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LE MODIFICHE AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Giovanni MANCA 10 maggio 2017 (MISE ROMA)

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LE MODIFICHE AL CODICE

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

Giovanni MANCA

10 maggio 2017 (MISE – ROMA)

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Argomenti

•Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eIDAS.

•Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici.

•Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici.

•L’articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche.

•La gestione documentale: DPCM 13 novembre 2014.

•Un procedimento amministrativo dematerializzato.

Un poco di ordine non guasta

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Un po’ di formazione non guasta

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Argomenti

•Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eIDAS.

•Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici.

•Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici.

•L’articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche.

•La gestione documentale: DPCM 13 novembre 2014.

•Un procedimento amministrativo dematerializzato.

•D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

•Individuato politicamente come Carta della Cittadinanza Digitale.

•In vigore dal 16 settembre 2016.

•Vengono previste delle Regole Tecniche previste per metà gennaio 2017 ma si fa ancora riferimento all’articolo 61 del D.Lgs. 179/2016.

Le modifiche al CAD

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• Il Regolamento UE 910/2014 ha impatti importanti sul CAD.

• Il Legislatore ha eliminato le definizioni presenti nel Regolamento.

•Vengono modificate le norme primarie in materia di certificatori accreditati al fine di introdurre i prestatori di servizi fiduciari.

• Il Regolamento influenza anche le regole tecniche che non sono più nazionali sui temi trattati nel Regolamento.

EIDAS e CAD

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Art. 12, comma 2.

Art. 14.

Art. 41, comma 1.

Art. 43, comma 1-bis.

Art. 47, comma 1.

Art. 64, comma 2-septies.

Lettura «guidata» delle novità principali

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L’indirizzo di PEC o altro servizio elettronico di recapito

certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014

n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di

identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni

elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva

1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS), che consenta la

prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i

soggetti di cui all’art. 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia

basato su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’unione

europea.

Domicilio digitale

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art. 3-bis, comma 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra

pubbliche amministrazioni e cittadini è facoltà di ogni cittadino

indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.

E’ inserito nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione

Residente).

Se non viene indicato si provvede d’ufficio con apposito decreto.

Viene salvaguardato il digital divide e il domicilio digitale

inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e

costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte

dei soggetti ai quali si applica il CAD.

Domicilio digitale delle persone fisiche

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Art. 8, comma 1. Lo Stato e i soggetti di cui all’art. 2, comma 2

promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura

digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle

categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo

sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei

servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni

specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi

fra i quali il servizio radiotelevisivo.

Gli uffici pubblici mettono a disposizione connettività internet nei

limiti della banda disponibile.

Alfabetizzazione dei cittadini

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Le pubbliche amministrazioni affidano a un unico ufficio

dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici,

la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti

processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di

un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente

utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed

economicità.

Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero

complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di

ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di

adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. A tale

figura si possono inviare segnalazioni e reclami su presunte

violazioni del CAD.

Nuova organizzazione per la PA digitale

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Caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi.

L’interoperabilità è invocata anche nell’ambito delle identità digitali trans nazionali nell’ambito del Regolamento eIDAS.

Nell’ambito delle sottoscrizioni digitali viene utilizzato il termine interoperabilità per indicare la capacità degli strumenti di sottoscrizione e verifica di utilizzare formati standard senza che l’utente di tali strumenti abbia problemi nella generazione e nella verifica delle sottoscrizioni .

In ambito UE si utilizza il termine equivalente «mutuo

riconoscimento».

Interoperabilità

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La parte del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) finalizzata

all’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti,

per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei

processi e procedimenti amministrativi.

SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole

tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi

delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento

informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,

regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’ unione europea ed

è aperto all’adesione da parte dei gestori pubblici e dei soggetti

privati.

Le regole tecniche seguono il modello generale di cui all’art. 71

del CAD.

Cooperazione applicativa

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Nuovo articolo 21, comma 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto delle sue caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità.

Nuovo anche l’articolo 20, comma 1. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Anche la formulazione del nuovo comma 2-bis non è chiarissima.

