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TRIBUNALE CIVILE DI CREMONA SEZIONE LAVORO RICORSO di riassunzione ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c Per: La sig.ra Scarfi’ Francesca, nata a Messina il 09.09.1961 cf: SCRFNC61P49F158S ed elettivamente domiciliata ai fine del presente atto presso l’avv. Avv. Marco Valla via Antico Rodano n. 14, Cremona C.F.: VLLMRC76P15D611C-pec: [email protected] e l’avv. Maria Miduri, con studio, in via Pippo Romeo n. 3- 98122 Messina ( FAX: 090- 2401360 - PEC: [email protected])- (cf.MDRMRA67H48F158K) del Foro di Messina, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al numero di fax 090.2401360, all’indirizzo pec:[email protected], che la rappresenta e difende per procura in atti, espone e chiede quanto segue. ricorrente Premesso che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato in data 24.10.16, e ritualmente notificato ai resistenti unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dal G. d.L. dott.sssa Laura Romeo del 26.10.2016, l’odierna esponente Prof. Scarfì Francesca conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro e Previdenza, il MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del suo Ministro p.t., nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Ufficio Scolastico III Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t proposto davanti al Tribunale di Messina Sezione Lavoro che qui di seguito, integralmente, si riporta per farne parte integrante del presente atto: TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA SEZIONE LAVORO RICORSO ex art. 414 con istanza cautelare ex art. 700 cpc e decreto 669 sexies comma cpc contestuale istanza ex art. 151 cpc Per: La sig.ra Scarfi’ Francesca, nata a Messina il 09.09.1961 cf: SCRFNC61P49F158S ed elettivamente domiciliata ai fine del presente atto in Messina via Pippo Romeo n. 3-98122 Messina( FAX: 090- 2401360 - PEC: [email protected]), presso lo studio dell’Avv. Maria Miduri-(cf.MDRMRA67H48F158K) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in foglio separato ai sensi dellart.18 comma 5 del D.M. n.44\2011 e succ. modifiche, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al numero di fax 090.2401360, all’indirizzo pec:[email protected] contro MARIA MIDURI AVVOCATO via PIPPO Romeo n. 3 Tel.e fax 090/ 2401360 347/0090922 98100 MESSINA E-mail [email protected] Pec: [email protected] Firmato Da: MIDURI MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 18beaf415c68328ce806829036b36ac5

Transcript of MARIA MIDURI AVVOCATO via PIPPO Romeo n. 3 Tel.e fax 090 ... · Francesca conveniva in giudizio,...

TRIBUNALE CIVILE DI CREMONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO di riassunzione ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c

Per: La sig.ra Scarfi’ Francesca, nata a Messina il 09.09.1961 cf: SCRFNC61P49F158S

ed elettivamente domiciliata ai fine del presente atto presso l’avv. Avv. Marco Valla

via Antico Rodano n. 14, Cremona C.F.: VLLMRC76P15D611C-pec:

[email protected] e l’avv. Maria Miduri, con studio, in via Pippo Romeo n. 3-

98122 Messina ( FAX: 090- 2401360 - PEC: [email protected])-

(cf.MDRMRA67H48F158K) del Foro di Messina, e che dichiara di voler ricevere gli

avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al numero di fax

090.2401360, all’indirizzo pec:[email protected], che la rappresenta e difende

per procura in atti, espone e chiede quanto segue.

ricorrente

Premesso che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato in

data 24.10.16, e ritualmente notificato ai resistenti unitamente al decreto di fissazione di udienza

emesso dal G. d.L. dott.sssa Laura Romeo del 26.10.2016, l’odierna esponente Prof. Scarfì

Francesca conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro e

Previdenza, il MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del suo Ministro

p.t., nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Ufficio Scolastico III Ambito

Territoriale per la Provincia di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t proposto

davanti al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro che qui di seguito, integralmente, si riporta

per farne parte integrante del presente atto:

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 con istanza cautelare ex art. 700 cpc e decreto 669 sexies

comma cpc contestuale istanza ex art. 151 cpc

Per: La sig.ra Scarfi’ Francesca, nata a Messina il 09.09.1961 cf: SCRFNC61P49F158S ed

elettivamente domiciliata ai fine del presente atto in Messina via Pippo Romeo n. 3-98122

Messina( FAX: 090- 2401360 - PEC: [email protected]), presso lo studio dell’Avv.

Maria Miduri-(cf.MDRMRA67H48F158K) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata

in foglio separato ai sensi dell’art.18 comma 5 del D.M. n.44\2011 e succ. modifiche, e che

dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al numero

di fax 090.2401360, all’indirizzo pec:[email protected]

contro

MARIA MIDURI

AVVOCATO

via PIPPO Romeo n. 3

Tel.e fax 090/ 2401360 347/0090922

98100 MESSINA

E-mail [email protected]

Pec: [email protected]

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1) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t.

domiciliato ex lege presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Messina via dei Mille is. 221;

2) Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in

Palermo, Via G. Fattori n. 60 domiciliato ex lege presso l’avvocatura di Stato di Messina,via dei Mille

is.221 ;

3) U.S.P. di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Messina Via S. Paolo n. 9 is.

