N.32 P II N05parteII · 2013. 8. 7. · DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO...

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Anno XLIV - N. 32 Mercoledì 7 agosto 2013 pag. 6 pag. 6 CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo 3,00. “La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica- Galleria E. Martino 9.” CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale: Canone globale: 160,00 - Parte I: 40,00 - Parte II: 80,00 - Parte III: 40,00 - Parte IV: 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall’Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono pro- dotti in fotocopia il cui prezzo è di 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni. CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l’indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell’importo dovuto, secondo le TARIFFE vigenti: diritto fisso di intestazione 5,00 - Testo 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica. TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1’uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve esse- re di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO Pubblicazione settimanale - “Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005 PARTE SECONDA Atti di cui all’art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32 Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363 Internet: www.regione.liguria.it E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] PARTE SECONDA Genova - Via Fieschi 15 SOMMARIO DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.07.2013 N. 2871 Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione ''Crescere Insieme''', con sede in La Spezia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.07.2013 N. 2872 Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione ''Ariosto'', con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. REPUBBLICA ITALIANA

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Anno XLIV - N. 32 Mercoledì 7 agosto 2013

pag. 6

pag. 6

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. “La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9.”CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - Èesclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normalicanoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall’Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notiziasul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono pro-dotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devonoessere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie,firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l’indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell’importo dovuto, secondo le TARIFFEvigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa lafirma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo nonfestivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L.Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1’uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve esse-re di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando atergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissionedi tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINOPubblicazione settimanale - “Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all’art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

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PARTE SECONDA Genova - Via Fieschi 15

SOMMARIO

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZOSETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.07.2013 N. 2871Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delleorganizzazioni di volontariato, dell'Associazione ''Crescere Insieme''',con sede in La Spezia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZOSETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.07.2013 N. 2872Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delleorganizzazioni di volontariato, dell'Associazione ''Ariosto'', con sede inGenova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

REPUBBLICA ITALIANA

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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO ECICLO DELLE ACQUE 11.07.2013 N. 2874Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs.152/06 al Sig. Gavotti Giulioper l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio boe balneazione,nei fondali antistanti via Nizza a Savona.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO ECICLO DELLE ACQUE 11.07.2013 N. 2875Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 alla Croce Verdedel Comune di Arma di Taggia, per l'immersione in mare di corpomorto in cls a sostegno della statua di S. Erasmo.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE10.07.2013 N. 2877Restituzione deposito cauzionale per cessazione attivita' estrattiva cavadi calcare denominata ''Ortara'', in Comune di Arcola (La Spezia), del-l'impresa Giovanni De Biasi di Cesare De Biasi e C. s.a.s..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE10.07.2013 N. 2878Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata ''Mei'', inComune di Vado Ligure (Savona), a favore della ditta Mantobit S.p.A..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE EDELLA PESCA 01.07.2013 N. 2892Piano regionale per interventi di valorizzazione delle produzioni agrico-le, enogastronomiche e ittiche della Liguria. Impegno di euro 20.000,00a favore di Unioncamere Liguria per realizzazione iniziative per promo-zione settore pesca ed acquacoltura.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESEAGRICOLE E FLOROVIVAISMO 04.07.2013 N. 2897Attuazione DGR n. 1658 del 21.12.2012 riconoscimento idoneità di''Confagricoltura Liguria'' quale Prestatore di servizi forestali.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESEAGRICOLE E FLOROVIVAISMO 04.07.2013 N. 2898Programma regionale di Sviluppo Rurale - Misura 111 'Progetti dimo-strativi strategici': Rettifica del Decreto del Dirigente n. 675/2013,domanda di aiuto n. 94751649610.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENE-RALE 15.07.2013 N. 2919Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune diBardineto, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra lePrefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERA-LE 15.07.2013 N. 2920Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Beverino,attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, laRegione Liguria e l'A.N.C.I..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERA-LE 15.07.2013 N. 2921Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Boissano,attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, laRegione Liguria e l'A.N.C.I..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERA-LE 15.07.2013 N. 2922Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Calice alCornoviglio, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le PrefettureLiguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERA-LE 15.07.2013 N. 2923Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Calizzano,attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, laRegione Liguria e l'A.N.C.I..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERA-LE 15.07.2013 N. 2924Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Murialdo,attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, laRegione Liguria e l'A.N.C.I..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERA-LE 15.07.2013 N. 2925Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Toirano,attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, laRegione Liguria e l'A.N.C.I..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERA-LE 15.07.2013 N. 2926Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Villanovad'Albenga, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefettureliguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SISTEMA SCOLASTICO - EDU-CATIVO REGIONALE 12.07.2013 N. 2931Approvazione graduatoria progetti ex dgr n. 409/2013 - Linea di Azioniinnovative C) e affidamento dei progetti ai Soggetti attuatori.

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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO ECICLO DELLE ACQUE 15.07.2013 N. 2964Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 ai Bagni Capomeleper la collocazione di un sistema di captazione dell'acqua marina pressolo stabilimento a Laigueglia.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVAAMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPE-RIA 15.07.2013 N. H2/707Bacino del rio Ferraie. Concessione di derivazione acqua ad uso potabile.Ditta: Comune di Aquila d'Arroscia. Pratica n. 134.

PROVINCIA DI IMPERIADitta: Consorzio Irriguo Villatella. Domanda per concessione derivazioneacqua.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAM-MAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITO-RIALE E URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 23.07.2013 N.4411Comune di Andora. Permesso di costruire n. 719/9 - Protocollo n. 5988 del25.01.2008, rilasciato in capo al Sig. Savini Walter in qualità di legale rap-presentante della Soc. 'Domus Pinamare S.r.l.', con sede in Imperia, via deSonnaz 69, per 'Ristrutturazione con recupero sottotetto e locali al pianoterra ai sensi L.R. 24/01 e frazionamento' - Via delle Patelle 5 - Foglio 49mappale 1148, sub. 1,2,3.

PROVINCIA DI SAVONADitta: Comune Borghetto S.S.. Domanda per concessione derivazioneacqua.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLOUFFICIO DEMANIO IDRICO – UFFICIO OPERE IDRAULICHE DELLAPROVINCIA DELLA SPEZIA 22.07.2013 N. 603Nulla Osta Idraulico n. 12357. Corso d'acqua: Canale dei Molini.Autorizzazione idraulica in sanatoria ai sensi dell'art. 4 del regolamentoregionale 14 luglio 2011 n. 3 per la realizzazione di muro in cementoarmato all'interno della fascia di inedificabilità assoluta del Canale deiMolini a contenimento del terreno di proprietà in località Villa censito nelNCT del Comune di Bolano al foglio 10 mappale 787. Ditta: EmondtsMathijs Hubertus Paul Johannes.

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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICADEL COMUNE DI FOLLO 04.07.2013 N. 12Approvazione di progetto per la realizzazione di soppalco all'interno delcapannone industriale sito in Piano di Follo via S. Isidoro, richiedentesignor Bancallari Diego nella qualità di legale rappresentante della societàEuroserramenti Snc. pag. 73

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 6

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.07.2013 N. 2871 Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Crescere Insieme'", con sede in La Spezia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate: 1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di

volontariato, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l’Associazione “CRESCERE INSIEME”, con sede in La Spezia, C.F. 91054320113;

2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici

previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato, a favore delle Associazioni iscritte; 3. di notificare il presente decreto all’Associazione “CRESCERE INSIEME”, con sede in La Spezia; 4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Liguria; Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE,

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 08.07.2013 N. 2872 Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Ariosto", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate: 1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di

volontariato, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n.42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l’Associazione “ARIOSTO”, con sede in Genova, C.F. 95105380109;

2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici

previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 7Anno XLIV - N. 32

3. di notificare il presente decreto all’Associazione “ARIOSTO”, con sede in Genova; 4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Liguria. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE

11.07.2013 N. 2874 Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs.152/06 al Sig. Gavotti Giulio per l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio boe balneazione, nei fondali antistanti via Nizza a Savona.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA Per i motivi indicati in premessa: 1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Sig. Gavotti Giulio, legale

rappresentante p.t. della Società Aquario S.r.l. corr. in Savona, Via Nizza, 72, all’immersione nel tratto di mare antistante la stabilimento balneare in concessione, entro la distanza di circa 200 m dalla costa, di 4 corpi morti di calcestruzzo di peso compreso tra 100 e 250 kg, ai fini del posizionamento della boa di segnalazione delle acque di balneazione e delle boe di delimitazione dello specchio acqueo in concessione, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni: sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, all’Autorità Portuale di Savona ed al Dipartimento Provinciale di Savona dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

i corpi morti siano rimossi alla fine della stagione balneare; 2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione

della stessa; 3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Savona, al Dipartimento Provinciale di

Savona dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, alla Capitaneria di Porto di Savona ed all’Autorità Portuale di Savona;