Infine altra novità nel 2-ter che consente l’utilizzo della firma

autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti per gli atti

pubblici redatti su documento informatico.

Firma elettronica (1)

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Il legislatore ha disposto che il requisito della forma scritta è soddisfatto

dal documento recante la firma elettronica semplice. Si torna alla

versione del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (recepimento

direttiva 1999/93/CE).

E’ legittimo il dubbio sul fatto che il requisito della forma scritta sia

richiesto ad substantiam oppure ad probationem.

I margini di incertezza circa la reale portata del requisito della forma

scritta sono se questa venga richiesta ai fini della validità dell’atto, a fini

probatori ovvero a fini informativi.

A ben vedere, i contratti formali sono già disciplinati nelle norme che

richiamano l’art. 1350 c.c., richiedendo la firma digitale, la firma

qualificata o la firma elettronica avanzata. Dunque, è ragionevole

opinione che questa novella si riferisca alla firma semplice a fini

informativi.

Firma elettronica (2)

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La definizione di SPID è aggiornata (art. 64, comma 2-ter).

Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’ AgID, secondo modalità definite con il decreto (…omissis…) identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete.

Importante il seguente comma 2-septies dell’art. 64 per il suo impatto sull’utilizzo delle sottoscrizioni informatiche.

Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto

identificato tramite SPID, nell’ambito di un sistema informatico

avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi

dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in

maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volontà

SPID - 1

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Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.

L’accesso appena citato può avvenire anche con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I soggetti ai quali si applica il CAD, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il punto unico di accesso appena citato è noto come «Italia Login».

La forte spinta nell’utilizzo di SPID potrebbe indurre le PPAA a non

attivare i servizi tramite CIE o CNS. La CNS viene attualmente

distribuita con la tessera sanitaria (TS-CNS).

SPID - 2

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Argomenti

•Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eIDAS.

•Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici.

•Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici.

•L’articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche.

•La gestione documentale: DPCM 13 novembre 2014.

•Un procedimento amministrativo dematerializzato.

Dati, documenti e carta

• L’innovazione dei processi amministrativi sconta il dualismo tra la gestione

dei dati strutturati e la gestione delle informazioni in testo libero, ancora

incentrata su schemi tipici del mezzo cartaceo

• E’ necessario ricondurre ad unitarietà la gestione dei dati (dominio dei DBMS),

degli eventi (dominio dell’on line) e dei documenti non strutturati (dominio del

documentale)

dati

documenti non strutturati

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Cittadini Imprese &

Professionisti

SITI WEB

PEC

ALBO ON-LINE

CONSERVAZIONE DIGITALE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

IDENTITÀ INFORMATICA

FIRME ELETTRONICHE

INTEROPERABILITÀ

PROTOCOLLO INFORMATICO

SPC

L’ «ecosistema» della gestione documentale

Fonte AgID

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Azioni di

razionalizzazione

infrastrutturale,

implementazione di

piattaforme abilitanti su

cui viaggeranno i servizi

della PA e gli strumenti

“acceleratori”

(fonte AgID).

Linee guida e Servizi

PA

SPID

Pagamenti

Linee Guida & Pubblica

Amministrazione Notifiche & Documenti

ANPR

Il ciclo abilitante infrastrutturale

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Argomenti

•Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eIDAS.

•Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici.

•Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici.

•L’articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche.

•La gestione documentale: DPCM 13 novembre 2014.

•Un procedimento amministrativo dematerializzato.

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Produzione

• La macchina da scrivere non è praticamente più usata. E non viene più prodotta. • I documenti nascono digitali ma poi vengono stampati, stampati, stampati,…... • Regole Tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti (omissis) - DPCM 13 novembre 2014.

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Conservazione

•Regolamentata all’interno del CAD dal DPCM 3 dicembre 2013. • Chi dematerializza conserva. •Per l’integrità, la leggibilità nel tempo, la provenienza, ecc.

