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Meleam Lucania Srl Sede Legale : Via Rocco Scotellaro , 4/c – 75020 Nova Siri (Mt) 1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001 DELLE ATTIVITA’ DELLA CONSULECO S.R.L.

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    MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

    ex D.Lgs. 231/2001

    DELLE ATTIVITA’ DELLA CONSULECO S.R.L.

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    INDICE

    1 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO

    2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

    3 METODOLOGIA SEGUITA PER L’ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN

    CONSULECO S.R.L.

    3.1 I contenuti del modello di organizzazione e gestione

    3.2 Modalità di gestione del modello organizzativo

    4 METODOLOGIA ADOTTATA

    4.1 La governance aziendale, procura e deleghe

    4.2 Il Sistema dei Controlli Interni

    5 METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA A RISCHIO DI

    COMMISSIONE DI REATI

    5.1 Individuazione delle Aree a Rischio e della loro rilevanza in relazione alle attività di Consuleco srl

    6 Aggiornamento della valutazione delle attività a rischio di commissione di reato

    7 SISTEMA DI CONTROLLO, DEFINIZIONE ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

    8 ORGANISMO DI VIGILANZA

    9 OBBLIGHI D’INFORMAZIONE

    10 SISTEMA DISCIPLINARE

    10.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti, dirigenti e/o soci

    10.2 Misure nei confronti dell’ amministratore

    10.3 Misure nei confronti del datore di lavoro ex art. 2 comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/08

    10.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi e dell’Organismo di

    Vigilanza

    11 VERIFICHE PERIODICHE

    12 MODELLO E CODICE ETICO

    13 DOCUMENTAZIONE COLLEGATA

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    ALLEGATI

    Parte Speciale: 1. Codice Etico della società

    2. Organigramma

    3. PARTE SPECIALE “A” REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

    AMMINISTRAZIONE

    4. PARTE SPECIALE “B” REATI SOCIETARI

    5. PARTE SPECIALE “C” REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE

    DEMOCRETICO

    6. PARTE SPECIALE “D”REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

    7. PARTE SPECIALE “E” REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI

    ABUSI DI MERCATO

    8. PARTE SPECIALE “F” REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O

    GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA

    DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

    9. PARTE SPECIALE “G” REATI DI RICETTAZZIONE, RICICLAGGIO, ED IMPIEGO DI

    DANARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA

    10. PARTE SPECIALE “H” REATI INFORMATICI

    11. PARTE SPECIALE “I” REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

    12. PARTE SPECIALE “L” REATI AMBIENTALI”

    13. PARTE SPECIALE “M”REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI

    14. PARTE SPECIALE “N” REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E INDUZIONE

    INDEBITA

    15. Protocollo 1 – Organismo di Vigilanza

    16. Protocollo 2 – Sistema disciplinare

    17. Mappatura rischi

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    Manuale del Modello di Organizzazione

    e Gestione D. Lgs. 231/01

    1 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO

    Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto – in attuazione della delega di

    cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle

    convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e

    contro la frode ai danni della Comunità Europea ‐ il principio della responsabilità

    amministrativa degli enti per taluni reati – espressamente indicati dagli articoli 24‐26 del

    Decreto medesimo – che, seppure compiuti da soggetti che rivestono funzioni di

    rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ovvero da persone sottoposte

    alla direzione o alla vigilanza di questi, possono considerarsi direttamente ricollegabili allo

    stesso ente qualora “commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”.

    L’art. 6 del Decreto contempla l’esonero dalla responsabilità in parola per quegli enti che,

    abbiano adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di

    organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

    Alla luce della disciplina suesposta, la Consuleco srl, con sede legale in Bisignano (CS)

    alla via Località Muccone n. 24 Cap 87043 ha redatto il presente documento per estrarre e

    riassumere, dal complessivo sistema di normative organizzative e di regole di controllo

    interno che disciplinano lo svolgimento delle operazioni aziendali, quelle che specificamente

    presidiano i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

    Da ciò nasce il presente documento, appositamente denominato Modello di organizzazione

    e gestione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno

    2001, redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

    Questo Modello rappresenta il modello di organizzazione e gestione approvato dall’

    Amministratore Unico della Consuleco srl In data 10.01.2017.

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    Il Modello descrive gli strumenti organizzativi attuati dalla Consuleco srl per lo svolgimento

    dei processi aziendali in modo coordinato e controllato. Sono descritti sia quelli specifici del

    business aziendale che quelli di misurazione, gestione e controllo, nelle aree aziendali

    cosiddette “a rischio”, ove cioè potrebbero essere commessi i reati considerati dal Decreto

    indicato.

