Lo sfasciaitalia ci_fa_schifo

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quello che il non ci spiegano bene

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Decreto Legge 133/2014 del Governo Renzi (PD)

#SFASCIAITALIA

"Di seguito i motivi della nostra TOTALE contrarietà aquesto provvedimente disastroso per il nostro paese"

Sintesi dei capi Ambiente ed Energia

INTRODUZIONE

Un provvedimento basato più sul marketing che sulla sostanza.

Metà delle norme sono incompatibili con lo strumento del decreto-legge, perché di carattere ordinamentale – se non addirittura di indirizzo - sono

prive dei requisiti di urgenza che il nostro ordinamento impone agli atti emanati ai sensi dell’articolo 77 della Carta Costituzionale e andrebbero semplicemente stralciate dal testo.

molte disposizioni si sovrappongono al già confuso quadro normativo,

le risorse individuate sono frutto di una partita di giro (si usano fondi già esistenti)

effettivamente disponibili a partire dal 2017.

Modello di vecchio stampo economicistico, al totem del PIL vanno sacrificate le norme:

deroghe alla tutela paesaggistica ,

aggirate le norme di valutazione di impatto ambientale, nel mito della sburocratizzazione e della necessità di ridurre i tempi,

si eliminano i controlli,

si mettono a tacere cittadini e associazioni, nella convinzione che il freno all’economia derivi dal quadro di norme e regole faticosamente costruito per tutelare l’ambiente, la salute e per garantire la massima ponderazione possibile su scelte infrastrutturali, urbanistiche, energetiche e strategiche.

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Capi di interesse ambientali (XIII commissione):

CAPO III – MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

L’articolo 7 :

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

Modifica della gestione del servizio idrico integrato e all’affidamento di tale servizio (parte terza del TUA - testo unico ambientale)

Affermazione dei processi di privatizzazione dei servizi pubblici locali ed in particolare dell’acqua.

inserito il principio di UNICITA’ della gestione al posto della UNITARIETA’ della gestione .

Si impone così il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato all’interno dei nuovi enti di governo dell’ambito.

Scelto tra le grandi multi utility (tra chi già gestisce il servizio per almeno il 25% dellapopolazione che insiste su quel territorio)

Viene soppresso l'obbligo che imponeva al gestore del servizio idrico integrato didover chiedere parere all’Autorità d’ambito (composta degli Enti Locali), prima di poter acquisire la gestione di altri servizi pubblici locali. (es: Il gestore unico delservizio idrico potrà senza dover chiedere il permesso a nessuno entrare nella gestione anche dei rifiuti, dei trasporti o di altri servizi pubblici locali). Bloccata ogni esperienza di gestione pubblica tramite azienda consortile

inserita norma blocca ripubblicizzazione - imponendo al gestore che subentra di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’AEEGSI..

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RISCHIO IDROGEOLOGICO

dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi per lariduzione del rischio idrogeologico sono utilizzate attraverso un accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal ministero dell’ambiente.

I presidenti delle regioni agiscono in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico e nell’ambito dei poteri stabiliti dal d.l. 91 del 2014. potranno avvalersi tramite convenzione, non solamente di società in housing come è previsto oggi dalla legge, ma di tutti i soggetti pubblici e privati

creazione di un apposito fondo per le spese revocate dal Ministro dell’ambiente, per le quali non sia stato pubblicato il bando di gara o disposto l’affidamento dei lavori. attribuite ad essere riassegnate per le medesime finalità.

i presidenti-commissari potranno avvalersi si misure semplificative delle occupazioni di urgenza e delle procedure di espropriazione.

Ancora una volta una partita di giro: si prendono soldi già stanziati per una finalità e si

utilizzano per la medesima finalità

Con il comma 8 vengono stanziati 110 milioni per la sistemazione e messa in sicurezza dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da eventi alluvionali.

