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ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 7 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 7 Via Virgilio, 27 – 65127 PESCARA REGOLAMENTO DI ISTITUTO PREMESSA. di dialogo, di studio, di ricerca di p p v , v ’ b p vv v, ’sservanza dei doveri scolastici e delle norme che regolano la vita della comunità scolastica. S ’ ’p v ppp p pv sviluppo sociale della personalità del bambino, futuro cittadino. I ’, ’ 33 C, p v ’ h si configura come luogo nel quale i processi formativi dei bambini sono posti al centro di ogni azione educativa. In questo per h p , rapporti interpersonali, sociali ed educativi. Rendere questo rapporto decoroso, agevole, sicuro, sereno e collaborativo spetta in egual misura a tutti i soggetti che a vario titolo e con ruoli diversi sono chiamati a collaborare: genitori, insegnanti, alunni, dirigenti, personale amministrativo e ausiliare. In prima istanza il rapporto tra scuola e famiglia si realizza nel perfetto collegamento degli insegnanti di classe con le singole famiglie. Gli insegnanti organizzano la vita della classe in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente, formulando linee di comportamento che, spiegate e motivate ai genitori, costituiscono patrimonio di regole comuni da rispettare. , pv h p v h , “R I”, h p ’ppv p p à in vigore e dovrà essere rispettato da tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono o fruiscono della scuola. Di detto regolamento sarà p v ’ ’ Sostituzione artt. 1,2,3 e 13 con Delibera del Consiglio di Circolo del 5/9/2010 Verb. N° 58 ART. 1 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO. ente in base alla disponibilità del trasporto degli alunni effettuato dal Comune di Pescara. Così , b C I Per ’ 2014\15 sarà il seguente: S ’Infanzia Colle Pineta: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 9.00 (entrata); dalle ore 15.30 alle 16.00 (uscita). Scuola dell'Infanzia "Rione San Donato" sez. A, B e C dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 9.00 (entrata), dalle ore 15.30 alle 16.00 (uscita), sez. D dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 9.00 (entrata) alle ore 13.00 (uscita compresa la mensa). Scuola Primaria “R p” “11 bb 1944”: ì vì 825 , 830 , 13.30 termine lezioni; sabato 8.25 ingresso, 8.30 inizio lezioni, 12.30 termine lezioni. Secondaria di Primo Grado “ A: 810 sso, 8.15 inizio lezioni 13.15 termine lezioni. Le classi prima e seconda sez.H il martedì e giovedì uscirà alle ore 14.15.

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ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 7

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 7 Via Virgilio, 27 – 65127 PESCARA

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA. di dialogo, di studio, di ricerca di p p v , v ’ b p v v v , ’ sservanza dei doveri scolastici e delle norme che regolano la vita della comunità scolastica. S ’ ’ p v p pp p p v sviluppo sociale della personalità del bambino, futuro cittadino. I ’ , ’ 33 C , p v ’ h si configura come luogo nel quale i processi formativi dei bambini sono posti al centro di ogni azione educativa. In questo per h p , rapporti interpersonali, sociali ed educativi. Rendere questo rapporto decoroso, agevole, sicuro, sereno e collaborativo spetta in egual misura a tutti i soggetti che a vario titolo e con ruoli diversi sono chiamati a collaborare: genitori, insegnanti, alunni, dirigenti, personale amministrativo e ausiliare. In prima istanza il rapporto tra scuola e famiglia si realizza nel perfetto collegamento degli insegnanti di classe con le singole famiglie. Gli insegnanti organizzano la vita della classe in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente, formulando linee di comportamento che, spiegate e motivate ai genitori, costituiscono patrimonio di regole comuni da rispettare. , p v h p v h , “R I ”, h p ’ pp v p p à in vigore e dovrà essere rispettato da tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono o fruiscono della scuola. Di detto regolamento sarà p v ’ ’ Sostituzione artt. 1,2,3 e 13 con Delibera del Consiglio di Circolo del 5/9/2010 Verb. N° 58 ART. 1 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO. ente in base alla disponibilità del trasporto degli alunni effettuato dal Comune di Pescara. Così , b C I Per ’ 2014\15 sarà il seguente: S ’Infanzia Colle Pineta: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 9.00 (entrata); dalle ore 15.30 alle 16.00 (uscita). Scuola dell'Infanzia "Rione San Donato" sez. A, B e C dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 9.00 (entrata), dalle ore 15.30 alle 16.00 (uscita), sez. D dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 9.00 (entrata) alle ore 13.00 (uscita compresa la mensa). Scuola Primaria “R p ” “11 bb 1944”: ì v ì 8 25 , 8 30 , 13.30 termine lezioni; sabato 8.25 ingresso, 8.30 inizio lezioni, 12.30 termine lezioni. Secondaria di Primo Grado “ A : 8 10 sso, 8.15 inizio lezioni 13.15 termine lezioni. Le classi prima e seconda sez.H il martedì e giovedì uscirà alle ore 14.15.

