Muri a Dislivello

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QUESITO Il comma 2 dell'articolo 887 del c.c. (Fondi a dislivello negli abitati) dice che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore. Se il muro è costruito interamente sul terreno del fondo INFERIORE come vanno ripartite le spese di costruzione e conservazione del muro? RISPOSTA Il riferimento normativo della questione in oggetto è l’art. 887 c.c. il quale stabilisce, al comma 1, che se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il comma 2, poi, precisa che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore. *** ** *** Non potendo, il legislatore, disciplinare tutte le disparate situazioni che possono venire a crearsi in merito alla questione del muro costruito tra due fondi a dislivello confinanti, come sempre accade è stata la giurisprudenza ad intervenire per interpretare la norma, “plasmandola” in modo da renderla idonea a definire esaustivamente tutti i possibili motivi di controversia in materia. Secondo un costante orientamento della corte di Cassazione (1) la disciplina in tema di regime delle spese relative al muro di confine e sostegno, contenuta all’art. 887 c.c., non trova applicazione nelle seguenti situazioni: quando la creazione di un dislivello ex novo (ovvero l’aumento dell’originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore. In questo caso incombe esclusivamente su questo proprietario l’onere della realizzazione e della successiva manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (oppure da lui stesso resa maggiormente soggetta a smottamenti); quando il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, sia esso quello inferiore, sia esso quello superiore. In questo caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo su cui esso sorge, il quale sarà onerato di tutte le spese; quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore di sua autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o quantomeno utile, per il proprio fondo. Anche in questo ultimo caso la costruzione e la manutenzione del muro con le relative spese sono interamente a suo carico. *** ** *** Sia dalle pronunce della Corte di Cassazione, sia dall’interpretazione letterale del 2° comma dell’art. 887 c.c., si desume chiaramente che la costruzione del muro per metà su entrambi i fondi, a cavallo del loro confine, rappresenta una condizione imprescindibile per l’applicazione dell’art. 887 c.c. Da ciò ne deriva che, laddove tale condizione non venga rispettata, non troverà attuazione il regime di separazione delle spese di costruzione e conservazione del muro di sostegno prevista dalla norma in questione. Quindi, per rispondere al quesito, se il muro è costruito interamente sul terreno del fondo inferiore è da considerare, in virtù del principio di accessione sancito dall’art. 934 c.c., di proprietà esclusiva del proprietario di tale fondo inferiore. Conseguentemente le spese per la sua costruzione e

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Muri a Dislivello

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QUESITO

QUESITO

Il comma 2 dell'articolo 887 del c.c. (Fondi a dislivello negli abitati) dice che il muro deve essere costruito per met sul terreno del fondo inferiore e per met sul terreno del fondo superiore. Se il muro costruito interamente sul terreno del fondo INFERIORE come vanno ripartite le spese di costruzione e conservazione del muro?

RISPOSTA

Il riferimento normativo della questione in oggetto lart. 887 c.c. il quale stabilisce, al comma 1, che se di due fondi posti negli abitati uno superiore e laltro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta allaltezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il comma 2, poi, precisa che il muro deve essere costruito per met sul terreno del fondo inferiore e per met sul terreno del fondo superiore.

*** ** ***

Non potendo, il legislatore, disciplinare tutte le disparate situazioni che possono venire a crearsi in merito alla questione del muro costruito tra due fondi a dislivello confinanti, come sempre accade stata la giurisprudenza ad intervenire per interpretare la norma, plasmandola in modo da renderla idonea a definire esaustivamente tutti i possibili motivi di controversia in materia.

Secondo un costante orientamento della corte di Cassazione (1) la disciplina in tema di regime delle spese relative al muro di confine e sostegno, contenuta allart. 887 c.c., non trova applicazione nelle seguenti situazioni:

quando la creazione di un dislivello ex novo (ovvero laumento delloriginario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore. In questo caso incombe esclusivamente su questo proprietario lonere della realizzazione e della successiva manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (oppure da lui stesso resa maggiormente soggetta a smottamenti);

quando il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, sia esso quello inferiore, sia esso quello superiore. In questo caso sussiste la propriet esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo su cui esso sorge, il quale sar onerato di tutte le spese;

quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore di sua autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o quantomeno utile, per il proprio fondo. Anche in questo ultimo caso la costruzione e la manutenzione del muro con le relative spese sono interamente a suo carico.

*** ** ***

Sia dalle pronunce della Corte di Cassazione, sia dallinterpretazione letterale del 2 comma dellart. 887 c.c., si desume chiaramente che la costruzione del muro per met su entrambi i fondi, a cavallo del loro confine, rappresenta una condizione imprescindibile per lapplicazione dellart. 887 c.c. Da ci ne deriva che, laddove tale condizione non venga rispettata, non trover attuazione il regime di separazione delle spese di costruzione e conservazione del muro di sostegno prevista dalla norma in questione.

Quindi, per rispondere al quesito, se il muro costruito interamente sul terreno del fondo inferiore da considerare, in virt del principio di accessione sancito dallart. 934 c.c., di propriet esclusiva del proprietario di tale fondo inferiore. Conseguentemente le spese per la sua costruzione e manutenzione non devono essere ripartite tra i proprietari dei due fondi a dislivello confinanti secondo quanto previsto dallart. 887 c.c., bens sono interamente a carico del proprietario del fondo inferiore.

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(1) cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2007, n. 13685 in Guida al diritto, 2007, 35 (solo massima); Cassazione civile, sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13406 in Giust. civ., Mass., 2001, 1813; Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 2001, n. 7131 in Giust. civ., Mass., 2001, 1057; Cassazione civile, sez. II, 18 agosto 1998, n. 8171 in Giust. civ., Mass., 1998, 1729.