LOTTÀ ALLA POVERTÀ E METASTASI DEL WELFARE · Web viewIl raccordo tra il nuovo ISEE ed analoghe...

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MATERIALE PER UN ESAME DELL’APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE (febbraio 2014). Maurizio Motta (Università di Torino, Corso di laurea in Politiche e Servizi Sociali). Questo testo contiene: 1) Dalla pagina 3 alla 29 un elenco di argomenti meritevoli di esame, ciascuno presentato in questo modo: 1.1) Viene indicato l’articolo del decreto e sintetizzato il conseguente argomento in esame, attribuendogli un numero in progressione. Gli argomenti sono esposti seguendo l’ordine degli articoli del decreto. Per ciascun argomento sono esposti: a) eventuali “problemi interpretativi”, ossia possibili dubbi per l’applicazione che sarebbe utile chiarire; b) e/o “possibili criticità ”, ossia nodi e rischi con i quali misurarsi nella messa in opera del nuovo ISEE. 1.2) Viene quindi richiesto di esprimere un giudizio sui “problemi interpretativi” e le “possibili criticità” descritti, con un voto da zero (0) che indica l’irrilevanza del tema, a 3 che indica un’alta rilevanza. E’ possibile aggiungere sinteticamente eventuali altre osservazioni sull’argomento. Per una miglior comprensione è utile leggere questo testo avendo a disposizione il decreto sul nuovo ISEE. Nell’incontro di discussione previsto sarà restituita ai partecipanti una sintesi di questi giudizi di rilevanza espressi, nonché delle ulteriori osservazioni emerse. 2) Dalla pagina 29 alla 37 vengono presentate alcune possibili modalità di diverso utilizzo dell’ISEE nei calcoli per definire erogazioni o compartecipazioni alla spesa per gli utenti, anche fondate su meccanismi già utilizzati con il precedente ISEE da parte di diverse Amministrazioni. 3) Alla pagina 38 è sintetizzato uno schema di guida al calcolo del nuovo ISEE Un indice iniziale, a pagina 2 e 3, elenca i diversi contenuti. L’obiettivo di questa iniziativa è di approfondire sia gli eventuali nodi interpretativi del decreto sia le criticità da affrontare nella messa in opera del nuovo ISEE, anche per mantenere viva l’attenzione sugli esiti della riforma dell’ISEE e su come il suo impianto riuscirà a migliorare la scarsa efficacia redistributiva del welfare italiano, potenziando l’equità della spesa. 1

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MATERIALE PER UN ESAME DELL’APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE (febbraio 2014).Maurizio Motta (Università di Torino, Corso di laurea in Politiche e Servizi Sociali).

Questo testo contiene:1) Dalla pagina 3 alla 29 un elenco di argomenti meritevoli di esame, ciascuno presentato in

questo modo: 1.1) Viene indicato l’articolo del decreto e sintetizzato il conseguente argomento in esame,

attribuendogli un numero in progressione. Gli argomenti sono esposti seguendo l’ordine degli articoli del decreto. Per ciascun argomento sono esposti:a) eventuali “problemi interpretativi”, ossia possibili dubbi per l’applicazione che

sarebbe utile chiarire;b) e/o “possibili criticità”, ossia nodi e rischi con i quali misurarsi nella messa in opera

del nuovo ISEE.1.2) Viene quindi richiesto di esprimere un giudizio sui “problemi interpretativi” e le “possibili

criticità” descritti, con un voto da zero (0) che indica l’irrilevanza del tema, a 3 che indica un’alta rilevanza. E’ possibile aggiungere sinteticamente eventuali altre osservazioni sull’argomento.

Per una miglior comprensione è utile leggere questo testo avendo a disposizione il decreto sul nuovo ISEE.Nell’incontro di discussione previsto sarà restituita ai partecipanti una sintesi di questi giudizi di rilevanza espressi, nonché delle ulteriori osservazioni emerse.

2) Dalla pagina 29 alla 37 vengono presentate alcune possibili modalità di diverso utilizzo dell’ISEE nei calcoli per definire erogazioni o compartecipazioni alla spesa per gli utenti, anche fondate su meccanismi già utilizzati con il precedente ISEE da parte di diverse Amministrazioni.

3) Alla pagina 38 è sintetizzato uno schema di guida al calcolo del nuovo ISEE

Un indice iniziale, a pagina 2 e 3, elenca i diversi contenuti.

L’obiettivo di questa iniziativa è di approfondire sia gli eventuali nodi interpretativi del decreto sia le criticità da affrontare nella messa in opera del nuovo ISEE, anche per mantenere viva l’attenzione sugli esiti della riforma dell’ISEE e su come il suo impianto riuscirà a migliorare la scarsa efficacia redistributiva del welfare italiano, potenziando l’equità della spesa.Il presente materiale si fonda su questi criteri:

- Quando si introducono riordini non semplici e densi di variabili, come è appunto il nuovo ISEE, non bisogna dimenticare che “…il diavolo si annida nei dettagli”; ossia che gli esiti finali derivano dal mix dei concreti meccanismi operativi previsti.

- È preferibile una analisi dei dubbi e delle possibili criticità che sia approfondita prima della messa in opera, a rischio di essere molto minuziosa e ridondante, piuttosto che scoprire problemi successivamente durante la gestione con l’utenza.

Per un uso dell’ISEE che consenta efficace equità distributiva sarebbe peraltro opportuno cercare di accumulare evidenze empiriche che smentiscano o confermino le criticità ipotizzateCome è descritto nel programma che conduce all’incontro del 14 marzo 2014, per poter in quell’incontro restituire ai partecipanti i giudizi da essi espressi su quanto descritto in questo materiale, si invita cortesemente a voler compilare in questo file gli spazi che a questi giudizi sono dedicati al termine di ogni “argomento”, ed a inviare in e mail il file completato all’indirizzo [email protected] non oltre il giorno 26 febbraio 2014

Grazie per la collaborazione

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A) ARGOMENTI IN ESAME

1) AMBITO DI APPLICAZIONE: ART. 1.............................................................................32) ISEE LIVELLO ESSENZIALE SALVE COMPETENZE LOCALI: ART. 2, COMMA 1....33) QUALI POSSIBILI CRITERI AGGIUNTIVI ALL’ISEE? ART. 2, COMMA 1...................44) CALCOLO DELL’ISEE: INSIEME DI DIVERSE RISORSE. ART. 2...............................65) SOTTOVALUTAZIONE DEI PATRIMONI. ART. 2, COMMA 3.......................................76) DIVERSI ISEE PER DIVERSI TIPI DI PRESTAZIONE: ART. 2, COMMA 4...................77) NUCLEO FAMILIARE: CONIUGI NON CONVIVENTI. ART. 3, COMMA 2 E 3.............88) QUAL’È IL NUCLEO SE UN MINORE È IN AFFIDO: ART. 3, COMMA 4.....................89) NUCLEO DI PERSONA IN CONVIVENZA ANAGRAFICA: ART. 3, COMMA 6............810) REDDITI NETTI O LORDI? ART. 4, COMMI DA 2 A 4.................................................911) PERIODO DEI REDDITI E DETRAZIONI E LORO NATURA. ART. 4, COMMI 1, 2, 3,4 1012) DETRAZIONI SPESE PER ASSISTEZA: ART. 4, COMMA 4, LETTERE B E C)......1413) DETRAZIONI IN PRESENZA DI DISABILI: ART. 4, COMMA 4, LETTERA D).........1714) DETRAZIONI DI EROGAZIONI PERCEPITE: ART. 4, COMMA 5)............................1715) PATRIMONI: BENI IMMOBILIARI. ART. 5, COMMA 2).............................................1816) PATRIMONI: BENI MOBILIARI. ART. 5, COMMA 4 E 6)...........................................1917) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A MINORENNI. ART. 6 C. 1, E ART. 7.............2018) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE: NUCLEO AI FINI ISEE ART. 6, COMMA 2......2119) DETRAZIONI SPESE PER RICOVERATI: ART. 6, COMMA 3, LETTERA A)...........2220) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE: DONAZIONI. ART. 6, C. 3, LETTERA C)........2221) ISEE CORRENTE. ART. 9..........................................................................................2322) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU). ART. 10.........................................2523) CONTROLLI E SISTEMA INFORMATIVO ISEE. ART. 11.........................................2724) LA TRANSIZIONE AL NUOVO ISEE. ART. 14...........................................................2825) LA SCALA DI EQUIVALENZA. ALLEGATO 1...........................................................29

B) DIVERSE POSSIBILI MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ISEE PER CALCOLARE IL VOLUME DI INTERVENTO DA EROGARE O LA CONTRIBUZIONE DA FAR PAGARE........29

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MODALITA’ 1: FASCE DI ISEE........................................................................................30MODALITA’ 2: ISEE ASSIMILATO A REDDITO..............................................................31MODALITA’ 3: USO DEI SOLI REDDITI...........................................................................32MODALITA’ 4: USO DEI SOLI REDDITI MA CON FILTRO DEI PATRIMONI.................32MODALITA’ 5: FASCE DI ISEE PIÙ ALGORITMO..........................................................33MODALITA’ 6: ISEE SOLO PER INDIVIDUARE GLI ELEGGIBILI, POI REDDITI..........34MODALITA’ 7: ISEE COMBINATO CON ALTRA VALUTAZIONE..................................35MODALITA’ 8: MIX DEI MODELLI PRECEDENTI............................................................36AVVERTENZE GENERALI................................................................................................36

Schema di guida al calcolo del nuovo ISEE………………………………………………..37

A) ARGOMENTI IN ESAME

1) Ambito di applicazione: Art. 11.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI: L’articolo è sufficientemente chiaro oppure meriterebbe ulteriori specificazioni? Esiste un possibile ruolo delle Regioni nel definire gli ambiti di applicazione, sia in senso restrittivo che estensivo? Un elenco più preciso degli ambiti (servizi/interventi) di applicazione dell’ISEE è contenuto nel decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali dell’8/3/2013 (in G. U. n° 149 del 27/6/2013), che definisce la modalità di rafforzamento del sistema dei controllo dell’ISEE, ma tale elencazione è finalizzata a delineare la banca dati delle prestazioni agevolate, e non ad avere un ruolo dispositivo di individuazione delle prestazioni.1.2) POSSIBILI CRITICITA’: Come è noto la maggior spesa assistenziale pubblica (pensioni e assegni sociali, maggiorazioni delle pensioni e loro integrazioni al minimo) è erogata valutando solo i redditi (e non di tutto il nucleo) e non i patrimoni posseduti. Ne deriva la scarsa efficacia redistributiva di questi interventi, che pur essendo mirati al contrasto della povertà sono fruiti anche da nuclei non in condizioni economiche disagiate. Applicare anche a queste prestazioni una valutazione più complessiva della condizione economica, come quella dell’ISEE, consentirebbe maggiore equità in questa importante area del welfare

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) ISEE livello essenziale salve competenze locali: Art. 2, comma 12.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI: Nel percorso di approvazione del decreto alcune Regioni avevano chiesto di dare maggior rilievo al loro ruolo. Il Ministero (in risposta ad un quesito dell’ANFFAS) ha però chiarito che la formulazione del comma 1) non comporta un principio di deroga all’applicazione del’ISEE quale livello essenziale. Il raccordo tra il nuovo ISEE ed analoghe norme regionali è vivo soprattutto in regioni che hanno legiferato per adottare criteri diversi (come ad esempio in Lombardia per usare il c.d. “fattore famiglia lombardo”). Merita chiarire se la dizione di questo comma:

- si limita a ricordare le “normali” funzioni di Regioni e Comuni, il cui esercizio nulla implica circa la loro facoltà di modificare l’ISEE e la sua applicazione;

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- oppure di per sé introduce una possibile discrezionalità applicativa dell’ISEE, ed in quali limiti;

- è legittimo dedurre che le Regioni possono introdurre varianti nell’ISEE solo ove generino un miglior favore per i nuclei richiedenti?

2.2) POSSIBILI CRITICITA’: Una ampia diversità di criteri e ambiti applicativi a livello regionale e locale può indebolire l’obiettivo dell’adozione dell’ISEE come modalità univoca di valutazione delle condizioni economiche

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI:- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Quali possibili criteri aggiuntivi all’ISEE? Art. 2, comma 13.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI: La possibilità di introdurre accanto all’ISEE “criteri ulteriori di selezione dei beneficiari” era già prevista nel precedente ISEE , ed è stata nei fatti utilizzata con modalità molto diverse. Questo comma prevede che i “criteri ulteriori”: operino “accanto all’ISEE”, non siano in contrasto con meccanismi definiti con valore di livello essenziale, “tengano conto” delle disposizioni regionali, e che “si faccia salva” la valutazione ISEE complessiva del nucleo. Meriterebbe chiarire meglio i limiti e i meccanismi che questo comma genera. Ad esempio una linea interpretativa prevedeva che i “criteri ulteriori” locali possono essere anche rilevanti, a condizione che non si richieda al cittadino di presentare altre dichiarazioni, aggiuntive alla DSU per l’ISEE regolato da norma nazionale. Questo vincolo è fondato?Di seguito si descrivono alcuni possibili adattamenti (peraltro utilizzati da Enti Locali con il precedente ISEE), dei quali sarebbe utile definire la legittimità; si evidenziano anche le possibili conseguenze sull’uso della valutazione complessiva ISEE, e sulle esigenze di dichiarazioni da presentare oltre alla DSU

POSSIBILE “CRITERIO ULTERIORE” RISPETTO ALL’ISEE

CONSEGUENZE SU:UTILIZZO DELL’ISEE STANDARD

ESIGENZA DI ALTRE DICHIARAZIONI OLTRE ALLA DSU

1) Utilizzo di nuclei familiari diversi, ossia considerando sempre per alcune prestazioni la condizione economica solo di uno o alcuni componenti (ad esempio il solo non autosufficiente)

Diventa di fatto inutile, per quella prestazione, l’ISEE completo, e la sua DSU

Dipende se sono anche aggiunti altri criteri (ad esempio altre spese detraibili)

2) Aggiunta di ulteriori detrazioni (ad esempio per altre spese, oppure benefici erogati da politiche locali), e/o di altre franchigie su reddito e patrimoni (alcuni Comuni lo hanno fatto per l’abitazione di anziani che vivono soli). Oppure di una diversa conversione del patrimonio in reddito (non valutandone solo il 20%). Anche allo scopo di modulare le franchigie in funzione delle prestazioni da erogare, o per renderle progressive in base ai valori di partenza

L’ISEE standard perde scopo, perché va ricalcolato l’ISEE finale con nuovi algoritmi. Salvo che l’ISEE “ulteriore” sia da usare successivamente all’ISEE normale

Se il calcolo poggia sui dati presenti in DSU non occorre altra dichiarazione. Se invece sono anche aggiunti altri criteri (ad esempio altre spese detraibili), occorre dichiararli ad hoc

3) Utilizzo di “valori soglia” dei patrimoni inferiori alle franchigie dell’ISEE standard, o riguardanti specifici beni, come sbarramento per l’accesso a prestazioni (ad esempio se il nucleo possiede autoveicoli sopra un certo valore o potenza motrice escluderlo dalla ricezione del contributo economico) come ad esempio previsto nella “nuova social card” per

Come sopra, salvo che si possa reperire entro la DSU il valore che opera come sbarramento

Come sopra

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il 2013.4) Adozione oltre all’ISEE anche di ulteriori criteri relativi ad esempio alla composizione del nucleo, e/o alla condizione lavorativa dei componenti come ad esempio previsto nella “nuova social card” per il 2013. Per ammettere i nuclei a chiedere la prestazione, oppure anche per dimensionare i volumi di intervento.

Non tocca il calcolo dell’ISEE in sé, ma quello della prestazione

Altre dichiarazioni sono necessarie soltanto per i criteri aggiuntivi.

5) Utilizzo di redditi e beni posseduti in date più recenti di quelle previste dall’ISEE, ad esempio al momento della dichiarazione, oppure a quello della prestazione, anche al di fuori dei casi in cui ciò è previsto per l’ISEE “corrente”.