L’articolo 8 :

TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO,

si affida ad un decreto del Presidente della Repubblica il compito di riordinare e semplificare la materia con criteri e principi estremamente vaghi, fatta salva l’indicazione di non introdurre norme più restrittive rispetto al quadro comunitario.

si segnala che la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2012, in un obiter dictum, lascia impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla "correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge"

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CAPO V – RILANCIO DELL’EDILIZIA

L’articolo 17 :

Modifica il testo unico dell’edilizia, varato con D.P.R. N. 380 del 2001.

semplificazione ed allo snellimento delle procedure, seguendo e rendendo più profondo il solco tracciato dai diversi governi precedenti

Si interviene sulle volumetrie, che vengono considerate complessivamente e non per unità immobiliare ,

Si consentono manutenzioni straordinarie con frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, prescindendo dal carico urbanistico.

Aumentano i casi in cui è possibile il ricorso alla SCIA in alternativa al permessodi costruire

Si prevede la possibilità di utilizzare la comunicazione asseverata di inizio lavori per alcuni interventi che in precedenza necessitavano di SCIA .

La possibilità di richiesta di permesso di costruire in deroga alla destinazione d’uso stabilita dagli strumenti urbanistici (con non pochi problemi di tenuta del quadro urbanistico complessivo), con l’obbligo di passaggio in consiglio comunale per valutarne il pubblico interesse. Con esclusione delle ristrutturazioni urbanistiche.

Per gli interventi di trasformazione urbana complessa lo strumento attuativo puòprevedere che le opere di urbanizzazione siano realizzate e restino di proprietà privata, anziché il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Non sembra certo la soluzione ideale per garantire la realizzazione delle necessarie infrastrutture di pubblico interesse.

Infine vengono inseriti due nuovi articoli:

il primo introduce il concetto di “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante”, chesembra una sorta di presa d’atto da parte delle amministrazioni;

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il secondoi istituisce la semplificazione dello strumento del permesso di costruireconvenzionato che consiste in una sorta di accordo tra comune e privato per concedere il permesso di costruire in cambio di specifici vantaggi per la collettività (anche se l’esperienza insegna che questo genere di accordi è spesso molto sbilanciata a favore dei privati).

In sintesi l’articolo 17 contiene misure volte a semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico di cittadini e costruttori puntando sì sul recupero del patrimonio edilizio esistente volto alla riduzione del consumo di suolo, ma si propongono semplificazioni pericolose per la certezza del controllo e come specificato al comma 5 non si investe nemmeno un soldo.

Il permesso di costruire convenzionato (art. 28–bis) appare l’ennesimo

regalo ai costruttori che se soddisfano un non meglio definito interesse pubblico riceve dal Comune con una modalità semplificata, un permesso di costruire convenzionato appunto. In un Paese come il nostro il termine semplificazione sembra celare sempre quello di “ regalia”.

GRAZIE ad un emendamento 5 stelle viene introdotta la sanzione pecuniaria in caso di inadempienza all'abbattimento di opere abusive da destinarsi appunto alle demolizioni.

Avrebbero, è stato stralciato in commissione , voluto introdurre un aliquota d'imposta aggiuntiva del 4% per interventi che beneficiano delle detrazioni sulla spesa per riqualificazione energetica.!!

L’articolo 19 sembra prevedere una norma positiva, per quanto irrilevamente, soprattutto verso il superamento del fenomeno degli affitti in nero utile anche a calmierare gli affitti. Inquesto articolo infatti si prevede l’esenzione delle imposte di registro e di bollo per la registrazione dell’atto con il quale le parti concordano esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere.

E la possibilità di vedersi ridotto l'IMU per riduzione del canone a discrezione del comune.

L’articolo 22 (conto termico) introduce alcune semplificazioni per l’accesso ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011. La norma prevede che

l'aggiornamento del sistema di incentivi venga effettuato entro il 31 dicembre 2014,

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semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate (comma 1). L'applicazione di tale nuovo sistema sarà monitorata entro il 31 dicembre 2015. Sulla base del monitoraggio verrà adottato, se necessario, un decreto modificativo della disciplina vigente (comma 2).