4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE Ilaria Fasce

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 8

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE

11.07.2013 N. 2875 Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 alla Croce Verde del Comune di Arma di Taggia, per l'immersione in mare di corpo morto in cls a sostegno della statua di S. Erasmo.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA Per i motivi indicati in premessa: 1. di rilasciare l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, comprensiva degli

esiti favorevoli della prevalutazione di incidenza sul SIC marino “Fondali Arma di Taggia – Punta S. Martino”, alla Pubblica Associazione Croce Verde di Arma di Taggia, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Arma di Taggia, Via Aurelia, 48, per l’immersione in mare, nei fondali antistanti Capo Verde nel Comune di Sanremo (punto di coordinate 43° 48’,543 N – 7°50’,055 E), su fondali compresi tra 25/30 metri di profondità, del corpo morto in calcestruzzo a sostegno della statua in vetroresina, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la posa dei manufatti avvenga con l’ausilio di operatore subacqueo che garantisca a tale

scopo l’individuazione di un punto privo di Posidonia oceanica e popolamenti coralligeni; al riguardo dovrà essere effettuata una documentazione fotografica della posa del corpo morto dalla quale si evinca chiaramente la profondità di posa e la natura del fondale; tale documentazione dovrà essere inviata al Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque entro 45 giorni dalla fine dei lavori;

- sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Comune di Sanremo, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo ed al Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione

della stessa; 3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sanremo, al Comune di Arma di Taggia,

al Dipartimento Provinciale di Imperia dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo;

4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE Ilaria Fasce

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 9Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

10.07.2013 N. 2877 Restituzione deposito cauzionale per cessazione attivita' estrattiva cava di calcare denominata "Ortara", in Comune di Arcola (La Spezia), dell'impresa Giovanni De Biasi di Cesare De Biasi e C. s.a.s..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA Per i motivi indicati in premessa: 1) - Di prendere atto, avendo accertato la corretta esecuzione delle opere di ripristino, della

cessazione dell’attività estrattiva della cava di calcare denominata "ORTARA", in Comune di Arcola (La Spezia), dell’Impresa Giovanni De Biasi di Cesare De Biasi e C. S.a.s..

2) - Di dare atto che, a seguito della cessazione dell’attività estrattiva in argomento, il regime

concessorio a cui era assoggettato l’appezzamento di terreno contraddistinto con la particella catastale n° 690 del Foglio 12 del N.C.T. del Comune di Arcola, avente una superficie di mq. 1.170, di cui alla concessione rinnovata con decreto dirigenziale n° 3247/2006 e scaduta in data 9 giugno 2008, viene estinta e la relativa area rientra nella piena disponibilità della proprietà.

3) - Di procedere alla restituzione del deposito cauzionale di cui alla fidejussione assicurativa n°

716/71/950364 della Vittoria Assicurazioni, stipulata in data 20 maggio 1997, per un valore di lire 240.000.000, pari a euro 123.949,66 (centoventitremilanovecentoquarantanove/66), prestato a favore della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 10 aprile 1979, n° 12 - a garanzia della esecuzione delle opere di sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall’attività di cava in argomento - dall’Impresa Giovanni De Biasi di Cesare De Biasi e C. S.a.s. - in quanto sono stati realizzati gli interventi di ripristino così come a suo tempo prescritti.

4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale

della Regione Liguria. 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale

al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ermanno Gambaro

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

10.07.2013 N. 2878

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Mei", in Comune di Vado Ligure (Savona), a favore della ditta Mantobit S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA Per i motivi indicati in premessa: 1) - Di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei

Rifiuti di estrazione della cava di calcare denominata “MEI”, in Comune di Vado Ligure (Savona), a favore della Ditta Mantobit S.p.A. (Cod. Fisc. 00101110096), in persona del legale

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 10

rappresentante pro tempore, con sede in Savona (Savona), Via Caravaggio, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.

2) - Di modificare la prescrizione di cui al punto 3, lettera g) del provvedimento n° 583/2007, in tal

senso:

è consentito l’utilizzo dei limi derivanti dalle lavorazioni della cava in argomento, unitamente alla terra già prevista, ai fini della ricomposizione ambientale dei luoghi interessati dall’attività estrattiva per i quali la copertura finale dovrà essere costituita da terra e rocce da scavo anche condizionate con compost di qualità.

3) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall’attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel “Piano Gestione Rifiuti” allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore

Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;

c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;

d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.

4) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni

cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4., del D.Lgs. n° 117/2008.

5) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale

della Regione Liguria. 6) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale

al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ermanno Gambaro

DECRETO DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA 01.07.2013 N. 2892

Piano regionale per interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria. Impegno di euro 20.000,00 a favore di Unioncamere Liguria per realizzazione iniziative per promozione settore pesca ed acquacoltura.

IL DIRIGENTE RICHIAMATA la DGR 1601 del 21/12/2012 di approvazione del Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria e relativo impegno di spesa di € 210.000,00 a favore di Unioncamere Liguria, la quale rimanda a successivi provvedimenti l’assunzione dell’impegno a favore di Unioncamere Liguria dei fondi disponibili nei capitoli di pertinenza relativamente al settore pesca per la realizzazione delle iniziative di promozione e valorizzazione del comparto, previste dal piano stesso; CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie per la realizzazione di iniziative per la promozione e la valorizzazione del settore pesca ed acquacoltura per l’anno 2013 , previste dal sopracitato Piano, ammontano ad € 20.000,00, allocate sul cap 706 – U.P.B 14.104 – anno 2013; VALUTATA pertanto l’opportunità: - di impegnare, a favore di Unioncamere Liguria, la somma complessiva di € 20.000,00 a valere sul capitolo 706 – U.P.B. 14.104 del bilancio regionale per l’esercizio corrente;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 11Anno XLIV - N. 32

- di stabilire che l’importo di spesa per ciascuna delle attività programmate a carico della regione Liguria sarà meglio definito in corso di realizzazione d’intesa con Unioncamere Liguria, in quanto, come previsto dalla citata DGR 1601/2012, potranno essere realizzate azioni aggiuntive o sostitutive purché motivate e ritenute strategicamente e funzionalmente più rispondenti agli obiettivi del Piano; - di stabilire che per la liquidazione delle spese si provvederà, come previsto dalla citata DGR 1601/2012, secondo quanto previsto all’art.4 del Protocollo d’intesa del 20/11/2006 nonché ai sensi dell’art. 83 della l.r. 42/77 e ss.mm.; VISTO l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, L.122/2010; VISTA la l.r. 42/77; VISTO l’art. 86, comma 5 della l.r. 15/2002; VISTA la l.r. 52 del 21 dicembre 2012 di approvazione del bilancio regionale per l’esercizio in corso;

DECRETA

- di autorizzare l’utilizzo delle risorse complessive di € 20.000,00, disponibili sul capitolo 706 – U.P.B. 14.104 del bilancio regionale corrente, per l’attuazione delle iniziative promozione e la valorizzazione del settore pesca ed acquacoltura previste dal Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria 2013, approvato con DGR 1601/2012; - di dare mandato al Settore Ragioneria e Contabilità di impegnare a favore di -

Unioncamere Liguria Via San Lorenzo 15/1 – 16123 Genova

P.IVA 02327650103 – C.F. 80030310108

la somma di € 20.000,00, ai sensi dell’articolo 79 della LR42/77, sul cap. 706 – U.P.B. 14.104 – anno 2013, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; - di stabilire che l’importo di spesa per ciascuna delle attività programmate a carico della Regione Liguria sarà meglio definito per ciascuna iniziativa in corso di realizzazione d’intesa con Unioncamere Liguria, in quanto, come previsto dalla citata DGR 1601/2012, potranno essere realizzate azioni aggiuntive o sostitutive purché motivate e ritenute strategicamente e funzionalmente più rispondenti agli obiettivi del Piano; - di stabilire che per la liquidazione delle spese si provvederà, come previsto dalla citata DGR 1601/2012, secondo quanto previsto all’art.4 del Protocollo d’intesa del 20/11/2006 nonché ai sensi dell’art. 83 della l.r. 42/77 e ss.mm.; - di dare atto che Unioncamere Liguria non rientra tra gli enti soggetti alle disposizioni di cui all’art. 6, c.2 del D.L. n.78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Avverso il presente provvedimento, può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di scadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; alternativamente può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

IL DIRIGENTE Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 04.07.2013 N. 2897

Attuazione DGR n. 1658 del 21.12.2012 riconoscimento idoneità di "Confagricoltura Liguria" quale Prestatore di servizi forestali.

