Marina Mauro 30 Settembre 201330 Settembre 2013 · i i b tti ll' tinvenzione, brevetti all'estero...

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Di chi è la mia invenzione? Invenzioni dei dipendenti e invenzioni su commessa: come tutelarsi al meglio Marina Mauro 30 Settembre 2013 30 Settembre 2013 © Murgitroyd & Company 2011 Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it

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Di chi è la mia invenzione?

Invenzioni dei dipendenti e invenzioni su commessa: come tutelarsi al meglio

Marina Mauro

30 Settembre 201330 Settembre 2013

© Murgitroyd & Company 2011

Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it

Agenda

© Art. 64 c.p.i.: Invenzioni dei dipendenti

© Art. 65 c.p.i.: Invenzioni dipendenti pubblici

© Invenzione scaturita in esecuzione di commessa

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Art. 64 c.p.i.

© Ha sostit ito in n’ nica norma la disciplina delle© Ha sostituito, in un’unica norma, la disciplina delle invenzioni dei dipendenti prima contenuta negli articoli 23 24 25 26 della legge invenzioni;articoli 23, 24, 25, 26 della legge invenzioni;

© versione ultima decreto legislativo n 131 del 13© versione ultima decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010

© confermando la suddivisione delle invenzioni dei dipendenti nelle cosidette:dipendenti nelle cosidette:(i) invenzioni di servizio (art. 64 (1) c.p.i.);(ii) invenzioni di azienda (art 64 (2) c p i );(ii) invenzioni di azienda (art. 64 (2) c.p.i.);(iii) invenzioni occasionali o libere (art. 64 (3) c.p.i.)

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Codice Civile

Art. 2590.Invenzione del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto pautore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sonoI diritti e gli obblighi delle parti relativi all invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

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Art. 64 (1) c.p.i.

“Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività' inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i di itti d i ti d ll'i i t t li diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro,

l il di itt tt t ll'i t disalvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore”

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Invenzioni di servizio

L’invenzione deve essere realizzata “nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego”

(i) occorre una connessione diretta tra il compimento dell’invenzione e l’attività prestata;

(ii) deve essere realizzata in costanza di rapporto di lavoro la parte decisiva dell’attività inventiva (e non anche il suo momento terminale).

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Invenzioni di servizio (segue)

© L’attività di ricerca inventiva deve essere “prevista come oggetto del contratto o del rapporto”gg pp

© deve essere indicata in modo chiaro ed esplicito nelle mansioni attribuite al lavoratore che devono essere chiaramente definite;definite;

© oggetto della prestazione deve essere “non solo l’attività prodromica e funzionale all’invenzione, ma anche la eventualeprodromica e funzionale all invenzione, ma anche la eventuale invenzione e conseguentemente l’utilità che da essa potrà essere tratta. Pertanto, qualora le parti abbiano pattuito la prestazione dell’attività di ricerca da parte del dipendenteprestazione dell attività di ricerca da parte del dipendente-inventore, da ciò non può evincersi che abbiano implicitamente voluto come oggetto del contratto anche l’eventuale risultato inventivo , potendo gli scopi di tale ricerca non essere costituiti dal conseguimento di un quid novi e potendo altresì la ricerca sfociare in invenzioninovi e potendo altresì la ricerca sfociare in invenzioni scientifiche non suscettibili di immediata applicazione sul piano industriale” (Cass. civ. sez. lav. 5 novembre 1997, n. 10851);

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10851);Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it

Invenzioni di servizio (segue)

© e deve essere “a tale scopo retribuita”p(i) la retribuzione, o una voce di essa, deve retribuire specificamente ed espressamente l’attività inventiva;(ii) serve “proprio a compensare lo sforzo di ricerca di un quid novi assunto contrattualmente” (Cass. civ. sez. lav. 19 luglio 2003, n. 11305);(iii) la sola presenza di un superminimo individuale non esplicitamente qualificato come corrispettivo dell’attività inventiva non è idoneo, di per sé, a provare la specifica retribuzione (Cass civ sez lav 24 gennaio 2006 nretribuzione (Cass. civ. sez. lav. 24 gennaio 2006, n. 1285);(iv) deve essere adeguata alla qualità della prestazione ed(iv) deve essere adeguata alla qualità della prestazione ed ai risultati conseguiti (Cass. civ. sez. lav. 6 marzo 1992, n. 2732).

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2732).Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it

Art. 64(2) c.p.i.

“Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, inSe non e prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma

ll'i t l il di itt diall'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzinosuoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto p p qdell'importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.”

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Art. 64(2) c.p.i. (segue)

“Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo premioconseguente attribuzione dell equo premio all’inventore può essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata,dell organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.”

