LO SCUDO FISCALE IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI LUCCA – 16...
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LO SCUDO FISCALE
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE
NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI
LUCCA – 16 settembre 2009
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IL RIMPATRIO DEI CAPITALI E LE
NUOVE NORME SUI PARADISI FISCALI
2 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
Il segreto bancario e le indagini finanziarie
Il monitoraggio estero e il quadro RW
La presunzione di produttività di reddito dei capitali esteri e le
modifiche al sistema sanzionatorio
La cooperazione internazionale tra le agenzie fiscali
La lotta contro i paradisi fiscali
La residenza fiscale delle persone fisiche
Le modifiche al regime delle CFC
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Indagini finanziarie
• L’Amministrazione Finanziaria può richiedere, per via telematica,
• agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie
• dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.
3
Segreto bancario
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Imposte sui redditi
dall'art. 32, comma 1, n.7 D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600
4
Imposta sul valore aggiunto
dall'art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633
Utilizzabilità ai fini dell’accertamento
Indagini finanziarie
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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• Art. 7 del DPR 605/73 modificato dall’Art. 37, commi 4 e 5 del DL 223/06 (decreto Visco-Bersani)
• Istituzione dell’ ”archivio dei rapporti” tra intermediari finanziari e contribuenti
• Obbligo di rilevazione e codifica dei dati relativi alla clientela relativamente a qualsiasi rapporto o qualsiasi operazione di natura finanziaria
• Obbligo di comunicazione telematica dei rapporti intrattenuti a partire dal 1° gennaio 2005 , nonché la loro natura, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale
• Sono comprese anche le operazioni “extraconto”, quali bonifici allo sportello, emissione incasso assegni circolari, vaglia postali ecc., effettuate dal 1° gennaio 2005.
Archivio dei rapporti
Fonti normative
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.20095
www.stsnetwork.it Archivio dei rapporti
Rapporti da comunicare
Conto corrente
Conto deposito titoli e/o obbligazioni
Conto deposito a risparmio
libero/vincolato
Rapporto fiduciario ex legge 1966/1939
Gestione collettiva del risparmio
Gestione patrimoniale
Certificati di deposito e buoni fruttiferi
Portafoglio
Conto terzi individuale/globale
Dopo incasso
Cessione indisponibile
Cassette di sicurezza
Depositi chiusi
Contratti derivati su crediti
Carte di credito/debito
Crediti di firma
Crediti
Finanziamenti
Fondi pensione
Patto compensativo
Finanziamento in pool
Altro rapporto
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.20096
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• Conti secretati a seguito di adesione al cosiddetto “scudo fiscale” di cui al DL 350/2001
• Secondo l’Agenzia delle Entrate (C.M. 18/E del 2007):• Devono essere comunicati all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7,
comma 6, DPR 605/1973 – “archivio rapporti”• Tuttavia in sede di richieste a seguito di indagine finanziaria in ordine
alle operazioni trattate nell’ambito di detti rapporti è legittimo il rifiuto da parte dell’operatore finanziario
• Le associazioni di categoria (ABI circ. 5/2/2007, Assofiduciaria circ. 5/4/2007) non concordano con detta tesi, sostenendo che non vi è obbligo di comunicazione dei conti secretati.
Archivio dei rapporti
Conti secretati
7 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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8
Operazioni registrate nell’archivio
• Rapporti finanziari
890 milioni
(di cui 290 milioni cointestati)
Archivio dei rapporti
• Operazioni extraconto
85 milioni
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
www.stsnetwork.it Monitoraggio estero e quadro RW
FONTI NORMATIVE
9
• Il “monitoraggio fiscale” è stato introdotto dall’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990 n. 227 , in occasione dell’abrogazione della disciplina valutaria.
• Successivamente modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461.