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ART. 2 – INGRESSO. ’ v vv q h p ’ P P “R p ” p v S ’A b b v p p h ’ Gli alunni del pre-scuola attendono in spazi interni alla scuola definiti ed assegnati alla custodia dei collaboratori scolastici. N P “11 bb 44” b b p ’ della scuola che non costituisce pertinenza scolastica. I bambini accedono autonomamente alle proprie aule sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici. I docenti attendono gli alunni nelle rispettive aule. Nella S S P G p ’ o fuori del cancello principale e accedono alle aule autonomamente. Lungo le scale e i corridoi sarà effettuata la sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici. I professori attendono gli alunni nelle rispettive aule. ART. 3 – USCITA. Gli insegnanti devono accompagnare gli alunni fino al limite ’ : - p p “R p ” p p V S ’A ; - p q p “11 F bb 44”, p ’ , v p p ’ ’ , , ’ v p p p p p b h ’ v la strada di via Colle Pineta, trafficata e con stretti marciapiedi. Gli insegnanti della scuola primaria affideranno i bambini ai genitori o a persone delegate attraverso apposita dichiarazione scritta corredata da fotocopia della carta ’ estremi del documento. I bambini che fruiscono del servizio di scuolabus saranno affidati ai collaboratori scolastici. - per la Scuola secondaria di Primo grado al termine delle lezioni gli alunni raggruppati per classe e sotto la guida e la sorveglianza v ’ v p cancello di uscita. Per motivi di sicurezza escono prima le classi ubicate al piano terra, quindi quelle del primo piano e infine le classi del secondo piano. Gli alunni procederanno accompagnati dai docenti fino ai cancelli di uscita delle aree di pertinenza della scuola in luogo sicuro. I p v ’ , p ’ di non affollarsi in prossimità di porte e cancelli. I ( 20 p ) ’ , v D S ’I C p pp I Dirigente Scolastico comunicherà al genitore la possibilità di p ’ competente. ART. 4 – PRE-POST SCUOLA. Nei limiti delle disponibilità b , ’I one Scolastica provvederà ad organizzare servizi di pre-post scuola, nelle scuole primarie del circolo e a richiesta del h ’ ART.5 – ASSENZE-RITARDI-USCITE ANTICIPATE ALUNNI-ENTRATA FUORI ORARIO. Le assenze anche di un solo giorno vanno giustificate puntualmente con comunicazione scritta ai docenti. Per gli alunni della Secondaria la giustificazione deve essere scritta sul libretto delle assenze, completa di periodo e motivazione e firmata dalla stessa persona che ha apposto la firma sul suddetto libretto al momento della sua consegna. Per le assenze superiori a 5 (cinque) g v , ’ p ò essere riammesso a scuola con la q v b ’ à alla frequenza. Il libretto sarà ritirato dal genitore che depositerà la propria firma in segreteria. È preferibile che le firme depositate siano di entrambi i genitori. In caso di smarrimento del libretto delle assenze, gli interessati dovranno chiedere il duplicato il più rapidamente possibile. Le assenze ripetute o prolungate devono essere segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico, che provvederà h v ’ ’ bb Le assenze non giustificate per iscritto o prolungate o di dubbia giustificazione vanno segnalate alla Dirigente dal coordinatore del Consiglio di classe.

