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TAMOIL ITALIA S.p.A. 1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TAMOIL ITALIA Revisione Descrizione Principali modifiche DATA 4 Inserimento nuovi reati presupposto: - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdieces, D. Lgs. 231/2001) - Reati Tributari 20/3/2020 3 Inserimento nuovi reati presupposto: - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. - Razzismo e Xenofobia Modifiche al Modello: - Introduzione Money Laundering Reporting Officer (“MLRO”) - Whistleblowing; - Protocolli “Omaggi” e “Spese di Rappresentanza” - Adeguamento Codice Disciplinare. 16/11/2018 2 Inserimento nuovi reati presupposto: - Autoriciclaggio; - Falso in bilancio per società non quotate; - Reati ambientali: Inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo. 02/12/2015 1 Inserimento nuovi reati presupposto: - Delitti contro l’industria ed il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d’autore; - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare; - Reati Ambientali; - Corruzione tra privati. 28/3/2014 0 Emissione 31/03/2009

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TAMOIL ITALIA S.p.A.

1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO DI

TAMOIL ITALIA

Revisione Descrizione

Principali modifiche DATA

4

Inserimento nuovi reati presupposto: - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o

di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di

apparecchi vietati (Art. 25-quaterdieces, D. Lgs. 231/2001) - Reati Tributari

20/3/2020

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Inserimento nuovi reati presupposto:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

- Razzismo e Xenofobia Modifiche al Modello:

- Introduzione Money Laundering Reporting Officer (“MLRO”) - Whistleblowing;

- Protocolli “Omaggi” e “Spese di Rappresentanza”

- Adeguamento Codice Disciplinare.

16/11/2018

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Inserimento nuovi reati presupposto: - Autoriciclaggio;

- Falso in bilancio per società non quotate;

- Reati ambientali: Inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta

radioattività, impedimento del controllo.

02/12/2015

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Inserimento nuovi reati presupposto: - Delitti contro l’industria ed il commercio e delitti in materia

di violazione del diritto d’autore; - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e’

irregolare;

- Reati Ambientali; - Corruzione tra privati.

28/3/2014

0 Emissione 31/03/2009

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INDICE SEZIONE GENERALE

1. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO DEL DECRETO LGS. 231/2001

1.1 I reati presupposto 1.2 Forma di esonero dalla responsabilità amministrativa

1.3 Sanzioni

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

3. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Approccio metodologico usato per la costruzione del Modello 3.2 Attività di Risk Assessment

3.3 Risultati dell’attività di Risk Assessment

3.4 Potenziali processi /attività aziendali esposti al rischio di reati 231 3.5 Fattispecie di reato non coperte da protocolli di controllo

3.6 Reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

4. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Comunicazione

4.2 Formazione 4.3 Informativa a terzi collaboratori (Professionisti, fornitori ecc.)

5. WHISTLEBLOWING

6. CODICE ETICO

SEZIONE SPECIALE

1. ORGANISMO DI VIGILANZA

1.1 Caratteristiche e requisiti dei componenti 1.2 Durata in carica

1.3 Compiti e poteri

1.4 Rapporti tra OdV e vertice societario 1.5 Riservatezza

1.6 Flussi informativi

2. CODICE DISCIPLINARE – PARTE SPECIALE

3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO INTERNO

3.1 Processi Operativi

3.2 Processi Strumentali

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SEZIONE GENERALE

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1. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO DEL DECRETO LGS.

231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

1.1 REATI PRESUPPOSTO (C.D. REATI TARGET) Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, lo spettro dei reati rilevanti ai fini del Decreto è stato, nel tempo, ampliato fino a comprendere le seguenti fattispecie:

A. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

Reati modificati con la Legge 190/2012. In particolare: − Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (316-bis c.p.) − Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (316-ter c.p.) − Concussione (art. 317 c.p.) − Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (art. 318- 319 c.p.) − Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) − Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) − Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) − Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

− Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n.1 c.p.)

− Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) − Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

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B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS) Reati introdotti dalla legge 18 marzo 2008 n.48 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno). In particolare: − Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità

personali proprie o di altri (art. 495-bis c.p.) − Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) − Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) − Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da

altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) − Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) − Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies

c.p.).

C. REATI TRANSNAZIONALI Reati introdotti dall’art. 10 della Legge 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale”. In particolare: − Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) − Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) − Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291

quater d.P.R. 43/1973) − Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74

d.P.R. 309/1990 − Reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 d. lgs 286/1998) − Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) − Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) − Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 cod. civ.).

D. REATI IN TEMA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO

E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25 BIS) Reati introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009. In particolare: − Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete

falsificate (art. 453 c.p.) − Alterazione di monete (art. 454 c.p.) − Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) − Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) − Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) − Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o

di valori di bollo (art. 460 c.p.)

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− Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

− Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

E. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

Reati introdotti dalla Legge 99/2009. In particolare: − Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) − Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) − Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) − Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) − Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) − Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) − Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.

517-ter) − Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti (art. 517-

quater).

F. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

Reati introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalle Leggi 262/2005, 190/2012, 69/2015. In particolare: − False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621-bis cod. civ.) − False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod.

civ.) − Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.) − Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.) − Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) − Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.) − Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod.

civ.) − Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.) − Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.) − Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) − Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.) − Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.) − Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.) − Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

G. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE

DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER) Reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali così come configurati dall’art. 25 quater del Decreto, introdotti dalla Legge n.7 del 14 gennaio 2003, recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

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Tra i reati previsti dal codice penale, si elencano le seguenti fattispecie: − Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) − Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis

c.p.) − Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) − Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) − Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) − Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.) − Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) − Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) − Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) − Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.). I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni ’70 e ’80, volta a combattere il terrorismo. I reati rientranti nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l’illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi e l’esplosione di ordigni, ecc. In questi casi, chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell’utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

H. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 25 QUATER.1 E

25 QUINQUIES)

Reati configurati dall’art. 25 quater del Decreto, introdotto dall’art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, e dall’art. 25 quinquies del Decreto, introdotto dall’art 5 della legge n. 228 dell’11 agosto 2003, che introduce misure contro la tratta di persone. In particolare: − Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.) − Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) − Prostituzione minorile (art 600-bis c.p.) − Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) − Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) − Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies

c.p.) − Tratta di persone (art. 601 c.p.) − Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

I. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

Reati previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), riportate all’art. 25 sexies del Decreto. In particolare: − Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs 58/98) − Manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs 58/98).

