N. 00062/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. · Sossi Elena, Gioia Aleardo, Basini Ermanno, Pennarola...

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N. 03184/2010 REG.RIC. Pagina 1 di 10 N. 00062/2011 REG.PROV.COLL. N. 03184/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3184 del 2010, proposto da: Ombretta Garbati, Arena Carmela, Morucci Gianfranco, Valente Nicoletta Concetta, Nowicka Alicja Wanda, Muslia Giorgio, Susin Luciano, Perrone Augusto, Civinini Nicola, Burlone Carla, Perrella Maria, Momoni Maurizio, Perrella Rosa, Carmina Gabriella, Compagnone Salvatore, Sciacca Antonino, Pulicari Maria, Rotondi Marisa, Sparaco Romano, Greco Maria, Rotondi Vincenzo, Rotondi Gianluca, Paglia Bice, Parcaroli Alessandro, Parcaroli Massimiliano, Caponeri Antonio, Caponeri Piergiorgio, Caponeri Pierpaolo, Caponerì Gianleonardo, Perrone Iside, Giaquinto Giovanni, Sciortino Joseph, Wong Puay Lang, Lioi Alba Madrilena, Sbordoni Oriana, Risuleo Giancarlo, Palagiano Daniela, Gianni Rosalba, Quilla Luciana, Natali Maurizio, Zappavigna Maria Rita, Alimenti Maurizio, http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202/2010/2010... 11/01/2011

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N. 00062/2011 REG.PROV.COLL.N. 03184/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3184 del 2010, proposto da:

Ombretta Garbati, Arena Carmela, Morucci Gianfranco, Valente

Nicoletta Concetta, Nowicka Alicja Wanda, Muslia Giorgio, Susin

Luciano, Perrone Augusto, Civinini Nicola, Burlone Carla, Perrella

Maria, Momoni Maurizio, Perrella Rosa, Carmina Gabriella,

Compagnone Salvatore, Sciacca Antonino, Pulicari Maria, Rotondi

Marisa, Sparaco Romano, Greco Maria, Rotondi Vincenzo, Rotondi

Gianluca, Paglia Bice, Parcaroli Alessandro, Parcaroli Massimiliano,

Caponeri Antonio, Caponeri Piergiorgio, Caponeri Pierpaolo,

Caponerì Gianleonardo, Perrone Iside, Giaquinto Giovanni,

Sciortino Joseph, Wong Puay Lang, Lioi Alba Madrilena, Sbordoni

Oriana, Risuleo Giancarlo, Palagiano Daniela, Gianni Rosalba, Quilla

Luciana, Natali Maurizio, Zappavigna Maria Rita, Alimenti Maurizio,

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Gianello Raffaella, Leone Roberto, Alberghini Maltoni Luciano,