    Il Modello di organizzazione e gestione di Consuleco srl si compone:

    1. di una Parte Generale, che si ispira ai valori e principi sanciti dal codice etico, in cui

    sono descritti il processo di definizione e le regole di funzionamento del Modello di

    organizzazione e gestione, nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso

    (il presente documento);

    2. del Codice Etico, documento che definisce la mission aziendale, gli strumenti, i

    principi etici ed i valori di riferimento cui la società si ispira per il suo perseguimento;

    3. PARTE SPECIALE “A” REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

    AMMINISTRAZIONE

    4. PARTE SPECIALE “B” REATI SOCIETARI

    5. PARTE SPECIALE “C” REATI CONTRO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE

    DELL’ORDINE DEMOCRETICO

    6. PARTE SPECIALE “D”REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

    7. PARTE SPECIALE “E” REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI

    ABUSI DI MERCATO

    8. PARTE SPECIALE “F” REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O

    GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA

    DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

    9. PARTE SPECIALE “G” REATI DI RICETTAZZIONE, RICICLAGGIO, ED IMPIEGO DI

    DANARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA

    10. PARTE SPECIALE “H” REATI INFORMATICI

    11. PARTE SPECIALE “I” REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

    12. PARTE SPECIALE “L” REATI AMBIENTALI

    13. PARTE SPECIALE “M” REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E INDUZIONE

    INDEBITA

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    14. PARTE SPECIALE “N” REATI DI IMPIEGO DI LAVORTAORI IRREGOLARI

    15. Protocollo 1 – Organismo di Vigilanza

    16. Protocollo 2 – Sistema disciplinare

    17. Documenti che descrivono le regole della governance societaria, dell’assetto

    organizzativo e dei modi di gestione ed esecuzione delle attività, ad esempio, Atto

    costitutivo, Statuto Sociale, atti dell’ Amministratore Unico e/o assemblea dei soci

    ecc.;

    18. Documenti relativi ai controlli interni, ivi compresi audit e riesame.

    2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

    In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’ art. 11 della

    legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il

    “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa in

    materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali, cui

    l’Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla

    tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la convenzione anch’essa firmata a

    Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari

    della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997

    sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e

    internazionali.

    Il decreto legislativo 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di

    responsabilità amministrativa (riferibile però sostanzialmente alla responsabilità penale) a

    carico degli enti (da intendersi come Società, Consorzi,ecc. di seguito nominati “Enti”) per

    alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi:

    1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di

    direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e

    funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo

    degli Enti medesimi;

    2. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla Vigilanza di uno dei soggetti sopra

    indicati.

    Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente

    il fatto.

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    L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali

    gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di reato.

    Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la

    sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica

    Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio e dall’attività, l’esclusione o revoca di

    finanziamenti o contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

    Ai sensi dell’art. 4, nei casi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli Enti aventi

    nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi

    all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il

    fatto.

    L’illecito configurato dalla legge a carico dell’Ente dipende dalla commissione di uno dei

    reati, nel suo interesse o a suo vantaggio, previsti e disciplinati dalla sezione terza del

    decreto legislativo 231/01.

    3 METODOLOGIA SEGUITA PER L’ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN

    CONSULECO S.r.l.

    3.1 I contenuti del modello di organizzazione e gestione

    Alla luce delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 231/01, il sistema organizzativo e gestionale

    della CONSULECO srl intende garantire che lo svolgimento delle proprie attività avvengano

    nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico con presentazione e

    spiegazione al personale.

    Il Modello è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di reato attualmente contemplate

    dal Decreto e, in tale ambito, delle possibili condotte illecite che potrebbero essere realizzate

    nel settore specifico di attività della Società.

    Il Modello Organizzativo, rappresentato dal presente documento e dagli allegati, è costituito

    da un insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi, strumentali alla

    realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili,

    finalizzato alla prevenzione della commissione di reati dai quali possa derivare la

    responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

    Il Modello vuole essere risposta efficace per:

    1. provvedere all’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi

    reati;

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    2. definire specifiche procedure dirette a delineare e attuare le decisioni della Società in

    relazione ai reati da prevenire;

    3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la

    commissione dei reati;

    4. adempiere agli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a

    vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;

    5. applicare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

    indicate nel Modello.

    3.2 Modalità di gestione del modello organizzativo

    Il Modello è sottoposto a verifica periodica (trimestrale) e aggiornato quando:

    lo richieda l’Organismo di Vigilanza, l’ Amministrativo Unico o (l’ alta direzione);

    siano riscontrate violazioni delle prescrizioni;

    si verifichino mutamenti dell’organizzazione e/o delle attività della Società;

    sia modificato il quadro legislativo di riferimento;

    siano individuate opportunità di miglioramento dal punto di vista organizzativo –

    gestionale

    È fatto obbligo a chiunque operi nella Società, o collabori con essa, di attenersi alle

    pertinenti prescrizioni del Modello, e in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per

    consentire il controllo della conformità dell’operato alle prescrizioni stesse.

    Al fine di facilitare la consultazione del modello da parte di tutti i soggetti interessati, sia

    interni sia esterni, lo stesso è pubblicato sul sito aziendale.

