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1 N. 500/2013 R. G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: 1) dr.ssa Marina MOLETI Presidente 2) dr. Augusto SABATINI Consigliere 3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 500/2013 R. G., vertente tra AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA, c. f.: 80000100802, in persona del Presidente e legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Arena (con PEC indicata) per procura in calce alla copia della sentenza notificata alla parte personalmente (in forma esecutiva) ed in forza della determinazione n. 356/2013, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Del Gelsomino n. 48, presso lo studio del predetto Difensore, APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE e FORTUGNO Domenico, nato a Scilla il 13 gennaio 1977, c. f.: FRT DNC 77A13 I537N, e FORTUGNO Vincenzo, nato a Scilla il 6 settembre 1971, c. f.: FRT VCN 71P06 I537E, rappresentati e difesi dall’avv. Angela Patafio (con PEC indicata) per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto Difensore, in Scilla, via Serro n. 6, APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI e COMUNE di SCILLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Grazia Briganti (con PEC indicata) per procura in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e giusta deliberazione di Giunta n. 160 del 2 dicembre 2013 (allegata), APPELLATO e Firmato Da: ADAMO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 220e6f2f34d9bac8fb89483ff225d670 - Firmato Da: CICCONE PASQUALINO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3d037bfcfa414067dd70bf4b9ebfbb25 Firmato Da: MOLETI MARINA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9b8de2 Sentenza n. 605/2019 pubbl. il 17/07/2019 RG n. 500/2013 Repert. n. 953/2019 del 17/07/2019

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N. 500/2013 R. G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, riunita in camera di consiglio e

composta dai signori:

1) dr.ssa Marina MOLETI Presidente

2) dr. Augusto SABATINI Consigliere

3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 500/2013 R. G., vertente

tra

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA, c. f.: 80000100802, in

persona del Presidente e legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico

Arena (con PEC indicata) per procura in calce alla copia della sentenza notificata alla parte

personalmente (in forma esecutiva) ed in forza della determinazione n. 356/2013,

elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Del Gelsomino n. 48, presso lo studio del

predetto Difensore,

APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE

e

FORTUGNO Domenico, nato a Scilla il 13 gennaio 1977, c. f.: FRT DNC 77A13 I537N, e

FORTUGNO Vincenzo, nato a Scilla il 6 settembre 1971, c. f.: FRT VCN 71P06 I537E,

rappresentati e difesi dall’avv. Angela Patafio (con PEC indicata) per procura in calce alla

comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto

Difensore, in Scilla, via Serro n. 6,

APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

e

COMUNE di SCILLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.

Grazia Briganti (con PEC indicata) per procura in foglio separato allegato alla comparsa di

costituzione e giusta deliberazione di Giunta n. 160 del 2 dicembre 2013 (allegata),

APPELLATO

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Sentenza n. 605/2019 pubbl. il 17/07/2019RG n. 500/2013

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PORPIGLIA Vincenzo, nella qualità di titolare del complesso turistico “Villaggio del Pino”,

elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Fra’ Gesualdo Melacrinò n. 24, presso e

nello studio dell’avv. Gaetano Vizzari (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per

procura a margine della comparsa di costituzione in appello,

APPELLATO

**********************

Oggetto: Appelli – principale e incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Reggio

Calabria – Seconda Sezione Civile n. 1659/12 del 22 ottobre 2012, avente ad

oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All’udienza del 15 novembre 2018 erano presenti i procuratori delle parti (quelli

dell’appellante principale e degli appellati COMUNE di Scilla e PORPIGLIA Vincenzo a

mezzo rispettivi delegati), i quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti

difensivi ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in date 17 e 18 settembre 2013 l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

di REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente legale rappresentante p. t., ha impugnato

davanti a questa Corte, nei confronti di FORTUGNO Domenico e FORTUGNO Vincenzo,

del COMUNE di SCILLA, in persona del Sindaco p. t., e di PORPIGLIA Vincenzo, quale

titolare del complesso turistico alberghiero “Villaggio del Pino”, la sentenza indicata in

oggetto con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto parzialmente la domanda proposta

da FORTUGNO Domenico e FORTUGNO Vincenzo – volta ad ottenere il risarcimento dei

danni subiti dai terreni di loro proprietà siti nel Comune di Scilla, località “Boccata” e

“Intracicco” (in catasto terreni al foglio 10, partite nn. 8051, 6907 e 6908, particelle nn. 196,

366, 488, 497, 498 e al foglio 22, particelle nn. 8 e 9) a causa dello scarico abusivo delle

acque derivanti dalla strada provinciale Scilla-Melia -, dichiarando la responsabilità della

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA, che ha condannato, per

l’effetto, al pagamento della somma che di € 91.344,42 (all’attualità) in favore di entrambi gli

attori (in solido) oltre interessi; ha rigettato la domanda nei confronti dei (chiamati in causa)

COMUNE di SCILLA e di PORPIGLIA Vincenzo, nella qualità anzidetta, ed ha condannato

l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Reggio Calabria al rimborso delle spese

processuali nei confronti di ciascuna delle controparti, ponendo definitivamente a suo carico

anche il pagamento delle spese di c. t. u..

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Sentenza n. 605/2019 pubbl. il 17/07/2019RG n. 500/2013

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L'appellante ha criticato la sentenza impugnata per i motivi che s’illustreranno infra ed ha

chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse

dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale

Regionale delle Acque Pubbliche; nel merito, che fosse comunque dichiarata ed accertata

l’insussistenza di qualsiasi forma di responsabilità in capo ad essa; in subordine, in caso di

conferma della pronuncia sull’an, che fosse dichiarata la responsabilità concorsuale delle altre

parti convenute in giudizio, in via percentuale, disponendo, altresì, una riduzione delle pretese

risarcitorie riconosciute a suo carico in favore dei FORTUGNO.

Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.

In via istruttoria ha chiesto l’eventuale rinnovazione della c. t. u., in caso di ritenuta carenza di

motivazione delle ragioni dell’appello.

