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Master Pianificazione Tributaria Internazionale Il rientro dei capitali dall'estero Dott. Andrea Baruti Università La Sapienza 02/12/2016

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Master Pianificazione Tributaria Internazionale

Il rientro dei capitali dall'estero

Dott. Andrea Baruti

Università La Sapienza

02/12/2016

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2© 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Premessa

Il Monitoraggio fiscale

La Voluntary Disclosure

La Voluntary-Bis alla luce del Decreto fiscale 193 del 2016

Non domiciled resident

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Premessa

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Premessa

Le politiche di incisiva trasparenza bancaria su investimenti e capitali portata avanti dagli stati aderentiall'OCSE a ridosso della crisi finanziaria del 2008 ha contemplato la possibilità, per ciascun Governo, diintrodurre misure straordinarie volte a garantire una regolarizzazione, in materia tributaria e penale, delleposizioni fiscali equivoche.Tale scelta, propedeutica all'intensificazione degli scambi di informazione su base internazionale, ha avutoparticolare riguardo al rientro dei capitali allocati in Paesi stranieri, tradizionalmente off-shore.Nella storia del nostro Ordinamento si annoverano, infatti, diverse misure volte all'emersione dei capitaliillecitamente detenuti all'estero.

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Premessa

Le sanatorie valutarie consentono, attraverso gli strumenti del condono fiscale ovvero dello scudo fiscale,l'emersione dei capitali (investimenti, attività finanziarie, redditi) costituiti o detenuti illecitamente all'estero,pagando una somma di denaro la cui entità è solitamente proporzionale all'ammontare del capitale oggettodi indulgenza.

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Premessa

Cenni storici 1/3

1946: il Ministro della Giustizia Palmiro Togliatti varò il primo provvedimento di depenalizzazionevalutaria, atteso che all'epoca del fascismo l'esportazione dei capitali era punita con la pena di morte.

1976: la legge 8 ottobre 1976, n. 689, approvò il condono valutario che offriva l'opportunità a chiunquepossedesse all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere disanare le violazioni alla disciplina valutaria, rendendo inapplicabili le sanzioni amministrative previstedalle norme fiscali e valutarie vigenti al momento del fatto. L'adesione a tale condono comportava ilversamento alla Tesoreria dello Stato di un importo pari al 15% dell'ammontare delle disponibilità o delvalore dichiarati all'Ufficio Italiano dei Cambi, con la preclusione di ogni accertamento ai fini delleimposte sul reddito.

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Premessa

Cenni storici 2/3

2001: con il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 ("scudo fiscale"), il Governo aveva previsto la possibilitàper i soggetti residenti di far rientrare in Italia denaro e attività di natura finanziaria esistenti oltre confine(rimpatrio), ovvero continuare a mantenere le proprie attività all'estero (regolarizzazione),corrispondendo una somma pari al 2,5% dei valori rimpatriati o regolarizzati oppure, in alternativa,sottoscrivendo speciali titoli di Stato per un importo pari al 12% delle attività. I soggetti interessatidovevano presentare agli intermediari finanziari una dichiarazione riservata. L'adesione allo scudofiscale eliminava le violazioni di natura tributaria e previdenziale relativamente agli importi dichiarati, conriferimento ai periodi di imposta per i quali non erano ancora scaduti i termini per l'accertamento; inoltre,esso rendeva non punibili i reati di omessa o infedele dichiarazione ed estingueva le relative sanzioni. Acoloro che aderivano al procedimento era assicurata la massima riservatezza delle informazioni daimedesimi comunicate agli intermediari.

2003: la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 introducevano il c.d. scudo-bis che riapriva i termini dello scudo fiscale del 2001, con le stesse regole e con un costo leggermentepiù alto.

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Premessa

Cenni storici 3/3

2009: il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 introduce, in un contesto di crisi finanziaria globale e successivamentealla ferma presa di posizione contro i Paesi e territori qualificati come paradisi fiscali da parte del G20 diLondra del 2 aprile 2009, il c.d. scudo-ter con l'obiettivo di offrire un'ulteriore opportunità di sanatoria deicapitali illecitamente detenuti all'estero, introducendo, al contempo, una serie di misure restrittive, qualeconcreta testimonianza della volontà di opporre un solido argine ai paradisi fiscali e agli arbitraggiinternazionali. La normativa consentiva alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle societàsemplici e alle associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, residenti nel nostro Paese, di faremergere, mediante rimpatrio o regolarizzazione, le attività finanziarie e patrimoniali esportate odetenute all'estero e produttive di reddito imponibile in Italia, in violazione alla normativa sulmonitoraggio fiscale, di cui al D.L. n. 167/1990, compresa quella relativa ai movimenti transfrontalieri divaluta, nonché agli obblighi di dichiarazione dei redditi di fonte estera.

Con lo scudo-ter si è realizzato un rimpatrio di 102,5 miliardi di euro e la regolarizzazione di 2 miliardi dieuro, con un gettito fiscale per l'Erario pari a 5,6 miliardi di euro.

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Premessa

Lo scambio automatico di informazioni

La cooperazione tra amministrazioni fiscali dei vari Paesi è divenuta uno strumento imprescindibile per ilcontrasto alle attività criminose generatesi con l'avvento della globalizzazione. Di qui, con il recentemutamento del contesto politico insieme con l'incertezza sulle prospettive economiche globali, si èsviluppata tra i vari Governi nazionali la volontà di aderire a normative internazionali intese a potenziare lacollaborazione e lo scambio di informazioni tra le competenti autorità fiscali dei vari Stati.Al fine di garantire una completa trasparenza fiscale, sono strati introdotti strumenti idonei a contrastare ilfenomeno dell'evasione fiscale e realizzare la fine del segreto bancario a livello internazionale.L'esigenza manifestata da numerosi Paesi di combattere i fenomeni di sottrazione di redditi ad imposizione,che si realizza attraverso l'allocazione fittizia della residenza fiscale o mediante l'illecito trasferimento edetenzione all'estero di attività produttive di reddito, è stata fronteggiata con la realizzazione di specificiprogrammi finalizzati a far emergere volontariamente i contribuenti che non hanno adempiuto ai previstiobblighi dichiarativi.

