Minori stranieri: la tutela delle relazioni familiari nell'ordinamento giuridico italiano

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Minori stranieri: la tutela delle relazioni familiari nell'ordinamento giuridico italiano Avv. Marco Grazioli PERUGIA - Maggio 2011 LEGISLAZIONE E CASI PRATICI

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Minori stranieri:la tutela delle relazioni familiari

nell'ordinamento giuridico italiano

Avv. Marco Grazioli

PERUGIA - Maggio 2011

LEGISLAZIONE E CASI PRATICI

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T.U. Imm. - Titolo IV (artt. 28 – 33)“Diritto all’unità familiare e tutela dei minori” modificato parzialmente dal D. Lgs. n° 5/2007

Articolo 28 – “Diritto all’unità familiare” // art. 29 Cost. // CEDU. // Corte Costituzionale (Ord. 19/01/1995, n. 28)

Diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti di propri familiari. Carattere prioritario dell’interesse del fanciullo nel diritto all’unità familiare (3° comma) riferimento alla Convenzione Internazionale di New York del 1989 su “I diritti del fanciullo”.

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Articolo 29 – “Ricongiungimento familiare”(articolo interamente sostituito dal D. Lgs. n. 5/2007)

•Gli stranieri hanno diritto a ricongiungersi* con i propri familiari già presenti sul territorio italiano ed in regola con il soggiorno. (genitori ricongiunti a minori già in Italia e vice versa).

•In questa norma i “minori” sono “i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”.

•Presenza dei requisiti richiesti ex lege (art.29 c.3) in capo ai genitori ai fini dell'ottenimento del nulla osta.

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* RICONGIUNGIMENTO

Il ricongiungimento è possibile con:

a) Un coniuge non legalmente separato e di più di 18 anni;

b) I figli minori del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, con il consenso dell’altro genitore;

c) I figli maggiorenni a carico: ragioni oggettive di non poter provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita : invalidità totale;

d) I genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure i genitori di più di 65 anni che hanno altri figli impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

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Il rifugiato (con status) può richiedere lo stesso ricongiungimento familiare con la stessa procedura dell’articolo 29. Purtroppo i requisiti richiesti (art. 29 c.3) non sono applicabili *.

Il 3° comma della norma stabilisce che quando il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito, l’ingresso ed il soggiorno degli ascendenti diretti di primo grado.

Questo favor * per la categoria dei rifugiati nasce dalla particolare condizione giuridica (e di vita) degli stranieri cui sia stato riconosciuto tale status.

Articolo 29 bis – “Ricongiungimento familiare di rifugiati”

Articolo inserito dal D. Lgs. n. 5/2007.

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L’articolo 30 regola le condizioni, le modalità ed i tempi che occorrono per il rilascio del permesso di soggiorno consentito in conseguenza al ricongiungimento familiare. L’articolo regola anche i casi di diniego e revoca dello stesso.

Articolo 30 – “Permesso di soggiorno per motivi familiari”

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La norma prevede anche un caso eccezionale di rilascio di PdS per il minore.

3° comma “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”.

Articolo 31 – “Disposizioni a favore dei minori”

La giurisprudenza recente che permette di definire o conoscere i criteri legati alla sussistenza dei gravi problemi (art. 31) non è sempre risultata univoca. Da una lettura in un primo momento del tutto restrittiva della norma, infatti, si è passati ad una lettura ben più estensiva della stessa.

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NB: Circolare del Ministero dell’Interno n. 5987 del 24 settembre 2009

Il titolare del permesso di soggiorno per assistenza minore può beneficiare, semprechè ricorrano i presupposti in materia di ricongiungimento, della conversione per motivi familiari, in quanto autorizzato, seppure in via temporanea al regolare soggiorno in Italia.

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Al minore straniero, quando compie la maggior età, può essere rilasciato il PdS per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura se :

- nei suoi confronti siano state applicate le disposizioni di cui all’art. 31;

- o se tratte di un minore straniero soggiornante in Italia con la propria famiglia;

- o se tratte di un minore beneficiario in Italia di un provvedimento di affidamento o quantomeno di un affidamento provvisorio.

Articolo 32 – “Minori affidati al compimento della maggiore età”

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SCOPO

- vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri - coordinare le attività delle amministrazioni interessate.

STABILISCE

a)le regole e le modalità :

-ingresso ed il soggiorno dei minori stranieri di 6 anni e più (programmi solidaristici di accoglienza temporanea.)-affidamento temporaneo -rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nell’ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell’accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d’origine o in un Paese terzo.