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J. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E

SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25

SETIES) L’art. 9 della legge 123/2007 ha introdotto nel Decreto l’art. 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. In particolare: − Omicidio colposo (art.589 c.p.) − Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

K. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI

DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (ART. 25

OCTIES)

Reati introdotti dal D. Lgs. 231/2007, in particolare: − Ricettazione (art. 648 c.p.) − Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) − Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Reato introdotto nel Codice Penale dalla Legge n. 186/2014, in particolare: − “Autoriciclaggio”: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da

euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa” (Art. 648-ter.1 c.p.).

L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25

NOVIES) Reati introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 648-ter c.p.) In particolare:

− Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un’opera dell'ingegno protetta (art.171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)

− Reato di cui al punto precedente commesso su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art.171, co. 3, L. 633/1941)

− Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla

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SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)

− Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell’utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)

− Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:

• abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)

• abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)

• introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)

• detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)

• ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)

• introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)

• fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)

• abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

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− Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

• riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)

• immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un’opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all’autore (lett. a-bis)

• realizzazione delle condotte previste dall’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)

• promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)

− Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)

− Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

M. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE

DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ’ GIUDIZIARIA (ART. 25

DECIES) Reato introdotto dalla Legge 116/2009. In particolare: − Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità

giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

N. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES) Reati introdotti dal D. Lgs. 121/2001 e modificati dalla Legge 22/5/2015 n.68. In particolare:

− Reati previsti dal Codice penale • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o

vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

• Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

− Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

• Inquinamento idrico (art. 137)

• scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)

• scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)

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• scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)

• violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)

• scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)

− Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

• raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)

• realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)

• realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)

• attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)

• deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)

− Siti contaminati (art. 257)

• inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall’autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall’utilizzo di sostanze pericolose.

− Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

• predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)

• predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)

• trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)

• trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

− Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

• spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

• attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi d rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

− Inquinamento atmosferico (art. 279)

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• violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle

prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

− Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

• importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

• falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)

• detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

− Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell’ambiente

• Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

− Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell’ambiente marino provocato da navi • sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)

• sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Reati introdotti dalla Legge 22/5/2015 n.68, in particolare: − Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

− Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) − Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

− Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

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O. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’

IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES) Reato introdotto dalla D. Lgs. 109/2012. In particolare: − Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( art. 22, comma 12 bis,

D.Lgs. n. 286/1998).

P. CORRUZIONE TRA PRIVATI Reato introdotto dalla Legge 6 Novembre 2012 n.190. In particolare: − “Induzione indebita a dare o promettere utilità”: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave

reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni” (Art. 319-quater c.p.).

− “Corruzione tra privati”: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi” (Art. 2635 c.c.).

L’innovazione introdotta dal Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dal superamento del principio contenuto nell’art. 27 della Costituzione secondo il quale la responsabilità da reato è personale. Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più ritenersi estranee ai reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001, particolarmente severo, arriva a prevedere sanzioni interdittive dell’attività di impresa che possono avere effetti permanenti per la Società sanzionata. Tuttavia l’art. 6 del Decreto introduce il concetto di esonero da responsabilità della Società se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei reati target. Tale esonero da responsabilità può essere riconosciuto dal giudice penale, chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del reato, ovviamente, attraverso il

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giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo della Società. In tale contesto Tamoil Italia ha effettuato un’analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di risk assessment e risk management), al fine di elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con la specifica attività della Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001. Si rileva tuttavia che i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto legislativo 231/2001 non costituiscono una novità, poiché l’attività di impresa svolta in forma societaria da Tamoil Italia è sostanzialmente caratterizzata da un assetto organizzativo ben formalizzato. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto in data 31/03/2009 all’adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo ed alla nomina dell’apposito Organismo di Vigilanza. A seguito delle modifiche normative intervenute nel Decreto legislativo 231/2001 dopo il 2009 così come delle modifiche organizzative che hanno coinvolto la Società, il presente Modello 231 è stato modificato/integrato. Tuttavia nel caso in cui in futuro si verificassero modifiche normative al Decreto legislativo 231/2001, significative modifiche dell’assetto societario o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa, il Consiglio di Amministrazione di Tamoil Italia procederà all’approvazione delle conseguenti eventuali necessarie modifiche / integrazioni del Modello.

Q. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

La Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

L’art.603 bis del Codice Penale è stato sostituito con il seguente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2)utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a

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livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

− il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; − il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; − l’aver commesso il fatto esponendo i lavorator sfruttati a situazioni di grave pericolo,

avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

R. RAZZISMO-XENOFOBIA

La Legge Europea 2017 ha introdotto una nuova fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. L’articolo 5, del Capo II, relativo alle disposizioni in materia di sicurezza, ha previsto l’inserimento nel Decreto Legislativo n. 231/2001 del nuovo articolo 25-terdecies (“Razzismo e xenofobia”). I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge. Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull' eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1975, n. 337, S.O.,come modificato dalla presente legge: «Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, e' punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 2. 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.». Il provvedimento, come detto, amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia», con il quale si dispone che «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive

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previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3». I delitti a cui si fa rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI

SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI

VIETATI (ART. 25-QUATERDIECES, D. LGS. 231/2001) Con la Legge n. 39/2019 è stato inserito nel D. Lgs 231/01, l’art 25 quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) che introduce la responsabilità amministrativa all’Ente per i reati previsti dagli art. 1 e 4 della legge 401/89

Art. 1 L 401/89: 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000 (2).

Art. 4 L 401/89

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante

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la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione .

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale

T. REATI TRIBUTARI La Legge di conversione n, 157/2019 del 19 dicembre 2019, entrata in vigore il 25 dicembre 2019 ha previsto l’introduzione, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente, dei seguenti reati tributari:

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art. 2 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

1.E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

art 3 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente :

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

art 8 D.lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti .