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Le assenze devono essere giustificate dai docenti della prima ora e con le modalità indicate nel libretto e le ricevute saranno conservate in apposita custodia. I docenti avviseranno il Dirigente Scolastico anche dei ritardi abituali, comunicando per iscritto le generalità degli alunni ritardatari, così h p p vv p b cons ’ p h ’ pp Per la Scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono allontanarsi dalla scuola solo se prelevati dai genitori o da chi autorizzato da questi. ’ v D S , b docente presente in aula e annotato sul registro di classe. ’ v ; sivo la famiglia comunicherà p v ’ pp ’ p ò ’ p h p maggiorenne con delega scritta. In caso di ritardo i genitori sono tenuti ad accompagnare a scuola il proprio figlio per giustificarne il ritardo che sarà annotato sul registro di classe. Q b b ’ scuola senza accompagnarlo sarà contattato dal Dirigente Scolastico per i chiarimenti del caso. ART. 6 – INGRESSO PERSONE NON AUTORIZZATE A SCUOLA. v ’ ’I p N p D S Per la scuo ’ p , h , p v , h b v q ’ , pp boratore scolastico che riferirà ’ q , in caso di effettiva necessità, lascerà la custodia della classe per un breve momento al collaboratore scolastico per ricevere il genitore. ART. 7 – MALORI ALUNNI. In caso di malore di un alunno verrà tempestivamente avvertito il personale in servizio disponibile del primo soccorso che valuterà le condizioni del minore, e la necessità o meno di informare la famiglia e, nei casi dovuti, provvederà a chiamare il 118 e poi ad informare la famiglia. ART. 8 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA. Gli insegnanti e\o i collaboratori scolastici non potranno somministrare a scuola farmaci e\o cure che h p p h p ’ io di discrezionalità tecnica da p ’ Poiché presso la ASL di Pescara non esiste un competente servizio che possa rilasciare specifica autorizzazione alla somministrazione dei farmaci che comunque non devono richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario e/o di discrezionalità p ’ , Dirigente scolastico concederà, a h , ’ ’ ’ di lezione ai genitori o ai loro delegati per la somministrazione dei farmaci. Fin a quando la situazione nelle ASL non cambierà, per la somministrazione dei farmaci saranno tenute presenti le raccomandazioni emanate il 25.11.2005 dagli allora ministri Moratti e Storace. ART. 9 – INFORTUNI. In caso di infortuni verrà tempestivamente avvertito il personale in servizio responsabile del primo soccorso che valuterà le condizioni del minore e la necessità vv , v , 118 p ’ b v p D Scolastico. ART. 10 – COMPORTAMENTO ALUNNI. Gli alunni sono tenuti alla cura della propria persona, del proprio abbigliamento e del materiale scolastico sia di uso personale che collettivo. A tal fine si sollecita la collaborazione dei genitori. Gli alunni sono tenuti al rispetto degli ambienti, delle suppellettili e dei materiali, in dotazione della scuola, con cui lavorano.

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Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado, si ribadisce che la Scuola è luogo di lavoro che si attua nello studio teorico e pratico e nella formazione del soggetto/alunno, i docenti e gli alunni devono osservare i comportamenti sia personali sia collettivi qui elencati:

a) Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente a scuola. b) Al suono della campana (8.10) gli alunni si recheranno nelle proprie classi dove saranno attesi dai

docenti. Durante il percorso dall'ingresso alle aule saranno vigilati dai collaboratori scolastici. c) È opportuno mantenere un comportamento corretto durante le lezioni e prestare la massima

attenzione d) Volendo chiedere spiegazioni al docente, alzare la mano ed attendere l'autorizzazione a parlare. e) A p ’ , p v ,

quando si è interrogati ed autorizzati a parlare. f) È assolutamente vietato correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e

per gli altri durante gli spostamenti da un luogo all'altro della scuola o durante le pause di lezione. Non usare espressioni volgari e non bestemmiare.

