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LO SCUDO FISCALE

IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE

NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI

LUCCA – 16 settembre 2009

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IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE

NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI

2 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

Il segreto bancario e le indagini finanziarie

Il monitoraggio estero e il quadro RW

La presunzione di produttività di reddito dei capitali esteri e le

modifiche al sistema sanzionatorio

La cooperazione internazionale tra le agenzie fiscali

La lotta contro i paradisi fiscali

La residenza fiscale delle persone fisiche

Le modifiche al regime delle CFC

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Indagini finanziarie

• L’Amministrazione Finanziaria può richiedere, per via telematica,

• agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie

• dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

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Segreto bancario

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Imposte sui redditi

dall'art. 32, comma 1, n.7 D.P.R. 29 settembre

1973, n. 600

4

Imposta sul valore aggiunto

dall'art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633

Utilizzabilità ai fini dell’accertamento

Indagini finanziarie

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• Art. 7 del DPR 605/73 modificato dall’Art. 37, commi 4 e 5 del DL 223/06 (decreto Visco-Bersani)

• Istituzione dell’ ”archivio dei rapporti” tra intermediari finanziari e contribuenti

• Obbligo di rilevazione e codifica dei dati relativi alla clientela relativamente a qualsiasi rapporto o qualsiasi operazione di natura finanziaria

• Obbligo di comunicazione telematica dei rapporti intrattenuti a partire dal 1° gennaio 2005 , nonché la loro natura, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale

• Sono comprese anche le operazioni “extraconto”, quali bonifici allo sportello, emissione incasso assegni circolari, vaglia postali ecc., effettuate dal 1° gennaio 2005.

Archivio dei rapporti

Fonti normative

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Rapporti da comunicare

Conto corrente

Conto deposito titoli e/o obbligazioni

Conto deposito a risparmio

libero/vincolato

Rapporto fiduciario ex legge 1966/1939

Gestione collettiva del risparmio

Gestione patrimoniale

Certificati di deposito e buoni fruttiferi

Portafoglio

Conto terzi individuale/globale

Dopo incasso

Cessione indisponibile

Cassette di sicurezza

Depositi chiusi

Contratti derivati su crediti

Carte di credito/debito

Crediti di firma

Crediti

Finanziamenti

Fondi pensione

Patto compensativo

Finanziamento in pool

Altro rapporto

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• Conti secretati a seguito di adesione al cosiddetto “scudo fiscale” di cui al DL 350/2001

• Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 18/E del 2007):• Devono essere comunicati all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7,

comma 6, DPR 605/1973 – “archivio rapporti”• Tuttavia in sede di richieste a seguito di indagine finanziaria in ordine

alle operazioni trattate nell’ambito di detti rapporti è legittimo il rifiuto da parte dell’operatore finanziario

• Le associazioni di categoria (ABI circ. 5/2/2007, Assofiduciaria circ. 5/4/2007) non concordano con detta tesi, sostenendo che non vi è obbligo di comunicazione dei conti secretati.

Archivio dei rapporti

Conti secretati

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Operazioni registrate nell’archivio

• Rapporti finanziari

890 milioni

(di cui 290 milioni cointestati)

Archivio dei rapporti

• Operazioni extraconto

85 milioni

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FONTI NORMATIVE

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• Il “monitoraggio fiscale” è stato introdotto dall’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990 n. 227 , in occasione dell’abrogazione della disciplina valutaria.

• Successivamente modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461.

• Prevede l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

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SOGGETTI OBBLIGATI

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• PERSONE FISICHE (anche imprenditori in contabilità ordinaria)

• SOCIETA’ SEMPLICI

• ENTI NON COMMERCIALI (compresi i Trust non commerciali)

Non sono pertanto tenuti a compilare il quadro RW le società di persone e di capitali e i soggetti equiparati.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

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Attività da dichiarare

• Investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, detenuti all’estero al termine del periodo di imposta e suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;

• Trasferimenti da e per l’estero anche se l’attività non è più detenuta alla fine del periodo di imposta

Non vi è obbligo se l’ammontare complessivo delle attività al termine del periodo di imposta non supera € 10.000 o se l’importo dei trasferimenti complessivi da e per l’estero nel periodo di imposta non supera € 10.000;

Non vi è obbligo di dichiarazione per le operazioni concluse con intervento di un intermediario italiano tenuto alla rilevazione delle stesse.

