N195 16 12 11 - ANCUPM · 2011. 12. 17. · Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del...

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REPUBBLICA ITALIANA Anno XLII BARI, 16 DICEMBRE 2011 N. 195 UFFICIALE BOLLETTINO DELLA REGIONE PUGLIA Sede Presidenza Giunta Regionale Leggi e Regolamenti regionali Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

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  • REPUBBLICA ITALIANA

    Anno XLII BARI, 16 DICEMBRE 2011 N. 195

    UFFICIALEBOLLETTINODELLA REGIONE PUGLIA

    Sede Presidenza Giunta Regionale

    Leggi e Regolamenti regionali

    Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

  • Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

    Nella parte I sono pubblicati:a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;c) leggi e regolamenti regionali;d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti

    e loro eventuali dimissioni;h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;k) richieste di referendum con relativi risultati;l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

    Nella parte II sono pubblicati:a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;b) deliberazioni della Giunta regionale;c) determinazioni dirigenziali;d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;f) atti degli Enti Locali;g) deliberazioni del Consiglio Regionale;h) statuti di enti locali;i) concorsi;j) avvisi di gara;k) annunci legali;l) avvisi;m) rettifiche;n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

    INSERZIONI

    Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione allaDirezione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

    Il testo originale su carta da bollo da a 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo,dall’attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con proceduradigitale.

    Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

    L’importo della tassa di pubblicazione è di a 154,94 oltre IVA (importo totale a 185,93) per ogni inserzione il cui conte-nuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di a 11,36 oltreIVA (importo totale a 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

    Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali -Codice 3119.

    Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

    ABBONAMENTI

    L’abbonamento, esclusivamente annuo, è di a 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse,Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

    I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versa-menti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese suc-cessivo.

    Costo singola copia a 1,34.

    Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi; Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

  • 36153Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    “Avviso per i redattori e per gli Enti:

    Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplifi-cazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti dellaPubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi,abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

    S O M M A R I O

    PARTE PRIMA

    Leggi e regolamenti regionali

    LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istitu-zione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)” Pag. 36154

    LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 34“Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie eurgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità delpatrimonio edilizio residenziale), come modificata dalla legge regionale 1agosto 2011, n. 21” Pag. 36155

    LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 35“Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modi-fiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazionedella funzione regionale di protezione civile)” Pag. 36156

    LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 36“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valo-rizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regio-nale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizionidiverse)” Pag. 36157

    LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 37“Ordinamento della polizia locale” Pag. 36158

    REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle dome-stiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degliscarichi già regolamentati dal S.I.I.[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3] Pag. 36170

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    PARTE PRIMA

    _________________________Leggi e regolamenti regionali_________________________

    LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33

    “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco natu-rale regionale del fiume Ofanto)”

    IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO

    IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE

    PROMULGA

    La seguente legge:

    Art. 1Modifiche all’articolo 4 della legge regionale

    14 dicembre 2007, n. 37

    1. All’articolo 4 (Gestione) della legge regio-nale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco

    naturale regionale fiume Ofanto) sono apportate leseguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole “Province di Bari eFoggia” sono sostituite dalle seguenti:“Province di Barletta-Andria-Trani e diFoggia”;

    b) il comma 2 è abrogato.

    Art. 2(Modifiche e integrazioni all’articolo 14

    della l.r. 37/2007)

    1. All’articolo 14 (Sorveglianza del territorio)della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modi-fiche e integrazioni:

    a) al comma 2 le parole: “Province di Bari eFoggia” sono sostituite dalle seguenti:“Province di Barletta-Andria-Trani e diFoggia” e le parole “alle guardie ecolo-giche volontarie” sono sostituite dalleseguenti: “alle guardie giurate ittiche”;

    b) al comma 4 dopo le parole: “è subordi-nato” sono inserite le seguenti: “dinorma”.

    36154

    La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e pergli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigoreil giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare comelegge della Regione Puglia.

    Data a Bari, addì 12 dicembre 2011

    VENDOLA

  • 36155Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 34

    “Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegnodell’attività edilizia e per il miglioramento dellaqualità del patrimonio edilizio residenziale),come modificata dalla legge regionale 1 agosto2011, n. 21”

    IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO

    IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE

    PROMULGA

    La seguente legge:

    Art. 1Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2009

    1. Al comma 2 dell’articolo 6 (Limiti di appli-cazione) della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’atti-vità edilizia e per il miglioramento della qualità delpatrimonio edilizio residenziale), come modificatodall’articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2011,n. 21, sono ridotti rispettivamente a giorni quaranta-cinque e novanta e vanno computati a partire dalladata di entrata in vigore della presente legge.

    La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e pergli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigoreil giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare comelegge della Regione Puglia.

    Data a Bari, addì 12 dicembre 2011

    VENDOLA

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 35

    “Integrazione all’articolo 5 della legge regionale19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integra-zioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 -Organizzazione della funzione regionale di pro-tezione civile)”

    IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO

    IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE

    PROMULGA

    La seguente legge:

    Art. 1Integrazione all’articolo 5 della

    legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39

    1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 (Volon-tariato) della legge regionale 19 dicembre 1995, n.39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzioneregionale di protezione civile”), sono inseriti iseguenti:

    “3 ter I coordinamenti provinciali delleassociazioni di volontariato e deigruppi comunali di protezionecivile, costituiti ai sensi della deli-berazione della Giunta regionale 20aprile 2010, n. 1019 (Iniziative perfavorire la costituzione dei coordi-namenti provinciali delle associa-zioni di volontariato e dei gruppicomunali per la protezione civileiscritti all’elenco di cui alla l.r.

    39/1995 e successive modifiche eintegrazioni), nella misura di unoper ogni provincia, sono iscritti didiritto all’elenco regionale delleassociazioni di volontariato per laprotezione civile, previa presenta-zione della copia conforme all’ori-ginale dell’atto costitutivo e dellostatuto redatti nella forma di attopubblico o scrittura privata autenti-cata ovvero di scrittura privataregistrata.

    3 quater La Regione Puglia riconosce per ilfunzionamento di ciascun coordi-namento provinciale un contributospese di euro 5 mila per l’anno2011 a valere sul cap. 531040denominato “Spese per l’organiz-zazione, le attività e gli interventidel servizio di protezione civile -L.R. 39/95 e L.R. n. 18/2000” e,per gli anni successivi, nei limitidegli stanziamenti del bilancio diprevisione.

    3 quinquies La Regione Puglia, medianteappositi accordi, può definirecon ogni singolo coordinamentoprovinciale, iscritto anche alregistro generale delle organiz-zazioni di volontariato di cuialla legge regionale 16 marzo1994, n.11 (Norme di attuazionedella legge-quadro sul volonta-riato), specifiche attività finaliz-zate al miglioramento e raffor-zamento dell’operatività delsistema regionale della prote-zione civile, alla realizzazionedi percorsi formativi ovvero alladiffusione della cultura dellaprotezione civile.”.

    36156

    La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e pergli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigoreil giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare comelegge della Regione Puglia.

    Data a Bari, addì 12 dicembre 2011VENDOLA

  • 36157Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 36

    “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione delpaesaggio degli ulivi monumentali della Puglia)e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5(Norme in materia di lavori pubblici e disposi-zioni diverse)”

    IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO

    IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE

    PROMULGA

    La seguente legge:

    Art. 1Modifiche e integrazioni all’articolo 3

    della l.r. 14/2007

    1. All’articolo 3 (Commissione tecnica per latutela degli alberi monumentali) della legge regio-nale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazionedel paesaggio degli ulivi monumentali dellaPuglia), sono apportate le seguenti modifiche eintegrazioni:

    a) al comma 1, le lettere i) e j) sono sostituitedalle seguenti:“i) un rappresentante dell’Università

    degli Studi di Bari, competente in col-tivazioni arboree e alberi monumen-tali”;

    “j) un rappresentante dell’Universitàdegli Studi di Foggia, competente incoltivazioni arboree e alberi monu-mentali.”.

    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:“1 bis. La Commissione di cui al comma

    1 è integrata da un rappresentantedell’Amministrazione comunalesul cui territorio ricade l’inter-vento proposto.”;

    c) al comma 4, lettera e), dopo la parola“esprimere” sono inserite le seguenti:“entro e non oltre novanta giorni dalladata di presentazione della domanda”.

    Art. 2Modifica all’articolo 13 della l.r.14/2007

    1. Il comma 1 dell’articolo 13 (Opere di miglio-ramento fondiario) è sostituito dal seguente:

    “1. Le opere di miglioramento fondiario con-sentite nei terreni con notevole presenza diulivi monumentali inseriti nell’elenco dicui all’articolo 5 devono eseguirsi senzaarrecare danno alle piante già esistenti.”.

    Art. 3Modifica all’articolo 15

    della l.r.14/2007

    1. All’articolo 15 (Regime transitorio) della l.r.14/2007, le parole “e comunque per non più di treanni” sono soppresse.

    Art. 4Abrogazione dell’articolo 18 della

    legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5

    1. L’articolo 18 della legge regionale 25 feb-braio 2010, n.5 (Norme in materia di lavori pubblicie disposizioni diverse), è abrogato.

    La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e pergli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigoreil giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare comelegge della Regione Puglia.

