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GLI IMPIANTI SPORTIVI IL PARERE DEL C.O.N.I. IL D.M. 18 MARZO 1996 Il D.M. 6 Giugno 2005 L’ACCESSIBILITÀ PER I DISABILI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI IMPIANTISTICA SPORTIVA IN CAMPANIA

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L'impiantistica sportiva in Campania

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GLI IMPIANTI SPORTIVI IL PARERE DEL C.O.N.I.IL D.M. 18 MARZO 1996Il D.M. 6 Giugno 2005L’ACCESSIBILITÀ PER I DISABILI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

IMPIANTISTICA SPORTIVAIN CAMPANIA

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I numeri dello sport in Italia

6.600.000 persone fanno gare ufficiali e amatoriali

10. 500.000 persone praticano qualche attività

sportiva

17.100.000 hanno necessità di impianti sportivi

idonei

, i.

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LA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Impianti Sportivielementari

% per 100.000abitanti

ITALIA 148.800 264

NORD-OVEST 52.330 354

NORD-EST 37.200 352

CENTRO 29.080 271

SUD E ISOLE 30.280 150

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LIVELLI DI IMPIANTI SPORTIVI

In generale la rete impiantistica-sportiva è considerata costituita da tre livelli di utilizzo, distinti in rapporto al bacino di utenza ed al servizio offerto. Al primo livelloAl primo livello appartengono le attrezzature di base ben distribuite sul territorio, facilmente raggiungibili dagli utenti, rivolti ad una larga fascia di età, sono: i piccoli campi di gioco scoperti, aree di verde attrezzato, palestre scolastiche e private, aree polivalenti nei parchi, piste di pattinaggio scoperte, campi di bocce; sono impianti prevalentemente di proprietà comunale con un bacino di utenza di quartiere. Le amministrazioni comunali realizzano questi spazi sportivi anche annessi ad altre strutture pubbliche non sportive.

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LIVELLI DI IMPIANTI SPORTIVI

Al secondo livello appartengono gli impianti ben definiti e qualificati tecnicamente per lo svolgimento di una disciplina sportiva, sono: le palestre polivalenti per il basket e la pallavolo con limitata presenza di pubblico, le piscine semiolimpioniche, i campi di calcio con tribune. Questi impianti hanno gli spazi sportivi omologati dalle federazioni, spogliatoi idonei e sono a servizio di un bacino di utenza comunale o intercomunale.

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LIVELLI DI IMPIANTI SPORTIVI

Al terzo livello appartengono gli impianti sportivi di tipo superiore, intercomunale e ad uso principalmente agonistico spettacolare. Hanno una notevole rilevanza urbanistica e di impatto ambientale, sono strutture tipo: stadi per il calcio, palazzetti dello sport con più di 1.500 spettatori, piscine olimpioniche e impiantisti specialistici.

Tutti gli impianti concorrono alla dotazione di attrezzature sportive sul territorio ma i più significativi per lo sviluppo dello sport sono quelli di 2° livello in quanto consentono ad una Associazione sportiva di svolgere le attività sportive a livello agonistico e nel contempo svolgere attività sportive promozionali e a carattere sociale.

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DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI IN CAMPANIA

MEDIA NAZIONALE REGIONE CAMPANIA

CALCIO 32 8

PISCINE 7 2

PALESTRE 35 20

TENNIS 36 16

1.Il 20% degli impianti censiti è in cattivo stato di conservazione;

2.Il 70% degli impianti hanno gli spogliatoi insufficienti e tra questi il

30% ne sono privi del tutto;

3.Il 60% degli impianti non ha l’omologazione dei campi e quindi non possono essere utilizzati per attività agonistica;

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COSTO ORIENTATIVO DI IMPIANTI SPORTIVI di 2° LIVELLO

a) CAMPO DI CALCIO con 2500 spettatori € 3.500.000,00

b) PISCINA: coperta con vasca semiolimpionica e vasca per ginnastica in acqua € 3.500.000,00

- piscina scoperta € 1.000.000,00 € 4.500.000,00

c) PALAZZETTO DELLO SPORT con 600 spettatori € 2.500.000,00 d) CENTRO TENNIS con 2 campi scoperti e 2 campi coperti € 1.200.000,00

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• risparmio energetico è condizione vitale per la sopravvivenza dell’impiantistica sportiva al coperto a tutti i livelli;

