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LINEE GUIDA, PER ONG E OSC CHE OPERANO NELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, FINALIZZATE AGLI ADEGUAMENTI STATUTARI RICHIESTI DAL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LEG. 117/2017) INTRODUZIONE Questo contributo e le relative indicazioni sono frutto del lavoro di persone che operano nel tavolo legislativo del Forum nazionale del Terzo settore, ed in modo particolare di Monica Poletto, coordinatrice dello stesso, di commercialisti appassionati di non profit, a cui di recente si sono aggiunti alcuni avvocati. In quanto AOI abbiamo solo inquadrato e sviluppato quanto descritto in merito agli adeguamenti, tenendo conto dello specifico settore nel quale operiamo, ed utilizzando parte del materiale pubblico messo a disposizione dai Centri del volontariato. Devono intendersi come linee guida, che non sostituiscono la norma e le indicazioni contenute nella circolare.R.0000020.27-12-2018, per interpretare e adoperarsi per realizzare le modifiche statutarie che la Riforma del Terzo Settore richiede agli enti. Tali linee guida nascono e fanno parte del servizio di accompagnamento alla modifica e/o revisione degli statuti che la Associazione AOI ha reso disponibile ai propri associati, per poter tranquillamente fare le modifiche entra la data stabilita dal decreto, ovvero entro il 2 agosto 2019. Nei paragrafi successivi si troveranno indicazioni precise per ONG ex 49/87 iscritte, ad oggi, nell’elenco 26 della legge 125/2014 (in attesa dell’interpetazione autentica da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativamente all’art. 89 comma 9 del decreto legislativo 117/2017 che dice “All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore», così come per altre OSC iscritte all’elenco 26 legge 125/2014. Inoltre, per gli enti che hanno personalità giuridica (presso la Prefettura o la Regione) fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l'art.22 del codice del Terzo settore) le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000, il che vuol dire che una volta realizzate le modifiche i relativi atti assembleari devono essere trasmessi all’ente di riferimento per sua visione ed approvazione. Si ricorda infine che tra i requisiti da tener presente, nel momento di revisione e modifica dello Statuto, sia per le ONG ex 49/87 iscrittte all’elenco 26 Legge 125/2014, che per le OSC iscritte all’elenco 26 legge 125/2014 e per tutte coloro che un giorno vorranno accedere al suddetto elenco, per l’iscrizione ed il mantenimento: 1. Le OSC e gli altri soggetti senza finalità di lucro istituiti in Italia devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e rientrare in una

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LINEE GUIDA, PER ONG E OSC CHE OPERANO NELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, FINALIZZATE AGLI ADEGUAMENTI STATUTARI RICHIESTI DAL CODICE

DEL TERZO SETTORE (D.LEG. 117/2017) INTRODUZIONE Questo contributo e le relative indicazioni sono frutto del lavoro di persone che operano nel tavolo legislativo del Forum nazionale del Terzo settore, ed in modo particolare di Monica Poletto, coordinatrice dello stesso, di commercialisti appassionati di non profit, a cui di recente si sono aggiunti alcuni avvocati. In quanto AOI abbiamo solo inquadrato e sviluppato quanto descritto in merito agli adeguamenti, tenendo conto dello specifico settore nel quale operiamo, ed utilizzando parte del materiale pubblico messo a disposizione dai Centri del volontariato. Devono intendersi come linee guida, che non sostituiscono la norma e le indicazioni contenute nella circolare.R.0000020.27-12-2018, per interpretare e adoperarsi per realizzare le modifiche statutarie che la Riforma del Terzo Settore richiede agli enti. Tali linee guida nascono e fanno parte del servizio di accompagnamento alla modifica e/o revisione degli statuti che la Associazione AOI ha reso disponibile ai propri associati, per poter tranquillamente fare le modifiche entra la data stabilita dal decreto, ovvero entro il 2 agosto 2019.

Nei paragrafi successivi si troveranno indicazioni precise per ONG ex 49/87 iscritte, ad oggi, nell’elenco 26 della legge 125/2014 (in attesa dell’interpetazione autentica da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativamente all’art. 89 comma 9 del decreto legislativo 117/2017 che dice “All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore», così come per altre OSC iscritte all’elenco 26 legge 125/2014.

