Manuale gestione rifiuti

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI Linee guida per gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti

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Linee guida per gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti

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MANUALE GESTIONE

RIFIUTILinee guida per gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti

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Emissione: USO INTERNO Pagina 1 di 44

INDICE

IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006 ....pag. 3

FINALITA ED OBIETTIVI .. .. 3

RECUPERO DEI RIFIUTI . 3

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI .. 5

CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) .. 6

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) . 7

OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) .. 8

1. PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

DEFINIZIONI . 9

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI . 13

ESCLUSIONI . 15

Terre e rocce da scavo .. 15

DIVIETO DI MISCELAZIONE 20

ABBANDONO .. 20

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO .. 20

REGISTRO DI CARICO E SCARICO .. 22

DICHIARAZIONE ANNUALE .. 23

DEPOSITO TEMPORANEO 24

ONERI E RESPONSABILITA E DEI PRODUTTORI E DETENTORI 25

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2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.) . 26

CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI RIFUTI PERICOLOSI . 28

CONTENUTO E MODALITA OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI .. 30

INVENTARIO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI . 34

- Rifiuti di varia natura .. 35

2.4.1 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI .. 37

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1: Classificazione dei rifiuti . 13

Figura 1a: Rifiuti Urbani .. 14

Figura 1b: Rifiuti Speciali 14

Figura 1c: Esonero dalla dichiarazione annuale (M.U.D.) .. 23

Figura 2: Condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti .. 24

Figura 3: Procedimento di attribuzione del codice . 27

Figura 4: Criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi . 29

Figura 5: Contenuti e responsabilità del Registro di Carico-Scarico 33

Figura 6: Contenuti del Formulario di Identificazione Rifiuto 34

ELENCO DELLE TABELLE

Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo 2 . 28

DOCUMENTI ALLEGATI

All.1: Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico

All.2: Modalità di tenuta e di compilazione del formulario

All.3: Condizioni per il mantenimento del deposito temporaneo

All.4: Guida alla compilazione del modello unico di dichiarazione (M.U.D.)

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IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 con entrata in vigore il 29 aprile 2006.

Tale decreto, in attuazione della Legge n. 308 del 15/12/2004, raccoglie le Norme in materiaambientale, rappresentando una sorta di Testo Unico della disciplina ambientale stessa, per leseguenti materie:

a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per lavalutazione d impatto ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acquedall inquinamento e la gestione delle risorse idriche;

c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

d) nella parte quinta, la tutela dell aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all ambiente.

FINALITA’ ED OBIETTIVI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla partequarta del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlliefficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usareprocedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativavigente.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, diproporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nellaproduzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nelrispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento alprincipio comunitario chi inquina paga . A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondocriteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Per conseguire le finalità e gli obiettivi del D. Lgs. 152/2006, lo Stato, le regioni, le provinceautonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia digestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto, adottandoogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti diprogramma o protocolli d intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

RECUPERO DEI RIFIUTI

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzionedello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) Il reimpiego ed il riciclaggio;

b) Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

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c) adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto cheprevedano l impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato deimateriali medesimi;

d) utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio eadozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i

produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne diinformazione e tutte le altre iniziative utili.

3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità ela pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse invia prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazionetecnologica.

4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma coni soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settoriinteressati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme direcupero dei rifiuti, nonché l utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o diprodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delleoperazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamentiperché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processoindustriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o comeprodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, onon abbia l obbligo, di disfarsene.

13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o aglioggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino lecaratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati aisensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbial'obbligo, di disfarsene.

14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti,nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa suirifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l obbligo, di disfarsene.

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SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce lafase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massache in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e direcupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata diimpianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto delrapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) Realizzare l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambititerritoriali ottimali;

b) Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al finedi ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o dellanecessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) Utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezionedell ambiente e della salute pubblica;

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, larealizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativoprocesso di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima ditrasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale,stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell ambiente edella tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo contodi eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.

5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessisono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspettiterritoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servitalo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccoltadifferenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sulterritorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando ilconcetto di prossimità agli impianti di recupero.

6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall articolo 107, comma 3.

7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni deldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

8. È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento diseparazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell ambito degli impianti didepurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell entegestore.

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CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato ‘A’ D.Lgs. n. 152/2006)

Le principali categorie di rifiuti previste dall art.183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 , individuano tipologie dilavorazioni o di prodotti per le quali viene data la definizione di rifiuto, e precisamente:

Q 1 Residui di produzione o di consumo in appresso nonspecificati

Q 9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi dilavaggio di gas , polveri di filtri dell aria, filtri usati, ecc.);

Q 2 Prodotti fuori norma; Q 10 Residui di lavorazione/ sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura odi fresatura, ecc.)

Q 3 Prodotti scaduti; Q 11 Residui provenienti dall estrazione e dalla preparazione delle materieprime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie opetrolifere, ecc.)

Q 4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subitoqualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, leattrezzature, ecc. contaminati in seguito all incidente inquestione;

Q 12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)

Q 5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attivitàvolontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia,materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

Q 13Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazioneè giuridicamente vietata;

Q 6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso,catalizzatori esausti, ecc.)

Q 14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messifra gli scarti dell agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi,dalle officine, ecc.)

Q 7 Sostanze divenute inadatte all impiego (ad esempio acidicontaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimentoesauriti, ecc.)

Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività diriattamento di terreni

Q 8 Residui di processi industriali ( ad esempio scorie, residui didistillazione, ecc.)

Q 16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categoriesopra elencate

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OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato ‘B’ D.Lgs. n. 152/2006)

Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltitisenza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente.

D 1 Deposito sul suolo o nel suolo (ad es. discarica) D 9 Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nelpresente allegato, che dia origine a composti o a miscuglieliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti daD1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione,ecc.)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiutiliquidi o fanghi nei suoli)

D 10 Incenerimento a terra

D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili inpozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D 11 Incenerimento in mare

D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni olagune, ecc.)

D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori inuna miniera, ecc.)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveolistagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall ambiente)

D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazionidi cui ai punti da D1 a D12.

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell ambiente idrico eccetto l immersione D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazionidi cui ai punti da D1 a D13.

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui aipunti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, primadella raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato,che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondouno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

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OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato ‘C’ D.Lgs. n. 152/2006)

Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperatisenza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente.

R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzoper produrre energia

R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R 2 Rigenerazione / recupero di solventi R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate comesolventi (compre le operazioni di compostaggio e altretrasformazioni biologiche)

R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura o dell ecologia

R 4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate daR1 a R 10.

R 5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate daR1 a R 11.

R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R 13 Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioniindicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo,prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R 14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sonoprodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizionistabilite dalla normativa vigente.

