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3 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221 20-9-2013 www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practi- cs-Liquidity-Enhancement-Agreements-and-Purchase- own-shares-set-shares). L’attività deve essere svolta su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negozia- zione che siano: a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come indivi- duato nell’apposita sezione del sito internet della CON- SOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impe- gni_internazionali/accordi.html) oppure b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autori- tà pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha sti- pulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito inter- net della IOSCO (http://www.iosco.org/library/index. cfm?section=mou_siglist, Annex A), purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto mi- nisteriale emanato ai sensi dell’articolo 168 -bis del TUIR oppure c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/ mercati/regolamentati/mercati_accordi.html).”; 3) al comma 5, ultimo periodo, la parola “fondi” è so- stituita dalla seguente: “soggetti”. j) nell’articolo 17 sono apportate le seguenti modicazioni: 1) al comma 2, l’ultimo periodo è soppresso; 2) al comma 3, in ne, è aggiunto il seguente perio- do: “In caso di ammissione alla negoziazione su merca- ti regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verica dell’inclusione nella lista delle società di cui ai commi 1 e 2 avviene a decorrere dall’esercizio suc- cessivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; no a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo.”. Art. 2. 1. Le modiche al decreto del Ministro dell’economia e delle nanze 21 febbraio 2013 di cui all’articolo 1, com- ma 1, lettera e), numero 2) relativa alle obbligazioni e ai titoli di debito, lettera g), numero 2) e lettera h), nume- ro 1), lettera a), hanno efcacia a decorrere dal 1° gen- naio 2014. Il presente decreto sarà inviato agli organi di control- lo e pubblicato sulla Gazzetta Ufciale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2013 Il Ministro: SACCOMANNI 13A07645 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 aprile 2013. Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto tosanitario Abanto. IL DIRETTORE GENERALE PER LIGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modi- cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di- pendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar- zo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio- ne del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz- zativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con- cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma- teria d’immissione in commercio di prodotti tosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufciale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di auto- rizzazione di prodotti tosanitari»; Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamen- to europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti tosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri- le 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplica- zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti - tosanitari e relativi coadiuvanti, come modicato dal de- creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor- retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen- ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classicazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;

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www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practi-cs-Liquidity-Enhancement-Agreements-and-Purchase-own-shares-set-shares). L’attività deve essere svolta su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negozia-zione che siano:

a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come indivi-duato nell’apposita sezione del sito internet della CON-SOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impe-gni_internazionali/accordi.html) oppure

b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autori-tà pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha sti-pulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito inter-net della IOSCO (http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex A) , purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto mi-nisteriale emanato ai sensi dell’articolo 168 -bis del TUIR oppure

c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html).”;

3) al comma 5, ultimo periodo, la parola “fondi” è so-stituita dalla seguente: “soggetti”.

j) nell’articolo 17 sono apportate le seguenti modifi cazioni:

1) al comma 2, l’ultimo periodo è soppresso; 2) al comma 3, in fi ne, è aggiunto il seguente perio-

do: “In caso di ammissione alla negoziazione su merca-ti regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifi ca dell’inclusione nella lista delle società di cui ai commi 1 e 2 avviene a decorrere dall’esercizio suc-cessivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fi no a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo.”.

Art. 2. 1. Le modifi che al decreto del Ministro dell’economia

e delle fi nanze 21 febbraio 2013 di cui all’articolo 1, com-ma 1, lettera e) , numero 2) relativa alle obbligazioni e ai titoli di debito, lettera g) , numero 2) e lettera h) , nume-ro 1), lettera a) , hanno effi cacia a decorrere dal 1° gen-naio 2014.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di control-lo e pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A07645

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2013 .

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fi tosanitario Abanto.