Occorre un ISEE che poggia su redditi e beni in date più recenti, che dunque sostituisce l’ISEE ordinario. Oppure l’utilizzo sempre dell’ISEE corrente; che però rileva i redditi recenti solo di alcuni del nucleo

E’ necessaria dichiarazione di redditi e beni in tempi diversi da quelli previsti nella DSU “standard”. Salvo che si utilizzi sempre l’ISEE corrente; che però rileva i redditi recenti solo di alcuni del nucleo.

6) Per fronteggiare le situazioni nelle quali il patrimonio immobiliare implica un ISEE che conduce a negare la prestazione, e tuttavia è una componente economica che il nucleo non può monetizzare (ad es. perché i beni sono invendibili): esclusione dal calcolo dell’ISEE dei patrimoni immobiliari che hanno questa caratteristica

Il calcolo dell’ISEE va rifatto omettendo i patrimoni che non devono essere considerati

Occorre una modalità di dichiarazione/accertamento della non possibile monetizzazione di alcuni beni

7) Ulteriori abbattimenti del reddito del nucleo qualora siano presenti tipologie di persone ritenute “fragili”, in modo aggiuntivo a quanto prevede il decreto. Ad esempio come previsto dalla DGR 37/2007 del Piemonte: “.. deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell’ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente...Il reddito (e/o patrimonio) dell’utente che viene inserito in struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei familiari fino alla copertura delle spese previste dall’apposito piano formulato dagli enti gestori e/o dai Comuni”.

Se l’abbattimento incide ex ante sul valore dell’ISEE che si considera, occorre un nuovo calcolo.

Necessario aggiungere dati da dichiarare se le tipologie di persone fragili, o la causa della fragilità, non sono già incluse in quelle previste in DSU

8) Richiesta di esibire documentazione in vece della semplice autodichiarazione, almeno per alcuni dei dati da dichiarare (ad esempio la condizione di invalidità o il possesso di veicoli)

Non tocca il calcolo dell’ISEE

Non tocca la DSU. Piuttosto implica che ad essa si aggiungano certificazioni a cura del richiedente

Parrebbe utile poter chiarire se:a) L’unica modalità legittima di utilizzo di “criteri ulteriori di selezione dei beneficiari” deve

necessariamente prevedere l’uso dell’ISEE descritto nel decreto, più il successivo uso di un altro criterio.

b) Oppure se è legittimo adottare anche criteri che:

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- non prevedano in nessun momento dell’accesso alla prestazione l’utilizzo dell’ISEE, sostituendolo con altri meccanismi.

- Modifichino meccanismi interni all’ISEE, ad esempio aumentando le franchigie, o modificando i tempi dei dati da inserire nella DSU o prevedendo calcoli di miglior/peggior favore per alcuni tipi di nuclei rispetto a quanto prevede l’ISEE.

- E se l’uso di questi criteri “sostitutivi” sia legittimo solo se implicano un miglior beneficio per gli utenti, ossia producono effetti superiori rispetto al “livello essenziale” ISEE.

Va rilevato che i “criteri ulteriori” vanno definiti tenendo anche conto delle “modalità di uso dell’ISEE” (discusse dalla pagina 29 di questo testo) che si scelgono: i due meccanismi sono infatti molto correlati.

3.2) POSSIBILI CRITICITA’:Da un lato se i margini per adottare “criteri ulteriori” all’ISEE sono ampi, ne deriva la già citata possibilità di grande difformità nel suo utilizzo. Dall’altro margini molto stretti possono imporre un ISEE troppo rigido per ben adattarsi a diversi ambiti operativi e tipi di nucleo. ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI:

- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: Ad esempio individuate specifiche prestazioni o tipi di nucleo per i quali riterreste utile adottare “criteri ulteriori” rispetto all’ISEE? …..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Calcolo dell’ISEE: insieme di diverse risorse. Art. 24.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:4.2) POSSIBILI CRITICITA’: L’ ISEE è un numero sintesi di grandezze differenti (redditi e beni), proprio per sintetizzare una “condizione economica” composta da diverse risorse. Ma ne deriva che ha identico ISEE un nucleo con redditi e senza beni, ed uno con beni e senza reddito. Dunque vanno attivate identiche erogazioni (o contribuzioni) a nuclei che a parità di reddito possiedono risparmi spendibili oppure beni non spendibili. Ad esempio considerando 6 nuclei di 3 identiche persone (dal nucleo A a quello F), che hanno un identico scarso reddito ma un diverso possesso di beni:

NUCLEO Risparmi in banca (conta il 20% di ciò che supera 10.000)

Valore della casa abitata (conta il 20% dei 2/3 oltre 52.500)

Valore di immobili non abitati (conta il 20%)

 

A 60.000 0 0 3 DIVERSI NUCLEI CON IDENTICO ISEEB 0 127.500 0

C 0 0 50.000D 30.000 0 0 ALTRI 3 DIVERSI

NUCLEI CON IDENTICO ISEE

E 0 82.500 0F 0 0 20.000

Chi ha poco o nulla risparmio liquido ma ha immobili non trasformabili in denaro (come il possesso di una frazione di casa dove il nucleo non vive, in comproprietà con parenti non in grado di acquisire questa quota, od un terreno invendibile), riceve interventi o loro dinieghi come chi ha risparmi spendibili. Nell’esempio presentato se il nucleo possiede frazioni di immobili invendibili per 20.000 Euro e non possiede risparmi liquidi, è considerato come un nucleo che possiede 30.000 euro cash disponibili.Può anche essere efficace erogare considerando il valore sintetico dell’ISEE (senza spacchettarlo per usare solo il reddito), purché i vari “componenti di ricchezza” che lo

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compongono siano tutti utilizzabili allo stesso modo, ossia il beneficiario possa appunto spenderli in vece di ciò che gli eroga il welfare, o per pagare la contribuzione. Ma è un problema se gli immobili non possono essere trasformati in denaro o i patrimoni mobiliari hanno un costo di smobilizzazione (es. assicurazioni).Possibili iniziative per ridurre il problema potrebbero consistere in:

- Far detrarre nell’ISEE anche i costi di smobilizzazione dei patrimoni mobiliari- Facilitare la trasformabilità in denaro degli immobili (ove possibile): ad esempio supporti

per la vendita della nuda proprietà- Usare l’ISEE intero come mero criterio di accesso (chi è sotto una certa soglia “entra” tra i

candidati a diventare possibili fruitori) e poi calcolare l’erogabile in base al solo reddito, come descritto nella “modalità di calcolo” n° 6 a pagina 34 di questo testo

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

5) Sottovalutazione dei patrimoni. Art. 2, comma 35.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:5.2) POSSIBILI CRITICITA’: considerare solo il 20% dei patrimoni rischia sottovalutazione dei beni rilevanti posseduti, anche se utilizzando l’IMU anziché l’ICI il patrimonio immobiliare viene di per sé rivalutato del 60% rispetto al precedente ISEE, Questa criticità va considerata insieme a quelle descritta al successivo punto 15, perché il calcolo finale è frutto di entrambi i meccanismi (patrimoni considerati solo per il 20% e rilievo del valore dei beni immobiliari solo per i 2/3 di quanto supera la loro franchigia).

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Diversi ISEE per diversi tipi di prestazione: Art. 2, comma 46.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:6.2) POSSIBILI CRITICITA’: sebbene possa non essere una criticità, ma solo una complicazione operativa, il fatto che coesistano diversi ISEE in relazione alle prestazioni richieste implica che siano costruite diverse DSU, e che lo stesso nucleo disponga di ISEE contestuali differenti, da utilizzare se richiede gli interventi che li esigono

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Nucleo familiare: coniugi non conviventi. Art. 3, comma 2 e 37.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) comma 2: come si verifica che esista tra i coniugi un “comune accordo” nello scegliere quale delle due residenze anagrafiche deve essere assunta? Nella DSU esisterà modulistica allo scopo?

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b) Comma 3, lettera e): ne deriva una funzione in capo agli Enti gestori dei servizi sociali di accertare un “abbandono del coniuge”, anche quando non sono presenti minori e non vi è richiesta dell’Autorità Giudiziaria? Dunque un accertamento solo ai fini dell’ISEE e solo su richiesta di un coniuge?

7.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) comma 2: l’identificazione della residenza da adottare, soprattutto in caso di mancato

accordo tra i coniugi, presuppone che il soggetto che riceve la DSU possa eseguire letture anagrafiche sulle precedenti residenze, incluse letture che di norma non sono rese disponibili dalle Anagrafi comunali ad altri soggetti, come lo storico delle diverse residenze precedenti. Poiché in genere il cittadino presenterà la DSU ad un CAF, come è possibile per i CAF eseguire queste operazioni, indispensabili per impostare l’ISEE?

b) Comma 3, lettera e): quali strumenti e modalità di certificazione a carico dei servizi sociali per eseguire quanto previsto?

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Qual’è il nucleo se un minore è in affido: Art. 3, comma 48.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) quanto previsto, al terzo periodo, per i minori in affidamento (non preadottivo) opera solo per gli affidi residenziali, o anche solo diurni?

b) Il minore si considera “collocato in comunità” (e quindi nucleo a sé stante) anche quando non vi ha residenza anagrafica? Considerando anche il secondo periodo del comma 6, il minorenne che ha residenza in una convivenza anagrafica fa parte del nucleo ove viveva in precedenza, salvo nel caso in cui tale convivenza sia una comunità?

8.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) La famiglia d’origine del minore, sia quando è affidato ad un’altra famiglia sia quando è in

comunità, ha un ISEE penalizzato dal fatto che il minore non è incluso nel suo nucleo (perché egli non aggiunge redditi ma aumenta il punteggio della scala di equivalenza). Il risvolto è un possibile vantaggio per la famiglia affidataria, ma la famiglia d’origine può essere chiamata ad utilizzare l’ISEE per contribuzioni agli interventi assistenziali su questo minore.

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Nucleo di persona in convivenza anagrafica: Art. 3, comma 69.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:Considerando le interazioni tra il comma 6 ed il comma 2, se un coniuge è ricoverato in struttura residenziale, e vi ha residenza anagrafica:

a) se individuata in accordo con l’altro coniuge la struttura può essere la residenza comune ai soli fini ISEE? Se il coniuge non ricoverato vive con altri, che sono portatori di reddito, ciò lo avvantaggerebbe, ma si considererebbe un nucleo inesistente (entrambi i coniugi, e tutto gli altri del nucleo, con residenza fittizia nella struttura).

b) Se il ricoverato non identifica in accordo con l’altro coniuge quale residenza scegliere per l’ISEE, non esiste precedente residenza comune, ed il ricoverato è tra i coniugi quello con la residenza di maggior durata, la struttura diventa la residenza comune (ai soli fini ISEE)?

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c) Considerando l’insieme dell’articolo 3 comma 6, e dell’articolo 6 comma 2, un ricoverato in struttura sociosanitaria (nella quale ha residenza anagrafica), quando deve utilizzare l’ISEE per definire la contribuzione al costo della prosecuzione del ricovero, costituisce nucleo a sé? E dunque se il ricoverato ha figli che vivono con l’altro coniuge essi non fanno mai parte del suo nucleo ai fini ISEE (ossia non si applica mai quanto previsto all’art. 6, comma 2)? Oppure insieme con il coniuge se si verificano le condizioni ai precedenti punti a) e b)?

9.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) Il ricoverato che ha residenza anagrafica nella struttura, ed ha coniuge non ricoverato che

vive con figli con scarsi redditi e beni, ha un ISEE penalizzato dal fatto che essi non siano inclusi nel suo nucleo (perché non aggiungono redditi ma aumentano il punteggio della scala di equivalenza). Puo’ scegliere di essere parte del nucleo dei non ricoverati, ai sensi del comma 2) dell’art. 3?

b) Qualora fosse corretta l’interpretazione sopra descritta al punto c), nel processo di ricovero in struttura sociosanitaria si deve definire un ISEE che include l’intero nucleo per calcolare la contribuzione al primo ingresso in struttura e un altro diverso per la prosecuzione del ricovero, che include solo il ricoverato con residenza nella struttura; il primo di norma più elevato del secondo se nel nucleo vi sono persone con propri redditi e beni? Oppure, in base al penultimo paragrafo del comma 4 dell’articolo 11) si tratta di due attestazioni diverse all’interno dello stesso ISEE?

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Redditi netti o lordi? Art. 4, commi da 2 a 410.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) I redditi da dichiarare devono essere netti o lordi? La dizione della lettera “a” del comma 2 (“reddito complessivo ai fini IRPEF”) identifica nei modelli per la dichiarazione IRPEF un reddito lordo.

b) Anche gli importi descritti ai commi 3) e 4) (ad esempio il 20% dei redditi da lavoro o pensione previsto alla lettera “e” ed “f” del comma 3) devono essere considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali?

10.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) Se hanno rilevo i redditi lordi, senza togliere da essi le ritenute fiscali, ne deriva che le

prestazioni sociali saranno erogate considerando non il reale reddito che è disponibile per il nucleo, bensì un reddito maggiore e virtuale, del quale il nucleo in realtà non disponeva o dispone. Tra le riflessioni che hanno preceduto il nuovo ISEE, su questo punto erano ad esempio emersi questi giudizi 1 :

1) i “pro” dell’uso del reddito netto consistono nel fatto che si costruiscono le prestazioni sociali tenendo conto di quanto effettivamente “resta in tasca” alla famiglia dopo aver pagato tasse e contributi incomprimibili;

2) i “contro” dell’uso del reddito netto consistono nel fatto che non tutti i nuclei avrebbero identico vantaggio:- valutare il reddito al netto dell’IRPEF e delle relative detrazioni implica “…

avvantaggiare chi ha minori detrazioni ed una maggiore aliquota media effettiva IRPEF, quindi di fatto ammettere una “detrazione” sull’attuale componente reddituale IRPEF in misura maggiore per chi è più benestante” 2

1 “Laboratorio ISEE” nel contesto del “Welforum delle Regioni” promosso dall’Istituto Ricerca Sociale di Milano, aprile 20122 Ibidem, pag. 4

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- per i lavoratori autonomi i contributi previdenziali obbligatori (benché molto diversi per i diversi professionisti) fanno parte del reddito complessivo ai fini IRPEF, contrariamente ai lavoratori dipendenti. Dunque l’uso nell’ISEE del “reddito lordo IRPEF” avvantaggia i dipendenti e penalizza gli autonomi, mentre il “netto” opera al contrario.

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI:- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

11) Periodo dei redditi e detrazioni e loro natura. Art. 4, commi 1, 2, 3,411.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) Il comma 1) prevede che dal reddito siano detratte spese e franchigie elencate al comma 4) riferite all’anno solare precedente la DSU, e spese elencate al comma 3 riferite al secondo anno solare precedente la DSU. Di conseguenza come operano le sottrazioni dai redditi previste al comma 4? Ossia le franchigie che operano per la presenza di figli (lettera a), non autosufficienti e disabili (lettera d) operano solo se essi erano presenti nell’anno solare precedente la DSU? Ma il nucleo della DSU è quello anagrafico alla data della sua presentazione (cfr. art. 1, comma 1), e può essere cambiato. Dunque che significato ha prevedere che queste franchigie “..sono riferite all’anno solare precedente la DSU”?

b) Tra gli interventi assistenziali ricevuti dal nucleo, che sono parte dei redditi da considerare ai sensi del comma 2 lettera f), devono essere incluse anche prestazioni economiche di sostegno del reddito, interventi sociosanitari consistenti in erogazioni monetarie (come assegni di cura per l’assistenza domiciliare e contributi per il pagamento delle rette di ricovero). Ma anche quando l’ISEE viene utilizzato per valutare il rinnovo nell’erogazione di questi interventi? Se fosse così si genererebbe il problema sotto descritto in 11.2) al punto c). Se invece allo scopo di evitare questa criticità opera quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 4:- Come può l’Ente erogatore che rinnova la prestazione sottrarre tale valore dall’ISEE, il

quale è di norma già stato costruito da un CAF precedentemente alla richiesta? Diventa indispensabile che l’Ente erogatore costruisca un altro ISEE?

- Lo stesso nucleo può quindi possedere diversi ISEE per ciascuno dei trattamenti assistenziali ex art. 4, comma 2, lettera f) ricevuti?

