MARTEDI’ 13 GENNAIO 2015 · 2015. 1. 30. · Relatore: Luciano Olivieri – Dottore...

40
Milano, Corso Venezia n. 47/49 - Sala Orlando Moderatore: Luca Galassi Dottore Commercialista Crediti formativi: sono stati riconosciuti 3 cfp dal CNDCEC EVENTO GRATUITO Gli iscritti all’ODCEC di Milano sono invitati a presentarsi all’ingresso muniti del proprio tesserino nominativo di colore bianco rilasciato dall’Ordine stesso. Il prossimo Incontro del Martedì è fissato per il giorno 3 febbraio 2015. MARTEDI’ 13 GENNAIO 2015 ORE 20.0023.00 LA VOLUNTARY DISCLOSURE PER REGOLARIZZARE I PATRIMONI ESTERI E SANARE LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE Relatore: Luciano Olivieri Dottore Commercialista LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 Relatore: Massimiliano Sironi Dottore Commercialista

Transcript of MARTEDI’ 13 GENNAIO 2015 · 2015. 1. 30. · Relatore: Luciano Olivieri – Dottore...

  • Milano, Corso Venezia n. 47/49 - Sala Orlando

    Moderatore: Luca Galassi – Dottore Commercialista Crediti formativi: sono stati riconosciuti 3 cfp dal CNDCEC EVENTO GRATUITO

    Gli iscritti all’ODCEC di Milano sono invitati a presentarsi all’ingresso muniti del proprio tesserino nominativo di colore bianco rilasciato dall’Ordine stesso. Il prossimo Incontro del Martedì è fissato per il giorno 3 febbraio 2015.

    MARTEDI’ 13 GENNAIO 2015

    ORE 20.00– 23.00

    LA VOLUNTARY DISCLOSURE PER REGOLARIZZARE I PATRIMONI ESTERI E SANARE LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE Relatore: Luciano Olivieri – Dottore Commercialista

    LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 Relatore: Massimiliano Sironi – Dottore Commercialista

  • Le novità della legge di stabilità 2015

    13 Gennaio 2015

  • Novità IVA

  • “Split payment”

    • Art. 1 co. 629 lett. b) L. n. 190/2014

    • “Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita'e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”

  • “Split payment” (segue)C

    hiu

    nq

    ue

    po

    ng

    a in

    esse

    re

    Ambito

    oggettivo

    Ambito

    soggettivo

    Cessione beni

    Prestazione servizi

    Pubblica

    Amministrazione

    Cedente Cessionario

    (P.A.)

    Erario(da conto vincolato)

    Corrispettivo I.V.A.

  • “Split payment” (segue)

    • Deroghe:- Ente già debitore d’imposta (per

    es.: art. 17 co. 6 D.P.R. n. 633/1972)

    - Compensi prestazioni servizi giàsoggetti a ritenuta alla fonte a titolo imposta

    • Decorrenza:- Comunicato stampa 9/1/2015

    - Operazioni effettuate dal 1°gennaio 2015

    • Esigibilità:- Pagamento fattura

    - Ricezione fattura

    • Versamento:- Distinto versamento per ogni

    fattura

    - In ciascun giorno del mese (per IVA divenuta esigibile)

    - Entro il 16 del mese successivo rispetto al mese di riferimento

  • “Split payment” (segue)

    • La contabilizzazione

    ____________________________________ […] ___________________________Crediti v/Ente a Diversi 12.200

    a Ricavi di vendita 10.000a IVA split payment 2.200

    ____________________________________ […] ___________________________

    IVA split payment a Crediti v/Ente 2.200

  • Reverse-charge

    • Art. 1 co. 629 L. n. 190/2014

    Edile

    Estensione

    reverse-charge

    Energetico Grande

    distribuzione

    Per le operazioni a decorrere da

    1/1/2015

    Aut. UE

  • Reverse-charge (segue)

    • Edilizia- Servizi pulizia;

    - Servizi di demolizione;

    - Servizi di installazione impianti;

    - Servizi di completamento

    Relative

    ad

    edifici

    Art 17 co. 6

    lett-. a-ter

    Tutti i soggetti

    passivi IVA

    Irrilevanza rapporto

    giuridico

    Rilevanza

    “immobile”

  • Reverse-charge (segue)

    • Settore energetico:- Trasferimenti certificati relativi a gas ed

    energia elettrica;

    - Cessione di gas;

