Manutenzione antincendio nelle caserme

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INFORMAZIONI DELLA DIFESA • 2 / 2013 48 IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE” IN AMBITO ANTINCENDIO NEL SETTORE DIFESA di Marcello Mangione IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE” TRA COMANDANTI DI REPARTO E UNA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE MILITARI

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IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE” IN AMBITOANTINCENDIO NEL SETTORE DIFESA

di Marcello Mangione

IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE”TRA COMANDANTI DI REPARTO

E UNA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONEE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE MILITARI

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Èstato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca Italiana del 28 agosto scorso il Decreto del Ministero dell’Internodel 7 agosto 2012, recante le modalità di presentazione delle istanze

concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazioneda allegare, ai sensi del recente DPR 151/2011.A partire dal 27 novembre 2012 le domande per l’avvio di procedimenti di pre-venzione incendi, anche in ambito militare, dovranno essere conformi al nuovoemendamento che sostituisce il vecchio Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998.Il nuovo provvedimento regolamenta i contenuti e i relativi allegati per cia-

scuna delle istanze da seguire, co-me ad esempio la valutazione deiprogetti, la Segnalazione Certifi-cata di Inizio Attività (SCIA) il rin-novo periodico di conformità an-tincendio ed infine anche la cosid-detta “istanza di voltura”. Appare interessante focalizzarel’attenzione sull’art. 9 del nuovoDecreto 7 agosto 2012 che discipli-na nel dettaglio come deve avveni-re la voltura, applicabile anche inambito militare, intesa come di-chiarazione di successione delleresponsabilità nel “cambio di guar-dia” tra un Ente militare e l’altro.Nella fattispecie il comma 1 recitache: “(…) gli enti e i privati che succe-dono nella responsabilità delle attivitàsoggette comunicano al Comando VV.F.la relativa variazione mediante una di-chiarazione resa, secondo le forme dilegge, come atto notorio o dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà (…)”Appare quindi evidente che, al finedi informare il competente Co-mando VV.F, è necessario, quandoavviene un cambio di Ente nei variReparti militari (ad. es. il passaggiodi una caserma dall’Esercito all’Ar-ma dei Carabinieri), comunicaretale variazione attraverso una di-chiarazione abbastanza impegnati-va che dovrà contenere tutta unaserie di dati tra cui l’identificazione

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del nuovo titolare dell’attività che equivale al neo-Comandante responsabile del-la gestione dell’intero comprensorio militare.La voltura reimpone quindi necessariamente una sorta di “presa di coscienza”nel passaggio delle responsabilità, in ambito antincendio, più forte ed im-pegnativa rispetto al passato.La redazione di tale documento, disciplinato dal DM 7/8/2012, non appa-re ad oggi molto chiara, infatti secondo il parere di alcuni funzionari deiVV.F. la voltura non va inviata al C.do VV.F. in caso di cambio di Comandantedella stessa Forza Armata, bensì ad un eventuale cambio/cessione di Caser-ma da una Forza Armata all’altra o a terzi in genere (dal settore Difesa ad unente locale, ecc.).Indipendentemente dalla compilazione della voltura, i Comandanti dellestrutture del comparto Difesa devono necessariamente possedere delle co-gnizioni tecniche molto precise in materia antincendio al fine di compren-dere, in maniera chiara, tutte le attività soggette ad una scrupolosa e dove-rosa prevenzione e protezione. Essi devono possedere, già dal primo giorno di comando nella nuova strut-tura militare, un chiaro quadro generale della situazione “antincendio” conprecisi riferimenti identificativi della documentazione agli atti sia del Co-mando dei VV.F. che dello stesso Reparto/Base anche perché l’adeguamen-to antincendio nonché la corretta gestione della manutenzione è obbliga-toria per ogni Comandante, identificato tecnicamente come “titolare dell’at-tività”, ed implica responsabilità di natura sia civile che penale in ottempe-ranza all’obbligo di assicurare la sicurezza cui al combinato disposto degliart. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e art. 254 comma 4 del DPR 90/2010.Queste ultime “innovazioni legislative”, dettate dal DPR 151/2011 con l’in-troduzione di un nuovo elenco di attività (ottanta) soggette alle visite e aicontrolli, anche a campione, di prevenzione incendi, ha importato nuoveed aggiuntive responsabilità per i “Comandanti Militari” per l’introduzionedi nuove attività non contemplate dalla precedente normativa 1.