• Prevede l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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SOGGETTI OBBLIGATI
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• PERSONE FISICHE (anche imprenditori in contabilità ordinaria)
• SOCIETA’ SEMPLICI
• ENTI NON COMMERCIALI (compresi i Trust non commerciali)
Non sono pertanto tenuti a compilare il quadro RW le società di persone e di capitali e i soggetti equiparati.
Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Attività da dichiarare
• Investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, detenuti all’estero al termine del periodo di imposta e suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
• Trasferimenti da e per l’estero anche se l’attività non è più detenuta alla fine del periodo di imposta
Non vi è obbligo se l’ammontare complessivo delle attività al termine del periodo di imposta non supera € 10.000 o se l’importo dei trasferimenti complessivi da e per l’estero nel periodo di imposta non supera € 10.000;
Non vi è obbligo di dichiarazione per le operazioni concluse con intervento di un intermediario italiano tenuto alla rilevazione delle stesse.
11 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Attività da dichiarare
Tipo di attività detenuta all’estero
Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere in ogni caso
Immobili all’estero
- se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto– in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile
Preziosi ed opere d’artesolo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
Imbarcazioni da diporto R.M. n. 172/E del 3 luglio 2009
Attività finanziarie italianein caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili
Polizza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione con società assicuratrici non residenti
qualora il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni sono pagate attraverso un intermediario italiano
12 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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QUADRO RW SEZ. I
• trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso non residenti senza il tramite di intermediari residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria
13 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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QUADRO RW SEZ. II
• consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti all’estero al termine del periodo di imposta
14 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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QUADRO RW SEZ. III
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• trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, che nel periodo di imposta hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
www.stsnetwork.it Monitoraggio estero e quadro RW
Sanzioni
• L’art. 19 del DL 350/2001 (primo Scudo fiscale) ha previsto le seguenti sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
• Sanzione nella misura dal 5% al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati relativi:
• alla consistenza delle attività estere
• ai trasferimenti da e per l’estero
• Per il solo caso dell’omissione della dichiarazione della consistenza della attività estere è prevista la confisca di beni di corrispondete valore. Tale sanzione di fatto non è stata mai commisurata per le difficoltà applicative.
16 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
www.stsnetwork.it Monitoraggio estero e quadro RW
Novità manovra estiva 2009
17 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
• L’art. 13-bis del DL 78/2009 ha previsto il raddoppio delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
• Pertanto si applica una sanzione nella misura dal 10% al 50% dell’ammontare degli importi non dichiarati relativi:
• alla consistenza delle attività estere
• ai trasferimenti da e per l’estero
• E’ inoltre confermata la confisca nel caso di omissione della dichiarazione della consistenza della attività estere.
www.stsnetwork.it Monitoraggio estero e quadro RW
Novità manovra estiva 2009
18 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
L’art. 12 del DL 78/2009 introduce una presunzione in base alla quale:
• Le attività detenute in paesi black list
• non dichiarate nel quadro RW
• si presumono frutto di redditi non dichiarati in Italia (salvo prova contraria)
Dubbi:
• Momento impositivo ?
• Tipologia di reddito da tassare?
Inoltre è previsto il raddoppio delle sanzioni ordinarie relative alla infedele od omessa dichiarazione
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Norme che regolano lo scambio di informazioni e la reciproca assistenza tra le autorità fiscali degli Stati
• In ambito OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico):
Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni La Convenzione OCSE del 25/1/1988
• A livello comunitario: Le Direttive e i regolamenti comunitari
Cooperazione internazionale
19 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
www.stsnetwork.it Le convenzioni fiscali bilaterali
Una “convenzione bilaterale” è un Trattato internazionale concluso tra due Stati sovrani, la cui funzione primaria consiste nel prevenire o evitare la doppia imposizione e, nello stesso tempo, nel prevenire l’evasione fiscale.
Generalmente sono redatte sulla base del modello di convenzione predisposta a livello OCSE.