IL DIRIGENTE VISTA la DGR n. 1658 del 21/12/2012, pubblicata sul BURL n. 3 del 16/01/2013 (provvedimento che

sostituisce integralmente le DGR nn. 1483/2008 e 124/2009) con la quale sono state approvate, ai sensi della l.r. 29/11/2004 n. 22, le modalità e criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all’erogazione di servizi, formazione e dimostrazione in materia agricola e forestale, di seguito Prestatori di Servizi;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 12

CONSIDERATO che il punto 9 dell’allegato alla suddetta DGR n. 1658/2012 prevede che l’istruttoria delle istanze venga effettuata attraverso le seguenti fasi: a) l’accoglibilità delle istanze e la valutazione di merito dell’istanza da parte del Servizio Servizi

alle Imprese Agricole e Florovivaismo, ora denominato Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

b) l’idoneità delle sedi operative da parte del competente Settore Ispettorato Agrario Regionale; CONSIDERATO che ai sensi della citata DGR n. 1658/2012, il Settore Servizi alle Imprese Agricole e

Florovivaismo, sulla base delle suddette risultanze istruttorie, provvede con apposito Decreto dirigenziale a riconoscere o negare l'idoneità di Prestatore di servizi al soggetto richiedente;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente n. 1540 del 15/5/2012 con il quale Confagricoltura Liguria, sita in Genova Via XXV Aprile, 4/12 A, è stata riconosciuta Prestatore di servizi per l’attività agricola e, pertanto, inserita nella sezione agricola dell’apposito elenco regionale dei Prestatori di servizi;

PRESO ATTO che Confagricoltura Liguria, codice fiscale 80043010109, con sede legale in Genova, Via XXV Aprile, 4/12 A ha presentato una domanda in data 30 maggio 2013, registrata con protocollo generale n. 91884 e pervenuta allo scrivente Settore in data 06/06/2013, tesa ad ottenere il riconoscimento anche in qualità di Prestatore di servizi per l’attività forestale;

VISTA la check list con la quale il responsabile del procedimento ha provveduto alla verifica dell’ammissibilità della suddetta istanza di riconoscimento;

PRESO ATTO che a seguito delle suddette verifiche istruttorie, Confagricoltura Liguria rispetta i requisiti minimi organizzativi e professionali, di cui alla citata DGR n. 1658/2012, per il riconoscimento di Prestatore di servizi forestali, come da check list agli atti del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

VISTA la DGR n. 516 del 10/5/2013 con la quale è stato approvato il "Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015" ed in particolare il capo I, articolo 5, comma 1, lettera r) del citato Piano che stabilisce che "per i procedimenti riguardanti la stipulazione di contratti, nonché il rilascio di autorizzazioni e concessioni o l’erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, acquisizione, da parte dei responsabili dei procedimenti stessi, di apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l’ insussistenza di relazioni di parentela o affinità con dipendenti regionali";

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto disposto dal suddetto Piano, di cui alla DGR n. 516/2013, acquisendo la dichiarazione.

RITENUTO pertanto ai sensi della DGR n. 1658/2012 di disporre il riconoscimento di idoneità di Confagricoltura Liguria, come “Prestatore di servizi forestali”;

RITENUTO altresì di provvedere a: inserire Confagricoltura Liguria nella sezione forestale dell’apposito elenco regionale dei

Prestatori di servizi, di cui al punto 7 dell’allegato alla DGR 1658/2012; pubblicare il suddetto elenco regionale nel portale regionale agriligurianet;

DECRETA 1. di disporre, per i motivi in premessa indicati, il riconoscimento di idoneità della

Confagricoltura Liguria, C.F. 80043010109, con sede legale in Genova, Via XXV Aprile, 4/12 A, quale “Prestatore di servizi forestali” ai sensi della DGR n. 1658/2012.

2. di inserire Confagricoltura Liguria nella sezione forestale dell’apposito elenco regionale dei Prestatori di servizi, di cui al punto 7 dell’allegato alla DGR 1658/2012, che viene pubblicato sul portale regionale www.agriligurianet.it.

3. di dare atto che Confagricoltura Liguria è riconosciuto quale “Prestatore di servizi agroforestali” ai sensi della DGR n. 1658/2012 come di seguito riportato:

Sedi operative autorizzate sezione tipologia dei servizi

Via XXV Aprile, 4/12 A GENOVA agricola forestale

consulenza aziendale attività formativa attività dimostrativa

4. di dare comunicazione del presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporne la pubblicazione sul portale regionale.

5. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Gianni Anselmo

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 13Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO

04.07.2013 N. 2898 Programma regionale di Sviluppo Rurale - Misura 111 “Progetti dimostrativi strategici”: Rettifica del Decreto del Dirigente n. 675/2013, domanda di aiuto n. 94751649610.

IL DIRIGENTE VISTA la misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la

diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: la DGR n. 856 del 13/07/2012 con la quale la Regione Liguria ha approvato il Bando per l’avvio di

procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla citata misura 111 – azione “Progetti dimostrativi strategici” del PSR con una prima dotazione finanziaria pari a euro 700.000,00;

n. 675 del 14/02/2013, con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a valere sulla citata misura 111 del PSR;

DATO ATTO che la Regione può incrementare con successivo atto ai sensi del punto 3 del suddetto Bando la dotazione finanziaria nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR;

CONSIDERATO che in attuazione del citato Decreto del Dirigente n. 675/2013, è risultato quanto segue:

le domande di aiuto ammissibili sono risultate 8 per un importo complessivo di euro 707.538,31, importo superiore di euro 7.538,31 rispetto alla prima dotazione finanziaria;

n. 7 domande di aiuto sono state finanziate completamente per un totale di euro 623.338,31; n. 1 domanda di aiuto n. 94751649610 presentata dal Centro per l'Istruzione Professionale e

l'Assistenza Tecnica di Imperia Cipat Imperia, CUAA 00117810119 non ha trovato copertura finanziaria in quanto non essendo ammesso il ridimensionamento finanziario del progetto, le risorse disponibili, pari a euro 76.661,69, non coprivano l’intero contributo ammissibile di euro 84.200,00, mancando alla completa copertura finanziaria euro 7.538,31;

RICHIAMATA altresì la DGR n. 633 del 31/05/2013, con la quale sono state assegnate per la misura 111 le risorse aggiuntive per un importo complessivo pari a euro 7.538,31, al fine di garantire il finanziamento di tutte le domande di aiuto ammissibili;

RITENUTO che in attuazione della citata DGR n. 633/2013 la seguenti domande di aiuto è da considerarsi ammissibile e finanziabile, per l’aiuto ammesso riportato nella seguente tabella:

beneficiario titolo progetto n. domanda di aiuto

spesa richiesta

aiuto ammissibile Punti

Centro per l'istruzione professionale e l'assistenza tecnica di Imperia

Pirogassificazione a servizio della serra; produzione di calore con fonti alternative finalizzate al riscaldamento, riutilizzo del biochar e concimazione carbonica (PIROGAS)

94751649610 84.200,00 84.200,00 14

RITENUTO pertanto necessario rettificare l’elenco di cui al Decreto del Dirigente n. 675/2013, aggiungendo la sopracitata domanda di aiuto n. 94751649610 tra le domande di aiuto ammissibili e finanziabili, previste nell’ambito della tematica n. 1 “settore ortofloricolo in coltura protetta”;

DATO ATTO che: la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata

all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA); il maggiore finanziamento deriva interamente dalla pianificazione del PSR e che pertanto il

presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale della Regione Liguria; RITENUTO inoltre di provvedere mediante comunicazione a.r. del responsabile del procedimento a

notificare il presente provvedimento al soggetto beneficiario; VISTA la DGR n. 516 del 10/5/2013 con la quale è stato approvato il "Piano di prevenzione della

corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015" ed in particolare il capo I, articolo 5, comma 1, lettera r) del citato Piano che stabilisce che "per i procedimenti riguardanti la stipulazione di contratti, nonché il rilascio di autorizzazioni e concessioni o l’erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, acquisizione, da parte dei responsabili dei procedimenti stessi, di apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l’ insussistenza di relazioni di parentela o affinità con dipendenti regionali";

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 14

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto disposto dal suddetto Piano, di cui alla DGR n. 516/2013, acquisendo la necessaria dichiarazione;

DECRETA 1. di stabilire, per i motivi in premessa indicati, ammissibile e finanziabile ai sensi della DGR n. 856

del 13/07/2012 a valere sulla misura 111 “Progetti dimostrativi strategici” la seguente domanda di aiuto:

beneficiario titolo progetto n. domanda di aiuto

spesa richiesta

aiuto ammissibile Punti

Centro per l'Istruzione Professionale e l'assistenza Tecnica di Imperia

Pirogassificazione a servizio della serra; produzione di calore con fonti alternative finalizzate al riscaldamento, riutilizzo del biochar e concimazione carbonica (PIROGAS)

94751649610 84.200,00 84.200,00 14

2. di rettificare l’elenco di cui al Decreto del Dirigente n. 675/2013, aggiungendo la sopracitata domanda di aiuto n. 94751649610 tra le domande di aiuto ammissibili e finanziabili, previste nell’ambito della tematica n. 1 “settore ortofloricolo in coltura protetta”.

3. di dare atto che gli aiuti di cui al presente atto sono ridotti o revocati nei casi di violazione previsti dall’allegato 6 alla deliberazione della Giunta regionale n. 856 del 13/07/2012, citata in premessa.

4. di provvedere mediante comunicazione a.r. del responsabile del procedimento a notificare il presente provvedimento al soggetto beneficiario.

5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 132, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.

6. di dare comunicazione del presente atto attraverso la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché di disporne la pubblicazione sul portale regionale.