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1 Il comma 4 dell’art. 11 del DPR 151/2011 stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle nuo-ve attività introdotte all’Allegato I allo stesso Decreto, esistenti alla data di pubblicazione delpresente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data dientrata in vigore del presente regolamento.Questo significa che i Comandanti di reparto, ove presenti, devono vigilare su:- attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2,- officine per la riparazione di veicoli a motore, o di carrozzerie, di superficie coperta superio-re a 300 m2 ,

- locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capien-za superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2

- impianti e centri sportivi, palestre, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficielorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2

con l'obbligo di adeguamento in breve tempo secondo le disposizioni vigenti.

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Basti pensare, a titolo di esempio, ai posti di manutenzione/verniciaturadegli autoveicoli o alle palestre nelle varie caserme (Battaglioni, Reggimenti,Comandi di Legione, ecc.), che prima non erano soggette alla prevenzione in-cendi e che oggi rientrano nell’obbligatorietà dell’adeguamento qualoraessi superino i 200 m2 di superficie.Per tutte queste nuove attività i nuovi Comandanti, coadiuvati principalmen-te dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed even-tualmente dall’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, si ritrovano afronteggiare l’adeguamento entro e non oltre il termine del 7 ottobre 2013per effetto della proroga di un anno introdotta dal Decreto Legge 83/2012 2.La procedura per l’adeguamento delle nuove attività (ed anche di quellepreesistenti se non ancora adeguate), come previsto dal DPR 151/2011,può essere sintetizzata nello schema grafico seguente:

Come si evince chiaramente dal grafico solo le attività di tipo “C” , ad alto ri-schio antincendio, otterranno il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)alla fine della procedura di adeguamento, per le restanti vige l’obbligo dipresentare il progetto antincendio, Cat. B, o semplicemente, per attività diCat. A, eseguire i lavori e chiudere il cerchio con la Segnalazione Certificatadi Inizio Attività (SCIA).Il passaggio di consegne, nell’ambito del settore Difesa, è quindi un notevo-le impulso a osservare gli obblighi connessi non solo con l’esercizio dell’at-tività antincendio, di cui al DPR 151/2011, ma anche per le attività rientran-ti nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il forte im-

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2 altrimenti tale adeguamento sarebbe dovuto avvenire entro il 7 ottobre 2012.

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pegno a osservare gliobblighi ivi previsti.Il “passaggio di consegnein materia antincen-dio”, ufficializzato omeno da qualsiasi at-to, rappresenta sem-pre un’assunzione diresponsabilità riguar-do le condizioni di si-curezza antincendio.Il cambio di guardiain una Caserma, in-

dipendentemente dalla redazione di atti formali (volture, dichiarazioni dipresa in consegna, ecc.) pone sempre l’accento sulla responsabilità non so-lo per chi prende in mano le “redini” della Caserma ma anche per chi lasciain eredità un Reparto complesso che presenta molti impianti antincendioche richiedono una continua e sistematica manutenzione per garantire neltempo la condizione di “assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza”. La successione di comando, nell’ambito militare, rappresenta sempre un“effetto a cascata di responsabilità” poiché, chi non ha potuto adeguare, adesempio, le nuove attività per vari motivi, passa al nuovo “inquilino” il com-pito arduo dell’adeguamento celere (entro il 7 ottobre 2013) da attuare nel-la complessa ottica di una spending review che sta riducendo vertiginosamen-te i finanziamenti necessari. Il rischio è quello di ritrovarsi in una comprensorio militare, di vasta scalaurbana, ove l’adeguamento di tutte le attività esistenti richiede energie eco-nomiche non compatibili con le risorse finanziarie disponibili nel corso del-l’esercizio finanziario.Una prova di “soddisfacente gestione della sicurezza” è quindi il continuo con-trollo, coadiuvato magari anche da una squadra interforze di tecnici specia-listi in antincendio/sicurezza (ufficiali del Genio abilitati alla ex Legge818/84, ecc.), di tutti gli impianti antincendio, e in genere rischiosi,esistenti nelle variegate attività militari (camerate, centrali termiche, gruppi elet-trogeni, autorimesse, aviorimesse, ecc.). Una squadra interforze sulla sicurezza aiuterebbe, ad esempio, i Comandanti a:• redigere in maniera chiara ed esaustiva il Documento di Valutazione deiRischi (DVR);