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Attività da dichiarare

Tipo di attività detenuta all’estero

Obbligo di compilazione del quadro RW

Attività finanziarie estere in ogni caso

Immobili all’estero

- se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto– in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile

Preziosi ed opere d’artesolo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia

Imbarcazioni da diporto R.M. n. 172/E del 3 luglio 2009

Attività finanziarie italianein caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili

Polizza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione con società assicuratrici non residenti

qualora il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni sono pagate attraverso un intermediario italiano

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QUADRO RW SEZ. I

• trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

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QUADRO RW SEZ. II

• consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti all’estero al termine del periodo di imposta

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QUADRO RW SEZ. III

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• trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, che nel periodo di imposta hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.

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Sanzioni

• L’art. 19 del DL 350/2001 (primo Scudo fiscale) ha previsto le seguenti sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

• Sanzione nella misura dal 5% al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati relativi:

• alla consistenza delle attività estere

• ai trasferimenti da e per l’estero

• Per il solo caso dell’omissione della dichiarazione della consistenza della attività estere è prevista la confisca di beni di corrispondete valore. Tale sanzione di fatto non è stata mai commisurata per le difficoltà applicative.

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Novità manovra estiva 2009

17 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

• L’art. 13-bis del DL 78/2009 ha previsto il raddoppio delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

• Pertanto si applica una sanzione nella misura dal 10% al 50% dell’ammontare degli importi non dichiarati relativi:

• alla consistenza delle attività estere

• ai trasferimenti da e per l’estero

• E’ inoltre confermata la confisca nel caso di omissione della dichiarazione della consistenza della attività estere.

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Novità manovra estiva 2009

18 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

L’art. 12 del DL 78/2009 introduce una presunzione in base alla quale:

• Le attività detenute in paesi black list

• non dichiarate nel quadro RW

• si presumono frutto di redditi non dichiarati in Italia (salvo prova contraria)

Dubbi:

• Momento impositivo ?

• Tipologia di reddito da tassare?

Inoltre è previsto il raddoppio delle sanzioni ordinarie relative alla infedele od omessa dichiarazione

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Norme che regolano lo scambio di informazioni e la reciproca assistenza tra le autorità fiscali degli Stati

• In ambito OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico):

Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni La Convenzione OCSE del 25/1/1988

• A livello comunitario: Le Direttive e i regolamenti comunitari

Cooperazione internazionale

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www.stsnetwork.it Le convenzioni fiscali bilaterali

Una “convenzione bilaterale” è un Trattato internazionale concluso tra due Stati sovrani, la cui funzione primaria consiste nel prevenire o evitare la doppia imposizione e, nello stesso tempo, nel prevenire l’evasione fiscale.

Generalmente sono redatte sulla base del modello di convenzione predisposta a livello OCSE.

Il primo Modello OCSE di convenzione bilaterale contro la doppia imposizione risale al 1963 e subito fu adottato come riferimento da un gran numero di Stati nella redazione dei rispettivi trattati bilaterali.

Un secondo modello seguì nel 1977, cui furono apportati significative modifiche nel 1992 ed ancora nel 1994.

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Le convenzioni prevedono esplicitamente un'assistenza amministrativa fra le Amministrazioni fiscali interessate.

La portata dello scambio di informazioni è variabile secondo le Convenzioni ed ha come scopo di permettere la corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione e della legislazione interna degli Stati contraenti, relativa alle imposte trattate dalla Convenzione.

Ciò che legittima lo scambio internazionale di informazioni è la reciprocità, cioè la possibilità per lo Stato richiedente di fornire informazioni equivalenti a quelle richieste.

Alcune convenzioni stipulate dall‘Italia non comportano clausole di scambio di informazioni (Arabia Saudita, Qatar e Bahrein), altre contengono clausole restrittive per lo scambio di informazioni (Algeria, Madagascar, Malesia e Svizzera).

Le convenzioni fiscali bilaterali

Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

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www.stsnetwork.it La convenzione OCSE

Al fine di aumentare la cooperazione tra le autorità fiscali impegnate contro l'evasione dei tributi, agevolata dal crescente sviluppo di movimenti internazionali di persone, capitali, beni e servizi il 25/1/1988 è stata firmata a Strasburgo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) una specifica Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa.

La Convenzione è aperta alla ratifica degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE.

L’Italia ha aderito con la L. 10 febbraio 2005, n. 19 concernente la "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione".

