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1 12 febbraio 2015 IVA: dichiarazione 2015 e ultime novità Rimborsi IVA: il “nuovo” art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 Sandra Migliaccio (Agenzia delle Entrate - DR Piemonte Ufficio Fiscalità Generale)

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12 febbraio 2015

IVA: dichiarazione 2015 e ultime novità

Rimborsi IVA: il “nuovo” art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

Sandra Migliaccio (Agenzia delle Entrate - DR PiemonteUfficio Fiscalità Generale)

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Compensazione verticale

Rimborso del credito IVA annuale

Rimborso del credito IVA trimestrale

Compensazione orizzontale

L’utilizzo del credito IVA

credito annuale

credito trimestrale

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Art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività».

Il rimborso del credito IVA annuale

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I presupposti per la richiesta del rimborso annuale

Effettuazione di operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella sulle operazioni passive

Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate

Acquisto o importazione di beni ammortizzabilio di beni e servizi per studi e ricerche

Effettuazione prevalente (>50%) di operazioni non soggette ad imposta perché carenti del requisito della territorialità

L’eccedenza di credito deve essere superiore ad euro 2.582,28 anche se l’importo chiesto a rimborso può essere inferiore

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Soggetti non residenti: la richiesta di rimborso deve essere effettuata dal rappresentante fiscale degli operatori esteri che l’hanno nominato o dagli stessi operatori se identificatisi direttamente

Cessioni all’esportazione a soggetti extra UE e cessioni intracomunitarie effettuate da produttori agricoli e ittici (art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972)

L’eccedenza di credito deve essere superiore ad euro 2.582,28anche se l’importo chiesto a rimborso può essere inferiore

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Eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali per tre anni consecutivi

Cessazione dell’attività

L’importo massimo richiedibile è pari al minore dei crediti del triennio. Non è richiesto che l’importo sia superiore ad euro 2.582,28

Può essere richiesto il rimborso indipendentemente dall’ammontare del credito (purché superiore ad euro 10,33, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 126/2003)

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La richiesta di rimborso del credito IVA annuale deve essere effettuata compilando direttamente il quadro VX, o, in caso di presentazione della dichiarazione unificata, il quadro RX, Sezione III, di UNICO 2015.

Le società che si avvalgono dell’IVA di gruppo, richiedono il rimborso compilando il prospetto 26 PR 2015, composto dai quadri VS-VV-VW-VY-VZ.

Modalità di presentazionedella richiesta di rimborso IVA annuale

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1° febbraio 2015: termine iniziale30 settembre 2015: termine finale

N.B. Ai sensi degli artt. 2 e 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Termini di presentazione della richiesta di rimborso IVA annuale

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Obiettivi: semplificare ed accelerare l’erogazione dei Rimborsi IVA

innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;

Art. 13, D.Lgs. 175/2014: modifiche all’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

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possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;

Art. 13, D.Lgs. 175/2014: modifiche all’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”

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Decorrenza del termine di tre mesi per l’esecuzione dei rimborsi: anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo dell’art. 38-bis faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione), con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.

Art. 13, D.Lgs. 175/2014: modifiche all’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972

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Il nuovo quadro VX

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Il nuovo quadro VX

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Procedura semplificata Il rimborso deve essere erogato tra il 41° ed il 60° giorno successivo

alla trasmissione della dichiarazione. Il rimborso viene erogato direttamente dall’Agente della Riscossione. Il limite massimo di rimborso ottenibile attraverso questa procedura è,

attualmente, pari ad euro 700.000 (art. 9, co. 2, D.L. 35/2013). A tale limite concorrono anche le compensazioni tra imposte diverse e/o contributi, effettuate ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241.

In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi nella misura del 2% annuo.

Modalità di richiesta: procedura semplificata e procedura ordinaria

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Procedura ordinaria Il rimborso deve essere erogato entro tre mesi dalla data di

presentazione della dichiarazione. In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte

maturano gli interessi nella misura del 2% annuo, a decorrere dal 90°giorno successivo a quello di presentazione della richiesta.

Il rimborso viene erogato dall’Agente della Riscossione solo dopo che l’Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento tramite disposizione di pagamento.

Non è previsto un limite massimo di importo rimborsabile.