    - Cessione di energia elettricaA soggetti passivi

    rivenditori

  • Semplificazione dichiarazione IVA

    • Art. 1 co. 641 L. n. 190/2014

    28-feb

    2014 2015 2016

    28-feb 30-set

    - Comunicazione annuale IVA

    - Possibilità di presentare dich. IVA

    autonoma

    - Dichiarazione IVA in UNICO - Dichiarazione IVA NO

    UNICO

  • Impresa/lavoratori autonomi

  • Paesi a fiscalità privilegiata

    • Art. 1 co. 678 L. n. 190/2014

    “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle

    imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

    e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro

    dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-bis del medesimo testo unico,

    l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati e' effettuata, con decreto del Ministro

    dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato

    scambio di informazioni”

    � Si tratterebbe ancora di black-list (no white-list)

    � Decorrenza da periodo di imposta successivo rispetto a 31.12.2014

  • Paesi a fiscalità privilegiata (segue)

    • Art. 1 co. 680 L. n.190/2014

    Estensione concetto di “priviliegiati” anche per regimi fiscali “speciali” (inferiori 50%)

    relativi a Stati con livelli di tassazione generale“congrua” (ovvero superiore a 50%)

    CFC

    Adeguato

    scambio

    informazioni

    Livello di

    tassazione

    sensibilmente

    inferiore a quello

    applicato in Italia

    Livello di

    tassazione

    inferiore del 50%

    rispetto a Italia

    (art. 167. co. 4)

    Necessità D.M.:

    - Singapore

    - Filippine

    - Oman

  • Deducibilità IRAP – costo lavoro

    • Art. 1 co. 20 L. n. 190/2014- Deducibilità costo lavoro tempo indeterminato

    Enti privati non

    commerciali

    Amministrazioni

    pubbliche

    Esclusione Decorrenza

    1.1.2015

    (anno solare)

    Enti non

    commerciali

    ?

    Meccanismo

    “deduzione

    Residuale”

  • Riduzione IRAP 10%

    • Art. 1 co. 22 L. n. 190/2014• Abrogazione della riduzione IRAP 10%• Cfr. art. 2 co. 1 e co. 4 D.L. n. 66/2014 (L. n.

    89/2014)

    • Aliquota ordinaria: da 3,9% a 3,5%• Decorrenza abrogazione: periodo d’imposta

    successivo a quello in corso al 31.12.2013

  • Credito imposta IRAP

    • Art. 1 co. 21 L. n.190/2014• Credito d’imposta 10%• Utilizzabile in compensazione dall’anno di

    presentazione della dichiarazione

    • Soggetti IRAP che non hanno dipendenti:- a tempo indeterminato;

    - a tempo determinato.

    • Ambito soggettivo: “commercialità”

  • Nuovi “minimi”

    • Art. 1 co. 54 – 89 L. n. 190/2014

    Requisiti

    Soggettivi

    Persone fisiche

    esercenti attività

    impresa, arti o

    professione (incluse

    imprese familiari)

    Oggettivi

    Ricavi/compensi

    Spese lavoro

    dipendente/assimil.

    Beni strumentali

    Reddito lavoro

    dipendente/

    assimilato

    V aria in funzione attività

    Euro 5.000 (massimo)

    Euro 20.000 (massimo)

    Altri inferiori a redditi

    "forfettari"

    Decorrenza

    1.1.2015

  • Nuovi “minimi” (segue)

    • Sono esclusi:- Contribuenti soggetti a regimi speciali IVA (es.: agricoltura) o

    regimi forfettari di determinazione reddito;

    - Non residenti (eccezione-residenti UE o SEE con scambio informazioni adeguato e reddito complessivo in Italia superiore al 75%);

    - Soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessione fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;

    - Soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo/impresa individuale e contestualmente partecipano ad associazioni professionali, società personali o usufruiscono del regime di trasparenza (art. 116 T.U.I.R.)

  • Nuovi “minimi” (segue)

    • Modalità determinazione reddito

    Coefficiente redditività

    Criterio di competenza (accesso

    regime) e di cassa

  • Nuovi “minimi” (segue)

    • Imposta sostitutiva (IRPEF, addizionali e IRAP): 15%• No ritenuta acconto• Criterio cassa• Coefficiente redditività• Ulteriori deducibilità:

    - contributi previdenziali versati per legge

    - perdite fiscali di periodi pregressi (qualora riportabili)

    • Riduzione di 1/3 del reddito per “nuove attività”:- nessun esercizio di attività professionale/impresa (anche in forma associata o familiare);

    - No mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/ autonomo (no pratica obbligatoria)

    - Proseguimento di attività svolta da altro soggetto che nel periodo precedente abbia rispettato i limiti previsti dalla classificazione ATECO

  • Nuovi “minimi” (segue)

    • Regime “naturale”• Opzione per regime ordinario: nella prima

    dichiarazione successiva inizio attività –validità triennale

    • Durata del regime: fino a che si possiedono i requisiti

    • Cessazione regime per cause ostative: dal periodo successivo a quello in cui si verifica l’evento

  • Nuovi “minimi” (segue)

    Imposte dirette Contributi (opzionale per

    imprenditori)

    I.V.A.