Nelle more della celebrazione della prima udienza, con ricorso depositato il 21 ottobre 2013,

l’appellante anzidetta ha avanzato istanza di “inibitoria” ex art. 351, comma 2, c. p. c. e,

instaurato regolarmente il contraddittorio, il relativo sub-procedimento (iscritto al n. 500-

1/2013 R. G.) si è concluso con un provvedimento di rigetto dell’istanza, emesso in data 20

dicembre 2013.

Instaurato il contraddittorio (nel giudizio principale), con comparsa depositata il 9 dicembre

2013 si sono costituiti FORTUGNO Domenico e FORTUGNO Vincenzo, resistendo

all’impugnazione, di cui hanno contestato i motivi, e chiedendone il rigetto perché infondata

in fatto e in diritto; hanno spiegato poi appello incidentale relativamente al quantum

risarcitorio, contestando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso dal totale dei

danni quantificati dal C. t. u. le voci riferite al consolidamento della sede stradale, alla

costruzione dei gabbionati di sostegno alla stessa e alla costruzione delle biglie di

contenimento lungo l’impluvio, per un totale di € 60.688,50.

Si è costituito, con comparsa depositata il 9 dicembre 2013, PORPIGLIA Vincenzo (quale

titolare del suddetto complesso turistico) resistendo alla impugnazione e chiedendone il

rigetto; con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario

(che ha reso la dichiarazione di legge).

Alla prima udienza (23 gennaio 2004) si è costituito il COMUNE di SCILLA, in persona del

Sindaco p. t., eccependo preliminarmente l’invalidità della notifica dell’atto di appello

effettuata non al procuratore costituito dell’Ente, bensì all’Ente personalmente, con

conseguente inesistenza della stessa (che non è stata rinnovata nel termine di decadenza) e

passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del deducente.

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Ne merito ha dedotto l’infondatezza della impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto con

conseguente conferma della pronuncia di primo grado e con vittoria di spese e compensi del

presente grado.

Alla predetta udienza, su richiesta delle parti, è stata fissata quella del 10 aprile 2014 per la

trattazione, differita d’ufficio per ragioni di sovraccarico del ruolo al 20 settembre 2014, nella

quale la Corte ha riservato la decisione, senza che vi abbia fatto seguito alcun provvedimento.

Rimessa la causa sul ruolo con decreto presidenziale (in atti) del 13 novembre 2017 (a seguito

del collocamento fuori ruolo del Consigliere relatore dr. Amato), all'udienza del 30 novembre

2017, sostituito il predetto relatore, la Corte ha riservato la decisione sulla richiesta istruttoria

di parte appellante, che è stata respinta con ordinanza dell’1 dicembre 2017 con la quale è

stata anche fissata l’udienza del 15 novembre 2018 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza, espletato dalle parti detto incombente (secondo quanto si riportato in alto),

sostituito il Consigliere relatore, la causa è stata posta in decisione dal Collegio come sopra

composto, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e

memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve anzitutto chiarirsi che il giudizio prosegue tra le parti originarie, con specifico

riferimento all’appellante principale AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di REGGIO

CALABRIA, posto che, pur essendo nelle more - a giudizio di appello già ritualmente

instaurato - intervenuta la legge n. 56/2014 (che ha previsto l'istituzione e la disciplina delle

città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle Province, stabilendo altresì che in dieci

aree urbane – tra cui quella di Reggio Calabria, la cui Provincia Regionale è stata soppressa -

le città metropolitane sostituiscono le province soppresse, subentrando ad esse a partire dall’1

gennaio 2015 e succedendo a loro in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle

funzioni), il Difensore della predetta Amministrazione non ne ha dichiarato formalmente

l’evento in giudizio (ai fini della possibile interruzione), né il nuovo Ente si è costituito

volontariamente nel presente grado, non potendo valere come sua regolare costituzione in

giudizio la sola indicazione di “Città Metropolitana di Reggio Calabria” contenuta

nell’intestazione della comparsa conclusionale, senza il rilascio di apposita procura da parte

dell’Organo dell’Ente a ciò legittimato.

In proposito va ricordato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale

la soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un

altro ente, determina l'interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 299 c. p. c.,

soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio,

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trovando altrimenti applicazione l'art. 300 c. p. c. che impone, ai fini della interruzione, la

corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata

dall'evento (configurabile non come mera dichiarazione di scienza, ma come vera e propria

manifestazione di volontà diretta a provocare la predetta interruzione) o la notifica di

quest'ultimo alle altre parti. Pertanto, in assenza di una siffatta dichiarazione entro la chiusura

della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre

parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della

procura “ad litem”, nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell'evento

“aliunde” acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto

quella soppressione (v. Cass. Civ. nn. 6208/2013; 18306/2007; 21378/2005; 9911/1998).

Ciò posto, va in primo luogo esaminato, per il suo carattere preliminare, il primo motivo di

appello principale, con cui la PROVINCIA di REGGIO CALABRIA si duole che il Tribunale

non abbia dichiarato d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione a norma dell’art. 37 c. p. c. in

favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, cui apparterrebbe, a suo dire, la

cognizione della presente controversia ai sensi dell’art. 140, lett. e), del R. D. n. 1775/1933,

posto che, in base alla prospettazione attorea, la domanda ha ad oggetto il risarcimento dei

danni dipendenti da un’opera eseguita dalla pubblica amministrazione (segnatamente

ricondotti dagli attori alla esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento di un’opera

idraulica).

La critica va disattesa in quanto (in via preclusiva) inammissibile in rito, posto che il

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche costituisce un organo giurisdizionale ordinario -

segnatamente una sezione specializzata della Corte di Appello in base al chiaro disposto

dell’art. 138 R. D. 1775/1933 – avente competenza specifica nelle controversie relative alle

materie indicate tassativamente all’art. 140 dello stesso testo (demanialità delle acque; limiti

dei corsi o bacini, loro alvei e sponde; qualunque diritto relativo alle derivazioni e

utilizzazioni di acqua pubblica; occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di

fondi e indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza

dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione

delle acque; risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica

amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini

dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911,

n. 774; ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con

R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604) -, rispetto al quale non si pone una questione di giurisdizione (a

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differenza che per il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che invece è un giudice

speciale amministrativo), bensì, come correttamente evidenziato dalla Difesa FORTUGNO,

una questione di competenza (anche territoriale) inderogabile, posto che (peraltro) il

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per il distretto di questa Corte di Appello ha sede

a Napoli.