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

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2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

l’art 10 D.lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili);

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari l’art 11 D.lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

1.2 FORMA DI “ESONERO” DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA L’art. 6 del Decreto prevede una specifica forma di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l’Ente dimostri che:

1. L’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;

2. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso in maniera fraudolenta il modello di organizzazione e gestione;

3. abbia affidato ad un organo, interno all’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento;

4. non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza. Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la

commissione dei reati;

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4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La creazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza devono porsi l’obiettivo del giudizio di idoneità dell’autorità giudiziaria che porti all’esonero di responsabilità dell’ente. Infine il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione possano essere redatti sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

1.3 SANZIONI Il Decreto prevede un sistema sanzionatorio articolato per i molteplici reati previsti:

1. Sanzioni pecuniarie; 2. sanzioni interdittive; 3. confisca; 4. pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive che, si applicano solo a specifici reati, prevedono l’interdizione dall’esercizio delle attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da contributi, agevolazioni e finanziamenti ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni per la Società possono essere applicate esclusivamente dal giudice penale nel processo penale solo se sussistono i requisiti fissati dal legislatore: la commissione di uno dei reati target, nell’interesse o comunque in vantaggio della Società, da parte di soggetti in posizione apicale o ad essi sottoposti.

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

E’ importante sottolineare che la creazione e formalizzazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, così come prescritto dal Decreto Legislativo 231/2001, non ha rappresentato una novità per Tamoil Italia il cui assetto organizzativo ed operativo era già strutturato e formalizzato in coerenza con i principi generali di controllo interno definiti dagli Standard Internazionali di Controllo Interno. Si è trattato quindi di porre in essere un’analisi delle strutture organizzative e delle infrastrutture di controllo esistenti al fine di verificare la rispondenza rispetto a quanto disposto dal Decreto ed eventualmente colmare le lacune riscontrate. Si evidenziano di seguito i principi di controllo interno, classificati nelle cinque componenti del sistema di controllo interno, cui Tamoil Italia si è ispirata per la definizione del set di procedure aziendali che presidiano i principali processi di business, per la redazione del Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità e, in ultimo, per la definizione del Modello 231.

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Ambiente di controllo − I poteri di rappresentanza devono essere conferiti in coerenza alla struttura organizzativa

ed alle mansioni assegnate e definendo limiti in relazione alle dimensioni ordinarie delle operazioni;

− Le responsabilità devono essere definite evitando sovrapposizioni funzionali e concentrazione di attività critiche su un unico soggetto.

− Nessuna operazione significativa per la Società può essere avviata senza un’adeguata autorizzazione.

− Le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e della “best practice” internazionale.

Valutazione dei rischi − Gli obiettivi delle funzioni aziendali devono essere adeguatamente definiti e comunicati a

tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l’orientamento generale delle strategie aziendali.

− Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento.

− Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.

− I processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un’adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

Attività di controllo − I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale

(policy, procedure interne, ecc.) e /o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

− Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.

− Lo scambio di informazioni deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l’integrità e la completezza dei dati gestiti.

− Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall’azienda.

− Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nell’ azienda in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.

− Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

− L’acquisizione di beni e servizi deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

Informazioni e Comunicazione − Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo

flusso periodico di reporting verso il management. − I Sistemi Informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all’integrazione ed

alla standardizzazione. − I meccanismi di sicurezza devono garantire un’adeguata protezione/accesso fisico-logico

ai dati e ai beni della Società.

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Monitoraggio − Il sistema di controllo deve essere costantemente monitorato e periodicamente valutato.

3. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLO

Nella predisposizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”), Tamoil Italia si è ispirata principalmente ai requisiti del Decreto 231/2001, agli standard internazionali in materia di controllo interno, alle Linee Guida di Confindustria ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia. L’adozione e l’efficace implementazione del Modello rappresenta, per Tamoil Italia, un ulteriore potenziamento del sistema di Corporate Governance della Società. Il Modello di Tamoil Italia si compone della presente parte generale, nella quale sono descritti il quadro legislativo di riferimento del Decreto, le finalità e le principali logiche di costruzione del Modello, le modalità di diffusione del Modello ed infine il Codice Etico adottato dalla Società che enuncia i principali valori (trasparenza, correttezza, lealtà) in cui Tamoil Italia crede e che pertanto ispirano la conduzione degli affari della Società. La parte speciale del Modello si articola nelle seguenti componenti essenziali: − Istituzione di un Organismo di Vigilanza che, come previsto dall’art. 6 del Decreto legislativo

231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare su funzionamento, efficacia, osservanza e costante aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

− Codice Disciplinare – Parte Speciale che introduce indicazioni comportamentali specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001. Il Codice Disciplinare – Parte Speciale si sostanzia in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico.

− Protocolli di controllo interno, elaborati per tutti i processi aziendali identificati rischiosi in termini di fattispecie criminose. Tali protocolli enunciano un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlati rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nel Modello.

3.1 APPROCCIO METODOLOGICO USATO PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il progetto per la definizione e l’implementazione del Modello si è così articolato: − E’ stata condotta un’attività di risk assessment con autovalutazione, da parte del

Management Operativo, supportato dal Team responsabile per l’implementazione del Progetto 231 in Tamoil Italia. L’analisi è stata svolta per funzioni, con l’obiettivo di individuare le aree che potessero risultare interessate da potenziali casistiche di reato 231.

− E’ stata verificata l’esistenza di routine di controllo (procedure in essere, adeguata assegnazione di responsabilità, verificabilità delle attività e dei controlli posti in essere ecc.) a presidio delle attività / processi rischiosi individuati.

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− Sono state individuate le iniziative necessarie al fine di ridurre i rischi identificati ad un livello accettabile e nel contempo migliorare il sistema di controllo interno della Società.

I risultati dell’attività di risk assessment hanno costituito la base della costruzione del Modello di Tamoil Italia.

Per tutte le attività a rischio medio / alto identificate, sono stati predisposti dei protocolli di controllo interno, ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato. Inoltre si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di protocolli di controllo anche per alcune attività che, nell’ambito del risk assessment, sono state classificate come esposte a rischio 231 basso. Sono infine state individuate delle aree strumentali alla commissione dei reati target, con riferimento a quelle attività che, pur non direttamente coinvolte nelle attività identificate rischiose in termini di fattispecie criminose, possano comunque rappresentare un veicolo per la commissione degli illeciti 231 (a titolo di esempio il processo di assunzione e selezione del personale, la finanza dispositiva etc.). Anche per le attività “strumentali” sono stati predisposti dei protocolli di controllo interno per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni prese all’interno della funzione interessata. I protocolli hanno sostanzialmente struttura analoga così definita: − Descrizione dell’attività / processo a rischio 231; − Descrizione del sistema di controllo e governance che la Società ha strutturato al fine di

contrastare le possibilità di commissione dei reati. All’interno del sistema di controllo e governance sono state distinte le seguenti componenti: • Attività di controllo interno: tutte le iniziative, all’interno dell’azienda, ispirate ai seguenti

principi di controllo: tracciabilità delle operazioni, separazione di funzioni, chiara definizione di poteri e responsabilità, poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative.

