N REGIONE CALABRIALA GIUNTA REGIONALE VISTI: - il Piano Regionale dei Rifiuti, così come rimodulato...

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.$$$-p PROPOSTA DI PROWEDIMEN- AMMINIST AJIVO %$e$ N .ro COPIA REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE /CONSI( Estratto del processo verbale della seduta del 3 1 k"fRR, 2009 I--- i--. OGGETTO: Approvazione indirizzi e linee guida per l'organizzazione e PROT I la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti l,.-- urbani. VI? i.,-<? ...T - .... . T., - .... -e .< ...-, <S.,.. . , . '"., .. . ... . . . . ... . . . . . . . . . . .. ~ACOMMISS~ONE CONSILIARE' Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante del E Bilancio Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: STANZIAMENTO Euro VARIAZIONI + O - Euro TOTALE Euro [MPEGNI ASSUNTI Euro DISPONTBILITA Euro [MPORTOPRESENTE IMPEGNO Euro [MPEGNO N. DEL. IL DIRElTORE DI RAGIONERIA Dr.ssa Angela Nicolace 1 2 (92 N del registro Presente .k >( . -- -- )C .k Agazio LOIERO Presidente Domenico CERSOSIMO Vice Presidente I delle deliberazioni SETTORE :RETE R!,A.ASSGF&LH! Assente . Corte dei Conti e gli Assessori L'Assessore 3 4 'ASS SSORE P t # " ' " Carmela FRASCA' Silvestro GRECO I1 Dirigente di Settore I1 Dirigente di Servizio

Transcript of N REGIONE CALABRIALA GIUNTA REGIONALE VISTI: - il Piano Regionale dei Rifiuti, così come rimodulato...

  • .$$$-p PROPOSTA DI PROWEDIMEN- AMMINIST AJIVO %$e$ N . ro COPIA

    R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E /CONSI(

    Estratto del processo verbale della seduta del 3 1 k"fRR, 2009 I--- i--. OGGETTO: Approvazione indirizzi e linee guida per l'organizzazione e PROT I

    la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti l,.-- urbani.

    VI? i.,-

  • LA GIUNTA REGIONALE

    VISTI: - il Piano Regionale dei Rifiuti, così come rimodulato dal Commissario

    Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria con Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 e pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 2 del 14.1 1.2007 al B.U.R.C. n. 20 del 3 1.10.2007;

    - l'Allegato B al Piano Regionale dei Rifiziti, che ha delimitato gli Ambiti .Temtoriali Ottimali e ha disciplinato le forme di cooperazione degli Enti

    ' locali per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

    PREMESSO CHE: 1

    - l'art. 13 lett. a) dellYAllegato B al Piano Regionale dei Rifiuti attribuisce alla Regione il compito di formulare "indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

    - la D.G.R. n. 463 del 21 luglio 2008, avente ad oggetto "Attribuzione alle Provincie delle funzioni di Autorità d'Ambito in materia di gestione integrata dei riJiuti - Legge no 244/2007 (Finanziaria 2008), art. 2 comma 38", ha demandato al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dellYAmbiente "la predisposizione delle attività necessarie a dare attuazione, nel territorio regionale, alle disposizioni di cui all'allegato "B" al Piano Regionale dei RiJiuti";

    d

    CONSIDERATO CHE: - il D.D.G. del Dipartimento Politiche dellYAmbiente n. 373 del 23 gennaio

    2009 ha stabilito le modalità di funzionamento e la struttura organizzativa (costituita da professionalità interne al Dipartimento) dell'Osservatorio regionale dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, istituito dall'art. 20 dell'Allegato B al Piano Regionale dei Rifiuti;

    - il suddetto Decreto attribuisce all'Osse~atorio anche il compito di formulare "indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo 1eJinalità del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti";

    ATTESO CHE l'Osservatorio ha predisposto, a tal fine, una bozza di indirizzi e linee guida;

    TENUTO CONTO CHE tale bozza è stata condivisa con le Amministrazioni Provinciali della Regione, convocate presso il Dipartimento Politiche de1l'~mbiente della Regione Calabna nei giorni 16,20 e 23 marzo 2009;

    PRESO ATTO degli esiti delle suddette riunioni, come risultanti dai verbali conservati presso il Dipartimento Politiche dell 'hbiente;

    ATTESO CHE l'approvazione del documento così elaborato e condiviso consentirà alle Province di dar corso alla fase programmatona e pianificatoria del Piano d'Ambito, di cui all'art. 15 dell'Allegato B al Piano di Gestione dei RiJiuti, e all'Osse~atorio di elaborare il documento previsto dall'art. 13, comrna 1, lett. b) dello stesso Allegato B;

    RITENUTO CHE, per quanto sopra detto, occorre procedere all'approvazione

  • degli indirizzi e delle linee guida regionali di cui all7Allegato A, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

    SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore all7Ambiente prof. Silvestrc Greco, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto;

    a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

    DELIBERA

    per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di: 1. approvare gli indirizzi e le linee guida per l'organizzazione e la gestione del

    servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di. cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

    2. trasmettere la presente Deliberazione alla IV Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente" al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 13, c o m a 1 dell'Allegato B al Pianc di Gestione dei RiJiuti;

    3. dare mandato al Dipartimento Politiche dell7Ambiente per l'adozione dj tutti gli atti conseguenti e necessari per la concreta attuazione della presente Deliberazione;

    4. disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

    [L SEGRETARIO IL PRESIDENTE

  • Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

    I1 Presidente: f.to LOJERO . 11 Segretario: f.to b wwjj--. Copia conforme per uso amministrativo --

    Li 6 flPR1 ZCdOS

  • RI!t'~'~~'.~ 2:j2i dr2Ijberx7--jm ''T . --

    n. - 17% - - - - - - - - - _ - del --q~-- --, i ' - i 1. if2R 9609

    Allegato A

    INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA

    GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI

    RIFIUTI URBANI

    L'elabora7ione e la stesura degli Indiriyxi sono state curate da Miria~n Gualtiel-i, coordinahice delle attività dell'Ossewatorio Regionale sui hzut i . Hanno collaborato: Alessandra Costabile, per il capitolo sulla raccolta dzfferen@ata, Vi~zcen~o Cotroneo, per il quadro nonnatiuo regionale e il glossalio, e Antonino Demasi, per la ste.ruraJillale. S i li~gra~iano per i cont~ibuti~fomiti le Province e gli Osservatori Provinciali sui h j u t i .

  • INDICE

    PARTE I INTRODUZIONE

    CAPITOLO 1 - CONTENUTI E FINALITA' DEL DOCUMENTO

    1.1 1'1 tema dei rifiuti 1.2 Gli obiettivi del lavoro 1.3 I destinatari 1.4 La struttura delle linee guida

    CAPITOLO 2 - IL QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORI0 DI RIFERIMENTO

    2.1 11 quadro comunitario 2.2 I1 quadro nazionale 2.3 I1 quadro regionale

    PARTE I1 LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

    CAPITOLO 1 - L'OGGETTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

    1.1 La nozione di rifiuto 1.2 L'elenco europeo dei rifiuti 1.3 La classificazione dei rifiuti 1.4 I rifiuti urbani 1.5 I rifiuti speciali 1.6 I rifiuti speciali assimilabili 1.7 I rifiuti pericolosi

    CAPITOLO 2 - LE ATTIVITA' DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

    2.1 Introduzione 2.2 La raccolta 2.3 I1 trasporto 2.4 I1 recupero 2.5 Lo sinaltimento 2.6 Lo stoccaggo 2.7 Lo spazzamento delle strade 2.8 Conclusioni

  • CAPITOLO 3 - I SOGGETTI DELIA GESTIONE DEI RIFIUTI

    3.1 Introduzione 3.2 Lo Stato 3.3 Il Corninissario Delegato 3.4 ISPRA (ex APAT-ICRAM-INFS) 3.5 L'Osservatorio Nazionale 3.6 L'albo dei gestori ambientali 3.7 La Regione 3.8 L'Osservatorio Regionale 3.9 ARPACAL 3.10 Le Autorità d'Ambito 3.11 Le Province 3.12 Gli Osservatori Provinciali

    3.12.1 OPR di Catanzaro 3.12.2 OPR di Cosenza 3.12.3 OPR di Crotone 3.12.4 OPR di Reggio Calabria 3.12.5 OPR di Vibo Valentia

    3.13 I Comuni 3.14 I Corpi polizia 3.15 Le ONG 3.16 I1 detentore e il produttore di rifiuti

    CAPITOLO 4 - GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATM

    4.1 I1 catasto 4.2 I1 registro di carico e di scarico 4.3 I1 formulaiio di identificazione

    pag. 23 23 24 25 26 26 27 27 28 29 30 31 31 31

    )) 32 )) 32 )) 34 )) 34 )) 35 )) 35 )) 35

    PARTE I11 IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

    CAPITOLO 1 - LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO

    1.1 L'affidamento del servizio 1.2 I1 contratto di servizio 1.3 L'organizzazione del servizio 1.4 Gli accordi e i contratti di programma 1.5 Conclusioni

    CAPITOLO 2 - LA TARIFFA PER IA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

    2.1 Introduzione )) 45

  • 2.2 La definizione di tariffa 2.3 La determinazione della tariffa 2.4 La tariffa dopo il D.Lgs. 152/2006

    )) 45 pag. 45

    )) 45

    PARTE IV STRATEGIE D I AZIONE

    CAPITOLO 1 - LA PREVENZIONE E LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI

    1 .l Introduzione 1.2 Definizioni 1.3 Obiettivi 1.4 Strumenti

    1.4.1 Accordi volontari e di programma 1.4.2 Norme 1.4.3 Strumenti economici 1.4.4 Azioni informative e formative

    1.5 Conclusioni

    CAPITOLO 2 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

    2.1 Introduzione 2.2 La raccolta differenziata in Calabria 2.3 Obiettivi e finalità della RD 2.4 Strutture a supporto della RD

