JOBS ACT E LEGGE DI STABILITA' : TUTTE LE NOVITA’ Relatore: dott. Massimo Brisciani Milano, 21...
-
Upload
raffaella-clemente -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of JOBS ACT E LEGGE DI STABILITA' : TUTTE LE NOVITA’ Relatore: dott. Massimo Brisciani Milano, 21...
JOBS ACT E LEGGE DI STABILITA':TUTTE LE NOVITA’
Relatore: dott. Massimo Brisciani
Milano, 21 gennaio 2015
1.NASpI–Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
Indennità mensile che dal 1°maggio 2015 sostituirà ASpI e miniASpI
DestinatariDipendenti che abbiano involontariamente perso il posto di lavoro e possano far valere congiuntamente:•almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti•almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti
Duratametà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni massimo di 18 mesi nel 2017
Indennità• rapportata all'imponibile contributivo degli ultimi 4 anni• massimale di euro 1.300• Riduzione del 3% ogni mese a partire dal 4° mese
Decorrenza • 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto o• giorno seguente alla domanda (entro 68 giorni)
2.ASDI – Assegno di disoccupazione
Forma di sostegno al reddito sperimentale dal 1°maggio 2015
Destinatari • hanno esaurito la NASpI senza aver trovato occupazione • versano in condizione economica di bisogno
Condizionalità• ricerca attiva di lavoro, • disponibilità a iniziative di orientamento e formazione, • accettazione di adeguate proposte di lavoro
Durata Massimo sei mesi
Indennità 75% dell’ultima NASpI incrementato per i carichi familiari
Decorrenza Dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda
3.DIS-COLL – Indennità di disoccupazione per collaboratori
Forma di sostegno al reddito istituita in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015
Destinatari
co.co.co. disoccupati iscritti in via esclusiva alla gestione separata, ad esclusione di:• pensionati • titolari partita IVA,• amministratori e sindaci:
Durata metà dei mesi di contribuzione maturati tra il 1° gennaio 2014 e la data di cessazione Massimo 6 mesi
Indennità• come NASpI• importo proporzionato al compenso medio mensile percepito
negli anni 2014-2015• Riduzione del 3% ogni mese a partire dal 4° mese
Decorrenza • 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto o• giorno seguente alla domanda (entro 68 giorni)
4. POLITICHE ATTIVE- Contratto di ricollocazione
A seguito di licenziamento illegittimo per GMO o per licenziamento collettivo, il lavoratore ha diritto a ricevere un voucher che indica la dote individuale di ricollocazione
Presentando il voucher presso un’agenzia per il lavoro il lavoratore si impegna e cooperare con l’agenzia stessa, ottenendo il diritto:
all' assistenza nella ricerca di una nuova occupazionealla realizzazione di programmi personalizzati di ricerca, addestramento e formazione
A risultato ottenuto l’agenzia ha diritto ad incassare il voucher
5.BONUS 80 Euro – norme di stabilizzazione L. 190/2014 Art.1,c.12-15
Il credito d’imposta è rapportato al periodo di lavoro maturato durante l’anno e spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore a € 26.000
R.C. ≤ € 24.000 credito = € 960
€ 24.000 < R.C. ≤ € 26.000 credito = € 960 x
(26.000 – R.C.)
2.000
= x
6.BUONI PASTO L. 190/2014 Art.1, c.16
Non concorrono a formare il reddito imponibiledel lavoratore le prestazioni e le indennità sostitutive del pasto
corrispostedal datore di lavoro
fino all’importo complessivo di €5,29
Dal 1°luglio 2015 tale importo èaumentato a € 7,00 per
le prestazioni e indennità rese in forma elettronica
7.BASE IMPONIBILE IRAP e costo del lavoro L. 190/2014 Art.1,c.20-25
I- L’aliquota IRAP torna al 3,9% a decorrere dal periodo d'imposta 2014
eliminata la riduzione del 10% introdotta dal D.L.66/2014
II – dal 2015 è ammesso in deduzione il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato
aumenta il divario di costo rispetto al contratto a termine
8.TFR IN BUSTA PAGA L. 190/2014 Art.1, c.26-34
DECORRENZA 1°marzo 2015 – 30 giugno 2018
OPZIONE irrevocabile fino al 30 giugno 2018
DESTINATARIlavoratori dipendenti del settore privato
con almeno 6 mesi di anzianità presso il datore di lavoro
IMPORTO rateo di TFR maturato nel mese
TASSAZIONE ordinaria
8.TFR IN BUSTA PAGA L. 190/2014 Art.1, c.26
Per liquidare il TFR il
datore può:
Attingere alle proprie
risorse
Tre benefici:- deducibilità del 4% del TFR
liquidato- esonero dal versamento del
contributo al Fondo di garanzia INPS- riduzione contributiva 0,28%
Ricorrere a prestiti bancari stipulati con istituti
convenzionatiTasso pari al tasso di
rivalutazione TFR
Contributo dello 0,2% a nuovo fondo INPS di
garanzia se l’azienda ha meno di 50 dipendenti
9.LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO AMIANTO L. 190/2014 Art.1,c.116
I - Lavoratori collocati in mobilità per cessazione dell’attività:• esposti all’amianto per un periodo > 10 anni accertato
definitivamente in via giudiziale• che hanno presentato domanda all’INPS dopo il 2.10.2003
possono accedere alla pensione con gli specifici benefici di anticipo previsti dall’art.13, c.8 L.257/1992 (moltiplicazione periodo per 1,25)
II – Ex lavoratori di aziende cessate:• già addetti a scoibentazione e bonifica amianto• Affettoi da patologia asbesto-correlate accertata
applicabile lo “scivolo” di 5 anni per raggiungere il requisito di 35 anni vigente prima della Riforma del 2011
10.PENSIONE ANTICIPATA – penalizzazione Art.1,c.113
Coloro che accedano alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre
2017, non subiranno alcuna decurtazione della pensione.
11.CURE TERMALI Art.1,c.301
Dal 1° gennaio 2016 le prestazioni economiche accessorie alle cure termali
garantite dal SSN come terapie di prevenzione dell’invalidità non saranno più
coperte dall’INPS e dall’INAIL
12.RESPONSABILITA' SOLIDALE - trasporto Art.1,c.248
Prima di stipulare un contratto di trasporto, il committente è tenuto a verificare che il vettore sia in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, mediante acquisizione di un DURC di data non anteriore a tre mesi
Entro un anno dalla cessazione del contratto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della sua durata, il committente che non abbia eseguito tale verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno dei sub-vettori, a corrispondere per I lavoratori impiegati:• retribuzioni• contributi previdenziali • premi assicurativi
Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative
Se il contratto di trasporto non è stipulato in forma scritta, il committente che non esegue la verifica è responsabile in solido anche per l'inadempimento degli obblighi fiscali e per le violazioni del codice della strada
Brisciani & Partners srl
via G. B. Pergolesi, 24 20124
T +39 02 66 90 142 +39 02 67 07 43 09
F +39 02 66 98 99 80
www.briscianipartners.it