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MP3: Internet e diritto d’autore
La recente decisione della Corte Distrettuale degli U.S.A., con cui è stata
condannata MP3.com per violazione delle norme del Copyright Act del
1976, ha dato nuovo impulso alla discussione sui limiti della vendita di
musica on-line e rinvigorito la posizione di quanti dubitano della
legittimità del formato MP3 (http://www.valcavi.it/txt/mp3usa.doc) (il
materiale relativo al processo può essere scaricato dal sito
www.mp3.com).
L’importanza e le dimensioni economiche del problema balzano
immediatamente all’evidenza se si considera che, se nel 1997 la vendita
di musica on-line ha rappresentato lo 0,1% del mercato mondiale della
musica (pari a $ 4,000,000), si prevede che entro il 2005 raggiungerà
l’8%, per un fatturato complessivo di $ 47 miliardi (fonte Market
Tracking International).
Ciò ha portato la U.E., anche sulla spinta di Jean Michel Jarre e di altri
400 musicisti, a raggiungere un accordo sul testo di una nuova direttiva
per la protezione del diritto d’autore su Internet. Nell’attesa che – come
auspicato dal portavoce del Commissario europeo per il mercato interno
– entro la fine del 2000 venga elaborato ed approvato il testo definitivo
della direttiva, gli operatori economico-giuridici devono fare i conti da
un lato con la coesistenza di normative differenti all’interno della U.E. e
dall’altro con testi di legge dettati, come nel caso italiano, per
regolamentare un mercato con caratteristiche completamente diverse
rispetto a quello globale di Internet.
Le norme di riferimento italiane sono costituite da:
Legge sul Diritto d’Autore (L. 22 aprile 1941 n° 633);
Art. 2575 del codice civile;
E dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche del 24 luglio 1971.
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Si tratta, come appare subito evidente, di normative datate e tali
pertanto da imporre una delicata operazione di aggiornamento.
Si tenga presente che, fino all’avvento della tecnologia digitale e di
Internet, l’opera discografica e musicale era normalmente incorporata in
un supporto fonografico(dischi, CD e musicassette): la tutela dell’opera
era pertanto agevolmente apprestata fissando delle regole per la
circolazione di tali supporti (ad esempio con il pagamento dei diritti alla
S.I.A.E.)
La dematerializzazione delle opere musicali (ovvero la loro circolazione
su qualsiasi supporto, agevolmente duplicabile da parte di chiunque e
la conseguente possibilità di scomporre fino quasi all’infinito le canzoni)
ha così fatto “invecchiare” in modo rapido tale normativa.
Quali sono i problemi cui l’interprete (in via provvisoria) e la futura
direttiva comunitaria (in modo definitivo) devono fornire una risposta?
Cercando di schematizzare e semplificare, si possono individuare tre
temi fondamentali:
1. regole certe per l’individuazione della legge applicabile alla
diffusione di opere musicali via Internet;
2. criteri semplici per stabilire quale sia il giudice competente a
decidere sulle controversie;
3. infine, fissazione di un sistema di cooperazione tra gli enti per la
tutela collettiva del diritto d’autore (quali la S.I.A.E. italiana) dei
diversi paesi.
Il primo punto potrebbe essere risolto utilizzando:
a) la legge del luogo in cui è localizzato il server nel quale
l’opera protetta è caricata (ad esempio la legge americana
nel caso di MP3.com);
b) la legge del paese in cui l’opera protetta è scaricata (ad
esempio quella italiana se un cittadino italiano si collega al
sito MP3.com);
c) la legge del luogo in cui si è consumata la violazione del
diritto d’autore o in cui si chiede la protezione (legge
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italiana o americana a secondo che si consideri compiuta
la violazione con l’ordine di download dato in Italia dal mio
computer o con l’avvio del download dal server del sito
americano).
Tutti tali criteri presentano vantaggi e svantaggi.
Una risposta può essere rintracciata nell’art. 5 della Convenzione di
Berna del 1971 che propone di applicare la legge del luogo in cui la
protezione è invocata e nell’art. 62 della L. 31 maggio 1995 n° 218 che
ritiene applicabile la legge del luogo in cui si è verificato l’evento.
Per la soluzione del secondo quesito si potrebbero utilizzare criteri simili
a quelli sopraelencati. La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968, all’art. 5 n° 3) e 4) attribuisce la giurisdizione (ovvero il potere di
decidere una determinata serie di controversie) al giudice del luogo in
cui l’evento dannoso si è verificato.
L’ultimo punto è divenuto ancora più importante ed attuale a seguito
della preziosa iniziativa della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori e
degli Editori) che ha creato una “licenza sperimentale per l’utilizzazione
in reti telematiche di opere musicali tutelate dalla S.I.A.E.” (vedi il sito
www.siae.it ).
In tal modo, attraverso il pagamento di un importo fisso mensile a
seconda del tipo di sito e della quantità e qualità del materiale musicale
scaricabile.
Questa è la licenza che consente a www.Vitaminic.it di essere in regola
con le norme italiane sul diritto d’autore e di non correre rischi di
condanne quali quella di MP.3.com.
Gian Paolo Valcavi Avvocato in Milano