    2.4.1 Centri di raccolta 2.4.2 Impianti di valoiizzazione

    2.5 L'organizzazione integrata del sistema delle raccolte 2.5.1 Raccolta dello scarto organico

    2.5.1.1 Scarto di cucina 2.5.1.2 Scarto verde

    2.5.2 Raccolta di carta e cartone 2.5.3 Raccolta della plastica 2.5.4 Raccolta del vetro 2.5.5 Raccolta di ingombranti 2.5.6 Raccolta di lifiuti urbani pericolosi 2.5.7 Raccolta di RAEE

    2.6 Sensibilizzazione e informazione dei soggetti interessati

    GLOSSARIO 65

  • Lineegaida per /'oi;gatziyzaqone e lagestione delremi70 digestione integrata dei n@ti ~rbani - Parte I 5 . 1.. L

    PARTE I INTRODUZIONE

    CAPITOLO 1 CONTENUTI E FINALITA' DEL DOCUMENTO

    1.1 IL TEMA DEI RIFIUTI I rifiuti rappresentano un problema ambientale, sanitario, economico e sociale.

    Poiché la loro produzione è strettainente legata alla capacità produttiva di un Paese e ai comportamenti di consumo dei suoi cittadini, le politiche ambientali degli ultimi anni riconoscono l'impossibilità di proteggere l'ambiente e la salute umana in assenza di una loro corretta gestione. Quest'ultima dovrebbe configurarsi come un processo caratterizzato dalla cooperazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti: da coloro che producono, distribuiscono, utilizzano e consumano beni, a coloro che, successivamente, provvedono al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che ne derivano.

    1.2 GLI OBIETTIVI DEL LAVORO I1 presente documento è stato redatto allo scopo di dare attuazione al disposto

    dell'articolo 13, comma 1, lettera a) dell'allegato B al Piano di Gestione dei Rifiuti della Calabria, che attribuisce alla Regione il compito di formulare indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del sei-vizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. I suoi contenuti costituiscono, quindi, una guida operativa di riferimento che tenta di risolvere i problemi di natura interpretativa e applicativa scaturenti dalla coinplessità della legislazione ambientale nazionale e regionale. Complessità intrinseca alla materia che ne è oggetto (si pensi alla sua vastità e trasversalità che rendono, ad esempio, difficile tracciarne i confuii rispetto a materie come la tutela della salute, l'urbanistica e il governo del territorio), alla quale si è aggiunta l'incertezza sulla sorte della disciplina introdotta dal D.Lgs. 152/2006, impropriainente noto come "Codice dellanibiente". Con l'inizio della X'V legislatura è, infatti, cominciato un lungo processo di revisione del decreto, ritenuto lesivo delle noime, dei principi comunitari e della stessa legge di delega. Alcune di tali censure sono confluite in ricorsi alla Corte Costituzionale e il decreto ha avuto un'attuazione parziale e inadeguata, che ha lasciato in parte irrisolto il problema della disorganicità e della frainmentarietà del quadro norrnativo ambientale. Inoltre, il nuovo disegno di legge '>per la reffiione del Codice anibientale", approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di agosto del 2008, prevede "la riapefittlra dei tef7?ii?ziper ret)isioni ed integra~ionz'' a seguito della soprawenienza della direttiva quadro sui rifiuti e di quella sui reati penali ambientali.

    Accanto all'obbligo norinativo, sopra delineato, ne esiste un altro, che trova la propria ratio nella necessità di promuovere e diffondere nella collettività la "cr~/i't/ra" di uno sviluppo sostenibile. Detto altriinenti, ''?m mondo soslenibile non può esJere realkato sino in fondo ~e non è concepito co//etfit~a??iente. La s?da ininiagìne deve essere costnlita nella niente di

  • Lineeguida per I'otganiqqa@tze e bgedone del sen,i@o dige~tione integrata dei rifiti urbani - Parte I 6

    nzohper essere conqleta e convincente. Per incoragiare altlz' a ~cnirsi all'inipresd". Le linee guida rappresentano anche un modo per onorare questo impegno.

    1.3 I DESTINATARI Gli scopi e gli obiettivi delle linee guida sono stati definiti in funzione delle

    esigenze di due gruppi di soggetti: destinatari primari e secondari. I destinatari primari sono i soggetti che esercitano funzioni pubbliche in materia

    di gestione dei rifiuti, nonché i soggetti pubblici e privati che producono o detengono rifiuti.

    I destinatari secondari del presente documento sono i membri del pubblico, cioè quell'insieme molto eterogeneo di attori al quale è ormai universalmente riconosciuto un ruolo fondamentale nei processi riguardanti l'ambiente.

    I1 perseguimento di una corretta gestione dei rifiuti richiede, infatti, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza del peso delle scelte che tutti, indistintamente, operano nei confronti dell'ambiente.

    1.4 LA STRUTTURA DI INDIRIZZI E LINEE GUIDA Le linee guida sono articolate in quattro parti. La prima (in cui è compreso il presente capitolo introduttivo) delinea il contesto

    in cui hanno avuto origine le linee guida e illustra, sinteticamente, il quadro normativo e pianificatorio nel quale si inserisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

    La seconda parte, partendo dalla nozione di rifiuto, ripercorre le diverse fasi che costituiscono la gestione integrata e identifica i soggetti coinvolti nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti, nonché gli adempimenti richiesti.

    La terza parte affronta la questione dell'organizzazione del servizio, del suo affidamento, della tariffa e delle forme di cooperazione tra gli Enti locali.

    Infine la quarta parte suggerisce alcune strategie di azione in merito alla prevenzione e alla raccolta differenziata dei rifiuti.

    I1 testo è arricchito da un glossario.

    h&ADOwS D. - RANDERS J., I nuovi limiti dello svil~.po, h[ondadori, 2006.

  • Lineeguida per l'opi?ga~'ane e lagestione del s en~ i~o digestione integrata dei t79uti urbani - Parte I 7

    CAPITOLO 2 IL QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORI0 DI

    RIFERIMENTO

    2.1 IL QUADRO COMUNITARIO Nell'ordinamento comunitario la gestione dei rifiuti è stata oggetto di un

    processo di revisione, che si è concluso con la recente approvazione della nuova Direttiva 2008/98/CE, sostitutiva, dal 12 dicembre 2010, dell'attuale direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2006/12/CE), della direttiva sui rifiuti pericolosi (Direttiva 91/689/CEE) e della durettiva sugli oli usati (Direttiva 75/439/CEE).

    Il documento fissa nuovi obiettivi in materia di riutilizzo e riciclaggio che gli Stati membri dovranno conseguite entro il 2020. Stabilisce una gerarchia nella gestione dei rifiuti, in base alla quale la prevenzione è la soluzione privilegiata, seguita dal riutilizzo, dal riciclaggio, da altre forme di recupero e, solo come ultima opzione, dallo smaltimento (questo, tuttavia, non impedisce agli stati membri di discostarsene, nel caso in cui ciò risulti necessario per flussi di rifiuti specifici in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti in ordine alla fattibilità tecnica ed alla praticabili&). Ridefinisce il recupero, il riciclaggio e lo stesso concetto di rifiuto. Rafforza le disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti, imponendo l'obbligo agli Stati membri di elaborare programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti e alla Commissione di rifeiire sulle politiche di prevenzione.

    2.2 IL QUADRO NAZIONALE La disciplina nazionale in materia di gestione dei rifiuti è caratterizzata da un

    progressivo adeguamento al sistema comunitario. I1 fulcro normativo è rappresentato dal più volte citato D.Lgs. 152/2006. Come già detto, il decreto in questione non è un codice e nemmeno un testo unico.

    La legge di delega n. 308 del 2004 ha escluso, infatti, dalla delegazione legislativa diversi settori ambientali. Inoltre, il D.Lgs. 152/2006 non ha provveduto a disciplinare tutti quelli nei quali la Legge n. 308 del 2004 aveva delegato il Goveino a riordinare, coordinare e integrare le disposizioni vigenti "anche mediante La reda~one di t e ~ t i unif12.

    In particolare, nella gestione dei rifiuti, cui è dedicata la parte quarta del decreto in questione, non si ritrova la disciplina delle discariche e quella dell'incenerhento, ninaste rispettivamente nel D.Lgs. n. 36 del 2003 e nel D.Lgs. n. 133 del 2005. Ciononostante, l'approvazione del cosiddetto ccCodice" rappresenta un importante ed imprescindibile punto di partenza per la semplificazione normativa dell'ainbiente, indissolubilmente legata alla semplificazione funzionale e organizzativa dell'Arnministrazione ambientale.

    2.3 IL QUADRO REGIONALE L'attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, diretta conseguenza di una gestione non ordinaria del settore, quale è quella cornmissariale che perdura ormai da più di una dozzina di anni, è stata condotta dal

    ' articolo 1, comrna 1, della legge di delega.

  • Lineeguida per l'organi~a$one e lagestione del seruieo &gestione iiztegrata dei nputi 14rbatzi - Parte I 8

    punto di vista normativo attraverso l'emanazione di una serie di provvedimenti d'urgenza, gli O.P.C.M. ed i conseguenti provvedimenti di adozione da parte del Coinmissario delegato per l'emergenza, aventi la hnalità di integrare, ove ritenuto necessario ed in assenza di riferimenti legislativi regionali, la norma nazionale. Dal punto di vista programmatico, l'unico riferimento è rappresentato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con O.C.D. n. 6294 del 30 ottobre 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. S.S. n. 2 al n. 20 del 31.10.2007 - Parti I e 11, è stato redatto a seguito della revisione ed aggiornamento del previgente PGR, di cui all'0.C.D. n. 2065/2002. Tale rimodulazione, effettuata ' 3er dafio att~dayione ai disposti dell'0.PC.M. 3585/2007 e concreteyya all'0.C.D. n. 5201/2006', con particolare riferimento all'obiettivo del raggiungimento del 65% di RD entro il 2012, come previsto dall'art. 205, c o m a 1, del D.Lgs. 152/06, ha peirmesso altresì di individuare, ad un quinquennio dall'approvazione, sulla base dell'analisi delle criticità relative all'attuazione del Piano, ulteriori azioni hnalizzate a migliorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PGR. Lo strumento di pianificazione che ne è derivato risulta articolato nelle seguenti sezioni.