22 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

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La Convenzione prevede che le Parti firmatarie si concedano reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale, incluso:

- lo scambio di informazioni, compresi i controlli fiscali contestuali e la partecipazione a controlli fiscali svolti all'estero;

- il recupero di crediti d'imposta;

- la notifica di documenti. L'accordo dispone altresì che l'assistenza amministrativa sia

fornita a prescindere se la persona in oggetto sia residente o cittadina di una Parte o di ogni altro Stato.

Una Parte non può utilizzare le informazioni ottenute come mezzo di prova dinanzi ad una giurisdizione penale se non abbia ottenuto l'autorizzazione preliminare della Parte che le ha fornite; tuttavia due o più Parti possono di comune accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare

La convenzione OCSE

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• A) Scambio di informazioni su richiesta Obbligo di fornire ogni informazione relativa a una

determinata persona o transazione su istanza dello Stato richiedente.

• B) Scambio di informazioni automatico Si prevede che per alcune categorie di casi, e

secondo procedure che sono determinate di comune accordo, due o più Parti scambino automaticamente informazioni fiscali.

• c) Scambio di informazioni spontaneo Uno Stato può comunicare informazioni, senza

richiesta preliminare, nell’ipotesi di:o soggetti che beneficiano di riduzioni o esoneri anomali di

imposta;o transazioni che beneficiano di riduzioni o esoneri anomali di

imposta;o trasferimenti fittizi di proventi nell'ambito di gruppi di

imprese.24

La convenzione OCSE

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• “Controlli fiscali contestuali” Per controllo fiscale contestuale, ai fini della

Convenzione, si intende un controllo intrapreso ai sensi di un accordo con cui due o più Parti convengono di verificare contestualmente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più persone con cui hanno interessi comuni o complementari, al fine di scambiare le informazioni così ottenute.

Su richiesta di una Parte tra di loro, due o più Parti si consultano per determinare i casi che devono essere oggetto di un controllo fiscale contestuale nonché le procedure da seguire; ciascuna Parte decide in un determinato caso se partecipare o meno a un controllo fiscale contestuale.

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La convenzione OCSE

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• “Controlli fiscali all’estero” Su richiesta dell'autorità competente dello Stato

richiedente, l'istituzione competente dello Stato richiesto può autorizzare rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di un controllo fiscale nello Stato richiesto.

Qualora la domanda sia accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto fa sapere al più presto al suo omologo dello Stato richiedente la data e il luogo del controllo, l'autorità o il funzionario incaricato di tale controllo nonché le procedure e condizioni stabilite dallo Stato richiesto per la conduzione del controllo; ogni decisione relativa alla conduzione del controllo fiscale è adottata dallo Stato richiesto.

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La convenzione OCSE

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www.stsnetwork.it Direttive e regolamenti europei

Tra le direttive e i regolamenti che hanno istituito una reciproca assistenza fra Stati membri dell'Unione europea vanno ricordate:

la Direttiva n. 77/799/CEE del 19.12.1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, come modificata dalle Direttive n. 2003/93/CEE del 7.10.2003, n. 2004/56/CEE del 21 aprile 2004 e n. 2004/106/CEE del 16.11.2004;

la Direttiva n. 79/1070/CEE del 6.12.1979,, attualmente sostituita dai regolamenti (CE) n. 1798/2003 del 7.10.2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004 e (CE) n. 885/2004 del 26.04.2004.

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• Uno dei limiti alla prestazione dell'assistenza è il principio dell'equivalenza, secondo il quale l'acquisizione delle informazioni deve essere consentita in entrambi gli Stati e in eguale misura.

• Tuttavia, negli altri paesi non sempre è autorizzata, com'è invece in Italia, un'indagine generale svolta presso le banche per ottenere informazioni circa tutti i conti detenuti sul territorio nazionale dal contribuente.

• Pertanto, il problema della possibilità di accesso ai dati bancari esiste solo se l'Amministrazione fiscale è a conoscenza dell'esistenza di un conto di un contribuente acceso presso una determinata banca.