• Disposizioni comportamentali con esplicito riferimento ai comportamenti da evitare. • Flussi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza per evidenziare le aree di rischio

ed agevolare l’attività di controllo e monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza.

3.2 ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT

Per l’attività di risk assessment realizzata sono stati utilizzati i seguenti criteri: − Rischio Teorico: La probabilità di commissione di un reato target 231 è stata valutata

ipotizzando la mancanza di strumenti di controllo per mitigare il profilo di rischio delle attività identificate;

− Rischio Residuale: Per ciascuno dei processi / attività rischiose identificate, sono stati identificati e valutati i controlli esistenti atti a ridurre il profilo di rischio. E’ stato quindi valutato e classificato il livello di rischio residuo (alto, medio, basso).

Per la valutazione del livello di rischio residuo, sono invece stati presi in considerazione i seguenti fattori:

− Frequenza dell’attività a rischio ed impatto economico;

− Significatività dell’attività per il business della Società; Incentivo per i dipendenti / Dirigenti / Amministratori / Sindaci della Società a violare le

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disposizioni del Modello, i principi comportamentali inclusi nel sistema disciplinare ed i valori esplicitati nel Codice Etico, al fine di raggiungere i propri obiettivi.

OMISSIS

L’allegato tecnico al presente Modello, denominato “Risk Assessment”, contenente tutta la documentazione originale relativa all’attività di risk assessment, è custodita, a cura dell’Organismo di Vigilanza, presso gli Uffici della Società.

3.3 RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT

Di seguito sono riportate le risultanze delle analisi dei rischi effettuate nelle varie fasi di revisione del Modello 231.

OMISSIS

3.4 POTENZIALI PROCESSI / ATTIVITA’ AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO DI

REATI 231

OMISSIS

3.5 FATTISPECIE DI REATO NON COPERTE DA PROTOCOLLI DI CONTROLLO

OMISSIS

3.6 REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

OMISSIS

4. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL MODELLO Tamoil Italia ritiene fondamentale, per una efficace implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo creato dalla Società in ottemperanza al Decreto Legislativo 231 / 2001, garantire adeguata conoscenza dei contenuti del Modello stesso. Destinatari del Modello, nelle due sezioni di cui si compone (generale e speciale), si intendono le seguenti categorie: − Tutti i dipendenti della Società, inclusi i Dirigenti; − gli Amministratori ed i Sindaci della Società; − i collaboratori continuativi.

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A questi destinatari, in caso di violazione di quanto disciplinato dal Modello, si applicano le sanzioni secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare - Parte Speciale. Risorse Umane garantisce, in stretta collaborazione e con la supervisione dell’Organismo di Vigilanza, una corretta conoscenza dei principi e delle regole comportamentali adottate dalla Società sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle stesse risorse nei processi aziendali considerati sensibili e rilevanti ai fini 231. Eventuali terzi con i quali la Società entri in contatto per motivi di business (a titolo esemplificativo e non esaustivo collaboratori esterni, professionisti, consulenti ecc.) sono considerati destinatari esclusivamente del Codice Etico adottato dalla Società.

4.1 COMUNICAZIONE

Al momento dell’assunzione, Risorse Umane promuove la conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi inclusi il Codice Etico ed Codice Disciplinare - Parte Speciale. E’ previsto l’accesso diretto, dalla intranet aziendale, ad una sezione appositamente dedicata dove è disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di Decreto legislativo 231/2001. Copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi inclusi il Codice Etico ed il Codice Disciplinare parte speciale, è affisso nelle Bacheche Aziendali, a tutti accessibili. Risorse Umane cura e promuove adeguate iniziative di diffusione in caso di revisione del Modello Organizzativo.

4.2 FORMAZIONE

L’attività di formazione è finalizzata a: − promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto legislativo 231/2001; − fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché

dei contenuti e dei principi su cui si basa il Modello 231 della Società, a tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione. L’attività di formazione, eventualmente anche tramite corsi on line, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società. Per i soggetti maggiormente coinvolti nelle attività considerate sensibili ai fini del Decreto, la Società organizza corsi di formazione ad hoc in aula. I corsi di formazione vengono resi disponibili in formato elettronico da Risorse Umane sulla intranet aziendale. La partecipazione ai corsi di formazione ha carattere obbligatorio.

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4.3 INFORMATIVA A TERZI COLLABORATORI (PROFESSIONISTI, FORNITORI

ECC.) I soggetti terzi destinatari saranno tenuti a rilasciare, a cura della funzione contrattualmente interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico e l’impegno ad osservare una condotta consona ai principi ed ai valori a cui Tamoil Italia si ispira nella conduzione dei propri affari.

5. WHISTLEBLOWING La normativa di riferimento per il c.d. whistleblowing è la Legge 179 del 30/11/2017. Con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione, da parte di un dipendente, di violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. 5.1 Le segnalazioni devono pervenire in forma non anonima ai componenti dell’Organismo di Vigilanza, utilizzando esclusivamente una (o più) delle seguenti modalità: a) tramite inoltro di e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]; b) tramite posta interna o per mezzo di servizio postale esterno, con busta indirizzata all’Organismo di Vigilanza di Tamoil Italia (presso la Sede di Milano, via A. Costa 17, cap. 20131) e oggetto “Riservata”. Per garantire la riservatezza il nominativo del mittente non deve comparire sulla busta; c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata a uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza che redige il verbale e lo fa sottoscrivere al dichiarante. 5.2 Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi: a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;

b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi e altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;

e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

f) l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5.3 La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all’Organismo di Vigilanza che provvede alla necessaria verifica effettuando ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza/segretezza. L’Organismo di Vigilanza, ai fini della verifica di cui sopra, potrà interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza e potrà trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni.