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Premessa

Un’accelerazione in tema di scambio automatico di informazioni si è avuta grazie alle misure adottate dagliStati Uniti con la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e all’introduzione del CommonReporting Standard (CRS) in ambito OCSE. L’Unione Europea, contemporaneamente, ha esteso erafforzato la portata delle Direttive che regolano il tema dello scambio automatico di informazioni.La normativa FATCA introdotta negli Stati Uniti si colloca nel contesto delle misure adottate con finalità ditutelare la base imponibile (americana) da fenomeni di erosione riconducibili all’evasione fiscale. L’impattooperativo di tale disciplina ha una portata ampia con ripercussioni significative nella grande maggioranzadei Paesi dell’area OCSE, che sono stati chiamati dagli USA a sottoscrivere accordi di cooperazione perconsentire l’introduzione delle regole FATCA nei diversi ordinamenti locali.Gli Stati Uniti hanno sottoscritto accordi con 84 paesi, per quanto riguarda il nostro Paese, l’accordo perl’attuazione della disciplina FATCA è stato siglato il 10 gennaio 2014. In base a tale accordo le Autoritàitaliane si impegnano a scambiare informazioni con le Autorità statunitensi relativamente ai soggettistatunitensi che detengano attività finanziarie presso intermediari residenti in Italia.

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Premessa

Mentre negli USA veniva adottata la normativa FATCA e venivano conclusi accordi con gli altri Paesi, inambito OCSE si andava sviluppando uno standard per lo scambio automatico di informazioni.Nel 2013 i paesi riuniti nel G20 hanno formalmente sostenuto la proposta OCSE di sviluppare regolecomuni in materia di scambio di informazioni, nel 2014 il nuovo “standard globale” sullo scambio diinformazioni veniva ufficialmente approvato dall’OCSE.Affinché lo scambio di informazioni venga concretamente posto in essere i Paesi dovranno sottoscrivere ilModel Competent Authority Agreement che costituisce lo strumento predisposto dall’OCSE per consentire latrasmissione dei dati secondo lo standard globale.

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Premessa

Sul piano giuridico, i dati verranno scambiati, tipicamente, ai sensi dell’art. 26 delle Convenzioni bilateralicontro le doppie imposizioni o piuttosto in base all’art. 6 della Convenzione Multilaterale sulla MutuaAssistenza Amministrativa in Materia Fiscale (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance inTax Matters).Sul fronte domestico, gli obblighi derivanti dal modello CRS relativi alla raccolta e alla comunicazione agliStati sui conti finanziari dei soggetti non residenti, sono stati introdotti dalla stessa Legge n. 95/2015 che haratificato l’accordo FATCA.

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Il Monitoraggio fiscale

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Il Monitoraggio fiscale

Con l’entrata in vigore del Testo Unico delle leggi in materia valutaria (D.P.R. n. 148/1988), la normativavalutaria italiana è stata informata al principio di libertà delle relazioni economiche con l’estero:

è stata abrogata la disciplina del divieto di compiere atti idonei a produrre obbligazioni tra residenti e nonresidenti (salva esplicita autorizzazione);

è stata introdotta una disciplina caratterizzata dall’opposto principio in base al quale tutto è consentito,salvo espressi limiti.

Tali limiti sono stati successivamente eliminati, secondo le previsioni del D.M. 27 aprile 1990, che davaattuazione alla Direttiva n. 88/361/CEE che imponeva agli Stati Membri di sopprimere eventuali limitazionialla circolazione dei capitali entro il 1° luglio 1990.

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Il Monitoraggio fiscale

E’ quindi possibile detenere valute, titoli e valori mobiliari esteri, costituire e detenere in Italia ed all’esterodepositi e conti in valuta, concedere a non residenti (in Italia ed all’estero) linee di credito, esportare mezzidi pagamento, titoli di credito, valori mobiliari ed altre disponibilità in valuta.

È stato quindi emanato il D.L. 28 giugno 1990 n. 167 convertito dalla L. 4 agosto 1990 n. 227, la cuifunzione è quella di consentire la rilevazione ai fini fiscali delle transazioni finanziarie da e verso l’esteroeffettuate da quei soggetti residenti che, non essendo tenuti alla predisposizione di bilanci, sonocaratterizzati da un maggiore rischio di sfuggire ai controlli fiscali, sottraendo materia imponibile alle ragionierariali.

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Il Monitoraggio fiscale

Il sistema previsto dal D.L. n. 167/1990, relativo al monitoraggio dei capitali trasferiti da e verso l’estero,oggi si riferisce (monitoraggio dei flussi):

ai trasferimenti di “mezzi di pagamento” (ai sensi della disciplina antiriciclaggio) effettuati attraversointermediari residenti ovvero in diretta contropartita con gli stessi (art. 1);

in taluni casi, ai trasferimenti di “mezzi di pagamento” (ai sensi della disciplina antiriciclaggio) effettuatiper il tramite di soggetti non residenti e quindi senza intermediari residenti (art. 2).

E’ previsto inoltre il monitoraggio degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria (art. 4).

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Il Monitoraggio fiscale

In capo alle banche ed agli altri intermediari finanziari, sussistono gli obblighi di rilevazione e trasmissioneall’Anagrafe tributaria dei dati concernenti i trasferimenti da o verso l’estero di "mezzi di pagamento"limitatamente alle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi della disciplina antiriciclaggio, eseguite perconto dei soggetti c.d. "monitorati" (art. 1).Per i soggetti monitorati sussiste l’obbligo di dichiarare annualmente gli investimenti esteri e le attivitàestere di natura finanziaria da cui possono derivare redditi imponibili in Italia (art. 4).

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Il Monitoraggio fiscale

Sono soggetti alla disciplina del monitoraggio: le persone fisiche (anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), gli enti non commerciali, le società semplici, le associazioni, i trust,fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 2 e comma 2 bis del TUIR, che detengano attività,finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale (in caso di usufrutto sia il nudoproprietario sia l’usufruttuario sono tenuti all’adempimento degli obblighi di monitoraggio; in caso dicointestazione, ciascun soggetto deve dichiarare l’intero ammontare delle attività detenute e non solo lapropria quota), indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se derivano daeredità o donazioni.

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Il Monitoraggio fiscale

Sono tenuti agli obblighi sul monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero ma anche coloroche ne abbiano la disponibilità o la possibilità di movimentazione (es. conto corrente estero intestato ad unresidente su cui un altro residente abbia la delega al prelievo) (Sentenza Cass. nn. 17051 e 17052 del2010).Ai fini del monitoraggio, i contribuenti devono riportare nell’annuale dichiarazione dei redditi (quadro RW) gliinvestimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia.Gli obblighi di monitoraggio sussistono non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte delcontribuente ma anche nel caso in cui tali attività siano possedute dal contribuente per il tramite diinterposta persona (es. disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali intestate ad un trust interposto chesia un semplice schermo formale, cfr. Circolare n. 43/E/2009, par. 1).

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Il Monitoraggio fiscale

In caso di detenzione di partecipazione in società estera è considerato titolare effettivo ai fini delmonitoraggio fiscale: chi possiede o controlla una società con una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale; chi esercita in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.

