N. 02580_2012 REG.RIC
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30/06/13 N. 02580/2012 REG.RIC.
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N. 00366/2013REG.PROV.COLL.N. 02580/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigli o di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 2580 del 2012, proposto da
Fergos s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pellegrino, Gianluigi
Pellegrino e Riccardo Marone, ed elettivamente domiciliata,
unitamente ai difensori, presso l’avv. Luigi Napolitano in Roma, via
Sicilia n. 50, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Ministero dei beni e delle attività culturali, in persona del ministrolegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato
ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Regione Campania, in persona del presidente legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di Torre Annunziata, in persona del sindaco legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
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nei confronti di
Oplonti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Fortunato, ed elettivamente
domiciliata, unitamente al difensore, presso l’avv. Guido Lenza in
Roma, via XX settembre 98/E, come da mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per Campania,
sezione terza, n. 6130 del 27 dicembre 2011;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Oplonti s.r.l. e del Ministero
dei beni e delle attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons.Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Marcello Fortunato,
Riccardo Marone, Gianluigi Pellegrino e dall'avvocato dello Stato
Federica Varrone.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2580 del 2012, Fergos s.r.l. propone appello
avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sezione terza, n. 6130 del 27 dicembre 2011 con la quale è
stato dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto il ricorso
proposto contro il Comune di Torre Annunziata, il Ministero dei beni
e delle attività culturali, la Regione Campania e Oplonti s.r.l. per
l'annullamento:
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a) del provvedimento del 23 dicembre 2008 (prot. 4584) con il quale
il Dirigente del VI Dipartimento Urbanistica e Politiche del Comune
di Torre Annunziata ha rilasciato l’autorizzazione alla Oplonti s.r.l.
per la realizzazione di un parco commerciale, con annesse
infrastrutture, alla via Traversa Adinolfi (ex area Aquila
Prefabbricati);
b) del permesso di costruire n. 34 del 23 dicembre 2008 rilasciato
alla società Oplonti dal Dirigente del VI Dipartimento – Urbanistica e
Politiche del Comune di Torre Annunziata per la realizzazione del
parco commerciale sub a);
c) della Conferenza di Servizi conclusasi in data 14 giugno 2007;
d) della delibera n. 20 del 30 ottobre 2007 con la quale il Consiglio
comunale di Torre Annunziata ha approvato ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 447/1998 la variante Urbanistica Puntuale – Traversa
Adinolfi ex Area Prefabbricati;
e) del decreto n. 60 del 22 gennaio 2007 con il quale il Dirigente del
Settore urbanistica del Comune di Torre Annunziata ha rilasciato
l’autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 159 del d.lg. n. 42/2004
al progetto della controinteressata, nonché, della conseguente nota
della Soprintendenza BB.AA.PP. di Napoli del 18 aprile 2007 (prot.
10140);f) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Dinanzi al giudice di prime cure, con il ricorso in epigrafe, notificato
il 4 marzo 2011 e depositato il successivo giorno 11, la ricorrente
Fergos s.r.l., titolare dei permessi per la realizzazione di un centro
commerciale nel Comune di Pompei, impugnava i provvedimenti con i
quali il Comune di Torre Annunziata aveva autorizzato la
controinteressata società Oplonti a dare vita a un parco commerciale
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alla via Traversa Adinolfi nel medesimo Comune.
Esponeva la ricorrente:
- di essere venuta a conoscenza dei titoli abilitativi gravati, nel corso
del giudizio iscritto al n. di R.G. 6288/2010 instaurato dalla
controinteressata Oplonti avente ad oggetto l’annullamento delle
autorizzazioni concesse alla Fergos dal Comune di Pompei per la
realizzazione di un centro commerciale;
- che in data 8.8.2006 la Oplonti aveva fatto domanda per un
intervento di ristrutturazione urbanistica e riuso funzionale dei volumi
esistenti degli stabilimenti dismessi ex Aquila Edil prefabbricati, siti
in Torre Annunziata in zona agricola per dare vita a un parco
commerciale;
- che in data 30 novembre 2006, pur avendo la controinteressata
chiesto la sospensione dell’esame del progetto, sia il Comune, sia la
Soprintendenza avevano rilasciato l’autorizzazione paesaggistica;
- che in data 14.6.2007 si era conclusa la Conferenza di Servizi che ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 ha approvato la proposta di
variante allo strumento urbanistico, funzionale al progetto;
- che in data 30.10.2007 il Consiglio comunale aveva approvato la
proposta di variante (delibera di C.C. n. 20 del 30 ottobre 2007);
- che, successivamente, le parti avevano sottoscritto la convenzionenecessaria per l’esecuzione delle opere in questione e il dirigente
comunale aveva rilasciato il permesso di costruire impugnato.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva i seguenti motivi di
ricorso:
1) incompetenza in quanto ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998
