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Modena,15/02/2006 1 Ufficio delle Dogane di Modena Campogalliano (MO) – Via del Passatore, 61 – Telefono (059) 525.358 - Fax (059) 851.012 Modena (MO) - Piazza Manzoni, 4/3 – Telefono (059) 304.160/61 - Fax (059) 440.747 e-mail: [email protected] Problematiche ed adempimenti degli operatori riguardo all’imposizione sull’energia elettrica CONFINDUSTRIA MODENA - Auditorium Giorgio Fini

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Ufficio delle Dogane di ModenaCampogalliano (MO) – Via del Passatore, 61 – Telefono (059) 525.358 - Fax (059) 851.012

Modena (MO) - Piazza Manzoni, 4/3 – Telefono (059) 304.160/61 - Fax (059) 440.747e-mail: [email protected]

Problematiche ed adempimenti degli operatori riguardo all’imposizione

sull’energia elettrica

CONFINDUSTRIA MODENA - Auditorium Giorgio Fini

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La Normativa

• Regio Decreto 29/09/1895 nr. 624, modificato dal Regio Decreto 21/04/1910 nr. 216 (Regolamento per l’applicazione dell’imposta di consumo sull’energia elettrica)

• Decreto Legislativo 26/10/1995 nr. 504 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

• Decreto Legge 28/11/1988 nr. 511 – art. 6 – convertito in Legge 27/01/1989 nr. 20 (Legge istitutiva dell’Addizionale Enti Locali)

• Decreto Legge 30/09/1989 nr. 332 – art. 4 – convertito in Legge 27/11/1989 nr. 384 (Legge istitutiva dell’Addizionale Erariale)

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…… continua La Normativa

• Decreto Legislativo 16/03/1999 nr. 79 (Decreto Bersani – Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)

• Legge 13/05/1999 nr. 133 – art. 10 – (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale)

• Legge 23/12/2000 nr. 388 – art. 28 – (Legge Finanziaria 2001)

• Delibera Giunta Provinciale di Modena nr. 478 del 23/11/2004 (Determinazione dell’aliquota dell’Addizionale Enti Locali di cui al Decreto Legge 28/11/1988 nr. 511 )

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…… continua La Normativa

• Decreto Ministeriale 12/12/1996 nr. 689 (Regolamento recante norme per l’effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi)

• Legge 29/12/1990 nr. 428 – art. 29, comma 2 – (Rimborso dei tributi incompatibili con norme comunitarie)

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Oggetto dell’Imposizione

• L’energia elettrica è sottoposta ad imposta erariale di consumo (art. 52 comma 1 del D.L.vo 504/95) e ad Addizionali dell’imposta erariale di consumo (art. 60 del D.L.vo 504/95)

• Le Addizionali dell’imposta erariale di consumo sono:a) l’Addizionale Enti Locali di cui Decreto Legge 28/11/1988 nr. 511

– art. 6 – convertito in Legge 27/01/1989 nr. 20 (Legge istitutiva)b) l’Addizionale Erariale di cui al Decreto Legge 30/09/1989 nr. 332 –

art. 4 – convertito in Legge 27/11/1989 nr. 384 (Legge istitutiva)

• Con l’art. 28 della Legge 388/00 (Legge Finanziaria 2001) è stato abrogato l’art. 4 del D.L. 332/89, per cui con decorrenza 01/01/2001 è stata soppressa l’Addizionale Erariale

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I Soggetti Obbligati

• Obbligato al pagamento dei predetti tributi è l’esercente l’officina di produzione dell’energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, denominato “FABBRICANTE” (art. 52 comma 1 del D.L.vo 504/95)

• Sono considerati “FABBRICANTI”, ai fini dell’imposizione, gli acquirenti di energia elettrica che (art. 53 comma 2 del D.L.vo 504/95):

a) l’acquistano per farne rivendita (sono compresi i Clienti Grossisti, così

come definiti dall’art. 2 comma 5 del D.L.vo 79/99, che immettono in consumo l’energia elettrica, e le Aziende Distributrici, per la vendita a “clienti vincolati”)

b) la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kW. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico con potenza impegnata superiore a 200 kW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti

c) l’acquistano da due o più fornitori

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….. continua I Soggetti Obbligati