In caso di trust, fondazioni e altre entità giuridiche: i beneficiari del patrimonio dell’entità in misura almeno pari al 25%; chi esercita il controllo sul 25% o più del patrimonio dell’entità.

Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato “titolare effettivo” disocietà e di altre entità giuridiche, si devono computare: le partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del TUIR; le partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto della demoltiplicazione da esse prodotta.

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Il Monitoraggio fiscale

Per le partecipazioni «rilevanti» in società estere localizzate in Paesi collaborativi, in RWMonitoraggio del

valore e percentuale della partecipazione

Per le partecipazioni «rilevanti» in società estere localizzate in Paesi non collaborativi, in RWMonitoraggio del

il valore degli investimenti e attività estere di natura finanziaria intestati alla società + la percentuale di partecipazione

Approccio look through

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Il Monitoraggio fiscale

Formano oggetto di monitoraggio anche le attività italiane di natura finanziaria detenute all’estero (titolipubblici emessi in Italia, partecipazioni o quote in società residenti, etc.), in quanto potenzialmente produttividi redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (si intendono “detenute all’estero” anche lepartecipazioni in società italiane detenute per il tramite di una società estera interposta).Sono soggetti a monitoraggio anche i beni patrimoniali ubicati all’estero e che siano suscettibili di produrrereddito di fonte estera imponibile in Italia (es. immobili situati all’estero ovvero quelli ubicati in Italia maposseduti per mezzo di un soggetto estero interposto, i diritti reali immobiliari, gli oggetti preziosi e le opered’arte che si trovino all’estero, le imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti neipubblici registri).Fino al 2008, tali attività patrimoniali si indicavano nel quadro RW solo se effettivamente produttive di redditiimponibili.Dal 2009, l’indicazione prescinde da tale requisito (in ottica di controllo è sufficiente che la produzione dimateria imponibile sia anche solo astratta o potenziale).

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Il Monitoraggio fiscale

La legge europea del 2013 ha modificato l’art. 5 del D.L. n. 167/1990 attenuando sensibilmente le sanzionirelative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze delle attività detenute all’estero.La sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle consistenze degliinvestimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili inItalia è ora stabilita nella misura compresa tra il 3% ed il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (inprecedenza variava dal 10% al 50%).La sanzione è applicata in misura raddoppiata, quando la violazione abbia ad oggetto investimentiall’estero o attività estere di natura finanziaria detenute in Paesi black list e i termini per l'accertamento dicui all'art. 20 del D.Lgs 472 del 1997 (5 anni), sono raddoppiati per effetto dell'art. 12, comma 2-ter, delD.L. 78 del 2009.

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La Voluntary Discolosure

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La Voluntary Disclosure

In un contesto internazionale mutato, dove Paesi in precedenza gelosi custodi del proprio segreto bancario,si stanno aprendo verso gli standard moderni in materia di trasparenza e scambio di informazioni, l'Italia si èpositivamente attivata nella medesima direzione favorendo ai contribuenti la regolarizzazione della propriaposizione con il Fisco italiano, ottenendo altresì uno sconto rilevante sotto il profilo sanzionatorio e penale.La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia diautoriciclaggio", risponde alla necessità di promuovere, attraverso l'adozione di una procedura straordinaria,la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate eporre le basi per un futuro rapporto con fisco basato sulla reciproca fiducia.

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La Voluntary Disclosure

Si tratta di una procedura introdotta dalla Legge n. 186 del 2014 che permette di sanare le violazioni perl’omessa o parziale compilazione del quadro RW (ai fini del c.d. "Monitoraggio fiscale" delle attivitàfinanziarie detenute all'estero) e per i mancati versamenti delle imposte collegate a redditi stranieri(Voluntary disclosure internazionale) e domestici (Voluntary disclosure nazionale) non dichiaratiNon è un condono, in quanto prevede il versamento di tutte le imposte dovute e, a differenza dello scudofiscale, è nominativaLe agevolazioni concesse nell'ambito della procedura consistono nella rilevante riduzione delle sanzioniordinariamente dovute per le suddette violazioni, la possibilità di ricorrere ad un forfait per il calcolo deirendimenti limitatamente ad attività finanziarie non eccedenti il valore di 2 milioni di euro per eserciziofiscale e nell'esclusione della punibilità per le seguenti fattispecie penali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici dichiarazione infedele omessa dichiarazione omesso versamento di ritenute dovute o certificate omesso versamento di IVA

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La Voluntary Disclosure

Con l'introduzione dell'art. 5-quater nel D.L. 167 del 1990, la Legge 186 del 15 dicembre 2014 hadisciplinato la possibilità per i contribuenti italiani (persone fisiche, società semplici ed enti equiparati, entinon commerciali, Trust), attraverso una richiesta spontanea, di regolarizzare:

i capitali detenuti all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale(comma 1);

le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delleimposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta(comma 2).

La disciplina della VD permetteva di sanare gli obblighi dichiarativi commessi fino al 30 settembre 2014.

La normativa in esame, ammette alla procedura anche i titolari effettivi di partecipazioni estere, immobili,redditi, trust e fondazioni di diritto estero.

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La Voluntary Disclosure

Ambito oggettivo

Voluntary disclosure

Voluntary disclosure"domestica"

(non tenuti agli obblighi di monitoraggio o che hanno violato tali obblighi)

Voluntary disclosure"estera"

(violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale)

- Imposte sui redditi e relative addizionali- Dichiarazione dei sostituti d'imposta

- Imposte sostitutive - IRAP e IVA- Contributi

- Imposte sui redditi e relative addizionali- Imposte sostitutive

- IRAP E IVA- Contributi

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La Voluntary Disclosure

Per poter accedere alla procedura in esame, i soggetti interessati dovranno compilare una appositarichiesta nella quale indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, tutti gli investimenti e leattività finanziarie estere.Il contribuente dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni utili per la ricostruzione delle irregolaritàcommesse, nello specifico: le informazioni relative a tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituite o detenute

all'estero, anche indirettamente o per interposta persona; i documenti per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché i redditi

che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione; i documenti e le informazioni necessarie per la determinazione dei maggiori imponibili ai fini IRPEF/

IRES, IVA IRAP e dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

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La Voluntary Disclosure

La procedura dovrà essere improntata ai criteri di collaborazione e trasparenza, pertanto la documentazionedovrà essere completa e veritiera, il tentativo di ingannare l'Erario, oltre all'inammissibilità alla procedura, èpunito con l'imputazione di una nuova fattispecie delittuosa ("Esibizione di atti falsi e comunicazioni di datinon rispondenti al vero"), disciplinata dall'art. 5-septies, comportante la reclusione da 18 mesi a 6 anni.I previgenti termini per la presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria sono scaduti il 30 novembre2015 e il 30 dicembre 2015 per la presentazione della relazione di accompagnamento all'istanza.Condizione fondamentale per l'inizio della procedura è che il contribuente non abbia avuto formaleconoscenza di accessi ispezioni verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo odi procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività oggetto di collaborazione (c.d.cause ostative).