L’articolo 24 è finalizzato al recupero ed alla valorizzazione di spazi pubblici (aree verde,piazze, strade) affidandone la manutenzione, la cura, la pulizia a cittadini ed associazioni che, in cambio, potranno godere di riduzioni o esenzioni da eventuali tributi sull’attività che intendono avviarvi.

La norma non sembra aggiungere nulla di nuovo e già adesso molti comuni ricorrono alla collaborazione con i privati per la manutenzione degli spazi pubblici.

Il Servizio Studi evidenzia che la norma dovrebbe chiarire che le eventuali minori entrate sarebbero a carico dei comuni.

L’articolo 25 :

Misure di semplificazione per gli interventi sul patrimonio culturale.

Casi viene esclusa la necessità dell’autorizzazione paesaggistica

Viene introdotto il meccanismo del silenzio-assenso sui pareri paesaggistici, trascorsi infruttuosamente i 60 giorni stabiliti dalla norma.

L’articolo 26:

Il regalo ai costruttori e il ricatto per gli enti locali.

valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati consentendo che l'accordo di programma per il recupero del patrimonio immobiliare pubblico costituisca variante urbanistica e possibilità di modificarne la destinazione d’uso.

al comma 2

accelera il censimento degli immobili della Difesa, immobili per i quali le

amministrazioni comuali devono pubblicare un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati.

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Il ricatto è contenuto nell’ultimo comma in cui si afferma che agli enti territoriali (sempre a rischio default) che hanno contribuito alla conclusione del procedimento secondo questoarticolo è attribuita una quota parte dei proventi di tale “valorizzazione”, che si potrebbe meglio definire “svendita”, del patrimonio pubblico. Tale norma serve esclusivamente a fare cassa e non pone assolutamente dei paletti su quale debba essere invece la destinazione d’uso di tale patrimonio.

CAPO VIII – AMBIENTE

Articolo 33:

GRANDI AFFARI SULLE BONIFICHE.

Con la scusa delle bonifiche si prevede la possibilità da parte del Governo di nominare

il "solito" commissario per la gestione di vaste aree del paese, assicurando la possibilità, tra l'altro, di

variare la destinazione urbanistica delle stesse e

individuare un soggetto attuatore delle scelte del Commissario, dalle bonifiche alleeventuali nuove previsioni edificatorie.

Si tratta dell'accentramento a Roma dei grandi affari per condurre speculazioni in aree

contaminate presenti nei centri urbani in ogni regione italiana, lucrando non solo sulla bonifica ma anche sul nuovo cemento che potrà occuparle.

Si parte dall'area di Bagnoli ma lo stesso schema potrà essere usato per qualsiasi altra parte del paese.

Si sottolinea che il soggetto attuatore, colui che dovrà attenersi a ciò, non è stato scelto con tali sistemi Deroga agli articoli 252 e 252 bis del TUA sui soli aspetti procedurali : questa deroga è comunque molto generica escludendo espressamente solo i criteri e modalità di svolgimento delle operazioni di bonifica. Non è chiarito che ruolo avranno ad esempio ISPRA ISS ed ENEA , rispetto all’approvazione dei programmi , dovranno intervenire o si potrà derogare.

nessun riferimento alla responsabilità economica dei soggetti responsabili dell’inquinamento.

le novità introdotte in commissione sono:

la scelta del contraente per gli appalti dei lavori e della progettazione da parte del commissario edel soggetto attuatore secondo le procedure ordinarie previste dal codice contratti pubblici . il soggetto attuatore non sarà scelto con tali criteri. pur essendo un soggetto privato ( il governo ha

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espressamente escluso, (si legge nel dossier bilancio), che possa essere soggetto attuatore una PA)

Una enunciazione vuota di contenuto sul garantire il rispetto dei piani di evacuazione; tali piani non ci sono o quando ci sono , sono generali e mancano dei piani attuativi . quindi non sarà molto difficile garantire la compatibilità con essi di qualsiasi intervento .

Acquisizione in sede consultiva delle proposte del Comune di Napoli in merito al programma di rigenerazione urbana. Nessun valore vincolante è riconosciuto alle stesse . per cui anche tale modifica è puramente formale e non esclude i profili di illegittimità costituzionale di tale norma che esautora gli enti locali , Regione e Comune, delle proprie competenze sul governo del territorio .