Si vedano anche le riflessioni esposte al successivo argomento 14)c) Tra i trattamenti percepiti che vanno considerati tra i redditi, ai sensi della lettera f) del

comma 2, sono inclusi quelli ricevuti dal Sistema Sanitario Nazionale, ad esempio la componente sanitaria di un assegno di cura (ove presente) erogata dall’ASL congiuntamente alla componente socio assistenziale? Il dubbio deriva dal fatto che sono elencati trattamenti “assistenziali, previdenziali e indennitari”, senza evidenza di quelli di fonte sanitaria, benché sia precisato dopo “…a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche”.

d) Tra le entrate percepite descritte alla lettera c) del comma 2 devono essere incluse (e dunque dichiarate in DSU) anche erogazioni ricevute dal volontariato e da parenti?

e) Il comma 3 dell’art. 4) prevede alla lettera c) la detrazione dai redditi delle spese per disabili (sanitarie e non) “..indicate in dichiarazione dei redditi” tra quelle detraibili e deducibili. Ma le spese di questo comma sono quelle sostenute nel secondo anno solare precedente la DSU, che vengono indicate nella dichiarazione dei redditi nella primavera successiva. Dunque se un nucleo presenta la DSU a luglio 2014, può detrarre queste spese se le ha sostenute nel 2012, ma deve indicare gli importi inseriti nella dichiarazione dei redditi compilata nella primavera del 2013? Oppure, visto che questo dato non è tra

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quelli auto dichiarati dal cittadino (ai sensi del comma 7 dell’art. 10), sarà importato automaticamente nell’ISEE dall’Agenzia delle entrate?

f) Come individuare con certezza il tasso/coefficiente da utilizzare rispetto a quanto descritto all’art.4), comma 2, lettera h)?

11.2) POSSIBILI CRITICITA’:a) I redditi considerati sono quelli del secondo anno solare precedente la DSU, dai quali

sottrarre alcune spese (del comma 3) sostenute nello stesso anno, ed altre (del comma 4) sostenute l’anno successivo. Ne deriva che non c’è coincidenza temporale tra la situazione economica al momento della DSU (che dovrebbe essere la situazione da valutare per l’accesso alla prestazione) e quella dichiarata (che è composta dai redditi del secondo anno solare precedente). Questi problemi vanno esaminati considerando anche quanto esposto rispetto all’ISEE “corrente” (che il decreto prevede), al successivo argomento 21Il grafico seguente descrive il periodo ai quali si riferiscono redditi, patrimoni e spese detraibili sia per l’ISEE ordinario che per quello “corrente”, con un esempio di DSU presentata nell’autunno del 2014.

Ne derivano rischi di effetti distorti che possono essere descritti con i seguenti esempi:

1) Un anziano non autosufficiente chiede assistenza domiciliare a novembre 2014: si valuta l’erogazione (o la sua contribuzione) in base ai redditi del 2012 meno le spese sostenute (alcune nel 2012 e altre nel 2013), ed ai patrimoni del 31/12/2013.

Ma se:A) ha speso per badanti soprattutto nel 2014, erodendo redditi e risparmi: queste spese

non vengono considerate; e si assume che possegga ancora gli stessi redditi del 2012 e i risparmi del 31/12/2013

B) ha ricevuto a maggio 2014 l’indennità di accompagnamento (più gli arretrati), questo reddito non viene considerato (e questo è un bel paradosso visto che il nuovo decreto inserisce l’indennità tra i redditi da valutare).

C) ha ricevuto una eredità nel 2014 questo patrimonio non viene consideratoD) da aprile 2014 vive con lui una figlia che lavora da inizio 2014: l’ISEE diminuisce perché

a novembre 2014 c’è un componente in più, ma questo reddito non viene considerato.

Con la conseguenza che usando l’ISEE per erogare o far contribuire:CI PERDONO GLI UTENTI CI PERDE L’ENTE EROGATORE Nella situazione A) Nelle situazioni B), C), D)

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2012 2013 2014ANNO

MOMENTO DELLA DSU

ALCUNI REDDITI E SPESE ALCUNE SPESE ALCUNI REDDITI

BENI

BENI

ALCUNE SPESETUTTI I REDDITI E ALCUNE SPESE

ISEE CORRENTE

ISEE ORDINARIO

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2) Un nucleo di disoccupati con minori chiede sostegno del reddito a novembre 2014.Ma se:

A) Un componente ha trovato lavoro da febbraio 2104, questo reddito non viene considerato perché non è obbligatorio che presenti l’ISEE corrente, ma solo facoltativo.

B) Hanno venduto a maggio 2014 beni mobili o immobili, o ricevuto eredità, vincite, donazioni: questi patrimoni ed entrate non vengono considerati.

C) In seguito ad un incidente un componente è disabile da febbraio 2014, e il nucleo ha sostenuto per lui spese sanitarie e di assistenza: le spese non sono detraibili né l’erosione dei risparmi è considerabile (anche perché l’ISEE corrente si può usare solo per perdita di lavoro, e valuta i beni al 31 dicembre)

D) Ha sostenuto spese per disabili (anche sanitarie) nel 2013 esse non sono detraibili: questo tipo di spese è detraibile solo se sostenute nel 2012. Per il 2013 si applica la detrazione fissa per la presenza di disabili (che può essere inferiore).

Con la conseguenza che usando l’ISEE per erogare o far contribuire:CI PERDONO GLI UTENTI CI PERDE L’ENTE EROGATORE Nelle situazioni C) e D) Nelle situazioni A), B),

La principale ragione di questo impianto nel nuovo ISEE è di massimizzare i controlli sui redditi dichiarati: il nuovo ISEE utilizza i redditi dei 2 anni precedenti alla DSU perché consentono scambio automatico dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, che (per ora) sono del secondo anno fiscale precedente la DSU. Tuttavia questo indubbio e importante vantaggio non sembra compensare le gravi distorsioni descritte. Peraltro questa motivazione:- non si applica agli “ISEE correnti”, per i quali dunque si accetta che i controlli siano altri,

poiché questi ISEE contengono redditi non ancora presenti nell’Agenzia delle Entrate;- non ha relazione con il difetto di considerare i patrimoni al 31 dicembre, invece che al

momento della DSU o della richiesta di prestazione;- non riguarda tutti i richiedenti, perché questi controlli non sono applicabili alle persone

incapienti (senza dati nell’Agenzia delle Entrate).Si misura così una ben strana condizione economica, e pare bizzarro erogare sostegni del reddito valutando una povertà che può essere di più di 24 mesi prima, perché nonostante la crisi (ed anzi a maggior ragione) le condizioni dei nuclei variano frequentemente3 . Considerando che ogni DSU vale sino al 15 gennaio successivo, se un nucleo la presenta a febbraio 2015 e usa il conseguente ISEE ordinario per una richiesta che presenta il 10 gennaio 2016, i redditi che si valutano per erogare sono quelli del 2013! La non coincidenza dei tempi tra redditi/beni e DSU può essere attenuata quando l’ISEE serve per prestazioni che si ripetono in anni successivi (tasse universitarie, mense scolastiche), perché gli effetti distorti che si verificano il primo anno possono (almeno in parte) essere compensati dall’ISEE e dalla prestazione dell’anno successivo. Ma non pare accettabile per tutte le prestazioni “più corte”, o che non necessariamente si ripetono ogni anno, come il sostegno al reddito o l’assistenza domiciliare a non autosufficienti

Possibili correttivi potrebbero essere ricavati usando la possibilità del decreto (art. 2, comma 1) di adottare “accanto all’ISEE criteri ulteriori”:

- Una prima soluzione potrebbe consistere nel prevedere che l’ISEE sia sempre e solo un “ISEE corrente”. Così peraltro, oltre a misurare la condizione economica reale al momento della DSU/richiesta di prestazione, redditi e patrimoni dovrebbero essere dichiarati esibendo documentazione: non si applicherebbe infatti il regime della loro autocertificabilità, perché in quel momento non sono già presenti in banche dati

3 Va ricordato in merito che ad esempio che per il “reddito minimo nazionale francese” (Revenù de Solidarité Active, RSA) si valuta la condizione economica degli ultimi mesi precedenti la richiesta

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pubbliche. Ma va verificata le legittimità di questa ipotesi perché “usare sempre l’ISEE corrente” non è un criterio “ulteriore” rispetto all’ISEE ordinario, bensì sostitutivo. Inoltre resta viva la criticità che nello stesso nucleo, se sono presenti persone che hanno perso il lavoro e altre che non l’hanno perso, per le seconde non si può usare un ISEE corrente.

- Una seconda possibilità è di adottare l’ uso dell’ISEE descritto alla modalità di calcolo n° 6 descritta a pagina 34.

b) Sono sottratte dai redditi sia spese sostenute nello stesso anno in cui essi sono percepiti che spese sostenute nell’anno successivo; ne deriva una situazione economica mix di momenti temporali diversi, con questo possibile effetto: poiché dai redditi vengono sottratte spese sostenute in due anni diversi, rischia di essere casuale il vantaggio di questa detrazione dai redditi, in base all’aver effettuato le singole spese in uno dei due anni.

c) Quando un nucleo cha ha fruito in precedenza di un intervento consistente in una erogazione monetaria (ad esempio un sostegno del reddito oppure un assegno di cura per retribuire lavoratori domiciliari) richiede il rinnovo di questi interventi, nel suo reddito non devono essere conteggiate anche queste erogazioni poiché al momento del rinnovo cessano, e quello che si deve valutare è se il reddito del nucleo (senza di esse) è idoneo a fargliele nuovamente ricevere. Se invece le precedenti erogazioni sono conteggiate tra i redditi, si valuta una condizione economica del nucleo che non è quella del momento nel quale cessano tali erogazioni, e se ne deve stimare la rinnovabilità come se non le avesse mai ricevute, bensì è forzosamente sovrastimata. Questa criticità può non esistere se viene annullata dall’uso dell’art. 4, comma 5; Ma in questo caso:

- Qualora l’erogazione monetaria includa sia una “quota sanitaria a carico del SSN” sia una “quota sociale a carico degli Enti gestori socio assistenziali” (come accade in alcune Regioni ad esempio per gli assegni di cura per la domiciliarità), entrambe devono essere detratte dal reddito, o solo la seconda?

- Affinché l’Ente erogatore sottragga le erogazioni già ricevute dal nucleo, occorre che sia l’Ente a costruire un altro ISEE, modificando quello che costruito da un CAF precedentemente alla richiesta?

d) Le franchigie elencate al comma 4) che operano per la presenza di figli (lettera a), non autosufficienti e disabili (lettera d) sono riferite all’anno solare precedente la DSU. Ma se il nucleo non includeva tali persone in quell’anno, ed invece le include nell’anno della DSU, le franchigie non operano. E’ un altro limite del valutare la condizione economica di un periodo lontano e precedente quello della DSU e della prestazione

e) Poiché di norma l’ISEE viene presentato ai CAF, sarà possibile garantire loro una adeguata ed omogenea applicazione di questi nuovi meccanismi, che implicano anche la capacità di detrarre molti diversi trattamenti assistenziali pregressi ricevuti (anche diversi localmente, come assegni di cura e voucher), non agevoli da padroneggiare? Come?

f) Si valutano tutti i redditi anche esente da imposta, compresi quelli assistenziali, previdenziali, indennitari. Questa misura corregge una importante distorsione del “vecchio ISEE”, ossia la non considerazione tra i redditi di pensioni e assegni sociali, ma apre il seguente nodo applicativo. Se l’ISEE viene utilizzato per erogazioni economiche contro la povertà (locali o nazionali), si considerano tra i redditi anche trattamenti che sono ricevuti in ragione di specifiche condizioni di non autosufficienza, come l’indennità di accompagnamento. Criterio che di norma non è presente negli interventi di assistenza economica locali, e ad esempio è espressamente escluso in due importanti proposte tecniche presentate nel 2013 per istituire un “reddito minimo nazionale” 4. Qualora si volesse escludere dai redditi l’indennità di accompagnamento quando si tratta di erogare sostegni minimi del reddito sarebbe dunque necessario utilizzare a questo fine un ISEE

4 la proposta di ACLI e CARITAS, consultabile sul sito www.redditoinclusione.it dal luglio 2013. E quella dell’Istituto Ricerca Sociale di Milano, nel contesto di un più complessivo riordino del welfare, nel numero agosto/ottobre 2013 di Prospettive Sociali e Sanitarie.

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costruito ad hoc. Sul punto si veda anche il paragrafo “Avvertenze generali” al termine delle “Modalità di calcolo” a pagina 36.

g) Come devono essere considerati gli arretrati che si percepiscono nelle indennità , ad esempio di accompagnamento? Se una persona è stata valutata con “diritto all’indennità di accompagnamento” a ottobre 2011, riceve tale indennità da luglio 2014 con accredito anche degli arretrati, quando presenta una DSU nel 2014 deve indicare tra i redditi ai fini ISEE (che sono quelli del 2012) anche gli arretrati? Se è così (come pare dedursi dal decreto) pesano impropriamente nel suo ISEE entrate che erano di competenza di anni precedenti e che non si ripeteranno.

h) Meriterebbe valutare se rendere detraibili, in quanto non evitabili e non derivanti da scelte autonome delle persone, le spese per ricongiungere pensioni maturate in diverse casse previdenziali (anche INPS), dal 2010 molto onerose

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI:

12) Detrazioni spese per assisteza: Art. 4, comma 4, lettere b e c). 12.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) le spese sostenute per assistenti familiari sono detraibili solo nel limite dei trattamenti assistenziali ricevuti dalla stessa persona (es. indennità di accompagnamento). Dunque chi ha sostenuto tali spese ma non riceve alcun trattamento assistenziale (ex art. 2, lettera f) non può detrarre alcuna spesa? E, al contrario, chi ha speso per la sua assistenza domiciliare usando un assegno di cura pubblico può detrarre la spesa, con l’effetto che ha una doppia detrazione: una dal reddito “base” (come spesa) e una al rinnovo della prestazione (ex art. 4 comma 5)?

b) Le spese per assistenza (domiciliare e residenziale, ex art. 4) devono essere state sostenute nell’anno precedente la DSU, ma sono detraibili solo entro i limiti dei trattamenti assistenziali ex art. 2 lettera f) ricevuti due anni prima della DSU. Perché questa asimmetria temporale? Ed il fatto che questo criterio sia espresso solo nella lettera b) (assistenza domiciliare) e non anche nella c) (assistenza in residenza), significa che il secondo tipo di spese è detraibile senza tale limite?

c) Le spese per assistenza domiciliare sostenute nell’anno precedente la DSU sono detraibili solo entro i limiti dei trattamenti assistenziali ex art. 2 lettera f) ricevuti due anni prima della DSU, e “..al netto della detrazione di cui al comma 3 lettera f)”, ossia al netto degli importi di questi trattamenti che sono già stati detratti dal reddito. Significa ad esempio che se dal reddito del 2012 si sono detratti 1000 Euro dell’indennità di accompagnamento ricevuta nel 2012 (che in totale era di 6000 euro, ma che si può detrarre solo per 1000, ex lettera “e” del comma 4), si possono poi detrarre anche le spese per assistenza domiciliare sostenute nel 2013 ma solo sino a un massimo di 6000 – 1000?

d) La possibilità di detrarre spese “per disabili” descritta all’art. 4, comma 3, lettera c), visto che il comma usa solo la parola “disabili, è ammessa dove è presente una persona disabile e non dove è presente una persona “non autosufficiente? Queste definizioni sono diverse nella Tabella dell’allegato 3, con categorie di disabilità in ordine di crescente gravità, il cui apice non è denominato “disabilità” ma “non autosufficienza”. Ma non avrebbe senso detrarre le spese sanitarie solo alle persone che la tabella classifica nelle categorie di “disabilità” media e grave.

e) Il comma 3) alla lettera c) consente di detrarre dai redditi per l’ISEE le spese per disabili sostenute due anni prima della DSU detraibili e deducibili, e nel modello 730 sono tali anche le spese per personale di assistenza con idonea qualifica. Il comma 4 alla lettera b) consente di detrarre dai redditi per l’ISEE le spese per assistenza personale sostenute

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nell’anno precedente la DSU, nei limiti dei trattamenti assistenziali ricevuti. Dunque se per un disabile il nucleo ha retribuito in entrambi gli anni un OSS può detrarre entrambe le spese?

f) Il comma 3 alla lettera f) prevede che le detrazioni sui redditi da pensione operino “alternativamente” a quelle sui redditi da lavoro o da trattamenti assistenziali. Dunque chi fruisce di diversi tipi di tali redditi deve scegliere solo quello che produce maggiori detrazioni?

g) Le spese sostenute per la retta alberghiera di ricovero (comma 4, lettera c) sono detraibili “alternativamente” alle spese sostenute per assistenza domiciliare (art. 4, lettera b): dunque se per la stessa persona nello stesso anno (che è quello precedente la DSU) sono state spese entrambe se ne può dedurre solo una?

h) Vanno considerati ricoveri in qualunque tipo di struttura per non autosufficienti che implichi l’uso dell’ISEE, indipendentemente dal profilo autorizzativo o gestionale? Ed anche dalla natura del presidio, ad esempio se oltre alle RSA dovesse essere presente (anche in futuro) un costo alberghiero per il ricovero in “Case di cura” e “posti letto post ospedalieri”?

i) Sono detraibili le spese qualunque sia la modalità di ricovero e di conseguenti oneri per l’utente, ossia con retta a totale carico dell’utente o con retta in parte a carico delle ASL?