Inoltre, per gli enti che hanno personalità giuridica (presso la Prefettura o la Regione) fino

all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente

possibilità di applicare l'art.22 del codice del Terzo settore) le modifiche statutarie

continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione

dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R.

n. 361/2000, il che vuol dire che una volta realizzate le modifiche i relativi atti assembleari

devono essere trasmessi all’ente di riferimento per sua visione ed approvazione.

Si ricorda infine che tra i requisiti da tener presente, nel momento di revisione e modifica dello Statuto, sia per le ONG ex 49/87 iscrittte all’elenco 26 Legge 125/2014, che per le OSC iscritte all’elenco 26 legge 125/2014 e per tutte coloro che un giorno vorranno accedere al suddetto elenco, per l’iscrizione ed il mantenimento:

1. “Le OSC e gli altri soggetti senza finalità di lucro istituiti in Italia devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e rientrare in una

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delle categorie previste dall’articolo 26, comma 2, della legge n. 125/2014. Ciò vale sia per l’Atto costitutivo, sia per lo Statuto parte integrante dello stesso.”

2. “Non perseguire finalità di lucro e prevedere la destinazione di ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il solo svolgimento delle attività statutarie o a incremento del patrimonio. Sono fatte salve diverse specifiche disposizioni di legge relative a ciascuna categoria di soggetti elencati all’articolo 26, comma 2, della legge n. 125/2014. Le OSC e i soggetti che presentano domanda di iscrizione all’Elenco devono, in tal caso, richiamare chiaramente la disposizione normativa di destinazione degli utili e degli avanzi di gestione applicata”

3. Non essere controllati da, né collegati a soggetti aventi finalità di lucro, in modo tale che questi ultimi possano trarre un beneficio dai contributi pubblici ricevuti dall’OSC richiedente.

Gli esempi di clausole, per ETS, ODV, APS e Fondazioni, sono dei suggerimenti, che andranno ovviamente armonizzate con il testo dello statuto in vigore e con la modalità propria e specifica della singola organizzazione socia. É probabile che, nella maggioranza dei casi, il singolo socio avrà interesse ad introdurre anche clausole di cui alla lettera c), ed in questo caso è probabile che debba procedere all’adeguamento con le modalità e le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria. Quindi preghiamo i singoli soci ad adoperarsi per realizzare ed esplicitare, nel testo del proprio statuto, le modifiche da apportare per poi sottoporre il nuovo statuto alla revisione di AOI. Nel caso in cui invece si voglia usufruire di un accompagnamento diretto e specifico nell'atto specifico di modifica dello Statuto e quindi nella formulazione delle clausole, ciò andrà stabilito previamente con AOI, in quanto il tempo di realizzazione ed il tipo di servizio sarà di maggior durata e con modalità di consulenza diretta.

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AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA E LIMITI TEMPORALI

Il decreto 105/2018 (correttivo del 117/2017) prevede che “Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE A CUI ADEGUARSI

La circolare 20/2018 precisa che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017, “è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) norme inderogabili; b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di

regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);

c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”.

Solo le norme di cui alle lettere a) e b) consentono agli enti di procedere alle modifiche statutarie, in via semplificata, con “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

CHI DEVE FARE LE MODIFICHE (ADEGUAMENTI) STATUTARIE

APS (Associazione di promozione sociale) ODV (organizzazione di volontariato) e ONLUS

che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.Lgs 117/2017, mediante l’adeguamento

dello statuto, mantengono l’applicazione, fino all’entrata in funzione del

RUNTS, delle disposizioni previgenti.

LA SCADENZA PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI

2 AGOSTO 2019

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MODALITA ASSEMBLEARI PER LE MODIFICHE STATUTARIE

Se ci si avvale della modalità semplificata, per le modifiche statutarie ci si avvale dei quorum propri dell’assemblea ORDINARIA. Se si necessita di una modalità non semplificata devono essere utilizzate le maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie. Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell’iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all’art. 101. Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 2 agosto 2019 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l’assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione. Per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all'organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum. Per Associazioni con personalità giuridica, per fondazioni e per tutti coloro che vogliono o sono iscritti all’elenco 26 legge 125/2014 è obbligatorio l’atto pubblico. Da tener presente che vi è una delimitazione di tale facoltà modificativa (semplificata), in quanto le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono attivabili limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie: se l’adeguamento riguarda esclusivamente le clausole obbligatorie o derogatorie (mediante espressa previsione statutaria).