361, domiciliato ex lege presso l’avvocatura di Stato di Messina via dei Mille is.221;

4) Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia , in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato

ex lege presso la sede dell’avvocatura di stato di Messina via dei Mille is.221;

5) U.S.P., in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Cremona, Via Piazza XXVII Maggio n. 1,

domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via dei Mille is.221;

Resistenti

e nei confronti di tutti i controinteressati docenti della scuola primaria posto comune assunti per l’anno scolastico

2015/2016 nella Fase C del piano straordinario di assunzione (cd Buona Scuola), coinvolti nel piano di

mobilità straordinaria previsto per l’anno scolastico 2016/2017 e trasferiti negli ambiti territoriali per le

provincie di Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Enna, Caltanissetta Trapani e Agrigento, per i quali, in

ragione dell’elevatissimo numero, si chiede fin d’ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso

la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente

ricorso.

Premesso in fatto.

La ricorrente inserita nella GAE per il triennio 2015 – 2017 con servizio precario decennale, è stata

assunta dal Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015

n. 107, per l’anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato è stata assunta in data 27.11.2015 e

con decorrenza giuridica dall’1.9.2015, con assegnazione provvisoria presso l’Ufficio scolastico di

Messina quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) ;

Alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l’istituto comprensivo “Paradiso ” di Messina presso

il quale ha superato l’anno di prova previsto dalla legge come da nota di protocollo 14062 del Ministero

dell’istruzione e della ricerca –ufficio scolastico regionale della Sicilia ufficio VIII, ambito territoriale

Messina; A seguito delle operazioni di mobilità, nel caso di specie finalizzate all’assegnazione della

sede definitiva ed a seguito dell’ordinanza n. 241/2016, il MIUR ha dettato la disciplina del Piano

straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l’08.04.2016 ;

Secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità indicando gli ambiti

territoriali della provincia di Messina, (che come prima scelta aveva chiesto l’Ambito Territoriale di

Messina, indicando nell’ordine i sottoambiti 0016, 0015, 0013, 0014; quindi, gli altri ambiti territoriali

delle altre provincie della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si riscontra nella

domanda di mobilità.

Con missiva del 29.06.16 , il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall’USP di Messina

alla ricorrente pari a 35 punti;

Con comunicazione del 24.08.2016 alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l’ambito 0013

regione Lombardia presso la provincia di Cremona, istituto comprensivo: CRIC8116008 IC

Casalmaggiore G. Marconi dove ha assunto servizio l’01.09.16, come da comunicazione del Ministero

della pubblica istruzione con nota del 24.08.2016;

Assegnando tale sede, peraltro, in dispregio dei criteri di merito in base al punteggio e di viciniorità

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in relazione alle prossimità tra province, è grandemente lesiva dei suoi diritti soggettivi.

Sicchè, per non perdere il posto di lavoro, nelle more, la ricorrente è stata costretta a prendere

servizio presso la nuova sede in provincia di Cremona, in dispregio del proprio diritto soggettivo.

RITENUTO IN DIRITTO: Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile.

Nel bollettino pubblicato dall’Usp di Messina dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (seconda

fase – punti B, C e D dell’art. 6 del CCNI) a Messina (prima preferenza espressa in domanda) risultano

assegnati docenti con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente, ignorando la precedenza

nonché dalla legge 107/2015. Non v’è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto, previa verifica

delle condizioni di legge per il riconoscimento della precedenza, ignorata dagli Uffici scolastici regionale

(Sicilia) e provinciale (Messina), all’attribuzione di uno degli ambiti provinciali di Messina secondo le

direttive impartite dal Ministero, il tutto previa sospensione, se del caso del provvedimento di

assegnazione a Cremona che sta comportando uno stravolgimento di vita personale e dell’intero nucleo

familiare, nonché un illegittimo nocumento dei diritti costituzionali di un soggetto particolarmente

debole, da pronunciarsi anche inaudita altera parte.

Tra l’altro, i suddetti bollettini si appalesano illegittimi, in quanto, non riportano le eventuali

precedenze previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è

partecipato, pertanto, deve considerarsi che è stato fortemente pregiudicato il principio della

trasparenza anche perché non è stato reso noto dal MIUR l’algoritmo sulla base del quale si è svolta

l’intera procedura. È comunque evidente che il predetto algoritmo applicato ha dato luogo a diversi

errori nell’attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e,

comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all’esito delle operazioni di mobilità, sono

residuate delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità

dall’istante, ma anche in quelle di altre regioni.

Si veda ad esempio come nella provincia di Palermo risultano residuati n. 3 posti non assegnati

nell’ambito 021, nella provincia di Trapani 3 posti nell’ambito 027, nella provincia di Enna

addirittura 5 posti di cui n. 4 nell’ambito 04 e n. 1 nell’ambito 012, nella provincia di Messina n. 1

posto nell’ambito 013, a Caltanissetta n. 7 posti nell’ambito 04, a Siracusa n. 5 posti nell’ambito

025. Si aggiunga, inoltre, che la ricorrente, nonostante il punteggio maturato sulla base degli anni di

servizio, si è vista scavalcata da colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore a quello dell’istante,

sono stati assegnati ad ambiti indicati dalla sottoscritta, e territorialmente più vicini alla propria

residenza. Si aggiunga inoltre, che certamente sperequativa deve considerarsi la tabella di

valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e della mobilita’ professionale per l’a.s.

2016/2017, allegato A) all’ O.M. 241/2016, in forza del quale continua a perpetrarsi una grave

disparità di trattamento tra servizio prestato in ruolo e servizio prestato con contratto a tempo

determinato, più volte sanzionato non solo dalla corte di giustizia Europea, ma anche dalla

prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità.