Il primo Modello OCSE di convenzione bilaterale contro la doppia imposizione risale al 1963 e subito fu adottato come riferimento da un gran numero di Stati nella redazione dei rispettivi trattati bilaterali.
Un secondo modello seguì nel 1977, cui furono apportati significative modifiche nel 1992 ed ancora nel 1994.
20 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Le convenzioni prevedono esplicitamente un'assistenza amministrativa fra le Amministrazioni fiscali interessate.
La portata dello scambio di informazioni è variabile secondo le Convenzioni ed ha come scopo di permettere la corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione e della legislazione interna degli Stati contraenti, relativa alle imposte trattate dalla Convenzione.
Ciò che legittima lo scambio internazionale di informazioni è la reciprocità, cioè la possibilità per lo Stato richiedente di fornire informazioni equivalenti a quelle richieste.
Alcune convenzioni stipulate dall‘Italia non comportano clausole di scambio di informazioni (Arabia Saudita, Qatar e Bahrein), altre contengono clausole restrittive per lo scambio di informazioni (Algeria, Madagascar, Malesia e Svizzera).
Le convenzioni fiscali bilaterali
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
www.stsnetwork.it La convenzione OCSE
Al fine di aumentare la cooperazione tra le autorità fiscali impegnate contro l'evasione dei tributi, agevolata dal crescente sviluppo di movimenti internazionali di persone, capitali, beni e servizi il 25/1/1988 è stata firmata a Strasburgo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) una specifica Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa.
La Convenzione è aperta alla ratifica degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'OCSE.
L’Italia ha aderito con la L. 10 febbraio 2005, n. 19 concernente la "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione".
22 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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La Convenzione prevede che le Parti firmatarie si concedano reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale, incluso:
- lo scambio di informazioni, compresi i controlli fiscali contestuali e la partecipazione a controlli fiscali svolti all'estero;
- il recupero di crediti d'imposta;
- la notifica di documenti. L'accordo dispone altresì che l'assistenza amministrativa sia
fornita a prescindere se la persona in oggetto sia residente o cittadina di una Parte o di ogni altro Stato.
Una Parte non può utilizzare le informazioni ottenute come mezzo di prova dinanzi ad una giurisdizione penale se non abbia ottenuto l'autorizzazione preliminare della Parte che le ha fornite; tuttavia due o più Parti possono di comune accordo rinunciare alla condizione dell'autorizzazione preliminare
La convenzione OCSE
23 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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• A) Scambio di informazioni su richiesta Obbligo di fornire ogni informazione relativa a una
determinata persona o transazione su istanza dello Stato richiedente.
• B) Scambio di informazioni automatico Si prevede che per alcune categorie di casi, e
secondo procedure che sono determinate di comune accordo, due o più Parti scambino automaticamente informazioni fiscali.
• c) Scambio di informazioni spontaneo Uno Stato può comunicare informazioni, senza
richiesta preliminare, nell’ipotesi di:o soggetti che beneficiano di riduzioni o esoneri anomali di
imposta;o transazioni che beneficiano di riduzioni o esoneri anomali di
imposta;o trasferimenti fittizi di proventi nell'ambito di gruppi di
imprese.24
La convenzione OCSE
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• “Controlli fiscali contestuali” Per controllo fiscale contestuale, ai fini della
Convenzione, si intende un controllo intrapreso ai sensi di un accordo con cui due o più Parti convengono di verificare contestualmente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più persone con cui hanno interessi comuni o complementari, al fine di scambiare le informazioni così ottenute.
Su richiesta di una Parte tra di loro, due o più Parti si consultano per determinare i casi che devono essere oggetto di un controllo fiscale contestuale nonché le procedure da seguire; ciascuna Parte decide in un determinato caso se partecipare o meno a un controllo fiscale contestuale.
25 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
La convenzione OCSE
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• “Controlli fiscali all’estero” Su richiesta dell'autorità competente dello Stato
richiedente, l'istituzione competente dello Stato richiesto può autorizzare rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente ad assistere alla fase pertinente di un controllo fiscale nello Stato richiesto.
