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Newsletter di aggiornamento e approfondimento in materia di SICUREZZA SUL LAVORO Numero 10 – Ottobre 2016

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Newsletter di aggiornamento

e approfondimento in materia di

SICUREZZA SUL LAVORO

Numero 10 – Ottobre 2016

RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2016, n. 10

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Sommario Chiusa in redazione il 3 ottobre 2016

NEWS E APPROFONDIMENTI

Sicurezza e formazione – 1 SICUREZZA, FORMAZIONE A DISTANZA PER IL CORSO BASE ANTI-RISCHI La formazione di base per la sicurezza potrà essere svolta anche online. È questa la novità più significativa in tema di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro contenuta nel nuovo accordo Stato-Regioni. L’intesa raggiunta nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio scorso individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni… (Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 5 settembre 2016)

5 Sicurezza e formazione - 2 ACCORDO STATO - REGIONI, LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il nuovo Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016, in vigore dallo scorso 3 settembre, nel conferire una maggiore sistematicità e organicità all'intera materia della formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro ha introdotto anche alcune significative modifiche alla disciplina sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (cosiddetto DLSPP) – anziché nominare un RSPP – in base all'articolo 34 del Dlgs n.81/2008 nelle ipotesi stabilite nell'allegato 2 e salvo i casi previsti dall'art. 31, comma 6 (attività a maggior rischio), dello stesso decreto… (Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 15 settembre 2016)

7 Sicurezza e formazione – 3 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E CASI DI ESONERO L’Accordo 7 luglio 2016 stabilisce (p. 12.2), inoltre, che un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto previsti dall'allegato II dell'Accordo 21 dicembre 2011, può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso… (Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 15 settembre 2016)

9 Sicurezza e formazione – 4 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO Alcune considerazioni devono essere, infine, svolte per quanto riguarda l'aggiornamento della formazione dei DLSPP previsto dall'art. 34, co. 3, del D.Lgs. 81/2008. L'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede una periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 gennaio 2012) e anche in questo caso la durata è modulata in relazione ai tre livelli di rischio ai quali corrisponde l'attività esercitata secondo i codici riportati nell'allegato II… (Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 15 settembre 2016)

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Sicurezza e prevenzione IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 25 maggio 2016, n. 183 che detta le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)… (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 29 settembre 2016)

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Sicurezza ed organizzazione L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO UTILIZZERÀ LE STRUTTURE DEL MINISTERO DEL LAVORO Il 14 settembre è stato sottoscritto un "Protocollo d'intesa concernente l'avvalimento delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dall'Ispettorato nazionale del lavoro per lo svolgimento di attività istituzionali e strumentali connesso all'avvio del suo funzionamento"; ... (Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 28 settembre 2016)

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Sicurezza e Inail MESOTELIOMA: NUOVA CIRCOLARE DALL'INAIL Con Circolare 9 settembre 2016, n. 33 l'Inail ha diffuso una nuova modulistica che semplifica la procedura della richiesta dell'una tantum per i malati non professionali di mesotelioma o per i loro eredi. Si ricorda, in proposito, che gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015 - 2017 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale… (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 20 settembre 2016)

16 Lavoratori marittimi LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI MARITTIMI Con decreto 16 giugno 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016), il Ministero della Salute ha aggiornato e, in parte, modificato la precedente normativa in materia di formazione della gente di mare… (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 8 settembre 2016)

18 Linee elettriche SICUREZZA SUL LAVORO, ISTRUZIONI DEL MINISTERO PER LAVORI IN QUOTA SU LINEE ELETTRICHE Il Ministero del lavoro pone una particolare attenzione, dal punto di vista della sicurezza, ai lavori in quota per la costruzione, demolizione, esercizio e manutenzione delle linee elettriche. Trattasi di attività che possono esporre i lavoratori addetti a rischi particolarmente gravi per la loro sicurezza… (Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 2 settembre 2016)

19 Attrezzature di lavoro AGGIORNATO L’ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE OBBLIGATORIE DELLE

ATTREZZATURE DI LAVORO Con l'emanazione del decreto direttoriale del ministero del Lavoro e di quelli della Salute e dello sviluppo economico 9 settembre 2016, è stato aggiornato l'elenco ufficiale previsto al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008 (comunicato sulla Gazzetta ufficiale 19 settembre 2016, numero 219)… (Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 21 settembre 2016)

21 Sicurezza e giurisprudenza – 1 ENTE RESPONSABILE SE HA VIOLATO LA NORMATIVA SICUREZZA LAVORO PER UN INTERESSE DELLA SOCIETÀ In tema di responsabilità da reato dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), ricorre il requisito dell'interesse dell'ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica… (Giuseppe Amato, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Diritto, 19 settembre 2016)

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Sicurezza e giurisprudenza – 2 CASSAZIONE: SULLA SICUREZZA DEL LAVORO RESPONSABILITÀ AMPIA PER IL SUBAPPALTATORE In materia di sicurezza nei cantieri, la mera presenza del appaltatore-committente in occasione di un accesso ispettivo non costituisce ingerenza nell’esecuzione dei lavori eseguiti dal subappaltante (che avrebbe potuto comportare come conseguenza il mantenimento della qualifica di datore di lavoro), né tale ingerenza potrà desumersi dalla presenza di un socio preposto al cantiere. (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e territorio, 15 settembre 2016)

25 Sicurezza e stupefacenti L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE Il 26 agosto 2016 è entrato in vigore il d.m. 2 febbraio 2016, recante aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al d.P.R. 309/90. Con tale provvedimento è stato disposto l’inserimento e la ricollocazione di alcune sostanze nelle tabelle I e IV, dove come si ricorderà, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale, nonché nella tabella dei medicinali sezioni A, B, D e nell’allegato III bis, contenenti invece i medicinali di corrente impiego terapeutico. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 22 settembre 2016)

27 L’ESPERTO RISPONDE

36 RASSEGNA DI NORMATIVA

39 EVENTI DELLA FONDAZIONE AMBIENTE LAVORO - BOLOGNA, 21 OTTOBRE ORE 9:30 SEMINARIO “TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E PARTECIPAZIONE DEI

LAVORATORI NEL SETTORE DI IGIENE AMBIENTALE” (VALIDO COME AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER DIRIGENTI, RSPP, ASPP E RLS) Nell’ambito della collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tre, la Fondazione presenterà i risultati della ricerca sulla “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro e partecipazione dei lavoratori nel settore di igiene ambientale” nel Seminario che si terrà a Bologna, il prossimo 21 ottobre, in occasione della manifestazione Ambiente Lavoro, presso l’area espositiva “Village24” curata da Il Sole 24 ore, stand D52 – Pad. 36 ECOMONDO 2016 - RIMINI, 10 E 11 NOVEMBRE SEMINARI E CONSULENZA La Fondazione Rubes Triva, come di consueto, sarà presente ad Ecomondo, Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello sviluppo sostenibile, che si terrà a Rimini dal 8 al 11 novembre p.v., nel padiglione B3, stand 096.