• Sono considerati “FABBRICANTI” - anche riguardo all’energia acquistata da un solo fornitore - le imprese autoproduttrici di energia elettrica qualora si avvalgano di distinte forniture (energia autoprodotta ed acquistata)

• I “FABBRICANTI”, così come precedentemente definiti, sono soggetti alla preventiva denuncia d’esercizio all’Ufficio delle Dogane competente per territorio (art. 53 comma 1 del D.L.vo 504/95). L’Ufficio, eseguita la verifica degli impianti e notificata la cauzione dovuta, assicuratosi dell’avvenuta prestazione della stessa, rilascia la licenza d’esercizio ed il relativo Codice Ditta [stringa alfanumerica così strutturata: IT00MOE(cinque numeri)(una lettera)]

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Le Esenzioni

• Le esenzioni dal pagamento dell’imposta erariale di consumo sono previste nell’art. 52 comma 2 del D.L.vo 504/95.

• Tra le esenzioni ivi contemplate giova ricordare sicuramente quella applicabile alle “aziende energivore”: è esente dall’imposta l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato (esenzione introdotta dall’art. 28 della Legge 388/00, con decorrenza 01/01/2001)

• Nell’ambito delle esenzioni occorre precisare che è esente dall’imposta l’energia elettrica prodotta da “FONTI RINNOVABILI” e consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni [per il combinato disposto della Legge 133/99 (esenzione dal pagamento dell’Addizionale Erariale) e della Legge 388/00 (tutte le agevolazioni previste fino al 01/01/2001 per l’Addizionale Erariale sono estese all’imposta erariale di consumo)]

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Accertamento e liquidazione dell’imposta

• L’accertamento e la liquidazione dell’imposta per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall’Ufficio delle Dogane, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal “FABBRICANTE” (art. 55 comma 1 del D.L.vo 504/95)

• Gli esercenti un’officina di energia elettrica destinata all’uso proprio dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia adoperata, corrispondono l’imposta mediante canone annuo d’abbonamento sulla base di consumi forfettari (art. 55 comma 7 del D.L.vo 504/95)

• Dichiarazione di consumo annuale e modalità dei pagamenti dei tributi afferenti il consumo dell’energia elettrica (rate d’acconto mensili – saldo)

• Canoni annui d’abbonamento: procedura operativa dell’Ufficio delle Dogane di Modena

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Le Aliquote

• Le aliquote in vigore relative al consumo dell’energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono:

• IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO: Euro 0,00310 al kWh

• ADDIZIONALE ENTI LOCALI (D.L. 511/88): Euro 0,011362 al kWh - per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese

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Sistema applicativo dell’imposta

• Tassazione: per officina

• Scaglione di consumo per esenzione da Addizionale Provinciale DL 511/1988 - limite 200.000 Kwh/mese: per utenza

• Limite di consumo per esenzione da I.E.C. art. 52, comma 2 lett. o bis, T.U.A. limite 1.200.000 Kwh/mese: per opificio industriale

Per il raggiungimento delle suddette soglie di consumo non è consentito cumulare tra loro i consumi di utenze diverse ovvero i consumi di opifici industriali distinti.

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Definizioni• Officina - art. 54 TUA: Le officine delle ditte acquirenti di energia

elettrica per uso proprio sono costituite dall’insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulo a partire dalla presa dell’officina venditrice.

• Punto di prelievo (Presa) - Delibera Autorità n. 5/2004 del 30/1/2004: Singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete da parte di un cliente finale. Insieme dei punti in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete da parte di un cliente finale, quando la Potenza disponibile in ciascun punto non supera i 500W (entro il limite complessivo di 100 KW) e l’energia elettrica prelevata è destinata ad alimentare lampade votive, cartelli stradali, cabine telefoniche ed impianti similari.