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE Gianni Anselmo

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

15.07.2013 N. 2919 Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Bardineto, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE VISTI: - l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; - l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;

- l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

- l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della medesima norma;

- l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 15Anno XLIV - N. 32

l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;

- l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;

- l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

- l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);

- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono

stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18 settembre 2012;

- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 12 luglio 2013, l’Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012; CONSIDERATO che il Comune di Bardineto, ha formalmente approvato, con delibera della giunta Comunale n. 34 del 5 luglio 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione; VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Bardineto per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all’articolo 2 della medesima convenzione attuativa; DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli; RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Bardineto della Provincia di Savona, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 16

DECRETA È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Bardineto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro; È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Bardineto; È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 17Anno XLIV - N. 32

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,

LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA

L’anno duemilatredici, il giorno cinque, del mese di luglio, presso la sede ______________, Via ___________ – _________, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _______ del _________e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bardineto n. 34 del 5 luglio 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Bardineto, c.f. _________, avente sede a _________ in Via _________, rappresentato dal Sindaco Sig. __________, nato a ___________ il _________ e domiciliato ai fini del presente atto in Bardineto in Via _______;

premesso che

- l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di

centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la

Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 18

uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di

svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del

singolo ente locale; - con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al

Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione

- quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Bardineto relativamente all’espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell’IVA.

2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Bardineto previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Bardineto aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all’esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.

Articolo 3 (durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.

2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni. 3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Bardineto, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

o recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 (modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 19Anno XLIV - N. 32

corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all’articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5 (fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo [email protected] la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.

3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6 (costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di quest’ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7 (rendicontazione dell’attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.

Articolo 8 (responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Bardineto si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.

2. La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9 (proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 20

Articolo 10 (trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Bardineto dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11 (controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12 (spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria

Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale

Dott. Nicola Giancarlo Poggi ________________________

per il Comune di Bardineto

Il Sindaco Sig. ______________________

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 21Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

15.07.2013 N. 2920 Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Beverino, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I..

IL DIRIGENTE VISTI: - l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; - l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;

- l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

- l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della medesima norma;

- l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;

- l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;

- l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

- l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);

- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono

stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18 settembre 2012;

- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di gare e contratti;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 22

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 12 luglio 2013, l’Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012; CONSIDERATO che il Comune di Beverino, ha formalmente approvato, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28 giugno 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione; VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Beverino per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all’articolo 2 della medesima convenzione attuativa; DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli; RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Beverino della Provincia di La Spezia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Beverino, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro; È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Beverino; È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 23Anno XLIV - N. 32

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,

LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA

L’anno duemilatredici, il giorno cinque, del mese di luglio, presso la sede ______________, Via ___________ – _________, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _______ del _________e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Beverino n. 25 del 28 novembre 2012,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Beverino, c.f. 00215790114, avente sede a Beverino (SP) in Via Aurelia Nord, 1, rappresentato dal Sindaco Sig. Andrea Costa, nato a La Spezia il 14/10/1970 e domiciliato ai fini del presente atto in Beverino (SP) in Via Aurelia Nord, 1;

premesso che

- l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di

centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la

Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 24

uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di

svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del

singolo ente locale; - con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al

Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione

- quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Beverino relativamente all’espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell’IVA.

2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Beverino previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Beverino aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all’esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.

Articolo 3 (durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.

2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni. 3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Beverino, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

o recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 (modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 25Anno XLIV - N. 32

corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all’articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5 (fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo [email protected] la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.

3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6 (costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di quest’ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7 (rendicontazione dell’attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.

Articolo 8 (responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Beverino si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.

2. La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9 (proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 26

Articolo 10 (trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Beverino dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11 (controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12 (spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria

Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale

Dott. Nicola Giancarlo Poggi ________________________

per il Comune di Beverino

Il Sindaco Sig. Andrea Costa

______________________

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 27Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

15.07.2013 N. 2921

Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Boissano, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE VISTI: - l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; - l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;

- l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

- l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della medesima norma;

- l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;

- l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;

- l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

- l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);

- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono

stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18 settembre 2012;

- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di gare e contratti;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 28

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 12 luglio 2013, l’Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012; CONSIDERATO che il Comune di Boissano, ha formalmente approvato, con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 24 giugno 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione; VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Boissano per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all’articolo 2 della medesima convenzione attuativa; DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli; RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Boissano della Provincia di Savona, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro

DECRETA È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Boissano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro; È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Boissano; È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 29Anno XLIV - N. 32

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,

LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA

L’anno duemilatredici, il giorno cinque, del mese di luglio, presso la sede ______________, Via ___________ – _________, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _______ del _________e della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Boissano n. 58 del 24 giugno 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Boissano, partita iva 00416850097 e c.f. 81001410091, avente sede a Boissano (SP) in Via Piazza G. Govi, 1 Boissano, rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Stefano Mare, nato a Finale Ligure il 7/08/1973 e domiciliato ai fini del presente atto in Boissano (SP) in Via Piazza G. Govi, 1;

premesso che

- l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di

centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la

Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 30

uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di

svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del

singolo ente locale; - con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al

Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione

- quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Boissano relativamente all’espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell’IVA.

2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Boissano previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Boissano aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all’esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.

Articolo 3 (durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.

2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni. 3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

a. scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Boissano, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

b. recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 (modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 31Anno XLIV - N. 32

procedura di cui all’articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5 (fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo [email protected] la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.

3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6 (costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di quest’ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7 (rendicontazione dell’attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.

Articolo 8 (responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Boissano si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.

2. La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9 (proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 32

Articolo 10 (trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Boissano dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11 (controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12 (spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (norma finale)

2. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria

Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale

Dott. Nicola Giancarlo Poggi ________________________

per il Comune di Boissano

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Stefano Mare

______________________

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 33Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

15.07.2013 N. 2922 Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Calice al Cornoviglio, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE VISTI: - l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; - l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;

- l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

- l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della medesima norma;

- l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;

- l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;

- l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

- l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);

- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono

stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18 settembre 2012;

- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di gare e contratti;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 34

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 12 luglio 2013, l’Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012; CONSIDERATO che il Comune di Calice al Cornoviglio, ha formalmente approvato, con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30 aprile 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione; VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Calice al Cornoviglio per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all’articolo 2 della medesima convenzione attuativa; DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli; RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Calice al Cornoviglio della Provincia di La Spezia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro

DECRETA È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Calice al Cornoviglio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro; È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Calice al Cornoviglio; È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 35Anno XLIV - N. 32

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,

LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA

L’anno duemilatredici, il giorno cinque, del mese di luglio, presso la sede ______________, Via ___________ – _________, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _______ del _________e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Calice al Cornoviglio n. 10 del 30 aprile 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Calice al Cornoviglio, partita iva 00150620110 e c.f. 80004710119, avente sede a Beverino (SP) in Via Castello, 1, rappresentato dal Sindaco Sig. Alberto Battilalani, nato a La Spezia il 20/02/1965 e domiciliato ai fini del presente atto in Beverino (SP), in Via Castello, 1;

premesso che

- l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di

centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la

Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 36

uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di

svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del

singolo ente locale; - con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al

Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione

- quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Calice al Cornoviglio relativamente all’espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell’IVA.

2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Calice al Cornoviglio previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Calice al Cornoviglio aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all’esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.

Articolo 3 1. (durata e cause di scioglimento) 2. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre

2015. 3. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni. 4. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

a. scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Calice al Cornoviglio, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

b. recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

5. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 37Anno XLIV - N. 32

Articolo 4 (modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all’articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5 (fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo [email protected] la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.

3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6 (costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di quest’ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7

(rendicontazione dell’attività svolta) 1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto

dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.

Articolo 8 (responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Calice al Cornoviglio si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.

2. La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 38

procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9 (proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10 (trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Calice al Cornoviglio dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11

(controversie e foro competente) 1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed

all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12 (spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria

Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale

Dott. Nicola Giancarlo Poggi ________________________

per il Comune di Calice al Cornoviglio

Il Sindaco Sig. Alberto Battilalani ______________________

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 39Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

15.07.2013 N. 2923 Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Calizzano, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE VISTI: - l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; - l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;

- l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

- l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della medesima norma;

- l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;

- l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;

- l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

- l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);

- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono

stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18 settembre 2012;

- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di gare e contratti;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 40

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 12 luglio 2013, l’Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012; CONSIDERATO che il Comune di Calizzano, ha formalmente approvato, con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 29 marzo 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione; VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Calizzano per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all’articolo 2 della medesima convenzione attuativa; DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli; RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Calizzano della Provincia di Savona, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro

DECRETA È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Calizzano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro; È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Calizzano; È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 41Anno XLIV - N. 32

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,

LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA

L’anno duemilatredici, il giorno cinque, del mese di luglio, presso la sede ______________, Via ___________ – _________, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _______ del _________e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Calizzano n. 23 del 29 marzo 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Calizzano c.f. e p.iva 00336110093, avente sede a Calizzano (SV) in Via S. Rosalia, 4, rappresentato dal Sindaco Sig. Pierangelo Olivieri, nato a Savona il 2/09/1973 e domiciliato ai fini del presente atto in Calizzano (SP) in Via S. Rosalia, 4,;

premesso che

- l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di

centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la

Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 42

uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di

svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del

singolo ente locale; - con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al

Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione

- quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Calizzano relativamente all’espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell’IVA.