Con la conseguenza che il relativo difetto di competenza avrebbe potuto essere rilevato

d’ufficio dal Giudice, ma rispettando il limite temporale dell'udienza di cui all'art.183 c. p. c.,

ovvero – ciò che più conta in questa sede – avrebbe dovuto essere eccepito dalla parte

interessata (nel caso di specie dalla convenuta Amministrazione Provinciale di Reggio

Calabria), a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata in

primo grado.

Cosa che non risulta essere avvenuto, con conseguente inammissibilità ex art. 345, comma 2,

c. p. c. della suddetta eccezione sollevata per la prima volta in questa sede dall’appellante

principale, essendo la questione ormai preclusa in appello anche perché nemmeno è stata

rilevata d’ufficio dal Tribunale entro il limite temporale dell’udienza ex art. 183 c. p. c. (come

prescrive il terzo comma dell’art. 38 c. p. c.).

Sempre in via preliminare va respinta l’eccezione di invalidità (sub specie di inesistenza) della

notificazione dell’atto di appello sollevata dal COMUNE di SCILLA per essere stata

effettuata alla parte personalmente (a mani di un suo funzionario) e non già presso il

procuratore costituito come prescritto dall’art. 330 c. p. c., con conseguente passaggio in

giudicato (per l’Ente) della sentenza impugnata.

Deve osservarsi in proposito che la notifica dell’atto di impugnazione fatta alla

parte personalmente e non al suo procuratore (nel domicilio dichiarato o eletto) – come è

avvenuto nel caso in esame - produce non già l'inesistenza, ma la nullità della notifica,

suscettibile di essere rinnovata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c. p. c. e/o

comunque sanata con efficacia “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall'art. 156,

comma 2, c. p. c. in ipotesi di costituzione della parte intimata - verificatasi nella specie – (ex

multis v. Cass. Civ. nn. 3666/2019; 10500/2018; 2707/2014; 1156/2008).

Ne discende che essendosi il COMUNE di SCILLA costituito nel presente grado, dove non

solo ha eccepito detta invalidità, ma si è anche difeso nel merito, è evidente che la

notificazione dell’atto di appello principale, per quanto effettuata in violazione della norma di

cui al primo comma dell’art. 330 c. p. c., non può essere dichiarata nulla ex art. 156, ultimo

comma, c. p. c. avendo raggiunto lo scopo cui era destinata; né – conseguentemente - può

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Sentenza n. 605/2019 pubbl. il 17/07/2019RG n. 500/2013

Repert. n. 953/2019 del 17/07/2019

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7

dirsi passata in giudicato la sentenza impugnata (per mancanza di valida notifica dell’appello

nel termine di legge), in quanto la sanatoria dovuta alla costituzione del COMUNE ha

efficacia retroattiva, con consequenziale esclusione del verificarsi della decadenza per il

sopravvenuto decorso del termine d'impugnazione (tra le altre v. Cass. Civ. n. 2148/2003).

Superate le questioni preliminari in rito e venendo al merito delle impugnazioni, occorre

partire dall’esame dell’

1) APPELLO PRINCIPALE (AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di REGGIO

CALABRIA).

Il secondo motivo di appello (essendo il primo già stato esaminato) riguarda la carenza di

motivazione della sentenza impugnata in ordine al nesso di causalità tra evento dannoso e

condotta della PROVINCIA, sostenendo l’appellante che il Tribunale abbia fatto propria, sul

punto, la valutazione del C. t. u. benché sia stata carente nell’individuazione della eziologia

dei danni lamentati da parte attrice; il Giudice di primo grado poi non avrebbe tenuto in

considerazione l’inciso del Consulente relativo all’alluvione del 1998, attraverso il quale

sarebbe stato introdotto in giudizio – a suo dire - l’elemento del caso fortuito, idoneo a

esonerare l’Amministrazione deducente da ogni responsabilità ex art. 2051 c. c..

Si duole ancora che il Consulente non abbia chiarito minimamente se detta alluvione ovvero il

nubifragio del 2000 – richiamato dall’Ente in sede di comparsa – abbiano potuto concretare

quel fattore eccezionale riconducibile al fortuito (ai sensi dell’art. 2051 c. c.) e che il

Tribunale non abbia accertato se i manufatti realizzati dalla Amministrazione Provinciale

fossero inidonei a garantire la raccolta, la regimentazione ed il deflusso delle acque

meteoriche in condizioni di normalità; né era stato accordato dal primo Giudice tale

approfondimento peritale, seppure sollecitato dalla propria Difesa (che aveva insistito anche

sulla inidonea regimentazione delle acque piovane lungo la strada comunale che attraversa il

“Villaggio del Pino”, le cui conseguenze sarebbero state aggravate dal fenomeno del

disboscamento incontrollato, che aveva determinato un carico idraulico notevole, con

conseguente cedimento del terreno).

In definitiva sostiene l’appellante che la sentenza non fornisce un’adeguata motivazione sul

riconoscimento del nesso causale tra l’evento dannoso e la condotta del soggetto ritenuto

responsabile, essendosi basata – a suo dire - su una generica valutazione dell’obbligo di

custodia previsto dall’art. 2051 c.c..

Il motivo si appalesa infondato in tutte le sue articolazioni.

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Repert. n. 953/2019 del 17/07/2019

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8

Va premesso che la parte attrice, sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio, ha

attribuito eziologicamente l’evento dannoso alla circostanza che l’Amministrazione

provinciale avesse realizzato una condotta di raccolta di acque in prossimità dei fondi di sua

proprietà, senza avere contestualmente provveduto alle costruzione delle necessarie opere di

raccolta, regimentazione e deflusso delle acque medesime, tanto che, in occasione delle

abbondanti piogge verificatesi nel periodo estivo dell’anno 1998, nonché di quelle cadute

durante i successivi periodi invernali, si era formata una frana di estese dimensioni che aveva

interrotto in più punti la strada privata che attraversava la sua proprietà, arrecando notevoli

danni alle colture. Si trattava infatti di un terreno coltivato in parte ad uliveto, che, per via di

tale frana, era rimasto isolato e raggiungibile solo a piedi, tanto da rimanere compromessi i

lavori di coltivazione e di raccolta dei frutti.