Qualora la domanda sia accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto fa sapere al più presto al suo omologo dello Stato richiedente la data e il luogo del controllo, l'autorità o il funzionario incaricato di tale controllo nonché le procedure e condizioni stabilite dallo Stato richiesto per la conduzione del controllo; ogni decisione relativa alla conduzione del controllo fiscale è adottata dallo Stato richiesto.
26 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
La convenzione OCSE
www.stsnetwork.it Direttive e regolamenti europei
Tra le direttive e i regolamenti che hanno istituito una reciproca assistenza fra Stati membri dell'Unione europea vanno ricordate:
la Direttiva n. 77/799/CEE del 19.12.1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, come modificata dalle Direttive n. 2003/93/CEE del 7.10.2003, n. 2004/56/CEE del 21 aprile 2004 e n. 2004/106/CEE del 16.11.2004;
la Direttiva n. 79/1070/CEE del 6.12.1979,, attualmente sostituita dai regolamenti (CE) n. 1798/2003 del 7.10.2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004 e (CE) n. 885/2004 del 26.04.2004.
27 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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• Uno dei limiti alla prestazione dell'assistenza è il principio dell'equivalenza, secondo il quale l'acquisizione delle informazioni deve essere consentita in entrambi gli Stati e in eguale misura.
• Tuttavia, negli altri paesi non sempre è autorizzata, com'è invece in Italia, un'indagine generale svolta presso le banche per ottenere informazioni circa tutti i conti detenuti sul territorio nazionale dal contribuente.
• Pertanto, il problema della possibilità di accesso ai dati bancari esiste solo se l'Amministrazione fiscale è a conoscenza dell'esistenza di un conto di un contribuente acceso presso una determinata banca.
Cooperazione internazionale
28 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Limiti della cooperazione internazionale
1.Scarsità di informazioni di natura finanziaria nel Paese estero per la presenza di un certo livello di segreto bancario
2.Limitazioni allo scambio di informazioni previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Paese estero
3. Non è stata stipulata alcuna convenzione perché il Paese estero non accetta lo scambio di informazioni (“Paradiso fiscale”)
29 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
Cooperazione internazionale
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30
I paradisi fiscali per l’OCSE
ListaNormativa scambio
informazioniPaesi
“NERA”
Paesi che non si sono mai impegnati a rispettare gli standard OCSE
Costarica, Malaysia, Filippine, Uruguay
“GRIGIA” (A)Paradisi fiscali
Paesi che si sono impegnati a rispettare gli standard OCSE, ma che di fatto non li hanno applicati (almeno 12 convenzioni)
30 Paesi tra cui: San Marino, Montecarlo, Isole Cayman, Liechtenstein, Andorra, Panama ecc.
“GRIGIA” (B)Altri centri finanziari
Cile, Singapore, Guatemala; (in uscita): Austria e Svizzera (usciti): Belgio e Lussemburgo
“BIANCA” Paesi che rispettano gli standard OCSE
Tutti gli altri Paesi
PARADISI FISCALI
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Black list italiane
DM 21 novembre
2001
CFC Controlled foreign
companies Art. 167 e 168 TUIR
DM 23 gennaio
2002
31
Indeducibilità costi da
paradisi fiscali Art. 110 TUIR
DM4 maggio
1999
Presunzione residenza Persone
fisiche Art. 2, co. 2-bis TUIR
PARADISI FISCALI
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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I paradisi fiscali nella normativa italiana
PARADISI FISCALI
ALDERNEYANDORRAANGUILLAANTILLE OLANDESIARUBABAHAMABAHREIN (con esclusioni)BARBADOSBELIZEBERMUDABRUNEICIPROEM. ARABI UN. (con esclusioni)FILIPPINEGIBILTERRAGIBUTIGRENADAGUERNSEYHONK KONGISOLA DI MANISOLE CAYMANISOLE MARSHALLISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI BRITANNICHEJ ERSEY LIBANOLIBERIALIECHTENSTEINMACAOMALESIAMALDIVEMONACO (con esclusioni)MONSERRATNAURUNIUEOMANPOLINESIA FRANCESESAINT KITTS E NEVISSAINT LUCIASAINT VINCENT E GRENADINESARKSEYCHELLESSINGAPORE (con esclusioni)TONGATUVALUVANUATU
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I paradisi fiscali nella normativa italiana
Vi sono alcuni Paesi che rientrano nella black list limitatamente ad alcune specifiche forme societarie:
il Lussemburgo, con riferimento alla “Holding del 1929”;
la Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali ( seguito di rulings), quali le “Società holding”, “Ausiliarie” e di “Domicilio”.