Articolo 33 – “Comitato per i minori stranieri”presideto dal Consiglio dei ministri

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D. Lgs. n. 5/2007Attuazione della Direttiva 2003/86/CE

relativa al diritto di ricongiungimento familiare G.U. n. 25 del 31/01/2007

Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti, dando applicazione alla normativa europea sul ricongiungimento familiare.

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D. Lgs. n. 30/2007Attuazione della direttiva 2004/38/CE

GU n. 72 del 27/03/2007, modificato dal d. Lgs n. 32 del 28/02/2008

Disciplina:

a) modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari* di cui che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato degli stessi;

c) le modalità possono essere limitati per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

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1) il coniuge;

2) il partner di un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, l’unione registrata equipari al matrimonio nello stato ospitante è rispetta le condizioni previste dalla legislazione i questo stato

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

* FAMILIARE

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NB: Direttiva del Ministero dell’Interno Prot 17272/7 del 28 marzo 2008

1) Parità di trattamento tra il minore straniero e il minore italiano: rinnovamento del permesso di soggiorno del straniero chi compie 18 anni e che non decide immediatamente se proseguire gli studi o cominciare a lavorare, in considerazione del fatto che i genitori o chi ne esercita la patria potestà, garantiscono per lui e per il suo mantenimento.

2) Permesso di soggiorno autonomo al minore 14enne.Il prefetto ed il questore – considerato che l’identità del minore è garantita dai genitori – devono procedere al rilascio del permesso autonomo allo straniero 14enne (valido fino ai18 anni), anche in mancanza di passaporto.

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3) Interventi previsti per i minori stranieri non accompagnati e presi in carico da associazioni ed enti locali (affidamento familiare o tutela): al compimento dei 18 anni i questori possono rilasciare un permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale

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PACCHETTO SICUREZZALuglio 2009

Il pacchetto sicurezza ha restretto i criteri necessari al ricongiungimento familiare.

La certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL non è più alternativa al certificato rilasciato dal comune. Gli stessi competenti uffici comunali devono procedere a verifica. Sono soppressi i riferimenti alla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica . La certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa del Decreto ministeriale 5.07.1975, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009

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Corte di cassazione sentenza n. 27224 del 14 novembre 2008 Il ricongiungimento del cittadino extracomunitario con un cittadino italiano

E' ritenuto illegittimo il diniego di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario coniugato con cittadino/a italiana, per il solo fatto che abbia pendente nei suoi confronti un provvedimento di espulsione con la relativa segnalazione nell’area Schengen.

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La Cassazione afferma che la norma tratta semplicemente di "gravi motivi", connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che vanno valutati, tenendo conto delle condizioni di salute e dell'età del minore.

La previsione è eccezionale perché costituisce una deroga alle altre disposizioni del Dlgs. 286/98 sulla presenza dello straniero sul territorio nazionale. Permette una protezione più grande del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.

La valutazione dei “gravi motivi” può essere diversa quando si tratta dell’ingresso del genitore sul territorio ovvero quando si tratta della permanenza del genitore che già si trova in Italia.

Cassazione 16 ottobre 2009, n. 22080 La valutazione dei gravi motivi per l’ingresso o la permanenza

del genitore

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Cass. Sezione unite n°22216 del 2006: gravi motivi ingresso o permanenza del

genitore

la presenza di gravi motivi dovrebbe essere puntualmente dedotta e accertata, solo in caso di autorizzazione all'ingresso del familiare; ciò non potrebbe valere sempre e comunque, quando venga, come nella specie, richiesta l'autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore, già presente, che altrimenti dovrebbe immediatamente allontanarsi: i gravi motivi potrebbero essere attuali, ma pure dedotti quale possibile (o magari probabile) conseguenza dell'improvviso allontanamento del genitore).

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La norma se non è interpretata estensivamente, è integrata in via analogica, sulla base della comparazione fra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del minore e del rapporto di affidamento.

I MINORI SOGGETTI A TUTELA

Corte Costituzionale, sentenza n.198 del 5 giugno 2003

Cons. di Stato – n. 9940 del 2005

Estensione dell'applicabilità della norma in esame ad un ragazzo straniero (divenuto maggiorenne) che giunto in Italia da minorenne era stato sottoposto a tutela pubblica, con inserimento in comunità.

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Sentenza cassazione prima sezione civile del 19/01/2010

Fatti:

Decisione della corte

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Sentenza cassazione prima sezione civile del 10/03/2010

Fatti: Un cittadino extracomunitario, sposato con una straniera regolarmente soggiornante ed in attesa della cittadinanza italiana, richiede di esser autorizzato, ai sensi dell’art. 31 del TU, alla temporanea permanenza nell’interesse dei suoi figli.

Decisione della corte