la materia delle autorizzazioni alla localizzazione, attivazione e
ampliamento di impianti produttivi è di pertinenza del Sindaco e non
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del dirigente;
2) violazione del giusto procedimento di legge, violazione dell’art. 5
del D.P.R. n. 447/1998 in quanto la delibera del Consiglio comunale è
intervenuta oltre il termine di 60 gg. recato dal predetto art. 5;
3) violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 sotto altro profilo,
difetto di istruttoria e di motivazione e difetto dei presupposti in
quanto il Comune ha indetto la Conferenza di Servizi senza prima
verificare l’esistenza all’interno del PRG di aree dove poter collocare
l’insediamento produttivo proposto;
4) violazione del giusto procedimento di legge, violazione dell’art. 5
del D.P.R. n. 447/1998 sotto altro profilo, perplessità in quanto
l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal dirigente comunale è
intervenuta prima della adozione della variante urbanistica ossia
prima della verifica che il progetto della Oplonti s.r.l. fosse
compatibile con la destinazione di zona;
5) perplessità sotto un ulteriore profilo in quanto il dirigente comunale
ha espresso in data 22.1.2007 parere favorevole nonostante la
controinteressata avesse richiesto in data 30.11.2006 la sospensione
dell’esame del progetto;
6) violazione del giusto procedimento di legge, violazione dell’art. 3
del D.P.R. n. 380/2001 sotto un ulteriore profilo, perplessità in quantoil permesso di costruire non qualifica il progetto come di
ristrutturazione urbanistica;
7) violazione del giusto procedimento di legge, violazione dell’art. 3
del D.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e di motivazione in
quanto l’amministrazione nell’approvare il progetto di ristrutturazione
urbanistica non ha dato conto del fatto che lo stesso non comporta
alcun aumento volumetrico;
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8) violazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27.12.2004
(pubblicato in G.U. n. 80 del 7.4.2005) violazione degli artt. 242 e ss.
del d.lg. n. 152/2006 in quanto l’amministrazione non ha proceduto
alla preventiva analisi del rischio per i lavoratori e futuri avventori
del centro commerciale ricadente in un’area da bonificare;
9) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei
presupposti in fatto ed in diritto, contraddittorietà e perplessità sotto
un ulteriore aspetto in quanto l’intervento è stato autorizzato
nonostante la possibile interferenza con il piano di bonifica delle falde
acquifere che il Ministero dell’ambiente ancora non ha adottato.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero per i beni e le
attività culturali a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e la
società controinteressata Oplonti. Quest’ultima ha eccepito in rito
l’irricevibilità del gravame, l’inammissibilità dello stesso per omessa
notifica del ricorso alla Provincia di Napoli, per mancata
impugnazione degli atti presupposti e per carenza di interesse in caso
di accoglimento del ricorso n. di R.G. 6288/2010 proposto dalla
Oplonti.
Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R.
riteneva infondate le censure proposte, ritenendo il ricorso
irricevibile in relazione ai primi quattro motivi di ricorso, attinentil’illegittimità della variante urbanistica adottata, e infondato riguardo
il rilascio del permesso di costruire, sottolineando la correttezza
dell’operato della pubblica amministrazione.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante
evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice
di prime cure, riproponendo il proprio bagaglio di doglianze già
evidenziate davanti al T.A.R..
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Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il
Ministero dei beni e delle attività culturali e la Oplonti s.r.l.,
chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il
ricorso.
All’udienza del 4 maggio 2012, l’istanza cautelare veniva rinunciata, e
se ne dava atto con ordinanza n. 1680/2012.
All’udienza del 27 novembre 2012, il ricorso è stato discusso e
assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito
precisati.
2. - Con il primo e il secondo motivo di diritto, viene dedotta la
violazione dell’art. 65 del CPA, in relazione ai due profili della
mancata istruttoria da parte del collegio giudicante e della
consequenziale impossibilità di dedurre censure più articolate, stante
la ridotta acquisizione documentale derivatane. In dettaglio, si fa
presente che il T.A.R. non solo non avrebbe consentito alla richiesta
istruttoria, ma avrebbe poi fondato il suo rigetto anche sulla
considerazione della superficialità delle censure proposte,
superficialità dovuta invece proprio alla mancata acquisizione degli
atti necessari.2.1. - La doglianza è infondata in fatto.
Dalla lettura degli atti e dell’intero procedimento risulta che alla
carenza documentale, dovuta anche alla mancata costituzione in
giudizio delle amministrazioni locali evocate, ha supplito
integralmente la difesa della controinteresssata Oplonti s.r.l.. Di fronte
a tale produzione, più che idonea a consentire l’esercizio del diritto di
difesa dell’attuale appellante, non viene neppure evidenziato quale
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sarebbero stati gli atti mancanti e i generici rinvii ad ipotetiche
possibilità di ulteriori impugnative appaiono oltremodo ingiustificati.