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1. PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini della parte quarta del D. Lgs. 152/2006, si intende per:

a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'AllegatoA alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi (*) o abbia deciso(*) o abbia l'obbligo di disfarsi (*);

(*) L’art.14 del D.L. n.138 del 08 luglio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.158), interpretain maniera autentica le parole sottolineate, esplicitando ulteriormente la definizione di rifiuto in:

a1) ‘si disfi’: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza,un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondogli allegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997;

b1) ‘abbia deciso’:la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gliallegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997, sostanze, materiali o beni;

c1) ‘abbia l’obbligo di disfarsi’:l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene adoperazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da unprovvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, dellasostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi dicui all’allegato D del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997 (l’elenco D è stato abrogato con la decisione2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, vedere paragrafo classificazione dei rifiuti);

Non ricorre infine la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b1, per beni o sostanze e materialiresiduali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

- se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimoo in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivodi trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;

- se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimoo in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamentopreventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuatenell’allegato C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997.

b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e lapersona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioniche hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso ilcontrollo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il lorotrasporto;

f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia,trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologicheomogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche almomento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamentedagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamentedestinati al recupero.

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g) Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, unmateriale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, leoperazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie,combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici,incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato Calla parte quarta del presente decreto;

i) Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturalicollegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività diproduzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminaredi rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché leattività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui alpunto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti permilione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 partiper milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o dismaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità indeposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metricubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubil'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzatinelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,indipendentemente dalle quantità;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recuperoo di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità indeposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metricubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad unanno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzatinelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee dirifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti

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pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanzepericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettaturadei rifiuti pericolosi;

n) Sottoprodotto: i prodotti dell attività dell impresa che, pur non costituendo l oggettodell attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industrialedell impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sonosoggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti dicui l impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi edin particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall impresa che li produce ocommercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l impresa stessadirettamente per il consumo o per l impiego, senza la necessità di operaretrasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest ultimo fine,per trasformazione preliminare s intende qualsiasi operazione che faccia perdere alsottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e leproprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego inun processo produttivo o per il consumo. L utilizzazione del sottoprodotto deve esserecerta e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alledisposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri diossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come piriteo solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositatepresso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottopostea procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiegocerto del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standardmerceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essereattestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standarde norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata daltitolare dell impianto dove avviene l effettivo utilizzo. L utilizzo del sottoprodotto nondeve comportare per l ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelledelle normali attività produttive;

o) Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, provenienteda raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità provenienteda raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente unrilevante contenuto energetico;

q) Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite aisensi dell articolo 181;

r) Combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle normetecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualitànormale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediantetrattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonchéa ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e ilcontenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile,sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,come RDF di qualità elevata, cui si applica l articolo 229;

t) Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica deirifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e

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usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradidi qualità;

u) Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche:

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti aspecifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali,individuate entro centottanta giorni dall entrata in vigore della parte quarta delpresente decreto con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio diconcerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicliproduttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in originele medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitorie produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti aPaesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,ai sensi dell articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);

v) Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa cheeffettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei sitiinquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisitidi legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa cheintende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essereiscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cuiall articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezioneambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

z) Emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell atmosfera chepossa causare inquinamento atmosferico;

aa) Scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo,nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) Inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all introduzionenell aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere ocostituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell ambiente oppure talida ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell ambiente;

cc) Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare lagestione dei rifiuti, ivi compresa l attività di spazzamento delle strade, come definitaalla lettera d);

dd) Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

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1.2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati:

a) Secondo l origine in:

¢ Rifiuti Urbani ¢ Rifiuti Speciali

elenco completo dei rifiuti urbani e speciali (art. 184, commi 2 e 3), è riportato alle figure1.a e 1.b.

b) Secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

Ä Rifiuti Pericolosi Ä Rifiuti non pericolosi

La figura 1 illustra schematicamente la classificazione dei rifiuti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco,nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli AllegatiG, H e I alla medesima parte quarta.Il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio del 2/5/2006 istituisce l elencodei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE edall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione2000/532/CE del 3 maggio 2000.

Il provvedimento si articola nei seguenti allegati:Allegato A: elenco dei rifiuti conformemente alla decisione della Commissione di cui sopra;Allegato B: schema trasposizione codici CER dei rifiuti dagli Allegati del D.Lgs. 22/97 ai codicidell Allegato D del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra;Allegato C: schema di trasposizione dei codici CER di cui agli All.1, Suball.1 e All.2 del D.M.5/2/98 con i corrispondenti codici ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra.

Fig. 1 -CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

URBANI

RIFIUTI

SPECIALI

nonpericolosi

pericolosi

nonpericolosi

pericolosi

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RIFIUTI ASSIMILABILI

Spetterà ai Comuni (art. 198, comma 2, lettera g), attraverso un regolamento, stabilireassimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti

urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI

sono

RIFIUTI URBANI

rifiuti domestici anche ingombranti,da locali e luoghi adibiti ad uso di

civile abitazione

rifiuti non pericolosi assimilati airifuti urbani per qualita' e quantita'

rifiuti dallo spazzamento dellestrade

rifiuti di qualunque natura o provenienza,giacenti sulle strade ed aree pubbliche osulle spiagge marittime e lacuali e sulle

rive dei corsi d'acqua

rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,quali giardini, parchi ed aree cimiteriali

rifiuti provenienti da esumazioni edestumulazioni, nonche' gli altri rifiuti

provenineti da attivita' cimiteriale

Fig. 1 a

sono

RIFIUTI SPECIALI

rifiuti da attivita' agricole edagro-industriali

rifiuti derivanti da attivita' didemolizione, costruzione nonch irifiuti pericolosi dalle attivita' di

scavo

rifiuti da lavorazioni industriali

rifiuti da lavorazioni artigianali

rifiuti da attivita' commerciali

rifiuti da attivita' di servizio

rifiuti derivanti da attivita' di recuperosmaltimento rifiuti, fanghi prodotti dallapotabilizzazione e da altri trattamentidelle acque e dalla depurazione delleacque reflue e da abbattimento di fumi

rifiuti da attivita' sanitarie

i macchinari e le apparecchiaturedeteriorati ed obsoleti

i veicoli a motore, rimorchi e similifuori uso e loro parti

il combustibile derivato da rifiuti

i rifiuti derivati dalle attivita' diselezione meccanica dei rifiuti solidi

urbani

Fig.1 b

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1.3 ESCLUSIONI

La disciplina del D.Lgs. 152/2006, non si applica (art. 185):

- agli effluenti gassosi emessi nell atmosfera;

- agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;

- ai rifiuti radioattivi;

- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso dirisorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

- alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali nonpericolose utilizzate nell attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetaliriutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopotrattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinantie potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

- le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti ecrudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture diricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto dellavigente normativa;

- ai materiali esplosivi in disuso;

- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui,utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto delMinistro dell ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giornidall entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all emanazione delpredetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente25 ottobre 1999, n. 471;

- il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

- materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzionedisposta dalle autorità competenti;

- i sistemi d arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesamilitare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonchéla gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citatimateriali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principidi tutela dell ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, idepositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuticostituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nullaosta previsti dal la parte quarta del presente decreto;

- i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m),finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R.5/6/1976, n. 1076, recante il regolamento per l amministrazione e la contabilità degliorganismi dell esercito, della marina e dell aeronautica.