Cooperazione internazionale

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Limiti della cooperazione internazionale

1.Scarsità di informazioni di natura finanziaria nel Paese estero per la presenza di un certo livello di segreto bancario

2.Limitazioni allo scambio di informazioni previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Paese estero

3. Non è stata stipulata alcuna convenzione perché il Paese estero non accetta lo scambio di informazioni (“Paradiso fiscale”)

29 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

Cooperazione internazionale

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I paradisi fiscali per l’OCSE

ListaNormativa scambio

informazioniPaesi

“NERA”

Paesi che non si sono mai impegnati a rispettare gli standard OCSE

Costarica, Malaysia, Filippine, Uruguay

“GRIGIA” (A)Paradisi fiscali

Paesi che si sono impegnati a rispettare gli standard OCSE, ma che di fatto non li hanno applicati (almeno 12 convenzioni)

30 Paesi tra cui: San Marino, Montecarlo, Isole Cayman, Liechtenstein, Andorra, Panama ecc.

“GRIGIA” (B)Altri centri finanziari

Cile, Singapore, Guatemala; (in uscita): Austria e Svizzera (usciti): Belgio e Lussemburgo

“BIANCA” Paesi che rispettano gli standard OCSE

Tutti gli altri Paesi

PARADISI FISCALI

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Black list italiane

DM 21 novembre

2001

CFC Controlled foreign

companies Art. 167 e 168 TUIR

DM 23 gennaio

2002

31

Indeducibilità costi da

paradisi fiscali Art. 110 TUIR

DM4 maggio

1999

Presunzione residenza Persone

fisiche Art. 2, co. 2-bis TUIR

PARADISI FISCALI

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I paradisi fiscali nella normativa italiana

PARADISI FISCALI

ALDERNEYANDORRAANGUILLAANTILLE OLANDESIARUBABAHAMABAHREIN (con esclusioni)BARBADOSBELIZEBERMUDABRUNEICIPROEM. ARABI UN. (con esclusioni)FILIPPINEGIBILTERRAGIBUTIGRENADAGUERNSEYHONK KONGISOLA DI MANISOLE CAYMANISOLE MARSHALLISOLE TURKS E CAICOS

ISOLE VERGINI BRITANNICHEJ ERSEY LIBANOLIBERIALIECHTENSTEINMACAOMALESIAMALDIVEMONACO (con esclusioni)MONSERRATNAURUNIUEOMANPOLINESIA FRANCESESAINT KITTS E NEVISSAINT LUCIASAINT VINCENT E GRENADINESARKSEYCHELLESSINGAPORE (con esclusioni)TONGATUVALUVANUATU

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I paradisi fiscali nella normativa italiana

Vi sono alcuni Paesi che rientrano nella black list limitatamente ad alcune specifiche forme societarie:

il Lussemburgo, con riferimento alla “Holding del 1929”;

la Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali ( seguito di rulings), quali le “Società holding”, “Ausiliarie” e di “Domicilio”.

PARADISI FISCALI

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SVIZZERA

Per uscire dalla lista grigia dell’OCSE la Svizzera deve sottoscrivere almeno 12 convenzioni contro le doppie imposizioni con altrettanti Paesi secondo il modello OCSE

Inoltre, per non dover rinunciare al segreto bancario la Svizzera applica la cosiddetta “Euroritenuta” (anonima) sui proventi corrisposti ai residenti in altri Paesi europei e versarla ai rispettivi Paesi.

Trattative i corso per la revisione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni:

Adeguamento della Convenzione al modello OCSE

Superamento della distinzione tra “frode fiscale” e “evasione fiscale”

Trattamento delle “società schermo” collegate a conti segreti

PARADISI FISCALI

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SVIZZERA (segue)

Probabili limitazioni che saranno contenute nel nuovo accordo tra Italia e Svizzera:

Le nuove regole riguarderanno solo i casi di evasione fiscale commessa dopo la firma dell’accordo.

Le informazioni saranno rilasciate sulla base di specifiche richieste circoscritte e non riguarderanno liste indiscriminate (come ad esempio nel caso UBS).

I soggetti interessati dalle richieste dovranno aver già subito un accertamento in patria.