3. - Con il terzo motivo di diritto, viene censurata la sentenza nella
parte in cui ha ritenuto irricevibili i primi quattro motivi del ricorso.
In concreto, premesso che l’atto introduttivo era stato proposto ben
oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della delibera di
approvazione della variante oggetto di contesa, l’appellante lamenta il
mancato accoglimento della censura inerente un obbligo di
comunicazione puntuale nei suoi confronti, stante la propria
condizione di contro interessata. Nel prosieguo del motivo,
confidando sul suo accoglimento, l’appellante ripropone i quattro
motivi ritenuti irricevibili dal T.A.R..
3.1. - La censura non ha pregio.
Come bene evidenziato dal primo giudice, i primi quattro motivi del
gravame sono effettivamente tardivi e quindi irricevibili, in quanto
volti a censurare, direttamente o indirettamente, l’illegittimità della
variante urbanistica adottata dall’amministrazione per consentire la
realizzazione dell’avversato centro commerciale da parte della
controinteressata società Oplonti e proposti dopo il termine
decadenziale previsto. Infatti, la delibera di approvazione della
variante urbanistica è stata pubblicata sul B.U.R.C. n. 64 del 10dicembre 2007 mentre il ricorso è stato notificato in data 4 marzo
2011, ben oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
In tale assunto, risulta del tutto fuori centro il richiamo alla
giurisprudenza in tema di varianti puntuali allo strumento urbanistico
operato dalla ricorrente per controbattere all’eccezione di
irricevibilità sollevata, atteso che tale giurisprudenza ha la funzione di
tutelare il soggetto inciso dalla variante in senso negativo. Al
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contrario, in questa sede, l’appellante si dimostra soggetto esterno alla
previsione urbanistica e quindi non ricadente nell’area tutelata da tale
norma.
Né peraltro si può giungere al risultato sperato costruendo un
ipotetico, ma irrilevante, stato di soggetto contro interessato. Nel
bilanciamento degli interessi voluto dal legislatore, la Fergos s.r.l.
può solo giovarsi di un eventuale intervento nel procedimento di
rilascio, ma non può essere neppure destinataria di un avviso di avvio
del procedimento, non rientrando nella categoria di cui all’art. 7
comma 1 della legge sul procedimento, in quanto la sua identificazione
come soggetto a cui possa derivare un pregiudizio non è né implicita
nel procedimento né è facilmente individuabile. Peraltro, nel nostro
sistema non esiste un procedimento di “enquête publique” (secondo il
sistema introdotto nell’ordinamento francese dalla legge 83-630 del
12 luglio 1983), per cui la posizione giuridica della società ricorrente
nei confronti della variante puntuale allo strumento urbanistico
adottata dall’amministrazione non è assimilabile a quella del singolo
proprietario, ma è del tutto omologa a quella di uno qualsiasi dei
destinatari, ovviamente indeterminati, cui si rivolgono le disposizioni
in materia di assetto del territorio.
4. - Con i successivi motivi, rubricato dal numero cinque al numeronove, vengono riproposti i motivi di primo grado “non esaminati dal
primo giudice perché ritenuti generici”. Avverso tale mera
riproposizione solleva eccezione la parte appellata, evidenziando
come l’assunto della mancata disamina da parte del primo giudice sia
infondata in fatto e quindi i motivi siano inammissibili perché non
contenenti alcuna censura contro la sentenza impugnata.
4.1. - L’eccezione processuale dell’appellata è fondata e i motivi sono
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inammissibili.
Contrariamente a quanto dedotto in appello, il giudice di prime cure
ha partitamente e convincentemente esaminato i motivi indicati.
Pertanto, la mera riproposizione degli stessi senza alcun’altra censura
sulla decisione impugnata conduce all’inammissibilità dei motivi
stessi. Infatti, l’effetto devolutivo dell'appello non esclude affatto
l'obbligo dell'appellante, affermato dall'art. 101 comma 1, c.p.a., di
indicare nell'atto di appello le specifiche critiche rivolte alla sentenza
impugnata, con conseguente inammissibilità di una mera riproduzione
delle doglianze articolate nel ricorso introduttivo del giudizio,
dovendo indicare la parte soccombente, quando adisce il giudice di
appello, le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo giudice è
pervenuto non sono condivisibili (giurisprudenza del tutto pacifica, da
ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2012 n. 4915).
5. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la
soccombenza nei confronti dell’appellata Oplonti s.r.l., mentre
possono essere integralmente compensate tra le altre parti del
giudizio, stanti le oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a
incidere sull’esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle
parti.
P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così
provvede:
1. Respinge l’appello n. 2580 del 2012;
2. Condanna Fergos s.r.l. a rifondere a Oplonti s.r.l. le spese del
presente grado di giudizio, che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila,
comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato)
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oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27
novembre 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –
Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Sergio De Felice, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)