2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Calizzano previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Calizzano aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all’esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.

Articolo 3 (durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.

2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni. 3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Calizzano, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

o recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 (modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e

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corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all’articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5 (fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo [email protected] la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.

3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6 (costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di quest’ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7 (rendicontazione dell’attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.

Articolo 8 (responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Calizzano si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.

2. La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9 (proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 44

Articolo 10 (trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Calizzano dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11 (controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12 (spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria

Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale

Dott. Nicola Giancarlo Poggi ________________________

per il Comune di Calizzano

Il Sindaco Sig.Pierangelo Olivieri ______________________

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 45Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

15.07.2013 N. 2924 Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Murialdo, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE VISTI: - l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; - l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;

- l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

- l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della medesima norma;

- l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;

- l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;

- l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

- l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);

- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono

stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18 settembre 2012;

- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di gare e contratti;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 46

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 12 luglio 2013, l’Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012; CONSIDERATO che il Comune di Murialdo, ha formalmente approvato, con delibera della Giunta Comunale n. 24 del 5 luglio 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione; VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Murialdo per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all’articolo 2 della medesima convenzione attuativa; DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli; RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Murialdo della Provincia di Savona, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Murialdo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro; È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Vice Sindaco del Comune di Murialdo; È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 47Anno XLIV - N. 32

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,

LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA

L’anno duemilatredici, il giorno cinque, del mese di luglio, presso la sede ______________, Via ___________ – _________, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _______ del _________e della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Murialdo n. 24 del 5 luglio 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Murialdo, c.f. 00338310097, avente sede a Murialdo (SV) in Via Borgata Piano, 41, rappresentato dal Vice Sindaco Sig. Ezio Salvetto, nato a Savona il 18/08/1966 e domiciliato ai fini del presente atto in Murialdo (Sv) in Via Borgata Piano, 41;

premesso che

- l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di

centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la

Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 48

uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di

svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del

singolo ente locale; - con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al

Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione

- quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 (premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Murialdo relativamente all’espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell’IVA.

2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Murialdo previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Murialdo aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all’esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.

Articolo 3 (durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015. 2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni. 3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Murialdo, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

o recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 (modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 49Anno XLIV - N. 32

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all’articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5 (fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo [email protected] la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.

3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6 (costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di quest’ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7 (rendicontazione dell’attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.

Articolo 8 (responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Murialdo si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.

2. La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9 (proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 50

diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10 (trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Murialdo dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11 (controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12 (spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria

Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale

Dott. Nicola Giancarlo Poggi ________________________

per il Comune di Murialdo

Il Vice Sindaco Sig. Ezio Salvetto

______________________

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 51Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

15.07.2013 N. 2925 Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Toirano, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE

VISTI: - l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; - l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;

- l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

- l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della medesima norma;

- l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;

- l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;

- l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

- l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);

- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono

stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18 settembre 2012;

- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di gare e contratti;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 52

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 12 luglio 2013, l’Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012; CONSIDERATO che il Comune di Toirano, ha formalmente approvato, con delibera della Giunta Comunale n. 61 del 27 giugno 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione; VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Toirano per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all’articolo 2 della medesima convenzione attuativa; DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli; RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Toirano della Provincia di Savona, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Toirano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro; È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Responsabile dei Servizi al Territorio del Comune di Toirano; È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Nicola Giancarlo Poggi (segue allegato)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 53Anno XLIV - N. 32

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,

LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA

L’anno duemilatredici, il giorno cinque, del mese di luglio, presso la sede ______________, Via ___________ – _________, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _______ del _________e della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Toirano n. 61 del 27 giugno 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Toirano, partita iva e c.f. 00165480096, avente sede a Toirano in Via Braida, 35, rappresentato dal Responsabile dei Servizi al Territorio Geom. Nicola Nocera, nato a Finale Ligure il 12/05/1961 e domiciliato ai fini del presente atto in Toirano (SV), in Via Braida, 35;

premesso che

- l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di

centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la

Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 54

uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di

svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del

singolo ente locale; - con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al

Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione

- quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (premesse)

2. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

4. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Toirano relativamente all’espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell’IVA.

5. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Toirano previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

6. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Toirano aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all’esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.

Articolo 3 (durata e cause di scioglimento)

5. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015. 6. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni. 7. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Toirano, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

o recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

8. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 (modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 55Anno XLIV - N. 32

4. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all’articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

5. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

6. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5 (fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

4. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo [email protected] la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

5. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.

6. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6 (costi attività)

4. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di quest’ultimi.

5. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

6. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7 (rendicontazione dell’attività svolta)

3. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.

4. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.

Articolo 8 (responsabile del procedimento)

3. Il Comune di Toirano si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.

4. La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9 (proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 56

diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10 (trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Toirano dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11 (controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12 (spese di convenzione)

3. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

4. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (norma finale)

2. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria

Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale

Dott. Nicola Giancarlo Poggi ________________________

per il Comune di Toirano

Il Responsabile dei Servizi al Territorio Geom. Nicola Nocera

______________________

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 57Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

15.07.2013 N. 2926 Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Villanova d'Albenga, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE VISTI: - l’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; - l’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;

- l’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

- l’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell’adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all’articolo 14, comma 4, della medesima norma;

- l’articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l’altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell’articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;

- l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii;

- l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);

- l’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);

- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono

stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l’Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell’Interno in data 18 settembre 2012;

- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni –

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 58

quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell’Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 12 luglio 2013, l’Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012; CONSIDERATO che il Comune di Villanova d’Albenga, ha formalmente approvato, con delibera Consiglio Comunale del Comune di Villanova d’Albenga n. 5 del 12 aprile 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., deliberando l’adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione; VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Villanova d’Albenga per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all’articolo 2 della medesima convenzione attuativa; DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli; RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Villanova d’Albenga della Provincia di Savona, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro

DECRETA È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l’A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Villanova d’Albenga, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro; È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Villanova d’Albenga; È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell’allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 59Anno XLIV - N. 32

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,

LA REGIONE LIGURIA E L’A.N.C.I. LIGURIA

L’anno duemilatredici, il giorno cinque, del mese di luglio, presso la sede ______________, Via ___________ – _________, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _______ del _________e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Villanova d’Albenga n. 5 del 12 aprile 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Villanova d’Albenga, partita iva 00297750093, avente sede a Villanova d’Albenga (SV) in Via Albenga,46, rappresentato dal Sindaco Sig. Domenico Cassiano, nato ad Albenga l’11/05/1949 e domiciliato ai fini del presente atto in Albenga (SV), in Via Albenga,46;

premesso che

- l’articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in

attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno

2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell’articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di

centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la

Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria, avente per oggetto l’attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 60

uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell’I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l’articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di

svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l’acquisizione di forniture o servizi di interesse del

singolo ente locale; - con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al

Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione

- quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d’obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell’esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (premesse)

3. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l’ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

7. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Villanova d’Albenga relativamente all’espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell’IVA.

8. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l’individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Villanova d’Albenga previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

9. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Villanova d’Albenga aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all’esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l’appalto di servizi.

Articolo 3 (durata e cause di scioglimento)

9. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015. 10. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni. 11. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Villanova d’Albenga, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

o recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

12. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 (modalità di adesione e termini per l’espletamento delle gare)

7. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 61Anno XLIV - N. 32

corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all’articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..

8. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l’espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l’ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.

9. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5 (fase preliminare all’incarico di stazione appaltante)

7. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all’adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all’apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all’indirizzo [email protected] la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d’appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l’appalto di lavori, la fornitura di beni o l’appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.

8. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all’adozione degli atti di cui al punto 1.

9. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6 (costi attività)

7. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l’apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l’espletamento della procedura di gara richiesta dall’ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall’ente aderente restano completamente a carico di quest’ultimi.

8. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell’ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

9. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7 (rendicontazione dell’attività svolta)

5. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all’ente aderente o delegante il rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.

6. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l’aggiudicazione definitiva.

Articolo 8 (responsabile del procedimento)

5. Il Comune di Villanova d’Albenga si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell’articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l’esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare.

6. La S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9 (proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell’espletamento dell’attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 62

Articolo 10 (trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Villanova d’Albenga dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11 (controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12 (spese di convenzione)

5. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (norma finale)

3. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria

Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale

Dott. Nicola Giancarlo Poggi ________________________

per il Comune di Villanova d’Albenga

Il Sindaco Sig. Domenico Cassiano

______________________

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 63Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SISTEMA SCOLASTICO - EDUCATIVO REGIONALE

12.07.2013 N. 2931 Approvazione graduatoria progetti ex dgr n. 409/2013 - Linea di Azioni innovative C) e affidamento dei progetti ai Soggetti attuatori.