• procedere ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi da In-terferenze (DUVRI) in caso di presenza simultanea di più lavorazioni;

• controlli antincendio sulle attività esistenti;• progettazione antincendio e della sicurezza di nuove attività;• informazione continua al personale militare;• aggiornamento continuo sulle novità legislative in materia della sicurezza;

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Impianto a schiuma hangar

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Tale controllo mirato è indispensabile e propedeutico in uno scenario ovela successione rapida di nuove e continue fonti legislative dimostrano, anco-ra una volta, che la progettazione, realizzazione e gestione dei mezzi antin-cendio devono necessariamente essere efficaci e di qualità.

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE CASERME:UNA PROPOSTA METODOLOGICA

Ancora una volta si solleva il problema degliaspetti antincendio nelle strutture militari lacui manutenzione, affidata a Ditte specializ-zate nel settore, spesso non garantisce un’ot-tima efficienza gestionale degli impianti esi-stenti.Tutti i Reparti del comparto Difesa che pos-siedono estintori ed apparati antincendiosono oggetto di obbligatoria manutenzioneperiodica, esperita generalmente da Ditteesterne. Tali operazioni gestionali vengonosvolte da Ditte, specializzate nel settore,spesso senza il dovuto controllo in contrad-dittorio da parte del personale militare perscarsa formazione specifica antincendio delpersonale stesso dell’Amministrazione.Un ulteriore svantaggio di ciò è anche la

completa assenza di un censimento su scala nazionale che dia informazionidettagliate sui mezzi ed impianti antincendio esistenti nelle caserme e sullenuove attività ancora da adeguare.Possedere un censimento aggiornato sui mezzi ed impianti antincendio indotazione ci aiuta a titolo di esempio:• stilare in maniera corretta il contratto dimanutenzione di tali apparati antincen-dio senza lasciare intravedere dubbi o in-certezze a livello contrattuale;

• ad esperire i rinnovi CPI (Certificato Pre-venzione Incendi), in tempo senza giun-gere, in alcuni casi, oltre la scadenza delcertificato stesso implicando non pochiproblemi con il C.do VV.F. per il dovutorinnovo;

• programmare annualmente e quindi intempo utile gli interventi di adeguamentoper ogni Reparto secondo delle priorità;

• revisionare/aggiornare il piano antincen-dio della caserma con molta più facilità.

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Ricarica estintore

Estintori carrellati

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• redigere le pro-gettazioni antin-cendio con otti-me informazionidi partenza per ot-tenere, ad esem-pio, il CPI com-plessivo dell’inte-ro comprensorio3

Le varie operazionidi manutenzione chevanno dalla sempli-ce sorveglianza, alcontrollo in genere semestrale, alla revisione ed infine al collaudo degli im-pianti antincendio rappresentano delle attività di gestione non di poco conto. Delle quattro attività sopra accennate, solo la prima può essere eseguita di-rettamente da personale militare non specializzato (sorveglianza) mentre letre restanti richiedono qualifiche in tale settore. Per tale motivo le tre restan-ti attività vengono svolte di norma da Ditte specializzate che possiedono, nelloro organico, personale formato con anni di esperienza sulle spalle.Il rischio che la manutenzione degli estintori e dei mezzi antincendio daparte delle Ditte non dia risultati di qualità è alto con conseguente disper-sione di risorse economiche per il finanziamento dei contratti.Un buon livello qualitativo di manutenzione dei mezzi antincendio è datodall’integrale rispetto delle norme UNI4 che indicano dettagliatamente perogni impianto le attività di manutenzione.Un controllo in contraddittorio efficace impone quindi che il personale mi-litare sia formato sulle norme vigenti, siano essi cogenti o non cogenti.Non è facile, ad esempio, capire come e quando debba essere eseguita unasostituzione della carica estinguente di un estintore ad anidride carbonicao valutare l’effettiva necessità di sostituire delle parti fisse di un idranti o diun impianto sprinkler, se non si ha una preparazione base sull’antincendio.Quindi per ottenere una manutenzione di qualità occorre “saper controllare”. Ma chi ha la funzione di controllore nelle varie caserme?