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    4 METODOLOGIA ADOTTATA

    Il processo di predisposizione e formalizzazione del Modello ha previsto le seguenti attività:

    analisi del quadro generale di controllo della Società (statuto, organigramma,

    documenti di conferimento di poteri, deleghe e procure , delibere Consiglio di

    Amministrazione e/o Amministratore Unico e eventuale assemblea dei soci ecc.);

    analisi delle modalità operative della società, al fine di identificare e valutare le

    “attività sensibili”, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commesse le

    tipologie di reato considerate;

    valutazione delle prassi procedurali e dei controlli in essere;

    redazione o aggiornamento dei documenti aziendali (in corrispondenza di ogni

    attività “sensibile”) per descrivere i controlli sul processo di definizione ed attuazione

    delle decisioni della Società, atti a prevenire la commissione dei reati nonché a

    disciplinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la

    commissione dei reati e loro attivazione;

    istituzione di un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 e definizione dei

    flussi informativi nei confronti dello stesso e tra questo e l’assemblea dei soci,

    rispetto al quale opera in staff;

    introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del

    Modello e/o dei Protocolli e/o delle Procedure.

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    4.1 Le governance aziendale

    Per la Consuleco srl lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il

    sistema di governo dell’Azienda.

    I soggetti deputati alla Governance aziendale sono le delibere dell’ Ammnistratore Unico e

    tutta la struttura organizzativa rappresentata nell’organigramma (rif. Allegato ).

    I principi del governo societario posti dallo Statuto e dalle deleghe, l’assetto organizzativo, gli

    strumenti gestione e di controllo sono descritti anche nelle procedure aziendali facenti parte

    della società per gli aspetti dei processi inerenti a tali tematiche.

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    La società Consuleco srl prevede le deleghe per determinati affari e la procura generale a

    stare in giudizio specificatamente per quanto concerne la responsabilità amministrativa dell’

    ente nel processo penale come da rif. in allegato.

    4.2 Il Sistema dei Controlli Interni

    Il Sistema dei controlli interni per la società ha l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità

    principali:

    efficacia ed efficienza dei processi aziendali;

    salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;

    affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;

    conformità delle operazioni alla legge, nonché con alle politiche, ai piani, ai

    regolamenti, alle procedure interne, alle istruzioni e ai protocolli.

    La tipologia dei controlli aziendali esistente nella società prevede:

    controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la

    responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle

    operazioni;

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    attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e finalizzata a

    verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti sulla base dei controlli di

    natura gerarchica;

    attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui

    processi, sulla sicurezza aziendale, sulla protezione dell’ambiente nonché sui sistemi

    amministrativo/contabili che hanno rilevanza ai fini della formazione del bilancio.

    I principi generali ed il sistema dei controlli interni della società sono illustrati nelle procedure

    del sistema di gestione dell’azienda, nelle istruzioni e nei protocolli.

    Tutti i documenti sopra citati fanno parte del presente modello.

    Il personale di qualsiasi funzione e grado è sensibilizzato sulla necessità dei controlli,

    conoscendo il proprio ruolo e impegnandosi affinché lo svolgimento dei controlli stessi sia

    efficace.

    5 METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA A RISCHIO DI

    COMMISSIONE DI REATI

    L’art. 6.2, lett. a) del D. Lgs. 231/01 indica, come uno dei requisiti del Modello

    l’individuazione delle cosiddette “aree sensibili” o “a rischio”, cioè di quei processi e di quelle

    attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati

    espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/01.

    È stata pertanto analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori in cui è possibile la

    commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, evidenziando i momenti e i processi

    maggiormente rilevanti.

    Parallelamente, è stata condotta un’indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione,

    allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero

    realizzare le fattispecie delittuose.

    5.1 Individuazione AREE A RISCHIO e della loro rilevanza in relazione alla

    CONSULECO S.r.l.

    Di seguito vengono elencate le Aree a Rischio identificate con riferimento ai reati

    contemplati nelle Parti Speciali del Modello. In relazione a ciascuna Area a Rischio, altresì,

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    viene indicato il grado di rilevanza attribuito alla stessa in relazione all'attività svolta dalla

    società a seguito del processo di mappatura di tutte le Aree a Rischio e delle procedure

    interne di controllo, secondo la seguente gradazione.

    Per ogni Area a Rischio, inoltre, viene indicata la Funzione Aziendale (o Funzioni Aziendali)

    potenzialmente interessata (o interessate).

    Per quanto concerne i presidi adottati dalla società, si rimanda alle specifiche Parti Speciali

    del Modello.

    PARTE SPECIALE "A" - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

    AMMINISTRAZIONE

    I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la P.A.

    (intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche le P.A. di Stati esteri).