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Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà

emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di

merito, sono le seguenti.

1)Sull’assegnazione della sede. La mancata applicazione della precedenza ha comportato,

indubbiamente, l’assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove vi fosse stata una

corretta applicazione della legge, sarebbe stata assegnata ad altro ambito della provincia di residenza, o

comunque, nell’ambito regionale a seguito delle preferenze indicate.

Scorrendo l’elenco dei trasferimenti, tra l’altro, molti dei docenti vantano un punteggio inferiore a quello

della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto nella propria provincia. Orbene, le

carenze riscontrate nei provvedimenti afferenti la mobilità, circa l’incomprensibile funzionamento

dell’Algoritmo, ovvero la mancata indicazione e pubblicazione del criterio utilizzato

dall’Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, nonché la

mancanza della puntuale indicazione delle precedenze previste dal CCNI art. 13, così come della

Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, non consente alla ricorrente di conoscere le ragioni

e i criteri che hanno determinato una mobilità, come nel caso di specie, sull’ambito indicato tra le

preferenze in domanda e non su un ambito più vicino alla propria residenza, né consente il sindacato

di legittimità contrariamente a quanto disposto dall’art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni

provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che

determinano la decisione dell'Amministrazione. All’osservanza dell'obbligo di motivazione va

attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona

amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto

al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del

provvedimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre

2015 n. 11012).

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal

Ministero convenuto, e pertanto l’annullamento e/o disapplicazione di ogni provvedimento

presupposto, connesso e conseguente, con la condanna dell’Amministrazione resistente alla

rivalutazione della posizione della ricorrente, tenendo conto dell’esatto punteggio che alla stessa

dovrebbe essere riconosciuto, al fine di consentirle di ottenere una sede territorialmente più vicina al

proprio comune di residenza, tenuto conto anche delle vacanze di posti che sono residuate dalle

operazioni di mobilità,e comunque, dei posizionamento dell’organico .

Non può tralasciarsi di evidenziare che l’art. 398 comma 1 del T.U - che non è affatto derogato dalla

Legge n.107/2015- contrariamente a quanto previsto dall’O.M. 241/2016, impone la natura

provinciale dei ruoli del personale docente.

Vieppiù, l’art. 399 del T.U. in materia scolastica precisa, a riprova della natura provinciale dei ruoli,

che “I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa

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provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici”, ragion per

cui, in ossequio alla normativa tuttora vigente e mai abrogata, i neoimmessi in ruolo non avrebbero

dovuto essere spostati dalla provincia di immissione in ruolo prima del decorso di tre anni scolastici.

Al contrario, l’O.M. 241/2016, costringendo tutti i docenti neoimmessi in ruolo ad una mobilità

nazionale, anche d’ufficio, ha costretto gli stessi a presentare la domanda di trasferimento,

innescando un sistema complicatissimo di fasi e sottofasi dei trasferimenti a cui i docenti hanno

partecipato a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM –

graduatoria di merito da concorso 2012), ed in considerazione del periodo temporale in cui hanno

ottenuto l’immissione in ruolo.

Tale irragionevole sistema ha dato vita a delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni

di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza

dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei al concorso 2012, con pochissimo servizio o

addirittura niente, hanno avuto la “fortuna” di essere assegnati presso ambiti territoriali situati nella

propria città di residenza o in prossimità della stessa.

Si è quindi palesemente verificata un’inspiegabile, illegittima ed ingiustificata disparità di

trattamento tra docenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati assunti nella fase C (

come appunto la ricorrente).

Prima sperequazione, consiste nell’avere dato priorità agli assunti ante 2014/2015 sempre da GAE

che hanno potuto partecipare alla prima fase B1 dei trasferimenti con diritto ad ottenere anche la

titolarità su scuola, contrariamente ai colleghi sempre assunti da GAE ma uno/due anni dopo.

Ulteriore sperequazione subita, consiste nel fatto che gli assunti nella fase C ex L. 107/2015, ai fini

della mobilità, sono stati ingiustamente distinti tra coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad

esaurimento (tra cui la ricorrente) ed i vincitori e/o idonei del concorso 2012 inseriti nella c.d.

graduatoria di merito, con priorità di questi ultimi. Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM

concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti

della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è

stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della

mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l’ordine di preferenza nella relativa

domanda di mobilità.

E’ evidente che, quindi, gli assunti in fase “c” da Piano Straordinario siano stati ingiustamente

scavalcati e subordinati sostanzialmente a tutti, con gravissima disparità di trattamento, senza il

rigoroso rispetto delle norme di legge (anche contro le stesse disposizioni della Legge 107/2015) e il

rispetto della loro posizione lavorativa, corrispondente all’inserimento pluriennale nella Gae

provinciale ed espressa dal punteggio, nonché contraddittoriamente rispetto alla già avvenuta

incardinazione dei ricorrenti nelle sedi assegnate in sede di differimento, che questi docenti

avrebbero avuto il diritto di conservare. A Causa dell’applicazione di questo criterio, infatti,

nell’ambito territoriale della provincia di Messina, alla la ricorrente non è stato assegnato alcun

posto vedendosi superata illegittimamente dai seguenti docenti provenienti dalle GM concorso 2012

quasi tutti con punteggio inferiore a 45 (e/o 51 nell’ambito Sicilia 0016):

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sigg.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21),

Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24),

Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De

Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16),

D’Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina

(punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella

(punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli

Elisa (punti 27) Mondello Angela (puti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21),

Marzo Simona /(punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò

Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina

(punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna

(punti 34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31),Trupiano Alessia (punti 30), Torre

Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena

(punti 16) Maniaci Carmela (punti 29, Palmeri Raquela (punti 12), pertanto, è stata pregiudicata

nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio

inferiore.