Sull’argomento qui discusso si vedano anche le riflessioni dei successivo argomento 19, relative all’art. 6, comma 3, lettera a):

12.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) La detraibilità delle spese sostenute per l’assistenza è possibile solo se si combinano

fortuitamente i tempi di spesa e di fruizione di trattamenti assistenziali. In particolare: - se sono state sostenute spese di assistenza per un non autosufficiente (nell’anno

precedente la DSU), ma egli ha ricevuto trattamenti assistenziali solo successivamente, ad esempio nei primi mesi dell’anno della DSU, tali spese non sono detraibili. Non lo sono nemmeno se la persona non ha ricevuto alcun trattamento assistenziale ex art.2 lettera f), anche se ne ha i requisiti ed è in attesa di riceverli (ad esempio aspetta l’indennità di accompagnamento), nonostante il nucleo abbia comunque sostenuto le spese. Così non vengono prese in considerazione le spese che vengono sostenute solo con risorse proprie, che invece sarebbe importante valutare in quanto spesso incidono in maniera significativa sul nucleo.

- Se sono state sostenute spese per l’assistenza nell’anno del quale bisogna dichiarare i redditi ISEE (il secondo precedente la DSU), e non più nel successivo, tali spese non sono detraibili

b) Se accade che entro lo stesso anno precedente la DSU la persona cambi collocazione assistita (da domicilio e residenza o viceversa) sono detraibili soltanto le spese per una delle due modalità di assistenza.

c) Poiché aumentano le situazioni nelle quali il ricoverato deve sostenere l’intero costo della retta di ricovero, in quanto le ASL hanno difficoltà a pagare la parte sanitaria, prevedere che sia detraibile solo la retta “per l’ospitalità alberghiera” penalizza chi si è dovuto forzatamente ricoverare a totale suo carico, non per scelta autonoma ma per carenza della quota a carico ASL

d) Le spese per assistenza domiciliare sono detraibili solo entro gli importi ricevuti di trattamenti assistenziali (lettera b del comma 4), mentre quelle per la retta alberghiera di ricovero senza limiti: ne deriva una penalizzazione (e forse un disincentivo) della domiciliarità. Un analogo effetto di vantaggio per il ricovero in struttura rispetto all’assistenza domiciliare può derivare dal fatto che la scala di equivalenza (All. 1 del decreto) aumenta se vi è un componente del nucleo che riceve prestazioni in ambiente residenziale.

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e) In molti territori sono attivi interventi di assistenza domiciliare per i non autosufficienti che, allo scopo di poter adattare alla condizione della singola famiglia le modalità con le quali intervenire (il che è un obiettivo molto importante), possono concretizzarsi in diverse forme:1) assegno di cura : erogazione monetaria al nucleo che assume un assistente familiare2) buono servizio: voucher con il quale la famiglia sceglie una impresa fornitrice che invia

un suo lavoratore a domicilio, e viene poi retribuita dall’Ente che ha emesso il buono3) contributo economico ai familiari che svolgono da soli i compiti di assistenza4) affidamento familiare: contributo ad una persona esterna al nucleo che esercita

l’assistenza.In molti territori gli importi almeno dei primi due interventi forniti dagli Enti erogatori sono identici (con o senza oneri a carico anche delle ASL); si tratta cioè solo di una diversificazione del modo di ricevere assistenza, più adatto alle contingenze del nucleo, e non del volume di intervento. Ma quanto previsto all’articolo 4 al comma 2) lettera f) e al comma 4, lettera b) produce queste distorsioni:

- gli interventi 2) e 4) non consistono in denaro erogato al nucleo, dunque non fanno parte dei suoi redditi da valutare; il che implica un ISEE più basso;

- l’intervento 1) è denaro erogato al nucleo, dunque fa parte dei suoi redditi da valutare; il che implica un ISEE più alto. Può essere ridotto se con l’assegno di cura il nucleo assume un assistente familiare (detrazione prevista al comma 4, lettera b), ma nell’ISEE i redditi sono quelli del secondo anno prima della DSU, e la spesa per l’assistente è dell’anno precedente la DSU

- l’intervento 3) è denaro erogato al nucleo, dunque fa parte dei suoi redditi da valutare; il che implica un ISEE più alto. E non può essere detratto nulla, perché la detrazione prevista al comma 4, lettera b) opera solo per la retribuzione di personale assunto.

Ne derivano questi problemi:- benché il contributo pubblico alla famiglia che assiste da sé il non autosufficiente sia

finalizzato all’assistenza domiciliare (come le altre erogazioni), questa modalità nell’ISEE penalizza il nucleo

- benché gli interventi descritti siano solo diverse modalità di erogare una stessa prestazione, nell’ISEE essi producono esiti diversi, con effetti indesiderati e poco prevedibili sugli incentivi all’utilizzo delle diverse forme di assistenza.

Inoltre è attivo in molti territori un intervento che consiste nella erogazione a disabili di un contributo economico per favorire la “vita indipendente”. Ai fini ISEE tale contributo fa parte dei redditi da considerare, meno quanto speso per assistenti familiari (con il consueto disallineamento temporale di un anno tra reddito valutato e spese). Ma dal contributo ricevuto e contato come reddito non si possono detrarre altri tipi di spesa finalizzati a garantire la vita indipendente, ad esempio quelle per ridurre barriere.

f) Le spese per disabili del comma 3) lettera c (art. 4) sono detraibili solo se indicate in dichiarazione dei redditi. Ciò penalizza i disabili che non la presentano perché non tenuti.

g) Sono detraibili spese assistenziali solo per persone classificate “non autosufficienti” ai sensi della Tabella dell’ALL. 3 del decreto. Sono esclusi quindi da tali detrazioni inabili totali e invalidi con il 100% di invalidità, se non hanno diritto all’indennità di accompagnamento. Popolazione che include situazioni con rilevanti esigenze di assistenza.

h) Poiché di norma l’ISEE viene presentato ai CAF, sarà possibile garantire loro una adeguata ed omogenea applicazione di questi nuovi meccanismi, riguardanti anche tematiche sociosanitarie non agevoli da padroneggiare? Come?

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

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13) Detrazioni in presenza di disabili: Art. 4, comma 4, lettera d)13.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) La parola “alternativamente”, nelle ultime due righe della lettera d) implica che se in uno stesso nucleo sono compresenti persone con disabilità media e grave, oppure un disabile ed un non autosufficiente, si può operare la detrazione per una sola di esse?

b) Poiché la composizione del nucleo che si valuta è quella al momento della DSU, un nucleo che la presenta nel 2014 e che include un componente che è diventato disabile nel 2014, può comunque sottrarre dai redditi le franchigie descritte alla lettera d) del comma 4) dell’art. 4, anche se il comma 1 dello stesso articolo prevede che tali franchigie si riferiscono all’anno solare precedente la DSU, ossia ad un periodo nel quale la persona non era disabile?

c) Le franchigie per la presenza di disabili sono detraibili in cifra intera indipendentemente dal periodo di tempo durante il quale era presente un disabile nel nucleo, l’anno precedente la DSU? Ossia si detrae sempre la stessa somma se il disabile è stato presente tutto l’anno oppure solo 15 giorni?

13.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) Se l’interpretazione al punto a) precedente è corretta si rischia svantaggio per i nuclei con

più disabili, peraltro in contraddizione con l’uso della scala di equivalenza, che tiene ad esempio conto della compresenza di più minori

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

14) Detrazioni di erogazioni percepite: Art. 4, comma 5)14.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) Che cosa significa rapportare quanto erogato al corrispondente parametro della scala di equivalenza?

14.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) Non ha senso scalare l’importo dell’intervento percepito (quindi un reddito) dal valore totale

dell’ISEE che invece è un mix di reddito e patrimonio.b) E’ difficile immaginare come operare in concreto: se un nucleo si presenta ad un CAF per

ottenere un ISEE da utilizzare per il rinnovo di un intervento domiciliare (ad esempio un assegno di cura che riceve per un non autosufficiente), il CAF include l’assegno di cura tra i redditi; poi spetta all’ente erogatore predisporre un nuovo ISEE che non consideri tale assegno. Dunque è necessariamente l’ente erogatore che deve predisporre l’ISEE “finale”?

c) Come già evidenziato va considerato che se l’utente ha ad esempio fruito di un assegno di cura, con il quale ha retribuito un assistente familiare, questa erogazione è già stata detratta dai redditi una volta applicando l’art. 4, comma 4, lettera b)

d) Un rischio: se un Comune / Ente ha erogato tramite l’ISEE prima un intervento (ad esempio una tariffa ridotta per l’asilo nido) e poi un altro (ad esempio un contributo di assistenza economica), quando essi si devono rinnovare, il secondo (il contributo economico) è incluso tra i redditi che si valutano per il primo; col rischio che lo stesso Ente da un lato eroghi sostegno del reddito e dall’altro incassi una contribuzione più elevata a causa di tale sostegno (con la “mano destra” eroga, e con la “mano sinistra” riscuote).

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

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15) Patrimoni: beni immobiliari. Art. 5, comma 2) 15.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) Nell’ISEE precedente attuale si precisava di considerare i patrimoni immobiliari sui quali si hanno diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi. Era esclusa la c.d. “nuda proprietà”. Invece il nuovo decreto considera i patrimoni “intestati” a persone fisiche (art. 5, comma 2): quali eventuali differenze? Gli immobili dei quali si ha “nuda proprietà” non vanno considerati neanche nel nuovo ISEE?

b) Poiché l’ultima frase del comma 2) dell’art. 5 è preceduta da un punto, si riferisce solo alla casa di abitazione o all’intero comma? Ossia è solo per essa che il valore rileva soltanto per i due terzi di quanto supera le franchigie, e non per tutti i patrimoni immobiliari?

c) Gli immobili posseduti che sono soggetti ad ipoteca (inclusa la casa abitata) rilevano come quelli non ipotecati?

d) Se gli immobili gravati da ipoteca vengono pignorati perché il nucleo non ha onorato i versamenti al soggetto presso cui ha aperto ipoteca, il loro valore non va considerato?

e) La normativa sull’IMU prevede che per “abitazione principale” si intende quella ove il nucleo dimora abitualmente ed ha residenza anagrafica. Ma si registrano situazioni nelle quali ad esempio i figli vivono nella casa di proprietà del padre anziano, che invece vive nella casa di proprietà dei figli. In tali casi la franchigie previste dal comma 2) sono comunque applicabili ad entrambi, oppure a nessuno dei due nuclei?

f) La normativa IMU prevede una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato. Ma, seppur con riduzione, su tali fabbricati opera l’IMU. Dunque ai fini ISEE sono in ogni caso considerati, col valore IMU loro attribuito, anche se consistono nella casa di abitazione inabitabile?

g) La normativa IMU prevede che i Comuni possano considerare come adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare in proprietà od usufrutto di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero, a condizione che non sia locata. Il criterio ISEE (comma 2 art.5) è invece più restrittivo, perché le franchigie operano sui “residenti in abitazione di proprietà”. Tuttavia le abitazioni prima citate possono avere una IMU più bassa (da “abitazione principale”), anche se non abitate da alcuno, e vengono valutate nell’ISEE con tale valore ridotto.

15.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) utilizzare il valore dei patrimoni al 31 dicembre precedente la DSU rischia di far valutare la

loro consistenza in un momento lontano (anche 11 mesi) da quello della DSU e ancor più della conseguente richiesta di prestazioni. Una sintesi del mix delle “distanze dalla DSU” dei beni e redditi valutati è nel grafico al precedente punto 11.2). Rispetto ai patrimoni immobiliari questo criterio può produrre i seguenti effetti: un nucleo che presenta la DSU a novembre 2014 deve dichiarare i patrimoni immobiliari posseduti il 31/12/2013. Se tra gennaio e novembre acquisisce nuovi patrimoni (anche senza spendere proprie risorse, ad esempio in eredità o donazione) essi non risultano nel suo ISEE, e quindi non rilevano per definire la prestazione da attivare. Analogamente accade se perde patrimoni (anche senza ricavarne denaro).Peraltro dichiarare tale valore al 31 dicembre, anziché al momento della DSU (il che consentirebbe di valutare una situazione aggiornata) non apporta alcun vantaggio in termini di controlli più efficaci.

b) I patrimoni immobiliari sono considerati con più incisività rispetto al precedente ISEE, perché il valore IMU è rivalutato del 60% rispetto a quello ICI precedente (valore = rendita catastale per 160 per le categorie catastali più diffuse). Ma rischiano ancora di essere notevolmente sottostimati come componente della condizione economica, sia per l’elevata franchigia prevista per la casa di proprietà, sia perché ciò che supera la franchigia rileva solo per i due terzi del valore. Ad esempio:

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- a parità di redditi e patrimoni mobiliari, hanno lo stesso ISEE (e dunque ricevono le stesse prestazioni o pagano le stesse contribuzioni) un nucleo di due genitori e due figli che abitano in casa di proprietà del valore IMU di 55.000 Euro, ed un identico nucleo che non vive in casa di proprietà.

- Se quel nucleo vive in casa di proprietà del valore IMU di 80.000 Euro, ai fini ISEE si considerano solo 16.700 Euro di patrimonio immobiliare (i due terzi di ciò che supera la franchigia)

Questi effetti possono peraltro essere valutati come positivi, e non critici, ove prevalga la considerazione che per il nucleo è molto difficile trasformare il valore della casa abitata in denaro disponibile, unica risorsa che gli consentirebbe di spendere invece di richiedere prestazioni pubbliche o riduzioni di contribuzione.

c) E’ diffusa specialmente tra gli anziani la presenza di “cash poor – house rich”, ossia di persone proprietarie di abitazioni discrete (acquistate quando avevano redditi migliori e/o non erano sole) e al contempo di redditi bassi, che rendono difficile anche mantenere l’abitazione, e che conducono all’esigenza di prestazioni del welfare pubblico per servizi che da sole queste persone non possono pagarsi. Il nuovo ISEE fronteggia questa difficoltà con le citate franchigie sulla casa di abitazione, che tuttavia (art. 5, comma 2) crescono solo in presenza di figli (spesso non presenti con gli anziani), e non di altri anziani o disabili.Una possibile modalità in questa circostanza è l’attivazione di usufrutto/nuda proprietà su questa abitazione; ma richiede iniziative onerose per chi le attiva; in merito potrebbe essere utile valutare l’opportunità di meccanismi pubblici di sostegno a questo scopo.

d) Se opera quanto descritto al punto f) di 15.1) ne deriva un ISEE che include il valore di una abitazione inutilizzabile, anche come prima casa di abitazione, e dalla quale il nucleo non può trarre benefici per la sua condizione economica.

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- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

16) Patrimoni: beni mobiliari. Art. 5, comma 4 e 6)16.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) alla lettera a) del comma 4: come deve essere calcolata la “consistenza media” del patrimonio nell’anno, visto che di norma è variabile nel tempo e subisce entrate e uscite? Si calcola sommando la consistenza ad inizio e fine anno e dividendola per due? Peraltro questa consistenza media deve comunque sempre essere dichiarata (cfr. fine della lettera a) del comma 4). E come sono possibili controlli su tale “media”?

b) Le variazioni citate al secondo periodo della lettera a) del comma 4) si riferiscono a quale “anno precedente”? Quello precedente la DSU o quello ancora precedente (ossia precedente l’anno cui appartiene il 31 dicembre cui si riferiscono i patrimoni)?

c) Che cosa significano le due ultime righe del comma 6 dell’articolo 5, visto che le franchigie ivi citate si riferiscono a patrimoni mobiliari e non a redditi?