g) Servirsi delle porte e scale di sicurezza solo in caso di evidente pericolo. Gli accessi a detti vani devono essere tenuti sgombri.

h) Osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di emergenza e riportata nel Piano di Evacuazione.

i) Deporre i rifiuti nei contenitori. j) Non sedersi sui banchi e sui corpi scaldanti (radiatori). k) Non entrare nella sala insegnanti. l) Non tenere attivi i telefonini cellulari durante le attività didattiche; gli stessi devono essere

consegnati ai docenti che li riconsegneranno alla fine delle lezioni. C ’ del minore si ribadisce la necessità di uno stretto coinvolgimento dei genitori quali p v ’ Contro eventuali sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni, viene istituito un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola (Art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti D.P.R. n. 249/98 modificato dal 235 del 21/11/2007).

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DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59; Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104; Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

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Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli

studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il

recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con

handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

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Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8. 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1.Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. 2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da

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un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

(GU n. 293 del 18/12/2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, é sostituito dal seguente: "Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

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5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il

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direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola 1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Criteri e regole generali Ad integrazione dei principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n. 249 con modifiche DPR 235-07), sono adottati i criteri e le procedure seguenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari all'interno dell'Istituto: Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività, salvo casi eccezionali e documentabili. N dell'infrazione compiuta dallo studente. In caso contrario, infatti, la sanzione perderebbe la sua funzione e risulterebbe inadeguata rispetto ai bisogni formativi, potendo al contrario essere vissuta dal soggetto come atto persecutorio. Entro i termini suddetti, ogni proposta di sanzione disciplinare deve essere presentata in forma scritta dai singoli docenti al Dirigente Scolastico per l'avvio del procedimento conseguente. he prevedono l'irrogazione di sanzioni disciplinari. N

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ART. 11 - USCITA DALL’AULA Per la scuola secondaria di primo grado, durante le ore di lezione e durante l'intervallo-ricreazione è fatto divieto assoluto di uscire dal perimetro della scuola. D p b ’ alunno, durante l'intervallo - r ’ v p p ù per volta. D ’ v ’ p p p bb h assenza del docente. Per breve tempo, e uno alla volta, si potrà uscire solo se il docente è presente e concede l'autorizzazione per recarsi ai servizi igienici. Le richieste di sussidi didattici, libri ed altro materiale vanno effettuate tramite l'ausiliario in servizio al reparto.

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’ ici di segreteria e presidenza di norma non è consentito durante l'orario delle lezioni, ma prima o alla fine della giornata di lezione. Gli alunni durante gli spostamenti all'interno dei locali, degli spazi della scuola e degli spazi fuori della scuola stessa, in ordine e silenzio, devono essere accompagnati dai docenti e in casi particolari dai collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici sono responsabili della sorveglianza degli alunni nei corridoi, per le scale, nei bagni e nelle aule durante l’ p p b . Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e rispettoso verso i collaboratori scolastici. Gli alunni di scuola del'infanzia e primaria non possono uscire dall'aula se non sono sorvegliati dal collaboratore scolastico. ART.12 – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE. N p ’ v p v v , p p b , v spettacoli teatrali, viaggi di istruzione anche al ’ ; q v fanno parte integrante della progettazione di ogni classe presentata alle famiglie nelle assemblee o nei consigli di interclasse/classe. I , ’ v v ’ v à sportive in Italia ’ p p b à degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. La scuola, pertanto, determina autonomamente il periodo più pp ’ v h p b ’ v à didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata. In nessun caso può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le classi coinvolte. P v bb p ’ b ; p v ’ izzazione specifica, sempre da entrambi i genitori esercitanti la patria potestà anche se separati e non conviventi, tranne casi particolari evidenziati dal Tribunale. Gli alunni saranno affidati a ciascun docente in gruppi così costituiti: numero dieci alunni ove presenti v b , ’ ’ ; q v presenti alunni diversamente abili. Per i viaggi di istruzione in orario extra-scolastico gli alunni, al rientro, dovranno essere prelevati dai genitori o da un loro delegato. ART. 13 – ASSEMBLEE DEI GENITORI. I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno cinque giorni e secondo quanto stabilito dalle norme vigenti art. 15 del D.lgs. n° 297\94. ART. 14 – COLLOQUI. I q vv ’ ogni anno scolastico e comunicato ai genitori di volta in volta. Si ricorda che, durante gli incontri non sono ammessi alunni o altri minori ’ ’ ificio scolastico; nel caso ciò succedesse, essi sono sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei medesimi genitori. Non p b v p b b ’ nelle sue pertinenze. ART. 15 – RAPPRESENTANTE DI CLASSE. I pp v ’ p p p alle riunioni convocate dal Dirigente Scolastico e\o dai docenti e farsi carico di trasmettere a tutti i genitori qualsiasi informazione o decisione presa. ART. 16 – FESTE A SCUOLA. p ’ nza la consumazione di cibo.