    Nella prima, viene ricostnito il quadm normativo e pmgrammatico di settore ai diversi livelli istituzioilali (comunitaiio, nazionale e regionale). Segue la venjca dello stato dellhde e l'analisi delle nfticità relative all'attuazione del previgente PGR. Sulla base della verifica del fabbisogno di impianti e discariche, è stato valutato il livello di raggiungimento degli obiettivi che il vecchio Piano si prefissava di raggiungere. I risultati dello studio hanno evidenziato le numerose criticità del sistema di smaltimento dei RSU, riguardanti sia l'aspetto strutturale che quello funzionale. In particolare, le cause p~incipali della ridotta attuazione delle previsioni del Piano sono imputabih a:

    deficit impiantistici causati dalla mancato completamento del sistema (mancata realizzazione dei previsti impianti tecnologici, delle stazioni di trasferiinento e delle discariche); insufficieilza della RD e mailcato awio della raccolta differenziata della frazione umida.

    L'analiri dellapl-odqione dei n f ~ t i , poi, riporta le informazioni relative alla produzione e raccolta dei rifiuti (dati totali e pro capite, aggregati a livello provinciale sulla base dei dati merceologici), alle quantità di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento (livello di aggregazione comunale e provinciale), nonché alle previsioni sulla produzione futura.

    Gli obiefiit~i del Piano, determinati sia sulla base dei criteri fissati dalla noimativa di riferimento, che rispetto alle specificità del contesto regionale, sono stati fonnulati sulla base delle seguenti previsioni:

    Definizione dei criteri per YIndividuazione degli Atnbiti Territoriali Ottimali per i rifiuti urbani (ATO - R), secondo i quali viene

  • 9 Lineeguida per rorgani~a@ne e [agestione del serui@o digestione integr-afa dei $uti urbairi - Parfe I

    confermata la necessità di costituire cinque A.T.O. coincidenti con i territori amministrativi delle Province; Soppressione dell'articolazione del sistema, prevista dal previgente PGR, in aree di raccolta; Diinensionamento del sistema di raccolta e smaltimento mediante la razionalizzazione ed il potenziamento della dotazione impiantistica di ciascun ATO; Gestione unitaria del sistema di RD per ciascun ATO. Con particolare riferimento all'obiettivo del raggiungiinento del 65% di RD al 2012, oltre al predetto potenziamento del sisteina, il Piano ritiene necessario avviare anche una politica di incentivi e penalizzazioni nei confronti dei soggetti pubblici per indurli a soddisfare le condizioni imposte dalla norma.

    Lo scenario di riferimento (individuato mediante l'analisi dei fabbisogni dell'impiantistica, owero in relazione alle stime della produzione potenziale dei rifiuti) proposto dal PGR per il dimensionamento degli impianti tecnologii e delle discan'che a servizio del sisteina di raccolta e smaltimento dei rifiuti, evidenzia la necessità di rafforzare l'approccio integrato nella gestione dei servizi attraverso la razionalizzazione ed il potenziamento dei sistemi di raccolta, domiciliare e stradale, nonché della rete delle strutture di conferimento. Per quanto concerne gli impianti tecnologin, il Piano, sottolineando l'importanza del ruolo svolto dalla rete delle stazioni ecologiche e delle piattaforme ecologiche per la RD, dall'impiantistica di recupero e valolizzazione delle diverse frazioni e dagli impianti di trattamento e smaltimento finale, ritiene opportuno valolizzare e, ove necessario, revampizzare gli impianti esistenti, nonché realizzare nuove strutture in grado di soddisfare le esigenze del territorio, confennando sostanzialmente le scelte impiantistiche del previgente PGR, ivi incluso il raddoppio della potenziali& dell'unico termovalorizzatore presente in Regione. Con riferimento alle complessa ed annosa questione delle disca?iche, imprescindibilmente legata alle criticità del sistema di gestione, il PGR propone l'attivazione di nuove discariche di seivizio sulla base dell'analisi dei fabbisogni condotta sia per le discaiiche necessarie alla gestione del transitorio, che per quelle, di lungo periodo, di servizio agli impianti.

    Le misure individuate a proposito del periodo compreso tra l'approvazione del PGR e l'attuazione di tutte le disposizioni in esso contenute, specie considerando le ciiticità delperiodo transitorio (forma giudica, costituzione e redazione degli strumenti di pianificazione degli ATO; realizzazione e messa in esercizio degli impianti previsti dal PGR e dai Piani d'Ambito; raggiungimento degli obiettivi di RD minima; realizzazione di un sistema di raccolta/sinalthnento inediante gestore unico per ogni ATO; ecc.) fanno rifeninento alla necessità di disporre di una sufficiente capacità di carico del sistema. Secondo tali inisure è necessario, nelle more della messa a regime delle previsioni di Piano, disporre di volumi di abbanco in discarica tali da garantite lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti e raccolti che non trovano adeguato trattamento negli impianti,

  • Lineeguida per I'organi~azjone e lagestione delse~vi+o digestione integrala dei n@ti urbani - Parte I 1 0

    facendo eventualmente ricorso all'utilizzo di "discariche di soccorso" al sistema regionale, anche fuori Ambito. La localizzazione e realizzazione di tali discariche (almeno una per Ambito) è demandata ad ogni singolo ATO, per il tramite del gestore unico.

    I1 PGR, al fine di favorire il superamento dello stato di transizione, prevede anche l'implementazione di una serie di a+oni di strppolzto al Piano stesso che si configurano in: - iniziative di infoma@o;ze e se;zsibiliyyazp.one alle tematiche ambientali finalizzate sia

    alla diffusione delle problematiche legate alla produzione, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, che alla creazione del consenso pubblico sulle questioni inerenti la localizzazione di impianti e discariche; a proposito di tale argomento, le stnittui-e del sistema regionale 1N.F.E.A. continueranno a rivestire un ruolo di primo piano;

    - mistlre di agevola~one, incentivayione e conzpensa~.oolze ambientale, la cui promozione è di notevole importanza per l'avvio del sistema tariffario sui rifiuti. La corretta determinazione (di competenza dell'Autorità d'Ambito), nonché applicazione e riscossione delle tariffe (demandata al soggetto affidatario del servizio di gestione integrata), infatti, non può prescindere dalla previsione di specifiche azioni di fiscalità ambientale.

    I1 Piano delle bo;zzjFhe, un documento specifico sui siti inquinati o potenzialmente inquinanti, redatto nell'ambito del nuovo PGR, fornisce utili indicazioni sullo stato del territorio (molto critico a causa dei siti utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti che - nella maggior parte dei casi g à dismessi - risultano essere in numero eccessivo lispetto ai fabbisogni regionali, erroneamente localizzati e quasi sempre sprovvisti delle necessarie opere di prevenzione dell'inquinamento) e propone una serie di interventi di bonifica, formulati sulla base della classificazione dei siti e delle priorità di rischio ambientale ad essi attribuita, per risolvere le numerose criticità riscontrate (trattamenti in sittl, off site o in site, mediante l'utilizzo, ove possibile, di biotecnologie avanzate).

    A proposito del siste~~za i;ztegrato digestione dei n9tlti speciali, inoltre, sono sostanzialmente confermate le linee programmatiche delineate dal previgente Piano secondo le quali, considerando che la gestione dei rifiuti speciali è affidata al privato (ovvero al produttore del rifiuto stesso), è necessario promuovere politiche di prevenzione per la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti come, ad esempio, la diffusione di innovazioni tecnologiche ainbientalmente più sostenibili o l'impleinentazione di SGA da parte delle imprese.

    I1 PGR, infine, è coerente con il precedente strumento pianificatori0 anche in riferimento alla probleinatica dell'ainianto, ribadendo la necessità di avviare le operazioni necessarie per la stesura del Piano Regionale Arnianto, come disposto dall'art. 10, cornrna 2, delia L. 257/92.

    In conclusione, lo stnimento redatto dall'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio calabrese conferma la preesistente articolazione

  • Lineeguidaper /'organippapione e lagestione delsemi@ digestione irztegrata dei nyuti trrbani - Parte I 11

    del territorio regionale nei cinque A.T.O. - R e l'utilizzo degli impianti di trattamento già previsti, determina il nuovo fabbisogno impiantistico per il trattamento dei rifiuti urbani in ciascun Ambito Territoriale (valutato sulla base dei tempi imposti per il raggiungimento degli obiettivi di RD minima al 65% entro l'anno 2012 e delle stime qualitative, quantitative e sul trend relativamente alla produzione dei rifiuti) e propone le inisure per il superamento del periodo transitorio. Lo strumento, inoltre, include il Piano per la bonifica dei siti inquinati, le indicazioni sul consolidamento del sistema di gestione dei rifiuti speciali ed, infine, le operazioni propedeutiche alla predisposizione del Piano Ainianto.

    I1 PGR sovrintende la progranunazione nei singoli ATO da porre a base dello strumento dell'organizzazione della gestione unitaria, il cosiddetto Piano d'Ambito, che dovrà essere costituito dai seguenti atti :

    a) programma degli interventi; b) inodello gestionale ed organizzativo; C) piano econoinico finanziario; d) piano tariffario.