Ulteriore specificazione della causa dell’evento dannoso e del quantum dei pregiudizi è stata

affidata dai FORTUGNO a tre perizie stragiudiziali giurate allegate alla citazione (corredate

di documentazione fotografica, catastale e planimetrica), nella prima delle quali (recante la

data del 24 ottobre 1998) si legge che i terreni di proprietà FORTUGNO, nella zona di

interesse, si trovano nella parte più a sud-est delle particelle nn. 366 e 488 del foglio di mappa

10 del Comune di Scilla, ad una quota compresa tra i 595 m. e i 380 m. sopra il livello del

mare, e si estendono in un tratto che dalla strada provinciale Scilla-Melia arriva all’impluvio

che segna il confine catastale tra il foglio n. 10 e quello n. 22. La zona inizialmente in

accentuato pendio (nella parte posta in prossimità alla strada provinciale) diviene sempre più

pianeggiante man mano che si procede verso valle (impluvio); essa è attraversata da una

stradella poderale (di recente costruzione, all’epoca della prima perizia) realizzata a cura e

spese dei precedenti proprietari, asservita al controllo dell’intera vasta azienda, che si innesta

dalla strada provinciale e si snoda per tutta la proprietà attraverso vari tornanti, collegandosi

alla zona coltivata ad uliveto (particella n. 8 del foglio mappale n. 22) mediante una

diramazione verso est.

Si legge nella stessa perizia che la Provincia aveva da pochi mesi realizzato dei lavori relativi

ad opere murarie di sostegno e raccolta delle acque piovane, senza accompagnarli con la

costruzione di opere di regimentazione delle stesse. In particolare, era stata realizzata

dall’Ente una griglia in ferro con sottostante cunettone in conglomerato cementizio all’altezza

dell’incrocio tra la strada provinciale Scilla-Melia e la strada comunale per “Boccata”,

“Scrisi”, etc., per tutta la larghezza della strada comunale (come ben visibile nelle fotografie

nn. 1, 2 e 3 allegate alla relazione di c. t. u.), collegato ad una tubazione in corpi cilindrici di

cemento precompresso, che, attraversando sottotraccia la sede stradale ed in senso trasversale

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9

la strada provinciale anzidetta, andava a scaricare liberamente e irrazionalmente nel fondo di

proprietà FORTUGNO (particella n. 366 del foglio n. 10 – parte sud).

In sede di sopralluogo il perito della parte attrice ha potuto constatare de visu – e ne ha dato

atto nella relazione – l’assoluta assenza di segni di opere volte a regimentare le acque piovane

raccolte nella condotta realizzata dalla Provincia e convogliate (liberamente) nel terreno dei

FORTUGNO.

Si legge nella relazione di parte che tra la fine del mese di settembre e i primissimi giorni del

mese di ottobre del 1998 si erano verificate piogge continue ed abbondanti, tale che la massa

di acqua raccoltasi nelle vie “Boccata” e “Scrisi-Puntone dell’Arena”, si era riversata copiosa

nel fondo FORTUGNO, attraverso le opere anzidette, causando, con la sua azione erosiva,

un’enorme fenditura nel terreno (particella n. 366 foglio 10), a sua volta all’origine di continui

smottamenti con trascinamento a valle (sino all’impluvio) di grandi quantità di detriti di varie

dimensioni ed oggetti di risulta.

Il fenomeno ha interessato un tratto di fondo di circa 100 m. (dal bivio tra la strada

provinciale per Melia e quella comunale per il rione “Boccata” fino all’impluvio predetto).

L’azione erosiva ha anche provocato lo sradicamento di diverse ceppaie di castagno e di

leccio; il materiale terroso poi, spinto dalla massa d’acqua, ha invaso e percorso alcuni

tornanti della stradella poderale per circa 300 m. rendendola impercorribile con i normali

automezzi, così come altri tratti della stessa sono stati interessati dall’azione erosiva

dell’acqua, provocando l’interruzione del suo collegamento con la zona coltivata ad uliveto

(la citata particella n. 8 del foglio 22); anche la zona di terreno sottostante la stradella poderale

è stata interessata da dilavamenti ed erosioni per circa 300 m., per zone più o meno vaste.

Il tutto è ben visibile nelle fotografie allegate all’elaborato medesimo.

Nelle successive due perizie stragiudiziali giurate – una recante la data del 12 aprile 1999 e

l’altra del 19 maggio 2000 –, confermata dal Tecnico l’origine dei danni come verificata nella

prima perizia, sono stati quantificati quelli ulteriori prodottisi successivamente all’ottobre

1998 [segnatamente in occasione degli eventi meteorici invernali dell’anno 1999 e di quelli

invernali e primaverili del 2000] a causa della inerzia della Provincia, che, benché sollecitata

dai FORTUGNO, con lettera raccomandata del 27 maggio 1999, all’immediata eliminazione

dello scarico suddetto, non ha provveduto alla realizzazione di alcuna opera di regimentazione

e deflusso delle acque piovane.

Le tutt’altro che generiche allegazioni di parte attrice – che, va osservato, la PROVINCIA

convenuta non ha contestato con altrettante specifiche argomentazioni, essendosi limitata ad

ammettere che il terreno dei FORTUGNO è gravato da servitù di scolo delle acque reflue

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della sovrastante sede stradale ed a affermare genericamente che esistono opere di raccolta e

regimentazione delle acque in detta zona, salvo poi ad attribuire, semmai, la responsabilità ora

al Genio Civile (tenuto alla gestione del bacino imbrifero di riferimento), ora alla non idonea

regimentazione delle acque piovane lungo la strada comunale che attraversa il villaggio

turistico denominato “Villaggio del Pino” (e dunque al COMUNE di SCILLA ed a

PORPIGLIA Vincenzo, titolare del suddetto villaggio), ovvero, comunque, al nubifragio

abbattutosi nella zona nei giorni 17,18 e 19 aprile 2000 – hanno trovato adeguata conferma

nell’accertamento svolto dal Consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale.