16.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) utilizzare il valore dei patrimoni al 31 dicembre precedente la DSU rischia di far valutare la

loro consistenza in un momento lontano (anche 11 mesi) da quello della DSU e ancor più della conseguente richiesta di prestazioni. Una sintesi del mix delle “distanze dalla DSU” dei beni e redditi valutati è nel grafico al precedente punto 11.2). Rispetto ai patrimoni mobiliari questo criterio può produrre i seguenti effetti: un nucleo che presenta la DSU a novembre 2014 deve dichiarare i patrimoni mobiliari posseduti il 31/12/2013. Se tra gennaio e novembre acquisisce nuovi patrimoni (ad esempio riscuote un TFR, o una

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vincita o eredità) essi non risultano nel suo ISEE, e quindi non rilevano per definire la prestazione da attivare. Analogamente accade se perde patrimoni.Peraltro dichiarare tale valore al 31 dicembre, anziché al momento della DSU (il che consentirebbe di valutare una situazione aggiornata) non apporta alcun vantaggio in termini di controlli più efficaci.

b) I beni mobiliari che consistono in assicurazioni sulla vita (e simili), di cui alla lettera g) del comma 4 dell’art.5, non sono trasformabili in denaro cash (unica risorsa che consentirebbe di spendere invece di richiedere prestazioni pubbliche o riduzioni di contribuzione) se non con oneri anche rilevanti.

c) I patrimoni mobiliari rischiano di essere notevolmente sottostimati come componente della condizione economica, per l’elevata franchigia prevista (art.5, comma 6). Ad esempio a parità di redditi e patrimoni immobiliari, hanno lo stesso ISEE (e dunque ricevono le stesse prestazioni o pagano le stesse contribuzioni) un nucleo di due genitori e due figli che non posseggono alcun patrocinio mobiliare, ed un identico nucleo che possiede 11.000 euro, anche in cash immediatamente spendibile. Se l’ISEE governa sostegni al reddito per le povertà estreme (nazionali o locali), si deve dunque erogare un sostegno per le povertà gravi a:- un nucleo di 2 adulti e 2 figli con 11.000 Euro in banca - una coppia di anziani con 8000 Euro in bancaperché hanno lo stesso ISEE di chi ha risparmi uguali a zero. Ne può dunque derivare un aumento di fruitori, con più spesa pubblica, o più lunghe liste d’attesa.Forse franchigie di questo rilievo potrebbero essere più opportune se mirate a quel patrimonio mobiliare che richiede costi per essere trasformato in denaro disponibile, come quello citato al precedente punto b).

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17) Prestazioni socio-sanitarie a minorenni. Art. 6 c. 1, e Art. 717.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:17.2) POSSIBILI CRITICITA’:

a) Considerando il comma 1 dell’art. 6 e l’art. 7, ne deriva che per valutare contribuzione ai costi di prestazioni sociosanitarie, qualora il non autosufficiente sia un minore, nel suo ISEE si considerano anche redditi e patrimoni di tipologie di persone che non sono invece considerate quando il beneficiario non è un minore, ad esempio zii, fratelli e chiunque altro presente nel nucleo anagrafico.

b) Per il minorenne disabile le prestazioni sociosanitarie poggiano su un ISEE utilizzato per il calcolo anche di tutte le altre prestazioni.

c) Se il minorenne non autosufficiente ha un genitore che non convive con lui, i suoi redditi e beni possono far parte dell’’ISEE del nucleo del minore, o ad esso è aggiunta una “componente aggiuntiva”. Poiché la conseguenza è un aumento dell’ISEE che il minore non autosufficiente deve usare per ottenere anche prestazioni sociosanitarie, si può presumere tra gli obiettivi di questo meccanismo quello di far concorrere il genitore non convivente al loro costo. Ma includerlo nell’ISEE non garantisce in alcun modo che ciò avvenga.

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18) Prestazioni socio-sanitarie: nucleo ai fini ISEE Art. 6, comma 218.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) Poiché è fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo ai fini ISEE secondo le regole dell’art.3, è opportuno chiarire i problemi interpretativi già descritti ai precedenti argomenti 7 e 9.

b) Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non rilevano fratelli, genitori e altri conviventi che non siano coniuge o figli. Ciò significa che in un nucleo dove vi sono 2 anziani e 2 figli maggiorenni di cui uno disabile, se l’ISEE serve al disabile per prestazioni sociosanitarie ne verrà predisposto uno che considera solo il disabile, mentre se l’ISEE serve al genitore anziano per prestazioni socio assistenziali ne verrà predisposto un altro che comprende il reddito di tutti i componenti? Analogamente in un nucleo con un anziano non autosufficiente che vive con il figlio, con la moglie del figlio e i suoi figli , per chiedere prestazioni sociosanitarie per l’anziano si utilizza un ISEE con l’anziano e il solo figlio; per altre prestazioni un ISEE con tutti i componenti?

18.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) Il disabile maggiorenne che vive con i propri genitori o fratelli costituisce nucleo a sé.

Quello che invece vive con moglie e figli ha un nucleo ISEE che li include; dunque se sono portatori di reddito può esserne penalizzato.

b) Se le prestazioni sociosanitarie sono dirette a minorenni si applicano i criteri dell’art. 7, invece che dell’art. 6: ne deriva che quando il disabile è un minore usa lo stesso ISEE (che considera l’intero suo nucleo) sia per prestazioni sociali che sociosanitarie, entro una logica che prevede una compartecipazione del suo intero nucleo identica ad entrambi i tipi di prestazione.

c) Un nodo che ha suscitato dibattito, e posizioni critiche di numerose associazioni, è la valutazione delle condizioni economiche anche di conviventi con il non autosufficiente quando si richiedono prestazioni sociosanitarie. Come è noto, in estrema sintesi, le due opposte posizioni sul punto poggiano su queste motivazioni:1) Deve essere valutata la condizione economica del solo non autosufficiente perché gli

interventi che si richiedono derivano da una sua soggettiva condizione di salute, indipendente da fattori economici, e pertanto deve prevalere il suo diritto soggettivo alla lungo assistenza ed alle prestazioni sociosanitarie, livelli essenziali interni al SSN (sebbene “sociosanitari”) previsti per la sola persona

2) È corretto considerare anche la condizione economica di conviventi, sia perché anch’essi indirettamente fruiscono delle prestazioni sociosanitarie (ad esempio a domicilio la cura della casa), sia perché senza tale valutazione la parte di risorse pubbliche sociali rischia di essere destinata anche a nuclei in discrete condizioni economiche, il che è problematico se la scarsità di risorse costringe a ridurre i volumi di intervento per tutti

L’applicazione del decreto sul “nuovo ISEE” richiede in merito una revisione delle vigenti deliberazioni regionali piemontesi sugli interventi sociosanitari domiciliari e residenziali per non autosufficienti, sinora operanti in base al primo dei due criteri sintetizzati.

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

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19) Detrazioni spese per ricoverati: art. 6, comma 3, lettera a)19.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

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a) La parola “alternativamente”, alla lettera c) del comma 4 dell’art.4 riguarda le singole persone o l’intero nucleo? Ad esempio in un nucleo che include due anziani, e per entrambi nello stesso anno sono state sostenute sia spese per assistenza domiciliare che di ricovero, si può detrarre un solo tipo di spese per ciascuna delle due persone?

b) Lo stesso criterio opera quando l’ISEE viene utilizzato per ridefinire la contribuzione a carico di una persona che è già da tempo ricoverata?

c) Dal punto 2) della lettera b) del comma 3) deriva una funzione in capo agli Enti gestori dei servizi sociali di accertare una “estraneità del figlio”, anche quando non è un minore e non vi è richiesta dell’Autorità Giudiziaria. Dunque un accertamento solo ai fini dell’ISEE e solo su richiesta di un figlio maggiorenne, anche residente in un’altra Regione?

19.2) POSSIBILI CRITICITA’

a) Se sono state sostenute spese per il ricovero assistenziale nell’anno del quale bisogna dichiarare i redditi (il secondo precedente la DSU), e non più nel successivo, tali spese non sono detraibili

b) Se accade che entro lo stesso anno precedente la DSU la persona cambi collocazione assistita (da domicilio a residenza, o viceversa) sono detraibili soltanto le spese per una delle due modalità di assistenza

c) Secondo il comma 3, lettera a) se l’ISEE viene presentato per accedere ad una struttura residenziale a ciclo continuativo, non è possibile detrarre dai redditi le spese che il nucleo ha sostenuto per assistenza domiciliare e ricovero precedenti la richiesta. Lo scopo è di non detrarre dai redditi le spese sino ad allora sostenute per assistenza perché con il nuovo inserimento in struttura non saranno più sostenute, e dunque non eroderanno i redditi disponibili. Ma ne può derivare che nel primo anno di ricovero l’utente debba pagare una contribuzione (calcolata su un ISEE che non includeva detrazioni perché non era ricoverato), e dal secondo anno debba pagarla identica perché dai redditi del suo ISEE non può detrarre quanto ha pagato l’anno precedente, benché quanto ha pagato abbia ridotto i redditi dei quali disponeva e dispone.

d) Poiché di norma l’ISEE viene presentato ai CAF, sarà possibile garantire loro una adeguata ed omogenea applicazione di questi nuovi meccanismi, riguardanti anche tematiche sociosanitarie non agevoli da padroneggiare? Come?

d) Comma 3, lettera b), punto 2): quali strumenti e modalità di certificazione a carico dei servizi sociali per eseguire quanto previsto?

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

20) Prestazioni socio-sanitarie: donazioni. Art. 6, c. 3, lettera c)20.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) la prima frase va intesa nel senso che allorché una persona abbia fruito di ricovero sociosanitario, e successivamente abbia effettuato una donazione, il suo ISEE per sempre dovrà contenere nel patrimonio anche il valore della donazione, ossia negli ISEE di qualunque anno successivo che siano finalizzati a definire contribuzione al costo del ricovero?

c) Poiché le donazioni rilevano solo per gli interventi residenziali, qualora il beneficiario debba richiedere anche altre prestazioni non residenziali per esse occorre costruire un altro diverso ISEE?

20.2) POSSIBILI CRITICITA’:

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a) Le donazioni sono considerate tra i patrimoni solo per le prestazioni residenziali sociosanitarie. E perché non anche per quelle domiciliari o per prestazioni non sociosanitarie?

b) Perché lo stesso rilevo non è esteso anche alle donazioni del patrimonio mobiliare? Ovviamente non sono tracciabili e individuabili come quelle relative a beni immobiliari, tuttavia non prevederlo può generare effetti paradossali come il seguente: se un anziano che ha chiesto un ricovero dona la sua casa al figlio, il relativo valore viene computato nel suo patrimonio, mentre se lo stesso vende la sua casa a un terzo e ne dona il denaro ricavato allo stesso figlio o ai nipoti, tale importo non viene considerato. In alcuni servizi è accaduto di rilevare donazioni di beni mobiliari ponendo specifiche domande, e quindi di tenerne conto. Ad esempio allorché risulta una vendita di immobile e un non coerente importo di denaro successivo posseduto. E questi approfondimenti di indagine sarebbero fattibili anche a cura dei CAF?

c) Quali strumenti sono utilizzabili per accertare le donazioni effettuate? Non paiono compresi entro i controlli automatici previsti dagli articoli 10 e 11. Quali istruzioni saranno fornite ai CAF per esercitare una verifica rispetto a chi deve dichiarare nella DSU allo scopo di evitare sin dall’inizio una omissione di dichiarazione delle donazioni?

d) Prevedere una penalizzazione che opererà nell’ISEE per chi effettua donazioni può non avere alcun effetto deterrente per scoraggiarle, perché questo effetto agisce solo se un anziano autosufficiente non esegue la donazione perché già è consapevole che dopo 3 anni sarà non autosufficiente e dovrà ottenere un ISEE, situazione del tutto inverosimile.

e) Se è corretta l’interpretazione del punto a) in 20.1) il suo effetto è troppo penalizzante.

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ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

21) ISEE corrente. Art. 9L’ISEE corrente dovrebbe essere la modalità per ridurre le deformazioni derivanti dal valutare redditi molto precedenti il momento della DSU e della prestazione (vedi precedente argomento 11). Tuttavia emergono: 21.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) Chi può decidere di adottare l’ISEE corrente: l’Ente erogatore (definendo per quali prestazioni) e/o il richiedente?

b) L’ISEE corrente ha una validità di 2 mesi dalla sua DSU. Dunque se un nucleo riceve un ISEE corrente a metà giugno 2014 (costruito sui redditi ricevuti dal giugno 2013) può presentarlo sino a metà agosto 2014, anche se i redditi sono sempre quelli ricevuti da giugno 2014 al giugno precedente, e non includono quelli di luglio e agosto 2014?

c) Sarebbe utile chiarire il significato del comma 7) laddove prevede che l’ISEE corrente vale due mesi “…dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni”: le parole “successiva richiesta” significano che i due mesi di validità operano solo quando l’ISEE corrente è utilizzato per una richiesta successiva ad una precedente erogazione? E non dunque quando è utilizzato per ottenere per la prima volta una erogazione (con il nucleo che ha ottenuto un ISEE ordinario solo per poter poi esibire un ISEE corrente, avendo redditi diminuiti di oltre il 25%)?

d) Se ad aver perso il lavoro è un disabile (con invalidità inferiore al 100%), poiché nell’ISEE corrente si dichiara il reddito dei 12 mesi precedenti la richiesta di prestazione, da essi si possono sottrarre le franchigie previste per i disabili dall’art. 4 comma d), che si riferiscono all’anno che precede la DSU? Oppure soltanto nel caso entro quei “12 mesi precedenti” rientri anche qualche mese dell’anno che precede la DSU?

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21.2) POSSIBILI CRITICITA’: L’’ISEE “corrente” è utilizzabile solo se sono compresenti tre specifiche condizioni: a) nei 18 mesi precedenti la DSU almeno un componente del nucleo deve aver perso il lavoro, b) deve essere vigente un precedente ISEE ordinario, c) il reddito ISEE deve essere variato almeno del 25%.Ma usare l’ISEE corrente per valutare la condizione economica più vicina al momento della richiesta di prestazioni, o alla DSU, è soluzione assai poco efficace perché:a) L’art. 9 non chiarisce se può decidere di adottare l’ISEE corrente anche l’Ente erogatore o

solo il richiedente. Se la scelta dell’ISEE corrente è solo del richiedente non vi è possibilità per l’Ente erogatore di richiederlo quando è opportuno.

b) L’ISEE corrente si può adottare solo se il reddito è diminuito del 25%. Ma il reddito potrebbe essere cresciuto, ed anche più del 25%, e gli Enti erogatori non hanno perciò possibilità di valutare gli “arricchimenti”, oltre agli “impoverimenti”, il che implica minore equità distributiva.

c) Per usare l’ISEE corrente l’indicatore reddituale del precedente ISEE ordinario deve essere variato almeno del 25%. Ma quell’indicatore è l’esito di un mix di redditi, detrazioni e franchigie (dell’art. 4), e quasi sicuramente il nucleo da solo non è in grado di calcolare se è variato di almeno il 25%. Ciò incentiva i nuclei a farsi calcolare un ISEE corrente solo per capire se il loro indicatore reddituale è variato del 25% rispetto al precedente ISEE ordinario (con aggiuntivi costi e sovraccarichi per il nucleo e anche per il sistema).

d) L’ISEE corrente può essere utilizzato solo se esiste per quel nucleo un ISEE ordinario ancora valido. Perciò se un nucleo deve usare l’ISEE per la prima volta per chiedere una prestazione (o se il suo precedente ISEE ordinario è scaduto), non può usare l’ISEE corrente e dichiarare i redditi dei 12 mesi precedenti la nuova DSU, anche se ha avuto una riduzione dei redditi di più del 25% rispetto ai due anni precedenti, ossia anche se è molto più povero. Ed anche chi ha perso un lavoro ma non ha già un precedente ISEE non può utilizzare l’ISEE corrente. A parte i rilevanti paradossi di merito che ne derivano, anche questo incentiva i nuclei a farsi rilasciare sempre prima un ISEE ordinario soltanto per poi poter ottenere quello “corrente” (con aggiuntivi sovraccarichi per il nucleo e anche per il sistema, come la doppia retribuzione ai CAF).

e) L’ISEE corrente si può usare soltanto se sono cessate attività lavorative, (comma 1). Perciò un nucleo nel quale sia variato qualunque altro tipo di reddito non può utilizzarlo, con rilevante penalizzazione per il nucleo, se si è impoverito, o per l’ente erogatore, se il nucleo ha aumentato il suo reddito.Nell’ISEE corrente si dichiarano anche i trattamenti assistenziali dei 12 mesi precedenti la DSU (comma 3, lettera c): ma se ad essere variati in modo significativo rispetto a quelli del secondo anno precedente la DSU sono questi tipi di redditi e non quelli da lavoro, l’ISEE corrente non può essere utilizzato. Ad esempio se vi sono persone che nell’anno precedente la DSU hanno ricevuto indennità di accompagnamento o pensioni, oppure hanno visto ridursi queste entrate, non è possibile considerare questa variazione. Il che è anche contradditorio con la logica del nuovo decreto che ha immesso tra i redditi da valutare anche le indennità non fiscalmente rilevanti.

f) Entro l’ISEE corrente confluiscono sia alcuni redditi dei 12 mesi precedenti la DSU (comma 3) sia gli altri di due anni precedenti. E i patrimoni al 31 dicembre precedente la DSU. Questa mancanza di contemporaneità conduce a valutare una condizione economica del nucleo che di fatto non è mai esistita nello stesso momento, come peraltro accade anche nell’ISEE ordinario.

g) Può accadere che quando si presenta un ISEE corrente siano cambiate le persone che facevano parte del nucleo quando era stato attestato il precedente ISEE “ordinario”, del quale si considera l’indicatore reddituale per verificare che sia variato almeno del 25%. Ma non ha molto senso poter presentare un ISEE corrente “adesso” perché è cambiata la situazione reddituale di un nucleo che molti mesi prima era diverso da quello attuale.