Il problema certamente sta a monte, in quanto non solo si appalesano illegittime per disparità di

trattamento le norme sulla mobilità che relegano gli assunti in fase C) alla sola mobilità a livello

nazionale, ma a loro volta deve ritenersi illegittimo e sperequativo lo stesso sistema di assunzioni

operato per effetto del piano straordinario del 2015.

Sul punto occorre evidenziare che l’art 1 comma 100 della l. 107/2015 prevede lo scorrimento “di

tutte le iscrizioni nelle graduatorie”, e poi “dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)”.

Orbene, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e secondo il dettato normativo del

comma 100, si sarebbe dovuto procedere all’assunzione scorrendo entrambe le graduatorie GM e

GAE, e poi, solo a parità di punteggio, si sarebbero dovute applicare le preferenze previste dalla

legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE. Una diversa interpretazione

significherebbe applicare il criterio della c.d. collocazione in “CODA”, riconosciuta incostituzionale

dalla Consulta nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di

cui all’art. 3 della Costituzione e il merito.

In particolare si assume violato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 L. 107/2015, con

particolare riferimento all’art. 1 comma 100 e 108 si pone certamente un problema di legittimità

Costituzionale della norma suddetta e dei provvedimenti collegati, tra cui il D.M. 241/2016 sulla

mobilità, per violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della costituzione,

violazione dell’art. 51, comma 1 cost., che sancisce il principio di accesso ai pubblici uffici ai più

meritevoli e violazione dell’art. 97 cost. che impone che l’attività della p.a. sia improntata a criteri di

imparzialità e buon andamento della P.A..

Sotto tale profilo, si ribadisce, come la ricorrente, docente con numerosi anni di esperienza, si è

vista illegittimamente sopravanzata in maniera del tutto illogica e contraddittoria da docenti idonei al

concorso 2012 con pochissimi anni di servizio.

In poche parole le diverse fasi della mobilità hanno sostanzialmente sovvertito l’ordine di merito che

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regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto il

trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a scapito di quelli con punteggi

notevolmente più alti, con palese violazione del principio di cui all’art. 97 cost.

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di

fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale consentendo a

questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria

assegnata lo scorso anno; ed avrebbe applicato, altresì, un trattamento di favore ai docenti assunti entro

l’anno scolastico 2014/2015, con buona pace del diritto di uguaglianza sostanziale.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto

concorrere all’assegnazione delle sedi secondo l’unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe,

altrimenti perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque

equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al

piano straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione

della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto

antecedente all’immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle

graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e

secondo giustizia anche nell’assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l’ordinanza

241/2016 proprio con riferimento “alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al

piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione

provvisoria”; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad

applicare quanto disposto nell’ordinanza con innegabile nocumento in danno della ricorrente. Detta

ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e le sedi

assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio a questi riconosciuto, diversamente da come si è operato

stando a quanto contenuto nella documentazione in atti.

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha

creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di

buon andamento dell’Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi,

che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati. Inoltre si solleva l’eccezione di illegittimità

costituzionale dell’art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4,

36, 97 della Costituzione. Solo in via estrema e subordinata, ove e nella misura in cui, in tutto o in

parte, si dovesse ritenere l’O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell’8.4.2016, legittima, in quanto

coerente con l’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità

di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, si

solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori

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P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio

fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una

retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare

un’esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come

la ricorrente di 48 anni sradicato dal territorio e dalla famiglia e costretto a spendere l’intera

retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento

della P.A. di buon andamento ed imparzialità.

A ciò si aggiunga che il Ministero ha allegato all’ordinanza 241/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le

quali, laddove il candidato non avesse espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di

funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto

di dette tabelle; risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Messina, alla

sig.ra Scarfì non sia stato possibile attribuire una sede un po’ più vicina, tenuto conto delle sue difficoltà

personali.

2. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la docente sia stata trasferita a

oltre mille Km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad

oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente

violato minando l’esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il

territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l’altro richiesto per un triennio, non ha nessuna

contropartita economica tale da facilitare l’eventuale inserimento in un nuovo contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità

obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed

oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice

trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività

lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a 1000 chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla

propria vita, minandone l’intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un

trasferimento coatto dell’intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

Periculum in mora

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie. Sicchè, per non perdere il posto di lavoro,

nelle more, la ricorrente è stata costretta a prendere servizio presso la nuova sede in provincia di

Cremona in dispregio del proprio diritto soggettivo.

La procedura di assegnazione definitiva della sede, disposta dal MIUR, a circa 1200 km di distanza

da quella prescelta dalla sig.ra Scarfì Francesca (che come prima scelta aveva chiesto l’Ambito

Territoriale di Messina, indicando nell’ordine i sottoambiti 0016, 0015, 0013, 0014; quindi, gli altri

ambiti territoriali delle altre provincie della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si

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riscontra nella domanda di mobilità), peraltro, in dispregio dei criteri di merito in base al punteggio e

di viciniorità in relazione alle prossimità tra province, è grandemente lesiva dei suoi diritti

soggettivi. Con l’avvio dell’attività scolastica, la lavoratrice, sulla scorta della mancata applicazione

della riserva di posto e conseguente errata assegnazione della sede, si è trasferita in una provincia

lontana dalla famiglia senza punti di riferimento e contatti.

