Modello domanda per recupero trattenute TFS

2
Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69 Segreteria Provinciale di Treviso Viale della Repubblica, 19/B E-mail: [email protected] 31020 Fontane di Villorba - Treviso Web: www.snals.it/tv Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822 NUOVO TFS - NON È DOVUTA LA TRATTENUTA DEL 2,50% SULLO STIPENDIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA ASSUNTO IN RUOLO PRIMA DEL 1° GENNAIO 2001 Come è noto, la legge n. 122/2010 ha previsto che il trattamento di fine servizio (TFS già buonuscita) dei dipendenti pubblici venga calcolato (anche per il personale Docente e ATA assunto in ruolo prima del 1°gennaio 2001), con effetto dal 2011, secondo le regole previste dall’art. 2120 codice civile. Il TFS sarà dunque costituito da una quota relativa alle anzianità maturate fino alla data del 31 dicembre 2010, computata sulla scorta delle disposizioni di cui al D.P.R. 1092 del 1973 e di una seconda quota relativa alle anzianità maturate dopo il 1° gennaio 2011 (in pratica per legge è stata ridotta la buonuscita). Considerato che dal 1° gennaio 2011 è stato modificato il meccanismo del prelievo contributivo e non risulta più dovuta dal lavoratore la trattenuta del 2,50% sullo stipendio , l’Amministrazione sta operando un prelievo non legittimo al personale che era già di ruolo al 31.12.2000. Allo scopo di bloccare la trattenuta non dovuta, i lavoratori possono inviare immediatamente una istanza-diffida all’Amministrazione di appartenenza utilizzando il modello allegato al presente volantino (il modello di istanza-diffida è anche reperibile presso il sito web dello SNALS di Treviso: www.snals.it/tv). Qualora l’Amministrazione proseguisse nell’operare il prelievo e non dovesse restituire quanto illegittimamente trattenuto, si potrà adire il Giudice del lavoro territorialmente competente. PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE SNALS TREVISO Treviso, 15 marzo 2012 La Segreteria Provinciale S indacato CONF. S. A. L. N azionale Confederazione A utonomo dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori L avoratori S cuola

description

informazioni e modulo di diffida

Transcript of Modello domanda per recupero trattenute TFS

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

Segreteria Provinciale di Treviso Viale della Repubblica, 19/B E-mail: [email protected] 31020 Fontane di Villorba - Treviso Web: www.snals.it/tv Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

NUOVO TFS - NON È DOVUTA LA TRATTENUTA DEL 2,50% SULLO STIPENDIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

ASSUNTO IN RUOLO PRIMA DEL 1° GENNAIO 2001 Come è noto, la legge n. 122/2010 ha previsto che il trattamento di fine servizio (TFS già buonuscita) dei dipendenti pubblici venga calcolato (anche per il personale Docente e ATA assunto in ruolo prima del 1°gennaio 2001), con effetto dal 2011, secondo le regole previste dall’art. 2120 codice civile. Il TFS sarà dunque costituito da una quota relativa alle anzianità maturate fino alla data del 31 dicembre 2010, computata sulla scorta delle disposizioni di cui al D.P.R. 1092 del 1973 e di una seconda quota relativa alle anzianità maturate dopo il 1° gennaio 2011 (in pratica per legge è stata ridotta la buonuscita). Considerato che dal 1° gennaio 2011 è stato modificato il meccanismo del prelievo contributivo e non risulta più dovuta dal lavoratore la trattenuta del 2,50% sullo stipendio, l’Amministrazione sta operando un prelievo non legittimo al personale che era già di ruolo al 31.12.2000. Allo scopo di bloccare la trattenuta non dovuta, i lavoratori possono inviare immediatamente una istanza-diffida all’Amministrazione di appartenenza utilizzando il modello allegato al presente volantino (il modello di istanza-diffida è anche reperibile presso il sito web dello SNALS di Treviso: www.snals.it/tv). Qualora l’Amministrazione proseguisse nell’operare il prelievo e non dovesse restituire quanto illegittimamente trattenuto, si potrà adire il Giudice del lavoro territorialmente competente.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE SNALS TREVISO Treviso, 15 marzo 2012 La Segreteria Provinciale