PARADISI FISCALI
33 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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SVIZZERA
Per uscire dalla lista grigia dell’OCSE la Svizzera deve sottoscrivere almeno 12 convenzioni contro le doppie imposizioni con altrettanti Paesi secondo il modello OCSE
Inoltre, per non dover rinunciare al segreto bancario la Svizzera applica la cosiddetta “Euroritenuta” (anonima) sui proventi corrisposti ai residenti in altri Paesi europei e versarla ai rispettivi Paesi.
Trattative i corso per la revisione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni:
Adeguamento della Convenzione al modello OCSE
Superamento della distinzione tra “frode fiscale” e “evasione fiscale”
Trattamento delle “società schermo” collegate a conti segreti
PARADISI FISCALI
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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SVIZZERA (segue)
Probabili limitazioni che saranno contenute nel nuovo accordo tra Italia e Svizzera:
Le nuove regole riguarderanno solo i casi di evasione fiscale commessa dopo la firma dell’accordo.
Le informazioni saranno rilasciate sulla base di specifiche richieste circoscritte e non riguarderanno liste indiscriminate (come ad esempio nel caso UBS).
I soggetti interessati dalle richieste dovranno aver già subito un accertamento in patria.
PARADISI FISCALI
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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SAN MARINO
E’ stato recentemente siglata una bozza di accordo tra Italia e San Marino, i cui contenuti non sono stati resi noti, ma che dovrebbe prevedere:
La fornitura da parte di san Marino delle liste dei cittadini Italiani effettivamente residenti in tale Paese in modo da poter incrociare i dati con gli italiani iscritti all’AIRE con riferimento a San Marino
Maggiore collaborazione in tema di scambio di informazioni
PARADISI FISCALI
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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RESIDENZA
• Residenti
La nozione di residenza fiscale risulta di fondamentale importanza al fine di individuare l’inquadramento fiscale e le conseguenti modalità di tassazione
Tassati su tutti i redditi ovunque
prodotti (obblighi dichiarativi)
• Non residenti Tassati esclusivamente sui redditi
prodotti in Italia (con esclusione dei
redditi esenti, assoggettati a imposta
sostitutiva o ritenuta alla fonte)
Residenza fiscale delle persone fisiche
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Residenza delle persone fisiche ai fini delle imposte
sui redditi (art. 2, secondo comma, TUIR)
FONTI NORMATIVE
Si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente:
• sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
• hanno nel territorio dello Stato il domicilio
• hanno ivi la residenza
La sussistenza dei requisiti deve essere verificata “per la maggior parte del periodo di imposta” ovvero deve coprire un arco temporale di almeno 183 gg.
Residenza fiscale delle persone fisiche
38 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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• l’iscrizione all’anagrafe italiana preclude qualsiasi altro tipo di prova contraria (prevalenza della forma sulla sostanza).
• l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che attesta la non residenza in Italia, è invece sempre suscettibile di prova contraria.
Residenza fiscale delle persone fisiche
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA
39 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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• “E’ il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43, secondo comma, del c.c.).