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Invenzioni d’azienda

Non deve essere “prevista e stabilita una retribuzione”Non deve essere “prevista e stabilita una retribuzionela mancata previsione di una specifica retribuzione costituisce il

fattore distintivo delle invenzioni di azienda;fattore distintivo delle invenzioni di azienda;“sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda …

presuppongono lo svolgimento da parte del dipendente di unapresuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di una attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente p p pnella presenza o meno di una esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio” (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006 n 1285)24 gennaio 2006, n. 1285).

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Invenzioni d’azienda (segue)

“qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale”regime di segretezza industriale

precedentemente era solo nel caso “qualora il datore diprecedentemente era solo nel caso qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto” (d. lgs. n.30 del 10 febbraio 2005);

I it h l ibilità l il d t di l liInserita anche la possibilità qualora il datore di lavoro non voglia brevettare il trovato

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Invenzioni di azienda (segue)

“i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro ma all'inventore salvo sempre il diritto didi lavoro, ma all inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, […] un equo premio”

non costituisce corrispettivo della tecnologia che l’impresa attuerà nell’ambito delle sue strutture produttive mal impresa attuerà nell ambito delle sue strutture produttive ma è una indennità straordinaria derivante dal fatto che quella tecnologia, essendo stata validamente brevettata, ha conferito al datore un effettivo vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti;

la pretesa all’equo premio si prescrive in 10 anni (termine non sospeso in pendenza del rapporto di lavoro) che decorrono dalla data della concessione del brevettodecorrono dalla data della concessione del brevetto.

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Invenzioni di azienda (segue)

“per la determinazione del quale si terrà conto

dell'importanza dell’invenzione delle mansioni svolte edell importanza dell invenzione, delle mansioni svolte e

della retribuzione percepita dall'inventore,

nonché del contributo che questi ha ricevuto

dall'organizzazione del datore di lavoro ”dall organizzazione del datore di lavoro.

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Invenzione di azienda (segue)

© La metodologia più di frequente utilizzata è la cosiddetta “formula tedesca”

I = V x PI = V x P(i) “I” è l’ammontare dell’indennità da determinare;(ii) “V” il l d ll’i i(ii) “V” il valore dell’invenzione;(iii) “P” un fattore proporzionale, espresso in percentuale, calcolato tenendo conto delle mansioni del lavoratorecalcolato tenendo conto delle mansioni del lavoratore, della posizione all’interno dell’azienda e del contributo fornito dall’impresa per la realizzazione dell’invenzionefornito dall impresa per la realizzazione dell invenzione.

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Invenzioni di azienda (segue)

La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna voce dovrà poi essere rapportata ad una scala predeterminata cheessere rapportata ad una scala predeterminata che consente di stabilire il valore percentuale di P nel caso di specie (3=2%, 4=4%, 5=7%, 6=10%, 10=21%, … 11=25%, p ( , , , , , ,…15=55%, 16=63%, …19=90%, 20=100%)

Dalle decisioni prese (che hanno adottato la formula tedesca per la determinazione dell’equo premio) la somma dei tre addendi che concorrono a determinare P ha oscillato tra i valori 6 e 7 (e, pertanto, tra 10% e 13%).

Se gli inventori sono più di uno, si deve valutare il rispettivo contributo di ogni singolo inventore (che si presumerà uguale in difetto di prova contraria).

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Art. 64(3) c.p.i.

“Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima i i b tti ll' t i d linvenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbiasomma corrispondente agli aiuti che l inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto pdi opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scaden a il corrispetti o do to”

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pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto”Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it

Art. 64(6) c.p.i.

“Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta

durante l'esecuzione del contratto o del rapporto didurante l esecuzione del contratto o del rapporto di

lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale

sia chiesto il brevetto entro un anno da quando

l'inventore ha lasciato l'azienda privata ol inventore ha lasciato l azienda privata o

l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività

l'invenzione rientra”

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Campo di applicazione art. 64 c.p.i.

Datori di lavoro:(i) tutti i datori di lavoro non solo imprese (ma anche(i) tutti i datori di lavoro, non solo imprese (ma anche datori di lavoro non imprenditori), sia privati che pubblici (anche pubbliche amministrazioni; ma per Università e enti

bbli i di i di i li ifi )pubblici di ricerca disciplina specifica).

Prestatori di lavoro:Prestatori di lavoro:(i) non solo lavoratore subordinato, ma, per orientamento dottrinale prevalente, anche “ b di ” ( d i“parasubordinato” (ad es. agenzia, rappresentanza commerciale, contratti a progetto) per analogia con la tipologia dei contratti di lavoro nei confronti di lavoratori p gdipendenti; (ii) tra le attività di “parasubordinazione” dottrina e giurisprudenza fanno rientrare quella di amministratori digiurisprudenza fanno rientrare quella di amministratori di società, sindaci, revisori di società, procacciatori d’affari, consulenti aziendali, ecc.