• 10 Novembre, ore 9.00 c/o Sala Acero, Pad. A6 “LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA OPERATIVA PER L’ASSEVERAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI”

• 11 Novembre, ore 10.00 c/o Sala convegni Stand 96, Pad. B3 “MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

ROMA, 15 NOVEMBRE ORE 10:30 CONVEGNO “PRESENTAZIONE LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA OPERATIVA PER

L’ASSEVERAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE AZIENDE DEI SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI” Il convegno si terrà presso la Pontificia Università Lateranense – P.za San Giovanni in Laterano – Aula PAOLO VI

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Sicurezza e

formazione - 1

Sicurezza, formazione a distanza per il corso base anti-rischi

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 5 settembre 2016)

La formazione di base per la sicurezza potrà essere svolta anche online. È questa la novità più

significativa in tema di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro contenuta nel nuovo accordo

Stato-Regioni. L’intesa raggiunta nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio scorso

individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei

servizi di prevenzione e protezione interni o esterni.

L’accordo abroga e sostituisce integralmente il precedente documento del 26 gennaio 2006 a

partire praticamente da oggi, lunedì 5 settembre. La decorrenza è legata, infatti, al quindicesimo

giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 193 del 19 agosto

2016), che cadeva domenica 4 settembre.

I corsi

Il nuovo testo mantiene la struttura dei tre moduli che suddividono i percorsi formativi, ma ne

modifica e integra alcuni contenuti: per quanto concerne il modulo A (corso base, propedeutico ed

obbligatorio per accedere ai successivi moduli B e C) viene prevista la possibilità di ricorrere alla

formazione mediante e-learning, rinviando a quanto previsto nell’allegato II dell’accordo per

quanto concerne le concrete modalità di erogazione dei corsi. Nel modulo B (rivolto a chi vuole

assumere le funzioni di addetto o responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

(Aspp e Rspp) sui rischi specifici viene portata a 48 ore la durata del corso, senza nessuna

differenziazione per settori produttivi e per pericolosità delle aziende, salvo per i quattro settori per

i quali sono previsti i moduli di specializzazione, da frequentare in aggiunta al modulo B ordinario

(per agricoltura e sanità residenziale 12 ore; per cave–costruzioni e chimico petrolchimicho 16

ore).

Nel modulo B è stata prevista anche la trattazione dei fattori di rischio stress lavoro correlato. Nel

modulo C (solo per responsabili e non per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione) l’unica

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novità sostanziale è l’articolazione dei corsi in unità didattiche di durata prestabilita (elemento

comune del resto anche agli altri due moduli). Tutte le durate sono da considerarsi al netto dei test

di apprendimento, che rappresentano un momento ulteriore da affrontare non compreso nel monte

ore previsto per legge.

L’accordo fornisce alcuni chiarimenti sull’apprendimento a distanza (e-learning): questa modalità

formativa sarà possibile solo se espressamente prevista dagli accordi Stato-Regioni o dalla

contrattazione collettiva di settore.

Nelle aziende a basso rischio (da individuarsi in base al codice Ateco) è possibile erogare anche la

formazione specifica, e non solo quella di carattere generale, in e-learning.

I docenti

Per i requisiti dei docenti abilitati ad erogare la formazione ai responsabili ed addetti ai servizi di

prevenzione e protezione, è stata finalmente colmata una grave lacuna, in quanto viene esteso

anche a questo settore formativo l’obbligo per i docenti di essere qualificati ai sensi del decreto

ministeriale 6 marzo 2013, obbligo non esistente finora.

Disposizione chiarificatrice importante per quanto concerne gli aggiornamenti (che sono

obbligatori): l’eventuale mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento non fa venire meno la

validità del corso base già frequentato, per cui per ottenere nuovamente l’abilitazione, il soggetto

interessato dovrà frequentare solamente il corso di aggiornamento e non rifare l’intero modulo che

rimane pertanto un credito formativo permanente.

Viene abrogata la disposizione contenuta nell’allegato XIV del Dlgs 81/2008 (questa relativa ai

coordinatori per la sicurezza) che prevedeva un numero massimo di partecipanti ai convegni

valevoli come aggiornamento.

Le eccezioni

L’Accordo individua ulteriori titoli di studio che esonerano il titolare dalla frequenza dei corsi dei

moduli A e B.

È anche previsto che costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli

A-B-C), relativamente a ciascun modulo, il possesso di un certificato universitario attestante il

superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel

cui programma siano presenti i contenuti previsti nell’accordo o l’attestato di partecipazione ad un

corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le modalità di

svolgimento siano conformi ai contenuti dell’accordo. Si tratta di una disposizione di difficile

applicazione che produrrà molte incertezze circa la reale platea dei soggetti esonerati.

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Sicurezza e

formazione - 2

Accordo Stato - Regioni, la formazione dei datori di lavoro che

svolgono compiti di prevenzione e protezione

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 15 settembre 2016)

Il nuovo Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016, in vigore dallo scorso 3 settembre, nel conferire

una maggiore sistematicità e organicità all'intera materia della formazione sulla salute e la

sicurezza sul lavoro ha introdotto anche alcune significative modifiche alla disciplina sulla

formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione

(cosiddetto DLSPP) – anziché nominare un RSPP – in base all'articolo 34 del Dlgs n.81/2008 nelle

ipotesi stabilite nell'allegato 2 e salvo i casi previsti dall'art. 31, comma 6 (attività a maggior

rischio), dello stesso decreto.

Tale norma, com'è noto, prevede per l'assunzione diretta di tale incarico l'obbligo della frequenza a

un apposito corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei

contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre

2011, Rep. Atti n. 223/CSR.

Il nuovo quadro dei soggetti formatori e i requisiti dei docenti

Una prima modifica di rilievo operata dall’Accordo 7 luglio 2016 (p.12.8 e 12.9) riguarda i soggetti

formatori abilitati a erogare i corsi e l'aggiornamento per i DLSPP, stabilendo che le associazioni

sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono

effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture

formative di loro diretta emanazione.

Per quanto, invece, riguarda i docenti Accordo (allegato V) ribadisce che devono essere in possesso

dei requisiti di qualificazione stabiliti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013, anche nel caso

abbiamo collaborato nell'erogazione in modalità e-learning.

Il percorso formativo e le innovazioni sull'e-learning

L'Accordo 7 luglio 2016 non ha, invece, modificato la disciplina dell'Accordo 21 dicembre 2011 per

quanto riguarda il percorso formativo; pertanto, in ordine alla durata dei corsi, rimane fermo il

principio di proporzionalità tra sforzo formativo e l'entità del rischio complessivo dell'attività da

svolgere previsto dal comma 2 dell'articolo 34 del Dlgs n. 81/2008.

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Occorre ricordare, infatti, che l'Accordo del 2011 prevede tre percorsi formativi dalla durata minima

di 16 ore per attività a rischio basso, 32 ore per quelle a rischio medio e 48 ore per quelle a rischio

alto; pertanto, in concreto, per stabilire quale sia il percorso formativo che il datore di lavoro deve

frequentare occorre fare riferimento all'allegato II dell'Accordo che classifica le attività nei tre

gruppi di rischio associandole ai codici Ateco 2002-2007.

Per quanto riguarda, invece, l'e-learning occorre osservare che rimane fermo che tale modalità è

attuabile solo per i moduli 1 (giuridico – normativo) e 2 (gestione ed organizzazione della

sicurezza) e per l'aggiornamento, ma i corsi devono essere conformi a quanto previsto ora

dall'allegato II dell'Accordo 7 luglio 2016, che sostituisce l'allegato I dell'Accordo 21 dicembre

2011, che detta vincoli organizzativi e prevede requisiti più stringenti rispetto alla previgente

disciplina.