  • Linee guida per f'organi~a~one e la gesiiotze del servi+o digesiione integrata dei ny54ti urbani - Parte II 12

    PARTE I1 LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

    CAPITOLO 1 L'OGGETTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

    1.1 LA NOZIONE DI RIFIUTO L'articolo 183, colntna 1, lettera a) del D.Lgs. 15212006, riproponendo la

    definizione comunitaria di rifiuto, stabilisce che si deve considerare tale qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A dello stesso decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

    Tuttavia la sedicesima ed ultima categoria dell'allegato A (qnalnnqne sostanxa, ~atefia o prodotto che n012 nerztn' nelle categorie sopra elencate) sembrerebbe rendere superflua l'elencazione dei precedenti quindici punti e, conseguentemente, pletorico l'intero allegato. In realtà il criterio chiave per l'applicazione della norma non risiede nella natura del rifiuto ma, piuttosto, nelle tre possibdi azioni del detentore: questi può materialmente disfarsi dell'oggetto (abbandonandolo), oppure averne l'intenzione (ponendo in essere, in questo caso, inequivocabdi ed evidenti azioni che svelino tale decisione) o, ancora, essere obbligato a disfarsene (ad esempio da una legge o da una P.A.).

    In conclusione, quindi, devono essere soddisfatte due condizioni perché si possa stabdire se una sostanza o un oggetto sia un rifiuto: la prima è che rientri in specifiche categorie; la seconda è che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene.

    1.2 L'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI L'elenco europeo dei rifiuti (noto come Cer) è trasposto nell'allegato D alla

    Parte Quarta del D.L~s.' Serve per identificare i rifiuti, sebbene l'inclusione di un determinato materiale in tale elenco non implica che, in ogni circostanza, esso sia un rifiuto. La classificazione si applica, infatti, solo se il materiale comsponde alla definizione di cui all'articolo 1 della Direttiva 75/442/CEE, ossia alla definizione del paragafo precedente.

    L'identificazione del rifiuto awiene mediante un codice a sei cifre: le prime due individuano il capitolo, che corrisponde a categorie generali, ricavate in base all'attività generatrice (capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20), alle caratteristiche del materiale (capitoli 13, 14 e 15) o in modo residuale (capitolo 16); la seconda coppia di numeri indica il processo specifico all'interno dell'attività; i n h e le ultime due cifre individuano la singola tipologia di rifiuto. Sono ritenuti pericolosi i rifiuti contrassegnati con un asterisco.

    L'attribuzione del codice awiene utilizzando la procedura disciplinata dal citato allegato D alla Parte Quarta del decreto.

    3 Alcuiii esperti ritengono che tale allegato contenga numerosi errori. Si veda, in proposito, la tesi della redazione della Rivista "R34h' - Bolletfitzo di injorma~one tzormativd'.

  • 13 ,

    Lineeguida per /'organi~qa@ne e /agesfione de/~enii@ rt'ge~tione in fegrafa dei +ti urbani - Parte II

    1.3 LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,

    secondo le caratteiistiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Tale classificazione è funzionale all'attuazione della nonnativa, applicandosi un regime diverso, in considerazione dei rischi per l'ambiente derivanti dalla loro gestione.

    1.4 I RIFIUTI URBANI Ai sensi dell'articolo 184, comrna 2, del decreto, sono "r~r27aizZY i rifiuti:

    a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

    b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall'uso di civile abitazione, assurdati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

    C) provenienti dallo spazzamento delle strade; d) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree

    pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

    e) vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cirniteriali; f) provenienti da estunazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti

    provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), C) ed e).

    Pertanto, i rifiuti urbani si distinguono in rifiuti domestici (sempre assoggettati al regime dei rifiuti non pericolosi) e rifiuti non domestici (assoggettati al regime proprio delle eventuali caratteristiche di pericolosità che possiedono).

    1.5 I RIFIUTI SPECIALI Ai sensi dell'articolo 184, comrna 3, del D.Lgs. 152/2006, sono ".pecialZY i rifiuti

    derivanti da: 1) attività agricole e agro-industriali; 2) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle

    attività di scavo, fenno restaildo quanto disposto dall'articolo 186 in merito alle terre e alle rocce di scavo;

    3) lavorazioni industriali; 4) lavorazioni artigianali; 5) attività coinmerciali; 6) attività di servizio; 7) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fangli prodotti dalla

    potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di hni;

    8) attività sanitarie. E ancora sono rifiuti speciali:

    9) i macclinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 10) i veicoli a motore, riinorcli e simili fuori uso e loro parti; 11) il combustibile derivato da rifiuti.

  • Linee guidape~ I 'organi~~a~one e la gestione del semiqjo &gestione illtegrata dei njfuti urbarzi - Parte I1 14

    Ai sensi dell'articolo 188, c o m a 2, il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

    a) autosmaltimento; b) conferirnento dei rifiuti a terzi autorizzati; C) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di

    raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

    d) uduzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;

    e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 in merito alle spedizioni transfrontaliere.

    1.G I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani dai

    regolamenti comunali (art. 198, c o m a 1 e 2, lett. g) solo ai fuii della raccolta e dello smaltimento (art. 195, c o m a 2, lett. e).

    I criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione sono rimessi all'einanazione di un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente. Nel frattempo, la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha stabilito che, in mateiia di assimilazione dei rifiuti speciali a i rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 22/1997, il cosiddetto "Den-eto RonchZ7 (art. 1, coinrna 184, lett. b), ferme restando, owiamente, le esclusioni dettate dal D.Lgs. 152/2006. Pertanto, a i sensi dell'articolo 195, cornrna 2, lett. e), non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive (cioè quelle in cui avvengono attività di trasformazione industriale e coiinerciale) nonché "i +ti che sifomza~zo nelle strzltt7.1-e di vendita con ~upe73L;n'e dne volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, conznza I, lettera d), del decreto legi~lativo 11. 114 del 1998" (tali limiti corrispondono a una superficie di vendita inferiore a mq.150 nei comuni con meno di 10.000 abitanti, e a mq. 250 nei comuni con più di 10.000 abitanti).

    I rifiuti assimilati sono assoggettati al regime giuridico, organizzativo e di tariffazione dei rifiuti urbani, anche relativamente al divieto di smaltirli in altre regioni e alle relative deroghe (art. 182, c o m a 5 e art. 194, c o m a 2).

    La predetta tariffazione deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa, una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale. E' deterininata dall'arnministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni econoiniche e operative delle attività che li producono.

    La tariffa non si applica per gli imballaggi per i quali risulti documentato l'awio a recupero e riciclo tramite soggetti autorizzati (art. 195, c o m a 2, lett. e) e si riduce proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, sempre tramite soggetti autorizzati (art. 238, c o m a 10).

  • Lineeguìda per ì'organi;ra$orze e hgestiorze del semyo digestiorze integra fa dei njìr. ur-balzi - Pade II / 15 i

    1.7 I RIFIUTI PERICOLOSI Sono pericolosi i rifiuti non domestici, urbani e speciali, indicati espressamente

    come tali, con apposito asterisco, nell'elenco europeo dei rifiuti (tt.asposto, come già detto, nell'allegato D alla Parte Quarta del decreto), sulla base degli allegati G, H e I che elencano, rispettivamente, i iifiuti in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti, ai costituenti che li rendono pericolosi e alle caratteristiche di pericolo.

    I rifiuti sono classificati pericolosi solo se le sostanze in essi contenute raggiungono determinate concentrazioni, tali da far diventare il rifiuto: esplosivo, comburente, facilmente infiammabile, infiammabile, irritante, nocivo, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, teratogeno, mutageno, capace di sprigionare gas tossici, suscettibile di dare origine ad altre sostanze con caratteristiche pericolose, ecotossico (allegato I). Conseguentemente, nell'elenco europeo dei rifiuti sono presenti le cosiddette "voci a specchio" o "specdarZY, quelle in cui una voce si riferisce al rifiuto non pericoloso e l'altra allo stesso rifiuto, identificato come peiicoloso in base al contenuto di sostanze pericolose.

    L'onere della classificazione del rifiuto è a carico del produttore/detentore, poiché ritenuto dalla normativa vigente l'unico soggetto che, avendo cognizione delle materie prime impiegate e del processo tecnologico nel quale le stesse sono utilizzate, conosce le caratteristiche dei rifiuti generati.

  • Lineeguida per f'organixxajone e lage~tione del setv&o digestione ifztegrata dei nzuti urbani - Pafte II 16

    CAPITOLO 2 LE ATTIVITA' DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

    2.1 INTRODUZIONE L'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 definisce "ge~tiotione i~zztegratd' il complesso delle

    attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, compresa l'attività di spazzaniento delle strade (comrna 1, lett. bb) e defuiisce "ge~tione" il coinplesso delle seguenti attività: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché controllo di queste operazioni e delle discariche dopo la chiusura (comna 1, lett. d). A tali attività corrisponde un diverso regime giuridico (regolamentazione, adempimenti, obblighi e sanzioni) che sarà illustrato in seguito.

    2.2 LA RACCOLTA La raccolta consiste nel prelievo, nella cernita e nel successivo raggruppamento

    dei rifiuti.

    2.3 IL TRASPORTO I1 trasporto indica ogni operazione di movirnentazione dei nfiuti, ad eccezione

    di quelle effettuate all'intemo di aree private. Ciò significa che solo quando i rifiuti vengono spostati da un sito di produzione o di deposito a un altro sito, esterno al primo, si può parlare di trasporto ai sensi della noimativa vigente.

    Lo svolgimento delle attività di trasporto è subordinato all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006. La norma prescrive anche alcune modalità di trasporto. Nel caso di rifiuti pericolosi, per eseinpio, occorre utilizzare il trasporto ferroviario per distanze superiori a trecentocinquanta chiloinetri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate (art. 188, comrna 2, lett. d). I rifiuti pericolosi, inoltre, devono essere imballati ed etichettati in conformità alle nonne vigenti in mateiia (art. 193, comna 3).