CLAUSOLE TIPO

per l’adeguamento a norme inderogabili: saranno riportate in ROSSO

per l’adeguamento a norme derogabili: saranno riportate in BLU

per l’adeguamento a norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà, o

norme “consigliate”: saranno riportate in VERDE

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INDICAZIONI PER LE CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE ETS

Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata “XXXXXXXXXXXXXXX ETS1”.

- [L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.]

Scopo

- L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività

di interesse generale2.

- L’Associazione persegue le proprie finalità in particolare [(dettaglio) XXXXXXXXXXXX]3

- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse

generale:

o [Elencazione delle attività svolte tra quelle di cui all’articolo 5 del d.lgs 117/20174 (la

circolare suggerisce di riprodurle letteralmente, anche con il richiamo alla

corrispondente lettera dell’articolo 5, comma 1)]

ESEMPIO

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti a favore dei bambini;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione (SE NON CI SONO, SE ESISTONO GIA VANNO INCLUSE) L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc., e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il

pubblico.

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- L’Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività

di interesse generale:

o [dettaglio XXXXXXXXXXXX5]

- L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche

mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite 6 . L’organo deputato

1 Tabella circolare rif.articolo 12.

2 Tabella circolare rif.articolo 4 - Selezionare la forma di svolgimento delle proprie attività associative le quali dovranno essere

indicate, con un adeguato grado di analiticità e specificità, in una o più delle seguenti tipologie di attività di interesse generale, elencate dal co. 1, art. 5 Cts: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e

interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale

delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive

modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla

prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo

settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi

di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con

un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di

lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di

sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali

ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché

di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

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p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4,

del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra

attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del

presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di

cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24

dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

Questo elenco tassativo, ai sensi del co. 2, art. 5 Cts, può essere aggiornato con apposito D.P.C.M.

3 L’associazione può esplicitare l’esercizio di attività nei confronti dei soci e/o dei terzi, anche se tale precisazione non è obbligatoria per le associazioni ETS.

4 Tabella circolare rif.articolo 5.

5 La circolare suggerisce che, in prospettiva di chiarezza e trasparenza, siano fornite ulteriori specificazioni, rispetto al mero elenco, circa l’attività svolta.

6 Le attività secondarie e strumentali devono essere inserite in statuto SOLO SE L’ENTE INTENDE SVOLGERLE EFFETTIVAMENTE. In tal senso: 1) è fortemente consigliato inserirle; 2) non hanno però carattere obbligatorio. La loro assenza in statuto, però, inibisce la possibilità del loro esercizio. Se,invece, lo statuto già le prevede senza rispettare le previsioni di secondarietà e strumentalità l’adeguamento modificativo è obbligatorio.

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all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il XXXXXXX7.

L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di

interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di

modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel

rispetto del disposto legislativo8.

- L’Associazione può avvalersi di volontari 9 nello svolgimento delle proprie attività. I

volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un

apposito registro.

- Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dal10 XXXXX.

- I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

7 1) A seconda della natura e delle dimensioni delle attività secondarie svolte, valutare se l’organo preposto

all’individuazione debba essere quello direttivo (Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione) o quello

assembleare. 2) pur non essendo obbligatorio, l’elencare le tipologie di attività secondarie esercitate può essere

consigliabile in caso di attività che necessitano di autorizzazioni (considerato che l’espressa previsione in

statuto potrebbe essere richiesta dall’amministrazione che rilascia tali autorizzazioni; ad es., per molte attività di

natura alberghiera / di somministrazione).

8 Un ETS può svolgere attività di raccolta fondi indipendentemente dalle previsioni statutarie. L’inserimento può

essere utile per dare evidenza a tale attività, soprattutto nel caso in cui essa costituisca una fonte di finanziamento

prioritaria.

9 Si può esplicitare che i volontari possono essere sia soci, che non soci. Nelle associazioni “ODV”, invece, essi

devono essere soci.

10 Lo statuto preveda quale organo è preposto a stabilire queste regole. L’implementazione di tali disposizioni

nello statuto non è obbligatoria, ma l’eventuale modifica di previsioni statutarie contrastanti lo è.