    In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le Aree a Rischio che

    presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della Parte Speciale “A” del

    Modello, le seguenti:

    1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti

    pubblici italiani o stranieri per l’assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di

    fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali,

    partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di

    essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un

    contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura,

    l’ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese

    presenti sul mercato;

    2. la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o

    finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto

    impiego;

    3. la partecipazione a procedure per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi di

    particolare rilevanza da parte della P.A. (relative alla realizzazione di servizi svolti

    dalla società Meleam a titolo esemplificativo visite mediche personale );

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    4. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in

    processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la società, quando tali

    rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la società stessa,

    dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti

    istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.

    Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette Aree di Rischio:

    a) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta (di cui al precedente punto

    1) che non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;

    b) la definizione di specifiche convenzioni con organismi pubblici centrali o locali per

    l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione di servizi;

    c) la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in associazione con un

    Partner (ad esempio: enti bilaterali per la formazione);

    d) l’assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e

    3, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

    Le Aree a Rischio sopra menzionate sono considerate rilevanti. Le Funzioni / Unità Aziendali

    interessate dalle predette Aree a Rischio sono: Coordinamento Operativo; Ingegneria; Gare,

    Concessioni,Appalti e/o contratti; Amministrazione, Finanza, Controllo e Fiscale; Sistemi

    Informativi Consuleco srl; Gestione commesse; settore controllo, verifica,

    approvvigionamenti, settore ambiente,salute e sicurezza.

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    PARTE SPECIALE "B" - REATI SOCIETARI

    In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più

    specificamente a rischio risultano essere, ai fini della Parte Speciale “B” del Modello, le

    seguenti:

    1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero riguardo alla situazione

    economica, patrimoniale e finanziaria della società anche nel caso in cui si tratti di

    comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d’esercizio,

    bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);

    2. la predisposizione di prospetti informativi;

    3. la gestione dei rapporti con la società di revisione;

    4. la predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a

    quelli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di cui al punto 1) relativi

    comunque alla società;

    5. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione

    dei rapporti con le stesse ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.).

    Le Aree a Rischio sopra menzionate sono considerate rilevanti.

    Le Funzioni / Unità Aziendali interessate dalle predette Aree a Rischio sono:

    Amministrazione, Finanza, Controllo e Fiscale; Coordinamento Operativo; Ingegneria e,

    Settore Commerciale; gestione commesse; Sistemi Informativi, settore controllo, verifica,

    approvvigionamenti.

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    PARTE SPECIALE "C" - REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE

    DEMOCRATICO

    In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute genericamente a rischio risultano

    essere, ai fini della Parte Speciale “C” del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali

    poste in essere con:

    persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. “Liste

    Paesi” e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale

    riportarti nelle c.d. “Liste Nominative”, entrambe rinvenibili nel sito Internet dell’Ufficio

    Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali

    riconosciuti; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti

    sopraindicati.

    L’elenco delle “Liste Paesi” e delle “Liste Nominative” (di seguito anche “le Liste”) è

    rinvenibile presso l’ufficio del Responsabile di Audit interno, ed è reso disponibile sulla rete

    informatica.

    Si richiamano, in particolar modo, eventuali operazioni svolte nell'ambito di attività di

    trasporto o attività di merger & acquisition internazionale, che possono originare flussi

    finanziari diretti verso o provenienti da paesi esteri.

    Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà della Meleam srl, in astratto

    configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti

    (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

    Le Aree a Rischio sopra menzionate sono considerate ad oggi di rilevanza trascurabile, vista

    l'assenza di rapporti attuali con soggetti appartenenti a paesi individuati nelle c.d. "Liste

    Paesi" o rientranti nelle "Liste Nominative". La Funzione Aziendale interessata dalle predette

    Aree a Rischio è: Amministrazione, Finanza, Controllo e Fiscale, settore controllo verifica

    approvvigionamenti.

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    PARTE SPECIALE "D" - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

    In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più

    specificamente a rischio risultano essere, ai fini della Parte Speciale “D” del Modello, le

    seguenti:

    1. la conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato

    proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la

    società;

    2. la conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

    3. la gestione di attività produttive da parte della società, anche in partnership con soggetti

    terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali

    (“paesi a rischio” rilevanti ai fini del Codice Etico) definiti tali da organizzazioni riconosciute.

    Le Aree a Rischio sopra menzionate sono considerate di rilevanza trascurabile. Le Funzioni

    Aziendali interessate dalle predette Aree a Rischio sono: Amministrazione; Servizi di

    Approvvigionamento;Contratti; Sistemi Informativi; Servizi Informatici; gestione commesse.

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    PARTE SPECIALE "E" - REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ABUSI DI

    MERCATO

    In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute

    genericamente a rischio risultano essere, ai fini della Parte Speciale “E” del Modello, le

    seguenti:

    gestione dell'informativa pubblica (rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti

    e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e

    partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);

    gestione delle informazioni privilegiate (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati,

    dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti

    l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di

    particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione

    di asset significativi);

    redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti la società, destinati al

    pubblico per legge o per decisione della stessa;

    acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari,

    propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una

    richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di

    altro Paese dell’Unione Europea;

    acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri

    o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di

    ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese

    dell’Unione Europea.