L’organizzazione di una nuova vita, anche sociale, richiede altresì un congruo periodo di tempo

per poter reperire una sistemazione, prenotare il viaggio, il tutto prima di conoscere, in tempi altrettanto

stringenti, la scuola di destinazione all’interno dell’ambito erroneamente assegnato.

Anche sotto il profilo del danno alla sfera non patrimoniale, vi è un pericolo nel ritardo in quanto la

ricorrente sarebbe sottoposta ad un doppio stress per l’esigenza di dover subire gli ulteriori esiti di un

eventuale, nuovo, trasferimento in altro ambito.

Ne consegue che il pregiudizio imminente e irreparabile, voluto dal legislatore, per la concessione di un

provvedimento che assicuri gli effetti provvisori della decisione di merito, risiede nella mortificazione

professionale cui andrebbe incontro la ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, al fine, di garantire una

tutela reale al diritto della ricorrente, qualora il giudicane non ravvisi gli estremi per disporre

immediatamente il trasferimento della ricorrente nella sede di Messina o in altro ambito della

Provincia di Messina o delle altre città siciliane in via residuale, si chiede che sia disposto, sempre

in sede cautelare, l’accantonamento del posto in una delle sedi più vicine alla residenza della

ricorrente, in modo da non vanificare l’effetto di un eventuale accoglimento nel merito del presente

giudizio, che potrebbe intervenire a distanza di tempo, quando magari, a seguito di future assunzioni

e/o movimenti, potrebbero non residuare posti per il soddisfacimento del diritto della ricorrente.

Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile, sulla fondatezza del ricorso non

sussistono dubbi. Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all’evidenza,

nell’ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a

creare tra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del

concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di

specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore a quasi tutti questi, oltre ad

avere non solo un’età superiore ma anche un’anzianità di servizio superiore: 1/2 anno di servizio

quelli delle GM 2012 e quasi 10 anni di anzianità di servizio la ricorrente.

Il diverso e maggior punteggio riportato nelle rispettive graduatorie tra i docenti che provengono

dalle GAE e quelli che provengono dal concorso 2012, peraltro, individua e qualifica coloro che

hanno maggiore anzianità (si attenzioni l’età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso

2012 e quelli che provengono dalle GAE).

Non solo ma, come si è detto in premesso, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso

curriculum presentato, tra i vari titoli, la ricorrente abilitata all’insegnamento da anni che la

pongono di gran lunga in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso

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2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era nemmeno abilitante all’insegnamento).

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell’anno

scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, innanzitutto, nell’ordine di

scelta l’assegnazione nell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina (e quindi nelle sedi Sicilia

0016, 0015, 0013, 0014), non rispetta, affatto, come dovrebbe, l’ordine di punteggio posseduto,

perché se così fosse stato, come dovrebbe, la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell’Ambito

Territoriale della Provincia di Messina (in uno degli abiti territoriali sopra indicati), e non

nell’Ambito Territoriale della Provincia di Cremona, meno che mai nell’ambito Lombardia 0013.

La ricorrente, infatti, ha l’età di 55 anni, è precaria da oltre 10 anni (avendo insegnato con supplenza

annuale per tutti questi anni sia nelle scuole), e confidava nella sua assegnazione definitiva nella

provincia di Messina in base al suo punteggio, possibilmente nell’ambito della provincia. Fatto sta

che, pur essendo in possesso dell’ abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, si trova

costretta a doversi trasferire definitivamente da Messina a Cremona con gravissime

ripercussioni per la famiglia (e, comunque, per la sua stessa persona ed il suo equilibrio psicofisico.

Basti solo considerare, infatti che, nell’ambito territoriale della provincia di Messina, alla ricorrente

non è stato assegnato alcun posto vedendosi superata illegittimamente dai docenti provenienti dalle

GM concorso 2012 quasi tutti con punteggio inferiore a 35 punti.

Per i suesposti motivi la sig.ra Scarfì Francesca, come sopra rappresentata e difesa,

Ricorre

all’Ill.mo Giudice del lavoro di Messina, affinchè, previo espletamento di ogni incombente di rito, voglia

adottare attraverso la facoltà concessegli dall’art. 700 cpc tutti gli opportuni urgenti provvedimenti a

tutela della parte istante. In particolare, la ricorrente previo rigetto delle avverse conclusioni, chiede

l’accoglimento delle seguenti Domande:

1)In ordine al “fumus boni iuris”, nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del

CCNI dell’8.4.2016 e dell’O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l’art.

1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito

in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Scarfì Francesca all’assegnazione della sede

definitiva, nell’ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali,

ed innanzitutto, nell’Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui

questo si suddivide (nell’ordine, Sicilia Ambito 0016, 0015, 0013, 0014);

2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti

dall’art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l’assegnazione definitiva operata

illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia /

Ambito Territoriale della Provincia di Cremona (Lombardia Ambito 0013), assegnando anche

temporaneamente e con riserva la sig.ra Scarfì Francesca presso l’Ufficio Scolastico Regionale

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Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell’ambito Sicilia 0016, e/o negli altri

ambiti prescelti, 0015, 0013, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed

opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito,

ordinando all’Amministrazione Scolastica di dare attuazione all’emanando chiesto provvedimento

cautelare;

3)In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l’operato del MIUR e dei suoi Uffici periferici

dovesse essere ritenuto conforme alla legge, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre

l’assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Messina, nella posizione utilmente

occupata secondo punteggio, ovvero, per l’esito negativo, in altro ambito individuato secondo le tabelle

di vicinanza, attesa la sospensione dell’ordinanza 241/16 disposta dal Tar e l’incostituzionalità dei

principi ivi contenuti.

4) Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della

decisione di merito.

5)Fissare il termine per l’instaurazione del giudizio di merito.

6) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più

per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

8. Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e

dei compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il

contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla

presente controversia via fax all’indirizzo di posta certificata: [email protected] ovvero a

mezzo fax al numero 090/2401360.

Si allegano in copia: 1) contratto di assunzione; 2) Ordinanza 241/2016; 3) CCNI Mobilità 2016; 4)

domanda di mobilità; 5) comunicazione punteggio; 8)provvedimento di trasferimento; 9) elenco docenti

assegnati alla provincia di Messina; 10)Tar Lazio Ord. n. 3588/16; 11)procura alle liti.

Messina 14 ottobre 2016

Avv. Maria MIDURI

Istanza per la notifica ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.

Nell’interesse della sig.ra Scarfì Francesca, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Miduri, giusta

procura in atti,

Premesso

- Che il ricorso ha per oggetto l’accertamento dell’erroneità dell’individuazione della sede

assegnata alla docente Scarfì Francesca nella procedura di mobilità territoriale per assegnazione

ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l’anno scolastico 2016/2017, e, per

l’effetto, l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione della sede

definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato

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secondo le tabelle di vicinanza o, quantomeno, presso la sede in cui la ricorrente era stata

assegnata nell’annualità scolastica precedente ovvero la sede di Messina.

Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti

i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti assunti in fase C del piano

straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria

prevista per l’anno scolastico 2016/2017 al fine dell’assegnazione della sede definitiva

appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d’Italia e che – in virtù di detta riserva di

posto potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

- Che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l’altissimo

numero di contro interessati residenti in tutti i Comuni italiani, nonché la mancata indicazione

degli estremi dei loro indirizzi, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le

ragioni di urgenza sottese al ricorso.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l’On. Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ai sensi dell’art. 151 cpc (derogando dalle

formalità previste per la notifica per pubblici proclami dall’art. 150 cpc), nel modo meno oneroso

e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso:1) quanto ai controinteressati

evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR,

del USR per la Sicilia ; 2)quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia

all’Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta

elettronica certificata, comunque, nei modi e termini ritenuti più opportuni.

Messina 14.10.2016

**************************-Che il ricorso è stato depositato in data 24.10.2016, procedendo alla relativa iscrizione a ruolo ,

presso il Tribunale di Messina - Sezione Lavoro ed ha avuto assegnato il n. R.G.5162/2016- sub 1;

-Che, con decreto del 25.10.2016, il Giudice del Lavoro di Messina designato ha fissato l’udienza di

comparizione delle parti sia per la fase cautelare, fissata il 25.11.2016, ore 8.30, autorizzando, ai

sensi dell’art. 151 cpc, anche la notifica ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione

udienza mediante pubblicazione nel sito internet del MIUR, all’UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA SICILIA, all’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, così

come era stato anche richiesto , mentre per quanto concerne la fase di merito del giudizio de quo

fissava l’udienza del 19.05.2017; -Che la ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso alla P.A. resistente presso l’Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Messina e, quindi, ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 cpc, così come

disposto dal Giudice, mediante pubblicazione nel sito del MIUR, all’UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA SICILIA, all’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA;

- Che il legale rappresentante del Miur-Ufficio Scolastico Provinciale di Messina con il funzionario

delegato, nel frattempo si è costituito in cancelleria, depositando apposita memoria difensiva che qui

di seguito, integralmente si riporta sia in relazione alla fase cautelare che per la fase del giudizio

di merito, che si riporta integralmente:

URS SICILIA

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca- ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- ufficio

VIII Ambito Territoriale di Messina.

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ON. TRIBUNALE DI MESSINA –SEZ.LAVORO

G.U.L. Dott.ssa Romeo; R.G. 5162/2016; ud. 25/11/2016)

Memoria difensiva

Per il Ministero il MINISTERO DELL’istruzione, dell’Università e della Ricerca - ufficio

Scolastico Regionale per la Sicilia e ufficio XIV – Ambito territoriale per la provincia di

Messina cf:800050008333 ), con la rappresentanza e difesa in giudizio, ex art.417 bis, del Dott.ssa

Alessandra Meliado, giusto atto di individuazione allegato, il quale elegge domicilio presso la sede

del predetto Ambito Territoriale di Messina, via San Paolo 361 ex IAI,

pec:[email protected],

resistente

contro

la docente Scarfì Francesca, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Miduri.

ricorrenti

IN FATTO E IN DIRITTO.

1.- Con ricorso ex art. 700 del 14/10/2016, la docente Scarfì Francesca, docente della scuola

primaria, adiva codesto On. Tribunale del lavoro per ottenere il diritto, in via d’urgenza,

all’assegnazione della sede definitiva di titolarità in uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia,

ed innanzitutto nell’Ambito Territoriale della provincia di Messina.

Riferiva la docente di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s.