PARADISI FISCALI

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SAN MARINO

E’ stato recentemente siglata una bozza di accordo tra Italia e San Marino, i cui contenuti non sono stati resi noti, ma che dovrebbe prevedere:

La fornitura da parte di san Marino delle liste dei cittadini Italiani effettivamente residenti in tale Paese in modo da poter incrociare i dati con gli italiani iscritti all’AIRE con riferimento a San Marino

Maggiore collaborazione in tema di scambio di informazioni

PARADISI FISCALI

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RESIDENZA

• Residenti

La nozione di residenza fiscale risulta di fondamentale importanza al fine di individuare l’inquadramento fiscale e le conseguenti modalità di tassazione

Tassati su tutti i redditi ovunque

prodotti (obblighi dichiarativi)

• Non residenti Tassati esclusivamente sui redditi

prodotti in Italia (con esclusione dei

redditi esenti, assoggettati a imposta

sostitutiva o ritenuta alla fonte)

Residenza fiscale delle persone fisiche

Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

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Residenza delle persone fisiche ai fini delle imposte

sui redditi (art. 2, secondo comma, TUIR)

FONTI NORMATIVE

Si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente:

• sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente

• hanno nel territorio dello Stato il domicilio

• hanno ivi la residenza

La sussistenza dei requisiti deve essere verificata “per la maggior parte del periodo di imposta” ovvero deve coprire un arco temporale di almeno 183 gg.

Residenza fiscale delle persone fisiche

38 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

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• l’iscrizione all’anagrafe italiana preclude qualsiasi altro tipo di prova contraria (prevalenza della forma sulla sostanza).

• l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che attesta la non residenza in Italia, è invece sempre suscettibile di prova contraria.

Residenza fiscale delle persone fisiche

L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA

39 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

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• “E’ il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43, secondo comma, del c.c.).

• Per la giurisprudenza civilistica, la residenza e’ determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo.

• Deve conseguentemente esserci concorrenza di un elemento soggettivo (volontà di rimanere in un luogo) e di uno oggettivo (effettiva stabile permanenza in un luogo).

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LA RESIDENZA

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• “E’ nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (art. 43, primo comma, del c.c.)

• Elemento che prescinde dalla dimora e dalla presenza di una persona in un luogo ma che e’ caratterizzato dalla volontà della persona di stabilire in un determinato luogo la sede generale delle sue relazioni e dei suoi interessi (Cass. 21 marzo 1968, n.884)

• “Affari ed interessi” : interpretazione ampia, ovvero non solo rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche morali, sociali e familiari (Cass. 26 ottobre 1968 n. 3586 e 12 febbraio 1973, n.435)

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IL DOMICILIO

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PRESUNZIONE DI RESIDENZA

Dal 1° gennaio 1999 si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i soggetti per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (comma 2-bis art. 2 TUIR):

• cittadini italiani;

• cancellati dalle anagrafi dei residenti;

• emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 , c.d.“black list”, da sostituire con la nuova white list in base alla Finanziaria 2008)

Inoltre, ai sensi del DL 112/2008, i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), sono monitorati per 3 anni al fine di verificare l’effettiva cessazione della residenza in Italia (effetto retroattivo per le iscrizioni a partire dal 01.01.2006).

Residenza fiscale delle persone fisiche

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Per la prova contraria, il contribuente può fare riferimento a quegli stessi elementi individuati dal Ministero (Circ. 304/E/1997) come indizi utili al fine di determinare la residenza in Italia di un soggetto:

• Contratti di lavoro all’estero

• Bollette delle utenze

• Possesso o detenzione di abitazioni

• Iscrizione figli alle scuole locali, etc.

La disposizione presuntiva trova applicazione dal periodo di imposta 1999 ancorché l’emigrazione sia avvenuta antecedentemente al primo gennaio 1999

Residenza fiscale delle persone fisiche

PRESUNZIONE DI RESIDENZA

43 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

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Elementi utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per provare la residenza in Italia di persone fisiche non iscritte all’anagrafe della popolazione residente :

• la disposizione in Italia di una abitazione permanente;

• il mantenimento in Italia della famiglia;

• l’accredito in Italia dei propri proventi, ovunque conseguiti;

• la partecipazione a riunioni di affari in Italia;

• il rivestimento in Italia di cariche sociali;

• l’iscrizione a circoli o clubs situati in Italia;

• l’organizzazione della propria attività o dei propri impegni attraverso soggetti operanti nel territorio italiano

• le dichiarazioni rese dal soggetto in sede di pubblicazioni biografiche, di interviste concesse alla stampa o alle reti televisive etc.