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ART.17 – MATERIALE SCOLASTICO. Gli alunni sono tenuti a portare il materiale occorrente per lo svolgimento delle lezioni (libri, quaderni, strumenti, materiale di cancelleria); i genitori sono invitati a controllare periodicamente lo zaino del proprio figlio e a provvedere alla sostituzione di qu deteriorato affinché sia disponibile il materiale necessario al quotidiano svolgimento delle attività. Inoltre, i genitori degli alunni sono invitati a mandare i figli a scuola già forniti delle eventuali merende e del materiale scolastico evitandone la p b p ’ , non creare disturbo alle lezioni e di vacanze di sorveglianza da parte del personale incaricato per abbandono del proprio posto di servizio. ART. 18 – RICREAZIONE. La ricreazione si può svolgere in classe, negli spazi interni comuni, negli atri e in giardino, sempre alla presenza dei docenti che avranno cura di verificare la praticabilità di detti spazi, di organizzare le attività da svolgere in essi e di sorvegliare gli alunni con cura, vista la particolarità del momento. Ha la durata di venti minuti nella scuola primaria. P , ’ v - p ’ , v v un comportamento civile e corretto, non devono fare schiamazzi, né affacciarsi alle finestre. La ricreazione ha la durata di 10 minuti, dalle 10,10 alle 10,20. La sorveglianza è affidata al docente della seconda ora. In comune accordo i docenti della seconda e terza ora possono decidere di far svolgere la ricreazione negli spazi esterni della scuola. Per la classe prima e seconda H è prevista una seconda ricreazione dalle ore 12.00 alle 12.10 nei giorni di martedì e giovedì. ART. 19 – COMPITI A CASA. N ’ p v i insegnanti operano in coerenza con la programmazione didattica. ’ , p b p p , v à articolato in p ’ insegnamento delle varie discipline. Nelle periodiche riunioni dei consigli di classe verrà preso in esame il carico dei compiti assegnati agli alunni ’ v h p p dio degli alunni e la possibilità, per i medesimi, di poter coltivare altri interessi extrascolastici (gioco, attività sportive, attività parrocchiali, hobby, partecipazione a manifestazioni sociali ecc). I genitori sono tenuti a collaborare affinché gli alunni svolgano regolarmente e con impegno i compiti assegnati. Si suggerisce ai genitori di guardare con regolarità il lavoro svolto in classe al fine di far percepire al figlio/a il costante interesse da parte della famiglia, condizione necessaria perché ci sia una effettiva v ’ pp ART. 20 – SCIOPERO. In caso di sciopero del personale docente e non docente, sarà data comunicazione scritta alle famiglie riguardo al tipo di servizio che la scuola sarà in grado di fornire. I genitori sono tenuti a verificare la presenza o meno degli insegnanti del proprio\a figlio\a nella giornata di sciopero. ART. 21 – QUADERNO DEGLI AVVISI. Il quaderno degli avvisi (o diario) costituisce il più agile strumento di comunicazione tra scuola e famiglia; pertanto, i genitori collaboreranno con gli insegnanti affinché venga conservato con cura, usato in modo corretto e visionato quotidianamente. I genitori sono invitati a firmare per presa visione, tutte le comunicazioni della scuola (non potranno essere imputati danni o inconvenienti alla scuola, derivanti dalla mancata conoscenza degli avvisi) e a comunicare agli insegnati qualsiasi problema, richiesta o informazione attraverso il diario o il quaderno degli avvisi. ART. 22 – CAMBIO DI RESIDENZA. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria della scuola qualsiasi cambio di residenza o di numero telefonico.