Costui ha verificato, in particolare, che il fondo dei FORTUGNO si estende per una superficie

complessiva di ha 31.71.50, di cui ha 1.08.70 coltivata ad uliveto, oltre a molti alberi di

leccio, castagni e simili; ad esso si accede dalla strada provinciale di collegamento tra Scilla e

Melia di Scilla tramite una diramazione stradale di proprietà FORTUGNO, chiusa con una

catena.

La parte più alta del terreno si trova all’incrocio tra la suddetta strada provinciale (della

larghezza di m. 14,30) e quella comunale.

Ha accertato il Consulente che la PROVINCIA ha realizzato un pozzetto di scolo delle acque

piovane all’intersezione tra le due strade pubbliche, chiuso con una grata in ferro lunga 6,20

m. e larga m. 0,85, nel quale è stato innestato un tubo di scarico del diametro di 0,50 cm. che

fa confluire le acque nel terreno FORTUGNO, evidenziando che i danni derivati al fondo

degli attori sono stati dovuti essenzialmente al posizionamento, al cattivo funzionamento ed

alla mancanza di manutenzione del canale di scolo, tanto che, in occasione dell’alluvione del

1998, si è verificata una frana di vaste dimensioni, dissestando i fondi e le colture esistenti,

trasportando il materiale a valle e sradicando ottanta alberi.

In questo quadro il Tribunale, essendo stati acclarati i fatti secondo la prospettazione di parte

attrice, ha affermato la esclusiva responsabilità della PROVINCIA di REGGIO CALABRIA

ai sensi dell’art. 2051 c. c., argomentando essersi appurato in giudizio, attraverso un attento

esame geo-morfologico del luoghi, che il riversamento delle acque di scolo in maniera

incontrollata nel terreno dei FORTUGNO è stato dovuto essenzialmente alla combinazione di

due fattori, entrambi ascrivibili alla convenuta anzidetta, e segnatamente: 1) alla realizzazione

della su descritta conduttura da parte dell’Ente provinciale, malfunzionante e non

accompagnata dalle necessarie opere di regimentazione e deflusso delle acque reflue, e 2)

all’omessa manutenzione della stessa, nonostante i documentati solleciti di interventi

effettuati sia da parte degli attori, che da parte dello stesso COMUNE di SCILLA, al fine di

fronteggiare la situazione di dissesto venutasi a creare (come da missive versate nel fascicolo

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di primo grado dell’Ente locale, di cui ha dato atto il Tribunale, ma non visionabili da questa

Corte, poiché lo stesso non risulta riversato agli atti del presente grado).

Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, una volta dimostrato il nesso di

derivazione dei danni dal bene realizzato (di appartenenza dell’Ente provinciale), per la regola

della presunzione di colpa ex art. 2051 c. c. sarebbe spettato unicamente a quest’ultimo

l’onere di allegare e dimostrare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità, con

particolare riferimento, nel caso concreto, alla prova della portata eccezionale dell’evento

meteorico del 1998 (richiamato nella c. t. u.) e/o a quello dell’aprile 2000 (solamente

accennato dalla parte convenuta nella comparsa di risposta).

Ciò vuol dire, in altri termini, che, per superare la presunzione di responsabilità posta dall’art.

2051 c. c. a carico del proprietario/custode, la PROVINCIA avrebbe dovuto fornire

rigorosamente la prova liberatoria positiva del caso fortuito, inteso nel senso più lato come

fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso

eziologico (comprensivo anche della forza maggiore e/o del fatto del terzo), avendosi “caso

fortuito” ogni qualvolta l'evento sia dovuto a forze incoercibili o imprevedibili della natura

ovvero a un fatto inevitabile o imprevedibile di terzi (ex multis Cass. Civ. nn. 5808/2019;

27724/2018; 2482/2018; 30775/2017; 12027/2017; 8229/2010; 5741/2009; 2020/1970).

Di questa prova non c’è traccia in giudizio, come giustamente osservato dal primo Giudice, né

in via di allegazione nella prospettazione difensiva della PROVINCIA, dato che essa si è

basata su tutt’altri argomenti come sopra riportato (volti essenzialmente ad addossare ad altri

soggetti la responsabilità del fatto lesivo): dal che l’assunto dell’appellante secondo il quale il

tema dell’alluvione del 1998 quale “caso fortuito” sarebbe entrato in causa attraverso la stessa

affermazione del C. t. u. (laddove, a pag. 6 della relazione, ha affermato “tale situazione, a

causa dell’alluvione del 1998, ha causata una frana di estese dimensioni”) è da disattendere

del tutto, visto che nell’esposizione del Consulente, in base al suo significato testuale ed al

contesto in cui si inserisce, l’alluvione del 1998 rappresenta evidentemente una mera

occasione del verificarsi della frana, che ha solo messo in luce il malfunzionamento della

condotta e gli altri inconvenienti legati al suo irregolare e non regolamentato posizionamento.

D’altra parte – si ribadisce – spettava unicamente alla PROVINCIA, e non certo al C. t. u.,

allegare e provare la portata eccezionale dell’alluvione del 1998 (nemmeno prospettata in

fatto nella comparsa di costituzione), attraverso idonea dimostrazione del suo carattere

incoercibile oggettivamente e assolutamente imprevedibile, onde superare la presunzione di

sua responsabilità, dovendosi rammentare il principio giurisprudenziale consolidato,

oltremodo appropriato al caso in esame, secondo cui, in tema di responsabilità civile per danni

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ad immobili causati dall'invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona

circostante, l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono

configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade

adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a

determinare l’evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di

colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con

particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle

acque meteoriche [così da ultimo Cass. Civ. n. 18856/2017; in senso conforme si veda anche

la recente Cass. Civ. n. 2482/2018 che in massima testualmente recita: “le precipitazioni

atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando

assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con

indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici)

riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va

considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico”].