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La Voluntary Disclosure

L'adesione alla procedura di VD deve essere effettuata in relazione a tutti i periodi d'imposta accertabili:

i periodi d'imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i termini ordinaridi contestazione delle sanzioni (art. 20 D.Lgs. N. 472/1997) o, qualora applicabili, i termini raddoppiati(art. 12, comma 2 ter, D.L. 78/2009) per la contestazione delle violazioni degli obblighi di compilazionedel quadro RW;

I periodi d'imposta per i quali alla data di presentazione della richiesta sono in corso i termini ordinariper l'accertamento (art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57 commi 1 e 2 del D.P.R. 633 del1972) o, qualora applicabili, i termini raddoppiati previsti dal comma 3 dei predetti articoli 43 e 57(violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per reato tributario ex D.Lgs. N. 74/2000) e dall'art. 12,comma 2-bis, D.L. n. 78/2009 (investimenti e attività di natura finanziaria detenute in Paesi Black-list dicui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001).

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La Voluntary Disclosure

La disciplina della VD, prevede, in tema di determinazione dei periodi d'imposta oggetto di disclosure,l'inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, D.L. n. 78/2009 e cioèdel raddoppio dei termini legato alla localizzazione ed alla detenzione delle attività in Pesi Black list.L'inapplicabilità opera al ricorrere delle seguenti condizioni: la stipula da parte dello Stato estero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge sulla Voluntary

disclosure, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementiriconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella dell'entrata in vigore dal medesimoaccordo;

il rilascio agli intermediari finanziari (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell'autorizzazionea trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto dicollaborazione volontaria (c.d. Waiver).

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La Voluntary Disclosure

Periodi d'imposta accertabili - Voluntary Disclosure ex Legge 186 del 2014

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Il calcolo della base imponibile Metodo forfettario L'articolo 5 quinquies, comma 8, del D.L.167 del 1990 prevede per i contribuenti la cui media delleconsistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta non ecceda i 2 milionidi euro, di poter optare, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, per un regime forfettario,calcolando i rendimenti finanziari nella misura del 5% del valore complessivo del patrimonio alla finedell'anno.Sui rendimenti così calcolati poi applicata l'aliquota del 27% per la determinazione dell'imposta da versare. Metodo analiticoLa determinazione analitica, invece prevede la determinazione delle imposte tenendo conto delle modalitàimpositive applicabili nei periodi d'imposta in cui i maggiori imponibili avrebbero dovuto essere dichiarati eassoggettati ad imposizione.

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Il metodo analitico – redditi di capitale

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Il metodo analitico – redditi diversi

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IVIE ED IVAFETra le imposte oggetto di collaborazione volontaria rientrano l'imposta sul valore delle attività finanziariedetenute all’estero e l'imposta sul valore degli immobili situati all’estero.L'IVAFE è una imposta «patrimoniale» che si applica alle persone fisiche residenti in Italia che detengonoall’estero dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, indipendentemente dalle modalità dellarelativa acquisizione (acquisto a titolo gratuito o oneroso).L'IVIE è, invece, una imposta «patrimoniale» che si applica sugli immobili situati all’estero detenuti, a titolodi proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone fisiche residenti in Italia.

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Le sanzioni amministrative 1/6La procedura di collaborazione volontaria prevede, all'art. 5-quinquies del D.L. 167/1990, dei benefici intermini di applicazione delle sanzioni.In virtù di ciò le sanzioni ex art. 5, comma 2, del D.L. 167/1990, sono ridotte in misura pari alla metà delminimo edittale qualora ricorra alternativamente una delle tre seguenti fattispecie: se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'UE o dello SEE che consentono un effettivo

scambio di informazioni con l'Italia (rimpatrio);

se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute

l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivitàoggetto di collaborazione volontaria (c.d. waiver) e allega copia di tale autorizzazione, controfirmatadall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (rimpatrio giuridico).

Nei casi diversi dalle su menzionate fattispecie, il comma 4 dell'art. 5-quinquies, secondo periodo, prevedeche la sanzione sarà determinata nella misura del minimo edittale ridotta di un quarto.

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Le sanzioni amministrative 2/6Nel caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, co. 3, D.Lgs. 472 del 1997, il legislatore prevedeche sia per le ipotesi di cui alle lettere a),b) e c) di cui all'art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, che tuttigli altri casi di cui all'art. 5-quinquies, comma 4, secondo periodo, le sanzioni vengono ulteriormente ridottead un terzo.

Il comma 4 dell'art. 5-quinquies prevede espressamente che le sanzioni del quadro RW sono determinate aisensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs n. 472 del 1997, con conseguente applicazione del cumulo giuridico,determinando, un ulteriore decisivo abbattimento delle sanzioni.

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La Voluntary Disclosure Le sanzioni amministrative 3/6

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La Voluntary Disclosure

Le sanzioni amministrative 4/6Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di Voluntary, il terzo periodo del comma 4 art. 5-quinquies, prevede che la misura minima delle sanzioni delle violazioni in materia di imposte sui redditi erelative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposte sul valoreaggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Anche in tale circostanza è possibilel'abbattimento sino ad un sesto del minimo dovuto all'adesione.

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Le sanzioni amministrative 5/6Sanzioni per infedele dichiarazione

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Le sanzioni amministrative 6/6Sanzioni per omessa dichiarazione

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La Voluntary Disclosure

Il perfezionamento della procedura di emersione

La procedura, secondo la previgente disciplina novellata dalla L. 186 del 2014, si perfezionavaesclusivamente attraverso il versamento, in un'unica soluzione ovvero in tre rate mensili di pari importo,delle somme dovute in base:

all'invito al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 218 del 1997 e successivemodificazioni;

all'accertamento con adesione;

all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi didichiarazione in materia di monitoraggio fiscale.