Resta fermo, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto anche a sostenere un esame finale; per essere

ammessi a tale prova occorrerà dimostrare di aver frequentato almeno il 90% delle ore di

formazione previste da ciascun corso.

Interessante è, poi, ricordare che per le nuove attività l'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede un

regime di favore; infatti, «al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui

al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art.

28, comma 3-bis, del Dlgs n. 81/08» in caso d'inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende

svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso

formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il caso delle multiattività

Nel caso di aziende multiattività rientranti in differenti classi di rischio e che, quindi, hanno diversi

codici Ateco in virtù del predetto principio di proporzionalità il datore di lavoro dovrà frequentare il

corso corrispondente al codice di attività con rischio più elevato.

Per effetto, quindi, di questo meccanismo i datori di lavoro devono effettuare la classificazione delle

attività svolte in concreto secondo i codici Ateco in cui sono occupati lavoratori subordinati ed

equiparati e sotto questo profilo vale la pena di precisare che non è applicabile il criterio della

prevalenza dell'attività sul piano fiscale.

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Sicurezza e

formazione - 3

Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro e

casi di esonero

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 15 settembre 2016)

L’Accordo 7 luglio 2016 stabilisce (p. 12.2), inoltre, che un datore di lavoro, la cui attività risulti

inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto previsti dall'allegato II dell'Accordo 21

dicembre 2011, può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti

del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso se tutti i lavoratori

svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione

viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in

numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri

lavoratori.

Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella riportata nel già citato

allegato II nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per

datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di

rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti un livello di

rischio medio o alto.

Si tratta, pertanto, di una previsione che tenta di evitare un'applicazione meccanicistica delle classi

di rischio/codici ATECO ma che non sembra, però, di facile attuazione pratica e rimette alla

responsabilità del datore di lavoro stabilire a quale tipologia specifica di corso partecipare con tutte

le possibili conseguenze del caso.

Casi di esonero

Il nuovo Accordo non modifica, invece, la disciplina del 2011 sui casi tre casi di esonero dall'obbligo

di frequenza al corso; occorre ricordare che il primo riguarda i datori di lavoro che alla data del 26

gennaio 2012 erano già in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione ai sensi

del D.Lgs. n. 626/1994 o del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio

1997.

Il secondo, invece, riguarda i datori di lavoro che ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994,

avevano presentato entro il 31 dicembre 1996 la comunicazione agli organi di vigilanza prevista

dall'art. 10 dello stesso decreto.

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L'esonero, poi, opera anche nei confronti degli RSPP e ASPP che in possesso dei requisiti previsti

dell'articolo 32, c. 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008, abbiano frequentato gli appositi corsi previsti

dall'Accordo 26 gennaio 2006 ora abrogato dall'Accordo 7 luglio 2016.

Si osservi, inoltre, che nell'allegato III dell'Accordo 7 luglio 2016 sono riportati una serie di corsi

che danno diritto a dei crediti totali o parziali.

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Sicurezza e

formazione - 4

Obbligo di aggiornamento per la formazione dei datori di lavoro

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 15 settembre 2016)

Alcune considerazioni devono essere, infine, svolte per quanto riguarda l'aggiornamento della

formazione dei DLSPP previsto dall'art. 34, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.

L'Accordo del 21 dicembre 2011 prevede una periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere

dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 gennaio 2012) e anche in questo caso la durata

è modulata in relazione ai tre livelli di rischio ai quali corrisponde l'attività esercitata secondo i

codici riportati nell'allegato II.

Si osservi che l'obbligo di aggiornamento va preferibilmente – quindi non obbligatoriamente –

distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia ai datori di lavoro che già prima della

data del 26 gennaio 2012 hanno frequentato un corso di formazione ai sensi del D.Lgs. n.

626/1994 o del D.Lgs. n. 81/2008, conforme ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997, che

a quelli che precedentemente ne erano esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994.

Unicamente per i datori di lavoro precedentemente esonerati il primo termine dell'aggiornamento è

individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ossia l'11 gennaio 2014, e si

intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti

previsti per la formazione del datore di lavoro – SPP di cui al punto 5 dell'Accordo.

Importanti disposizioni in materia sono state introdotte in materia anche dall'Accordo Stato –

Regioni del 25 luglio 2012 che per esigenze di semplificazione al fine di favorire una rapida

individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del

quinquennio, dei termini per l'adempimento, stabilisce che i cinque anni di cui all'Accordo del 21

dicembre 2011 decorrano sempre a far data dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

e quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012; pertanto, la

prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli

accordi, cadrà sempre l'11 gennaio 2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il

calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data

dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo.

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Si osservi, infine, che anche l'aggiornamento dei DLSPP può essere effettuato mediante la

partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore del 50% del totale di ore previste

(p.12.8 Accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016).

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Sicurezza e

prevenzione

Il sistema informativo nazionale per la prevenzione

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 29 settembre 2016)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero del

Lavoro 25 maggio 2016, n. 183 che detta le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento

del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Il SINP è stato istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare

l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai

lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza,

attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche

tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

Il Sistema informativo è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal

Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL,

dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(CNEL). Allo sviluppo del sistema hanno concorso anche gli organismi paritetici e gli istituti di

settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del

trattamento dei dati.

Il decreto in commento definisce, in particolare, le regole tecniche per la realizzazione ed il

funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati oltre alle speciali modalità con

le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al

sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.

I contenuti dei flussi informativi gestiti dal SINP riguardano:

- il quadro produttivo ed occupazionale;

- il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;

- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

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- il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;

- il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;

- i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.

La trasmissione telematica di tali dati avviene mediante i servizi di cooperazione applicativa

nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC), previsto e disciplinato dagli articoli 72 e

seguenti del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformità alle relative regole tecniche.

Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasmissione

telematica dei dati avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza,

tracciabilità e responsabilità del trasferimento.

L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di

sicurezza e responsabilità, attraverso la rete infranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il

richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la

consultazione on line di dati oggetto di diffusione.

I dati di tracciatura sono conservati per il periodo non superiore a sei mesi e possono essere

trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro

opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente

laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole

interrogazioni effettuate.

La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP viene garantita da

INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle

regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC).

RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2016, n. 10

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Sicurezza ed

organizzazione

L'Ispettorato nazionale del lavoro utilizzerà le strutture del

Ministero del lavoro

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 28 settembre 2016)

Il 14 settembre è stato sottoscritto un "Protocollo d'intesa concernente l'avvalimento delle strutture

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dall'Ispettorato nazionale del lavoro per lo

svolgimento di attività istituzionali e strumentali connesso all'avvio del suo funzionamento"; in

pratica la nuova Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, priva di una struttura amministrativa

autonoma, potrà provvedere all'emanazione delle linee di indirizzo avvalendosi innanzitutto della

Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero nonché delle Direzioni interregionali e

territoriali del lavoro, che continueranno in ogni caso ad operare secondo quanto previsto dalla

legge, conservando la dipendenza gerarchica dal Ministero.