Di ciò – si ripete - non è stata data alcuna prova da parte della PROVINCIA, così come non è

stato dimostrato, attraverso fatti concreti, ma solo asserito, che la stessa avrebbe realizzato

opere di regimentazione e deflusso delle acque reflue idonee ad assicurare il contenimento

delle stesse in condizioni di normalità: in sede di appello, invero, l’Ente si è doluto che tale

indagine non sia stata espletata dal C. t. u., nonostante più volte sollecitata con le deduzioni

difensive della convenuta, ma, ancora una volta, giova osservare che si tratta di un tema che

sarebbe spettato alla convenuta allegare concretamente e dimostrare positivamente, non

potendo essere demandato all’accertamento mediante una consulenza che sarebbe stata di

tipo esplorativo a riguardo, inammissibile quando l’indagine è volta – come nella specie – a

verificare circostanze il cui onere allegativo e probatorio è posto specificamente a carico della

parte.

Priva di pregio è, in definitiva, la tesi dell’appellante secondo la quale il Tribunale avrebbe

insufficientemente motivato la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dannoso e la

condotta del soggetto ritenuto colpevole, dato che, prima di ogni altra cosa, essa è errata sotto

il profilo giuridico, in quanto ai fini della attribuzione della responsabilità per danni da cose in

custodia ex art. 2051 c. c. non occorre che sia dimostrato il nesso tra il danno e la condotta

colposa di un soggetto, bensì – come è noto e come ribadito da consolidato indirizzo

giurisprudenziale – è sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attore del nesso di causalità tra

il danno e la cosa in custodia, prescindendosi da qualsivoglia connotato di colpa del custode,

posto che il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c. c. ha carattere oggettivo

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Repert. n. 953/2019 del 17/07/2019

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13

e non richiede perciò, come tale, la verifica della negligenza nella condotta (tra le tante Cass.

Civ. nn. 27724/2018; 2477/2018; 30775/2017; 12027/2017; 18317/2015; 8229/2010).

Senza tacere (ad abundantiam) che comunque, nel caso in esame, un profilo di negligenza è

stato pur sempre acclarato in capo all’Ente proprietario e custode, consistito nell’omissione di

qualsivoglia intervento (seppure reiteratamente richiesto dagli interessati) volto a regimentare

il deflusso delle acque piovane sul terreno FORTUGNO, nelle circostanze di maggiore

accumulo dovuto ad eventi meteorici più incisivi, legati (per lo più) a contingenze stagionali.

Ne discende il rigetto del secondo motivo di appello.

Il terzo concerne l’omesso approfondimento da parte del Tribunale degli ulteriori profili di

responsabilità ascrivibili alle altre parti, ossia ai chiamati in causa COMUNE di SCILLA e

PORPIGLIA Vincenzo, quale titolare del complesso turistico “Villaggio del Pino”,

deducendo l’appellante che il Giudice di primo grado non avrebbe chiarito la posizione dei

predetti soggetti, non avendo approfondito l’eventuale assunzione da parte di costoro di una

condotta finalizzata a produrre i danni in questione.

Il che avrebbe comportato una responsabilità eventualmente concorrente della PROVINCIA,

con conseguente riduzione della condanna a suo carico.

La doglianza è infondata posto che risulta dal testo della pronuncia impugnata che il

Tribunale, dopo avere evidenziato che la causa dei danni patiti dagli attori era da individuare

nel posizionamento da parte della PROVINCIA REGIONALE di REGGIO CALABRIA

(titolare della strada di riferimento) del canale di scolo delle acque piovane nel terreno dei

FORTUGNO e nel malfunzionamento dello stesso, ne ha affermato l’esclusiva responsabilità,

evidenziando poi che corrispondentemente andava esclusa ogni responsabilità in capo al

COMUNE di SCILLA ed al PORPIGLIA n. q., poiché entrambi risultati estranei ai fatti di

causa.

Avverso tale esaustiva (seppur concisa) argomentazione, parte appellante non ha addotto

elementi specifici di segno contrario, così come già negli atti difensivi di primo grado non

aveva offerto, nemmeno in via di allegazione, dati di fatto dai quali potere inferire una

effettiva e reale concorrente responsabilità dei due predetti soggetti, avendo solamente

ipotizzato che la causa dei danni fosse da ricercare nella “non idonea regimentazione delle

acque piovane lungo la strada comunale che attraversava il villaggio turistico” del

PORPIGLIA, senza tuttavia circostanziare adeguatamente l’ipotesi ventilata, né (a fortiori)

offrire prova di quanto vagamente asserito.

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Sentenza n. 605/2019 pubbl. il 17/07/2019RG n. 500/2013

Repert. n. 953/2019 del 17/07/2019

Page 14: New Sentenza n. 605/2019 pubbl. il 17/07/2019 RG n. 500/2013 … · 2019. 7. 23. · 5 trovando altrimenti applicazione l'art. 300 c. p. c. che impone, ai fini della interruzione,

14

Merita evidenziare a riguardo che l’unico teste citato dall’Ente Provincia – l’ing. Cuzzola

Domenico, Dirigente del settore viabilità della stessa – ha riferito sul punto solamente che la

strada a monte di quella provinciale (segnatamente quella che proviene dal “Villaggio del

Pino” e si innesta nella strada provinciale) è stata costruita successivamente a quest’ultima e,

di fatto, convoglia e scarica sulla stessa le acque provenienti dal bacino posto a monte; egli

non è stato in grado di dire se la via di collegamento al suddetto villaggio turistico fosse

comunale ovvero di proprietà privata.

Nulla è stato riferito (né negli atti difensivi della PROVINCIA, né dal teste citato) in merito

ad eventuali opere di regimentazione e deflusso delle acque realizzate dal COMUNE o dal

complesso turistico anzidetto, tanto da poterne (se del caso) esplorare l’idoneità o meno sul

pian tecnico-strutturale ovvero il tema della loro connessione con i fatti di causa, fermo

restando che, al contrario, il compendio probatorio raccolto ha confermato la tesi attrice della

sicura riconducibilità dell’evento di danno alla presenza di una condotta di scolo delle acque

reflue nel terreno FORTUGNO, realizzata dalla PROVINCIA, proprietaria della strada da cui

si diparte la conduttura medesima, scarsamente idonea (per la sua struttura in rapporto anche

alla conformazione dei luoghi) a consentire un deflusso regolare delle acque stesse ed a

contenerne la potenza in casi di più abbondante riversamento legato a prevedibili eventi

meteorici stagionali.