1.3.1 Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietradestinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non

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costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta delpresente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo,da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione sianoutilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progettosottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottopostoa valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvatodall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo pareredelle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, semprechéla composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinantisuperiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.

2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impattoambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmenteprevisti.

3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamentisul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilitàdi immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali aifini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all Allegato 2 del titolo Vdella parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell ambientee della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della partequarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sinoall emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limiteaccettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25ottobre 1999, n. 471.

4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essereverificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogniqual volta si verifichino variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.

5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzioneindustriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, aqualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò siaespressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione diimpatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezionedell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione siaeffettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzioneindustriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza econtrollo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanzapubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'usoautorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantitàe specifica destinazione.

7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezionedell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impattoambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazionedel soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell articolo 47 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta chenell esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avvienesenza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e5 del presente articolo, come autorizzata dall autorità competente, ove ciò sia espressamenteprevisto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limitivigenti con riferimento anche al sito di destinazione.

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8. Nel caso in cui non sia possibile l immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà ancheessere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale edall atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Ilriutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall avvenuto deposito, salvo proroga su istanzamotivata dell interessato.

9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi iquali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell interessato.

10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni diminerali e di materiali da cava.

ð Specificazioni ed Integrazioni (Terre e Rocce da scavo in via generale)

L`art. 186, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 disciplina in via generale la gestione come nonrifiuto delle terre e rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra e rinvia ad unsuccessivo decreto l individuazione dei limiti massimi accettabili e le modalità di analisi deimateriali ai fini della loro caratterizzazione per il successivo riutilizzo nelle tipologie di operepreviste dal successivo comma 5 (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati, ecc.).

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 maggio 2006 (G.U. 10/5/2006, n. 107) sono statiindividuati non solo i limiti massimi e le modalità di analisi, ma è stato anche precisato ilsignificato dell'espressione "trasformazioni preliminari" riportata dall'art. 186, comma 1, delD.Lgs. 152/2006 (che a sua volta riprendeva le indicazioni della Legge 443/2001).

La precisazione del Decreto ministeriale è importante poiché è l assenza di trasformazionipreliminari che consente di considerare il materiale come non rifiuto.

In linea generale il decreto indica che per "trasformazioni preliminari" si intendono tutti queicomportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terree rocce.

Ciò premesso il decreto contiene delle ulteriori precisazioni e cioè:

a) l attività di vagliatura di terre e rocce, se finalizzata ad ottenere due ammassi conpercentuali diverse di inquinanti rispetto a quella dell unico ammasso originario, costituisceuna trasformazione preliminare e quindi il materiale deve essere trattato come rifiuto;

b) attività di macinazione delle terre e rocce, non rappresenta una trasformazionepreliminare;c) l attività di vagliatura che non varia la concentrazione di inquinanti dell ammasso originarionon rappresenta una trasformazione preliminare;

d) se le terre e rocce entrate in contatto con l acqua (es. materiale di perforazione senzapresenza di altre sostanze), vengono essiccate mediante stesura al suolo ciò non rappresentauna trasformazione preliminare;

e) se le terre e rocce, per essere riutilizzate necessitano di essere stabilizzate mediantetrattamento a calce ciò non rappresenta una trasformazione preliminare.

Analisi e campionamento:

Il campionamento e analisi delle terre e rocce sono a carico del produttore o del committente,vanno eseguite in occasione della prima produzione ed ogni volta si verifichino variazioni delprocesso produttivo della natura delle terre e rocce.

Il campionamento, è effettuato su un campione rappresentativo del materiale di cui alla normaUNI 10802. La preparazione dei campioni avviene secondo la medesima norma nonché leindicazioni di cui all art. 3 del decreto.

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Limiti massimi accettabili:

In linea generale la composizione media dell intera massa campionata non deve superare laconcentrazione di inquinanti prevista dalla Tabella 1 colonna B (siti con destinazionecommerciale e industriale) dell Allegato 5 del Titolo V (Bonifiche) della Parte IV del D.Lgs.152/2006.

Se il materiale viene destinato a reinterri, rilevati, riempimenti di siti ad uso verde pubblico,privato e residenziale si possono verificare due fattispecie:

A) concentrazione di inquinanti nei limiti della Tabella 1 colonna A dell Allegato 5: riutilizzoammesso;B) concentrazione di inquinanti superiore ai limiti della Tabella 1 colonna B dell'Allegato 5:

riutilizzo ammesso a condizione che venga effettuata un analisi di rischio sito - specifica(Allegato 1 Titolo V, Parte IV D.Lgs. n. 152/2006).

Gli esiti dell analisi devono dimostrare che la concentrazione dei contaminanti sia inferiore allaconcentrazione soglia di rischio del sito di destinazione.

In questo secondo caso copia della documentazione deve essere allegata alla richiesta diriutilizzo presentata all ARPA per le opere non soggette a VIA.

Aree agricole:

Sino all emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e riempimenti, nelle aree agricolesi dovrà fare riferimento ai limiti di concentrazione di inquinanti previsti dalla Tabella 1 colonnaB dell Allegato 5.

ð Specificazioni ed Integrazioni Piccoli Cantieri (Decreto 2 maggio 2006 in vigore dal 31 G.U. 16 maggio 2006 n. 112)

art. 266, ultimo comma, prevede un regime semplificato per la gestione come non rifiutodelle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi 6000 mc.

Ambito di applicazione:

Terre e rocce da scavo, purché non provenienti da siti contaminati (D.Lgs. 152/2006,Parte IV, Titolo V) e prodotte a seguito della realizzazione di opere edili o della manutenzione direti o di infrastrutture.

Condizioni:Le terre e rocce non sono rifiuti se l’impresa titolare del cantiere da cui derivano presentaall ARPA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.Lgs. n. 445/2000) che attesti:

- che nello scavo non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti;

- che individui il cantiere di produzione;

- che la produzione non supera i 6000 mc;

- che individui i siti di destinazione dei materiali e la relativa quantità.

La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 7 gg. prima dell’inizio dei lavori.

Deposito:Se il materiale non è immediatamente riutilizzabile va comunque effettuata unacomunicazione all’ARPA indicando il luogo di deposito del materiale che potrà essere ancheesterno al luogo di produzione.