• si deve porre l’attenzione non solo sul carattere energetico dei nuovi impianti ma soprattutto su come rendere energeticamente sostenibili gli impianti esistenti;

• occorre quindi realizzare un opportuna diagnosi dei consumi energetici degli edifici sportivi esistenti, al fine di attivare processi di risparmio e di razionalizzazione dei consumi

INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

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• Gli impianti sportivi, sono strutture molto energivore, rientrano

nelle costruzioni edilizie cui è importante applicare, sia per i

sistemi attivi (impianti), sia per quelli passivi (involucro) i

principi del risparmio energetico associando ad essi sistemi di

fonti rinnovabili e principi di architettura bioclimatica;

INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

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i criteri che devono guidare un progettista sono:

• materiali ecocompatibili;

• alto isolamento termico delle strutture perimetrali;

• �utilizzo della ventilazione naturale;

•�� sfruttamento dell’effetto serra per accumulo di calore;

• ricerca di soluzioni per l’incremento della luce naturale

all’interno degli edifici;

INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

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INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO

TERMICO E ACUSTICO

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INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

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INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

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INVOLUCRO AD ALTO ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

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Impiantistica Sportiva ed Enti Locali – Napoli 5 giugno 2008

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Impiantistica Sportiva ed Enti Locali – Napoli 5 giugno 2008

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IL D.M.18 Marzo 1996Si applica ai complessi e impianti sportivi destinati allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute, nonché conformi alle disposizioni e regolamenti dei medesimi enti e delle Federazioni sportive internazionali.Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve: individuare un luogo che riunisca i requisiti di cui all’art. 4; presentare al Comune ove è censito il terreno nel quale si intende procedere alla realizzazione dell’opera una domanda di autorizzazione corredata dai documenti indicati all’art. 3.Il Comune ha l’obbligo di sottoporre preventivamente il progetto alla Commissione provinciale di vigilanza che deve rilasciare un parere scritto di conformità alle norme del citato d.m. (art. 3)A lavori ultimati l’istante deve allegare il predetto verbale alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi, e presentare al Comune la domanda di visita di constatazione. Questa viene eseguita dalla predetta Commissione provinciale che redige un verbale a sua volta trasmesso al Sindaco per il rilascio della licenza di agibilità.

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IL D.M.18 Marzo 1996Fornisce indicazioni tese a garantire la sicurezza degli spettatori durante l’afflusso, lo svolgimento delle manifestazioni ed il deflusso. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell’attività sportiva ma deve esserne sempre garantita la visibilità (art.6).Nel caso di impianti all’aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 unità o al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 unità, lo spazio riservato agli spettatori deve essere suddiviso in settori, di cui uno dedicato agli ospiti (art. 7); i relativi sistemi di separazione devono impedire che le tifoserie entrino in contatto. Ogni settore deve avere almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva; entrambe devono avere le stesse caratteristiche (art. 8). I settori all’interno devono essere collegati da percorsi di smistamento (art. 9).L’art. 10 sancisce il rapporto intercorrente fra gli spettatori, i servizi igienici ed i posti di pronto soccorso.

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IL D.M.18 Marzo 1996Gli spogliatoi devono avere accessi e percorsi separati da quelli degli spettatori (art. 11).Le coperture pressostatiche sono consentite per gli impianti con presenza di non più di 50 persone comprensive di spettatori, praticanti ed addetti; vengono sancite le specifiche costruttive e l’obbligo annuale di consegnare al Comune un certificato di idoneità statica (art. 13).L’art. 14 stabilisce le caratteristiche delle piscine e l’obbligo della predisposizione del servizio di salvataggio.Il criterio antisismico, i requisiti di resistenza al fuoco delle parti componenti l’impianto e le finiture sono dettagliate nell’art. 15; l’art. 16 indica le specifiche costruttive degli eventuali depositi;

l’art. 17 prevede gli obblighi di realizzazione degli impianti elettrici di riscaldamento, di condizionamento, di rilevazione e segnalazione degli incendi, di allarme, di estinzione degli incendi.

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IL D.M.18 Marzo 1996

• Dispositivi di controllo degli spettatori (art. 18)• Negli impianti con capienza superiore a 10.000

spettatori all’aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere installato un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta la ripresa e registrazione delle parti raggiungibili dagli spettatori.

• L’impianto deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 6 giugno 2005.

