Materiali, oggetti e imballaggi a contatto con i prodotti alimentari

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1 UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007-2013 MATERIALI, OGGETTI E IMBALLAGGI A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI. Aspetti generali Obblighi per gli Operatori del Settore Alimentare Consumatore finale Introduzione La salvaguardia della salute del consumatore caratterizza l’azione della Comunità Europea abbracciando tutta la filiera degli alimenti (1) e dei mangimi (2) ad iniziare dalla produzione primaria, definita dall’art n. 3 punto 17 del Reg. (CE) n. 178/2002 (3) come “Tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”. Ciò coinvolge a pieno titolo l’impresa agricola in quanto produttrice di alimenti e di mangimi al pari di tutte le altre imprese alimentari. Il Reg. (CE) n. 178/02 rende responsabile della sicurezza alimentare il titolare dell’impresa come viene chiaramente espresso dall’art. 17 – che recita: “Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni, della legislazione alimentare inerenti tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. La sicurezza alimentare abbraccia aspetti riguardanti le scelte produttive, ma anche l’uso dei mezzi tecnici utilizzati per ottenere le produzioni, come viene esplicitato nell’undicesimo considerando del Reg. (CE) n. 178/2002 dove si afferma che “per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di legislazione alimentare”, che abbraccia un’ampia gamma di disposizioni fra cui quelle sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti anche di produzione primaria (4) . Pertanto i materiali, gli oggetti e gli imballaggi (spesso indicati con l’acronimo MOCA), che entrano in contatto con i prodotti alimentari sono parte integrante della catena produttiva alimentare e devono essere presi in esame nell’ottica della sicurezza dei consumatori, in riferimento ai rischi (5) che possono derivare da una non conformità e scorretta utilizzazione. Tali aspetti negli ultimi anni sono stati messi in evidenza da numerose denunce di allerta alimentare relative ai materiali 1 Alimento: Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevade, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito nell’art. n. 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE (Reg. (CE) n. 178/2002). 2 Mangime: Qualsiasi sostanza o prodotto (compresi gli additivi), trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato alla nutrizione per via orale degli animali (Reg. (CE) n. 178/2002). 3 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 gennaio 2002 che “Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”. 4 Produzione primaria:, tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. 5 Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo – Reg. (CE) n. 178/2002.

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Opuscolo Domanda n° 4590/2010: Materiali, oggetti e imballaggi a contatto con i prodotti alimentari

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UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007-2013

MATERIALI, OGGETTI E IMBALLAGGI A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI.

Aspetti generali Obblighi per gli Operatori del Settore Alimentare Consumatore finale Introduzione La salvaguardia della salute del consumatore caratterizza l’azione della Comunità Europea abbracciando tutta la filiera degli alimenti(1) e dei mangimi(2) ad iniziare dalla produzione primaria, definita dall’art n. 3 punto 17 del Reg. (CE) n. 178/2002(3) come “Tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”. Ciò coinvolge a pieno titolo l’impresa agricola in quanto produttrice di alimenti e di mangimi al pari di tutte le altre imprese alimentari. Il Reg. (CE) n. 178/02 rende responsabile della sicurezza alimentare il titolare dell’impresa come viene chiaramente espresso dall’art. 17 – che recita: “Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni, della legislazione alimentare inerenti tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. La sicurezza alimentare abbraccia aspetti riguardanti le scelte produttive, ma anche l’uso dei mezzi tecnici utilizzati per ottenere le produzioni, come viene esplicitato nell’undicesimo considerando del Reg. (CE) n. 178/2002 dove si afferma che “per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di legislazione alimentare”, che abbraccia un’ampia gamma di disposizioni fra cui quelle sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti anche di produzione primaria(4). Pertanto i materiali, gli oggetti e gli imballaggi (spesso indicati con l’acronimo MOCA), che entrano in contatto con i prodotti alimentari sono parte integrante della catena produttiva alimentare e devono essere presi in esame nell’ottica della sicurezza dei consumatori, in riferimento ai rischi(5) che possono derivare da una non conformità e scorretta utilizzazione. Tali aspetti negli ultimi anni sono stati messi in evidenza da numerose denunce di allerta alimentare relative ai materiali