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dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi11.

Patrimonio ed entrate

- L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo12.

- L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprens ivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività

statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale13.

ESEMPIO

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed

altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

Esercizio sociale e bilancio

- Entro il XX/XX di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal

rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente 14, da sottoporre

all'Assemblea degli Associati entro il XX/XX15 per la definitiva approvazione16.

- L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività

diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio17.

- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di

legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio,

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11 L’articolo 17 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita indicazione

statutaria. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a evidenziare il carattere dell’associazione.

12 Tabella circolare rif.articolo 8 c.2.

13 Tabella circolare rif.articolo 8 c.1.

14 Tale previsione è relativa alle sole associazioni “piccole”, ovvero con entrate inferiori a euro 220.000.

15 Ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs 117/2017, il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico del Terzo

Settore entro il 30 di giugno di ogni anno.

16 Tabella circolare rif.articolo 13 commi 1 e 2.

17 Tabella circolare rif.articolo 13 comma 6

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predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il XX/XX per la

definitiva approvazione18.

ESEMPIO

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e

pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Associati

- Sono associati coloro che sono stati ammessi 19 con deliberazione del Consiglio

Direttivo20, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo

statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.

- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di

azioni o quote di natura patrimoniale21.

Modalità di associazione

- I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al

XXXXXX22.

- In caso di rigetto della domanda, il XXXXXX deve motivare la deliberazione di rigetto e

darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci

l’Assemblea23 in occasione della successiva convocazione24.

Diritti e doveri degli Associati

- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio

18 Tabella circolare rif.articolo 14 co.1 – l’organo che approva il bilancio sociale è libero, ma deve essere

indicato e noi suggeriamo che sia l’assemblea.

19 Tabella circolare rif.articolo 23.

20 Può essere previsto un organo diverso, compreso un eventuale organo esecutivo.

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21 La clausola è espressamente prevista soltanto per le APS, ma è opportuna.

22 Questa norma NON può essere derogata (Tabella circolare rif.articolo 23 commi 1, 2 e 3). La norma prevede che

l’ammissione avvenga “su domanda dell’interessato”: ogni associazione può dunque prevedere le modalità con cui

tale domanda può essere fatta pervenire.

23 Può essere anche un altro organo, quale il Consiglio dei Probiviri, se previsto.

24 Qui è proposto il testo dell’articolo 23 del D.Lgs 117/2017, che però può essere derogato (Tabella circolare

rif.articolo 23 commi 1, 2 e 3). In particolare, può essere previsto un diverso organo (v. nota

23) preposto ad esaminare il ricorso avverso la domanda di rigetto ed un diverso termine trascorso il quale la

richiesta di riesame non sia più azionabile, ma ciò non deve contraddire il carattere aperto dell’associazione.

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Direttivo25 e presso la sede dell’Associazione26.

- La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L’esclusione è

deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto

delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo

associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato

decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere

all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione27.

ESEMPIO

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che

condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro

opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o

consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; - altro... L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti

con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di

ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di

amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha

proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di

ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

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ESEMPIO

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; frequentare i locali dell’associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; ALTRO ...___________________________________________________ Gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ALTRO _______________________________________________________

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene

gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle

deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità

all’associazione, e nei seguenti altri casi:

_____________________________________________________________________________

può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e

dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà

essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie

controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve

comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà

adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La

dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3

mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a

titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che

comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul

patrimonio della stessa.

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Consiglio Direttivo

- La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti

giuridici associati.

- Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente,

dall’Assemblea degli Associati28.

Funzionamento del Consiglio Direttivo29

- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne

sia fatta richiesta da almeno XX dei suoi membri e, in ogni caso, almeno XX volte

25 si suggerisce di prevedere che il libro dell’organo di controllo debba essere richiesto all’organo di controllo stesso.

26 Lo statuto deve prevedere le modalità attraverso le quali gli associati possono esercitare il diritto di esame dei libri

sociali. Ogni associazione, a seconda della propria organizzazione interna, può stabilire le modalità maggiormente

adeguate. La circolare prevede che le modalità di esercizio del diritto siano esplicitate “in concreto”.