Tra le funzioni che le strutture ministeriali continueranno a svolgere, occorre ricordare:

- per la Direzione generale, l'istruzione e la risposta agli interpelli presentati ai sensi dell'art. 9 del

D.Lgs. 81/08;

- per le Direzioni interregionali, la raccolta dei dati elettorali relativi all'elezione delle RSU e la loro

trasmissione a ciascuna Organizzazione sindacale, al CNEL e alla Direzione generali della tutela

delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali.

Altra direzione interessata nell'avvalimento all'Ispettorato, è quella per le politiche del personale,

mentre sotto il profilo organizzativo e funzionale, il Protocollo prevede l'utilizzo da parte

dell'Agenzia delle dotazioni logistiche, strumentali e finanziare delle Direzioni interessate alla

collaborazione.

Questa situazione durerà non oltre 24 mesi successivi alla data di inizio dell'operatività del

Protocollo come individuata dal decreto che il Ministero del Lavoro di concerto col Ministero

dell'economia che sancirà la piena attività dell'Ispettorato con la contestuale cessazione dell'attività

delle Direzioni generali e interregionali e territoriali per l'attività ispettiva.

RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2016, n. 10

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Sicurezza

e Inail

Mesotelioma: nuova circolare dall'Inail

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 20 settembre 2016)

Con Circolare 9 settembre 2016, n. 33 l'Inail ha diffuso una nuova modulistica che semplifica la

procedura della richiesta dell'una tantum per i malati non professionali di mesotelioma o per i loro

eredi.

Si ricorda, in proposito, che gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti,

indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015 - 2017 risultino affetti da

mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione

dell'amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Poiché il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto a far data dal 1°

gennaio 2015, nell'ipotesi di decesso dello stesso avvenuto successivamente alla predetta data, la

prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell'ipotesi

in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte.

La prestazione economica è fissata nella misura di euro 5.600,00 ed è corrisposta una tantum su

istanza dell'avente diritto. Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata

dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell'amianto per esposizione di natura professionale, di cui

al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30.

Il nuovo modulo si compone di due parti. Nella prima, l'interessato, dopo aver fornito i suoi dati

anagrafici, chiede l'ammissione alla prestazione in oggetto; nella seconda, dopo aver dichiarato di

essere affetto da mesotelioma non professionale per esposizione all'amianto, ha la possibilità di

indicare distintamente se tale esposizione abbia avuto natura familiare ovvero ambientale.

Nella nuova modulistica, non sarà più necessario, come avveniva sulla base della precedente,

fornire obbligatoriamente informazioni relativamente al luogo di residenza/abitazione in immobile

con presenza di amianto e/o al luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di

azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni, elementi che, se letti come sole ipotesi alla

cui ricorrenza venisse subordinato il riconoscimento dell'esposizione ambientale, potrebbero

costituire un limite per l'accesso al beneficio.

RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2016, n. 10

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In particolare, mentre è rimasta invariata la parte relativa alle informazioni per comprovare

l'esposizione familiare, per quella ambientale è necessario indicare i periodi di residenza in Italia

del dichiarante, nonché eventuali altre informazioni, qualora disponibili, sull'esposizione.

Sono, invece, rimaste invariate le indicazioni richieste per precisare la modalità di pagamento

prescelta, nonché quelle relative alla legge sulla privacy.

Si fa infine presente che le stesse considerazioni sin qui svolte valgono anche per le prestazioni agli

eredi di malati di mesotelioma, l'erogazione delle quali è stata regolata con circolare Inail 24 marzo

2016, n. 13 cui è stato allegato il modulo 190/E che, mutatis mutandis, ricalca il citato modulo

190.

Tutto ciò considerato, si trasmettono, con la presente circolare, i nuovi modelli che sostituiscono

quelli attualmente in uso e che dovranno essere, dal giorno successivo a quello di pubblicazione

della presente circolare, utilizzati dai soggetti interessati, malati di mesotelioma non professionale

e loro eredi, al fine di produrre l'istanza in parola.

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Lavoratori marittimi

La formazione dei lavoratori marittimi

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 8 settembre 2016)

Con decreto 16 giugno 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016), il

Ministero della Salute ha aggiornato e, in parte, modificato la precedente normativa in materia di

formazione della gente di mare.

È stato infatti previsto che l'addestramento e la formazione sanitaria dei lavoratori marittimi,

imbarcati o in attesa di imbarco su navi battenti bandiera italiana, sia strutturata su due livelli

formativi, da aggiornare ad intervalli non superiori a cinque anni, e che le competenze in materia di

primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili siano comprovate dalle

certificazioni di primo e di secondo livello, conseguibili a seguito della frequenza di corsi e del

superamento di esami finali.

Una delle novità più rilevanti del decreto è rappresentata dall'introduzione del periodo di validità

dei certificati di formazione, fissato in 5 anni, e conseguentemente della necessità di procedere

periodicamente a corsi di aggiornamento per il loro rinnovo.

Sul punto si segnala che lo stesso Ministero della Salute, con successiva Circolare 29 agosto 2016,

Prot. 24914, ha precisato che è possibile la conversione, con validità quinquennale, dei certificati

"First Aid" e "Medical Care" dei lavoratori marittimi che avevano già conseguito i predetti certificati

prima dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia e che dimostrino, in relazione alla

data di conseguimento degli stessi, di avere effettuato appropriati periodi di navigazione.

Per la convalida dei certificati non sono necessari pagamenti di tributi o apposizioni di marche da

bollo. La copia conforme all'originale del libretto di navigazione può essere sostituita da una

dichiarazione sostitutiva, esente da imposta di bollo, che attesti i periodi di navigazione ed i relativi

servizi prestati.

L'istanza, la copia conforme all'originale del libretto di navigazione ovvero la dichiarazione

sostitutiva e la copia del certificato convalidato saranno conservati agli atti dell'ufficio che ha

effettuato la convalida.

RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2016, n. 10

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Linee elettriche

Sicurezza sul lavoro, istruzioni del Ministero per lavori in quota

su linee elettriche

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 2 settembre 2016)

Il Ministero del lavoro pone una particolare attenzione, dal punto di vista della sicurezza, ai lavori

in quota per la costruzione, demolizione, esercizio e manutenzione delle linee elettriche.

Trattasi di attività che possono esporre i lavoratori addetti a rischi particolarmente gravi per la loro

sicurezza.

L'iniziativa è stata assunta dal predetto Ministero che con la circolare 30 agosto 2016, n. 28, detta

importanti indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure non soltanto per la scalata,

l'accesso, lo spostamento, il posizionamento del lavoratore in tali attività, ma anche per un corretto

recupero del lavoratore stesso qualora dovesse trovarsi in condizioni di non autosufficienza o

impossibilitato a muoversi autonomamente.

La circolare in questione, elaborata di intesa con l'Inail, il Comitato tecnico delle Regioni e del

Comitato elettrotecnico italiano (Cei), si riferisce alle attività non configurabili come lavori sotto

tensione ed in ogni caso non prende in considerazione le misure di prevenzione e protezione contro

il rischio elettrico, il che non implica, in relazione alla natura dell'intervento, che l'eventuale

elettrodotto non sia fuori tensione secondo la definizione che ne danno le Norme EN 50110-1 e CEI

11-27, nel qual caso le misure di sicurezza dovranno essere conformemente adeguate.