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La Voluntary Disclosure

I numeri della VD 1 129.565 Istanze 3,8 miliardi di euro il gettito della prima edizione della Voluntary

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La Voluntary Disclosure

Tratto da il Sole24Ore

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La Voluntary Disclosure

Tratto da il Sole24Ore

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La Voluntary-Bisalla luce del Decreto fiscale 193 del 2016

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La Voluntary bis

Sulla scia del successo della prima edizione della Voluntary Disclosure il Decreto Fiscale collegato allanuova legge di bilancio 2017, Il D.L. n. 193, pubblicato in G.U. il 24 ottobre scorso, ha riaperto i termini perla collaborazione volontaria ripartendo dall'impianto normativo introdotto dalla Legge n. 186/2014, conalcune sostanziali modifiche.Resta confermato il principale vantaggio della procedura che consiste nell'accesso a scontisanzionatori importanti e nell'esclusione dalla punibilità penale di alcuni reati fiscali (tra cui la frodefiscale, la dichiarazione infedele e omessa ma anche il riciclaggio e l'auto-riciclaggio).Resta confermata la disapplicazione del raddoppio dei termini e delle sanzioni per l'omissione delQuadro RW per le attività localizzate in paesi Black List con accordo.La nuova scadenza per aderire alla procedura è fissata al il 31 luglio 2017, con possibilità di integrazionedella documentazione entro il 30 settembre 2017.La riapertura dei termini non modifica l'ambito soggettivo della sanatoria ma prevede l'estensione temporalea tutte le violazioni fiscali commesse fino al 30 settembre 2016.L'emendamento, approvato in Senato lo scorso 24 novembre, è in fase di pubblicazione in GazzettaUfficiale consente di aderire alla VD nazionale anche a chi abbia già fruito di quella internazionale nel 2015e viceversa.Nelle more della pubblicazione del Provvedimento attuativo, è già possibile presentare l'istanza diregolarizzazione utilizzando il modello approvato in relazione alla precedente versione.

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La Voluntary bis

Differenze rispetto alla prima edizione della Voluntary Disclosure

Sono sanabili le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016, riguardanti i periodi d'imposta 2009-2015(Monitoraggio) e 2010-2015 (Redditi), salva l'applicazione del raddoppio dei termini per le attività detenutein Paesi Black list, in base al quale i periodi d'imposta interessati sarebbero 2004-2015 (Monitoraggio) e2006-2015 (Redditi).Rispetto alla VD1, sono stati inclusi i periodi d'imposta 2014 e 2015 fra quelli regolarizzabili ed è stataprevista la specifica proroga dei termini in scadenza dal 1 gennaio 2015, al fine di evitare che decadesserole annualità più remote per i soggetti che non hanno usufruito della VD1 e che ora intendono accedere allaVD bis. La citata proroga non si applica a coloro che non si avvarranno della procedura. A parità dicondizioni, il costo di adesione alla VD necessariamente aumenta rispetto alla VD1 (dall'8-10% si passa al13-16% del patrimonio detenuto all'estero).

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La Voluntary bis

I periodi di imposta accertabili Paese di

localizzazione attività Condizione RW Imposte

No waiver né rimpatrio 2004/2015 2004/2015

Si waiver o rimpatrio 2009/2015 2009/2015

No waiver né rimpatrio 2004/2015 2006/2015

Si waiver o rimpatrio 2009/2015 2010/2015

A prescindere da eventuale rimpatrio

Paese Black List senza accordo

Paese Black List con accordo entrato in

vigore entro il 24-10-2016 o non entrato in

vigore ma firmato entro il 02-03-2015

No waiver né rimpatrio

Si waiver o rimpatrio

2009/2015

2004/2015

2004/2015

2009/2015

2004/2015

2004/2015

Paese Black List con accordo entrato in

vigore entro il 24-10-2016 o non entrato in

vigore ma firmato entro il 02-03-2015

Omess

a dich

iarazi

one d

ei red

diti

Infed

ele di

chiara

zione

dei re

dditi Paese Black List senza

accordo

Paese non Black List

Paese non Black List

2009/2015 2010/2015

2004/2015 2006/2015

Si waiver o rimpatrio 2004/2015 2006/2015

No waiver né rimpatrio

A prescindere da eventuale rimpatrio

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La Voluntary bis

Differenze VD 1(segue)A differenza della prima edizione della Voluntary, solo attraverso l'autoliquidazione, da effettuare entro il 30settembre 2017, delle imposte, sanzioni ed interessi relativi ai periodi coperti dalla procedura, si potràbeneficiare della massima riduzione delle sanzioni.Nel caso di errori nel calcolo delle imposte, evidenziati successivamente dall'Agenzia delle Entrate nellafase di controllo, sono previsti incrementi sanzionatori del 3% o del 10%, dei maggiori importi dovuti, aseconda dell'entità dell'imprecisione (differenza superiore al 10% per le imposte sostitutive o al 30% per leimposte ordinarie). Nel caso, invece, gli autori della violazione provvedono spontaneamente al versamentodelle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza potrà essere richiesta arimborso o utilizzata in compensazione.Rimane comunque concessa la possibilità di attendere la liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entratecon l'applicazione, in questo caso, di sanzioni maggiorate.

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La Voluntary bis

L'impatto della scelta

Minore del 30 %

Maggiorazione del 10%

Minore o uguale del

30%

Maggiorazione del 3%

NO

Maggiore del 10%

Minore o uguale del

10%

Maggiorazione del 10%

Maggiorazione del 3%

Senza

autol

iquida

zione

Nessun versamento

60% del minimo edittale,

ridotte ad 1/3

85% del minimo edittale,

ridotte ad 1/3

85% del minimo edittale,

ridotte ad 1/6

--

Sulla differenza:

60% del minimo edittale

ridotte a 1/3

Sulla differenza:

60% del minimo edittale

ridotte a 1/3

Sulla differenza:

85% del minimo edittale

ridotte a 1/3

Sulla differenza:

85% del minimo edittale

ridotte a 1/3

Sulla differenza:

85% del minimo edittale

ridotte a 1/6

Sulla differenza:

85% del minimo edittale

ridotte a 1/6

Versamento insufficiente

La differenza si riferisce ai soli

redditi soggetti a ritenuta sostitutiva e relative sanzioni

Altri casi

Con a

utoliq

uidazi

one

Differenza rispetto al dovuto

Maggiorazione

Versamento sufficiente entro il 30/09/2017

50% del minimo edittale,

ridotte a 1/3

75%del minimo edittale,

ridotte a 1/3

75%del minimo edittale,

ridotte a 1/6

-- NO

Versamenti

Violazioni RW (stati collaborativi, waiver o rimpatrio)

Violazioni RW (altri casi)