Ne deriva l’infondatezza anche del motivo di appello in esame, con conseguente integrale

rigetto della impugnazione principale.

2) APPELLO INCIDENTALE (FORTUGNO Domenico e FORTUGNO Vincenzo).

Gli appellanti incidentali si dolgono del mancato riconoscimento dei danni quantificati dal C.

t. u. con riferimento, rispettivamente, ai costi per il consolidamento della sede stradale (€

35.728,00), a quelli per la costruzione dei gabbionati di sostegno alla stessa (€ 12.110,00) e a

quelli necessari alla realizzazione delle biglie di contenimento lungo l’impluvio (€ 12.840,50),

per un totale di € 60.688,50, sostenendo che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che il

primo importo si riferisse al consolidamento della sede stradale (pubblica), posto che, dalla

semplice lettura della descrizione dei lavori che compongono detta voce (pag. 7 dell’elaborato

peritale), è agevole evincere che essi si riferiscono, piuttosto, ad opere di ripristino dello stato,

della sicurezza e della agibilità del sito ricadente nella proprietà FORTUGNO, pregiudicati

dalla frana.

Allo stesso modo, la costruzione del gabbionato di sostegno della sede stradale riguarda – a

dire degli appellanti incidentali – la (suddetta) via privata che percorre tutto il loro fondo e lo

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Repert. n. 953/2019 del 17/07/2019

Page 15: New Sentenza n. 605/2019 pubbl. il 17/07/2019 RG n. 500/2013 … · 2019. 7. 23. · 5 trovando altrimenti applicazione l'art. 300 c. p. c. che impone, ai fini della interruzione,

15

collega alla strada provinciale, così come le biglie di contenimento lungo l’impluvio

concernono la zona di terreno interessante la proprietà FORTUGNO.

In ogni caso – aggiungono gli appellanti – non si comprende la ragione per la quale dette

opere non potrebbero essere realizzate da loro (come escluso dal Tribunale), trattandosi

peraltro di danni subiti dal loro fondo e che, come tali, da risarcire.

Errato sarebbe anche il richiamo al principio della domanda posto dal primo Giudice a

sostegno del rigetto di questa parte del quantum risarcitorio, dato che - osservano - è chiaro,

come anche si evince dal rimando fatto dal C. t. u. alla voce “6 della terza perizia”, che si

tratta di opere oggetto di domanda attorea perché indicate nelle perizie di parte allegate alla

citazione.

L’appello non è fondato per le ragioni che si espongono.

Il Tribunale ha escluso dal quantum risarcitorio le voci relative (testualmente) alle “opere di

consolidamento della sede stradale” (voce n. 1, lett. a, b e c dell’elaborato peritale a pag. 7),

alla “costruzione dei gabbionati di sostegno della rete stradale” (voce n. 4 dell’elaborato

peritale pag. 8) e alla “costruzione delle briglie di contenimento lungo l’impluvio” (voce n. 6

dell’elaborato peritale a pag. 8), affermando che non costituiscono certamente opere da

realizzare da parte dei FORTUGNO, tale che i relativi esborsi non avrebbero potuto

considerarsi rifondibili in favore degli attori, anche in ossequio al principio della domanda

(richiamando le perizie di parte).

In tal modo – occorre sia esplicitato - il primo Giudice, richiamandosi al principio della

domanda (con ciò intendendo riferirsi alla descrizione ontologico-materiale dei danni

contenuta nelle perizie allegate), ha ritenuto che il risarcimento dovesse essere connesso

unicamente ai costi delle opere volte ad eliminare le conseguenze iniziali della frana e di

quelle verificatesi nel biennio successivo al 1998, consistite, stando proprio alla descrizione

dei danni contenuti nella prima delle perizie stragiudiziali allegate alla citazione, come

ampliata (per quantità ed estensione) nelle due successive:

- nella creazione di un’ampia fenditura nel terreno (dovuta all’azione erosiva delle acque,

divenuta sempre più marcata nel corso dell’anno 1999 e nel corso del 2000) con

trascinamento a valle di materiale terroso misto a massi (per un tratto di circa 100 m., in

quantità sempre maggiore nel biennio successivo);

- nello sradicamento di alcune decine di ceppaie di castagno e leccio;

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16

- nell’erosione di altri tratti del terreno FORTUGNO per circa 180 m. con interruzione, in

alcuni punti, della strada poderale di collegamento (privata) con la zona interessata ad

uliveto;

- in dilavamenti ed erosioni di varie dimensioni nella zona di terreno sottostante il suddetto

tratto di stradella, per circa 300 m..

Ha ritenuto il primo Giudice, conseguentemente, di dovere liquidare ai FORTUGNO

l’equivalente monetario delle spese necessarie per le opere di sgombero del materiale franato

che ha invaso le parti di terreno suddette (voce n. 2 della relazione peritale), per quelle di

sistemazione e reinterro della sede stradale erosa e nei punti in cui è stata interrotta (voce n. 3,

laddove per “sede stradale” si deve intendere, attraverso adeguata contestualizzazione, quella

relativa alla stradella poderale privata che attraversa il fondo, come giustamente osservato

dagli appellanti incidentali), e per quelle di sistemazione del terreno nella parte intermedia del

fondo mediante il ripristino dei muri a secco (voce n. 5), oltre che il risarcimento dei danni per

mancato prodotto derivanti dalla distruzione del soprassuolo (voce n. 7).