Le linee operative, dettagliatamente riportate in allegato alla circolare in esame, non sostituiscono

o modificano quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro) ma sostanzialmente potrebbero rappresentare, per l'argomento di che trattasi, le "linee

guida" previste dall'art. 2, lett. z), del citato TU, seppure prive dall'approvazione della Conferenza

Stato-Regioni.

Esse in ogni caso possono ben costituire un valido riferimento, anche ai fini della valutazione dei

rischi, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 70 e 115 del TU.

La conoscenza e l'osservanza del documento in questione, secondo gli intendimenti del Ministero,

favorirà l'uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale da parte dei professionisti,

RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2016, n. 10

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gestori, imprese, manutentori e degli stessi organi di vigilanza, ciascuno secondo le rispettive

competenze e responsabilità.

L'allegato alla circolare non manca di soffermare la propria attenzione, tra l'altro, sulle principali

cause e conseguenze del rischio di caduta a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono la loro

attività in quota, il posizionamento in quota tramite le piattaforme di lavoro elevabili (PLe), nonché

gli elementi minimi da considerare nelle procedure aziendali.

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Attrezzature di lavoro

Aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche

obbligatorie delle attrezzature di lavoro

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 21 settembre 2016)

Con l'emanazione del decreto direttoriale del ministero del Lavoro e di quelli della Salute e dello

sviluppo economico 9 settembre 2016, è stato aggiornato l'elenco ufficiale previsto al punto 3.7

dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche

periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008

(comunicato sulla Gazzetta ufficiale 19 settembre 2016, numero 219).

Tale provvedimento, che sostituisce integralmente l’elenco allegato al decreto direttoriale del 18

marzo 2016, aggiorna quindi l'elenco dei soggetti verificatori previsti dal particolare regime

disegnato dall’articolo 71, comma 11, per le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio

d'incidenti per i lavoratori e i terzi previste dall'allegato VII dello stesso decreto come, ad esempio,

le scale aeree a inclinazione variabile, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli

apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano,

di tipo mobile o trasferibile, eccetera.

Regime applicativo

Sotto tale profilo è importante precisare che il datore di lavoro ha l'obbligo sottoporre le

attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo

stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nell’allegato.

La stessa norma prevede che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi

provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale

termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate liberamente a scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò

sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che devono

essere, pertanto, inseriti nell'elenco ora aggiornato con il decreto direttoriale 9 settembre 2016.

Obbligo di verifica dell'abilitazione

Importante è anche sottolineare che sul piano applicativo il Dm 11 aprile 2011 detta le norme

regolamentari per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri

RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2016, n. 10

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per l'abilitazione dei soggetti incaricati dei controlli; si osservi che su questa materia in diverse

occasioni è intervenuto il ministero del Lavoro con le circolari 21/2011, 11/2012, 22/2012,

23/2012, 9/2013, in quanto sussistono diverse zone d'ombra che spesso mettono a dura prova

imprese e professionisti.

In tale contesto il datore di lavoro ha un onere di fondamentale importanza: accertarsi, prima di

conferire l'incarico al soggetto verificatore prescelto, che lo stesso sia inserito nell'elenco ufficiale;

si tratta di un controllo che assume una particolare valenza in quanto occorre tener presente che

l'abilitazione è rilasciata previo accertamento di una serie di requisiti specifici – come, ad esempio,

il possesso del certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della

norma Uni Cei En Iso/Iec l7020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai

sensi del regolamento Ce 765/2008 – in assenza dei quali il soggetto, pubblico o privato, non è

autorizzato a operare.

Durata dell'abilitazione e controlli

Resta, infine, da ricordare che l'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale ed è soggetta a

rinnovo. È prevista, inoltre, un'attività di controllo da parte dell'Inail, delle Asl e dell'Arpa finalizzata

alla rilevazione dei “comportamenti anomali” dei soggetti abilitati, pubblici o privati,

nell'effettuazione delle verifiche, che secondo quanto anche richiamato dal ministero del Lavoro

nella lettera circolare 3 marzo 2015, può dare luogo a provvedimenti di sospensione o di

cancellazione dall’elenco.

Di conseguenza risulta altresì importante che il datore di lavoro si accerti, in costanza di rapporto,

che il soggetto a cui si è affidato non abbia riportato provvedimenti di questo tipo.

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Sicurezza e

giurisprudenza - 1

Ente responsabile se ha violato la normativa sicurezza lavoro

per un interesse della società

(Giuseppe Amato, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Diritto, 19 settembre 2016)

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 20 luglio 2016 n. 31210

In tema di responsabilità da reato dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio

colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute

e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), ricorre il

requisito dell'interesse dell'ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento

morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla

persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele

antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una

cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente

orientata a risparmiare sui costi d'impresa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 31210

del 2016 precisando anche che pur non volendo il verificarsi dell'infortunio in danno del lavoratore,

l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un

interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di

prevenzione).

Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto

dell'ente, anche in questo caso ovviamente non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del

lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una

politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei

costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto.

Gli altri orientamenti della giurisprudenza - In termini, di recente, sezione IV, 17 dicembre 2015,

Gastoldi e altri, laddove, in particolare, si è chiarito che, per fondare la responsabilità dell'ente,

occorre accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in

materia di sicurezza sul lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante a un interesse

della società o abbia consentito comunque alla stessa di conseguire un vantaggio, ad esempio, con

il risparmio dei costi necessari all'acquisto di un'attrezzatura di lavoro più moderna ovvero

all'adeguamento e messa in norma di un'attrezzatura vetusta.

RUBES TRIVA – Gruppo 24ORE - Newsletter di aggiornamento, Ottobre 2016, n. 10

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I termini “interesse” e “vantaggio” - Qui, la Cassazione, in parte motiva, in linea con le importanti

puntualizzazioni già contenute nella sentenza delle sezioni Unite, 24 aprile 2014, Espenhanh e altri,

ha poi colto l'occasione per ulteriormente precisare che i termini «interesse» e «vantaggio»

esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativamente presenti, sì da

giustificare comunque la responsabilità dell'ente, come giustificato dall'uso della congiunzione «o»

da parte del legislatore nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, e come è desumibile,

da un punto di vista sistematico, dall'articolo 12, comma 1, lettera a), dello stesso decreto

legislativo n. 231 del 2001, laddove si prevede una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in

cui l'autore ha commesso il reato nell'interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un

vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può

essere commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio.

In questa prospettiva, ha ancora argomentato la Cassazione, il concetto di interesse attiene a una

valutazione antecedente (ex ante) alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di

vantaggio implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e,

dunque, si basa su una valutazione ex post.

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Sicurezza e

giurisprudenza - 2

Cassazione: sulla sicurezza del lavoro responsabilità ampia per

il subappaltatore

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Edilizia e Territorio, 15 settembre 2016)

Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 8 settembre 2016 n. 37229

La presenza occasionale del committente nel cantiere non fa assumere in automatico la qualifica di

datore di lavoro

In materia di sicurezza nei cantieri, la mera presenza del appaltatore-committente in occasione di

un accesso ispettivo non costituisce ingerenza nell’esecuzione dei lavori eseguiti dal subappaltante

(che avrebbe potuto comportare come conseguenza il mantenimento della qualifica di datore di

lavoro), né tale ingerenza potrà desumersi dalla presenza di un socio preposto al cantiere.