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In caso di verificata violazione del Modello di organizzazione gestione e controllo 231, l’Organismo di Vigilanza informerà il Direttore del Dipartimento Human Resources & Procurement per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice Disciplinare di Tamoil Italia nei confronti del trasgressore. 5.4 L’identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del vigente codice penale e codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Pertanto, essa non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. La violazione della tutela di riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del vigente Codice Disciplinare di Tamoil Italia. In caso di attivazione di procedimento disciplinare a carico del trasgressore, a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l’identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione a la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione mediante la presentazione di memorie difensive. 5.5 Tamoil tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento, ecc. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione a un componente dell’Organismo di Vigilanza. Tamoil valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione che, in caso di fondatezza di atti discriminatori o ritorsivi verrà sanzionato ai sensi del vigente Codice Disciplinare di Tamoil Italia. 5.6 Non è dovuta alcuna tutela del segnalante nel caso in cui con la propria denuncia incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione e in responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (risarcimento per danno illecito). Sono altresì forme di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto del whistleblowing. Pertanto il personale che dovesse effettuate con dolo o colpa grave segnalazioni risultanti infondate sarà sanzionato con un provvedimento disciplinare ai sensi della normativa applicabile. Oilinvest B.V. ha messo a disposizione ai dipendenti delle sue controllate un sistema informativo per segnalare in forma anonima o non anonima violazioni del Codice Etico; in caso di segnalazioni anonime, l'assoluta riservatezza viene garantita dal Group Compliance Officer (GCO), dal destinatario della segnalazione, dalle funzioni di Tamoil eventualmente coinvolte

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dal GCO e dai responsabili della gestione della segnalazione (VC, Local Compliance Officer, Risorse umane). Le segnalazioni possono essere fatte accedendo al sito web www.oilinvest.com , alla sezione "How we do it" pagina "Governance", o direttamente da https://www.bkms-system.net/oilinvest . Le segnalazioni relative ai reati previsti nel modello 231 non possono essere effettuate attraverso il sito web, ma devono essere attivate in forma non anonima secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

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6. CODICE ETICO

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PREMESSA

Tamoil Italia è parte del Gruppo Tamoil, gruppo industriale internazionale operante nel settore petrolifero. La complessità delle relazioni e degli affari di cui Tamoil Italia è parte hanno evidenziato la necessità di far conoscere e condividere i principi ed i valori che la Società riconosce come propri nella conduzione degli affari. A tal fine è stato predisposto il presente Codice Etico. Tamoil Italia ha recepito ed applica i principi ed i valori contenuti nel Codice di Condotta del Gruppo Tamoil, il presente Codice Etico di Tamoil Italia va quindi ad integrare i contenuti del Codice di Condotta del Gruppo Tamoil. I due Codici non risultano in conflitto tra di loro pertanto Tamoil Italia osserva ed applica i valori ed i principi di entrambi. L’osservanza del Codice di Condotta del gruppo Tamoil e del presente Codice Etico è di primaria importanza per l’affidabilità, la reputazione e l’immagine della Società. La lettura del presente Codice Etico deve essere effettuata congiuntamente al Codice di Condotta del Gruppo Tamoil, dove applicabile.

1. PRINCIPI GENERALI

Tamoil Italia riconosce che tradizioni, usi locali e la definizione di moralità possono essere molto diversi in funzione dei contesti in cui si opera, il valore dell’onesta però è condiviso universalmente. Tamoil Italia ritiene che in qualsiasi contesto, l’eventuale accettazione di compromessi, in tema di onestà e corretta gestione degli affari, minerebbe la credibilità della Società in merito al raggiungimento degli obiettivi di corretta e trasparente conduzione degli affari. Una reputazione consolidata di onesta e trasparente conduzione degli affari rappresenta un asset unico ed insostituibile per Tamoil Italia. Una tale reputazione può essere raggiunta solo attraverso un committment forte e duraturo, ma può essere facilmente persa a causa di inadeguato controllo. La violazione dei precetti contenuti nel presente Codice Etico non è accettabile o giustificabile. Tamoil Italia ha recepito il presente Codice Etico quale parte integrante dei propri strumenti di Corporate Governance definendo, attuando ed aggiornando:

• apposite procedure di controllo, destinate ai propri managers, dipendenti e responsabili di funzione, collaboratori e fornitori, atte ad impedire la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico da parte di dipendenti e/o parti terze;

• sanzioni, erogate in rispetto dei principi e delle leggi che regolano la materia, a carico

dei propri dipendenti che dovessero in qualche modo contravvenire alle procedure di controllo, ovvero ignorare, i principi contenuti nel Codice Etico e le disposizioni comportamentali contenute nel Sistema Disciplinare parte speciale.

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Analogamente, la violazione dei principi sopra esposti da parte dei fornitori determinerà la pronta reazione di Tamoil Italia, sino a giungere alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere.

1.1 DESTINATARI

Il presente Codice Etico è indirizzato ad Amministratori, componenti degli organi sociali di Tamoil Italia, personale dipendente, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con la Società. Ciascun destinatario è tenuto a conoscere ed osservare scrupolosamente il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalare eventuali sue violazioni.

Tamoil Italia si impegna: • a garantire che tutte le sue società controllate adottino il medesimo Codice Etico; • a promuovere la conoscenza e l’osservanza dei contenuti del Codice Etico anche

mediante l’implementazione di apposite procedure, regolamenti, istruzioni, codici disciplinari volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di tutti i dipendenti e partner commerciali, prevedendo, dove possibile, appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni;

• a impedire comportamenti o atteggiamenti ritorsivi nei confronti di chi abbia segnalato la violazione dei precetti contenuti nel presente Codice Etico;

• ad adeguare il contenuto del Codice Etico alle variazioni del contesto sociale e culturale nonché alle novità normative e regolamentari che in futuro potrebbero verificarsi.

1.2 VALENZA NEI CONFRONTI DI TERZI

Tutti i dipendenti di Tamoil Italia devono informare i soggetti esterni, con i quali instaurano relazioni commerciali, professionali o comunque riconducibili alla Società, circa i contenuti del Codice Etico della Società ed adottare le dovute iniziative nel caso di mancato adempimento, da parte di terzi, dell’obbligo di conformarsi, nei rapporti con Tamoil Italia, ai principi del Codice Etico.

1.3 ADOZIONE, EFFICACIA, EVENTUALI NECESSARIE MODIFICHE

Il presente Codice Etico viene adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Tamoil

Italia S.p.A. in data 31/03/2009 con efficacia immediata a decorrere da tale data.

Ogni revisione, modifica, aggiornamento al presente Codice Etico deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Tamoil Italia S.p.A.

