Napoli, 28 aprile 2011 - Innovazione Tecnologica e Ricerca...

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Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per le amministrazioni Napoli, 28 aprile 2011 IL DOCUMENTO INFORMATICO E LA SUA GESTIONE Enrica Massella Ducci Teri [email protected]

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Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale:  opportunità per i cittadini, adempimenti per le 

amministrazioniNapoli, 28 aprile 2011

IL DOCUMENTO INFORMATICO E LA SUA GESTIONEEnrica Massella Ducci [email protected]

Principi e strumenti del Principi e strumenti del nuovo CADnuovo CAD

• Documento informatico• Tipologie di firme• Protocollo informatico• Trasmissione dei documenti

informatici• Conservazione dei documenti

informatici• Trasparenza

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Principi e strumenti del Principi e strumenti del nuovo CADnuovo CAD

Documento informatico

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Documento informaticoDocumento informatico

documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (contrapposto al documento analogico)

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20 – Documento informatico

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonchéquelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.

VALIDITA’

Liberamente valutabile in giudizio se sprovvisto di firma o con firma elettronica

Piena prova fino a querela di falso se sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

Se contenente le scritture private di cui all’art. 1350 c.c. è richiesta la firma elettronica qualificata o digitale a pena di nullità

Documento informaticoDocumento informatico

copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto

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22 – Copie informatiche di documento analogico

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.

23-ter Documenti amministrativi informatici

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale èassicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 ...

È un documento informatico formato dal testo di un documento su carta (OCR di una scansione)

VALIDITA’

Con attestazione di conformità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale, stessa efficacia probatoria degli originali

Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta

Nel caso di documenti della PA è sempre richiesta l’attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale

Documento informaticoDocumento informatico

copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto

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22 – Copie informatiche di documento analogico

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71..

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.

È un documento informatico formato dalla immagine di un documento su carta (scansione)

VALIDITA’

Con attestazione di conformità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale, stessa efficacia probatoria degli originali

Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta

Documento informaticoDocumento informatico

La copia informatica di documento analogico e la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione

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22 – Copie informatiche di documento analogico

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possonoessere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Con DPCM saranno individuate le tipologie di documenti originali “unici” che devono essere conservate in originale cartaceo

Fintantoché non viene emanato il suddetto DPCM è necessario conservare l’originale cartaceo o la copia con l’attestazione di conformitàda parte di notaio o altro pubblico ufficiale

Documento informaticoDocumento informatico

copia analogica di documento informatico: il documento su carta avente contenuto identico a quello del documento informatico da cui è tratto

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23 – Copie analogiche di documenti informatici 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico,

anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformitàall’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

.23-ter Documenti amministrativi informatici

5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformitàall’originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.

È la stampa di un documento informatico

VALIDITA’Con attestazione di conformità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale, stessa efficacia probatoria degli originali

Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta

La stampa di documenti della PA deve contenere un contrassegno che garantisce la conformità all’originale

Documento informaticoDocumento informatico

copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari

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23-bis – Duplicati e Copie informatiche di documenti informatici

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non èespressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico

È un documento informatico con formato diverso dall’originale (conversione da “doc” a “pdf”)

VALIDITA’

Con attestazione di conformità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale, stessa efficacia probatoria degli originali

Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali se non espressamente disconosciuta

Documento informaticoDocumento informatico

duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

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23-bis – Duplicati e Copie informatiche di documenti informatici

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

È un documento informatico identico all’originale (ottenuto mediante funzione di copia di file o di download/upload, trasmissione via e-mail)

VALIDITA’

Stessa validità del documento informatico originale

Principi e strumenti del Principi e strumenti del nuovo CADnuovo CAD

Tipologie di firme

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Tipologie di firmeTipologie di firme

CQ: Certificato Qualificato• Documento informatico che lega i dati personali

del titolare alla chiave pubblica utilizzata nella verifica della firma.