Le nuove regole per la conservazione digitale

• Introducono il concetto di processo di conservazione dei documenti informatici attuato mediante un sistema di conservazione che, con l’adozione di norme, standard, procedure e tecnologie, assicura:

– la conservazione, integrata ai documenti, delle informazioni di contesto

(metadati) generate nelle fasi di gestione e di conservazione del documento

stesso;

– la conservazione:

• del software di gestione, consultazione e conservazione,

• degli strumenti di ricerca,

• dei manuali di gestione e dei manuali operativi, utilizzati nei sistemi di gestione dei documenti,

• del manuale di conservazione;

– l’individuazione delle responsabilità per tutte le fasi di gestione del sistema.

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… le nuove regole per la conservazione digitale

• Si assicura la conservazione dei documenti informatici/fascicoli informatici nel sistema garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza nel tempo

• Il processo di conservazione, dalla presa in carico dal produttore, prevede la gestione dei documenti informatici/fascicoli informatici in strutture definite che garantiscono l’interoperabilità tra sistemi di conservazione

• Il sistema di conservazione, logicamente distinto dal sistema di gestione documentale, opera secondo modelli organizzativi esplicitamente definiti

• Il Responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia, in accordo con gli altri Responsabili del sistema

• Il manuale della conservazione illustra dettagliatamente l’organizzazione, l’architettura, le infrastrutture, il processo, le misure di sicurezza e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del sistema di conservazione nel tempo

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Trasmissione (anche SDI per fatture PA)

• I metodi di trasmissione dei documenti informatici

sono orientati dai sistemi utilizzati dalla PA. • Il sistema di riferimento è quello utilizzato nel Sistema di Interscambio del MEF per la fatturazione elettronica della PA. • Nuovi sistemi arriveranno con il Regolamento UE 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. • Il 910/2014 è completamente operativo dal 1 luglio 2016.

La trasmissione della fattura può essere effettuata

– direttamente dal prestatore

da un intermediario, se vale uno dei seguenti casi:

- è autorizzato a trasmettere i file alle Amministrazioni per conto terzi

- è autorizzato a ricevere i file per conto delle Amministrazioni

Ogni intermediario definisce le proprie modalità per la ricezione delle fatture dal

prestatore, con specifici accordi e modalità definite nei rapporti contrattuali

La trasmissione della fattura elettronica

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Posta Elettronica Certificata (PEC) – Trasmissione e ricezione

• Non richiede accreditamento preventivo

• garantisce l’invio e la ricezione di messaggi ed allegati, attestandolo con valenza legale

Applicazione WEB - Trasmissione

• applicazione per inviare un file FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web

• è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline, oppure di Carta Nazionale dei Servizi

(CNS) abilitata ai servizi telematici

Cooperazione applicativa: Servizio SDICoop - Trasmissione

• disponibile per l'invio di fatture e la ricezione di notifiche con servizi di cooperazione applicativa (web-

services)

• è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio con apposita richiesta sul sito FatturaPA

Cooperazione applicativa: Servizio SPCoop –Trasmissione e ricezione

• Come precedente, ma utilizza il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite

dall'AgID

File transfer - Servizio SDIFTP - trasmissione

• disponibile per l'invio di fatture e la ricezione di notifiche con una modalità di trasferimento dati tramite

protocollo FTP (File Transfer Protocol)

• presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche con un centro elaborazione dati

I canali di trasmissione della fattura elettronica

I nuovi documenti informatici

Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

Forme • Documenti di testo, fogli di calcolo, schemi XML redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti

software

• Documenti acquisiti per via telematica o su supporto informatico, e-mail, documenti acquisiti

come copia per immagine di un documento analogico

• Registrazioni informatiche di transazioni o processi informatici, dati forniti dall’utente

attraverso la compilazione di moduli o formulari elettronici

• Insieme di dati, provenienti da una o più basi dati, raggruppati secondo una struttura logica

determinata (viste)

Caratteristiche • essere identificato in modo univoco e persistente

• essere immodificabile, cioè formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili e ne

sia garantita la staticità nella fase di conservazione

• essere prodotto in uno dei formati idonei alla conservazione

• essere memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la

cui tenuta può anche essere delegata a terzi

• avere associati almeno un set minimo di metadati

Gli standard e i processi di gestione documentale

RECORDS

ISO 12142

ISO 12033

MoReq2, ISO

15489

PDF/A

RFC 2821, 2822,

TIFF, JPEG 2000,

ISO 216

ISO 12037

GUID

XML

Metadata:

DC, ISAAR, ISO 23081,

639, 2788, 5964, 8601

ISO 18492, OAIS

X.509, XKMS

PDF/A

ISO 15801, 12654X.509, XKMS

RECORDSRECORDS

ISO 12142

ISO 12033

MoReq2, ISO

15489

PDF/A

RFC 2821, 2822,

TIFF, JPEG 2000,

ISO 216

ISO 12037

GUID

XML

Metadata:

DC, ISAAR, ISO 23081,

639, 2788, 5964, 8601

ISO 18492, OAIS

X.509, XKMS

PDF/A

ISO 15801, 12654X.509, XKMS

Fonte: MoReq2

Le figure coinvolte nel sistema di conservazione

• Nel sistema di conservazione operano:

• il produttore: di norma diverso dal soggetto che forma il documento, è responsabile del pacchetto di versamento e provvede alle operazioni di versamento nel sistema di conservazione. Nel caso di pubblica amministrazione tale figura si identifica con il responsabile della gestione documentale

• l’utente: richiede al sistema di conservazione l’accesso ai documenti informatici per acquisire le informazioni di interesse

• il Responsabile della conservazione: definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità ed autonomia, in relazione al modello organizzativo adottato

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Il Responsabile della conservazione

• Opera d’intesa con:

• responsabile del trattamento dei dati personali

• responsabile della sicurezza

• responsabile dei sistemi informativi

• responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico (nel caso delle PA)

• definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione al fine di assicurare il

mantenimento delle caratteristiche di autenticità, integrità, accessibilità e intelligibilità dei documenti;

• cura l’aggiornamento periodico per esempio in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti;

• gestisce il processo di conservazione secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;

• garantisce il corretto svolgimento del processo di conservazione assicurandone nel tempo la conformità alla normativa vigente;

• verifica periodicamente l’effettiva integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi, provvedendo alla duplicazione o copia dei documenti informatici all’evolversi del contesto tecnologico;

• adotta le misure necessarie per la sicurezza logica e fisica del sistema di conservazione

• nelle pubbliche amministrazioni svolge il ruolo di pubblico ufficiale;

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Argomenti

•Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eIDAS.

•Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici.

•Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici.

•L’articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche.

•La gestione documentale: DPCM 13 novembre 2014.

•Un procedimento amministrativo dematerializzato.

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La sospensione delle RRTT

•Art. 61 del 179/2016. Questo articolo non novella il CAD.

•Nuove RRTT entro metà gennaio 2017. Ad oggi nessuna regola è stata aggiornata.

•«Fino all’adozione del suddetto decreto ministeriale, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti di cui all’articolo 17 del DPCM 13 novembre 2014 è sospeso».

•Ma le amministrazioni possono comunque adeguarsi anteriormente .

•Nella realtà comunque la sospensione è solo parziale ma è mancata a livello governativo un adeguato stimolo e una efficace comunicazione sul tema.

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Argomenti

•Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eIDAS.

•Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici.

•Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici.

•L’articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche.

•La gestione documentale: DPCM 13 novembre 2014.

•Un procedimento amministrativo dematerializzato.

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•Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi (…).

•Regole per

– la formazione del documento informatico;

– copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;

– duplicati informatici di documenti informatici;

– copie e estratti informatici di documenti informatici.

•Altre regole per il trasferimento nel sistema di conservazione, le misure di sicurezza.

DPCM 13 novembre 2014 - 1

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•Regole analoghe, mutatis mutandis, per il documento amministrativo e in particolare per i fascicoli informatici, i registri e repertori informatici.

• Il DPCM completa il terzetto di decreti previsti dal CAD sulla dematerializzazione.

• Il decreto è considerato di switch off tra il cartaceo e il digitale (con data 11 agosto 2016).

• In esso ci sono degli errori, delle gravi omissioni e alcuni principi non chiarissimi e conseguente ambigui.

DPCM 13 novembre 2014 - 2

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• Il decreto è strutturato in un testo di 17 articoli e 5 allegati.