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Il D.M. 6 giugno 2005Fra le novità introdotte dal decreto recante modifiche e integrazioni al d.m. 18 marzo 1996 spicca la definizione di complesso sportivo multifunzionale (“complesso comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica”, art. 2) in base al quale è ora possibile ubicare in tali impianti esercizi commerciali (art. 4). Per tali impianti viene previsto l’obbligo di istituire un’unità di gestione della sicurezza antincendio (art. 19-bis).Per impianti con capienza superiore alle 10.000 unità ove si disputano incontri di calcio sono responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza il titolare e la società utilizzatrice cui compete la predisposizione del relativo piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Deve essere predisposto altresì un piano di emergenza da aggiornare in caso di manifestazioni occasionali diverse da quelle ordinariamente previste.

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Il D.M. 6 giugno 2005

Per la relativa gestione è previsto un apposito locale (art. 19)Art. 8-bisLa società utilizzatrice dell’impianto deve realizzare delle aree di massima sicurezza, comprese fra l’impianto e l’area di servizio annessa in cui collocare i varchi d’accesso all’impianto, ed un’area riservata, realizzata nell’ambito dell’area di servizio esterna, divisa in settori per dividere le tifoserie.I varchi di ingresso devono essere: contrassegnati con lettere o numeri analoghi a quelli indicati nei titoli di accesso all’impianto; dotati di preselettori di incanalamento con corsia di ritorno per i non abilitati all’ingresso; dotati di tornelli “a tutta altezza” in grado di far accedere una sola persona alla volta,costruiti secondo regole di buona tecnica e invalicabili se bloccati alla rotazione.

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IL REGOLAMENTO C.O.N.I. PERL’IMPIANTISTICA SPO R TI VA

• Il regolamento C.O.N.I., approvato con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999, stabilisce che “gli impianti sportivi dovranno essere conformi: alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di sicurezza, igiene, superamento delle barriere architettoniche, ecc.; ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e internazionali, in relazione al livello di attività previsto, sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi destinati alla pratica sportiva, che per la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili” (art 1).

• Sussiste, pertanto, una propria subordinazione ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali i cui organi sono preposti all’omologazione degli impianti sportivi sulla base dei propri regolamenti tecnici.

• La norma stabilisce i requisiti per la localizzazione (art. 6.1), le modalità di recinzione esterna dell’area (art. 6.2), il concepimento delle aree di sosta (art. 6.3), i requisiti della pavimentazione e delle pareti della sala attività (art. 10.1.1).

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LE NORME TECNICHE• L’art. 23 del d.m. 18 marzo 1996 stabilisce che “i prodotti

legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto”.

• Le macchine sono al primo posto fra le cause di incidenti e di infortuni. Una macchina può essere pericolosa perché causa di infortunio ma può essere anche causa di una malattia professionale. La direttiva 83/189/CEE ha introdotto per la prima volta il divieto per ogni Stato membro di emanare norme se non di provenienza comunitaria al fine di codificare le comuni regole al mercato. La più importante direttiva di prodotto è la n. 89/392/CEE e successive modifiche, meglio conosciuta come “direttiva macchina”, che disciplina la progettazione e la costruzione di tutte le attrezzature di lavoro.

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LE NORME TECNICHE• Il d.lgs. n. 626/1994 all’uopo prevede che coloro che

partecipano alla progettazione, produzione, fornitura (vendita o noleggio) ed installazione di macchinari devono attenersi a degli obblighi specifici volti a tutelare la sicurezza e la salute degli utenti finali, i lavoratori (art. 6).

• La marcatura CE della macchina, o del componente di sicurezza, è stata introdotta per uniformare i criteri di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie al fine di sostituire i vari regolamenti nazionali in materia di conformità. Questo consente il libero accesso ai singoli mercati dei Paesi comunitari e di eliminare tutti i marchi nazionali aventi lo scopo di stabilire la conformità a regole tecniche.

• Fra le “norme tecniche”, frutto di esperienze tecniche qualificate, ricordiamo le norme EN (di matrice comunitaria) e le norme di buona tecnica nazionali [quelle prodotte dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)].

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REGOLAMENTI SPORTIVI

RINVIANTI A NORME TECNICHE • Il d. m. 18 marzo 1996 concernente “Norme di

sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

• Il regolamento per l’emissione di pareri di competenza del C.O.N.I. sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva.