27 L’articolo 25, comma 1, lettera e) del d.lgs 117/2017 stabilisce che sull’esclusione deliberi l’Assemblea, a meno

che lo statuto non attribuisca la competenza ad altro organo eletto dalla medesima. In questo caso viene proposta

una deroga.

28 Tabella circolare rif.articolo 26 co 1.e 2. Questa norma può essere derogata dall’articolo 26, comma 5, ai sensi del

quale “la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la

nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata

all'assemblea”.

29 Tabella circolare rif.articolo 26 co 3,4 e 5 – se le clausole non sono derogate, si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 26 del d.lgs 117/2017. Quelle sopra riportate, essendo clausole derogatorie, vanno considerate

esclusivamente come esempio. Ogni statuto può prevedere clausole diverse.

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10

all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati XX

giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice

Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il

verbale.

- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere

fisicamente presenti alla riunione.

- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di

convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di

comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

o il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della

votazione;

o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed

il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi

presiede.

- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano

attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

- La rappresentanza dell’associazione spetta a XXXXX. [Il potere di rappresentanza

attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico

nazionale del Terzo Settore30.]

- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

30 Tabella circolare rif.articolo 26 co 7.

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o deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto31;

o predisporre le bozze del bilancio di esercizio32 ed eventualmente del bilancio

sociale 33 di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e

strumentale di eventuali attività diverse svolte34;

o individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle

attività di interesse generale35.

ESEMPIO

Organo di amministrazione

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,

revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per

Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In

particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione

economica dell’esercizio;

deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa

affidati;

- altro__________________________________________________________

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra ___ e

___, nominati dall’Assemblea per la durata di ___ anni e sono rieleggibili per ___ mandati. La

maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate

dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di

decadenza. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la

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maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a

maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina,

devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre

alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è

attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o

congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,

pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

ESEMPIO

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni,

nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il

Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il

Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del

mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa

dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del

mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del

nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di

amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,

riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il

Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle

sue funzioni .

Assemblea degli Associati

- Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre

mesi nel libro degli associati36.

- L'Assemblea ordinaria37:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [, quando ciò sia obbligatorio per legge o

ritenuto opportuno,] il bilancio sociale38;

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d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull’esclusione degli associati39;

31 Tabella circolare rif.articolo 23 co 1. 32 Tabella circolare rif.articolo 13 co 1 e 2. 33 Tabella circolare

rif.articolo 14 co 1. 34 Tabella circolare rif.articolo 13 co 6 (è obbligatorio se sono previste le attività diverse

– che sono invece facoltative).

35 La circolare suggerisce che, nel caso in cui le attività diverse non siano rappresentate da un elenco, lo

statuto attribuisca ad un organo la competenza della loro individuazione.

36 Tabella circolare rif.articolo 24 co.1 – può essere derogato, ma non in senso peggiorativo.

37 Tabella circolare rif.articolo 25 co.1.

38 Non è obbligatorio che il bilancio sociale sia approvato dall’Assemblea. Essendo tale organo quello

preposto all’approvazione del bilancio di esercizio, ci sembra però la soluzione più ragionevole.

39 Lo statuto può attribuire la relativa competenza ad altro organo eletto dall’Assemblea.

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f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari40;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla

sua competenza.

- L’Assemblea straordinaria41:

a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua

competenza.

Funzionamento dell’Assemblea degli Associati

- Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto

compatibile42. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro

associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre)

deleghe43.

- L’assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di

comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti44, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

40 Altri eventuali regolamenti possono essere approvati, a scelta dell’ente, dall’Assemblea o dal Consiglio

Direttivo.

41 Tabella circolare rif.articolo 25 co.1.

42 Tabella circolare rif.articolo 24 co.1 – è facoltativa l’attribuzione di associati “enti” di un maggior numero

di voti, fino a 5, in proporzione al numero dei loro aderenti.

43 Tabella circolare rif.articolo 24 co.3.

44 La previsione statutaria che permetta di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica è facoltativa, ma se viene implementata

deve essere comunque garantita la possibilità di verificare l’identità dell’associato che vota o partecipa.

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simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno45.