A chiarirlo è la Corte di cassazione, Sezione terza penale, con la sentenza 37229/16 depositata lo

scorso 8 settembre, la quale ha accolto il ricorso del responsabile di un’impresa e del coordinatore

per la sicurezza, già condannati in primo grado per la violazione del Decreto legislativo 81/08 Testo

unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

La vicenda trae origine da una visita degli ispettori di una Direzione provinciale del lavoro in un

cantiere edile in cui operavano varie ditte specializzate. In particolare, gli ispettori avevano

riscontrato delle irregolarità nella predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc),

in materia di controllo sull’idoneità dei piani operativi di sicurezza (Pos) di alcune imprese nel

cantiere, nonchè delle carenze nelle misure di sicurezza a salvaguardia dei lavoratori e dei terzi.

Il controllo di legittimità della sentenza del Tribunale, sollecitato dalla difesa del titolare

dell’impresa ricorrente, non permetteva però alla Corte di cassazione di chiarire quale fosse in

realtà la posizione di quest'ultima anche perché le imputazioni a suo carico riguardavano una

responsabilità diretta, laddove era certo che i lavori venivano eseguiti da personale di altra ditta

sulla base di un contratto di appalto. Neppure chiari risultavano, inoltre, i contenuti o l’esistenza di

eventuale deleghe in materia di sicurezza da parte della società committente o appaltante nei

confronti della società subappaltatrice.

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La Cassazione ha comunque ribadito che in tema di prevenzione infortuni l’appaltatore che procede

a subappaltare l’esecuzione delle opere, non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro

(ai fini degli obblighi della sicurezza), neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei

lavori, qualora eserciti un continua e costante ingerenza nella prosecuzione dei lavori.

Per quanto concerne la nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori,

essa non esonera il committente e il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del

piano di sicurezza (e di coordinamento) e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla

vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all’effettivo svolgimento dell'attività di

coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e

coordinamento.

Del resto è ormai giurisprudenza costante - ricordano i giudici di legittimità - che la posizione di

garanzia attribuita al committente e al responsabile dei lavori sia molto ampia in quanto

comprende l’esecuzione dei controlli non solo formali, ma soprattutto sostanziali, in materia di

sicurezza, per cui spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e

l’esecuzione dell’opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia della sicurezza.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata dalla Corte di cassazione con rinvio al giudice di

merito perché verifichi le reali responsabilità degli imputati, tenuto conto della formulazione delle

contestazioni risultanti dal capo di imputazione.

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Sicurezza e

stupefacenti

L’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 22 settembre 2016)

Il 26 agosto 2016 è entrato in vigore il d.m. 2 febbraio 2016, recante aggiornamento delle tabelle

stupefacenti di cui al d.P.R. 309/90. Con tale provvedimento è stato disposto l’inserimento e la

ricollocazione di alcune sostanze nelle tabelle I e IV, dove come si ricorderà, sono elencate le

sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale, nonché nella

tabella dei medicinali sezioni A, B, D e nell’allegato III bis, contenenti invece i medicinali di

corrente impiego terapeutico.

Il Decreto prevede, nello specifico, l’inserimento, nella Tabella I del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di nuove sostanze stupefacenti e psicotrope e, nella Tabella IV

del medesimo decreto, della sostanza Fenazepam.

Nella Tabella dei medicinali del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella sezione A, dopo la sostanza

Sufentanil, viene previsto l’inserimento della nota “Sufentanil limitatamente alle composizioni per

somministrazione ad uso sublinguale”; nella sezione B, dopo la nota “I sali delle sostanze iscritte

nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere”, l’inserimento della seguente

nota di esclusione di utilizzo diverso dalla fabbricazione di Barbesaclone riferita alla sostanza

Propilesedrina: “Sono espressamente esclusi dalla presente tabella utilizzi della Propilesedrina

diversi dalla fabbricazione di Barbesaclone”; nella sezione D, dopo la nota “Composizioni per

somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina **;” l’inserimento della nota

“composizioni per somministrazioni sublinguali contenenti Sufentanil (**)”; infine, nell’Allegato III-

bis, l’inserimento del seguente medicinale “Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale”.

Con due precedenti decreti (d.m. 10 febbraio 2015, in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2015, e d.m. 8

gennaio 2015, in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2015), il Ministero della Salute aveva provveduto ad

ulteriori aggiornamenti delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e

psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il primo decreto, in particolare, era stato

disposto l’inserimento nella tabella I delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-n-(-2-metossibenzil)

fenetilammina (25i-nbome) e 3,4-dicloro-n-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (ah-

7921), 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (mt-45) mentre, con il secondo decreto, era stato

disposto l’inserimento, nella tabella IV, delle sostanze etizolam e meprobamato e nella tabella dei

medicinali, sezione d, dei medicinali ad uso parenterale a base di lormetazepam.

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L’aggiornamento normativo offre l’occasione per offrire una panoramica d’insieme sul quadro

legislativo di riferimento e, in particolare, sulle modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari

necessari per accertare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e i conseguenti

adempimenti posti in carico al datore di lavoro.

La tematica è oggi disciplinata dall’intesa, raggiunta in sede di conferenza unificata Stato-Regioni il

30 ottobre 2007, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. L’Intesa

inserisce l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria che abituale, tra le

condizioni che, comportando particolari rischi sia per il lavoratore che per soggetti terzi, sono

incompatibili con le mansioni lavorative elencate nell’allegato I (“Mansioni che comportano

particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi”).

La sorveglianza sanitaria, per la prima volta, non è quindi rivolta solo alla salute del lavoratore, ma

anche alle possibili ricadute dei suoi comportamenti su soggetti terzi. Questo concetto ha trovato

ulteriore conferma nell’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 che, relativamente alla sorveglianza

sanitaria effettuata dal medico competente, prevede che questa venga finalizzata, nei casi ed alle

condizioni previste dall’ordinamento, alla verifica di assunzione di sostanze stupefacenti e

psicotrope. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni elencate nel predetto allegato e

la verifica deve essere messa in atto al momento della visita preventiva e nei controlli periodici.

È importante sottolineare che anche l’uso sporadico di tali sostanze è incompatibile con lo

svolgimento delle mansioni interessate. Tra esse si deve porre particolare attenzione alla

valutazione anche in merito all’uso di alcuni farmaci quali ad es. benzodiazepine, metadone e

buprenorfina. Norma di riferimento è l’art. 125 del D.P.R. 309/90 a seguito del quale, tuttavia, non

era mai stato prodotto il Decreto Ministeriale con l’elenco delle mansioni lavorative a rischio, elenco

che è ora identificabile nell’allegato sopra richiamato.

Rispetto all’art. 125 viene però introdotta una valutazione anche riguardo all’assunzione saltuaria di

sostanze stupefacenti e psicotrope, riconosciuta come rischio professionale specifico, per la quale al

medico competente è delegata un’importante funzione di controllo. Il ruolo del medico competente

all’interno dell’azienda va inteso quindi in modo ampio, principalmente come supporto al datore di

lavoro e a tutto il sistema destinato alla valutazione dei rischi e alla messa a punto della strategia

preventiva più adeguata all’interno dell’azienda. L’obiettivo finale del suo intervento sul singolo

lavoratore consiste nella ottimizzazione del rapporto tra il lavoratore stesso e la sua mansione (e i

suoi contenuti), attraverso azioni sulla idoneità (limitando e vietando compiti e operazioni ritenuti

dannosi) e/o sulla mansione (adattandola alle caratteristiche del lavoratore).