1.4 “MISSION” E POLITICHE SOCIETARIE

L’obiettivo primario di Tamoil Italia è fornire soluzioni a valore aggiunto per il cliente, rispondendo alle sue diversificate esigenze attraverso l’eccellenza dei prodotti e del servizio con una gestione manageriale cosciente della propria responsabilità sociale e con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente ed alla sicurezza dei propri collaboratori.

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Alla base delle attività di Tamoil Italia risiede una cultura comune e la consapevolezza dell’importanza delle attività di ciascuno per il raggiungimento degli obiettivi comuni, operando sempre nell’ambito di comportamenti professionalmente e moralmente etici e nel rispetto delle leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività e nella Comunità Internazionale. Tamoil opera nel rispetto dei precetti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, delle Convenzioni Internazionali del Lavoro (ILO) e delle Direttive della Unione Europea. Tamoil Italia, quale componente attiva e responsabile della comunità in cui opera, è impegnata a contribuire al benessere economico ed alla crescita della Società, creando opportunità di occupazione e di business. Lo sviluppo e la formazione del capitale umano sono condizioni fondamentali per il conseguimento degli obiettivi strategici di Tamoil Italia che pertanto promuove iniziative di training e formazione del personale interno e dà sostegno ad iniziative sociali, educative e culturali orientate alla promozione della persona.

2 SICUREZZA E AMBIENTE

Salute, sicurezza e tutela dell’ambiente sono valori essenziali per il gruppo Tamoil Italia come dimostrano le diverse azioni intraprese, e l'impegno nell'operatività quotidiana delle diverse realtà funzionali. Tamoil è impegnata nel ricercare modalità operative socialmente responsabili. Gli obiettivi della politica aziendale di prevenzione e protezione sono considerati prioritari perché volti alla tutela, dai rischi specifici derivanti dalla propria attività, oltre che dei propri lavoratori e dei gestori di impianti di distribuzione carburante, anche della popolazione e del territorio in cui opera. L'impegno continuo a garantire la sicurezza delle proprie installazioni si è tradotto in un insieme di azioni, quali:

• realizzazione e costante aggiornamento di sistemi e processi atti a garantire l'integrità delle proprie attività;

• organizzazione di compiti e responsabilità con procedure e/o piani specifici; • professionalizzazione della gestione delle emergenze per contenerne al meglio le

eventuali conseguenze; • monitoraggio e contenimento dell’impatto ambientale delle proprie attività.

Al fine di tutelare i lavoratori dai rischi collegati alle proprie operazioni, Tamoil ha intrapreso ed implementa costantemente le seguenti azioni:

• miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Sicurezza nell'ambito della prevenzione e protezione dei rischi;

• implementazioni e definizioni di regole/procedure interne con l'obiettivo di tutela dai rischi e di salvaguardia dell'ambiente nelle sue matrici essenziali quali aria, acqua e suolo;

• continuo sforzo migliorativo nella informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori nel campo della sicurezza/ambiente;

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• attenzione particolare verso l'ambiente lavorativo ed i sistemi/attrezzature di protezione e prevenzione, siano essi di tipo collettivo e/o individuale, per la salvaguardia della salute dei lavoratori.

3 RAPPORTI CON I TERZI

3.1 COMUNITÀ

Tamoil Italia contribuisce al benessere economico ed alla crescita della Società, attraverso l’erogazione di servizi innovativi ed efficienti. Le iniziative sociali e culturali volte al miglioramento delle condizioni di vita della persona sono considerate con favore dalla Società.

3.2 CLIENTI

L’obiettivo primario di Tamoil Italia è fornire soluzioni a valore aggiunto per il cliente, rispondendo alle sue diversificate esigenze attraverso l’eccellenza dei prodotti e del servizio, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato. Nei rapporti con i clienti, i dipendenti di Tamoil Italia: • forniscono informazioni precise ed attendibili sui prodotti ed i servizi prestati al fine di

rendere le scelte dei clienti consapevoli; • osservano le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti; • garantiscono efficienza e cortesia.

3.3 FORNITORI

L’individuazione dei fornitori e la definizione delle condizioni di acquisto di beni e servizi è guidata da obiettività, correttezza, equità dei compensi pattuiti e qualità dei beni / servizi prestati. Viene inoltre ricercata la collaborazione dei fornitori al fine di soddisfare le esigenze della Società in termini di qualità, tempi di consegna ed efficienza delle prestazioni. Nei rapporti di fornitura di beni e servizi i dipendenti di Tamoil Italia: • osservano le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; • utilizzano, nella scelta dei fornitori, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti.

3.4 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tamoil Italia mantiene con le Autorità Pubbliche nazionali e transnazionali relazioni ispirate alla trasparenza, correttezza e collaborazione reciproca, tali da non indurre ad interpretazioni parziali, fuorvianti, non veritiere da parte dei soggetti pubblici con i quali si interagisce a vario titolo.

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I comportamenti dei rappresentati e dipendenti di Tamoil Italia devono sempre essere uniformati ai principi di professionalità e trasparenza e, nei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, devono essere tracciabili e verificabili. Omaggi ed atti di cortesia commerciale verso rappresentanti pubblici o loro parenti, sia italiani che di altri paesi, sono consentiti ed autorizzati solo se, di modico valore e tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire impropri vantaggi. Nell’ambito di gare ad evidenza pubblica, Tamoil Italia opera nel pieno rispetto e nelle esclusive modalità indicate dalle leggi di riferimento e dalla corretta pratica commerciale.

3.5 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

La Società compete sui mercati in modo etico e trasparente, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di concorrenza. La Società ed i propri dipendenti hanno collaborato e collaborano con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dando seguito ad ogni richiesta e fornendo supporto nel caso di visite ispettive o procedure istruttorie.

4 RISORSE UMANE

Tamoil Italia riconosce come fattore essenziale dell’attività di impresa le proprie risorse umane. I dipendenti di Tamoil Italia sono chiamati ad agire secondo i principi della correttezza professionale, integrità morale e lealtà oltre che secondo le leggi che regolano il rapporto di lavoro ed i principi contenuti nel Codice Disciplinare. La Società si impegna a sviluppare le capacità e le conoscenze di ciascun dipendente e ad offrire le medesime opportunità di crescita professionale al fine di garantire parità di trattamento e di crescita, senza lasciar spazio ad alcun tipo di discriminazione. È contrastata e sanzionata ogni sorta di discriminazione sia essa fondata sul sesso, sulla razza, sulla religione ovvero su legittimi comportamenti o preferenze e caratteristiche personali. È ripudiata ogni sorta di lavoro forzato o minorile.