ESEMPIO

Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione . Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno ___ giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio . L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati ;

delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Organo di Controllo46

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un

organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di

soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì

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nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui

all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di

controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un

revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro47.

- Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi

devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal

fine nominato un soggetto incaricato.

ESEMPIO

Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico , è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla

Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile,

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel

caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei

limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è

costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre

compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed

attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I

componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Scioglimento dell’Associazione

- L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì

sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa48, nei limiti di cui al

comma seguente.

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la

liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo

competente ai sensi del d.Lgs 117/201749, e salva diversa destinazione imposta dalla

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legge, a uno o più Enti di Terzo Settore50.

ESEMPIO

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo

parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da

quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del

Terzo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede

alla nomina di uno o più liquidatori.

45 Tabella circolare rif.articolo 24 co.4.

46 Tabella circolare rif.articolo 30.

47 Tabella circolare rif.articolo 31.

48 Tabella circolare rif.articolo 9.

49 La formulazione è volutamente generica. In alternativa può essere esplicitata la necessità di parere del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sottoponendo però la disposizione a clausola sospensiva.

50 Tabella circolare rif.articolo

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CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE ODV51

Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata “XXXXXXXXXXXXXXX ODV52”.

- [L’utilizzo dell’acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore]53.

- L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi

dell’articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ESEMPIO

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive

modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

“_____________________________________ ODV, da ora in avanti denominata

“associazione”, con sede legale nel Comune di _______________________________

e con durata illimitata.

Scopo

- L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di

attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e

nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati54.

- Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente

dell’attività di volontariato dei propri associati55.

- L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo

o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento

oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei

lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio

2017 n.11756.

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51 Eccetto dove derogate dalle specifiche previsioni in materia di ODV, vale anche per questi enti quanto

sopra esposto per le associazioni ETS.

52 Tabella circolare rif.articolo 32 c.3.

53 Solo se l’associazione non è, al momento, iscritta in un registro ODV. Se lo è, può già utilizzare l’acronimo e

non deve inserire la “clausola sospensiva”.

54 Tabella circolare rif.articolo 4 e articolo 32, c.1.

55 Tabella circolare rif.articolo 32 c.1.

56 L’articolo 33 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita

indicazione statutaria, fatto salvo il caso in cui lo statuto già preveda una difforme disposizione sul

ESEMPIO

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

_________________________

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

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Patrimonio ed entrate

- L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo

svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati,

donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi

e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del d.Lgs 3

Luglio 2017 n.11757.

- Per le attività di interesse generale prestate l’Associazione può ricevere solo il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l’attività sia svolta quale

attività secondaria e strumentale58.

ESEMPIO

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre

entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini

dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Consiglio Direttivo

- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i

propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate59.

- Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il

rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello

svolgimento della loro funzione60.

ESEMPIO

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi

motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di

amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva

dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di

questo organo:

eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

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formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate

dall’Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le

modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione

economica dell’esercizio;

deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad

essa affidati;

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra

___ e ___ , nominati dall’Assemblea per la durata di ___ anni e sono rieleggibili per

___ mandati.Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero

indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile

riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Organo di amministrazione è

validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei

presenti.Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a

conoscenza.

Organo di Controllo

- Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui

all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun

compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per

l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione61

punto che rende l’adeguamento obbligatorio. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a

evidenziare il carattere dell’associazione.

57 v. nota 55.

58 v. nota 55.

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59 Tabella circolare rif.articolo 34 co 1.

60 Tabella circolare rif.articolo 34 co 2.

61 Tabella circolare rif.articolo 34 co 2

ESEMPIO

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla

Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile,

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel

caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può

esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

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CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE APS62

Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata “XXXXXXXXXXXXXXX APS63”.

- [L’utilizzo dell’acronimo APS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore]64.

- L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale

ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ESEMPIO

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive

modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

“_____________________________________ APS, da ora in avanti denominata

“associazione”, con sede legale nel Comune di _______________________________

e con durata illimitata.

Scopo

- L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di

attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità

di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati65.

- Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente

dell’attività di volontariato svolta dai propri associati66.

- L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo

o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo

svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del d.Lgs 3

Luglio 2017 n.11767.