IL DIRIGENTE VISTI:

2. il regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006 n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

3. il regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008 n. 1341/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;

- il regolamento (CE) del Consiglio 7 aprile 2009 n. 284/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006 n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

- il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006 n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il regolamento (CE) della Commissione 8 dicembre 2006 n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 maggio 2009 n. 396/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

- il regolamento (CE) del Parlamento Europeo del Consiglio 16 giugno 2010 n. 539/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- il d.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione);

- il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

- il Documento strategico regionale 2007-2013 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 13 luglio 2007 n. 771;

- il Programma operativo obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Fondo sociale europeo - Regione Liguria 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione 7 novembre 2007 n. C (2007) 5474;

VISTA la legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro); VISTA la legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (norme regionali per la promozione del lavoro); VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento); VISTO il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2013, approvato dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 2 e in particolare il paragrafo 4, relativo all’individuazione degli obiettivi specifici del Piano; VISTE le Disposizioni Attuative Azioni Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Regionale obiettivo “Competitività regionale e occupazione” - Anni 2009-2013, approvate con deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2009 n. 824;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 64

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2013 n. 409 Approvazione di 1 Bando per 4 linee ei Azioni innovative per la prevenzione e il contrasto dell’abbandono scolastico, nell’ambito del Piano Giovani - FSE Ob. CRO 2007-13 Regione Liguria; DATO ATTO che la citata dgr n. 409/2013 individua i destinatari del progetto secondo quattro Linee innovative di rete (A, B, C e D) come segue:

Linea A: giovani ancora inseriti nel sistema scolastico, ma a rischio di abbandono scolastico e di esclusione sociale;

Linea B: giovani a rischio di esclusione sociale che hanno abbandonato precocemente il sistema educativo senza aver raggiunto l’età dell’obbligo e/o conseguito un titolo di studio;

Linea C: giovani NEET che non sono inseriti in sistemi formali di apprendimento e non lavorano;

Linea D: studenti di Istituti scolastici superiori, della regione Liguria, con difficoltà di apprendimento o motivazionali, attraverso l’utilizzo della metodologia peer to peer;

DATO ATTO che sono stati finalizzati all’attuazione di tali Azioni innovative, un finanziamento di complessivi euro 1.800.000,00 del Fondo Sociale Europeo a valere sull’Asse IV del PO regionale Ob. CRO FSE 2007/2013, di cui 1.720.000 nel modo seguente:

• Linea innovativa di rete A: fino a 700.000 euro; • Linea innovativa di rete B: fino a 700.000 euro; • Linea innovativa di rete C: fino a 160.000 euro; • Linea innovativa di rete D: fino a 160.000 euro;

DATO ATTO che la citata dgr n. 409/2013 ha stabilito di affidare le proposte di candidatura all’istruzione, alla selezione e alla valutazione di un Gruppo di esperti all’uopo nominati dal Direttore Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro composto da due soggetti designati dalla Regione Liguria e da un soggetto designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Liguria; VISTO il decreto del Direttore Generale 22 maggio 2013 n. 190 – Costituzione del Gruppo di lavoro per la valutazione di Linee di Azioni innovative per la prevenzione e il contrasto dell’abbandono scolastico, nell’ambito del Piano Giovani – FSE Ob. CRO 2007-13 Regione Liguria; ACQUISITO agli atti della struttura competente il verbale del Gruppo di lavoro relativo all’Azione innovativa C): giovani NEET che non sono inseriti in sistemi formali di apprendimento e non lavorano; DATO ATTO che le candidature pervenute per la Linea di Azione Innovativa C) risultano essere le seguenti:

NOME PROGETTO NOME CAPOFILA PARTNERS CODICE FISCALE PR

LIGURIAN NEET WORK per la "GARANZIA GIOVANI"

FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA' E LAVORO

IPSIA Attilio ODERO - Istituto di Istruzione Superiore G.Caboto - Istituto Tecnico Vittorio Emanuele Ruffini - Confindustria Liguria - Centro Studi Medì. Migrazioni nel Mediterraneo

950118880101 GE

NEET-WORK Associazione Arci Liguria

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria - ISFOORCOOP Agenzia di Formazione - Compagnia delle Opere - LEGACOOP LIGURIA - Consulta Diocesana

950149950109 GE

"NEETwork"

Cooperativa Sociale O.R.So.

AESSEFFE S.C.P.A. Agenzia Servizi Formativi - C.F.L.C.Consorzio

53381190019 GE

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 65Anno XLIV - N. 32

NOME PROGETTO NOME CAPOFILA PARTNERS CODICE FISCALE PR

Formazione lavoro e Cooperazione Soc:Coop - Confcooperative Liguria - SIGNUM Società Cooperativa Consortile

DATO ATTO che il Gruppo di lavoro ha verificato che tutti i progetti pervenuti sono risultati ammissibili alla valutazione; DATO ATTO che sulla base dell’esito della valutazione è stata stilata la seguente graduatoria di merito:

NOME PROGETTO NOME CAPOFILA PARTNERS PR

Punteggio

Valutazione

"NEETwork"

Cooperativa Sociale O.R.So.

AESSEFFE S.C.P.A. Agenzia Servizi Formativi - C.F.L.C.Consorzio Formazione lavoro e Cooperazione Soc:Coop - Confcooperative Liguria - SIGNUM Società Cooperativa Consortile

GE 82

NEET-WORK Associazione Arci Liguria

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria - ISFOORCOOP Agenzia di Formazione - Compagnia delle Opere - LEGACOOP LIGURIA - Consulta Diocesana

GE 80

LIGURIAN NEET WORK per la "GARANZIA GIOVANI"

FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA' E LAVORO

IPSIA Attilio ODERO - Istituto di Istruzione Superiore G.Caboto - Istituto Tecnico Vittorio Emanuele Ruffini - Confindustria Liguria - Centro Studi Medì. Migrazioni nel Mediterraneo

GE 63

RITENUTO OPPORTUNO approvare gli esiti della valutazione operata dal Gruppo di lavoro costituito ex decreto direttoriale n. 190/2013; RITENUTO opportuno affidare l’attuazione dei progetti ai Soggetti individuati nella graduatoria ;

DECRETA 1) di dare atto che le candidature pervenute per la Linea di Azione Innovativa C): giovani NEET che non sono inseriti in sistemi formali di apprendimento e non lavorano;

NOME PROGETTO NOME CAPOFILA PARTNERS CODICE FISCALE PR

LIGURIAN NEET WORK per la "GARANZIA GIOVANI"

FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA' E LAVORO

IPSIA Attilio ODERO - Istituto di Istruzione Superiore G.Caboto - Istituto Tecnico Vittorio Emanuele

950118880101 GE

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 66

NOME PROGETTO NOME CAPOFILA PARTNERS CODICE FISCALE PR

Ruffini - Confindustria Liguria - Centro Studi Medì. Migrazioni nel Mediterraneo

NEET-WORK Associazione Arci Liguria

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria - ISFOORCOOP Agenzia di Formazione - Compagnia delle Opere - LEGACOOP LIGURIA - Consulta Diocesana

950149950109 GE

"NEETwork"

Cooperativa Sociale O.R.So.

AESSEFFE S.C.P.A. Agenzia Servizi Formativi - C.F.L.C.Consorzio Formazione lavoro e Cooperazione Soc:Coop - Confcooperative Liguria - SIGNUM Società Cooperativa Consortile

53381190019 GE

2) di dare atto che tutti i progetti pervenuti sono stati considerati ammissibili alla valutazione; 3) di dare atto che sulla base dell’esito della valutazione è stata stilata la seguente graduatoria di merito, relativa alla Linea di Azione Innovativa C): giovani NEET che non sono inseriti in sistemi formali di apprendimento e non lavorano;

NOME PROGETTO NOME CAPOFILA PARTNERS PR

Punteggio Valutazion

e

"NEETwork"

Cooperativa Sociale O.R.So.