La comunicazione andrà integrata con un’ulteriore comunicazione da effettuarsi sempreall’ARPA 7 gg. prima del riutilizzo.

Se il riutilizzo non avviene entro 12 mesi occorre darne comunicazione alla Provincia (che puòdisporre, con adeguata motivazione, la rimozione del materiale).

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Altri adempimenti:

La copia della comunicazione all ARPA deve essere conservata per tre anni presso la sede legaledell impresa titolare del cantiere.

Varie:Il riutilizzo del materiale all interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcunacomunicazione.

Nota importante:

Stante che la condizione preliminare e pregiudiziale per applicare quanto detto sopra è laprovenienza dei materiali da siti non contaminati, l impresa titolare del cantiere dovrà porrela massima attenzione ed effettuare gli accertamenti necessari in tutte quelle situazioni chepossano rappresentare delle criticità quali: scavi in siti industriali dismessi e non, siti conserbatoi interrati, siti sui quali possono essere avvenuti sversamenti di sostanze pericolose,piazzali di parcheggio e manovra, fossati e scoline stradali, suoli agricoli già adibiti a vigneto,frutteto ecc...

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1.4 DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

Ai sensi dell art. 187 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all allegatoG, o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essereautorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni dicui all'articolo 178, c. 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

1.5 ABBANDONO

Ai sensi dell art. 192, è fatto divieto di:

1. Abbandonare

2. Depositare senza controllo

3. Immettere nelle acque superficiali e sotterranee

RIFIUTI DI

QUALSIASI GENERE

1.6 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (Art. 193)

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulariodi identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) Nome e indirizzo del produttore o del detentore;

b) Origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) Impianto di destinazione;

d) Data e percorso dell instradamento;

e) Nome ed indirizzo del destinatario.

2. a) Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato daldetentore e controfirmato dal trasportatore;

b) una copia deve rimanere al produttore o al detentore;

c) le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite:

- una dal destinatario;

- due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

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3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati inconformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni sul formulario non si applicano:

¬ Al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;

¬ Ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modooccasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trentalitri;

6. Il modello uniforme di formulario di identificazione è quello previsto dal Decreto Ministerialen.145 del 01 aprile 1998.

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall ufficio del registro odalle camere di commercio e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti.

La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizionetributaria.

7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto dispedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all articolo194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con ladisciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all interno di aree private non è consideratatrasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. Il documento commerciale, di cui all articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 delParlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all obbligo della tenuta dei registridi carico e scarico di cui all articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario diidentificazione di cui al comma 1.

11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitoreo trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev essereeffettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiutidevono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nelcaso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazionidev essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all interno dei porti e degliscali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti deiveicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordonon rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all articolo 183, comma 1, lettera l), purchè lestesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dalcomputo i giorni interdetti alla circolazione.

13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti ilmodello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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1.7 REGISTRO DI CARICO E SCARICO (Art. 190)

1. Soggetti obbligati e tempi di registrazione

I soggetti obbligati alla dichiarazione annuale dei rifiuti (M.U.D.), ovvero i soggetti pubblici eprivati che: producono, trasportano, stoccano-trattano-smaltiscono rifiuti speciali e rifiutisolidi urbani ed assimilati,

ð devono tenere un registro di carico e scarico, su cui devono annotare: le informazioni sullecaratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazioneannuale al catasto.

Le annotazioni devono essere effettuate:

ù Produttori: almeno entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico delmedesimo;

ù Raccolta e trasporto: almeno entro 10 gg lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

ù Commercianti, intermediari e consorzi: almeno entro 10 gg lavorativi dallaeffettuazione della transazione relativa;

ù Recupero e smaltimento: entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Luogo di tenuta, contenuti e conservazione dei documenti

I registri sono tenuti presso:

ó Ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

ó La sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;

ó La sede dei commercianti e degli intermediari. I soggetti la cui produzione annua di rifiutinon eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosipossono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anchetramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedonoad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresacopia dei dati trasmessi.

Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e direcupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

I registri devono essere conservati:

ó Per cinque anni dalla data dell ultima registrazione, eccetto i registri relativi alleoperazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempoindeterminato ed al termine dell attività devono essere consegnati all autorità che harilasciato l autorizzazione.

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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Il modello uniforme di registro di carico e scarico è quello previsto dal Decreto Ministerialen.148 del 01 aprile 1998.

1.8 DICHIARAZIONE ANNUALE (M.U.D.) (CATASTO – art.189)

Annualmente vige l obbligo di comunicare al catasto dei rifiuti:

A Quantità

A Caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte

Tale obbligo riguarda:

ó Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti,compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge leoperazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

ó le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità direcuperare particolari tipologie di rifiuto;

Sono esclusi da tale regime:

Fig.1 c

Im prenditori agricolicon un volum e diaffa ri annuo non

superio re a € 8.000ESONERO

Q ualora i produtto ri di rifiu tiperico losi conferiscano i

m edesim i a l servizio pubblicodi raccolta com petente perterritorio e previa apposita

convenzione.

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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1.9 DEPOSITO TEMPORANEO

soggetto, unicamente, al registro di carico e scarico ed al divieto di miscelazione. Lecondizioni di mantenimento sono illustrate nella figura 2.

Fig. 2 -CONDIZIONI PER ILDEPOSITO TEMPORANEO

DEI RIFIUTIRifiuti

Pericolosi

RifiutiNon

Pericolosi

Asportobimestrale

odeposito< 10 mc

Asportotrimestrale

odeposito< 20 mc

Deposito comunque nonsuperiore a 1 anno

REQUISITI:-policlorodibenzendiossine,

policlorodibenzenfurani,policlorodibenzenfenoli < 2,5

ppm;-policlorodifenili,

policlorotrifenili < 25 ppm;-Deposito per tipi omogenei:

divieto di miscelazione;-Rispetto delle norme di

sicurezza, di imballaggio e dietichettatura dei rifiuti

pericolosi.

OBBLIGHI:- Compilazione del registro

di carico / scarico;- Comunicazione annuale

modello unico (MUD)

Asportoannuale

in stabilimentisiti nelle isole

minori

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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1.10 ONERI E RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI E DETENTORI

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna irifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni dismaltimento, nonchè dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve ai propri obblighi con le seguentipriorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta deirifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350Km e quantità eccedenti le 25 tonnellate.

e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall art.16 D.Lgs. n.22/97.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti èesclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero osmaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario diidentificazione rifiuto controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesidalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza delpredetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia dellamancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti taletermine è elevato a 6 mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni diraggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente aipunti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, laresponsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizioneche questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbianoricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto cheeffettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relativemodalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tuteladel territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuireall'intermediario dei rifiuti.

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

2.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.)