                                                            1  Alimento: Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevade, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito nell’art. n. 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE (Reg. (CE) n. 178/2002). 2 Mangime: Qualsiasi sostanza o prodotto (compresi gli additivi), trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato alla nutrizione per via orale degli animali (Reg. (CE) n. 178/2002). 3 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 gennaio 2002 che “Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”. 4 Produzione primaria:, tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. 5 Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo – Reg. (CE) n. 178/2002. 

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destinati a venire a contatto con gli alimenti riconducibili a migrazioni di componenti, a presenza di irregolarità dei materiali e a contaminazioni di inchiostri. La corretta utilizzazione di tutto ciò che entra nella catena produttiva di un alimento riguarda anche gli impianti e le attrezzature, anche se il legislatore europeo nel Reg. n° 1935/2004 (6), che rappresenta la norma quadro dell’Unione europea, non lo mette in evidenza in modo molto chiaro come avviene in Italia nel DPR n° 777/1982, che all’art.2 sancisce il divieto di produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali, oggetti e imballaggi(7) che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l’acqua destinata al consumo umano. Il Reg. (CE) n. 1935/2004 e le norma nazionali, si applicano a tutti i MOCA compresi quelli attivi e intelligenti:

a) – che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari; b) – che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; c) – di cui si prevede ragionevolmente che possono essere messi a contatto con

prodotti alimenti o che trasferiscono i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

Sono esclusi: 1) – gli oggetti di antiquariato o altri artistici manifestatamente non destinati ad uso

alimentare; 2) – i materiali che ricoprono i prodotti alimentari e che possono essere consumati

insieme ad essi (es. formaggi). Valgono le norme della L. 283 del 30/04/1962; 3) - gli impianti fissi di approvvigionamento idrico (normativa specifica); 4) - i materiali e gli oggetti posti a contatto con gli alimenti da consumare

personalmente dall’utilizzatore. La sicurezza alimentare di un prodotto oggi riguarda l’insieme di tre componenti: Alimento + materiali e oggetti + imballaggio. Prima di iniziare una rapida trattazione sull’argomento e sugli obblighi che l’impresa alimentare deve rispettare, si reputa opportuno riportare le seguenti definizioni: Materiali e oggetti: si intendono laminati, pellicole, contenitori, recipienti, utensili,

fogli, vernici, impianti, apparecchiature, strumenti di produzione, di immagazzinaggio, di trasporto o di condizionamento ed altri manufatti vari allo stato di oggetti finiti pronti per l’impiego (art. n° 2 D.M. del 21/03/1973 e succ. modifiche);

Materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: s’intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi. Nella categoria dei materiali attivi fanno parte i materiali capaci di assorbire sostanze che si producono durante il processo di alterazione (come ad es. le ammine o le aldeidi). Altri esempi di materiali attivi sono gli assorbitori di ossigeno (O2) che possano essere utilizzati nelle confezioni di prodotti alimentari che rilasciano ossigeno (es. verdure e frutta di quarta gamma). Questa categoria di imballaggi non deve interagire con gli alimenti cedendo sostanze in quantità tale da essere donnose per la salute dei consumatori.

                                                            6 Reg. (CE) n. 1935/04 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590(CEE e 89/109/CEE.  7 Imballaggio: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione – art 218 del D.Lgs n° 152 del 3/4/2006.

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Materiali e oggetti intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: s’intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente. I materiali intelligenti sono costruiti per fornire informazioni al consumatore sulle condizioni dell’alimento conservato. Tali contenitori non devono rilasciare composti e non avere influenza sulla conservazione dell’alimento steso. Essi devono sempre essere isolati dall’alimento attraverso barriere protettive. Es. di materiali intelligenti sono l’assunzione di particolari colorazioni se la catena del freddo non viene mai interrotta e di conseguenza l’alimento può essere tranquillamente consumato. Di contro l’assunzione di specifici colori è segno che c’è stato un’interruzione della catena del freddo che indica che l’alimento non è sicuro (es. utilizzo di materiali in grado di registrare e comunicare variazioni di temperature). Tali materiali forniscono quindi indicazioni sulle condizioni di conservazione o sulla qualità del prodotto per informare il consumatore, il produttore o il distributore.