AESSEFFE S.C.P.A. Agenzia Servizi Formativi - C.F.L.C.Consorzio Formazione lavoro e Cooperazione Soc:Coop - Confcooperative Liguria - SIGNUM Società Cooperativa Consortile

GE 82

NEET-WORK Associazione Arci Liguria

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria - ISFOORCOOP Agenzia di Formazione - Compagnia delle Opere - LEGACOOP LIGURIA - Consulta Diocesana

GE 80

LIGURIAN NEET WORK per la "GARANZIA GIOVANI"

FEDERAZIONE REGIONALE SOLIDARIETA' E LAVORO

IPSIA Attilio ODERO - Istituto di Istruzione Superiore G.Caboto - Istituto Tecnico Vittorio Emanuele Ruffini - Confindustria Liguria - Centro Studi Medì. Migrazioni nel Mediterraneo

GE 63

4) di approvare gli esiti della valutazione operata dal Gruppo di lavoro costituito ex decreto direttoriale n. 190/2013;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 67Anno XLIV - N. 32

5) di affidare l’attuazione del progetto approvato alla rete di Soggetti individuata così come di seguito indicato:

NOME PROGETTO NOME CAPOFILA PARTNERS

"NEETwork"

Cooperativa Sociale O.R.So. AESSEFFE S.C.P.A. Agenzia Servizi Formativi - C.F.L.C.Consorzio Formazione lavoro e Cooperazione Soc:Coop - Confcooperative Liguria - SIGNUM Società Cooperativa Consortile

6) di dare atto che si procederà con successivi atti all’impegno e alla liquidazione delle risorse stanziate per la realizzazione dei progetti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE Alessandro Clavarino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE

15.07.2013 N. 2964 Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 ai Bagni Capomele per la collocazione di un sistema di captazione dell'acqua marina presso lo stabilimento a Laigueglia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 la Società Bagni Capomele S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Alassio, Via Leonardo da Vinci, 57/1, all’immersione di quattro captatori e relative tubazioni di collegamento al fine della realizzazione dell’impianto di captazione dell’acqua marina, presso la spiaggia antistante lo stabilimento balneare “Bagni Capomele” nel Comune di Laigueglia, così come mostrato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare al Settore

Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque della Regione, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL di Savona;

B. sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’intervento al progetto presentato a corredo dell’istanza, da inviare al Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque della Regione, al Dipartimento Provinciale dell’ARPAL di Savona ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Laigueglia, al Dipartimento Provinciale

di Savona dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Laigueglia;

4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 68

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE Ilaria Fasce

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA

PROVINCIA DI IMPERIA 15.07.2013 N. H2/707 Bacino del rio Ferraie.«bacino» Concessione di derivazione acqua ad uso potabile. «uso»Ditta: Comune di Aquila d’Arroscia. «ditta»Pratica n. 134.«pratican»

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 11.06.1993«datain» pervenuta in data 23.06.1993, correlata a precedente richiesta in data 28.04.1989 pervenuta il 04.05.1989, «dataper»con la quale il Comune di Aquila d’Arroscia«ditta» ha chiesto la concessione in sanatoria per derivare moduli 0,007 «moduliric»(l/s 0,7 «lsecric») di acqua dal bacino del rio Ferraie (sorgenti Mondino 1 e 2) «bacino»nel territorio del Comune di Borghetto d’Arroscia «comune»ad uso potabile«uso»; Visto il parere favorevole dell’USL n. 1 Imperiese reso con nota n. 59077 del 23.12.1999;

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, al Comune di Aquila d’Arroscia«ditta» di derivare moduli 0,007 «moduliconc» (l/s 0,7 «lsecconc») di acqua dal bacino del rio Ferraie (sorgenti Mondino 1 e 2)«bacino» nel territorio del Comune di Borghetto d’Arroscia«comune» per l’uso potabile«uso»; 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 01.02.1991«annidal» al 31.01.2021«annifino»; 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 29231 di repertorio del 08.07.2013, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE Ing. Enrico Lauretti

PROVINCIA DI IMPERIA

DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA

UFFICIO RISORSE IDRICHE Il Comune di Ventimiglia e il Consorzio Irriguo Villatella in data 08.05.2013 (integrazione in data 11.06.2013) hanno presentato istanza di variante d’uso (da potabile a irriguo – igienico) a precedente domanda di concessione in sanatoria di derivazione di moduli 0,00345 di acqua dal bacino del fiume Roja (rio Villatella) in Comune di Ventimiglia. Pratica n. 139.

IL FUNZIONARIO DELEGATO Dott. Geol. Raffaello Anfossi

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 69Anno XLIV - N. 32

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE –

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

23.07.2013 N. 4411 Comune di Andora. Permesso di costruire n. 719/9 - Protocollo n. 5988 del 25.01.2008, rilasciato in capo al Sig. Savini Walter in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, con sede in Imperia, via de Sonnaz 69, per “Ristrutturazione con recupero sottotetto e locali al piano terra ai sensi L.R. 24/01 e frazionamento” - Via delle Patelle 5 - Foglio 49 mappale 1148, sub. 1,2,3.

IL DIRIGENTE VISTI: - l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia

di gestione; - l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali; - l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione

dirigenziale;

VISTI altresi': - la legge 07.08.1990 n. 241 e s.m. e i. concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, quanto previsto dal Capo III “Partecipazione al procedimento amministrativo”; - la legge regionale 06.06.2008 n. 16 con la quale:

1. all'art. 40 sono state trasferite alla Province le funzioni regionali di controllo in via sostitutiva dell'attività urbanistico-edilizia comunale - già in precedenza delegate con legge regionale 06.04.1987 n. 7;

2. all'art. 53 sono stati disciplinati specifici procedimenti in materia ed, in particolare, l'esercizio dei poteri di annullamento dei provvedimenti comunali urbanistico-edilizi illegittimamente posti in essere, ivi compresa la Denuncia di Inizio Attività;

PREMESSO che: • Con permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, rilasciato in capo al Sig. Savini Walter in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, con sede in Imperia, via de Sonnaz 69, è stato assentito da parte del Comune di Andora l'intervento di “Ristrutturazione con recupero sottotetto e locali al piano terra ai sensi L.R. 24/01 e frazionamento” , in Via delle Patelle 5, al Foglio 49 mappale 1148, sub. 1,2,3; • In data 01.04.2008 è stata depositata Denuncia di Inizio Attività n. 2319 per variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, per l'aggiunta di 5 box interrati, l'eliminazione di 3 posti auto scoperti ed una diversa distribuzione esterna; • In data 06.05.2009 il Comune di Andora concedeva al Sig. Savini Walter in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, il rinnovo del permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, quest'ultimo decaduto in quanto i lavori assentiti non avevano avuto inizio entro un anno dal rilascio del permesso di costruire e cioè entro il 25.01.2009. CONSIDERATO che: Con il sopracitato titolo edilizio abilitativo sono state consentite le seguenti opere: 1) ristrutturazione e frazionamento dell'unità immobiliare sita al piano terra; 2) recupero in abitativo, ai sensi della L.R. 24/2001, del porticato sito al piano terreno, dei locali ad uso: autorimessa, caldaia, lavanderia, sempre siti al piano terra con creazione di n. 3 unità immobiliari; 3) ristrutturazione e frazionamento dell'unità immobiliare sita al piano primo con creazione di complessive n. 3 unità immobiliari; 4) ristrutturazione e recupero ai fini abitativi ai sensi della L.R. 24/2001 dei volumi esistenti nel sottotetto con creazione di n. 2 unità immobiliari; 5) demolizione delle due scale esterne in c.a. e costruzione di nuove scale esterne in c.a. per l'accesso al piano primo ed al piano sottotetto; 6) modifiche delle sistemazioni esterne con formazione di n. 8 posti auto scoperti; quest'ultimo punto è stato oggetto di modifica a seguito del deposito della Denuncia di Inizio Attività n. 2319 per variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 719/9; DATO ATTO che:

• con Voto del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale n. 720 nella seduta del 13.03.2013, è stato espresso il parere che, nel caso in specifico, sussiste un sostanziale attuale specifico

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLIV - N. 32 Parte II 07.08.2013 - pag. 70

concreto interesse pubblico per avviare le procedure caducatorie, secondo i termini del disposto di cui all'articolo 53 della L.R. n.16 del 06.06.2008, del permesso di costruire n. 719/9 del 25.01.2008, rilasciato in capo al sig. Savini Walter in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, con sede in Imperia, via de Sonnaz 69, per “Ristrutturazione con recupero sottotetto e locali al piano terra ai sensi L.R. 24/01 e frazionamento” - Via delle Patelle 5 - Foglio 49 mappale 1148, sub. 1,2,3, illegittimamente posto in essere, e di procedere ai sensi dell'art. 53 della L.R. 16/2008 alla contestazione delle violazioni rilevate al destinatario di legge, con invito allo stesso a far pervenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione medesima, eventuali controdeduzioni;

• con nota datata 29.03.2013 prot. 25953, integrata con successiva nota datata 06.05.2013 prot. 34513, si è proceduto alla formale contestazione di addebito delle succitate violazioni ai destinatari di legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della L.R. n. 16/2008, con facoltà da parte degli aventi titolo di visionare i relativi atti e partecipare al procedimento caducatorio a termini della richiamata legge n. 241/1990 e s.m.i.;

ATTESO che in esito alle contestazioni di addebito effettuate con le suddette note provinciali:

L'ing. Nicoletta Oreggia, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Andora, ha fatto pervenire in data 03.06.2013 al prot. 42060, entro i termini fissati, le proprie deduzioni in merito;

Il Dott. Giuseppe Borelli, in qualità di nuovo Amministratore Unico della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, ha fatto pervenire in data 05.07.2013 al prot. 52560, entro i termini fissati, le proprie deduzioni in merito;