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) in vigore dal 1° gennaio 2002 è articolato come quellooriginario, in 20 classi o capitoli (cosiddetto codice a due cifre ), la cui denominazione, però,in alcuni casi risulta parzialmente variata.

Le singole classi (o capitoli) sono a loro volta suddivise in un numero variabile di sottoclassi(o sottocapitoli; codice a quattro cifre ).

Ai fini della corretta attribuzione del codice (codice finale del rifiuto= sei cifre), seguire iseguenti criteri:

1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codicidei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprieattività riferendosi a capitoli diversi.

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese diversecombinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e nonalla voce 20 01.

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazionedi un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codicecorretto.

3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codicidi cui al capitolo 16.

4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16,occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre delcapitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto 1.

Lo schema rappresentato nella figura 3, esplicita il procedimento di attribuzione del codice daattribuire al rifiuto.

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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appartiene aduna delle

'famiglie' deicapitoli da 01 a12 o da 17 a 20?

Il rifiuto dacatalogare

può essergliattribuito un

codiceappropriato?

(esclusi codici99)

appartiene ad unadelle 'famiglie' deicapitoli 13, 14, 15 ?

può essergliattribuito un

codiceappropriato?

NO

CODICE

può essergliattribuito un

codiceappropriato del

capitolo 16 ?

ricominciareconsiderandoanche i codici

99

Fig. 3 -PROCEDIMENTODI ATTRIBUZIONE

DEL CODICE

SI

NO

NO

SISI

NO

SI

SI

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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2.2 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Con il nuovo catalogo, per tutta una serie di rifiuti la classificazione come pericolosi o menorichiede (anche) un accertamento analitico o comunque è correlata all effettiva presenza diconcreti fattori di pericolosità.

Nel CER 2002 i rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco sono rifiuti pericolosi aisensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano ledisposizioni della medesima direttiva, a condizione che non siano rifiuti domestici.

In sintesi: tutti i rifiuti contrassegnati da asterisco e descritti o individuati in ragione dellapresenza di una o più, specifiche o generiche, sostanze pericolose (esempio: << contenentemercurio>>, ovvero << contenente metalli pesanti>>, ovvero ancora << contenentesostanze pericolose>>) devono essere classificati pericolosi (anche attribuendovi i relativicodici) solo se quella o quelle sostanze superano la concentrazioni limite fissate nell art. 2della decisione 2000/532/CE come sostituito dalla decisione 2001/118/CE.

Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo 2

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicatenell allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10e H11 (*) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità < 55°C

- una o più Sost. Class. (**) come molto tossiche in Concent. Totale > 0,1%

- una o più Sost. Class. come tossiche in Concent. Totale > 3%

- una o più Sost. Class. come nocive in Concent. Totale > 25%

- una o più Sost. Corrosive Class. come R35 in Concent. Totale > 1%

- una o più Sost. Corrosive Class. come R34 in Concent. Totale > 5%

- una o più Sost. Irritanti Class. come R41 in Concent. Totale > 10%

- una o più Sost. Irritanti Class. come R36,R37,R38 in Concent. Totale > 20%

- una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat.1 o 2) in Concentrazione > 0,1%

- una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat. 3) in Concentrazione > 0,1%

- una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat.1 o 2)

classificata come R60 o R61 in concentrazione > 0,5%

- una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 3)

classificata come R60 o R61 in concentrazione > 5%

- una Sost. Mutagena della cat.1 o 2 class. come R46 in Concentrazione > 0,1%

- una Sost. Mutagena della cat. 3 class. come R40 in Concentrazione > 1%

(*) L espressione sostanza tossica per il ciclo riproduttivo è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE.(**) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE.

La figura 4, illustra i criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.

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Fig. 4 -INDIVIDUAZIONEDEI RIFIUTI PERICOLOSI CER 2002

codici conasterisco

codici senzaasterisco

il rifiuto èdescritto

senza riferimenti asostanze pericolose

in ragione della presenzadi sostanze pericolose

16 01 13 *liquidi per freni

esempio

Analisi

16 01 11 *pastiglie per freni

contenentiamianto

16 01 14 *liquidi antigelo

contenentisostanzepericolose

esempi

oltre i limitidell'art.2 dec.2000/532/CE

entro i limitidell'art.2 dec.2000/532/CE

il rifiuto èpericoloso

il rifiuto èpericoloso

il rifiutonon è

pericoloso

il rifiutonon è

pericoloso

gli deve essereattribuito un'altro

codice16 01 12

pastiglie perfreni diverse da

... 16 01 11 16 01 15liquidi antigelodiversi da quelli

... 16 01 14

i rifiutidomestici sonocomunque non

pericolosiesempi

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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2.3 CONTENUTO E MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Viene di seguito riportata la sequenza logica delle operazioni e delle verifiche da effettuareper la corretta gestione dei rifiuti prodotti da attività e/o da lavorazioni.

2.3.1 Classificazione del rifiuto:

• eventuale esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti;

• rifiuto urbano,

• rifiuto urbano pericoloso,

• rifiuto speciale assimilato agli urbani,

• rifiuto speciale assimilato agli urbani pericoloso,

• rifiuto speciale,

• rifiuto speciale pericoloso.

Fare riferimento al flusso schema di figura 4 (pag.26) per l individuazione dei rifiuti pericolosi.

2.3.2 Deposito temporaneo:

I rifiuti prodotti nel sito possono essere stoccati provvisoriamente in attesa del conferimentoa recupero o a smaltimento con l obbligo di rispettare:

• la verifica delle condizioni per il deposito temporaneo (fig. 2 - pag. 21);

• le norme tecniche di sicurezza;

• il divieto di miscelazione tra categorie diverse di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi.

La figura 2 schematizza le condizioni necessarie per effettuare il deposito temporaneo deirifiuti prodotti nel sito.

2.3.3 Scelta della modalità di recupero o smaltimento del rifiuto:

• autosmaltimento (previa comunicazione alla Provincia per i rifiuti non pericolosi, conrelativa iscrizione all apposito registro provinciale e versamento del diritto di iscrizioneannuale oppure autorizzazione della Regione - o Provincia delegata - per quellipericolosi, con relativa iscrizione all albo gestione rifiuti),

• conferimento a terzi abilitati,

• conferimento al Servizio pubblico con apposita convenzione,

• esportazione, con i relativi obblighi di legge prescritti.

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2.3.4 Registrazione del carico e dello scarico del rifiuto:

• codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER;

• utilizzo del registro numerato, per tutte le tipologie di rifiuti;

• compilazione del registro entro 10 gg dal carico (produzione del rifiuto) e dallo scarico(cessione del rifiuto).

La scheda della figura 5, schematizza le modalità di compilazione e tenuta del registro dicarico / scarico.

2.3.5 Formulario di identificazione

Compilazione del formulario di identificazione, quando il trasporto dei rifiuti è affidato a Terzioppure quando è effettuato con mezzi propri in quantità superiori a 30 kg o litri al giorno. Ilformulario non è previsto per rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico.