    Data a Bari, addì 12 dicembre 2011

    VENDOLA

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 37

    “Ordinamento della polizia locale”

    IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO

    IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE

    PROMULGA

    La seguente legge:

    TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1Principi

    1. La presente legge, nell’ambito della potestàlegislativa esclusiva in materia di polizia ammini-strativa locale e in armonia con il principio di sussi-diarietà e i principi fondamentali dell’ordinamento,detta norme generali sull’organizzazione funzio-nale dei relativi servizi e attività e sul coordina-mento degli stessi, al fine di renderli omogenei sututto il territorio regionale e di migliorarne l’effi-cacia e l’efficienza, nonché di integrare le politicheper la sicurezza delle persone e delle comunità e peril controllo del territorio con le politiche sociali,educative, ambientali e territoriali della Regione edegli enti locali.

    2. Tali finalità sono perseguite essenzialmentepromuovendo l’innovazione nei servizi, l’utilizza-zione di tecnologie avanzate, la formazione dirisorse umane adeguatamente professionalizzate, lagestione dei servizi in forma associata, la collabora-zione tra istituzioni e con le organizzazioni divolontariato.

    Art. 2Funzioni della Regione

    1. La Regione, nel rispetto della competenzadello Stato in materia di ordine pubblico e sicu-rezza, ai sensi della lettera h), secondo comma, del-l’articolo 117 della Costituzione, per il persegui-mento delle finalità di cui all’articolo 1 provvede a:

    a) fissare i criteri generali per l’istituzione eil funzionamento dei corpi e dei servizi dipolizia locale;

    b) stabilire le caratteristiche delle uniformi,dei mezzi e degli strumenti operativi indotazione;

    c) coordinarne l’organizzazione e le attività,adottando appositi atti di indirizzo e stabi-lendo gli standard organizzativi e ladimensione territoriale ottimale per losvolgimento delle funzioni, anche informa associata attraverso unioni o con-venzioni di cui al capo V (Forme associa-tive) del titolo II del decreto legislativo 18giugno 2000, n. 267 (Testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali) esuccessive modifiche e integrazioni,come stabilito dal comma 30 dell’articolo14 (Patto di stabilità interno ed altredisposizioni sugli enti territoriali) deldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78(Misure urgenti in materia di stabilizza-zione finanziaria e di competitività econo-mica), convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per lefunzioni fondamentali di cui lettera b) delcomma 3 dell’articolo 21 (Norme transi-torie per gli enti locali) della legge 5maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo inmateria di federalismo fiscale, in attua-zione dell’articolo 119 della Costitu-zione);

    d) promuovere e disciplinare forme di colla-borazione e di coordinamento tra lepolizie locali della Regione;

    e) realizzare e gestire il numero telefonicounico regionale di polizia locale, con ilcompito di dare immediato riscontro allerichieste di intervento urgente;

    f) realizzare e gestire la banca dati regionaledi polizia locale, al fine di favorire lo

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  • 36159Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    scambio di informazioni operative deglienti locali tra loro e con la Regione;

    g) predisporre dotazioni tecnologichecomuni alle diverse polizie locali ocomunque da tutte accessibili e serviziinformativi unificati, anche mediante uti-lizzazione delle strutture e attrezzatureregionali della protezione civile, secondole compatibilità e nei modi da stabilirsicon apposito regolamento;

    h) stabilire criteri e prevedere incentivi perl’introduzione di sistemi e strumenti inno-vativi nella gestione e nell’attività deicorpi e dei servizi;

    i) stabilire criteri e prevedere incentivi perla gestione in forma associata del serviziodi polizia locale o di alcune funzioni diesso;

    j) promuovere la realizzazione di un sistemapermanente di formazione, aggiorna-mento e qualificazione per tutto il perso-nale addetto alla polizia locale;

    k) promuovere accordi e intese con gliorgani dello Stato e con gli enti locali alfine di favorire la collaborazione istituzio-nale e operativa a livello locale, nelrispetto della potestà di coordinamento dicui comma 3 dell’articolo 118 della Costi-tuzione;

    l) monitorare in modo sistematico l’espleta-mento delle funzioni di polizia locale subase regionale;

    m) promuovere attività di ricerca e di docu-mentazione, al fine di individuare e pro-grammare gli interventi più utili a miglio-rare, potenziare e innovare i servizi;

    n) sostenere gli enti locali, preferibilmentein forma associata, nell’innovazione enella progettazione tecnica in materia dipolizia locale, anche in riferimento allepolitiche dell’Unione Europea.

    Art. 3Funzioni della Provincia

    1. La Provincia, nell’ambito delle proprie com-petenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà,concorre alla definizione di un sistema integrato dipolitiche di sicurezza attraverso:

    a) la promozione, la concertazione e lagestione di progetti finalizzati al miglioreimpiego del corpo di polizia provincialenelle attività di controllo del territorio,specialmente nelle zone extraurbane esulle strade provinciali;

    b) l’istituzione di nuclei specialistici delcorpo di polizia provinciale, professional-mente e tecnologicamente attrezzati, perl’esercizio delle funzioni di cui all’arti-colo 5, lettere e), f), k), n), o), r);

    c) la promozione e, d’intesa con la Regione,la realizzazione di attività di ricerca suproblemi specifici o su territori particolar-mente colpiti da fenomeni di degrado orischio per la salvaguardia del patrimonioambientale.

    Art. 4Funzioni del Comune

    1. Il Comune, nell’ambito delle proprie compe-tenze, in applicazione del principio di sussidiarietàe nel perseguimento degli obiettivi di tutela dellasicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1e 2 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: defi-nizione e ambiti di applicazione), attuativo dell’ar-ticolo 54 (Attribuzione del sindaco nei servizi dicompetenza statale) del d.lgs. 267/2000, comeriformulato dall’articolo 6 del decreto legge 23maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia disicurezza pubblica), convertito, con modificazioni,dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alladefinizione di un sistema integrato di politiche disicurezza, sociali e ambientali attraverso:

    a) l’attivazione di percorsi formativi e discambio per l’integrazione operativa trapersonale della polizia municipale e ope-ratori qualificati degli altri settori, con ilconcorso del volontariato, finalizzati anuove modalità di intervento nelle peri-ferie e nelle città;

    b) la promozione, concertazione e gestionedi progetti di maggior presidio sul terri-torio da parte del servizio di polizialocale, da estendere, ove possibile e nelrispetto delle vigenti norme contrattuali,

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    nelle fasce serali e notturne anchemediante risorse a tal fine destinate dallaRegione, garantendo una organizzazioneche tuteli la sicurezza del personale coin-volto;

    c) le politiche sociali orientate in favore disoggetti a rischio di devianza, ancheall’interno di un programma più vasto dipolitiche di prevenzione e di sicurezzaurbana;

    d) l’assunzione del tema della sicurezzaurbana - così come definita dal decretodel Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 -nel programma annuale dell’amministra-zione, dettagliato per obiettivi sostenibiliin riferimento alle risultanze della rela-zione consuntiva e programmatica delcomandante, nonché alle risorse umane,strumentali e finanziarie rese disponibilinel bilancio per esercizio finanziario diriferimento;

    e) l’assunzione della tutela dell’ambiente tragli obiettivi da perseguire nell’ambitodelle competenze relative all’assetto e uti-lizzazione del territorio e allo sviluppoeconomico;

    f) lo svolgimento di azioni positive finaliz-zate a diffondere la cultura della convi-venza civile, quali campagne informative,interventi di mediazione sociale, di arredourbano, istituzione dei contratti di quar-tiere, del servizio di prossimità al citta-dino, di possibili altri strumenti e figureprofessionali con compiti essenzialmentepreventivi;

    g) la promozione di iniziative di animazionesocio-culturale in zone a rischio;

    h) lo sviluppo di attività volte alla integra-zione nella comunità locale dei cittadiniimmigrati;

    i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d’in-civiltà e ad assicurare il diritto al godi-mento delle città, la serenità e la tranquil-lità dei cittadini.

    2. Le attività di cui alle lettere f),g) e h) sonosvolte con l’impiego di idoneo personale.

    TITOLO IIORDINAMENTO DELLA

    POLIZIA LOCALE

    Art. 5Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale

    1. Le funzioni e i compiti di polizia locale com-prendono l’insieme delle attività dirette a tutelarel’ordinata e civile convivenza, a favorire la coe-sione sociale, a garantire le condizioni di sicurezzae vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio,attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, laprevenzione e la repressione dei comportamenti cheviolano le leggi o i regolamenti o che disturbano laquiete dei cittadini.

    2. Il personale di polizia locale esercita leseguenti funzioni, nell’ambito del territorio e inrelazione alle materie di competenza dell’ente diappartenenza o degli enti associati o delegate dallaRegione:

    a) polizia amministrativa locale;b) polizia annonaria;c) polizia commerciale e tutela del consuma-

    tore;d) polizia edilizia;e) polizia ambientale e mineraria;f) polizia rurale, faunistica e ittico-vena-

    toria;g) polizia stradale, ai sensi dell’articolo 11

    (Servizi di polizia stradale) e lett. d bis) ede) del comma 1 dell’articolo 12 (Espleta-mento dei servizi di polizia stradale) deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada);

    h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabi-liti dalla vigente legislazione statale;

    i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza,nei casi e modi stabiliti dalla vigente legi-slazione statale;

    j) vigilanza sull’osservanza di leggi, regola-menti, ordinanze e provvedimenti ammi-nistrativi;

    k) vigilanza sulla integrità e conservazionedei beni demaniali e del patrimonio pub-blico;

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  • 36161Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    l) polizia tributaria, con particolare riferi-mento alle attività ispettive di vigilanzarelative ai tributi locali;

    m) gestione dei servizi d’ordine, di vigilanza,d’onore e di scorta, necessari all’espleta-mento delle attività istituzionali nel terri-torio di competenza;

    n) cooperazione nel soccorso in caso di pub-bliche calamità e privati infortuni;

    o) supporto alle attività di controllo degliorgani preposti alla vigilanza in materia dilavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

    p) segnalazione alle autorità competenti didisfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

    q) assunzione di informazioni, accerta-mento, monitoraggio e rilevazione deidati connessi alle funzioni di istituto;

    r) collaborazione alle operazioni di prote-zione civile di competenza dei comuni edelle province;

    s) trattamenti e accertamenti sanitari obbli-gatori, limitatamente all’assistenza al per-sonale sanitario competente soltanto incaso di resistenza o violenza ed al serviziodi scorta del personale sanitario incaricatodella esecuzione di Trattamento sanitarioobbligatorio (TSO) e Accertamento sani-tario obbligatorio (ASO), ove stretta-mente necessario.

