Mobilità endoaziendale alla luce del nuovo art. 2103 C.C. · dei servizi per il lavoro e le...
Transcript of Mobilità endoaziendale alla luce del nuovo art. 2103 C.C. · dei servizi per il lavoro e le...
LA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITA’ NORMATIVE – 2018
Mobilità endoaziendale alla luce del nuovo
art. 2103 C.C.
Avv. Giorgio Treglia
LabLaw Studio Legale
I PRINCIPI GENERALI DEL NOSTRO TEMPO
Con legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 il
Governo è stato delegato ad emanare una serie di
norme per la riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e le politiche attive, per il
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell’attività ispettiva e per la tutela e
riconciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro.
La norma, per ogni tematica, contiene anche i
criteri e principi direttivi cui il Governo, appunto,
doveva attenersi.
I DECRETI LEGISLATIVI
Sono quindi stati emanati una serie di decreti legislativi; ovvero:
- d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria
d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23 in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
d. lgs. 16 giugno 2015, n. 80 in materia di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro
d. lgs 15 giugno 2015, n. 81 disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni
… SEGUE
Sono poi stati emanati altri decreti legislativi, tutti
promulgati il 14 settembre 2015:
in materia di riordino della normativa in materia
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro (il n. 148);
in ordine alla razionalizzazione e semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale (n. 149);
per il riordino della normativa di servizi per il
lavoro e le politiche attive (n. 150)
L’IMPRENDITORE ED I SUOI RISCHI
La definizione sempre attuale dell’art. 2082 c.c.
Il concetto di rischio connesso all’attività imprenditoriale.
Rischio inteso come concetto connesso con le aspettative umane e la loro capacità di intervento in situazioni non note o incerte.
Il rischio, per una impresa, si divide in varie accezioni: economico, finanziario, patrimoniale, ecc.
Dunque l’imprenditore per fronteggiare il più ampio concetto di rischio di cui sopra deve organizzare al meglio la sua impresa.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA
L’azienda può considerarsi un sistema costituito da persone (le risorse umane) e da tecnologie (mezzi strumentali e know how).
Dall’interazione fra risorse umane e tecnologie discende il comportamento aziendale rivolto al raggiungimento degli obbiettivi che producono risultati.
Il corretto sistema di organizzazione delle risorse umane fa parte del rischio che ogni imprenditore corre: la scelta errata di una risorsa può avere conseguenze pregiudizievoli, soprattutto se trattasi di posizioni verticistiche.
La libertà di scelta e di organizzazione: effettiva per la parte tecnologica, meno per quella umana.
IL PRESTATORE DI LAVORO (CENNI)
La definizione contenuta nell’art. 2094 c.c.
L’eterodirezione
L’assenza di rischio in capo al prestatore di
lavoro
Le categorie dei prestatori di lavoro (art. 2095
c.c.)
CENNI SULLO IUS VARIANDI
Lo ius variandi è il potere del datore di lavoro di
modificare le mansioni del lavoratore oltre
l'ambito convenuto, nel rispetto del canone
generale di buona fede.
Esso, costituisce una delle manifestazioni del
potere direttivo; è manifestazione di "autorità
privata"; la sua disciplina è contenuta nell'art.
2103 del c.c. così come novellato, a suo tempo,
dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori.
LA PORTATA DELL’ART. 2103 C.C. PRIMA
DELLA RIFORMA
Come è noto, fu il legislatore dello Statuto ad intervenire su questa norma, configurando come bene non disponibile quello della posizione occupata dal lavoratore all’interno dell’organizzazione produttiva.
Pure specificò che l’imprenditore aveva un limite al potere di variazione della predetta posizione: un limite, cioè alle mansioni, enucleando un generico criterio di equivalenza che le nuove devono avere rispetto alle vecchie.
Per mansioni si intende l'insieme dei compiti e delle specifiche attività che il prestatore di lavoro deve eseguire nell'ambito del rapporto di lavoro.
CONSEGUENZE
In una prima fase di interpretazione della norma,
si arrivò a dare stabilità definitiva al rapporto di
lavoro: infatti si ritenne ingiustificato il recesso,
pur in presenza della possibilità di adibire il
lavoratore ad un posto vacante equivalente.
Poi il principio cambiò, prevedendo validi gli
accordi peggiorativi, allorché tesi a salvaguardare
l’interesse del lavoratore alla conservazione del
posto di lavoro.