2015/2016 sottoscritto presso l’UST di Messina, e di essere stata trasferita dall’01/09/2016 in

Lombardia, ambito territoriale 0013 provincia di Cremona.

Riferiva inoltre di essere inserita nelle GAE della Provincia di Messina, e sulla scorta di tale

inserimento è stata assunta tempo determinato in data 27/11/2015 con decorrenza giuridica

01/09/2015.

Tramite la presente memoria si costituisce l’amministrazione resistente, contestando in toto quando

ex adverso esposto sia in punto di fatto che di diritto per le seguenti ragioni.

2.- In via preliminare, si eccepisce il difetto di competenza territoriale dell’On. Giudice adito in

favore del Tribunale di Cremona, sede attuale in cui la ricorrente presta servizio.

Come ammesso dalla stessa ricorrente in ricorso, la docente Scarfì è stata assunta presso l’Ambito

Territoriale della Provincia di Messina con contratto a tempo indeterminato ed è stata

successivamente trasferita a Cremona, attuale sede di servizio.

3.-Nel merito, si eccepisce che il ricorso è carente di entrambi i presupposti per la concessione di un

provvedimento d’urgenza.

In primo luogo, si rileva che la ricorrente ha partecipato alla fase C dei trasferimenti di cui all’art. 6

CCNI 08/04/2016, ossia alla fase destinata ai docenti assunti nell’a.s. 2015/2016.

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A seguito del movimento, la docente ha ottenuto il trasferimento a Cremona esito di una procedura

nazionale gestita dal sistema informativo del MIUR basato su criteri e parametri univoci a livello

nazionale.

L’Ufficio Scolastico di Messina ha valutato solo il punteggio relativo ai titoli di servizio e culturali

dichiarati dalla docente nella domanda di trasferimento, punteggio, peraltro, corretto e non contestato

dalla ricorrente. A seguito dei movimenti la docente è stata assegnata in ambito nazionale di una

delle sedi richieste e ritenuta disponibile dal sistema di elaborazione basato su criteri dettati dal

CCNI sulla mobilità e tradotti in termini matematici dall’algoritmo che ha generato i movimenti.

Il ricorso appare carente sia del periculum, in quanto la docente è stata assunta su sede provvisoria

nella provincia di Messina e ha partecipato ai movimenti per l’assegnazione della di titolarità a

livello nazionale, sia del fumus in quanto l’amministrazione ha agito correttamente movimentando i

docenti secondo quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità e in base ai principi dettati dalla l.

107/2015.

Per le motivazioni suesposte, il ricorso di cui trattasi appare totalmente infondato si chiede a codesto

On. Tribunale di voler rigettare il gravame proposto

P.Q.M.

voglia codesto On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare il

ricorso ex adverso proposto, con vittoria di spese di lite.

Messina, lì 24.11.2016 il funzionario

Alessandra Meliado’

Via San Paolo, 361 ex IAI-98122 Messina – CF. :80005000833tf:090698111 PEC: [email protected]

email:[email protected]:http://www.istruzionemessina.it

******************************************

-Che la fase cautelare si concludeva con la seguente pronuncia di incompetenza territoriale

……. “ Definitivamente pronunziando sull’istanza cautelare proposta da Scarfì Francesca con

ricorso depositato in data 24.10.2016 contro il Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca –

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia –Ufficio scolastico provinciale di Messina in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro-tempore uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria

istanza , difesa ed eccezione così provvede: dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale adito,

assegna termine perentorio di giorni 90 per riassumere il procedimento innanzi al Tribunale di

Cremona, compensa integralmente tra le parti le spese di lite “.

-Che il ricorso cautelare veniva riassunto presso il Tribunale di Cremona sezione lavoro in data

08.03.2017 ed il cui procedimento d’urgenza ex art.700 cpc, veniva assegnato RG.173/2017 conclusosi

con un provvedimento di rigetto.

-Che il procedimento ordinario di merito introitato presso il Tribunale civile di Messina sez. lavoro,

veniva trattato all’udienza del 19.05.201,7 il procuratore costituito della ricorrente rilevava e prendeva

atto dell’eccezione preliminare formulata dal MIUR in merito alla competenza territoriale in favore del

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foro di Cremona ed il GL dott.ssa laura Romeo, confermando quanto già disposto in ordine all’istanza

cautelare, con provvedimento del 19.05.2017 , dichiarava anche nel giudizio ordinario, l’incompetenza

territoriale del Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Tribunale di

Cremona, fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione di merito in pari data pronunciava la

seguente ordinanza …”Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Scarfì Francesca

con ricorso depositato in data 24/10/2016 contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa

ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - dichiara l’incompetenza per territorio

del Tribunale adito; - assegna termine perentorio di giorni novanta per riassumere il

procedimento innanzi al Tribunale di Cremona; - compensa integralmente tra le parti le spese di

lite. Messina, 19 maggio 2017 “.