• Utente - D.L.vo 16/3/1999 n. 79 (Decreto Bersani): Persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornito da una rete.

• Utenza - Delibera Autorità n. 5/2004 del 30/1/2004: Impianto elettrico connesso ad una rete.

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Rimborsi

Per effetto dell’art. 56 del TUA, ai rimborsi di imposta nel settore dell’energia elettrica si applica l’art. 14 dello stesso TUA. La relativa procedura è stabilita dal DM 12/12/1996 n. 689.

CONDIZIONI:• Il rimborso è fatto ad istanza della parte e non d’Ufficio.• Poiché il rapporto d’imposta intercorre solo con il soggetto passivo e

non anche con il consumatore finale, sul quale viene traslato l’onere tributario per diritto di rivalsa, soltanto i soggetti passivi del tributo hanno titolo a richiedere ed ottenere il rimborso di imposta, se spettante (legittimazione attiva).

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• Spetta al soggetto passivo richiedente l’onere di provare il fatto giustificativo della domanda e la misura del rimborso richiesto.

• In caso di rifiuto, spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare il fatto legittimante il diniego (es. decadenza, prescrizione, avvenuto trasferimento dell’onere a terzi, …….).

• L’istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del pagamento.Considerato il vigente sistema di pagamento dell’imposta e dell’addizionale (acconti mensili e saldo annuale), con circolare 48/D del 26/7/2002, emanata per il caso analogo del metano, è stato precisato che se il diritto al rimborso sorge specificatamente in ordine ad una determinata rata di acconto (es. duplicazione del pagamento) il termine di decadenza decorre dalla data del pagamento non dovuto.Negli altri casi, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale.

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Limiti al rimborso

• Decadenza: Impossibilità di acquisire un diritto (nella fattispecie il rimborso).

• Prescrizione: Impossibilità di estinguere un diritto (il rimborso) già riconosciuto.

Per il recupero di imposta il termine di prescrizione è di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il consumo (art. 57 TUA).

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (art. 2940 c.c.).

Il risarcimento del danno per fatto illecito (nella fattispecie colposo) si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il danno si è verificato (art. 2947

c.c.).

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• Trasferimento dell’onere a terzi: a) art. 19 del D.L. 30/9/1982 conv. L. 27/11/1982 n. 873;b) art. 29 della L. 29/12/1990 n. 428.

L’azione generale di ripetizione dell’indebito si fonda sui presupposti oggettivi dell’avvenuto pagamento e della mancanza di causa. In materia tributaria, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del contribuente, per effetto delle succitate disposizioni il diritto alla ripetizione è legittimamente limitato o escluso allorché il peso economico dell’imposta o dell’addizionale sia stato da questi trasferito su altri soggetti, inglobando il relativo ammontare nel prezzo di vendita dei beni prodotti o dei servizi resi. Poiché tale principio vale anche nel settore impositivo dell’energia elettrica, per la concessione dell’eventuale rimborso occorrerà acquisire la necessaria documentazione e procedere alle relative verifiche.

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Applicazione nota prot. nr. 8992/2005 del 20/05/2005 emanata dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali –

Ufficio Federalismo Fiscale – Area I – Reparto IV

• La nota fa riferimento “……… alla possibilità di conteggiare unitariamente il consumo di energia elettrica rilevato da due o più contatori situati su terreni contigui di proprietà della stessa azienda che, sebbene dislocati a distanza di 200 metri l’uno dall’altro, costituiscono parti integranti dello stesso stabilimento industriale. Ciò al fine di determinare il limite fissato dall’art. 6 del D.L. 511/88, il quale prevede che l’Addizionale Enti Locali sul consumo di energia elettrica, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, deve essere corrisposta per tutte le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese”