Ed inoltre:

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h) Per utilizzare redditi in modo coerente con quanto accade nell’ISEE “ordinario”, è necessario che i redditi più recenti da immettere nell’ISEE corrente siano al lordo delle detrazioni IRPEF, reperendo tale informazione nelle buste paga

i) Possono verificarsi queste distorsioni:- Un nucleo nel quale una persona ha avuto una riduzione di attività lavorativa (e stipendio)

nei 4 o 5 mesi precedenti la DSU, può non poter presentare un ISEE corrente perché tale riduzione non raggiunge almeno il 25% dell’indicatore reddituale del precedente ISEE ordinario. Per poter utilizzare l’ISEE corrente dovrà aspettare di aver maturato un numero di mesi a stipendio ridotto che gli consentano di raggiungere questa diminuzione complessiva; ossia benché “adesso” sia a stipendio ridotto deve ritornare a presentare l’ISEE corrente dopo alcuni mesi. Ma questo effetto può anche essere voluto nella logica dell’ISEE.

- L’ultima frase del comma 3 dell’art. 6 prevede che in caso di riduzione di stipendio il nucleo possa dichiarare i redditi moltiplicando per 6 quelli conseguiti nei due mesi precedenti la DSU. Ma può accadere che entro questi due mesi vi sia dicembre, mese nel quale è percepita anche la tredicesima; di conseguenza moltiplicando per 6 quanto percepito negli ultimi due mesi si ottengono redditi molto superiori al reale, e che allontanano la possibilità di dimostrare che sono scesi del 25% rispetto all’ISEE ordinario precedente. Perciò la tredicesima non si deve mai conteggiare entro i redditi quando si parte da quelli conseguiti negli ultimi 2 mesi?

- Data l’alta variabilità che può verificarsi nei redditi percepiti, il cittadino può non sapere se gli convenga, nel’ISEE corrente, utilizzare i redditi degli ultimi 12 mesi oppure degli ultimi 2 mesi (come è in sua facoltà se dipendente a tempo indeterminato): come può scegliere? Dovrà far eseguire entrambi i calcoli per scegliere quello più conveniente? E i CAF saranno in grado di informarlo in merito?

j) Gli uffici che ricevono la DSU per un ISEE corrente devono valutare documentazione della variazione della condizione lavorativa. Data l’elevata variabilità e forma di tale documentazione, questa funzione (nuova) richiede strumenti? E sono attivabili verifiche in merito?

k) L’ISEE corrente ha una validità di soli 2 mesi dalla sua DSU: gli Enti erogatori sono dunque obbligati a far rinnovare tutte le richieste di intervento ogni due mesi? E il suo rinnovo (ogni 2 mesi se è necessario al nucleo) implica un nuovo pagamento dall’INPS ai CAF, nonché del cittadino richiedente?

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

22) Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Art. 1022.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:

a) Tutte le DSU scadono il 15 gennaio dell’anno successivo la loro presentazione. Quindi DSU presentate in novembre valgono 2 mesi, e in dicembre 1 mese? Non appare ben chiara la ragione di questo criterio, che rischia di produrre reiterazioni frequenti di DSU, con oneri per il nucleo e per il sistema. Se opera questo criterio ne deriva ad esempio che per valutare ogni anno le condizioni economiche dei ricoverati in strutture residenziali che ricevono integrazioni rette, conviene che i loro ISEE siano richiesti sempre dopo il 15 gennaio. E ove l’ISEE si utilizzi per riduzioni dei costi scolastici (ad esempio in nidi e materne), quello che i genitori si fanno rilasciare per presentarlo ad apertura anno scolastico (settembre/ottobre) deve essere rifatto dopo 3-4 mesi

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b) Le persone che non hanno presentato dichiarazione IRPEF (ad esempio perché incapienti) devono auto dichiarare i loro redditi, dato che non sono inseribili nell’ISEE a cura dell’Agenzia delle Entrate? Ma dunque opera per essi una deroga ai dati che è possibile auto dichiarare nell’ISEE, descritti all’articolo 10 comma 7)?

22.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) Se mutano le condizioni economiche di una DSU vigente:

- Il cittadino può presentare una nuova DSU per far rilevare i mutamenti: ma se non può usare un ISEE corrente (ex art. 9) deve pur sempre dichiarare i redditi del secondo anno precedente la DSU: dunque il fatto che gli sia possibile far rilevare i cambiamenti è del tutto casuale e dipendente dal mese nel quale presenta le DSU. Ad esempio: prima DSU presentata a gennaio 2014 , sui redditi del 2012; poi il nucleo si impoverisce (non per cause di lavoro) e presenta una nuova DSU a novembre 2014, che dovendo comunque riferire dei redditi del 2012 non serve a rilevare mutamenti (anche impoverimenti) intervenuti nel 2013 o nel 2014.

- Gli Enti erogatori possono richiedere una DSU aggiornata “..in presenza di informazioni da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni per un ISEE corrente” (comma 2). Ma se vi sono informazioni su un miglioramento delle condizioni economiche del nucleo gli Enti non possono chiedere un ISEE corrente salvo che ricorrano le stringenti condizioni dell’art. 9 (ad esempio non se sono cambiati redditi diversi da quelli da lavoro). Dunque anche l’utilità di questo aggiornamento per gli Enti erogatori è casuale come nel caso descritto al paragrafo precedente.

- Non è previsto alcun obbligo per i nuclei di presentare una nuova DSU se la loro condizione economica è variata in meglio, né la facoltà per gli Enti erogatori di imporlo, col rischio che le prestazioni vengano erogate senza poter tener conto di tali variazioni.

b) Se varia il nucleo familiare è lasciata agli Enti erogatori la “facoltà” di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata (comma 2). Ma poiché la composizione del nucleo è un elemento fondamentale per il calcolo dell’ISEE, sarebbe opportuno che questa facoltà diventasse un obbligo, pena la diffusione di criteri diversi tra i diversi ISEE e territori.

c) La scadenza di tutte le DSU al 10 gennaio successivo implica per gli Enti gestori l’obbligo a farle rifare per tutti i beneficiari, pena continuare ad erogare in base a una valutazione giuridicamente non più valida. E rischia di comportare un intasamento di richieste ai Caf ed ai servizi per ottenere il rinnovo della DSU.

d) Struttura della DSU: si veda quanto esposto al paragrafo “Avvertenze generali”, al termine del capitolo dedicato alle diverse modalità di uso dell’ISEE per il calcolo delle prestazioni, a pagina 36

e) Il comma 7) prevede che il cittadino possa autodichiarare anche:- le condizioni di disabilità e non autosufficienza (lettera c); ma in tal modo si introduce

l’autodichiarazione di un ambito che la vigente normativa sul tema esplicitamente esclude dalla autocertificazione, ossia lo stato di salute, e si apre il rischio a dichiarazioni non controllabili

- il valore del canone di locazione (lettera i) e le spese per l’assistenza personale (lettera l), anche qui introducendo una estensione dei principi della vigente normativa sull’autocertificazione, che la prevede solo per stati, qualità personali e fatti che già siano in possesso di una Pubblica Amministrazione, col rischio di incentivare dichiarazioni non controllabili

- l’entità degli assegni divorzili e di mantenimento nella misura “effettivamente versata”: come è possibile verificarla?

Ed anche i CAF accetteranno autodichiarazioni su questi nuovi ambiti? In caso contrario si amplia un già esistente paradosso: gli Enti erogatori devono accettare autodichiarazioni, i CAF invece da sempre esigono la presentazione di documentazione su quanto si dichiara.

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ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

23) Controlli e sistema informativo ISEE. Art. 1123.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI:a) quanto previsto all’ultimo periodo del comma 3) significa che si procede alla messa in opera

di ciò che era previsto all’art. 16 (comma 2) del “decreto semplificazioni” del governo Monti 5 , ossia che i dati relativi alle condizioni economiche ed ai beneficiari di sostegno del reddito a cura di enti pubblici confluiscano nel “Casellario dell’assistenza” presso l’INPS, per facilitare il coordinamento e la valutazione delle interazioni tra prestazioni? E’ prospettiva che suggerisce esiti molto interessanti, purché consenta utilizzi efficaci anche da parte degli Enti Locali, e non soltanto all’interno del sistema ISEE.

b) Da quanto previsto al penultimo paragrafo del comma 4 dell’articolo 11) deriva che un nucleo disporrà sempre di un solo unico ISEE, che al suo interno può articolarsi in risultati diversi a seconda delle prestazioni per le quali utilizzarlo (quelle che implicano diversi criteri di calcolo)?

c) In base al comma 5, un cittadino che ha ricevuto una attestazione dell’ISEE che evidenzia omissioni e difformità in esito ai controlli può in ogni caso richiedere le prestazioni, anche con una sua dichiarazione che integri la DSU, e l’Ente erogatore deve accettare tale autodichiarazione. Dunque in tal caso la prestazione deve essere attivata in presenza di un ISEE calcolato su una DSU errata, integrata da una mera dichiarazione del cittadino, che non è una nuova DSU? E pertanto senza poter ricalcolare un ISEE corretto (il cui calcolo richiede una DSU)?

d) Il comma 8 prevede che se al dichiarante non perviene entro 15 giorni dalla DSU l’attestazione dell’ISEE, egli può audichiarare le componenti per il calcolo dell’ISEE e gli viene rilasciata una “attestazione provvisoria dell’ISEE”, valida sino alla ricezione di quella definitiva. Chi può rilasciare tale attestazione provvisoria? Anche i CAF?

e) Il comma 9) prevede che il nucleo possa presentare all’Ente erogatore una richiesta anche se ancora non dispone dell’attestazione ISEE ma solo della ricevuta di presentazione della DSU, qualora vi sia “..imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione”. Poiché ciò può produrre contenziosi parrebbe utile chiarire se questa facoltà per il cittadino è subordinata ad una definizione da parte dell’Ente erogatore dei tempi che individuano la “imminente scadenza”.

f) Considerando gli obblighi di controllo in capo agli Enti erogatori (comma 6 dell’art. 11) e i ruoli delineati per i CAF (comma 3 dell’art.12), è da considerarsi legittima l’attribuzione ai Caf da parte degli Enti erogatori dell’esercizio anche dei controlli dei quali essi sono titolari?

23.2) POSSIBILI CRITICITA’: a) La sequenza di passaggi prevista implica che tra la presentazione della DSU ed il rilascio

dell’ISEE trascorrano circa 15 giorni. Ne deriva che rispetto al precedente ISEE nell’iter di accesso alle prestazioni si introduce un nuovo tempo aggiuntivo, con due passaggi del richiedente presso il soggetto che riceve la DSU e poi rilascia l’ISEE. Il che può rappresentare una difficoltà per nuclei e persone particolarmente fragili.

b) Fornire informazioni per la compilazione della DSU è nel nuovo ISEE più complesso. E più complessa è la ricezione della DSU e la sua registrazione. Ne deriva che il nuovo ISEE implicherà costi aggiuntivi di retribuzione dei CAF:

- a carico dell’INPS?5 Art. 16 del del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 69).

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- Ed anche a carico dei cittadini?- Ed anche a carico dei Comuni ed Enti gestori che utilizzino i CAF con intese contrattuali

allo scopo?c) Se è corretta l’interpretazione del punto c) al precedente 23.1), ne deriva il vincolo per gli Enti

di erogare anche in presenza di dichiarazioni con cui il richiedente corregge la sua DSU (e l’ISEE conseguente), ma senza poter ricalcolare l’ISEE revisionato.

d) In base al comma 6) gli enti erogatori devono eseguire i controlli su quanto dichiarato nelle DSU diversi da quelli eseguiti in automatico prima del rilascio dell’ISEE. Per poterlo fare sarebbe necessario:

- Introdurre strumenti di facilitazione per gli accessi da parte degli Enti erogatori a banche dati pubbliche: eliminando gli oneri che sono ancora richiesti da alcune Amministrazioni per accedere ai propri archivi, eliminando eventuali restrizioni al numero di password rilasciate

- Che nella struttura della DSU ciò che il richiedente dichiara sui propri redditi e patrimoni fosse obbligatoriamente espresso suddividendo i diversi tipi di reddito e beni, e indicando le loro fonti; evitando cioè di poter disporre soltanto di una “somma dei redditi” e “somma dei patrimoni”. Altrimenti è impossibile per gli Enti erogatori individuare in modo adeguato se esistono tipi di reddito (e beni) sui quali devono attivare un controllo specifico, e quali ne sono i valori e le fonti.

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

24) La transizione al nuovo ISEE. Art. 1424.1) PROBLEMI INTERPRETATIVIPer una transizione che non sovraccarichi gli Enti erogatori (nel dover rivalutare tutti i beneficiari) e i cittadini fruitori, sarebbe più utile prevedere che le prestazioni in corso di erogazione potessero essere rinnovate utilizzando il nuovo ISEE non necessariamente fino alla data di emanazione degli atti attuativi relativi, ma sino alla loro prima scadenza successiva a tale emanazione. In tal modo chi oggi percepisce interventi dovrebbe utilizzare il nuovo ISEE solo quando la sua prestazione ha un termine “naturale”, e le rivalutazioni avverrebbero scaglionate e non concentrate in un unico momento. Ciò è possibile ai sensi del comma 5)?24.2) POSSIBILI CRITICITA’:

a) I tempi di transizione previsti sono sufficienti a prepararla in tutti suoi aspetti, nazionali e locali?

b) Per ridurre gli svantaggi di un rapporto contrattuale tra Enti gestori e Caf gestito solo in sede locale, potrebbe essere utile una cornice di criteri e/o una azione di supporto fornita a livello regionale, o statale? Va considerato che la maggior complessità del nuovo ISEE implica verosimilmente costi aggiuntivi in proposito.

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

25) La scala di equivalenza. Allegato 125.1) PROBLEMI INTERPRETATIVI

a) L’ultimo paragrafo dell’Allegato 1 prevede che sia incrementata la scala di equivalenza di nuclei nei quali un componente è in convivenza anagrafica e non costituisce nucleo a sé. Ne può derivare che qualora vi sia un coniuge in una convivenza anagrafica anche non

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struttura di ricovero (ad esempio caserma o carcere), egli contribuisce a incrementare la scala di equivalenza del nucleo non in convivenza?