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ART. 23 – UTILIZZO SPAZI. ’ degli spazi della scuola verrà stabilito secondo criteri stabiliti dai docenti. ART. 24 – PALESTRA. p ’ v p ’ v , fuo ’ , C ’I ART. 25 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE. I genitori de ’ , h v , v v umento di valutazione che verrà p q ’ ART. 26 – INFORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI FOTO\FILMATI DA PARTE DEI GENITORI A G p v p v p p destinando tali immagini ad un ambito familiare o amicale. Ciascun genitore si assume la responsabilità di legge qualora faccia un uso delle immagini riprese diverso da quello consentito. Nel caso in cui le p p ’ p , , p alunni, deve rispettare corretti comportamenti relativamente al material p , h la violazione degli obblighi previsti dal codice della privacy, dal codice civile e penale nonché della v v p v , p h ’I tituzione scolastica richiederà v ’ ’ ART. 27 – INFORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI FOTO\FILMATI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA O DA ALTRO OPERATORE DA ESSA INCARICATO. Questa Istituzione Scolastica potrebbe avere necessità di riprendere immagini relative agli alunni per la realizzazione di progetti, attività didattiche, giornali, riprese televisive, sito web, videocassette, dvd o altro supporto idoneo alla memorizzazione. Tali immagini potranno essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni, pubblicazioni sui giornali o riviste in contesti riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla Scuola stessa. Si garantisce ’ che non pregiudicano la dignità personale e il decoro della persona. ’I tituzione Scolastica richiederà v ’ ’ ART. 28 – USO DEL CELLULARE. A ’ ’I S p . Se gli alunni hanno la necessità di contattare i genitori possono usare il telefono della scuola sul quale possono essere anche raggiunti dai familiari. P S p , ’ servizio alla prima , pp p p I ’ restituirà il cellulare ai ragazzi. I docenti di educazione fisica avranno cura di portare in palestra un contenitore per custodire i cellulari degli alunni e riportarli in classe se la lezione finisce in ore intermedie o di restituirli se ora di uscita. A ogni infrazione relativa all’uso del telefonino e/o comunque commessa a scuola con altro mezzo informatico, sarà erogata la sanzione di un voto in meno rispetto a quello conseguito nel comportamento. La sanzione sarà comunicata ai genitori che verranno convocati dal Dirigente Scolastico (Delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del 25/09/2014). ART. 29 RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA VERSO OGGETTI DI VALORE DEGLI ALUNNI. p b , v h p con sé e lasciano incustoditi o dimenticati. ART. 30 – CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA. ’ p p vv p :

obbligo per coloro che compiono il 6° anno di età entro il 31 dicembre ’ riferimento;

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p p h p 6 ° 30 p ’ v H alla frequenza tutti i bambini residenti nei limiti numerici previsti dalla vigente normativa.