• Le Norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva di cui alla deliberazione del 15 luglio 1999 n. 851.

• Il regolamento degli Stadi della Lega nazionale professionistiper la stagione sportiva 2006/2007.

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Il D.M. 18 MARZO 1996 E LE NORME TECNICHE

• Il d. m. 18 marzo 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal d.m. 6 giugno 2005, fa diretto riferimento alle norme UNI per quanto riguarda:

• l’area di servizio annessa agli impianti con capienza superiore a 2.000 spettatori (art. 5) che deve essere delimitata secondo la norma UNI 10121 EN;

• gli spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva (art. 6) che devono essere conformi alle norme UNI 9931 e 9939, UNI 9217 e UNI 10121 ;

• i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva (art. 6-bis) che devono essere conformi alle norme UNI 10121-2 ;

• i settori (art. 7) che devono essere conformi alle norme UNI 10 121–2 o equivalenti;

• le aree di sicurezza e varchi (art. 8-bis) che devono essere conformi alle norme UNI 10 121–2 o equivalenti.

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IL REGOLAMENTO PERL’ EMISSIONE DI PARERI E LE

NORME TECNICHE

Il regolamento per l’emissione di pareri di competenza del C.O.N.I. sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 1219 del 27 marzo 2002, aggiornato con deliberazione n. 1354 del 28 febbraio 2007, prevede, fra la documentazione da presentare per acquisire i pareri, che gli attrezzi sportivi siano conformi alle norme federali e dalle norme tecniche (UNI, EN, ISO) (art. 2.5.3).

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LA DELIBERAZIONE C.O.N.I. 851/1999

E LE NORME TECNICHE: • Le Norme C.O.N.I. per l'impiantistica sportiva di

cui alla deliberazione del 15 luglio 1999, n. 851, fa espresso riferimento alle norme tecniche agli articoli:

• 7.8 - illuminazione artificiale - norma UNI SPORT 9316 (appendice);

• 9 - spazi per il pubblico - norma UNI SPORT 9217;

• 9.1 - delimitazione degli spazi per il pubblico - norma UNI 10121(seconda parte, n.3.6).

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IL REGOLAMENTO STADI E LE NORME TECNICHE:

• Il regolamento degli Stadi della Lega Nazionale Professionisti per la stagione sportiva 2006/2007 approvato dal Consiglio di Lega ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, n. 109 del 9 novembre 2006, richiama le norme tecniche per quanto riguarda:

• le caratteristiche del terreno di gioco - norma EN 12616;• la recinzione interna - norme UNI 10 121-2 o equivalenti,

norma UNI 10121; • l’impianto di illuminazione del terreno di giuoco - norma UNI

EN 12193; • la recinzione esterna – norma UNI 10121;• i posti a sedere numerati, con sedute conformi alle norme UNI

9931 e 9939.

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L’ACCESSIBILITA’ PER I DISABILI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

• Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’impianto, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Pertanto, tale requisito risulta soddisfatto se: sono accessibili gli spazi esterni; vi sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica all’accesso dell’edificio; vi sono dei posti auto riservati; sono accessibili tutte le parti dell’edificio. Nel d.m. n. 236/1989 era richiesto che gli ambienti destinati ad attività sportive lo fossero Per la fruizione dei grandi impianti sportivi da parte di persone con disabilità venne previsto l’abbattimento di eventuali barriere architettoniche, l’edificazione di bagni attrezzati e l’obbligo di riservare una percentuale di posti definiti “protetti” per le persone disabili in carrozzina (percentuale stabilita nel 4%, utilizzando i parametri della presenza di handicap motori nella popolazione).

• Il d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nell’occuparsi dell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, non affrontò la questione dell’handicap mentale e, peggio, considerò i disabili solo in qualità di spettatori ma non di atleti.

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L’ACCESSIBILITA’ PER I DISABILI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

• L’art. 23 della legge n. 104/1992 aveva previsto il requisito dell’accessibilità nelle strutture sportive e nei servizi connessi, così come il d.m. 18 marzo 1996 aveva sancito che “dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati” (art. 8).

• Tali norme furono opportunamente integrate dalla deliberazione 19 dicembre 1997, n. 1492, della Giunta esecutiva del C.O.N.I., integrativa della normativa sulle barriere architettoniche, e con quella del 15 luglio 1999, n. 851, recante “norme CONI per l’impiantistica sportiva” (art. 4).