25.2) POSSIBILI CRITICITA’: La scala di equivalenza dell’ISEE è più “generosa” rispetto ad altre (anche utilizzate a livello internazionale ad esempio OCSE ed Eurostat), ossia innalza più rapidamente il parametro per i componenti successivi al primo.Meriterebbe riflettere su questi possibili effetti:

a) le maggiorazioni previste al punto b) dell’All. 1) implicano che sia avvantaggiato un nucleo con figli minori nel quale i genitori abbiano lavorato. Lo scopo può essere quello di compensare i costi per l’assistenza al minore in assenza dei genitori, ma l’effetto può essere di penalizzare nuclei analoghi ove i genitori non siano riusciti a lavorare (per difficoltà occupazionali). E peraltro l’accudimento dei minori può anche essere avvenuto senza costi, ad esempio a cura di parenti

b) I benefici previsti nell’Allegato 1 per la presenza di figli numerosi (al punto “a”) o minorenni (punto “b”) operano solo se i minori sono “figli” di membri del nucleo. Ciò penalizza i nuclei nei quali vi sono minori (in pari numero o età) ma orfani e che vivono con altri (es. zii o nonni)

ESPRIMETE UN GIUDIZIO (con un punteggio da 0 a 3) SULLA RILEVANZA DI QUESTI- PROBLEMI INTERPRETATIVI: punti…..- POSSIBILI CRITICITA’: punti…..

ALTRE OSSERVAZIONI EVENTUALI: …..

B) DIVERSE POSSIBILI MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ISEE PER CALCOLARE IL VOLUME DI INTERVENTO DA EROGARE O LA CONTRIBUZIONE DA FAR PAGARE

Il problema da affrontare consiste nel:- partire da una condizione economica del nucleo descritta con l’ISEE, il quale è un mix di

redditi e patrimoni (con scala di equivalenza);- per arrivare ad identificare un importo da erogare o una compartecipazione / tariffa che il

nucleo deve versare (ossia solo reddito).Tenendo altresì conto che nelle erogazioni economiche contro la povertà una logica rilevante è di erogare un importo puntuale calcolato per consentire al nucleo di raggiungere una soglia minima di reddito disponibile.Nell’utilizzo del precedente ISEE sono state adottate molte diverse modalità di calcolo a partire dall’indicatore, sia nella normativa nazionale 6 che nei criteri locali. E del resto la normativa sull’ISEE (anche nuova) non descrive né vincola all’uso di particolari modalità con le quali trasformare la “valutazione ISEE” in “erogazioni o contribuzioni”. Considerando anche alcune esperienze attuate potrebbero essere identificate le seguenti diverse modalità, sebbene questa rassegna possa non essere esaustiva dei diversi meccanismi adottabili. Per ciascuna delle modalità si sintetizzano qui vantaggi e svantaggi, e al termine si descrivono alcuni requisiti in generale opportuni. In questo momento di avvio del nuovo ISEE (febbraio/marzo 2013) può anche essere opportuna una verifica della legittimità delle diverse modalità rispetto ai vincoli del decreto istitutivo.

MODALITA’ 1: Fasce di ISEEL’erogato si calcola predefinendo fasce di ISEE che sono collegate ad importi erogabili, decrescenti al crescere dell’ISEE. Ossia se l’ISEE del nucleo è tra un valore X ed un valore Y si

6 Ad esempio nei criteri che regolano il rilascio della “carta acquisti” (social card) sia nuova che precedente, oppure gli “assegni di maternità” e per i nuclei con almeno 3 minori concessi dai Comuni ed erogati dall’INPS.

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eroga un importo Z, se l’ISEE è in una fascia di valori più elevati si eroga un importo minore. Sopra un valore soglia di ISEE non si eroga nulla. La stessa logica può condurre a predefinire contribuzioni/tariffe dovute dal nucleo: più alte per ISEE inclusi entro fasce più elevate, sino ad azzerarsi (ossia con esenzione dal pagamento) per nuclei con ISEE inferiori a una soglia definita.

Questa modalità presenta i seguentivantaggi:a) Detrazioni di spese, computo delle donazioni effettuate (quando rileva), eventuali

franchigie dedicate a specifiche condizioni, operano all’interno del calcolo dell’ISEE, ammesso che si valuti efficace il modo col quale sono gestite .

svantaggi:a) per il nucleo l’importo della prestazione o la tariffa da pagare può variare anche di molto

per il solo fatto che pochi Euro (di reddito o anche di patrimoni) producono un ISEE che lo fa cadere nella fascia successiva. Erogare in base a ISEE accorpati per fasce produce cioè gli effetti distorti di un filtro a “grana troppo grossa”, che produce prestazioni molto diverse in base a piccole diversità nelle condizioni economiche. Questo difetto può essere attenuato se si utilizzano molte fasce di ISEE che tra loro differiscono di poco.

b) Non è possibile individuare un importo da erogare che raggiunga l’obiettivo di “innalzare il reddito del nucleo sino al minimo da garantire”; infatti l’importo erogato non è calcolato in modo puntuale per ogni nucleo ma predefinito, abbinandogli un valore che non è il reddito ma la sintesi di un mix dei redditi e dei patrimoni (come appunto è l’ISEE). Con questo metodo in sostanza si assume come efficace il principio che il contributo erogato non debba servire ad “innalzare il reddito”, ma ad “innalzare l’ISEE”. Ciò produce tra l’altro due effetti:b.1) Non è possibile utilizzare valori di “reddito minimo” che si vuole far raggiungere ai

nuclei tramite l’intervento assistenziale, ad esempio un “minimo vitale” o la soglia della “povertà assoluta” ISTAT. La modalità 1 qui descritta infatti prevede che identificate N fasce possibili di ISEE , a chi ha un ISEE interno a ogni fascia corrisponda un importo da erogare che è predefinito, e non un importo da erogare calcolato ad hoc per alzare il reddito del singolo nucleo sino alla specifica soglia di “minimo vitale” o di povertà assoluta. Peraltro la soglia ISTAT povertà assoluta è (giustamente) diversa per diversi tipi di nuclei e territori, mentre i valori di ISEE sono identici in tutto il paese.

b.2) Le ricadute in termini di equità distributiva richiederebbero attenta verifica, ad esempio perché possono avere identico ISEE nuclei con nessun patrimonio e redditi medi, ed anche nuclei con redditi bassi e patrimoni di valore medio. I quali riceverebbero un identico importo erogato contro la povertà, oppure pagherebbero le stesse contribuzioni/tariffe. E’ una criticità analoga a quella descritta per la successiva modalità 2, intrinseca all’uso del solo risultato finale dell’ISEE

Si vedano anche le “avvertenze generali” sintetizzate alla fine di questa nota

MODALITA’ 2: ISEE assimilato a redditoSi segue questo processo:a) Si considera l’ISEE intero del nucleo (che in taluni Comuni era calcolato anche introducendo

criteri aggiuntivi all’ISEE standard)b) Si applica un algoritmo di calcolo che individua l’importo erogabile come differenza tra un

“minimo da garantire” al nucleo e il valore dell’ISEE intero. Ad esempio per un nucleo che ha un ISEE di 6000 euro si esegue questo calcolo:PRIMO PASSAGGIO: 6000 diviso 12 = 500 = assimilato a reddito mensile del nucleo; ossia viene “redditualizzato” l’intero ISEE nel suo valore finale

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SECONDO PASSAGGIO: somma mensile da erogare = soglia assunta come “il minimo da garantire” (minimo vitale, o povertà assoluta ISTAT) MENO 500Ove si debba invece definire una contribuzione/tariffa si possono esentare dal pagamento i nuclei con ISEE sotto una certa soglia, e identificare quanto va pagato nel valore ISEE superiore a tale soglia, sino a concorrenza dell’ammontare massimo della contribuzione/tariffa. Ad esempio se la contribuzione/tariffa massima è 600, e se si considerano esenti dal pagamento i nuclei con ISEE /12 inferiore a 300:- Un nucleo con un ISEE / 12 = 400 paga 100. Perché (400-300) è inferiore a 600, e perciò

questa differenza è interamente dovuta- Un nucleo con un ISEE / 12 = 1000 paga 600. Perché (1000-300) è superiore a 600, e

perciò è dovuta l’intera tariffa piena di 600

Questa modalità presenta i seguenti:vantaggi:a) Detrazioni di spese, computo delle donazioni effettuate (quando rileva), eventuali

franchigie dedicate a specifiche condizioni, operano all’interno del calcolo dell’ISEE, ammesso che si valuti efficace il modo col quale sono gestite .

b) Si perviene a definire un valore da erogare al nucleo, o da far pagare, che è calcolato in modo puntuale e specifico per ogni nucleo, in ragione della differenza tra il suo ISEE (anche trasformato in valore mensile) ed un valore soglia, e non derivando da fasce di ISEE un importo da erogare predefinito.

svantaggi:a) L’importo erogato è calcolato per differenza tra un valore che non è il reddito ma la

sintesi di un mix dei redditi e dei patrimoni (com’è l’ISEE) ed un importo “minimo da garantire”. Come nella precedente modalità 1) si assume come efficace il principio che il contributo erogato non debba servire ad “innalzare il reddito”, ma ad “innalzare l’ISEE”; ovvero si assume che l’intero valore ISEE sia sempre assimilabile a un reddito, e anche gestibile come tale da parte del nucleo (il che può non accadere). Analogamente si assume che l’ISEE sia interamente reddito disponibile per pagare contribuzioni/tariffe.Ma se vi sono due nuclei A e B nei quali:

- A ha un reddito basso, pochi patrimoni mobiliari, e una piccola quota di immobili posseduti

- B ha un reddito medio, pochi patrimoni mobiliari e non possiede immobiliI due nuclei possono avere lo stesso ISEE. Tuttavia se l’immobile posseduto dal nucleo “B” non è trasformabile in reddito, ad esempio perché è un terreno invendibile, o è una quota parte di una casa in comproprietà con altri che non vogliono né venderla né acquistarla, o è un immobile lesionato e fatiscente (vendibile solo se si attivano altri investimenti impossibili), ne deriva che i nuclei “A” e “B” riceverebbero lo stesso importo di prestazione contro la povertà (o pagherebbero la stessa tariffa) pur avendo redditi disponibili per vivere assai diversi. E dunque l’intervento non otterrebbe il risultato di innalzare la loro possibilità di vita allo stesso livello. Questo svantaggio è incluso in tutte le modalità di calcolo che utilizzano soltanto il valore complessivo dell’ISEE.

Si vedano anche le “avvertenze generali” sintetizzate alla fine di questa nota

MODALITA’ 3: uso dei soli redditiUna variante della modalità 2 precedente consiste nell’utilizzare anziché il valore ISEE completo (mix di redditi e beni), solo quello dell’ indicatore della situazione reddituale (ossia la sola componente reddituale dell’ISEE), e calcolando l’importo erogabile o la contribuzione da pagare come nella modalità 2.

Questa modalità presenta i seguentivantaggi:

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a) Detrazioni di spese e franchigie operano nel calcolo dell’indicatore reddituale. Non giocano invece nessun ruolo eventuali franchigie dedicate ai patrimoni poiché l’ISEE intero non viene utilizzato.

b) Si perviene a definire un valore da erogare al nucleo, o da far pagare, che è calcolato in modo puntuale e specifico per ogni nucleo, in ragione della differenza tra il suo indicatore reddituale ed un valore soglia (tariffa o reddito minimo da garantire)

c) L’importo da erogare è la differenza tra un reddito da garantire e redditi posseduti. Ossia tra due grandezze dello stesso tipo.

svantaggi:a) L’intervento che si eroga in realtà non “innalza il reddito disponibile del nucleo sino alle

soglie da garantire (minimo vitale o povertà assoluta)”, bensì innalza a quelle soglie un “reddito rivisitato”, ossia il reddito del nucleo al quale sono state tolte le detrazioni e franchigie. Ma questo potrebbe anche essere un effetto che si desidera ottenere.

b) Nelle selezione dei beneficiari e nella definizione del volume di interventi non si tiene conto dei patrimoni del nucleo, ossia si elimina uno degli obiettivi dell’ISEE: considerare una condizione economica composta sia di beni che di patrimoni.

Si vedano anche le “avvertenze generali” sintetizzate alla fine di questa nota

MODALITA’ 4: uso dei soli redditi ma con filtro dei patrimoniUna variante della modalità precedente prevede di:

- Filtrare prima i beneficiari in base ai patrimoni posseduti: se si posseggono beni mobiliari ed immobiliari per un valore superiore a una soglia (eventualmente più elevata per la casa di abitazione) non si può ricevere la prestazione o si paga la tariffa intera.

- Per chi ha beni sotto tale soglia si calcola l’erogazione o compartecipazione valutando il solo reddito del nucleo, oppure l’indicatore reddituale dell’ISEE

Questa modalità presenta i seguentivantaggi:a) Si perviene a definire un valore da erogare al nucleo, o da far pagare, che è calcolato in

modo puntuale e specifico per ogni nucleo, in ragione della differenza tra il suo indicatore reddituale (o reddito) ed un valore soglia (tariffa o reddito minimo da garantire)

b) L’importo da erogare è la differenza tra un reddito da garantire e redditi posseduti. Ossia tra due grandezze dello stesso tipo.

svantaggi:a) L’intervento che si eroga in realtà non “innalza il reddito disponibile del nucleo sino alle

soglie da garantire (minimo vitale o povertà assoluta)”, bensì innalza a quelle soglie un “reddito rivisitato”, ossia il reddito del nucleo al quale sono state tolte le detrazioni e franchigie. Ma questo potrebbe anche essere un effetto che si desidera ottenere.

b) Nelle selezione dei beneficiari si valuta una condizione economica composta sia di beni che di patrimoni, ma “spacchettando” queste componenti e considerandole separatamente, mentre l’ISEE le sintetizza.

Naturalmente sono diversi gli esiti che si ottengono utilizzando:- Il reddito del nucleo al momento della prestazione (senza franchigie e detrazioni, recente)- L’indicatore reddituale incluso nell’ISEE (con franchigie e detrazioni, di due anni solari

prima della DSU)Si vedano anche le “avvertenze generali” sintetizzate alla fine di questa nota

MODALITA’ 5: Fasce di ISEE più algoritmo Molte modalità di questo tipo sono state utilizzate con il “vecchio ISEE”. Come esempi se ne riportano due:

A) Si definisce un valore ISEE minimo, sotto al quale il nucleo non paga contribuzione, ed uno massimo, sopra al quale paga l’intera contribuzione. E per nuclei con ISEE inclusi tra i due valori

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la contribuzione dovuta è calcolata moltiplicando l’ISEE per un coefficiente (ed eventualmente appesantendo o alleggerendo il risultato). Questo è ad esempio il metodo in uso nell’Università di Torino per definire il pagamento delle tasse universitarie nel 2013/14, sebbene riferito al “vecchio ISEE” dedicato allo studio universitario, con il seguente meccanismo, per gli studenti iscritti a tempo pieno.Tutti pagano la prima rata di tasse, mentre per la seconda:- se l’ ISEE è < 11.000 Euro non si paga nulla - se l’ISEE è > 85.000 Euro si pagano € 2.107,00- se l’ISEE è compreso tra 11.000 e 50.000 Euro, il contributo è pari a ISEE x 0,0255641 +

41,7949 - se l’ISEE è compreso tra 50.000 e 85.000 Euro, il contributo è pari a ISEE x 0,0317143 –

265,714 I coefficienti applicati all’ISEE sono stati definiti in base a simulazioni che hanno bilanciato le esigenze di entrate da garantire con quelle di una progressione equa a carico degli iscritti.Un calcolo simile, adattato, potrebbe condurre a definire erogazioni per il nucleo, anziché sue contribuzioni

B) Considerando un esempio in uso per determinare “tariffe lineari”, ossia contribuzioni dovute calcolate in modo puntuale e differenziato per ogni nucleo:

1) si definiscono fasce di ISEE del nucleo alle quali corrispondono percentuali della tariffa che sono a carico dell’utente, ad esempio:

- ISEE sino a 7.305………………………..l’utente non paga nulla - ISEE oltre 7.305 sino a 9.131………….l’utente paga il 5% della tariffa- ISEE oltre 9.131 sino a 10.958………...l’utente paga il 20% della tariffa- Etc.- ISEE oltre NNNNN……………………..l’utente paga la tariffa intera

2) Si calcola una tariffa puntuale per il nucleo con una formula come la seguente: (A – Im) / (IM-Im), poi moltiplicato per la tariffa del servizioDove A = ISEE effettivo del nucleo Im = ISEE minimo (che consente gratuità)IM = ISEE massimo , che implica pagamento dell’intera tariffa

In altri termini: (ISEE del nucleo meno ISEE minimo che consente gratuità) diviso la (differenza tra ISEE massimo e ISEE minimo), moltiplicando il risultato per la tariffa del servizio

Questa modalità presenta i seguenti:vantaggi:a) Detrazioni di spese e franchigie operano nel calcolo dell’l’ISEE.b) Si perviene a definire un valore da erogare al nucleo, o da far pagare, che è calcolato in

modo puntuale e specifico per ogni nucleo, ma solo per i nuclei con ISEE inclusi tra il minimo e il massimo.

c) Nell’esempio B) l’importo della contribuzione può essere tarato anche variando la distanza tra ISEE “minimo” (che consente di non pagare nulla) e ISEE “massimo” (che implica pagamento della tariffa piena). Ma questa variazione è “di sistema” è non si può applicare solo ad uno specifico nucleo.

svantaggi:a) L’importo erogato è calcolato usando un valore che non è il reddito del nucleo ma la

sintesi di un mix dei redditi e dei patrimoni (com’è l’ISEE) ed un importo “minimo da garantire”. Si assume come efficace il principio che il contributo erogato non debba servire ad “innalzare il reddito”, ma ad “innalzare l’ISEE”; ovvero si assume che l’intero valore

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ISEE sia sempre assimilabile a un reddito, e anche gestibile come tale da parte del nucleo (il che può non accadere). Analogamente si assume che l’ISEE sia interamente reddito disponibile per pagare contribuzioni/tariffe. E che sia opportuno lasciare in intera disponibilità al nucleo quando paga una tariffa non un “reddito minimo”, ma un “ISSE minimo” Sono dunque presenti le criticità di questo tipo già evidenziate per le modalità 1 e 2

b) I moltiplicatori usati nella formula possono condurre a esaltare troppo le differenze di contributo dovuto a partire da lievi differenze negli ISEE di partenza. Questo effetto è ridotto se i moltiplicatori hanno un basso valore.