Introdotto un richiamo ai lavoratori di Bagnolifutura : si prevede che il commissario verifichi i fabbisogni ed assuma ogni iniziativa utile a salvaguardare i livelli occupazionali . questa affermazione è vuota di contenuto in quanto non garantisce affatto il mantenimento in servizio di tutti gli attuali lavoratori ma solo che debba essere fatta una verifica dei fabbisogni, saranno dunque impiegati solo se necessari. (interpretazione confermata nel dossier bilancio )

Articolo 34

AFFIDAMENTI DIRETTI PER LE BONIFICHE

Si inseriscono numerose "semplificazioni" per

l'affidamento dei lavori concernenti le bonifiche, tra cui l'affidamento diretto (o le gare ristrette) di opere milionarie! Alla faccia della concorrenza. Infatti, attraverso la modifica del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, viene consentito l’affidamentodelle opere in deroga al regime ordinario per la concessione di appalti pubblici;

è noto come lo Stato per quel che attiene gli interventi di messa in sicurezza o bonifica di diretta competenza (per i siti ritenuti di interesse nazionale) o in via sostitutiva degli enti locali, (in caso di inadempimento del responsabile), ha proceduto in minima parte a tali imprescindibili compiti per via della carenza dei fondi a disposizione e non certo perché impossibilitato dalla eccessiva complessità delle procedure di bonifica o messa in sicurezza.

Inoltre, le disposizioni contenute nell’art. 34 si risolvono in disordinate ed episodiche modifiche puntuali del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice degli appalti) destinatario di ripetuti interventi che ne stanno minando struttura, coerenza e la razionalità dell’intero impianto giuridico.

Modifiche in commissione:

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Si abbassa l’assurdo limite del 20 % sul valore dell’opera quale limite ad interventi considerabili quali varianti in corso d’opera , al 10 % . resta la gravità della previsione se consideriamo che normalmente questo valore oscilla tra i 2% e il 5% sul valore dell’opera e che gli interventi di bonifica e messa in sicurezza non prevedevano proprio l’ammissibilità di varianti in corso d’opera consentita dal comma precedente di questo articolo

Viene " limitato" ai soli suoli di proprietà di enti territoriali la possibilità che nei siti in cui sono in corso o non sono ancora avviati interventi di bonifica o messa in sicurezza vengano AUTORIZZATI opere lineari per impianti e forniture di servizi di pubblico interesse tra queste rientrano ad es le infrastrutture lineari energetiche .

Il comma 10 modifica il TUA semplificando ulteriormente il procedimento semplificato introdotto ad agosto con il decreto 91 . ART. 242-bis (( (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica).))

non sarà più necessario approvare la caratterizzazione e il progetto di bonifica (approvazione preventiva per cui ci siamo battuti in vano ) ma basterà la sottoposizione a controllo post effettuazione degli interventi (controllo previsto ai commi 3 e 4 del 242 bis)

attraverso l’aggiunta della dicitura che il progetto per siti di estensione superiore ai 400.000 m quadrati ( semplificato nell’iter di approvazione come sopra ) deve riguardare anche le acque di falda , si aggira la stessa previsione normativa di cui al comma 5 art 242 bis , che sanciva restar fermo l’obbligo di bonifica secondo procedura ordinaria (art 242-252) per le acque di falda .!!!

Articolo 35:

INCENERITORI OPERE STRATEGICHE

Il Governo accentrerà su di sé ogni scelta per la realizzazione di nuovi inceneritori.

Entro 90 giorni il Ministero dell'Ambiente farà l'elenco degli inceneritori esistentie di quelli da realizzare.

Gli inceneritori quali “infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionaleai fini della tutela della salute e dell’ambiente”.

le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, comprese quelle per la partecipazione dei cittadini alle scelte, avranno tempi dimezzati (30 giorni invece di 60).