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1. Accertamenti sanitari per accertare assenza di assunzione di sostanze stupefacenti

Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze

stupefacenti o psicotrope comprendono:

a) visita medica da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali da definirsi

con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in conformità alle procedure

diagnostiche e medico-legali da definirsi con accordo lo Stato, le regioni e le province autonome.

Accertamenti sanitari preventivi di screening

Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco

di cui all'allegato I all’intesa del 30 ottobre 2007, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro

instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso,

comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. Il medico competente, all'atto

dell'assunzione del personale adibito alle mansioni di cui sopra e successivamente, con periodicità

da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a

verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici

tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione. A seguito degli accertamenti di cui sopra, il

lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità

temporanea, viene inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze

(SERT) dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attività produttiva o in cui risiede il

lavoratore, o alle altre strutture sanitarie rispettivamente competenti. Qualora gli ulteriori

accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di

tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda

possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi. Il

medico competente entro trenta giorni dalla richiesta di cui sopra comunica la data ed il luogo della

visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.

Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di

cui all'allegato I dell’intesa del 30 ottobre 2007 siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma

con periodicità annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la necessità

che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato

di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda

sanitaria locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti.

Al fine di non pregiudicare l'attività lavorativa, il medico competente concorda con il datore di

lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari. Gli

accertamenti sono effettuati dal Servizio per le tossicodipendenze in tutti i casi in cui il medico

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competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle altre strutture sanitarie rispettivamente

competenti. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli

comunica il luogo ove l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per

l'accertamento. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di assenza di

tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo

accertamento. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo,

all'accertamento, il datore di lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni

comprese nell'elenco di cui all'allegato I all’Intesa, fino a che non venga accertata l'assenza di

tossicodipendenza. La sospensione intervenuta non comporta automaticamente la risoluzione del

rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la

disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza. Nei

confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle disposizioni relative all'obbligo della

cessazione da parte del lavoratore dall'espletamento delle mansioni in caso di accertamento dello

stato di tossicodipendenza è prevista la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o con

l'ammenda da euro 5.164 a euro 25.822 (Cfr. art. 125 del d.P.R. n. 309/90).

Modalità dell'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza

Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza sono effettuati nel rispetto della dignità e della

libertà della persona. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo,

conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le

regioni e le province autonome. L'accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con

le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo

metodiche di qualità condivise.

La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per accertare la sicura appartenenza

dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta

conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonché per custodirli idoneamente al

fine di eventuale ripetizione di analisi. La struttura sanitaria competente dà immediata

comunicazione dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica nel rispetto

della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato. Per il personale marittimo la

comunicazione va altresì inoltrata al Ministero dei trasporti. Il lavoratore di cui sia accertata la

tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la

ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria

locale. La ripetizione di indagini sui campioni biologici è effettuata sul medesimo campione oggetto

dell'accertamento.

Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza

In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi il giudizio del medico competente, di

temporanea inidoneità alla mansione, potrà essere modificato positivamente ove venga esclusa dal

SERT una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Il medico

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competente al fine di certificare l'idoneità alla mansione provvederà, in maniera individualizzata

rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di

droghe da parte del lavoratore. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari il datore di

lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore interessato dall'espletamento delle mansioni comprese

nell'elenco di cui all'allegato I all’Intesa del 30 ottobre 2007. Il lavoratore del quale sia stata

accertata la tossicodipendenza può essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese

nell'elenco di cui all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro

nell'ipotesi di cui all'art. 124 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Occorre ricordare che i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali

intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità

sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo

indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione

delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per

un periodo non superiore a tre anni.

Tariffe

I costi degli accertamenti preventivi e periodici non possono essere superiori a quelli previsti per

tali specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, recante «Approvazione

della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed

odontoiatriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 giugno 1992, n. 128

supplemento ordinario, e sono a carico del datore di lavoro.

2. Adempimenti del datore di lavoro

In fase di prima applicazione

Il datore di lavoro, così come identificato dall’art. 2, lettera b), del D.Lgs. 81/08, comunica per

iscritto al medico competente l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti

in base alla lista delle mansioni descritte nell’allegato I dell’Intesa del 30 ottobre 2007. La

comunicazione dovrà essere effettuata alla prima attivazione delle procedure qui descritte per tutti

i lavoratori addetti alle mansioni di cui sopra e, successivamente, periodicamente e

tempestivamente aggiornata. La comunicazione dell’elenco complessivo dei nominativi dei

lavoratori da sottoporre agli accertamenti dovrà essere effettuata comunque con frequenza minima

annuale. Per l’individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell’effettivo

svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica. Non

sono tuttavia lecite inclusioni “per analogia” o sulla base di valutazione del rischio di

incidente/infortunio per mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato sopra indicato. È

necessario che in ambito aziendale vengano adeguatamente diffusi e discussi:

- le motivazioni per cui i controlli vengono effettuati

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-le mansioni che verranno sottoposte a controllo

-le sostanze oggetto di controllo

-le modalità di svolgimento delle operazioni

-le conseguenze della positività al test.

È necessario che nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 il datore

di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il

medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

individui le mansioni da sottoporre ai controlli previsti ai sensi dell’Intesa 30 ottobre 2007. È altresì

opportuno che i lavoratori inclusi nelle liste dei soggetti da sottoporre a controlli siano

individualmente informati del fatto.

Il datore di lavoro concorda con il medico competente il calendario degli accertamenti. La data di

esecuzione degli accertamenti deve essere comunicata al singolo lavoratore non più di un giorno

prima dell’esecuzione dell’accertamento stesso in tutti i casi previsti nel paragrafo successivo.

Nelle fasi successive

A) Accertamento pre-affidamento della mansione: prima di assegnare ad un lavoratore una della

mansioni incluse nell’elenco di cui all’allegato I all’Intesa del 30 ottobre 2007, il datore di lavoro

deve richiedere al medico competente di sottoporlo ad un test di primo livello che deve risultare

negativo affinché la mansione possa essere assegnata. L’accertamento deve essere svolto

“qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato”. Il medico competente deve provvedere ad

eseguire l’accertamento entro trenta giorni dalla richiesta.

B) Accertamento periodico: deve essere svolto in modo non prevedibile, con cadenza almeno

annuale, per tutti i soggetti che sono stati segnalati al medico competente come addetti alle

mansioni incluse nell’elenco allegato all’Intesa del 30 ottobre 2007. Pertanto, la dizione “cadenza

annuale” non deve essere interpretata come esecuzione del test ogni 365 giorni per ogni singolo

soggetto poiché in tal modo il controllo sarebbe prevedibile. È quindi opportuno che il medico

competente programmi ogni anno un numero di accertamenti superiore al numero dei lavoratori

inclusi nella lista e utilizzi modalità di individuazione casuale dei lavoratori, che includa, almeno per

una quota frazionaria, anche i lavoratori già sottoposti all'accertamento in corso d'anno. Il datore di

lavoro, in attuazione del programma di controllo concordato con il medico competente, deve

selezionare i lavoratori da sottoporre, di volta in volta, agli accertamenti previsti mediante un

procedimento casuale che escluda la possibilità di scelta volontaria.