Materiali inerti I materiali e gli oggetti devono essere sufficientemente inerti (art. 3 Reg. n 1935/2004) ovvero non dare adito a migrazione importanti di sostanze nell’alimento.

La produzione di beni alimentari presuppone l’utilizzazione di materiali e oggetti e, pertanto, la contaminazione chimica degli alimenti è un evento possibile perché: Non esiste nulla di assolutamente inerte e insolubile e gli alimenti hanno la possibilità

di estrarre, assorbire, dissolvere ed interagire con svariate sostanze presenti nei materiali a contatto;

Tutti i materiali possono essere fonte potenziale di contaminazione degli alimenti posti in contatto con essi per l’elevato numero di sostanze, coadiuvanti e additivi utilizzati;

Il grado di contaminazione dipende da molti fattori che agiscono da soli o in combinazione tra di loro.

I materiali, gli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

a. costituire un pericolo per la salute umana; b. comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c. comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

CESSIONE DI SOSTANZE Il passaggio o la cessione di sostanze dai materiali, oggetti e dal contenitore all’alimento può avvenire con meccanismi diversi. La migrazione di sostanze viene valutata dalle autorità competenti che misurano la cessione: globale: che consiste nel determinare la massima quantità di sostanze che possono

essere cedute all’alimento e rappresenta solo un limite alla possibile interazione tra alimenti e oggetti e imballaggi, a prescindere dall’eventuale rischio per la salute del consumatore;

specifica: indica la massima quantità di una determinata sostanza migrante che dipende dalle sue proprietà tossicologiche. Il limite di migrazione specifica è riferito a singole sostanze o gruppi di sostanze ed è definito come il massimo valore di quantità migrante più bassa della dose giornaliera tollerabile, espressa in mg/Kg di peso corporeo/giorno.

In sostanza il prodotto alimentare è un sistema a tre componenti: alimento, materiali-oggetti- imballaggi, ambiente, che sono in stretta correlazione tra di loro e la migrazione

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può avvenire dal materiale, dall’oggetto e dall’imballaggio all’alimento, ma anche viceversa. La migrazione pertanto può essere: “Positiva” in cui i componenti migrano dai materiali, oggetti, imballaggi, all’alimento e

può avvenire; 1. – in maniera accidentale: spesso con il passaggio di frammenti, ecc.; 2. – spontanea: che rappresenta la contaminazione sensoriale per trasferimento di migranti volatili; 3. – contatto: che interessa la migrazione di componenti non volatili, ma solubili nell’alimento e che si trasferiscono solo quando le due fasi si trovano in contatto.

“Negativa” con migrazione di componenti dall’alimento ai materiali che possono avere conseguenze solo sul piano estetico, organolettico e nutrizionale (es perdita di vitamine ecc.).

Nel fenomeno della cessione di sostanze le principali caratteristiche che influenzano la capacità estrattiva di un alimento sono: il contenuto di grassi, che conferisce una maggiore affinità per le sostanze lipofile

(es. la pellicola in PVC non può essere utilizzata a contatto con i cibi grassi per il rilascio di plastificanti);

l’attività dell’acqua libera (aw), ovvero la quantità di acqua disponibile per le sostanze idrofile;

il pH (es. il foglio d’alluminio non può essere utilizzato a contatto con i cibi acidi per il rilascio del metallo);