5 TRASPARENZA DELL’INFORMAZIONE

5.1 DATI DI BILANCIO

Tamoil Italia riconosce la trasparenza come principio cardine nei rapporti con tutti gli stakeholders ed è consapevole dell’importanza che un’informazione veritiera e corretta sulla propria attività di impresa rappresenta per la comunità in genere. Ogni operazione e transazione deve essere: • correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; • supportata da adeguata documentazione al fine di poter procedere, in ogni momento,

all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

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Tutti i fatti di gestione devono essere rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e deve essere possibile la verifica del relativo processo decisionale ed autorizzativo.

5.2 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l’insieme di misure volte a dare ragionevole garanzia circa: • il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza operativa; • l’affidabilità delle informazioni gestionali e finanziarie; • il rispetto delle leggi e dei regolamenti; • la salvaguardia del patrimonio aziendale. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è diffuso in ogni livello della struttura organizzativa, conseguentemente tutti i dipendenti di Tamoil Italia, nello svolgimento delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo interno. L’Internal Audit di Tamoil Italia e la Società di Revisione incaricata hanno libero accesso a dati, informazioni e documenti necessari per lo svolgimento delle attività di analisi e controllo.

5.3 IT

I sistemi informativi di Tamoil Italia sono controllati al fine di: • garantire il rispetto delle politiche Tamoil in materia di gestione delle infrastrutture;

• impedire atti di criminalità informatica; • garantire la sicurezza delle informazioni gestite.

6 TUTELA DELLA PRIVACY

Tamoil Italia rispetta il diritto alla privacy dei dati personali e rispetta tutte le leggi e norme applicabili in materia di uso dei dati personali. Le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, acquisite nell’ambito dell’attività di impresa, sono protette e non possono essere utilizzate per fini impropri. I dati e le informazioni acquisiti dai dipendenti nell’ambito dell’espletamento delle proprie mansioni appartengono a Tamoil Italia e non possono essere utilizzate per fini estranei all’attività di impresa.

7 CONFLITTO DI INTERESSI

I destinatari del Codice Etico devono evitare il coinvolgimento in situazioni che possano condurre a conflitti di interessi con quelli di Tamoil Italia o che possano interferire con le loro capacità di prendere decisioni imparziali, volte a tutelare gli interessi della Società. Eventuali possibili motivi di conflitto di interessi devono essere prontamente segnalati e risolti. I destinatari, nell’ambito dei rapporti con i Terzi, devono agire secondo norme etiche e legali con esplicito divieto di pratiche di favoritismo o illecite, quali quelle collusive o corruttive.

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8 ANTIRICICLAGGIO

Tamoil Italia si impegna a rispettare le norme e le leggi, sia nazionali che internazionali, in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio del denaro. Prima di stipulare contratti con partner commerciali, la Società verifica l’integrità morale e la reputazione della controparte al fine di evitare implicazioni in operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite / criminose o di utilizzo di denaro di origine legittima a sostegno del terrorismo.

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SEZIONE SPECIALE

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1. ORGANISMO DI VIGILANZA

1.1 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI COMPONENTI

Come sopra citato, l’art. 6 del Decreto legislativo 231/2001 prevede, come forma di esimente dalla responsabilità amministrativa della Società, l’istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all’ente (OdV), cui è assegnato specificamente il “compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento”. I compiti assegnati all’OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza devono essere: 1. AUTONOMIA E INDIPENDENZA, fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente coinvolto

nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere garantendo l’insindacabilità delle scelte dell’OdV, da parte delle istituzioni dell’ente, e prevedendo un’attività di reporting al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la composizione dell’Organismo di Vigilanza e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, l’assoluta autonomia delle sue valutazioni e decisioni. I componenti dell’Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali da influenzare l’indipendenza e la libertà d’azione e di giudizio. All’atto della nomina i componenti dell’Organismo di Vigilanza devono rilasciare apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti.

2. PROFESSIONALITA’, necessaria per lo svolgimento delle funzioni che è chiamato a svolgere. I componenti dell’Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che preveda l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; i componenti dell’Organismo di Vigilanza infine non dovranno essere stati condannati ovvero non aver concordato l’applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. e neppure indagati o imputati in procedimenti penali per reati non colposi, ovvero soggetti a procedimenti per illeciti amministrativi in materia di illeciti societari, bancari o finanziari.

3. CONTINUITA’ D’AZIONE, a tal fine l’OdV deve: − lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo

con i necessari poteri di indagine; − essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell’attività di vigilanza; − curare l’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e assicurarne il

costante aggiornamento.

OMISSIS

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1.2 DURATA IN CARICA Il venir meno di uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo precedente comporta la decadenza da componente dell’Organismo di Vigilanza. Il componente dell’Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti. In caso di rinuncia, decadenza o revoca per giusta causa di un componente dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente informato al fine di provvedere alla sostituzione.

1.3 COMPITI E POTERI All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

1. Vigilare sull’effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dalla Società, verificando che le modalità e le procedure previste dal Modello siano rispecchiate nei comportamenti concreti. Rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che potrebbero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

2. verificare l’adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti ed impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto e di quelli che in futuro dovessero comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica.

3. effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti, posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio, come definite nella parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Tamoil Italia;

4. coordinarsi con i vari dipartimenti aziendali al fine di migliorare il monitoraggio delle aree a rischio, assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa necessaria al buon funzionamento del Modello, garantire la congruità del sistema di deleghe interne, verificando l’effettiva corrispondenza tra le attività poste in essere dai rappresentanti aziendali e i poteri formalmente conferiti;

5. verificare, nel tempo, il mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, effettuando una continua revisione delle attività aziendali al fine di monitorare ed eventualmente integrare le aree a rischio ai sensi del Decreto.

6. presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello da realizzarsi mediante modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo /significative modifiche dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa / modifiche legislative al D.Lgs. 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta dell’ente;

7. a seguito dell’accertamento di violazioni del Modello, segnalare tempestivamente le stesse all’Amministratore Delegato e/o Presidente. Inoltre l’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale qualora le violazioni siano commesse dai soggetti apicali della Società e/o Consiglieri di Amministrazione della Società.