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Campo di applicazione art. 64 c.p.i. (segue)

Lavoratori autonomi:(i) per dottrina: nell’ipotesi di invenzione realizzata dal lavoratore autonomo, i diritti patrimoniali appartengono (a)

l l t l’ tti ità d t i tal lavoratore se l’attività dovuta non era prevista come inventiva, (b) al committente se il lavoratore era tenuto ad un risultato o ad un’attività inventiva;un risultato o ad un attività inventiva;(ii) per giurisprudenza: (a) sentenze (risalenti) della Cassazione hanno escluso l’applicazione della disciplina delle invenzioni del dipendente (sul presupposto che ha natura eccezionale); (b) sentenze (più recenti) di merito hanno ritenuto che i diritti patrimoniali nascono in capo alhanno ritenuto che i diritti patrimoniali nascono in capo al committente che abbia commissionato l’invenzione ad un lavoratore autonomo (per principio secondo il quale committente acquisterebbe direttamente l’opera commissionata).

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Tutela - art. 64(4) c.p.i.

“Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l' d i l' t d li t i hl'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale alla determinazione dell'ammontare provvedestatale, alla determinazione dell ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo pnominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 e seguenti delcompatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile”

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Tutela - art. 64(5) c.p.i.

“Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in“Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in

pendenza del giudizio di accertamento della

sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al

prezzo ma in tal caso l'esecutività' della suaprezzo, ma, in tal caso, l esecutività della sua

decisione e' subordinata a quella della sentenza

sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori

deve procedere con equo apprezzamento Se ladeve procedere con equo apprezzamento. Se la

determinazione e' manifestamente iniqua od erronea la

determinazione e' fatta dal giudice”

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Invenzioni ricercatori universitarie enti pubblici di ricercap

Art. 65 c.p.i.

(i) sostituisce art. 24-bis l.i.

(ii) ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al principio di eguaglianza sancito nell’art 3riferimento al principio di eguaglianza sancito nell art. 3 Cost. (in quanto introduce una disparità di trattamento tra ricercatori-inventori di università o enti pubblici di ricerca e ricercatori-inventori dipendenti di organizzazioni di ricerca private);

(iii) è in controtendenza rispetto all’esperienza internazionale (che riconosce in capo all’ateneo e all’enteinternazionale (che riconosce in capo all ateneo e all ente pubblico i diritti sulle invenzioni dei suoi ricercatori dipendenti).

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Art. 65 c.p.i.

1. “In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica pamministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altrepubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali salvodall invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione”

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Art. 65 c.p.i. (segue)

Si applica a:(i) ricercatori universitari dipendenti (non solo ( ) p (

professori e ricercatori, ma tutti i dipendenti universitari addetti alla ricerca scientifica e tecnica) e parasubordinati(titolari di assegni o contratti di ricerca di borse di studio(titolari di assegni o contratti di ricerca, di borse di studio, ecc.) / ma non si applica a ricercatori “interni non dipendenti” (studenti, dottorandi, ecc.) il cui contributo inventivo può essere anche rilevante;

(ii) università statali e università private;(iii) pubbliche amministrazioni con scopo

istituzionale di ricerca: ad es. CNR(iv) università hanno redatto appositi regolamenti(iv) università hanno redatto appositi regolamenti

Brevetti per disciplinare la materia che per esempio prevedono che soggetti “non dipendenti” dichiarino prima p gg p pdi iniziare l’attività di accettare applicazione Art. 65 c.p.i.

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Art. 65 c.p.i.

2. “Le Università e le pubbliche amministrazioni, p ,nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a pri ati finan iatori della ricerca nonché ogniprivati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3 In ogni caso l'inventore ha diritto a non meno del3. In ogni caso, l inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui lesfruttamento dell invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni”

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Art. 65 c.p.i.

4. “Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale a menone abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventorevolontà, la pubblica amministrazione di cui l inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto

tt t ll'i t di i i t t ”spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore”

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Art. 65 c.p.i. (segue)

5. “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle p p pp

ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da

i i i li ll' bi di ifi isoggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici

progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi

dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del

i t ”ricercatore”

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Invenzioni su commessa

© Contratto di Ricerca deve disciplinare in modo chiaro clausole di IP e proprietà di dati e/o risultati pubblicabiliclausole di IP e proprietà di dati e/o risultati pubblicabili

© Può essere semplice esecuzione di processo indicato dal© Può essere semplice esecuzione di processo indicato dal committente senza implicare possibilità di attività inventiva

© Implica possibile attività inventiva e quindi ampia variabilità delle clausoledelle clausole

© Art 64 si applica anche nel caso di ricerca finanziata a© Art. 64 si applica anche nel caso di ricerca finanziata a università: titolarità sempre del committente?