    Le Aree a Rischio sopra menzionate sono considerate di rilevanza trascurabile, tenuto conto

    che le azioni della società non sono attualmente quotate presso alcun mercato

    regolamentato. La Funzione Aziendale interessata dalle predette Aree a Rischio è:

    Amministrazione, Finanza, Controllo e Fiscale, Contratti; Servizi di Approvvigionamento,

    Sistemi informativi e informatici..

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    PARTE SPECIALE "F" - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O

    GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA

    SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

    In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più

    specificamente a rischio nella società risultano essere, ai fini della Parte Speciale “F” del

    Modello, le seguenti:

    1. distribuzione nei settori di riferimento della società;

    2. fornitura di servizi;

    3. gestione e monitoraggio di aree con presenza di manodopera impegnata in attività

    rischiose, specialmente in quelle ove si determini anche la sovrapposizione di interventi di

    una o più ditte appaltatrici;

    5. gestione e monitoraggio, aree, edifici, luoghi di lavoro sede legali e/o operative se

    corrispondenti alle normative vigenti;

    Si rileva in ogni caso come siano comunque considerate meritevoli di attenzione le attività di

    ufficio, in particolare per ciò che concerne l’utilizzo di videoterminali e rischio stress-lavoro

    correlato.

    Specifica attenzione va infine rivolta alle attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito

    delle attività di cui sopra.

    Nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, per la probabilità che in tali contesti l'inosservanza

    delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli

    eventi dannosi previsti, sono considerate rilevanti le seguenti funzioni strumentali:

    determinazione delle procedure in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a

    definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a

    garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti disposti dal Decreto Sicurezza

    e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;

    attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con

    particolare riferimento a: (i) attribuzioni di compiti e doveri, (ii) attività del Servizio

    Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (come definiti nella Parte

    Speciale "F"), (iii) attività del Coordinatore per la Progettazione, del Coordinatore per

    l'Esecuzione e del Responsabile dei Lavori (come definiti nella Parte Speciale "F");

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    valutazione dei rischi, con particolare riferimento a: (i) stesura del Documento di

    Valutazione dei Rischi (come definito nella Parte Speciale "F"); (ii) contratti di appalto

    e valutazione dei rischi delle interferenze; (iii) Piani di Sicurezza e Coordinamento,

    Fascicolo dell’Opera e Piani Operativi di Sicurezza (come definiti nella Parte Speciale

    "F");

    sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della

    struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la

    programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: (i) monitoraggio,

    periodicità, fruizione e apprendimento e (ii) formazione differenziata per soggetti

    esposti a rischi specifici;

    attività di monitoraggio del sistema preventivo, con particolare riferimento a: (i) misure

    di mantenimento e miglioramento; (ii) coerenza tra attività svolta e competenze

    possedute; (iii) gestione di comportamenti riscontrati in violazione delle norme e

    adozione di provvedimenti disciplinari sanzionatori.

    Le Aree a Rischio sopra menzionate sono considerate mediamente rilevanti, atteso che

    società che si occupa di sicurezza sul lavoro. Le Funzioni / Unità Aziendali interessate dalle

    predette Aree a Rischio sono: Amministrazione, Coordinamento Operativo; Ingegneria;

    Sistemi Informativi; Servizi Informatici; Personale e Organizzazione; Servizi di

    Approvvigionamento; Gestione commesse; ambiente e sicurezza.

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    PARTE SPECIALE "G" - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI

    DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

    In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più

    specificamente a rischio risultano essere, ai fini della Parte Speciale “G” del Modello, le

    seguenti:

    1. rapporti con Fornitori e Partner (sia italiani sia esteri);

    2. investimenti con controparti;

    3. operazioni finanziarie con controparti;

    4. gestione dei flussi finanziari in entrata.

    Infine, pur essendo un’area da considerare marginale in termini di rischio:

    5. contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili.

    Le Aree a Rischio sopra menzionate sono considerate di rilevanza medio rilevante. Le

    Funzioni Aziendali interessate dalle predette Aree a Rischio sono: Amministrazione,

    Finanza, Controllo e Fiscale, Contratti e Servizi di Approvvigionamento, settore commerciale

    con delega alla riscossione di denaro

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    PARTE SPECIALE "H" - REATI INFORMATICI

    In linea generale, i reati sopra esplicitati trovano come presupposto la gestione,

    manutenzione e utilizzo di un sistema informatico o telematico e, più esattamente, delle

    risorse - personali o aziendali – di tipo informatico e/o telematico.