    3. Competono alla polizia locale tutte le fun-zioni di polizia amministrativa locale consistenti inattività di accertamento di illeciti amministrativi enell’irrogazione delle relative sanzioni.

    4. I Comuni, anche in forma associata, e le pro-vince dello stesso territorio regolano attraversointese il coordinamento delle rispettive attività dipolizia locale.

    5. I corpi e servizi di polizia municipale e dipolizia provinciale operanti sullo stesso territoriosono comunque tenuti alla reciproca collabora-zione, nel rispetto del principio di non sovrapposi-zione delle funzioni.

    6. L’attività di controllo del territorio, da svol-gersi secondo la conformazione e le specifiche con-notazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani,

    è accompagnata da attività di monitoraggio e analisivolta a individuare gli ambiti di criticità e i relativilivelli, per consentire di selezionare le priorità e leazioni con particolare riguardo alla prevenzione. Lerisultanze delle analisi predette costituiscono il fon-damento della relazione consuntiva e programma-tica di cui lettera d) del comma 1 dell’articolo 4.

    7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizialocale non possono essere impiegati per lo svolgi-mento di funzioni e compiti diversi da quelli loropropri, come previsti dalla presente legge. Gli inca-richi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d’istitutopossono essere conferiti solo se compatibili con lerisorse disponibili e comunque previa accettazionedel comandante.

    Art. 6Organizzazione dei corpie servizi di polizia locale

    1. Le funzioni di polizia locale e di poliziaamministrativa locale sono esercitate dagli entilocali, in forma singola o associata, attraverso irispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garan-tire l’efficienza, l’efficacia, la continuità operativa el’economicità della gestione. Il corpo di polizialocale è costituito con la dotazione organica minimadi quindici addetti.

    2. L’esercizio in forma associata, attraversounione o convenzione, è obbligatorio da parte deicomuni con popolazione fino a cinquemila abitanti,ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del d.l.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l.122/2010.

    3. L’organizzazione, il funzionamento e la dota-zione organica dei corpi e dei servizi di polizialocale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti cri-teri:

    a) previsione, per i corpi di polizia munici-pale, di almeno una unità operativa perogni settecento abitanti o frazione supe-riore a quattrocento abitanti, ovvero dialmeno una unità per ogni cinquecentoabitanti per i comuni capoluogo di pro-vincia o a vocazione turistica e almeno

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    una unità ogni quattrocento per le cittàmetropolitane;

    b) determinazione della dotazione organicae dell’organizzazione dei corpi e dei ser-vizi di polizia locale in relazione agliindici di densità della popolazione resi-dente, all’articolazione delle circoscri-zioni o altre forme di decentramento,all’estensione e alle peculiarità del terri-torio, alla viabilità e all’intensità dei flussidi circolazione, al patrimonio ambientale,alle caratteristiche del tessuto sociale,all’affluenza turistica e a ogni altro rile-vante parametro socio-economico perti-nente anche all’estensione delle areerurali e al tipo e quantità degli insedia-menti industriali e commerciali;

    c) articolazione dei corpi o servizi secondola distinzione tra funzioni dirigenziali,attività di coordinamento, attività di con-trollo e attività di servizio;

    d) conferimento, anche se temporaneo e ainterim, del comando dei corpi o dei ser-vizi a personale già appartenente a corpi oservizi di polizia locale e in possesso deirequisiti per lo svolgimento delle funzionidi cui al comma 2 dell’articolo 5;

    e) svolgimento delle attività esterne, dinorma, in uniforme, salvo i casi diespressa autorizzazione del comandanteall’uso dell’abito civile;

    f) svolgimento dei compiti istituzionali nelterritorio dell’ente di appartenenza, fattesalve le seguenti attività esterne, sempreconsentite:1) missioni esterne a fini di collegamento

    o di rappresentanza e nell’ambito diindagini delegate dall’autorità giudi-ziaria;

    2) operazioni esterne di polizia d’inizia-tiva dei singoli durante il servizio incaso di necessità dovuto alla flagranzadell’illecito commesso nel territorio diappartenenza;

    3) impiego del personale per rinforzarealtri corpi o servizi per la realizzazioned’interventi integrati di polizia locale,previa intesa tra le amministrazioniinteressate;

    g) svolgimento delle attività di polizia localein tutti i giorni dell’anno per ventiquattroore, quanto ai corpi di polizia locale deicomuni capoluogo di provincia, e peralmeno dodici ore quanto agli altri corpi oservizi;

    h) adeguamento delle dotazioni e proceduredi sicurezza a tutela degli operatori dipolizia locale impiegati nel servizio not-turno in relazione al maggior rischio con-nesso a tale orario di servizio;

    i) svolgimento delle attività e dei compiti diistituto in idonee strutture adeguatamentepredisposte in relazione alle esigenze disicurezza, tutela della salute, decoroambientale e praticità di utilizzazione.

    4. Con deliberazione della Giunta regionalepossono essere adottati atti di indirizzo o standardorganizzativi diretti alla specificazione dei criteri dicui al comma 3, nonché alla determinazione di ulte-riori criteri organizzativi, al fine di assicurare -ferma restando l’autonomia dei singoli enti costitu-zionalmente garantita - una gestione omogenea ecoordinata delle attività di polizia locale.

    5. Nel caso di unione di comuni o gestioneassociata del corpo o del servizio di polizia locale,gli enti locali adottano un regolamento che ne spe-cifica le modalità organizzative e operative nel ter-ritorio di competenza e individua l’organo titolaredelle funzioni di direzione e controllo di cui all’ar-ticolo 9.

    6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli entiche aderiscono al servizio associato svolgono lostesso nell’intero ambito territoriale derivante dal-l’unione o associazione, con le modalità tutte pre-viste dal regolamento di cui al comma 5 ecomunque dall’accordo tra gli enti aderenti.

    7. La dotazione organica della polizia locale,come risultante della lettere a) e b) del comma 3, èincrementata della percentuale del 5 per cento diposti da riservare al personale amministrativo per losvolgimento dei compiti istituzionali.

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  • 36163Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    Art. 7Servizi esterni di soccorso,

    supporto e formazione

    1. La polizia locale, nell’ambito del territorio dicompetenza, presta ausilio e soccorso in ogni situa-zione o evento che pregiudichi o metta a rischiol’incolumità dei cittadini e l’ordinato vivere civile.

    2. Per fronteggiare esigenze di natura tempo-ranea, gli addetti alla polizia locale, previo accordotra le amministrazioni interessate, possono svolgerele proprie funzioni presso enti locali diversi daquello di appartenenza. In tal caso operano alledipendenze funzionali dell’autorità locale che hafatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenzaorganica dall’ente di appartenenza agli effetti assi-curativi e previdenziali.

    3. Laddove le esigenze operative lo consentano,la polizia locale svolge su richiesta, anche in colla-borazione con le autorità di pubblica sicurezza, atti-vità di formazione e di informazione avente adoggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale eambientale.

    Art. 8Configurazione del corpo di polizia locale

    1. Il corpo di polizia locale non può costituirestruttura intermedia di settori amministrativi piùampi, né può essere posto alle dipendenze del diri-gente e/o responsabile di diverso settore ammini-strativo.

    Art. 9Direzione e controllo

    1. Nel rispetto del principio di separazione trafunzioni di indirizzo politico e funzioni attinentialla gestione operativa, al sindaco, al presidentedella provincia, ovvero all’organo individuato aisensi del comma 5 dell’articolo 6, nel caso digestione associata del corpo o del servizio di polizialocale, compete il potere di impartire gli indirizzi alcomandante del corpo o al responsabile del servizioe il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei

    compiti di polizia locale per l’efficace raggiungi-mento degli obiettivi assegnati.

    2. Il comandante del corpo e il responsabile delservizio, ferma restando la loro autonomia organiz-zativa e operativa, sono responsabili esclusiva-mente verso il presidente della Provincia, il sindacoo l’organo individuato ai sensi del comma 5 dell’ar-ticolo 6, della gestione delle risorse assegnate, del-l’organizzazione e dell’impiego tecnico-operativo edella disciplina degli addetti alla polizia locale;assicurano la presenza in servizio e organizzano ilproprio tempo di lavoro, nel rispetto dell’orario set-timanale contrattualmente previsto, in modo flessi-bile rispetto alle esigenze connesse all’espleta-mento dell’incarico affidato alla loro responsabilità.

    Art. 10Comunicazione esterna

    dell’attività della polizia locale

    1. Spetta ai comandanti dei corpi e ai responsa-bili dei servizi di polizia locale, con l’unico e inde-rogabile limite del rispetto del segreto istruttorio,ogni forma di comunicazione relativamente alleoperazioni di servizio svolte dalla polizia locale.