© Modelli utili di Contratti in inglese possono essere trovati al seguente link: http://www ipo gov uk/lambert

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seguente link: http://www.ipo.gov.uk/lambertRelazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it

Esempi da Internet (Contratto di ricerca con università)( )

Art. 6 - Diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca -O i di itt di tili i d i i lt ti d ll i d tt d l “C i ”Ogni diritto di utilizzazione dei risultati della ricerca condotta dal “Consorzio”, così come ogni diritto inerente la documentazione, i rapporti ricevuti o sviluppati dal “Consorzio”, spetteranno in modo esclusivo, senza limiti di spazio e di tempo (....................... al committente della ricerca ......................).Qualora il “Consorzio” e per esso il Responsabile della ricerca, intenda divulgare i risultati della ricerca dovrà concordare con ( ildivulgare i risultati della ricerca dovrà concordare con ( ................ il Committente) i tempi e le modalità, al fine di garantire la tutela del segreto industriale ed evitare il possibile danneggiamento di iniziative volte al deposito di Brevettidi Brevetti.

Art. 7 - Proprietà dei risultati -Fermo restando le normative vigenti per la brevettazione di invenzioni g pconseguite in ambito universitario, qualora la ricerca conduca risultati di interesse, la proprietà del know-how e dei risultati, brevettabili e non brevettabili derivanti dalle attività di cui all’Art 1 nonché dei relativi diritti dibrevettabili derivanti dalle attività di cui all Art. 1, nonché dei relativi diritti di sfruttamento commerciale sarà oggetto di specifica contrattazione successiva con ……….(il Committente)……….

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Esempi da Internet (Contratto di ricerca con università)( )

Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo dell’Università per scopi pubblicitari.L’Università, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di Parte committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 9 - Proprietà industriale

1. Viene riservata a Parte committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall’attività oggetto del presente contratto fatti salvi ibrevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall’attività oggetto del presente contratto, fatti salvi idiritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; Parte committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.

2. Nel caso in cui l’esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, Parte committente avrà la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le relative spese; infacoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le relative spese; in tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti di Parte committente a fornire alla stessa tutta la documentazione scientifica necessaria per l’ottenimento dei suddetti brevetti.

3. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, Parte committente sarà t t i ll’U i ità l t i di 30 l’ t d it d ll d d di b tt i di i d lltenuta a comunicare all’Università, nel termine di 30gg., l’avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.

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Esempi da Internet (Contratto di ricerca con università)( )

4. Per ogni brevetto base Parte committente riconoscerà all’Università, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito:

a) Se il corrispettivo previsto per la ricerca non è superiore a € cinquantaduemila: € .......... + IVA, pari al 10% (o percentuale superiore) del corrispettivo indicato all’art.4, all’atto di deposito della domanda di brevetto, e € ..... + IVA, pari al 10% (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) dello stesso corrispettivo, all’atto della concessione del brevetto;Se il corrispettivo per la ricerca è superiore a € cinquantaduemila: in aggiunta a quanto indicato sopra, €..... + IVA, pari al 5% (o percentuale superiore) della parte di corrispettivo indicato all’art.4 eccedente , all’atto di deposito della domanda di brevetto, e € ..... + IVA, pari al 5% (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) della stessa parte di corrispettivo, all’atto della concessione del brevetto;

b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato da Parte committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l’intera durata del brevetto (più , p (pquella di eventuali estensioni temporali), nella misura di -------, con le seguenti modalità: ----------------(in alternativa: nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto)

in alternativa alla lettera b)in alternativa alla lettera b)ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una somma forfettaria di € -------, con le seguenti modalità ----------------(in alternativa: nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto).

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(Contratto di ricerca in collaborazione con università))

Art. 9 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati9.1 Proprietà dei risultati9.1.1 Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti

autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che posano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell'importanza d l t ib t t t d i P t l i t d l i lt t i ti L P tidel contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente Allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

9.1.2 Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, cosi come dettagliati nell’Allegato tecnico.

9.1.3 Nell’ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, l’altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.

9.2 Utilizzazione e pubblicazione dei risultati9.2.1. Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da p g , p ,

contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori.

9.2.2 In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché p p ,organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.

© Murgitroyd & Company 2011

Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it

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