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ESEMPIO

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

62 Eccetto dove derogate dalle specifiche previsioni in materia di APS, vale anche per questi enti quanto sopra

esposto per le associazioni ETS.

63 Tabella circolare rif.articolo 35 c.5.

64 Solo se l’associazione non è, al momento, iscritta in un registro APS. Se lo è, può già utilizzare l’acronimo e

non deve inserire la “clausola sospensiva”.

65 Tabella circolare rif.articolo 4 e articolo 35, c.1.

66 Tabella circolare rif.articolo 35 c.1.

67 L’articolo 36 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita

indicazione statutaria, fatto salvo il caso in cui lo statuto già preveda una difforme disposizione sul punto che

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rende l’adeguamento obbligatorio. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a evidenziare il

carattere dell’associazione.

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Associati

- Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche

e senza discriminazioni di alcuna natura68, avendone fatta domanda scritta, sono stati

ammessi69 con deliberazione del Consiglio Direttivo70, che versano ogni anno la quota

associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le

deliberazioni degli organi dell’Associazione.

- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di

azioni o quote di natura patrimoniale71.

ESEMPIO

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo

stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle

attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende

essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda

che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti

con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.La deliberazione di

ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di

amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha

proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.Lo status di associato

ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto

ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione

strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

68 Tabella circolare rif.articolo 35 c.2.

69 Tabella circolare rif.articolo 23.

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70 Può essere previsto un organo diverso, compreso un eventuale organo esecutivo.

71 Tabella circolare rif.articolo 35 c.2.

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CLAUSOLE TIPO FONDAZIONE ETS

Per le fondazioni ETS il cui statuto preveda “la costituzione di un organo assembleare o di

indirizzo, comunque denominato”, se non sono derogate valgono le seguenti disposizioni, di cui

agli articoli 23 e 24 del d.Lgs 117/201772:

- L’ammissione di un nuovo partecipante/fondatore … è fatta con deliberazione

dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è

comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti / fondatori.

- L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di

rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

- Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della

deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea (dei fondatori

/ dei partecipanti) o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle

domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro

successiva convocazione.

- Nell'assemblea (dei partecipanti / dei fondatori) hanno diritto di voto tutti coloro che

sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

- Ciascun partecipante / fondatore ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo

settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di

cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373

del codice civile, in quanto compatibile.

- Ciascun partecipante / fondatore può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro

partecipante / fondatore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di

convocazione. Ciascun partecipante / fondatore può rappresentare sino ad un massimo

di tre partecipanti / fondatori.

Pertanto, laddove non si voglia rendere applicabili tali disposizioni ai propri organi assembleari,

72 Riteniamo che tale disposizione si applichi a diverse fattispecie che possano essere ricondotte a “organo

assembleare”, quali fondatori, partecipanti, aderenti e simili, purché sia previsto il relativo organo

assembleare.

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esse vanno esplicitamente derogate.

Di seguito riportiamo le sole norme che non possono essere derogate:

Denominazione

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

Scopo

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

Patrimonio ed entrate

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

Esercizio sociale e bilancio

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

Compiti e funzioni del Consiglio Di Amministrazione

- In particolare, è compito del Consiglio Di Amministrazione73: XXXX

o predisporre le bozze del bilancio di esercizio 74ed eventualmente del bilancio

sociale 75 di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e

strumentale di eventuali attività diverse svolte76.

Organo di Controllo77

- XXXX78 nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una

scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice

civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui

all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di

73 Vanno precisate le norme sul funzionamento dell’ente.

74 Tabella circolare rif.articolo 13 co 1 e 2.

75 Tabella circolare rif.articolo 14 co 1.

76 Tabella circolare rif.articolo 13 co 6 (è obbligatorio se sono previste le attività diverse – che sono invece

facoltative)

77 Tabella circolare rif.articolo 30.

78 Il d.lgs 117/2017 non stabilisce quale sia l’organo preposto alla nomina.

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controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, XXXXXX nomina un revisore

legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Scioglimento della Fondazione

- L’Organo79 che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì

sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa80, nei limiti di cui

all’art. 9 D.Lgs 117/2012.

79 Di solito il CDA, ma tale deliberazione può essere attribuita all’assemblea dei partecipanti.

80 Tabella circolare rif.articolo 9.

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