    2.4 IL RECUPERO I1 recupero dei rifiuti, le cui operazioni sono elencate nell'allegato C alla Parte

    Quarta del D.Lgs. 152/2006, è regolato dall'articolo 181 del decreto. Ai sensi di tale articolo, le autorità competenti favoiiscono la riduzione dello sinaltimento finale dei rifiuti attraverso:

    1) il riutilizzo, il nudo o le altre forme di recupero; 2) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di

    appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesitni,

    3) l'utilizzazione dei nfiuti come combustibile o coine altro inezzo per produrre energia.

    2.5 LO SMALTIMENTO Lo sinaltimento dei iifiuti in Italia continua ad essere, purtroppo, una fase

    preponderante e non residuale della gestione dei rifiuti. Al fine di reahzare l'autosufficienza, l'articolo 182 del D.Lgs. 152/2006 vieta di smaltire i rifiuti urbani

  • Lkeeguidaper l o p n i ~ a v ' o n e e hgestione del servivVo digestione integala dei nfiufr urbani - Parte II 17

    non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali. Sono escluse da tale divieto le frazioni, oggetto di raccolta differenziata, destinate al recupero, per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale, con l'obiettivo di favorire quanto più possibile il loro recupero. Nell'allegato B del D.Lgs. 152/2006 sono elencate le operazioni di smaltimento, da eseguire senza pregiudicare la salute umana e l'ambiente.

    2.6 LO STOCCAGGIO Con il termine stoccaggio si indicano due diverse forme di deposito: quello

    preliminare (punto D15, allegato B, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006) e quello di messa in riserva (punto R13, allegato C, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). La differenza tra i due depositi sta nel fatto che il primo riguarda esclusivamente rifiuti destinati allo smaltitnento, mentre il secondo i rifiuti destinati al recupero. Purché siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, non rientrano nelle attività di stoccaggio: la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo. I1 deposito temporaneo, poiché può essere effettuato solo prima dell'operazione di raccolta, non fa parte della gestione dei rifiuti. Pertanto, a differenza del deposito preluninare e della messa in riserva, non richiede l'autorizzazione. Il D.Lgs. 152/2006 precisa, ancora, che il deposito temporaneo dei rifiuti deve effettuato nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Quindi soltanto chi produce dei iifiuti può effettuare il deposito temporaneo senza l'ausilio di autorizzazioni, purché il raggruppamento resti nel luogo di produzione, costituendone una sorta di prolungamento, nel rispetto di dete~minate condizioni. Da tutto ciò consegue che il mancato rispetto, da parte del produttore, delle suddette condizioni, che comprendono anche soglie di quantità e/o di tempo, delinea un'operazione di gestione (che, in quanto tale, deve essere autorizzata) o uno stoccaggio o una discarica abusiva o un deposito incontrollato. In altti termini, il deposito incontrollato ricorre quando non sono rispettate le condizioni di deposito controllato (temporaneo, prekninare, messa in riserva, discaiica autorizzata). I1 suo concetto equivale, sotto il profilo sanzionatono, a quello di abbandono, ma non a quello di discarica non autorizzata, clie esige un'attività sistematica ed organizzata.

    2.7 LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE Ai sensi dell'articolo 183 lett. dd), lo spazzamento delle strade è la modalità di

    raccolta dei rifiuti su strada. I rifiuti provenienti da tale attività sono considerati rifiuti urbani (art. 184, comna 2, lett. C) e le spese da essa derivanti devono essere coperte dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 238, coinma 3).

    2.8 CONCLUSIONI La gestione dei iifiuti, comprendente le attività elencate nei paragrafi precedenti,

    deve essere "ifrtegratd' (art. 200, comna 1, lett. a). Sebbene l'espressione "infegratd'

  • Lineeguida per I 'o~ani~a$one e lage~tione delsemi@o digestione integrata dei njfuti urbani - Parte I1 18

    non sia una novità4, il D.Lgs. 152/2006 indica, con maggiore chiarezza che in passato, i criteri per conseguire una siffatta gestione: il superamento della frainmentazione (art. 200, comna 1, lett. a), le adeguate dimensioni gestionali (art. 200, comma 1, lett. b), l'ottimizzazione dei trasporti all'interno dell'ainbito (art. 200, comina 1, lett. a), l'unicità del governo d'ambito attraverso l'istituzione obbligatoria delle Autorità (art. 201, comrna 2), l'affidainento ad un unico soggetto dell'insieme delle attività di gestione, coinpresa la realizzazione e gestione degli impianti (art. 201, cornrna 4, lett. a) e art. 202, coimna 5).

    Tra tutti la prescrizione di affidare a terzi l'intero servizio costituisce la novità più rilevante.

    L'articolo 19 del D.Lgs. 2211997 definisce "gedione inlgratd' il complesso delle attività volte ad otijmizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

  • I

    Lineegrrida per Ibrgunkra+one e lagestione delset~irio digestione itztegiuta dei n311ti urbatti - Parte II 19

    CAPITOLO 3 I SOGGETTI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

    3.1 INTRODUZIONE Le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti e gli Organismi pubblici che svolgono

    funzioni in materia di gestione dei rifiuti sono: lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni (che costituiscono un sistema compiuto e sinergico ai sensi dell'art. 178 comna 5), nonché le Autorità d'Ambito, l'Albo nazionale dei gestori ambientali e le sue sezioni regionali, l'Osservatorio nazionale, l7ISPRA (ex APAT), l'ARPA. Nel seguito saranno illustrate le competenze di ciascun soggetto.

    3.2 LO STATO Le competenze attribuite allo Stato in materia di gestione dei rifiuti sono

    elencate dall'articolo 195 del D.Lgs. 152/2006. Sinteticamente, spettano allo Stato: 1) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della

    Parte Quarta del decreto; 2) la definizione dei criteri generali, delle metodologie e degli obiettivi per

    la gestione integrata dei rifiuti; 3) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare la

    produzione dei rifiuti e per riduine la pericolosità; 4) l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di

    preminente interesse nazionale; 5) la definizione di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza

    ambientale; 6) l'individuazione delle iniziative e delle azioni per favorire il riciclaggio e il

    recupero, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai iifiuti ed il loro impiego da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti economici;

    7) la determinazione di criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali; 8) la determinazione delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto,

    delle forme e dei modi della cooperazione fra gli enti locali e dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati;

    9) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di sinaltimento dei rifiuti;

    10)l'adeguamento della noimativa alle direttive, alle decisioni e ai regolamenti dell'unione europea;

    1l)la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assiidazione dei iifiuti speciali e dei rifiuti urbani;

    12)la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

    13) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti; 14)la definizione del modello e dei contenuti del formulario e la

    regolainentazione del trasporto dei rifiuti; 15)l7individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere sinaltiti

    direttamente in discaiica;

  • Lineegrridaper l'ozani~a+one e la gestione delsenii+o digestione i~ltegrata dei n>rdti urbarzi - Parte II 20

    16) l'autorizzazione allo sinaltimento di rifiuti nelle acque inarine; 17)l'individuazione e la disciplina di semplificazioni per la raccolta e il

    trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero. Salvo che non diversamente disposto, le funzioni sono esercitate dal Ministro

    deli'Ambiente e della Tutela del territorio, di concerto con i E s t r i delle Attività produttive, della Salute e dell'Intemo, sentite le Regioni, le Province autonome e la Conferenza Stato-Regioni.

    3.3 IL COMMISSARIO DELEGATO La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 ha previsto l'istituzione del Servizio

    nazionale della protezione civile, al fine di tutelare l'intestà della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. L'articolo 5 della suddetta legge ha disposto che, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi da fronteggiarsi con mezzi e poteri straordinari, data la loro intensità ed estensione, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi. L'emergenza consiste, dunque, nella deteiminazione o imposizione di un nuovo assetto di interessi, rispetto a quello normalmente precostituito, che ha capacità derogatoria di norme primarie e, di conseguenza, un limite temporale.

    Nonostante tale carattere prowisorio, implicito nella sua stessa natura, nella prassi, purtroppo, l'emergenza è diventata uno strumento di disciplina permanente, assumendo una dimensione ordinaria anziché transitoria dell'amministrazione pubblica. E' il caso dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che, in Calabiia, si protrae orinai da circa dodici anni, generando un probleina di determinazione del rapporto tra normale ed eccezionale, fra ordinario e straordinario, tra regola ed eccezione.

    Nel 1997 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministti dichiarò improrogabile Y'inznzediato avvio di interventi straordinari, alfilze di t~dtela~e la integrità della vita dalpencolo di danni derivanti dal mancato snzaltinzento a norma di legge dell'eno~me massa di R$?I&". Da allora, con numerose ordinanze, il Governo ha affidato al Commissario Delegato nuovi compiti e, con successivi decreti, ha prorogato lo stato di emergenza.

    Nell'elenco che segue la cronistoria delle proroghe: - fino al 31 dicembre 1999 con D.P.C.M. 23/12/1998 n. 29000; - fino al 30 giugno 2000 con D.P.C.M. 29/12/1999 n. 8200; - fino al 31 diceinbre 2001 con D.P.C.M. 16/06/2000 n. 656600; - fino al 31 dicembre 2002 con D.P.C.M. 14/01/2002 n. 19538; - fino al 31 diceinbre 2003 con D.P.C.M. 20/12/2002 n. 25741; - fino al 31 dicembre 2004 con D.P.C.M. 23/12/2003 n. 12814; - h o al 31 diceinbre 2005 con D.P.C.M. 23/12/2004 n. 16335; - fino al 31 maggio 2006 con D.P.C.M. 13/01/2006 n. 20687; - fino al 31 maggio 2006 con D.P.C.M. 02/03/2006 n. 21476; - fino al 31 gennaio 2007 con D.P.C.M. 01/06/2006 n. 22436; - fino al 31 ottobre 2007 con D.P.C.M. 16/02/2007 n. 25361.