Violazioni Tributi

Sanzioni

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La Voluntary bis

I costi della Voluntary Bis – infedele dichiarazione

Minimo edittaleNon optando per

l'autoliquidazioneRiduzione per

adesioneAnni di

regolarizzazione3% 60% 1/3 7

(*): Somme detenute in Paesi WL o BL con accordo

Minimo edittaleMaggiorazione del minimo

edittale per redditi prodotti all'estero

Non optando per l'autoliquidazione

Riduzione per adesione

Anni di regolarizzazion

eSANZIONE

100% 133% 85% 1/6 6 1,53%

IMPOSTARendimento implicito

forfettario27% 5%

Minimo edittaleNon optando per

l'autoliquidazioneRiduzione per

adesioneAnni di

regolarizzazione3% 50% 1/3 7

Minimo edittaleMaggiorazione del minimo

edittale per redditi prodotti all'estero

Non optando per l'autoliquidazione

Riduzione per adesione

Anni di regolarizzazion

eSANZIONE

100% 133% 75% 1/6 6 1,35%

IMPOSTARendimento implicito

forfettario27% 5%CO

N AU

TOLI

QUI

DAZI

ONE

COSTO STIMATO COMPLESSIVO CON AUTOLIQUIDAZIONE (**)12,95%

(*): Somme detenute in Paesi WL o BL con accordo

Imposte dovute per la VD forfettaria

Sanzioni per il Monitoraggio fiscale - dal 2009 al 2015

Anni di regolarizzazione

6

IMPOSTA

8,10%

Sanzioni per " infedele dichiarazione" dei redditi

SANZIONE

3,50%

SENZ

A AU

TOLI

QUI

DAZI

ONE

Sanzioni per " infedele dichiarazione" dei redditi

SANZIONE

4,20%

COSTO STIMATO COMPLESSIVO SENZA AUTOLIQUIDAZIONE13,83%

Anni di regolarizzazione

6

IMPOSTA

Imposte dovute per la VD forfettaria

Sanzioni per il Monitoraggio fiscale - dal 2009 al 2015

8,10%

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La Voluntary bis

I costi della Voluntary bis – omessa dichiarazione

Minimo edittaleNon optando per

l'autoliquidazioneRiduzione per

adesioneAnni di

regolarizzazione3% 60% 1/3 7

(*): Somme detenute in Paesi WL o BL con accordo

Minimo edittaleMaggiorazione del minimo

edittale per redditi prodotti all'estero

Non optando per l'autoliquidazione

Riduzione per adesione

Anni di regolarizzazion

eSANZIONE

120% 160% 85% 1/6 7 2,14%

IMPOSTARendimento implicito

forfettario27% 5%

Minimo edittaleNon optando per

l'autoliquidazioneRiduzione per

adesioneAnni di

regolarizzazione3% 50% 1/3 7

(*): Somme detenute in Paesi WL o BL con accordo

Minimo edittaleMaggiorazione del minimo

edittale per redditi prodotti all'estero

Non optando per l'autoliquidazione

Riduzione per adesione

Anni di regolarizzazion

eSANZIONE

120% 160% 75% 1/6 7 1,89%

IMPOSTARendimento implicito

forfettario27% 5%CO

N AU

TOLI

QUI

DAZI

ONE

Imposte dovute per la VD forfettaria

14,84%

COSTO STIMATO COMPLESSIVO SENZA AUTOLIQUIDAZIONE15,79%

Anni di regolarizzazione

7

IMPOSTA

9,45%

COSTO STIMATO COMPLESSIVO CON AUTOLIQUIDAZIONE(**)

Sanzioni per "omessa dichiarazione" dei redditi

Sanzioni per "omessa dichiarazione" dei redditi

SENZ

A AU

TOLI

QUI

DAZI

ONE

Sanzioni per il Monitoraggio fiscale - dal 2009 al 2015

Sanzioni per il Monitoraggio fiscale - dal 2009 al 2015

SANZIONE

3,50%

Imposte dovute per la VD forfettaria

SANZIONE

4,20%

Anni di regolarizzazione

7

IMPOSTA

9,45%

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La Voluntary bis

Differenze rispetto alla VD1 (segue):Trasmissione di tutti gli atti della procedura tramite PEC.Esonero dagli obblighi dichiarativi, con riferimento alle attività regolarizzate, per il periodo d'imposta2016, ed - eventualmente - la frazione del 2017, solo fino alla data di presentazione dell'istanza di VD-bis acondizione che nella Relazione di accompagnamento vengano indicati analiticamente i dati necessari per laliquidazione delle relative imposte e che il versamento avvenga in unica soluzione entro il 30 settembre2017.Inoltre, per i soggetti che, avendo usufruito della VD1, non hanno adempiuto correttamente agli obblighidichiarativi per i periodi d'imposta successivi (Unico 2015 e Unico 2016), è stata prevista la disapplicazionedelle relative sanzioni, purché provvedano ai suddetti adempimenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore dellaLegge di conversione.Tassazione con aliquota progressiva massima (43%) per i proventi derivanti da Fondi c.d. "nonarmonizzati", indipendentemente dall'aliquota marginale del soggetto istante e nonostante la norma (L.77/1983), in condizioni ordinarie, preveda la tassazione progressiva, in base agli scaglioni del contribuente,solo se i fondi siano localizzati in un Paese non White list e non siano soggetti a vigilanza.Presunzione di imponibilità integrale, in quote costanti, dei contanti detenuti in cassette di sicurezza neglianni oggetto di regolarizzazione, salvo prova contraria.

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La Voluntary bis

Il ruolo rafforzato del professionista nella VD-bisRispetto alla precedente versione di VD, il professionista ha un ruolo più delicato in quanto deveportare a termine l'istruttoria preliminare della pratica prima di accettare l'incarico. La situazionefiscale pregressa del cliente deve essere verificata e devono essere evidenziati tutti i profili penalidelle fattispecie sottoposte dal cliente al professionista.In questo senso l'introduzione nell'ordinamento penale di una nuova fattispecie di reato, che prevedela reclusione da 18 mesi a 6 anni, per chiunque (contribuente, professionista e intermediario) intendaavvalersi della procedura per regolarizzare somme derivanti da illeciti diversi da quelli tributari,impone una seria riflessione preliminare all'acquisizione dell'incarico (la prima domanda da porsi èperché il cliente non ha aderito alla VD1).In particolare, in relazione ai contanti ed alle cassette di sicurezza per i quali si intenda richiedere laregolarizzazione, restano fermi in ogni caso gli obblighi di antiriciclaggio e quindi gli adempimentiprevisti per l'adeguata verifica della clientela e per la raccolta della prova (si ritiene nella forma dellaDichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) delle modalità di acquisizione dei suddetti contanti evalori.Al termine della procedura, come nella versione precedente, il professionista deve valutare lanecessità di effettuare le Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.) alle autorità competenti.