la polarità delle molecole. Tra i fattori che incidono sulla migrazione il più rilevante è la temperatura perché è direttamente proporzionale all’”entropia” che è la grandezza che misura lo stato di disordine di un sistema, ovvero il fenomeno che guida la migrazione. Ad es. la pellicola in PVC non può essere utilizzata per la cottura in forno o a contatto con i cibi caldi. Altri fattori ambientali sono la pressione, l’umidità, le radiazioni luminose e l’ossigeno che, degradando il materiale possono favorire la migrazione di sostanze sconosciute o non desiderate. Il fenomeno della migrazione è sempre più frequente per il maggiore impiego di materiali sintetici e meno inerti (es. materie plastiche) in sostituzione di materiali naturali e più stabili (es. vetro). La migrazione di sostanze può essere un pericolo per la salute umana e ciò dipende:

a) – dalla tossicità degli elementi migranti; b) – dall’entità della migrazione e dell’esposizione alimentare.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE: ETICHETTATURA L’etichetta, la pubblicità e la presentazione dei MOCA non devono essere ingannevoli per gli utilizzatori. Gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti devono riportare al momento dell’immissione sul mercato le seguenti indicazioni ( art. 15 del Reg. 1935/2004):

1. La dicitura “per alimenti” ovvero “può venire a contatto con gli alimenti”, “per contatto con i prodotti alimentari”, oppure una indicazione specifica circa il loro impiego, quale “macchina per caffè”, “bottiglia per vino”, “cucchiaio per minestra”, oppure il simbolo “bicchiere e forchetta”. Tali informazioni non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che per le loro caratteristiche sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; 2. L’eventuale indicazione delle condizioni particolari che devono essere rispettate al

momento del loro impiego (riservate ai materiali ed agli oggetti conformi alle

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disposizioni vigenti in Italia, come ad es. temperatura massima di utilizzo, esclusione di alcune tipologie di alimenti ecc.);

3. Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito nella Comunità;

4. Una adeguata etichettatura o indentificazione che assicuri la rintracciabilità dell’oggetto;

5. Nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull’impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la qualità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva. Tutto ciò in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi alle disposizioni comunitarie e nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull’etichettatura dei prodotti stessi.

Le predette indicazioni devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile, indelebili e in ITALIANO. VENDITA AL DETTAGLIO DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI CHE VENGONO A CONTATTO CON GLI ALIMENTI Le informazioni che devono essere riportate in etichetta possono essere visibili secondo una delle seguenti modalità: 1. sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi; 2. su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi; 3. su cartellini visibili per gli acquirenti posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli

oggetti. Sui cartellini possono essere riportate le informazioni: nome e ragione sociale, l’indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o dell’operatore alla vendita, soltanto se non è possibile per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione, né in quella di commercializzazione, riportare le informazioni sui materiali o sull’etichetta. FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI, DIVERSA DALLA VENDITA AL DETTAGLIO. Nella fattispecie le informazioni previste dalle normative vigenti possono essere fornite al compratore secondo una delle seguenti modalità:

a) – sui documenti di accompagnamento; b) – sulle etichette e sugli imballaggi; c) – sui materiali e sugli oggetti stessi.

Per l’alluminio e le leghe dello stesso, oltre alla disposizioni obbligatorie, occorre che sulle etichette siano riportate uno o più delle seguenti indicazioni:

■ non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati; ■ destinato al contatto con alimenti a temperatura refrigerata; ■ destinato al contatto con alimenti a temperatura non refrigerata per tempi non

superiori alle 24 ore;

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■ destinato al contatto con gli alimenti, di cui all’allegato IV del D.M. n° 76/2007, a

temperatura ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore di seguito riportati: o Prodotti di cacao e cioccolato, definiti al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178 o Caffe' o Spezie ed erbe infusionali o Zucchero o Cereali e prodotti derivati o Paste alimentari non fresche o Prodotti della panetteria o Legumi secchi e prodotti derivati o Frutta secca o Funghi secchi o Ortaggi essiccati o Prodotti della confetteria o Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con