    1. Esonero tenuta contabilità

    (solo conservazione documenti)

    1. Applicazione aliquote gestione

    commercianti/artigiani

    1. No addebito imposta a titolo

    rivalsa su fatture

    2. Esonero adempimenti

    sostituto imposta

    2. No minimale 2. No registrazione fatture

    3. Esonero studi settore e

    parametri

    3. No liquidazione/versamento

    IVA

    4. No dichiarazione IVA

    5. No comunicazione IVA

    6. No spesometro

    7. No comunicazione black-list

    Semplificazioni

  • Nuovi “minimi” (segue)

    • Successione di regimi:

    Regime nuove

    iniziative prod.

    Vantaggio impr.

    giov.

    Ex minimi

    Da

    1.1.2015

    Nuovo regime

    agevolato

    (direttamente)

    Regime ordinario

    (opzione)

    Può continuare per 5 annio

    fino a 35 anni

  • Patent box

    • Art. 1 co. 37 – 45 L. n. 190/2014• Regime opzionale di tassazione agevolata

    Redditi derivanti da utilizzazione o

    concessione

    Opere ingegno

    Brevetti industriali

    Marchi impresa (equivalenti a brevetti)

    Processi/formule/informazioni

    giuridicamente tutelabili

    Svolgimento attività R&S

    Dal periodo successivo a quello in corso

    31.12.2014

    Titolari reddito d'impresa

  • Patent box

    • Esclusione da reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o da

    utilizzo degli intangibles

    • Esclusione da tassazione della plusvalenza da cessione (reinvestimento del 90% del

    corrispettivo nel biennio successivo)

  • Persone fisiche

    Enti non commerciali

  • Bonus 80 Euro “a regime”

    • Art. 1 co. 12, 13 e 15 L. n. 190/2014

    • Ambito soggettivo: lavoratori dipendenti e assimilati• Con reddito complessivo IRPEF non superiore a Euro

    26.000

    • Nel reddito complessivo non entra:- la quota di TFR erogata mensilmente (art. 1 co. 27

    L. n. 190/2014)

    - bonus bebé (art. 1 co. 125, 126 e 129 L. n.

    129/2014)

  • Dividendi percepiti da enti non commerciali

    • Art. 1 co. 655 L. n. 190/2014

    • Quota esclusa: da 95% a 22,26%

    • Deroga statuto contribuente: applicazione retroattiva a 1.1.2014

    • Credito d’imposta (solo 2014) per la differenza tra imposta con attuale base imponibile e previgente

  • Proroga rideterminazione valore fiscale terreni e

    partecipazioni

    Norma di riferimento: art. 1 co. 626 - 627

    - Art. 2 co. 2 D.L. n. 282/2002

    - Possibilità di rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni in società non quotate detenute da persone fisiche “non imprenditori”

    - Da effettuarsi: 2015

  • Proroga rideterminazione valore fiscale terreni e

    partecipazioni

    Alla data di riferimento del1° gennaio 2015

    PARTECIPAZIONI TERRENI

    qualificateNON

    qualificate

    Condestinazione

    agricolaEdificabili

  • Proroga rideterminazione valore fiscale terreni e

    partecipazioni

    Tipologia Descrizione Rif.

    Qualificate

    diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 20% o partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%

    Art. 67 co. 1 lett. c TUIR

    NON qualificate

    diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria NON superiori al 20% o partecipazione al capitale o al patrimonio NON superiore al 25%

    Art. 67 co. 1 lett. c-bis TUIR

    Edificabili

    se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune Art. 36 co. 2 D.L. n.223/2006

    Agricolo A destinazione agricola n/a

    Non

    nego

    ziat

    ein

    mer

    cati

    rego

    lam

    enta

    tiTer

    reni

  • Proroga rideterminazione valore fiscale terreni e

    partecipazioni

    Chi può rivalutare

    Persone fisiche

    Entinon

    commerciali

    Societàsemplici

    Noimprenditori

    Sfera“istituzionale”

    No impresacommerciale

  • Imposta sostitutiva

    Partecipazioni non qualificate (*) 2%Partecipazioni qualificate (*) 4%Terreni 4%

    (*) Rileva la situazione alla data diriferimento.Non si tiene conto delle cessioniIntervenute nei 12 mesi precedenti

    (**) 1) Sulle rate successive alla primasi applicano gli interessi al tasso del3%.2) La rivalutazione si perfeziona con ilversamento dell’imposta (unica)o della prima rata.