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La Voluntary bis

Il ruolo rafforzato del professionista nella VD-bis (segue)Le nuove responsabilità ed obblighi introdotti dal D.L. 193/2016 rispetto alla Legge. 186/2014 possonoessere così riassunti: i professionisti e gli intermediari saranno costretti ad aumentare le procedure di controllo ed i presidi

antiriciclaggio al fine evitare di incorrere in responsabilità penale sia per il cliente che per gli stessiprofessionisti;

individuazione e registrazione del titolare effettivo e verifica del cliente con dichiarazione su origine deifondi e sulle modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto dellaprocedura;

autocertificazione sulla veridicità delle informazioni e documenti consegnati al professionista; autocertificazione sull'assenza di cause ostative all'accesso alla procedura; autocertificazione sull'origine dei fondi derivanti da reati diversi dalla dichiarazione fraudolenta mediante

uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altriartifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate edi omesso versamento IVA, di cui rispettivamente agli articoli 2,3,4 e 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs 74/2000o dal riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, qualora commessi inrelazione a tali fattispecie delittuose tributarie.

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La Voluntary bis

La riapertura dalla VD può favorire la creazione di un ambiente idoneo ad accogliere i soggetti ad altopatrimonio, i cosiddetti High Net Worth Individuals (HNWI). La VD potrebbe essere stabilizzata, qualestrumento di regolarizzazione a regime delle omissioni concernenti i capitali detenuti all'estero, comeun'opzione in più rispetto al ravvedimento, nell'ottica della collaborazione Fisco-Contribuente e dellacompliance spontanea. Tale collaborazione si rende sempre più necessaria quanto più saranno efficaci lestrategie di controllo e scambio di informazioni internazionali.Verso lo stesso obiettivo lavorerà, all'interno dell'Agenzia delle entrate, l'Ufficio "Grandi patrimoni" nel qualesi discuteranno con il contribuente e con il suo consulente le questioni di particolare rilevanza cheriguardano, fra le altre, la pianificazione patrimoniale e il passaggio generazionale. La variabile fiscale èsolo una delle tante oggetto di discussione.Infine, occorre leggere in tal senso anche le novità contenute nella Stabilità 2017 che introdurrà, nel nostroordinamento, disposizioni finalizzate ad attrarre persone e capitale dall'estero: tassazione forfetaria sui redditi prodotti all'estero dai nuovi residenti (c.d. "Residents non domiciled"); ottenimento agevolato del visto e del permesso di soggiorno da parte di investitori esteri. stabilizzazione dell'agevolazione fiscale che favorisce il rientro in Italia di lavoratori dipendenti ed

autonomi che abbiano svolto la loro attività all'estero per alcuni anni.

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La Voluntary bis

Le stime:La riapertura dei termini della VD dovrebbe interessare almeno 27 mila contribuenti, per portare nelle cassedello Stato almeno 1,6 miliardi di euro divisi fra emersione dei capitali che non hanno partecipato alla primaversione (1 miliardo) e contante e valori al portatore (600 milioni).Per convincere gli irriducibili indecisi:L'Italia ha firmato recentemente numerosi accordi sullo scambio di informazioni (entrati in vigore prima dellapubblicazione del D.L. n. 193/2016) che vanno ad aggiungersi a quelli firmati in precedenza e che hannoridimensionato la lista dei paradisi fiscali. Gli ultimi accordi sono stati firmati con Andorra, Isole Cayman,Hong Kong, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra i quali usufruiranno delle riduzionipreviste per gli Stati non black list per quanto riguarda sanzioni e periodi d'imposta accertabili. Dallaregolarizzazione delle attività detenute nei suddetti Paesi, il Governo attende la maggior parte del gettitostimato. La firma di ulteriori accordi o l'entrata in vigore degli stessi successivamente al 24 ottobre 2016 (adesempio Bermuda e Panama) impone una seria riflessione ai detentori di beni localizzati nel Paese a causadell'imminente scambio di informazioni fra Paesi.Viene creata una lista di "sospettati", che non hanno proceduto alla regolarizzazione con la VD1, mediantela norma, contenuta nel medesimo D.L. n. 193, che impone ai Comuni l'obbligo di comunicare all'Erario ilnome dei contribuenti che hanno chiesto e che chiederanno il trasferimento della residenza all'estero dal2010 in poi.

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La Voluntary bis

Accordi siglati dall'Italia

(*)TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT(*)Convenzione contro le doppie imposizioni

Svizzera (DTT)Firma: Milano 23/2/2015

13/07/2016Ratifica: L. 69/2016

Monaco (TIEA)Firma: Monaco 2/3/2015

Al termine dell'iter di ratificaRatifica: in corsoSingapore (Protocollo aggiuntivo al DTT)

Firma: Singapore 24/5/2011

19/10/2012Ratifica: L. 157/2012

Stato di Jersey (TIEA)Firma: Londra 13/03/2012

26/01/2015Ratifica: L. 158/2014

Liechtenstein (TIEA)

Firma: Roma 26/2/2015

Al termine dell'iter di ratificaRatifica: DDL in fase di pubblicazione

Gibilterra (TIEA)Firma: 2/10/2012

12/06/2015Ratifica: L. 187/2014

Isola di Man (TIEA)Firma: Londra 16/09/2012

10/06/2015Ratifica: L. 12/2015

Isole Cook (TIEA)Firma: Wellington 17/5/2011

17/02/2015Ratifica: L. 157/2014

Guernsey (TIEA) Firma: 05/09/2012

10/06/2015Ratifica: L. 16/2015

Ratifica: L. 100/2015

Paese Stipula In vigore dal

10/08/2015

Isole Cayman (DTT) 13/08/2015

Ratifica: L. 190/2016Firma: Honk Kong 14/01/2013Ratifica: L. 96/2015Hong Kong (DTT**)Firma: Londra 3/12/2012

Andorra (TIEA*)Firma: Madrid 22/09/2015

Accordi siglati dall'Italia

20/10/2016

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Schema di sintesi

La Voluntary bis

Termine invio relazione 30/09/2017 (slitta al 2/10/2016) 30/12/2015

Modalità di liquidazione imposte, sanzioni ed interessi

1) Autoliquidazione entro il 30/09/2016; 2) Emissione inviti a comparire e atto di contestazione entro i termini di decadenza dell'accertamento

A seguito di emissione degli inviti a comparire e dell'atto di contestazione entro i termini di decadenza dell'accertamento

Termine invio istanza 31/07/2017 30/11/2015

Le differenze tra le due Voluntary

Temini di decadenza per l'accertamento

31/12/2018 30/06/2017

Termini e modalità di pagamento

1) Autoliquidazione: in un'unica soluzione entro il 30/09/2017 o in tre rate mensili a partire dal 30/09/2017. 2)In unica soluzione o in tre rate a partire dalla scadenza fissata negli atti notificati.