• Ai fini di verificare se sia possibile considerare complessivamente il consumo rilevato dai due contatori la nota riporta “…… Al riguardo, si precisa che, conformemente a quanto affermato nella Circolare della Direzione Generale delle Dogane nr. 52 – prot. 04742/III-B – del 11/02/1951, è possibile considerare, ai fini dell’imposizione, come un unico stabilimento, l’insieme degli edifici e degli impianti contigui, anche se siano separati da strade, purché risultino destinati alla produzione degli stessi beni che costituiscono oggetto dell’attività industriale .……

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… continua Applicazione nota prot. nr. 8992/2005 del 20/05/2005 emanata dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali –

Ufficio Federalismo Fiscale – Area I – Reparto IV

• ……… Pertanto, l’addove si verifichino tali condizioni è possibile considerare complessivamente il consumo di energia elettrica rilevato dai due contatori ed applicare l’Addizionale in oggetto fino al limite complessivo di 200.000 kWh di consumo al mese, come disposto dall’art. 6 del D.L. 511/88.”

• La nota in argomento riporta inoltre “….. Per quanto concerne, infine, il soggetto al quale deve essere presentata l’istanza di rimborso dell’addizionale, si fa presente che esso deve essere individuato nell’ufficio tecnico di finanza dell’Agenzia delle Dogane, il quale essendo destinatario della dichiarazione di consumo di energia elettrica, è il solo che può, conseguentemente, accertare il diritto al rimborso dell’addizionale indebitamente versata, ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 504/95.”

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… continua Applicazione nota prot. nr. 8992/2005 del 20/05/2005 emanata dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali –

Ufficio Federalismo Fiscale – Area I – Reparto IV

Prima Riflessione: • La nota in oggetto “interpreta” le modalità di riscossione

dell’Addizionale in oggetto, ossia se lo scaglione dei consumi mensili da tassare sia da calcolare per ogni utenza o cumulativamente, facendosi forza di un’altra nota chiarificatrice [Circolare della Direzione Generale delle Dogane nr. 52 – prot. 04742/III-B – del 11/02/1951, riguardante i criteri da tenere in considerazione nell’applicazione dell’imposta a scaglioni dei consumi di energia elettrica (ora non più previsti). La predetta Circolare, tenendo conto dello spirito della particolare disposizione e della dizione letterale della legge precedente (D.L. 06/10/1948 nr. 1199), prevede che l’imposta a scaglioni debba essere liquidata per ogni ditta, sul consumo mensile complessivo effettuato in ogni stabilimento, considerando stabilimento unico (nel caso di stabilimenti complessi) l’insieme degli edifici e degli impianti contigui anche se separati da qualche strada, nei quali la ditta effettua la fabbricazione di prodotti che costituiscono oggetto dell’attività industriale dell’ Azienda]

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… continua Applicazione nota prot. nr. 8992/2005 del 20/05/2005 emanata dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali –

Ufficio Federalismo Fiscale – Area I – Reparto IV

Seconda Riflessione: • Dalla nota in oggetto, con riferimento alla già citata Circolare, possono

desumersi i seguenti concetti:

a) l’imposta deve essere liquidata per ogni ditta, sul consumo mensile complessivo effettuato in ogni stabilimento

b) “lo stabilimento unico” (nel caso di stabilimenti complessi) è l’insieme degli edifici e degli impianti contigui anche se separati da qualche strada, nei quali la ditta effettua la fabbricazione di prodotti che costituiscono oggetto dell’attività industriale dell’Azienda.

c) è lecito considerare tutti gli stabilimenti “unici” anche “complessi”? Quale è il concetto di “stabilimento complesso”?

d) l’insieme di edifici e di impianti contigui anche se separati da qualche strada, ma ubicati in Comuni diversi, sono da considerare “stabilimenti unici?

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Terza Riflessione:

• La nota in oggetto “interpreta” le modalità di riscossione dell’Addizionale in oggetto, ma nessun riferimento è stato riportato per l’esenzione dal pagamento dell’imposta erariale di consumo per l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato.