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Per l’espletamento dei suddetti compiti, all’Organismo sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare, l’OdV: − è autorizzato ad accedere a tutte le funzioni della Società, senza necessità di

autorizzazione preventiva, per ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;

− potrà avvalersi della cooperazione di tutte le strutture della Società, in particolare dell’ Internal Audit di Tamoil Italia, ovvero di consulenti esterni qualora lo ritenga utile per lo svolgimento dei propri compiti, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, qualora lo si ritenga utile, di partecipare alle riunioni dello stesso;

− dispone di un budget idoneo ad assumere tutte le decisioni di spesa necessarie per assolvere i propri compiti;

− si coordina con il dipartimento Human Resources per eventualmente dare avvio a procedimenti disciplinari e seguire il processo al fine di verificare modalità di svolgimento ed esito.

1.4 RAPPORTI TRA ORGANISMO DI VIGILANZA E VERTICE SOCIETARIO Rapporti di tipo funzionale con organi di vertice, composti anche da soggetti privi di compiti operativi e svincolati da attività gestionali, rappresenta una garanzia in termini di indipendenza dell’Organismo di Vigilanza nell’esercizio dei propri compiti. All’inizio di ciascun esercizio, l’Organismo di Vigilanza presenterà per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un piano delle attività da svolgere nell’esercizio per adempiere i compiti di cui è investito. L’Organismo di Vigilanza di Tamoil Italia riferirà su base annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito alle attività svolte ed all’efficace attuazione del Modello da parte di Tamoil Italia. Eventuali problematiche / criticità emerse nel corso delle attività svolte dovranno essere comunicate tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

1.5 RISERVATEZZA

I membri dell’Organismo di Vigilanza: • sono tenuti al segreto in merito ai dati ed alle informazioni acquisite nell’esercizio delle loro

funzioni, fatta eccezione nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; • assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se

relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire relativamente a presunte violazioni del Modello;

• si astengono dal ricevere ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nei propri compiti.

Ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia di privacy. L’inosservanza dei suddetti obblighi in materia di riservatezza implica la decadenza dalla carica di membro dell’Organismo di Vigilanza.

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1.6 FLUSSI INFORMATIVI L’art. 6 del Decreto prevede specifici “obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”. Si ritiene quindi opportuno strutturare un sistema di reporting sistematico, con riferimento alle aree rischiose, come definite nella parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Tamoil Italia, che saranno oggetto di analisi ed approfondimento da parte dell’OdV. I protocolli di controllo, contenuti nella sezione speciale del Modello, prevedono infatti l’attivazione di specifici flussi informativi verso l’OdV. I dati, previsti nei flussi informativi, potranno variare nel tempo a seguito di: − modifiche normative al Decreto che prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta

dell’ente; − inadeguatezza e/o incompletezza dei dati previsti nei flussi informativi al fine di agevolare

l’attività di vigilanza dell’OdV sull’efficacia del Modello; − rilevanti cambiamenti della struttura organizzativa della Società e/o delle modalità di

svolgimento dell’attività d’impresa. È inoltre compito della Società garantire che l’OdV sia sempre tempestivamente informato in caso di variazioni che intervengano nella struttura societaria (organigrammi aziendali, ecc.). Per ciascuna funzione aziendale vengono definiti dei referenti interni che: − Coordinano l’attività di raccolta dei dati, certificano la loro completezza, coerenza e

veridicità, inviandoli entro le date previste di scadenza; − garantiscono che tutte le informazioni richieste dall’Organismo di Vigilanza siano trasmesse

nei tempi e modi previsti; − supportano l’Organismo di Vigilanza per tutte le analisi e gli approfondimenti richiesti; − garantiscono che le informazioni inviate all’Organismo di Vigilanza siano adeguatamente

archiviate. Le informazioni relative ai flussi informativi trasmessi all’Organismo di Vigilanza devono essere archiviati in forma elettronica e recuperabili nel tempo dai referenti interni e dai membri dell’OdV.

L’Organismo di Vigilanza, avvalendosi eventualmente anche della Direzione Internal Audit di Tamoil Italia e/o di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di audit sulle diverse funzioni aziendali:

− con interventi pianificati nel piano annuale delle attività, presentato ad inizio esercizio al Consiglio di Amministrazione;

− con interventi mirati (spot) in caso di: • situazioni anomale individuate a seguito delle analisi / approfondimenti svolti sui flussi

informativi ricevuti; • segnalazioni provenienti da terzi ed attinenti il mancato rispetto di quanto previsto dal

Modello nelle aree aziendali a rischio.

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2. CODICE DISCIPLINARE

PARTE SPECIALE

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PREMESSA

L’art. 6 del Decreto 231/2001 prevede l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società. Emerge quindi la rilevanza del sistema disciplinare quale elemento essenziale e qualificante del Modello ai fini dell’applicabilità all’ente della condizione esimente di cui all’art. 6 del Decreto. L’applicazione delle sanzioni prescinde dall’effettiva commissione di un reato target e dall’eventuale avvio di un procedimento penale. La finalità delle sanzioni previste è reprimere qualsiasi violazione di disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle procedure da questi richiamate ai fini della prevenzione di illeciti, nelle regole comportamentali indicate nel Codice Etico e nello stesso Codice Disciplinare. Inoltre le sanzioni intendono radicare nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano con la Società la consapevolezza della forte volontà di quest’ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio della corretta esecuzione delle operazioni aziendali. Il presente “Codice Disciplinare – Parte Speciale”, adottato ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7), comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 8.6.2001 n. 231 va ad integrare il preesistente “Codice Disciplinare- Parte Generale” che dettaglia quali siano i comportamenti fondamentali che il personale Tamoil deve osservare nello svolgimento del rapporto di lavoro. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, comprensivo del Codice Etico e del Codice Disciplinare - Parte Speciale, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti, pertanto una copia verrà affissa in luogo accessibile a tutti. Una copia del Codice Etico e del Codice Disciplinare verrà consegnata a ciascun dipendente, che ne rilascerà ricevuta.

OMISSIS

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3. PROTOCOLLI

DI CONTROLLO INTERNO

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3.1 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

RELATIVI AI

PROCESSI OPERATIVI OMISSIS

3.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO

RELATIVI AI

PROCESSI STRUMENTALI

OMISSIS

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FINE

DEL DOCUMENTO