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Rilevatori di fumo

3 Molti C.di Provinciali del VV.F. non emettono il CPI per la singola attività, ad esempio per unagrossa Centrale Termica, ma rilasciano tale certificazione all’intero comprensorio militare im-ponendo, giustamente, l’adeguamento a norma antincendio di tutte le attività esistenti nellaCaserma. Ci si ritrova quindi in molti Reparti ad avere una parte di attività già adeguate ma senzail CPI in attesa di adeguare le restanti.

4 In tale settore le linee guida dell’UMAN (Associazione Costruttori Materiali Antincendio) dan-no delle ottime indicazioni per la corretta manutenzione dei sistemi antincendio contemplan-do anche le procedure per il corretto smaltimento dei rifiuti antincendio.

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Tali attività dovrebbe esperita da un soggetto, cosiddetto “referente antincen-dio” che abbia delle attitudini tecniche e che soprattutto abbia la passione diformarsi ed informarsi periodicamente.

Una soluzione per la formazione dei referenti di Caserme ci viene fornitadal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ove all’art. 17 prevede che il Dipartimentoe il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco promuovano la formazione nellematerie della prevenzione incendi, nonché la diffusione della cultura sullasicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni e cicli di forma-zione.

Gioco forza viene dato anche dall’art. 7-bis della Legge n. 89 del 31 maggio2005 e s.m.i., del D.L. n. 45 del 31 marzo 2005, recante disposizioni urgentiper la funzionalità dell’Amministrazione che recita che i servizi di formazio-ne in materia di prevenzione incendi possono essere resi dal Corpo Nazio-nale dei Vigili del Fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguitodella stipula di apposite convenzioni. Quindi una convenzione tra VV.F e Pubblica Amministrazione sarebbe unasoluzione ideale e a basso costo per formare dei referenti di caserma.La funzione di tali referenti oltre al controllo in contraddittorio della manu-tenzione esterna potrebbe essere anche quella di creare capillarmente uncensimento nazionale antincendio.In tale censimento andrebbero a convergere dati utili quali:- impianti antincendio esistenti;- i mezzi esistenti ed il loro stato d’uso;- CPI ottenuti e la loro scadenza, - attività nuove da adeguare ai sensi del DPR 151/2011;- CPI ancora mancanti, - la documentazione antincendio in possesso;- progettazioni già eseguite,

con i seguenti vantaggi:- quadro generale aggiornato dei mezzi antincendio in dotazione e da in-stallare con garanzia di un’adeguata programmazione esigenziale per lamessa a norma delle infrastrutture esistenti;

- creazione di una rete di controllo coordinata a livello centrale con Ufficia-li coordinatori e ramificata sino a livelli periferici con referenti;

- formazione di un team con specifici corsi previsti dalla convenzione-qua-dro al fine di ottenere un’adeguata preparazione nelle gestione e control-lo dei mezzi antincendio con la trasmissione dei dati dal livello perifericoa questa Direzione;

- creare, di concerto con gli uffici informatici competenti, di un softwareper la raccolta dei dati antincendio dal livello periferico al fine creare unarchivio informatizzato dei mezzi antincendio in dotazione.

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La formazione ed il censimento sono sicuramente di ausilio per i tecnici-progettisti (Ufficiali del Genio Militare abilitati alla certificazione antincen-dio di cui alla L. 818/84) che operano in tale ambito poiché essi dispongo-no già di tutti i dati necessari per una corretto rinnovo dei CPI o per un ade-guamento ex novo di particolari attività antincendio.