l'alluminio I materiali e gli oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta la dicitura “alluminio”. RINTRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA I materiali, gli oggetti e gli imballaggi appartengono alla filiera alimentare e, come per gli alimenti, è necessario garantirne la completa rintracciabilità(8) per facilitarne il controllo e il ritiro dei prodotti difettosi, nonché l’attribuzione della responsabilità in caso di non conformità. L’articolo n° 17 del Reg. (CE) n. 1935/2004 estende ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, quanto previsto dal Reg. (CE) n. 178/2002 per la filiera alimentare. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari deve avvenire in tutte le fasi di passaggio da un operatore all’altro. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l’etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Tutti i materiali, gli oggetti e gli imballaggi ai sensi dell’art. 16 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e per quelli cui sono previste misure specifiche, indicati nell’allegato I dei Reg. stesso (materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramiche, turaccioli, gomme naturali, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere, legno), devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Detta documentazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedono. La dichiarazione di conformità è completa se riporta:

a. L’identità e l’indirizzo del produttore o importatore; b. L’identificazione del materiale a cui si riferisce;

                                                            8 Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimenti, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione – Reg. CE n. 178/2002. Rintracciabilità: s’intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione – Rec. (CE) n. 1935/2004.

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c. La data della dichiarazione; d. La dichiarazione di conformità del materiale per alimenti alla normativa di

riferimento; e. Informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali sono stabilite

restrizioni e/o specifiche; f. Specifiche di impiego (tipi di alimento con cui sono destinati a venire a contatto, i

tempi e la temperatura di trattamento e consumazione o contatto con il prodotto alimentare, ecc.);

g. Eventuali informazioni previste da norme specifiche; h. Cognome, nome, firma e funzione aziendale.

In mancanza della dichiarazione del produttore, la conformità della merce deve essere attestata da un laboratorio pubblico di analisi (Asur, Università ecc.). LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SCRITTA IN LINGUA ITALIANA, AGGIORNATA SE AVVENGONO MODIFICHE E DEVE ACCOMPAGNARE IL MATERIALE E L’OGGETTO IN TUTTE LE FASI DI COMMERCIALIZZAZIONE, ESCLUSA QUELLA DI VENDITA AL CONSUMATORE FINALE. Il consumatore finale viene definito all’art. 3 punto 18 del Reg. (CE) n° 178/2002, come: “il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare”. Da ciò scaturisce che chi acquista materiali e oggetti per uso personale non deve richiedere la dichiarazione di conformità, ma è sufficiente che l’oggetto riporti il simbolo del bicchiere e della forchetta ecc.

OBBLIGHI PER L’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE L’operatore alimentare, di qualsiasi tipo, che utilizza materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nell’ambito della propria attività, ha l’obbligo di accertare la conformità degli stessi alle norme vigenti. In pratica dovrà richiedere al produttore o al distributore all’ingrosso la dichiarazione di conformità, conservarla, e soprattutto utilizzare i materiali e gli oggetti nel rispetto delle condizioni d’uso dichiarate dal produttore. In fase di ispezione le autorità di controllo potranno verificare: a. – il fornitore dei materiali, degli oggetti e degli imballaggi; b. - la presenza in azienda della dichiarazione di conformità; c. – la presenza di una corretta etichettatura dei prodotti; d. – le modalità messe in atto per la verifica della idoneità tecnologica allo scopo cui

sono destinati i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti;

e. – l’idoneità dei materiali, oggetti e imballaggi all’utilizzo; f. – se esiste un sistema di rintracciabilità dei MOCA; g. – l’inserimento dei fornitori nell’elenco dei fornitori nel piano di autocontrollo

aziendale. Gli Operatori del Settore Alimentare devono garantire una attenta, corretta e sufficiente manutenzione delle strutture e delle attrezzature a contatto con gli alimenti. 

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Elaborato realizzato nell’ambito del progetto di informazione nel settore agricole e forestale - n° 4590/2010 – Bando PSR Misura 1.1.1. b)c) dal titolo “Condizionalità e pacchetto igiene: valorizzazione delle produzioni nelle zone interne del maceratese” che prevede la partecipazione comunitaria. La bibliografia è presso la Federazione Provinciale Coldiretti Macerata