Controllo del ricevimento di una copia del formulario - firmata dal destinatario comeattestazione dell avvenuto recupero o smaltimento - nei tempi prescritti (3 mesi o 6 mesi peri rifiuti esportati) e, in caso di mancato ricevimento, obbligo di comunicazione alla Provincia oalla Regione per i rifiuti esportati.

La scheda della figura 6 schematizza gli obblighi relativi alla compilazione del formulario diidentificazione.

2.3.6 Comunicazione annuale per il Catasto dei rifiuti con il MUD:

• codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER;

• obbligo di compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD, per iproduttori di rifiuti pericolosi;

• scadenza 30 aprile di ogni anno (o data stabilita da specifico Decreto Ministeriale).

obbligo di comunicazione annuale non riguarda i rifiuti conferiti al Servizio pubblico diraccolta.

2.3.7 Verifica della documentazione obbligatoria prescritta per trasportatori,recuperatori e smaltitori.

Il sito - quando cede i propri rifiuti a terzi per il trasporto, il recupero o lo smaltimento - devecontrollare la completezza dei documenti richiesti dalla legge per gli operatori. In particolare:

(1) Per la cessione di rifiuti individuati e avviati a recupero con procedure semplificate :

§ il trasportatore deve essere iscritto alla sezione regionale dell albo gestione rifiuti;

§ il recuperatore deve avere comunicato alla Provincia competente l esercizio delleattività di recupero, deve essere iscritto nell apposito registro provinciale e deveavere pagato i relativi diritti di iscrizione.

(2) Per la cessione di rifiuti avviati a smaltimento o ad altre forme autorizzate di recupero(non individuate tra quelle con procedure semplificate ):

§ il trasportatore deve essere iscritto all albo gestione rifiuti;

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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§ lo smaltitore deve essere autorizzato dalla Regione competente (o Provinciadelegata), deve essere iscritto all albo gestione rifiuti (se gestisce un impianto dititolarità di terzi) e deve avere pagato la garanzia finanziaria.

2.3.8 Iscrizione all'albo gestione rifiuti

Il sito è tenuto all'iscrizione all'albo nel caso in cui trasporti con propri mezzi i rifiuti pericolosiprodotti in quantità superiori a 30 kg o 30 l al giorno.

La Circolare 4 agosto 1998 (n. GAB/DEC/812/98), esplicita e dettaglia tutti gli aspetti inerentila compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento deirifiuti trasportati.

Fig. 5 – REGISTRO DI CARICO ESCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI

CHI / QUANDO

Responsabilità

CHE COSA

Principali Contenuti

Produttore,detentore

Origine ecaratteristiche delrifiuto (eventuale

classe dipericolosità)

Data di caricoo di scarico

Destinazione

Quantità

Integrazione conformulario

identificazione(estremi seriali e

numerici)

Produttore,

Entro 10 ggdalla

produzionedel rifiuto edallo scarico

delmedesimo

I fogli del registro devonoessere numerati

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INVENTARIO GENERALE DI SCARTI E RIFIUTI

Gli scarti e rifiuti più comunemente prodotti, sono riportati nella seguente tabella. E unelenco non esaustivo, predisposto con lo scopo di facilitare l identificazione, la codifica e ladescrizione dei rifiuti prodotti.

Nella prima colonna è indicata la descrizione di uso comune del rifiuto generato, mentrenella seconda è riportata la descrizione con riferimento agli elenchi di legge (C.E.R.), informa più estesa ed la relativa codifica nella terza colonna.

Fig. 6 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PERIL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Principali Contenuti

CHE COSA

Produttore,detentore

Origine ecaratteristiche

del rifiuto

Trasportatore,destinatario -

Percorso

Integrazionecon il registro

di carico /scarico

(estremi serialie numerici)

I fogli del formulario devono esserenumerati e vidimati dall'Ufficio del Registro

o Camera di Commercio e annotati sulregistro IVA Acquisti (con gli estremi seriali

e numerici del formulario)

Data

Quantità

4 copie:1 rimane al sito,

1 rimane altrasportatore;

1 rimane al destinatariofinale;

1 deve essere ritornataal sito firmata dal

destinatario entro 3mesi. In caso di mancatoricevimento, il sito devedare comunicazione alla

Provincia.

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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DESCRIZIONE DI USO COMUNE DESCRIZIONE CON RIFERIMENTO AGLI ELENCHE DI LEGGE CODICEC.E.R.

Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in carta e cartone 15 01 01

Imballaggi in plastica Imballaggi in plastica 15 01 02

Imballaggi in legno Imballaggi in legno 15 01 03

Imballaggi in metallo Imballaggi metallici 15 01 04

Imballaggi in materiali misti Imballaggi in materiali misti 15 01 06

Imballaggi in vetro Imballaggi in vetro 15 01 07

Lampade e tubi fluorescenti Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 21*

Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08 03 12*Inchiostri di scarto contenenti o nonsolventi alogenati

Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 08 03 13

Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 08 03 17*Toner per stampa esaurito

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 08 03 18

App.e macchinari fuori uso (frigoriferi,computer, telecamere, ecc.)

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi daquelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 13*

App. fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 02 14

1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnaticome pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

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Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 16 02 15*Apparecchiature e macchinari fuoriuso (computer, telecamere, ecc.)

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cuialla voce 16 02 15

16 02 16

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificatialtrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanzepericolose

15 02 02*Indumenti e altri materiali tessili

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi daquelli di cui alla voce 15 02 02

15 02 03

Rottami metallici misti di ferro, acciaioe ghisa

Rottami metallici misti di ferro, acciaio e ghisa da costruzioni e demolizioni 17 04 05

Rottami metallici misti non ferrosi Rottami metallici misti non ferrosi da costruzioni e demolizioni 17 04 07

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 16 01 06Veicoli fuori uso

Veicoli fuori uso (2) 16 01 04*

2) Voce così sostituita con decisione 2001/119/CE del 22 gennaio 2001.

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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2.4.1 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Alcune particolari tipologie di rifiuti richiedono specifici obblighi, previsti dalla legge. Inparticolare:

a) Rifiuti di imballaggio

Devono essere preferibilmente raccolti separatamente e avviati a recupero. Comunque, èvietato smaltire nel flusso dei rifiuti urbani i rifiuti di imballaggi terziari o imballaggi ditrasporto, come casse di cartone, fusti, pallets, film estensibile ecc.

b) Veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209 del 24/6/2003 e s.m.i.)

La disciplina dei veicoli fuori uso ovvero dei veicoli a fine vita costituenti un rifiuto ai sensidel D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a treruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore e airelativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenutoo riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti fornitidal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme allenorme comunitarie o nazionali in materia.