Modalità di richiesta: procedura semplificata e procedura ordinaria

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Art. 14, D.Lgs. 175/2014Per i rimborsi erogati in procedura semplificata a partire dal 1° gennaio 2015, in caso di tardiva esecuzione, l’Agente della Riscossione liquida e corrisponde i relativi interessi, senza necessità di una separata istanza da parte del contribuente (Modello G). Quando dovuti, quindi, gli interessi sono corrisposti automaticamente, senza ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

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Attenzione!!!La procedura semplificata non può essere utilizzata in caso di:

contribuenti sottoposti a procedure concorsuali;

contribuenti che, nell’anno cui si riferisce il rimborso del credito IVA, hanno cessato l’attività;

contribuenti che, con riferimento al medesimo anno d’imposta cui il rimborso si riferisce, hanno già effettuato, o intendono effettuare, compensazioni per euro 700.000.

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Il rimborso del credito IVA trimestrale

Art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972

Il credito IVA trimestrale può essere richiesto a rimborsounicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

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I presupposti per la richiesta del rimborso (o della compensazione) trimestrale

Effettuazione nel trimestre di operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella sugli acquisti

Effettuazione nel trimestre di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate nello stesso trimestre

Acquisto o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 degli acquisti del trimestre

Presenza delle condizioni di cui all’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972. Rimborso o compensazione in caso di rappresentanza fiscale o identificazione diretta.

L’eccedenza di credito deve essere superiore ad euro 2.582,28 anche se l’importo chiesto a rimborso può essere inferiore.

Nel caso di rappresentante fiscale l’Ufficio competente è quello del rappresentate. Nell’ipotesi di identificazione diretta è sempre competente il Centro operativo di Pescara.

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Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, nel trimestre, di operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:

prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;

prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

prestazioni indicate nell’art.19, co. 3, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972.

L’eccedenza di credito deve essere superiore ad euro 2.582,28 anche se l’importo chiesto a rimborso può essere inferiore.

Nuovo presupposto dal primo trimestre 2012

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Modalità di presentazione della richiesta di rimborso (o compensazione) IVA trimestrale

Il contribuente che, avendone i presupposti, intende richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale (o utilizzarlo in compensazione), deve trasmettere, telematicamente, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 22/07/1198, n. 322 e successive modificazioni, il Modello TR, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, e cioè, entro il 30 aprile, per il primo trimestre, entro il 31 luglio, per il secondo trimestre, ed entro il 31 ottobre, per il terzo trimestre. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

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Possibilità di variare il Modello TR

Con la Risoluzione 11/11/2014, n. 99/E, è stata riconosciuta la possibilità di rettificare il Modello TR, validamente e tempestivamente presentato, anche oltre il termine di presentazione dello stesso modello, ossia anche oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

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Possibilità di variare il Modello TR

Quindi, il contribuente può variare la scelta operata anche oltre i termini di presentazione del modello TR, chiedendo l’utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso, previa verifica con l’ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.La modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere eseguita a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione.

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Esecuzione dei rimborsi IVA trimestrali

I rimborsi del credito IVA trimestrale devono essere eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. A partire da tale data, decorrono gli interessi in ragione del 2% annuo.Il rimborso viene erogato dall’Agente della Riscossione solo dopo che l’Ufficio competente ne ha autorizzato il pagamento tramite disposizione di pagamento.

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Quesito n. 1Abbiamo visto come, a seguito delle novità introdotte dall’art. 13, D.Lgs. 175/2014, il contribuente che non ricada nella specifiche ipotesi di “rischio” individuate dal comma 4 del nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, possa ottenere un rimborso di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione di garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, cauzione in titoli di Stato, ecc.), presentando la relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali previsti dalla norma.Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda utilizzare parte del proprio credito IVA in compensazione e chiederne un’altra parte a rimborso, come va calcolata la soglia dei 15.000 euro?

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Risposta al quesito n. 1La Circolare 30/12/2014, n. 32/E, sul punto, ha chiarito che l’apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa sono in ogni caso correlate all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. A titolo esemplificativo, qualora l’importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro.