ACQUISITO il Voto n. 727 espresso dal Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale nella seduta del 16.07.2013, allegato al presente Decreto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, con il quale, in ordine alle deduzioni pervenute da parte degli intimati, ha sostanzialmente condiviso il parere espresso nel sopra richiamato Voto del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale n. 720 del 13.03.2013; RITENUTO, come evincesi dal predetto Voto, a cui si rimanda ad ogni effetto, che il titolo abilitativo in questione sia stato illegittimamente posto in essere per violazione: - della Legge Regionale 6 agosto 2001 n. 24 “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti”; - della disposizioni della normativa urbanistica comunale di zona, vigenti ed adottate. CONSIDERATO, pertanto, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio e per le ragioni indicate nel sopracitato Voto n. 727 del 16.07.2013, che risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo in questione nei termini seguenti: - di non accogliere le controdeduzioni presentate dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Andora, e dall'Amministratore Unico della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.” con le motivazioni specificate nel citato Voto n. 719 del 13.03.2013, a cui si fa espresso rimando; - di confermare la sussistenza del requisito di sostanziale, specifico e concreto interesse pubblico attuale all'annullamento dei titoli edilizi abilitativi illegittimamente posti in essere; - di confermare le ragioni di fatto e di diritto per l'annullamento dei titoli edilizi citati in quanto, nella valutazione comparativa dei vantaggi e dei danni che deriverebbero in concreto rispettivamente alla collettività ed al privato dalla rimozione dei succitati titoli edilizi illegittimamente posti in essere, deve attribuirsi prevalenza all'esigenza di tutelare e salvaguardare gli obiettivi sottesi alla normativa vigente mediante l'esercizio dei poteri repressivi, in considerazione anche della particolare gravità delle violazioni evidenziate e di seguito puntualizzate:

1) all'esigenza di salvaguardare il quadro di riferimento normativo in ordine allo Strumento Urbanistico Comunale, da un'errata applicazione delle disposizioni in esso contenute, tale da consentire la realizzazione di nuove unità abitative con la costruzione di nuove volumetrie, non ammesse dalla strumentazione urbanistica vigente ed adottata dal Comune di Andora nella zona omogenea di piano;

2) all'esigenza di salvaguardare il quadro di riferimento normativo in ordine al D.P.R. 380/2001, da un'errata applicazione delle disposizioni in esso contenute, tale da farne venir meno la sua finalità;

3) al principio di imparzialità secondo cui l'azione della Pubblica Amministrazione non può essere faziosa e deve conseguire gli interessi collettivi e non quelli dei singoli privati, evitando qualsiasi forma di imparzialità nei confronti dei singoli soggetti;

4) l'effetto non satisfattorio dell'interesse pubblico conseguente all'eventuale mancato annullamento del permesso di costruire in parola, che finirebbe per consolidare una situazione non corretta e pregiudizievole per l'ordinato assetto urbanistico-edilizio della zona RS1 del P.R.G. di Andora, “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all'ambito di Capo Mele”, ed in zona Re-S1 del progetto definitivo di P.U.C. adottato in data 10.01.2007, da salvaguardare invece attraverso le prescrizioni e le previsioni dettate dalle specifiche normative urbanistiche;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 07.08.2013 - pag. 71Anno XLIV - N. 32

5) alla tenuta considerazione degli indirizzi giurisprudenziali, secondo cui l'annullamento d'ufficio dei titoli abilitativi illegittimamente assentiti è finalizzato allo scopo di ricondurre la Civica Amministrazione al rigoroso rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia e ove l'interesse pubblico all'annullamento è in esso implicito;

6) alla scarsa posizione giuridica creatasi in capo al privato, conseguentemente il rilascio del titolo edilizio abilitativo in esame, che è tale da giustificare il sacrificio imposto derivante dall'annullamento del permesso di costruire in sanatoria;

7) in quanto l'intervento comporta un aumento del numero delle unità immobiliari, oltre ad un aumento volumetrico e di superficie utile, come anche l'aumento dei vani abitabili, nonché il frazionamento dell'immobile da una unità abitativa a nuove otto unità abitative, con conseguenza di aumento del carico urbanistico in relazione alla maggiore dotazione di servizi che l'opera assentita determina nell'area in cui viene realizzata;

8) per la fattispecie di lottizzazione abusiva, in quanto sono state iniziate opere che hanno comportato trasformazione urbanistica ed edilizia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti ed adottati, nonché in violazione delle norme stabilite dal D.P.R. 380/2001 e dalla l.r. 16/2008.

CONSIDERATO pertanto che, sulla base dell’istruttoria risulta che, nella valutazione comparativa dei vantaggi e dei danni che ne deriverebbero in concreto rispettivamente alla collettività ed al privato dalla rimozione dei succitati titoli edilizi abilitativi illegittimamente posti in essere, deve attribuirsi prevalenza all'esistenza di salvaguardare gli interessi della collettività sottesi alla normativa vigente, mediante l'esercizio dei poteri repressivi; ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DECRETA

Di annullare, per i motivi in premessa indicati e come meglio sviluppati nel Voto n. 727 del 16.07.2013 del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale:

1. Il permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, rilasciato in capo al Sig. Savini Walter in qualità di legale rappresentante della Soc. “Domus Pinamare S.r.l.”, con sede in Imperia, via de Sonnaz 69, con il quale è stato assentito, da parte del Comune di Andora, l'intervento di “Ristrutturazione con recupero sottotetto e locali al piano terra ai sensi L.R. 24/01 e frazionamento” , in Via delle Patelle 5, al Foglio 49 mappale 1148, sub. 1,2,3;

2. La Denuncia di Inizio Attività n. 2319, per variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 719/9, prot. n. 5988 del 25.01.2008, per l'aggiunta di 5 box interrati, l'eliminazione di 3 posti auto scoperti ed una diversa distribuzione esterna.

DISPONE

- di rendere noto il presente Decreto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e mediante notifica:

a) alla Civica Amministrazione di Andora nelle persona del Sindaco e del Dirigente dell'Area Tecnica, per l'affissione del decreto stesso all'Albo Pretorio del Comune e per l'assunzione, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica medesima, dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 55 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.; b) al Dott. Giuseppe Borelli, in qualità di Amministratore Unico della Soc. “Domus Pinamare S.r.l. proprietaria dell'immobile oggetto di intervento; c) ai progettisti dell'intervento medesimo ing. Marco Savini e geom. Davide Guardone.

- di pubblicare il presente atto all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

DA' ATTO CHE: - il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'arch. Enrico Pastorino; - il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa; - contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notificazione dell’atto stesso. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Arch. Enrico Pastorino

ALLEGATO “A” Omissis

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PROVINCIA DI SAVONA Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale

Servizio Gestione e Tutela Risorse Territoriali

AVVISO Con domande pervenute in data 28/06/1995 e 21/07/2010 il Comune di Borghetto S.S. chiesto la concessione ai sensi dell’art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da n. 3 pozzi nel Bacino del T. Varatella in Loc. Loreè – Comune di Borghetto S.S. – una quantità d’acqua di moduli 0,51 (l/sec 51,0) ad uso potabile. Pratica n° 301/2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Silvia La Barbera

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Arch. Enrico Pastorino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

UFFICIO DEMANIO IDRICO – UFFICIO OPERE IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

22.07.2013 N. 603 Nulla Osta Idraulico n. 12357. Corso d'acqua: Canale dei Molini. Autorizzazione idraulica in sanatoria ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale 14 luglio 2011 n. 3 per la realizzazione di muro in cemento armato all’interno della fascia di inedificabilità assoluta del Canale dei Molini a contenimento del terreno di proprietà in località Villa censito nel NCT del Comune di Bolano al foglio 10 mappale 787. Ditta: Emondts Mathijs Hubertus Paul Johannes.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. ai sensi dell’art. 4 regolamento regionale 14.07.2011 n. 3, di autorizzare in sanatoria, alla Ditta Emondts Mathijs Hubertus Paul Johannes, l’intervento in oggetto di cui agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio riguardanti la realizzazione di muro in cemento armato all’interno della fascia di inedificabilità assoluta del Canale dei Molini a contenimento del terreno di proprietà in località Villa censito nel NCT del Comune di Bolano al foglio 10 mappale 787, alla distanza non inferiore a ml. 3,00 dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il limite demaniale;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA DEL COMUNE DI FOLLO

04.07.2013 N. 12

Approvazione di progetto per la realizzazione di soppalco all’interno del capannone industriale sito in Piano di Follo via S. Isidoro, richiedente signor Bancallari Diego nella qualità di legale rappresentante della società Euroserramenti Snc.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi deliberante del 04 luglio 2013 che viene trasmesso unitamente alla presente determinazione a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, e che ne costituisce parte integrante; Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale con la quale si comunica che, sulla base della documentazione presentata, non risultano competenze in merito; Vista la nota dell’Azienda USL Dipartimento Prevenzione con la quale si conferma il parere favorevole espresso in data 21/09/2011; Considerato che altri Enti interessati non hanno espresso alcun parere;

DETERMINA

Di prendere atto di tutti i pareri favorevoli espressi in conferenza dei servizi del 04.07.2013, Di fornirne notizia agli enti e Servizi interessati dai diversi endoprocedimenti. Di approvare la realizzazione richiesta, salvi e impregiudicati sempre i diritti di terzi, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento, nel verbale e nei pareri allegati che dello stesso fanno parte integrante e sostanziale. La presente deliberazione, a cura del responsabile dello Sportello Unico dovrà

• essere pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente • essere pubblicata sul B.U.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Gianni Simonelli

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Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)