    Art. 11Personale dei corpi

    e dei servizi di polizia locale

    1. La classificazione degli addetti alla polizialocale e le mansioni degli stessi con riferimento allesingole figure professionali sono stabilite dagli entilocali in relazione alla dimensione del servizio ealle reali esigenze operative, nel rispetto del vigenteContratto collettivo nazionale di lavoro.

    2. Il comandante del corpo o responsabile delservizio di polizia locale riveste la qualifica e laposizione apicale previste per il personale dell’entedi appartenenza.

    3. L’accesso alla funzione di comandante delcorpo o servizio di polizia locale avviene tramiteconcorso pubblico per titoli ed esami, oppure permobilità, da effettuarsi quest’ultima esclusivamentenell’ambito dell’area di vigilanza-polizia locale.

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    4. Il conferimento temporaneo o a interim delcomando dei corpi o della responsabilità dei servizi,nelle more delle procedure di cui al comma 3, puòavvenire esclusivamente nei confronti di personaleproveniente dall’area di vigilanza-polizia locale.

    5. I concorsi e le selezioni per l’accesso allefigure professionali del personale di polizia localesono disciplinati da ciascun ente locale con appo-sito regolamento, nel rispetto delle norme contenutenella presente legge e nei regolamenti attuativi.

    6. La partecipazione ai concorsi di cui alcomma 3 è subordinata al possesso di requisiti sog-gettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo para-metri stabiliti con regolamento attuativo della pre-sente legge.

    7. Con apposito regolamento, da emanarsi sen-tita la commissione tecnico-consultiva di cui all’ar-ticolo 19, la Regione adotta uno specifico codicedeontologico per il personale dei corpi e servizi dipolizia locale.

    Art. 12Mezzi di servizio, uniformi,

    strumenti operativi e di autotutela

    1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità,economicità e omogeneità sul territorio regionale eferma restando l’autonomia regolamentare dei sin-goli enti locali, con il regolamento regionale sonodeterminati:

    a) le tipologie dei mezzi e degli strumentioperativi in dotazione alla polizia locale,nonché i colori da utilizzare per i relativiallestimenti;

    b) le caratteristiche e i modelli delle divisedegli addetti alla polizia locale con i rela-tivi elementi identificativi dell’addetto edell’ente di appartenenza, comprensividello stemma della Regione Puglia, tali daescludere stretta somiglianza o comunqueconfusione con le uniformi delle forze dipolizia e delle forze armate dello Stato;

    c) i simboli distintivi di grado e le tessere diriconoscimento personale da attribuire aciascun addetto in relazione alla figuraprofessionale e alle funzioni conferite;

    d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti diautodifesa, tra i quali lo spray al capsicume il bastone estensibile, nonché i criteriper l’assegnazione, la custodia e il tra-sporto degli strumenti stessi, nel rispettodella normativa statale vigente in materia;

    e) l’organizzazione e lo svolgimento di corsidi addestramento, con frequenza perio-dica obbligatoria per il personale dipolizia locale dotato di armi da sparo, e dicorsi di difesa personale;

    f) i criteri per l’adozione di una modulisticauniforme a livello regionale;

    g) l’organizzazione di controlli periodicidella idoneità psico-fisica per il personaledotato di armi da sparo.

    2. I veicoli in dotazione al personale dellapolizia locale sono scelti fra i modelli più recenti emuniti delle caratteristiche tecniche più idonee perassolvere adeguatamente i compiti cui sono desti-nati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezzadevono garantire la massima sicurezza del perso-nale che li utilizza.

    3. I corpi di polizia locale possono essere dotatidi natanti a motore per i servizi marittimi e nelleacque interne.

    Art. 13Personale ausiliario e volontario

    1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 del-l’articolo 17 (Ulteriori disposizioni in materia disemplificazione dell’attività amministrativa e disnellimento dei procedimenti di decisione e di con-trollo) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misureurgenti per lo snellimento dell’attività amministra-tiva e dei procedimenti di decisione e di controllo),nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizidi polizia locale di cui ai commi 2 e 4, sono soggettial coordinamento tecnico-operativo del coman-dante del corpo o del responsabile del servizio.

    2. Al personale delle aziende concessionarie diservizi di igiene pubblica può essere attribuita dalsindaco la funzione di accertamento e contestazionedelle violazioni amministrative alle ordinanze e/o

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  • 36165Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    regolamenti comunali in materia di igiene e confe-rimento rifiuti, previo superamento di appositocorso di formazione.

    3. La Regione e gli enti locali possono utiliz-zare la collaborazione di personale messo a disposi-zione da organizzazioni di volontariato iscritte negliappositi registri nelle attività volte alla prevenzionedegli illeciti e all’integrazione tra politiche di sicu-rezza e politiche sociali, educative, ambientali e ter-ritoriali.

    4. Le forme e modalità di collaborazione di cuial comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sot-toscritti o convenzioni stipulate con le organizza-zioni interessate, nel rispetto dei principi stabilitidalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadrosul volontariato).

    TITOLO IIIINIZIATIVE E STRUTTURE

    DELLA REGIONE

    Art. 14Promozione della collaborazione istituzionale

    1. La Regione, nel rispetto del potere statale dicoordinamento previsto dal terzo comma dell’arti-colo 118 della Costituzione, promuove intese congli organi dello Stato e con gli enti locali, al fine difavorire forme di collaborazione istituzionaledirette, in particolare:

    a) allo scambio informativo e alla realizza-zione di sistemi informativi integrati sugliandamenti qualitativi e quantitativi deifenomeni di illegalità e degli illeciti rile-vati sul territorio;

    b) al coordinamento delle attività di polizialocale su base regionale, in particolaremediante l’introduzione e l’utilizzo inte-grato di tecnologie innovative;

    c) al coordinamento delle attività di difesadei beni artistici, culturali e paesaggistici,per salvaguardarne la conservazione e lafruizione;

    d) alla formazione e all’aggiornamento pro-fessionale degli addetti alla polizia locale.

    2. Nell’ambito delle forme di collaborazioneistituzionale di cui al comma 1, la Regione pro-muove, mediante la stipula di apposite intese, lacollaborazione tra le polizie locali delle provincee/o dei comuni, singoli o associati, al fine di realiz-zare un esercizio integrato delle funzioni di polizialocale per un più diffuso ed efficace controllo delterritorio.

    Art. 15Finanziamento di interventi

    1. Al fine di un continuo miglioramento delcontrollo del territorio mediante una più efficienteorganizzazione e un più efficace svolgimento dellefunzioni di polizia locale, la Regione, nel limitedello stanziamento annuale di bilancio, promuove,anche mediante cofinanziamento, interventi direttiall’introduzione di innovazioni tecnologiche nellagestione del servizio, nonché al potenziamentodelle strutture e in particolare all’impianto e almiglioramento delle sale operative e al collega-mento tra le stesse.

    2. Per la realizzazione degli interventi di cui alcomma 1, la Regione adotta un programma trien-nale, individuando in particolare:

    a) la tipologia degli interventi;b) gli indirizzi e le direttive per la predispo-

    sizione dei progetti, nonché il termine perla presentazione degli stessi da parte deglienti locali;

    c) i criteri e le modalità per la concessione el’erogazione dei finanziamenti, con prefe-renza, nell’ordine, per le unioni dicomuni, per le gestioni in forma associatae per i comuni che destinino quote supe-riori al minimo di legge per le finalità dicui ai commi 4, 5 e 5bis dell’articolo 208(Proventi delle sanzioni amministrativepecuniarie) del d.lgs. 285/1992;

    d) i criteri e le modalità per la verifica del-l’attuazione dei progetti finanziati e per larevoca dei finanziamenti erogati in casodi mancata attuazione del progetto o dimancato rispetto della normativa di set-tore da parte degli enti locali.

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    3. Ai fini dell’attuazione del programma regio-nale, gli enti locali, entro il termine stabilito, pre-sentano appositi progetti d’intervento agli ufficiregionali di cui all’articolo 18, i quali provvedono,entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla veri-fica della compatibilità con il programma regionale,formulando eventualmente osservazioni o propostedi modifica.

    4. Il programma, con la graduatoria degli inter-venti ammissibili a cofinanziamento, è adottatodalla Regione, sentita la commissione tecnico-con-sultiva di cui all’articolo 19, entro il 31 dicembreantecedente il triennio cui si riferisce ed è aggior-nato annualmente in relazione alle disponibilità dibilancio.

    5. Gli interventi ammissibili a cofinanziamento,ai sensi del presente articolo, comprendono misuredi sostegno finanziario alle famiglie del personaledi polizia locale vittima di reato.

    Art. 16Promozione della gestione associata

    1. La Regione promuove la gestione associatadei servizi di polizia locale per garantire uno svol-gimento efficiente, efficace, omogeneo e coordi-nato delle relative funzioni su tutto il territorioregionale. A tal fine, la Regione stabilisce:

    a) criteri per la gestione in forma associatatra i comuni, ferma restando l’obbligato-rietà per quelli con popolazione inferiorea 5 mila abitanti;

    b) incentivi, anche finanziari, nell’ambitodei programmi di cui all’articolo 15, afavore delle gestioni in forma associata,preferibilmente attraverso unione, nonchécriteri per la verifica dell’utilizzazione deifinanziamenti e per l’eventuale revocadegli stessi.

    2. La Regione promuove, altresì, la stipula diaccordi tra enti locali singoli o associati per rego-lare forme di collaborazione operativa tra i rispet-tivi corpi e servizi di polizia locale, comunale o pro-vinciale, ivi compresa l’istituzione di nuclei specia-listici intercomunali, ai fini della gestione di speci-

    fiche funzioni di polizia locale che non possanoessere adeguatamente esercitate dai singoli enti.

