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1 MP3: Internet e diritto d’autore La recente decisione della Corte Distrettuale degli U.S.A., con cui è stata condannata MP3.com per violazione delle norme del Copyright Act del 1976, ha dato nuovo impulso alla discussione sui limiti della vendita di musica on-line e rinvigorito la posizione di quanti dubitano della legittimità del formato MP3 (http://www.valcavi.it/txt/mp3usa.doc) (il materiale relativo al processo può essere scaricato dal sito www.mp3.com). L’importanza e le dimensioni economiche del problema balzano immediatamente all’evidenza se si considera che, se nel 1997 la vendita di musica on-line ha rappresentato lo 0,1% del mercato mondiale della musica (pari a $ 4,000,000), si prevede che entro il 2005 raggiungerà l’8%, per un fatturato complessivo di $ 47 miliardi (fonte Market Tracking International). Ciò ha portato la U.E., anche sulla spinta di Jean Michel Jarre e di altri 400 musicisti, a raggiungere un accordo sul testo di una nuova direttiva per la protezione del diritto d’autore su Internet. Nell’attesa che – come auspicato dal portavoce del Commissario europeo per il mercato interno – entro la fine del 2000 venga elaborato ed approvato il testo definitivo della direttiva, gli operatori economico-giuridici devono fare i conti da un lato con la coesistenza di normative differenti all’interno della U.E. e dall’altro con testi di legge dettati, come nel caso italiano, per regolamentare un mercato con caratteristiche completamente diverse rispetto a quello globale di Internet. Le norme di riferimento italiane sono costituite da: Legge sul Diritto d’Autore (L. 22 aprile 1941 n° 633); Art. 2575 del codice civile; E dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 24 luglio 1971.

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MP3: Internet e diritto d’autore

La recente decisione della Corte Distrettuale degli U.S.A., con cui è stata

condannata MP3.com per violazione delle norme del Copyright Act del

1976, ha dato nuovo impulso alla discussione sui limiti della vendita di

musica on-line e rinvigorito la posizione di quanti dubitano della

legittimità del formato MP3 (http://www.valcavi.it/txt/mp3usa.doc) (il

materiale relativo al processo può essere scaricato dal sito

www.mp3.com).

L’importanza e le dimensioni economiche del problema balzano

immediatamente all’evidenza se si considera che, se nel 1997 la vendita

di musica on-line ha rappresentato lo 0,1% del mercato mondiale della

musica (pari a $ 4,000,000), si prevede che entro il 2005 raggiungerà

l’8%, per un fatturato complessivo di $ 47 miliardi (fonte Market

Tracking International).

Ciò ha portato la U.E., anche sulla spinta di Jean Michel Jarre e di altri

400 musicisti, a raggiungere un accordo sul testo di una nuova direttiva

per la protezione del diritto d’autore su Internet. Nell’attesa che – come

auspicato dal portavoce del Commissario europeo per il mercato interno

– entro la fine del 2000 venga elaborato ed approvato il testo definitivo

della direttiva, gli operatori economico-giuridici devono fare i conti da

un lato con la coesistenza di normative differenti all’interno della U.E. e

dall’altro con testi di legge dettati, come nel caso italiano, per

regolamentare un mercato con caratteristiche completamente diverse

rispetto a quello globale di Internet.

Le norme di riferimento italiane sono costituite da:

Legge sul Diritto d’Autore (L. 22 aprile 1941 n° 633);

Art. 2575 del codice civile;

E dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere

letterarie ed artistiche del 24 luglio 1971.

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Si tratta, come appare subito evidente, di normative datate e tali

pertanto da imporre una delicata operazione di aggiornamento.

Si tenga presente che, fino all’avvento della tecnologia digitale e di

Internet, l’opera discografica e musicale era normalmente incorporata in

un supporto fonografico(dischi, CD e musicassette): la tutela dell’opera

era pertanto agevolmente apprestata fissando delle regole per la

circolazione di tali supporti (ad esempio con il pagamento dei diritti alla

S.I.A.E.)

La dematerializzazione delle opere musicali (ovvero la loro circolazione

su qualsiasi supporto, agevolmente duplicabile da parte di chiunque e

la conseguente possibilità di scomporre fino quasi all’infinito le canzoni)

ha così fatto “invecchiare” in modo rapido tale normativa.

Quali sono i problemi cui l’interprete (in via provvisoria) e la futura

direttiva comunitaria (in modo definitivo) devono fornire una risposta?

Cercando di schematizzare e semplificare, si possono individuare tre

temi fondamentali:

1. regole certe per l’individuazione della legge applicabile alla

diffusione di opere musicali via Internet;

2. criteri semplici per stabilire quale sia il giudice competente a

decidere sulle controversie;

3. infine, fissazione di un sistema di cooperazione tra gli enti per la

tutela collettiva del diritto d’autore (quali la S.I.A.E. italiana) dei

diversi paesi.

Il primo punto potrebbe essere risolto utilizzando:

a) la legge del luogo in cui è localizzato il server nel quale

l’opera protetta è caricata (ad esempio la legge americana

nel caso di MP3.com);

b) la legge del paese in cui l’opera protetta è scaricata (ad

esempio quella italiana se un cittadino italiano si collega al

sito MP3.com);

c) la legge del luogo in cui si è consumata la violazione del

diritto d’autore o in cui si chiede la protezione (legge

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italiana o americana a secondo che si consideri compiuta

la violazione con l’ordine di download dato in Italia dal mio

computer o con l’avvio del download dal server del sito

americano).

Tutti tali criteri presentano vantaggi e svantaggi.

Una risposta può essere rintracciata nell’art. 5 della Convenzione di

Berna del 1971 che propone di applicare la legge del luogo in cui la

protezione è invocata e nell’art. 62 della L. 31 maggio 1995 n° 218 che

ritiene applicabile la legge del luogo in cui si è verificato l’evento.

Per la soluzione del secondo quesito si potrebbero utilizzare criteri simili

a quelli sopraelencati. La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre

1968, all’art. 5 n° 3) e 4) attribuisce la giurisdizione (ovvero il potere di

decidere una determinata serie di controversie) al giudice del luogo in

cui l’evento dannoso si è verificato.

L’ultimo punto è divenuto ancora più importante ed attuale a seguito

della preziosa iniziativa della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori e

degli Editori) che ha creato una “licenza sperimentale per l’utilizzazione

in reti telematiche di opere musicali tutelate dalla S.I.A.E.” (vedi il sito

www.siae.it ).

In tal modo, attraverso il pagamento di un importo fisso mensile a

seconda del tipo di sito e della quantità e qualità del materiale musicale

scaricabile.

Questa è la licenza che consente a www.Vitaminic.it di essere in regola

con le norme italiane sul diritto d’autore e di non correre rischi di

condanne quali quella di MP.3.com.

Gian Paolo Valcavi Avvocato in Milano