Si vedano anche le “avvertenze generali” sintetizzate alla fine di questa nota

MODALITA’ 6: ISEE solo per individuare gli eleggibili, poi redditiSi esegue una doppia valutazione, secondo questa filiera:- si utilizza l’ISEE solo come criterio per essere ammessi ad una platea di “possibili beneficiari”:

se il nucleo ha un ISEE di valore sopra una soglia definita non può essere eleggibile per la prestazione, se invece è sotto tale soglia si procede con un calcolo successivo.

- Con un secondo calcolo, applicato solo ai nuclei che hanno superato il primo filtro, l’importo da erogare è determinato per differenza tra “minimo da garantire a quel nucleo” e “somma dei redditi reali posseduti”. Ossia per calcolare l’erogabile non si utilizza l’intero ISEE, ma solo o la sua componente reddituale, oppure la somma dei valori netti dei redditi del nucleo al momento della prestazione

Questa modalità presenta i seguentivantaggi :

- Se per determinare la prestazione (con il secondo calcolo) si considerano i redditi non ricavati dalla situazione reddituale dell’ISEE, ma posseduti al momento della richiesta di intervento, si costruisce l’intervento in base ai redditi reali attuali al momento nel quale lo si avvia.

- Detrazioni di spese, computo delle donazioni effettuate e franchigie operano già nella prima selezione (essere ammessi alla platea di possibili fruitori)

- Si valuta anche la condizione economica complessiva inclusa nell’ISEE (redditi più patrimoni), anche se non nella fase finale di definizione precisa dell’erogazione da attivare o della contribuzione da richiedere

- Si perviene a definire un valore da erogare al nucleo, o da far pagare, che è calcolato in modo puntuale e specifico per ogni nucleo, in ragione della differenza tra il suo reddito ed un valore soglia (tariffa o reddito minimo da garantire)

- Un vantaggio da valutare nella transizione dei criteri attualmente in opera (inizio 2014) può essere il seguente. Molte prestazioni sociali e sociosanitarie sono oggi erogate considerando il solo reddito del nucleo (con o senza filtri dei beneficiari che superano valori di patrimoni posseduti): utilizzare la modalità 6 qui descritta potrebbe consentire di ottemperare all’obbligo di usare l’ISEE (e di effettuare una selezione di fruitori valutando i loro redditi e patrimoni), ma potendo poi dopo questa prima selezione continuare ad utilizzare gli attuali criteri fondati sul solo reddito, inclusa forse anche la stessa modulistica (e sistemi informativi) in vigore. Il che può costituire un significativo risparmio di costi (organizzativi e non), ovviamente ammesso che gli esiti di questa modalità di selezione siano accettabili.svantaggi:

- Se la soglia di valore ISEE che consente di entrare nella platea di possibili beneficiari non è sufficientemente bassa, in questa platea entrano nuclei con nessun patrimonio e redditi medi, ed anche nuclei con redditi bassi e patrimoni di valore medio; ed il calcolo finale (che si basa solo sui redditi) produce una erogazione più alta per la seconda tipologia .

- Poiché l’ISEE di norma include i redditi di due anni precedenti la DSU (e quindi anche di un tempo ancora precedente rispetto alla richiesta di prestazione), con la prima selezione si

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rischia di escludere/ammettere tra i possibili beneficiari nuclei il cui reddito è molto cambiato da allora. Peraltro questa è una criticità strutturale del nuovo ISEE.

Questa modalità di uso dell’ISEE è ad esempio quella prevista in due analitiche proposte tecniche per costruire il “reddito minimo” nazionale presentate nel 2013 7 Occorre una attenzione: nella prima selezione si detraggono dai redditi le spese e franchigie incluse nell’ISEE; va valutato se nella seconda selezione, che usa solo i redditi, si vogliono nuovamente detrarre dai redditi spese e franchigie. Se per “reddito” si considera l’indicatore reddituale interno all’ISEE ciò è inevitabile; se invece si considerano i redditi reali disponibili al momento , si può scegliere se detrarre spese (e quali).Si vedano anche le “avvertenze generali” sintetizzate alla fine di questa nota

MODALITA’ 7: ISEE combinato con altra valutazioneUna modalità che punta a incrociare l’ISEE con un’altra valutazione (centrata anche su aspetti non connessi alla situazione economica) può essere costruita ispirandosi a quella adottata dall’INPS nel programma di interventi per la non autosufficienza Home Care Premium (ex INPDAP) che prevede questa matrice:

PUNTI ALLA SCALA

VALORI DI ISEE0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 >48

96 - 120 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 73 - 95 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,425 0,35 0,275 0,2 59 - 72 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,3 0,2 36 - 58 0,4 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1

Dove la prima colonna indica i punteggi del nucleo in scale valutative della condizione sociale, e le celle indicano gli importi da erogare. Sia i valori ISEE che gli importi da erogare sono in migliaia di Euro.Analogamente può essere costruita una griglia che identifichi nelle singole celle gli importi da erogare, o le contribuzioni/tariffe da pagare, incrociando i valori ISEE del nucleo (le colonne) con qualche altro valore (sulle righe) che sintetizzi una condizione importante, alla crescita della quale deve crescere l’intervento pubblico. Ossia due nuclei con lo stesso ISEE ricevono più intervento (o pagano meno contribuzione) al crescere del loro punteggio nella valutazione che si desidera incrociare con l’ISEE. E al decrescere del punteggio alla scala si può erogare solo a ISEE sempre più ridotti (ad esempio a persone con limitata non autosufficienza si eroga solo se l’ISEE è basso).

Questa modalità presenta i seguentivantaggi:a) Detrazioni di spese, franchigie ed eventuale computo delle donazioni effettuate operano

nel calcolo dell’ISEE.b) Si perviene a definire un valore da erogare al nucleo, o da far pagare, che è basato

anche sulla valutazione di una condizione aggiuntiva all’ISEE (anche non connessa alla condizione economica), per le prestazioni ove essa debba avere rilievo.

c) L’intervento è calcolato se non in modo puntuale e specifico per ogni singolo nucleo, almeno differenziando di poco i singoli volumi di prestazione. E tanto più quante più sono le colonne e le righe della matrice

svantaggi:7 Le due proposte (molto simili) sono quella di ACLI e CARITAS, consultabile sul sito www.redditoinclusione.it dal luglio 2013, e quella dell’Istituto Ricerca Sociale di Milano, nel contesto di un più complessivo riordino del welfare, nel numero agosto/ottobre 2013 di Prospettive Sociali e Sanitarie;

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a) Non è possibile individuare un importo da erogare che raggiunga l’obiettivo di “innalzare il reddito del nucleo sino al minimo da garantire”; infatti l’importo erogato è calcolato abbinando un valore che non è il reddito ma la sintesi di un mix dei redditi e dei patrimoni (come appunto è l’ISEE) ad una gamma di importi da erogare. Con questo metodo in sostanza si assume come efficace il principio che il contributo erogato non debba servire ad “innalzare il reddito”, ma ad “innalzare l’ISEE”. Si vedano gli “svantaggi” connessi a questo aspetto già descritti alle modalità precedenti 1) e 2).

Si vedano anche le “avvertenze generali” sintetizzate alla fine di questa nota

MODALITA’ 8: mix dei modelli precedentiAltre modalità possono essere costruite con un mix dei criteri di quelle precedentemente descritte. Ad esempio utilizzare un mix della modalità 6 e 7 nel seguente modo:

- PRIMA selezionare i richiedenti in base al valore ISEE: solo chi ha un ISEE sotto una soglia definita entra nella platea dei possibili beneficiari

- E DOPO individuare il volume di intervento da attivare utilizzando il solo reddito del nucleo (o il solo indicatore reddituale ISEE) collocandolo in una matrice come quella della modalità 5.

Ossia valutare in modo incrociato da un lato il punteggio ad una scala che legge una condizione rilevante e dall’altro non l’intero ISEE ma solo il reddito

Vantaggi e svantaggi sono un mix di quelli già evidenziati per le relative modalità

AVVERTENZE GENERALINon va dimenticato che laddove si utilizza uno schema di calcolo che poggia in modo importante sull’ISEE, devono essere considerati anche i seguenti tre aspetti, qualunque sia la modalità (ad esempio tra quelle sopra descritte) che si adotta:

A) E’ necessario che la struttura della DSU per il nuovo ISEE sia radicalmente modificata rispetto alla precedente, per essere molto più articolata. Deve infatti consentire di poter leggere in chiaro e in modo separato i “diversi tipi di reddito” (pensioni da lavoro, assegni sociali, indennità di accompagnamento, altre pensioni; redditi da lavoro, etc), e non solo un totale indistinto dell’insieme dei redditi. Senza questo requisito infatti:

- gli Enti erogatori non potranno controllare quelle entrate che non sono controllate da INPS e Agenzia delle Entrate, compito che è loro affidato;

- entro i redditi dell’ISEE non si può evitare di contare anche l’indennità di accompagnamento. Invece se si sceglie di non considerarla quando si vuole usare l’ISEE per una prestazione economica contro la povertà, deve essere possibile individuarla e detrarla, evitando che sia invisibile perché solo interna alla somma degli altri redditi

B) E’ possibile, utilizzando la facoltà degli Enti erogatori di adottare oltre all’ISEE anche “criteri ulteriori di selezione”, prevedere che per accedere agli interventi, o per dimensionare erogazioni e contribuzioni, oltre all’ISEE operino anche altri requisiti, quali una particolare composizione del nucleo familiare, oppure la condizione lavorativa dei suoi componenti; come ad esempio è previsto per la “nuova social card” nel 2013.

C) Sarebbe necessario che almeno qualcuna delle criticità più rilevanti del nuovo ISEE fosse corretta, in primis non dover valutare il reddito che risale a 2 anni precedenti la richiesta di intervento.

SE LO DESIDERATE ESPRIMETE QUI OSSERVAZIONI SULLA PARTE B) DI QUESTO MATERIALE, CHE DESCRIVE DIVERSE POSSIBILI MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ISEE NEI CALCOLI :……………………………….

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CALCOLO DELL’ ISEE “ORDINARIO” (SCADE IL 15 GENNAIO SUCCESSIVO ALLA DSU)1) INDICATORE REDDITUALE (REDDITI)

SOMMA DI TUTTI I REDDITI (ANCHE ESENTI DA IMPOSTA) DEL SECONDO ANNO SOLARE PRECEDENTE LA DSU MENO1.1) FRANCHIGIE E SPESE DEL SECONDO ANNO PRECEDENTE LA DSU:

a) Assegni divorzili e di mantenimento corrisposti a coniuge e figlib) Sino a 5000 Euro spese sostenute per disabili, anche sanitarie, purché detraibili o deducibilic) 20% dei redditi da lavoro sino a un massimo di 3000 Euro, oppure:d) 20% dei redditi da pensione e assistenziali sino a un massimo di 1000 Euro

1.2) FRANCHIGIE E SPESE DELL’ANNO PRECEDENTE LA DSUe) Affitto sino a un massimo di 7000 Euro più 500 per ogni figlio convivente oltre il secondo f) Spese sostenute per assistenza domiciliare (solo sino al totale degli importi assistenziali

ricevuti meno quanto già detratto in base alla lettera “d” precedente) o per retta alberghiera in ricovero

g) Per ogni disabile da 4000 a 9500 Euro, crescenti da “disabilità media” a “non autosufficienza”, e se il disabile è minorenne

h) Erogazioni assistenziali già ricevute, ove se ne richieda il rinnovo

2) PATRIMONIO IMMOBILIARESOMMA DEI VALORI IMU AL 31/12 PRECEDENTE LA DSU. LA CASA DI ABITAZIONE SI CONSIDERA SOLO PER I 2/3 DI QUANTO SUPERA 52.500 Euro INCREMENTATI DI 2500 PER OGNI FIGLIO CONVIVENTE OLTRE IL SECONDO MENO DEBITO RESIDUO PER MUTUI

3) PATRIMONIO MOBILIARESOMMA AL 31/12 PRECEDENTE LA DSU (per alcuni beni altre date) MENO6000 EURO PIU’ 2000 PER OGNI COMPONENTE OLTRE IL PRIMO, SINO A UN MAX 10.000 EURO INCREMENTATO DI 1000 PER OGNI FIGLIO OLTRE IL SECONDO

ISEE = INDICATORE REDDITUALE PIU’ 20% DEI PATRIMONI OLTRE LA FRANCHIGIA, DIVISO PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA. Il NUCLEO E’ QUELLO ANAGRAFICO AL MOMENTO DELLA DSU

CALCOLO DEL NUOVO ISEE “CORRENTE” (possibile solo se in vigenza di un “ISEE ordinario”, il cui indicatore reddituale sia cambiato almeno del 25%, e se almeno un componente del nucleo ha perso il lavoro). L’ISEE CORRENTE VALE SOLO 2 MESI

REDDITICOME IN ISEE ORDINARIO, MA I REDDITI DIMINUITI DA LAVORO, PENSIONE, ASSISTENZIALI SONO QUELLI DEI 12 MESI PRECEDENTI LA RICHIESTA DI PRESTAZIONE

PATRIMONI E SCALA DI EQUIVALENZA COME IN ISEE ORDINARIO

PRESTAZIONI SOCIOSANITARIEPER MAGGIORENNI: Il nucleo è composto da beneficiario, coniuge e figli (di ogni età)Per prestazioni in struttura residenziale:- non si applicano le detrazioni di spese per ricovero e assistenza domiciliare- se vi sono figli fuori dal nucleo si aggiunge per ogni figlio una componente aggiuntiva all’ISEE- donazioni immobiliari dopo la richiesta di prestazione, o nei 3 anni prima (se a parenti tenuti agli alimenti), sono contate nel patrimonioPER MINORENNI DISABILI: COME IN PRESTAZIONI PER I MINORENNI

PRESTAZIONI PER I MINORENNIIl genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore fa parte del nucleo, salvo eccezioni.Se vi è un genitore non convivente, ma che ha altro coniuge o figli con altri, si aggiunge una componente aggiuntiva all’ISEE

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