    Art. 17Riserva di quote di edilizia residenziale

    1. Nell’ambito dei programmi regionali di edi-lizia residenziale pubblica è riservata una quota dialloggi al personale dei corpi e servizi di polizialocale della Regione.

    Art. 18Attività regionale di coordinamento

    delle funzioni e compiti di polizia locale

    1. Per assicurare le funzioni di coordinamento,indirizzo e sostegno all’attività dei corpi e dei ser-vizi di polizia locale di cui all’articolo 2, la compe-tente struttura regionale, in costante raccordo con lacommissione tecnico-consultiva di cui all’articolo19, svolge i seguenti compiti:

    a) realizzare e gestire il numero telefonicounico regionale di polizia locale e labanca dati regionale di polizia locale;

    b) monitorare l’esercizio delle funzioni dipolizia locale in relazione alle esigenzedel territorio;

    c) predisporre il programma regionale e gliatti necessari agli interventi di cui agliarticoli 15 e 16, curandone e verifican-done l’attuazione.

    Art. 19Commissione tecnico-consultiva

    per la polizia locale

    1. La commissione tecnico-consultiva regio-nale per la polizia locale, già istituita con leggeregionale 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materiadi polizia locale), quale centro di propulsione orga-nizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allostudio e alla ricerca, è così composta:

    a) dirigente della struttura regionale di cuiall’articolo 18 o suo delegato;

    b) tre comandanti dei corpi di polizia localedei comuni capoluogo di provincia, scelti

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  • 36167Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    dall’assessore regionale di intesa conl’Associazione nazionale comuni d’Italia(A.N.C.I);

    c) due rappresentanti dei corpi di polizialocale dei comuni non capoluogo, sceltidall’Assessore regionale di intesa conl’A.N.C.I

    d) tre comandanti, in rappresentanza deicorpi di polizia locale delle province,scelti dall’Assessore regionale d’intesacon l’Unione delle Province d’Italia(U.P.I);

    e) un rappresentante per ciascuna delle orga-nizzazioni sindacali firmatarie di Con-tratto nazionale di comparto;

    f) un rappresentante per ciascuna delle asso-ciazioni professionali maggiormente rap-presentative a livello regionale.

    2. Con decreto del Presidente della Giuntaregionale sono nominati i componenti di cui allelettere e) e f), che durano in carica fino alla data diinsediamento della nuova Giunta regionale e sonorinnovati entro quarantacinque giorni dalla suddettadata.

    3. La commissione fornisce supporto allaRegione, formulando proposte, fornendo informa-zione tecnico-giuridica e prestando consulenzariguardo all’organizzazione e alla gestione dell’atti-vità formativa di cui agli articoli 20 e 21.

    4. Ai componenti la commissione spetta esclu-sivamente il rimborso delle spese sostenute per lapartecipazione ai lavori della stessa.

    5. La commissione può operare anche in attesadella nomina di cui al comma 2.

    TITOLO IVFORMAZIONE DEL PERSONALE

    Art. 20Sistema permanente di formazione

    1. La Regione promuove la realizzazione di unsistema permanente di formazione per l’accesso ai

    ruoli della polizia locale, nonché per la qualifica-zione e l’aggiornamento professionale di tutti gliaddetti.

    2. La Regione può istituire, compatibilmentecon le disponibilità finanziarie, una scuola regio-nale di polizia locale, anche su base interregionale,previo accordo di programma tra le Regioni interes-sate.

    3. Con apposito regolamento, su proposta dellacommissione tecnico-consultiva, sono stabiliti:

    a) i criteri per l’organizzazione e il funziona-mento delle attività formative, nonché perla costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all’articolo 21;

    b) la durata e le caratteristiche dei corsi,nonché le modalità di svolgimento delleprove finali;

    c) le modalità e i criteri per l’istituzione e lagestione dell’albo dei docenti di cuiall’articolo 22;

    d) i programmi formativi approvati dallacommissione tecnico-consultiva.

    Art. 21Corsi di formazione, di qualificazione

    e di aggiornamento

    1. Il sistema permanente di formazione di cui alcomma 1 dell’articolo 20 si articola in :

    a) corsi di formazione per i neo assunti neiruoli della polizia locale;

    b) corsi di qualificazione e di aggiornamentoper tutto il personale della polizia locale.

    2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) delcomma 1 sono rivolti al personale neo assunto, chedeve obbligatoriamente frequentarli entro il primoanno dalla data di assunzione in servizio.

    3. La partecipazione ai corsi di qualificazione edi aggiornamento di cui alla lettera b) del comma 1è obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai ser-vizi di polizia locale, compresi i comandanti e iresponsabili di servizi. Gli enti di appartenenzadevono consentirla a ciascuno, a rotazione, almenouna volta ogni tre anni. Qualora siano previste

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    prove finali, il superamento delle stesse costituiscetitolo valutabile ai fini della progressione in car-riera.

    4. Ai corsi di formazione e di aggiornamentopossono partecipare anche gli appartenenti allapolizia locale di altre Regioni, previa sottoscrizionedi una quota di partecipazione alle spese determi-nata dall’apposito regolamento.

    5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento dicui al presente articolo può partecipare anche il per-sonale ausiliario di cui all’articolo 13.

    Art. 22Albo regionale dei docenti

    1. Ai fini del conferimento degli incarichi didocenza nei corsi di cui all’articolo 21, è istituitopresso la struttura regionale di cui all’articolo 18l’albo regionale dei docenti in materia di polizialocale.

    2. All’albo possono essere iscritti soggetti inpossesso di diploma di laurea specialistica o conse-guita con il vecchio ordinamento, oppure dotati diparticolare qualificazione e specializzazione nellematerie oggetto di insegnamento dei corsi, in rela-zione ai titoli di studio conseguiti e all’esperienzaprofessionale acquisita.

    3. L’istituzione e la tenuta dell’albo, nonché irequisiti per l’iscrizione, sono disciplinati conapposito regolamento.

    TITOLO VDISPOSIZIONI FINALI

    Art. 23Disposizioni finanziarie

    1. La declaratoria del capitolo di spesa n.1010030 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomoregionale è sostituita dalla seguente: “Spese per

    interventi finalizzati all’innovazione, migliora-mento e potenziamento delle polizie locali ai sensidell’articolo 15 della legge regionale n. 37 del14/12/2011”.

    2. La declaratoria del capitolo di spesa n.1010020 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomoregionale è sostituita dalla seguente: “Spese per losvolgimento dei corsi di formazione, qualificazionee aggiornamento del personale delle polizie localiai sensi dell’articolo. 21 della legge regionalen. 37 del 14/12/2011”.

    3. Per le finalità di cui all’articolo 18, comma 1,lett. a), è istituito nel bilancio regionale autonomo,nell’ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo dispesa 1010045, denominato “Spese per la realizza-zione e la gestione del numero telefonico unicoregionale di polizia locale e la banca dati regionaledi polizia locale ai sensi dell’art. 18, comma 1, letta,) della legge regionale n. 37 del 14/12/2011”.

    4. Al finanziamento dei capitoli di cui ai commi1, 2 e 3 si fa fronte nei limiti degli stanziamentiannuali di bilancio.

    5. Per le finalità di cui all’articolo 16, è istituitonel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dellaU.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010040, deno-minato “Incentivi finalizzati alla gestione in formaassociata del servizio di polizia locale o di alcunefunzioni di esso - legge regionale n. 37 del14/12/2011”, con una dotazione finanziaria per l’e-sercizio finanziario 2011, in termini di competenzae cassa, di euro 300 mila, al cui finanziamento siprovvede con corrispondente riduzione della dota-zione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per ilconferimento di funzioni e compiti amministrativial sistema delle autonomie locali (l.r. n. 36/2008,art. 14”) della medesima U.P.B. 08.02.01.

    Art. 24Disposizioni transitorie

    1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizialocale già istituiti, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, ai sensi della legislazione previ-gente.

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  • 36169Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    2. Gli enti locali adeguano i rispettivi regola-menti di polizia locale, ove esistenti, entro cento-venti giorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge e, successivamente, di ciascun regola-mento attuativo.

    3. La commissione tecnico-consultiva di cuiall’articolo 19 è insediata entro due mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

    4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta:a) il regolamento di cui al lettera e) dell’arti-

    colo 2;b) i regolamenti e il codice deontologico di

    cui all’articolo 11;c) il regolamento di cui all’articolo 12.

    5. Entro i successivi dodici mesi sono adottatele deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16.

    6. Fino a nuova deliberazione della Giuntaregionale restano in vigore i segni distintivi per lapolizia locale di cui alla l.r. 2/1989.

    7. Entro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge, la Regione individua conlegge, nel rispetto dell’articolo 8 della legge regio-nale 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle

    funzioni e dei compiti amministrativi al sistemadelle autonomie locali), la dimensione territorialeottimale e omogenea per area geografica per losvolgimento delle funzioni di polizia locale informa obbligatoriamente associata, attraversounione o convenzione, da parte dei comuni conpopolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi deicommi 28 e 30 dell’articolo 14 del d.lgs. 78/2010.

    Art. 25Abrogazioni

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge, e fatto salvo quanto previstoall’articolo 24, sono abrogate le seguenti leggiregionali:

    a) 10 gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsidi perfezionamento, addestramento e for-mazione professionale per gli agenti dipolizia locale, urbana e rurale);

    b) 6 giugno 1980, n. 61 (Contributi sullaspesa per l’acquisto di attrezzature per ilpotenziamento delle strutture di poliziaurbana e rurale);

    c) 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materiadi polizia locale).