LA FLESSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE DI
LAVORO
In un'ottica evolutiva e di accrescimento, la flessibilità della prestazione dovrebbe prevedere un costante miglioramento delle conoscenze del lavoratore e di conseguenza del livello occupazionale raggiunto, sia per quanto riguarda il versante economico, sia per quanto riguarda quello delle competenze professionali.
La definizione presta il fianco a varie critiche e non pare aderente alla realtà dei nostri giorni: flessibilità dovrebbe intendersi non solo in senso orizzontale (ovvero nell’ambito dello stesso livello) ma anche in senso verticale, con possibilità di modifiche in pejus.
La modifica in pejus era contraria al disposto dell’art. 2103 c.c. prima della riforma.
EQUIVALENZA DELLE PRESTAZIONI
Mansioni equivalenti alle ultime svolte è stata locuzione che ha creato non pochi problemi interpretativi, attesa la sua genericità.
Dunque è stata la giurisprudenza a doverne determinare il significato. E così si è voluto tutelare la professionalità del lavoratore, intesa come bagaglio di conoscenze ed esperienze, acquisite in una pregressa fase del rapporto di lavoro, da doversi tutelare nei tempi successivi, anche andando a sindacare i contenuti della contrattazione collettiva.
Il concetto di equivalenza non ha contenuto unitario, potendo modularsi in funzione delle svariate forme e significati che la mobilità professionale può presentare all’interno dell’azienda.
UN CENNO ANCORA ALL’INQUADRAMENTO
E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE IN
AZIENDA
Categorie e qualifiche (art. 2095 c.c.)
La portata della contrattazione collettiva
La definitiva importanza della contrattazione di
secondo livello
LA NUOVA DISCIPLINA DEL DEMANSIONAMENTO
Con il d. lgs. 81/2015 è stata riorganizzata la disciplina
organica dei contratti di lavoro ed è stata compiuta una revisione in tema di mansioni.
Infatti l’art. 1, VII co. della legge delega 10 dicembre 2014, n.183 prevedeva appunto:
«Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali:
… SEGUE
… omissis …
e) Revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livelli interconfederali di categoria posso individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera».
FORMA CONTRATTUALE COMUNE – CENNI
(ART. 1)
Dal 1° gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.
Fanno eccezione:
Le collaborazioni, individuate dai ccnl, per particolari esigenze produttive ed organizzative
Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per cui è prevista l’iscrizione in albi professionali
Le attività degli organi di amministrazione e controllo delle società
Le collaborazione prestate a favore di società sportive
IL NUOVO ART. 2103 C.C.
L’art. 3 del d. lgs 15.6.2015 n. 81 ha modificato l’art. 2103 c.c., che
ora recita
- Prestazione di lavoro 1) Il lavoratore deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale
di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che
incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato
a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore
purché rientranti nella medesima categoria legale.
3) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,
dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato
adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di
assegnazione delle nuove mansioni.
… SEGUE
4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore,
purché rientranti nella medesima categoria legale,
possono essere previste dai contratti collettivi.
5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il
mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a
pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del livello di inquadramento e del
trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione
per gli elementi retributivi collegati a particolari
modalità di svolgimento della precedente prestazione
lavorativa.
… SEGUE
6) Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o
avanti alle commissioni di certificazione, possono essere
stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni,
della categoria legale e del livello di inquadramento e
della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore
alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di
una diversa professionalità o al miglioramento delle
condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato o da un avvocato o da un
consulente del lavoro.
… SEGUE
7) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
8) Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
LA RIELABORAZIONE DELL’ART. 2103 C.C.
Tre le novità salienti della riforma:
Viene abbandonato il criterio dell’equivalenza professionale come limite al mutamento delle mansioni e sostituito da una tutela della professionalità intesa in senso più generico, come appartenenza ad un determinato livello di inquadramento
Viene disciplinata l’adibizione a mansioni inferiori
Vi sono espliciti cenni alla formazione
LO JUS VARIANDI ORIZZONTALE
Al posto del vago criterio dell’equivalenza
appartenente al passato, la riforma parla di mansioni
«riconducibili alla stesso livello e categoria legale di
inquadramento» (comma I).
In sostanza si giunge ad un criterio imperniato su
allargamento, polivalenza e rotazione delle mansioni
nell’ambito del livello di inquadramento.
Insomma si tratta di criterio basato sulla tipicità
negoziale legata all’equivalenza professionale
valutata dall’autonomia collettiva.
Maggiore possibilità per il datore di rielaborare i
criteri di organizzazione del personale.