    Pertanto, in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, l’area ritenuta più

    specificamente a rischio risulta essere, ai fini della Parte Speciale “H” del Modello, la

    gestione degli accessi ai sistemi informatici e/o telematici, nell’ambito della quale possono

    assumere rilevanza, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

    1. la gestione del profilo utente e la detenzione e l’utilizzo di password;

    2. la gestione e protezione della postazione di lavoro e la detenzione e l’utilizzo di password;

    3. l’installazione di programmi e dispositivi;

    4. l’accesso informatico verso l’esterno (internet);

    5. il processo di elaborazione, trattamento e conservazione di dati, informazioni e

    programmi;

    6. la conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

    Le Aree a Rischio sopra menzionate sono considerate mediamente rilevanti. Le Funzioni

    Aziendali interessate dalle predette Aree a Rischio sono: Sistemi Informativi; Servizi

    Informatici.

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    PARTE SPECIALE "I" - REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

    In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più

    specificamente a rischio risultano essere, ai fini della Parte Speciale “I” del Modello, le

    seguenti:

    1. operazioni finanziarie e attività commerciali o industriali poste in essere con:

    a) persone fisiche e giuridiche che svolgono attività industriali e commerciali; o

    b) società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati; o

    c) eventuali terze parti contraenti.

    2. intrattenimento di rapporti con società o enti che svolgono attività industriali o

    commerciali;

    3. intrattenimento di rapporti con la clientela;

    4. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici

    italiani o stranieri per l’assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di

    servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni a gare in

    subappalto ecc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte

    in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur

    essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l’ente appaltante avrebbe avuto

    la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato.

    Si rileva, in ogni caso, come siano considerate meritevoli di attenzione tutte le attività che

    comportino l’instaurazione di rapporti con altre industrie concorrenti.

    Le Aree a Rischio sopra menzionate sono considerate medio rilevanti. Le Funzioni / Unità

    Aziendali interessate dalle predette Aree a Rischio sono: Amministrazione, Finanza,

    Controllo e Fiscale; Coordinamento Operativo; Gare, Concessioni appalti e contratti, sistemi

    informativi.

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    PARTE SPECIALE "L" - REATI AMBIENTALI

    In relazione ai reati di cui sopra e alle condotte criminose, le Aree di rischio che presentano

    profili di maggiore criticità risultano essere ai fini della “Parte Speciale L” del Modello, le

    seguenti:

    1. Analisi delle fattispecie (art. 25 undecies)

    Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o

    vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.);

    Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art.

    733bis c.p.).

    Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Inquinamento idrico (art. 137)

    Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

    Siti contaminati (art. 257)

    Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

    Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

    Inquinamento atmosferico (art. 279)

    Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio

    internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione

    animali pericolosi

    Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell’ozono

    stratosferico e dell’ambiente

    Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento

    dell’ambiente marino provocato da navi

    Le aree di rischio sopra menzionate sono considerate poco rilevanti. Le funzioni /Unità

    Aziendali interessate delle predette Aree a Rischi sono : Coordinamento operativo;

    Ingegneria e progettazione; Concessioni e gare; Amministrazione, Finanza e Controllo;

    sistemi informativi societari, gestione commesse, settore ambiente, salute e sicurezza.

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    PARTE SPECIALE "M" - REATI CORRUZIONE TRA PRIVATI

    In relazione ai reati di cui sopra e alle condotte criminose, le Aree di rischio che presentano

    profili di maggiore criticità risultano essere ai fini della “Parte Speciale M” del Modello, le

    seguenti:

    all’art. 25, comma 3, viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-quater codice

    penale;

    all’art. 25-ter, comma 1, viene aggiunta la lettera s-bis), che richiama il nuovo delitto

    di corruzione tra privati, nei casi di cui al nuovo terzo comma dell’art. 2635 codice civile.

    I nuovi reati introdotti nel D. Lgs. 231/2001 sono, dunque:

    1. Art. 319-quater c.p.,“induzione indebita a dare o promettere utilità”: “1. Salvo che il

    fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio

    che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere

    indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre

    a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità

    è punito con la reclusione fino a tre anni”.

    2. Art. 2635 c.c.,“corruzione tra privati”: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,

    gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

    contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa

    di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli

    obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla

    società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della

    reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla

    direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o

    promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è

    punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono

    raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di

    altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

    dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

    finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

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    modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi

    una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

    2. La rilevanza del reato di corruzione in ambito privato ai fini del D. Lgs. 231/01

    La nuova lettera s-bis dell’art.25-ter, rinviando ai “casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635

    c.c.”, prevede, in sostanza, che ai sensi del D. Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società

    cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata

    dalla condotta corruttiva.

    Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa,

    subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d’ufficio o di fedeltà.

    3. L’impatto sul modello organizzativo

    In relazione alla nuova fattispecie di reato sopra descritta, costituisce attività “sensibile”

    dell’azienda la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento:

    ai poteri autorizzativi all’interno del processo;

    alla definizione del prezzo di offerta;

    alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento;

    alla definizione della scontistica.

    Ogni ente sarà, dunque, tenuto a definire nel miglior modo possibile criteri trasparenti per la

    determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo da

    poter individuare qualsiasi anomalia.