    La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

    Data a Bari, addì 14 dicembre 2011

    VENDOLA

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre2011, n. 26

    Disciplina degli scarichi di acque reflue dome-stiche o assimilate alle domestiche di insedia-menti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., adesclusione degli scarichi già regolamentati dalS.I.I.[D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]

    IL PRESIDENTE DELLAGIUNTA REGIONALE

    Visto l’art.121 della Costituzione, così comemodificato dalla legge costituzionale 22 novembre1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidentedella Giunta Regionale l’emanazione dei regola-menti regionali;

    Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42,comma 2, lett. c e 44, comma 2;

    Visto il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 ;

    Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2411 del21 novembre 2011 e la successiva di adozione delRegolamento n.2750 del 5 dicembre 2011;

    EMANA

    Il seguente Regolamento:

    CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1(Campo di applicazione e finalità)

    1. Il presente regolamento disciplina, in attua-zione delle disposizioni dell’art. 100, comma 3, delD.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue dome-stiche e assimilate provenienti da insediamenti,installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai2.000 abitanti equivalenti non recapitanti nella retefognaria.

    2. Il presente regolamento ha come finalità pre-cipua la tutela ed il miglioramento della qualitàdelle acque superficiali e sotterranee del territorioregionale, in funzione del rispetto degli obiettivi diqualità individuati nel Piano di Tutela delle Acquedella Regione Puglia approvato con Deliberazionedel Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009e dei suoi aggiornamenti.

    3. A tale scopo, il presente regolamento defi-nisce, in particolare:

    • l’assimilazione ad acque reflue dome-stiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, let-tera e) del D.Lgs. 152/2006;

    • i valori limite di emissione da applicarsiagli scarichi di acque reflue domestiche eassimilate provenienti da insediamenti iso-lati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.;

    • i trattamenti a cui devono essere sotto-poste le acque reflue domestiche e assimi-late e i tempi di adeguamento, ai sensi del-l’art. 100, comma 3, dello stesso decreto;

    • il regime autorizzatorio degli scarichi diacque reflue domestiche e assimilate.

    Art. 2(Definizioni)

    1. Ai fini del presente regolamento, si richia-mano le seguenti definizioni del D. Lgs 152/2006:

    a) abitante equivalente: il carico organicobiodegradabile avente una richiesta bio-chimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5)pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

    b) acque reflue domestiche: acque reflueprovenienti da insediamenti di tipo resi-denziale e da servizi e derivanti prevalen-temente dal metabolismo umano e da atti-vità domestiche;

    c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo diacque reflue scaricate da edifici odimpianti in cui si svolgono attività com-merciali o di produzione di beni, diversedalle acque reflue domestiche e dalleacque meteoriche di dilavamento;

    d) acque reflue urbane: acque reflue dome-stiche o il miscuglio di acque refluedomestiche, di acque reflue industrialiovvero meteoriche di dilavamento convo-

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    gliate in reti fognarie, anche separate, eprovenienti da agglomerato;

    e) agglomerato: l’area in cui la popola-zione, ovvero le attività produttive, sonoconcentrate in misura tale da rendereammissibile, sia tecnicamente che econo-micamente in rapporto anche ai beneficiambientali conseguibili, la raccolta e ilconvogliamento delle acque reflue urbaneverso un sistema di trattamento o verso unpunto di recapito finale;

    f) applicazione al terreno: l’apporto dimateriale al terreno mediante spandi-mento e/o mescolamento con gli stratisuperficiali, iniezione, interramento;

    g) utilizzazione agronomica: la gestione dieffluenti di allevamento, acque di vegeta-zione residuate dalla lavorazione delleolive, acque reflue provenienti da aziendeagricole e piccole aziende agro-alimen-tari, dalla loro produzione fino all’appli-cazione al terreno ovvero al loro utilizzoirriguo o fertirriguo, finalizzati all’uti-lizzo delle sostanze nutritive e ammen-danti nei medesimi contenute;

    h) bestiame: tutti gli animali allevati per usoo profitto;

    i) scarico: qualsiasi immissione effettuataesclusivamente tramite un sistema stabiledi collettamento che collega senza solu-zione di continuità il ciclo di produzionedel refluo con il corpo ricettore in acquesuperficiali, sul suolo, nel sottosuolo e inrete fognaria, indipendentemente dallaloro natura inquinante, anche sottoposte apreventivo trattamento di depurazione.Sono esclusi i rilasci di acque previstiall’articolo 114 del D. Lgs.152/2006;

    j) acque di scarico: tutte le acque reflueprovenienti da uno scarico;

    k) trattamento appropriato: il trattamentodelle acque reflue domestiche medianteun processo ovvero un sistema di smalti-mento che dopo lo scarico garantisca laconformità dei corpi idrici recettori airelativi obbiettivi di qualità ovvero siaconforme alle disposizioni della parteterza del D.Lgs. 152/2006.

    l) trattamento primario: il trattamentodelle acque reflue che comporti la sedi-

    mentazione dei solidi sospesi medianteprocessi fisici e/o chimico-fisici e/o altri,a seguito dei quali prima dello scarico ilBOD5 delle acque in trattamento siaridotto almeno del 20 per cento ed i solidisospesi totali almeno del 50 per cento;

    m) trattamento secondario: il trattamentodelle acque reflue mediante un processoche in genere comporta il trattamento bio-logico con sedimentazione secondaria, omediante altro processo in cui venganocomunque rispettati i requisiti di cui allatabella 1 dell’Allegato 5 alla parte terzadel D.Lgs.152/06;

    n) valore limite di emissione: limite diaccettabilità di una sostanza inquinantecontenuta in uno scarico, misurata in con-centrazione, oppure massa per unità diprodotto di materia prima lavorata, o inmassa per unità di tempo; i valori limite diemissione possono essere fissati ancheper determinati gruppi, famiglie o cate-gorie di sostanze. I valori limite di emis-sione delle sostanze si applicano di normanel punto di fuoriuscita delle emissionidall’impianto, senza tener conto dell’e-ventuale diluizione; l’effetto di una sta-zione di depurazione di acque reflue puòessere preso in considerazione nella deter-minazione dei valori limite di emissionedell’impianto, a condizione di garantireun livello equivalente di protezione del-l’ambiente nel suo insieme e di non por-tare carichi inquinanti maggiori nell’am-biente.

    2. Inoltre, si intende per:o) insediamenti, installazioni o edifici iso-

    lati (di seguito insediamenti isolati): lecostruzioni edilizie ubicate in zone nonservite da rete fognaria;

    p) titolare dello scarico: il titolare dell’atti-vità da cui origina lo scarico e a cui com-pete la responsabilità tecnica, amministra-tiva e finanziaria degli interventi di realiz-zazione, adeguamento e manutenzionedelle opere e del rispetto dei limiti alloscarico;

    q) titolare dell’impianto di trattamento: iltitolare dell’attività da cui provengono le

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    acque reflue domestiche o assimilate a cuicompete la responsabilità tecnica, ammi-nistrativa e finanziaria degli interventi direalizzazione, adeguamento e manuten-zione delle opere;

    r) acque di scambio termico: acque utiliz-zate esclusivamente con lo scopo di rea-lizzare opportuni scambi termici all’in-terno dei processi produttivi che nonentrano in contatto con la materia lavo-rata;

    s) scarichi in atto e/o esistenti: gli scarichidi acque reflue domestiche e di acquereflue assimilate che alla data di entrata invigore del presente regolamento sono inesercizio e conformi alla disciplina e alregime autorizzatorio previgente.

    Art. 3(Acque reflue assimilate alle domestiche)

    1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delleautorizzazioni, sono assimilate alle acque refluedomestiche, oltre a quelle indicate all’art. 101,comma 71, del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue pro-venienti dalle attività produttive elencate di seguito:

    ______1 (art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006) Salvo quanto previsto dall’art. 112, ai fini della disci-plina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimi-late alle acque reflue domestiche le acque reflue:a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla

    coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di

    bestiame;c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle

    lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasfor-mazione o di valorizzazione della produzione agri-cola, inserita con carattere di normalità e comple-mentarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendalee con materia prima lavorata proveniente in misuraprevalente dall’attività di coltivazione dei terreni dicui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

    d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicol-tura che diano luogo a scarico e che si caratterizzinoper una densità di allevamento pari o inferiore a 1Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cuivenga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiorea 50 litri al minuto secondo;

    e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelledomestiche e indicate dalla normativa regionale;

    f) provenienti da attività termali, fatte salve le disci-pline regionali di settore.