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Eventuale espropriazione di fondi per la realizzazioni di impianti di recupero mina nella formulazione esposta l’istituto della proprietà privata, qualora operatasulla base di una infondata dichiarazione di pubblica utilità.

Si evidenzia come in contrasto con gli articoli 32 e 42 della Costituzione; Gli aspetti sanitari connessi all’impiantistica dedicata all’incenerimento sia esso con recupero

energetico nei termini previsti dalla legge o senza, produce una grave impatto sulle matrici

naturali a partire dall’atmosfera e dal suolo;

11 CAPO IX – ENERGIA

PERFORAZIONI

Articolo 36: (doppia beffa per la Basilicata e le altre regioni)

Viene CONCESSA la social card nei territori interessati alle estrazioni di idrocarburi.

Viene eliminato in commissione il fatto che i proventi delle royalties potevano essere usate sforando il patto di stabilità solo per i proventi di 4 anni ed esclusivamente per l'aliquota derivante da eventuali maggiori produzioni!

La Basilicata che ospita dal 1998 le maggiori attività del paese di sfruttamento con centri oli

inquinanti, trivelle dappertutto, traffico, dispersione di contaminanti cancerogeni nelle acque e nel suolo finora non ha migliorato alcun dato sull'occupazione (che nel 1996 era il 15% e nel 2013 è il 15%, penultima regione italiana per reddito pro-capire, dati ISTAT) a riprova che lo

sfruttamento degli idrocarburi è un affare esclusivamente per le multinazionali.

Articolo 37: (verso l'Italia fossile 1 - la condanna all'arretratezza)

Tutti gli interventi riguardanti il comparto di trasporto e stoccaggio gas (rigassificatori; gasdotti; stoccaggi ecc.) diventano: di interesse strategico nazionale, priorità a carattere nazionale, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.(aggiunto in commissione)

Qualsiasi norma inserita in un piano per la tutela paesaggistica e ambientale (ad esempio un piano di un parco nazionale) potrà essere superata per la realizzazione di tali opere.

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Articolo 38: (verso l'Italia fossile 2 - la condanna all'arretratezza)

Il titolo concessorio sarà unico, mentre ora è suddiviso in tre fasi: permesso di ricerca, prospezione ed estrazione. Un grande favore alle multinazionali che, una volta individuato un giacimento, potranno reclamare "un diritto acquisito" per lo sfruttamento del patrimonio dello Stato.

Tutte le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per le attività di ricerca, prospezione ed estrazione in terraferma saranno tolte alle regioni e accentrate allo Stato, con conseguente accentramento dei poteri a discapito del diritto dei cittadini che abitano di un territorio di far sentire la propria voce.

Si prevede la possibilità di autorizzare con pochissimi studi a supporto attività diestrazione "sperimentali" in mare nelle aree a confine con altri paesi, per 5 anni rinnovabili per altri 5.

Secondo la nota del Servizio Studi l’articolo 38 contiene molteplici criticità: manca il coordinamento con l’allegato III della parte II del Codice dell’ambiente sulla VIA per le attività di coltivazione; andrebbero indicate le norme che si intendono abrogare e quelle che si intendono mantenere per garantire un quadro normativo organico di riferimento; andrebbe valutata l’opportunità di comprendere già nella fase del decreto autorizzativo del titolo concessorio il vincolo preordinato all’esproprio.

In un mare chiuso come l'Adriatico, fonte di reddito per milioni di italiani, e in zone a fortissimo rischio di subsidenza, invece di garantire il livello massimo di protezione dell'ambiente si da il via libera con sufficienza allo sfruttamento degli idrocarburi.

Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna e Lombardia, oltre al marea Adriatico, Ionio e al

canale di Sicilia subiranno un vero e proprio assalto petrolifero invece di puntare su sole, acqua e vento per la produzione energetica. L'Abruzzo nel 2013 ha usato il 60% di energia elettrica da fonte rinnovabile e così molte altre regioni che stanno indirizzando la loro politica verso l'uso efficiente dell'energia.

MoVimento 5 Stelle - Commissione Ambiente

www.parlamentari5stelle.it