    Nella disciplina dei flussi informativi verso l’OdV (Organismo di Vigilanza) sarà, inoltre,

    opportuno prevedere l’obbligo di comunicare operazioni di vendita superiori ad un dato

    importo o operazioni di incasso al di sotto di minimi standard di pagamento.

    Le aree di rischio sopra menzionate sono considerate mediamente rilevanti. Le funzioni

    /Unità Aziendali interessate delle predette Aree a Rischi sono : Coordinamento operativo;

    Concessioni e gare; Concessioni appalti e contratti; Amministrazione, Finanza e Controllo;

    sistemi informativi societari, gestione commesse.

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    PARTE SPECIALE "N" - REATI IMPIEGO DI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI

    SOGGIORNO

    In relazione ai reati di cui sopra e alle condotte criminose, le Aree di rischio che presentano

    profili di maggiore criticità risultano essere ai fini della “Parte Speciale ” del Modello, le

    seguenti:

    «D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è

    irregolare

    1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto

    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200

    quote, entro il limite di 150.000 euro.»

    Questo articolo estende agli enti la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera

    irregolare (oltre i limiti stabiliti dal D.Lgs 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e

    condizioni lavorative).

    Gli enti sono quindi chiamati ad adeguare i propri modelli organizzativi, ed in particolare le

    procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo

    indeterminato, determinato o stagionale.

    In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera

    irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni

    lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98 e succesive modifiche, il cosiddetto "Testo unico

    dell'immigrazione".

    Resta, a parere di chi scrive, una "zona grigia" circa la responsabilità dell'ente per

    l'eventuale utilizzo di "caporali" per il reclutamento di alcune categorie di lavoratori stranieri

    che siano "regolari" (es. lavoratori immigrati licenziati, ma con ancora il permesso di

    soggiorno in corso di validità).

    Infatti, ad una prima lettura, ed in attesa di intepretazioni giurisprudenziali, ferma restando la

    responsabilità penale delle persone (di certo l'intermediario e "forse" il datore di lavoro),

    sembra non rilevare ai fini della responsabilità dell'ente, il caso dell'utilizzo di lavoratori

    reclutati tramite intermediari non autorizzati, cosiddetti "caporali", già soggiornanti in Italia,

    che siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

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    Ad esempio, può considerarsi tale, oltre che il cittadino straniero in possesso di permesso di

    soggiorno che abbia perso il lavoro (la validità del permesso è estesa fino ad un anno), il

    cittadino straniero munito di:

    permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di

    soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno").

    permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro

    subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza

    minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.

    ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un

    permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);

    ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo

    permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa

    occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

    In tale caso, la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se viene

    riconosciuto il compimento del più grave reato di "Riduzione in schiavitù", di cui all’art. 600

    del Codice Penale e dell’art. 25-quinquies del Dlgs 231/01 (di non facile dimostrabilità,

    susistendo la necessità di dimostrare l'esercizio di un potere arbitrario e assoluto da parte di

    uno schiavista che considera le persone come meri "oggetti") o dell’ulteriore reato di

    “Associazione per delinquere”, di cui all’art. 416 del Codice Penale e dell’art. 24-ter del Dlgs

    231/01.

    6. Aggiornamento della valutazione delle attività a rischio di commissione di reato

    La valutazione e la check list saranno aggiornate almeno trimestralmente (possibilmente in

    sede di riesame), con supervisione dell’OdV, e/o in occasione di:

    1. significative modificazioni delle attività operative della società;

    2. introduzione di nuovi servizi con possibili attività sensibili;

    3. segnalazioni o accadimenti significativi occorsi a rischio di commissione di reato.

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    29

    7 SISTEMA DI CONTROLLO, DEFINIZIONE ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

    Con riferimento alle attività a rischio di reato espressamente individuate, il Modello prevede

    specifici documenti contenenti la descrizione formalizzata:

    1. delle modalità interne per l’assunzione e l’attuazione delle decisioni di gestione, con

    indicazione delle attività relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e

    responsabilità;

    2. delle modalità di registrazione e conservazione degli atti e delle informazioni, in modo

    da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;

    3. delle modalità di controllo della conformità e dell’attuazione del modello.

    Ove previsti, sono stabiliti limiti all’autonomia decisionale e per l’impiego delle risorse

    finanziarie, mediante la determinazione di puntuali soglie quantitative, in coerenza con le

    competenze gestionali e le responsabilità affidate alle singole persone. Il superamento dei

    limiti di cui sopra, può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione stabilite

    dall’assemblea dei soci e/o amministratore unico.

    Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel modello sono ammesse in caso di

    impossibilità temporanea e motivata di attuazione delle stesse. La deroga deve essere

    approvata dalla direzione aziendale e comunicata all’Organismo di Vigilanza.

    Le aree di rischio sopra menzionate sono considerate poco rilevanti. Le funzioni /Unità

    Aziendali interessate delle predette Aree a Rischi sono : Coordinamento operativo;

    Amministrazione.