    3) Il versamento oltre il termine nonConsente di utilizzare il nuovo vfr

    4%

    8%

    8%

    Unica rata 30/06/2015

    (**)

    1° rata 30/06/2015

    2° rata 30/06/2016

    3° rata 30/06/2017

  • Proroghe

    • Detrazione IRPEF 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale

    • Detrazione IRPEF 65% per interventi antisismici• Detrazione IRPEF 50% acquisto mobili e grandi

    elettrodomestici

    • Detrazione IRPEF 65% risparmio energetico• Aumento da 4% a 8% ritenuta per pagamenti con bonifico--------

    • Estensione da 12 a 18 mesi per le imprese di costruzione/ristrutturazione devono vendere/assegnare immobile oggetto di interventi per usufruire delle detrazioni di recupero edilizio 36%-50%

  • Ravvedimento

    Accertamento

  • “Riforma” ravvedimento operoso

    • Irrilevanza dell’inizio dei controlli fiscali per accedere al ravvedimento

    • Impossibilità di operare ravvedimento: posticipata alla notifica dell’atto impositivo

    • Decorrenza: norma procedimentale….

  • “Riforma” ravvedimento operoso

    Adesione inviti al

    contraddittorio

    Adesione

    PVC

    Acquiescenza

    "rinforzata"

    Da

    1.1.2016

    1/6 del minimo1/6 del minimo 1/6 di

    irrogato

    Rateizzazione2015

    -Sovrapposiz.

    Art. 1 co. 638 e 639 L. n. 190/2014

  • Riferimento

    IPOTESI DI RAVVEDIMENTO

    RIDUZIONE

    SANZIONI

    SANZIONE

    APPLICATA

    art. 13 D.lgs. n.472/97

    (in combinato con art.

    13 D.lgs. n.471/97Entro 14 giorni dal termine previsto per il

    versamento

    0,20%

    giornaliero

    art. 13 D.lgs. n.472/97

    (in combinato con art.

    13 D.lgs. n.471/97Entro 30 giorni dal termine previsto per il

    versamento 1/10 del 30% 3,00%

    Lettera a- bis)

    (introdotta da L. di

    stabilità 2015)

    Entro 90 giorni dal termine previsto per

    tutte le violazioni sanabili 1/9

    Lettera b) Entro 1 anno dal termine previsto per il

    versamento o entro il termine di

    presentazione della dichiarazione relativa

    all’anno d`imposta in cui la violazione è stata

    commessa: riguarda tutte le violazioni

    sanabili 1/8

    Lettera b – bis)

    (introdotta da L. di

    stabilità 2015)

    Entro 2 anni dal termine previsto per il

    versamento o entro il termine di

    presentazione della dichiarazione relativa

    all’anno d’imposta successivo a quello nel

    quale la violazione è stata commessa:

    applicabile ai soli tributi amministrati

    dall’Agenzia delle Entrate. 1/7

    Lettera b – ter)

    (introdotta da L. di

    stabilità 2015)

    Oltre 2 anni dal termine previsto per il

    versamento / oltre il termine di

    presentazione della dichiarazione relativa

    all’anno d`imposta successivo a quello nel

    quale la violazione è stata commessa:

    applicabile ai soli tributi amministrati

    dall’Agenzia delle Entrate. 1/6

    Lettera b – quater)

    (introdotta da L. di

    stabilità 2015)

    Se la sanatoria avviene dopo la

    constatazione della violazione nel PVC:

    applicabile ai soli tributi amministrati

    dall’Agenzia delle Entrate. (No scontrini) 1/5

    Lettera c)

    In caso di omessa presentazione della

    dichiarazione, se questa viene presentata

    con ritardo non superiore a 90 giorni 1/10

  • Estensione termine di decadenza accertamento

    • Art. 1 co. 640 L. n. 190/2014• Dichiarazioni integrative a favore del contribuente

    (art. 2 D.P.R. n. 322/1998)

    • Ampliamento anche ai casi di ravvedimento operoso• (Vale anche per 36-bis, 36-ter D.P.R. n. 600/73 e 54-

    bis D.P.R. n. 633/1972)

    • Termine di decadenza imposte sui redditi e IVA: si computano a partire dalla data di riferimento della dichiarazione integrativa

    • Limitatamente agli oggetti di rettifica• Decorrenza….

    IDM 13 gennaio_7222015-01-13 MD Dott. M. Sironi_727