In un'unica soluzione o in 3 rate mensili a partire dalla scadenza prevista negli atti notificati

Pagamento dell'unica rata o della terza rataPagamento dell'unica rata o della terza rataPerfezionamento della procedura

Adempimenti successivi

1) In caso di autoliquidazione nessuno; è l'Agenzia che comunica via Pec il perfezionamento della procedura. 2) In assenza di autoliquidazione, trasmissione delle quietanze di pagamento e delle comunicazioni di adesione

Trasmissione delle quietanze di pagamento e delle comunicazioni di adesione

Periodi d'imposta successivi all'ultimo oggetto di collaborazione

1) Indicazione nella relazione di accompagnamento dei dati relativi al periodo successivo all'ultimo oggetto di VD fino alla data di invio della richiesta di accesso alla procedura sia per i redditi che per il quadro RW e conseguente autoliquidazione delle imposte dovute entro il 30/09/2017. 2) In alternativa, compilazione Modello Unico.

Indicazione nel Modello Unico 2015 e successivi fino al perfezionamento del rimpatrio sia per i redditi che per il quadro RW e liquidazione delle imposte dovute

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La Voluntary Disclosure e la Città del Vaticano

E' ormai piena la trasparenza tra l'Italia e il Vaticano nel campo delle relazioni finanziarie. Dal 15 ottobre2016, infatti, è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale,stipulata il 1°aprile 2015.L'art. 26 del nuovo accordo, stipulato sulla base del Modello OCSE, istituisce, a regime, un sistemasemplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggettiresidenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria in Vaticano.Inoltre, gli stessi soggetti possono avvalersi di una procedura straordinaria di regolarizzazione, per gli annidal 2010 al 2015, avente gli stessi effetti della VD1.Valgono, in quanto compatibili o non diversamente disposto, tutte le disposizioni stabilite per la VD1 inrelazione alla procedura di regolarizzazione ed ai suoi effetti.In particolare, per poter accedere alla regolarizzazione, è richiesto che i soggetti siano fiscalmente residentiin Italia e che abbiano violato le norme sul monitoraggio fiscale.I soggetti interessati presentano l’istanza, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione, per iltramite dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR). Successivamente, le istanze, complete di tutti glielementi informativi, sono trasmesse all’autorità competente italiana dalla Segreteria di Stato Vaticana.

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La Voluntary Disclosure e la Città del Vaticano

Chi può presentare l’istanza:Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia rientranti nelle seguenti categorie: chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica; dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui

all’articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati. Soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero persone giuridiche che concorrono alla realizzazione delle

finalità della Chiesa Cattolica: Istituti di Vita Consacrata; Società di Vita Apostolica; altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana, fiscalmente residenti in Italia.I suddetti soggetti corrispondono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, unasomma pari al 20% dei redditi di capitale e diversi, per ogni anno da regolarizzare, in relazione alle attivitàfinanziarie detenute in Vaticano presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria,oltre all'IVAFE dal 2012.

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Non domiciledresidents

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Non domiciled residents

L'approvazione della Legge di Stabilità 2017 introdurrà, nell'ordinamento italiano, disposizioni finalizzate adattrarre nuovi investimenti di capitale dall'estero.

Tassazione forfetaria sui redditi prodotti all'estero dai nuovi residenti (c.d. "Non domiciled residents");

Agevolazioni per l'ottenimento del visto e del permesso di soggiorno da parte di investitori esteri.

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Non domiciled residents

Verrà introdotto nel D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) il nuovo articolo 24-bis in base al quale, i soggetti cheintendono trasferire in Italia la propria residenza fiscale, potranno optare per un regime di tassazione diparticolare favore.

Tale opzione permetterà, relativamente ai redditi prodotti all'estero, di versare un'imposta forfetaria in misurafissa pari a 100.000 euro all'anno, per il richiedente, e pari a 25.000 euro, per i suoi familiari. Tra i redditiesteri coinvolti rientreranno:

Redditi fondiari; Redditi di capitale; Redditi di lavoro dipendente; Redditi di lavoro autonomo; Redditi d'impresa (con o senza stabile organizzazione all'estero); Redditi diversi.

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Non domiciled residents

Sarà previsto, inoltre, l'esonero sia dall'indicazione delle attività estere nella dichiarazione dei redditi(Quadro RW), sia dal versamento delle relative imposte patrimoniali e sui redditi.

Le imposte ordinarie, tuttavia, saranno dovute esclusivamente per: Plusvalenze da cessione di partecipazioni estere c.d. "qualificate", realizzate nei primi cinque anni

dell'esercizio dell'opzione per il regime di NDR; Redditi prodotti in Italia.

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Non domiciled residents

L'imposta sulle successioni e donazioni, inoltre, sarà dovuta solo sui beni e diritti esistenti in Italia e noncoinvolgerà quelli detenuti all'estero.L'opzione in esame avrà la durata di 15 anni, sarà revocabile in qualsiasi momento e decadrà in caso diomesso o parziale versamento dell'imposta entro il termine del 16 giugno di ogni anno.Condizioni necessarie per poter fruire del regime: Residenza fiscale estera per almeno 9, dei 10 periodi d'imposta precedenti all'inizio del periodo di

validità dell'opzione; Risposta favorevole all'istanza di interpello preventivo presentato all'AE (entro il termine di presentazione

della dichiarazione del periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia) contenentel'indicazione delle precedenti giurisdizioni di residenza e delle strutture patrimoniali e/o societarie esterefonti di reddito.

Ulteriori chiarimenti relativi alle modalità applicative saranno illustrate con apposito provvedimentodell'Agenzia delle Entrate.

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Non domiciled residents

Particolari agevolazioni per il rilascio del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno saranno previste abeneficio di investitori esteri e dei familiari che decideranno di effettuare in Italia particolari tipologie diinvestimenti quali: Titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro, per la durata minima di 2 anni; Investimenti nel capitale di un'impresa italiana per almeno 1 milione di euro, per la durata minima di 2

anni; Donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro in un settore di interesse per l'economia

italiana (ricerca scientifica, istruzione, cultura ecc.)La fruizione delle agevolazioni sarà subordinata alla dimostrazione dell'esistenza delle disponibilità, dellaloro provenienza lecita, di un dettaglio degli investimenti che si intendono effettuare (necessariamente entro3 mesi dalla data di ingresso) e, da ultimo, della possibilità di trasferimento, in Italia, delle risorseeconomiche necessarie.La durata iniziale del permesso di soggiorno sarà di 2 anni, rinnovabile per ulteriori periodi di 3 anni, previaverifica del perdurare dei requisiti e del mantenimento in Italia degli investimenti, al fine di ottenere ilsuccessivo rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.Ulteriori chiarimenti relativi alle modalità applicative saranno illustrate con apposito decreto interministeriale.

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Grazie dell'attenzione

Fine presentazione

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Riferimenti Andrea Baruti - Senior ManagerStudio Associato – consulenza legale e tributariaKPMG

Piazza delle Muse, 8 00197 ROMA Phone +39 06 80963529Email: [email protected]

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Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.

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