  • 2 1 Lineeguiab per fo'ga~zi~ajone e iage~tione deiser~it;~ digesfione i~zfegrafa dei n$uti urbani - Parte I1

    Ai sensi dell'articolo 10 dell'0.P.C.M. n. 3690/2008, il Coinmissario delegato avrebbe dovuto completare, in regime ordinario ed in terinini di urgenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, tutte le iniziative già progaimate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di ciiticità ambientale in atto nel territorio della regione. Tuttavia, considerato l'aggravamento del suddetto contesto e ravvisata la necessità di assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente, il Presidente del Consiglio ha nuovamente decretato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria.

    Con O.P.C.M. n. 3731 del 16/01/2009 ha disposto che il Commissario delegato provveda all'espletamento delle seguenti attività:

    a) progettazione, approvazione e affidamento dei lavori di realizzazione e della gestione delle discariche di servizio per lo smaltimento degli scarti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti, già individuate o da individuarsi d'intesa con i Presidenti delle Province e i Sindaci interessati;

    b) progettazione, approvazione e affidamento dei lavori di realizzazione e della gestione delle discariche di smaltimento dei rifiuti urbani, da utilizzarsi nelle more della realizzazione degli impianti tecnologici previsti nel Piano regionale dei rifiuti, da individuarsi nei seguenti comuni Casignana (Reggio Calabria), Santa Maria del Cedro, San Giovanni in Fiore, Castrolibero e Cassano (Cosenza), nonché delle ulteriori da individuarsi d'intesa con le Province ed i Comuni interessati;

    C) progettazione, approvazione e affidamento dei lavori di realizzazione e della gestione degli impianti tecnologici previsti nel Piano regionale dei rifiuti, d'intesa con la Regione Calabria e sentiti i Presidenti delle Province e i Sindaci interessati, solo in caso di variazione alla localizzazione contenuta nel Piano medesimo;

    d) supporto alla Regione Calabria nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria, nonché l'espletainento delle procedure necessarie al dehnitivo trasferimento delle opere e degli interventi realizzati e da realizzarsi e della relativa documentazione amninistrativa e contabile agli enti ordinariamente competenti, anche awalendosi di commissari ad acta allo scopo nominati, con oneri a carico dei soggetti inadempienti;

    e) definizione di flussi, modalità, tariffe ed eventuali contributi per il conferirnento e lo smaltimento dei rifiuti, anche in funzione di ristoro per particolari casi di disagio ambientale.

    3.4 ISPRA (ex APAT - ICRAM - INFS) Le funzioni dell'APAT sono attualmente svolte dall'Istituto Superiore per la

    Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), istituito con Legge 133/2008 di conversioile del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

    L'APAT svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse id.riche e della difesa del suolo, e nasce, a sua volta, dalla fusione tra l'Agenzia nazionale per la Protezioiie

  • Linee guida per Iargan i~~a~one e la gejtione del rerviijo dige~tiotre iiztegrata dei njuti urbani - Parte II 22

    dell'Ambiente (ANPA) ed il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    3.5 L'OSSERVATORIO NAZIONALE L'articolo 206 bis del D.Lgs. 15212006 istituisce, presso il Ministero

    dell'Ainbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'osservatorio Nazionale sui Rifiuti, al fine di garantire l'attuazione delle norme previste in ordine alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e all'efficacia, all'efficienza e all'econornicità della gestione dei rifiuti, degli imballa@ e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'arnbiente.

    L'Osservatorio: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballa@ e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione e all'amornamento permanente di criteri e

    specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione e all'aggiornamento di un quadro di riferimento sulla prevenzione e gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida;

    C) predispone il Programma generale di prevenzione, qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei tei-mini previsti, e ne verifica l'attuazione;

    d) verifica i costi di gestione dei nftuti; e) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; f ) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi

    e dei rifiuti di imballaggi e ne cura la trasmissione al Ministro dell'Ainbiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

    3.6 L'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI L'articolo 212 del D.Lgs. 15212006 istituisce, presso il Ministero dell'Ambiente

    e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione.

    Le funzioni del Colnitato nazionale e delle Sezioni regionali sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese.

    L'iscrizione al17Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di iinpianti di sinaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli iinpianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

  • 23 Lineeguida per I ' o ~ a n i ~ ~ a z p n e e /a gestione d/sen,i@o digestione intgrata dei n@ti d a m i - Parte II

    3.7 LA REGIONE La Regione e gli Enti Locali esercitano le funzioni e i compiti amministrativi

    inerenti la tutela dell'ainbiente che non rivestono rilievo nazionale. In particolare, la Regione:

    1) predispone, adotta e aggiorna il Piano regonale di gestione dei rifiuti, privilegiando la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali e incentivando le iniziative di autosmaltunento;

    2) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti; 3) elabora, approva e aggiorna il Piano per la bonifica dei siti inquinati di

    propria competenza, redige linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e inessa in sicurezza e individua le tipologie d i progetti non soggetti ad autorizzazione;

    4) approva i progetti dei nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione di quelh di preininente interesse nazionale in cui è competente lo Stato, e autorizza le modifiche degli impianti esistenti,

    5) autorizza all'esercizio delle operazioni di sinaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

    6) svolge la funzione di autorità competente di spedizione e di destinazione in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

    7) promuove la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi, adottando anche le disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota minima di prodom ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento;

    8) nel iispetto di linee guida statali, specifica i contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di inizio amvità, prevista nelle procedure semplificate;

    9) definisce i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee e idonee alla localizzazione degli impianti di smaltunento e di recupero dei rifiuti.

    Per l'esercizio delle suddette funzioni, la Regione si amale anche dellYAFWA.

    3.8 L'OSSERVATORIO REGIONALE L'articolo 20 dell'allegato B al Piano Regionale dei Rifiuti, così come rimodulato

    dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabiia con Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007, istituisce l'osservatorio regionale dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbaiii. Ai sensi del Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ainbiente della Regone, n. 373 del 23 gennaio 2009, l'Osseivatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e si raccorda con l'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi di gestione integrata dei iifiuti urbani. Inoltre, a seguito della trasinissione periodica di dati e informazioni da parte delle Autorità d'Ambito e dei soggetti gestori dei servizi:

  • Lineeguidaper i'o~goni~~a+one e lagestione delsen,i+o digestione integrata dei nzuti ~n-bani - Parte II 24

    a) effettua il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

    b) realizza la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi;

    C) svolge l'analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei s e l - i e degli impianti;

    d) conduce l'analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati; e) effettua l'analisi e la comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti

    gestori del servizio; f) compie l'analisi e l'elaborazione in ordine ai piani di investimento per

    l'arnrnodernamento degli impianti e dei s e l - i ; g) assicura l'accesso generalizzato, anche in via informatica, a soggetti

    pubblici e privati, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate; h) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del

    servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le finalità del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

    i) d e h s c e criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale organizzativo.

    Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'osservatorio si amale dell'ARPACa1 e degli Osservatori provinciali sui rifiuti. Al fine di armonizzare, in un contesto unitario, le diverse funzioni e di attuare una sinergia tra livello locale, regonale e statale nella gestione dei rifiuti, l'Osservatoiio collabora con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti.

    3.9 ARPACal Con la Legge regionale 20/99, la Calabria ha istituito l'Agenzia Regionale per la

    Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACal), conformandosi alla Legge nazionale n. 61 del 1994, istitutiva dell'APAT. L'ARPACal, ente strumentale della Regione dotato di personalità giwidica pubblica, autonomia gestionale, amministrativa e contabile, è preposta all'esercizio delle funzioni tecniche per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario. Svolge attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica necessarie agli Enti Locali e alle Aziende Sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale. Ai sensi dell'articolo 197, cornrna 2 del D.Lgs. 152/2006, inoltre, per l'esercizio delle proprie funzioni, le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ainbiente (Arpa).

  • Liheeguida per I 'organi~a~one e bgestione delsetvi+o digestione integrata dei n$uti urbani - Parte II 25 L

    3.10 LE AUTORITA' D'AMBITO Nella gestione dei rifiuti, a seguito della crescente coinplessità dell'interesse

    pubblico da tutelare, è stato identificato un profilo istituzionale di carattere sovra comunale: l'Autorità d'Ambito. Si tratta di una struttura dotata di personalità giuridica, che rappresenta il momento attuativo delle, forme di cooperazione tra i Coinuni, che obbligatoriamente vi partecipano (art. 201, comna 2) per l'esercizio associato delle proprie funzioni. Infatti allYAutorità d'Ambito è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti e, soltanto attraverso gli organi di detta Autorità, tali competenze sono esercitate. L'Autorità è il soggetto al quale è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del principio di coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche (art. 201, comma 1). E', ancora, il soggetto che determina gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del servizio secondo ciiteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza e, a tal fine, adotta il piano d'ambito (art. 201, c o m a 3).

    L'Autorità aggiudica il servizio (art. 202, c o m a l), definisce le procedure e le modalità, anche su base plwiennale, per il conseguunento degli obiettivi previsti dalla norma nazionale, ed elabora il piano d'ambito, comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo (art. 203, comma 3). Di conseguenza l'Autorità d'Ambito è la sede in cui si assumono le decisioni sull'organizzazione del servizio.

    Per quanto riguarda la sua coinposizione, una lettura complessiva5 del D.L.gs. 152/2006 condurrebbe a ritenere soltanto i Comuni, e non le Province, coinponenti dell'Autorità d'Ambito. Ciò per due ordini di motivi:

    1) alle Autorità "è traJfito l'eserb@oyy delle competenze coinunali (art. 201, coinma 2), che i comuni singolarmente non possono più esercitare. Poiché tali competenze non provengono dalle province e, ai sensi dell'articolo 198, cornrna 1, del D.Lgs. 152/2006, i comuni "conco~~vno, ~zell'anzhto delle attività svolte a livello degli anzbiti tedoriali ottinzali, alla gestione dei njtiti tirbalzi ed assinzilatz", le Autorità si configurerebbero come strutture associative dei soli comuni;

    2) inoltre, sebbene l'articolo 201, comna 1, parli genericamente di "Enti localz", prevedendo che gli stessi "costit~~isca~zo le Atito~ità d >anlbito", le Province, svolgendo essenzialmente funzioni di controllo (art. 197, coinma 1, lett. b) e di localizzazione territoriale (art. 197, coinma 1, lett. d), non potrebbero partecipare alle attività di organizzazione del seivizio. Concentrare nello stesso soggetto le funzioni di due figure, cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo di una gestione dei rifiuti che non costituisca pericolo per la salute uinana e per l'ambiente, significherebbe infatti inficiare il controllo, atteso che il controllato e il controllante coinciderebbero.