IL DIRETTORE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI

ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi -cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-pendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 mar-zo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio-ne del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-zativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-cernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-teria d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Uffi ciale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di auto-rizzazione di prodotti fi tosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamen-to europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-le 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplifi ca-zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi -tosanitari e relativi coadiuvanti, come modifi cato dal de-creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifi ca del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, cor-retto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernen-ti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;

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Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-cessivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successi-vi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2013 dall’impresa Industrias Afrasa S.A con sede legale in C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E- 46988 Paterna (Valencia), Spagna, intesa ad ottenere l’au-torizzazione all’immissione in commercio del prodotto fi -tosanitario denominato ABANTO contenente la sostanza attiva piretrine, uguale al prodotto di riferimento denomi-nato Piretro Natura registrato al n. 10560 con D.D. in data 1° agosto 2000, modifi cato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 21 marzo 2012, dell’impresa Cer-rus S.a.s., con sede legale in Uboldo (Varese), via Papa Giovanni XXIII;

Considerato che la verifi ca tecnico-amministrativa dell’uffi cio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’ap-plicazione dell’art. 10 del citato decreto del Presidente del-la Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Piretro Natura registrato al n. 10560;

esiste legittimo accordo tra l’impresa Industrias Afrasa S.A e l’impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fi tosanitari, di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto mi-nisteriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di rece-pimento della direttiva 2008/127/CE relativa all’iscrizio-ne della sostanza attiva piretrine nell’allegato I del decre-to legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sosti-tuita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell’allegato al Regola-mento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fi tosanitario l’impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, com-ma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere riva-lutato secondo i principi uniformi di cui al regolamen-to (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Con-siglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all’allegato VI del decreto legi-slativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo confor-me ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all’allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell’autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamen-to (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consi-glio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fi tosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, non-ché ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell’ autorizzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fi no al 31 agosto 2019, l’impresa Industrias Afrasa S.A con sede legale in C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia), Spagna è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fi tosanitario deno-minato ABANTO con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fi tosanitario, anche in conformità a provvedi-menti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml. 20-50-100-200-500; l. 1-5-10-15-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’im-piego dallo stabilimento dell’impresa estera: Industrias Afrasa S.A., Paterna (Valencia), Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15779. È approvata quale parte integrante del presente decreto

l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notifi cato, in via amministra-tiva, all’impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

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DECRETO 13 maggio 2013 . Modifi ca del decreto 31 luglio 2012 relativo all’autorizza-

zione all’immissione in commercio del prodotto fi tosanitario «Clue».

IL DIRETTORE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI

ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Vista l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fi tosanitario CLUE, reg. n. 15490, con de-creto del 31 luglio 2012, a nome dell’impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in con sede legale in Milano, via Gallarate, 139;

Rilevato che nel riquadro dell’etichetta del sopra citato prodotto sono riportati un numero di registrazione ed una data di autorizzazione errati;

Ritenuto di dover modifi care l’etichetta del prodotto fi tosanitario in questione, relativamente al numero di re-gistrazione ed alla data di autorizzazione, riportando nel riquadro la dicitura «Registrazione Ministero della salute n. 15490 del 31 luglio 2012»;

Decreta: L’impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede

legale in con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, è autorizzata a variare il testo dell’ etichetta del prodotto fi -

tosanitario CLUE, relativamente al numero di registrazio-ne ed alla data di autorizzazione, riportando nel riquadro la dicitura «Registrazione Ministero della salute n. 15490 del 31 luglio 2012».

Entro trenta giorni dalla notifi ca del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare il pro-dotto fi tosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fi ne della sua consegna all’acquirente/utiliz-zatore fi nale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fi tosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con la quale i prodotti devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà notifi cato, in via amministra-tiva, all’impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

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DECRETO 15 maggio 2013 .

Modifi ca dei decreti 28 ottobre 2011 relativi alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fi tosanitari «Lermol 72 SG» e «Lontrel 72 SG».

IL DIRETTORE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Viste le autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fi tosanitari «Lermol 72 SG», reg. n. 14446 e «Lontrel 72 SG», reg. n. 14879, rilasciate con decreti del 28 ottobre 2011;

Rilevato che nel riquadro delle etichette di detti prodotti è stata riportata la dicitura: «Clopiralid puro g 72» anzi-ché la corretta dicitura: «Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)»;

Rilevato altresì che nelle etichette di detti prodotti nel paragrafo relativo alle dosi ed all’epoca d’impiego non è stata riportata l’indicazione del tempo di applicazione per le colture barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole e colza;

Ritenuto di dover modifi care dette etichette come di seguito indicato: riportate nel riquadro la corretta dicitura «Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)»; integrare il paragrafo relativo alle dosi ed all’epoca d’impiego le seguenti frasi:

per la coltura della barbabietola da zucchero e da foraggio: «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo»;

per le orticole: «Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile ( > 3 cm) e le 4 foglie vere distese»;

per la colza «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.»;

Decreta:

L’Impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata a modifi care le etichette dei prodotti fi tosanitari LERMOL 72 SG, reg. n. 14446 e LONTREL 72 SG, reg. n. 14879, inserendovi le frasi sotto indicate.

