pubblici non economici, in quanto esercitano pubblici poteri;

- tutti gli altri enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La legge delega (legge n. 300/2000) definisce “persone giuridiche” tutti gli enti forniti di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato e degli “altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri”. Tale ultima locuzione lascia spazio a non poche zone d’ombra a cui lo studio prova a dare una risposta. In tali zone rientrano tutti quegli enti che, pur avendo soggettività pubblica, non esercitano poteri pubblici: l’Aci, la Cri, ma anche gli Ordini e i Collegi professionali, le aziende ospedaliere, le scuole, le università pubbliche, gli istituti di assistenza (Allegato 2 – Studio CNDCEC D.lgs. 231.2001).