    Tuttavia, la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), perseguendo l'obiettivo della riduzione dei cosiddetti "costi della politica'' e della razionalizzazione della Pubblica Amministrazione, ha iinposto alle regioni di valutare

    j Si veda in proposito VIGNEIU A., hgesliorze dei rifiuti nel ~ M O I I O codice a~nbiei~nlale, 2006.

  • Li~zeeg~idaper l'organi??azjorze e la gestione del sem.7'0 digestiorre integrata dei n31.1fi' xrbaolzi - Parte II 26

    p~ioritariamente l'attribuzione delle funzioni delle Autorità d'Ambito alle Province, contraddicendo, in tal modo, le disposizioni, fin qui illustrate, del D.Lgs. 15212006. L'art. 2, coinma 38, della finanziaria 2008 prevede, infatti, che le regioni procedano " fa t i salvi gli a$idmeizti e k conven~oni in essere, alh ridetemzina+ooile degli ambiti tedoliali ottinzaliper la gestione dei mede~imi servi;i secondo iprincipi dell'eficienya e della I-idqione della pesa nel n'petto dei seguenti &eri generali, qaali indin;;i di coordìnameizto della Jiizan;a pubblica: a) in ~ede di delin~itayione degli ambiti ~econdo i niteri e iprintipi di cui agli artìcoli 147 e 200 del decreto hgidativo 3 aprile 2006, n. 152, valtrta;ioize prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali a i j n i dell'atribu~òne delh fi/n;ioizì in matena di nj%ttlti alle province . . . in altemativa, attribu+one delh mede~ime)iz~.oni ad una delle forme a~~ociative tra comu~zi di cui agli articoli 30 e spent i del testo unico di cui al demto legislativo 18 ago~to 2000, n. 267, compo~te da ~indacì o loro delegati che viparteecipano ~en~apercepìre alcun conl.penso".

    Con Deliberazione n. 463 del 23 luglio 2008, la Regione Calabria ha recepito le disposizioni del legislatore statale. Ha, pertanto, attribuito alle Province le funzioni di Autorità d'Ambito in materia di rifiuti e ha altresì delegato le attribuzioni regionali in materia di costituzione delle forme di cooperazione tra comuni nell'ambito dello stesso territorio provinciale. In Calabria sono delimitati, ai sensi dell'articolo 200 del DLgs. n. 15212006 e in attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti di cui all'OCD n. 2065 del 30 ottobre 2002, i seguenti ambiti, coincidenti con i rispettivi territori provinciali:

    - ATO-R n. 1 di Cosenza; - ATO-R n. 2 di Catanzaro; - ATO-R n. 3 di Crotone; - ATO-R n. 4 di Vibo Valentia; - ATO-R n. 5 di Reggio Calabria.

    3.11 LE PROVINCE Alle Province competono:

    a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio ad essi conseguenti;

    b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative (gli addetti al controllo sono autorizzati a effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti);

    C) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

    d) l'individuazione, sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

    Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con specifiche espe~ienze e competenze tecniche in materia.

  • Lilzeegtrida per I'or;qanirra+one e lage~tione delsemivVo digestione integrala dei n$i.li urbani - Parte II 27

    3.12 GLI OSSERVATORI PROVINCIALI Al fine di realizzare un modello a rete dell'osservatorio nazionale sui rifiuti e

    dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, le province calabresi hanno istituito gli Osseivatori Provinciali sui Rifiuti.

    3.12.1 OPR di Catanzaro L'Osservatoiio provinciale sui rifiuti di Catanzaro è stato istituito con Delibera

    di Consiglio provinciale n. 28/1 del 13 giugno 2003, in virtù delle competenze attribuite all'organo di governo provinciale dal Testo Unico sugli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

    Nello specifico, YOPR opera all'interno del Settore Ecologia, con sede presso il Palazzo della Provincia, in attuazione di indirizzi e obiettivi fissati dell'Amministrazione e per il perseguimento delle seguenti finalità:

    - consentke la creazione di una rete nazionale di OPR di supporto alle attività dell'ONR;

    - consentire fonne di condivisione e coinunicazione dei dati, informazioni, supporto scientifico alle iniziative e la sinergia delle azioni di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti;

    - l'attuazione di intese e programmi tra organi istituzionali (Mmstero dell'Ambiente, UPI, ONR), in materia di gestione dei rifiuti.

    All'articolo 5 il Regolainento prescrive esplicitamente che l'OPR debba provvedere, nelle forme ritenute più efficaci, alla redazione e pubblicazione di

    - Rapporto annuale sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata;

    - Rapporto sulle azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti da parte di soggetti pubblici e privati;

    - Relazione alla Regione, entro il 31 inarzo di ogni anno, sul livello di raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano di Gestione dei Rifiuti regionale e sullo stato di adozione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

    Coordinati dal Dirigente del Settore Ecologia della Provincia, sono membri dell'organizzazione interna dell'Osseivatorio:

    - tre soggetti designati dalla Provincia (fra cui il Coordinatore); - un soggetto designato da ARPACAL - Dip. Provinciale; - un soggetto designato dalla Camera di Commercio di Catanzaro; - due soggetti designati dall'ANC1; - un rappresentante delle Associazioni dei Consuinatori; - un rappresentante delle maggiori aziende locali di gestioile dei iifiuti; - un rappreseiltante della Regione Calabria.

    3.12.2 OPR di Cosenza L'iter procedurale per la costituzione dell'osservatorio Provinciale sui Rifiuti è

    stato avviato nel 2002, con Delibera di Giunta Provinciale n. 410 del 15 ottobre. Tale

  • Lineeglida per i'organi~~az@one e lagestione delservieo dge~tione integrata dei tifdti urbani - Parte I1 2 8

    deliberazione demandava al dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza l'elaborazione di uno schema di regolamento da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Provinciale. I1 Regolamento, che descrive dettagliatamente la struttura dell'OPR e le sue funzioni, è stato successivamente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 6 aprile 2004.

    Nel Regolamento dell'OPR sono state indicate le seguenti finalità: - contribuire alla definizione di strategie di analisi, monitoraggio e

    supporto alla pianificazione di settore; - raccordare i vari soggetti coinvolti a diverso titolo nella gestione dei

    rifiuti; - promuovere comportamenti eco-compatibili; - comunicare con tutti i portatori d'interesse (cittadini, soggetti econonlici,

    etc.); - costituire il Comitato Istituzionale; - costituire il Comitato Tecnico.

    3.12.3 OPR di Crotone L'Osservatorio Provinciale per la gestione dei rifiuti, previsto dalla Delibera di

    Giunta Provinciale n. 42 del 14/02/2002, ha il compito di: - monitorare l'andamento deiia produzione, raccolta, recupero e

    smaltimento dei rifiuti a scala comunale; - validare i dati relativi alla raccolta differenziata a scala comunale; - raccogliere e monitorare i dati relativi ai costi dei servizi di raccolta,

    raccolta differenziata e smaltimento; - promuovere i programmi di riduzione e minimizzazione dei rifiuti; - coordinare i programmi di raccolta differenziata e, in particolare, gli

    accordi con i Consorzi di recupero degli imballaggi; - monitorare lo stato di attuazione degli impianti di valorizzazione e

    supporto delle raccolte differenziate - informare i vari gruppi di interesse e forze sociali.

    L'Osse~vatorio è inserito presso un apposito ufficio del Settore Ambiente della Provincia di Crotone, con l'utilizzo di personale già in ruolo ed in servizio nello stesso settore.

    3.12.4 OPR di Reggio Calabria L'Osservatorio Provinciale Rifiuti ch Reggio Calabria, istituito con Delibera di

    Giunta nr. 365 del 11.11.2002 che ha fatto seguito all'ordinanza Coinrnissariale m. 2065 del 30/10/2002 è stato attivato con la Delibera di Giunta nr.725 del 12/02/2008.

    L'O.P.R., che opera all'intemo del Settore 15 - Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale, è lo strumento che l'Amministrazione Provinciale ha attivato al fine di garantire un trasparente rapporto tra Istituzioni e cittadini sul complesso tema della probleinatica rifiuti. Infatti risulta indispensabile, per un efficace monitoraggio della gestione dei rifiuti, la costruzione di un sistema informativo (costantemente

  • \

    Liizeeguihper /'orgaizizxa?jone e /agestione de/.setvi@o digestione integrata dei nzuti urbani - Parie 1T 29

    aggiornato) dialogante con le esigenze di conoscenza a livello locale, ma anche sovralocale.

    Costituito dal: J Direttore J Comitato di Indirizzo J Comitato tecnico-scientifico J Segreteria tecnica-scientifica

    assolve ai seguenti compiti: J Analisi dei rifiuti urbani e speciali mediante l'acquisizione dei dati quali-

    quantitativi relativi alla produzione dei rifiuti ed alle iniziative di raccolta differenziata. Scainbio di dati e conoscenze in raccordo con l'osservatorio Nazionale sui Rifiuti;

    J Analisi del flusso rifeiiti alle diverse tipologie di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero e/o smaltimento, con particolare attenzione ai fenomeni di illegalità;

    J Analisi delle tecnologie relative a traspoi-to, stoccaggio, raccolta differenziata, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti;

    J Analisi sulle possibilità territoiiali ed eco-compatibili di produzione di energia dai rifiuti;

    J Analisi e studi a supporto delle attività di pianificazione e di attuazione delle politiche locali di gestione dei rifiuti;

    J Analisi per l'introduzione e la giusta applicazione del sisteina tariffario; J Realizzazione di campagne di comunicazione per la divulgazione di carattere,

    anche scientifico, sul contenimento della produzione e sulla gestione dei lifiuti;

    J Organizzare attività formativa per la diffusione sul territorio di cultura ed educazione ambientale;

    J Organizzare attività inforinativa per le imprese volte alla corretta gestione dei iifiuti;

    J Valutazione della, qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti; J Monitoraggio dei costi di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti; J Effettuare rapporti annuali e periodici su tutti gli aspetti della materia

    specifica, dei controlli e dei risultati effettuati dall'Ente di controllo.