C) Accertamento per ragionevole dubbio: il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità

alla mansione a rischio anche (oltre al controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi o

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prove di assunzione di sostanze tabellate. Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa

e riservata, vengono fatte esclusivamente dal datore di lavoro o suo delegato - in forma scritta - al

medico competente che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del

caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.

D) Accertamento dopo un incidente: il datore di lavoro deve inoltre segnalare formalmente, al

medico competente il nominativo dei lavoratori:

-che siano inclusi nella lista dei soggetti da controllare

-e che abbiano avuto un incidente alla guida di veicoli o di mezzi a motore durante il lavoro

-e che destino il ragionevole dubbio di avere subito l’infortunio sotto l’effetto di sostanze psicotrope

o stupefacenti.

Tali lavoratori devono essere sottoposti a controllo da parte del medico competente.

Gestione dei risultati dell’accertamento:

Il datore di lavoro provvede a sospendere temporaneamente il lavoratore dallo svolgimento della

mansione a rischio nel rispetto della privacy e della dignità della persona, qualora:

-il medico competente comunichi che “non è possibile esprimere un giudizio di idoneità per

impossibilità a svolgere gli accertamenti perché il lavoratore si rifiuta di sottoporsi al test”

-ovvero, ove il lavoratore non si presenti alla convocazione per gli accertamenti senza giustificato

motivo

-ovvero, laddove il test fornisca risultato positivo ed il medico competente formuli un giudizio di

non idoneità temporanea alla mansione,

Quando il medico competente decide di avviare il lavoratore al Ser.T. per gli accertamenti di

secondo livello, il datore di lavoro informa il lavoratore interessato del luogo dell’accertamento

all’inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l’accertamento. Il medico competente informa il

lavoratore risultato positivo al test di conferma della possibilità di richiedere una revisione

dell’analisi, con oneri a carico del lavoratore stesso, mediante formale richiesta da inviare al

medico competente entro 10 giorni dalla comunicazione del giudizio di inidoneità temporanea. Il

datore di lavoro sostiene le spese per l’esecuzione degli accertamenti di primo e di secondo livello.

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MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ

E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei

seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e

posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo

1956, n. 302);

c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C,

D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di

veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per

guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio

ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di

sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione

infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con

esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da

diporto adibite a noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione

governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari,

aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di

apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di

monorotaie;

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g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo

Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonchè il

personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività

off-shore e delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

j) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

k) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

l) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del

confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

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� Sicurezza

� UNA RICHIESTA ALL’INAIL PER ABBATTERE IL TASSO

D. La nostra azienda metalmeccanica intende installare un macchinario per taglio laser. Abbiamo

chiesto alla sede Inail quale tasso si deve applicare per gli operai addetti e la risposta è stata:

trattandosi di taglio, la classificazione del gruppo 6 industria è 6211, tasso 100; 6212, tasso 92,

senza posa in opera.

Abbiamo spiegato che se per taglio si intende quello effettuato con una cesoia o taglierina è

sicuramente ad elevata possibilità di infortunio e quindi il tasso indicato è giusto, mentre la

macchina laser effettua la lavorazione di taglio all’interno della macchina stessa, senza la possibilità

per l’operatore di accedervi.

Ci è stato detto che non esistono altre classificazioni di taglio: le attuali risalgono al 1990 e non

sono mai state aggiornate. Siamo ora a chiedervi se dobbiamo attenerci a questa assurda

classificazione o se avete notizia di modifiche inerenti o, ancora, se ci potete suggerire una diversa

classificazione.

----

R. La classificazione del gruppo 6 industria riguarda le aziende che effettuano il taglio di elementi

metallici (profilati, eccetera) ed è alla voce 6211. Si conferma che, al momento, non vi sono altre

specifiche classificazioni, anche se l’attività è effettuata con tecnologie nettamente più moderne.

Il tasso citato, però, è il tasso di tariffa; l’azienda può presentare all’Inail le proprie osservazioni e

verificare se possibile avere un tasso specifico aziendale di partenza inferiore a quello previsto alla

voce 6211, visto che il rischio per gli addetti è nettamente inferiore rispetto alle attività di puro

taglio meccanico.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 3 ottobre 2016)

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� COORDINATORE SICUREZZA E DIPENDENTE ENTI LOCALI

D. Quali sono i requisiti per l’espletamento del compito di coordinatore per la sicurezza nei cantieri

in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs 81/08?

Come si intende il percorso di aggiornamento? È possibile attribuire tale compito anche ai

lavoratori che non ricoprono posizione organizzativa di cui al Ccnl enti locali?

----

R. I requisiti per ricoprire le funzioni di coordinatore della sicurezza per la progettazione e di

coordinatore della sicurezza per l’esecuzione sono quelli indicati dall’articolo 98, Dlgs 81/08. In

particolare, in funzione del titolo di studio, è anche richiesta un’attestazione, da parte di datori di

lavoro o committenti, comprovante l’espletamento dell’attività lavorativa nel settore delle

costruzioni. Tale attività lavorativa deve avere avuto una durata di:

1) almeno un anno per chi è in possesso di laurea magistrale nelle classi indicate alla lettera a) del

comma 1 del Dlgs n. 81/2008;

2) almeno due anni per chi è in possesso di laurea conseguita nelle classi L7, L8, L9, L17, L23, di

cui al Dm Miur del 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Dm

Miur del 4 agosto 2000;

3) almeno tre anni per chi è in possesso di diploma di geometra o perito industriale o perito agrario

o agrotecnico.

Oltre al titolo di studio, è necessario essere in possesso (articolo 98 comma 2) di un attestato di

frequenza ad uno specifico corso da 120 ore i cui contenuti sono indicati all’Allegato XIV del Dlgs

81/2008. L’attestato di cui al comma 2 dell’articolo 98 non è richiesto per coloro che, non più in

servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque

anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un

certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico

insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui

all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui

programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al

comma 2 dell’articolo 98 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale

LM–26 (laurea in ingegneria della sicurezza). La presenza al corso di formazione deve essere

garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato

in 60 per la parte teorica e in 30 per la parte pratica.

L’obbligo di aggiornamento è a cadenza quinquennale e deve avere una durata complessiva di 40

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ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento

può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero

massimo di 100 partecipanti. Le funzioni di coordinatori della sicurezza è necessario che siano

attribuite a soggetti appartenenti alla categoria D nella classificazione del personale degli enti

locali.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 3 ottobre 2016)

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(G.U. 1 ottobre 2016, n. 230)

� Sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 settembre 2016

Disposizioni di attuazione del decreto 19 luglio 2016.

(G.U. 15 settembre 2016, n. 216)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Adozione dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti

abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo

71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(G.U. 19 settembre 2016, n. 219)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2016, n. 183

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le

regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81.

(G.U. 27 settembre 2016, n. 226, S.O. n. 42)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

(G.U. 28 settembre 2016, n. 227)

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