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Quesito n. 2L’art. 13, D.Lgs. 175/2014 ha fissato ad euro 15.000 la soglia entro la quale è possibile ottenere il rimborso del credito IVA, annuale o infrannuale, con la sola presentazione della dichiarazione annuale o del Modello TR.Nell’ipotesi in cui il contribuente richieda, ad esempio, il rimborso del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, pari ad euro 13.000, laddove intendesse richiedere anche il rimborso del credito IVA annuale in sede di presentazione della dichiarazione IVA 2015, relativa all’anno d’imposta 2014, per un importo pari ad euro 12.000, sarebbe tenuto ad ulteriori adempimenti oltre alla presentazione del Modello TR e della dichiarazione IVA, contenenti le richieste di rimborso, considerato che si tratta, in entrambi i casi, di importi inferiori alla soglia di 15.000 euro?

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Risposta al quesito n. 2Sempre con la Circolare 32/2014, è stato chiarito che per il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta di rimborso, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate nell’intero periodo d’imposta.Quindi, nell’ipotesi precedentemente formulata, la dichiarazione IVA annuale presentata dal contribuente determinerà il superamento della soglia dei 15.000 euro; da ciò discenderà la necessità del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva, fatte salve le ipotesi di “rischio” di cui al comma 4 dell’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali è obbligatoria la prestazione della garanzia.

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Quesito n. 3L’art. 13, D.Lgs. 175/2014 ha introdotto la possibilità , per i contribuenti che non rientrano nelle ipotesi di “rischio” di cui al comma 4 dell’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, di ottenere rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro senza prestazione di garanzia (polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, cauzione in titoli di Stato, ecc.), presentando la relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali previsti dalla norma.Pur non ricadendo in una delle ipotesi di “rischio”, il contribuente potrebbe comunque presentare la garanzia in luogo dell’apposizione del visto?

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Risposta al quesito n. 3Il comma 6 del nuovo art. 38-bis stabilisce che la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall’apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull’istanza di rimborso. Pertanto, il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell’apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva.

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Quesito n. 4Tra le varie forme attraverso cui è possibile prestare la garanzia per i rimborsi IVA, il comma 5 del nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, riprendendo il contenuto del comma 1 della versione previgente del medesimo art. 38-bis, contempla la cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

In che modo è possibile ricorrere a questa specifica forma di garanzia?

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Risposta al quesito n. 4Con il Provvedimento 30/12/2014, n. 165769/2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell’IVA, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale modello deve essere compilato a cura dell’intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, e deve essere consegnato all’ufficio dell’Agente della Riscossione o dell’Agenzia delle Entrate che ha richiesto la presentazione della garanzia al fine dell’erogazione del rimborso.La costituzione della garanzia è effettuata mediante la creazione di un deposito vincolato di titoli presso l’intermediario.

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Quesito n. 5Il D.Lgs. 175/2014 è entrato in vigore il 13 dicembre 2014.

Le disposizioni di semplificazione in esso contenute si applicano anche ai rimborsi richiesti anteriormente a tale data?

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Risposta al quesito n. 5Le disposizioni di semplificazione introdotte dall’art. 13, D.Lgs. 175/2014, che ha modificato l’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione (ovvero, non ancora pagati) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cioè al 13 dicembre 2014.Pertanto, per i rimborsi non ancora pagati di importo compreso tra 5.164,57 e 15.000 euro, il contribuente non deve presentare alcuna garanzia.

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12 febbraio 2015

IVA: dichiarazione 2015 e ultime novità

Risposta al quesito n. 5Per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, già richiesti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ma non ancora erogati, il contribuente, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di “rischio” indicate nel comma 4 del nuovo art. 38-bis, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’Ufficio o all’Agente della Riscossione competente, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla.

Page 36: Migliaccio DIRETTAMAP 2015 02 12.ppt [modalità compatibilità] · Il rimborso deve essere erogato tra il 41° ed il 60° giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione.

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12 febbraio 2015

IVA: dichiarazione 2015 e ultime novità

Attenzione!!!La disciplina introdotta dal nuovo art. 38-bis non esplica effetti sui rapporti per i quali la procedura di erogazione del rimborso sia già conclusa e, pertanto, le garanzie prestate in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati all’entrata in vigore del decreto legislativo.