Per i non residenti, salvo disponibilità di posti, si seguiranno i seguenti criteri di precedenza: 1) bambini diversamente abili; 2) b b b ’ ’I ; 3) bambini con fratelli già frequentanti la scuola richiesta; 4) bambini provenienti dal ’ ’I ; 5) bambini i cui genitori svolgono la propria attività v v p ’I

ART. 31 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME. La formazione delle classi prime, eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro, compete ad una commissione nominata dal Dirigente su proposta del Collegio dei Docenti, formata da:

Dirigente Scolastico;

b b q ’ ;

insegnanti delle scuole primarie, titolari delle classi quinte e/o docenti a cui saranno assegnate le classi prime.

ART. 32 – CRITERI SPECIFICI.

1) In ciascuna classe si prevederà ’ q b : - maschi e femmine; - bambini diversamente abili; - bambini stranieri; - separazione dei fratelli e/o gemelli (su richiesta dei genitori); - particolare attenzione alla presenza di figli unici.

2) Si terrà conto delle indicazioni relative alle competenze acquisite e a difficoltà relazionali emerse, fornite dalle insegnanti della Scu ’I q

3) Proposte di aggregazione o separazione di bambini da parte delle insegnanti della scuola ’

4) Eq b , v b b , v ’ bb , compreso i bamb h h ’ p

5) Suddivisione tra le varie classi e dei bambini che non abbiano mai frequentato la scuola ’

ART 33 – CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA DEFINIZIONE DELLA LISTA DI ATTESA

1) Precedenza assoluta ai bambini già frequentanti (conferma) e ai bambini diversamente abili; 2) B b b ’ p

p v v v , ’ zione; 3) B b b ’ ’I

p v v v , ’ ; 4) B b b ’ p ’I imiti numerici di formazione

p v v v , ’ ; 5) Presenza di fratelli frequentanti nel plesso lo stesso ordine di scuola; 6) Presenza di fratelli frequentanti una scuola di ordine diverso, nello stesso edificio; 7) Bambini i cui genitori svolgono il proprio lavoro nel territorio della scuola richiesta; 8) Presenza di nonni, nel territorio della scuola, incaricati di accompagnare il bambino qualora i

genitori non ne abbiano la possibilità per motivi di lavoro; 9) B b b ’ ; 10) A parità di condizioni, sarà dat p b ’ e alla data di nascita.

’ b b p b p v v ART. 34 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA. P q ’ , degli alunni iscritti, si dovrà seguire il criterio delle classi miste e, possibilmente, comporre sezioni di alunni per

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vicinanza di età ’ nto degli alunni disabili dovrà seguire le indicazioni del PEI, garantendo comunque il più possibile la continuità. ART. 35 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Le classi prime vengono formate secondo criteri di equieterogeneità attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, formato preferibilmente da insegnanti non impegnati nelle prove di licenza. Si prevedono uno o più incontri con i docenti delle scuole primarie di provenienza degli alunni per il passaggio delle informazioni. Gli alunni sono distribuiti in modo disomogeneo al loro interno, ma in modo omogeneo tra le classi, in base alle seguenti variabili:

a) Appartenenza alle diverse fasce: se ne individuano 3 (alta, media, al di sotto della media), con una specifica attenzione per gli alunni che manifestano un forte disagio cognitivo, per ottenere una classe eterogenea, equamente distribuita nelle fasce.

b) Sesso: maschi e femmine equamente distribuiti. c) Alunni diversamente abili: p v , p h p, ’ ’

nella classe meno numerosa, con meno problematiche relazionali, in cui sia prevista la presenza di altri compagni che siano di positivo riferimento p ’ b

d) Caratteristiche relazionali quali: leaderismo, gregarismo, isolamento, conflittualità, e particolari ’ p b à.

e) Ripetenti: sono inseriti in altra sezione nel caso in cui i genitori lo richiedano e nel caso il Consiglio p v ’ v ; , una parziale continuità didattica ed il superamento delle motivazioni della ripetenza, sono collocati nella stessa sezione.

f) Insegnamento alternativo alla religione: si valuta la possibilità, in relazione al numero ed alle caratteristiche sopra elencate degli alunni, di inserirli nello stesso gruppo classe.

g) Su richiesta dei genitori è possibile, qualora la richiesta non infici le considerazioni psicopedagogiche espresse in commissione formazione classi, disporre che i fratelli/le sorelle possano frequentare la stessa classe e/o sezione del fratello/della sorella maggiore.

a. Qualora vengano rispettati i criteri esposti ai punti a)- d), non si esclude la possibilità per gli alunni del Comprensivo 7, su richiesta reciproca dei genitori il passaggio totale o parziale del gruppo classe di provenienza.