I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 sono quelliappartenenti a :Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motoretermico) non supera i 50 cc. E la cui velocità massima di costruzione qualunque sia ilsistema di propulsione non supera i 50 km/h);

Categoria M1: i veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi almassimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Categoria N1, veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiorea 3,5 tonnellate.

Un veicolo e' classificato fuori uso:

a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente otramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o ilgestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolodestinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E',comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegnaal centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe diimmatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per ilquale e' stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;

b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti daorgani pubblici e non reclamati;

c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;

d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente in area privata, risulta in evidentestato di abbandono.

Non rientrano nella definizione di rifiuto (come veicolo fuori uso), e non sono soggetti allarelativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti odestinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.

Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccoltaovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne unaltro, e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttriceo dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o ilgestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentoreapposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita'civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Dettadichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stessoveicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se assunto, l'impegno aprovvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso ilconcessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercatoeffettua, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta efornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegnadelle targhe, del certificato di proprieta' e della carta di circolazione relativi al veicolo.Detto concessionario o gestore, entro 60 giorni dalla data della consegna del veicolo alcentro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato dirottamazione, conservandone copia (art.5, c.6).

Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2003, la cancellazione dal PRA del veicolofuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero delconcessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato,senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tregiorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce ilcertificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, conle procedure stabilite dal D.P.R. 19/9/2000, n. 358 (art.5, c.8).

Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e dicomponenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, esclusi icasi ed alle condizioni previsti nell'allegato II (art.9).

I soggetti che effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicolifuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi aiveicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche'i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, alriciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui allalegge 25/1/1994, n. 70, e successive modificazioni (art.11).

Il D.Lgs. 209/2003 definisce inoltre i requisiti relativi al centro di raccolta e all impianto ditrattamento dei veicoli fuori uso (Allegato I), l elenco delle parti di ricambio attinenti allasicurezza del veicolo (Allegato III) e i requisiti minimi contenuti nel certificato dirottamazione (Allegato IV).

c) Rifiuti sanitari pericolosi (D.P.R. n. 254 del 15/7/2003)

Il D.P.R. n. 254 del 15/7/2003, disciplina:

a) i rifiuti sanitari non pericolosi

b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento

f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre attivita'cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali

g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultanoanaloghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al D.Lgs. 12/4/2001, n. 206,ed i materiali normati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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animale non destinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali da esperimento,le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti dall'attivita' diagnostica degli Istitutizooprofilattici sperimentali delle facoltà di medicina veterinaria ed agraria e degli Istitutiscientifici di ricerca.

[ TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE (elencoesemplificativo) - ALLEGATO I (art. 2, comma 1, lettera a))

Composizione Tipo di rifiuto Regimegiuridico

1. Rifiuti a rischioinfettivo di cui all'art.2, c. 1, lett. d) C.E.R.1801030 o 180202

- Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni;- Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test;- Bastoncini oculari non sterili- Bastoncini oftalmici di TNT- Cannule e drenaggi- Cateteri (vescicali, venosi , arteriosi per drenaggipleurici, ecc.) raccordi, sonde;- Circuiti circolazione extracorporea;- Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale;- Deflussori;- Fleboclisi contaminate;- Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe inassenza di rischio chimico);- Guanti monouso;- Materiale monouso: vials, pipette, provette,indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini,lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici;- Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende,cerotti, lunghette, maglie tubolari);- Sacche (per trasfusioni, urinastomia, nutrizioneparenterale);- Set di infusione;- Sonde rettali e gastriche;- Sondini (nasografici per broncoaspirazione,per ossigenoterapia, ecc.);- Spazzole, cateteri per prelievo citologico;- Speculum auricolare monouso;- Speculum vaginale;- Suturatrici automatiche monouso;- Gessi o bendaggi;- Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili;- Lettiere per animali da esperimento;- Contenitori vuoti;- Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo ;- Rifiuti di gabinetti dentistici;- Rifiuti di ristorazione;- Spazzatura

Pericolosi arischioinfettivo

1-bis Rifiutiprovenienti dallosvolgimento diattivita' di ricerca e didiagnosticabattereologica C.E.R.180103 o 180202

- Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati inmicrobiologia e contaminati da agenti patogeni Pericolosi a

rischioinfettivo

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

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2. Rifiuti taglientiC.E.R. 180103 o180202

- Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito,venflon, testine, rasoi e bisturi monouso

Pericolosi arischioinfettivo

2-bis Rifiuti

taglienti inutilizzatiC.E.R. 180101 o180201

- Aghi, siringhe, lame, rasoi Non pericolosi

3. Organi e partianatomiche nonriconoscibili - Piccolianimali daesperimento C.E.R.180103 o 180202

- Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili.Sezioni di animali da esperimento

Rifiuti sanitaricherichiedonoparticolarisistemi digestione.Pericolosi arischioinfettivo

4. Contenitori vuoti,in base al materialecostitutivodell'imballaggio vaassegnato un codiceC.E.R. della categoria1501: 150101 150102 - 150103 -150104 -150105 -150106 -150107 -150109

- Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, deiprodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinariprefabbricati, di premiscele per alimentimedicamentosi, di vaccini ad antigene spento, dialimenti e di bevande, di soluzioni per infusione

Assimilati agliurbani seconformi allecaratteristichedi cui all'art.5 del D.P.R.254/2003

5. Farmaci scaduti oinutilizzabili C.E.R.180109 o 180208

- Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinalicitotossici e citostatici

Rifiuti sanitaricherichiedonoparticolarisistemi digestione.

Non Pericolosi

6. Sostanze chimichedi scarto C.E.R.180107 o 180206

- Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario eveterinario o da attivita' di ricerca collegate, nonpericolose o non contenenti sostanze pericolose aisensi dell'art. 1 della decisione Europea2001/118/CE

Non Pericolosi

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[ RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO(elenco esemplificativo) - ALLEGATO II (art. 2, comma 1, lettera a))

Denominazione C.E.R.

Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attivita'di ricerca collegate....

180108

Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o daattivita' di ricerca collegate....

180207

Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attivita' diricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose aisensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE....

180106

Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attivita' diricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose aisensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE....

180205

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.... 180110

Oli per circuiti idraulici contenenti PCB.... 130101

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.... 130109

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.... 130110

Oli sintetici per circuiti idraulici.... 130111

Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.... 130112

Altri oli per circuiti idraulici.... 130113

Soluzioni fissative.... 090104

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.... 090101

Materiali isolanti contenenti amianto.... 170601

Lampade fluorescenti.... 200121

Batterie al piombo.... 160601

Batterie al nichel-cadmio.... 160602

Batterie contenenti mercurio.... 160603

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La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in impiantiautorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, e s.m.i..

Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitaripericolosi a rischio infettivo

a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essereeffettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salutee puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura delcontenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' delproduttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Laregistrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, e s.m.i., deveavvenire entro cinque giorni;

b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi arischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;

c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'interafase di trasporto deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;

d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. Ladurata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento diautorizzazione, che puo' prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

d) Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE (D.Lgs. n. 151 del 25/7/2005)

Il D.Lgs. n. 151/2005 stabilisce misure e procedure finalizzate a:

a. regolamentare la progettazione, fabbricazione e la commercializzazione dei componentidelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di ridurre l'uso di materialicontenenti sostanze pericolose

b. promuovere il reimpiego e le altre forme di recupero dei RAEE, stimolando l'utilizzo dimetodi di progettazione per il riciclaggio, in modo da ridurne la quantità da avviare allosmaltimento

La nuova disciplina si applica, in modo differenziato, alle seguenti categorie di prodotti:

1. Grandi elettrodomestici (1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione, 1.2 Frigoriferi, 1.3Congelatori, 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazioneconservazione e il deposito di alimenti, 1.5 Lavatrici, 1.6 Asciugatrici, 1.7 Lavastoviglie,1.8 Apparecchi per la cottura, 1.9 Stufe elettriche, 1.10 Piastre riscaldanti elettriche,1.11 Forni a microonde, 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura el'ulteriore trasformazione di alimenti, 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento, 1.14Radiatori elettrici, 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti edeventualmente letti e divani, 1.16 Ventilatori elettrici, 1.17 Apparecchi per ilcondizionamento come definiti dal D.M. delle attività produttive 2 gennaio 2003, 1.18Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria).

2. Piccoli elettrodomestici (2.1. Aspirapolvere, 2.2 Scope meccaniche, 2.3 Altreapparecchiature per la pulizia, 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria,macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili, 2.5 Ferri da stiro e altreapparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti, 2.6Tostapane, 2.7 Friggitrici, 2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per lapreparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire osigillare contenitori o pacchetti, 2.9 Coltelli elettrici, 2.10 Apparecchi tagliacapelliasciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi ealtre cure del corpo; 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature permisurare, indicare registrare il tempo; 2.12 Bilance).

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3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (3.1 Trattamento daticentralizzato: 3.1.1 mainframe; 3.1.2 minicomputer; 3.1.3 stampanti; 3.2 Informaticaindividuale: 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);3.2.3 Notebook; 3.2.4 Agende elettroniche, 3.2.5 Stampanti, 3.2.6 Copiatrici, 3.2.7Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo ealtri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare ocomunicare informazioni con mezzi elettronici, 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. 3.2.10Fax, 3.2.11 Telex, 3.2.12 Telefoni, 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento, 3.2.14 Telefonisenza filo, 3.2.15 Telefoni cellulari, 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti oapparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante latelecomunicazione).

4. Apparecchiature di consumo (4.1 Apparecchi radio, 4.2 Apparecchi televisivi, 4.3Videocamere, 4.4 Videoregistratori, 4.5 Registratori hi-fi, 4.6 Amplificatori audio, 4.7Strumenti musicali, 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suonio immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immaginidiverse dalla telecomunicazione).

5. Apparecchiature di illuminazione (5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso aifimi della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' art. 10, comma 1, 5.2 Tubifluorescenti, 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte, 5.4 Sorgenti luminose ascarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressionee sorgenti luminose ad alogenuri metallici; 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio abassa pressione).

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandidimensioni) (6.1 Trapani. 6.2 Seghe. 6.3 Macchine per cucire. 6.4 Apparecchiature pertomire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare,perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo oaltri materiali, 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti,chiodi e viti o impiego analogo, 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo,6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento disostanze liquide o gassose con altro mezzo, 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività digiardinaggio).

7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero (7.1 Treni elettrici e autogiocattolo, 7.2 Consolle di videogiochi, 7.3 Videogiochi, 7.4 Computer per ciclismo,immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.; 7.5 Apparecchiature sportivecomponenti elettrici o elettronici, 7.6 Macchine a gettoni).

8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) (8.1 Apparecchidi radioterapia, 8.2 Apparecchi di cardiologia, 8.3 Apparecchi di dialisi, 8.4 Ventilatoripolmonari, 8.5 Apparecchi di medicina nucleare, 8.6 Apparecchiature di laboratorio perdiagnosi in vitro, 8.7 Analizzatori, 8.8 Congelatori, 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare,prevenire. monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità).

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo (9.1 Rivelatori di fumo, 9.2 Regolatori di calore,9.3 Termostati, 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domesticoo di laboratorio, 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impiantiindustriali, ad esempio nei banchi di manovra).

10.Distributori automatici (10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per lapreparazione e l'erogazione automatica o semi automatica di cibi e di bevande:a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;c) di prodotti solidi. 10.2 Distributori automatici di denaro contante.

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10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelliesclusivamente meccanici).

Con il provvedimento in oggetto parte la raccolta differenziata e la gestionefinalizzata al recupero di televisori, computer, telefonini, videogame ed affini giunti a finevita. L'obbligo di avviare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti (insieme a quello dievitare in fase di costruzione l'utilizzo di determinate sostanze pericolose) graverà suiproduttori; su distributori e venditori, invece, l'obbligo di assicurare il ritiro dei prodotti afine vita all'atto di acquisto dei nuovi.

I Comuni devono assicurare (entro il 13.08.2005) sistemi di raccolta differenziata per irifiuti elettrici ed elettronici.

I distributori di nuovi prodotti devono assicurare (dal 13.08.2005), all'atto di vendita, ilritiro gratuito di quelli analoghi provenienti da nuclei domestici e giunti a fine vita; devonoinoltre provvedere al loro conferimento presso centri di raccolta istituti per il recupero;

I produttori (e terzi che agiscono per loro conto), entro il 13.08.2005, devono istituire -su base individuale o collettiva - sistemi di trattamento e di recupero dei rifiuti elettrici edelettronici. Entro il 31 dicembre 2006 i produttori devono garantire il raggiungimentodi determinati obiettivi di recupero, che vanno dal 70% all'80% in peso in relazione allatipologia di appartenenza.

Gli allegati 2 e 3 definiscono i requisiti tecnici degli impianti di trattamento e le modalitàdi gestione dei RAEE negli impianti di trattamento.

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiatureelettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruotebarrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modovisibile, leggibile e indelebile.

CONSORZI

Per alcune tipologie di rifiuti, esistono consorzi (obbligatori o volontari) per il ritiro e ilrecupero. In questi casi i rifiuti vanno conferiti a questi consorzi, in particolare:

ó Oli minerali usati (COOU)

ó Batterie (COBAT)

ó Oli e grassi vegetali e animali esausti (CONOE)

ó Imballaggi (CONAI e i consorzi di materiali: alluminio CIAL, acciaio CNA, cartaCOMIECO, legno RILEGNO, plastica COREPLA, vetro COREVE)

ó Politene (non da imballaggio)