• Oggetto di norme comunitarie e nazionali• Può contenere titoli o ruoli ricoperti in una

organizzazione• Può contenere limiti d’uso o di valore• Fornito da un soggetto sottoposto a vigilanza ex

art. 31 del CAD

Tipologie di firmeTipologie di firme

SSCD: Secure Signature Creation DeviceDispositivo sicuro per la generazione della

firma• Smartcard – token usb – HSM• valutato e certificato sulla base di una

valutazione (conforma alla Direttiva 1999/93/EC) approvata dall’OCSI (o organismo omologo europeo).

Tipologie di firmeTipologie di firme

Firme elettroniche prima del D.Lgs 235/2010

• Firma elettronica – FE: insieme dei dati connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati come metodo di identificazione informatica

• Firma elettronica qualificata – FEQ: basata su certificato qualificato, generata tramite un dispositivo sicuro CQ + SSCD

• Firma digitale – FD: basata su certificato qualificato, generata tramite un dispositivo sicuro, basata su chiavi asimmetriche CQ + SSCD + chiavi asimmetriche 14

Tipologie di firmeTipologie di firme

Firme elettroniche dopo il D.Lgs 235/2010

• Firma elettronica

• Firma elettronica avanzata - FEA: integrità + autenticità + controllo esclusivo dello strumento di firma

• Firma digitale: FEA + CQ + chiavi asimmetriche

• Firma elettronica qualificata: FEA + CQ + SSCD

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Tipologie di firmeTipologie di firmeValore probante

(firma elettronica)

Valore probatorioControllo esclusivo

AutenticitàIntegrità del testo(firma avanzata)

chiavepubblica/privata (firma digitale)

dispositivodi firma sicuro

(firma qualificata)

Certificato qualificatoSoddisfa la forma scritta

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SARANNO EMANATE NUOVE REGOLE

TECNICHE

Principi e strumenti del nuovo Principi e strumenti del nuovo CADCAD

Protocollo informatico

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Protocollo informaticoProtocollo informatico

Il protocollo informatico “entra” esplicitamente nel CAD40-bis. – Protocollo informatico

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

saranno protocollate in via informatica ogni comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata tra le pubbliche amministrazioni e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini o le imprese

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Protocollo informaticoProtocollo informatico

Fascicolo informatico del procedimento

41. Procedimento e fascicolo informatico..

….

1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all’articolo 54, commi 2-ter e 2-quater

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7agosto 1990, n. 241.

L’amministrazione titolare del procedimento è tenuta a raccogliere gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo informatico, dotato di un apposito identificativo.(cfr anche art 54 cc. 2ter e 2quater)

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Principi e strumenti del Principi e strumenti del nuovo CADnuovo CAD

Trasmissione dei documenti informatici

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Trasmissione dei documenti Trasmissione dei documenti informaticiinformatici

47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

2 Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Le comunicazioni tra PA avvengono tramite posta elettronica e sono valide se èverificata la provenienzaLe PA devono inserire nell’Indice PA l’indirizzo di almeno una casella di PEC

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Trasmissione dei documenti Trasmissione dei documenti informaticiinformatici

Tutte le comunicazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata (PEC) equivalgono alla notifica per mezzo della posta. La PA:– utilizzerà la PEC per le comunicazioni e la

trasmissione dei documenti informatici nei confronti dei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo

– potrà consultare ed estrarre gli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei cittadini che ne abbiano fatto richiesta

– pubblicherà sui propri siti istituzionali un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta

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Trasmissione dei documenti Trasmissione dei documenti informaticiinformatici

Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (art. 65) sono valide se:

– sottoscritte mediante firma digitale con certificato qualificato

– quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi

– quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’art. 38, c. 3 del DPR 445/2000 (copia fotostatica del documento allegata)

– trasmesse dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare

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Principi e strumenti del Principi e strumenti del nuovo CADnuovo CAD

Conservazione dei documenti informatici

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La conservazione dei documentiLa conservazione dei documenti