    a) attività di produzione e commercio dibeni o servizi le cui acque reflue sonocostituite esclusivamente dallo scarico diacque derivanti dal metabolismo umano eda attività domestiche;

    b) allevamento di altri animali diversi dabovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini,caprini, equini con peso vivo medio peranno non superiore alle 2 tonnellate;

    c) stabulazione e custodia di animali non aifini di allevamento (con eventuale realiz-zazione di un impianto di disinfezione,qualora venga richiesta specificamentedall’autorità competente all’autorizza-zione allo scarico o dall’autorità sani-taria);

    d) commercio al dettaglio di prodotti ali-mentari, bevande, tabacco ed altro, inesercizi specializzati o meno, anche conannesso laboratorio di produzione finaliz-zato esclusivamente allo stesso com-mercio con un consumo idrico giornalieroinferiore a 5 mc nel periodo di massimaattività;

    e) laboratori artigianali per la produzione didolciumi, gelati, pane, biscotti e prodottialimentari freschi, ad esclusione dei deri-vati del latte di cui al punto f), con con-sumo idrico giornaliero fino a 5 mc nelperiodo di massima attività;

    f) laboratori artigianali per la produzione deiderivati del latte: burro, formaggi, yogurt,latticini, con quantità di prodotto lavoratonon superiore a 700 Kg di latte al giorno ea condizione che non sussista scarico delsiero;

    g) attività alberghiere e ricettive (di cui allaL.R. 11/1999), rifugi montani, agriturismi(anche con attività di allevamento solo sela stessa è riconducibile al punto b) e cam-peggi;

    h) attività di ristorazione, a condizione chegli oli alimentari usati vengano smaltiticome rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006,parte quarta o, in alternativa, che il tratta-mento delle acque reflue sia dotato dipozzetti degrassatori;

    i) bar, caffè, gelaterie (anche con intratteni-mento e spettacolo), enoteche-bottiglieriecon somministrazione;

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    j) discoteche, sale da ballo, night clubs,pubs, sale giochi e biliardi e simili;

    k) stabilimenti balneari (marittimi, lacuali efluviali);

    l) centri e stabilimenti per il benesserefisico;

    m) piscine (con esclusione delle piscineriempite con acqua di mare non recapi-tanti in acque marine) e stabilimenti idro-pinici ed idrotermali, escluse le acque dicontro-lavaggio dei filtri non preventiva-mente trattate;

    n) asili nido, istruzione primaria e secon-daria di primo e secondo grado, e univer-sità (con esclusione dei laboratori in cuivengano utilizzate sostanze pericolosecomprese nelle famiglie e nei gruppi disostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A del-l’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs152/06);

    o) case di riposo senza cure mediche; p) ambulatori medici, studi veterinari o

    odontoiatrici o simili e laboratori con-nessi alle attività a condizione che reat-tivi, reagenti e prodotti analizzati venganosmaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/2006, parte quarta;

    q) laboratori di parruccheria, barberia edistituti di bellezza con consumo idricogiornaliero fino a 1 mc nel periodo dimassima attività;

    r) lavanderie e/o tintorie che trattano nonpiù di 100 Kg di biancheria al giorno e acondizione che non sussista scarico disostanze solventi.

    2. Sono inoltre assimilate alle acque refluedomestiche le acque reflue prodotte da insediamentidi produzione di beni e servizi non recapitanti inpubblica fognatura con portata giornaliera inferioreai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima diogni trattamento depurativo, tali da garantire ilrispetto dei valori limite stabiliti alla tabella A -Allegato 1.

    3. Fermo restando le assimilabilità di cui al pre-cedente comma 1, le acque reflue domestiche chescaricano in pubblica fognatura dovranno rispettarei regolamenti emanati dal soggetto gestore del ser-vizio idrico integrato.

    CAPO IIDISCIPLINA DEGLI SCARICHI

    DI ACQUE REFLUE DOMESTICHEE ASSIMILATE

    Art. 4(Principi generali)

    1. Gli scarichi di acque reflue domestiche oassimilate provenienti da insediamenti, installa-zioni o edifici isolati di consistenza inferiore ouguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a trat-tamenti depurativi mediante sistemi individuali oaltri sistemi pubblici e privati, di seguito denomi-nati trattamenti appropriati.

    2. I sistemi di trattamento da adottare devonogarantire la conformità dello scarico ai valori limitedi emissione fissati dal presente regolamento, alfine del raggiungimento degli obiettivi di qualitàambientale delle acque superficiali e sotterranee.

    3. Fermo restando le disposizioni del presenteregolamento, nell’ambito delle misure di tutelaquantitativa della risorsa idrica, gli enti locali pos-sono incentivare l’utilizzo di tecniche per il recu-pero delle acque reflue oggetto del presente regola-mento promuovendo gli interventi di edilizia soste-nibile, in conformità con quanto disposto dalla L.R.13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.

    Art. 5(Calcolo degli abitanti equivalenti)

    1. I sistemi di trattamento dei reflui devonoessere individuati e dimensionati in base al numerodegli abitanti equivalenti (nel seguito A.E) da ser-vire. Il concetto di abitante equivalente viene utiliz-zato come unità di misura del carico inquinante dinatura biodegradabile veicolato dalle acque reflue.

    2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguentiparametri: richiesta biochimica di ossigeno a 5giorni (BOD5) ai sensi dell’art. 74 - comma 1 - lett.a) del D. Lgs. 152/2006, richiesta chimica di ossi-geno (COD) e volume di scarico e vengono deter-minati numericamente mediante applicazione deiseguenti valori unitari:

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    - 1 A.E. = richiesta biochimica di ossigeno a 5giorni (BOD5) = 60 grammi di ossigeno algiorno;

    - 1 A.E. = richiesta chimica di ossigeno (COD) =130 grammi di ossigeno al giorno;

    - 1 A.E. = volume di scarico = 200 litri al giorno.Il numero di A.E. da assumere a riferimento per ildimensionamento e la scelta del sistema di tratta-mento delle acque reflue domestiche e/o assimilateè pari al valore più alto risultante dall’applicazionedelle suddette equivalenze.

    3. I parametri di cui al punto precedente sono daintendersi riferiti allo scarico giornaliero di puntadel periodo di massimo carico dell’attività. Inassenza di altri dati si può far riferimento al con-sumo idrico come risultante dalle fatturazioni delgestore del S.I.I. e di eventuali altre fonti di approv-vigionamento autonomo, scomputando i voluminon scaricati in ragione della tipologia delle attivitàsvolte.

    Art. 6(Limiti allo scarico

    e tipologie di trattamenti)

    1. Gli scarichi di acque reflue domestiche oassimilate provenienti da insediamenti, installa-zioni o edifici isolati di consistenza inferiore ouguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valorilimite di emissione stabiliti dal presente regola-mento ed indicati nella tabella B - Allegato 2.

    2. Il rispetto dei valori limite di emissione nonpuò in alcun caso essere conseguito mediante dilui-zione con acque prelevate esclusivamente alloscopo, né con acque di scambio termico.

    3. I valori limite di emissione allo scarico pre-visti dalla tabella B - Allegato 2 al presente regola-mento sono definiti in funzione della dimensionedell’insediamento e della tipologia del corpo ricet-tore (acque superficiali e marino costiere, suolo).Relativamente alla consistenza dell’insediamento,vengono individuate tre classi di applicabilità deitrattamenti appropriati, dipendenti dal numero degliabitanti equivalenti serviti:

    a) fino a 50 A.E. b) tra 51 e 500 A.E.c) tra 501 e 2.000 A.E.

    4. La conformità ai valori limite di emissionenon è richiesta per gli scarichi di acque refluedomestiche o assimilate provenienti da insedia-menti aventi dimensione inferiore o uguale a 50A.E. per i quali deve, comunque, essere garantital’efficienza del trattamento appropriato adottato.

    5. L’individuazione del trattamento depurativonecessario a garantire il rispetto dei limiti allo sca-rico deve essere fatta in base al carico organico datrattare e alla tipologia del recettore dello scarico. Atal fine, negli allegati del presente regolamentosono state individuate, in funzione della consistenzadell’insediamento e del recapito finale, le più dif-fuse tipologie di trattamento appropriato applicabili(tabella C - Allegato 3) nonché le relative specifichetecniche comprensive dei principali interventimanutentivi (Allegato 4).

    6. Fermo restando il rispetto dei valori limite diemissione di cui alla tabella B - Allegato 2, la sceltadella soluzione impiantistica più idonea va operatatenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni:

    • Per insediamenti isolati che registrano unnumero superiore a 1.000 presenze algiorno devono essere utilizzati, esclusiva-mente, trattamenti di tipo tecnologico.

    • Per insediamenti isolati recapitanti in areesensibili e in corpi idrici superficiali, il cuistato ambientale è classificato “elevato” aisensi del D.Lgs. 152/2006, è necessariofavorire i processi di abbattimento dell’a-zoto. A tal fine si ritengono adeguate:- le configurazioni costituite da vasche

    Imhoff seguite da vasche di fitodepura-zione combinate, per insediamenti diconsistenza compresa fra 51 e 500 A.E.;

    - le configurazioni costituite da impiantitecnologici tradizionali implementati dasistemi naturali di finissaggio, qualistagni aerobici o bacini di fitodepura-zione, per insediamenti di consistenzacompresa fra 501 e 2.000 A.E.

    7. I titolari degli scarichi possono proporre l’in-stallazione di sistemi alternativi a quelli individuati

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    nella suddetta tabella B che garantiscono presta-zioni almeno equivalenti, fermo restando l’obbligodel rispetto dei valori limite di emissione prescrittidal presente regolamento.

    CAPO IIIREGIME AUTORIZZATORIO

    DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

    Art. 7(Disposizioni generali)

    1. Tutti gli scarichi oggetto del presente regola-mento devono essere preventivamente autorizzati.

    2. La domanda di autorizzazione agli scarichi èpresentata all’autorità competente secondo quantodisposto dalla L.R. 24/1983 come modificata dallaL.R. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R.17/2000. Al riguardo, con riferimento a quanto pre-visto dall’art. 42, comma 12, della L.R. 24/1983“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamentodelle acque in Puglia” e s.m.i. circa i compiti deiComuni, ai fini dell’applicazione del presente rego-lamento:- si assume che gli “insediamenti civili di consi-

    stenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi” cor-rispondono in termini di carico inquinante ad“insediamenti di consistenza fino a 50 A.E.”, dicui al presente regolamento;

    - per la definizione dei “campeggi e villaggi turi-stici” si rinvia alle descrizioni riportate al TitoloII della L.R. 11/1999 inerente la disciplina dellestrutture ricettive.