•Gli allegati trattano:

– glossario;

– formati;

– standard tecnici di riferimento;

– specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione;

– metadati.

•Gli allegati sono gli stessi dei DPCM 3 dicembre 2013, conservazione e protocollo.

DPCM 13 novembre 2014 - 3

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• Le disposizioni si applicano ai soggetti indicati nell’art. 2, commi 2 e 3, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), nonché agli altri soggetti a cui è eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici.

• I profili di applicazione si estendono come conseguenza della nuova formulazione nel nuovo schema di CAD del comma 2 precedentemente citato.

•Nessuna modifica al comma 3 per i soggetti privati.

DPCM 13 novembre 2014 - 4

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• Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”

•Nell’art. 3 si stabiliscono le regole tecniche mediante le quali si forma il documento informatico.

• Si inizia con la redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software.

DPCM 13 novembre 2014 - 5

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• Poi:

– Acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico.

– Registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente.

– Generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

DPCM 13 novembre 2014 - 6

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• Il documento informatico nel suo ciclo di vita deve essere inalterabile in forma e contenuto e ne deve essere garantita la staticità nella fase di conservazione.

• Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può essere delegata a terzi.

• Se il documento informatico è formato mediante redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software, il DPCM stabilisce come determinare le caratteristiche di immodificabilità e integrità.

DPCM 13 novembre 2014 - 7

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• La sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata (è stata omessa, per errore, la firma elettronica avanzata).

• L’apposizione di una validazione temporale.

• Il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa.

• La memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza.

• Il versamento ad un sistema di conservazione.

DPCM 13 novembre 2014 - 8

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•Altre regole per l’immodificabilità e l’integrità del documento informatico vengono stabilite per le altre modalità di formazione del documento previste nell’articolo 3, comma 1 di questo DPCM.

• Laddove non sia presente, al documento informatico immodificabile è associato un riferimento temporale.

• L’evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell’allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare l’indipendenza delle piattaforme tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico.

DPCM 13 novembre 2014 - 9

48

•Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, che sono definiti nell’allegato 5 al DPCM è costituito da:

– l’identificativo univoco e persistente;

– il riferimento temporale già citato precedentemente;

– l’oggetto;

– il soggetto che ha formato il documento;

continua

DPCM 13 novembre 2014 - 10

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– l’eventuale destinatario.

– l’impronta del documento informatico.

• Novità è l’articolo 23-bis, comma 2.

DPCM 13 novembre 2014 - 11

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• Al comma 2 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il primo

periodo, è inserito il seguente:“Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia

e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la

corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del

documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso

certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la

corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia. Resta fermo, ove previsto,

l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.”.

• I trasferimenti nel sistema di conservazione sono sempre coordinati con il DPCM 3 dicembre 2013.

• Alcune regole specifiche sono stabilite per il documento amministrativo informatico in coordinamento con il DPR 445/2000.

DPCM 13 novembre 2014 - 12

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Argomenti

•Cenni sul nuovo CAD e coordinamento con il Regolamento eIDAS.

•Profili organizzativi e di sicurezza: da documenti analogici a documenti informatici.

•Produzione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici.

•L’articolo 61 del D.Lgs. 179/2016: la sospensione delle regole tecniche.

•La gestione documentale: DPCM 13 novembre 2014.

•Un procedimento amministrativo dematerializzato.

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Processi, non documenti/file

• Definire le responsabilità.

• Definire il flusso (in genere diverso da quello cartaceo).

•Collegare il flusso alle responsabilità.

•Chi produce, trasmette, approva, conserva, archivia.

•Nel mondo ICT questo è il Digital Transaction Management (DTM).

•Una normativa stabile favorisce la transizione al digitale.

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Conclusioni

• Sviluppare le competenze digitali del manager pubblico.

•Responsabilizzare i decisori sui temi del digitale.

•Ridefinire i procedimenti in modalità digitale e non trasformare il cartaceo in digitale.

•Condivisione degli strumenti e ottimizzazione delle risorse. 100 procedimenti – 100 applicazioni non è la strada giusta.

•Una normativa stabile favorisce la transizione al digitale.

Contatti

Giovanni Manca

e-mail:

[email protected]