Schiavello Roberto, Strappafelci Carla, Pranza Alessandro, Orlandi

Donatella, Dalla Pria Donatella, Quacquarelli Stefano, Dominijanni

Lidia, Valensisi Giuseppe, Misino Lucia, Neri Elisa, Neri Simona,

Contino Daniela, Di Marco Mirella, Enna Agabitina, Strappafelci

Silverio, Canavacci Flavio, lacovacci Remolo, Cocimano Antonino,

Ravarino Giuliana, Cifani Maria Grazia, Giacalone Salvatore,

Pietrangelo Marina, Di Bucci Franco, Pelliccia Franca, Parco Franca,

Bellucci Fabrizio, Bellucci Mariangela, Bellucci Massimo, Catoni

Rodolfo, Fedeli Roberta, Sirigu Luigi, Parisi Roberto, Guglielmi

Patrizia, Foglietti Francesco, Parisi Claudia, Felici Franco,

Bernasconi Giacomino, Nistico' Salvatore, Salvi Renato, Testa

Giuseppina, Sterpetti Patrizia, Cruciarli Venanzino, Mancinelli

Loreana, Di Cannine Emesto, Furlan Orlando, Di Bartolo Olimpia,

Benvenuti Gilberto, Corinaldesi Maria, Romiti Sergio, Masile

Francesco, Pasquali Mauro, Graziosi Gianluca, Ciofo Luigi, Di

Curzio Rodolfo, Ciaffì Laura, Masella Elio, Pogelli Giorgio, Massimi

Romolo, Castrovillari Francesco, Èrcoli Maria Costantina, Piras

Francesco, Monaldi Anna, Coletta Maria Grazia, Piras Mario, De

Rossi Maria, Campisano Giuseppe, Loricchio Beatrice, Lambiase

Pasquale, Risso Mario, Uri Giulia, Creatura Ludovico, Di Cecco

Finisia, Maniscalchi Martella, Sparanero Angelo, Mazzetti Sergio,

Vita Francesco, Venturi Giampiero, Proia Giuseppe, Bacci Anna

Maria, Di Curzio Laura, Di Curzio Sancirò, Di Curzio Massimo,

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Fiorenza Benedetta, Brau Emilia, Antinori Anna Rita, De Angelis

Maurizio, Bitti Mauro, Miconi Carla, Mariano Letizia, Galeano Maria

Pia, Fabiani Gabriella, Ghislandì Matteo, Ghislandì Valerio, Stasolla

Francesca, Campisano Teresa, Bagnato Enrico Giuseppe Rocco,

Rombola' Èva, Curcìo Maria Atonia, Rotundo Giuseppe, Rotundo

Chiara, Liguori Anna Rosa, Santi Vania, Guaglione Carolina,

Morasca Andrea, Afflitto Roberto, Carenza Stella, Lazzari Paola,

Della Fornace Massimo, Gerboni Rossella, Collina Gabriella, Tonon

Germana, Risoldi Franco, Bardare Domenica Maria, Mendozzi

Concetta, Ferendeles Carlo, Ralli Germana, Cardu Antonio, Segna

Milena, Dalla Pria Giorgio, Chiaperotti Paola, Dalla Pria Leonardo,

Mosca Pierina, Di Benedetto Adriana, Piccirilli Angelo, Moretti

Angelo, Pietrangelo Orietta, Cori Augusto, Biagini Oriano, Gabrielli

Viria, Mu Xianhua, Lazar Lidia, Priamo Renzo, Lazar Didina, Scafati

Èrcole, Stefano Anna, Chimento Graziella, Morrone Mimo, Cinque

Guglielmo, Reatini Maria Antonietta, Petrilli Fatima, Seresini

Tiziano, Cesaroni Giacomina, Melchiorre Francesca, Cresti Delieto,

Emili Anna Maria, D'Andrea Luana, Falanga Teresa, Panci Romolo,

Odierna Livio, Bràcci Pierina, Cesaroni Alfredo, Cenciarelli Laura,

Ferrini Renato, Leone Francesco, Turini Anna, Piaggesi Stefano,

Sossi Elena, Gioia Aleardo, Basini Ermanno, Pennarola Sandra,

Gubert Elisabetta, Vedovato Tizìano, Calicchia Maria Pia, Cipriani

Bruno, Pacitto Daniela, Servo Tullio, Dozio Daniela, Pavin Paolo,

Bonelli Anna, Lena Sergio, Nenni Rita, Caddeo Alvaro, Giovarruscio

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Pierino, Salvatori Liliana, Bagnato Fabio, Marega Carlo, Bonafede