    ______2 (art. 42, comma 1, della L.R. 24/1983 s.m.i.) I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioniper gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmenteidonee così come individuate dal piano regionale di risa-namento delle acque, dei reflui provenienti da insedia-menti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree nonservite da pubblica fognatura.

    3. Gli scarichi in atto e/o esistenti di acquereflue domestiche o assimilate provenienti da inse-diamenti, installazioni o edifici isolati inferiori ouguali ai 2.000 A.E. devono essere adeguati alledisposizioni di cui al presente regolamento entrodue anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

    4. In deroga a quanto previsto al comma prece-dente, l’autorità competente al rilascio dell’autoriz-zazione, per prevenire possibili inconvenienti igie-nico-sanitari, può richiedere adeguamenti dellemodalità di scarico o del sistema di trattamento alledisposizioni di cui al presente regolamento, fis-sando un tempo inferiore e comunque compatibilecon gli interventi necessari.

    5. Qualora risulti manifesta l’impossibilità tec-nica di provvedere all’adeguamento di cui al prece-dente comma 3 o, in caso di nuovo scarico, di rea-lizzare l’impianto di trattamento appropriatoconformemente al presente regolamento, il titolaredell’impianto di trattamento e/o raccolta deve avan-zare istanza di deroga all’autorità competente. Lasuddetta istanza deve essere corredata da relazioneredatta da tecnico abilitato comprovante le circo-stanze tecniche che rendono impossibile l’adegua-mento e/o la realizzazione dell’impianto secondo ledisposizioni del presente regolamento. L’autoritàcompetente provvede ad esprimersi in merito all’i-stanza di deroga entro 90 giorni dalla ricezionedella medesima.

    Art. 8(Autorizzazione allo scarico)

    1. L’autorizzazione è rilasciata in forma defini-tiva per tutti gli scarichi che rispettano i valorilimite di emissione e le prescrizioni di cui al pre-sente regolamento regionale.

    2. L’autorizzazione può prevedere un periodoprovvisorio di esercizio, a decorrere dalla data diattivazione dello scarico, per la messa a punto deiprocessi depurativi. La fase di autorizzazione prov-visoria deve avere la durata minima tecnicamentenecessaria in relazione alle dimensioni ed alla tec-nologia adottata dall’impianto e comunque nonsuperare il limite di 120 giorni, prorogabili, in via

  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    eccezionale, su valutazione dell’autorità compe-tente conseguente a motivata richiesta. L’autoritàcompetente potrà altresì stabilire, nell’atto autoriz-zativo, una specifica disciplina dello scarico nelperiodo provvisorio.

    3. L’autorizzazione allo scarico viene concessaal titolare dello scarico a seguito di presentazione diistanza (nei modi di legge) corredata della docu-mentazione di cui all’Allegato 5. Per scarichi esi-stenti provenienti da insediamenti di consistenzasuperiore a 50 A.E., detta documentazione deveessere integrata dai certificati di analisi chimicofisiche e batteriologiche delle acque di scarico, nonantecedenti a tre mesi dalla data di presentazionedella domanda di autorizzazione. Tali analisi, qua-lora l’attività sia a carattere stagionale, dovrannoessere riferite al periodo d’attività dell’impianto.

    4. L’autorità competente definisce eventualidocumenti integrativi, oltre che termini e modalitàcon le quali gli stessi dovranno essere predisposti,anche in funzione di quanto previsto dal precedenteart. 6.

    5. L’autorità competente provvede al rilasciodell’autorizzazione allo scarico entro 90 giornidalla ricezione della domanda completa di tutti idocumenti necessari. La medesima autorità tra-smette alla Regione Puglia il provvedimento auto-rizzatorio rilasciato.

    6. I titolari di nuovi scarichi provenienti dainsediamenti di consistenza superiore a 50 A.E.,sono tenuti a presentare l’istanza di cui al comma 3prima dell’acquisizione del titolo abilitativo allacostruzione e comunque preventivamente all’iniziodei lavori di realizzazione degli stessi. L’autoritàcompetente attiverà la procedura per il rilascio del-l’autorizzazione preliminare, propedeutica all’auto-rizzazione definitiva, in cui sono definiti:- i tempi di attivazione dello scarico;- i limiti allo scarico, in conformità al dettato del

    presente regolamento;- la durata dell’autorizzazione preliminare, con-

    nessa alla durata del titolo abilitativo alla costru-zione;

    - il numero di eventuali autocontrolli.

    Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il titolaredovrà darne comunicazione all’autorità competenteche attiverà la procedura per il rilascio dell’autoriz-zazione definitiva, di cui ai commi precedenti. Qua-lora le caratteristiche dello scarico realizzato sidiscostino da quanto previsto in fase preliminare,deve essere prodotta la documentazione integrativaattestante tali variazioni.

    7. Per i nuovi scarichi di acque reflue assimila-bili alle domestiche, l’autorità competente, acqui-sita la documentazione prevista all’Allegato 5,accerta le condizioni di assimilabilità di cui al pre-cedente art. 3. A tale scopo, in fase di rilascio del-l’autorizzazione preliminare potrà fare riferimentoa dati e documentazioni relativi a scarichi prove-nienti da attività similari o alla più aggiornata lette-ratura tecnica di settore; all’atto del rilascio dell’au-torizzazione definitiva dovrà accertare il realerispetto delle condizioni di assimilabilità.

    8. L’autorizzazione è valida per quattro anni dalmomento del rilascio. Un anno prima della sca-denza il titolare dello scarico deve chiederne il rin-novo all’autorità competente.

    9. L’autorità competente stabilisce la documen-tazione da allegare all’istanza di rinnovo, in fun-zione dei documenti presentati nella precedenteautorizzazione allo scarico. Se la domanda di rin-novo è stata tempestivamente presentata, lo scaricopuò essere provvisoriamente mantenuto in fun-zione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nellaprecedente autorizzazione, fino all’adozione di unnuovo provvedimento.Limitatamente agli scarichi di acque reflue dome-stiche ed assimilate derivanti da insediamenti,installazioni o edifici isolati di consistenza fino a500 A.E., le autorizzazioni definitive rilasciate suc-cessivamente alla data di entrata in vigore del pre-sente regolamento si intendono tacitamente rinno-vate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rila-scio, conformemente a quanto disposto dall’art.124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

    10. Qualora gli scarichi autorizzati subiscanomodifiche tali da determinare variazioni rilevantidelle caratteristiche quali-quantitative e/o del reca-pito finale dello scarico, i titolari degli stessi sono

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  • 36177Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 16-12-2011

    tenuti a darne immediata comunicazione all’auto-rità competente, con contestuale inoltro di appositaistanza di autorizzazione. L’autorità competente,verificata la compatibilità dello scarico con il corporecettore secondo le disposizioni del presente rego-lamento, adotta i provvedimenti conseguenti. A talescopo, per variazioni rilevanti si intendono:- la variazione della destinazione d’uso dell’inse-

    diamento o l’incremento dell’attività (sia essaresidenziale, che turistico-ricettiva od econo-mica) che comporta un aumento del carico orga-nico espresso in abitanti equivalenti tale da richie-dere un diverso trattamento appropriato ai sensi diquanto previsto al Capo II e alla tabella 2 - Alle-gato 3 del presente regolamento.

    - la variazione del recapito finale tale da richiedereun diverso trattamento appropriato e/o diversilimiti allo scarico ai sensi di quanto previsto alCapo II, alla tabella 2 - Allegato 3 e alla tabella 3- Allegato 4 del presente regolamento.

    Art. 9(Prescrizioni dell’autorizzazione)

    1. L’autorizzazione contiene i seguenti obblighiminimi per il titolare dello scarico:

    a) obbligo per il titolare dello scarico digarantire nel tempo il corretto stato diconservazione, manutenzione e funziona-mento degli impianti;

    b) obbligo per il titolare dello scarico digarantire nel tempo il corretto dimensio-namento degli impianti, soprattutto inrelazione alle variazioni del numero diA.E. da servire;

    c) obbligo di notificare all’Ente autorizzanteogni variazione rilevante delle caratteri-stiche qualitative e quantitative dello sca-rico di cui al comma 9 del precedente art.8, eventuali adeguamenti dimensionalidegli impianti nonché il trasferimentodella proprietà e/o della gestione dell’im-pianto di depurazione;

    d) per gli scarichi di dimensione oltre i 50A.E., obbligo di rendere lo scarico acces-sibile per il campionamento da parte del-l’autorità competente per il controllo,segnalando i punti di campionamento;

    e) per gli scarichi di dimensione oltre i 500A.E., obbligo di verificare tramite auto-controlli la qualità delle acque scaricateinviando annualmente all’autorità compe-tente al rilascio dell’autorizzazione alloscarico copia delle analisi in ingresso e inuscita dall’impianto, riferite al periodo diattività dello stesso;

    f) per gli scarichi oltre i 1.000 AE, obbligodi prevedere un “Quaderno di impianto”nel quale devono essere indicate entro le24 ore successive le operazioni svolte nelprocesso depurativo e tutte le eventualianomalie riscontrate sulla qualità e quan-tità dei reflui in ingresso e in uscita,nonché le interruzioni del ciclo depura-tivo;

    g) per gli scarichi di dimensione oltre i 1.000A.E., obbligo di installazione di uno stru-mento di misurazione delle portate o, lad-dove ritenuto opportuno dall’autorit