Trattasi a ben vedere dei lavori necessari per riparare i danni subiti quale conseguenza diretta

dell’evento pregiudizievole, mentre le voci escluse dal Tribunale (consolidamento del tratto

compreso tra l’abusivo scarico e l’impluvio – voce n. 1 -, costruzione gabbionato in pietrame

nella fascia sottoscarpa – voce n. 4 – e costruzione briglie in conglomerato cementizio e

pietrame lungo l’impluvio – voce n. 6 -) concernono lavori che, stando alla loro descrizione

materiale, varrebbero evidentemente a prevenire, per il futuro, nuovi fenomeni franosi ed a

fornire maggiore sostegno al fondo dei FORTUGNO interessato dalla presenza del (tutt’altro

che adeguato) canale di scolo (provinciale) delle acque piovane. Lavori che, seppure

riguardano certamente la proprietà FORTUGNO (come giustamente rilevato dagli appellanti

incidentali), non si pongono tuttavia in rapporto di causalità diretta con l’evento dannoso

oggetto di causa, appartenendo piuttosto all’area degli interventi di manutenzione,

regimentazione e contenimento del deflusso idrico a fini preventivi di futuri possibili danni,

che, in quanto tali, spettano all’Ente titolare della “servitù” di scolo realizzare e non certo ai

FORTUGNO, come condivisibilmente osservato dal Tribunale e non idoneamente contrastato

dagli appellanti incidentali mediante adeguate (opposte) motivazioni.

Costoro, peraltro, non hanno nemmeno allegato di avere essi provveduto ad eseguire le opere

in questione, fermo restando che, comunque ed in via assorbente, si tratterebbe (come si è

detto) di esborsi non eziologicamente collegabili all’evento dannoso, in quanto non riparatori

di pregiudizi costituenti conseguenza immediata e diretta di esso e perciò, come tali, non

risarcibili in base al comb. disp. degli artt. 2056 e 1223 c. c..

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17

Ne discende il rigetto (anche) dell’appello incidentale.

Quanto alle spese del presente grado, stante la reciproca soccombenza dell’appellante

principale e di quelli incidentali si ritiene equo dichiararle interamente compensate tra loro ai

sensi del secondo comma dell’art. 92 c. p. c..

Va posto invece esclusivamente a carico dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE il

rimborso delle spese del presente grado in favore rispettivamente del COMUNE di SCILLA e

di PORPIGLIA Vincenzo, nella suddetta qualità, in virtù della regola della soccombenza,

posto che solo l’appello principale (e non anche quello incidentale) ha coinvolto la posizione

dei predetti appellati, con particolare riferimento al secondo e (maggiormente) al terzo motivo

di gravame.

Esse si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente

modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018) – nel presente grado

applicabile ratione temporis –, tenuto conto del valore della controversia (determinato in base

al valore del diritto accertato) e degli importi medi in considerazione della natura delle

questioni trattate e del pregio ed entità delle prestazioni defensionali rese (eccetto che per la

fase istruttoria, per cui sembra adeguato attenersi agli importi tariffari minimi, avuto riguardo

alla scarsa incidenza della relativa prestazione rispetto al resto dell’attività defensionale) e in

via forfettaria (stante la mancanza di apposita nota delle spese), in complessivi € 12.399,00

per onorario - di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, €

2.884,00 per la fase istruttoria, € 4.860,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario

spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Deve disporsi – quanto all’appellato PORPIGLIA Vincenzo (n. q.) - la distrazione in favore

del suo Difensore anticipatario avv. Gaetano Vizzari, che ne ha fatto espressa richiesta.

Sussistono ragioni evidenti per dichiarare interamente compensate le spese del presente grado

tra gli appellanti incidentali e gli appellati COMUNE di SCILLA, in persona del Sindaco p. t.,

e PORPIGLIA Vincenzo n. q., dato che – come si è detto sopra - il gravame incidentale non li

ha per nulla riguardati.

A termini dell’art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in

riferimento a quella dettata dall’art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per

l’anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta

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integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è

tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa

Corte “… dà atto … della sussistenza, sia per l’appellante principale che per gli appellanti

incidentali, dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l’avvertenza per cui “(…)

l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” (disposizione che si

applica ai procedimenti di impugnazione iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).

P. Q. M.

la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, come sopra composta, uditi i

procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente

pronunciando sull’appello principale proposto dall’AMMINISTRAZIONE

PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente e legale

rappresentante p. t., con citazione notificata in date 17 e 18 settembre 2013, nei confronti di

FORTUGNO Domenico e FORTUGNO Vincenzo, del COMUNE di SCILLA, in persona

del Sindaco p. t., e di PORPIGLIA Vincenzo, quale titolare del complesso turistico

alberghiero “Villaggio del Pino”, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria –

Seconda Sezione Civile n. 1659/12 del 22 ottobre 2012, nonché sull'appello incidentale

proposto da FORTUGNO Domenico e FORTUGNO Vincenzo con comparsa depositata il

9 dicembre 2013, così provvede:

rigetta entrambi gli appelli e, per l’effetto, conferma le statuizioni della sentenza

impugnata;

dichiara interamente compensate tra l’appellante principale e gli appellanti incidentali le

spese del presente grado;

dichiara altresì interamente compensate le spese del presente grado tra gli appellanti

incidentali e gli appellati COMUNE di SCILLA, in persona del Sindaco p. t., e

PORPIGLIA Vincenzo, nella suddetta qualità;

condanna l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di REGGIO CALABRIA, in persona

del legale rappresentante p. t., al rimborso delle spese del presente grado in favore,

rispettivamente, del COMUNE di SCILLA, in persona del Sindaco p. t., e di PORPIGLIA

Vincenzo, nella suddetta qualità, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi € 12.399,00 a

titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali

nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distraendo l’importo liquidato per il

PORPIGLIA (n. q.) in favore del suo Difensore, avv. Gaetano Vizzari;

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19

- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante principale e la parte

appellante incidentale, in quanto entrambe soccombenti ut supra, versino un ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,

con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della

presente pronuncia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2019

Il Consigliere estensore Il Presidente

(dr.ssa Anna ADAMO) (dr.ssa Marina MOLETI)

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Sentenza n. 605/2019 pubbl. il 17/07/2019RG n. 500/2013

Repert. n. 953/2019 del 17/07/2019