Sergio, Amici Angela Maria, Montemuro Dario, Montemuro Isabella,

Delossi Franco, Guglielman Stefania, Misino Vincenzo, Festuccia

Bruno, Miseroni Claudio, Davila Alicia, Valori Francesco, Santucci

Daniela, Polverini Valerio, Caddia Salvatore, De Pascale Maria

Teresa, Gasparini Giuliano, Piccinini Paola, Di Gioia Franco,

Gianfaldoni Gianfranca, Antonangeli Angelo, Varlotta Valerio,

Benucci Fabrizio, De Bellis Anna Maria, Gressi Fulvio, Piacentini

Anna Rita, Bagnato Costantino, Bagnato Agostino, Capocaccia

Maria Livia, Di Bisceglia Guglielmo, Esposìto Calia, Beneduce

Emilie, Schiappa Eugenio, Cifani Renato, Rufo Maria, Cifani Masha,

Foglietti Mario, Costando Antonio, Bagnato Rosaria, Gentile Luigi,

Tiseo Giancarlo, Catoni Rodolfo, Fedeli Roberta, Longo Elisa,

Carretta Mirella, Morolli Luigi, Ricci Daniela, Favi Giuliano, Lalli

Agnese, Favi Roberta, DÌ Vito Maria Maddalena, Carboni

Giuseppìna, Savo Genesio, Iraci Raniero, Scattareggia Daniela,

Bertea Paola, Artuso Eliana, Quaranta Walter, Frasca Sante, Lepore

Egidio, Meschino Mario, Specchia Anna Gìuseppa, Formicolii

Patrizia, Ciabattini Claudio, Lupaioli Assunta, Alesi Claudio,

Filìppetti Massimo, De Marchis Marina, Forlenza Vito Cairolì, De

Mario Simona, Marsiglioni Flavìo, Focolini Mercede, Impinna

Sylvaine Therese, Trifiro Sandra, Montagna Cristina, Bordoni

Alfredo, Martinis Bruna, Tannini Omelia, Ottaviani Fabio, Maione

Procolo, DÌ Paolo Giuseppe, Tedesco Assunta, Loì Maria, Berettini

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Manuela, Campagnola Angelo, Michieletto Giampiero, Michieletto

Roberta, Miola Ida, Cacciani Alessandro, Patassini Loretta, Pierini

Marcella, Fattori Anna, Altobelli Giuliana, Compagno Antonio,

Boncompagni Clara, Nicolai Massimo Dante Lorenzo, Patassini

Anna Maria, Gallo Massimo, Maggi Alessandro, Pepe Laura, Porri

Roberto, Maceroni Maria Gabriella, De Angelis Bruna, Toni Sergio,

Colaprete Maria Giuliana, Cianca Fabrizio, Gianfaldoni Lauretta,

Siena Lina, Formichetti Lucia, Mazziotto Francesco, Chimento

Antonio, De Santis Anna Maria, Camilli Pina, Leoni Fabrizio,

Casckto Patrizia, Felici Nadia, Piscitelli Giuseppa, rappresentati e

difesi dall'aw. Massimo Galdi, con domicilio eletto presso Massimo

Galdi in Roma, via delle Milizie, 76;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'aw. Rodolfo Murra,

domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Soc Gemma Spa, rappresentato e difeso dagli aw. Andrea Saldutti,

Nicola Alessandro Saldutti, con domicilio eletto presso Andrea

Saldutti in Roma, via Lorenzo Magalotti N.15;

per l'annullamento

- dei provvedimenti recanti la richiesta di conguaglio per la

concessione del diritto di superficie;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Soc

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Gemma Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott.

Luigi Tosti e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto in fatto che i ricorrenti dichiarano di essere tutti assegnatari

di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in area edificabilc ricadente

nel piano di zona Laurentino 38, per la concessione del cui diritto di

superficie il Comune di Roma a suo tempo determinò (1979) il

contributo dovuto dai soggetti attuatori;

Rilevato che i ricorrenti rendono nota l'emanazione della

deliberazione del Consiglio comunale dì Roma n. 54 del 31 marzo

2003 e della determinazione dirigenziale, dip.to IX, n. 1118 del 1°

settembre 2009, in base alle quale il Comune di Roma cedette in

proprietà a'sensi delTart 31 della legge dicembre 1998 n. 448 le aree

comprese nei PEEP ex 1. 18 aprile 1962 n. 167;

Rilevato altresì che i suddetti fanno presente come il Comune di

Roma, in virtù di tali provvedimenti, avesse determinato, in

applicazione dell'art 35, e. 12 della 1. 22 ottobre 1971 n. 865,

l'importo definitivo spettante per la predetta concessione, pure

relativamente a tal PDZ;

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Rilevato inoltre che, a seguito di ciò, si è provveduto al ricalcolo degli

importi dovuti dai soggetti superfidari, a conguaglio delle somme a

suo tempo indicate nelle convenzioni di concessione, anche nei

riguardi degli attuali ricorrenti, giusta quanto loro richiesto dalla

GEMMA s.p.a., quale agente della relativa riscossione per conto del

Comune di Roma;

Rilevato quindi che gli istanti hanno adito questo giudice, con il

ricorso in epigrafe, impugnando la nota citata e deducendo in punto

di diritto la prescrizione del credito e vari profili di eccesso di

potere.

Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe appare fondato in

relazione alla fondamentale censura (di carattere dirimente) di

prescrizione del diritto di credito del Comune.

Il termine di avvio per il recupero delle maggiori somme dovute ai

proprietari espropriati per la realizzazione dei piani di zona di edilizia

popolare viene fatto decorrere, per costante giurisprudenza, dal

momento in cui rAmministrazione ha avuto piena contezza della

spesa effettiva derivante dal piano nella sua globalità.

Nel caso in esame le richieste di versamento integrativo di somme

per la realizzazione dell'obbligo dettato dall'articolo 35 undicesimo

comma della legge n. 865 del 1971 (che pone la piena copertura delle

spese derivanti dall'acquisizione delle aree a carico dei concessionari

del diritto di superficie) sono state rivolte ai ricorrenti con atti datati

dicembre 2009 o gennaio 2010.

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Pertanto il termine decennale di prescrizione, applicabile nella

materia secondo consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato 2003

n. 7820), deve ritenersi spirato qualora si dimostri che il Comune

poteva far valere il diritto di credito anteriormente al dicembre 1999.

Ora nell'atto impugnato la concessionaria Società Gemma afferma

che la quantificazione del costo effettivamente sostenuto dall'Ente

locale per gli espropri delle aree facenti parte del piano dì zona 38 -

Laurentino si è resa possibile solo al termine delle operazioni di

esproprio, ma non indica né la data né atti dai quali possa desumersi

quanto tale evento si è verificato.

Nelle memorie delle parti resistenti si sostiene che Ìl dies a quo per

l'esercizio del diritto di recupero coinciderebbe con la data della

sentenza della Corte di Cassazione n. 10680 dell311 agosto 2000, di

rigetto dei ricorsi avverso le sentenze di Corte di appello dell'anno

1998 che avevano statuito in ordine alla quantificazione delle somme

da versare all'ultimo dei soggetti espropriati.

La tesi non può essere condivisa,

Infatti, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile il

ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza,

salvo che il giudice che ha pronunciato la sentenza stessa disponga,

su istanza di parte, che l'esecuzione sia sospesa.. Nel caso non risulta

che siffatta sospensione sk intervenuta.

Neppure ha fondamento l'obiezione, avanzata negli scritti difensivi

delle resistenti, secondo la quale il dies a quo per disporre i recuperi

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decorreva dalla data di adozione della delibera n. 50 del 24 febbraio

2000 del Consiglio comunale.

Il Collegio (in ciò rivedendo la diversa tesi esposta nella sentenza n.

6419 del 2009, nella quale tuttavia tale enunciazione era inlnfluente)

osserva che la delibera in esame ha mera natura ricognitiva del

complessivo debito per indennità di esproprio come determinato in

ottemperanza alla sentenza n. 3127 del 14 ottobre 1998 della Corte di

appello di Roma, a seguito del deposito di somme presso la Cassa

depositi e prestiti, di reperimento del necessario finanziamento e di

riconoscimento del debito.

La stessa delibera da invece atto di agire in esecuzione alla sentenza

di appello, con riserva di recupero delle somme erogate in caso di

favorevole esito del ricorso per Cassazione, con ciò smentendo la

tesi difensiva avanzata in giudizio per cui le operazioni definitive di

conguaglio potevano essere effettuate solo all'esito della pronuncia

della stessa Corte di cassazione.

La delibera in questione tuttavia rappresenta un mero atto di

ricognizione del credito da parte dell'Amministrazione e non è

quindi rilevante al fine di interrompere Ìl termine prescrizionale per

la richiesta di maggiori somme ai soggetti sui quali ricadeva la spesa.

L'eccezione di prescrizione è quindi fondata e tanto determina

Taccoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati,

previo assorbimento di ogni altro motivo dedotto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra

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tutte le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto , lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere i consiglio del 13 ottobre e del 17

dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente, Estensore

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvestre Maria Russo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

1107/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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