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    8 ORGANISMO DI VIGILANZA

    Le attività e i requisiti dell’Organismo di Vigilanza sono descritti nel protocollo “Organismo di

    Vigilanza –gestione ed attività “.

    Su richiesta dell’Organismo di Vigilanza l’interlocutore interpellato (la società o esterno),

    fornisce ogni informazione necessaria per la verifica della conformità delle modalità

    operative e gestionali adottate.

    L’Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione necessaria alla verifica

    dell’attuazione del modello.

    9 OBBLIGHI D’INFORMAZIONE

    Chiunque rilevi situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di

    reato, ha l’obbligo di inoltrare immediata segnalazione al proprio diretto responsabile e ove

    del caso all’OdV, mediante posta ordinaria e/o elettronica agli indirizzi esposti nella bacheca

    aziendale e nel sito web della società.

    Le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno oggetto di

    valutazione da parte dell’OdV e l’esito della discussione, compreso il caso di non luogo a

    procedere, sarà registrato nel verbale della seduta dell’OdV ed inviato per conoscenza all’

    Amministratore Unico.

    L’OdV della società agirà in modo da garantire il segnalante/esponente contro qualsiasi

    forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza

    dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o

    delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

    Sono oggetto di segnalazione all’Organismo di Vigilanza anche:

    1. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi

    altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;

    2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di

    avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

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    3. le variazioni significative nell’assetto della struttura organizzativa, ivi compresa la

    formalizzazione o la revoca di eventuali deleghe;

    4. i provvedimenti disciplinari attivati, rilevanti rispetto ai reati di cui al presente

    modello, le eventuali sanzioni irrogate, fatta eccezione per i meri richiami verbali .

    10 SISTEMA DISCIPLINARE

    La società ha attivato, quale aspetto essenziale per l’effettività del Modello, un sistema

    disciplinare atto a sanzionare la violazione delle regole di condotta previste dal presente

    Modello, al fine della prevenzione dei reati di cui al Decreto che và a rafforzare il Codice

    Comportamentale già esistente.

    L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento

    penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall’azienda in piena

    autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

    Il tipo e l’entità di ciascuna dei provvedimenti disciplinari, sarà individuato tenendo conto:

    dell’intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o

    imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;

    del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla

    sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla

    legge;

    delle mansioni del lavoratore;

    della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone

    coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

    delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

    10.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti, dirigenti e/o soci

    Le modalità di attivazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, dirigenti

    e/o soci sono descritte nel protocollo “Sistema disciplinare”.

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    10.2 Misure nei confronti degli amministratori

    Chi rileva una violazione della legislazione vigente o delle procedure interne da parte di uno

    o più Amministratori della Società, ha l’obbligo di inoltrare la segnalazione a eventuali Soci,

    all’OdV e all’ Amministratore stesso; i Soci, attiveranno le opportune iniziative previste dalla

    legislazione e/o dagli accordi contrattuali.

    La tipologia e l’entità dei provvedimenti da adottare nei confronti degli amministratori sono le

    seguenti:

    contestazione scritta;

    sospensione temporanea dalla carica, con o senza corresponsione del compenso;

    revoca dalla carica, con o senza possibilità di reintegro.

    10.3 Misure nei confronti del datore di lavoro ex art. 2 comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/08

    I provvedimenti sono di competenza dell’ amministratore Unico e/o del Consiglio di

    Amministrazione e seguono le tipologie indicate per gli amministratori.

    10.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi e

    dell’Organismo di Vigilanza

    Ogni comportamento attuato da collaboratori, consulenti (compresi RSPP, RGA ecc. ),

    fornitori, partner o da altri terzi aventi relazioni d’affari con la società, in violazione delle

    previsioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo

    quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d’incarico o anche

    in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di

    risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche

    indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

    Le regole di verifica dei fornitori sono contenute nella procedura “Gestione dei fornitori”.

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    I provvedimenti di sospensione o interruzione del rapporto di collaborazione sono attivati dal

    soggetto Consuleco srl in persona del suo legale rappresentante pro – tempore che ha

    approvato la fornitura.

    11 VERIFICHE PERIODICHE

    Le modalità di conduzione delle verifiche periodiche sono indicate nella “Gestione per la

    sicurezza” e “Organismo di Vigilanza – Gestione e attività”.

    Dell’esito delle verifiche, sarà informato il Consiglio di Amministrazione della società e/o

    l’Amministratore unico, con verbalizzazione delle conseguenti considerazioni del caso.

    12 MODELLO E CODICE ETICO

    Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del

    Codice Etico, che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di

    applicazione sul piano generale da parte della società, allo scopo di esprimere dei principi di

    “deontologia aziendale” che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama

    l’osservanza da parte di tutti i soggetti interessati.

    13 DOCUMENTAZIONE COLLEGATA

    Tutta la documentazione a supporto del presente Modello.