VERSO UNA NUOVA PROGETTUALITÀ DELL’INGEGNERIA ANTINCENDIONELLE STRUTTURE MILITARIOccorre procedere a passi spediti per poter arrivare, in breve tempo, ad ot-tenere un chiaro quadro d’insieme. Costruire la carta d’identità antincendiodella Caserma significa sapere cosa è contenuto dentro e lo stato d’uso in at-to al fine di scongiurare perdite ingenti di strutture per una scarsa capacitàdi manutenzione.In tale ottica si deve sviluppare una nuova cultura dell’ingegneria militareantincendio con l’emanazione di metodologie organizzative che disciplini-no la sicurezza nelle attività del Genio Militare. Il nuovo “ingegnere militare” deve entrare nell’ottica di:- adeguare i manufatti dell’architettura militare, impregnata spesso di sto-ria, alle modifiche intervenute negli ultimi anni, attraverso un’adeguatatrasformazione edilizia nel rispetto delle vigenti normative in materia an-tincendio;

- progettare e manutenzionare le strutture in modo da sostenere sollecita-zioni particolari dovuti ad effetti esterni (detonazioni, deflagrazioni,scoppi, ecc.);

- applicare l’approccio ingegneristico antincendio alle strutture militari5;- conoscere i danni che la struttura può subire, prevedendo, a tale riguar-do, livelli di sicurezza soddisfacenti rispetto al contesto in cui si opera (es.impianto antincendio in una riservetta munizioni, protezione di un depo-sito carburanti, hangar, ecc.);

- salvaguardare l’architettura militare di notevole spessore storico-cultura-le, come ad esempio l’hangar di Pontecagnano progettato dall’Ing. PierLuigi Nervi, contro il rischio di incendio.

La divulgazione dell’informazione in ambito antincendio ha quindi comeobiettivo quello di plasmare gli aspetti della safety and security all’architettu-

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5 Il decreto 9 maggio 2007 (”direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurez-za antincendio”), emanato a brevissima distanza temporale dagli altri due rilevanti decreti ri-guardanti la re sistenza al fuoco (DM 16 febbraio 2007 e DM 9 marzo 2007), segna indubbiamen-te un passo epocale nell’attività nazionale di prevenzio ne degli incendi.Esso introduce, per la prima volta in Italia, il cosiddetto “approccio ingegneristico” alla sicurez-za antincendio delineando aspetti comple tamente nuovi rispetto al vecchio metodo di tipo pre-scrittivo, finora adottato dal legislatore.

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ra militare attraverso delle linee gui-da atte a disciplinare la sicurezza an-tincendio nel pieno rispetto del-l’identità e della memoria storico-ar-chitettonica che l’edificio riveste.Occorre estrapolare strumenti e me-todologie per una nuova e modernaprogettualità delle opere destinatealla difesa tenendo conto altresì delcontesto urbano e della destinazio-ne d’uso che l’opera possiede basatasullo studio:- della legislazione militare e civile,in ambito antincendio;

- di modellazioni computerizzatetramite software specifico, messo adisposizione dall’Amministrazio-ne che, consentirà di stabilire sedeterminate opere militari posseggano un adeguato livello di sicurezza;

- di edifici militari storici ed architettonicamente rappresentativi in colla-borazione con il Ministero della Difesa (ad esempio la storica CasermaCernaiadi Torino, ecc.) tramite analisi dettagliate dei materiali e tipologieedilizie che potrebbero essere facilmente introdotte per uso militare suteatri nazionali ed internazionali

- di nuovi sistemi antincendio su particolari attività militari (progetti pilo-ta), non contemplante dal DPR 151/2011, quali, riservette munizioni,polveriere, spolettifici, camerate, ecc. che sono tipicamente presenti nel-le caserme.

- della sicurezza antincendio di un comprensorio militare (progetto su va-sta scala), quale un reggimento o un battaglione .

La necessità di una riforma generale dell’edilizia militare è chiara anche alMinistro della Difesa il quale sta istituendo Gruppi di Lavoro al fine di ela-borare progetti che garantiscano sicurezza, funzionalità, ed economicità,dismettendo, nell’ottica della spending review, il parco immobiliare militareormai insicuro e/o vetusto. �

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L’articolo 1 indica gli obiettivi generali che il testo regolamentare si prefigge ovvero quelli connes-si alla definizione degli aspetti pro cedurali, ai criteri di valutazione del rischio e alla progettazionedelle conseguenti misure compensative attraverso le metodologie offerte dalla Fire Engineering.

Kit per misurare pressione e portata in un idrante