• La predetta esenzione viene concessa alle cosiddette “aziende energivore” e si riferisce all’energia elettrica utilizzata “in opifici industriali”; la dizione “opifici industriali” fa riflettere sulla volontà del legislatore, nel caso specifico, di riferire la predetta agevolazione non al singolo stabilimento, ma all’insieme di più stabilimenti costituenti un’unica realtà industriale

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Continua Terza Riflessione:

• Quindi mentre per la predetta esenzione “IL LEGISLATORE” usa la dicitura “energia elettrica utilizzata in opifici industriali”, per la tassazione dell’Addizionale Enti Locali “IL LEGISLATORE” usa la dicitura “per tutte le utenze”, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese, e pertanto di ambito più restrittivo.

• Quanto sopra esposto ci fa capire che la problematica in argomento è abbastanza complicata per cui merita di maggiori chiarimenti dei competenti Organi Centrali, considerato che il problema è sicuramente di portata nazionale e coinvolge notevoli interessi monetari.

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Quarta Riflessione: • La nota in oggetto affronta inoltre la problematica concernente le istanze di

rimborso dell’addizionale indebitamente versata.

• A tal proposito si ribadisce che il rapporto d’imposta intercorre esclusivamente tra l’Amministrazione Finanziaria ed i soggetti obbligati e non i consumatori finali, ancorché sugli stessi venga traslato il prelievo tributario per diritto di rivalsa, che attiene ad un rapporto civilistico posto in essere tra fornitore e consumatore. Di conseguenza, qualora si verifica una indebita corresponsione dei tributi sul consumo, solo le società fornitrici, in quanto soggetti passivi d’imposta, hanno titolo a richiedere ed ottenere il rimborso, così come previsto dall’art. 14 del D.L.vo 504/95, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale nr. 689 del 12/12/1996, per cui eventuali somme di spettanza a soggetti non “FABBRICANTI” dovranno essere richieste al soggetto fornitore dell’energia elettrica, afferendo il normale rapporto contrattuale.

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… continua Applicazione nota prot. nr. 8992/2005 del 20/05/2005 emanata dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali –

Ufficio Federalismo Fiscale – Area I – Reparto IV

• L’Ufficio al fine di verificare se i singoli casi rientrino nell’ambito di applicazione della nota prot. nr. 8992/2005 del 20/05/2005 emanata dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – Area I – Reparto IV – richiede sostanzialmente la seguente documentazione:

a) Certificato catastale storico degli immobili facenti parte del complesso industriale

b) Stralcio planimetrico della zona su cui insistono gli immobili in cui sia evidenziata l’area di proprietà, i singoli stabilimenti che ne fanno parte ed i punti presa (punti di acquisto di energia elettrica) dalla rete esterna;

c) relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo svolto all’interno del complesso industriale in argomento, evidenziando l’attività svolta in ogni singolo fabbricato

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… continua Applicazione nota prot. nr. 8992/2005 del 20/05/2005 emanata dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali –

Ufficio Federalismo Fiscale – Area I – Reparto IV

……… Continua elenco della documentazione richiesta dall’Ufficio

d) Copia dei contratti di acquisto di energia elettrica stipulati con i “trader commerciali” nell’ultimo biennio

e) Copia delle fatture emesse dai “trader commerciali” relative all’acquisto di energia elettrica nell’ultimo biennio

f) Attestazione dell’Agenzia delle Entrate da cui risulta che il complesso industriale costituito dall’insieme dei vari stabilimenti produttivi, sia considerato una singola unità produttiva agli effetti dell’IVA e delle Imposte Dirette, abbia un’unica contabilità (registri, personale, documenti di trasporto) e presenti dichiarazioni fiscali uniche.

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FINE

La normativa di riferimento è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane:

www.agenziadogane.itwww.agenziadogane.it

La presentazione odierna sarà disponibile sul sito della Confindustria Modena:

www.confindustriamodena.itwww.confindustriamodena.it