Nel riquadro andrà riportata la dicitura «Clopiralid puro g 94,9 (pari a 720 g/kg di acido equivalente)». Il paragrafo relativo alle dosi ed all’epoca d’impiego andrà integrato con le frasi:

per la coltura della barbabietola da zucchero e da foraggio: «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 foglie vere e il 30% di copertura del suolo»;

per le orticole: «Nel caso dei cavoli a testa, effettuare il trattamento quando la coltura si trova nella fase fenolo-gica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese. Nel caso di cipolla, aglio e scalogno, trattare quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra la prima foglia chiaramente visibile ( > 3 cm) e le 4 foglie vere distese»;

per la colza «quando la coltura si trova nella fase fenologica compresa fra le 2 e le 9 foglie vere distese.». Entro 30 giorni dalla notifi ca del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto

fi tosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le con-fezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fi ne della sua consegna all’acquirente/utilizzatore fi nale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fi tosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notifi cato, in via amministrativa, all’Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Uf-fi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

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DECRETO 30 maggio 2013 .

Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fi tosanitario «Tandus».

IL DIRETTORE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifi cato dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del

numero complessivo dei sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazio-

ne del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell’assetto organiz-

zativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia

d’immissione in commercio di prodotti fi tosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Uffi ciale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fi tosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplifi -cazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi tosanitari e relativi coadiuvanti, come modifi cato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifi ca del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classifi cazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifi co, relativi alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di ori-gine vegetale e animale e che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-sione in commercio dei prodotti fi tosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 25 luglio 2006 presentata dall’impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede legale in Gaibana (Ferrara), via Ravenna, 1114, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fi tosanitario denominato Rocca 07 - 06, successivamente denominato Alpino, contenente la sostanza attiva metosulam;

Vista gli atti con i quali l’impresa Rocca Frutta S.r.l. ha comunicato la sostituzione della sostanza attiva metosu-lam con la sostanza attiva fl uroxipir;

Visti i documenti attestanti il subentro dell’impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Maj-no, 17/A, all’impresa Rocca Frutta S.r.l. nella procedura di registrazione relativa al prodotto fi tosanitario in questione, in corso di registrazione;

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Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l’Università degli studi di Milano - MURCOR, per l’esame delle istanze di prodotti fi tosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto dell’8 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva fl uroxipir, nell’allegato I del decreto legi-slativo 17 marzo 1995, n. 194 fi no al 30 novembre 2010 in attuazione della direttiva 2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 che modifi ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell’iscrizione nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva fl uroxipir, fi no al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione del 26 luglio 2011 che approva la so-stanza attiva fl uroxipir a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fi tosanitari e che modifi ca l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e con il quale viene prorogata la data di approvazione al 31 dicembre 2021;

Vista la valutazione dell’istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifi ca presentata dall’im-presa Nufarm UK Limited, rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., a sostegno dell’istanza di autorizzazione del prodotto fi tosanitario in questione;

Considerato che nell’ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifi ci aggiuntivi;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fi tosanitari (CCPF) di cui all’art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell’Uffi cio in data 9 maggio 2011 prot. 15117 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifi ci aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Viste le note di cui l’ultima in data 24 aprile 2013 da cui risulta che l’impresa Nufarm Italia S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta dall’uffi cio in data 9 maggio 2011 ed ha inoltre comunicato di voler variare la denomi-nazione del prodotto in TANDUS;

Ritenuto di autorizzare il prodotto TANDUS fi no al 31 dicembre 2021 data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva fl uroxipir, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifi ci aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999, in vigore al momento della presen-tazione della domanda;

Decreta:

L’impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fi tosanitario denominato TANDUS con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto, fi no al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell’iscrizione della sostanza attiva fl uroxipir nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fi tosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l. 1-3-5-10-20. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l’impiego dallo stabilimento dell’impresa estera:

Nufarm SAS - 27600 Gaillon (France). Il prodotto fi tosanitario suddetto è registrato al n. 13366. È approvata quale parte integrante del presente decreto l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere

posto in commercio. Il presente decreto sarà notifi cato, in via amministrativa, all’impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Uffi -

ciale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

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ALLEGATO

13A07528