• Per la giurisprudenza civilistica, la residenza e’ determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo.
• Deve conseguentemente esserci concorrenza di un elemento soggettivo (volontà di rimanere in un luogo) e di uno oggettivo (effettiva stabile permanenza in un luogo).
Residenza fiscale delle persone fisiche
LA RESIDENZA
40 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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• “E’ nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (art. 43, primo comma, del c.c.)
• Elemento che prescinde dalla dimora e dalla presenza di una persona in un luogo ma che e’ caratterizzato dalla volontà della persona di stabilire in un determinato luogo la sede generale delle sue relazioni e dei suoi interessi (Cass. 21 marzo 1968, n.884)
• “Affari ed interessi” : interpretazione ampia, ovvero non solo rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche morali, sociali e familiari (Cass. 26 ottobre 1968 n. 3586 e 12 febbraio 1973, n.435)
Residenza fiscale delle persone fisiche
IL DOMICILIO
41 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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PRESUNZIONE DI RESIDENZA
Dal 1° gennaio 1999 si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i soggetti per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (comma 2-bis art. 2 TUIR):
• cittadini italiani;
• cancellati dalle anagrafi dei residenti;
• emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 , c.d.“black list”, da sostituire con la nuova white list in base alla Finanziaria 2008)
Inoltre, ai sensi del DL 112/2008, i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), sono monitorati per 3 anni al fine di verificare l’effettiva cessazione della residenza in Italia (effetto retroattivo per le iscrizioni a partire dal 01.01.2006).
Residenza fiscale delle persone fisiche
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.200942
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Per la prova contraria, il contribuente può fare riferimento a quegli stessi elementi individuati dal Ministero (Circ. 304/E/1997) come indizi utili al fine di determinare la residenza in Italia di un soggetto:
• Contratti di lavoro all’estero
• Bollette delle utenze
• Possesso o detenzione di abitazioni
• Iscrizione figli alle scuole locali, etc.
La disposizione presuntiva trova applicazione dal periodo di imposta 1999 ancorché l’emigrazione sia avvenuta antecedentemente al primo gennaio 1999
Residenza fiscale delle persone fisiche
PRESUNZIONE DI RESIDENZA
43 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Elementi utilizzati dall’Amministrazione Finanziaria per provare la residenza in Italia di persone fisiche non iscritte all’anagrafe della popolazione residente :
• la disposizione in Italia di una abitazione permanente;
• il mantenimento in Italia della famiglia;
• l’accredito in Italia dei propri proventi, ovunque conseguiti;
• la partecipazione a riunioni di affari in Italia;
• il rivestimento in Italia di cariche sociali;
• l’iscrizione a circoli o clubs situati in Italia;
• l’organizzazione della propria attività o dei propri impegni attraverso soggetti operanti nel territorio italiano
• le dichiarazioni rese dal soggetto in sede di pubblicazioni biografiche, di interviste concesse alla stampa o alle reti televisive etc.
• l’inadeguatezza, rispetto al tenore di vita dell’individuo, degli investimenti immobiliari detenuti all’estero, specie se paragonati a quelli, tenuti a disposizione, nel territorio nazionale
Residenza fiscale delle persone fisiche
44 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Fonti normative
Regime CFC
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
Controllate Collegate
Art. 167 TUIR
DM 21 novembre 2001 n° 429
Art. 168 nuovo TUIR
DM 7 agosto 2006 n. 268
Residenti o localizzate in
paradisi fiscali
Black List
DM 21 novembre
2001
Nuova White list
Finanziaria 2008
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Controllo e collegamento
Regime CFC
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
Controllate Collegate
Controllo ex art. 2359 c.c.:
Controllo di diritto
Controllo di fatto
Controllo contrattuale
Partecipazione agli utili> 20% (10% in
caso di società quotate)
Direttamente o indirettamente, anche tramite
società fiduciarie o per
interposta persona
Per le persone fisiche vanno sommati anche i voti del coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo.