Per il punto a) le fasce sono individuate attraverso: 1. Le valutazioni e le osservazioni espresse nella scheda compilata dai docenti della scuola primaria.

Per i punti c) e d) il passaggio delle informazioni avviene attraverso: 1. Le valutazioni e le osservazioni espresse nella scheda compilata dai docenti delle scuole primarie. 2. Le osservazioni, le segnalazioni ’ v ocumentazione (in caso di alunni diversamente abili)

p , ’ , p (p , ecc.).

3. Le osservazioni, in ambito relazionale, espresse nel giudizio finale delle schede della scuola primaria.

Per gli alunni ripetenti le informazioni sono ricavate dalla documentazione interna del Consiglio di classe, dalle osservazioni degli insegnanti degli alunni stessi e dalla scheda di valutazione. ’ b avviene attraverso:

valutazione psicopedagogica;

particolari situazioni delle classi accoglienti. Le classi in cui sono inseriti allievi/e diversamente abili devono risultare di un numero adeguatamente e possibilmente inferiore a quello delle altre classi e comunque non superiore a quanto previsto dalla circolare annuale che regola le iscrizioni e la formazione classi. Su richiesta dei genitori, i fratelli/le sorelle, qualora la richiesta non infici le considerazioni psicopedagogiche espresse in commissione formazione classi, possono essere inseriti nella stessa classe e/o sezione del fratello/della sorella maggiore. Per gli alunni bocciati, i genitori possono chiedere il cambio sezione.

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Art. 36 - CRITERI DI ISCRIZIONE / AMMISSIONE Nel caso di rientro in se p p ù q v , ’ à assegnato alla classe ’ , v p b à di posti. ’ v , C M 311 21 12 1999 45, p ò vv h il termine previsto per legge, anche se in possesso di documentazione irregolare e/o incompleta e anche se p v ’ vv à nel rispetto della normativa tenendo presente la scolarità pregressa e comunque in classi vicine per età cronologica. I , v h ’ -osta per accedere ad altra scuola. In caso di provenienza da altra scuola, il genitore dovrà presentare regolare nulla- ’ classe sarà concordata con gli/le insegnanti. C , h p P v corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. ART. 37 - CONSULENTI ESTERNI. Per la realizzazione di progetti, laboratori o altre attività collegate al P F p b p p p ’ p , b b C I ART. 38 – GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI “ ’ vv p p v ’ ducativa, in quanto teso allo scopo di contribuire alla formazione della personalità degli alunni e a porre le basi per una p v q q b p q ’ sanitaria. Il rispetto che deve sempre pretendersi delle regole dello sport e del gioco – siano esse codificate o liberamente concordate – tende ad imprimere una consuetudine di lealtà e di civismo che non può ’ b G p chi di squadra valgono in più a introdurre e b b p ’ vv p p p C ò h h ’ , p i se , ’ p ò C ò p ’ q p p v essenza dello sport, come la r , ’ v Infatti una prestazione o una vittoria hanno significato solo in quanto rappresentano il segno di una conquista su se stessi o il frutto di un impegno liberamente assunto e tenac p ” ( Programmi Ministeriali per la Scuola Media del 1979). La scuola prevede la partecipazione degli alunni/e della Scuola Secondaria di primo grado ai Giochi Sportivi S h p C N I M ’I U iversità e Ricerca e in tal senso il C ’I D S p p h v p ’ S Faranno parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti:

patto di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie;

lo Statuto dei Diritti degli studenti e delle studentesse della Scuola Secondaria;

regolamento del Consiglio d’Istituto.

Letto e approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 07/02/2013