    L'Osservatorio ha, inoltre, individuato e concretizzati alcuni obiettivi quali: J Individuare le esigenze/debiti informativi della Provincia nei confronti delle

    diverse utenze; J Individuare i flussi di dati necessari e i database attualmente esistenti; J Uniformare i dati, in possesso delle Aziende che gestiscono il servizio,

    rispetto alla codifica ed alle aggregazioni delle varie tipologie di rifiuto effettuate a livello nazionale, in particolare dall'AhTPA, deputata per legge a costituire il catasto rifiuti;

    J Stabilire e condividere metodi e regole per l'elaborazione dei dati generati dal servizio di raccolta e smaltiinento;

  • Lineeguida per l'o';pa~zi??a+one e lagestione d e l s e e i o digestione integrata dei nzdi urba~zi - Parfe II 3 0

    J Redazione delie Linee di Indnzzo per la Gestione dei Rifiuti in ambito provinciale;

    J Individuazione dei siti idonei per la realizzazione di impianti di trattamento e discariche di servizio.

    3.12.5 OPR di Vibo Valentia La Provincia di Vibo Valentia, con delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 6

    agosto 2002, ha istituito l'Osservatorio Provinciale sui rifiuti e approvato il relativo regolamento.

    L'Osservatorio è costituito da: - l'Assessore aliYAmbiente; - il Dirigente del Settore Ambiente; - un rappresentante della Camera di Commercio; - un rappresentante deliYArpacal; - un rappresentante della Società mista gestione rifiuti; - il Sindaco della città di vibo in rappresentanza dei Comuni della

    Provincia; - un rappresentante del Corpo Forestale delio Stato; - un rappresentante deli'Associazione dei Commercianti; - due dipendenti del servizio rifiuti delia Provincia.

    L'Osservatorio, che ha sede presso la Provincia: - svolge indagini conoscitive; - raccoglie dati; - collabora con Enti ed istituzioni, - informa i cittadini; - valuta la possibilità di recupero a cui i rifiuti sono suscettibili.

    3.13 I COMUNI I1 potere decisionale deliyAutorità d'Ambito richiede che anche il potere

    regolamentare sia esercitato a livello di ambito e non dai singoli Comuni. Ciò non contrasta, come potrebbe sembrare, con le disposizioni del coinina 2 deli'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, in cui sono elencati i contenuti dei regolamenti comunali.

    Nell'articolo 198, infatti, le coinpetenze dei comuni sono descritte come concorso alla gestione (cornma 1) e concorso alla disciplina della gestione (comrna 2), quest'ultima da svolgere in coerenza con i Piani d'Ambito adottati dalle Autorità. Inoltre, l'articolo 201 trasferisce le competeilze comunali "in materia digestione integrata dei nfntZ', e cioè l'organizzazione della gestione e la relativa disciplina, alle Autorità d'Ambito. A queste ultime è conseguentemente trasferito anche l'esercizio della funzioile regolamentare, senza tuttavia che questo sia completamente sottratto ai comuni. Si tratta, in realtà, di prevedere l'esercizio della funzione regolamentare in forma associata. Alttiinenti, se così non fosse, si avrebbero tante "rnimreper assic~l-al-e La t~ te la kienico sanitaria in tuife le fasi della gestione . . . modalità di esecz/;io/ze della pesata dei nf~lti //l-bani . . . di assinlila+one dei n$z/ti .pedali tzonpe~.icolosi ai njz/ti I K ~ ~ ~ z Z ' quanti sono i coinuni, con tutte le relative conseguenze (art. 198, coinma 2, lettere a, b, C, d, e, f, g).

  • Lineeguidaper i'otgani~a~onone e hgestione delsewizjo digestione integrata dei n@ti uui-ùarzi - Parte I1 3 1

    3.14 I CORPI DI POLIZIA Ai fini della soiveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della

    normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (Ccta), il Corpo delle Capitanerie di porto, il Corpo forestale dello Stato e altri corpi di polizia locale (provinciale e municipale). Possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato (art. 195, comrna 5).

    3.15 LE ONG E LE ONLUS Le Organizzazioni non governative, il cui acronimo è ONG, sono

    organizzazioni private, con differenti tipologie associative, aventi dimensione spesso nazionale, talvolta internazionale, caratterizzate dall'hnpegno in un campo specifico, dalla mancanza di vincoli istituzionali rispetto ai governi e alle loro politiche e dall'assenza di fini di lucro.

    Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il cui acronimo è OhTLUS, sono enti non commerciali già esistenti (associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e, in genere, tutti gli Enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica) che abbiano inserito nei propri statuti precisi vincoli, quali il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

    Molte ONG e ONLUS sono Associazioni di Protezione Ambientale, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986 e successive modificazioni. Tale riconoscimento comporta l'opportunità di:

    - denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e di intervenite nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdtzione amministrativa per l'annullamento di atti dlegittirni (art. 18, comrni 4 e 5, L. 349/86);

    - poter partecipare, tramite propri rappresentanti, all'attività di alcuni organismi istituzionali ai sensi della L. 157/92; vengono inoltre consultate, con parere non vincolante e in modo non esclusivo rispetto alle associazioni non riconosciute, dalla FA;

    - essere scelte tra quelle associazioni riconosciute che faranno parte, triennalmente, del Consiglio Nazionale per l'Ambiente, all'interno del Ministero delllAmbiente e della Tutela del Territorio.

    3.16 IL DETENTORE E IL PRODUTTORE DI RIFIUTI I1 produttore e il detentore di rifiuti possono essere soggetti di diritto, pubblici o

    privati, con o senza personalità giuridica, persone fisiche e persone giuiidiche. La loro corretta individuazione è necessaria al &e di stabilire oneri e responsabilità disciplinate dal D.Lgs. 152/2006.

    L'articolo 183, cornrna 1, lettere b) e C) definisce: - produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore

    iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattainento, di

  • Liizee guida per ì'orgalzi~a$one e la gestione del servit;o digestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 32

    miscuglio o altue operazioni clie hanno mutato la natura O h composizione di detti rifiuti;

    - detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene. Da tale definizione si possono trarre le seguenti conclusioni. La figura del produttore comprende due categorie:

    1. il produttore iniziale, cioè il soggetto che produce il rifiuto nell'esercizio di un'attività. Ai fini dell'identificazione, tale attività può anche essere solo giuridicamente riferibile al soggetto e non essere soltanto materialmente svolta dallo stesso. Così, ad esempio, nell'attività edilizia, alcune sentenze della Cassazione hanno stabdito che il produttore di rifiuti non è soltanto chi esegue lavori di demolizione, ma anche il committente dei suddetti lavori;

    2. il nuovo produttore, cioè il soggetto che, intervenendo sul rifiuto prodotto da altri, genera un rifiuto diverso, di natura e composizione nuove, a cui andrà attribuito, di conseguenza, un diverso codice CER.

    Anche la figura del detentore comprende due categorie: 1. il produttore dei rifiuti; 2. il soggetto che li detiene, indipendentemente dal titolo giuridico

    sottostante. Quindi, mentre il produttore è sempre detentore, il detentore non sempre è

    produttore. Poiché la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente al principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i nfiuti (art. 178, c o m a 3), produttore e detentore sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti. In particolare, l'articolo 188, c o m a 1, stabilisce che gli oneri relativi alle attività di sinaltimento sono a carico del detentore, dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Sebbene la norma citi espressamente solo gli oneri relativi alle attività di smaltimento, le responsabilità in merito al recupero fanno comunque capo al detentore e al produttore. Difatti l'articolo 188, coinma 3, elenca i casi in cui tale responsabilità è esclusa: in caso di confeninento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione per il trasporto controhrmato e datato in arrivo dal destinatano. Secondo alcuni espertiG il legislatore non ha esplicitamente previsto l'obbligo del detentore/produttore di sostenere gli oneri relativi alle attività di recupero per non alterare in alcun modo il mercato e, dunque, per favoiire il riutilizzo e il recupero dei rifiuti.

    6 PERNICE, MNINNI, I l sistema nonnafiuo e iieozico digesjione dei n z ~ d t i , IPSOA, 2008.

  • Lineegnidaper i'organi~a@?ze e bgestione delsewi+o &gestione integrata dei njl;14ti urbani - Parte II 33

    CAPITOLO 4 GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

    La responsabilità per la corretta gestione del rifiuto grava, come già detto in precedenza, su tutti i soggetti coinvolti. L'articolo 178, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 sancisce il principio di co-responsabilizzazione stabilendo che "La gestione dei rzzuti è effettuata confool-nizenzente ai prìn+i di precau+oone, di p?-even+one, di propoqjonalità, di re@o?zsabili~a+o~ze e di coopera+oolze di tutti i soggetti coin~~olti nella p?-od?d~'oolze, nella distrbu@one, nelllutili;;o e nel cons7dmo di beni da cui origilza?zo i rz31dt2'.

    A carico del produttore e del detentore gravano gli obblighi di comunicazione al Catasto, di registrazione dei rifiuti presi in carico e conferiti ad altri soggetti e di accompagnamento dei rifiuti trasportati con un formulario di identificazione.

    4.1 IL CATASTO D