S indacato CONF. S. A. L. N azionale Confederazione A utonomo dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori L avoratori S cuola

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

Mittente: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Spett.le Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Viale Trastevere n. 76/A 00153 ROMA

RACCOMANDATA A/R Oggetto: istanza-diffida di sospensione immediata delle ritenute del 2.50% sulla retribuzione operate a far data dal 1° gennaio

2011 e concernenti il nuovo TFS. Il/La sottoscritto/a ……………………….…………….……..……..….….…………, nato/a a ……………….……..………………………

……………………………………………. il ……………...…. codice fiscale ……………….…..….…………………………, residente in

………………..…..…...…………….………. cap ………… via …………….……….……………...………………………… n. ………,

PREMESSO

- di essere in servizio presso ……………………………………………...…………….. in qualità di …………………………………….; - di essere stato assunto alle dipendenze di codesta Amministrazione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2000 e, segnatamente, con decorrenza dal ……………….., con contestuale iscrizione al fondo di previdenza ex ENPAS/INPDAP; - di non aver esercitato l’opzione prevista dall’articolo 59, comma 56 della legge 449 del 1997, per la trasformazione della indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto; - di avere pertanto diritto alla liquidazione del TFS; - che, a mente del combinato disposto degli articoli 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 18 della legge 20 marzo 1980 n. 75, questa Amministrazione ha provveduto sino al 31 dicembre 2010 al versamento del prescritto contributo previdenziale nella misura complessiva del 9,60% della base contributiva prevista dall’articolo 38 del citato D.P.R. 1092 del 1973, rivalendosi sul sottoscritto nella misura pari al 2,50% della predetta base contributiva; - che l’articolo 10, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2012 n. 122, ha previsto che “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non e' già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”; - che, a mente di tali disposizioni, il TFS sarà dunque costituito da una quota relativa alle anzianità maturate fino alla data del 31 dicembre 2010, computata sulla scorta delle disposizioni rivenienti dal citato D.P.R. 1092 del 1973 e di una seconda quota relativa alle anzianità maturate dopo il 1° gennaio 2011; - che, peraltro, la citata disposizione ha modificato il regime contributivo relativo alle anzianità maturate dopo il 1° gennaio 2011, prevedendo, al riguardo, l’applicazione a tali anzianità dell’accantonamento del 6,91% previsto dall’articolo 2120 c.c.; - che, in particolare, tale disposizione, a valere sulle anzianità successive al 1° gennaio 2011, ha modificato il meccanismo del prelievo contributivo, ponendo a carico della sola amministrazione in coerenza con il disposto dell’articolo 2120 c.c. l’applicazione della aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, eliminando, per l’effetto, la rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione precedente previsto dall’articolo 37 del D.P.R. 1092 del 1973; - che, ciò nondimeno, codesta Amministrazione ha proseguito ad operare la predetta rivalsa del 2,50%, ancorché non più prevista con riferimento alle anzianità successive al 1 gennaio 2011;

TUTTO CIÒ DETTO E PREMESSO il/la sottoscritto/a, con la presente, a valere ad ogni effetto di legge, ivi compresi gli effetti interruttivi della prescrizione

FA ISTANZA a codesta Amministrazione, affinché voglia provvedere alla sospensione immediata delle ritenute del 2.50% sulla retribuzione, operate a far data dal 1° gennaio 2011, provvedendo alla restituzione delle somme a detto titolo trattenute, rappresentando che, in difetto, si vedrà costretto ad adire il Giudice competente per l’accertamento del diritto alla cessazione della predetta ritenuta e per la restituzione delle somme a detto titolo trattenute con interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla data di effettuazione di ogni singola ritenuta fino all’integrale rimborso.

firma Treviso,___________________