… SEGUE
Lo jus variandi laterale deve tuttavia essere inserito
all’interno della «stessa categoria legale» di
inquadramento ex art. 2095 c.c..
Per vero la distinzione fra impiegati ed operai è stata
superata ormai da decenni, con l’introduzione
dell’inquadramento unico (v. ad es. il ccnl
metalmeccanici).
Con il che l’autonomia collettiva diviene arbitro della
mobilità orizzontale (cfr. il comma IV). Nel frattempo si
potrà assistere ad una dilatazione delle mansioni
esigibili con aumento della c.d. flessibilità
organizzativa.
LA FORMAZIONE
Il nuovo art. 2103 c.c., al III comma, prevede un
obbligo formativo per il caso di mutamento delle
mansioni, indipendentemente dal titolo che lo fonda
(jus variandi o accordo fra le parti).
Obbligo formativo ma ove necessario. L’eventuale
inadempimento non è sanzionato e, comunque, «non
determina la nullità dell’atto di assegnazione delle
nuove mansioni».
IL DEMANSIONAMENTO
Tre ipotesi di demansionamento:
La modifica per effetto dello jus variandi del datore in
presenza di ragioni giustificative (II comma)
La modifica in base ad accordi collettivi anche
aziendali (IV comma)
La modifica per accordi individuali nell’interesse del
lavoratore stipulata in sede protetta (VI comma)
… SEGUE
Il comma 2 del nuovo art. 2103 c.c. prevede una prima
ipotesi di mobilità a mansioni inferiori in caso di
modifica di assetti organizzativi aziendali che deve
avere effetti che incidano sulla posizione del
lavoratore.
Insomma siamo in presenza di una sorta di giustificato
motivo oggettivo di demansionamento connesso ad
esigenze aziendali.
Dizione molto ampia che involge tutte i casi di
organizzazione e/o riorganizzazione aziendale.
Il IV comma parla poi di ulteriori ipotesi di
demansionamento che possono essere previste dai
contratti collettivi …
IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
Certamente le parti sociali sono chiamate ad un compito importante.
Riveste un ruolo preminente anche la contrattazione di secondo livello pur in assenza di esplicita previsione normativa; infatti la norma sul punto parla, genericamente, di contrattazione collettiva.
E’ da ritenere che trovi applicazione l’art. 51 del d. lgs 15.6.2015, n. 81 che parla di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da rsa o rsu.
Dunque un rivisitato ruolo delle relazioni industriali che dovranno assumersi anche il compito di delimitare, a questo punto ex ante, le ipotesi di demansionamento a fronte di situazioni che saranno oggetto di…premonizione … Appunto le ulteriori ipotesi
LE GARANZIE PER IL LAVORATORE
Il comma 5 del nuovo art. 2103 c.c. prevede una rete di garanzie legali per il lavoratore:
Diritto alla conservazione del livello di inquadramento
Diritto allo stesso trattamento retributivo in godimento
Comunicazione scritta a pena di nullità
Il ruolo dell’art. 1375 c.c.
Non sono dovuti solo gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa (es: l’indennità maneggio denaro per chi non è più cassiere in una banca).
Nessun cenno agli elementi normativi (es: permessi per riduzioni di orario, spostati riposi, ecc.)
L’UTILITÀ DELLA VARIAZIONE PER IL
DATORE
Necessità che il datore sia, in un qualche modo,
necessitato a fruire della risorsa demansionata, ad es.
perché a conoscenza di determinati processi
produttivi importanti, o perché necessaria per la
formazione di giovani dipendenti, o per la
realizzazione di nuovi progetti industriali o perché
parte di processi di riorganizzazione o per i vari casi
di concordato e per tutti altri e diversi motivi
meritevoli di attenzione.
I TEMPI DELLA COMUNICAZIONE
Nulla dice in merito la norma, ma la comunicazione
del demansionamento va effettuata prima o
contestualmente alla concreta adibizione a mansioni
inferiori.
Neppure è prevista la comunicazione della
giustificazione; tuttavia la stessa è un presupposto
dello jus variandi, anche necessitato dall’evitare un
demansionamento al buio, favorendo un controllo
giudiziale totale sulla legittimità della modifica.
Pure sarebbe opportuno indicare la durata della
modifica, oppure chiarire se la stessa sia definitiva
GLI ACCORDI INDIVIDUALI
Il comma 6 del nuovo art. 2113 c.c. prevede che, nelle solite sedi protette, possano essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione.