• l’inadeguatezza, rispetto al tenore di vita dell’individuo, degli investimenti immobiliari detenuti all’estero, specie se paragonati a quelli, tenuti a disposizione, nel territorio nazionale

Residenza fiscale delle persone fisiche

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Fonti normative

Regime CFC

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Controllate Collegate

Art. 167 TUIR

DM 21 novembre 2001 n° 429

Art. 168 nuovo TUIR

DM 7 agosto 2006 n. 268

Residenti o localizzate in

paradisi fiscali

Black List

DM 21 novembre

2001

Nuova White list

Finanziaria 2008

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Controllo e collegamento

Regime CFC

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Controllate Collegate

Controllo ex art. 2359 c.c.:

Controllo di diritto

Controllo di fatto

Controllo contrattuale

Partecipazione agli utili> 20% (10% in

caso di società quotate)

Direttamente o indirettamente, anche tramite

società fiduciarie o per

interposta persona

Per le persone fisiche vanno sommati anche i voti del coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo.

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SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti controllati interessati dalla disciplina delle CFC:

• persone fisiche (anche non imprenditori);

• società di persone e di capitali;

• enti commerciali/non commerciali, pubblici e privati;

• le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti sono escluse;

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Regime CFC

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• i redditi della CFC sono imputati “per trasparenza” in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, diretta o indiretta

• i redditi della CFC sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27%

• gli utili distribuiti dai soggetti non residenti non concorrono a formare il reddito fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassazione, anche in precedenti esercizi

Regime CFC

Regole di applicazione

48 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

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• i redditi sono determinati secondo i criteri del reddito d’impresa, salvo il differimento della tassazione delle plusvalenze patrimoniali che non è applicabile

• sono ammesse in detrazione le imposte pagate all’estero in via definitiva• I redditi vanno convertiti in Euro sulla base del tasso di cambio alla data

di chiusura dell’esercizio della CFC.• la perdita fiscale della CFC è riportabile nei 5 periodi d’imposta

successivi, compensabile esclusivamente con i redditi futuri della stessa CFC (quindi, non compensabili con il reddito di un soggetto residente, né con i redditi di altre CFC).

Regime CFC

Regole di applicazione

49 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

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Disapplicazione ante DL 78/2009

Lett. a) la CFC svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o territorio nel quale ha sede;

Lett. b) dalle partecipazioni nella CFC non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori con regime fiscale agevolato;

Istanza di interpello ex art. 11 della L. 212/2000 (c.d.Statuto del contribuente) diretta a dimostrare alternativamente

La CFC svolge in prevalenza un’effettiva attività commerciale (art. 2195 C.c.) con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della stessa

i redditi conseguiti dalla CFC sono prodotti in misura non inferiore al 75% in Paesi o territori non inclusi nella black list ed ivi sottoposti a tassazione ordinaria;

Novità regime CFC

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Disapplicazione ante DL 78/2009

Nuova lett. a) La CFC svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, NEL MERCATO dello Stato o territorio nel quale ha sede;

Lett. b) [invariata]

Modifica della lett. a), comma 5, art. 167 TUIR

Novità regime CFC

51 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

Attenzione: nuova norma specifica di inapplicabilità della causa di esenzione

Assume rilevanza la sfera locale della struttura organizzativa della partecipata non residente.Ad esempio non vi dovrebbero rientrare le imprese prevalentemente esportatrici

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Inapplicabilità esenzione

Ai sensi del nuovo comma 5-bis dell’art. 167, la circostanza esimente di cui alla lett. a) del comma 5 dell’art. 167 TUIR non si applica qualora i proventi della partecipata non residente provengono da per più del 50% dalla mera gestione di:

• titoli e partecipazioni,

• crediti o altre attività finanziarie,

nonché dalla:

• cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica,

• prestazione di servizi nei confronti di soggetti dello stesso gruppo, ivi compresi i servizi finanziari.

52 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009

Novità regime CFC

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Estensione del regime CFC

Il nuovo comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR amplia l’ambito applicativo del regime delle società CFC anche a società non residenti in Paesi black list, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

• I relativi proventi sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia (comparable tax approach);

• hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla mera gestione di titoli, crediti, altre attività finanziarie e dalla cessione o concessione di diritti immateriali e da prestazioni intragruppo (anche finanziarie).

Dott. Fabio Giommoni – 14.09.200953

Novità regime CFC

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Estensione del regime CFC (segue)

• La nuova disciplina CFC non trova applicazione se il soggetto controllante italiano dimostra – mediante interpello - che l’insediamento estero «non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale».

• La nuova disciplina CFC presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria della libertà di stabilimento per cui dovrà essere verificata l’effettiva applicabilità nei casi in cui la controllata risiede in Paesi dell’Unione Europea.

Dott. Fabio Giommoni – 14.09.200954

Novità regime CFC