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SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti controllati interessati dalla disciplina delle CFC:
• persone fisiche (anche non imprenditori);
• società di persone e di capitali;
• enti commerciali/non commerciali, pubblici e privati;
• le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti sono escluse;
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.200947
Regime CFC
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• i redditi della CFC sono imputati “per trasparenza” in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, diretta o indiretta
• i redditi della CFC sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27%
• gli utili distribuiti dai soggetti non residenti non concorrono a formare il reddito fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassazione, anche in precedenti esercizi
Regime CFC
Regole di applicazione
48 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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• i redditi sono determinati secondo i criteri del reddito d’impresa, salvo il differimento della tassazione delle plusvalenze patrimoniali che non è applicabile
• sono ammesse in detrazione le imposte pagate all’estero in via definitiva• I redditi vanno convertiti in Euro sulla base del tasso di cambio alla data
di chiusura dell’esercizio della CFC.• la perdita fiscale della CFC è riportabile nei 5 periodi d’imposta
successivi, compensabile esclusivamente con i redditi futuri della stessa CFC (quindi, non compensabili con il reddito di un soggetto residente, né con i redditi di altre CFC).
Regime CFC
Regole di applicazione
49 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
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Disapplicazione ante DL 78/2009
Lett. a) la CFC svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o territorio nel quale ha sede;
Lett. b) dalle partecipazioni nella CFC non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori con regime fiscale agevolato;
Istanza di interpello ex art. 11 della L. 212/2000 (c.d.Statuto del contribuente) diretta a dimostrare alternativamente
La CFC svolge in prevalenza un’effettiva attività commerciale (art. 2195 C.c.) con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della stessa
i redditi conseguiti dalla CFC sono prodotti in misura non inferiore al 75% in Paesi o territori non inclusi nella black list ed ivi sottoposti a tassazione ordinaria;
Novità regime CFC
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Disapplicazione ante DL 78/2009
Nuova lett. a) La CFC svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, NEL MERCATO dello Stato o territorio nel quale ha sede;
Lett. b) [invariata]
Modifica della lett. a), comma 5, art. 167 TUIR
Novità regime CFC
51 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
Attenzione: nuova norma specifica di inapplicabilità della causa di esenzione
Assume rilevanza la sfera locale della struttura organizzativa della partecipata non residente.Ad esempio non vi dovrebbero rientrare le imprese prevalentemente esportatrici
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Inapplicabilità esenzione
Ai sensi del nuovo comma 5-bis dell’art. 167, la circostanza esimente di cui alla lett. a) del comma 5 dell’art. 167 TUIR non si applica qualora i proventi della partecipata non residente provengono da per più del 50% dalla mera gestione di:
• titoli e partecipazioni,
• crediti o altre attività finanziarie,
nonché dalla:
• cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica,
• prestazione di servizi nei confronti di soggetti dello stesso gruppo, ivi compresi i servizi finanziari.
52 Dott. Fabio Giommoni – 14.09.2009
Novità regime CFC
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Estensione del regime CFC
Il nuovo comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR amplia l’ambito applicativo del regime delle società CFC anche a società non residenti in Paesi black list, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
• I relativi proventi sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia (comparable tax approach);
• hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla mera gestione di titoli, crediti, altre attività finanziarie e dalla cessione o concessione di diritti immateriali e da prestazioni intragruppo (anche finanziarie).
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.200953
Novità regime CFC
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Estensione del regime CFC (segue)
• La nuova disciplina CFC non trova applicazione se il soggetto controllante italiano dimostra – mediante interpello - che l’insediamento estero «non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale».
• La nuova disciplina CFC presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria della libertà di stabilimento per cui dovrà essere verificata l’effettiva applicabilità nei casi in cui la controllata risiede in Paesi dell’Unione Europea.
Dott. Fabio Giommoni – 14.09.200954
Novità regime CFC