Dunque una maggiore possibilità di modifica delle mansioni, anche in deroga a tutti i limiti che sono stati visti fino ad ora e con libertà per le parti di autodeterminarsi.
Ritornano le disquisizioni in ordine alla forza contrattuale delle parti: i più garantisti sostengono che la posizione del lavoratore sia ulteriormente indebolita, anche alla luce della nuova normativa sulle tutele crescenti.
PRESUPPOSTI ED OBIETTIVI DELL’ACCORDO
Il presupposto dell’accordo è che il medesimo sia
stipulato nell’interesse per lavoratore e per tre
specifici obiettivi:
Conservazione dell’occupazione.
Acquisizione di una diversa professionalità
Miglioramento delle condizioni di vita
CONSERVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
Con questo obiettivo si soddisfa l’esigenza di
continuità occupazionale, probabilmente anche al
di fuori delle procedure collettive previste dalla L.
223/91 e succ. mod., ma all’interno di tutte le
altre ipotesi alternative al licenziamento.
Qualcuno parla di giustificato motivo soggettivo
di demansionamento, attesa, appunto, la
tipizzazione del demansionamento.
ACQUISIZIONE DELLA DIVERSA
PROFESSIONALITÀ
Per la prima volta compare nell’art. 2103 c.c. il
termine professionalità, ad indicare un interesse del
lavoratore ad una sua prospettiva dinamica, forse più
tesa ad un risultato della prestazione di lavoro che ad
un concetto statico di svolgimento della mansione.
Tuttavia la professionalità disciplinata è solo quella
verso il basso. Forse anche perché, come si vedrà, il
comma 7 regola lo svolgimento delle mansioni
superiori come in passato.
IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
VITA
E’ una novità assoluta che si inserisce nel contesto
delle misure per la conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro, previste dal d. lgs. 80/2015.
Sarà questa l’ipotesi maggiormente richiesta dal
lavoratore stesso per, appunto, sue esigenza di vita.
In sostanza, il lavoratore potrebbe preferire un
inquadramento ed una retribuzione inferiore per
dedicare, ad es., maggior tempo alla famiglia.
LA FORMA DELL’ACCORDO
Sempre il comma 6 prevede la necessità di ricorrere alle sedi protette ai fini della validità dell’accordo.
Per sedi protette si intendono quelle di conciliazione di cui all’art. 2113, IV comma c.c. (ex artt. 185, 410, 411, 412 ter, 412 quater c.p.c.), oppure avanti le commissioni di certificazione previste dal d. lgs. 276/2003.
Quale ulteriore protezione, che può essere richiesta dal lavoratore, è l’assistenza di un professionista individuato fra un consulente del lavoro, un avvocato o un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca od abbia conferito mandato.
LA MOBILITÀ VERSO L’ALTO
Il comma 7 dell’art. 2103 c.c. contiene qualche novità in materia.
Innanzitutto, la fissazione del periodo di tempo, trascorso il quale l’assegnazione diviene definitiva, passa da 3 a 6 mesi.
La contrattazione collettiva (sempre quella prevista dal d. lgs. 81/2015 all’art. 51) però ha un ruolo preminente nella fissazione del termine di cui sopra; infatti la legge interviene solo in via residuale (in mancanza).
Il periodo per la maturazione dell’assegnazione definitiva a mansioni superiori deve essere continuativo.
E’ fatta salva una diversa volontà del lavoratore che, potrebbe, infatti, esprimere una volontà contraria alla promozione, con il diritto ad essere riassegnato alle mansioni originarie, con l’originaria retribuzione. In sostanza siamo di fronte ad una ipotesi di speciale rinuncia al diritto, già maturato, alla promozione.
L’OGGETTO DEL BENE PROTETTO
Anche dopo la riforma il bene protetto è la
professionalità del lavoratore.
Cambiano il tipo ed il valore della professionalità
di riferimento ed il modo di tutelarla.
Resta la sanzione di nullità per ogni patto
contrario (comma IX), il che conferma
l’inderogabilità della disciplina
IL TRASFERIMENTO
Come nel passato, il trasferimento del lavoratore
da una unità produttiva ad un’altra, non può
avvenire, se non per comprovate ragioni tecniche
organizzative e produttive (comma 8).
Restano tutti i problemi e le questioni
antecedenti la riforma, comprese quelle
interpretative connesse al distacco, alle trasferte
ed alle missioni, a seconda del contenuto della
contrattazione collettiva.