Processo di memorizzazione, su idoneo supporto, dei documenti digitali nell’ambito di un sistema di conservazione allo scopo di mantenerne l’integrità e l’autenticità nel tempo

43 - Conservazione dei documenti

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza, ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo siano effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

viene attuata con le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 71: fino a che non vengono definite restano in vigore le regole tecniche stabilite dalla deliberazione CNIPA n. 11/2004

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SARANNO EMANATE NUOVE REGOLE TECNICHE

La conservazione dei documentiLa conservazione dei documenti

Il sistema di conservazione dei documenti informatici44 - Requisiti per la conservazione dei

documenti informatici

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura:

a. l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento …;

b. l'integrità del documento;

c. la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e di classificazione originari;

d. il rispetto delle misure di sicurezza ….

ogni documento è riconducibile al soggetto che lo ha formato e mantiene le sue caratteristiche di integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza

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La conservazione dei documentiLa conservazione dei documenti

Rapporti del Responsabile della conservazione con gli altri Responsabili che operano nell’ambito della gestione documentale44 - Requisiti per la conservazione dei

documenti informatici

1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ove previsto con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

il Responsabile della conservazione gestisce il sistema di conservazione in accordo con il Responsabile del protocollo informatico e il Responsabile del trattamento dei dati personali

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La conservazione dei documentiLa conservazione dei documenti

Il Responsabile della conservazione può avvalersi di soggetti pubblici o privati

44 - Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformitàdel relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

il Responsabile della conservazione si può avvalere di soggetti esterni per la conservazione dei documenti informatici e la certificazione dei processi di conservazione

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La conservazione dei documentiLa conservazione dei documenti

I soggetti pubblici o privati possono richiedere l’accreditamento a DigitPA44-bis - Conservatori accreditati

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivitàdi conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso DigitPA.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000..

l’accreditamento presso DigitPA permette il riconoscimento del possesso del livello più elevato dei requisiti di qualità e di sicurezza

DigitPA deve stabilire le regole per l’accreditamento in analogia con quanto previsto per l’accreditamento dei certificatori di firma digitale e dei gestori di posta elettronica certificata

PREVISTE LE REGOLE DI DIGITPA PER

L’ACCREDITAMENTO 29

Principi e strumenti del Principi e strumenti del nuovo CADnuovo CAD

Trasparenza

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TrasparenzaTrasparenza

Collegamento dell’attuazione delle disposizioni del CAD alla performance dell’amministrazione e individuale dei dirigenti12 - Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione

1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico e in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano delle performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 27/10/2009, n. 150 dettano disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto.

1-ter. del CAD i dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del d.lgs. 30/3/2011, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzative e individuale dei dirigenti.

l’attuazione del CAD è obiettivo strategico per le Amministrazioni coinvolte da valorizzare nel piano delle performance

misurazione e valutazione dell’Amministrazione e dei dirigenti, da cui derivano sanzioni ed incentivi

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TrasparenzaTrasparenza

I risparmi derivati dalla innovazione tecnologica e organizzativa vanno a incentivare il personale

15 - Digitalizzazione e riorganizzazione

2-ter. Le Pubbliche amministrazioni quantificano annualmente, ai sensi dell'art. 27, del d.lgs. 27/10/2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'art. 27, c. 1, del d.lgs. 27/10/2009, n. 150 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

i risparmi ottenuti devono essere effettivamente misurati in quanto i due terzi concorrono al sistema premiale del personale dell’Amministrazione

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TrasparenzaTrasparenza

La misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile èespressamente rilevata nel caso di :

• mancata comunicazione e aggiornamento dei dati sul sito di cui all’art. 54, comma 1, lettere b, c, g, e g-bis (riguardanti i procedimenti svolti dagli uffici, scadenze, servizi forniti in rete, bandi di concorso)

• mancata pubblicazione sul sito dei moduli e formulari previsti dall’art. 57

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