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-Che, conseguentemente, la sig.ra Scarfì Francesca ha interesse a riassumere, il giudizio di merito

per proseguirlo davanti al Giudice dichiarato competente, facendo così salvi gli atti processuali già

posti in essere, per sentire accogliere nel merito il ricorso;

-Che, con l’occasione, la ricorrente intende precisare in punto di fatto, a correzione di quanto indicato

in ricorso, che : l’età anagrafica è di 55 e non di 48 anni indicata erroneamente (pag. 8); -Tanto premesso, la sig.ra Scarfì Francesca, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto ,

in forza della pronuncia di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Messina

sezione lavoro –G.d.L. dott.ssa Laura Romeo del 19.05.2017 ai sensi e per gli effetti dell’art. 50

c.p.c. riassume innanzi al Tribunale civile di Cremona, sezione lavoro il procedimento di merito ex

art. 414 c.p.c. introdotto con ricorso depositato davanti al Tribunale di Messina in data 24.10.2016

sempre al fine di impugnare e contestare il provvedimento del MIUR del 24.08.2016 con cui si

disponeva il trasferimento definitivo nella provincia di Cremona, si insiste nell’accoglimento delle

domande già formulate nel ricorso introduttivo, già sopra interamente riportato, ma che qui, per mera

completezza, si ribadiscono e si precisano e, quindi, nell’accoglimento delle seguenti:

DOMANDE NEL MERITO:

accogliere in via definitiva tutte le sopra formulate conclusioni che, ad ogni effetto di legge, devono

intendersi reiterate come domande di merito, con contestuale condanna del MIUR in persona del suo

legale rappresentante p.t., all’integrale pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze

legali della fase di merito del presente giudizio,da liquidarsi, sempre in base al tariffario forense

attualmente vigente, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge>>

1) nel merito, ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell’8.4.2016 e dell’O.M.

n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l’art. 1, comma 108, della legge n.

107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il

diritto della ricorrente all’assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell’Ambito Territoriale della

Provincia di Messina, in uno degli ambiti in cui questo si suddivide (nell’ordine, Sicilia Ambito

0016, 0015, 0013, 0014), così come anche richiesto ed indicato nella propria domanda di mobilità

come prima scelta, e/o, comunque, nell’ordine indicato nella domanda di mobilità e secondo le

preferenze territoriali in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del

punteggio riportato nella graduatoria di mobilità (ed in particolare in quella pubblicata nel bollettino

dell’USP di Messina);

2) In ogni caso, revocare l’assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi

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danni presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia / Ambito Territoriale della Provincia di

Cremona (Lombardia Ambito 0013) – e quindi presso l’Istituto Casalmaggiore G. Marconi -

assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Scarfì Francesca presso l’Ufficio Scolastico

Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell’ambito Sicilia 0016, e/o negli

altri ambiti prescelti, 0015, 0013, 0014), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed

opportuni a tutela del suo diritto soggettivo;

3) In via subordinata,per quanto anche esposto in premessa – stante l’evidente disparità di

trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae -, ove del caso,

sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche

modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis per contrasto con gli artt. 3,

4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, revocare l’assegnazione definitiva operata

illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia /

Ambito Territoriale della Provincia di CREMONA (Lombardia Ambito 0013) - e quindi presso

l’Istituto Casalmaggiore G. Marconi /- , assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra

Scarfì Francesca presso l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia /Ambito Territoriale della Provincia di

Messina (nell’ambito Sicilia 0016, e/o negli altri ambiti prescelti, 0015,0013, 0014), e/o, comunque,

adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo;

4)tenuto anche conto che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza, per quanto era stato

chiesto, previa apposita autorizzazione ex art. 151 c.p.c. espressa nello stesso predetto provvedimento,

sono stati notificati ai controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet del MIUR - in quanto

sempre da considerare, quelli qui di seguito indicati, come controinteressati e tenuto conto del rilevante

numero di tali docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 indicati nel bollettino della mobilità

contenente l’elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017

della Scuola Primaria pubblicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016,

in relazione al punteggio di 35 sull’ambito Sicilia 0016 – Belcastro Maria (punti 30), Bonanno

Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti

27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16),

Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante

Maria Rosa (punti 16), D’Arrigo Erika (punti 32), Franchina Natalia (punti 41), Gallucci Giusy (punti

23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo

Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti

26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (puti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala

(punti 21), Marzo Simona /(punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23),

Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Rizzitano Caterina

(punti 43), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti

34), Spadaro Giusi (punti 27), Tripepi Luigia (punti 31),Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti

15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci

Carmela (punti 29, Palmeri Raquela (punti 12) – essendo, per l’appunto, un numero rilevante e senza

indicazione di residenza, autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità

previste dall’art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione

udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o

anche dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina;

5) Subordinatamente, ordinare all’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare tutti gli

indirizzi dei predetti controinteressati;

6) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più

per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito

7) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso,al pagamento delle spese e

dei compensi di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il

contributo unificato, pari ad € 259,00.

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Si producono i seguenti documenti : 1) contratto di assunzione; 2) Ordinanza 241/2016; 3) CCNI

Mobilità 2016; 4) domanda di mobilità; 5) comunicazione punteggio; 8)provvedimento di trasferimento;

9) elenco docenti assegnati alla provincia di Messina; 10)Tar Lazio Ord. n. 3588/16; 11) sentenza

Cassazione civile lavoro n 280/2016 ;12)procura alle lite;

13) ordinanza del tribunale di Trani del 14.09.2016; 14)ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del

13.10.2016;15)ordinanza del tribunale di Napoli; 16) ordinanza del tribunale di Como; 17) ordinanza del

tribunale di Pavia;18) ordinanza tribunale do Ravenna;19) videata polisweb e del fascicolo telematico

della fase cautelare ; 20) ricorso introduttivo con relative notifiche;21)decreto fissazione udienza di

merito);22)verbale udienza del 19.05.2017;23) ordinanza del 19.05.2017.

08.08.2017

Avv. Maria Miduri

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